COMUNE DI ILBONO
COMUNE DI ILBONO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E ECONOMICO FINANZIARIO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Servizio Riordino Archivio comunale del Comune di Ilbono – ANNI 2017-2018 – CIG: 682016308E.
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio riguardante:
- Riordino archivio comunale
Art. 2 – Estensione, descrizione del servizio
L’appalto in oggetto prevede l’esecuzione degli interventi da svolgersi nell’archivio comunale:
- Ordinamento e riordino a norma dell’archivio comunale. Per tale archivio si richiede la separazione dei documenti storici da quelli eventualmente appartenenti all’archivio di deposito e da quelli da proporre per lo scarto. Dovranno inoltre essere prodotti in formato elettronico lo schedario, l’inventario e la restante documentazione a corredo dell’ordinamento.
Le attività di base richieste sono le seguenti:
- prelievo delle pratiche dall'archivio, previa consegna formale da parte del responsabile dell'archivio;
- trasporto interno nel locale messo a disposizione dal Comune presso le postazioni di lavoro adeguatamente allestite;
- preparazione dei documenti cartacei per la lavorazione;
- indicizzazione dei documenti con l’assegnazione di pertinenti metadati con funzione anche di chiavi di ricerca nel sistema informatico fornito dall’amministrazione;
- produzione di idonea documentazione.
Trattasi di un archivio il cui ordinamento a norma di legge è già iniziato; pertanto, con la presente gara si intende proseguire il lavoro nel rispetto del progetto originario che si articola nelle seguenti fasi:
1. esame analitico del materiale documentario, al fine di acquisire una valutazione generale sulla quantità e qualità della documentazione prodotta dall’ente;
2. fase della schedatura, mediante la compilazione di schede fornite dei dati essenziali del documento (numero progressivo, indice di classificazione, cronologia, tipologia del documento, l’oggetto trattato e annotazioni utili per il riconoscimento del documento stesso)
3. fase di raggruppamento delle schede e ricostituzione delle serie;
4. individuazione della documentazione da destinare allo scarto.
5. compilazione dell’inventario e degli altri strumenti di corredo necessari per la ricerca delle pratiche.
I documenti dovranno essere predisposti per la eventuale consultazione in rete. L’aggiudicatario dovrà descrivere in forma puntuale la metodologia di lavorazione che intende adottare, la sequenza delle fasi di esecuzione, l’aderenza alla normativa vigente in
materia di ordinamento archivistico, le caratteristiche del software di ricerca e consultazione dello schedario informatico e della restante documentazione prodotta in corso di ordinamento.
Art. 3 - Ammontare dell'appalto
L’importo complessivo per l’esecuzione del servizio è di €. 62.897,64 per l’intero anno e €. 125.795,28 per il biennio 2017-2018, così ripartito:
€. 119.805,02 per spese di personale (non soggetto a ribasso)
€. 5.990,26 per spese generali. (IVA e ogni onere compreso).
Art. 4 - Requisiti delle ditte appaltatrici
a) requisiti di ordine generale (art. 80 del D.lgs 50/2016):
assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto, previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016. I concorrenti pertanto dovranno possedere tutti i requisiti indicati nell’istanza di partecipazione Allegato A.
b) requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D.lgs 50/2016):
Per la partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio oggetto dell’appalto è richiesta l’iscrizione nel registro delle imprese istituito presso la competente C.C.I.A.A. o ad analogo registro dello Stato aderente all’U.E., per almeno una delle seguenti attività: “gestione beni culturali” o per attività loro equivalenti;
c) capacità economico-finanziaria (art. 83 del D.lgs 50/2016):
Essere in possesso e produrre almeno una referenza che comprovi la capacità economico finanziaria del concorrente rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati, ai sensi del D. Lgs. 385/1993.
d) requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 del D.lgs 163/2006):
Per favorire l’accesso delle piccole e medie imprese alle commesse pubbliche, l’ impresa partecipante deve aver espletato, negli ultimi tre anni precedenti la gara, servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto (gestione beni culturali: biblioteche, archivi, ecc.), per un importo almeno pari ad €. 100.000,00 al netto dell’IVA, dei quali deve allegare elenco.
L’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici, dei servizi stessi; i servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi.
Art. 5 - Sopralluoghi e accertamenti preliminari
Prima di presentare l’offerta per l’esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, l’Impresa ha la facoltà di ispezionare il luogo per prendere visione delle condizioni di lavoro e dovrà assumere tutte le informazioni necessarie in merito al servizio da rendere.
La presentazione dell’offerta implica l’accettazione, da parte dell’impresa, di ogni condizione riportata nel presente Capitolato.
Art. 6 - Garanzia a corredo dell’offerta
L’offerta è corredata da una Cauzione provvisoria (a pena di esclusione), pari al 2% dell'importo del prezzo di base indicato nel bando o nell’invito (€. 2.515,90), costituita, a scelta dell’offerente, secondo le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016, da:
- contanti o assegno circolare “non trasferibile” intestato al Comune di Ilbono con allegata dichiarazione di impegno a presentare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione. Resta fermo l’obbligo della presentazione della cauzione definitiva in caso di aggiudicazione nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs.vo n° 50/2016.
- fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo n° 385 del 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal competente Ministero.
La cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro quindici giorni dall’aggiudicazione. A pena di esclusione, la fidejussione bancaria, la polizza assicurativa e anche quella rilasciata da intermediari finanziari, devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, a seguito di richiesta della stazione appaltante. Deve essere riportata, a pena di esclusione, la clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all'articolo 1957, c.2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi.
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Art. 7 - Garanzie di esecuzione e coperture assicurative - Spese d'atto
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, successivamente all’aggiudicazione, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante concedente, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto da parte dell’Appaltatore.
La cauzione definitiva, se prestata mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari autorizzati, ai sensi del D.Lgs.vo n° 385/93, deve essere previamente autenticata (pena l’esclusione), ai sensi di legge, in una delle seguenti modalità:
1) da un notaio circa l’identità, la qualifica ed i poteri del soggetto firmatario del titolo di garanzia nonché assolvere all’imposta di bollo (utilizzare il modello di dichiarazione messo a disposizione dalla stazione appaltante);
2) dalla Cancelleria del Tribunale circa l’identità, la qualifica ed i poteri del soggetto firmatario del titolo di garanzia nonché assolvere all’imposta di bollo (utilizzare il modello di dichiarazione messo a disposizione dalla stazione appaltante);
3) allegando, unitamente alla garanzia prestata, copia autenticata ai sensi di legge (copia conforme all’originale), del mandato/atto/delega che la Compagnia Primaria rilascia ai soggetti (titolari di firma, qualifica e poteri) delegati alla firma della garanzia stessa;
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
L’esecutore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio sino alla data di chiusura del contratto.
Art. 8 - Consegna
La consegna del servizio potrà essere effettuata sotto riserva di legge, previa acquisizione della garanzia fideiussoria assicurativa e della cauzione definitiva, di cui all’art. 7 del presente capitolato.
Il contratto potrà essere stipulato solamente dopo che l’amministrazione avrà accertato i requisiti di ordine generale e dopo aver acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva.
Qualora l’amministrazione abbia provveduto alla consegna del servizio in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Responsabile di servizio.
La consegna deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore. L'Impresa, prima della consegna del servizio, dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.
Inoltre all’atto della consegna dei lavori l’Impresa dovrà presentare i seguenti documenti:
⮚ dipendenti che presteranno servizio presso l’archivio come previsto dall’Allegato XVII al D.Lgs. n° 81/2008 TUS;
Se l’impresa non si presenterà il giorno stabilito a ricevere la consegna del servizio, l’ente appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
La firma del verbale di consegna comporta, da parte dell’Impresa, la completa ed incondizionata accettazione del servizio.
Art. 9 – Disponibilità di risorse umane.
L’Impresa dovrà dichiarare e dimostrare di disporre delle seguenti risorse umane:
- di almeno n° 2 unità lavorative: n. 1 archivista e n. 1 aiuto archivista regolarmente assunte dall’impresa, con oneri previdenziali-assicurativi a carico della stessa ditta.
Il predetto personale è obbligatorio perché previsto nel progetto finanziato dalla Regione Sardegna; esso deve assunto con regolare contratto per 37 ore settimanali.
Art. 10 – Modalità di pagamento
Il committente provvederà al pagamento del servizio, in rate mensili e solo dopo il rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) da parte degli Enti Previdenziali.
Si evidenzia che l’art. 3 della legge n. 136/2010 stabilisce al comma 8 che la stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge.
Il contratto deve essere munito, inoltre, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dallo stesso art. 3
procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Pertanto, ai sensi del dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010, dovrà essere comunicato l’attivazione o l’esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’appalto/ agli appalti /commesse pubbliche a far data dal
……………………., presso la Banca …………………….. / Poste Italiane S.p.a.
………………………… - con relativi codici di riscontro IBAN - ABI-CAB-CIN.
Art. 11 – Condotta dei lavori - Ritardi e penalita' – Rescissione del contratto
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dalla Ditta esecutrice sarà applicata una penale di €. 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo. I termini di adempimento delle prestazioni richieste sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello quantitativo.
L'Amministrazione è in diritto di rescindere il contratto, quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, e contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate. In questi casi l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento della parte di servizio eseguita regolarmente, e sarà passibile del danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto, o dalla esecuzione d'ufficio.
Art. 12 - Trattenute per penalità e risarcimento danni
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto od in parte, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
Art. 13 – Personale
L’Appaltatore risponde dell’idoneità del personale addetto al servizio.
Resta comunque inteso che l’appaltatore dovrà in ogni circostanza, provvedere all’impiego del personale che occorre per la corretta e tempestiva esecuzione di tutti gli interventi previsti nel presente capitolato.
Detto personale, nell’espletamento delle proprie attività dovrà tenere un contegno serio e corretto e dovrà rispetto ai dipendenti del comune investiti delle funzioni di controllo e vigilanza sui servizi dati in concessione.
All’atto della consegna del servizio, l’impresa dovrà fornire per iscritto all’amministrazione comunale i nominativi e la qualifica dei dipendenti che presteranno servizio presso l’archivio comunale.
Ogni operatore dovrà essere riconoscibile tramite cartellino riportante le generalità e la qualifica.
Art. 14 - Piano di sicurezza - Norme antinfortunistiche - Norme di sicurezza
Ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 le imprese esecutrici hanno l’obbligo di predisporre, prima dell’inizio del servizio, il piano delle misure adottate per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tale piano deve essere presentato all’atto della consegna.
I servizi appaltati dovranno essere condotti nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza di igiene.
L’Appaltatore dovrà fornire ed addestrare i propri dipendenti su tutte le norme di Legge, di contratto e sulle misure che verranno assunte in adempimento a quanto sopra in base a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008.
La stazione appaltante ha in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti relativamente al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive od a consulenti di propria fiducia.
Pertanto l'appaltatore avrà cura di comunicare per iscritto, prima dell'inizio del servizio alla stazione appaltante, il nominativo del Responsabile della sicurezza.
La ditta sarà responsabile comunque verso terzi di qualunque inconveniente o danno potesse derivare dalla inosservanza delle vigenti leggi sopra richiamate.
Art. 15 - Osservanza del capitolato, leggi e regolamenti in vigore
L'appaltatore è tenuto alla piena ed intera osservanza delle norme disciplinanti il servizio oggetto dell’appalto di manutenzione e delle norme contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto. In particolare l’impresa assume gli obblighi seguenti:
1) Osservanza di tutte le leggi e disposizioni stabilite per le assicurazioni dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni stessi;
2) Osservanza scrupolosa delle norme in vigore e di quelle che eventualmente venissero emanate durante l’esecuzione dell'appalto.
L'Imprenditore si obbliga anche contrattualmente alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali derivanti da leggi e dal contratto collettivo (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, malattia, etc.), al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, come gli assegni familiari, etc., nonché alla ottemperanza in genere di tutte le disposizioni vigenti e che saranno stabilite in corso di appalto nei riguardi del trattamento normale ed economico dei lavoratori. Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai propri dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio anzidetto. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e se cooperative anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura dimensionale dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata.
Art. 16 Responsabilità a carico della ditta appaltatrice - Assicurazione di responsabilità civile
Oltre agli oneri derivanti dal presente Capitolato, sono a carico dell’appaltatore tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni che dovessero derivare a persone ed a
cose dalla esecuzione degli interventi inerenti il presente appalto, tenendo sollevato ed indenne il Comune da ogni azione e domanda al riguardo.
In relazione a quanto sopra stabilito, la Ditta aggiudicataria dovrà far assistere e dirigere gli interventi costituenti il servizio da persone professionalmente competenti che riscuotano la fiducia dell'Amministrazione comunale.
L’Impresa è tenuta ad osservare tutte le disposizioni generali dell'Amministrazione assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative al servizio in oggetto ed assumendosi altresì tutte le responsabilità per danni alle persone, alle cose ed a terzi che comunque potessero derivare in conseguenza dell’espletamento del servizio.
L'esecutore del servizio è pertanto obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio; la polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. I massimali per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi devono essere pari a quelli previsti dalla legge.
Copia conforme di dette polizze assicurative dovrà essere consegnata all’Amministrazione almeno cinque giorni prima della consegna del servizio.
Comunque l’impresa, nell’espletamento del servizio dovrà adottare tutti quei mezzi, procedimenti e cautele che valgano a togliere la possibilità di qualunque danno, infortunio, disgrazia ai dipendenti ed alle persone che sul lavoro abbiano ingerenza, nonché a terzi.
Art. 17 – Tempi di esecuzione degli interventi.
Il servizio dovrà partire presumibilmente dal 01 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018. La consegna del servizio verrà effettuato sotto riserva di legge, previa acquisizione della garanzia fideiussoria assicurativa e della cauzione definitiva, di cui all’art. 7 del presente capitolato.
Il Responsabile del Servizio Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx