CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI
AWP P&C S.A. –
Rappresentanza Generale per l’Italia
FASCICOLO INFORMATIVO
Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP del 26/05/2010 n. 35
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE XXXX XXXXX
“Globy® SCI – Formula One Week”
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
1) Nota Informativa al Contraente, comprensiva del Glossario;
2) Condizioni di Assicurazione,
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
AVVERTENZA
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
“Globy® SCI – Formula One Week”
LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E’ REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL’IVASS, MA IL SUO CONTENUTO NON E’ SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL’XXXXX. XX CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA | |
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE | |
1. Informazioni Generali | Informazioni Relative alla Società ❑ Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice) L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A. ❑ Sede Legale 6 0, Xxx Xxxx Xxxx, 00000 Xxxxx-Xxxx - Xxxxxx ❑ Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080 ❑ Rappresentanza Generale per l’Italia Xxxxx Xxxxxx 00, XXX 00000, Xxxxxx XXXXXX Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496 ❑ Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail 02/23.695.1 - xxx.xxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx– xxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx ❑ Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al xx. X.00000, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I |
2. Informazioni sulla si- tuazione patrimoniale dell’Impresa | Informazioni Patrimoniali Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 357.418.170. La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari € 17.287.285 di cui versati € 17.287.285. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve pa- trimoniali è pari € 137.480.130. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 141.7% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità dispo- nibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2015. Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet www.allianz- xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx a far data dal 31 maggio di ogni anno. |
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO | |
AVVERTENZE COMUNI A TUTTE LE GARANZIE: ⮚ Operatività e decorrenza (si rinvia all’art. 1 della sezione Normativa Comune delle Condizioni di Assicurazione) La copertura assicurativa, espressamente sottoscritta, è operante: • durante i viaggi effettuati a scopo turistico relativamente alla pratica dello sport dello sci e delle attività ricreative attinenti; • dal giorno e per il periodo indicati in polizza, ma comunque per un massimo di 9 giorni continuativi. Come riferimento per la decorrenza Globy® utilizza il fuso orario di Roma (UTC/GMT +1); • se il Contraente è, nel solo caso di persona fisica, maggiorenne dotato di capacità di agire. • se il premio è stato pagato; Le specifiche garanzie decorrono dal momento dell’inizio del viaggio e sono operative fino al termine del viaggio stesso. La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa appli- cabile. ⮚ Validità territoriale (si rinvia all’art. 2 della sezione Normativa Comune delle Condizioni di Assicurazione) L’assicurazione è valida per le destinazioni Italia/Europa. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell’ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell’Unione Europea. L’elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito xxxxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxx. ⮚ Persone assicurabili (si rinvia all’art. 3 della sezione Normativa Comune delle Condizioni di Assicurazione) Globy® assicura le persone: • domiciliate o residenti in Italia; • dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza. e, relativamente alle prestazioni di assistenza, anche le persone: • residenti all’estero ma domiciliate temporaneamente in Italia. In questo caso le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia. ⮚ Limiti di sottoscrizione (si rinvia all’art. 4 della sezione Normativa Comune delle Condizioni di Assicurazione) • Non è consentita la stipulazione di più polizze Globy® o di capitolato AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di: o elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti; o prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso; o prolungare il periodo di copertura oltre i 9 giorni continuativi per lo stesso viaggio. • La polizza deve essere stipulata prima dell’inizio del viaggio. Qualora l’emissione avvenga successivamente alla data di partenza, in caso di sinistro Globy® non darà seguito alle richiesti di assistenza o di rimborso. ⮚ In caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso nel paese di destinazione. Globy® non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio di pronto intervento sanitario. ⮚ Le esclusioni e le limitazioni afferenti le Garanzie riportate nelle Condizioni di Assicurazione, sono specificate con caratteri grafici di parti- colare evidenza. Si consiglia di leggerle attentamente prima di sottoscrivere la polizza. |
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed Esclusioni | Coperture assicurative incluse in “Globy® Sci – Formula One Week”: ⮚ INFO 24 (si rinvia all’art. 1.1 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) • Informazioni / Servizi utili prima e durante il viaggio. ⮚ ATTREZZATURA SPORTIVA (si rinvia all’art. 2.1 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) • Rimborso delle spese per il noleggio di attrezzatura sostitutiva a seguito della sottrazione di quella di proprietà dell’Assicurato Xxxxxxx xxxxxxxxxx: € 100 per periodo assicurativo.. AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui all’art. 2.2 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione. ⮚ VIAGGIO SICURO • Assistenza in viaggio (si rinvia all’art. 3.1 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) • Spese mediche (si rinvia all’art. 3.1 – comma h della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) Capitale Assicurato per persona e per periodo assicurativo: o Italia: € 500, con un massimo di € 100 al giorno per il pagamento delle rette di degenza; o Europa: € 5.000, con un massimo di € 200 al giorno per il pagamento delle rette di degenza; AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni e/o esclusioni di cui agli artt. 3.2 – 3.3 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione. Si evidenzia in particolare che: • Globy® garantisce il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche solo previo il contatto con la Centrale Operativa; • è possibile richiedere il rimborso delle spese sostenute senza preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa esclusivamente nei casi previsti ai punti 2 – 3– 4 del comma h) dell’art. 3.1; • per i rimborsi effettuati ai sensi dei commi 2 – 3 – 4 dell’art. 3.1, è prevista l’applicazione di una franchigia di € 25 per sinistro; • ai sensi dell’art. 3.3 – comma b), il capitale massimo per un evento che coinvolga più persone assicurate con la stessa polizza è pari ad € 200.000,00. ⮚ ASSISTENZA ABITAZIONE (si rinvia all’art. 4.1 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) • Assistenza all’abitazione di residenza dell’Assicurato a seguito di furto, incendio, atti vandalici o dolosi, danni da acqua. ⮚ TRASFERIMENTO SICURO • Traino del veicolo di proprietà dell’Assicurato in caso di guasto od incidente stradale (si rinvia all’art. 5.1.1 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) • Rientro con autista a seguito di infortunio (si rinvia all’art. 5.1.2 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui agli artt. 5.2 – 5.3 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione. ⮚ RIMBORSO NEVE (si rinvia all’art. 6.1 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) • Rimborso delle spese di soggiorno non usufruito, di skipass e di lezioni di sci già pagate in caso di infortunio, rientro sanitario, rientro anticipato dell'Assicurato oppure di chiusura totale degli impianti. Xxxxxxx xxxxxxxxxx: € 1.000 per evento e per periodo assicurativo. AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui agli artt. 6.2 – 6.3 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione. ⮚ RESPONSABILITA’ CIVILE DELLO SCIATORE (si rinvia all’art. 7.1 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) • Risarcimento per i danni involontariamente cagionati a terzi durante l'esercizio dell'attività sciistica. Xxxxxxx xxxxxxxxxx: € 100.000,00 per evento e per periodo assicurativo. AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui agli artt. 7.2 – 7.3 – 7.4 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione. Si evidenzia in particolare che: • per consentire a Globy® di valutare la gestione diretta delle vertenze giudiziali in materia civile, penale e amministrativa ai sensi dell’art. 7.3, l’Assicurato dovrà inoltrare tempestivamente gli atti giudiziari ricevuti in originale, all’attenzione Ufficio Contenzioso. La suddetta documenta- zione dovrà essere anticipata via fax al nr. 02/00.000.000; • ai sensi dell’art. 7.4, per i danni cagionati a cose ed animali è prevista l’applicazione di una franchigia di € 200 per sinistro. ⮚ INFORTUNI DELLO SCIATORE • Indennità in caso di Invalidità permanente a seguito di infortunio (non aereo) - si rinvia all’art. 8.1 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazio- ne. Capitale assicurato: € 50.000 per persona. AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui agli artt. 8.2– 8.3 – 8.4 – 8.5– 8.6– 8.7–8.8 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione. • Persone non assicurabili: non sono assicurabili con la presente garanzia le persone che hanno compiuto i 75 anni di età. • Capitale assicurato: il capitale massimo assicurabile è pari ad € 2.000.000,00 per polizza. • Xxxxxxxx xx Xxxxxx: si evidenzia in particolare che, ai sensi dell’art. 8.5, il Contraente dichiara che in caso di invalidità permanente la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre assicurazioni infortuni cumulative che includano la copertura “infortuni di viaggio”, non supera i limiti di: - € 100.000 per persona; - € 2.000.000,00 complessivamente per polizza. Se i capitali complessivamente assicurati eccedono gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno diminuite, con riduzione ed im- putazione proporzionale sui singoli contratti, in modo da non superare, sommate, quanto spetterebbe sul la base dei capitali di cui al comma precedente, salvo, in tal caso, il diritto del Contraente di richiedere il rimborso dei premi imponibili nella stessa proporzione. • Franchigia: si evidenzia che ai sensi dell’art. 8.7, Globy® per ciascun sinistro da cui derivi un’invalidità permanente, corrisponde l’indennità come segue: o non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l’invalidità permanente sia di grado pari od inferiore al 30% della totale; o qualora l’invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 30% della totale, l’indennità verrà corrisposta senza deduzione di alcuna franchigia. ⮚ AVVOCATO IN VIAGGIO (si rinvia all’art. 9.1 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) • Rimborso degli oneri sostenuti per l’intervento di un legale. Xxxxxxx xxxxxxxxxx: € 500 per persona. AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui all’art. 9.2 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione. |
4. | Pagamento del premio e decorrenza della garanzia |
Premi | Il premio è fissato dalla Compagnia ed è pubblicato sul sito xxx.xxxxx.xx. Il premio può subire variazioni solo se sono attive campagne promozionali o se il Contraente è in possesso di uno specifico codice sconto/convenzione valido al momento della stipula. Il pagamento del premio deve avvenire presso l’agenzia dove il Contraente acquista la polizza e secondo le modalità accettate dall’agenzia stessa. |
5. Rivalsa | Diritto di rivalsa AVVERTENZA: La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. |
6. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto | Prescrizione dei Diritti Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. |
7. Legge applicabile al contratto | Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Per quanto non espressamente regolato dal contratto di assicurazione si rinvia al le norme del codice civile. |
8. Regime Fiscale | Trattamento Fiscale applicabile al contratto Al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta: Per il dettaglio della percentuale di premio attribuito al Ramo Ministeriale si rinvia al Certificato Assicurativo. |
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI | |
9. Sinistri – Obblighi dell’assicurato | ⮚ Per richieste di Assistenza l’Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa: CENTRALE OPERATIVA in funzione 24 ore su 24 tutto l’anno Tel. x00 00 00000000 Xxxxx Xxxxxx 00 – 00000 XXXXXX Fax x00 00 00000000 ⮚ Per denuncia di sinistri con richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi per esso deve darne avviso a Globy® entro 30 giorni dal rientro: Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy® con una delle seguenti tre modalità: GLOBY® QUICK - via telefono (al numero 02-26609.690 attivo tutti i giorni, Se la denuncia del sinistro avviene esclusivamente xxx xxxx-xxxx, xx xx- 00 ore su 24) mero 02-26609.690, o internet, Globy® garantisce la gestione e la chiu- - via internet (sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx) sura della pratica in 20 giorni! dal ricevimento della documentazione - via posta (all’indirizzo qui sotto indicato) completa in originale. Sono esclusi dal conteggio dei giorni i tempi tecni- I documenti per cui è richiesto l’invio della copia originale ci bancari relativi al flusso di pagamento. In caso contrario, Globy® si devono essere inviati a: impegna a rimborsare un importo pari al costo della polizza. Nel caso in cui la denuncia avvenga xxx xxxxx , xxxxxx, il processo liquidativo segui- AWP P&C S.A. rà i tradizionali canali gestionali. L’apertura di un sinistro attraverso la RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA Centrale Operativa di assistenza non consente l’accesso alla procedura Servizio Liquidazione Danni Globy® Quick, e non sarà possibile attivare tale procedura successivamente. Casella Postale 299 Xxx Xxxxxxxx 0 00000 XXXXXX AVVERTENZA: Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare la sezione “In caso di sinistro” delle Condizioni di Assicurazione oppure il sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx . |
10. Reclami | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società Servizio Qualità AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia Xxxxx Xxxxxx 00 - 00000 XXXXXX (Xxxxxx) fax: x00 00 00 000 000 e-mail: xxxxxxxXXX@xxxxxxx.xxx Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivol gersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx (XX), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo". Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Au- torità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: • Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. |
11. Condizioni non applica- bili al contratto | Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio Aggravamento e Diminuzione del rischio Ricorso all’Arbitrato |
AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia |
GLOSSARIO
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Attrezzatura sportiva: tutto quanto necessario alla pratica dello sport dello sci.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l’anno, al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire.
Europa: i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Ma- xxxxx, Siria, Tunisia e Turchia.
Evento: l’accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicu-rato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Familiare: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, “demi-frère”, “demi-soeur”, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, xxx, cugini di primo grado, nipoti dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Globy®: il marchio commerciale registrato di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia che identifica la Società stessa.
Guasto: il danno subito da un veicolo in conseguenza di usura, rottura o difetto o mancato funzionamento di sue parti che renda impossibile il suo normale utilizzo..
Incidente: il danno subito da un veicolo durante la circolazione sulla rete stradale, conseguente ad urto con ostacoli fissi o con altri veicoli che renda impossibile il suo normale utiliz- zo.
Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidi- tà permanente oppure una inabilità temporanea.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Veicolo: le autovetture ad uso privato con portata non superiore ai 9 posti (compreso il conducente), i camper, i rimorchi, i motoveicoli, di peso complessivo inferiore a 35 q., imma- tricolati in Italia e da non più di 10 anni, di proprietà dell’Assicurato o di cui ne abbia la disponibilità (escluso noleggio).
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
Globy Sci – Formula “one week”
DEFINIZIONI
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Attrezzatura sportiva: tutto quanto necessario alla pratica dello sport dello sci.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l’anno, al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire.
Europa: i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Evento: l’accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Familiare: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, “demi-frère”, “demi-soeur”, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, xxx, cugini fino al primo grado, nipoti dell'As- sicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Globy®: il marchio commerciale registrato di AWP P&C S.A.– Rappresentanza Generale per l’Italia che identifica la Società stessa.
Guasto: il danno subito da un veicolo in conseguenza di usura, rottura o difetto o mancato funzionamento di sue parti che renda impossibile il suo normale utilizzo.. Incidente: il danno subito da un veicolo durante la circolazione sulla rete stradale, conseguente ad urto con ostacoli fissi o con altri veicoli che renda impossibile il suo normale utilizzo.
Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Veicolo: le autovetture ad uso privato con portata non superiore ai 9 posti (compreso il conducente), i camper, i rimorchi, i motoveicoli, di peso complessivo inferiore a 35 q., immatricolati in Italia e da non più di 10 anni, di proprietà dell’Assicurato o di cui ne abbia la disponibilità (escluso noleggio).
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
NORMATIVA COMUNE
1. Operatività e decorrenza
1.1 La copertura assicurativa, espressamente sottoscritta, è operante:
• durante i viaggi effettuati a scopo turistico relativamente alla pratica dello sport dello sci e delle attività ricreative attinenti;
• dal giorno e per il periodo indicati in polizza, ma comunque per un massimo di 9 giorni continuativi. Come riferimento per la decorrenza Globy® utilizza il fuso orario di Roma (UTC/GMT +1);
• se il Contraente è, nel solo caso di persona fisica, maggiorenne dotato di capacità di agire.
• se il premio è stato pagato;
1.2 Le specifiche garanzie decorrono dal momento dell’inizio del viaggio e sono operative fino al termine del viaggio stesso.
1.3. La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa appli- cabile.
2. Validità Territoriale
L’assicurazione è valida per le destinazioni Italia/Europa.
Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell’ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (to- tale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell’Unione Europea. L’elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito
xxxxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxx.
3. Persone assicurabili
Globy® assicura le persone:
• domiciliate o residenti in Italia;
• dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza
e, relativamente alle prestazioni di assistenza, anche le persone:
• residenti all’estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, in viaggio all’estero. In questo caso le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia.
4. Limiti di sottoscrizione
4.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze Globy® o di capitolato AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di:
• elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;
• prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso;
• prolungare il periodo di copertura oltre i 9 giorni continuativi per lo stesso viaggio.
4.2 La polizza deve essere stipulata prima dell’inizio del viaggio. Qualora l’emissione avvenga successivamente alla data di partenza, in caso di sinistro Globy® non da- rà seguito alle richiesti di assistenza o di rimborso.
5. Esclusioni comuni a tutte le garanzie
Globy® esclude ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:
a) svolgimento di attività lavorativa a carattere continuativo;
b) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guer- ra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tenta- tivo di usurpazione di potere;
c) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
d) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da ar- mamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
m) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
p) malattie psichiche;
q) suicidio o tentativo di suicidio;
r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restritti- ve al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
u) quarantene.
6. In caso di sinistro:
L'Assicurato o chi per esso deve
a) darne avviso:
• a Globy® secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.);
• a tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).
b) mettere a disposizione di Globy® tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista alla sezione Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro.
Globy® corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all’euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.
7. Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORMATIVA COMUNE
Info 24 – Informazioni e Servizi utili prima e durante il viaggio / Attrezzatura sportiva –rimborso noleggio /Viaggio Sicuro - assistenza in viaggio e spese mediche /
Assistenza all’abitazione / Trasferimento sicuro – assistenza auto e moto / Rimborso neve / Responsabilità Civile dello sciatore / Infortuni dello sciatore / Avvocato in viaggio
1. Info 24 – Informazioni / Servizi utili prima e durante il viaggio
1.1 Oggetto
Globy®, in caso di necessità, fornisce all’Assicurato, 24 ore su 24, utili informazioni relative ai seguenti argomenti :
a) bolletino della neve
b) impianti, qualità della neve
c) indirizzi e recapiti telefonici apt - comprensori sciistici in Italia ed Europa.
2. Attrezzatura sportiva – Rimborso noleggio
2.1 Oggetto
Globy® rimborsa all’Assicurato fino a € 100 per periodo assicurativo le spese direttamente sostenute per il noleggio dell’attrezzatura sportiva in sostituzione di quella di proprietà sottratta durante il viaggio/soggiorno.
L'attrezzatura noleggiata deve essere equivalente a quella di proprietà dell'Assicurato.
2.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)
Globy® non rimborsa le spese sostenute in seguito a furti di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento.
3. Viaggio Sicuro – Assistenza in viaggio e Spese Mediche
3.1 Oggetto
Globy®, in caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio, per tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:
PRESTAZIONE | ITALIA | EUROPA/ FED. RUSSA |
a) Consulenza medica telefonica. servizio di assistenza medica qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli me- dici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall’Assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste; | SI | SI |
b) Invio di un medico. Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati con Globy®, la Centrale Operativa organizza il trasferimento dell’Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi. AVVERTENZA: In caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Globy® non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario. | SI | NO |
c) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l’Assicurato e compatibilmente con le di- sponibilità locali. | NO | SI |
d) Trasporto – Rientro Sanitario • dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; • dal centro medico alla residenza dell’Assicurato. Globy® effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l’utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei e, se necessario, con l’utilizzo dell’aereo “sanitario. Globy® non effettua il Trasporto - Rientro Sanitario per: • infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione; • malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali. | SI | SI | |
e) Rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da Globy® dell’Assicurato alla sua residenza. Globy® organizza direttamente il rientro e tiene a proprio carico le spese: • dei familiari; | SI | SI | |
• dei compagni di viaggio. La prestazione è effettuata sempreché i familiari ed i compagni di viaggio siano assicurati. | SI fino a €1.000,00 | SI fino a €1.000,00 | |
f) Xxxxxxx accompagnato di minori in caso di impossibilità dell’Assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei minori con lui in viaggio ed assicurati. Globy® mette a disposizione dell’accompagnatore desi- gnato dall’Assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia. Globy® rimborsa anche l’eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori. | SI | SI | |
g) Invio medicinali urgenti non reperibili in loco e solo dopo che la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante, abbia accertato che le specialità farmaceutiche locali non siano equivalenti. Globy® effettua l’invio in accordo con le norme locali che regolano il trasporto e l’importazione dei farmaci richiesti. Il costo dei farmaci rimane a carico dell’Assicurato. | NO | SI | |
h) Spese Mediche Globy®, preventivamente contattata, provvede: 1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche. Nei casi in cui Globy® non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché au- torizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’Assicurato. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa. | • Fino a • Rette Xxxxx- za: | € 500,00 Max € 100 al giorno | € 5.000,00 Max € 200 al giorno |
Inoltre, Globy® provvede, anche senza preventiva autorizzazione: 2) al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ri- covero; | Fino a | € 500,00 | € 2.500,00 |
3) al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali, soccorso e ricerca in montagna; | Fino a | € 500,00 | € 1.000,00 |
4) al rimborso delle spese mediche per cure odontoiatriche urgenti o per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio. I rimborsi verranno effettuati con l’applicazione di una franchigia di € 25,00 per sinistro. | Fino a | € 150,00 | € 200,00 |
i) Interprete a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l’Assicurato degente in ospedale. Globy® or- ganizza a proprie spese il servizio in inglese, francese, spagnolo e tedesco, tenendo a proprio carico le relative spese; | NO | SI Fino a € 700,00 per evento | |
l) Traduzione della cartella clinica Qualora l’ Assicurato lo richieda, Globy® provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell’Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 675 (c.d. legge sulla privacy) | NO | SI | |
m) Viaggio di un familiare per recarsi dall’Assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a: - 48 ore se minorenne o portatore di handicap; - 5 giorni in Italia; - 7 giorni in Europa/Federazione Russa. | SI | SI | |
Globy® mette a disposizione del familiare un biglietto A/R e rimborsa le spese di soggiorno; | SI Fino a € 100,00 al giorno x Max 5gg | SI Fino a € 100,00 al giorno x Max 5 gg | |
n) Spese di prolungamento soggiorno qualora l’Assicurato non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio od a seguito di furto o smarrimento (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali) dei documenti necessari al rimpatrio alla data presta- bilita. | SI | SI | |
Globy® rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall’Assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché assicurati). | SI €100,00/persona € 1.000,00/evento | SI € 100,00/persona € 1.000,00/evento | |
o) Rientro dell’Assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previ- sto. Globy® organizza e prende a proprio carico le spese di rientro. | SI | SI | |
p) Rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. Globy® tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione. | SI | SI | |
Globy® rimborsa anche il costo del biglietto di viaggio A/R di un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l’evento. | SI Fino a € 250,00 | SI Fino a € 750,00 |
Globy®, in caso di necessità dell’Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:
PRESTAZIONE | ITALIA | EUROPA/FED. RUSSA |
q) rientro anticipato dell’Assicurato, dei familiari o di un compagno di viaggio, sempreché assicurati, per interruzione del viag- gio determinata da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari a casa | SI Fino a €500,00/evento | SI Fino a €1.250,00/evento |
dell’Assicurato. Globy® organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese; | ||
r) Invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. Globy® provvede, a proprie spese , all’inoltro di tali messaggi. | SI | SI |
s) Anticipo denaro, previa garanzia bancaria e con l’obbligo per l’Assicurato di restituire l’anticipo entro 30 giorni. | NO | SI Fino a € 2.500,00 |
t) Protezione carte di credito, libretti di assegni, traveller’s chèques intestati all’Assicurato, smarriti o rubati. Globy® su richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell’Assicurato il perfezionamento della procedura, se- condo quanto disposto dai singoli titoli di credito. | NO | SI |
u) reperimento di un legale ed anticipo cauzione Globy® reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l’Assicurato, tenendo a proprio carico le relative spese. | NO | SI Fino a € 1.000,00 |
Globy®, inoltre, costituisce, in nome e per conto dell’Assicurato e per i soli fatti di natura colposa: • la cauzione penale pretesa per consentirne la liberazione; • l’eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell’Assicurato nella produzione del si- nistro. Globy® anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l’Assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni. | NO | SI Fino a € 5.000,00 |
v) Xxxxxxxx spese telefoniche documentate e sostenute dall’Assicurato per contattare la Centrale Operativa. Globy® non rim- borsa le telefonate ricevute dall’Assicurato all’estero su apparecchio collegato a rete di telefonia mobile. | NO | SI Fino a € 250,00 |
3.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune) Globy® non prende in carico gli eventi e/o le spese derivanti o conseguenti di:
a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste.
Per la garanzia Spese Mediche di cui alla dell’art. 3.1 lett. h) - 1, il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compre- so il Day Hospital. In questo caso la Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato;
b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
c) interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
d) cure riabilitative;
e) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
f) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
g) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
h) espianti e/o trapianti di organi;
i) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
j) pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.
Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:
k) nel caso in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero:
• si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
• l’Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso Globy® sospenderà immediatamente l’assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all’importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;
l) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.
3.3 Disposizioni e limitazioni
a) Le prestazioni di assistenza sono fornite nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti;
b) Globy® sostiene direttamente o rimborsa le "Spese mediche” anche più volte nel corso del viaggio ma fino:
• ad esaurimento del capitale assicurato per persona;
• ad un capitale massimo per evento che coinvolga più persone assicurate con la stessa polizza di € 200.000,00. Se il predetto limite massimo è insufficiente a co- prire per intero il totale degli indennizzi liquidabili a termini di polizza in dipendenza del medesimo sinistro, Globy® liquida ciascun Assicurato in base alla propor- zione esistente tra il suddetto limite ed il totale degli indennizzi che sarebbero liquidabili a termini di polizza;
c) nei casi in cui l’Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe se richiede:
• l’intervento di un’altra Compagnia di Assicurazione, le prestazioni “spese mediche a rimborso” di cui all’art. 1.1 punto h) commi 2/3/4 sono operanti esclusivamente quale rimborso all’Assicura-to degli eventuali maggiori costi direttamente da lui sostenuti e non completamente rimborsati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato per prima la prestazione e semprechè i costi siano indennizzabili a termine della presente normativa;
• l’intervento della Centrale Operativa di Globy® la garanzia opera come supplemento ed integrazione, anche contrattuale;
d) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell’assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che Globy® e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi;
e) la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
• aereo di linea (classe economica);
• treno prima classe;
• traghetto.
Globy® ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro;
f) Globy® non potrà essere ritenuta responsabile di:
• ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
• errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
• pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
g) Globy® non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
h) l'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Xxxxx® e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza.
4. Assistenza Abitazione
4.1 Oggetto
In conseguenza di furto, tentato o perpetrato, di incendio comprese le conseguenze di atti vandalici o dolosi e di danni da acqua conseguenti a rottura di tubazioni od impianti idrici di pertinenza dell’abitazione che si verifichino nella residenza dell’Assicurato, Globy® provvederà a mettere a disposizione, se necessario:
a) invio di un elettricista per interventi urgenti di manutenzione straordinaria, non procrastinabili, direttamente causati da un guasto dell'impianto elettrico dell'abitazio- ne assicurata che blocchi l'erogazione della corrente allo stabile o che comporti pericolo di incendio. Globy® tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza di € 100,00;
b) invio di un fabbro per interventi urgenti conseguenti a furto o tentato furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura dell’abitazione assicurata. Globy® tiene a pro- prio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino ad un massimo di € 100,00;
c) invio di una guardia giurata per sorvegliare l’abitazione nei casi in cui i mezzi di chiusura non siano più operanti per furto o tentato furto. Globy® tiene a proprio ca- rico il costo sino ad un tempo massimo di 10 ore di sorveglianza;
d) invio di un idraulico per interventi urgenti, conseguenti a rottura delle tubature fisse dell'impianto idraulico dell'abitazione assicurata che provochi un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua allo stabile. Globy® tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza di € 100,00.
5. TRASFERIMENTO SICURO – Traino veicolo – Rientro con Autista
1.1 Oggetto
5.1.1 Traino veicolo
In caso di guasto od incidente stradale al veicolo utilizzato per raggiungere la località del soggiorno, Globy®, tramite la Centrale Operativa organizza, 24 ore su 24, il traino del veicolo dal luogo dell’evento alla più vicina officina attrezzata o al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice. Globy® tiene a proprio carico le spese di trasporto fino a € 130,00.
5.1.2 Rientro con autista
Qualora l’Assicurato a seguito di infortunio non sia in grado di rientrare al domicilio alla data prevista con il veicolo, Globy® mette a disposizione dell’Assicurato un auti- sta per il viaggio di rientro al suo domicilio. Sono escluse le spese che comunque l’Assicurato avrebbe sostenuto nel corso del viaggio.
5.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)
Globy® non prende in carico gli eventi o le spese conseguenti a:
a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa di tutte le prestazioni di assistenza previste;
b) eventi accaduti su strade non adibite alla normale viabilità ed al di fuori del territorio di validità previsto;
c) eventi accaduti nell’ambito del comune di residenza del proprietario del veicolo.
5.3 Disposizioni e limitazioni
a) Le prestazioni di assistenza sono fornite anche più volte nel periodo di validità;
b) nei casi in cui l’Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l’intervento di un’altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente garanzia non sono operanti;
c) Globy® non potrà essere ritenuta responsabile di:
• ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
• errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
d) Globy® non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
6 Rimborso neve
6.1 Oggetto
Interruzione soggiorno – Rimborso Skipass e Scuola Sci
Globy® rimborsa, nel limite del massimale di € 1.000,00, il pro-rata dei servizi non usufruiti relativi a:
• Soggiorno
• Skipass
• Lezioni di sci prenotate e già pagate
in seguito a:
• rientro sanitario dell’Assicurato, organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa,
• xxxxxxx anticipato a causa del decesso o ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni consecutivi di un familiare a casa, autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa.
• chiusura totale degli impianti di risalita del Comprensorio per almeno 3 giorni consecutivi, disposta dopo la decorrenza del soggiorno, causa maltempo, man- cato innevamento (escluso quello artificiale) e rottura dell’impianto principale di risalita;
• infortunio dell'Assicurato che comporti un ricovero ospedaliero superiore a due giorni o l’applicazione di un apparecchio gessato o tutore immobilizzante equivalen- te, ed a seguito del quale l’Assicurato si trovi nella totale incapacità (accertata da certificazione medica) di svolgere l’attività sciistica.
6.2 Criteri di liquidazione
Globy® rimborsa il pro-rata dei servizi non usufruiti dall’Assicurato, dai familiari e da un compagno di viaggio nel limite massimo di € 1.000,00, a decorrere dalla data di rientro al domicilio. Nel conteggio vengono considerati la sola quota di soggiorno non usufruito (esclusi i titoli di viaggio ed i costi di gestione pratica), il costo dello ski- pass e quello delle lezioni di sci prenotate e già pagate.
Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno in cui viene effettuato il rientro e quello inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico gior- no.
6.3 Disposizioni e limitazioni
Le garanzie sono operanti per un'unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito al verificarsi della quale cessa.
7 Responsabilità civile dello sciatore
7.1 Oggetto
Globy®, nel limite del massimale per evento e per periodo di assicurazione di € 100.000,00, risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggia- menti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza relativamente alla pratica di sport, comprese le gare, purché non esercitate a livello professionistico, attività del tempo libero in genere con esclusione di ogni responsabilità inerente all’attività professionale.
7.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)
Sono esclusi dall'assicurazione i danni:
a) direttamente od indirettamente derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all’uso della for- za o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o gover-
no commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
b) derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall’assi-curato;
c) derivanti da esercizio di attività professionali;
d) derivanti da esercizio dell'attività venatoria;
a) da furto;
b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e impiego di aeromobili;
c) da detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse;
d) alle cose altrui che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo.
7.3 Gestione delle vertenze di danno
Globy® assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, desi- gnando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Globy® ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Globy® le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale assicurato. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Globy® e l'As- sicurato in proporzione al rispettivo interesse.
Globy® non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
7.4 Franchigia
Relativamente ai danni a cose ed animali l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 200 per sinistro.
8. Infortuni dello sciatore invalidità permanente
8.1 Oggetto
Globy® assicura gli infortuni (non aerei) subiti dall'Assicurato durante il periodo di viaggio, che abbiano come conseguenza una invalidità permanente.
Globy® assicura anche gli infortuni subìti in stato di malore o di incoscienza, derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi, tumulti popolari o da atti di ter- rorismo a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
Globy® considera infortuni anche:
• l'asfissia non di origine morbosa;
• gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
• l'annegamento;
• l'assideramento o il congelamento;
• i colpi di sole o di calore.
Globy® non considera infortuni
• le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo;
• gli infarti da qualsiasi causa determinati.
8.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune) Globy® non corrisponde l’indennizzo per gli infortuni direttamente od indirettamente conseguenti:
a) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qual- siasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
b) allo svolgimento di ogni attività professionale o lavoro retribuito, comunque e dovunque esplicato;
c) all'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri);
d) a operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti ad infortunio;
e) alla partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l’utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
f) pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.
8.3 Capitale assicurato
a) Il capitale assicurato in caso di invalidità permanente corrisponde a € 50.000,00.
b) Xxxxxxx assicurabile per polizza € 2.000.000,00.
8.4 Dichiarazioni dell'Assicurato
Polizze Individuali/Nucleo Familiare (coniuge, figli, altri conviventi).
L'Assicurato in base a quanto sia o venga a sua conoscenza dichiara che la somma dei capitali fra la presente ed altre assicurazioni con capitolato di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia per il medesimo rischio, da chiunque stipulate sulla sua persona non supera il limite di € 100.000,00 per il caso di invalidità perma- nente.
8.5 Clausola di cumulo - Polizze emesse in forma cumulativa
Il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre assicurazioni infortuni cumulative che includano la copertura del rischio “infortuni di viaggio”, da esso Contraente stipulate con AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia in favore degli stessi assicurati, non supera il limite di € 100.000,00 per persona e € 2.000.000,00 per evento, in caso di invalidità permanente.
Se i capitali complessivamente assicurati eccedono gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno diminuite, con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti, in modo da non superare, sommate, quanto spetterebbe sulla base dei capitali di cui al comma precedente, salvo, in tal caso, il diritto del Contraente di richiedere il rimborso dei premi imponibili nella stessa proporzione.
8.6 Criteri di liquidazione
Globy® corrisponde:
a) l’indennizzo per l’invalidità permanente anche se si verifica successivamente alla scadenza dell’assicurazione, ma entro un anno dal giorno dell’infortunio;
b) l'indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche pree- sistenti o sopravvenute rispetto all'infortunio;
c) l’ammontare del danno concordandolo direttamente con il Contraente o persona da lui designata. In caso di disaccordo ciascuna delle Parti può proporre che la que- stione venga risolta da uno o più arbitri, da nominare con apposito atto;
d) per il caso di invalidità permanente totale, la somma assicurata;
e) per il caso di invalidità permanente parziale, l’indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato secondo i criteri e le percentuali previsti dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche.
8.7 Franchigia
Globy®, per ciascun sinistro da cui derivi un'invalidità permanente, corrisponde l'indennità come segue:
a) non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l’invalidità permanente sia di grado pari od inferiore al 30% della totale;
b) qualora l’invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 30% della totale, l’indennità verrà corrisposta senza deduzione di alcuna franchigia.
8.8 Persone non assicurabili
Non sono assicurabili le persone che hanno già compiuto i 75 anni di età.
9. Avvocato in viaggio
9.1 Oggetto
Globy® rimborsa all'Assicurato gli oneri relativi all'intervento di un legale per:
a) la difesa contro imputazioni di reati colposi per fatti accaduti durante il viaggio;
b) attivare richieste di risarcimento a fronte di inadempimenti o difformità relative a contratti di viaggio/soggiorno Globy® terrà a proprio carico le spese documentate fino all'importo di € 500,00.
9.1 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune) Sono esclusi dalla garanzia:
a) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qual- siasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
b) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
c) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere);
d) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato;
e) le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti di Xxxxx®
f) le spese per controversie relative alla circolazione di veicoli, soggetti all’assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall’Assicurato.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
10. Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
10.1 Attrezzatura sportiva – Rimborso noleggio
L’Assicurato deve dare avviso a Globy® entro 30 giorni dal rientro, indicando dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006, recapito e numero della presente polizza, fornendo, inoltre, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):
a) denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l’evento, con l’elenco dettagliato di quanto sottratto e documentazione atte- stante il loro valore;
b) ricevute in originale delle spese sostenute per il noleggio dell’attrezzatura;
c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica.
10.2 Viaggio Sicuro – Assistenza in viaggio e Spese Mediche
10.2.1 Per ogni richiesta di assistenza, l’Assicurato o chi per esso, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, specificando:
a) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito temporaneo;
b) numero della presente polizza;
c) tipo di intervento richiesto;
d) dati dell’Ospedale in caso di ricovero (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente).
e) recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l’Assicurato.
10.2.2 Per richieste di rimborso di spese mediche direttamente sostenute
L’Assicurato deve darne avviso a Globy® entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):
a) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
b) numero della presente polizza;
c) circostanze dell’evento;
d) documentazione medica redatta in loco e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale.
10.3 Assistenza abitazione
Per ogni richiesta di assistenza, l’Assicurato o chi per esso, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, specificando:
a) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
b) numero della presente polizza;
c) tipo di intervento richiesto.
10.4 Trasferimento Sicuro – Traino veicolo – Rientro con Autista
Per ogni richiesta di assistenza, l’Assicurato o chi per esso, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, specificando:
a) numero della presente polizza;
b) dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006;
c) dati identificativi del veicolo;
d) luogo del fermo tecnico o dell’incidente.
10.5 Rimborso neve
L’Assicurato deve darne avviso a Globy® entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):
a) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
b) numero della presente polizza;
c) circostanze dell’evento;
d) certificazione medica riportante i giorni di prognosi e/o documentazione attestante l’evento che ha causato l’interruzione del soggiorno, in originale;
e) originale dello skipass e relativa ricevuta di acquisto;
f) ricevuta di pagamento delle lezioni di sci;
g) estratto conto di prenotazione e/o documentazione attestante il contratto di soggiorno, con ricevute di pagamento in copia;
h) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
i) catalogo e/o programma di viaggio attestante il costo dei servizi a terra o dichiarazione del Tour Operator che ha organizzato il viaggio, in copia.
10.6 Responsabilità civile dello sciatore
L’Assicurato deve darne avviso a Globy® entro 30 giorni da quando ha avuto conoscenza della richiesta di risarcimento del danno, fornendo, indipendente- mente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):
a) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito dell’Assicurato;
b) copia della presente polizza;
c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
d) luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato;
e) richiesta scritta della controparte con la quantificazione del danno.
10.7 Infortuni dello sciatore invalidità permanente
L’Assicurato deve darne avviso a Globy® entro 30 giorni da quello in cui l’infortunio si è verificato, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):
a) dati anagrafi, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito dell’Assicurato;
b) copia della presente polizza;
c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica
d) luogo, giorno ed ora dell’evento;
e) certificati medici attestanti l’infortunio, in originale;
f) successivamente e fino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni, in originale.
10.8 Avvocato in viaggio
L’Assicurato deve darne avviso a Globy® entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (tele- fonica, on-line o scritta):
a) dati anagrafi, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito dell’Assicurato;
b) copia della presente polizza;
c) tutti gli atti ed i documenti occorrenti;
CENTRALE OPERATIVA
in funzione 24 ore su 24 tutto l’anno Tel. x00 00 00000000
Xxx Xxxxxx 00 – 00000 XXXXXX
Fax x00 00 00000000
d) una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro
RIFERIMENTI IMPORTANTI
CENTRALE OPERATIVA
in funzione 24 ore su 24 tutto l’anno Tel. x00 00 00000000
Xxxxx Xxxxxx 00 – 00000 XXXXXX
Fax x00 00 00000000
Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy® con una delle seguenti tre modalità:
- via telefono (al numero 02-26609.690 attivo tutti i giorni, 24 ore su 24)
- via internet (sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx)
- via posta (all’indirizzo qui sotto indicato)
I documenti per cui è richiesto l’invio della copia ori- ginale devono essere inviati a:
AWP P&C S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
Servizio Liquidazione Danni Globy® Casella Postale 299
Xxx Xxxxxxxx 0
00000 XXXXXX
GLOBY® QUICK
Se la denuncia del sinistro avviene esclusivamente via tele-fono, al numero +390226609.690, o inter- net, Globy® garantisce la gestione e la chiusura della pratica in 20 giorni dal ricevimento della do- cumentazione comple-ta in originale. Sono esclusi dal conteggio dei giorni i tempi tecnici bancari rela- tivi al flusso di pagamento.
In caso contrario, Globy® si impegna a rimborsare un im-porto pari al costo della polizza.
Nel caso in cui la denuncia avvenga via posta , in- vece, il processo liquidativo seguirà i tradizionali canali gestionali.
L'apertura di un sinistro attraverso la Centrale Ope- rativa di assistenza non consente l'accesso alla procedura Quick, e non sarà possibile attivare tale procedura successivamente