REGOLAMENTO PER I RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI CUI ALL’ART. 24 DELLA LEGGE N. 240/2010
REGOLAMENTO PER I RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI CUI ALL’ART. 24 DELLA LEGGE N. 240/2010
(emanato con Decreto Rettorale nr. 304/2021 -
pubblicato nell’albo on line di Ateneo in data 17 febbraio 2021 –in vigore dal 18 febbraio 2021)
ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione della Comunità Europea dell’11 marzo 2005 e nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) nonché della normativa nazionale di cui all’art. 24 della Legge n. 240/2010, le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato.
2. Per favorire la realizzazione di progetti e programmi di ricerca, previo espletamento delle procedure di cui all’art. 6, l’Università degli Studi di Siena può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, tramite la stipula di contratti di diritto privato con soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8.
3. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, da realizzare anche nell’ambito di un progetto o programma, nonché di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Ai fini della sostenibilità dell’offerta formativa dell’Università, si tiene conto, tra gli altri, anche dei ricercatori di cui al presente regolamento.
ART. - 2 DEFINIZIONI
1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
- rapporto di lavoro subordinato, un rapporto lavorativo che si svolge alle dipendenze e secondo le direttive di un datore di lavoro. Si instaura mediante la stipula di un contratto di lavoro che disciplina le condizioni che regolano il rapporto e, in particolare, i diritti ed i doveri che ne derivano;
- proroga del contratto, il prolungamento dell’originario contratto prima del suo termine naturale di scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario;
- nuovo contratto, la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente;
- chiusura del progetto/programma di ricerca, la scadenza temporale individuata dall’ultima spesa ammessa a rendicontazione.
ART. 3 - PROGRAMMAZIONE E COPERTURA FINANZIARIA
1. Nell’ambito della disponibilità del bilancio unico di Ateneo, i procedimenti per l’attribuzione di contratti di cui all’art. 24 della Legge n. 240/2010 sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui alle vigenti norme, che assicura tra l’altro la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dal presente Regolamento.
2. In alternativa a quanto disposto al comma 1, si può provvedere con risorse aggiuntive esterne, derivanti da programmi di ricerca comunque finanziati, o con specifiche risorse derivanti da contratti o convenzioni, nel rispetto dell’autonomia dei Dipartimenti proponenti e delle finalità istituzionali dell’Università. In questo caso, l’origine e la disponibilità delle necessarie risorse devono essere espressamente attestate nella delibera del proponente l’attivazione della procedura, la quale è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico.
3. Resta fermo quanto previsto dall’art. 18, comma 3, e dall’art. 24, commi 5 e 6 della Legge n. 240/2010.
ART. 4 - TIPOLOGIE DI CONTRATTI
1. Il presente Regolamento disciplina:
a) i contratti di cui alla lettera a) dell’art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 (ricercatore junior): contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata nei termini di cui all’art. 10.
Essi possono prevedere sia il regime di tempo pieno, sia di tempo definito.
L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
Il ricercatore con contratto di questa tipologia può svolgere fino ad un massimo di 60 ore di didattica frontale per anno accademico, secondo quanto previsto nell’Atto di indirizzo per l’offerta formativa annualmente deliberato dagli organi di governo dell’Ateneo.
I contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in Università diverse nei casi previsti dal successivo art. 15. In questo caso il contratto può essere confermato per un periodo che, sommato al precedente periodo già svolto, non superi la durata complessiva di tre anni, prorogabili per altri due.
b) i contratti di cui alla lettera b) dell’art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 (ricercatore senior): contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, ovvero che hanno usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi di:
I. contratti di cui alla lettera a);
II. assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della Legge n. 449/1997 e successive modificazioni e dell’art. 22 della Legge n. 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 398/1989;
III. contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge n. 230/2005;
IV. analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
Per questi contratti è previsto esclusivamente il regime di tempo pieno, con impegno pari a 350 ore per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
Il ricercatore con contratto di questa tipologia è tenuto a svolgere, nell’ambito dell’impegno didattico istituzionale, almeno 60 ore di didattica frontale per anno accademico, secondo quanto previsto nell’Atto di indirizzo per l’offerta formativa annualmente deliberato dagli organi di governo dell’Ateneo.
2. Ai ricercatori senior è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi di insegnamento mediante affidamento a titolo gratuito o oneroso.
3. I ricercatori junior e senior possono svolgere attività clinica, funzionale allo svolgimento dell’attività di ricerca, previo convenzionamento con le strutture sanitarie nel rispetto della normativa vigente.
ART. 5 - SOGGETTI PROPONENTI
1. La proposta di avvio della procedura per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato è adottata con apposita delibera del Consiglio del Dipartimento richiedente con la maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia.
2. La delibera di cui al comma 1 contiene i seguenti elementi necessari:
a) il settore concorsuale di competenza e un eventuale profilo esclusivamente tramite l’indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
b) informazioni dettagliate su specifiche funzioni di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti nonché sull’eventuale attività clinica di cui all’art. 12, comma 3, e gli obiettivi di produttività;
c) il regime di impegno (tempo pieno o definito), per i soli contratti di cui all’art. 4, lettera a);
d) il Dipartimento di afferenza;
e) la sede di svolgimento dell’attività di ricerca;
f) per le sole procedure di reclutamento di ricercatore junior, l’eventuale indicazione del progetto/programma di ricerca cui è collegato il contratto;
g) il corrispettivo contrattuale proposto per i contratti di cui all’art. 4 lettera b);
h) la precisa indicazione dei fondi sui quali gravano tutti i costi diretti e indiretti del contratto e il costo complessivo, comprensivo degli oneri ente. In caso di finanziamento privato, è necessaria l’attestazione dell’avvenuto incasso da parte dell’Università della somma occorrente per tutta la durata del contratto o la garanzia fidejussoria, con espressa clausola “a prima richiesta”, a copertura del finanziamento; in caso di finanziamento pubblico, la copertura economico-finanziaria è attestata dal Responsabile amministrativo del Dipartimento, per tutta la durata del contratto, sulla base di valida documentazione che dia certezza dell’esistenza e dell’esigibilità del credito;
i) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare per la selezione, che non potrà essere inferiore a dodici;
l) le modalità di svolgimento della prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in cui effettuare tale prova.
3. Qualora il Dipartimento non sia l’unico autorizzato per il settore scientifico-disciplinare per cui si richiede il posto, è richiesto il parere, non vincolante, dell’altro dipartimento o degli altri dipartimenti autorizzati a chiamare su quel settore; il parere deve essere reso entro 30 giorni dalla richiesta presentata dal Dipartimento proponente. La delibera è assunta dai professori ordinari e associati. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti. Decorso il termine di 30 giorni, il silenzio del Dipartimento vale come parere favorevole.
4. Il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico approvano le proposte di stipula e di proroga dei contratti secondo le rispettive competenze, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 3 del presente regolamento.
ART. 6 - PROCEDURA DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO
1. L’assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. Per i soli contratti di cui alla lettera a) dell’art. 4 le procedure di reclutamento possono essere espletate, oltre che dall’Ateneo con le modalità previste dal presente Regolamento, anche dai Ministeri, da organismi dell’Unione Europea o da altri enti internazionali, nell’ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano espressamente l’assunzione del vincitore con contratto di lavoro di tipo subordinato.
3. Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
4. La selezione è svolta da una Commissione, nominata dal Rettore su proposta del Dipartimento, che ha chiesto l’attivazione del contratto con delibera adottata a maggioranza assoluta dei partecipanti. La Commissione è composta, nel rispetto della parità di genere, da tre professori , o di ruolo equivalente nel caso di componenti provenienti da Atenei non nazionali, appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura concorsuale o di settore scientifico- disciplinare rientrante nel medesimo macrosettore, di cui uno designato dal Dipartimento. Gli altri due componenti della Commissione devono essere esterni all’Università di Siena e sorteggiati nell’ambito di una rosa individuata dal Dipartimento, nel rispetto ove possibile della parità di genere, composta da quattro nominativi. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante. Nel caso in cui la Commissione non concluda la selezione entro sei mesi dal provvedimento di nomina, il Rettore avvia la procedura di nomina di una nuova Commissione.
5. Costituiscono requisiti per essere nominati componenti della Commissione per le procedure selettive dei ricercatori a tempo determinato:
- essere professore di prima o di seconda fascia appartenente allo stesso settore scientifico- disciplinare oggetto della procedura concorsuale o di settore scientifico-disciplinare rientrante nel medesimo macrosettore. Nel caso di studiosi stranieri, avere una posizione analoga a quella di professore ordinario in settori scientifici assimilabili;
- per i professori di prima fascia, essere stati inseriti, nell’ultimo triennio, nelle liste tenute dall'ANVUR dei commissari sorteggiabili nelle commissioni per la procedura di abilitazione nazionale oppure, in alternativa, possedere i medesimi requisiti richiesti per l'inserimento in tali liste;
- per i professori di seconda fascia, essere in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per professore di prima fascia nel settore concorsuale per cui si propone il reclutamento, ovvero, in alternativa, essere in possesso di almeno due delle tre mediane previste per i professori di prima fascia per il medesimo settore concorsuale;
- non aver riportato sanzioni disciplinari, nei cinque anni precedenti, o condanne penali per reati commessi nell'esercizio delle funzioni o in occasione delle stesse;
- non aver ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, comma 7, della legge n. 240/2010. 6. Entro trenta giorni dalla nomina della Commissione, i candidati possono ricusarne i componenti, indicandone le ragioni. Sulla ricusazione decide il Rettore. La decisione del Rettore deve essere tempestivamente comunicata
7. La selezione avviene previa emanazione di un bando, pubblicato in lingua italiana e, almeno in estratto, in lingua inglese, sulla Gazzetta Ufficiale, sul Portale di Ateneo, sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché sul Portale dell’Unione Europea.
8. La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri definiti dal Decreto Ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi. La discussione tra la Commissione e il candidato, a discrezione del Dipartimento, può essere svolta per via telematica.
9. La Commissione individua il vincitore e redige una graduatoria di idonei valida fino alla presa di servizio del vincitore o di uno degli idonei in caso di scorrimento della graduatoria per rinuncia del vincitore.
10. L’approvazione degli atti relativi alla selezione avviene con provvedimento rettorale su proposta del dirigente competente.
11. Il Consiglio di Dipartimento competente formula la proposta di chiamata entro tre mesi dall’approvazione degli atti da parte del Rettore, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia. La proposta di chiamata è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione.
ART. 7 - CONTENUTO DEL BANDO DI SELEZIONE
1. Il bando di selezione contiene in forma sintetica:
a) la tipologia del contratto (junior o senior);
b) per i soli contratti junior il regime di impegno (a tempo pieno o definito);
c) l’oggetto del contratto;
d) l’eventuale indicazione dello specifico progetto (o progetti) di ricerca, nonché la durata dello stesso per la tipologia di contratti junior;
e) le ore di didattica frontale per il contratto senior o, qualora previste, per il contratto junior, con le relative modalità di svolgimento;
f) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
g) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
h) le modalità di presentazione dei titoli e delle pubblicazioni;
i) le modalità di svolgimento della prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera, nonché la lingua in cui effettuare tale prova;
j) diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato;
k) il trattamento economico e previdenziale (lordo dipendente), nonché la spesa complessiva determinata in base agli oneri dell’ente;
l) il Dipartimento di afferenza;
m)la sede prevalente di lavoro;
n) la modalità di selezione;
o) il termine per la presentazione della domanda di partecipazione, che non potrà essere inferiore ai 30 giorni dalla pubblicazione del bando;
p) l’indicazione dei requisiti per la partecipazione;
q) le informazioni sulle specifiche funzioni e sui diritti e i doveri;
r) la previsione di eventuali modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni.
ART. 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
1. Alla selezione sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, in possesso di:
- Dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero; ovvero
- Diploma di Specializzazione medica per i settori interessati. In tal caso il dottorato o titolo equivalente costituisce titolo preferenziale.
Inoltre, alla selezione per la tipologia di contratto di cui all’art. 4 lettera b) possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti ivi descritti.
Nel caso di bandi che prevedano lo svolgimento di attività clinica il titolo di studio deve essere adeguato all’attività clinica da svolgere.
2. Non sono ammessi alla selezione i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.
3. Per il personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, qualora chiamato a seguito della selezione, restano in vigore le incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge e dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
4. Non sono inoltre ammessi coloro che siano stati titolari di assegni di ricerca e di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 24 della Legge n. 240/2010, presso l’Università di Siena o presso altri Atenei italiani, nonché presso gli enti di cui al comma 2 dell’art. 22 della Legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente 12 anni, anche non continuativi.
Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute durante il godimento degli assegni di cui all'art. 22 della Legge n. 240/2010.
ART. - 9 DURATA
1. La durata dei contratti è triennale.
2. I contratti non sono rinnovabili.
3. È prevista una sola proroga del contratto di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) per soli due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base delle modalità, dei criteri e parametri individuati con Decreto Ministeriale n. 242 del 24 maggio 2011 e nel rispetto di quanto disposto dal successivo art. 10.
La richiesta di proroga è deliberata dal Dipartimento che ha attivato il contratto originario, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla scadenza, con le medesime modalità e condizioni di copertura finanziaria previste all’art. 3.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge n. 240/2010, intercorsi anche con altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge n. 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
ART. 10 - PROROGA DEL CONTRATTO
1. Ai fini della proroga dei contratti di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), l’attività didattica e di ricerca del ricercatore nell’ambito del contratto per cui è richiesta la proroga è valutata da apposita Commissione, sulla base di una relazione predisposta dal Dipartimento.
2. La valutazione della Commissione ha come oggetto l’adeguatezza dell’attività di ricerca e di didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.
3. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento e composta da tre professori del settore concorsuale o macrosettore del ricercatore a tempo determinato.
4. Nel caso in cui la Commissione non concluda i lavori entro un mese dalla nomina, il Rettore nomina, sentito il Dipartimento, una nuova Commissione in sostituzione della precedente.
5. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della Commissione, è sottoposta alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.
ART. 11 - NATURA DEL RAPPORTO
1. Il rapporto di lavoro che si instaura fra l’Università degli Studi di Siena e i ricercatori di cui al presente regolamento è a tempo determinato ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale, previsto per i redditi da lavoro dipendente. L’Università provvede, inoltre, alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni e da responsabilità civile.
2. Il periodo di prova è della durata di tre mesi.
ART. 12 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
1. I ricercatori a tempo determinato contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono ad attività di didattica e di didattica integrativa e di servizio agli studenti nei corsi di insegnamento.
All’inizio di ogni anno accademico gli organi competenti determinano gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche, secondo le regole vigenti nell'Ateneo.
2. I ricercatori a tempo determinato partecipano a programmi di ricerca dei Dipartimenti presso cui sono inseriti e accedono direttamente ai fondi per la ricerca scientifica sia a livello nazionale sia a livello locale.
3. I ricercatori di cui al presente regolamento assunti per attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa in ambito medico possono svolgere, previa intesa con l’Azienda ospedaliera universitaria senese o con altre aziende sanitarie interessate, attività di assistenza nell’ambito delle convenzioni dell’Ateneo con il Servizio Sanitario; essi devono essere dotati di apposita copertura assicurativa assistenziale.
4. L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
5. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 1500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto/programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi del progetto/programma stesso. Lo svolgimento dell’attività di ricerca è autocertificato e validato dal responsabile della ricerca e/o dal Responsabile del Dipartimento.
6. La verifica dell’attività di didattica frontale, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene secondo le regole vigenti in materia nell'Ateneo.
7. Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
8. La competenza disciplinare è regolata dall’art. 10 della Legge n. 240/2010.
9. Per l'elettorato attivo e passivo e per la partecipazione agli organi collegiali si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Università degli studi di Siena.
ART. 13 - TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell’art. 4 lettera a) (junior) compete, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico onnicomprensivo, pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato alla classe iniziale, secondo il regime di impegno prescelto.
2. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell’art. 4 lettera b) (senior) compete, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico onnicomprensivo pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato a tempo pieno alla classe iniziale incrementata, sulla base del finanziamento disponibile, secondo le seguenti percentuali:
- 10% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe iniziale;
- 20% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe iniziale;
- 30% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe iniziale.
3. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori di ruolo.
ART. 14 - REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ E SVOLGIMENTO DI ULTERIORI INCARICHI
1. I contratti di cui al presente Regolamento sono incompatibili:
- con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
- con la titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
- con la titolarità dei contratti per attività di insegnamento disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia;
- con le borse di dottorato e post-dottorato e, in generale, con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi.
2. Ai ricercatori a tempo pieno, si applica quanto previsto dall’art. 53 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare quanto disposto dal regolamento di Ateneo in materia di autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi retribuiti, purché compatibili con il regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel divieto di concorrenza. Ai ricercatori a tempo definito è consentito lo svolgimento di attività libero-professionali, nonché di ulteriori attività conferite da soggetti terzi, previa comunicazione all’amministrazione, purché non arrechino pregiudizio alle attività istituzionali e non determinino situazioni di conflitto di interessi con l’Ateneo. La valutazione della compatibilità dello svolgimento dell’attività è effettuata dal Rettore, sentito il Direttore della struttura.
3. La titolarità dei contratti di cui al presente regolamento non dà luogo a diritti per l’accesso ai ruoli.
4. L’espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni.
ART. 15 - MOBILITÀ
1. In caso di mobilità tra Xxxxxx, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall’Università di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l’accordo del committente di ricerca.
ART. 16 - DISCIPLINA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
1. Ai ricercatori a tempo determinato si applica il Regolamento di Ateneo relativo al regime della proprietà intellettuale per i professori e i ricercatori di ruolo.
ART. 17 - NORME FINALI
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, vale quanto disposto dalla legge, dallo Statuto e da altre norme di Ateneo in materia.