CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’ESECUZIONE DI PRESTAZIONI AFFERENTI L’ASSISTENZA TECNICA E ALTRI SERVIZI PREVISTI DALL’ART. 4 DELLO STATUTO SOCIETARIO, AFFIDATE DIRETTAMENTE DALL’AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L’IMPIEGO – ARTI - ALLA SOCIETÀ F.I.L. S.R.L....
CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’ESECUZIONE DI PRESTAZIONI AFFERENTI L’ASSISTENZA TECNICA E ALTRI SERVIZI PREVISTI DALL’ART. 4 DELLO STATUTO SOCIETARIO, AFFIDATE DIRETTAMENTE DALL’AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L’IMPIEGO – ARTI - ALLA SOCIETÀ F.I.L. S.R.L. A SOCIO UNICO. ANNUALITÀ 2024
L’anno 2024 (duemilaventiquattro) e questo giorno …..(…..), del mese di …….(…..)
TRA
l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (di seguito anche denominata ARTI), con sede in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 00 Codice Fiscale 94277540483, rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nata a il, domiciliata per la carica presso la sede dell’Ente, la quale interviene nella sua qualità di Direttrice, nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 109 del 29.04.2021, autorizzata a impegnare legalmente e formalmente l’Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con proprio Decreto n. …. del ;
E
la società F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro a Responsabilità Limitata a socio unico (di seguito anche denominata F.I.L. S.R.L.), con sede in Xxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, 000/X, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01698270970, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, nato a il (CF), Amministratore Unico, il quale interviene e stipula il presente atto nella sua qualità di rappresentante legale.
*
VISTA la Legge Regionale 8 giugno 2018, n. 28 “Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego" (ARTI). Modifiche alla L.R. 32/2002. "Disposizioni di riordino del mercato del lavoro” e in particolare:
l’articolo 5 “Funzioni dell’Agenzia. Sostituzione dell’articolo 21-quater della L.R. 32/2002”, che ha disposto che l’Agenzia, in coerenza con gli atti di programmazione regionale, di cui agli articoli 7 e 8 della L.R. 1/2015, svolga le seguenti funzioni: a) gestione della rete regionale dei Centri per l’impiego, nonché dei servizi erogati e delle misure di politica attiva, alla luce dei LEP e degli standard definiti a livello nazionale e regionale;
VISTA la D.G.R.T. n. 645 del 11/06/2018, che ha disposto il subentro dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego, a titolo gratuito, nella quota detenuta dalla Provincia di Prato nella società F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.R.L a socio unico;
VISTO lo Statuto della Società, come da ultimo modificato in data 05.07.2022, con atto rep. n. 6424, Notaio Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, registrazione n.: 29739 dell’11/07/2022 in Firenze;
PREMESSO CHE
- i servizi a supporto dei cittadini e delle imprese sul mercato del lavoro costituiscono un obiettivo contenuto nella programmazione regionale;
- ARTI necessita di affidare attività di supporto alle proprie attività nell'attuazione della programmazione regionale, nazionale ed europea, come meglio oltre descritte, alla propria Società, attraverso la modalità “in house providing”, dando atto del possesso, da parte della stessa, di dimostrate competenze in materia di assistenza tecnica, supporto allo svolgimento delle funzioni di organismo intermedio per la gestione di programmi operativi, strumentali all’attività dell’Agenzia, e servizi connessi;
CONSIDERATO CHE
alla luce dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art 18 comma 1 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”, si rende necessario, in virtù della complessità ed articolazione delle attività richiamate, l’apporto congiunto di una pluralità di competenze altamente specializzate, in materia di assistenza tecnica e supporto allo svolgimento, da parte di ARTI, del ruolo di organismo intermedio, per la gestione di programmi operativi, regionali, nazionali e comunitari, sotto il coordinamento e la supervisione dell’Agenzia.
Tale soggetto è coerentemente individuato in F.I.L. S.R.L. a Socio Unico, cui affidare, secondo la modalità “in house providing”, la gestione e l’erogazione di servizi complementari, strumentali all'attività dell’Agenzia, inerenti l’assistenza tecnica e i servizi connessi.
L'affidamento “in house”, come previsto dall’art. 7, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, è possibile in considerazione del fatto che la Società rispetta i presupposti normativi e giurisprudenziali, a livello nazionale e comunitario, riguardanti la dipendenza formale, amministrativa ed economico finanziaria del soggetto affidatario rispetto all'ente socio, nonché la dipendenza operativa, ossia la prevalenza o esclusività delle attività svolte dallo stesso a favore di ARTI.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
In attuazione di quanto disposto dall’articolo 28, comma 4 della L.R. 28/2018, si affida a F.I.L. S.R.L. a socio unico, per il periodo fino al 31 dicembre 2024, la gestione e l’erogazione di servizi di assistenza tecnica, supporto allo svolgimento delle funzioni di organismo intermedio per la gestione di programmi operativi, strumentali all'attività dell’Agenzia e servizi connessi e si conviene e si stipula
quanto segue:
Art. 1 – Premesse e finalità
1.1 Le premesse al presente contratto di servizio ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
1.2 Il presente contratto di servizio ha la finalità di regolare i rapporti tra ARTI e la
F.I.L. S.R.L. a Socio unico, relativamente alle prestazioni previste agli artt. 2 e 3 seguenti.
1.3 Le condizioni economiche previste nel presente contratto devono poter assicurare alla Società il mantenimento dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.
Art. 2 – Oggetto del contratto di servizio
L’Agenzia ARTI affida alla società F.I.L. S.R.L. l’incarico per lo svolgimento delle attività di seguito indicate, per l’annualità 2024, come meglio specificato al successivo art. 3:
a) assistenza tecnica a supporto dell’Agenzia, nell’attuazione della programmazione regionale, nazionale ed europea;
b) supporto allo svolgimento, da parte dell’Agenzia, delle funzioni di Organismo Intermedio, per l’attuazione e la gestione di programmi operativi;
c) supporto all’istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi.
Le attività sopra elencate si svolgeranno presso la sede aziendale di Xxx Xxxxxxxxx 000/X xx Xxxxx, dove è altresì ubicato il Centro per l’impiego di Prato, la cui parziale disponibilità, a titolo gratuito, con compartecipazione a spese di conduzione (utenze ecc.) è stata formalizzata con Decreto della Direttrice di ARTI n. 94 del 13.02.2024.
Sulla base delle funzioni e dei compiti sopra indicati, la Società ha presentato un Progetto Esecutivo delle attività (ALLEGATO 1) che saranno realizzate, precisandone finalità e obiettivi, qualità delle azioni, sottoperiodo di realizzazione, contenuto, elenco delle figure professionali impegnate, tempi di svolgimento, metodologie e strumenti impiegati, referenti operativi.
Incluso nel Progetto, viene presentato il Piano Economico dell’insieme dei servizi affidati, recante l’esposizione delle diverse voci di spesa.
Il progetto potrà subire delle variazioni o integrazioni in itinere, anche relativamente alla parte finanziaria, qualora si verifichino cambiamenti di contesto normativo o socio economico che richiedano una rimodulazione dei servizi. Le modifiche, qualora siano state richieste da ARTI, dovranno essere comunicate e condivise con la Società. Qualora le modifiche siano state richieste dalla Società, dovranno essere espressamente autorizzate, prima che possano essere operative.
ART. 3 – Servizio di assistenza tecnica
La Società si impegna a svolgere, in favore di ARTI o Regione Toscana, per il tramite di ARTI, attività di supporto alla gestione amministrativa, alla rendicontazione di progetti e/o di misure di politica attiva del lavoro, siano essi di carattere regionale o nazionale o europeo, e supporto alla gestione dell’organismo intermedio.
Le attività svolte e sopra richiamate dovranno essere oggetto di verifica, da parte del Committente, ai fini del definitivo riconoscimento dei compensi dovuti alla Società.
Il corrispettivo per le attività svolte, definite dal presente contratto di servizio è quantificato in Euro 910.100,00 oltre IVA di legge (Euro 1.110.322,00, comprensivo di IVA all’aliquota vigente del 22%). La fatturazione sarà effettuata dalla Società in due
tranche, luglio 2024 per i servizi erogati nel periodo gennaio – 14 luglio 2024, gennaio 2025 per i servizi erogati nel periodo 15 luglio – dicembre 2024.
Il compenso è quantificato in relazione al numero di unità “giornata/risorsa” effettive di servizio necessarie allo svolgimento delle attività, come quantificate dalla Società nell’allegato programmatorio, e riconosciute dall’Agenzia con la sottoscrizione del presente atto, valorizzate considerando oneri e spese relativi al personale e alla dotazione strumentale, ivi inclusi gli oneri e le spese relativi alle attività di back office.
In via generale, salvo diversa definizione, le attività sopra elencate si svolgeranno presso la sede di Xxx Xxxxxxxxx 000/X, Xxxxx.
Art. 4 – Strutture, mezzi e personale e modalità gestionali
4.1 La Società assume la gestione dei servizi come individuati all’art. 2 ed opera in nome e per conto di ARTI. La Società è soggetta all’attività di indirizzo e controllo analogo prevista e disciplinata dallo Statuto, dal presente contratto di servizio e dagli accordi integrativi che ne derivano.
4.2 In particolare la Società dovrà:
4.2.1 in relazione alla struttura
- Mantenere l’omogeneità degli allestimenti negli spazi di erogazione dei propri servizi, compresa la segnaletica, secondo quando indicato da ARTI;
- garantire la disponibilità di apparecchiature informatiche, mobilio, arredi e quant’altro funzionale all’operatività dei servizi e non direttamente messo a disposizione da ARTI.
I costi di gestione e di manutenzione ordinaria sono oggetto di rimborso pro quota da parte della Società.
4.2.2 in relazione al personale
Per la realizzazione delle attività indicate, la Società, sulla base degli standard richiesti dalla Regione Toscana, dovrà avvalersi di professionalità qualificate per le attività affidate, in particolare per:
- le funzioni amministrative e di coordinamento; l’erogazione del servizio di assistenza tecnica.
Per l’espletamento delle funzioni di cui al presente contratto di servizio, la Società dovrà prevalentemente impiegare proprio personale dipendente. Il ricorso a prestazioni professionali di diversa natura è vincolato al rispetto delle disposizioni normative in materia di contenimento della spesa relative alla Pubblica Amministrazione e, parimenti, alle società controllate e partecipate dalla stessa, laddove applicabili. L’avvio delle procedure necessarie all’individuazione di personale non dipendente dovrà comunque avvenire sempre con evidenza pubblica e secondo le indicazioni di ARTI.
La Società dovrà garantire l’osservanza di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di sicurezza sul lavoro, di previdenza, assistenza e assicurazione contro gli infortuni.
Nei riguardi del personale alle proprie dipendenze la Società è tenuta alla completa osservanza di tutte le disposizioni normative in materia giuslavoristica, ed in particolare del CCNL applicabile al settore di specie, sia per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico, sia per quanto concerne il trattamento assicurativo e previdenziale.
Gli operatori impegnati nell’espletamento di servizi, a cura, onere e responsabilità della Società, dovranno essere sottoposti a tutte le misure preventive di igiene,
sicurezza, protezione, prevenzione dei rischi e malattie professionali.
Di eventuali inosservanze alle disposizioni di legge, che potrebbero configurare causa per la risoluzione del contratto, sarà considerata unico responsabile la Società.
4.2.3 in relazione alle modalità gestionali
Trattandosi di espletamento di servizio strumentale per finalità istituzionali della Pubblica Amministrazione, che assume carattere di servizio di interesse generale, la Società non potrà per nessun motivo interrompere e/o sospendere, anche parzialmente, i servizi erogati.
4.2.4 in relazione agli incarichi esterni
La Società, al fine di garantire che ARTI possa effettuare il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi normativamente previsto, si impegna al rispetto delle norme riguardanti l'affidamento degli incarichi professionali.
4.2.5 in relazione alle procedure sugli acquisti
La Società si impegna al rispetto delle norme di cui al D. Lgs. del 31 marzo 2023 n. 36 e successive modifiche e integrazioni.
4.2.6 in relazione a principi di trasparenza e correttezza
Ciascuna Parte dichiara di impegnarsi ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all’attuazione del presente contratto di servizio, a principi di trasparenza e correttezza. Ciascuna parte dichiara altresì di conoscere le previsioni di cui alla legge 190/2012 e al D. Lgs. del 25 maggio 2016, n. 97 e di impegnarsi ad improntare il proprio comportamento al rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
4.2.7 procedure di qualità
Le modalità di erogazione del servizio e le attività della struttura della Società saranno conformi alle procedure definite da ARTI.
Art. 5 – Rapporti finanziari
5.1 Le attività oggetto del presente contratto di servizio, descritte agli articoli 2 e 3, trovano copertura finanziaria (comprensiva di tutti gli oneri fiscali, laddove dovuti) per l’importo pari ad Euro 910.100,00 oltre IVA di legge (Euro 1.110.322,00, comprensivo di IVA, all’aliquota vigente del 22%) nel bilancio preventivo/budget gestionale di ARTI per l’anno 2024. Il corrispettivo è da intendersi omnicomprensivo di ogni altro onere e/o spesa a carico della Società.
5.2 Qualora nel corso del secondo semestre 2024 ARTI dovesse individuare ulteriori necessità per la realizzazione di attività di assistenza tecnica potrà procedere alla variazione del quadro complessivo delle attività finanziate.
5.3 Come indicato al precedente articolo 2 del contratto di servizio, il corrispettivo contrattuale sarà destinato alla realizzazione delle attività individuate nel Progetto Esecutivo di Dettaglio (ALLEGATO 1).
5.4 I servizi oggetto del presente contratto ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs 81/08, ricadono nei casi di esclusione dall’obbligo di redazione del DUVRI. Per tale ragione, non sussistendo rischi interferenziali, non è stato redatto il DUVRI e, conseguentemente, i costi della sicurezza, di cui all’art 26 comma 5 del D. Lgs 81/08, sono pari a € 0,00.
Art. 6 - Durata, rinnovo e integrazioni
6.1 L’affidamento del presente servizio decorre dal 15 luglio 2024, fatta salva la presa d’atto degli effetti delle attivita’ già svolte dalla Società nel periodo 1 gennaio – 14 luglio 2024, e termina il 31 dicembre 2024.
6.2 Nel caso in cui si presenti nel corso dell’esecuzione del contratto la necessità, anche legata a modifiche/integrazioni normative, regolamentari o amministrative, di svolgere maggiori o nuove attività, non attualmente prevedibili, ARTI richiederà alla Società di specificare le figure professionali, le modalità e i tempi necessari allo svolgimento di tali attività. Le parti provvederanno, mediante apposito addendum al presente documento, a definire i contenuti delle attività oggetto dell’integrazione, le modalità operative di svolgimento, la tempistica e il corrispettivo.
6.3 In quanto società strumentale, la Società potrà essere incaricata da ARTI o dalla Regione Toscana (nel rispetto delle norme riguardo gli affidamenti in house), di partecipare a specifici progetti europei o nazionali che abbiano finalità e obiettivi coerenti con l’oggetto sociale della stessa e con le attività oggetto del presente contratto di servizio.
Art. 7 - Principi fondamentali della gestione ed erogazione dei servizi
7.1 Nello svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto di servizio, la Società dovrà attenersi alle norme vigenti, adottando procedure ad evidenza pubblica nella scelta delle parti contraenti per la stipula di qualsiasi rapporto di tipo contrattuale. La Società dovrà altresì rimuovere tutte le cause che possano determinare carenza o inadempienza nella effettuazione dei servizi. Inoltre, nell’esercizio delle funzioni di cui al presente contratto di servizio, la Società rispetterà i principi di imparzialità, continuità, garanzia dell’informazione, trasparenza e pubblicità stabiliti dalla vigente normativa.
7.2 Sottoscrivendo il presente atto, la Società dichiara di conoscere le norme di riferimento e di sottostarvi integralmente.
7.3 I servizi oggetto del presente contratto devono essere gestiti nel rispetto di
criteri di efficacia, efficienza ed economicità. La Società dovrà sempre attenersi a tali principi, segnalando ad ARTI tutte le necessità riscontrate durante la gestione e fornendo tutte le indicazioni utili per il conseguimento degli obiettivi programmati.
Art.8 – Obblighi ed impegni
8.1 ARTI, a fronte della gestione dei servizi individuati negli articoli precedenti ed ulteriormente dettagliati nel progetto esecutivo allegato, di cui al precedente articolo 2, riconoscerà il corrispettivo, come quantificato all’art. 3, da versare a
F.I.L. S.r.l. in due tranche, la prima entro il 31.07.2024 e la seconda entro il 31.1.2025.
ARTI si impegna ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti ed a rispettare tutti gli adempimenti che rientrino nelle proprie competenze, al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto da parte della Società. In particolare si impegna:
a. ad informare la Società in ordine alle eventuali modifiche normative e amministrative che possano, in qualsiasi modo, incidere sull’erogazione dei servizi;
b. alla promozione del coordinamento fra la Società e le altre strutture di ARTI;
c. all’individuazione di soluzioni logistiche per la collocazione di impianti ed attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.
8.2 La Società ha l’obbligo di segnalare immediatamente ad ARTI tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento delle sue attività, possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, in modo che l’Agenzia possa sollecitamente provvedere o concorrere a far rimuovere le cause di tali inconvenienti.
8.3 La Società risponderà di eventuali danni a persone o cose a essa riferibili,
causati nell’erogazione dei servizi, sollevando ARTI e la Regione Toscana da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo.
8.4 La Società si obbliga a sollevare ARTI e la Regione Toscana da qualunque azione intentata da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per fatti derivanti da negligenza o per colpa nell’adempimento dei medesimi.
8.5 La Società è obbligata a concordare preventivamente con ARTI i contenuti e le modalità di svolgimento di eventuali convegni, giornate di studio ed altri eventi di comunicazione/informazione/diffusione su materie inerenti alle attività oggetto del presente contratto di servizio, pena il mancato riconoscimento di tutte le spese a tale scopo sostenute.
8.6 La Società si obbliga a concordare preventivamente con ARTI l’eventuale diffusione o pubblicazione di dati o informazioni concernenti le attività oggetto del presente contratto di servizio.
8.7 La Società risponde, comunque, nei confronti di ARTI di ogni inadempimento alle clausole contenute nel presente atto convenzionale, ivi compresi gli eventuali danni cagionati in conseguenza delle inosservanze in cui sia incorsa.
8.8 La Società risponde nei confronti di ARTI anche di eventuali danni morali cagionati in conseguenza della propria condotta nella gestione dei servizi di cui al presente contratto.
8.9 I dipendenti della Società dovranno tenere un comportamento diligente riguardo alla corretta esecuzione delle procedure per l’erogazione dei servizi e conformarsi a criteri di correttezza con le altre strutture di ARTI e della Regione Toscana.
Art. 9 – Piattaforme informatiche
9.1 Al fine di uniformare la propria attività ai principi di cui all’art. 50 del D. Lgs.
7/3/2005 n. 82 e ss.mm.ii., e per la razionalizzazione della spesa per i servizi informatici, la Società si impegna, per le elaborazioni di dati necessari all’erogazione dei servizi oggetto del presente contratto, ad utilizzare, ogni volta che ciò sia possibile:
a. le banche dati messe a disposizione da ARTI, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Sistema Informativo Regionale del Lavoro IDOL, e i sistemi ad esso correlati;
b. i software applicativi, i sistemi informatici e le infrastrutture telematiche già a disposizione della Società.
9.2 Sempre per le finalità di cui sopra, la Società si impegna a coordinarsi comunque con ARTI nella scelta di prodotti anche di terze parti, al fine di garantire, anche mediante le necessarie personalizzazioni ed integrazioni, la piena interoperabilità con le banche dati e gli applicativi di ARTI. Sia utilizzando gli strumenti messi a disposizione da ARTI, che nel caso di strumenti forniti da terze parti, la Società ed ARTI, nell’erogazione dei servizi di cui al presente contratto, cooperano nella tenuta e nell’aggiornamento delle banche dati utilizzate.
9.3 Ai fini del coordinamento di cui ai commi precedenti e nel rispetto del Regolamento U.E. 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., ARTI mette a disposizione della Società le banche dati necessarie ed i flussi informativi utili al loro costante aggiornamento, con le modalità definite dalle norme, dai regolamenti e deliberazioni di ARTI, nonché utilizzando schemi convenzionali approvati nei modi previsti dal Regolamento U.E. sopra citato.
La Società si impegna ad utilizzare al meglio ogni strumento o servizio informatico messo a disposizione da ARTI, garantendo l’integrità delle basi di dati ed il loro
costante e corretto aggiornamento.
Art. 10 – Controllo
10.1 Ad ARTI spetta la gestione del presente contratto di servizio, intesa come:
vigilanza sull’espletamento dei servizi, al fine di accertare il rispetto da parte della Società degli adempimenti previsti nel presente contratto;
controllo sui modi e tempi di effettuazione dei servizi
A tal fine, la Società si impegna a fornire non oltre il 30.09.2024 i dati sull’andamento dei servizi oggetto del presente contratto.
10.2 ARTI esercita sulla Società un controllo “analogo” a quello esercitato sui propri servizi, attraverso l’esercizio dei diritti di socio, secondo le disposizioni previste nello Statuto della società. Sono pertanto riservate ad ARTI le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sulla Società. Tali funzioni si esplicano anche attraverso l’esame dei principali atti di gestione e dei documenti di rendicontazione. A tal fine, la Società deve trasmettere ad ARTI, entro la data di approvazione del proprio bilancio di esercizio, un’elaborazione derivante dalla propria contabilità analitica contenente la composizione quali-quantitativa del risultato economico d’esercizio. L’elaborazione dovrà precisare i criteri di suddivisione/imputazione dei costi. La Società deve altresì approntare un report di controllo di gestione non oltre il 31 dicembre 2024, corredato della relativa analisi di dettaglio.
10.3 ARTI e gli uffici regionali competenti hanno in qualsiasi momento facoltà di accesso agli atti contabili, ai rendiconti e ad ogni documentazione esistente presso la Società.
La Società deve fornire ad ARTI tutti i dati richiesti o comunque ritenuti utili ai fini dell’espletamento dell’attività di vigilanza e controllo, fornire ogni informazione
richiesta e offrire la collaborazione necessaria per un’efficace verifica.
Art. 11 –Modalità di pagamento
11.1 I compensi previsti saranno versati in due successive tranche, secondo l’effettiva realizzazione delle attività previste.
11.2 La Società provvederà a presentare ad ARTI una relazione sull’attività svolta, cui seguirà la comunicazione di regolare esecuzione delle attività da parte della Società. ARTI formalizzerà, in assenza di difformità rispetto a quanto previsto nel presente contratto, riscontro per accettazione e F.I.L. S.R.L. presenterà le fatture riferite allo Stato di Avanzamento dei Lavori.
Art. 12 – Risoluzione del contratto di servizio
12.1 Il presente contratto di servizio si potrà risolvere qualora la Società abbia commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all’interesse pubblico.
12.2 ARTI, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesterà alla controparte l’inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni dal riscontro medesimo, intimando alla stessa di rimuovere le cause entro un determinato termine.
12.3 A seguito di diffida, la Società potrà presentare controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione.
12.4 Il contratto di servizio si intende risolto qualora, a seguito dell’intimazione di cui al comma 2, la Società non elimini tempestivamente e comunque entro il termine assegnato, le cause dell’inadempimento, e sempre che ARTI, parte intimante, non ritenga accettabili e soddisfacenti le giustificazioni addotte nelle controdeduzioni di cui al comma precedente.
12.5 Il presente contratto di servizio dovrà intendersi risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di gravi, ingiustificate e ripetute inadempienze documentate da ARTI imputabili alla Società, tali da pregiudicare temporaneamente la qualità dei servizi, oppure tali da non consentire la continuità dei medesimi.
Art. 13 – Revoca dell’affidamento del servizio
13.1 L’affidamento oggetto del presente contratto di servizio potrà essere revocato da parte di ARTI per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, nonché quando circostanze sopravvenute rendano l’affidamento non più idoneo al perseguimento dell’interesse pubblico, sotto il profilo dell’economicità, dell’efficienza o dell’efficacia.
Art. 14 – Trattamento dati
14.1 ARTI, in qualità di titolare del trattamento dei dati da essa operatooperato e inerenti le materie del lavoro, con il presente atto, ai sensi della Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii. e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., designa la Società F.I.L. S.R.L. a Socio Unico quale soggetto responsabile esterno del trattamento, secondo la definizione di cui all’art. 28 del GDPR e secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta della Regione Toscana n. 585 del 04 giugno 2018 e relativi allegati (punto 6). Il trattamento dei dati da parte di F.I.L. S.R.L., in qualità di responsabile esterno del trattamento, verrà disciplinato da apposito Data Protection Agreement che verrà stipulato tra l’Agenzia e F.I.L. S.R.L.
14.2 La Società, in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati, potrà a sua volta nominare propri collaboratori, dipendenti assegnati e soggetti che operano ad altro titolo sotto la propria diretta autorità, “incaricati” con ordine di servizio.
Nell’impartire le istruzioni necessarie, il Responsabile deve prescrivere che gli incaricati abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati, nel rispetto dei principi del GDPR 2016/679, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e della D.G. R.T n. 585/2018.
14.3 Il Responsabile è tenuto ad aggiornare la nomina dei propri incaricati contestualmente con i mutamenti organizzativi della propria struttura.
14.4. F.I.L. S.r.l. potrà essere designata quale soggetto responsabile esterno del trattamento, dalla Regione Toscana, titolare del trattamento, limitatamente ai dati trattati nell’ambito di progetti europei o nazionali.
Art. 15 – Divieto di subappalto e cessione
È fatto divieto alla Società di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto e/o i diritti dallo stesso derivanti, salvo espressa autorizzazione da parte di ARTI.
Art. 16 – Copertura per responsabilità civile verso terzi
La Società è obbligata a stipulare una Polizza Assicurativa per i rischi derivanti dall’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto; tale Xxxxxxx dovrà comprendere una garanzia di responsabilità civile per danni contro terzi per tutta la durata del contratto. Non sono in ogni caso considerati danni cagionati dalla Società eventuali addebiti di spese di giudizio in sede di contenzioso, salvo prova della negligenza della Società stessa.
Art. 17 – Disposizioni generali
Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente contratto di servizio, si rinvia all’applicazione delle norme del Codice civile.
Art. 18 – Registrazione e spese contrattuali
Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 131 del 26/04/1986 e successive modificazioni e integrazioni. Le spese di registrazione volontaria saranno pertanto a carico della parte richiedente.
Tutte le spese inerenti la stipulazione del presente contratto di servizio sono a carico della Società.
Del presente atto sono parte integrante gli Allegati 1 e 2. Letto, approvato, sottoscritto
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
L’imposta di bollo è assolta con versamento F24 per € …..., numero quietanza …. del ..
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. la Società F.I.L. S.R.L. a Socio Unico sottoscrive i seguenti articoli: artt. 1,2, 3, 4,5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19.
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx