Contract
1. Disposizioni Generali
(1.1) Queste condizioni generali di vendita costituiscono parte integrante di tutte le offerte e/o conferme d'ordine da parte TRAFIME S.p.A. (d’ora innanzi: “Venditore”) e di tutti i contratti di v e n d i t a e fornitura di beni e servizi che essa abbia stipulato con il cliente (d’ora innanzi: “Acquirente”) ( i ) dopo la firma del presente documento, ovvero, (ii) anche in assenza di firma, per tramite di fatti concludenti ed accettazione tacita della conferma d’ordine emessa dal Venditore.
(1.2) Eventuali diverse condizioni dell'Acquirente, tra cui qualsiasi disposizione per il controllo della qualità, non vincolano il Venditore, anche nel caso in cui non siano stati esplicitamente respinti o nel caso in cui la fornitura sia stata effettuata senza riserve.
(1.3) Qualsiasi condizione o termine contrattuale che differisce da queste condizioni generali può essere applicato solo se espressamente confermato per iscritto dal Venditore.
2. Offerte e Ordini
(2.1) Le offerte fatte dal Venditore sono vincolanti per un periodo di 15 giorni. Dopodiché si intenderanno automaticamente prive di valore di proposta contrattuale.
(2.2) Tutti i documenti facenti parte delle offerte formulate dal Venditore, quali, a puro titolo di esempio, i disegni, le illustrazioni, ecc. così come le misurazioni, i pesi e gli utilizzi indicati, sono a titolo puramente esemplificativo e non hanno alcun valore vincolante per il Venditore, se non espressamente confermato per iscritto.
(2.3) Eventuali differenze qualitative all'interno dei margini di tolleranza del settore e/o normalmente accettate dalle parti nei loro rapporti commerciali, sono da considerarsi in conformità con il contratto di vendita o fornitura tra le parti. Per quanto riguarda la quantità, il margine di tolleranza è del 10%, in deficit o surplus.
(2.4) Gli ordini inviati dall'Acquirente non sono considerati accettati d a l V e n d i t o r e fino a quando non sono stati confermati per iscritto dal Venditore. Se il Venditore non fornisce una conferma scritta di un ordine negoziato verbalmente, l'emissione della fattura o l’esecuzione dell'ordine da parte del Venditore saranno considerati conferma.
(2.5) Xxxxxx e modifiche di ordini effettuati verbalmente o telefonicamente possono essere effettuati solo da personale autorizzato a questo scopo e devono essere confermati per iscritto dal Venditore. In caso contrario, il Venditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o fraintendimenti.
3. Prezzi
(3.1) Salvo diverso accordo scritto, i prezzi indicati nelle of f erte o nelle conf erme d ’ ord ine dal Venditore sono intesi come franco fabbrica del Venditore, compreso l’imballaggio.
(3.2) In caso di accordi che prevedono tempi di consegna superiori a sei mesi dal ricevimento della conferma d’ordine, il Venditore si riserva con la presente il diritto di aumentare i prezzi in proporzione ai maggiori costi sostenuti in virtù della contrattazione collettiva e dell’aumento dei prezzi dei materiali, utenze e quant’altro oggetto di approvvigionamento.
4. Condizioni di Pagamento
(4.1) In assenza di un diverso accordo scritto, gli importi fatturati devono essere pagati entro 30 giorni dalla data della fattura, senza sconti o riduzioni.
(4.2) I pagamenti effettuati a persone prive di autorizzazione scritta per riceverli non hanno valore di pagamento.
(4.3) In caso di pagamenti ritardati, saranno dovuti gli interessi di mora a partire dalla data di emissione della fattura nella misura prevista dal D. Lgs. 231/2002.
(4.4) L'Acquirente non ha diritto ad alcun risarcimento, deduzione o riduzione del prezzo, salvo nel caso in cui il credito rivendicato dall’Acquirente è stato definitivamente convalidato in tribunale o è stato espressamente riconosciuto dal Venditore. Le compensazioni potranno essere effettuate dall’Acquirente solo su crediti certi, liquidi ed esigibili.
5. Termini di consegna
(5.1) Il termine di consegna decorre dalla data in cui il Venditore conferma l'ordine e dietro il presupposto che siano state definite tutte le questioni tecniche. Se un accordo quadro è stato stipulato, il termine di consegna deve fare riferimento alla produzione di campioni. Non appena l'Acquirente approva i campioni, la produzione di massa viene avviata.
(5.2) Salvo in casi in cui il Venditore ha assunto l'obbligo di trasportare le merci verso un luogo specifico, il termine di consegna si intende rispettato se i Prodotti vengono consegnati per la spedizione prima della data concordata, o quando l'Acquirente viene informato della disponibilità della merce per la spedizione.
(5.3) Il Xxxxxxxxx non sarà responsabile in alcun modo per ritardi nella consegna dovuti a cause di forza maggiore o altri eventi imprevedibili non imputabili al Venditore, inclusi, senza alcuna limitazione e a puro titolo di
esempio, scioperi, serrate, disposizioni delle autorità pubbliche, il blocco della possibilità di importazione/esportazione, la sospensione della produzione o ritardi da parte dei fornitori. In considerazione della loro durata e portata, tali eventi liberano il Venditore dall'obbligo di rispettare qualsiasi termine di consegna accettato.
Nel caso in cui l'Acquirente ritardi la presa in consegna, o violi colpevolmente eventuali obblighi di collaborazione, la consegna sarà posticipata per tutta la durata del ritardo. Il Venditore può presentare una domanda di risarcimento di tutti i danni subiti a causa del ritardo e degli eventuali costi maggiori sostenuti.
(5.4) Se un ritardo imputabile al Venditore provoca danni all’Acquirente, il risarcimento del Venditore non può in alcun caso superare il 5% del valore totale dei prodotti che, a causa del ritardo, non possono essere utilizzati immediatamente.
6. Merci rese
(6.1) Il Venditore non è obbligato ad accettare merci rese in assenza di accertate non conformità. Nel caso in cui il Venditore dovesse accettare comunque in deroga merci rese, egli ha il diritto di richiedere rimborso forfettario del 20% del prezzo netto di acquisto delle merci in questione, per spese amministrative e contrattuali.
(6.2) il Venditore si impegna ad accettare il ritorno dei materiali di confezionamento, a condizione che siano resi franco fabbrica.
7. Trasferimento dei rischi
(7.1) Il rischio viene trasferito all'Acquirente al momento della consegna della merce allo spedizioniere, a meno che il Venditore non abbia assunto espressamente, per iscritto, l'obbligo di provvedere alla consegna sino a destinazione indicata dall’Acquirente.
(7.2) Se la spedizione viene ritardata a causa di circostanze riconducibili all'Acquirente, come ad esempio la mancata presa in consegna dei beni o la violazione degli obblighi di cooperazione, il rischio viene trasferito all'Acquirente non appena quest'ultimo riceve la notifica della disponibilità del merce.
(7.3) Su richiesta dell'Acquirente, le merci possono essere assicurate dal Venditore a spese dell'Acquirente.
8. Obbligo di Accettare i Prodotti
(8.1) La consegna della merce fornita deve essere accettata, anche se vengono riscontrati difetti, fatto salvo il diritto di cui al punto 10 di seguito.
(8.2) Il Venditore si riserva il diritto di effettuare consegne parziali.
9. Riserva di proprietà
(9.1) I Prodotti forniti rimangono di piena proprietà del Venditore, fino alla data in cui l'Acquirente provvede al completo pagamento del prezzo di vendita e di tutti gli importi dovuti al Venditore come da accordo.
(9.2) Fino alla data di cui sopra, l'Acquirente detiene i Prodotti in qualità di custode di fiducia del Venditore e deve conservare i Prodotti in modo adeguato, protetti, assicurati, e separati dai prodotti propri e da quelli di terze parti, con esplicita indicazione del mantenimento della riserva di proprietà del Venditore.
(9.3) Durante i processi produttivi avviati nello svolgimento delle attività ordinarie, l'Acquirente è autorizzato e abilitato alla vendita, all'utilizzo e all’impiego dei Prodotti messi a sua disposizione, mantenendo c o n i t e r z i la riserva di proprietà del Venditore sino alla data del pagamento a saldo.
Se le merci con riserva di proprietà vengono utilizzate nei processi produttivi congiuntamente con beni di terze parti, il Venditore ha diritto a una quota di comproprietà dei nuovi beni che è pari al valore commerciale delle merci originariamente fornite in relazione al valore commerciale degli altri prodotti, nonché al valore del costo di fabbricazione.
I ricavi derivanti dalla vendita e dalla produzione devono essere trasferiti al Venditore, che li accetta insieme ai diritti aggiuntivi fino al raggiungimento del prezzo dovuto al Venditore dall'Acquirente per la fornitura dei Prodotti. L’Acquirente riconosce sin d’ora le ragioni di credito del Venditore a riguardo.
(9.4) L'Acquirente non è autorizzato a prendere accordi diversi per i Prodotti, in particolare, costituire impegni e/o garanzie su di essi.
(9.5) Il Venditore riconosce all'Acquirente il diritto di riscuotere crediti ceduti ai sensi del punto 9.3, fatto salvo il diritto di revocare l'autorizzazione dello stesso. Il Venditore si impegna a non ricorrere al diritto di riscuotere crediti ceduti fino a quando l'Acquirente puntualmente e pienamente adempie alle sue obbligazioni di pagamento.
(9.6) Nel caso in cui l'Acquirente non effettua i pagamenti entro i termini e secondo le modalità indicate dal Venditore, e in caso di inadempimento contrattuale, il Venditore ha il diritto di vietare la produzione, la vendita e l’alienazione dei Prodotti forniti con riserva di proprietà. L’Acquirente sarà tenuto a mettere i Prodotti con riserva di proprietà a disposizione del Venditore.
(9.7) In caso di azioni legali presentate da terze parti contro i Prodotti con riserva di proprietà, l'Acquirente deve informare le suddette terze parti del fatto che tali Prodotti sono di proprietà del Xxxxxxxxx, deve inoltre informare il Venditore il prima
possibile delle suddette azioni legali contro i Prodotti con riserva di proprietà, confermando la notifica tramite PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
10. Reclami e Garanzie
(10.1) L'Acquirente deve esaminare immediatamente i Prodotti forniti. Eventuali reclami relativi alla confezione dei Prodotti, alla quantità e al numero o ad aspetti esterni (difetti visibili) devono essere comunicati entro 15 giorni dal ricevimento dei Prodotti, con PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale sono chiaramente definiti i difetti rilevati ed i Prodotti cui si riferiscono.
(10.2) Reclami relativi a difetti che non possono essere rilevati da controlli diligenti (difetti nascosti) devono essere contestati entro 15 giorni dalla data di scoperta di tali difetti, ma non oltre sei mesi dalla consegna, con P E C o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale sono chiaramente definiti i difetti rilevati e Prodotti cui si riferiscono.
(10.3) Qualsiasi rivendicazione o reclamo non dà diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare i pagamenti dei Prodotti messi in discussione, né quelli di altre forniture.
(10.4) Il Venditore provvederà ad ovviare ai difetti di conformità dei Prodotti attribuibili a lui e segnalati entro sei mesi dalla loro consegna, entro i termini e le modalità indicate, sostituendo i Prodotti non conformi o integrando eventuali Prodotti mancanti, utilizzando i metodi descritti di seguito.
In caso di individuazione di Prodotti difettosi, l’Acquirente deve tenere separato il materiale sospetto e immediatamente sospenderne l’uso, permettendo così al Venditore di verificare i difetti segnalati ed all’eventuale ritiro della merce difettosa.
(10.5) In caso di difetti riscontrati (verificati, se necessario, presso un laboratorio indipendente) che rendono il Prodotto non conforme con quanto concordato contrattualmente, e imputabili al Venditore, quest'ultimo provvederà a sostituire i Prodotti difettosi il più rapidamente possibile.
(10.6) Non può essere accettato alcun reclamo per i Prodotti depositati in luoghi non idonei e in condizioni non adeguate.
(10,7) Le spese di trasporto per i Prodotti sostituiti sono a carico del Venditore.
11. Limitazioni di Responsabilità
(11.1) Il Venditore non garantisce la conformità dei Prodotti rispetto a particolari specifiche o dettagli distintivi, tranne per la misura in cui sia stata espressamente specificata nel contratto o in documenti accessori al contratto in forma scritta.
In nessun caso e in nessun modo il Venditore fornisce espressamente o tacitamente alcuna garanzia specifica per le caratteristiche o le specifiche dei Prodotti realizzati dall'Acquirente facendo uso dei Prodotti del Venditore, fermo restando che l'Acquirente sarà responsabile esclusivamente per l'idoneità dei Prodotti per quanto riguarda il loro assemblaggio, integrazione e utilizzo con Prodotti di terze parti.
(11.2) Xxxxxx per i casi di dolo o colpa grave, il Venditore è tenuto esclusivamente a sostituire i Prodotti e consegnare eventuali Prodotti non spediti. La garanzia di cui sopra esaurisce le garanzie e le responsabilità previste dalla legge ed esclude qualsiasi altra responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) originata in qualunque modo dai Prodotti forniti (puramente come esempio, il risarcimento dei danni e la perdita di guadagno).
12. Riservatezza
Per tutta la durata dell’ordine e per i 3 (tre) anni successivi, l’Acquirente è tenuto a trattare come riservate tutte le informazioni commerciali, industriali e tecniche di cui è venuto a conoscenza nel rapporto con il Venditore. A titolo non esaustivo, disegni, modelli, campioni, norme, tabelle, processi, tecnologie, specifiche, prezzi, condizioni e prassi commerciali, informazioni aziendali interne in generale, non dovranno essere resi accessibili a terzi non autorizzati dal Venditore stesso e potranno venire utilizzati soltanto per l'esecuzione dell'ordine e/o del contratto tra le parti.
13. Proprietà Intellettuale
Salvo diverso accordo scritto tra le parti, nessuna licenza o diritto di proprietà intellettuale ed industriale sono concessi anche implicitamente dal Venditore all’Acquirente, quale parte dell’ordine e/o della fornitura di beni e/o servizi.
14. Data Privacy
Il Venditore e l’Acquirente dovranno reciprocamente trattare i dati personali rigorosamente in conformità con il Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (il "GDPR"). Il Venditore informa l’Acquirente che i dati saranno trattati per la specifica finalità e riferite esigenze dell’esecuzione della vendita e della fornitura e che il Titolare del trattamento ai fini tra l’altro del GDPR è TRAFIME S.p.A.
15. Legge applicabile
(15.1) il rapporto di vendita e/o fornitura di beni e servizi è disciplinato esclusivamente dalla legge italiana, escludendo la Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla vendita di beni mobili (convenzione di Vienna).
16. Luogo d'Adempimento e Foro Competente
(16.1) Il luogo di adempimento di tutti gli obblighi contrattuali è la sede legale del Venditore.
(16.2) Qualsiasi controversia che potrebbe sorgere tra le parti relativa all'interpretazione, validità o l’esecuzione di queste condizioni generali di vendita e dei relativi accordi stipulati, sia che si tratti degli accordi quadro sia dei singoli contratti di compravendita, sarà trasferita alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Catania, escludendo espressamente qualsiasi altro foro concorrente o alternativo. Il Venditore si riserva il diritto di convocare l'Acquirente presso il foro competente di quest'ultimo.
17. Disposizioni Finali
La nullità di tutto o parte delle disposizioni di questo documento non influisce sulla validità delle restanti disposizioni.