ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE POMPE E DEI MOTORI ELETTRICI
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE POMPE E DEI MOTORI ELETTRICI
DELLA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
CAPITOLATO D’ONERI
Il Dirigente
P.I. Xxxxxx Xxxxxxxxx
STAZIONE APPALTANTE
Valle Umbra Servizi S.p.A.
Sede Legale – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 / 40 - 06049 Spoleto (PG)
Tel. 0743 – 23111 / fax 0743 - 48108 – xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxxxxx@xxx.xx
Responsabile Unico del Procedimento
P.I. Xxxxxx Xxxxxxxxx
email – xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Tel. 0743 - 231180
D irettore dell’Esecuzione del Contratto
P.I. Xxxxx Xxxx
mail – xxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Tel. 0743 - 231197
PARTE PRIMA – NORME AMMINISTRATIVE
PREMESSA : ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro è del tipo con “un unico operatore economico” (art. 54 del D.lgs. D.Lgs. 18 aprile 216 nr. 50 e s.m.e i. di seguito semplicemente Codice) ed ha per oggetto il servizio di riparazione delle pompe, dei motori elettrici e delle macchine elettriche a servizio degli impianti della Valle Umbra Servizi S.p.a.
Il presente Capitolato stabilisce:
- la tipologia di prestazioni affidabili;
- la durata dell’Accordo Quadro;
- il tetto di spesa complessivo entro il quale possono essere affidati i servizi;
- le norme che regolano l’Accordo Quadro;
- le caratteristiche del servizio.
La stipula dell’Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Valle Umbra Servizi s.p.a. nei confronti dell’Appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di esecuzione di singoli Ordinativi di Servizio emessi dalla VUS. L’Accordo Quadro individua invece l’obbligo per l’Appaltatore di accettare, fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito, gli ordinativi di esecuzione del servizio emessi dalla VUS nel periodo di validità e di efficacia dell’Accordo stesso.
ART. 1 – OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di riparazione sia in officina che in impianto e la fornitura di parti di ricambio, delle elettropompe, dei motori elettrici e di tutte le macchine di qualsiasi tipo e produzione, presenti sugli impianti di sollevamento delle reti idriche, fognarie e degli impianti di
depurazione della VUS, servizio ad alto tasso di ripetitività, come da Delibera del CdA nr. 118- 2018.
L’importo a base di gara è stato calcolato in relazione alla stima dei fabbisogni storici aziendali. Trattandosi di Accordo Quadro tale importo ha solo valore orientativo non conoscendo la VUS i fabbisogni reali delle prestazioni che si rileveranno durante la vigenza contrattuale. Pertanto, nulla potrà pretendere l’appaltatore qualora al termine del Contratto non si avrà corrispondenza tra le stime delle prestazioni dell’Accordo Quadro, e le prestazioni realmente eseguite.
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché non esistono necessità tecniche o operative sul territorio che ne giustifichino la divisione in più lotti di fornitura.
Nr. | Descrizione servizi | Importo |
1 | Servizi di riparazione e manutenzione di elettropompe e motori - CPV 50511000-0 | € 360.000,00 |
2 | Costi per la sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI) di cui al comma 10 dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 | € 14.400,00 |
Sommamo | € 374.400,00 |
Il CIG identificativo della Gara è 7713859DCF
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, ma inclusivo degli oneri di sicurezza da rischio specifico di cui al comma 10 dell'art. 95 del Codice.
L’importo dei costi per la sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI) è pari a Euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge e non è soggetto a ribasso.
L’appalto è finanziato con fondi del bilancio aziendale.
L’importo dei servizi posto a base di gara, comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) calcolato sulla base delle Tabelle del costo medio orario del lavoro disciplinate dall'art. 23, comma 16 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
La durata dell’Accordo Quadro è di mesi 24 (ventiquattro) dalla data della relativa stipula del contratto. I prezzi unitari contrattuali sono fissi ed invariabili, per tutta la durata dell’appalto.
L’accordo Xxxxxx potrà quindi ritenersi completato qualora:
a) sia stata esaurita la disponibilità economica per la quale l’Accordo è stato stipulato;
b) sia decorso il termine di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di stipula dell’Accordo.
La VUS non è obbligata a garantire all’Appaltatore nessun tipo di continuità e nessuna quantità minima di prestazioni durante l’esecuzione temporale dell’Accordo e pertanto l’Appaltatore, per tale motivo, non potrà avanzare pretese di qualsiasi sorta per un eventuale mancato guadagno.
Dall’affidamento del servizio non discende in favore della Appaltatore nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, restando facoltà della VUS di rivolgere l’affidamento di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti
economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questo, competa all’Appaltatore alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, e comunque, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, per un termine non superiore a mesi 6 (sei). In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata ulteriore pari a 2 (due) anni, e per un importo fino ad € 374.400,00.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 468.000,00 (quattrocentosessantottomila/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, inclusi i costi per la sicurezza dovuti a rischi a interferenziali (DUVRI).
ART. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Le caratteristiche tecniche del servizio oggetto dell’appalto sono analiticamente descritte nella Parte Seconda del presente Capitolato.
Il luogo di esecuzione del contratto è il territorio dei Comuni di: Foligno, Bevagna, Montefalco, Giano dell’Umbria, Spello, Trevi, Valtopina, Gualdo Cattaneo, Xxxxxx Umbra, Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera, Cascia, Xxxxxxxxxx di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci.
I siti di esecuzione del servizio sono prevalentemente: impianti di depurazione, serbatoi idrici, sollevamenti idrici e fognari.
ART. 4 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
L’Appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva
dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Art. 5 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte della Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi pubblici. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..
ART. 6 – PERSONALE
L’Appaltatore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della VUS l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. In caso di successiva verifica che comporti il mancato riscontro dei predetti requisiti, il contratto si intenderà risolto di diritto.
L’appalto dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, secondo le modalità indicate nella parte seconda del presente capitolato. L’Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte del Direttore del contratto.
La Valle Umbra Servizi ha inoltre la facoltà di chiedere l’allontanamento dal servizio dei dipendenti della Appaltatore che durante lo svolgimento dell’appalto abbiano dato motivo di lagnanza, o abbiano posto in atto comportamenti non adeguato alle mansioni da svolgere.
l’Appaltatore è tenuto a mantenere il turn-over degli addetti al front-end al di sotto del 30% annuo. In ogni caso, qualora l’Appaltatore sostituisca nel corso del contratto unità di personale con altre di pari livello, deve darne preventiva comunicazione e trasmettere alla Valle Umbra Servizi.
ART. 7 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
l’Appaltatore si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con VUS vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali). VUS e l’Appaltatore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003. La VUS e l’Appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l’ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.
ART. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice.
Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.
L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.
L’appaltatore può affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni, tutte le prestazioni sono subappaltabili;
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
L'appaltatore dovrà depositare il contratto di subappalto presso la VUS almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. Il contratto di subappalto, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della VUS ed è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), dell’art. 105 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui sopra.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la VUS acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.
La VUS corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di subappalto trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
ART. 9 – SOSPENSIONE – RISOLUZIONE – RECESSO
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell’esecuzione del contratto può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del Codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza ei requisiti di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
Nei casi di cui ai commi precedenti, in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi o forniture ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice.
Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) fallimento dell’Appaltatore;
b) nelle ipotesi previste dalla legge;
c) nelle ipotesi previste nel presente Capitolato d’Xxxxx;
d) effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
e) nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero
nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
Art. 10 – VERIFICA DI CONFORMITA’ – CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del contratto se nominato.
I contratti pubblici per i servizi e le forniture sono soggetti a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del Codice il certificato di verifica di conformità, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento su richiesta del Direttore dell'Esecuzione, se nominato. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi delle prestazioni ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di verifica di Conformità assuma carattere definitivo.
La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Art. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il credito dell’appaltatore derivante dall’esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto di servizio, con cadenza mensile, è determinato dalle attività effettivamente eseguite per i prezzi unitari di cui all’allegato elenco, rideterminati in forza dell’offerta economica formulata in sede di gara dall’Appaltatore.
L’ appaltatore si obbliga a trasmettere al Direttore dell’esecuzione del Contratto, prima di ogni fatturazione, le copie dei documenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da VUS in 30 gg. d.f.f.m.
Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla:
Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00/00 00000 - Xxxxxxx (XX)
e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto.
Le fatture che verranno emesse dall’Operatore economico dovranno recare la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”. Le fatture sulle quali non sarà apposta tale annotazione non potranno essere registrate e liquidate l’operatore economico dovrà attivarsi per la loro rettifica. La fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Valle Umbra Servizi.
Si precisa che la Valle Umbra Servizi non è destinataria dell’obbligo di fatturazione elettronica. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di VUS. Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale.
Nel caso di ottenimento da parte del RUP del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’Appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore direttamente agli enti previdenziali Nel caso in cui l’Appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, la VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le
retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti della Appaltatore. In caso di contestazioni tra
l’appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro.
Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 5.000,00 (euro cinquemila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a dare all’Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.
Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l’Appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l’Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
A i sensi comma 5 dell’art. 30 del Codice sull’importo netto delle fatture relative agli stati di
avanzamento del contratto sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e dopo l'emissione da parte della VUS del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.
ART. 12 – RICHIAMO ALLE LEGGI
Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi.
ART. 13 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente Capitolato d’Xxxxx, del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Spoleto.
ART. 14 - SISTEMA DI GESTIONE DI QUALITA’
La Valle Umbra Servizi essendo dotata di un Sistema di gestione integrato ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001, 14001, e 18001 effettuerà al momento dell’esecuzione delle prestazioni inerenti il presente contratto.
Verifiche di conformità e funzionali secondo le procedure in vigore in VUS, e accertamenti sulla idoneità delle prestazioni contrattuali richieste dalla VUS e di quelle effettivamente eseguite dall’Appaltatore verranno eseguite attraverso controlli tecnici e documentali.
Le verifiche con esito negativo di cui al primo comma, possono determinare “Non Conformità” (NC) a carico della Appaltatore, che la Valle Umbra Servizi tratterà secondo il proprio sistema di Gestione ma che non esimeranno comunque la VUS dall’applicazione delle penali previste nel presente capitolato. Si precisa inoltre che, al pari di qualsiasi altra clausola contrattuale, l’inadempimento della Appaltatore rispetto agli obblighi del presente articolo, possono diventare causa di risoluzione contrattuale per inadempimento o comportare l’applicazione delle penali ove previste.
ART. 15 – VIGILANZA E CONTROLLI
La VUS ha la facoltà di verificare, tramite il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico o a campione. Qualora il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto rilevi delle carenze nella esecuzione delle prestazioni, ne darà comunicazione all’Appaltatore, il quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate. Se ciò non
dovesse avvenire in maniera soddisfacente la VUS si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente Capitolato ed eventuale altri provvedimenti restrittivi previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.
ART. 16 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’APPALTATORE
L’ Appaltatore prima della stipula del contratto, dovrà comunicare alla VUS il nominativo e le generalità del Tecnico abilitato ad assumere l’incarico di Responsabile del servizio dell’appaltatore e dovrà essere reperibile h24 per tutta la durata del contratto.
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto della VUS esegue il controllo delle prestazioni eseguite dall’Appaltatore in relazione a quanto stabilito nel presente Capitolato d’Oneri e nell’Elenco Prezzi. Il Responsabile del servizio dell’appaltatore esegue le disposizioni impartite dal Direttore del Contratto della VUS.
ART. 17 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia (qualora prevista in relazione all’importo del contratto), salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il presente contratto verrà stipulato nelle forme previste dal comma 14, art. 32, del Codice.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse
- ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
ART. 18 - SICUREZZA
L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza.
In particolare:
• ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 l’appaltatore deve integrare, con i suoi rischi specifici, il DUVRI allegato al presente Capitolato e compilato solo per la parte dei rischi specifici relativi alla VUS fornendo anche i nominativi del Datore di Lavoro, dell’RSPP dei Rappresentanti dei Lavoratori, del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenze;
• il DUVRI, una volta firmato dall’ appaltatore e dalla VUS è parte integrante e sostanziale del Contratto;
• l’appaltatore, ogniqualvolta si verifichi un infortunio o quasi infortunio relativo al servizio oggetto del presente Capitolato, entro il primo giorno successivo all’infortunio o quasi infortunio, deve obbligatoriamente trasmetterne notizia alla VUS;
• l’appaltatore dovrà comunicare annualmente alla VUS il numero complessivi degli infortuni o quasi infortuni accorsi ai suoi dipendenti;
• l’appaltatore dovrà comunicare i nomi dei PREPOSTI e dare evidenza alla VUS della formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del D. Lgs 81/08 (formazione dei RLS e dei Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta antincendio e primo soccorso) e dei relativi corsi di aggiornamento;
• ai sensi del D.Lgs. 81/08, co. 8 dell’art. 26, lett. u del co. 1 dell’art. 18 come modificato dall’art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, il personale dell’appaltatore impiegato nel servizio oggetto del presente Capitolato, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione ed in caso di sub-appalto anche la relativa autorizzazione.
Nel caso in cui le attività oggetto del presente Capitolato siano concesse in subappalto, il sub- appaltatore sarà tenuto a rispettare gli stessi obblighi dell’appaltatore, previsti dal presente articolo. L’ appaltatore dovrà rendere disponibili su richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato, ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. L’appaltatore è tenuto ad attenersi ad indicazioni fornite dalla VUS per la soluzione di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessi. In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all’Impresa capogruppo o al Consorzio.
ART. 19 – ASSICURAZIONE RC e RCT (eventuale)
È obbligo del fornitore, per ogni lotto, stipulare specifica polizza assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto, con massimale per sinistro non inferiore ad € 200.000,00 = (duecentomila/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto. In alternativa alla stipulazione di tale polizza, l’appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza già attivata, avente le caratteristiche minime indicate per quella richiesta per il presente appalto. In tal caso, l’appaltatore dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il contratto svolto per conto della VUS, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore a quello sopra indicato. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Rimarrà comunque ferma la responsabilità dell’appaltatore anche per danni eventualmente non coperti
dalla polizza assicurativa di cui sopra.
Art. 20 - CLAUSOLE DI COMPLIACE E DI RISERVATEZZA
Con la partecipazione alla gara, l’Appaltatore, dichiara espressamente di aver preso visione, conoscere ed accettare integralmente, per quanto di propria competenza, le condizioni contrattuali di compliance contenute nel sito web della Valle Umbra Servizi sotto la sezione “Società Trasparente” all’indirizzo http://xxx.xxxxxx.xx/vus/images/trasparenza/COMPLIANCE%20CLAUSOLE%2025%20maggio%2 02018.pdf che formano dunque parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Il rispetto di quanto sopra è parte essenziale delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale e dunque la violazione comporta la risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo ed impregiudicato ogni diritto per la Valle Umbra Servizi Spa, ivi incluso il diritto al risarcimento di qualsiasi danno subito o subendo.
PARTE SECONDA – NORME TECNICHE
ART. 21 - CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Le attività includono, il ritiro anche di una sola apparecchiatura presso una delle 4 sedi di;
OFFICINA ELETTROMECCANICA VUS DIPARTIMENTO SETTORE GRI; |
-DIPARTIMENTO DI SPOLETO - LOC. X.XXXXXX’- SPOLETO |
-DIPARTIMENTO DI XXXXXXX - XXX XX XXXXXXXX 00 |
DEPURATORE DI DIPARTIMENTO SETTORE GRI; |
-DIPARTIMENTO DI SPOLETO - DEPURATORE DI SPOLETO LOC. CAMPOSALESE |
-DIPARTIMENTO DI FOLIGNO - DEPURATORE DI CASONE |
Le apparecchiature da riparare dovranno essere ritirate a cura e spese dell’Appaltatore c/o le Sedi Operative della VUS entro 2 (due) gg dalla Ordinativo di intervento tramite chiamata telefonica o via e- mail e dovranno essere riconsegnate al termine della riparazione a spese dell’Appaltatore.
Tutti gli oneri relativi al trasporto sono compresi nei prezzi indicati nell’elenco prezzi a base di gara. E’ facoltà di VUS, qualora lo ritenga opportuno per motivi di urgenza, consegnare le apparecchiature all’officina e ritirarle al termine degli interventi.
Entro 2 (due) gg. lavorativi dalla consegna, l’Appaltatore trasmetterà (via e-mail o mezzo fax) una proposta di riparazione con l'indicazione dei guasti riscontrati. L’appaltatore dovrà compilare il modulo denominato “Scheda di preventivo manutenzione pompe e motori” nella quale evidenzierà l’elenco dei ricambi da utilizzare e le eventuali osservazioni relative alle cause che possono aver contribuito all’usura delle componenti (Allegato A al presente Capitolato).
Dalla data di eventuale accettazione della riparazione da parte di VUS, trasmessa via e-mail o mezzo fax, decorrerà il tempo utile per la riparazione previsto sull’ordine stesso.
Tutte le macchine riparate dovranno essere corredate del certificato di collaudo eseguito in officina, secondo le modalità di seguito elencate.
Allegato al consuntivo della riparazione, dovrà essere allegata copia della bolla dei ricambi originali utilizzati da dove si evincano i numeri di matricola /serie dei materiali utilizzati.
Nel caso che VUS decida di non fare riparare l’apparecchiatura, verrà corrisposto il solo compenso per il relativo esame tecnico incluso trasporto stabilito come da elenco prezzi.
INTERVENTI DI RIPARAZIONE E REVISIONE IN OFFICINA
Le attività in officina da eseguirsi in officina da parte dell’Appaltatore sono:
Smontaggio delle apparecchiature e successivo “assemblaggio”, ritenendosi comprese in tale attività tutte le operazioni necessarie all’accurata verifica, sostituzione delle parti nuove o revisionate e di quant’altro necessario al ripristino della perfetta efficienza delle apparecchiature a perfetta regola d’arte, di seguito descritte nel dettaglio:
• smontaggio e separazione di tutti i vari elementi (inclusi cuscinetti, tenute, scodellini, giunti, ecc.), per consentire la loro verifica, pulizia, sostituzione o ricostruzione;
• pulizia, sia dell’intera apparecchiatura sia dei vari componenti per la verifica e per la eventuale reinstallazione;
• controllo e verifica dei parametri elettrici (isolamento motore verso terra, equilibratura fasi, infiltrazione acqua e relativi sensori, ecc.), meccanici (rumorosità e vibrazioni, equilibratura, usura cuscinetti, alberi e componenti vari, ecc.) ed idraulici (tenuta flange, ecc.);
• sostituzione dei componenti deteriorati con materiale nuovo quali giranti, albero, bussole, ecc;
• smaltimento dei materiali di risulta secondo le normative vigenti; fornitura della nuova bulloneria e di ogni materiale accessorio e di consumo (viterie, grasso, stracci, ecc.);
• raccolta e smaltimento lubrificanti esausti e successivo riempimento con lubrificanti raccomandati dalla casa costruttrice (fornitura a parte);
• rimontaggio di ogni elemento quali ricambi (inclusi cuscinetti, tenute ecc.,) parti revisionate, materiali preesistenti in buono stato se ritenuti idonei;
• registrazioni varie (tenute, ecc.), prove di funzionalità e collaudi;
a l’esecuzione di ogni opera a completamento.
In caso di riparazioni diverse da quelle indicate nell’elenco prezzi VUS, verranno presi come riferimento i tempi di esecuzione previsti nei tempari di FLYGT per le acque reflue e CAPRARI per le acque potabili (allegati all’elenco prezzi), moltiplicati per il prezzo della manodopera.
Il collaudo in officina dovrà riguardare la determinazione delle seguenti caratteristiche:
a) per le pompe
1) determinazione della prevalenza massima a bocca chiusa
b) per i motori elettrici:
2) prove di isolamento (non inferiore a 5 M )
3) assorbimento motore
ART. 22 - TEMPI PER L’ESECUZIONE DEGLI ORDINATIVI DI SERVIZIO
La VUS tramite il Direttore dell’Esecuzione, verbalmente, mediante fax o posta elettronica, in relazione alle proprie insindacabili necessità, comunica all’appaltatore l’Ordine d’intervento con le specifiche delle prestazioni richieste.
L’appaltatore è obbligato all’esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti dalla VUS. L’appaltatore è obbligato a comunicare alla VUS eventuali difficoltà ravvisate durante lo svolgimento del servizio, tali da comportare ritardi nell’esecuzione delle prestazioni, pena l’applicazione delle penali contrattuali
ART. 23 – SERVIZIO DI REPERIBILITA E PRONTO INTERVENTO
Tenendo conto delle particolari caratteristiche dei servizi interessati dalla prestazione in appalto, nonché della necessità per la VUS di garantire la sicurezza e la piena efficienza degli impianti in modo continuativo, salvaguardando la pubblica incolumità e garantendo l’erogazione dei servizi, viene richiesto all’appaltatore l’istituzione di un servizio di PRONTO INTERVENTO 24 ORE SU 24 PER 365
G IORNI L’ANNO. Nell’organizzare tale servizio l’appaltatore si impegna ad utilizzare ogni più moderna
ed avanzata risorsa tecnica (attrezzatura, strumentazione, mezzi operativi, ecc.) per conseguire nel
rispetto della sicurezza degli operatori, degli utenti e degli impianti, la massima tempestività
d’intervento.
Tale tempestività viene determinata nella misura massima di ore 1 (uno) dal momento della segnalazione di intervento (effettuata da parte della VUS alle utenze telefoniche fisse e mobili comunicate precedentemente dall’appaltatore) al momento di arrivo sul luogo d’intervento.
Tale tempistica si applica anche nel caso in cui tale intervento fosse stato già precedentemente programmato in una data differente senza che l’appaltatore possa per questo pretendere maggiori compensi. Nel caso di situazioni di inadempienza, queste saranno contestate singolarmente all’appaltatore al fine dell’applicazione delle penalità previste e dell’addebito degli eventuali danni o maggiori costi sostenuti a causa del ritardato e/o mancato intervento. Per tale servizio non verranno riconosciuti compensi aggiuntivi se non per le prestazioni effettivamente eseguite.
ART. 24 - PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti di gara e negli allegati contrattuali. L’appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. In caso di inadempienze e/o ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, l’appaltatore è tenuto al pagamento di una penale pecuniaria come previsto al capitolo VUS. 09. dell’elenco prezzi allegato.
Le penalità e le maggiori spese eseguite dalla VUS in danno dell’appaltatore saranno prelevate dai crediti contrattuali maturati dall’appaltatore, e, ove mancasse il credito da parte dell’appaltatore stesso, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva. L’appaltatore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, se nominato, o dal RUP. L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla VUS entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte a giudizio della VUS ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’aggiudicatario le penali sopra indicate.
La VUS si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore. In tal caso la VUS avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Le penalità non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri degli obblighi contrattuali previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti generali richiesti dall’art. 80 del Codice;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della VUS;
- nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: personale, obblighi di riservatezza, assicurazione, divieto di cessione del contratto e cessione del credito.
In caso di risoluzione del presente contratto la società si impegna, sin d’ora, a fornire alla VUS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
ART. 25 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’ APPALTATORE (RA) e DIRETTORE
DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DC).
L’ appaltatore prima della stipula del contratto, dovrà comunicare alla VUS, il nominativo e le generalità del Tecnico abilitato ad assumere l’incarico di Responsabile del servizio dell’appaltatore (RA);
Il Direttore dell’esecuzione del contratto della VUS (DC) esegue il controllo delle prestazioni eseguite dall’appaltatore in relazione a quanto stabilito nel presente Capitolato d’Xxxxx e nell’Elenco Prezzi. Il Responsabile del servizio dell’appaltatore esegue le disposizioni impartite dal Direttore del Contratto della VUS.
ART. 26 – SEDE OPERATIVA DELL’APPALTATORE
L’appaltatore per tutta la durata del servizio, dovrà disporre a titolo di proprietà, locazione, affitto di azienda o altro titolo idoneo, di una efficiente officina elettromeccanica ubicata nella regione Umbria.
L’officina elettromeccanica dovrà avere le seguenti caratteristiche essenziali;
1. Ufficio provvisto di telefono, fax, casella di posta elettronica;
2. Edificio dedicato ad officina elettromeccanica dotata delle seguenti attrezzature tecniche:
• Autocarro con gru con metri 10 di braccio portata in punta fino a 200 kg, per gli eventuali interventi di recupero e/o di installazione delle elettropompe presso gli impianti
• Pressa estrazione pacchi
• Cabina verniciatura
• Vasca impregnazione
• Bobinatrice
• Xxxxx prova pompe per potenza fino a 50 KW
• Forno essicazione avvolgimenti
• Xxxxxxxx esterno per pulizia pompe
Nel caso in cui l’Appaltatore risulti sprovvisto dell’officina elettromeccanica al momento della partecipazione alla gara, dovrà presentare una dichiarazione attestante il proprio obbligo ad attivare in caso di aggiudicazione una officina elettromeccanica con le attrezzature sopra specificate.
L’officina elettromeccanica dovrà essere effettivamente operativa entro 30 gg. dalla data di notifica
dell’aggiudicazione definitiva efficace.
L’esistenza dell’officina elettromeccanica verrà accertata dal direttore dell’esecuzione del contratto tramite sopralluogo prima della stipula del contratto. Si precisa fin da ora che la mancanza della stessa nei termini temporali pattuiti e con le caratteristiche di operatività richieste per l’espletamento dell’attività, sarà elemento ostativo alla sottoscrizione del contratto e potrà determinare la revoca dell’aggiudicazione in danno dell’appaltatore.
Art. 27 – SMALTIMENTO RIFIUTI
Gli oneri e le responsabilità, ai sensi della normativa vigente in materia, derivanti dalle attività di raccolta, messa in sicurezza, deposito temporaneo e/o stoccaggio provvisorio, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti e/o materiali derivanti dalle attività oggetto del presente contratto, sono a carico dell’appaltatore.
ART. 28 – CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO
La contabilizzazione dei servizi eseguiti verrà eseguito con il metodo “a misura” in contradditorio con l’Appaltatore, applicando alle quantità eseguite constatate conformi, in termini di quantità e qualità,
rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, i prezzi unitari netti desunti dall’elenco prezzi dell’appalto, al netto del ribasso d’aggiudicazione.
Nel corrispettivo per l’esecuzione delle prestazioni s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’intervento perfettamente compiuto nel pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato. Con tali corrispettivi l’Appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere di VUS per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente con il pagamento dei relativi prezzi.
Ricorrendo la necessità di eseguire attività per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si dovrà procedere alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, fermo restando la priorità all’utilizzo dei prezzi unitari contenuti nell’Elenco prezzi della Regione Umbria vigenti alla data dell’appalto e il mantenimento delle condizioni tecnico-economiche offerte.
Le misurazioni e i rilevamenti saranno fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l’appaltatore rifiuta di partecipare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto procederà alle misure d’ufficio, alla presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti.
La contabilità del servizio verrà redatta in base agli ordini di lavoro ed ai rimessi delle prestazioni effettuate, che dovranno sempre essere redatti giornalmente in contraddittorio e controfirmati dalla VUS e dall’Appaltatore; quest’ultimo provvederà, con frequenza mensile, a presentare un riassunto del servizio effettuati sulla base dei predetti rimessi. Si ribadisce che non verranno riconosciute prestazioni non riportate sugli appositi modelli e controfirmate da VUS.
In caso di interventi di manutenzione ordinaria autorizzati dal Direttore del Contratto della Stazione Appaltante, al costo orario della manodopera verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara.
Si precisa che per l’appalto in oggetto i prezzi unitari della manodopera, riportati nell’allegato Elenco Prezzi, sono già aggiornati al costo attuale del personale della Regione Umbria e incrementato delle percentuali per spese generali e utili nella misura complessiva del 26,50%.
Resta inteso che sarà possibile far ricorso a prestazioni di manodopera in economia unicamente per quei piccoli interventi non eseguibili/computabili altrimenti in ragione delle loro caratteristiche. Tutte le attività per la cui contabilizzazione si dovrà far ricorso a prestazioni di manodopera in economia e a noli orari di mezzi, dovranno essere sempre soggette a preventivo accordo e autorizzazione della VUS e la loro esecuzione, per quanto possibile, sempre svolta sotto la diretta supervisione della stessa. In difetto, la contabilizzazione delle prestazioni avverrà, ogniqualvolta possibile, prioritariamente mediante applicazione di prezzi unitari riferiti a “parametri fisici”, secondo quanto rilevabile e desumibile in loco, anche se non rimunerativi dei costi effettivamente sostenuti. Non verranno riconosciute prestazioni che non siano state preventivamente ordinate da VUS.
Elenco Allegati:
1) Allegato “A” Scheda di preventivo manutenzione pompe e motori
2) Elenco Prezzi
3) Duvri