CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE “COLPA GRAVE” PERSONALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE “COLPA GRAVE” PERSONALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Il presente Fascicolo Informativo contiene:
□ Nota Informativa
□ Condizioni di Assicurazione
□ Glossario
□ Proposta di Contratto
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI CONTRATTO.
Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.
Rappresentanza Generale dei Lloyd's per l'Italia Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Tel. 00 0000000 - Fax. 00 00000000
FASCICOLO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE pagina 1 of 1
NOTA INFORMATIVA
ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione (nel seguito, anche il “Contratto”) prima della sottoscrizione della Polizza
* * * * *
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
x. Xxxxx’x è un ente (“Society”) costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicura- tori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd’s che aderiscono ai Sindacati identifi- cati nella Scheda di Copertura (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Co- pertura)
La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri As- sicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.
Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assi- curatore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell’entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l’entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni mem- bro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi ob- bligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.
La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l’am- montare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati glo- balmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante ri- chiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd’s sotto indicata. Pa- rimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile ac- certare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di respon- sabilità.
b. Lloyd’s ha la sua sede legale in Xxxxxx (XX0X 0XX), Xxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, che è anche il domicilio di ciascun membro di Lloyd’s..
c. In Italia Lloyd’s ha sede secondaria in Xxxxxx, XXX 00000, Xxxxx Xxxxxxxxx, 00.
d. Il recapito telefonico, l’indirizzo e-mail e il sito internet di Lloyd’s sono, rispettivamente:
x00000000000, xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx e xxx.xxxxxx.xxx.
e. I membri di Lloyd’s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all’esercizio dell’at- tività assicurativa in forza della legge inglese. L’Associazione di Assuntori di rischi assicu- rativi nota come Lloyd’s svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n° I.00008 dell’elenco dell’Ivass delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 00 Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx X00 0XX.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s
Come riportato a pag. 65 del Rapporto Annuale di Lloyd’s del 2015* il capitale del mercato di Lloyd’s ammonta ad € 32.934 milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd’s di € 24.262 milioni, dai Bilanci dei membri di € 6.274 milioni e da riserve centrali di € 2.398 milioni.
Il mercato di Lloyd’s ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L’indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd’s al 31.12.2015 era il 16660%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammon- tanti ad € 4.532 milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest’ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad
€ 27 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 92 del Rapporto Annuale di Lloyd’s del 2015*.
*Link al Rapporto annuale di Lloyd’s del 2015: xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/XxxxxxXxxxxx0000/xx- sets/pdf/Lloyds_Annual_Report_2015.pdf
** Tasso di cambio al 31.12.2015: € 1 = £ 0,73529 (fonte: London Financial Times) L’aggiornamento annuale delle informazioni sulla situazione patrimoniale dei Lloyd’s è con- sultabile al seguente link:
xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxx (Art. 37, Regolamento Ivass n. 35/2010).
Avvertenza!
* * *
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
La copertura decade dalle ore 24 del giorno di scadenza, come meglio precisato all’Art. 10 –
Risoluzione Annuale delle Condizioni Generali di Assicurazione -
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
L’Assicurazione copre:
□ Azione di rivalsa esperita dall’Azienda Sanitaria qualora l’Assicurato sia dichiarato re- sponsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti. Si intendono comprese nella rivalsa anche le eventuali somme stabilite dalla sentenza della Corte dei Conti a titolo di Danno all’immagine dell’Ente e della Pubblica Amministrazione in genere.
□ Azione di surrogazione esperita dalla Società di Assicurazione dell’Azienda Sanitaria nei casi ed entro i limiti previsti dalla Legge a condizione che l’Assicurato sia dichiarato responsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti.
Si veda in proposito l’Art. 19 delle Condizioni di Assicurazione – Oggetto dell’Assicurazione.
Avvertenza!
Si precisa inoltre che il Contratto è in forma “claims made”. La copertura assicurativa si intende operante per i sinistri denunciati dall’Assicurato agli Assicuratori durante il periodo di validità dell’Assicurazione, a condizione che:
(i) siano conseguenti a comportamenti posti in essere in data successiva alla data di retroat- tività indicata nella Scheda di Copertura;
(ii) non siano state presentate richieste di risarcimento scritte all’Assicurato prima della data di stipulazione dell’Assicurazione stessa.
Se durante il Periodo di Assicurazione in corso l’attività professionale dell’Assicurato viene a cessare per sua libera volontà oppure per pensionamento, o a seguito di morte o di incapacità d’intendere e di volere, esclusa pertanto ogni altra ragione come ad esempio la sospensione o la cancellazione dall’Albo professionale per motivi disciplinari o il licenziamento per giusta causa, l’attività professionale già svolta dall’Assicurato resta coperta alle condizioni di Assicu- razione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza di tale periodo.
Previo il pagamento di un Premio aggiuntivo equivalente al 50% (cinquanta per cento) del Premio corrispondente all’ultima mansione, è riservata all’Assicurato la facoltà di acquistare annualmente la copertura assicurativa per eventuale azioni nei propri confronti relativamente a fatti verificatisi durante il Periodo di efficacia del presente Certificato.
Il diritto ad acquistare un Periodo di Osservazione con le modalità' suddette e' riconosciuto anche ad ex-dipendenti di Aziende Sanitarie Locali o Strutture Sanitarie Pubbliche facenti capo al S.S.N.
Si veda in proposito l’Art. 24 delle Condizioni di Assicurazione – Estensione dell’Assicurazione
in caso di cessazione dell’attività professionale.
Tuttavia, nel caso in cui l’Assicurato avesse notificato un Sinistro o una circostanza durante il Periodo di efficacia del presente Certificato, o in precedenti annualità dello stesso, non avrà diritto ad acquistare un Periodo di Osservazione con le modalità suddette. Tuttavia l’Assicurato avrà il diritto, entro 30 giorni dalla fine del periodo di durata del Certificato, di richiedere all'Assicuratore l'offerta per un Periodo di Osservazione. L'Assicuratore si riser- verà il diritto di offrire un Periodo di Osservazione con i termini, le condizioni ed il Premio che riterrà opportuni, secondo criteri ragionevoli.
Trascorsi 10 (dieci) giorni dal termine della durata dell’estensione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e nessun Sinistro potrà esser loro denunciato
Avvertenza!
Il Contratto prevede limitazioni, sospensioni ed esclusioni alla copertura assicu- rativa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'inden- nizzo.
□ Per le esclusioni si rinvia a quanto previsto
dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione
- Art. 11 - Gestione delle Vertenze di Sinistro - Spese legali
- Art. 16 – Clausola di Responsabilità Disgiunta
- Art. 17 – Responsabilità solidale
e dai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
- Art. 19 – Oggetto dell’Assicurazione
- Art. 22 – Nozione di “Terzo” o “Terzi”
- Art. 23 – Esclusioni
□ Per le limitazioni si rinvia alle clausole evidenziate in grigio e, in particolare:
- alla definizione di "Data di retroattività"
- all’Art. 12 (“Coesistenza di altre Assicurazioni”)
- all’Art. 16 (“Clausola di Responsabilità Disgiunta ”)
- all’Art. 20 (“Forma dell’Assicurazione e periodo di efficacia retroattiva dell’ Assicura- zione (Claims Made)”)
- all’Art. 25 (“Massimale di Assicurazione”)
- all’Art. 26 (“Massimale di Corresponsabilità”)
- all’Art. 28 (“Territorialità e giurisdizione ”)
□ Per le sospensioni si rinvia a quanto previsto all'Art. 3 ("Periodicità e mezzi di paga- mento del Premio") delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Avvertenza!
Le garanzie di cui al Contratto si intendono prestate sino alla concorrenza del Mas- simale e del Sottolimiti di Indennizzo (ove previsti) indicati nel Contratto e/o nella Scheda di Copertura e/o nella Proposta di Contratto.
Avvertenza!
Nel caso in cui il Danno superi il Massimale assicurato le eventuali spese legali verranno ripartire fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse fermo restando il limite del quarto del massimale (si veda in proposito l’Art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali).
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità Avvertenza!
Eventuali dichiarazioni false o reticenti relative a circostanze del rischio rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la stipulazione del Con- tratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto di Indennizzo.
Avvertenza!
Gli effetti delle reticenze e dichiarazioni inesatte di cui sopra sono disciplinati (tra le altre disposizioni) dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile che prevedono cause di annullamento del Contratto.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto dai seguenti Articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e Condizioni di Assicurazione:
- Art. 1 – Dichiarazioni precontrattuali e variazione del rischio;
- Art. 12 – Coesistenza di altre assicurazioni;
- Art. 20 - Forma dell’Assicurazione e periodo di efficacia retroattiva dell’ Assicurazione (Claims Made)
Avvertenza!
Ai sensi dell'art. 1895 del Codice Civile il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della sua conclusione.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente/Assicurato dovrà dare immediata comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.
Avvertenza!
Gli aggravamenti del rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché il recesso degli Assicuratori della Polizza.
Per gli aspetti di dettaglio e per gli effetti dell'aggravamento e/o diminuzione del rischio si rinvia a quanto previsto dagli Articoli 1 (“Dichiarazioni precontrattuali e variazione del rischio”) e 6 ("Variazione dell’attività") delle Condizioni Generali di Assicurazione, oltre che agli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
Esempio di aggravamento del rischio:
l’Assicurato varia le proprie mansioni acquisendo una carica che comporta maggiori respon- sabilità operative (da personale sanitario a dirigente medico).
Esempio di diminuzione del rischio:
l’Assicurato varia le proprie mansioni acquisendo una carica che comporta minori responsa- bilità operative (da dirigente medico a dirigente medico che ha cessato la attivita')
6. Premi
Il Premio è dovuto con periodicità annuale, ferma la scadenza annuale del 31/12.
Gli unici mezzi di pagamento del Premio consentiti dagli Assicuratori sono i seguenti: bonifici bancari/assegni circolari a favore degli Assicuratori e/o degli intermediari autorizzati espres- samente in tale qualità.
Eventuali frazionamenti del Premio potranno essere concordati di volta in volta tra Con- traente/Assicurato e Assicuratori.
Avvertenza!
Non è prevista la possibilità di applicazione di sconti di premio da parte degli As- sicuratori e/o degli intermediari eventualmente incaricati.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Scheda di Copertura, alla definizione di "Premio", all'Art. 3 ("Periodicità e mezzi di pagamento del Premio") delle Condizioni Generali di Assicu- razioneScheda di Copertura:
7. Rivalse
Avvertenza!
In caso di pagamento di somme da parte degli Assicuratori ai sensi del Contratto, essi saranno surrogati, fino alla concorrenza dell'ammontare delle somme pagate e delle spese sostenute, nei diritti del Contraente/Assicurato nei confronti dei terzi responsabili.
Quanto ai presupposti e agli effetti dell'esercizio da parte degli Assicuratori dei diritti di sur- rogazione si rinvia a quanto previsto all'art. 1916 del Codice Civile.
8. Diritto di recesso Avvertenza!
In caso di Sinistro è riconosciuta la facoltà, sia al Contraente che alla Società, di recedere dall’Assicurazione.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto all'art. 9 ("Facoltà di recesso in caso di Sinistro"), nonché agli artt. 1893 e 1898 del Codice Civile.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto
(i) Prescrizione
Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono entro 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione per responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
(ii) Decadenza
Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile l'Assicurato che dolosamente non adempia all'obbligo di avviso o di salvataggio, perde il diritto all'Indennizzo.
10. Legge applicabile al contratto
Al contratto è applicabile la legge italiana.
11. Regime fiscale applicabile al contratto
Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente ed ammontano al 22,25% del premio imponi- bile.
* * *
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenza!
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, al broker indicato nella Scheda di Copertura entro 10 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:
x. Xxxxxxx messa in mora da parte dell’Azienda di appartenenza e/o dell’Assicura- tore dell’Azienda di appartenenza per responsabilità per colpa grave;
b. Formale messa in mora da parte dell’Azienda di appartenenza e/o dell’Assicura- tore dell’Azienda di appartenenza per responsabilità per colpa grave;
c. Invito a dedurre da parte della Corte dei Conti.
L’inchiesta giudiziaria (procedimento penale) e/o procedimento civile promosso contro l’As- sicurato in relazione alle responsabilità professionali previste dall’oggetto di questa Assicu- razione non costituiscono un Sinistro ai sensi di polizza e non devono, pertanto, essere notificati.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 8 ("Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro e modalità per la Denuncia di Sinistri"), all’ Art. 20 – (“Forma dell’Assicurazione e periodo di efficacia retroattiva dell’ Assicurazione (“Claims Made”) e all'Art. 15("Clausola Broker") delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Condizioni di Assicurazione.
13. Reclami
Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d’Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.
Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:
- Ufficio Italiano di Lloyd’s
All’attenzione del Responsabile dell’ufficio “Regulatory & Compliance”
Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx
Fax n. 00 00000000
E-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Il reclamo dovrà contenere l’indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d’affari inferiore ad
€2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere “Fin-net”, trasmettendo il proprio reclamo all’IVASS e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi diretta- mente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, 000 Xxxxx Xxxx, X00 0XX, XX; telefono x000000000000;; xxxxxxxxx.xxxx@financial- xxxxxxxxx.xxx.xx.
La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.
14. Arbitrato
Il Contratto non prevede l’arbitrato.
Avvertenza!
Il Contraente/Assicurato potrà in ogni caso rivolgersi all'Autorità giudiziaria. Al riguardo, si rinvia all'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
* * * * *
Gli assuntori di rischi assicurativi di Lloyd’s sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informa- tiva.
[Firma]
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2016
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE “COLPA GRAVE” PERSONALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANI- TARIO NAZIONALE
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato, siano essi utilizzati al singolare
che al plurale.
Nel testo, i termini contenuti nelle Definizioni sono evidenziati in grassetto e con iniziale maiuscola.
Assicurato / Contraente | la persona assicurata indicata nella Scheda di Copertura |
Assicuratori | il sindacato o sindacati dei LLOYD'S indicati nel Modulo di questo Certificato. |
Assicurazione | la copertura assicurativa offerta dagli Assicuratori. |
Broker / Agente di Assicura- zioni | il soggetto indicato nella Scheda di Copertura iscritto al RUI – Registro Unico degli Intermediari assicurativi. |
Carica | l’attività svolta dall’Assicurato presso la Struttura Sanita- ria Pubblica con la quale l’Assicurato, ha un rapporto di impiego, di mandato o di servizio, così come indicato nella Scheda di Copertura. |
Certificato | il presente documento che è emesso, con i suoi annessi, quale prova del contratto di Assicurazione. |
Corrispondente / Coverholder dei Lloyd’s | i Corrispondenti dei Sindacati dei Lloyd's che operano in una regione o in un paese, autorizzati a stipulare polizze per conto degli Assicuratori e separatamente identificati nella Scheda di Copertura. |
Danno | il pregiudizio economico, suscettibile di valutazione econo- mica, conseguente a lesioni personali o morte ivi compresi i Xxxxx ad animali, alla salute o biologici nonché il Danno morale, compresi danni ad essi consequenziali. |
Denuncia di Xxxxxxxx | la notifica, inviata dall’Assicurato agli Assicuratori, del verificarsi di un Sinistro nei termini e nei modi stabiliti nel presente Certificato. |
Documenti Precontrattuali | i singoli documenti che compongono il Fascicolo Informa- tivo e segnatamente: - Nota Informativa, comprensiva di Glossario - Condizioni di Assicurazione - Proposta di Contratto. |
Ente o Azienda di Apparte- nenza | la Struttura Sanitaria Pubblica con la quale l’Assicurato ha un rapporto di servizio o un mandato alla data di effetto di questo Certificato ed il cui nome è indicato nella Scheda di Copertura. |
Loss Adjuster | il soggetto designato dagli Assicuratori per la gestione dei Sinistri rientranti in questa Assicurazione. |
Mandatario | PM&I - il Soggetto che, in qualità di mandatario con rap- presentanza dell’ASSICURATO/I, sottoscrive la POLIZZA e relative appendici in nome e per conto di quest’ultimo e che, come tale, non assume gli obblighi (ivi incluso l’ob- bligo di pagamento del Premio) né beneficia dei diritti deri- vanti dall’Assicurazione, salvo che non sia un ASSICU- RATO. Il Mandatario ha provveduto, prima della sottoscri- zione della Polizza a consegnare a ciascun ASSICURATO le condizioni di assicurazione a mezzo posta, fax o e-mail. Si precisa inoltre che in caso di Ente Mandatario questo ultimo non deve considerarsi ASSICURATO. |
Massimale | la somma massima che gli Assicuratori saranno tenuti a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per l’insieme di tutti i Sinistri pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione e ad uno stesso Assi- curato, qualunque sia il numero delle richieste di risarci- mento e delle persone danneggiate. | |
Massimale di Corresponsabilità | la massima somma che gli Assicuratori corrispon- dono ai soggetti Assicurati, appartenenti alla stessa Strut- tura Sanitaria Pubblica, qualora questi ricevano comune Richiesta di Risarcimento, ovvero una ri- chiesta originata da un unico evento al quale hanno concorso più soggetti Assicurati. | |
Modulo di Variazione di Xxxxxxx | il documento contenente le informazioni essenziali per l’ Assicuratore per la valutazione della varia- zione di rischio richiesta dall’ Assicurato. Il Modulo di Variazione di Rischio costituisce parte integrante del presente Certificato ed è allegata allo stesso. |
Perdite Patrimoniali | il pregiudizio economico, suscettibile di valutazione eco- nomica, NON conseguente a lesioni personali o morte |
Periodo di Assicurazione | il periodo le cui date di inizio e termine sono stabilite nella Scheda di Copertura, fermo il disposto dell’Art.1901 del Codice Civile. Successivamente il Periodo di Assicura- zione corrisponde a ciascuna annualità di rinnovo di que- sto contratto. |
Periodo di Efficacia | il periodo intercorrente tra la data di retroattività conve- nuta, quale indicata nella Scheda di Copertura, e la data di scadenza del Periodo di Assicurazione. |
Periodo di Osservazione | quel periodo di tempo decorrente dalla di scadenza del Periodo di Assicurazione, durante il quale potrà essere notificata per iscritto agli Assicuratori qualsiasi Richiesta di Risarcimento presentata per la prima volta contro l’Assicurato durante detto periodo di tempo, in seguito a Danni verificatosi prima dell’inizio del Periodo di Osser- vazione e comunque coperti dal presente Certificato. |
Premio | la somma dovuta dall’ Assicurato agli Assicuratori. |
Proposta di Contratto | la Proposta di Contratto, generata dalla piattaforma web relativa al presente Certificato, contenente le informa- zioni essenziali per la valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore, fermo restando l’obbligo dell’ Assicu- rato di fornire tutte quelle altre informazioni di cui sia a co- noscenza che possano influire sulla decisione di offrire la copertura assicurativa del rischio, secondo quanto dispo- sto dagli Artt. 1892, 1893 e 1594 del Codice Civile La Proposta di Contratto costituisce parte integrante del presente Certificato ed è allegata allo stesso. |
Richiesta di Xxxxxxxxxxxx e/o Circostanze | quella che per prima, tra le seguenti circostanze viene a cono- scenza dell’Assicurato: □ Procedimento promosso dalla Procura della Corte dei Conti per Colpa Grave, contro l’Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall’oggetto di questa Assi- curazione. □ La comunicazione con la quale l’Azienda Sanitaria mette in mora l’Assicurato per Danni o perdite cagionati da fatti gravemente colposi purché riferite a procedimenti in corso davanti alla Corte dei Conti. □ La comunicazione con la quale la Società di Assicura- zione dell’Azienda Sanitaria mette in mora l’Assicurato per Danni o perdite cagionati da fatti gravemente colposi purché riferite a procedimenti in corso davanti alla Corte dei Conti |
Xxxxxx e Scheda di Copertura | i documenti, annessi a questo Certificato per farne parte inte- grante, nei quali figurano i dettagli richiamati nel testo. |
Sinistro | la Richiesta di Risarcimento sopra definita, notificata all’Assi- curato per la prima volta nel corso del Periodo di Assicura- zione. |
Struttura Sanitaria Pubblica | l’ospedale, l’istituto, la clinica o altro stabilimento sanitario, fa- cente capo al Sistema Sanitario Pubblico. |
DATA DI RETROATTIVITA’: | la data antecedente la stipulazione della Polizza indicata nella Scheda di Copertura. Resta inteso che la eventuale previsione della Data di Retroattività non comporta alcuna estensione del Periodo di Polizza. |
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA: | la responsabilità che incombe sull’Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rap- porto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pub- blica Amministrazione. |
Condizioni di Assicurazioni
I. Oggetto del Contratto
Con il presente contratto il Contraente stipula una Polizza collettiva con gli As- sicuratori, di seguito Società, avente per oggetto la garanzia di Responsabilità Civile Professionale per Colpa Grave, disciplinata dalle condizioni tutte che se- guono. La presente Polizza collettiva è stipulata per conto del personale dipen- dente, ex-dipendente , convenzionato o specializzando, di Aziende Sanitarie Lo- cali o strutture sanitarie pubbliche facenti capo al Servizio Sanitario Nazionale che aderirà alla relativa copertura mediante sottoscrizione di idoneo Modulo di Proposta, e di seguito definito Assicurato.
Nel caso di adesione il rapporto tra gli Assicurati e la Società sarà regolato dal presente Contratto di seguito Polizza.
Resta inteso che in ordine ad ogni eventuale pretesa e/o richiesta che l'Assicu- rato dovesse avanzare in relazione alla garanzia prestata con la presente Po- lizza, risponderà unicamente alla Società la quale potrà opporre agli Assicurati tutte le eccezioni che potrebbe opporre al Contraente in forza della Polizza.
Il. Documentazione per gli Assicurati
In sede di illustrazione della Proposta di assicurazione, il Contraente si obbliga a consegnare a ciascun potenziale aderente il Fascicolo Informativo ed in par- ticolare le Condizioni di Assicurazione, prima della sottoscrizione del Modulo di Proposta.
Nella stessa sede, il Contraente si obbliga a consegnare Informativa sul tratta- mento dei dati personali ai sensi del Testo Unico sulla Privacy (D.Lgs.
196/2003).
Il mancato adempimento di tali obblighi comporterà responsabilità diretta del Contraente, che sosterrà oneri ed eventuali spese accessorie in caso di re- clami, contenziosi ed indennizzi che dovessero essere corrisposti.
III. Modulo di Proposta
Ciascun Assicurato dovrà compilare in ogni sua parte, datare e sottoscrivere il Modulo di Proposta, che formerà parte integrante della Polizza, trasmetterlo al Contraente e provvedere al versamento dell'importo dovuto.
In sede di sottoscrizione del Modulo di Proposta, il Contraente si obbliga a rac- cogliere apposita sottoscrizione dell'Aderente di avvenuta consegna dell'Infor- mativa Privacy e relativo consenso al trattamento dei dati personali, in ottem- peranza al Testo Unico sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003). Il mancato adempi- mento di tali obblighi comporterà responsabilità diretta del Contraente, che so- sterrà oneri ed eventuali spese accessorie in caso di reclami, contenziosi ed indennizzi che dovessero essere corrisposti. Al rinnovo della polizza, l’assicurato non deve compilare nuovo modulo proposta.
IV. Premio e modalità di pagamento
All'atto del perfezionamento della Polizza il Contraente non versa alcun Premio. Il Contraente si impegna a trasmettere alla Società anche a mezzo del Broker incaricato entro il 15° (quindicesimo) giorno di ciascun mese:
1) L'elenco delle nuove adesioni corredato da copia dei Moduli di Proposta sot- toscritti dagli Assicurati nel mese precedente;
2) L'elenco degli Assicurati che, ín regola con il pagamento del Premio, nel mese precedente hanno prorogato la copertura relativa ai Periodi di Assi- curazione successivi al primo.
Tali elenchi dovranno contenere i dati identificativi, la qualifica, la decorrenza della garanzia e la data del versamento del Premio da parte dell'Assicurato.
L'invio di tali elenchi sarà da intendersi come conferma dell'avvenuto pagamento del Premio da parte dell'Assicurato. Il Premio così incassato dovrà essere ver- sato alla Società entro il 10° (decimo) giorno del mese successivo.
V. Durata del Contratto
La Polizza ha durata 3 anni dalle ore 24 del 31/12/2016 alle ore 24:00 del 31/12/2019.Sia la Società, sia il Contraente hanno facoltà di rescindere il con- tratto annualmente previa comunicazione di Recesso da inviarsi a mezzo racco- mandata A/R entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza annuale.Le singole ade- sioni non sono soggette a tacito rinnovo e cessano alla scadenza di ogni Periodo di Assicurazione, senza obbligo di disdetta.
Resta comunque inteso che nell’eventualitá in cui gli Assicuratori e/o il con- traente decidessero di non rinnovare la Polizza, non sara’ concessa la facolta’ ai singoli assicurati di acquistare o rinnovare il Periodo di Osservazione
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1– Dichiarazioni precontrattuali e variazione del rischio
Con la firma di questo Certificato l’Assicurato dichiara:
1. di esercitare l’attività professionale con regolare iscrizione agli albi e registri previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti; tale attività professionale comprende le specializzazioni indicate nella Proposta di Contratto, alle quali l’Assicurato dichiara di essere debita- mente abilitato conformemente a tutte le norme vigenti in materia;
2. di esercitare la predetta attività nell’ambito del Sistema Sanitario Pubblico e prevalente- mente alle dipendenze della Struttura Sanitaria Pubblica indicata nell’annessa Scheda di Copertura;
3. che in forza del CCNL di lavoro vigente od in applicazione di accordi e convenuti inter- venuti con la Struttura Sanitaria Pubblica presso la quale, o presso le quali, viene svolta l’attività oggetto della presente Assicurazione, ivi inclusa la libera professione intramoe- nia, la stessa è obbligata a garantire una adeguata copertura della Responsabilità Civile dell’Assicurato, ivi comprese le spese di giudizio per le eventuali conseguenze delle azioni giudiziarie di terzi, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.
4. di avere preso atto che la presente Assicurazione non si intende operante in relazione ai rischi per i quali l’obbligo assicurativo ricade sulla Azienda di appartenenza con la stipula di polizza ad hoc predisposta e/o con la copertura di eventuali fondi regionali o aziendali all’uopo deliberati né in caso di mancato assolvimento di tale obbligo né in caso di esaurimento dei Massimali e somme assicurate previste da tale Assicurazione e/o dai fondi regionali e aziendali.
Art. 2 – Reticenze e dichiarazioni inesatte
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’Assicurato ad essere protetto da questa Assicurazione oppure la cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile). Sono particolarmente rilevanti le informazioni fornite e le dichiarazioni rese nel Proposta di Contratto.
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento e/o dimi- nuzione del rischio, nonché di qualsiasi variazione nella professione assicurata come indicata nella Scheda di Copertura.
Gli aggravamenti di rischio di cui all’Art. 1898 del Codice Civile e le variazioni nella professione assicurata non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione.
In caso di diminuzione del rischio la Società provvederà a ridurre in proporzione il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione fatta dall’Assicurato, ai sensi dell’Art. 1897 del Codice Civile.
Art. 3 – Periodicità e mezzi di pagamento del Premio
Il Premio è dovuto con periodicità annuale.
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato.
Se l’Assicurato non paga il Premio relativo al primo Periodo di Assicurazione, l’Assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive sca- denze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’Art.1901 del Codice Civile.
I premi devono essere pagati dal Broker/Corrispondente dei Lloyd’s al Coverholder dei Lloyd’s attraverso cui la presente Assicurazione è stata negoziata, secondo i termini previsti negli accordi di collaborazione stipulati tra le parti.
Gli unici mezzi di pagamento del Premio agli Assicuratori sono i seguenti: bonifici bancari/assegni circolari e contanti fino ad un massimo di Euro 750,00 (settecentocinquanta Euro) a favore degli Assicuratori e/o degli intermediari autorizzati espressamente in tale qualità.
Si precisa altresì che, in caso di svolgimento di più mansioni presso Enti o Aziende diversi da quelli di appartenenza, l’Assicurato dovrà dichiarare all’atto dell’adesione tutte le mansioni svolte e pa- gare il relativo Premio.
Il Premio dovuto sarà pari al maggiore tra i premi delle diverse mansioni ricoperte più il 75% (set-
tantacinque per cento) della somma dei Premi relativi alle rimanenti mansioni ricoperte.
Art. 4 – Forma delle comunicazioni – Variazioni del contratto
Ogni comunicazione relativa a questo contratto deve essere fatta per iscritto.
Qualunque variazione di questo contratto deve risultare da atto sottoscritto dall’Assicurato e dal Rappresentante Generale dei Lloyd’s per l’Italia.
Art. 5 –Attivazione dell’Assicurazione - Inizio e termine dell’Assicurazione – Termini di pagamento del Premio – Diritto di recesso dell’Assicurato
L'Assicurato deve completare e sottoscrivere la Proposta di Contratto e la bozza di contratto e trasmetterla al Broker, unitamente a copia del mezzo di pagamento del relativo Premio.
La compilazione, la sottoscrizione, l’invio della Proposta di Contratto e della bozza di contratto ed il pagamento del relativo Premio comportano l’automatica attivazione della copertura assicurativa.
Ai fini dell’individuazione della corretta decorrenza del Periodo di Validità dell’Assicurazione, farà fede esclusivamente la data del pagamento del Premio ricevuto dal Broker.
In caso di mancato pagamento del Premio in sede di rinnovo dell’Assicurazione trova applica- zione quanto disposto dall’Art.1901 Codice Civile.
L’Assicurato ha diritto di recedere dalla presente Assicurazione mediante raccomandata a.r. da inviarsi al Broker nei 14 (quattordici) giorni successivi alla data di decorrenza del Periodo di Va- lidità dell’Assicurazione come sopra definita. Gli Assicuratori provvederanno al rimborso del Premio non usufruito, al netto dell’imposta.
Con l’attivazione del presente Certificato non è consentito all’Assicurato attivare altri certi- ficati con lo stesso Assicuratore per la stessa annualità. In caso di attivazione di più certifi- cati sarà ritenuto valido esclusivamente il primo Certificato emesso in ordine cronologico.
Art. 6 – Variazione dell’attività
L’Assicurato deve informare gli Assicuratori della variazione di attività svolta, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione medesima, a mezzo compilazione, sottoscrizione ed invio agli Assicuratori dell’apposito Modulo di Variazione di Rischio. Qualora il Modulo di Variazione di Rischio sia ricevuto dagli Assicuratori nei termini di cui sopra, l’As- sicurazione è operante dalla data in cui è intervenuta la variazione dell’attività; diversamente, in caso di comunicazione tardiva, l’Assicurazione è operante dalle ore 24.00 della data di ricezione del Modulo di Variazione di Rischio da parte degli Assicuratori.
L'eventuale adeguamento del Premio sarà comunicato all’Assicurato attraverso il Broker.
Art. 7 – Variazioni legali del rischio
Fermo restando quanto previsto all’Art. 6 - Variazione dell’attività, qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verifichi una diminuzione (Art. 1897 Codice Civile) o un aggravamento (Art. 1898 Codice Civile) del rischio per effetto del sopravvenire e/o di mutamenti di disposizioni di legge o di regolamenti applicabili all’attività professionale svolta dall’Assicurato presso la Struttura Sa- nitaria Pubblica come indicata nella Scheda di Copertura, le citate disposizioni del Codice Civile non si applicheranno, e il rischio continuerà a formare oggetto di questa Assicurazione senza alcuna modifica del Premio dovuto agli Assicuratori
Art. 8- Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro e modalità per la Denuncia di Sinistri
Fermo restando le definizioni di polizza Richiesta di risarcimento e Xxxxxxxx, è fatto obbligo all’As- sicurato denunciare, entro 10 (dieci) giorni da quando ne è venuto a conoscenza, solamente i Si- nistri per cui abbia ricevuto in forma certa:
x. Xxxxxxx messa in mora da parte dell’Azienda di appartenenza e/o dell’Assicuratore dell’Azienda di appartenenza per responsabilità per colpa grave;
b. Invito a dedurre da parte della Corte dei Conti.
L’inchiesta giudiziaria (procedimento penale) e/o procedimento civile promosso contro l’Assicurato
in relazione alle responsabilità professionali previste dall’oggetto di questa Assicurazione non co- stituiscono un Sinistro ai sensi di polizza e non devono, pertanto, essere notificati.
L'Assicurato deve far Denuncia scritta agli Assicuratori di ciascun Sinistro entro 10 (dieci) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La Denuncia va fatta al Corrispondente dei Lloyd’s.
Tale Denuncia deve contenere la data e la narrazione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile per gli Assicuratori. Alla Denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti.
Si richiama il secondo comma dell’Art. 12 - Coesistenza di altre Assicurazioni, in caso di coesistenza di altre Assicurazioni.
Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l’Assicurato non deve ammettere sue respon- sabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo
Art. 9- Facoltà di recesso in caso di sinistro
Dopo ogni Denuncia di sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla sua liquidazione o reiezione, tanto l’Assicurato che gli Assicuratori possono recedere da questo contratto con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni. Nel caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsano all’Assicurato la frazione del Pre- mio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi gli oneri fiscali.
Art. 10- Risoluzione annuale contrattuale
La Polizza ha durata 3 anni dalle ore 24 del 31/12/2016 alle ore 24:00 del 31/12/2019.Sia la Società, sia il Contraente hanno facoltà di rescindere il contratto annualmente previa comunicazione di Recesso da inviarsi a mezzo raccomandata A/R entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza annuale.Le singole adesioni non sono soggette a tacito rinnovo e cessano alla scadenza di ogni Periodo di Assicurazione, senza obbligo di disdetta.
Resta comunque inteso che nell’eventualitá in cui gli Assicuratori e/o il contraente decidessero di non rinnovare la Polizza, non sara’ concessa la facolta’ ai singoli assicurati di acquistare o rinnonare il Periodo di Osservazione
Art. 11- Gestione delle vertenze del Danno - Spese legali
Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze davanti alla Corte dei Conti a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalen- dosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Gli Assicuratori rispondono inoltre, in aggiunta al Massimale stabilito nella Scheda di Coper- tura ma entro il limite del 25% (venticinque per cento) del Massimale medesimo, delle spese legali sostenute per assistere e difendere l’Assicurato in caso di Sinistro.
Gli Assicuratori non riconoscono le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici o con- sulenti che non siano da essi designati o approvati e non rispondono di multe o ammende com- minate all’Assicurato.
Art. 12 - Coesistenza di altre Assicurazioni
Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e gli stessi Xxxxx o perdite, questa Assicurazione opererà a secondo rischio e cioè solo dopo che i Massimali previsti dalle altre Assicurazioni siano esauriti, fermo in ogni caso il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura e ferme le franchigie ove applicabili. L’obbligo di comunicare agli Assi- curatori la coesistenza di altre Assicurazioni sussiste soltanto in caso di Sinistro. L’Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro a tutti gli Assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’inadempimento degli obblighi di comunicazione e di denuncia di cui sopra può comportare la perdita del diritto all’indennità.
Art. 13 - Rinvio alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Certificato, si fa rinvio alle disposizioni della Legge italiana vigente in materia. Per le eventuali controversie inerenti il presente Certificato è esclusivamente competente il Tribunale del luogo ove ha sede l’Assicurato.
Art. 14 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 15 – Clausola Broker
Con la sottoscrizione dei Documenti Precontrattuali, l’Assicurato conferisce mandato di brokeraggio al Broker indicato nella Scheda di Copertura, con l’incarico di assisterlo ai fini della presente Assicurazione. Pertanto:
a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Coverholder dei Lloyd’s, si considererà come effettuata
all’Assicurato;
b) ogni comunicazione effettuata dal Broker dell’Assicurato al Coverholder dei Lloyd’s, si considererà come effettuata dall’Assicurato stesso.
Gli Assicuratori conferiscono mandato al Coverholder dei Lloyd’s di ricevere e trasmettere la corrispon- denza relativa al presente Certificato.
Pertanto:
a) ogni comunicazione effettuata al Coverholder dei Lloyd’s si considererà come effettuata agli Assicu- ratori;
b) ogni comunicazione effettuata dal Coverholder dei Lloyd’s si considererà come effettuata dagli Assi- curatori.
Art. 16 – Clausola di Responsabilità Disgiunta
ATTENZIONE contiene informazioni importanti SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE.
La responsabilità di un Assicuratore nell’ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri Assicuratori che partecipano al presente contratto. Un Assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un Assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di respon- sabilità sottoscritta da un altro Assicuratore. Un Assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi re- sponsabilità assunta da un altro Assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.
La parte di responsabilità nell’ambito del presente contratto sottoscritta da un Assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd’s, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.
Nel caso di un Sindacato dei Lloyd’s, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un Assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corri- sponde all’ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro Assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd’s, Xxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX0X 0XX. L’identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd’s e l’entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secon- daria dei Lloyd's indicata nella Nota Informativa.
Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al “presente contratto” al singolare, dove le circo- stanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.
Art. 17 – Responsabilità solidale
In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori rispondono soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.
Art. 18 – Legge applicabile - Giurisdizione - Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari
E' convenuto tra le parti che la presente Assicurazione è regolata da e sarà interpretata esclusivamente in base alla Legge italiana.
Ogni controversia derivante da, relativa a e/o connessa alla presente Assicurazione sarà devoluta all'autorità
giudiziaria italiana.
Ai fini della notificazione degli atti giudiziari da parte dell’Assicurato agli Assicuratori ai sensi della presente polizza, questi ultimi eleggono domicilio presso:
Ufficio Italiano di Lloyd’s
All’attenzione del Rappresentante Generale per l’Italia di Lloyd’s
Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx
Fax n. 00 00000000
E-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
L'elezione di domicilio che precede non pregiudica il diritto degli Assicuratori di eccepire decadenze e/o tardività nella notificazione degli atti.
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE E DANNI ERARIALI (RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRATIVO-CONTABILE)
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art. 19 – Oggetto dell’Assicurazione
Verso pagamento del Premio convenuto e alle condizioni tutte di questo Certificato, gli Assi- curatori, fino a concorrenza del Massimale quale definito all’Art. 25 – Massimale di Assicura- zione e stabilito nella Scheda di Copertura, prestano l’Assicurazione nella forma “claims made” enunciata all’Art. 20 - Forma dell’Assicurazione e periodo di efficacia retroattiva dell’ As- sicurazione (Claims Made) e si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare nel caso di:
▪ Azione di rivalsa esperita dall’Azienda Sanitaria qualora l’Assicurato sia dichiarato re- sponsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti. Si intendono comprese nella rivalsa anche le eventuali somme stabilite dalla sentenza della Corte dei Conti a titolo di Danno all’immagine dell’Ente e della Pubblica Amministrazione in genere.
▪ Azione di surrogazione esperita dalla Società di Assicurazione dell’Azienda Sanitaria nei casi ed entro i limiti previsti dalla Legge a condizione che l’Assicurato sia dichiarato responsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti.
L’ Assicurazione è riferita alle attività dichiarate dall’Assicurato nella Proposta di Contratto ed a quelle analoghe precedentemente svolte presso altre Strutture Sanitarie Pubbliche e dichiarate nella Scheda di Copertura, se ed in quanto compatibili ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso.
L’Assicurazione è riferita a tutte le mansioni medico-sanitarie demandate all’Assicurato nella sua qualità di lavoratore che esercita l’attività professionale nell’ambito del sistema sanitario pubblico e prevalentemente alle dipendenze della Struttura Sanitaria Pubblica indicata nella Scheda di Copertura, ivi compresa l’attività professionale intramoenia esercitata in conformità alle norme e ai regolamenti vigenti.
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile personale per danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici.
Resta escluso dalla presente copertura qualsiasi attività che l’Assicurato dovesse esercitare privatamente e che non sia riconducibile ad un rapporto diretto o per incarico del Servizio Sani- tario Nazionale.
Art. 20 – Forma dell’Assicurazione e periodo di efficacia retroattiva dell’ Assicurazione (Claims Made)
L’Assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia a coprire le Richieste di risarci- mento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e, trascorsi 10 (dieci) giorni dalla fine di tale periodo, nessun Sinistro potrà esser loro denunciato.
La data di retroattività convenuta corrisponde al giorno e al mese indicato nella Scheda di Co- pertura.
Art. 21 – Precisazione sui rischi coperti
L’Assicurazione, quale delimitata in questa polizza e ferme le esclusioni che seguono, è riferita alle attività dichiarate dall’Assicurato nella Proposta di Contratto ed a quelle analoghe prece- dentemente svolte presso altre Aziende sanitarie e dichiarate nella Proposta di Contratto, se ed in quanto compatibili ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso.
L’Assicurazione è riferita a tutte le mansioni demandate all’Assicurato nella sua qualità di dipen- dente, consulente o collaboratore di strutture pubbliche (ospedali, cliniche o altri istituti pubblici). E’ compresa altresì l’attività professionale intramoenia esercitata in conformità alle norme e ai rego- lamenti vigenti.
Art. 22 – Nozione di “Terzo” o “Terzi”
Il termine “terzo” o “terzi” sta a significare ogni persona diversa dall’Assicurato, compresi i pa- zienti. Sono esclusi da questa nozione:
a. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine che con lui convive;
b. i prestatori di lavoro del sistema sanitario pubblico; tuttavia anche costoro sono consi- derati terzi quando fruiscano personalmente delle prestazioni del sistema stesso quali pazienti.
Art. 23 – Esclusioni
Premesso che questa è un’Assicurazione nella forma “claims made”, quale temporalmente deli- mitata nel presente Certificato, sono esclusi:
a. i Xxxxxxxx che siano denunciati agli Assicuratori in data successiva a quella di sca- denza del Periodo di Assicurazione in corso, salvo la tolleranza di 10 (dieci) giorni di cui all’Art.8 – Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro e modalità per la Denuncia di Xxxxxxxx;
b. le Richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’Assicurato prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione in corso, anche se mai denunciate a precedenti Assicuratori; i Sinistri e le circostanze denunciati ai precedenti Assicuratori; le Ri- chieste di risarcimento connesse a fatti e circostanze che fossero già note all’Assicu- rato prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione. Configurano fatti e circo- stanze note: l’aver riportato, prima della stipulazione della presente polizza, una con- danna in qualunque stato e grado di giudizio in sede civile o penale, al risarcimento dei danni; l’aver ricevuto, prima della stipulazione della presente polizza, un invito a dedurre da parte della Corte dei Conti, o un atto di formale costituzione in mora da parte dell’Azienda di appartenenza o dal suo Assicuratore; l’essere a conoscenza di even- tuali risarcimenti operati a Terzi da parte della propria Azienda di appartenenza e/o da parte di altro Ente Pubblico, in sede giudiziale o extragiudiziale, relativamente a com- portamenti colposi imputabili all’Assicurato.
c. i Xxxxxxxx relativi a fatti dannosi accaduti o a comportamenti colposi posti in essere prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura.
Sono escluse dall’Assicurazione le richieste di risarcimento:
1. riconducibili ad attività non rientranti nell’ambito delle prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Si precisa che questa esclusione non è applicabile all’attività in- tramoenia ed al primo soccorso prestato per motivi deontologici.
2. attribuibili ad azioni od omissioni commesse dall’Assicurato con dolo;
3. riconducibili ad attività abusive o non consentite o non riconosciute dalle leggi e dai regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso;
4. in relazione a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere dopo che l’Assicurato abbia posto termine all’attività professionale con conseguente cancella- zione dall’Albo professionale, oppure dopo che per qualunque motivo venga sospeso o radiato dall’Albo professionale o licenziato per giusta causa;
5. in relazione a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere x Xxxxxx- ste di risarcimento fatte valere al di fuori dei limiti territoriali convenuti all’Art. 28 – Territorialità e Giurisdizione;
6. per Xxxxx che siano imputabili all’assenza del consenso informato;
7. per Danni derivanti dall’impiego per scopi non terapeutici di farmaci somministrati o prescritti dall’Assicurato;
8. basate sulla pretesa mancata rispondenza degli interventi di chirurgia estetica all’im-
pegno di risultato assunto dall’Assicurato;
9. derivanti da violazione dell’obbligo del segreto professionale, da ingiuria o diffama- zione;
10. relative a obbligazioni di natura fiscale o contributiva, multe, ammende, indennità di mora e altre penalità o sanzioni che per legge o per contratto o per provvedimento giu- diziario o amministrativo siano poste a carico dell’Assicurato, oppure relative ai cosid- detti Danni di natura punitiva o di carattere esemplare (punitive or exemplary dama- ges);
11. relative a Xxxxx alle cose mobili e immobili che l’Assicurato abbia in consegna o cu- stodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli animali se l’Assicurato è medico veterinario;
12. relative a perdite o Danni da furto, o da danneggiamenti a cose causati da incendio, da esplosione o scoppio;
13. riconducibili alla proprietà, al possesso, alla circolazione di veicoli a motore, nonché all’utilizzo di natanti a motore o di aeromobili, anche ove tali mezzi di trasporto siano funzionali all’attività professionale dell’Assicurato;
14. conseguenti a inquinamento o contaminazione dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sot- tosuolo, o da Danno ambientale;
15. che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o ra- diazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo; oppure in occasione di radiazioni provocate dall’accumulazione artificiale di particelle atomiche, salvo l’utilizzo di apparecchiature debitamente autorizzate e funzionali all’attività professionale eser- citata;
16. che abbiano origine o siano connesse con l’uso di amianto o muffe tossiche da parte dell’Assicurato o dall’esistenza di tali materiali in qualsiasi locale ove l’Assicurato esercita la professione;
17. derivanti da rapporti contrattuali diversi da quello ordinario esistente tra Medico e pa- ziente;
18. che abbiano origine o siano connesse con l’esercizio di funzioni di carattere ammini- strativo, organizzativo, dirigenziale, aziendale e non propriamente attinenti all’attività professionale oggetto di copertura, oppure abbiano origine o siano connesse con l’esercizio di tutte le funzioni relative alla Carica di Direttore Sanitario, Dirigente di II livello o di Primario, ferma restando la copertura per la loro attività di carattere medico.
19. Derivanti da ogni forma di discriminazione, persecuzione, mobbing, bossing, molestie, violenze o abusi sessuali e similari violazioni di diritti della persona.
20. derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di ne- mici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivolu- zione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scio- peri, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
21. che siano presentate nei confronti di qualsiasi Assicurato in qualsiasi modo riconduci- bili a cittadini, società o governi dei paesi contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell’OFAC ("Office of Foreign Assets Control" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America), a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: Cuba, Iran, Xxxxx del Nord, Myanmar, Sudan, Libia e Siria.
Si conviene inoltre che l’Assicuratore non sarà tenuto:
al pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualunque persona fisica o persona giuri- dica che sia stata dichiarata non idonea a ricevere vantaggi o benefici economici in se- guito a embargo o sanzioni previste dall’ONU, dall’Unione Europea o dagli Stati Uniti d’America;
oppure:
al rimborso di un Assicurato che abbia indennizzato tale persona fisica o persona giu- ridica.
Art. 24 –Estensione dell’Assicurazione in caso di cessazione dell’attività professionale – Prote- zione di eredi e tutori
Se durante il Periodo di Assicurazione in corso l’attività professionale dell’Assicurato viene a cessare per sua libera volontà oppure per pensionamento, o a seguito di morte o di incapacità d’intendere e di volere, esclusa pertanto ogni altra ragione come ad esempio la sospensione o la cancellazione dall’Albo professionale per motivi disciplinari o il licenziamento per giusta causa, l’attività professionale già svolta dall’Assicurato resta coperta alle condizioni di Assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza di tale periodo.
Previo il pagamento di un Premio aggiuntivo equivalente al 50% ( cinquanta per cento) del Pre- mio corrispondente all’ultima mansione, è riservata all’Assicurato - o in caso di decesso ai suoi eredi - la facoltà di acquistare annualmente la copertura assicurativa per eventuale azioni nei pro- pri confronti relativamente a fatti verificatisi durante il Periodo di efficacia del presente Certifi- cato.
Tuttavia, nel caso in cui l’Assicurato avesse notificato un Sinistro o una circostanza durante il Periodo di efficacia del presente Certificato, o in precedenti annualità dello stesso, non avrà diritto ad acquistare un Periodo di Osservazione con le modalità suddette. Tuttavia l’Assicurato avrà il diritto, entro 30 giorni dalla fine del periodo di durata del Certificato, di richiedere all'Assi- curatore l'offerta per un Periodo di Osservazione. L'Assicuratore si riserverà il diritto di offrire un Periodo di Osservazione con i termini, le condizioni ed il Premio che riterrà opportuni, se- condo criteri ragionevoli.
Resta comunque inteso che nell’eventualitá in cui gli Assicuratori e/o il contraente decidessero di non rin- novare la Polizza, non sara’ concessa la facolta’ ai singoli assicurati di acquistare o rinnonare il Periodo di Osservazione.
Trascorsi 10 (dieci) giorni dal termine della durata dell’estensione, cessa ogni obbligo degli Assi- curatori e nessun Sinistro potrà esser loro denunciato.
Il contenuto del presente articolo si intende operativo anche a protezione dei suoi eredi o succes- sori o tutori purché essi rispettino le condizioni applicabili.
Resta fermo e confermato in tutti i casi il disposto dell’Art. 9 - Facoltà di recesso in caso di Sini- stro.
Art. 25 - Massimale di Assicurazione
La copertura assicurativa viene prestata, par ciascun Assicurato, per Sinistro e per anno assi- curativo, ivi compreso il Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della Assicurazione, fino alla concorrenza del Massimale della Scheda di Copertura, laddove applicabile.
Nel caso in cui l’Assicurato ricopra più Cariche il Massimale deve intendersi unico per tutte le
Cariche ricoperte.
Art. 26 – Massimale di Corresponsabilità
Resta convenuto che, nel caso di Corresponsabilità di più soggetti Assicurati appartenenti allo stesso Ente nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati sino ad un massimo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni di Euro) complessiva- mente fra tutti gli Assicurati, come indicato nella Scheda di Copertura.
Art. 27 - Surrogazione
Gli Assicuratori sono surrogati, sia per le somme pagate o da pagare a titolo di risarcimento di Xxxxx sia per le spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di recupero che l’Assicurato può far valere nei confronti dei soggetti responsabili o corresponsabili. A tal fine l’Assicurato è tenuto a fornire i documenti richiesti e compiere le azioni necessarie per l’esercizio di tali diritti. Tali diritti non saranno fatti valere nei confronti dei prestatori di lavoro delle Strutture Sanitarie Pubbliche, che sono soggetti per legge all’Assicurazione sociale obbligatoria contro gli infor- tuni sul lavoro, a meno che essi non abbiano agito con dolo.
Art. 28 - Territorialità e giurisdizione
L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da fatti dannosi accaduti o com- portamenti colposi posti in essere in qualsiasi Paese del mondo, su incarico dell’Ente di appar- tenenza, esclusi gli Stati Uniti d’America, il Canada e i territori sotto la loro giurisdizione. E’ tut- tavia condizione essenziale per l’operatività dell’Assicurazione che le pretese dei danneggiati e le eventuali azioni legali che dovessero derivarne siano fatte valere in Italia. Gli Assicuratori pertanto non sono obbligati per richieste di risarcimento fatte valere, in Paesi diversi dall’Italia, salvo nei casi di delibazione secondo la legge italiana di sentenze di Paesi diversi dall’Italia.
Articolo 29 - Modalità e disciplina delle adesioni alla Polizza e pagamento del Premio Per l'adesione alla presente Polizza il Contraente, o suo incaricato, mette a disposizione degli Assicurati una idonea procedura attraverso la quale il Contraente si impegna a consegnare agli Assicurati le Condizioni di Assicurazione, l'Informativa per la protezione dei dati personali (privacy), il Modulo di Proposta e il Fascicolo Informativo.
L'Assicurazione si intende valida sempre che l'Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di Proposta e che risulti in regola con il versamento del Premio nei termini dovuti.
La copertura assicurativa avra’ decorrenza alle ore 24.00 del giorno successivo a quello nel quale è stato sottoscritto il Modulo di Proposta a condizione che il relativo Premio sia stato versato entro tale data;
Limitatamente alle adesioni avvenute nel mese successivo a quello di decorrenza della presente Polizza, la copertura assicurativa avra’ decorrenza dalle ore 24:00 del giorno di effetto della Polizza
stessa a condizione che il Modulo di Proposta ed il relativo Premio siano stati rispettivamente sotto- scritto e versato entro 60 giorni dal mese di decorrenza della Polizza, altrimenti avranno decorrenza dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.
Alla scadenza del Periodo di Assicurazione l'Assicurato potra' prorogare la copertura assicura- tiva per ulteriori 12 (dodici) mesi versando il premio annuo entro le ore 24 del 30esimo giorno successivo alla scadenza di tale Periodo di Assicurazione. Per la proroga della copertura as- sicurativa avvenuta entro i termini sopra indicati non e' richiesta compilazione del Modulo di Proposta. Viene tuttavia richiesta all’Assicurato una dichiarazione di assenza di Sinistri e/o as- senza di Circostanze che potrebbe ragionevolmente causare Sinistri come difiniti in questa Polizza. Nel caso in cui la data di decorrenza della garanzia non coincida con la data di decor- renza della Polizza o non coincida con la data di decorrenza delle successive annualità della Polizza stessa, il premio dovuto è determinato in ragione di un rateo mensile di 1/12 (un dodice- simo) del premio annuo per ogni mese o frazione di esso, con il minimo del 25% del premio annuo.
XXXXXXXX DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 Codice Civile, l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 1 Dichiarazioni precontrattuali e variazione del rischio Art. 3 Periodicità e mezzi di pagamento del Premio
Art. 5 Attivazione dell’Assicurazione - Inizio e termine dell’Assicurazione – Termini di pagamento del Premio
Art. 8 Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro e modalità per la Denuncia dei Sinistri Art. 11 Gestione delle vertenze del Danno - Spese legali
Art. 16 Clausola di Responsabilità disgiunta
Art. 20 Forma dell’Assicurazione e periodo di efficacia retroattiva della Assicurazione (Claims Made)
Art. 23 Esclusioni
Art.28 Territorialità e giurisdizione
Eventuali Estensioni di Assicurazione e/o Condizioni Particolari Aggiuntive concordate e ripor- tate nella Scheda di Copertura.
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2016
GLOSSARIO
ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
Nel seguito sono elencate le principali definizioni utilizzate nel Contratto di Assicurazione ai fini di una migliore comprensione del testo.
Le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi
termini espressi al plurale.
ASSICURAZIONE o POLIZZA o
CERTIFICATO: il Contratto di Assicurazione.
SCHEDA DI COPERTURA/
MODULO: il documento allegato al Contratto di Assicurazione, facente parte integrante ed essenziale dello stesso, che contiene, a seconda dei casi, i dati del Contraente e dell'Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il Premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dall'Assicurazione, gli even- tuali altri dettagli dell'Assicurazione.
CONTRATTO: il contratto in forza del quale l’Assicuratore assume, nei limiti, ter-
mini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati.
ASSICURATO/
CONTRAENTE: la persona nominativamente indicata nella Scheda di Copertura che
abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione, ivi inclusi gli Amministratori, i Dirigenti e Dipendenti.
ASSICURATORI: gli Assicuratori dei LLOYD'S OF LONDON indicati nella Scheda di
Copertura e nella nota informativa di cui all’art. 185 del Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo n. 209/2005) e dai Regolamenti IVASS n. 35/2010 e n. 24/2008, come successivamente modificati e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto.
CORRISPONDENTI/
COVERHOLDERS: i Corrispondenti dei Sindacati dei Lloyd's che operano in una regione
o in un paese, autorizzati a stipulare polizze per conto degli Assicu- ratori.
BILANCI DEI MEMBRI: l’utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sinda-
cati a favore di/(dai) membri dei Lloyd's.
CONSUMATORE: ogni persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività impren-
ditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
FONDI DEI MEMBRI
PRESSO I LLOYD’S: i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd’s a garanzia
dei contraenti e per sostenere l’attività assuntiva di rischi comples- siva di un membro.
PERIODO DI VALIDITA'
DELLA POLIZZA: fermo restando quanto previsto dall’articolo 1901 del Codice Civile,
il periodo di efficacia dell'Assicurazione indicato nella Scheda di Co- pertura.
DATA DI RETROATTIVITA’: la data antecedente la stipulazione della Polizza indicata nella Scheda
di Copertura. Resta inteso che la eventuale previsione della Data di Retroattività non comporta alcuna estensione del Periodo di Polizza.
PREMIO: il corrispettivo dovuto dal Contraente agli Assicuratori specificata nella Scheda di Copertura.
INDENNIZZO: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Xxxxxxxx.
SOTTOLIMITE DI
INDENNIZZO: l’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di
pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto in relazione ad uno specifico Xxxxxxx: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.
MASSIMALE: la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
FRANCHIGIA: l'importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell’As-
sicurato. Tale importo va a ridurre l’ammontare dell’Indennizzo/ri- sarcimento che sarebbe spettato se tale Franchigia non fosse esi- stita.
SCOPERTO: importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in misura per-
centuale sull’ammontare dell’Indennizzo/risarcimento che spette- rebbe in assenza dello Scoperto stesso.
SINDACATO: il membro del Lloyd’s o il gruppo di membri del Lloyd’s, che assu-
xxxx rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal “Council” dei Lloyd’s.
SINISTRO: la comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
BENI: denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezza- ture.
DANNO: qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
DANNI MATERIALI: il pregiudizio economico conseguente al danneggiamento di cose od
animali.
DANNI CORPORALI: il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone,
ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
ENTE DI APPARTENENZA: l’Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l’As-
sicurato/Contraente abbia tuttora od abbia avuto in passato o avrà in futuro un rapporto di lavoro di servizio od un mandato.
PERDITE PATRIMONIALI: ogni danno immateriale (intendendosi per tale, il danno subito da
terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e/o Corporali) inclusi i danni patrimoniali e non patrimoniali.
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali,
Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e co- munque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
RESPONSABILITA’ CIVILE: la responsabilità che possa gravare personalmente sull’Assicurato
nell’esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 e ss. del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità ci- vile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa.
RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA: la responsabilità che incombe sull’Assicurato che, avendo violato ob-
blighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Am- ministrazione.
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVO –
CONTABILE: la responsabilità che implica l’esistenza di una gestione di beni, va-
xxxx o denaro pubblico, da parte di un Assicurato/Contraente detto “agente contabile” ed è fondata sul mancato adempimento di obbli- ghi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Ammini- strazione.
STRUMENTI DERIVATI: qualsiasi contratto o titolo il cui prezzo e il conseguente rendimento
è basato sul valore di mercato di altri beni e/o azioni e/o indici e/o valute e/o tassi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono consi- derati strumenti derivati i Futures, opzioni, Swaps, OverNight Index Average, Forward Rate Agreement, Interest Rate Swap e Strutturati, CDS (Credit Default Swaps), CDO (Collaterized Debt Obligations).
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2016
Estensione di Assicurazione
A) INCLUSIONE RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
( VALIDA SE RICHIAMATA NEL MODULO DI PROPOSTA E SOGGETTA A PAGAMENTO DI PREMIO AGGIUNTIVO)
Questa assicurazione è estesa alla copertura dei sinistri derivanti dalla Responsabilita’ Ammini- strativa dell’Assicurato, intesa come da seguente Definizione :
“Responsabilità Amministrativa” = la responsabilità gravante sull’Assicurato che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un Danno o Perdite Patrimoniali all’Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, piu’ in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.
Inoltre l'esclusione di cui all’art. 23 18) e’ da considerarsi eliminata, quindi non operativa.