REGOLAMENTO FOGNATURA E DEPURAZIONE
REGOLAMENTO FOGNATURA E DEPURAZIONE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti dei servizi di fognatura e depurazione e ha validità su tutto il territorio dei Comuni della Conferenza Territoriale nr. 4 Alto Valdarno di cui alla L.R. 69/2011 s.,m.i. e costituirà parte integrante, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni, dei Regolamenti Urbanistici/Igiene Pubblica di competenza delle Amministrazioni Comunali.
2. La gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione e della rete fognaria
pubblica è affidata al Gestore del Servizio Idrico Integrato, di seguito denominato “Gestore”.
3. Il Gestore del Servizio Pubblico di cui sopra è attualmente Nuove Acque S.p.a. in virtù dell’affidamento ad essa conferito dall’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale con deliberazione assembleare n° 7/99.
4. Per quanto concerne lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, ferme restando le norme del D. Lgs. 152/2006, sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi e/o integrativi delle presenti norme da parte delle autorità sanitarie competenti relativamente agli usi potabili dell’acqua, alla balneazione e alla protezione della salute pubblica, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 13 e 32 della L. 833/78.
5. Il presente Regolamento sostituisce il precedente relativo alla stessa materia, che cessa, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore, superando inoltre, sulle stesse materie, le eventuali disposizioni incompatibili od in contrasto dettate da altri regolamenti comunali.
6. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle fonti normative primarie, gli scarichi
civili e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature al fine di:
a) prevenire, controllare e reprimere l’inquinamento delle acque;
b) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e depurativi;
c) disciplinare l’allacciamento degli insediamenti civili e produttivi alla pubblica fognatura;
d) favorire, in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua stabiliti dal D.Lgs. 152/2006, il massimo risparmio nell’utilizzazione delle acque e nell’adozione dei processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse;
e) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che detta disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e sul recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e dalla Legge Regionale
n. 20 del 31 maggio 2006 s.m.i e del relativo Regolamento di Attuazione Regolamento Regionale n. 46/R s.m.i..
7. E’ esclusa dal presente Regolamento la disciplina degli scarichi domestici ed industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature, per la quale si rinvia al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
8. La manutenzione, pulizia o qualsiasi altra attività di servizio relativa alle reti di raccolta di acqua meteorica ed alle caditoie stradali, compresa la realizzazione dei nuovi allacciamenti di utenza, sono escluse dal servizio di fognatura e più in generale dal servizio idrico integrato. Per quanto attiene alla richiesta di nuovi allacciamenti alle reti di raccolta delle acque meteoriche questa dovrà essere inoltrata alle competenti Amministrazioni Comunali salvo diversa indicazione da esse fornita.
ARTICOLO 2. DEFINIZIONI
1. Agli effetti del presente Regolamento s’intende per:
a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) di 60 grammi di ossigeno al giorno; così come indicato nella Legge Regionale n. 20/2006, è da considerare equiparabile una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al giorno. Solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno;
b) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
c) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; si distinguono in acque nere, provenienti dai vasi WC e da tutti gli altri apparecchi sanitari con analoga funzione, e acque saponose, provenienti da cucine, lavabi, elettrodomestici e, in genere, da tutti quegli apparecchi la cui utilizzazione comporta l’impiego di saponi, detersivi, tensioattivi, oli, residui alimentari o sostanze similari nell’ambito domestico;
d) acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche: acque reflue industriali
provenienti dalle attività di cui all’articolo 101, comma 7, del D. Lgs. 152/2006, in
particolare quelle individuate con provvedimento regionale ai sensi della lettera e) dello stesso art. 101, comma 7; il Regolamento Regionale 46/R del 08/09/2008 s.m.i. ha individuato nell’allegato 2 le categorie produttive assimilate a domestiche;
e) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;
f) acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
g) acque meteoriche dilavanti (AMD): acque derivanti da precipitazioni atmosferiche; si dividono in acque meteoriche dilavanti non contaminate e acque meteoriche dilavanti contaminate;
h) acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC): acque meteoriche dilavanti, diverse dalle acque meteoriche dilavanti non contaminate, ivi incluse le acque meteoriche di prima pioggia, derivanti dalle attività che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali;
i) acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC): acque meteoriche dilavanti derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive, ossia: le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali; sono AMDNC anche le acque individuate ai sensi dell’articolo 8, comma 8 della L.R. n. 20/2006 s.m.i.;
j) acque meteoriche di prima pioggia (AMPP): acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti; i coefficienti di deflusso si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate ed a 0,3 per quelle permeabili di
qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate; si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di quarantotto ore;
k) agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di scarico finale;
l) insediamento: complesso di uno o più edifici, diversi da stabilimento ed agglomerato, ad uso residenziale da cui possono derivare acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento;
m) AEEGSI: Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico;
n) Autorità di Ambito : Il Consorzio costituito dalla L.R. 81/1995, allora individuato con la
denominazione di Autorità di Ambito n. 4 “Alto Valdarno;
o) Autorità Xxxxxx Toscana: l’Autorità istituita ai sensi della L.R. 69/2011 che a far data dal 01 gennaio 2012 è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle ex Autorità di Ambito;
p) T.U.: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i.;
q) fognatura mista: la rete fognaria appositamente progettata e realizzata per la canalizzazione in un’unica condotta degli scarichi di acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento; tale sistema è dotato di idonei dispositivi per lo sfioro delle acque di piena (scaricatori di piena successivamente definiti) ed è realizzato per convogliare le acque di tempo asciutto ed, in quantità stabilita, le acque di pioggia verso il recapito finale;
r) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta e al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia (detta condotta bianca), e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia (detta condotta nera);
s) Gestore : è il gestore del Servizio Xxxxxx Xxxxxxxxx (X.X.X.) xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx. 0 Xxxx Xxxxxxxx come individuato dalla L.R. 69/2011 (NUOVE ACQUE S.p.A.);
t) impianti di pretrattamento: impianti funzionanti mediante processi fisici, chimici, chimico-fisici e/o biologici dove le acque reflue vengono trattate prima della loro immissione in pubblica fognatura;
u) vasca di laminazione delle acque meteoriche: apposita vasca realizzata prima dell’immissione in pubblica fognatura mista, progettata per consentire il contenimento delle acque di prima pioggia e il loro graduale rilascio alla fine dell’evento all’interno della rete fognaria;
v) scaricatori di piena: dispositivi a servizio di fognature di tipo misto, atti a scaricare verso un ricettore finale le portate eccedenti la portata massima di progetto della fognatura, al fine di salvaguardare l’integrità e la funzionalità delle sue parti costitutive; sono considerati scaricatori di piena anche i collegamenti detti by-pass degli impianti di depurazione e dei sollevamenti fognari;
w) Regolamento Regionale: Regolamento Regionale n. 46/R s.m.i. di attuazione della Legge Regionale n. 20/2006 s.m.i approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 08/09/2008;
x) Regolamento del servizio acquedotto: Regolamento che disciplina il servizio di somministrazione di acqua da parte del Gestore e si applica su tutto il territorio della Conferenza Territoriale n. 4 Alto Valdarno .
y) Regolamento per l’esercizio delle competenze in materia di scarichi di ACQUE REFLUE urbane e/o industriali in pubblica fognatura dei Comuni dell’Ambito n. 4“ALTO Valdarno”: Regolamento che disciplina le modalità di esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura nei Comuni dell’Ambito n. 4 “Alto Valdarno”, in attuazione del T.U., della L.R. n.64 del 21.12.2001, successivamente modificata con L.R. n.12 del 02.04.2002 s.m.i. e del regolamento regionale di attuazione nella sua vigente stesura definitiva di cui al Decreto del Presidente della G.R. n.28/R del 23.05.2003 s.m.i;
z) rete fognaria: il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale; aa) punto di consegna: è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all’impianto o agli impianti di raccolta reflui dell’utente finale, di norma identificato con il pozzetto di consegna posto su suolo pubblico al confine tra proprietà pubblica e privata.
bb) pozzetto di campionamento: pozzetto ubicato all’interno della proprietà destinato alle attività di campionamento dei reflui per le verifiche della qualità eseguite dalle Autorità preposte al controllo;
cc) scarichi esistenti: scarichi di acque reflue urbane che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente, ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali, alla stessa data, siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e l’assegnazione dei lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano già in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano in esercizio e già autorizzati;
dd) scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
stabilimento industriale (o semplicemente stabilimento): tutta l’area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l’utilizzazione delle sostanze di cui all’Allegato 8 alla parte terza del T.U., ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
ee) unità abitativa: così come in ambito ISTAT, alloggio costituito da un solo locale o da un insieme di locali (stanze e vani accessori), costruito con quei requisiti che lo rendono adatto ad essere dimora stabile di una o più persone, anche nel caso in cui una parte sia adibita ad ufficio (studio professionale, ecc.). È dotata di almeno un accesso indipendente dall'esterno (strada, cortile, ecc.) o da spazi di disimpegno comune (pianerottoli, ballatoi, terrazze, ecc.), un accesso cioè tale che non comporti il passaggio attraverso altre abitazioni; ff) unità produttiva: solo ai fini del presente Regolamento, stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi da cui vengano originati scarichi di acque reflue industriali o acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche;
gg) superficie: superficie utile abitabile, così come definita all’art. 3 del D.M. Lavori Pubblici
n. 801 del 10/05/1977;
hh) trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del T.U.;
ii) trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20% ed i solidi sospesi totali almeno del 50%;
jj) trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell’Allegato 5 alla parte terza del T.U.;
kk) valori limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo.
ARTICOLO 3. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
1. Il servizio di fognatura e depurazione viene prestato agli insediamenti/stabilimenti ubicati in zone servite dalla rete fognaria, mediante costruzione di un allaccio.
2. La richiesta di allacciamento o di modifiche di allacciamento esistente, deve essere presentata personalmente o inviata dal richiedente o da un suo rappresentante, secondo le modalità previste dal Gestore, utilizzando l’apposita modulistica predisposta dal Gestore.
3. Per gli scarichi di acque reflue domestiche esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento, recapitanti nella pubblica fognatura, il Gestore si riserva la facoltà di accertare l’efficienza dell’allacciamento e la verifica delle sue caratteristiche.
4. I suddetti moduli per la richiesta di allacciamento o di sue modifiche saranno messi a disposizione dei richiedenti negli uffici del Gestore addetti alle relazioni con gli utenti, nonché presso i Comuni e le Associazioni degli utenti a ciò disponibili. Informazioni potranno essere anche assunte telefonicamente o consultando il sito internet del Gestore, attualmente xxx.xxxxxxxxxx.xx all’interno del quale è attivo il servizio del Pronto Web che consente di avanzare richieste e fare consultazioni.
5. La domanda, redatta in conformità alle istruzioni contenute nel modello, è presentata all’ufficio indicato dal Gestore che ne rilascia ricevuta ai fini del riscontro del termine stabilito dalla carta del Servizio e la inoltra immediatamente all’ufficio preposto all’accertamento dei presupposti legali e tecnici per le procedure conseguenti.
6. Qualora non sussistano impedimenti all’accoglimento della richiesta, il Gestore comunica all’utente il preventivo di spesa redatto secondo l’Elenco Prezzi degli allacciamenti idrici e fognari”. Tale preventivo è valido per tre mesi.
7. I tempi di preventivazione sono riportati nella Carta dei Servizi.
8. I costi di allacciamento sono comprensivi delle spese di preventivazione e di sopralluogo e delle spese tecniche per il rilascio delle autorizzazioni necessarie e le eventuali fideiussioni necessarie a favore di Enti concedenti (ANAS, Provincia, Comune ecc.).
9. Nessun onere che non sia stato indicato nel preventivo può essere richiesto successivamente al richiedente per la prestazione preventivata fatti salvi i maggiori costi che dovranno essere sostenuti a causa della modifica dello stato dei luoghi per opere non eseguite dal gestore.
10. Il preventivo contiene apposito modulo di accettazione e le modalità di pagamento dei costi di allacciamento.
11. Il Gestore provvede ad effettuare l’allacciamento previo pagamento dei costi di allacciamento riportati nel preventivo, da effettuarsi entro il termine di validità del preventivo. Dalla data del pagamento il Gestore è tenuto a realizzare l’allacciamento nel rispetto del termine stabilito dalla Carta del Servizio.
ARTICOLO 4. RINUNCIA ALL’ALLACCIO
1. I lavori di xxxxxxxx, quando non siano realizzati direttamente dal gestore, dovranno sempre essere realizzati sulla base delle prescrizioni fornite dal Gestore.
2. Il Gestore provvederà ad eseguire i lavori di allacciamento previo pagamento dei costi di allacciamento indicati nel preventivo, da effettuarsi entro tre mesi dalla data di emissione, trascorsi i quali il preventivo sarà da considerarsi scaduto. Entro 5 gg. dalla accettazione definitiva del preventivo il richiedente, qualora non abbiano avuto inizio i lavori, può rinunciare all’allaccio senza oneri a suo carico. In questo caso il Gestore provvederà a restituirgli l’importo versato al momento dell’accettazione del preventivo.
3. Se nel corso dell’esecuzione dei lavori il richiedente rinuncerà all’allacciamento, qualunque ne sia il motivo, il Gestore gli addebiterà le spese relative alla parte di lavoro eseguito e gli eventuali costi tecnico-amministrativi sostenuti per la rimozione ed il ripristino.
ARTICOLO 5. CONTRATTO DI SERVIZIO
1. Per le nuove utenze allacciate al pubblico acquedotto, la prestazione del servizio fognatura e depurazione avviene a seguito della stipula del contratto, in cui vengono specificate le condizioni di utilizzo del servizio e viene sottoscritta l’osservanza delle disposizioni del presente Regolamento. Il regolamento si applica anche a tutti gli utenti alimentati da fonti autonome (es. pozzo, sorgente), purché originanti uno scarico in pubblica fognatura.
2. Il contratto per le utenze alimentate dal pubblico acquedotto si perfeziona con la sottoscrizione dello stesso da parte dell’utente ed il contestuale impegno al pagamento delle spese di contratto, nel caso di utenti alimentati da fonti autonome (pozzi, sorgenti) il contratto, pur in attesa della formalizzazione, può essere concluso anche per fatti concludenti ogni qual volta viene rilevato lo scarico in pubblica fognatura.
3. Qualsiasi modifica dell’utenza deve essere preventivamente comunicata al Gestore che può aggiornare il contratto oppure, ricorrendone i presupposti, stipularne uno nuovo, salvo la fatturazione secondo i corretti valori tariffari e fiscali.
ARTICOLO 6. TITOLARE DEL CONTRATTO
1. Il contratto per il Servizio di Fognatura e Depurazione viene stipulato con il proprietario dell’immobile, l’utilizzatore del servizio cui l’utenza si riferisce o a chi ha titolo all’uso dell’immobile stesso.
2. Nel caso di immobili costituiti in condominio con un unico allacciamento, il contratto viene stipulato, di norma, con l’Amministratore del condominio. In questo caso, l’Amministratore o il titolare del contratto dovrà comunicare al Gestore il numero e le tipologie di unità immobiliari servite e le relative variazioni.
3. E’ facoltà del Gestore, per ragioni connesse alla gestione del servizio, attivare una o più
utenze, nel numero che verrà stabilito dal Gestore stesso.
4. Ogni utente deve consentire al Gestore di allacciare altri utenti sulle derivazioni di allacciamento alla rete fognaria al servizio della propria utenza, per la porzione su pubblica proprietà, purché non venga compromessa la regolarità del servizio.
ARTICOLO 7. DURATA E MODIFICHE DEL CONTRATTO
1. Il contratto ha durata indeterminata, salvo diversa condizione prevista nel contratto stesso.
2. La facoltà di recesso ai sensi dell’art. 1569 del Codice Civile va esercitata per iscritto e presentata al Gestore da parte del titolare del contratto o dei suoi eredi o aventi causa, secondo le modalità indicate dal Gestore stesso.
3. In mancanza di tale disdetta il titolare del contratto, gli eredi o aventi causa, sono responsabili in solido nei confronti del Gestore e dei terzi, rispondendone per ogni implicazione sia di carattere civile che di carattere penale.
4. Nel caso di trasferimento dell’immobile, cessione dell’esercizio, costituzione, cessione, estinzione dei diritti personali o reali di godimento, l’utente ed i suoi eredi sono responsabili del contratto finché il subentrante non chiede la voltura del contratto a proprio nome o la stipulazione di un nuovo contratto, con le formalità descritte nel presente Regolamento.
5. In assenza di un contratto di servizio o di dichiarazione di scarico in pubblica fognatura, l’utilizzo del servizio stesso è considerato abusivo, con tutte le conseguenze dal punto di vista civile e penale. All’utente “abusivo” sarà chiesto di regolarizzare la propria posizione nei confronti della società di gestione del Servizio Idrico Integrato, mediante stipula di un contratto. All’atto della stipula, il titolare del contratto di cui al precedente ARTICOLO 6, comma 1, dovrà procedere al pagamento del corrispettivo del servizio dei cinque anni pregressi, salvo che non dimostri di utilizzare l’unità immobiliare da un periodo più recente. Detti consumi sono calcolati sulla base del consumo medio della categoria di appartenenza dell’utenza e l’addebito degli stessi avverrà sulla base delle tariffe previste per tale categoria.
ARTICOLO 8. OBBLIGO DI ALLACCIO
Nelle zone servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi di acque reflue sia di natura domestica che industriale sono tenuti ad allacciarsi alla pubblica fognatura secondo le modalità previste dal presente Regolamento con costi a loro carico nel rispetto della Legge Regionale 20/2006 s.m.i, del Regolamento Regionale n. 46 /R s.m.i..
L’obbligo di allacciamento è previsto per tutti gli edifici e stabilimenti posti nelle vicinanze di una fognatura pubblica ad una distanza massima dall’insediamento così determinata:
• Fino a due unità abitativa o commerciale oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali fino a 5 abitanti equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di m. 50;
• Da 3 a 4 unità abitative e/o commerciali oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali fino a 10 abitanti equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di m. 100;
• Da 5 a 8 unità abitative e/o commerciali oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali fino a 20 abitanti equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di m. 200;
• Da 8 a 12 unità abitative e/o commerciali oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali fino a 30 abitanti equivalenti : obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di m. 300;
Si intendono facenti parte di una stessa località l’insieme di immobili distanti fra di loro fino ad
un massimo di 50 m.
Le distanze di cui sopra sono calcolate dalla fognatura fino al limite della proprietà privata del richiedente attraverso pubbliche vie o servitù tecnicamente attivabili.
Il presente obbligo si applica esclusivamente nel caso di capacità fognaria e depurativa disponibile.
Ulteriori deroghe potranno essere concesse dai Comuni sentito il gestore e in accordo con l’Autorità Idrica Toscana per gli edifici e stabilimenti, situati nell’ambito della zona con obbligo di allacciamento, ma che necessitano di opere straordinarie come ad esempio la realizzazione di attraversamenti e sottopassaggi di torrenti, fiumi, canali ovvero l’attraversamento di ferrovie, autostrade, strade statali o provinciali (secondo l’importanza delle stesse), ovvero con particolare difficoltà tecnica o con costi eccessivi non giustificabili.
Nei casi di deroghe all’obbligo di allaccio e comunque nelle zone non servite da pubblica fognatura, secondo la definizione del presente articolo, i titolari degli scarichi dovranno provvedere alla realizzazione di un sistema autonomo di smaltimento conforme alle disposizioni normative vigenti e alla richiesta alle autorità competenti, ai sensi della L.R. 20/06, di apposita autorizzazione allo scarico.
Nel caso in cui l’obbligo di allaccio non riguardi singole utenze, ma un raggruppamento delle stesse, la domanda di allaccio dovrà essere effettuata da tutti gli utenti, che dovranno presentare un unico progetto di collegamento degli scarichi al collettore fognario.
I progetti di allacciamento alla rete fognaria sono sottoposti alla preventiva approvazione del Gestore.
In caso di inerzia o inadempienza degli interessati, i relativi obblighi possono essere fatti valere dal Sindaco con specifiche ordinanze in esecuzione del presente articolo. A tal fine il Sindaco stabilisce anche il termine entro il quale i titolari degli scarichi debbono essere allacciati con spese a loro carico. Per le utenze preesistenti che, ai sensi del presente articolo, si trovino obbligate ad allacciarsi, le amministrazioni competenti provvedono a revocare le autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura precedentemente emesse laddove le stesse amministrazioni rilevino criticità igienico sanitarie e/o ambientali collegate allo scarico precedentemente autorizzato.
I lavori di realizzazione dei condotti di allacciamento in suolo pubblico sono effettuati, sempre escludendo i lavori in proprietà privata, dal Gestore previa corresponsione degli oneri previsti nel preventivo di allacciamento. È comunque possibile per l’utente, dietro formale richiesta, la realizzazione di tali opere per conto proprio, sotto la supervisione ed eventuale assistenza del gestore secondo le prescrizioni dallo stesso impartite. Nel caso in cui il nuovo allacciamento alla pubblica fognatura non possa essere realizzato se non utilizzando fognature private esistenti o attraversando proprietà private, sarà cura dell’interessato richiedere a tutti i proprietari della fognatura o dei terreni attraversati le relative servitù. Tale disponibilità si intende assolta con la presentazione da parte dell’Utente dell’atto di assenso da parte dei suddetti proprietari, contestualmente alla presentazione della domanda di allaccio; in ogni caso il Gestore è sollevato da ogni responsabilità o controversia di tipo civilistico.
Le condotte e gli impianti fognari, per la parte insistente sulla proprietà pubblica o su aree espropriate o assoggettate a servitù di passaggio per pubblica utilità vanno considerati a tutti gli effetti parte integrante della rete affidata in carico al Gestore, che ne assume titolarità della gestione. Per la restante parte non affidata al Gestore gli oneri di manutenzione saranno a carico del privato.
Il Gestore può accogliere le richieste di allaccio che richiedano interventi di estensione della rete nei limiti della potenzialità dei propri impianti e di tutte le altre condizioni tecniche. Qualora l’Utente (o gruppo di Utenti) richiedesse l’allacciamento, o risultasse comunque obbligato ad allacciarsi, le spese per la realizzazione delle tubazioni stradali, delle derivazioni e degli impianti necessari all’estensione della rete fognaria saranno a totale carico dei richiedenti.
ARTICOLO 9 IRREGOLARITA’ DEL SERVIZIO
1. I guasti agli impianti o rotture accidentali delle reti che comportano indifferibili e straordinari interventi di emergenza sono regolamentati con riferimento alle obbligazioni contenute nella Carta dei Servizi.
2. In caso di lavori programmati che comportino la sospensione del servizio è obbligo del Gestore preavvisare gli utenti e provvedere con la massima tempestività ad eliminare le cause che hanno prodotto la sospensione nelle forme e secondo le modalità previste dalla Carta dei Servizi. Per gli interventi di riparazione realizzati su strada è fatto l’obbligo di ripristino della sede stradale secondo le disposizioni previste dal Codice della Strada e dalla normativa e dai regolamenti vigenti in materia.
3. Il Gestore è esonerato da responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso dovute a cause di forza maggiore.
4. Eventuali responsabilità del Gestore saranno accertate dall’Autorità Idrica Toscana.
ARTICOLO 10 CONTROLLI
1. Il Gestore procederà all’archiviazione informatizzata di tutti i dati relativi alle utenze in essere alla data di inizio della gestione di propria competenza ai fini del loro trattamento per le esigenze gestionali. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato esclusivamente per finalità inerenti il servizio e comunque garantendo il rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali.
2. L’utente è tenuto a garantire l’accesso del personale del Gestore o di altro personale da esso incaricato, comunque munito di tesserino di riconoscimento, alla proprietà privata per effettuare le operazioni di servizio descritte nel presente regolamento e comunque per assicurarsi della regolarità dell’impianto e del servizio in armonia con quanto previsto dal Regolamento, dalle vigenti disposizioni di legge e dai patti contrattuali.
3. Qualora l’utente opponga un motivato rifiuto all’accesso alla sua proprietà, il Gestore provvede ad indicare per iscritto la data nella quale saranno effettuate le operazioni di servizio di cui al comma 2, dopo di che il Gestore, in caso di opposizione e ostacolo, può sospendere l’erogazione del servizio con addebito delle spese all’utente, finché le verifiche non avranno luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell’esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell’utente.
TITOLO II DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
ARTICOLO 11. REGIME AUTORIZZATORIO
1. Ai sensi dell’art. 124, comma 4 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi, nell’osservanza delle norme fissate dal presente Regolamento del Regolamento Regionale n. 46/R s.m.i., e non necessitano di autorizzazione allo scarico.
2. Gli scarichi di acque reflue industriali e di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura sono disciplinati dal D.Lgs. 152/2006, dalla L.R. 20/2006 s.m.i., dal Regolamento Regionale n. 46/R s.m.i. e dal “Regolamento per l’esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura dei Comuni dell’Xxxxxx
x. 0 Xxxx Xxxxxxxx”.
3. Per quanto riguarda lo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche dilavanti e di acque meteoriche di prima pioggia si rimanda a quanto specificamente disciplinato dalla Legge Regionale n. 20/2006 s.m.i. e dal Regolamento Regionale e a quanto previsto dai Regolamenti di A.I.T..
4. Per tutto ciò che concerne la procedura di autorizzazione degli scarichi di acque reflue industriali, sia per le modalità di invio delle istanze che per le modalità tecniche si rimanda alla normativa vigente (A.U.A. e A.I.A). Per le istanze di assimilazione alle acque reflue domestiche in pubblica fognatura, si rimanda a quanto stabilito nel DPGRT 46/R s.m.i. e al parere del Gestore del Servizio Idrico di competenza per le attività che sono assimilabili esclusivamente nel rispetto delle condizioni quali-quantitative stabilite dal DPGRT 46/R s.m.i..
5. Nel caso in cui l’immissione in pubblica fognatura di uno scarico industriale o industriale assimilabile al domestico non avvenga in modo diretto, ma che l’immissione di più scarichi avvenga tramite un tratto di fognatura privata unica condominiale, fatto salvo quanto previsto all’44 (Norme transitorie), è richiesta la costituzione obbligatoria di un consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, secondo quanto previsto all’art. 124 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.. In tal caso l’autorizzazione allo scarico è rilasciata in capo al consorzio, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati.
ARTICOLO 12. LIMITI DI ACCETTABILITA’
1. Per le reti fognarie recapitanti in impianti realizzati appositamente per il trattamento delle acque reflue urbane gli scarichi di acque reflue domestiche hanno la priorità su quelli di origine industriale.
2. Per le reti fognarie recapitanti in impianti per il trattamento di reflui prevalentemente industriali gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre consentiti nel rispetto dei regolamenti di accettabilità del Gestore.
3. Gli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura sono sottoposti alla disciplina del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e alle prescrizioni del presente Regolamento, in particolare:
a) Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria, devono rispettare, ai sensi dell’articolo 107, comma 1, del T.U., i valori limite previsti dalle Tab. 3 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza dello stesso T.U.
b) Nel caso in cui lo scarico industriale recapiti in rete fognaria servita da un impianto di depurazione delle acque reflue urbane può essere prevista deroga ai citati limiti, per i parametri ricompresi nella tabella seguente. La deroga sarà di norma concessa solo nel caso in cui il depuratore delle acque reflue urbane abbia una capacità di trattamento superiore a 2000 abitanti equivalenti. Per questi scarichi, previa specifica richiesta, subordinata ad accettazione del Gestore possono essere ammessi limiti di accettabilità superiori, che potranno diversificarsi a seconda dell’impianto di depurazione ricevente lo scarico; i valori comunque non potranno superare il limite massimo previsto dalla tabella seguente:
Parametri | Valore Limite massimo consentito |
Solidi sospesi totali | 730 mg/l |
Parametri | Valore Limite massimo consentito |
BOD | 365 mg/l |
COD | 730 mg/l |
Fosforo totale | 50 mg/l |
Tensioattivi totali | 30 mg/l |
Cloruri | 1500 mg/l |
Solfati | 1500 mg/l |
Il Gestore, nel parere di sua competenza segnalerà al competente Servizio della Regione Toscana, i limiti specifici di accettabilità di cui al presente articolo, ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura. Il Gestore nel proprio parere potrà specificare che la deroga potrà essere ritirata in caso di motivate e persistenti problematiche al sistema depurativo e la Regione Toscana lo dovrà prevedere come condizione nell’autorizzazione.
4. Il Gestore Unico può fissare valori limite diversi da quelli dell’allegato 5 alla parte terza del T.U., ferma restando l’inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A e - limitatamente ai parametri di cui alla nota (2) della tabella 5 dell’allegato 5 - alla tabella 3 dello stesso T.U. Se il Gestore stabilisce limiti diversi o adotti la procedura prevista dall’articolo 13, deve in ogni caso impegnarsi a verificare, con mezzi idonei, l’effettivo rispetto dei limiti di emissione allo scarico dei propri impianti.
5. Lo scarico di acque reflue in violazione delle disposizioni del presente Regolamento è sanzionato ai sensi di quanto previsto dal TITOLO V della sezione II della Parte terza del
T.U. e al Capitolo 4 del “Regolamento per l’esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura”.
ARTICOLO 13. CONVENZIONE DI UTENZA
1. Tra il Gestore e i titolari di scarichi di acque reflue industriali può essere stipulata apposita convenzione di utenza, secondo le formalità ed i criteri che verranno fissati dal Gestore con apposito provvedimento approvato dall’A.I.T., in base al quale sono ammessi in pubblica fognatura scarichi di reflui industriali caratterizzati da valori di emissione che superano i limiti di accettabilità di cui dall’articolo 12.
2. Quanto sopra è ammesso compatibilmente con il funzionamento del sistema di fognatura e il processo depurativo esistenti, purché ciò non comporti il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente per lo scarico della pubblica fognatura o dell’impianto di depurazione nel
corpo idrico recettore e fatti salvi l’inderogabilità delle sostanze indicate nella Tabella 5 all’Allegato 5 alla terza parte del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e quanto previsto relativamente agli standard di qualità ambientali dei corpi idrici all’Allegato 1 alla parte terza dello stesso decreto.
3. La convenzione di utenza deve esplicitare i limiti di accettabilità e le prescrizioni tecniche fissati dal Gestore in relazione alla tipologia dell’attività lavorativa svolta dall’insediamento e alla qualità e quantità degli scarichi; in essa vanno altresì previsti a carico dell’utente gli oneri economici calcolati dal Gestore in relazione al servizio reso e alle eventuali ulteriori prestazioni (es. campionamento e analisi delle acque reflue). Rimangono salvi i successivi aggiornamenti.
4. Il presente Regolamento è da considerarsi comunque parte integrante della convenzione di utenza, senza che ne occorra la materiale trascrizione e l’utente deve quindi dichiarare di conoscerlo e accettarlo.
5. La convenzione ha validità annuale, ed è tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da darsi almeno tre mesi prima della scadenza, salvo motivati e persistenti problemi tecnici agli impianti di depurazione, nel qual caso il Gestore, previa comunicazione, potrà immediatamente recedere dalla convenzione.
6. Qualsiasi variazione di quanto convenuto nella convenzione deve essere preventivamente concordata con il Gestore per gli opportuni provvedimenti di competenza.
7. Le convenzioni che il Gestore stipulerà dovranno essere ratificate dall’A.I.T. dopodiché sarà
cura del Gestore trasmetterne comunicazione anche all’A.R.P.A.T.
ARTICOLO 14. SEPARAZIONE DEGLI SCARICHI
1. A seguito della realizzazione ed entrata in esercizio di reti fognarie separate, dotate di sistemi di depurazione finale, i titolari degli scarichi già allacciati alla fognatura pubblica mista, devono provvedere a propria cura e spese alla separazione delle fognature nere e bianche all’interno della proprietà privata fino al punto di consegna. In questo caso il Gestore provvede a proprie spese ai collegamenti degli scarichi dal punto di consegna alle nuove condotte fognarie.
2. All’imposizione dell’obbligo di separazione degli scarichi provvederanno i Sindaci con
apposita ordinanza.
3. La realizzazione di sistema fognario separato conforme al presente Regolamento risulta obbligatoria anche nel caso di interventi edili di:
a) Nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia integrale, addizioni volumetriche superiori al 20 %;
b) Interventi sul patrimonio edilizio esistente, ad eccezione di quelli riconducibili alla manutenzione ordinaria e straordinaria, riguardanti intere unità immobiliari;
c) Interventi che comunque prevedano il rifacimento del sistema fognario interno od esterno
all’edificio.
ARTICOLO 15. SCARICHI VIETATI
1. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento, è vietato scaricare in pubblica fognatura sostanze potenzialmente pericolose o dannose per il personale addetto ai servizi di fognatura e di depurazione, per la salute pubblica e per la fauna ittica dei corpi ricettori finali e che possano arrecare pregiudizi ai manufatti fognari e al processo dell’impianto pubblico di depurazione.
2. A titolo esemplificativo, si trascrive di seguito un elenco non esaustivo di sostanze delle quali è vietato lo scarico in pubblica fognatura:
a) idrocarburi alifatici e aromatici e loro derivati in genere e, comunque, sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione, che possano determinare condizioni di infiammabilità o esplosività a danno del sistema di fognatura;
b) effluenti aeriformi provenienti da aspirazioni o scarichi di macchine operatrici di qualsiasi genere o da lavorazioni artigianali, quali centri eliografici, copisterie, lavanderie, ecc.;
c) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivati da oli da taglio o altre sostanze che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
d) olii esausti;
e) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali ad esempio: ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
f) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altri reflui, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo dell’impianto pubblico di depurazione;
g) reflui aventi caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture e gli impianti fognari o di pericolosità per il personale addetto;
h) reflui aventi caratteristiche tali da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra 10 e 38 °C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
i) reflui aventi temperatura superiore ai 35 °C;
j) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido ai sensi del T.U.;
k) spurghi di fognature private;
l) fanghi, residui solidi o semisolidi provenienti da processi di potabilizzazione e di sedimentazione e depurazione di scarichi idrici, da processi di depurazione di gas, di fumi e altri scarichi atmosferici, nonché direttamente da processi produttivi;
m) sostanze solide, filamentose o viscose in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
n) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali o l'ambiente;
o) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per il personale addetto ai servizi di fognatura e depurazione;
p) i bagni di sviluppo e fissaggio e i reagenti esausti provenienti da laboratori connessi ad attività di analisi chimiche e merceologiche (è ammesso solo lo scarico delle acque di lavaggio delle vetrerie e delle attrezzature di laboratorio).
q) Rifiuti liquidi pericolosi o non pericolosi
3. Ferme restando le sanzioni penali e amministrative previste dal “Regolamento per l’esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura”, l’inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Gestore, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, ferme restando le sanzioni penali e la facoltà dell'Autorità competente di promuovere,
qualora ne ricorrano le condizioni, un’azione per il risarcimento del danno ambientale ai
sensi del TITOLO III, parte sesta del D. Lgs.152/2006 s.m.i..
ARTICOLO 16. SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere. L’accertamento della presenza delle suddette sostanze è a carico del titolare dello scarico, con obbligo di darne comunicazione al Gestore ed agli Enti competenti al rilascio dell’autorizzazione.
2. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, l’autorizzazione allo scarico stabilisce altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell’attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità a quanto indicato nella stessa tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell’Allegato 5 alla parte terza del decreto.
3. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell’ambiente in cui è effettuato lo scarico, l’Autorità Competente, anche a seguito del parere del Gestore, in sede di rilascio dell’autorizzazione può fissare, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e 2 del T.U. nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell’Art. 101, commi 1 e 2 del
T.U. impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela di cui all’Art. 121 del T.U., anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, o qualora l’impianto di depurazione o di idoneo trattamento ricevente lo scarico non sia in grado di garantire un trattamento adeguato;
4. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 107 e dell’articolo 108 comma 2, entro il 30 ottobre 2007 devono essere attuate le prescrizioni concernenti gli scarichi delle imprese assoggettate alle disposizioni Parte Seconda Titolo III bis. Dette prescrizioni, concernenti valori limite di emissione, parametri e misure tecniche si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia
specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua
ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente.
5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del T.U. il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall’autorizzazione integrata ambientale e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l’uscita dallo stabilimento o dall’impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L’Ente Competente al rilascio dell’autorizzazione può richiedere, sentito il Gestore del servizio di fognatura e depurazione, che gli scarichi parziali contenenti tali sostanze siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora l’impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella del medesimo Allegato 5, riceva acque reflue contenenti sostanze pericolose non sensibili al tipo di trattamento adottato, in sede di autorizzazione l’Autorità di Ambito valuterà se imporre una riduzione dei valori limite di emissione indicati nella tabella 3 del medesimo allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue, o se negare l’autorizzazione allo scarico.
6. L’Ente competente al rilascio dell’autorizzazione per le sostanze di cui alla tabella 3/A e 5 dell’Allegato 5 della parte terza del T.U., redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.
ARTICOLO 17. DIVIETO DI DILUIZIONE DEGLI SCARICHI
1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 101, comma 5, del T.U., i valori limite di emissione previsti dal presente Regolamento non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
2. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali di cui all’art. 101, comma 4, del T.U., prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti.
ARTICOLO 18. XXXXXXXX CONTENENTI SOSTANZE NON PREVISTE
1. Nel caso risulti dalla domanda di autorizzazione allo scarico, o venga accertato d'ufficio, che sono immessi in pubblica fognatura reflui contenenti sostanze i cui limiti di accettabilità non sono previsti dal presente Regolamento e/o sostanze che possono comportare pregiudizi al processo degli impianti pubblici di depurazione, il Gestore propone all’Ente Competente al rilascio dell’autorizzazione. e agli altri organi competenti in materia l’adozione di limiti di accettabilità diversi, nonché idonee prescrizioni con espressa riserva di verificare secondo tempi e modi da indicarsi nel provvedimento autorizzativo.
ARTICOLO 19. SVERSAMENTI ACCIDENTALI
1. I titolari degli scarichi o i responsabili di sversamenti accidentali di qualsiasi sostanza che possa pervenire in pubblica fognatura, sono tenuti a dare immediata comunicazione al Gestore a mezzo telefono, e successivamente scritta, anche se gli sversamenti accidentali sono avvenuti all’interno di insediamenti privati. Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di immediata adozione di eventuali provvedimenti, presso lo stabilimento, nella pubblica fognatura o presso l’impianto pubblico di depurazione cui gli scarichi affluiscono, atti a contenere gli effetti dannosi dell’incidente occorso.
2. Nel caso in cui a rilevare l’accaduto sversamento o ad averne segnalazione sia un soggetto diverso dal titolare dello scarico o dal responsabile dello stesso sversamento, tale soggetto/Ente è comunque tenuto a darne comunicazione al Gestore, il quale provvede al coordinamento delle attività finalizzate al contenimento e alla riduzione degli effetti dannosi dello sversamento.
3. Il Gestore è tenuto a dare comunicazione dell’accaduto sversamento all’A.I.T ed agli Enti di
controllo.
4. I titolari degli scarichi o i responsabili dello sversamento accidentale sono tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente e successivamente confermate per iscritto dagli organi tecnici del Gestore e dell’A.I.T..
5. In caso di possibili riflessi ambientali il Gestore dovrà tempestivamente dare comunicazione
all’A.R.P.A.T. e all’Autorità competente.
6. Nel caso vi siano riflessi igienico-sanitari, con la medesima procedura, il Gestore darà debita comunicazione direttamente all’U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda A.S.L. competente per territorio e al Comune in cui si è verificato lo sversamento (anche ai fini
dell’adozione di provvedimenti di urgenza da parte del Sindaco in caso di emergenza
sanitaria o di igiene pubblica a carattere locale).
7. Tutte le spese sopportate dal Gestore, dall’A.R.P.A.T., dall’U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda A.S.L, dalle Regioni e dai Comuni, ecc. al fine di contenere e ridurre gli effetti dannosi dello sversamento accidentale sono a carico del responsabile dello sversamento.
8. Qualora ne sussistano i presupposti, l’Autorità Ambito Idrica Toscana si riserva comunque di valutare l’applicazione delle sanzioni previste dal T.U. e dal “Regolamento per l’esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura”, per l’effettuazione di scarichi superanti i valori limite di emissione imposti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
ARTICOLO 20. ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI CONFERITI
MEDIANTE AUTOBOTTI
1. Previa autorizzazione da parte dell’Autorità competente, d’intesa con l’A.I.T., il Gestore può effettuare nei propri impianti di depurazione il trattamento di reflui derivanti dagli impianti pubblici di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di liquami derivanti da scarichi di acque reflue domestiche (per es. derivanti dallo spurgo di cisterne, xxxxx xxxx, fosse settiche e biologiche e simili), da scarichi di acque reflue industriali e quelli derivanti dalla pulizia della rete fognaria, mediante sottoscrizione con il soggetto conferente di apposito contratto, in cui devono essere specificati la tipologia, le quantità presunte, nonché le caratteristiche qualitative del liquame conferito e le tariffe per l’effettuazione del loro smaltimento determinate dall’A.I.T..
2. Il Gestore ha il diritto di imporre in ogni momento i limiti qualitativi e quantitativi che riterrà opportuni per garantire la funzionalità degli impianti di depurazione e l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia ambientale ed igienica sanitaria, compresi i provvedimenti di sospensione parziale o totale del conferimento a seguito di guasti, lavori, problematiche funzionali dei depuratori, senza che la controparte possa pretendere alcunché per tali interruzioni.
ARTICOLO 21. IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO
1. Gli impianti di pretrattamento sono necessari per permettere gli allacci alle reti fognarie non ancora provviste di depuratore finale o nel caso in cui l’impianto di depurazione non sia
idoneo al trattamento di quel particolare refluo oppure comunque nel caso in cui il sistema di fognatura/collettamento risulti inadeguato.
2. Al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema fognario e del processo depurativo dei reflui e/o il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale nel corpo recettore della pubblica fognatura o dell’impianto di depurazione, il Gestore può proporre alle autorità competenti di imporre agli utenti l’uso di impianti di pretrattamento degli scarichi.
3. In particolare nel caso di reflui industriali, il Gestore ha facoltà di proporre all’Ente competente del rilascio dell’autorizzazione all’interno del parere di propria competenza, di prescrivere nell’autorizzazione allo scarico, l’adozione e il corretto funzionamento di adeguato impianto di pretrattamento dei reflui.
4. Per le utenze domestiche, nel caso in cui la realizzazione di un intervento edilizio da parte di un utente richieda la realizzazione di un nuovo scarico in pubblica fognatura o la modifica di uno scarico esistente, l’Amministrazione Comunale deve chiedere parere al Gestore che può proporre l’adozione di sistemi di pretrattamento tipo fosse biologiche o similari; questo può rendersi particolarmente necessario soprattutto nei casi di fognatura in cui le condotte presentino caratteristiche tali (diametro, materiali e caratteristiche costruttive) da non poter assicurare il corretto funzionamento del sistema, al fine di evitare fenomeni di intasamento e ostruzione delle condotte oltre a quelli di sedimentazione e/o di setticizzazione del liquame all’interno delle stesse.
5. Quale pretrattamento dei reflui provenienti da cucine di ristoranti, trattorie, mense ed utenze condominiali si prevede tra l’altro l’obbligo di installazione di pozzetto degrassatore adeguatamente dimensionato, al fine di contenere lo sversamento in fognatura di olii e grassi.
6. Nel caso di nuovi allacciamenti o interventi che modifichino sostanzialmente la quantità di acque meteoriche immesse nella rete fognaria mista, il Gestore potrà richiedere la realizzazione prima dell’immissione in pubblica fognatura, di vasche di laminazione o altre tipologie di opere idrauliche che consentano il contenimento delle acque di prima pioggia ed il loro graduale rilascio alla fine dell’evento. Tali opere rimarranno in gestione al privato.
7. Gli impianti di pretrattamento, sia quelli previsti per gli scarichi di acque reflue domestiche che quelli eventualmente imposti agli scarichi di acque reflue industriali e produttive, devono essere mantenuti attivi ed efficienti dai titolari degli scarichi.
8. Per scarichi di acque reflue industriali, la disattivazione di tali impianti per lavori di manutenzione ordinaria deve essere preventivamente concordata con il Gestore; la data di disattivazione deve essere indicata al Gestore e all’all’Ente competente del rilascio dell’autorizzazione con lettera raccomandata anticipata via fax. Con le stesse modalità va indicata la data di riattivazione.
9. Per scarichi di acque reflue industriali, la disattivazione di tali impianti dovuta a cause accidentali deve essere immediatamente comunicata a mezzo telefono, e successivamente per iscritto, al Gestore e all’all’Ente competente del rilascio dell’autorizzazione e gli scarichi devono essere immediatamente sospesi.
ARTICOLO 22. OBBLIGO DI DISINFEZIONE PER GLI SCARICHI SANITARI
1. Gli scarichi provenienti da case di cura, ospedali, laboratori di analisi mediche ed attività affini che possono recapitare in pubblica fognatura, oltre al rispetto dei limiti previsti dal presente Regolamento, devono essere sottoposti, ove stabilito dall’Autorità sanitaria competente o secondo quanto previsto dalla normativa di settore, ad idoneo trattamento di disinfezione dello scarico.
TITOLO III DISPOSIZIONI ECONOMICHE
ARTICOLO 23 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER GLI UTENTI CHE SI APPROVVIGIONANO ESCLUSIVAMENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO
DETERMINAZIONE DEI CONSUMI
1. La determinazione dei volumi dell’acqua scaricata in pubblica fognatura sarà effettuata sulla base del quantitativo di acqua prelevata dall’acquedotto così come misurata dal contatore di utenza e come rilevato dal Gestore in occasione dei giri di lettura dei contatori di acquedotto.
DEPOSITO CAUZIONALE
1. E’ prevista l’applicazione del deposito cauzionale definito secondo i criteri stabiliti dalla delibera Assunta dall’AEEGSI nr. 86/2013 s.m.i. e dall’AIT come meglio definiti nel regolamento del Servizio Acquedotto.
LE TARIFFE PER IL SERVIZIO
1. La tariffa del servizio di fognatura e depurazione, così come definita dall’art. 155 del D.Lgs.152/2006, costituisce il corrispettivo della gestione a cui ha diritto il Gestore. La tariffa è deliberata dall’Autorità Idrica Toscana sulla base del metodo tariffario definito dall’AEEGSI ai sensi dell’art. 154 del D.Lgs. 152/2006, ed è riscossa dal Gestore.
2. La tariffa, soggetta ad imposta sul valore aggiunto, è differenziata secondo il tipo di utenza.
PAGAMENTI
1. Per quanto concerne i pagamenti si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento per il Servizio Idrico.
ARTICOLO 24. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER GLI UTENTI CHE SI APPROVVIGIONANO ESCLUSIVAMENTE DA FONTE AUTONOMA
UTENZE DOMESTICHE DEPOSITO CAUZIONALE
1. E’ prevista l’applicazione del deposito cauzionale definito secondo i criteri stabiliti dalla delibera assunta dall’AEEGSI nr. 86/2013 s.m.i. e dall’AIT come meglio definiti nel regolamento del Servizio Idrico.
DETERMINAZIONE DEI CONSUMI
1. Il proprietario di pozzo o sorgente, ricompreso nelle categorie domestica o domestica non residente ed allacciato alla pubblica fognatura, è tenuto a pagare il corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione sulla base dei quantitativi di acqua immessa in pubblica fognatura rilevati da apposito misuratore installato a propria cura e spese, secondo le specifiche tecniche fornite dal Gestore del S.I.I. il quale provvederà anche alla lettura. Nel caso in cui l’utente non intenda procedere all’installazione del misuratore di portata dovrà comunicare al Gestore il numero dei componenti il nucleo familiare e tutte le successive variazioni.
2. L’utente allacciato alla pubblica fognatura che si approvvigiona solo da fonte autonoma senza essere collegato al pubblico acquedotto, dovrà corrispondere la tariffa per fognatura e depurazione sulla base dei quantitativi di acqua immessa nella pubblica fognatura rilevati dal misuratore di portata. Qualora lo stesso non venga installato la tariffa per fognatura e depurazione sarà calcolata sulla base di un consumo presunto di 100 litri/abitante/giorno.
3. Nel caso di mancata dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, il Gestore fatturerà in base al nucleo familiare presente nella banca dati dei Comuni. In assenza di questa, il numero dei componenti sarà determinato per la prima fattura di acconto, pari al rapporto fra i residenti della Conferenza Xxxxxxxxxxxx xx. 0 Xxxx Xxxxxxxx ed il numero complessivo di utenze di quell’anno; successivamente, in base alla dichiarazione dei componenti il nucleo familiare resa dall’utente, a titolo di conguaglio.
4. Nel caso in cui un pozzo o una sorgente alimentino più famiglie collegate alla pubblica fognatura, il proprietario del pozzo/sorgente dovrà dichiarare il numero di famiglie che ne usufruisce ed il numero di componenti di ciascuna famiglia.
5. Nel caso in cui l’utente di cui al comma 1 del presente articolo risultasse “abusivo” o se la denuncia – di cui al comma 1- effettuata risultasse mendace, vale quanto previsto ARTICOLO 7, comma 5 del presente Regolamento.
6. Nel caso in cui il pozzo ad uso domestico venga utilizzato per l’innaffiamento di orti e giardini, l’utente, previa dichiarazione, sarà esonerato dal pagamento.
TARIFFE PER IL SERVIZIO
1. La tariffa del servizio di fognatura e depurazione, così come definita dall’art. 155 del D.Lgs.152/2006, costituisce il corrispettivo della gestione a cui ha diritto il Gestore. La tariffa è deliberata dall’ dall’Autorità Idrica Toscana sulla base del metodo tariffario definito dall’AEEGSI ai sensi dell’art. 154 del D.Lgs. 152/2006, ed è riscossa dal Gestore.
2. La tariffa, soggetta ad imposta sul valore aggiunto, è differenziata secondo il tipo di utenza.
3. La variazione della tariffa è determinata dall’Autorità Idrica Toscana secondo legge e non
comporta modifica del rapporto contrattuale.
PAGAMENTI
1. Per quanto concerne i pagamenti si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento per il Servizio Idrico.
UTENZE NON DOMESTICHE
DEPOSITO CAUZIONALE
E’ prevista l’applicazione del deposito cauzionale definito secondo i criteri stabiliti dalla delibera Assunta dall’AEEGSI nr. 86/2013 s.m.i. e dall’AIT come meglio definiti nel regolamento del Servizio Idrico.
DETERMINAZIONE DEI CONSUMI
1. Il proprietario di pozzo o sorgente appartenente alle categorie non ricomprese nelle categorie domestica residente e domestica non residente ed allacciato alla pubblica fognatura, è tenuto a comunicare al Gestore il volume annuo di refluo scaricato in pubblica fognatura. Tale dichiarazione dovrà essere inoltrata al Gestore, anche utilizzando la modulistica predisposta dal Gestore, entro il 31 di Gennaio di ogni anno.
2. In mancanza di tale dichiarazione, il Gestore calcolerà il corrispettivo per il servizio in base all’articolazione tariffaria approvata dalla competente autorità sulla base del volume dichiarato l’anno precedente.
3. Nel caso in cui l’utente di cui al comma 1 del presente articolo risultasse “abusivo” o se la denuncia – di cui al comma 1- effettuata risultasse mendace, vale quanto previsto ARTICOLO 7 comma 5 del presente Regolamento.
TARIFFE PER IL SERVIZIO
1. La tariffa del servizio di fognatura e depurazione, così come definita dall’art. 155 del D.Lgs.152/2006, costituisce il corrispettivo della gestione a cui ha diritto il Gestore. La tariffa è deliberata dall’ dall’Autorità Idrica Toscana sulla base del metodo tariffario definito dall’AEEGSI ai sensi dell’art. 154 del D.Lgs. 152/2006, ed è riscossa dal Gestore.
2. La tariffa, soggetta ad imposta sul valore aggiunto, è differenziata secondo il tipo di utenza.
3. La variazione della tariffa è determinata dall’Autorità Idrica Toscana secondo legge e non
comporta modifica del rapporto contrattuale.
PAGAMENTI
1. Per quanto concerne i pagamenti si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento del servizio acquedotto.
ARTICOLO 25 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER GLI UTENTI CHE SI APPROVVIGIONANO SIA DA PUBBLICO ACQUEDOTTO CHE DA FONTE AUTONOMA
UTENZE DOMESTICHE
DEPOSITO CAUZIONALE
1. E’ prevista l’applicazione del deposito cauzionale definito secondo i criteri stabiliti dalla delibera Assunta dall’AEEGSI nr. 86/2013 s.m.i. e dall’AIT come meglio definiti nel regolamento del servizio idrico.
DETERMINAZIONE DEI CONSUMI
1. Il proprietario di pozzo o sorgente, ricompreso nelle categorie domestica o domestica non residente ed allacciato alla pubblica fognatura nonché al pubblico acquedotto, è tenuto a pagare il corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione sulla base dei quantitativi di acqua immessa in pubblica fognatura rilevati da apposito misuratore installato a propria cura e spese, secondo le specifiche tecniche fornite dal Gestore del S.I.I. il quale provvederà anche alla lettura. Nel caso in cui l’utente non intenda procedere all’installazione del misuratore di portata dovrà comunicare al Gestore il numero dei componenti il nucleo familiare e tutte le successive variazioni.
2. L’utente allacciato alla pubblica fognatura che si approvvigiona sia da fonte autonoma che da pubblico acquedotto, dovrà corrispondere la tariffa per fognatura e depurazione sulla base dei quantitativi di acqua immessa nella pubblica fognatura rilevati dal misuratore di portata. Qualora lo stesso non venga installato la tariffa per fognatura e depurazione sarà determinata come segue: se il consumo evidenziato dal contatore sarà maggiore o uguale del consumo calcolato secondo il criterio dei 100 litri/abitante /giorno x il numero dei componenti del nucleo familiare, il corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione sarà compreso nel corrispettivo fatturato per il servizio idrico integrato e pertanto la fattura da fonte autonoma sarà di importo nullo. Qualora invece tale consumo risultasse inferiore al consumo calcolato considerando 100 litri/abitante
/giorno x il numero dei componenti del nucleo familiare, il corrispettivo di fognatura e depurazione corrispondente ai volumi rilevati sarà compreso nel corrispettivo fatturato per il servizio idrico integrato, mentre sarà separatamente fatturata la differenza per arrivare al consumo complessivo calcolato secondo la regola di cui sopra. Si riporta qui di
seguito una tabella esemplificativa del metodo di calcolo (nei casi in cui non sia installato il misuratore allo scarico).
Consumo da pozzo | Consumo da acquedotto rilevato (mc) | Quantitativ o fatturato S.I.I. (mc) | Quantitativ o fatturato da fonte autonoma (mc) | ||
n. componenti | Consumo | Consumo totale (mc/anno) | |||
nucleo | unitario annuo | ||||
familiare | (mc/ab/anno)* | ||||
4 | 36 | 144 | 100 | 100 | 44 |
4 | 36 | 000 | 000 | 000 | 0 |
* 36 mc per abitante all’anno corrispondono a 100 litri/abitante/giorno
3. Nel caso di mancata dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, il Gestore fatturerà in base al nucleo familiare presente nella banca dati dei Comuni. In assenza di questa, il numero dei componenti sarà determinato per la prima fattura di acconto, pari al rapporto fra i residenti della Conferenza territoriale nr. 4 Alto Valdarno ed il numero complessivo di utenze di quell’anno; successivamente, in base alla dichiarazione dei componenti il nucleo familiare resa dall’utente, a titolo di conguaglio.
4. Nel caso in cui un pozzo o una sorgente alimentino più famiglie collegate alla pubblica fognatura, il proprietario del pozzo/sorgente dovrà dichiarare il numero di famiglie che ne usufruisce ed il numero di componenti di ciascuna famiglia.
5. Nel caso in cui l’utente di cui al comma 1 del presente articolo risultasse “abusivo” o se la denuncia – di cui al comma 1- effettuata risultasse mendace, vale quanto previsto all’ARTICOLO 7, comma 5 del presente Regolamento.
6. Nel caso in cui il pozzo ad uso domestico, venga utilizzato per l’innaffiamento di orti e giardini, l’utente, previa dichiarazione, sarà esonerato dal pagamento.
7. Al fine di incentivare lo sviluppo di soluzioni che contribuiscano alla realizzazione di un’edilizia sostenibile, secondo le finalità ed i contenuti della L.R.T. n.1/2005 e delle Linee Guida Regionali di cui alla D.G.R.T. n. 322/2005, restano esclusi dalla disciplina del presente articolo e dell’ ARTICOLO 24 i casi in cui l’utente del servizio di fognatura e/o depurazione impieghi e scarichi in pubblica fognatura acque meteoriche provenienti da coperture di edifici o spazi interni accumulate mediante la realizzazione e l’utilizzo di dispositivi di stoccaggio e di distribuzione delle stesse acque per gli usi compatibili. È
fatto comunque obbligo alle Amministrazioni Comunali di trasmettere all’A.I.T. e al
Gestore comunicazione relativa a tutti gli interventi che adottino tali soluzioni.
PAGAMENTI
Per quanto concerne i pagamenti si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento per il servizio idrico.
UTENZE NON DOMESTICHE
1. Considerando che le utenze non domestiche sono tenute a denunciare annualmente il volume di acqua scaricata in pubblica fognatura, vale quanto previsto all’ARTICOLO 24 del presente Regolamento.
ARTICOLO 26. CORRISPETTIVI ACCESSORI
1. Il Gestore, qualora ne ricorrano le condizioni, può inserire in bolletta altri importi accessori quali:
a. imposta di xxxxx gravante sui contratti e sulle eventuali altre certificazioni o attestazioni;
b. arrotondamenti al centesimo di euro;
x. xxxxxx e interessi come meglio espressi nel presente titolo;
d. spese di contratto così come stabilite dalle competenti autorità di regolazione;
e. importi per lavori richiesti dall’utente .
2. Per l’esecuzione degli allacciamenti alle condotte stradali e degli altri lavori accessori richiesti dall’utente, il Gestore adotta un elenco prezzi approvato dall’Autorità di Ambito ed allegato al Piano di Ambito.
ARTICOLO 27. TARIFFA PER GLI SCARICHI DI ATTIVITA’ PRODUTTIVA IN
DEROGA
1. In considerazione di quanto previsto dall’articolo 12 (Limiti di accettabilità) per la fatturazione degli scarichi di attività produttive in deroga l’AIT, in attesa che l’AEEGSI emani specifiche direttive tariffarie, ha mantenuto l’articolazione precedentemente
definita dall’allora X.X.X.X.XX 0 Xxxx Xxxxxxxx. Conseguentemente per tali realtà, continuerà ad essere applicata per la tariffa di depurazione, la categoria tariffaria industriale/commerciale/artigianale/servizi/altri e la relativa articolazione tariffaria vigente al 31 dicembre 2015 incrementata del 10% ed assoggettata alla regolazione dell’AEEGSI.
2. Agli utenti che sottoscriveranno un contratto di somministrazione a partire dal 01 gennaio 2016, che entreranno a far parte della categoria “attività produttive in deroga", sarà applicata, per il servizio di depurazione, la tariffa industriale/commerciale/artigianale/servizi/altri vigente al 31 dicembre 2015 incrementata del 10% ed assoggettata alla regolazione dell’AEEGSI.
TITOLO IV DISPOSIZIONI TECNICHE
ARTICOLO 28. ALLACCIAMENTO E PUNTO DI CONSEGNA
1. Nelle zone già servite dalla rete fognaria, il Gestore realizza l’allacciamento eseguendo i lavori di derivazione dalla tubazione stradale fino al limite della proprietà privata, dietro pagamento delle somme previste nel preventivo sulla base delle tariffe previste dall’ “Elenco Prezzi degli allacciamenti idrici e fognari”.
2. Spetta al Gestore determinare le caratteristiche dell’allacciamento per quanto riguarda la parte ricadente nella pubblica proprietà mentre per la parte ricadente in proprietà privata dovranno essere rispettate le regole in merito alla separazione degli scarichi così come previste nell’Allegato 1 al presente Regolamento (“Schemi tecnici”).
3. Il punto di consegna della fornitura del Servizio definisce il limite di responsabilità del Gestore e per le nuove utenze è identificato con il pozzetto di consegna posto su suolo pubblico al confine tra proprietà pubblica e privata.
4. Nel caso in cui il pozzetto di consegna non sia presente, oppure risulti interno alla proprietà privata, il punto di consegna è costituito dal limite tra suolo pubblico e proprietà privata.
5. I lavori relativi all’allacciamento dello scarico di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali, dagli stabilimenti e/o dagli insediamenti domestici, nonché la realizzazione di impianti di pretrattamento all’interno della proprietà privata , saranno eseguiti a cura e spese del richiedente.
6. I titolari degli scarichi per l’immissione in pubblica fognatura dovranno servirsi esclusivamente della tubazione installata dal Gestore; la tubazione privata dovrà raccordarsi alla quota e al diametro già predisposti; la profondità dell’allacciamento al pozzetto di consegna sarà determinata pertanto solo al termine dei lavori di xxxxxxxx.
7. Solo in casi eccezionali e per comprovati motivi di ordine tecnico o igienico, il Gestore potrà far adottare accorgimenti tecnici in deroga alle norme fissate dal presente Regolamento.
8. Xxxxx restando quanto stabilito nel comma 6, qualora la rete fognaria esistente non consenta di scaricare a gravità sarà necessario che il cliente provveda a sua cura e spese alla realizzazione di idoneo impianto di sollevamento dei reflui, la cui uscita dovrà essere raccordata secondo quanto previsto dagli schemi tecnici del Gestore (“Schemi tecnici”).
9. Ogni insediamento allacciato alle pubbliche fognatura deve provvedere alla regolare manutenzione e al buon funzionamento degli impianti e delle condotte di allaccio poste in proprietà privata.
ARTICOLO 29. SERVITÙ FOGNARIA
1. Nel caso in cui il nuovo allaccio alla pubblica fognatura non possa essere realizzato se non utilizzando fognoli privati esistenti o attraversando proprietà private, sarà cura dell’interessato richiedere al proprietario del fognolo o del fondo la servitù di passaggio per i propri scarichi. Tale disponibilità si intende assolta con la presentazione della istanza e comunque il Gestore Ente è sollevato da ogni responsabilità o controversia di tipo civilistico.
2. Il proprietario richiedente la servitù dovrà dotarsi, a monte della confluenza dei reflui, di idoneo pozzetto di campionamento.
ARTICLO 30. OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DEGLI ALLACCI
1. L’adeguamento degli allacciamenti deve avvenire nelle seguenti ipotesi:
a) nel caso in cui entrino in funzione nuovi impianti fognari/depurativi;
b) nel caso di modifica, ampliamento o ricostruzione degli impianti esistenti (es. da fognatura mista a fognatura a sistema separato);
c) nel caso in cui il Gestore o altra autorità competente rilevi l’esistenza di motivi igienico- sanitari, di sicurezza e funzionalità degli impianti stessi, o comunque in caso di non conformità alle norme vigenti in materia.
2. L’onere relativo a tali adempimenti è posto a carico dell’utente limitatamente alla parte ricadente nella proprietà privata.
All’imposizione del suddetto obbligo provvederanno i Sindaci con apposita ordinanza.
ARTICOLO 31. MODIFICA DELL’ALLACCIO
1. Chiunque intenda effettuare interventi di modifica di destinazione d’uso dell’immobile o dello schema di raccolta delle acque sia reflue che meteoriche all’interno della proprietà privata che comportino una modifica sostanziale della quantità/qualità del refluo immesso nella pubblica fognatura, dovrà ottenere, previa presentazione del progetto di modifica, nel rispetto di quanto disposto anche dai Regolamenti Urbanistici e di Igiene Pubblica previsti dalla Amministrazioni Comunali, il parere del Gestore.
ARTICLO 32. DIVIETO DI ESTENSIONE DEGLI SCARICHI
1. Alle tubazioni che scaricano nella pubblica fognatura, i privati non possono, per alcun motivo, effettuare allacciamenti diversi da quelli descritti nella domanda di allaccio, senza che abbiano inoltrata nuova richiesta, secondo le stesse modalità indicate nel presente Regolamento.
ARTICOLO 33. ALLACCIAMENTI CHE RICHIEDONO ESTENSIONE DELLA RETE
1. L’estensione della rete si configura nel caso in cui la distanza tra punto di innesto sulla
rete fognaria pubblica e punto di consegna superi il valore di 12 ml.
2. Il Gestore può accogliere le richieste di allaccio che richiedano interventi di estensione della rete, nei limiti della potenzialità dei propri impianti e di tutte le altre condizioni tecniche.
3. Qualora l’utente (o gruppo di utenti) richiedesse l’allacciamento, o risultasse comunque obbligato ad allacciarsi ai sensi di quanto previsto all’ARTICOLO 8, le spese per la realizzazione delle tubazioni stradali, delle derivazioni e degli impianti necessari saranno a totale carico dei richiedenti, qualora l’intervento di estensione richiesto per la realizzazione dell’allacciamento non risulti tra quelli già previsti nel Piano di Ambito.
4. L’utente (o gruppo di utenti) ha la facoltà di provvedere alla realizzazione dell’estensione
di rete scegliendo tra le due seguenti modalità:
• L’utente provvede alla realizzazione dell’estensione a propria cura e spese ricorrendo a ditta
di fiducia, salvo il rispetto delle seguenti condizioni:
⮚ L’utente deve preventivamente acquisire le specifiche tecniche previste dal Gestore per
la redazione del progetto di estensione della rete.
⮚ L’utente deve sottoporre a preventiva approvazione da parte del Gestore il progetto
redatto.
⮚ L’intervento deve essere realizzato a regola d’arte, secondo le prescrizioni indicate dall’Autorità di Xxxxxx nel Piano di Ambito nel rispetto delle norme tecniche/amministrative fissate dagli Enti proprietari delle strade o delle aree dove verrà realizzato l’intervento, nonché di quelle indicate dal Gestore in sede di approvazione del progetto.
⮚ Il soggetto proponente l’intervento ha l’obbligo di garantire al Gestore il diritto alla supervisione e al controllo dei lavori in ogni fase di realizzazione e l’obbligo di provvedere, a sua cura e spese al collaudo delle opere, sempre nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Gestore.
⮚ Per quanto riguarda le modalità di realizzazione del collegamento del nuovo tratto di rete con la rete esistente, esse saranno definite dal Gestore in fase di approvazione del progetto. Il collegamento sarà comunque realizzato soltanto previa verifica del rispetto delle prescrizioni indicate e dell’esito positivo del collaudo. Gli eventuali oneri di supervisione preventivamente comunicati saranno a carico dell’utente.
• ’utente (o gruppo di utenti) chiede che sia il Gestore a provvedere direttamente alla realizzazione dell’estensione. In questo caso il Gestore redigerà a tal fine apposito progetto e conseguente preventivo di spesa, sulla base dell’Elenco Prezzi, e lo sottoporrà all’utente per l’accettazione ed il pagamento.
5. Gli impianti per la parte insistente sulla proprietà pubblica o su aree espropriate o assoggettate a servitù di passaggio, restano di proprietà dei Comuni della Conferenza Territoriale nr. 4 Alto Valdarno e vanno considerati a tutti gli effetti parte integrante della rete affidata in carico al Gestore che ne assume la manutenzione.
ARTICOLO 34. NUOVE LOTTIZZAZIONI
1. Nella lottizzazione di terreni a scopo edilizio, deve essere presentato un progetto di canalizzazione delle acque bianche e nere della zona da lottizzare, anche al fine del successivo conseguimento da parte degli interessati delle autorizzazioni di cui al “Regolamento per l’esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura dei Comuni della Conferenza Territoriale n. 4 Alto Valdarno”.
2. Il progetto dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione del Gestore.
3. Per tutto ciò che riguarda le modalità previste per la presentazione del progetto, le specifiche tecniche per la realizzazione delle opere, la procedura di collaudo e la presa in carico delle stesse opere, si rimanda a quanto specificato nella “Procedura sulle lottizzazioni”.
4. Nel caso di una nuova lottizzazione nella quale siano previsti insediamenti dove sono presenti utenze domestiche e/o commerciali e/o industriali, i cui reflui scaricano in un tratto di fognatura privata unica condominiale prima dell’immissione in pubblica fognatura e per i
quali risulti tecnicamente impossibile praticare una separazione degli scarichi, l’autorizzazione allo scarico verrà rilasciata secondo quanto previsto dall’art. 124 comma 2 del T.U.
ARTICOLO 35. SOPPRESSIONE DEI XXXXX XXXX E DELLE FOSSE SETTICHE
1. Nel caso di utenze domestiche, qualora siano presenti sull’allaccio prima dell’immissione nella rete di fognatura pubblica già servita da impianto di depurazione finale, vasche Imhoff o fosse tricamerali, l’utente può richiedere la loro rimozione, inoltrando apposita richiesta di nulla osta al Gestore.
2. Il Gestore, fermo restando quanto stabilito all’articolo 12 tenendo conto dello stato di funzionamento e della potenzialità dei sistemi fognario e depurativo, elaborerà un parere tecnico circa l’opportunità di eliminazione di tali dispositivi e lo trasmetterà all’utente e all’A.I.T..
3. A seconda delle esigenze tecniche derivanti dalla presenza di impianti di depurazione a servizio delle fognature o dalle caratteristiche degli stessi, ai proprietari degli immobili situati nelle vie e nelle piazze interessate dall’entrata in vigore del sistema separato di fognatura comprendente sistema di depurazione finale, potrà essere imposto di provvedere, secondo un apposito programma definito dal Gestore con il Comune, allo spurgo, disinfezione e riempimento con materiale inerte idoneo, delle fosse settiche e all’allacciamento della canalizzazione interna alla fognatura pubblica, separando le acque meteoriche dalle acque nere.
ARTICOLO 36. MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE TUBAZIONI PRIVATE
1. Ai lavori di manutenzione, pulizia e riparazione delle tubazioni private, sia all’interno che all’esterno degli edifici fino al punto di consegna è sempre tenuto il proprietario dello stabile, o i proprietari in solido tra loro, che li effettueranno a loro cura e spese.
2. Qualora, in dipendenza di quanto sopra, si rendesse necessaria la manomissione delle pavimentazioni stradali, dei marciapiedi, o di altre aree pubbliche o soggette a transito/uso pubblico, gli interessati, prima di dare inizio al lavoro, dovranno ottenere regolare autorizzazione da parte dell’Ente proprietario della strada. La manomissione della sede stradale deve comunque far salva la disciplina del Codice della Strada e della normativa e regolamenti vigenti in materia.
3. In ogni caso, il lavoro si eseguirà sempre sotto la piena responsabilità del proprietario o dei proprietari dello stabile in cui vengono effettuati i lavori.
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 37 EFFICACIA DEL REGOLAMENTO
1. l presente Regolamento abroga e sostituisce la precedente regolamentazione ed entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione dell’AIT. .
2. Il presente Regolamento è vincolante per il Gestore e per tutti gli utenti ed è parte integrante di ogni contratto di servizio senza che ne occorra la materiale sottoscrizione.
3. Copia del Regolamento, unitamente alla Carta del servizio, è consegnata agli utenti all’atto
della stipula del contratto.
4. Le modifiche al Regolamento si applicano alle utenze già in essere senza necessità di accettazione da parte degli utenti, fermo restando che copia del Regolamento e delle sue modifiche saranno messe a disposizione degli utenti sia presso le Agenzie e gli sportelli della Società, sia nel sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx.
ARTICOLO 38. NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente disposto o richiamato dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa europea, nazionale e locale, con particolare riferimento al D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, e al testo unico delle leggi sanitarie 27/07/1934, n. 1265 e alla Legge Regionale 31 maggio 2006, n.20.
ARTICOLO 39. RECLAMI
1. I reclami devono essere presentati al Gestore.
2. I reclami saranno trattati dal Gestore in conformità alla Carta del servizio ferme restando le eventuali prescrizioni che l’Autorità Idrica Toscana impartirà nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo della gestione del Servizio Idrico Integrato, nonché le prescrizioni di legge.
ARTICOLO 40. IDENTIFICAZIONE DEI DIPENDENTI
1. I dipendenti del Gestore incaricati di mansioni operative o di ispezione sono muniti di tessera di riconoscimento che, a richiesta, devono esibire nell’espletamento delle loro funzioni.
2. Ai dipendenti incaricati di mansioni operative o di ispezione, qualificati come personale incaricato di pubblico servizio ai sensi e per gli effetti dell’art.358 del codice penale, deve essere garantito l’accesso alla proprietà privata in caso di controlli ovvero riparazione guasti od interventi a reti od impianti posti nel relativo suolo o sottosuolo.
ARTICOLO 41. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Il Gestore garantisce che i dati personali forniti dall’utente vengono trattati per esclusivi fini istituzionali e secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal documento di programmazione sulla sicurezza.
2. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il rilascio dei dati personali è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto comporta per il Gestore l’impossibilità di stipulare un regolare contratto di servizio e quindi di poter somministrare i servizi di cui è fornitore.
3. I predetti dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici per il solo conseguimento dei fini istituzionali di competenza, ovvero a soggetti terzi incaricati di svolgere prestazioni connesse con la gestione dell’utenza, nel rispetto della legge.
4. L’utente, qualora ritenga necessario tutelare il trattamento dei dati rilasciati, può comunque
esercitare i diritti di cui all’art.13 della legge sopra citata.
ARTICOLO 42. ATTIVITA’ INFORMATIVA
1. Al fine di garantire la partecipazione degli utenti al miglioramento del servizio e l’esercizio dei loro diritti di consumatori, il Gestore è tenuto a svolgere un’attività informativa su tutti gli aspetti dell’erogazione del servizio promuovendo la conoscenza degli utenti sul corretto uso della risorsa.
ARTICOLO 43. CONTROVERSIE
1. Per ogni controversia relativa all’applicazione del presente Regolamento l’utente in prima istanza potrà rivolgersi all’Ufficio reclami istituito dal Gestore.
2. Nel caso in cui al reclamo e/o alla richiesta dell’utente il Gestore non provveda a fornire risposta o fornisca risposta negativa, l’utente avrà la facoltà di procedere con le modalità previste dal regolamento di tutela dell’utenza approvato dall’AIT con decreto n. 22 del 31/3/2014.
3. Resta nel diritto dell’utente di adire le vie giudiziali nelle forme di legge presso il Foro
competente.
ARTICOLO 44. NORME TRANSITORIE
1. Ai fini del presente Regolamento si intende come fognatura mista, anche se non rispettante i criteri di cui alla definizione dell’articolo 2 comma q in quanto non “appositamente progettata”, tutta la rete di tipo misto facente parte lo stato di consistenza delle opere passate in carico al Gestore, così come comprese nella Convenzione di affidamento del Servizio.
2. Per quanto riguarda le utenze esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento che generano uno scarico industriale/assimilabile al domestico a seguito di istanza ma recapitano in un tratto di fognatura privata unica condominiale prima dell’immissione nella pubblica fognatura, sarà concessa autorizzazione allo scarico/assimilazione al domestico nel punto di immissione in pubblica fognatura alle singole utenze, alle seguenti condizioni:
a) Impossibilità tecnica o particolare onerosità di realizzazione della separazione degli scarichi per raggiungere la pubblica fognatura.
b) Presenza di pozzetto di campionamento prima dell’immissione nella fognatura
condominiale.
c) Garanzia di accesso al pozzetto al personale tecnico incaricato dell’attività di controllo
sugli scarichi.
TITOLO VI - ALLEGATI
a. ALLEGATO n. 1: Schemi tecnici
SCHEMI PER ALLACCIO ALLA PUBBLUCA FOGNATURA
FOGNATURA MISTA
FOSSA SETTICA
POZZETTO DI RACCORDO
ACQUE NERE
POZZETTO DI CONSEGNA
ACQUE SAPONOSE
POZZETTO DEGRASSATORE
ACQUE METEORICHE
SE POSSIBILE IN ACQUA SUPERFICIALE
F O G N A T U R A
PROP. PRIVATA
PROP. PUBBLICA
M I S T A
LIMITE DI PROPRIETA’
UTENZA DOMESTICA CON PRETRATTAMENTO (FOSSA BIOLOGICA)
Fossa Settica: sono consentite le seguenti tipologie di fosse settiche di adeguate dimensioni:
• Imhoff
• Bicamerale
• Tricamerale
Nel caso in cui si rendesse necessario realizzare un impianto di sollevamento delle acque di scarico, questo dovrà essere interposto tra il pretrattamento (fossa biologica, degrassatore) o sifone Firenze ed il pozzetto di raccordo per poi scaricare a gravità nella pubblica fognatura.
Per scarichi di acque saponose, provenienti da una singola unità abitativa, in alternativa al pretrattamento attraverso il pozzetto degrassatore, è possibile effettuare il pretrattamento attraverso l’immissione di tali acque nella terza camera della fossa biologica tricamerale.
SIFONE FIRENZE
POZZETTO DI RACCORDO
ACQUE NERE
POZZETTO DEGRASSATORE
POZZETTO DI CONSEGNA
ACQUE SAPONOSE
ACQUE METEORICHE
SE POSSIBILE IN ACQUA SUPERFICIALE
F O G N A T U R A
PROP. PRIVATA
PROP. PUBBLICA
M I S T A
LIMITE DI PROPRIETA’
UTENZA DOMESTICA SENZA PRETRATTAMENTO (FOSSA BIOLOGICA)
Nel caso in cui si rendesse necessario realizzare un impianto di sollevamento delle acque di scarico, questo dovrà essere interposto tra il pretrattamento (fossa biologica, degrassatore) o sifone Firenze ed il pozzetto di raccordo per poi scaricare a gravità nella pubblica fognatura.
Per scarichi di acque saponose, provenienti da una singola unità abitativa, in alternativa al pretrattamento attraverso il pozzetto degrassatore, è possibile effettuare il pretrattamento attraverso l’immissione di tali acque nella terza camera della fossa biologica tricamerale.
POZZETTO DI CAMPIONAMENTO
ACQUE DI PROCESSO
FOSSA SETTICA/SIFONE FIRENZE POZZETTO DI RACCORDO
ACQUE NERE
POZZETTO DEGRASSATORE
POZZETTO DI CONSEGNA
ACQUE SAPONOSE
ACQUE METEORICHE
SE POSSIBILE IN ACQUA SUPERFICIALE
F O G N A T U R A
PROP. PRIVATA
PROP. PUBBLICA
M I S T A
LIMITE DI PROPRIETA’
EVENTALE IMPIANTO DI DEPURAZIONE/PRETRATT.
UTENZA PRODUTTIVA CON/SENZA PRETRATTAMENTO (FOSSA BIOLOGICA/SIFONE FIRENZE) SULLO SCARICO DI TIPO CIVILE
Fossa Settica: sono consentite le seguenti tipologie di fosse settiche di adeguate dimensioni:
• Imhoff
• Bicamerale
• Tricamerale
Nel caso in cui si rendesse necessario realizzare un impianto di sollevamento delle acque di scarico, questo dovrà essere interposto tra il pretrattamento (fossa biologica, degrassatore) o sifone Firenze ed il pozzetto di raccordo per poi scaricare a gravità nella pubblica fognatura.
Per scarichi di acque saponose, provenienti da una singola unità abitativa, in alternativa al pretrattamento attraverso il pozzetto degrassatore, è possibile effettuare il pretrattamento attraverso l’immissione di tali acque nella terza camera della fossa biologica tricamerale.
SCHEMI PER ALLACCIO ALLA PUBBLUCA FOGNATURA
FOGNATURA SEPARATA
POZZETTO DI CONSEGNA
FOSSA SETTICA
POZZETTO DI RACCORDO
ACQUE NERE
ACQUE SAPONOSE
POZZETTO DEGRASSATORE
POZZETTO DI CONSEGNA
ACQUE METEORICHE
F O G N A T U R A
F O G N A T U R A
PROP. PRIVATA
PROP. PUBBLICA
B I A N C A
N E R A
LIMITE DI PROPRIETA’
UTENZA DOMESTICA CON PRETRATTAMENTO (FOSSA BIOLOGICA)
Fossa Settica: sono consentite le seguenti tipologie di fosse settiche di adeguate dimensioni:
• Imhoff
• Bicamerale
• Tricamerale
Nel caso in cui si rendesse necessario realizzare un impianto di sollevamento delle acque di scarico, questo dovrà essere interposto tra il pretrattamento (fossa biologica, degrassatore) o sifone Firenze ed il pozzetto di raccordo per poi scaricare a gravità nella pubblica fognatura.
Per scarichi di acque saponose, provenienti da una singola unità abitativa, in alternativa al pretrattamento attraverso il pozzetto degrassatore, è possibile effettuare il pretrattamento attraverso l’immissione di tali acque nella terza camera della fossa biologica tricamerale.
POZZETTO DI CONSEGNA
SIFONE FIRENZE
POZZETTO DI RACCORDO
ACQUE NERE
POZZETTO DEGRASSATORE
ACQUE SAPONOSE
POZZETTO DI CONSEGNA
ACQUE METEORICHE
F O G N A T U R A
F O G N A T U R A
PROP. PRIVATA
PROP. PUBBLICA
B I A N C A
N E R A
LIMITE DI PROPRIETA’
UTENZA DOMESTICA SENZA PRETRATTAMENTO (FOSSA BIOLOGICA)
Nel caso in cui si rendesse necessario realizzare un impianto di sollevamento delle acque di scarico, questo dovrà essere interposto tra il pretrattamento (fossa biologica, degrassatore) o sifone Firenze ed il pozzetto di raccordo per poi scaricare a gravità nella pubblica fognatura.
Per scarichi di acque saponose, provenienti da una singola unità abitativa, in alternativa al pretrattamento attraverso il pozzetto degrassatore, è possibile effettuare il pretrattamento attraverso l’immissione di tali acque nella terza camera della fossa biologica tricamerale.
POZZETTO DI CAMPIONAMENTO
ACQUE DI PROCESSO
POZZETTO DI CONSEGNA
FOSSA SETTICA/SIFONE FIRENZE POZZETTO DI RACCORDO
ACQUE NERE
POZZETTO DEGRASSATORE
ACQUE SAPONOSE
POZZETTO DI CONSEGNA
ACQUE METEORICHE
F O G N A T U R A
F O G N A T U R A
PROP. PRIVATA
PROP. PUBBLICA
B I A N C A
N E R A
LIMITE DI PROPRIETA’
EVENTALE IMPIANTO DI DEPURAZIONE/PRETRATT.
UTENZA PRODUTTIVA CON/SENZA PRETRATTAMENTO (FOSSA BIOLOGICA/SIFONE FIRENZE) SULLO SCARICO DI TIPO CIVILE
Fossa Settica sono consentite le seguenti tipologie di fosse settiche di adeguate dimensioni:
• Imhoff
• Bicamerale
• Tricamerale
Nel caso in cui si rendesse necessario realizzare un impianto di sollevamento delle acque di scarico, questo dovrà essere interposto tra il pretrattamento (fossa biologica, degrassatore) o sifone Firenze ed il pozzetto di raccordo per poi scaricare a gravità nella pubblica fognatura.
Per scarichi di acque saponose, provenienti da una singola unità abitativa, in alternativa al pretrattamento attraverso il pozzetto degrassatore, è possibile effettuare il pretrattamento attraverso l’immissione di tali acque nella terza camera della fossa biologica tricamerale.
Indice
TITOLO I - Disposizioni Generali 3 ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI – 3 ARTICOLO 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO 3 ARTICOLO 3. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 5 ARTICOLO 4. RINUNCIA ALL’ALLACCIO 7 ARTICOLO 5. CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE 7 ARTICOLO 6. TITOLARE DEL CONTRATTO 8 ARTICOLO 7. DURATA E MODIFICHE DEL CONTRATTO 8 ARTICOLO 8. DERIVAZIONI ABUSIVE 9
ARTICOLO 9. EROGAZIONI PROVVISORIE 10 ARTICOLO 10. IRREGOLARITA’ DEL SERVIZIO 11 ARTICOLO 11. CONTROLLI 12
TITOLO II -. Disposizioni per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato (adeguamento al regolamento Regionale n. 29/R di attuazione dell’art. 8 bis della L.R. n. 81/1995). 13
ARTICOLO 12 – MISURE PER IL RISPARMIO IDRICO – 13
ARTICOLO 13 – DIVIETI DI PRELIEVO RELATIVI A PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO DEDICATI – 14
ARTICOLO 14 – DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI RISORSA IDRICA PROVENIENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO PER LE FONTANE PUBBLICHE – _ 14
ARTICOLO 15 – DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI RISORSA IDRICA PROVENIENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO PER GLI EDIFICI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO – 14
ARTICOLO 16 – LIMITAZIONI ALL’UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA
PROVENIENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO PER SCOPI IRRIGUI – 15
ARTICOLO 17 – LIMITAZIONI ALL’USO DELLA RISORSA IDRICA PROVENIENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO A FINI PRIVATI – 15
ARTICOLO 18 – LIMITAZIONI ALL’USO DELLA RISORSA IDRICA PROVENIENTE DA
PUBBLICO ACQUEDOTTO PER IL LAVAGGIO DI AUTOMEZZI – 16
ARTICOLO 19 – LIMITAZIONI ALL’USO DELLA RISORSA IDRICA PROVENIENTE DA
PUBBLICO ACQUEDOTTO PER IL LAVAGGIO DELLE FOSSE BIOLOGICHE – 16
ARTICOLO 20 – CRITERI PER LA COSTITUZIONE DI RISERVE IDRICHE – 16 ARTICOLO 21 – SANZIONI – 17 ARTICOLO 22 – CONTROLLI – 17 ARTICOLO 23 – DISCIPLINA DELLE SANZIONI E DEI CONTROLLI – 18 ARTICOLO 24 – ENTRATA IN VIGORE – 18
TITOLO III - Disposizioni Economiche 19 ARTICOLO 25. DEPOSITO CAUZIONALE 19 ARTICOLO 26. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 20
ARTICOLO 27. CORRISPETTIVO PER SCARICHI DA FONTE AUTONOMA UTENZE NON PRODUTTIVE 21
ARTICOLO 28. PAGAMENTI 21
ARTICOLO 29. CORRISPETTIVI ACCESSORI 24
TITOLO IV - Disposizioni tecniche 24 ARTICOLO 30. PUNTO DI CONSEGNA, PRESSIONE E PORTATA 24 ARTICOLO 31. STRADE NON CANALIZZATE 27 ARTICOLO 32. ALLACCIAMENTO 28 ARTICOLO 33. POSIZIONE APPARECCHI DI MISURA 29 ARTICOLO 34. IMPIANTI INTERNI 30
ARTICOLO 35. PRESCRIZIONI TECNICHE 34 ARTICOLO 36. IMPIANTI DI POMPAGGIO 34 ARTICOLO 37. DETERMINAZIONE DEI CONSUMI 35 ARTICOLO 38. VERIFICA DEI CONTATORI 36
TITOLO V - Disposizioni antincendio 37 ARTICOLO 39. BOCCHE ANTINCENDIO 37 ARTICOLO 40. ATTIVAZIONE E RESPONSABILITA’ 39 ARTICOLO 41. TARIFFE 39
TITOLO VI - Disposizioni finali 40 ARTICOLO 42. PRESCRIZIONI GENERALI 40
ARTICOLO 43. PERDITE D’ACQUA 40
ARTICOLO 44. RECLAMI 41 ARTICOLO 45. IDENTIFICAZIONE E QUALIFICA DEI DIPENDENTI 42 ARTICOLO 46. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 42 ARTICOLO 47. SOSPENSIONE DELL’EROGAZIONE DELL’ACQUA 42
ARTICOLO 48. ATTIVITA’ INFORMATIVA 43
ARTICOLO 49. SANZIONI 44 ARTICOLO 50. EFFICACIA DEL REGOLAMENTO 44