GO - S.C. CONVENZIONI AFFARI GENERALI E LEGALI - 75 REG.DEC.
GO - S.C. CONVENZIONI AFFARI GENERALI E LEGALI - 75 REG.DEC.
OGGETTO: Accordo con la società Universiis S.r.l. per l’attività di residenza sanitaria assistenziale presso l’”Istituto Elioterapico Xxxxxxxx Xxxxxxxx – Ospizio Marino di Grado – annualità 2023.
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA XXXXXXXX XXXXXXXX
DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE
L’anno duemilaventitre
il giorno tre del mese di FEBBRAIO
IL DIRETTORE GENERALE
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019
Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente
OGGETTO: Accordo con la società Universiis S.r.l. per l’attività di residenza sanitaria assistenziale presso l’”Istituto Elioterapico Xxxxxxxx Xxxxxxxx – Ospizio Marino di Grado – annualità 2023.
PREMESSO CHE:
- gli artt. 8 – bis, ter, quater e quinquies del d.lgs. 502/1992 disciplinano l’autorizzazione, l’accreditamento e gli accordi contrattuali ai fini dell'esercizio, da parte di soggetti privati, di attività sanitarie per conto ed a carico del Servizio sanitario nazionale;
- con DGR FVG n. 650 dell’11.04.2013 sono stati approvati i requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture residenziali sanitarie assistenziali (RSA) e degli hospice, parzialmente sostituita, con riferimento ai requisiti per il livello assistenziale riabilitativo, con DGR FVG n. 817 del 13.05.2016;
- ex DGR FVG n. 2151 del 29.10.2015 è stato approvato il documento recante “Linee guida per la gestione delle Residenze Sanitarie Assistenziali”, nell’ambito del quale sono state definite le tariffe e la partecipazione degli utenti alle spese;
- a livello nazionale, regionale ed aziendale sono state adottate una serie di disposizioni che impongono la graduale riorganizzazione – tutt’ora in atto - del complessivo sistema sotteso a garantire l’assistenza sanitaria, comprese le prestazioni attualmente garantite dalle RSA pubbliche e private che svolgono una funzione intermedia fra gli ospedali ed i servizi territoriali, ed in particolare:
a) la DGR FVG n. 1446 del 24.09.2021 (come rettificata ex DGR FVG n. 1965/2021), avente ad oggetto “LR 22/2019. Definizione delle attività e delle funzioni dei livelli assistenziali del servizio sanitario regionale”;
b) il DM 23.05.2022, n. 77 di approvazione del Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale del Servizio Sanitario Nazionale, recepito con DGR FVG 7.12.2022, n. 1896;
c) il decreto ASUGI n. 506 dd. 25.05.2022 che ha approvato il documento “Piano aziendale di realizzazione dei nuovi modelli di Assistenza Territoriale. Ridefinizione delle funzioni, riorganizzazione e sviluppo territoriale”, in attuazione della Programmazione Regionale di cui alla DGR FVG 1446/2021 e s.m.i. ed alla DGR FVG 321/2022, ed al piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) determinazioni conseguenti;
DATO ATTO CHE l’ASUGI e la Società cooperativa sociale ONLUS Grado riabilita hanno sottoscritto apposito accordo Prot. GENASUGI - GEN - 2021 - 0000718 / A dd. 05.01.2021, approvato con decreto ASUGI
n. 1089 dd. 23.12.2020, avente ad oggetto lo svolgimento dell’attività di accoglienza in RSA nel limite di 5 posti letto per il livello assistenziale base e 15 per il livello assistenziale riabilitativo per conto ed a carico del Servizio sanitario regionale, in scadenza al 31.12.2022;
VERIFICATO, come da documentazione conservata agli atti, che:
2
- la Società cooperativa sociale ONLUS Grado riabilita è stata incorporata mediante fusione nella Universiis Società Cooperativa Sociale ai sensi degli artt. 2501 ter cc e ss, con decorrenza dall’1.1.2023, a far data da cui la società incorporante è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società incorporata, ivi incluso lo svolgimento dell’attività di RSA con dotazione di 20 posti letto afferenti all’”Istituto Elioterapico Xxxxxxxx Xxxxxxxx – Ospizio Marino”, con sede a Xxxxx, xx xxx Xxxxxx x. 0;
- ex decreto della Direzione centrale salute, Politiche sociali e disabilità – Regione FVG n. 2818/GRFVG dd. 25.01.2023, è stato disposto il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione e dell’accreditamento con riserva, di cui al decreto n. 20730/GRFVG dd. 8.11.2022, per lo svolgimento dell’attività di RSA, con una dotazione di 20 posti letto, di cui 5 per il livello assistenziale base e 15 per il livello assistenziale riabilitativo, afferenti all’”Istituto Elioterapico Xxxxxxxx Xxxxxxxx – Ospizio Marino”, con sede a Grado, in xxx Xxxxxx x. 0, dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus Grado Riabilita” alla “Universiis Società Cooperativa Sociale”, con scadenza intermedia al 15.4.2023 e finale all’11.10.2023, termini individuati per la realizzazione delle azioni correttive prescritte;
ACCLARATO CHE, come da corrispondenza conservata agli atti, il Direttore dei Servizi Sociosanitari ha rappresentato, nelle more della realizzazione e dell’avvento dei nuovi modelli organizzativi meglio sopra esposti, la necessità di continuare a garantire anche per il 2023 l’attività di RSA già oggetto del citato accordo stipulato con Xxxxx Xxxxxxxxx;
DATO ATTO CHE con nota acquisita al Prot. GENASUGI - GEN - 2022 - 0122777 / P dd. 28.12.2022, la GO - SC Convenzioni Affari Generali e Legali ha trasmesso alle società oggetto della citata fusione per incorporazione copia dell’allegato atto di rinnovo ottenendo il consenso della cooperativa antecedentemente alla formalizzazione contrattuale, concordando in particolare di rinnovare, ai medesimi patti e condizioni per un ulteriore anno, l’accordo Prot. GENASUGI - GEN - 2021 - 0000718 / A dd. 05.01.2021, salva la previsione, ex novo, dell’art. 2 – Costituzione tavolo tecnico;
RISULTA pertanto opportuno provvedere alla stipula dell’atto di rinnovo dell’accordo Prot. GENASUGI - GEN
- 2021 - 0000718 / A dd. 05.01.2021con Universiis Società Cooperativa Sociale titolare della struttura sanitaria Istituto Elioterapico Xxxxxxxx Xxxxxxxx – Ospizio Marino”, con sede a Grado per l’erogazione di prestazioni di RSA per l’annualità 2023, secondo lo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Rinnovo Ospizio Marino RSA; all. 1 Accordo prot. 718_2021), confermando il budget annuale di Euro 985.500,00 (novecentoottantacinquemilacinquecento/00);
RITENUTO di delegare il Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali alla sottoscrizione dell’atto di rinnovo in parola tra l’altro in forza di quanto disposto dal decreto n. 271 dd. 01.04.2021;
RILEVATO CHE il provvedimento è proposto dal Direttore della GO - S.C. CONVENZIONI AFFARI GENERALI E LEGALI, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell’atto e i cui uffici ne hanno curato l’istruzione e la redazione;
3
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociosanitari, ciascuno per le materie di propria competenza;
IL D I RE TT O RE G EN E RA LE D E C R E T A
per quanto esposto in narrativa di:
1. provvedere alla stipula dell’atto di rinnovo dell’accordo Prot. GENASUGI - GEN - 2021 - 0000718 / A dd. 05.01.2021 con Universiis Società Cooperativa Sociale titolare della struttura sanitaria Istituto Elioterapico Xxxxxxxx Xxxxxxxx – Ospizio Marino”, con sede a Grado, per l’erogazione di prestazioni di RSA per l’annualità 2023, secondo lo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che contestualmente si approva (Rinnovo Ospizio Marino RSA; all. 1 Accordo prot. 718_2021);
2. imputare l’onere presunto massimo pari ad euro 985.500,00 (novecentoottantacinquemilacinquecento/00) al conto 305.100.600.400.30 “RSA esterne” acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria da privato del Bilancio 2023, esclusivamente per la quota corrispondente alle prestazioni erogate ad assistiti ASUGI, mentre la quota del budget corrispondente alle prestazioni erogate agli assistiti delle altre aziende sanitarie regionali, sarà contabilizzata al conto 110.400.100.200.10 “Crediti v/Az. San. Pubbliche delle Regioni per mobilità non in compensazione;
3. delegare il Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali alla sottoscrizione dell’atto di rinnovo sub 1. tra l’altro in forza di quanto disposto dal decreto n. 271 dd. 01.04.2021;
4. trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità.
Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico.
IL DIRETTORE GENERALE
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Parere favorevole del Direttore Sanitario xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx
Parere favorevole del Direttore Amministrativo xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Parere favorevole del Direttore dei Servizi Sociosanitari
xxxx. Xxxxx Xxxxxx
4
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXX XXXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 03/02/2023 13:43:37
IMPRONTA: 1D0731B1ED7707568845719A48E984C89F0BEE9BA4D6FF498040BC9CB051B514 9F0BEE9BA4D6FF498040BC9CB051B514571B8C38CBCA2A61C7D530D5554D0549
571B8C38CBCA2A61C7D530D5554D05492FD34BEAC6FBBAB39D6E672161467A2E
2FD34BEAC6FBBAB39D6E672161467A2EE0C41C05C715AF1C834086D02EF259E0
NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 03/02/2023 13:50:11
IMPRONTA: 5BCE7E8FF7A20922D713ECC309A825918292690033FAEBAD3A9B78B550E440A3 8292690033FAEBAD3A9B78B550E440A3A853190D60EDDD05805935B9B81CBE95 A853190D60EDDD05805935B9B81CBE9591B50DEDFB186CAB33A97BC26E74B133 91B50DEDFB186CAB33A97BC26E74B133DE5F8F63700EBC31407A27F9416DA9C4
NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 03/02/2023 14:19:25
IMPRONTA: B01F0060F2C1F43657136F18A0A8ABFD6BCC0011F00D3A32E22352E9FD305E79 6BCC0011F00D3A32E22352E9FD305E797C5E4578748FCE1615388203BC9522CB
7C5E4578748FCE1615388203BC9522CBEBAC8DF291E3DB3F0CC9FF8C42CDC2AD EBAC8DF291E3DB3F0CC9FF8C42CDC2AD59F8757D9924AC72149B47804DAF5EEB
NOME: XXXXX XXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 03/02/2023 14:26:06
IMPRONTA: D73F10AAE116FDECB7C45104A4E136615F1D3E7B75F5D4512BCBBBEDC0126E62 5F1D3E7B75F5D4512BCBBBEDC0126E622EA0B6C9BA9AC1E8533F9CD36B9B5A56
2EA0B6C9BA9AC1E8533F9CD36B9B5A56936D61266F3FECC50EEA87D32E3F611E
936D61266F3FECC50EEA87D32E3F611E0FAAE00B9B0E50B589B7BE6CDD12DCEF
Atto n. 75 del 03/02/2023
GO - S.C. CONVENZIONI AFFARI GENERALI E LEGALI - 75 REG.DEC.
Si dichiara che il presente decreto n. 75 del 03/02/2023 è conforme all’originale redatto in forma elettronica e sottoscritto digitalmente e archiviato presso la server farm dell’Insiel S.P.A. ed è pubblicato all’Albo dell’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA XXXXXXXX XXXXXXXX DI TRIESTE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 il su esteso provvedimento è stato pubblicato all’albo telematico dell’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA XXXXXXXX XXXXXXXX
Dal 06/02/2023 al 20/02/2023 Esecutiva in data 06/02/2023
L’INCARICATO
- Xxxxxxxxxx Xxxxx
Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente
RINNOVO DELL’ACCORDO PER L’ATTIVITÀ DI RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA). ANNUALITÀ 2023.
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra
1) la dott.ssa nata ad il C.F. che inter- viene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale soggetto delegato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dell’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx (ASU GI) con sede le- gale in Trieste alla via Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx n. 2, dove domicilia per la carica, C.F./P.I. 01337320327, indirizzo PEC xxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx ed
autorizzata alla sottoscrizione del presente contratto giusto decreto n. 271 dd. 1.04.2021;
E
2) il dott. nato a il C.F. che in- terviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale Presi- dente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Universiis Società Cooperativa Sociale, con sede in Udine, via Cividi- na n. 41/A, Codiece fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Udine n. 01818390302 Partita IVA 01818390302 R.E.A.
n. UD/197834, indirizzo PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx, debitamente auto-
rizzato alla presente sottoscrizione ed il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76, del D.P.R. n. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a se- guito di patteggiamento o decreto penale di condanna) per reati che compor- tano l’incapacità a contrattare con la P.A.
PREMESSO CHE
1
1) gli artt. 8 – bis, ter, quater e quinquies del d.lgs. 502/1992 discipli- nano l’autorizzazione, l’accreditamento e gli accordi contrattuali ai fini dell'esercizio, da parte di soggetti privati, di attività sanitarie per con- to ed a carico del Servizio sanitario nazionale;
2) con DGR FVG n. 650 dell’11.04.2013 sono stati approvati i requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture residenziali sanitarie assistenziali (RSA) e degli hospice, parzialmente sostituita, con riferimen- to ai requisiti per il livello assistenziale riabilitativo, con DGR FVG n. 817 del 13.05.2016;
3) ex DGR FVG n. 2151 del 29.10.2015 è stato approvato il documento recante “Linee guida per la gestione delle Residenze Sanitarie Assistenziali”, nell’ambito del quale sono state definite le tariffe e la partecipazione de- gli utenti alle spese;
4) a livello nazionale, regionale ed aziendale sono state adottate una serie di disposizioni che impongono la graduale riorganizzazione – tutt’ora in at- to - del complessivo sistema sotteso a garantire l’assistenza sanitaria, comprese le prestazioni attualmente garantire dalle RSA pubbliche e private che svolgono una funzione intermedia fra gli ospedali ed i servizi territo- riali, ed in particolare:
a) la DGR FVG n. 1446 del 24.09.2021 (come rettificata ex DGR FVG n.
1965/2021), avente ad oggetto “LR 22/2019. Definizione delle attività e del- le funzioni dei livelli assistenziali del servizio sanitario regionale”;
b) il DM 23.05.2022, n. 77 di approvazione del Regolamento recante la defi- nizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza ter
ritoriale del Servizio Sanitario Nazionale;
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c) il decreto ASUGI n. 506 dd. 25.05.2022 che ha approvato il documento “Piano aziendale di realizzazione dei nuovi modelli di Assistenza Territo- riale. Ridefinizione delle funzioni, riorganizzazione e sviluppo territoria- le”, in attuazione della Programmazione Regionale di cui alla DGR FVG 1446/2021 e s.m.i. ed alla DGR FVG 321/2022, ed al piano Nazionale di Ripre- sa e Resilienza (P.N.R.R.) determinazioni conseguenti;
5) l’ASUGI e la Società cooperativa sociale ONLUS Grado riabilita hanno sot- toscritto apposito accordo, approvato con dec. ASUGI n. 1089 dd. 23.12.2020, avente ad oggetto lo svolgimento dell’attività di accoglienza in RSA nel li- mite di 5 posti letto per il livello assistenziale base e 15 per il livello assistenziale riabilitativo per conto ed a carico del Servizio sanitario re- gionale, in scadenza al 31.12.2022;
6) con atto pubblico al rogito del notaio Xxxxxx Xx Xxxxx Rep. N.
30500/14980 è stato adototto apposito atto di fusione per incorporazione di Grado Riabilità Società Cooperativa Sociale ONLUS nella Universiis Società Cooperativa Sociale ai sensi degi artt. 2501 ter c.c. ed ss.;
7) come disposto anche nel progetto di fusione, l’operazione straordinaria di cui al precedente punto 6) avrà effetti solamente a decorrere dal giorno 1 gennaio 2023 ed esclusivamente da tale data la società incorporante suben- trerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla so- cietà incorporata ivi inclusa lo svolgimento dell’attività di RSA con dota- zione di 20 posti letto afferenti all’”Istituto Elioterapico Xxxxxxxx Xxxxxxxx – Ospizio Marino”, con sede a Xxxxx, xx xxx Xxxxxx x. 0;
8) ex decreto della Direzione centrale salute, Politiche sociali e disabili- tà – Regione FVG n. 2818/GRFVG dd. 25.01.2023, è stato disposto il trasferi-
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mento della titolarità dell’autorizzazione e dell’accreditamento con riser- va, di cui al decreto n. 20730/GRFVG dd. 8.11.2022, per lo svolgimento dell’attività di RSA, con una dotazione di 20 posti letto, di cui 5 per il livello assistenziale base e 15 per il livello assistenziale riabilitativo, afferenti all’”Istituto Elioterapico Xxxxxxxx Xxxxxxxx – Ospizio Marino”, con sede a Grado, in xxx Xxxxxx x. 0, dalla “Società Cooperativa Sociale On- lus Grado Riabilita” alla “Universiis Società Cooperativa Sociale”, , con scadenza intermedia al 15.4.2023 e finale all’11.10.2023, termini individua- ti per la realizzazione delle azioni correttive prescritte;
9) stante quanto detto nelle lettere a), b) e c) del precedente punto n. 4 e nelle more della realizzazione e dell’avvento dei nuovi modelli organizzati- vi finalizzati a assicurare l’assistenza territoriale anche tramite struttu- re intermedie dedicate che rispondono ai bisogni intermedi tra l’assistenza ospedaliera ed i servizi erogati in sede di assistenza sociosanitaria domi- ciliare e di assistenza specialistica ambulatoriale sulla base delle indica- zioni di cui all’allegato 1 della DGR FVG 1446/2021 e s.m.i.;
10) con nota acquisita al Prot . GENASUGI - GEN - 2022 - 0122777 / P del 28/12/2022la GO - SC Convenzioni Affari Generali e Legali ha trsamesso alle società oggetto della citata fusione per incorporazione appossito copia del presente accordo ottenendo il loro consenso antecedentemente alla formaliz- zazione contrattuale;
11) l’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx (ASU GI) giusto de- creto n. dd 2023 ha approvato lo schema del presente stipulando
rinnovo convenzionale;
tutto ciò premesso
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e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto si conviene e stipula quanto segue.
ART. 1 - Oggetto
1. L’allegato Accordo, Prot. GENASUGI - GEN - 2021 - 0000718 / A dd.
05.01.2021, tra l’ASUGI e la Universiis Società Cooperativa Sociale – quale incorporate e successore di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di Grado Riabilità Società Cooperativa Sociale ONLUS - per lo svolgimento dell’attività di accoglienza in RSA nel limite di 5 posti letto per il li- vello assistenziale base e 15 per il livello assistenziale riabilitativo per conto ed a carico del Servizio sanitario regionale, viene rinnovato dal pri- mo gennaio 2023 e fino al 31.12.2023, alle medesime condizioni e patti di cui al precdente accordo approvato con decreto del Direttore Generale di ASU GI n. 1089 dd. 23.12.2020, che le parti dichiarano di conoscere e accettare espressamente ed incondizionatamente.
2. Le spese di bollo del presente rinnovo sono a carico della Struttura che dichiara di assolverle con modalità virtuale.
ART. 2 – Costituzione tavolo tecnico
1. La Struttura e ASUGI concordano che, in caso di comprovate necessità e previa formale richiesta della parte interessata all’altra, potrà essere istituito apposito tavolo tecnico per l’approfondimento di aspetti tecnico- operativi inerenti le prestazioni oggetto dell’accordo.
2. La richiesta di istituzione del tavolo tecnico dovrà contenere puntuale descrizione degli aspetti tecnico-operativi legittimanti l’istituzione del tavolo.
ART. 3 - Trattamento dei dati personali
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1. Ciascuna delle parti si obbliga, per quanto di propria competenza, a trattare tutti i dati personali raccolti nell’ambito dell’esecuzione del presente accordo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di Tutela dei dati personali.
2. La Struttura garantisce, in qualità di titolare autonomo del trattamento, il rispetto delle normative europee e nazionale ovvero Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (RGPD)” e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal D. Lgs. n. 101 dd. 10.08.2018, compresa la nomina, qualora non vi avesse già provveduto, di un D.P.O. (Data Protection Offi- cer), come prescritto dalla normativa citata.
3. Alcun specifico compenso o indennità o rimborso per l’attività svolta conseguente al comma 2 è dovuta alla Struttura da parte dell’Azienda.
ART. 4 – Incedibilità dell’accordo e cessione dei crediti
Le parti concordano di escludere la cedibilità dei crediti derivanti dal presente accordo ai sensi del comma 2 dell’art. 1260 c.c..
ART. 5 - Disposizioni Generali e Finali
1. Le clausole del presente accordo possono essere modificate per effetto dell’entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale, aventi carattere imperativo o per modifiche strutturali e organizzative aziendali.
Xxxxx, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti nelle date delle rispettive firme
Per l’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx
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(per espressa delega del xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx)
Per la Universiis Società Cooperativa Sociale
il Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXX XXXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 03/02/2023 13:43:40
IMPRONTA: 7CE16A6301295E791A3CBD987F58680CABAD6C9144F66F60F0306BF2EE7448E5 ABAD6C9144F66F60F0306BF2EE7448E5D2A529711599CF56B0AC891EA976F4AB D2A529711599CF56B0AC891EA976F4AB772BDDE2A41176D3CD7CC0BFB15478A3 772BDDE2A41176D3CD7CC0BFB15478A3D8B6091877C5B27830A6DF0D78A3574C
NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 03/02/2023 13:50:14
IMPRONTA: 4AA2D221C151FC10117C9AB50E2CF4979209AEDC46BB8520A2C62CFACF7C0712 9209AEDC46BB8520A2C62CFACF7C0712C690F63533A9299324CC68365DEC8D68 C690F63533A9299324CC68365DEC8D68B56853EBFE2A084C8BC52899DD03A973 B56853EBFE2A084C8BC52899DD03A973FA9A47644B4ED08B40A676CD860C2E6A
NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 03/02/2023 14:19:28
IMPRONTA: 3064DA7A98E42EA2B1C36DEA50940EB54E11047D30D37EDD5530559318AFF778 4E11047D30D37EDD5530559318AFF7781709E5CCC7BB155E0555D65F91BE8BF8
1709E5CCC7BB155E0555D65F91BE8BF8ABD3A3E35B8F6A1303EBC8E8CD031BB8 ABD3A3E35B8F6A1303EBC8E8CD031BB87E3904EC92302F88D837E32F5A297463
NOME: XXXXX XXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 03/02/2023 14:26:09
IMPRONTA: 7D1155598744F60D8903220859BD211E3BC8AC9CBBF0DA9124C5DEBB5A12FF9E 3BC8AC9CBBF0DA9124C5DEBB5A12FF9E4ADA8C1CD77867E9148895F0F6178D64
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Atto n. 75 del 03/02/2023
ACCORDO TRA L’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANA-ISONTINA E LA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GRADO RIABILITA PER L’ATTIVITA’ DI RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA) PRESSO L’”ISTITUTO ELIOTERAPICO XXXXXXXX XXXXXXXX – OSPIZIO MARINO” DI GRADO
TRA
L’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliana-Isontina” (di seguito Azienda), con sede in Trieste via Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx n.2, C.F. e P. IVA 01337320327, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante dr. Xxxxxxx XXXXXXXX,
E
La Società Cooperativa Sociale Onlus Grado Riabilita, con sede in Xxxxx (XX), xxx Xxxxxx x. 0, X. XXX 00000000000, titolare della Struttura Sanitaria “Istituto Elioterapico Xxxxxxxx Xxxxxxxx – Xxxxxxx Xxxxxx”, (di seguito anche Ospizio Marino o RSA o Struttura), in persona del legale rappresentante, sig. Xxxxxx XXXXX XXXXXX, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76, del D.P.R.
n. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento o decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità a contrattare con la P.A.
Premesso:
1. che la Struttura Ospizio Marino è autorizzata all’esercizio di attività sanitaria con provvedimento del Direttore del Dipartimento di Prevenzione prot. n. 36212 del 17.06.2016 rilasciata dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” e successivi aggiornamenti come da ultimo prot. n. 15891 del 17.03.2017;
2. che la predetta Struttura è stata autorizzata e accreditata a pieno titolo con decreto del Direttore centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia n. 596/SPS del 27.04.2017, per lo svolgimento dell’attività di RSA con una dotazione di 20 posti letto, di cui 5 per il livello assistenziale base e 15 per il livello assistenziale riabilitativo;
3. che la D.G.R. n. 817 del 13.05.2016 recante requisiti delle RSA con livello assistenziale riabilitativo ha approvato i requisiti e la procedura di accreditamento applicabili allo Stabilimento;
4. che l’art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 stabilisce che la Regione e le Unità sanitarie locali (per il Friuli Venezia Giulia Aziende per l’Assistenza Sanitaria), anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
5. che l’art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 502/1992, in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali medesimi, prevede che l’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8 quater delle strutture eroganti prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale è sospeso;
6. che l’art. 50 della L.R. n. 17 del 16.10.2014 statuisce che gli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 sono definiti in coerenza con la programmazione regionale, che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti e valutazioni di comparazione della qualità dei costi;
7. che la D.G.R. n. 623 del 2.04.2015 con cui è approvato l’elenco delle strutture sanitarie private censite nel Piano Regionale della Riabilitazione tra cui è menzionato l’Ospizio Marino, seppur nelle more della conclusione dei procedimenti di accreditamento, autorizzando le Aziende per l’Assistenza Sanitaria a stipulare gli appositi accordi contrattuali;
8. che il provvedimento citato ha precisato, dunque, che a seguito della concessione dell’accreditamento, lo stabilimento Ospizio Marino di Grado potrà svolgere la propria attività per conto e a carico del S.S.R. sulla base di accordi contrattuali stipulati con le Aziende per l’Assistenza Sanitaria;
9. che con D.G.R. n. 2673 del 30.12.2014, in attuazione dell’art. 18 della L.R. n. 17/2014, è stato definito il fabbisogno delle strutture e gli standard organizzativi della rete dei servizi di assistenza primaria;
10. che, a seguito di specifica richiesta del Direttore centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, l’AAS n.2 ha comunicato con nota prot. n. 44089 del 21.07.2016 la compatibilità con la programmazione aziendale e regionale dell’attivazione di venti posti letto di RSA presso l’Ospizio Marino;
11. che con nota del 10.03.2017 l’Ospizio Xxxxxx ha chiesto di classificare i posti letto di RSA in base ai livelli assistenziali previsti dalla D.G.R. n. 2151/2015, proponendo di attribuire 5 posti letto al livello assistenziale base e 15 posti letto al livello assistenziale riabilitativo;
12. che con nota prot. n. 5570 del 22.03.2017 la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia ha chiesto all’Azienda il parere sulla compatibilità della differenziazione dei posti letto della RSA proposta dall’Ospizio Xxxxxx con la programmazione aziendale;
13. con nota prot. n. 18188 del 28.03.2017 l’Azienda ha comunicato che la differenziazione proposta non si pone in contrasto con la programmazione aziendale;
14. che con D.G.R. n. 2151 del 29.10.2015 è stato approvato il documento contenente le linee guida per la gestione delle Residenze Sanitarie Assistenziali nell’ambito del quale sono state definite le tariffe e la partecipazione degli utenti alle spese;
15. che con la medesima Delibera di Giunta vengono altresì definite le modalità di inserimento, le tipologie di utenza e le procedure informative e le procedure di controllo nonché le modalità di compensazione regionale e interregionale di compensazione sanitaria;
16. che sono state individuate le tipologie di utenti per le quali è previsto l’accesso alla cura presso l’Ospizio Marino, con oneri a carico del SSN.
17. che alla luce di quanto sopra, con decreto del direttore generale n.861 del 13 dicembre 2018 veniva approvata la convenzione tra l’AAS n. 2 e Grado Riabilita Soc Coop ONLUS per l’attività di residenza sanitaria assistenziale (RSA) in scadenza al prossimo 31.12.2020;
18. che con nota del 16 dicembre 2020 il Direttore del Distretto Basso Isontino richiedeva il rinnovo, alle medesime condizioni, della convenzione in essere tra le parti, per la durata complessiva di un biennio.
Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate stipulano e sottoscrivono il presente accordo avente ad oggetto lo svolgimento dell’attività di accoglienza in RSA con livello assistenziale base e riabilitativo per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG.
Articolo 1 Oggetto dell’accordo
L’Ospizio Xxxxxx si impegna ad accogliere, in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore degli aventi diritto secondo la normativa statale e/o regionale vigente, nella sede operativa di Xxxxx (XX), xxx Xxxxxx x. 0, xxxxx XXX, i pazienti residenti sul territorio regionale.
La Residenza Sanitaria Assistenziale, in quanto articolazione operativa del sistema sanitario dell’assistenza primaria integrata nella rete dei servizi distrettuali, svolge una funzione intermedia fra gli ospedali e i servizi territoriali.
L’Ospizio Marino deve garantire l’erogazione di assistenza sanitaria continuativa di tipo residenziale (24ore/die) alternativa al ricovero ospedaliero, con caratterizzante contenuto sanitario a prevalente indirizzo riabilitativo a favore di soggetti inviati dal Distretto territorialmente competente, esclusi i minori.
Le parti con il presente accordo determinano le modalità di utilizzo dei posti letto, i livelli di assistenza sanitaria, le tariffe applicabili, le modalità di assistenza, le tipologie di attività che si impegnano, ciascuno
per la propria parte, ad assicurare nel rispetto dei requisiti fissati, con particolare riferimento all’accessibilità, all’appropriatezza clinica ed organizzativa ed alla continuità assistenziale.
Le parti si danno atto che l’Ospizio Xxxxxx è stato accreditato per complessivi n. 20 p.l., di cui 5 per il livello assistenziale base e 15 per il livello assistenziale riabilitativo.
La RSA offre due livelli di assistenza sanitaria, modulati sulla base della intensità delle cure e correlati agli standard assistenziali di cui al cap. 9 delle “Linee guida per la gestione delle Residenze Sanitarie Assistenziali” approvate con DGR n. 2151/2015, come di seguito indicato:
- livello di assistenza di base, cui afferiscono pazienti stabili che richiedono assistenza medica o infermieristica di base, erogabile a domicilio, ma che necessitano di ricovero per un insieme di problematiche sanitarie, sociali e ambientali per un periodo limitato, compreso il sollievo alla famiglia, rivolto prioritariamente, ma non esclusivamente, ai residenti del Comune di Grado. Include anche pazienti con patologie croniche stabilizzate o in fase di avanzata stabilizzazione, che richiedono comunque interventi sanitari con consumo di risorse limiate (non necessitanti di indagini strumentali ad elevata tecnologia, di terapia medica innovativa, di assistenza integrativa particolare, ecc.);
- livello di assistenza riabilitativo, cui afferiscono pazienti stabili che richiedono un trattamento riabilitativo in fase estensiva da una a tre ore al giorno e non necessitino di ricovero ospedaliero.
In caso di modifiche dei piani aziendali, anche in esecuzione degli indirizzi di programmazione nazionali e/o regionali, o di altri eventi allo stato non prevedibili, il numero massimo di posti letto oggetto del presente accordo negoziale potrà subire variazioni, in aumento o diminuzione, nel corso del periodo contrattuale, fermo restando che l’eventuale incremento potrà essere disposto fino al massimo complessivo dei posti letto indicati nel provvedimento regionale di concessione dell’accreditamento.
Requisito fondamentale per l’accesso nella RSA è che la persona, di età adulta o anziana e con sensibile perdita dell’autosufficienza nelle attività di vita quotidiana, si trovi nelle condizioni di non poter usufruire, in regime domiciliare, per motivi sanitari e/o tutelari, dell’assistenza medica, infermieristica e riabilitativa di cui necessita.
La RSA dev’essere in grado di rispondere ai seguenti bisogni prevalenti dell’utenza:
- condizioni sanitarie connotate da presenza di comorbilità e condizione clinica tali da non richiedere cure ospedaliere;
- necessità di trattamenti riabilitativi in fase estensiva, qualora non si configuri l’indicazione per un centro di riabilitazione ospedaliera e cioè un alto supporto assistenziale ed infermieristico ed una tutela medica continuativa nelle 24 ore.
La degenza ha carattere temporaneo e ha lo scopo di consentire il completamento di programmi curativi e riabilitativi già iniziati in ospedale.
La RSA afferisce funzionalmente al Distretto Basso Isontino a cui competono il governo e la gestione amministrativa dei ricoveri presso detta Struttura, come meglio dettagliato nel presente accordo.
Articolo 2 Prestazioni erogabili e tariffe
Considerato quanto esplicitato in premessa e nel precedente art. 1, le parti convengono che l’Ospizio Xxxxxx deve garantire nei confronti degli ospiti le prestazioni assistenziali di cui al cap. 8 delle linee guida per la gestione delle residenze sanitarie assistenziali approvate con DGR 2151/2015.
Fermo restando quanto determinato al precedente comma, l’Ospizio Xxxxxx si impegna, in quanto RSA, a garantire gli standard assistenziali del personale sanitario e di supporto previsti per il livello di appartenenza:
- livello assistenziale di base deve garantire un’assistenza globale di almeno 160 minuti al giorno per ciascun utente (di cui 50 minuti di infermiere e 110 minuti di OSS);
- livello assistenziale riabilitativo deve garantire un’assistenza globale di almeno 190 minuti al giorno per ciascun utente (di cui 80 minuti di infermiere e 110 minuti di OSS) e un trattamento complessivo da 1 a 3 ore al giorno per 6 giorni alla settimana per ciascun paziente dal team riabilitativo.
L’Ospizio Xxxxxx applica le tariffe stabilite con D.G.R. n. 2151 del 29.10.2015 così definite:
• livello di assistenza di base € 111,00 per giornata di degenza;
• livello di assistenza riabilitativo € 143,00 per giornata di degenza.
Il ricovero in RSA è gratuito per i cittadini residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia per il primi 30 giorni per il livello assistenziale di base e di 40 giorni per il livello riabilitativo per ragioni di congruità con il valore soglia delle prestazioni di ricovero della riabilitazione ospedaliera, ritenendo che questo periodo sia caratterizzato da una prevalenza dei bisogni sanitari e pertanto viene fatto rientrare nei LEA aggiuntivi regionali.
Il calcolo dei 30/40 giorni di gratuità senza partecipazione alla spesa da parte dell’utenza deve essere effettuato per ogni singolo ricovero, in quanto legato al progetto riabilitativo sanitario o sociosanitario specifico del soggetto nel particolare momento in cui viene ricoverato; per gli stessi motivi il periodo massimo di degenza è riferito ad ogni singolo ricovero.
Il ricovero in Ospedale dalla RSA, essendo conseguente all’aggravamento del paziente e/o postulando l’incremento dell’attività assistenziale, interrompe la degenza in RSA e quindi la contribuzione dell’utente alle spese.
L’eventuale successiva dimissione protetta dall’Ospedale verso la RSA comporta un nuovo progetto riabilitativo sanitario o sociosanitario e di conseguenza si configura come un nuovo ricovero con correlata franchigia di 30/40 giorni dal giorno di rientro.
La quota di partecipazione alla spesa da parte dell’utenza è pari al 50% dell’intera tariffa, come previsto dall’applicazione della normativa statale dei LEA sociosanitari ma, tale quota, per i soli cittadini residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, è dovuta a partire dal trentunesimo giorno per il livello di base e dal quarantunesimo per il livello riabilitativo, fatta salva deroga autorizzata dall’U.V.M. per il protrarsi dell’assistenza in fase intensiva.
Dal trentunesimo giorno di degenza, per il livello di base, e dal quarantunesimo giorno, per il livello riabilitativo, l’Azienda corrisponderà la tariffa al netto della quota a carico dell’assistito (pari a € 55,50 per il livello base e € 71,50 per il livello riabilitativo) che la Struttura sarà tenuta a richiedere all’ospite con propri oneri e spese. A tal fine la Struttura è autorizzata a richiedere autonomamente adeguato deposito cauzionale all’ospite.
Qualora la degenza in RSA si protragga per motivi non sanitari, verrà imputata all’assistito l’integrale retta giornaliera, pari all’intero importo tariffario per il livello di assistenza, a partire dal giorno in cui il paziente sia dichiarato dimissibile dalla RSA con attestazione registrata nella documentazione sanitaria dello stesso da parte del Responsabile medico.
In caso di ricovero proveniente dal territorio con “funzione sollievo” alla famiglia, il periodo massimo di permanenza è di 30 giorni l’anno, eventualmente fruibile in due accessi. Per i ricoveri di sollievo che si
protraggono per motivi non sanitari oltre il ventunesimo giorno viene applicata la retta giornaliera pari all’intero importo tariffario per il livello di assistenza.
L’Ospizio Xxxxxx si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, nonché dell’eventuale impossibilità ad ottemperare all’accoglienza dei pazienti dandone adeguata motivazione.
Articolo 3
Assistenza farmaceutica, presidi e diagnostica L’erogazione dell’assistenza farmaceutica è a carico dell’Azienda ed è riferita:
a) all’erogazione delle specialità medicinali, farmaci generici e galenici relativi alle patologie presentate dal soggetto ospite;
b) all’erogazione dei dispositivi medici e del materiale di consumo.
Il medico di medicina generale non deve prescrivere farmaci su ricettario SSR nei confronti dei pazienti ospiti della RSA.
L’Azienda, dunque, fornisce ai pazienti, prima dell’ammissione in RSA, i farmaci previsti dai LEA qualora ricompresi nel prontuario terapeutico aziendale, prescritti al momento della dimissione dalla struttura ospedaliera secondo le regole regionali fornite al paziente in dimissione.
Per i soli casi di necessità cliniche impellenti, il direttore sanitario dell’Ospizio Marino al fine di garantire al paziente la continuità e tempestività della cura, prescrive il medicinale necessario e provvede all’acquisto presso una farmacia esterna. Tale farmaco sarà rimborsato all’Ospizio Xxxxxx a fronte di una relazione clinica che dovrà essere validata dalla Struttura Complessa Distretto Basso Isontino.
L’Ospizio Marino deve avere una dotazione adeguata per la disponibilità delle varie tipologie in uso di materasso antidecubito e, nel caso di particolari bisogni, di presidi idonei a garantire a ciascun ospite la risposta più idonea in materia di prevenzione delle lesioni da pressione, presidi e ausili per la deambulazione e la mobilità del paziente, carrozzine a telaio rigido, ausili per evacuazione, sollevatore elettrico con diverse tipologie di imbracatura e un sistema pesa persona disabile.
La restante assistenza protesica e quella integrativa è a carico dell’Azienda di residenza dell’assistito, e l’erogazione avviene secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale vigente. Qualora l’ospite porti i propri ausili per la mobilizzazione all’interno della struttura, l’Ospizio Marino dovrà rilasciare allo stesso una ricevuta attestante l’avvenuta introduzione dell’ausilio nella RSA. Tale ausilio dovrà essere restituito al momento dell’uscita dalla residenza, con ricevuta.
L’assistenza specialistica, comprese le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, considerato che i pazienti accolti nella RSA, presentano quadri clinici stabili o in fase di stabilizzazione e bisogni clinico–assistenziali già individuati, ha carattere eccezionale ed episodico. L’assistenza specialistica, fatta salva quella garantita dai medici della RSA, è a carico dell’Azienda e le consulenze richieste devono essere effettuate dagli specialisti dell’Azienda. Le richieste devono essere formulate su appositi moduli, escludendo pertanto l’utilizzo del ricettario del S.S.R.. Le consulenze specialistiche e le indagini strumentali indifferibili sono fatturate all’Azienda di residenza dell’assistito, qualora sia diversa dall’AAS2.
L’Azienda garantisce la fornitura e la distribuzione dei prodotti per l’incontinenza, ai pazienti che già non ne fossero beneficiari prima del ricovero, tramite la ditta aggiudicataria del relativo appalto, con la consegna diretta dei presidi alla RSA.
L’Ospizio Xxxxxx è tenuto a fornire ai degenti il suddetto materiale secondo il programma personalizzato e coerente con le effettive necessità assistenziali e/o terapeutiche di ciascuno.
I trasferimenti degli ospiti sono garantiti dall’Azienda, tramite servizio di ambulanza convenzionato con la stessa, previa richiesta e autorizzazione da parte SC Distretto Basso Isontino.
Articolo 4
Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie
L’Ospizio Xxxxxx si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relativi all’attività oggetto del presente accordo.
L’Ospizio Xxxxxx garantisce inoltre di essere in possesso dei seguenti standard di personale, come stabiliti dalla D.G.R. n. 2151/2015 e dal presente Accordo:
- almeno un coordinatore infermieristico;
- presenza infermieristica nelle 24 ore;
- presenza del medico: l’orario di presenza del medico, dev’essere articolato in modo tale da coprire 6 giorni/settimana, con presenza attiva nella struttura, antimeridiana e pomeridiana, adeguata al numero dei posti letto nonché alla necessità di presidiare le accoglienze/dimissioni sia al mattino che al pomeriggio;
- operatori socio-sanitari;
- fisioterapisti, terapisti occupazionali ed educatori professionali;
- consulenza dell’assistente sociale territorialmente competente;
- consulenza psicologo;
- consulenza dietista.
L’Ospizio Xxxxxx garantisce che l’attività oggetto del presente accordo verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità.
Non è consentita alcuna prescrizione su ricettario SSR, a favore di soggetti ospiti delle RSA, anche qualora l’assistenza medica sia garantita da medici dipendenti o convenzionati del SSR, per tutto il periodo di permanenza e comunque fino al rientro al domicilio.
L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dall’art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora l’Ospizio Marino non provveda ad eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell’Azienda.
La scadenza naturale del termine, la revoca o la sospensione dell’accreditamento disposta con decreto della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità determinano la risoluzione o la sospensione del presente accordo.
L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità per gli adempimenti di competenza.
L’Ospizio Xxxxxx si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione.
L’Ospizio Xxxxxx si impegna a garantire al personale impiegato l’inquadramento giuridico ed economico di cui alla qualifica professionale ricoperta.
Articolo 5 Durata della degenza
La degenza in RSA è temporanea, viene disposta dalla U.V.M. in funzione delle condizioni cliniche, della situazione socio-assistenziale dell’utente e del livello di recupero funzionale conseguibile nel regime residenziale. La degenza, di norma, non deve superare i 30 giorni per il livello assistenziale di base e di 40 giorni, per ragioni di congruità con il valore soglia delle prestazioni di ricovero della riabilitazione ospedaliera, per il livello riabilitativo.
La proposta di durata della degenza può essere modificata dal responsabile clinico della Struttura d’intesa con l’U.V.M., aumentando o riducendo i giorni proposti, in relazione alle condizioni cliniche dell’ospite o per altre motivazioni che potrebbero incidere negativamente sullo stato di salute dell’utente.
Articolo 6 Sistema Informativo
L’Azienda fornisce all’Ospizio Marino i sistemi informativi necessari a garantire il flusso del Nuovo Sistema Informativo del Ministero della Salute (NSIS). L’Ospizio Xxxxxx si impegna a garantire i suddetti flussi informativi.
La RSA deve essere collegata con la rete del S.I.S.R (SIASI Linea di lavoro RSA ed altre qualora richiesto dall’A.A.S. per iscritto) per tenere aggiornato il movimento degli ospiti. Il collegamento sarà organizzato dall'A.A.S. n. 2, mentre i costi di installazione HD e gestione del collegamento saranno sostenuti dall’Ospizio Marino.
La RSA deve essere dotata di strumenti informatici hardware e software idonei a implementare i dati e gestire database relazionali, videoscrittura e foglio elettronico. Inoltre deve avere un indirizzo e-mail.
La RSA deve procedere alla raccolta informatizzata dei dati degli ospiti e deve avere informatizzato un sistema di valutazione.
Art. 7 Accesso utenza
L’ammissione degli assistiti nella RSA e la loro dimissione avvengono secondo le modalità indicate nei seguenti paragrafi.
La segnalazione, effettuata di norma dal reparto ospedaliero SC Riabilitazione o dal medico di medicina generale, quest’ultimo solo per il livello base, deve essere diretta al Distretto di residenza dell’utente ed alla SC Distretto Basso Isontino. La raccolta dei dati e delle informazioni necessarie alla valutazione del paziente viene effettuata dal personale sanitario del medesimo Distretto nell’ambito dell’U.V.M..
La priorità di ammissione è stabilita sulla base dell’U.V.M. dal Distretto a cui afferisce la RSA. I criteri per individuare l’ordine di ammissione sono i seguenti:
- priorità clinico-assistenziali-riabilitative;
- garanzia della continuità della cura
- per la sola assistenza di base, criterio territoriale (residenza dell’utente nell’ambito territoriale di ASUGI)
Per quanto riguarda il livello riabilitativo, compete all’U.V.M. la definizione del Progetto Riabilitativo Individuale (P.R.I.) proposto dalla SC Riabilitazione e degli obiettivi abilitanti da raggiungere. Detta valutazione è effettuata dalle figure professionali competenti rispetto al caso per l’individuazione del servizio di rete maggiormente appropriato a fornire risposta alle esigenze individuate.
Tale valutazione deve essere effettuata quanto più tempestivamente possibile rispetto alla segnalazione e comunque non oltre i 3 giorni.
L’ammissione è disposta di intesa con il Responsabile medico e/o infermieristico della RSA che attesta la disponibilità del posto letto nel livello assistenziale individuato.
All’atto dell’ammissione dell’utente in RSA, l’Ospedale o eventuale altra Struttura di provenienza dovrà contestualmente trasmettere copia della documentazione clinico-assistenziale e di eventuale materiale iconografico, in visione o in copia, riguardante esami strumentali significativi per l’assistenza e/o la riabilitazione del paziente.
Durante la degenza viene attuato il programma assistenziale a cura e sotto la diretta responsabilità del personale della RSA, sulla base del P.R.I. definito in U.V.M..
In caso di scelte diagnostiche o terapeutiche urgenti provvede in proposito il medico della R.S.A..
La dimissione viene effettuata dal responsabile medico della RSA e viene comunicata alla SC Distretto Basso Isontino.
Art. 8
Controlli e debito informativo
L’Ospizio Xxxxxx si impegna a trasmettere all’Azienda ogni flusso informativo per ciascuna prestazione effettuata secondo la modalità e i tempi previsti dalle disposizioni statali e regionali.
E’ data facoltà all’Azienda richiedere informazioni e documentazione ed attivare verifiche sulle prestazioni erogate dalla RSA con le modalità previste dalla specifica normativa di settore.
In particolare l’Azienda, attraverso le proprie XX.XX. di Riabilitazione e Distretto Basso Isontino, effettua, con cadenza quadrimestrale, un monitoraggio della qualità delle prestazioni erogate dall’Ospizio Marino per verificarne la congruità e l’appropriatezza rispetto al P.R.I. con particolare riferimento al controllo sul risultato delle prestazioni effettuate. Quali indicatori standard di outcome verranno utilizzate le scale valutative del dolore: NRS (Numerical Rating Scale), e di funzione: Xxxxxxx modificata su 20 punti. Nel caso di utenti inclusi in percorsi diagnostico terapeutici regionali in cui siano previsti protocolli valutativi specifici, ci si atterrà ai contenuti degli stessi.
Le parti annualmente organizzano un audit clinico e gestionale al fine di analizzare i percorsi e le prassi poste in essere nel periodo di riferimento, con discussione degli standard stabiliti.
Qualora si riscontrassero delle irregolarità nell’effettuazione delle prestazioni o nella tariffazione delle stesse o irregolarità di altra natura, l’Azienda provvederà alla contestazione scritta delle irregolarità riscontrate
fornendo un termine di 10 giorni per la formulazione delle controdeduzioni, salvo che si verifichino più gravi inadempienze che configurino fattispecie di risoluzione senza preavviso del presente accordo.
Per quanto attiene il livello base l’Azienda provvederà a valutare il rispetto degli standard previsti dalla
D.G.R. 2151/2015.
Nel caso si verifichi una irregolarità si procederà al mancato riconoscimento della prestazione verificata.
L’Azienda può effettuare i controlli anche mediante sopralluoghi presso la sede operativa dell’Ospizio Marino per verificare il rispetto dell’accessibilità, dell’appropriatezza clinica ed organizzativa definite dalla normativa statale di riferimento e dai provvedimenti regionali attuativi.
Il mancato o incompleto adempimento del debito informativo determina una diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni; il mancato adempimento dopo il decorso di tale termine può essere causa di risoluzione anticipata dell’accordo.
L’Azienda trattiene le eventuali penalizzazioni disposte nell’ambito del controllo delle prestazioni.
Articolo 9
Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi
Le fatture verranno emesse mensilmente dalla RSA, tenendo conto delle giornate di degenza riferite al periodo di competenza e unicamente per i posti letto effettivamente occupati e saranno pagate entro 60 giorni dalla data del ricevimento delle fatture stesse (farà fede la protocollazione in ricezione dell’Azienda).
Al fine della liquidazione delle fatture mensili, la RSA dovrà inviare alla SC Distretto Basso Isontino la seguente documentazione in allegato ad una dichiarazione del legale rappresentante dell’Ospizio Xxxxxx resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000 e xx.xx.:
a) elenco nominativo degli utenti, il numero delle giornate di degenza di ciascuno, con l’indicazione della data di inizio e fine della degenza nonché il livello assistenziale erogato;
b) elenco nominativo del personale che ha svolto servizio effettivo con attestazione dell’avvenuta osservanza degli standard pattuiti.
Il documento richiesto sub lettera a) andrà sottoscritto per conferma dal Direttore della SC Distretto Basso Isontino.
E’ onere dell’Ospizio Marino verificare preventivamente su chi grava il costo del trasporto in quanto l’Azienda provvederà a pagare solo quanto autorizzato ed entro i limiti delle tariffe previste nell’ambito dei contratti aggiudicati a seguito di specifica gara. Il costo del trasporto non autorizzato sarà detratto dalla relativa fatturazione.
In caso di assenza anche di uno solo dei predetti documenti, tale da non consentire agli Uffici distrettuali le dovute verifiche propedeutiche alla liquidazione, i pagamenti potranno essere sospesi e riprenderanno solo con l’avvenuta presentazione della documentazione richiesta.
I pagamenti potranno inoltre essere sospesi qualora l’INPS o l’INAIL o altra Pubblica Amministrazione richieda la sospensione dei medesimi.
La sospensione dei pagamenti di cui ai precedenti capoversi, non comporta alcun onere per l’Azienda.
I controlli amministrativi e sugli standard organizzativi stabiliti dalla DGR n. 2151/2015 con specifico riferimento alla tipologia di RSA con funzioni riabilitative, verranno effettuati dal Direttore del Distretto Basso Isontino previa liquidazione delle fatture mensili.
Articolo 10 Decorrenza e durata
Il presente accordo ha durata biennale, con decorrenza a partire dal 1 gennaio 2021 e scadenza al 31 dicembre 2022.
Nelle more della stipula dell’accordo per le annualità successive, i rapporti tra le parti saranno regolati sulla base delle disposizioni previste dal presente atto.
Le clausole del presente accordo possono essere modificate per effetto dell’entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale, aventi carattere imperativo o per modifiche strutturali e organizzative aziendali.
La validità del presente accordo è condizionata dalla permanenza dei presupposti di autorizzazione ed accreditamento dell’Ospizio Marino.
Articolo 11 Tutela privacy
L’Ospizio Xxxxxx è tenuto ad osservare i principi di cui al X.Xxx. n. 196/2003 “Codice Privacy” in materia di trattamento dei dati sensibili e di tutela del diritto alla riservatezza del cittadino, come riformato in seguito all’entrata in vigore del Regolamento UE n. 2016/697 e del D.Lgs. n. 101/2018.
Nell’effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali e sanitari correlate all’erogazione delle prestazioni nell’ambito dei compiti assegnati, l’Ospizio Xxxxxx è tenuto ad attenersi altresì alle decisioni del Garante dei dati personali e dell’Autorità giudiziaria, provvedendo ad evaderne le richieste.
L’Ospizio Xxxxxx verrà nominato Responsabile al Trattamento dei dati, come previsto dalla suddetta normativa e dovrà a sua volta assicurare in relazione ai propri operatori la nomina degli incaricati al trattamento.
In particolare l’Ospizio Marino, tenendo conto delle particolari esigenze dei dati sensibili concernenti la salute, si impegna ad adottare le misure di sicurezza idonee a custodire e controllare i dati, in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
In ogni caso l’Ospizio Xxxxxx si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento senza preventivo consenso, anche all'estero o mediante Internet.
Articolo 12 Incompatibilità
L’Ospizio Xxxxxx, richiamato il regime di incompatibilità stabilito dalla legge 31.12.1991 n. 412 nonché la successiva normativa emanata in materia ed in particolare l’art. 1 della legge 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità.
L’Ospizio Xxxxxx si impegna pertanto a fornire con cadenza semestrale all’Azienda l’elenco aggiornato del personale del quale, a qualsiasi titolo, si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire.
L’eventuale riscontrata esistenza di situazioni di incompatibilità sarà motivo di risoluzione immediata del presente accordo e di segnalazione alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità al fine di valutare l’assunzione delle determinazioni conseguenti.
Articolo 13 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Ospizio Xxxxxx osservando quanto prescritto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dichiara di assumersi, mediante la sottoscrizione del presente accordo, gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; ovvero utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., sui quali sono registrati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.
L’Ospizio Xxxxxx dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010).
Articolo 14 Risoluzione anticipata dell’accordo
Il presente accordo si risolve di diritto in caso di decadenza, sospensione o revoca dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.
L’accordo si intende risolto, su comunicazione dell’Azienda, qualora l’Ospizio Xxxxxx realizzi una o più delle seguenti fattispecie che si configurano come grave inadempimento:
- mancato adempimento degli obblighi informativi, previsti dal presente accordo;
- inosservanza dell’obbligo di conservazione e custodia della documentazione prevista dalla normativa sulle prestazioni erogate;
- impedimento ai controlli esercitati dall’azienda, ai sensi del presente accordo, decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere;
- interruzione delle prestazioni per esaurimento del budget;
- mancato o incompleto adempimento del debito informativo, decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere.
L’Azienda si riserva la rivalutazione degli accordi fra le parti in assenza di valutazione e pubblicazione degli outcomes, o di non partecipazione alle fasi di discussione dei processi congiunti di miglioramento delle prassi.
L’inadempimento dell’Ospizio Marino determina il diritto dell’Azienda e della Regione al risarcimento dei danni.
Articolo 15
Incedibilità dell’accordo e cessione dei crediti
L’Ospizio Xxxxxx si impegna ad eseguire direttamente le prestazioni oggetto del presente accordo e, pertanto, il medesimo non può essere ceduto in tutto o in parte.
La successione nella titolarità dell’accordo può avvenire solo a seguito del trasferimento della titolarità dell’autorizzazione e dell’accreditamento, alle condizioni previste dai provvedimenti regionali in materia di autorizzazione e di accreditamento.
L’eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente accordo, ha efficacia dalla sua notificazione all’Azienda ai sensi dell’art. 1264 c.c..
Articolo 16 Copertura assicurativa
L’Ospizio Xxxxxx provvede a garantire idonea copertura assicurativa per Responsabilità civile verso terzi e RCO per l’attività prestata in esecuzione del presente accordo.
L’Azienda è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui al presente accordo.
Art. 17
Codice di comportamento
La RSA consegnerà all’Azienda al momento della stipula del presente accordo copia del proprio Codice di comportamento.
La RSA si impegna, altresì, ad ottemperare agli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti dell’Azienda”, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, recepito dall’Azienda con decreto del Direttore Generale n. 62/2015.
Articolo. 18
Gestione Emergenze e Prevenzione Incendi
Fermo restando che è obbligo della RSA attuare le misure per la gestione delle emergenze e della prevenzione incendi secondo le disposizioni di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 81/2008 e xx.xx., la RSA dovrà opportunamente informare e formare, se necessario, sui comportamenti da tenere e le misure da adottare in tali evenienze, il personale dell'Azienda che accede alla Residenza per esigenze lavorative correlate al presente accordo. La formazione di cui sopra verrà svolta a cura della figura designata preventivamente in RSA, ai sensi dell'art. 18, comma b), del D.Lgs. n. 81/2008 e xx.xx., incaricata dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell'emergenze.
Articolo 19 Registrazione e bollo
Il presente atto, sottoscritto digitalmente da entrambe le parti, è soggetto a registrazione in caso d’uso a norma dell’art. 5,comma 2, del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 e xx.xx. (Tariffa Parte Seconda - art. 1 lett. b) e le spese sono a carico della parte che la richiede. L’imposta di bollo, per la quota parte di competenza, verrà assolta in modo virtuale dall’Azienda.
Articolo 20
Foro competente
La parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo è competente il foro di Trieste.
Articolo 21 Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Xxxxx, approvato e sottoscritto in data corrispondente a quella della firma digitale.
Il Direttore Generale
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliana-Isontina dr. Xxxxxxx XXXXXXXX
(firmato digitalmente)
Il Legale Rappresentante di Xxxxx Xxxxxxxxx
Società Cooperativa Sociale Onlus Xxxxxx XXXXX XXXXXX
(firmato digitalmente)
VERIFICA DOCUMENTO
DATI DOCUMENTO INFORMATICO | |
Data di verifica | 05/01/2021 |
Nome | ACCORDO OSPIZIO MARINO RSA 2021(FIRMATO).PDF.P7M |
Impronta | CAF0ACF826117137259454303C7B460ACF0F3E0A23F4296E640767DDCFC3918D |
Dimensione (Byte) | 132,944 |
REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO | |
Estremi prot. | GENASUGI-GEN-2021-718-A |
Verso | Arrivo |
Data registrazione | 05/01/2021 |
TRASMISSIONE TELEMATICA | |
Tipo trasmissione | PEC (posta elettronica certificata) |
Casella trasmissione | |
Data spedizione | 05/01/2021 14:04:04 |
FIRME DIGITALI | |
Numero firme | 1 |
FIRMA 1 | |
Firmatario | XXXXXX XXXXX |
Codice Fiscale | TINIT-XXXXXX00X00X000X |
Codice Identificativo | 21458740 |
Ente Certificatore | ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 |
Organizzazione | |
Stato | IT |
Algoritmo | SHA-256 |
Impronta della Firma |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|
Data e ora della Firma | 04/01/2021 16:13:15 GMT |
Validità del certificato | Dal 20/06/2020 00:00:00 GMT al 20/06/2023 23:59:59 GMT |
Certificato del Firmatario valido | |
Verifica CRL eseguita | |
Firma Valida |
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
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NOME: XXXXXX XXXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 03/02/2023 13:43:35
IMPRONTA: 153164AA53AC4CA627CF38D9F93BDDAD483CA52921952F62CB46E387B6BD1826 483CA52921952F62CB46E387B6BD1826DD2A8F3702811DAD545BD9E94774BC46 DD2A8F3702811DAD545BD9E94774BC46B5B831433188F7DCD1823A867F16A471 B5B831433188F7DCD1823A867F16A471D0DA8D0E7841FD8F0B938E9B964D40A3
NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 03/02/2023 13:50:08
IMPRONTA: 2D3942D2B47999460B4169237ED6ACBC939EC673AD29F4D9576A6375F9A2D077 939EC673AD29F4D9576A6375F9A2D0772FC7EAACA341876FB19844A4A42AF350
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NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 03/02/2023 14:19:22
IMPRONTA: 28172D38D8809F2F08DBB47C601AA203A71AB49DE5B63BD90BCD0E98ED7D7011 A71AB49DE5B63BD90BCD0E98ED7D70118EFA9F89339F175CB9B97DA76E741D7F 8EFA9F89339F175CB9B97DA76E741D7F7AC1C5529DC3E2CAC61E0D11DCD9F6E2
7AC1C5529DC3E2CAC61E0D11DCD9F6E236D463130ABD2477F77528EFB6C17CEE
NOME: XXXXX XXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 03/02/2023 14:26:04
IMPRONTA: 688936202B9C5D07ED3DA2F6ED4597BA19D57289138388321C5DDBC053D7DD81 19D57289138388321C5DDBC053D7DD8110BCCCB383B4D2D75F05EB1CD79851EA
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Atto n. 75 del 03/02/2023