CONVENZIONE QUADRO PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE DIDATTICA E DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
CONVENZIONE QUADRO PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE DIDATTICA E DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA E VARIE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
Convenzione per adesione
TRA
Università degli Studi dell’Insubria, con sede legale in Varese, via Ravasi 2 CAP 21100 - codice fiscale 95039180120, d’ora in poi denominata “Università”, rappresentata dal Magnifico Rettore, Xxxx. Xxxxxxx XXXX PORISINI, nato a Torino prov. TO, il 21/11/1961, Cod. Fiscale CNPLRT61S21L219X
E
Le seguenti scuole secondarie di secondo grado:
IIS Cobianchi, con sede in xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxxx (XX), codice fiscale 84000500037, rappresentato dal Dirigente scolastico, Xxxxxx Xx Xxxxx;
Liceo Scientifico Statale G. B. Grassi, con sede in xxx X. Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (XX), codice fiscale 85002160126, rappresentato dal Dirigente scolastico, Xxxxxx Xxxxxx;
I.I.S. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, con sede in xxx Xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxx Xxxxxxx (XX), codice fiscale 91003820122, rappresentato dal Dirigente scolastico, Xxxxxxxxxx Xxxxx;
PREMESSO CHE:
- l’Università riconosce, all’art. 5, comma 4 del proprio Statuto, il ruolo essenziale dell’orientamento, assicurando il costante raccordo tra Ateneo e istituti di istruzione secondaria superiore, per orientare la scelta agli studi universitari;
- l’art. 23 comma 1 del Regolamento didattico di Ateneo prevede che, al fine di rendere più motivata e consapevole la scelta degli studi universitari da parte degli studenti delle scuole secondarie l’Università svolge – anche in collaborazione con gli istituti di scuola secondaria di secondo grado - attività di orientamento mirate prioritariamente a dare allo studente l’opportunità di:
a. conoscere temi, problemi e procedimenti caratteristici in diversi campi del sapere, al fine di individuare interessi e predisposizioni specifiche e favorire scelte consapevoli in relazione ad un proprio progetto personale;
b. conoscere i settori del lavoro e il collegamento fra questi e le tipologie dei corsi di studio universitari;
c. disporre di adeguata documentazione sui percorsi e le sedi di studio, nonché sui servizi agli studenti;
d. autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze in relazione alla preparazione richiesta per i diversi corsi di studio ai quali è interessato;
e. partecipare a laboratori e fare esperienza di vita universitaria;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all’ articolo 18, comma 1, lettera a) della legge 24/06/1997, n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31/12/1962, n. 1859 e successive modifiche;
- la Giunta della Regione Lombardia, con deliberazione del 25 ottobre 2013 n. 825, ha approvato i nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini, ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini formativi curriculari quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico. Essi sono finalizzati all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell’ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico;
- il Dirigente della U.O. Mercato del Lavoro di Regione Lombardia, con proprio Decreto n. 10031 del 5 novembre 2013, ha approvato gli Standard minimi per la stesura e la stipula di convenzione e del progetto formativo individuale di cui alla d.g.r. n. 825 del 25 ottobre 2013;
- ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 77/05 l’alternanza scuola-lavoro costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro e, ai sensi della L. 107/2015, art. 1 commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Finalità della Convenzione
Finalità della Convenzione è instaurare un rapporto di collaborazione continuativo tra le Parti con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
a. attività di orientamento a favore degli studenti di scuola secondaria di secondo grado;
b. attività di tirocinio curriculare o tirocinio estivo, da svolgere presso le sedi universitarie, per studenti di scuola secondaria di secondo grado;
c. attività di tirocinio curriculare, da svolgere presso le sedi della scuola secondaria interessata, per studenti universitari;
d. attività di alternanza scuola – lavoro, da svolgere presso le sedi universitarie, per studenti di scuola secondaria di secondo grado;
e. collaborazione didattica da realizzarsi attraverso una o più delle seguenti attività:
- formazione con i docenti della scuola secondaria di secondo grado interessata, per la preparazione di moduli didattici di diversa entità da applicare in classe e lasciare come patrimonio formativo alla scuola;
- attività presso i laboratori della scuola secondaria di secondo grado interessata, con la partecipazione di personale dell’Università;
- attività di gruppi / classi presso i laboratori dell’Università per avvicinare gli studenti al mondo della ricerca.
L’elenco delle possibili forme di collaborazione è esemplificativo e non esaustivo: l’attivazione di ulteriori progetti e/o attività potrà essere concordata tra i sottoscrittori anche mediante intese scritte tra i referenti di cui al successivo articolo 3.
Articolo 2 Impegno di reciprocità
Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, le Parti si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell’attività di collaborazione, l’accesso alle rispettive strutture, l’uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l’espletamento dell’attività, nonché quant’altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall’art. 1, del rapporto collaborativo.
Articolo 3 Referenti
Per l’Università, l’unità organizzativa di riferimento per la gestione dei rapporti di collaborazione oggetto della presente convenzione è l’Ufficio Orientamento e placement.
Ciascuna scuola aderente alla presente Convenzione individua un referente per i rapporti con l’Università e ne comunica il nominativo e i recapiti contestualmente alla formalizzazione dell’adesione.
Articolo 4
Tirocini formativi e di orientamento: disposizioni generali
L’Università, su proposta della scuola secondaria di secondo grado interessata, è disponibile ad acco- gliere studenti iscritti presso la scuola stessa per lo svolgimento di tirocini curricolari.
Allo stesso modo, su proposta dell’Università, studenti universitari possono essere accolti presso le scuole secondarie di secondo grado aderenti alla presente Convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari.
L’Università e le scuole assumono quindi, di volta in volta, il ruolo di soggetto ospitante o di soggetto promotore.
L’organizzazione dei tirocini è subordinata ai necessari accordi tra le parti e alle effettive disponibilità all’accoglienza da valutare caso per caso.
Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.
Gli elementi descrittivi del tirocinio, le attività, gli obiettivi (esiti di apprendimento del percorso) e le modalità di svolgimento dello stesso, oltre a criteri e modalità di valutazione e validazione degli apprendimenti, saranno indicati nel Progetto Formativo Individuale, sottoscritto dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e dal tirocinante.
Ogni tirocinio ha la durata massima stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi.
Il tirocinante deve svolgere le attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso, che non possono riguardare l’acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata.
Nel Progetto Formativo Individuale sarà specificato se:
a) è prevista a favore del tirocinante un’indennità di partecipazione e/o rimborso spese;
b) non è prevista alcuna indennità di partecipazione né rimborso spese.
Il tirocinante ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico ed al tutor aziendale.
Il tirocinio può essere inoltre interrotto, su richiesta del soggetto ospitante o del soggetto promotore:
a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo o non consenta l’effettivo svolgimento dell’esperienza formativa del tirocinante.
Articolo 5
Tirocini formativi e di orientamento: obblighi delle parti
Il soggetto promotore ha funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio, nonché di garanzia della regolarità e qualità dell’iniziativa, in relazione alle finalità definite nel Progetto Formativo Individuale. Individua un proprio tutor per collaborare alla stesura del Progetto Formativo Individuale, per l’organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e la valutazione e certificazione dei risultati. Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell’esperienza di tirocinio con particolare riferimento ai compiti di tutorship ed alle coperture assicurative.
Il soggetto ospitante, cui spetta il presidio dell’attuazione del tirocinio secondo quanto previsto dal Progetto Formativo Individuale, nomina un tutor, in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio, che è responsabile dell’attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di cinque tirocinanti.
Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.
Articolo 6 Alternanza scuola – lavoro
L’Università, su proposta della scuola secondaria di secondo grado interessata, è disponibile ad acco- gliere, presso una delle sue sedi operative ubicate sul territorio della Regione Lombardia, studenti iscritti presso la scuola stessa per attività di alternanza scuola - lavoro.
Il numero di posti disponibili per ciascuna struttura / ciascun laboratorio sono pubblicati ad inizio anno accademico / scolastico sul sito dell’Università, alla sezione orientamento (xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxxxxx).
L’accoglienza degli studenti è subordinata in ogni caso ai necessari accordi tra le parti e alle effettive disponibilità da valutare caso per caso.
Condizioni essenziali per la progettazione dei percorsi in alternanza sono l’analisi dei bisogni formativi nel territorio e la loro correlazione con il Piano dell’Offerta Formativa e la specificità dei curricoli delle Istituzioni scolastiche.
L’accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
L’attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola – lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica, e da un tutor formativo dell’Università, denominato tutor formativo esterno. Per ciascun allievo è predisposto un percorso formativo personalizzato, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale
dell’indirizzo di studi. Al termine del percorso, i due tutor elaborano un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni dell’allievo. Lo studente viene coinvolto nel processo di valutazione dell’esperienza.
La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell’istituzione scolastica.
Articolo 7
Xxxxxx dello studente impegnato in tirocinio o in attività di alternanza scuola - lavoro
Lo studente ha l’obbligo di attenersi a quanto previsto nel proprio Progetto Formativo Individuale di tirocinio o nel Percorso Formativo Personalizzato per attività di alternanza, svolgendo le attività concordate con i tutor. Durante lo svolgimento dell’attività, lo studente deve:
a) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare l’articolazione oraria, i contenuti e l’effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del
D. Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;
b) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio o dell’attività formativa in contesto lavorativo;
c) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza.
Articolo 8 Coperture assicurative
Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale e dei propri studenti impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione. Per le attività di tirocinio, la copertura assicurativa è a carico del soggetto promotore; per i percorsi di alternanza scuola – lavoro, la copertura assicurativa è a carico dell’istituzione scolastica.
In caso d’infortunio durante lo svolgimento del tirocinio o del percorso di alternanza, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l’evento al soggetto promotore affinché quest’ultimo provveda alla denuncia all’istituto assicurativo.
Articolo 9
Individuazione dei soggetti a cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08
Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza degli studenti, del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del decreto 5 agosto 1998 n. 363, che in ragione dell’attività specificamente svolta, presso le strutture delle due Parti, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08, “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.
Al riguardo, le Parti concordano, ai sensi dell’art. 10 del già citato decreto n. 363/98, che quando il personale e gli studenti delle due Parti si recano presso la sede dell’altra parte per le attività di collaborazione, di tirocinio o di alternanza scuola – lavoro, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi da lui realizzata ai sensi del D. Lgs. 81/08, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro. Qualora sia obbligatorio, per la specifica attività da svolgere, erogare la formazione in materia di salute e sicurezza prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e disciplinata dall’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, dovranno essere precisati, nel Progetto Formativo Individuale di tirocinio o nel Percorso Formativo Personalizzato per attività di alternanza, il soggetto responsabile, modalità e tempi di erogazione.
Gli studenti, il personale ed i soggetti ad esso equiparati sono tenute all’osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.
Articolo 10
Modalità di adesione di ulteriori scuole
Alla presente Convenzione potranno aderire ulteriori scuole secondarie di secondo grado, tramite richiesta scritta al Magnifico Rettore dell’Università. La richiesta di adesione e la comunicazione di conferma da parte dell’Università costituiranno parte integrante della Convenzione. La nuova adesione decorrerà dalla data di conferma da parte dell’Università.
Articolo 11
Durata della convenzione, procedura di rinnovo e facoltà di recesso
La presente convenzione sostituisce ogni precedente accordo tra le Parti avente lo stesso oggetto, decorre dalla data di stipula ed ha validità per 3 (tre) anni accademici. Potrà essere rinnovata per un periodo di uguale durata tramite accordi scritti tra le Parti.
Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dandone comunicazione motivata all’altra Parte e garantendo la regolare conclusione di attività in corso.
Per l’attività di tirocinio e di alternanza scuola - lavoro, il recesso riferito al singolo tirocinio o percorso di alternanza deve essere comunicato all’altra parte e al tirocinante / studente coinvolto in forma scritta e con adeguata motivazione e avrà effetto a partire dal giorno successivo al ricevimento di tale comunicazione.
Articolo 12 Trattamento dei dati personali
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Articolo 13 Controversie
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza derivante dall’esecuzione della presente Convenzione. Qualora ciò non fosse possibile, la controversia verrà devoluta al Giudice Ordinario secondo la competenza ordinaria. Per ogni controversia il foro competente è quello di Varese.
Articolo 14
Spese di bollo e registrazione
Il presente atto è redatto in unico esemplare firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni ed è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine ai sensi dell’art. 2, Tariffa Parte I del D.P.R. 642/1972, assolta in modo virtuale dall’Università degli Studi dell’Insubria ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 642/1972 – Autorizzazione della Direzione Regionale per le Entrate della Lombardia prot. n. 2014/136508 del 9 dicembre 2014.
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 131/1986 con oneri a carico della parte richiedente.
Università degli Studi dell’Insubria Il Rettore, Xxxxxxx Xxxx Porisini
ISIS Cobianchi - Verbania
Il Dirigente Scolastico, Xxxxxx Xx Xxxxx
Liceo Scientifico Statale G. B. Grassi – Saronno Il Dirigente Scolastico, Xxxxxx Xxxxxx
I.I.S. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx – Sesto Calende Il Dirigente Scolastico, Xxxxxxxxxx Xxxxx