POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI E AUTO RISCHI DIVERSI
POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI E AUTO RISCHI DIVERSI
La presente polizza è stipulata tra
AUTORITA’ PORTUALE DI TRIESTE |
XXX XXXX XXXXXX XXX XXXXX, 0 |
00000 XXXXXXX |
P.I.: 00050540327 |
e
Società Assicuratrice |
Agenzia di |
. |
. |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : | 28.02.2014 |
Alle ore 24.00 del : | 28.02.2017 |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
Alle ore 24.00 di ogni | 28.02 |
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurazione: | il contratto di assicurazione; |
Polizza: | il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente: | il soggetto che stipula l'assicurazione; |
Assicurato: | il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; |
Società: | l'impresa che presta l'assicurazione; |
Premio: | la somma dovuta dal Contraente alla Società; |
Rischio: | la probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne; |
Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; |
Risarcimento: | la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro. |
Indennizzo : | la somma dovuta dalla Società all’Assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro; |
Broker: | La Società di brokeraggio a cui è affidato il mandato gestionale. |
Legge: | la Legge 24 dicembre 1969 n° 990 sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni; |
Regolamento: | il Regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni. |
CAPO I – NORME DI CARATTERE GENERALE
Art. 1 – Durata del contratto
Il presente contratto si intende stipulato per la durata indicata in frontespizio e cesserà automaticamente alla sua scadenza senza necessità di disdetta da parte della Contraente, ai sensi del Decreto Legge 179 del 18/10/2012, convertito in legge 221 del 17/12/2012.
Pur in presenza di durata contrattuale triennale, è facoltà delle parti affettuare un recesso bilaterale annuo in riferimento alla Legge 221 del 17/12/2012.
Il contraente ha la facoltà altresì ove lo ritenga conveniente richiedere il rinnovo del contratto, per una durata massima di due anni con preavviso di almeno due mesi dalla scadenza.
Art. 2 - Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Il premio potrà essere corrisposto entro il 15° giorno successivo a tale data.
I premi possono essere pagati dal Contraente alla Società, o per il tramite del Broker incaricato, di cui al successivo art.13 del presente Capo I, o direttamente all'agenzia della Società a cui è stata assegnata la polizza.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art.1901 del C.C.
Art. 3 - Estensione Territoriale
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Liechtenstein, del Principato di Monaco e del Principato di Andorra, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, della Bulgaria, della
Polonia, della Romania, della Slovenia, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina e della Repubblica di Jugoslavia.
L'assicurazione vale altresì per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde; in tali stati la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria X.X.Xxxx, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
Art. 4 – Dichiarazioni del Contraente
Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt.1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.
Tuttavia, l'omissione delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente/Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.
Art. 5 - Sostituzione del certificato e del contrassegno
Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la Società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese del Contraente/Assicurato.
Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento il Contraente/Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente Autorità.
Art. 6 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo
In caso di furto del veicolo il contratto limitatamente a tale veicolo è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente/Assicurato deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata alla Autorità competente.
Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione il contratto è risolto da tale data.
La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.
Art. 7 –- Cessazione di rischio per cessione, distruzione o demolizione od esportazione del veicolo assicurato
Nel caso di cessazione di rischio a causa di cessione, distruzione, demolizione o esportazione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo eventualmente attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
La Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.
Art. 8 – Validità dei documenti assicurativi
In caso di acquisto di veicoli in corso d’anno e/o sostituzione di veicoli, la garanzia sarà valida per i nuovi veicoli dalla data e dall’ora indicati sul corrispondente certificato e contrassegno.
Art. 9 - Foro Competente
Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.
Art. 10 - Oneri a carico della Contraente
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico della Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 11 - Variazione della residenza del proprietario assicurato
Considerato che il premio è determinato anche sulla base della sede legale del Contraente, questi è tenuto a dare immediata comunicazione alla Società del cambiamento di domiciliazione intervenuto in corso di contratto.
Art. 12 - Gestione del contratto
Per quanto attiene tutte le problematiche assicurative, il Contraente dichiara di avvalersi di un Broker regolarmente iscritto all'Albo Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, tenuto dall’ISVAP in Roma.
Pertanto, a parziale deroga delle norme di assicurazione, tutti i rapporti inerenti la presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal predetto Broker, ed in particolare tutte le comunicazioni fatte dalla Società al Broker si intenderanno come eseguite nei confronti del Contraente; quelle fatte dal Contraente al Broker si intenderanno come eseguite nei confronti della Società.
Al Broker compete anche il versamento dei premi alla Società affidataria entro i termini convenuti. Il Broker incaricato dal Contraente e riconosciuto dalla Società per la gestione ed esecuzione della presente polizza è l’ATI Several Srl di Trieste quale mandataria capogruppo e Xxxxxx S.p.A. in qualità di mandante (per brevità A.T.I. tra Several S.r.l./ Xxxxxx Italia S.p.A.).
La società di brokeraggio assicurativo che collabora con la stazione appaltante non potrà esigere dalla Compagnia di assicurazione una commissione maggiore alla misura del 6% da calcolarsi sul premio imponibile (imposte escluse) della polizza stipulata dalla Stazione Appaltante; ciò in conformità all’affidamento biennale del servizio di consulenza, assistenza, collaborazione e brokeraggio assicurativo disposto dalla Stazione Appaltante con la deliberazione presidenziale n. 94/2012 di data 23 aprile 2012.
Art. 13 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte di cui al presente capitolato.
La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra diverse Società in coassicurazione.
Art. 14 - Interpretazione del contratto
Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente/Assicurato.
Art. 15 - Obblighi della Società nella gestione dei sinistri
Periodicamente, con cadenza semestrale, la Società, per tramite del Broker, informerà il Contraente sullo stato dei sinistri denunciati, con comunicazione degli importi pagati nonché gli importi posti a riserva. Tale comunicazione verrà curata per la Società dall’Agenzia cui viene assegnata la gestione del contratto.
Art. 16 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte a mezzo posta ordinaria od altro mezzo certo (telex, telefax o simili), salvo quelle che obbligatoriamente devono essere inoltrate a mezzo lettera raccomandata, indirizzata alla Società oppure al Broker incaricato dal Contraente.
Art. 17 - Coassicurazione e delega (Non operante)
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota risultante dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra Parte unicamente per il tramite della spettabile
............................…………………………………………. all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intenderà fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici, dalle quali è anche incaricata dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze. La Società Delegataria dichiara di avere ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza, variazione o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per conto. Pertanto la firma apposta dal Rappresentante della Società Delegataria sull'estratto unico lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.
Rimane confermato che, in caso di sinistro, ciascuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Art. 18 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non vi è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
CAPO II – RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento nonché di loro successive integrazioni o modificazioni, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interesse e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto e riportati nel elenco veicoli di cui alla condizione M del Capo IV.
L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private ed il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi.
La Società inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" di cui al Capo IV della presente polizza, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali "Condizioni Aggiuntive".
Art. 2 - Esclusioni, delimitazioni e rivalsa
L'assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
f) nel caso in cui il veicolo sia condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt.186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 o successive modificazioni.
g) nel caso di danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
h) nel caso di danni derivanti da attività nucleari
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'Art.18 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 3 - Modalità per la denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'Art.5 del Decreto Legge 23 .12.1976, n.857, convertito con modificazioni nella Legge 26.02.1977, n.39, e successive modifiche e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.
La denuncia deve essere inviata alla Società o all'agenzia della Società a cui è assegnata la polizza o al Broker incaricato, entro 7 giorni lavorativi.
Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
In caso di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, nei limiti in cui avrebbe avuto il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.
Art. 4 - Gestione delle vertenze
La Società, ai sensi dell'art.1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado in ogni caso e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa.
CAPO III – FORME TARIFFARIE E REGOLE EVOLUTIVE
Art. 1 - Periodi di osservazione della sinistrosità
Per l'applicazione delle regole evolutive (legge 990 del 24.12.69 e successive modifiche ed integrazioni) sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
• 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
• periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Art. 2 - Forme tariffarie
L'allegato (Elenco veicoli) Elenco mezzi precisa, per ogni singolo veicolo indicato, la forma tariffaria che trova applicazione al medesimo.
Le condizioni che regolano ogni singola forma tariffaria, sono le seguenti:
A) Franchigia fissa ed assoluta -
Per quei veicoli per i quali sul sull’elenco sia indicata la forma tariffaria “franchigia”, il Contraente assumerà a proprio carico per ciascun sinistro assicurato il risarcimento fino alla concorrenza della franchigia prevista.
La Società, con cadenza semestrale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia.
La richiesta di rimborso verrà formulata allegando l'elenco analitico delle liquidazioni corredato di fotocopia degli atti di quietanza sottoscritti dai danneggiati.
Il Contraente è tenuto a provvedere al rimborso entro 60 giorni dal ricevimento dei documenti attestanti la richiesta.
La Contraente si riserva la facoltà discrezionale di gestire le sole vertenze nei confronti del danneggiato, la cui domanda di risarcimento rientra nei limiti della franchigia, denunciando solo cautelativamente l’accaduto alla Società Assicuratrice ed informandola della propria volontà di gestire in proprio la liquidazione del danno. La Società peraltro rimane obbligata qualora, anche successivamente, il danno si rivelasse superiore alla franchigia contrattuale.
B) Bonus/Malus – Classe C.U.
1. Per quei veicoli per i quali sul Elenco veicoli sia indicata la forma tariffaria “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” quali definiti dall’art.5 capo I della presente polizza e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, questi verranno determinati secondo la tabella di merito che segue :
Classi di merito | Coefficienti di determinazione del premio |
1 | 0,50 |
2 | 0,53 |
3 | 0,56 |
4 | 0,59 |
5 | 0,62 |
6 | 0,66 |
7 | 0,70 |
8 | 0,74 |
9 | 0,78 |
10 | 0,82 |
11 | 0,88 |
12 | 0,94 |
13 | 1,00 |
14 | 1,15 |
15 | 1,30 |
16 | 1,50 |
17 | 1,75 |
18 | 2,00 |
2. All'atto della stipulazione il contratto viene assegnato alla classe di merito 13 della surriportata tabella se relativo a veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella "Bonus/Malus", ovvero alla classe di merito 14 se relativo a:
a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta,
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico.
3. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto.
4. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella soprariportata.
5. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe dì merito di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive sotto riportata a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di
risarcimento per un sinistro con danni a persone la Società abbia provveduto all’apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di apposizione di riserva il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, é considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
6. Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra società nella forma "Bonus/Malus", il contratto stesso é assegnato all'atto detta stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione, di cui all'art. 2 del D.L. 23.12.1976 n. 857 convertito nella L. 26.02.1977 n. 39, rilasciata dal precedente assicuratore.
7. In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 14 della tabella surriportata.
8. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "Bonus/Malus” che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza dei precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto é assegnato alla classe di merito indicata nell’attestazione ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l’attestazione è stata rilasciata, o successivamente.
9. Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato, nella forma tariffaria "Bonus/Malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione dell'ottavo comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 della tabella di merito riportata al primo comma ed il contratto è assegnato a questa classe.
10. La disposizione di cui al settimo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Società o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nella attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
11. L'assegnazione alla classe di merito 14 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al settimo e ottavo comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Società entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull’ammontare del premio per la nuova annualità.
12. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all’estero il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l’assegnazione ad una delle classi di Bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
13. Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi sesto (veicolo già assicurato presso altra Società nella forma Bonus/Malus), settimo (mancata consegna dell’attestazione), ottavo (precedente contratto scaduto da più di tre mesi), nono (precedente contratto temporaneo) e decimo (precedente contratto con Società in liquidazione) la disposizione del quinto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "Bonus/Malus" in corso con la Società che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.
14. La Società, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione é stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.
15. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società invierà al Contraente/Assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.
16. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo I criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con I conseguenti conguagli del premio.
Classe di merito | Classe di collocazione in base ai sinistri osservati | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17. E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa
liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.
18. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing .
19. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento della classe di merito in corso solo nel caso dì alienazione del veicolo assicurato.
Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata purché quest'ultimo venga assicurato presso la stessa Società entro 6 mesi dalla data di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.15 "Risoluzione del contratto per il furto del veicolo" capo I della polizza.
20. Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato ed il Contraente/Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14.
21. II criterio dì cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.
C) Maggiorazione del premio per sinistrosità – “Pejus”
1. Per quei veicoli per i quali sul elenco veicoli sia indicata la forma tariffaria “Pejus” la presente assicurazione s’intende stipulata nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità "Pejus",
2. Se nel periodo dl osservazione, quale definito all’art.5 capo I della presente polizza vengono pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.
3. Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.
4. I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all’apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.
5. Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra società, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall'attestazione, di cui all'art.12 Capo I "Attestazione dello stato di rischio", rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.
6. Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli arti. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data dì scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.
7. Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. II Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al terzo comma.
8. In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione é soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto.
9. Le disposizioni di cui ai commi quinto (veicolo già assicurato presso altra Società), sesto (attestazione scaduta da oltre tre mesi), settimo (precedente contratto temporaneo) e ottavo (mancata consegna dell'attestazione) non si applicano se il contratto si riferisce a:
a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
b} veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico; c} veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia",
10. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta dì circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al terzo comma.
11. La Società, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata.
12. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto dal primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.
13. Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione il Contraente deve provare dì avere fatto richiesta dell'attestazione alla società od al commissario liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Cod. Civ. gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.
14. E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole di cui ai commi 2 e 3 offrendo all'impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.
15. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.
D) Sconto in assenza di sinistri (S.A.S.) (valida esclusivamente per ciclomotori e motocicli) Per quei veicoli per i quali sul elenco veicoli sia indicata la forma tariffaria “S.A.S.” la presente assicurazione s’intende stipulata nella forma con “Sconto in assenza di sinistri” che prevede
riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” quali definiti all’art.5 Capo I della presente polizza, e che si articola in sei classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio differenziati, secondo la tariffa espressa in sede di gara per l’assegnazione della presente polizza.
Per il funzionamento della presente formula tariffaria, valgono le seguenti regole :
1. Motocicli:
a) veicolo immatricolato per la prima volta al Pubblico Registro Automobilistico;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico.
2. Ciclomotori :
a) veicolo assicurato per la prima volta.
3. Motociclo/Ciclomotore :
a) veicolo precedentemente assicurato presso altra Società Assicuratrice, italiana o estera;
b) veicolo precedentemente assicurato con contratto temporaneo;
c) veicolo precedentemente assicurato presso la Società Assicuratrice, la cui attestazione di rischio sia scaduta da oltre 1 anno;
d) veicolo precedentemente assicurato presso la Società Assicuratrice, la cui attestazione di rischio sia scaduta da oltre tre mesi, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto;
e) veicolo assicurato con contratto temporaneo.
Assegnazione in base alle indicazioni risultanti dall’attestazione sullo stato del rischio.
Per i casi non ricompresi nei punti precedenti verranno considerate le indicazioni risultanti dall’attestazione sullo stato del rischio.
Tuttavia in caso di furto del veicolo, se il Contraente chiede alla Società Assicuratrice, entro sei mesi dalla data di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.15 Capo I “Risoluzione del contratto per il furto del veicolo” che il contratto relativo al veicolo rubato sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, la Società Assicuratrice provvederà all’emissione di un’appendice di inclusione mantenendo la classe di merito maturata.
Qualora il Contraente si sia già avvalso della suddetta facoltà ed il veicolo venga successivamente ritrovato, quest'ultimo potrà essere nuovamente assicurato presso la Società Assicuratrice con un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito “6”.
Regole evolutive della classe di merito
a) Assenza di sinistri : se nel “periodo di osservazione” non vengono effettuati pagamenti e/o non vengono riservati sinistri con danni alla persona, il contratto sarà assegnato alla classe di merito immediatamente inferiore;
b) Presenza di sinistri : se nel “periodo di osservazione” vengono effettuati pagamenti, e/o vengono riservati sinistri con danni alla persona, e/o vengono riaperti sinistri precedentemente definiti “senza seguito”, che comportino riserve con danni alla persona, il contratto sarà assegnato alla classe “6”. La Società Assicuratrice, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all’atto del primo rinnovo utile alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che il Contraente avrebbe avuto il diritto di pagare. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società Assicuratrice invierà all’Assicurato una nuova attestazione sullo stato di rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l’attestazione stessa.
c) Restituzione degli importi pagati alla Società Assicuratrice : se nel “periodo di osservazione” vengono effettuati pagamenti è data facoltà al Contraente di evitare la maggiorazione di premio conseguente all’applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società Assicuratrice, all’atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti i sinistri considerati ai fini delle regole evolutive nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.
Tabella delle regole evolutive S.A.S.
Classe di collocazione in base ai sinistri “osservati” | ||
Classe di merito | 0 sinistri | 1 o più sinistri |
1 | 1 | 6 |
2 | 1 | 6 |
3 | 2 | 6 |
4 | 3 | 6 |
5 | 4 | 6 |
6 | 5 | 6 |
Art. 3 - Attestazione dello stato di rischio
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:
• la denominazione della Società;
• il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
• il numero del contratto di assicurazione;
• la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
• la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
• nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
• i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
• la firma dell'assicuratore.
L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla Delegataria.
La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:
• contratti che abbiano una durata inferiore ad un anno;
• furto del veicolo senza ritrovamento.
CAPO IV – CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L’ASSICURAZIONE DEI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA
(Sempre operanti)
A - Carico e Scarico
La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
B - Carico e Scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici
La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul
veicolo e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Sono altresì esclusi i danni alle persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico.
C – Rinuncia alla rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza della inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione
Qualora l'autoveicolo indicato in polizza, è dato in uso dal proprietario o locatario (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, la Società, a parziale deroga dell'Art.2 delle C.G.A., rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo proprietario o locatario:
• se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
• nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.
L'assicurazione non è operante nel caso in cui il proprietario o locatario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.
D - Rinuncia all'azione di rivalsa per danni provocati da conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
A parziale deroga dell'art.2 delle C.G.A. la Società rinuncia al diritto di rivalsa spettantele ai sensi di legge nei confronti del proprietario o locatario nonché del conducente nel caso in cui il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli artt.186 e 187 del
D.L. 30 aprile 1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni.
E - Dichiarazioni di rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati prima del rilascio della Patente e con Patente scaduta
La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo indicato in polizza in conseguenza della inoperatività della garanzia:
• nel caso in cui il conducente non sia ancora abilitato alla guida, ma sia provato il superamento dell'esame teorico pratico di idoneità alla stessa;
• nel caso in cui il conducente guidi con patente scaduta da non più di 90 (novanta) giorni.
La condizione opera purché la patente venga successivamente rilasciata o rinnovata per le stesse categorie di veicoli previste dalla patente scaduta.
F - Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati su autocarri - Art.54 lettera d) Codice della Strada
La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente dell'autocarro indicato in polizza in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sull'autocarro stesso, anche se non addetti all'uso o al trasporto delle cose.
G - Danni da inquinamento
A maggior precisazione delle Condizioni Generali di Assicurazione., la garanzia è operante per danni cagionati a terzi da inquinamento causato dalla fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose
necessarie al funzionamento del veicolo stesso dalle parti meccaniche dei veicoli assicurati.
H - Ricorso Terzi da Incendio
La Società assicura la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a Terzi (persone, animali e cose) da incendio, esplosione e scoppio del veicolo assicurato ove il danno non rientri in quanto previsto dalla legge 24.12.69 n. 990, fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di Euro 1.000.000.= (unmilione) per ogni sinistro.
Definizione di terzi
Non sono considerate terze le persone indicate alle lettere a), b), c), dell'art.4 della legge 24.12.69 n. 990 successive modificazioni ed integrazioni ed i dipendenti del Contraente, dell'assicurato e del conducente addetti al servizio del veicolo.
Esclusioni
La garanzia di cui a questa sezione non comprende i danni:
• alle cose in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato
• da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
I - Responsabilità Civile dei Trasportati
La Società assicura, nei limiti dei massimali della garanzia RCA della presente polizza, la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione, escluso i danni al veicolo stesso.
L - Rischio Statico
La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.
M - Polizza a Libro Matricola
I veicoli da assicurare sono elencati nel libro matricola allegato alla presente polizza; per quanto riguarda le inclusioni, la garanzia ha effetto dalle ore 24.00 della data risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dal telegramma, o telex, o telefax con cui la registrazione è notificata alla Società.
Per i veicoli inclusi in garanzia o sostituiti nel corso della durata contrattuale, il premio è determinato applicando lo sconto del 5,00% (cinque per cento) alle “Tariffe di riferimento” di data 05/1993 allegate alla presente polizza, effettuando per le sostituzioni l’eventuale conguaglio.
In caso di sostituzione di veicolo assicurato con formula tariffaria bonus/malus al veicolo subentrante verrà riconosciuta la stessa classe di merito del veicolo sostituito.
Il premio, per ciascun veicolo, è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia. La garanzia cessa, per le esclusioni e sostituzioni, dalle ore 24.00 della data del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o telegramma, o telex, o telefax con cui è notificata alla Società la sostituzione o l’esclusione o, comunque, dalle ore 24.00 del giorno in cui sono restituiti alla Società certificato e contrassegno.
Salvo quanto previsto dall’Art.15 “Risoluzione del contratto per il furto del veicolo”, le esclusioni di veicoli, sono ammesse in qualsiasi momento e dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati di assicurazione e contrassegni.
La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni, sostituzioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata entro 60 giorni dalla scadenza di ogni annualità o di ogni rata di
premio qualora la regolazione debba essere effettuata in base al tipo di frazionamento. Se la polizza è stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell’eventuale aumento per frazionamento.
La differenza risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il 30° giorno dalla data in cui la Società effettua la comunicazione al Contraente.
Nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento della regolazione del premio richiesta dalla Società, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente e limitatamente alla garanzia RCA, il diritto di rivalsa per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione premio si riferisce. Ad ogni scadenza annua si procederà all’incasso delle singole quietanze in base ai seguenti criteri :
a) Regolazione annua :
• Se il premio di polizza è frazionato l’importo delle quietanze intermedie corrisponderà a quello stabilito al momento dell’emissione del contratto;
• L’importo delle quietanze relative alla scadenza annuale corrisponderà alla somma degli importi di premio dei veicoli in vigore al momento della scadenza stessa;
b) Regolazione come da frazionamento del premio di polizza :
• Ad ogni scadenza l’importo delle quietanze corrisponderà alla somma degli importi di premio dei veicoli in vigore al momento della scadenza stessa.
N – Uso delle cinture di sicurezza
L’impresa rinuncia ad eventuali riduzioni degli indennizzi spettanti ai trasportati in caso di mancato uso delle cinture di sicurezza.
O - Cristalli
La Società rimborserà altresì le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi entro il limite di € 250,00
CAPO V – RISCHI ACCESSORI
(Valide esclusivamente se richiamate per singoli veicoli identificati)
Art. 1 Veicoli assicurati
Si intendono assicurati tutti quei veicoli iscritti nel Elenco veicoli di cui alla condizione M capo IV della presente polizza, inclusi gli accessori forniti dalla casa costruttrice ed ogni altra attrezzatura installata anche da altra ditta e che il Contraente ritenga necessaria in relazione al servizio che dovrà svolgere il veicolo stesso, per i quali siano state specificatamente attivate le garanzie di cui agli artt.9, 10 e 11 del presente capo.
Art. 2 Colpa grave dell'Assicurato
La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.
Art. 3 Dolo e colpa grave
La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.
Art. 4 Rinuncia al diritto di surrogazione
A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di xxxxxxx nei confronti del conducente del veicolo.
Art. 5 Modalità di denuncia dei sinistri
I sinistri devono essere denunciati per iscritto al Broker oppure alla Società entro 15 giorni dalla data di accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.
La denuncia deve contenere data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.
Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari :
1) Per le garanzie di cui all’art.9 – Incendio e art.11 Extended Coverage
In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal
P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.
2) Per le garanzie di cui all’art.10 – Xxxxx, rapina, estorsione
In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal P.R.A.. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.
In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia.
3) Per le garanzie di cui all’art.12 – Xxxxx accidentali Qualsiasi documento utile alla valutazione del danno.
A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire.
L’assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro.
Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l’Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna.
Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.
Art. 6 Modalità di liquidazione del danno Per Autovetture
a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, ma entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, il deprezzamento di cui sopra si determinerà nella misura dell'1,00% per ogni mese o frazione di mese.
Dopo il dodicesimo mese di immatricolazione del veicolo, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base a elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.
Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).
Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.
In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt.9, 10, 11 e 12 del presente capo si conviene che, a parziale deroga dell'art.1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 15%.
Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell’art.1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.
b) In caso i danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione.
Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad 1 anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 60%.
Per altri veicoli:
a) In caso di danno totale la Società rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.
Si considera danno totale quello per cui il costo di riparazione eccede l'80% del valore del veicolo al momento del sinistro.
b) In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso (eccetto per i pezzi soggetti ad usura), le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.
L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro.
Per tutti i veicoli:
Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni previsto dal precedente art.5 o nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l’Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica. Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.
La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura. L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.
L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i 2 periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.
In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 10 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.
Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.
Art. 7 Clausola arbitrale
Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.
Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad
istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.
Art. 8 Pagamento dell'indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Società Assicuratrice nonché di tutti gli altri documenti di cui all’art.5 della presente Sezione.
Art. 9 Incendio
Oggetto della garanzia:
La Società copre i danni cagionati al veicolo da incendio, fulmine, esplosioni e scoppi anche esterni al mezzo con esclusione di quelli provocati da ordigni esplosivi, guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio. Sono parificati ai danni di incendio anche quelli prodotti dal Contraente/Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso sia esso incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente Sezione.
Esclusioni:
La garanzia incendio non comprende:
• i danni derivanti dal mancato uso del veicolo o suo deprezzamento,
• i danni derivanti da movimenti tellurici, guerre, insurrezioni, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo.
Art. 10 Furto
Oggetto della garanzia
La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione, nonchè dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.
La copertura del rischio Furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso successiva all'evento.
Esclusioni
La garanzia non comprende i danni da:
• furto e la rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
• mancato uso del veicolo o del suo deprezzamento;
• movimenti tellurici, guerre, insurrezioni, fenomeni di trasmutazione nel nucleo dell'atomo.
La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati.
La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.
Art. 11 Extended Coverage
Oggetto della garanzia:
La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo ed atti dolosi in genere.
La Società risponde inoltre dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso, avvenuti in
occasione di trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, bora e venti in genere, inondazioni, frane, smottamenti e slavine.
La Società risponde altresì dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose assicurate alle partite tutte.
Art. 12 Danni accidentali (Kasko)
Oggetto della copertura
La Società copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con veicoli, persone o animali, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada.
Inoltre copre i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano.
Esclusioni
La garanzia non opera:
• se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
• durante la partecipazione dell'automezzo a corse, gare e relative prove;
• per danni derivanti dal mancato uso dell'autovettura o dal suo deprezzamento;
• per i danni determinati da guerre e insurrezioni.
La Società rimborsa altresì le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.
CAPO VI – MASSIMALI, SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE E SCOPERTI
Massimali di garanzia Responsabilità Civile Auto :
€.6.000.000,00.= per sinistro,
• di cui almeno €.5.000.000,00.= per danni alle persone
• di cui almeno €.1.000.000,00.= per danni a cose Senza l’applicazione di franchigie e scoperti
Carta verde:
compresa, con decorrenza e scadenza coincidente con la copertura R.C. Auto di ogni singolo mezzo.
Somme assicurate Incendio e Furto (artt.9 e 10) :
Il valore del mezzo così come risultante dall’elenco veicoli.
Somme assicurate E.C. (Extended Coverage) (art.11) :
Il valore del mezzo così come risultante dall’elenco veicoli con l’applicazione di uno scoperto del 10% minimo €.100,00.= per sinistro.
Somme assicurate Danni Accidentali (Kasko) (art.12) :
Il valore del mezzo così come risultante dall’elenco veicoli, con l’applicazione di uno scoperto del 10% minimo €.100,00.= per sinistro.
Scomposizione del premio
PREMIO R.C.A. | € | |
PREMIO A.R.D. | € | |
TOTALE IMPONIBILE | € |
Premio annuo imponibile | € | .= |
S.S.N. | € | |
Imposte | € | .= |
TOTALE | € | .= |
La Società Il Contraente
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Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341, secondo comma, Codice Civile, si approvano specificatamente per iscritto le seguenti clausole:
- art.10 - Foro Competente;
- lettera C – Rivalsa dell’assicuratore per somme pagate in conseguenza della inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall’art.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- lettera D – Rinuncia all’azione di rivalsa per danni provocati dal conducente in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
- lettera E – Dichiarazioni di rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati prima del rilascio della patente o con patente scaduta;
- lettera F – Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati su autocarri – Art. 54 lettera d) del codice della strada.
-
Il Contraente
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ELENCO VEICOLI - PARAMETRI
Prog n. | Tipo Marca e modello | Targa Telaio | Specifiche Fiscali | ALIM | Anno | GARANZIE Somme assicurate | Forma | Classe |
XX-XX-X.XX | 1° immatr. | Inc/Furto – Assistenza stradale | tariffaria | B/M C.U. 2013 | ||||
1. | AUTOCARRO FIAT PANDA | AK306PY | X.XX 11,00 | Benzina | 1996 | ESCLUSO | FRANCHIGIA | € 129,00 |
2. | AUTOCARRO FIAT DOBLO’ | EK168ZA | X.XX 22,00 | Gasolio | 2012 | ASSISTENZA | FRANCHIGIA | € 129,00 |
3. | AUTOCARRO FIAT PANDA | EK724KR | X.XX 14,00 | Benzina | 2012 | ESCLUSO | FRANCHIGIA | € 129,00 |
4. | AUTOVETTURA MERCEDES V CDI | BG756YA | HP 21–KW 90 | Gasolio | 1999 | ASSISTENZA | B/M | 01 |
5. | AUTOCARRO FIAT PANDA VAN | DM828XB | X.XX 14,00 | Benzina | 2008 | ESCLUSO | FRANCHIGIA | € 129,00 |
6. | AUTOCARRO FIAT PANDA VAN | DY028DN | X.XX 14,00 | Benzina | 2008 | ESCLUSO | FRANCHIGIA | € 129,00 |
7. | AUTOCARRO FIAT PANDA VAN | DP226GT | X.XX 14,00 | Benzina | 2008 | ESCLUSO | FRANCHIGIA | € 129,00 |
8. | AUTOCARRO FIAT PANDA VAN | DP227GT | X.XX 14,00 | Benzina | 2008 | ESCLUSO | FRANCHIGIA | € 129,00 |
9. | AUTOCARRO FIAT PANDA VAN | DH869PJ | X.XX 14,00 | Benzina | 2008 | ESCLUSO | FRANCHIGIA | € 129,00 |
10. | AUTOCARRO FIAT PANDA VAN | DH870PJ | X.XX 14,00 | Benzina | 2008 | ESCLUSO | FRANCHIGIA | € 129,00 |
11. | AUTOCARRO FIAT PANDA VAN | DT015AG | X.XX 14,00 | Benzina | 2008 | ESCLUSO | FRANCHIGIA | € 129,00 |
12. | AUTOCARRO FIAT PANDA VAN | DT016AG | X.XX 14,00 | Benzina | 2008 | ESCLUSO | FRANCHIGIA | € 129,00 |
Prog n. | Tipo Marca e modello | Targa Telaio | Specifiche Fiscali | ALIM | Anno | GARANZIE Somme assicurate | Forma | Classe |
XX-XX-X.XX | 1° immatr. | Inc/Furto – Assistenza stradale | tariffaria | B/M C.U. 2010 | ||||
13. | AUTOCARRO FIAT PANDA | EK709KR | X.XX 14,00 | Benzina | 2011 | ESCLUSO | FRANCHIGIA | € 129,00 |
14. | AUTOCARRO FIAT PANDA VAN | EA884MG | X.XX 14,00 | Benzina | 2010 | ESCLUSO | FRANCHIGIA | € 129,00 |
15. | AUTOCARRO FIAT XXXXXXX | EA002MK | X.XX 17,00 | Benzina | 2010 | ESCLUSO | FRANCHIGIA | € 129,00 |
16. | AUTOCARRO FIAT PANDA 4X4 | EH214LJ | X.XX 14,00 | Benzina | 2011 | ASSISTENZA | FRANCHIGIA | € 129,00 |
17. | AUTOCARRO FIAT PANDA VAN | EK172ZA | X.XX 14,00 | Benzina | 2012 | ESCLUSO | FRANCHIGIA | € 129,00 |
18. | AUTOCARRO LANCIA VOYAGER | EK364YW | X.XX 28,00 | Gasolio | 2012 | I/F Valore Euro 23.700,00 ASSISTENZA | FRANCHIGIA | € 129,00 |
19. | AUTOCARRO FIAT PANDA | EM921EC | X.XX 14,00 | Benzina | 2013 | ESCLUSO | FRANCHIGIA | € 129,00 |
Premio annuo Rca | SSN | IMPOSTE | TOTALE |
€ | €. | €. | €. |
SCHEDA DI QUOTAZIONE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE RC AUTO E RISCHI DIVERSI
Si intende richiamato, ed integralmente accettato, il capitolato di polizza di assicurazione RC Auto e Rischi diversi:
ELENCO VEICOLI - PREMI
Prog n. | Tipo Marca e modello | Targa Telaio | Premio annuo lordo RC AUTO | Premio annuo lordo Garanzie accessorie Incendio/Furto – assistenza stradale | TOTALE |
1. | AUTOCARRO FIAT PANDA | AK306PY | ESCLUSO | ||
2. | AUTOCARRO FIAT DOBLO’ | EK168ZA | ASSISTENZA | ||
3. | AUTOCARRO FIAT PANDA | EK724KR | ESCLUSO | ||
4. | AUTOVETTURA MERCEDES V CDI | BG756YA | ASSISTENZA | ||
5. | AUTOCARRO FIAT PANDA VAN | DM828XB | ESCLUSO | ||
6. | AUTOCARRO FIAT PANDA VAN | DY028DN | ESCLUSO | ||
7. | AUTOCARRO FIAT PANDA VAN | DP226GT | ESCLUSO | ||
8. | AUTOCARRO FIAT PANDA VAN | DP227GT | ESCLUSO | ||
9. | AUTOCARRO FIAT PANDA VAN | DH869PJ | ESCLUSO |
Prog n. | Tipo Marca e modello | Targa Telaio | Premio annuo lordo RC AUTO | Premio annuo lordo Garanzie accessorie Incendio/Furto – assistenza stradale | TOTALE |
10. | AUTOCARRO FIAT PANDA VAN | DH870PJ | ESCLUSO | ||
11. | AUTOCARRO FIAT PANDA VAN | DT015AG | ESCLUSO | ||
12. | AUTOCARRO FIAT PANDA VAN | DT016AG | ESCLUSO | ||
13. | AUTOCARRO FIAT PANDA | EK709KR | ESCLUSO | ||
14. | AUTOCARRO FIAT PANDA VAN | EA884MG | ESCLUSO | ||
15. | AUTOCARRO FIAT XXXXXXX | EA002MK | ESCLUSO | ||
16. | AUTOCARRO FIAT PANDA 4X4 | EH214LJ | ASSISTENZA | ||
17. | AUTOCARRO FIAT PANDA VAN | EK172ZA | ESCLUSO | ||
18. | AUTOCARRO LANCIA VOYAGER | EK364YW | I/F Valore Euro 23.700,00 ASSISTENZA | ||
19. | AUTOCARRO FIAT PANDA | EM921EC | ESCLUSO |
Premio annuo Imponibile RCA | SSN | IMPOSTE | TOTALE |
€ | €. | €. | €. |
QUOTA MASSIMA DI RITENZIONE: %
DATA TIMBRO E FIRMA