ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
SCHEMA DI CONTRATTO
Fornitura di un sistema optoelettronico per l’analisi quantitativa tridimensionale del movimento (cinematica multisegmentale) da destinarsi al Dipartimento di Ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione “xxxxxxxxx xxxxxxx” - DEI, u.o.s. Cesena, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
CIG: 7850490D47
X.xx La Dirigente dell’Area Affari Generali, Appalti e Sanità Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx
Pubblicato sul profilo del Committente il 10 aprile 2019.
Atto in originale approvato con provvedimento rep. 2553/2019, prot. n. 80857 del 09/04/2019 e conservato presso l’Area Affari Generali, Appalti e Sanità, Settore Approvvigionamenti, Contabilità e Coordinamento.
INDICE
Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI Art. 2 - OGGETTO
Art. 3 – DURATA
Art. 4 – INIZIO DELL’ESECUZIONE IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO Art. 5 - IMPORTO DEL CONTRATTO
Art. 6 – OPZIONI E VARIAZIONI DEL CONTRATTO Art. 7 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
Art. 8 – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA Art. 9 - PAGAMENTI E FATTURAZIONI
Art. 10 - IL REFERENTE TECNICO Art. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA Art. 12 - PENALI
Art. 13 - VERIFICA DI CONFORMITA’
Art. 14 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Art. 15 - RECESSO
Art. 16 - SUBAPPALTO E CESSIONE
Art. 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI Art. 18 – CONSENSO PRIVACY
Art. 19 - SPESE
Art. 20 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI Art. 21 - FORO COMPETENTE
Art. 22 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Schema di contratto per la fornitura di un sistema optoelettronico per l’analisi quantitativa tridimensionale del movimento (cinematica multisegmentale) da destinarsi al Dipartimento di Ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione “Xxxxxxxxx Xxxxxxx” - DEI, U.O.S. Cesena, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, per le attività di ricerca dell’Ateneo.
Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge
TRA
Dott………………………………………………….. nato a il
………………… e domiciliato per la carica in Bologna Via Zamboni, 33 - Dirigente dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna (C.F. 80007010376 e P.I. 01131/710376 ), nel prosieguo denominata Università, il quale interviene in rappresentanza della medesima, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto di Ateneo e s.m.i., ed autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n.
……… del …………../oppure con Provvedimento del Direttore Generale n…………. del che
ha individuato le competenze proprie del Dirigente dell’Area Affari Generali, Appalti e Sanità, tra cui la stipulazione dei contratti rientranti nelle attività istituzionali dell’Area;
E
- Sig. ………………….. nato a ………………….. il , in qualità di Legale Rappresentante
dell’Impresa ………………………... (C.F. ……………………. e P.I. ………………………) con sede legale in …………………….. via …………………n ;
(OPPURE: nel caso in cui l’atto sia sottoscritto da un procuratore dell’impresa)
- il Sig………………………………………………….... nato a…………………..………………...
il………………., il quale interviene in questo atto in qualità di procuratore speciale (oppure) generale dell’impresa………………………………….. C.F. …………………………….. o p. IVA……..…………………, con sede legale in ,
via……………………………………………………….. giusta procura speciale (oppure) generale in data………………………..rep.n……………… autenticata nella firma dal dott
……………………………………………notaio in , allegata al presente
atto sotto la lettera …., che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata per brevità anche impresa.
PREMESSO
- che con provvedimento del Direttore Generale Rep. 1014/2019, Prot. n. 17721 del 11.02.2019 è stata disposta all’Area Affari Generali Appalti e Sanità l’attribuzione della competenza alla gestione di affidamento e stipula del contratto in oggetto;
- che con provvedimento della Dirigente dell’Area Affari Generali Appalti e Sanità rep. 1399/2019, prot. 35881 del 27.02.2019, è stata autorizzata l’indizione ed espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, da espletarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’acquisizione di un sistema optoelettronico per l’analisi quantitativa
tridimensionale del movimento (cinematica multisegmentale e servizi annessi da destinarsi al Dipartimento di Ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione “Xxxxxxxxx Xxxxxxx” - DEI, U.O.S. Cesena, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per le attività di ricerca dell’Ateneo, per un valore massimo stimato dell’appalto pari ad Euro 59.000,00 al netto di Iva;
- che con Provvedimento del Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione “Xxxxxxxxx xxxxxxx” – DEI, Rep. 81/2019, prot. 310 del 21.02.2019, sono stati approvati la Relazione tecnico illustrativa e il Capitolato Tecnico;
- che con Provvedimento della Dirigente dell’Area Affari Generali Appalti e Sanità rep. , prot.
del sono stati approvati il Disciplinare, lo schema di contratto e i relativi allegati;
- che nelle date del ………………………………………………. si sono svolte le sedute pubbliche e riservate della Commissione incaricata alla valutazione e comparazione delle offerte, come risulta nei relativi verbali ai quali si fa rinvio;
- che con provvedimento n. ……….. prot. …………..del …………….. la Dirigente dell’Area Affari Generali Appalti e Sanità ha disposto l’aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto all’Impresa:
……………………..che ha ottenuto il punteggio totale di punti su 100, per l’importo annuale pari ad € , IVA esclusa;
- …..(eventuali ulteriori premesse)….
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART.1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Tutte le premesse e gli allegati al presente contratto ne costituiscono parte integrante ad ogni effetto.
ART. 2 – OGGETTO
Oggetto del contratto è la fornitura di un sistema optoelettronico per l’analisi quantitativa tridimensionale del movimento (cinematica multisegmentale) da destinarsi al Dipartimento di Ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione “Xxxxxxxxx Xxxxxxx” - DEI, U.O.S. Cesena, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per le attività di ricerca dell’Ateneo, secondo le disposizioni di dettaglio di cui al capitolato tecnico e all’offerta tecnica dell’aggiudicatario.
Formano parte integrante del presente Contratto e sono materialmente allegati allo stesso:
- il Capitolato tecnico;
- l’Offerta tecnica;
- la copia digitale conforme all’originale cartaceo dell’Offerta economica.
Formano parte integrante del presente Contratto e non sono materialmente allegati allo stesso:
- [eventuale] la procura speciale;
- la garanzia definitiva n. ….. , del emessa il ……………. da …………
- la polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile n, ..... .. .. .... ......... .. ... emessa da .....
In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sugli atti e sui documenti prodotti dall’Appaltatore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed espressamente accettate dall’Università.
ART. 3 - DURATA
1. Il Contratto decorre dalla data della stipula o dalla data di avvio dell’esecuzione di cui al successivo comma 2. La durata della garanzia a copertura full risk (servizi di assistenza e manutenzione straordinaria) decorre dalla data di avvenuto collaudo con esito positivo.
2. L'Università si riserva la facoltà di ordinare l'avvio dell’esecuzione del contratto nelle more della stipula dello stesso ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 mediante comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento. In caso di mancata successiva stipulazione del contratto l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute.
3. Il bene oggetto di fornitura dovrà essere consegnato presso il Laboratorio di ricerca E area 1 (codice PAL 6137-WPTE-072) del Dipartimento di Ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione “Xxxxxxxxx Xxxxxxx”, U.O.S. Cesena, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, sito in Via dell’Università 50, Edificio Nuovo Campus di Cesena, entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di decorrenza del contratto o dalla diversa data comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento in caso di esecuzione anticipata, previo accordo con lo stesso RUP sui tempi e sulle modalità di consegna, anche allo scopo dello svolgimento della verifica di corretto funzionamento di cui al Capitolato tecnico.
ART. 4 – IMPORTO DEL CONTRATTO
1. L’importo del contratto ammonta ad € …………. oltre IVA, come per legge , di cui € per la
fornitura calcolato sulla base dell’Offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara ed euro 0,00 quali oneri per la sicurezza dovuti ad interferenze. Tale importo si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie alla fornitura.
2. Il corrispettivo si riferisce alla prestazione eseguita a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è dovuto unicamente all’Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell’Università.
3. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.
ART. 5 – OPZIONI E VARIAZIONI DEL CONTRATTO
1. L’Università può introdurre quelle varianti al Contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. L’aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o in diminuzione richieste dall’Università, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del Contratto, alle stesse condizioni previste da quest’ultimo.
ART. 6 - OBBLIGHI DELL’UNIVERSITÀ
L’Università concede l’accesso nei propri locali al personale dell’Appaltatore per la consegna della strumentazione e/o altre attività connesse all’oggetto del Contratto, previo accordo con Responsabile Unico del Procedimento.
ART. 7 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
1. L’Appaltatore deve attenersi a tutte le norme del presente Contratto e alle condizioni di esecuzione definite nel Capitolato tecnico ovvero nell’Offerta tecnica presentata dall’Appaltatore, se migliorativa.
2. L’Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/2008), nonché le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. L’Appaltatore si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.
3. L’Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra.
5. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle
relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell’Università debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con il Referente tecnico dell’Università. L’Appaltatore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali dell’Università continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; l’Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
A tal fine, l’Appaltatore s’impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxxx.
7. L’Appaltatore s’impegna ad utilizzare, per l’esecuzione del Contratto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l’Appaltatore si impegna ad impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.
ART. 8 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
Nel caso di accertamento da parte dell’Università di inadempienze contributive e retributive dell’esecutore e del subappaltatore relative ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, si applica l’art. 30 commi 5 e 6 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i..
In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
ART. 9 - VERIFICA DI CORRETTO FUNZIONAMENTO
Le modalità di svolgimento della verifica di corretto funzionamento dell’apparecchiatura sono descritte nel paragrafo 6.2 “Collaudo” del Capitolato tecnico.
ART. 10 - PAGAMENTI E FATTURAZIONI
1. A collaudo effettuato potrà essere emessa la fattura che sarà pagata a 30 giorni data di ricevimento della stessa. Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di
mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali.
2. La comunicazione di vicende soggettive di cui all’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2, del D.Lgs. 50/2016 ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all’articolo 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016, determina la sospensione del termine di pagamento, su richiesta dell’Università, nel periodo antecedente l’accettazione dell’operazione.
3. Le fatture dovranno essere intestate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Dipartimento di Ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione “Xxxxxxxxx xxxxxxx” - DEI dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.
Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013.
Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati:
- E3PGWH (codice univoco ufficio);
- CIG 7850490D47
- CUP J56C17000100005
- numero di Contratto.
L’Appaltatore inoltre si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: “Scissione di pagamento ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015”.
4. Il pagamento è subordinato all’accertamento positivo delle prestazioni svolte, alla loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla regolarità contributiva verificata dall’Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e agli accertamenti di Equitalia trattandosi di pagamento superiore a 5.000 Euro.
5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’Appaltatore impiegato nell’esecuzione del Contratto, l’Università, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.lgs 50/2016, tratterrà dal pagamento l’importo corrispondente
all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente periodo, il Responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto l’Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Università pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del Contratto.
7. Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione del Contratto o le modalità di fatturazione, notificati all’impresa tramite PEC, o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento. La sospensione del termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Referente tecnico della fornitura, attestante l’avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte dell’Appaltatore.
8. Nei casi previsti dall’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, relativamente alla cessione dei crediti da parte dell’appaltatore, si applicano le disposizioni in esso contenute.
ART. 11 – POLIZZE ASSICURATIVE
1. Ogni responsabilità inerente all’esecuzione della fornitura è interamente a carico dell'Appaltatore.
Oltre alla responsabilità per l’esecuzione sono comprese:
- la responsabilità per danni cagionati ai beni dell’Università di Bologna;
- la responsabilità per gli infortuni del personale addetto alla consegna e ed eventualmente presente della verifica di conformità e/o per altre esigenze;
- la responsabilità per danni cagionati a terzi, all’Università di Bologna o al personale Universitario dall’Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale, nel corso dell’esecuzione.
2. La responsabilità suindicata, ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi derivante dall’esecuzione del Contratto, saranno coperte da polizza assicurativa che l’Appaltatore deve stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone e cose.
La suddetta polizza deve:
- prevedere un massimale unico minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d’opera (RCO) per un massimale minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e di Euro 1.000.000,00 per persona;
- essere stipulata ed esibita all’Università di Bologna entro la data di avvio dell’esecuzione del Contratto.
3. Le Parti convengono che i massimali sopra riportati non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell’Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l’Appaltatore medesimo.
4. L’Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso, a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell’Università in contraddittorio con i rappresentanti dell’Appaltatore.
5. Nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all’esercizio sia nei confronti dei terzi sia nei confronti dell’Università di Bologna.
6. L’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’esecuzione del Contratto, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare la copertura assicurativa di cui trattasi, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 15 con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
7. L’operatività delle coperture assicurative non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti.
ART. 12 – GARANZIA DEFINITIVA
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, l’Appaltatore ha costituito, prima della stipula del Contratto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva di Euro , mediante polizza n.
… emessa il ……….. da ………….
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere conforme allo schema tipo approvato con
D.M. 31/2018, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l’operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Università, quale Foro competente, quello dell’Autorità Giudiziaria dove ha sede l’Università.
3. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Appaltatore. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
5. La garanzia definitiva verrà svincolata secondo quanto definito dall’articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. L’ammontare residuo sarà svincolato al momento del rilascio del certificato di regolare esecuzione.
ART. 13 - PENALI
Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:
- per ogni giorno solare di ritardo nella consegna e/o installazione dell’apparecchiatura, l’Università potrà applicare una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale fino ad un massimo di 10 giorni solari, decorsi i quali l’Università avrà la facoltà di risolvere automaticamente il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
- per ogni giorno solare di ritardo nella verifica di corretto funzionamento rispetto alla data concordata con il Referente dell’Università, l’Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale;
- in caso di indisponibilità del servizio di supporto telefonico e da remoto, l’Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni mancata risposta da parte del call center;
- per ogni giorno solare di ritardo per l’invio dell’assistenza on-site rispetto alle tempistiche di cui al Capitolato tecnico l’Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale;
- per ogni giorno solare di ritardo per l’attività di assistenza presso la sede del Fornitore rispetto a quanto stabilito nel Capitolato tecnico, l’Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale;
- per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data concordata per l’attività di formazione, l’Università potrà applicare una penale pari a allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale;
- in caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx, l’Università applica, per ogni violazione, una penale d’importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione.
L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o sull’importo cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione. L’Università potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del Contratto.
Qualora, a fronte di ripetuti interventi di manutenzione l’attrezzatura non risultasse funzionante, l’Università si riserva la facoltà di richiedere al fornitore la gratuita sostituzione.
ART. 13 - VERIFICA DI CONFORMITA’
Il Referente tecnico effettua la verifica di conformità della fornitura al fine di accertarne la regolare esecuzione.
La verifica è volta ad accertare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, (nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore), e che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.
Al termine della verifica di conformità effettuata, il Referente tecnico rilascia il certificato di regolare esecuzione.
In caso di verifica con esito negativo, salva l'applicazione delle penalità previste dal presente contratto, l’Appaltatore deve provvedere, entro il termine fissato dal Referente tecnico, ad effettuare il corretto adempimento delle prestazioni previste dal contratto e alla completa eliminazione degli inadempimenti.
ART. 14 - RECESSO
Fermo il disposto di cui all’art. 109 del D.Lgs 50/2016, l’Università può recedere dal Contratto anche nei seguenti casi non imputabili all’Appaltatore:
- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell’art. 1464 c.c.
L’Appaltatore è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal Contratto, salvo l’obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, qualora l’Università intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, della fornitura o alla sua sospensione o interruzione. L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Università.
ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fermo disposto quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Università ha diritto di risolvere il Contratto in caso di:
- ritardo nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente Contratto e dai suoi allegati;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio/della fornitura;
- frode nella esecuzione della fornitura;
L’Università può altresì risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., mediante semplice lettera raccomandata, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, oltre che nelle ipotesi previste nel precedente art. 13 “Penali”, nei seguenti casi:
- in caso di mancato rispetto del termine di consegna fissato in Contratto revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali necessarie per l’esecuzione della fornitura;
- qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare la costituzione delle polizze assicurative come descritte nell’art. 11;
- qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti consumati o tentati previsti: agli
artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché previsti dall’art. 74, D.P.R. n. 309/1990, dall’art. 291-quater, D.P.R. n. 43/1973 e dall’art. 260, D.Lgs.152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; nonché per i delitti previsti , dagli artt. i 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale e all’art. 2635 del Codice civile, e per frode ai sensi dell’art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità europea nonché i delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art, 1, D.Lgs. 109/2007 e successive modificazioni, nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori;
- in caso di fallimento dell’appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
- cessione del Contratto;
- violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Università, ai sensi dell’art. “Brevetti industriali e diritti d’autore” del presente Contratto;
- nei casi di cui all’art. 17 “Subappalto e cessione del Contratto” del presente Contratto;
- nei casi di cui all’art. 20 “Trasparenza” del presente Contratto;
- nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Università, oltre all'applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
ART. 16 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE
1. L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’Università un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Università,
assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell’Università medesima. L’Università si impegna ad informare prontamente l’Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’Università quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.
ART. 17 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
1. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti dell’Università, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
4. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Università contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. È assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell’art 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e immediata risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione totale o parziale del Contratto, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2), D.Lgs. 50/2016.
6. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizione di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
[ovvero nel caso sia vietato il subappalto, qualora l’Appaltatore non l’abbia richiesto in offerta]
1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
2. L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell’appalto.
ART. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del UE/2016/679 (GDPR).
Qualora, in relazione all’esecuzione del presente Contratto, vengano affidati all’Appaltatore trattamenti di dati personali di cui l’Università risulta titolare, l’Appaltatore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente Contratto.
L’Appaltatore si impegna ad individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite.
ART. 18 – CONSENSO PRIVACY
Il contraente con la firma del presente atto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici e cartacei, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.
ART. 19 – SPESE
Il presente contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.
Tutte le spese e gli oneri fiscali da sostenersi per la redazione, la stipulazione e la registrazione del contratto e relativi allegati sono a carico dell’Appaltatore. L’imposta di bollo è a carico dell’appaltatore e al
versamento all’Erario provvede l’Università di Bologna ai sensi del DM 17/6/2014 art.6 con modalità esclusivamente telematica.
ART. 20 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..
L’Appaltatore ha comunicato all’Università, prima della stipula del presente contratto, gli estremi del conto corrente dedicato (codice IBAN , presso ,
Agenzia , Via
– CAP
Città
) su cui accreditare il corrispettivo contrattuale ed i nominativi dei soggetti delegati ad operarvi ai sensi della L.136/2010.
La cessazione e la decadenza dall’incarico dell’Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all’Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.
Il Contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i..
ART. 21 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie comunque attinenti all’interpretazione o all’esecuzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna.
ALLEGATI:
Bologna,
ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITA' DI BOLOGNA - La Dirigente dell’Area Affari Generali, Appalti e Sanità
IMPRESA - IL LEGALE RAPPRESENTANTE (oppure) IL PROCURATORE SPECIALE (oppure) GENERALE
A norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile l’Impresa dichiara espressamente di approvare le clausole di cui all’artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 19, 21. del presente contratto.
IMPRESA - IL LEGALE RAPPRESENTANTE (oppure) IL PROCURATORE SPECIALE (oppure) GENERALE