Contract
1. ACCORDO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO O DI CESSASAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATARIMONIO O MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO INNANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE
L'articolo 12 della legge 162/2014 introduce il nuovo istituto dell'accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'ufficiale di stato civile a partire dall' 11 dicembre 2014.
In particolare i coniugi possono chiedere congiuntamente, all'Ufficiale di Stato Civile con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1.12.1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
1.a. Condizioni
I coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, quale ufficiale dello Sato Civile del Comune di:
• Residenza di uno di loro;
• Del Comune presso cui è iscritto l’atto di matrimonio (Matrimonio civile parte I o II C);
• del Comune presso cui è trascritto l’atto di matrimonio (matrimonio concordatario o altri riti religiosi X.XX A o matrimonio dall’estero X.XX X);
con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’accordo di cui all’articolo 12 NON SI APPLICA in presenza di :
• figli minori;
• figli maggiorenni incapaci;
• figli portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
• figli economicamente non autosufficienti,
DELLA COPPIA, CIOÈ SOLO IN PRESENZA DI FIGLI COMUNI DEI CONIUGI RICHIEDENTI.
1.b. Modalità
L’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio, ottenerne lo scioglimento o modificare le condizioni di separazione o divorzio secondo condizioni tra di esse concordate in base alle formule definite dal Ministero dell'interno (vedi D.M. 9 Dicembre 2014 e circolare Ministero dell’Interno n. 21 del 10/12/2014)
L’avvocato, che non può rappresentare i coniugi, interviene solo in veste di mediatore familiare e non formula alcun accordo da inserire nella dichiarazione dei coniugi diverso da quanto stabilito dalle formule ministeriali.
I coniugi interessati a redigere l'atto di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di stato civile devono prenotare l'appuntamento via PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx.xx o telefonicamente al numero 00000000000/217/213.
1.c. Documentazione da presentare
• Dichiarazioni sostitutive dei coniugi (ex art. 46 e 47 DRP 445/2000) con allegata copia del documento d’identità degli stessi;
• Estratto dell'atto di nascita del figlio incapace (con riferimento al tradizionale regime civilistico dell'incapacità di agire ed ai correlati istituti di tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
• Documentazione sanitaria per figlio portatore di handicap grave ai sensi dell’art. 3, c. 3, della legge n. 104/1992;
• Dichiarazione per maggiorenne economicamente auto sufficiente prestata dai genitori o dal figlio maggiorenne;
• Estratto dell'atto di matrimonio per verificare lo stato di coniugio ed eventuale separazione.
L’accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale. Sono esclusi patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali.
Non rientra nel divieto della norma la previsione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, da parte di uno dei coniugi a favore dell’altro, sia in occasione della separazione (c.d. assegno di mantenimento) che dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (c.d. assegno divorzile).
1.d. Conferma dell'accordo
Per dare validità all'accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile (non prima di 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione e redazione dell'atto) per confermarlo.
L'Ufficiale di Stato Civile comunicherà ai coniugi la data per la conferma.
La mancata comparizione dei coniugi a questo appuntamento equivale a mancata conferma dell’accordo. Non c’è possibilità di rinvio, se le parti non si presentano o si presentano successivamente devono dichiarare un altro accordo (primo atto) di fronte all’Ufficiale di Stato Civile.
1.d. Costi
Il costo è di € 16,00 (euro sedici/00) a titolo di diritto fisso da pagarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 16505091 intestato alla “Tesoreria Comunale” con la seguente causale “Accordo di Cessazione/scioglimento/Separazione/ modifica condizioni di separazione o di divorzio ”.
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