COLLEGIO DI PALERMO
COLLEGIO DI PALERMO
composto dai signori:
(PA) XXXXXXX Presidente
(PA) SANTANGELI Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) XXXXXXX Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore ESTERNI - XXXXX XXXXXX XXXXXX
Seduta del 12/11/2020
FATTO
In data 9/09/2015 il ricorrente stipulava con l’intermediario resistente un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile per l’importo finanziato lordo di Euro 29.160,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili da Euro 243,00 ciascuna. Dopo la scadenza di n. 49 rate, il ricorrente estingueva anticipatamente il contratto. Nel conteggio estintivo venivano abbuonati Euro 405,47 per rimborso delle commissioni per la mandataria non maturate.
Con reclamo datato 22/07/2020 il ricorrente chiedeva il rimborso delle commissioni e degli oneri assicurativi applicati al contratto, per complessivi Euro 2.475,78, oltre a due quote insolute per Euro 486,00.
Il resistente vi riscontrava deducendo che null’altro vi era da rimborsare oltre quanto abbuonato, stante la natura up front delle provvigioni per l’intermediario del credito e della commissione per la mandataria per il perfezionamento del prestito (mentre la commissione mandataria per la gestione del prestito, di natura recurring, era stata già abbuonata), l’inapplicabilità della decisione della Corte di Giustizia Europea dell’11/09/2019 e la non rimborsabilità degli oneri assicurativi poiché non sostenuti dal ricorrente.
Con ricorso del 31/07/2020 il ricorrente insiste nella richiesta di rimborso di commissioni e premi non maturati, oltre interessi legali maturati dalla data di estinzione.
Il resistente nelle proprie controdeduzioni ribadisce quanto già dedotto in risposta al reclamo; aggiunge che il contratto e i moduli cd. SECCI indicano dettagliatamente gli oneri a carico del cliente e la loro destinazione; precisa che le provvigioni sono dovute
all’intermediario del credito intervenuto alla stipula per il compimento di attività solo preliminari del prestito, come specificato in contratto nonché nell’accordo di distribuzione, che produce unitamente alla fattura da lui xxxxxx; conclude per il rigetto integrale del ricorso.
Il ricorrente vi replica insistendo nelle richieste.
DIRITTO
Oggetto del presente procedimento è la richiesta di riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto mediante rimborso dei costi ivi applicati, in base al combinato disposto degli artt. 121, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – T.U.B.), che indica la nozione di costo totale del credito, e 125 sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
In base all’orientamento finora consolidato dell’ABF (per tutte, decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014), anche e soprattutto alla luce della disciplina sub primaria della Banca d’Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d’Italia del 2009 e 2011), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento doveva essere rimborsata al mutuatario la quota di commissioni e costi assicurativi non maturati nel tempo, distinguendo fra oneri in corrispettivo di prestazioni compiute nella fase delle trattative e della conclusione del contratto di finanziamento (commissioni up front), ritenuti non ripetibili, e oneri che maturano nel corso dell’intera durata del rapporto negoziale (commissioni recurring), rimborsabili in proporzione alle rate residue non maturate del finanziamento (cd. criterio pro rata temporis: l’importo da restituire si ottiene dividendo l’importo della commissione per il numero totale delle rate del finanziamento e moltiplicando il risultato per il numero di rate residue al momento dell’estinzione anticipata).
In ogni caso, qualora la clausola contrattuale che disciplina la singola commissione non sia chiara ed univoca nell’individuarne la natura up front o recurring, o sia del tutto assente in contratto, in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, cod. cons. l’intero importo della commissione deve essere preso in considerazione per la quantificazione della quota da rimborsare.
All’esito di un procedimento avviato ai sensi dell’art. 267 TFUE al fine di ottenere la esatta interpretazione dell’art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, al fine di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che “Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto, la Corte di Giustizia Europea, con decisione emessa in data 11/09/2019 in causa C-383/18, ha statuito che ai sensi dell’art. 16 della Direttiva “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, investito della questione relativa agli effetti del citato provvedimento, con decisione n. 26525/2019 ha enunciato i seguenti principi di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il
consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF. La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
Inoltre, con argomentazione cui questo Collegio aderisce, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.
Alla luce di tutto quanto sopra, nel caso di specie, considerato che la commissione mandataria per il perfezionamento del prestito e le provvigioni per l’intermediario intervenuto hanno natura up front poiché remunerano attività solo preliminari, mentre la commissione mandataria per la gestione del prestito ha natura recurring ma è stata abbuonata nel conteggio estintivo, il resistente è tenuto, in base al criterio previsto per la riduzione degli interessi corrispettivi, al pagamento delle seguenti somme:
rate complessi ve | 1 20 | rate scadute | 49 | Import i | Natu ra | Rimborsi dovuti | Rimb orsi già effett uati | Residuo |
rate residue | 71 | TAN | 4,77 % | |||||
Denominazione | % rapportata al TAN | 37,4 1% | ||||||
Commissione mandataria perfezionamento prestito | 685,26 € | Up front | 256,36 € | 256,36 € | ||||
Commissioni intermediario del credito | 3.499, 20 € | Up front | 1.309,05 € | 1.309,05 € | ||||
Totale | 1.565,39 € |
oltre interessi legali maturati dalla data del reclamo.
PER QUESTI MOTIVI
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 1.565,39, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1