SOMMARIO
Il presente “Annex VII Italia” si applica ai Contratti di Appalto di Fornitura, di Servizi e di Lavori regolati dalla legge italiana e conclusi tra una Società del Gruppo Enel e un Appaltatore.
SOMMARIO
2. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 4
4. SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI 5
6. VALUTAZIONE ECONOMICA NEL CASO DI MODIFICHE CONTRATTUALI 8
7.2.1 Appalto di servizi e/o di lavori (ai sensi del DLgs 163/2006) 9
7.2.2 Appalto di forniture (ai sensi del DLgs 163/2006) 10
7.2.3 Appalto di servizi e/o di lavori (non ai sensi del DLgs 163/2006) 10
7.2.4 Appalto di forniture (non ai sensi del DLgs 163/2006) 11
8. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 12
9. LEGISLAZIONE ANTIMAFIA, PROTOCOLLI DI LEGALITA’, SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI 13
9.2. Protocollo di legalità 13
9.3. Subappalto e Subcontratti 14
11. RAPPRESENTANZA FISCALE E TECNICA PAESI NON UE 16
11.1 Rappresentanza fiscale 16
11.2 Rappresentanza Tecnica 17
13. CEDIBILITA’ DEI CREDITI E CESSIONE DEL CONTRATTO 17
14.1. Recesso dell’Appaltatore 18
14.2. Recesso di Enel per procedure concorsuali a carico dell'Appaltatore 18
15. RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO 18
16. SALVAGUARDIA AMBIENTALE 19
17.2. Dichiarazione Conflitto d’interessi 20
17.3. Dichiarazione ex parte speciale “D reati contro la personalità individuale” 20
17.4. Xxxxxxxx risolutiva espressa contro la corruzione 20
17.5. Dichiarazione di riservatezza e Norme per l’utilizzo dei sistemi informatici di Enel 20
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO GRUPPO ENEL
Quarta edizione validità dal 01/10/2014
18. TUTELA DEI DATI PERSONALI 21
SEZIONE II - LAVORI, SERVIZI, FORNITURE CON POSA IN OPERA 23
21. OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE IN TEMA DI ADEMPIMENTI FISCALI (EX LEGGE 134/2012 COME MODIFICATA DAL D.L. N. 69 DEL 21/06/2013, C.D. “DECRETO DEL FARE”) 23
22. OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE IN TEMA DI ADEMPIMENTI FISCALI (EX LEGGE 134/2012 COME MODIFICATA DAL D.L. N. 69 DEL 21/06/2013, C.D. “DECRETO DEL FARE”).8 23
23. MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ 24
24. AREE E LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELL’APPALTATORE DA PARTE DI ENEL 25
25. ESECUZIONE DI LAVORI CON PERSONALE PRESSO LE SEDI DI ENEL 25
27. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 26
27.1 Prescrizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori 26
27.2 Disposizioni sul primo soccorso, sulla prevenzione incendi e sulla gestione delle emergenze 26
27.4 Uso di sostanze chimiche 27
27.6 Lavori in aree a rischio di atmosfere esplosive 28
27.9 Cantieri temporanei e mobili 30
27.10 Sanzioni per la violazione della normativa in materia di salute e sicurezza 30
28 BIS OBBLIGO DI ASSICURAZIONE DEL PROFESSIONISTA 31
29. ASSICURAZIONE “ALL RISKS” 32
30. MATERIALI E APPARECCHIATURE 32
31. MODIFICHE CONTRATTUALI IN CORSO D’OPERA 33
32. VARIAZIONE DEI PREZZI A FORFAIT 34
33. PRESTAZIONI A CONSUNTIVO 34
34. CONTROLLI E CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO 34
36. RINVENIMENTO DI COSE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO 36
38. DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE 36
39. DIFFICOLTA' DI ESECUZIONE 37
40.2. Recesso per difficoltà di esecuzione 38
40.3. Recesso per fallimento dell'Appaltatore 38
41. SCIOGLIMENTO PER MANCATA CONSEGNA O SOSPENSIONE LAVORI 38
42. RESPONSABILITA’ SOLIDALE - CONTROLLI MASSIVI 39
42.1.2. Invio documentazione 40
42.2. Primo controllo (ante esecuzione contratto) 40
42.4. Facoltà di verifica di Enel (controlli a campione) 41
42.5. Clausola per i cantieri (ove applicabile) 42
42.6. Misure a tutela dell’adempimento 42
42.9. Clausole su riservatezza e privacy 43
SEZIONE III - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CANTIERI 45
43. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI 45
46. DISCIPLINA NEI CANTIERI E NELLE AREE DI LAVORO 46
47. COLLOCAZIONE DEI CANTIERI 46
48. ACCESSI AI CANTIERI ED ALLE AREE DI LAVORO 46
50. TRASPORTI, IMMAGAZZINAMENTI E DEPOSITI 47
ALLEGATO D1 (IN ALTERNATIVA AL C1) 52
ALLEGATI SICUREZZA UTILIZZO SISTEMI INFORMATICI ENEL 73
SEZIONE I - PARTE GENERALE
1. AMBITO DI APPLICAZIONE.
1.1. Il presente “Annex VII Italia” si applica ai Contratti di Appalto di Fornitura, di Servizi e di Lavori (di seguito anche “Contratto”) regolati dalla legge italiana e conclusi tra una Società del Gruppo Enel ed un Appaltatore (di seguito “Parti”).
1.2. Il presente documento è parte integrante e sostanziale delle Condizioni Generali di Contratto del Gruppo Enel (d’ora in avanti indicate come Condizioni Generali) di cui costituisce un allegato. Nella lettera d’ordine è indicata la pagina Web in cui sono rese disponibili le Condizioni Generali e il presente Annex VII Italia e, per coloro i quali non abbiano accesso a detta pagina Web e ne facciano richiesta, ne verrà inviata una copia in formato elettronico/cartaceo.
1.3. Fermo restando quanto previsto all’art. 5.1. “Interpretazione e gerarchia” delle Condizioni Generali, qualunque deroga o modifica al presente Annex VII Italia proposta dall’Appaltatore sarà valida solo se fatta per iscritto e accettata con la medesima forma da ENEL e sarà applicata unicamente al Contratto per il quale è stata proposta, restando esclusa la possibilità che l’eccezione possa essere estesa ad altri contratti in corso o che verranno eventualmente stipulati successivamente con il medesimo Appaltatore.
1.4. Si precisa che in caso di difformità o incompatibilità tra i documenti facenti parte del Contratto di Appalto, si fa riferimento all’art. 5 “Interpretazione e gerarchia” delle Condizioni Generali in cui si stabilisce che la prevalenza è determinata dall’ordine progressivo secondo il quale i documenti contrattuali sono ivi elencati.
1.5. La versione originale del presente Annex VII Italia è quella in lingua italiana. Si precisa che in caso di discordanza tra la versione originale, in lingua italiana, e le traduzioni in altre lingue prevarrà la versione originale in lingua italiana.
2. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
2.1. L’Appaltatore si obbliga per l’intero periodo di durata del Contratto di Appalto, ad eseguire la prestazione oggetto del Contratto stesso secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nei documenti facenti parte del Contratto e si impegna, inoltre, a garantire a ENEL che tutte le attività saranno svolte secondo la migliore diligenza professionale, le migliori tecniche disponibili, a regola d’arte e avvalendosi di personale qualificato e idoneo all’espletamento delle attività.
2.2. L’Appaltatore si obbliga inoltre, a titolo esemplificativo ma non limitativo, a:
• eseguire le prestazioni oggetto del Contratto di Appalto nel completo rispetto dello stesso, assumendo a proprio carico tutti i relativi obblighi e oneri;
• eseguire le prestazioni oggetto del Contratto, senza interferire o recare intralci o interruzioni allo svolgimento dell’attività lavorativa di ENEL e/o di terzi;
• dare immediata comunicazione ad ENEL di ogni circostanza che in qualunque modo interferisca o possa interferire sull’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto;
• adottare, nell’esecuzione delle prestazioni, ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone ed alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati ad ENEL e/o a terzi, ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell’esecuzione del Contratto (ad esempio subappaltatori);
• curare direttamente l’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per l’espletamento delle attività oggetto del Contratto, ad eccezione di quelli che la legge pone espressamente ad esclusivo carico di ENEL, per i quali, comunque, l’Appaltatore deve fornire, se richiesta, la necessaria assistenza e/o documentazione;
• comunicare tempestivamente ad ENEL ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari;
L’elencazione – sopra riportata - degli obblighi e degli oneri a carico dell’Appaltatore, è solo esemplificativa e non limitativa: conseguentemente, non vale in alcun modo a limitare la responsabilità dell’Appaltatore stesso in caso di inesatta esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
2.3. Resta fermo, pertanto, che l’Appaltatore assume su di sé tutti gli ulteriori obblighi ed oneri anche se non espressamente indicati nel Contratto di Appalto ma necessari ai fini dell’esecuzione delle prestazioni o, comunque, opportuni per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni assunte, anche qualora afferissero eventuali subcontratti e prestazioni di terzi.
3. TERMINI DI CONSEGNA
3.1. Salvo che sia diversamente previsto nel Contratto di Appalto, il programma cronologico stabilisce i termini di esecuzione delle prestazioni, di norma, contenuti, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo:
• nell’Inizio Programma Cronologico (IPC): termine di inizio del programma cronologico relativo agli stati di avanzamento delle attività previste in Contratto;
• nel Termine di Consegna (TC): termine entro il quale le attività e le eventuali prove di funzionamento a carico dell’Appaltatore devono essere completate a cura dello stesso o – in caso di forniture- termine entro il quale la fornitura collaudata deve pervenire a destinazione.
3.2 Il programma cronologico impegna, in ogni caso, l’Appaltatore al rispetto di tutti i termini di tempo in esso indicati. Resta inteso che, vincolandosi ai termini indicati nel programma cronologico, l’Appaltatore ha tenuto debitamente conto di tutti i rischi connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.
3.3. Ove, per effetto di modifiche contrattuali al Contratto di Appalto, si determinino modifiche alle prestazioni oggetto del contratto stesso, i relativi termini contrattuali del programma cronologico saranno, ove necessario, congruamente modificati con l’accordo tra le Parti.
4. SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI
4.1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 9.4. “Spostamento dei termini contrattuali” delle Condizioni Generali, ENEL si riserva la facoltà di richiedere, previa comunicazione scritta all’Appaltatore da effettuarsi con congruo anticipo, una posticipazione dei termini contrattuali di consegna. In tale caso, ove trattasi di fornitura e se non diversamente previsto nel Contratto di Appalto, l’Appaltatore è autorizzato a fatturare la fornitura stessa previa registrazione dei materiali in conto deposito. Di tale registrazione dovrà essere inviata ad ENEL apposita comunicazione scritta.
4.2. Fatto salvo quanto previsto all’art. 17 “Forza Maggiore” delle Condizioni Generali, l’interruzione delle prestazioni oggetto del Contratto o il ritardo nella loro esecuzione consente all’Appaltatore di richiedere lo spostamento dei termini contrattuali che, comunque, non potrà essere superiore alla durata dell’interruzione o del ritardo stessi, purché l’interruzione o il ritardo siano dovuti ad una o più delle cause di seguito elencate:
a) cause di forza maggiore1, ivi comprese quelle dovute a situazioni meteorologiche avverse che determinino l’inaccessibilità ai luoghi in cui devono essere eseguite le prestazioni; sono comunque esclusi i ritardi imputabili ai subappaltatori o a terzi impiegati dall’Appaltatore;
b) cause non imputabili all’Appaltatore, che determinino l’inaccessibilità ai luoghi ove devono essere eseguite opere, lavori e interventi, a seguito di provvedimenti di pubbliche Autorità notificati all’Appaltatore; tali cause possono essere riconosciute solo se tempestivamente segnalate dall’Appaltatore a Enel con specifica comunicazione sottoscritta.
c) ritardi nel montaggio e nella messa in servizio di parti che non costituiscono oggetto del Contratto di Appalto, da espletare a cura di Enel o di terzi, e che determinino un ritardo nei programmi cronologici;
d) mancata consegna da parte di ENEL, alle date prefissate, dei materiali di sua proprietà/disponibilità da montare a cura dell’Appaltatore;
e) incremento dell’entità delle prestazioni richieste da Enel.
4.3. L’Appaltatore, nei casi di cui al precedente punto 4.2. del presente documento, è tenuto a inoltrare a ENEL - per iscritto e tempestivamente e comunque entro quindici (15) giorni dal verificarsi della causa e prima della scadenza indicata nel programma cronologico - a pena di decadenza - richiesta di proroga debitamente motivata e documentata.
Ricevuta la richiesta, ENEL, a suo insindacabile giudizio e tenuto conto anche di eventuali comportamenti dell’Appaltatore che possano aver concorso al verificarsi della causa, comunica per iscritto l’eventuale proroga e la durata della stessa.
Lo spostamento dei termini, salvo che non sia diversamente disposto nel Contratto di Appalto, non dà alcun diritto a maggiori compensi.
4.4. Salvo preventivo benestare scritto di ENEL, non saranno accettate anticipazioni dei termini contrattuali, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo consegne anticipate dei servizi oggetto del Contratto, approntamenti parziali, ecc.
ENEL si riserva la facoltà di richiedere, previa comunicazione all’Appaltatore da effettuarsi con congruo anticipo, una anticipazione dei termini di ultimazione delle prestazioni o di singole partite oggetto del Contratto. In tal caso, anche in considerazione della durata dello spostamento dei termini contrattuali, le Parti potranno concordare un eventuale compenso aggiuntivo.
4.5. Con riferimento a quanto stabilito all’art. 16.1. “Sospensione” delle Condizioni Generali, nei casi in cui Enel ritenga necessario o sia obbligata a sospendere in via temporanea tutte o parte delle attività oggetto del Contratto, l’Appaltatore avrà diritto al compenso stabilito nel Contratto di Appalto, nonché allo spostamento - commisurato alla durata della sospensione - dei termini contrattuali originariamente previsti per l’esecuzione delle attività e/o delle singole partite interessate.
4.6. L’eventuale compenso aggiuntivo giornaliero (calcolato a forfait) sarà stabilito nei documenti facenti parte del Contratto di Appalto e sarà subordinato alla permanenza di tutti i macchinari, attrezzature e mezzi d’opera - previsti dall’Appaltatore in sede di offerta - sul luogo ove devono svolgersi le prestazioni oggetto del Contratto.
Qualora all’atto della sospensione delle attività, l’installazione dei macchinari, delle attrezzature e dei mezzi d’opera non sia completata o venga ridotta, i compensi di cui sopra saranno ridotti proporzionalmente.
1Per forza maggiore si intende un evento esterno, non prevedibile né evitabile che, rappresentando un potere superiore non è imputabile all’appaltatore e ne rende oggettivamente impossibile la prestazione: es. terremoti, sciopero nazionale, calamità naturali,ecc. Resta escluso dalla nozione di forza maggiore qualunque evento che impedisca all’appaltatore l’esecuzione della prestazione per cause imputabili in tutto o in parte a sua negligenza o a dolo dell’appaltatore stesso.
4.7. L’Appaltatore ha diritto di recedere dal Contratto nel caso in cui la sospensione discrezionale delle attività disposta da Enel, sia totale e complessivamente superiore a centottanta
(180) giorni rispetto all’intera durata del Contratto.
5. PREZZI CONTRATTUALI
5.1. Generalità
5.1.1. Fatto salvo quanto stabilito all’art. 7.1. “Prezzo” delle Condizioni Generali, se non diversamente previsto nel Contratto di Appalto, i prezzi contrattuali in deroga all’art. 1664 del Codice Civile, sono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.
5.1.2. Con la sottoscrizione del Contratto di Appalto l’Appaltatore riconosce:
• di esser stato pienamente edotto circa la tipologia delle prestazioni oggetto del Contratto stesso, della natura dei luoghi, delle condizioni locali e di ogni altro elemento necessario e di averne tenuto debitamente conto in relazione a tutte le circostanze ed alee che possano avere influenza sull’esecuzione delle prestazioni e sulla determinazione dei relativi prezzi;
• che, per quanto sopra, nessuna riserva può essere avanzata in ordine alla non remuneratività dei singoli prezzi, qualunque possa essere la causa che l’abbia determinata.
5.1.3. I prezzi relativi a opere, lavori e interventi necessari per la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, sono contenuti nell’Elenco Compensi o nell’Elenco dei Prezzi. Qualora l’Appaltatore, di sua iniziativa e senza approvazione scritta di Enel, esegua prestazioni/opere/lavori/interventi eccedenti in quantità e qualità quelli commissionati ovvero impieghi materiali ed apparecchiature di dimensioni e qualità superiori a quelli prescritti, non avrà diritto a compensi maggiori ma esclusivamente al pagamento dei compensi relativi a quanto commissionato.
5.2. Revisione prezzi
5.2.1. I prezzi contrattuali possono essere soggetti a revisione solo se previsto nel Contratto di Appalto e qualora la durata del Contratto sia superiore ad un anno dalla data iniziale indicata nel programma cronologico o da altra data di riferimento di inizio delle attività indicata nel Contratto di Appalto, compresa ogni sospensione eventualmente disposta da ENEL ed esclusa qualunque causa di ritardo imputabile all’Appaltatore.
5.2.2. La revisione dei prezzi è richiesta dalla parte interessata e calcolata secondo le modalità indicate nel Contratto di Appalto; se calcolata dall’Appaltatore, ENEL si riserva il diritto di effettuarne la verifica.
5.2.3. Possono essere sottoposti a revisione gli importi corrisposti all’Appaltatore riportati nei documenti contabili riferiti alle prestazioni eseguite dopo la scadenza del primo anno dalla data iniziale indicata nel programma cronologico o da altra data di riferimento di inizio delle attività indicata nel Contratto di Appalto.
5.2.4. L’accordo relativo alla revisione dei prezzi costituisce per entrambe le Parti riconoscimento integrale di tutti i rispettivi diritti ed obblighi anche in relazione alle variazioni – in aumento o diminuzione – dei costi.
5.2.5. L’importo della revisione dei prezzi non concorre né alla formazione né al raggiungimento dell’importo del Contratto.
6. VALUTAZIONE ECONOMICA NEL CASO DI MODIFICHE CONTRATTUALI
6.1. ENEL, nel corso dell’esecuzione del Contratto, ha la facoltà di richiedere modifiche rispetto alla prestazioni pattuite. Le nuove prestazioni dovranno essere eseguite secondo i termini e le modalità stabilite, a regola d’arte e comunque nel rispetto delle leggi applicabili, ivi comprese quelle in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
6.2. Dette prestazioni saranno compensate tenendo conto dei prezzi indicati nel Contratto di Appalto. In mancanza di specifici prezzi contrattuali relativi alle suddette prestazioni, questi saranno determinati per analogia con i prezzi contrattuali stabiliti per prestazioni analoghe o, qualora ciò non sia possibile, in via analitica sulla base dei costi elementari della mano d'opera, dei noleggi e dei materiali, ecc.
6.3. L’accordo sui nuovi prezzi deve risultare da appositi verbali debitamente sottoscritti dalle Parti. In caso di mancato accordo l'Appaltatore è, comunque, tenuto a dare corso all'esecuzione delle prestazioni oggetto di nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da Enel, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare - nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 35. “Riserve” specifiche riserve.
6.4. L’Appaltatore deve produrre i necessari documenti tecnici ed economici al fine di consentire ad ENEL l’individuazione della consistenza delle nuove/diverse prestazioni e dei relativi costi. Tali documenti – anche nel dettaglio - devono essere analoghi a quelli redatti dall’Appaltatore in sede di procedura di approvvigionamento per l’affidamento della prestazione oggetto del Contratto.
7. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
7.1. Generalità
7.1.1. Fatto salvo quanto stabilito nelle Condizioni Generali all’art. 7.4. “CONDIZIONI DI PAGAMENTO” e all’art. 7.3. “FATTURAZIONE”, ad eccezione della Lettera “B” del punto 7.3.2 del medesimo articolo, i corrispettivi devono essere fatturati dall’Appaltatore secondo le modalità e i termini stabiliti nel Contratto di Appalto.
In particolare, in deroga a quanto previsto al punto 7.3.2 lettera “B” dell’art. 7.3 “FATTURAZIONE”, , la trasmissione delle fatture dovrà avvenire esclusivamente attraverso i sistemi elettronici di Enel (Portale degli Acquisti).
Anche se nel Contratto sia stabilito che il pagamento possa essere effettuato con diverse divise, la singola fattura potrà essere emessa in unica moneta.
7.1.2. La fattura sarà valida ed ENEL potrà accettarla solo se conterrà tutti i dati previsti dal Contratto di Appalto e dalla normativa applicabile e se l’attività oggetto del Contratto sia stata eseguita correttamente.
7.1.3. Salvo il caso in cui il Raggruppamento Temporaneo di Imprese o il Consorzio ordinario sia dotato di autonoma Partita I.V.A., ciascuna impresa del Raggruppamento o Consorzio è tenuta a fatturare i corrispettivi della propria prestazione anche al fine di rispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo art. 8 “Tracciabilità dei flussi finanziari”. Le fatture emesse dalle singole imprese mandanti devono pervenire ad ENEL opportunamente corredate del benestare dell’impresa mandataria.
7.1.4. Resta in ogni caso inteso che, in caso di subappalto o cottimo, laddove ENEL non abbia dichiarato che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista
l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, ENEL sospenderà il pagamento in favore dell’Appaltatore, qualora l’Appaltatore stesso non abbia trasmesso, nei termini di legge, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o al cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate nonché la documentazione prevista all’art. 22 del presente documento “Obblighi del subappaltatore in tema di adempimenti fiscali”.
7.1.5. ENEL si riserva comunque la facoltà di non dare corso ai pagamenti ove l’Appaltatore non dimostri l’esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del Contratto e/o di essere in regola con gli adempimenti di legge, in particolare nei riguardi degli Enti interessati, della manodopera impiegata e dei terzi in genere e non adempia a quanto previsto nei successivi art. 8 “Tracciabilità dei flussi Finanziari” e art. 21 “Obblighi a carico dell’Appaltatore in tema di adempimenti Fiscali”.
7.2. Pagamenti
A) Le clausole di cui ai punti 7.2.1 e 7.2.2, si applicano ai contratti che hanno ad oggetto attività affidate ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ( c.d. Codice degli appalti )
7.2.1 Appalto di servizi e/o di lavori (ai sensi del DLgs 163/2006)
7.2.1.1 Prima dell’emissione di ogni fattura l’Appaltatore dovrà richiedere all’Unità Enel che gestisce il contratto il benestare alla fatturazione. Tale benestare verrà rilasciato previa esecuzione, da parte di Enel, delle verifiche eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali;
7.2.1.2 Il pagamento delle fatture, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data ricezione delle fatture, a condizione che le fatture pervengano ad Enel con gli estremi identificativi dell’autorizzazione alla fatturazione (benestare alla fattura). Nel caso in cui gli estremi identificativi dell’autorizzazione alla fatturazione non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data di ricezione.
7.2.1.3 Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato.
7.2.1.4 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad Enel, sono dovuti all’Appaltatore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
1. Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;
2. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno;
Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto.
7.2.1.5 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40
(quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. E’ fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del credito.
7.2.2 Appalto di forniture2 (ai sensi del DLgs 163/2006)
7.2.2.1 Il pagamento delle fatture, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data dell’accettazione o delle verifiche da parte di Enel (data benestare), eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali, a condizione che le fatture pervengano ad Enel entro il terzo giorno lavorativo del mese in cui deve essere effettuato il pagamento; nel caso in cui le fatture pervengano in ritardo rispetto a quest’ultimo termine, il pagamento sarà effettuato al terzultimo giorno lavorativo del mese successivo, sempreché le fatture siano pervenute entro il terzo giorno lavorativo di tale mese o, più in generale, il pagamento sarà effettuato al terzultimo giorno lavorativo del mese entro il cui terzo giorno lavorativo siano pervenute le fatture.
7.2.2.2 Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato.
7.2.2.3 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad Enel, sono dovuti all’Appaltatore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
1. Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;
2. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno;
Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto.
7.2.2.4 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. E’ fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del credito.
B) Le clausole di cui ai punti 7.2.3. e 7.2.4., si applicano ai contratti che hanno ad oggetto attività affidate NON ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ( c.d. Codice degli appalti )
7.2.3 Appalto di servizi e/o di lavori (non ai sensi del DLgs 163/2006)
2 Nei contratti di fornitura e/o di fornitura con posa in opera che prevedano piani di fatturazione e nei quali sia previsto che la consegna dei beni oggetto del contratto avvenga solo dopo l’autorizzazione di Enel alla consegna stessa, si applica la clausola relativa agli appalti di servizi.
7.2.3.1 Prima dell’emissione di ogni fattura l’Appaltatore dovrà richiedere all’Unità Enel che gestisce il Contratto il benestare alla fatturazione. Tale benestare verrà rilasciato previa esecuzione, da parte di Enel, delle verifiche eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali.
7.2.3.2 Il pagamento delle fatture, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data ricezione delle fatture, qualora siano trasmesse tramite Web EDI, e di 90 giorni se le fatture sono trasmesse come file in formato PDF/TIFF, a condizione che le fatture pervengano ad Enel con gli estremi identificativi dell’autorizzazione alla fatturazione (Benestare alla fattura). Nel caso in cui gli estremi identificativi dell’autorizzazione alla fatturazione non vengono riportati sulle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data di ricezione.
7.2.3.3 Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato.
7.2.3.4 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad Enel, sono dovuti all’Appaltatore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
1. Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;
2. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno;
Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto.
7.2.3.5 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. E’ fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del credito.
7.2.4 Appalto di forniture3 (non ai sensi del DLgs 163/2006)
7.2.4.1 Il pagamento delle fatture, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data dell’accettazione o delle verifiche, da parte di Enel (data benestare), eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali, a condizione che le fatture pervengano ad Enel entro il terzo giorno lavorativo del mese in cui deve essere effettuato il pagamento qualora siano trasmesse in modalità WEB EDI e di 90 giorni se le fatture sono trasmesse come file in formato PDF/TIFF, a condizione che le fatture pervengano a Enel entro il terzo giorno lavorativo del mese in cui deve essere effettuato il pagamento; nel caso in cui le fatture pervengano in ritardo rispetto a quest’ultimo termine, il pagamento sarà effettuato al terzultimo giorno lavorativo del mese
3 Nei contratti di fornitura e/o di fornitura con posa in opera che prevedano piani di fatturazione e nei quali sia previsto che la consegna dei beni oggetto del contratto avvenga solo dopo l’autorizzazione di Enel alla consegna stessa, si applica la clausola relativa agli appalti di servizi.
successivo, sempreché le fatture siano pervenute entro il terzo giorno lavorativo di tale mese o, più in generale, il pagamento sarà effettuato al terzultimo giorno lavorativo del mese entro il cui terzo giorno lavorativo siano pervenute le fatture.
7.2.4.2 Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato.
7.2.4.3 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad Enel, sono dovuti all’Appaltatore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
1. Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;
2. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno;
Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto.
7.2.4.4 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. E’ fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del credito.
8. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI4
8.1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di cui all’art.3, legge 13 agosto 2010, n.136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), così come modificata dal DL.12 novembre 2010, N. 187, convertito con Legge 17 dicembre 2010, N.217.
8.2. In particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva - fermo restando quanto previsto dal comma 5 del suddetto art.3 - al Contratto.
8.3. Inoltre, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici e, dunque relativi al Contratto, nonché alla gestione dei suddetti finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto art.3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
8.4. L’Appaltatore è tenuto a comunicare alle Unità Amministrative competenti di Enel, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al Contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Analogamente e con le medesime modalità, il subappaltatore o il subcontraente tramite l’Appaltatore, sono tenuti a comunicare al gestore del Contratto i dati di cui sopra.
4 La clausola si applica esclusivamente ai contratti affidati ai sensi del Dlgs 163/2006 (Codice degli appalti pubblici).
8.5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, informa Enel e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
8.6. L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti analoga clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al suddetto art.3, legge 13 agosto 2010, n.136.
8.7. Nel caso di violazione, da parte dell’Appaltatore, di uno solo degli obblighi previsti dall’art.3, legge 13 agosto 2010, n.136 o dal presente articolo, il Contratto si intenderà risolto di diritto immediatamente, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ..
8.8. Nel caso sia previsto, oltre al CIG (Codice Identificativo di Gara) il rilascio obbligatorio del Codice Unico di Progetto (CUP), Enel comunicherà detto codice all’Appaltatore che dovrà riportarlo su ciascuna relativa transazione.
9. LEGISLAZIONE ANTIMAFIA, PROTOCOLLI DI LEGALITA’, SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI.
9.1. Generalità
9.1.1. Il Contratto deve essere eseguito nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.
9.2. Protocollo di legalità5
9.2.1 Enel ed il Ministero dell’Interno/Prefetture locali hanno stipulato un Protocollo Quadro Nazionale e successivi Protocolli Locali di Partenariato contro le infiltrazioni della criminalità organizzata e per la tutela della legalità, disponibili al seguente indirizzo:
xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxx.xx/xx-XX/xxxxxxxxx/00_xxxxxxx_xxxxxxxxx/00_Xxxxxx_Xxxxx/
9.2.2 L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed di accettare quanto riportato nei suddetti Protocolli e si impegna all’osservanza e all’attuazione degli stessi.
9.2.3 L’Appaltatore si impegna, inoltre, a riportare nei contratti di subappalto analoghe clausole a carico dei subappaltatori, con previsione che la violazione delle disposizioni contenute nei Protocolli può comportare la risoluzione del contratto di subappalto.
9.2.4 In particolare, l’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori, si impegnano a:
5 Le clausole di cui al presente articolo, si applicano a tutti i contratti di appalto che abbiano come oggetto esclusivo o economicamente prevalente una o più attività di cui all'art.1 dell'Allegato “A” del Protocollo locale di partenariato, qui nel seguito elencate:
a) trasporto di materiali a discarica per conto terzi;
b) trasporto e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto terzi;
i) guardiania di cantieri.
1) denunciare tempestivamente alle Forze di Polizia e assicurare il necessario ausilio agli organi inquirenti, con riguardo a qualsiasi tentativo di estorsione, offerta di protezione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma si manifesti, nei confronti della propria Società, dei suoi fiduciari nei cantieri, degli eventuali componenti la compagine societaria o dei loro familiari, quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere;
2) segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al punto 1);
3) rispettare tutte le vigenti prescrizioni di natura normativa, regolamentare e contrattuale in materia di sicurezza dei lavoratori (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), e a ottemperare agli obblighi contrattuali, assicurativi, fiscali e previdenziali in favore dei lavoratori;
4) non utilizzare, nell’esecuzione del Contratto, personale che abbia riportato sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., per i delitti di associazione per delinquere anche di tipo mafioso (es. artt. 416 e 416bis etc…), corruzione, frode, riciclaggio, usura, ricettazione, impiego di beni provenienti da delitti.
5) dichiarare che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto, di non aver corrisposto né di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso altri soggetti, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volti a facilitare la conclusione dell’atto stesso;
6) non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare illegittimamente e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
7) accettare la possibilità di risoluzione del Contratto nei casi di violazione degli impegni assunti ai precedenti punti; nonché nei casi di falsa, mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle variazioni a qualsiasi titolo intervenute presso le propria società e/o eventuali subappaltatori;
8) accettare la risoluzione da parte di Enel, ai sensi dell’art. 1456 c.c., del Contratto di appalto e/o da parte dell’Appaltatore del contratto di subappalto, qualora a seguito di verifiche della Prefettura emergano informazioni interdittive di cui alla legislazione vigente, ovvero elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella propria società o eventuali imprese subappaltatrici;
9) al pagamento di una penale a titolo di liquidazione del danno – e salvo comunque il maggior danno – in caso di informazioni antimafia interdittive a cui abbia fatto seguito la risoluzione del Contratto da parte di Enel (o della ditta appaltatrice, nell’ipotesi di subappalto).
9.2.5 Fatto salvo quanto sopra, qualora a seguito delle verifiche effettuate dalle Prefetture competenti emergano in merito alle imprese appaltatrici o subappaltatrici, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, Enel, nonché l’Appaltatore, in caso di subappalto, potranno procedere alla risoluzione senza che l’Appaltatore e/o subappaltatore possano richiedere alcun risarcimento dei danni nei confronti di Enel; in caso di risoluzione l’Appaltatore/subappaltatore saranno altresì tenuti al pagamento della penale di cui al precedente punto 9).
9.3. Subappalto e Subcontratti
9.3.1. Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia e di quanto stabilito nel Contratto di Appalto. In particolare si applica l’art. 118 del D.Lgs. 163/06 e pertanto, in ottemperanza alla suddetta disposizione l’Appaltatore in relazione alle attività o parti di attività che in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare, potrà procedere con l'affidamento in subappalto, solo dopo che Enel avrà verificato le condizioni previste dalla legge e i parametri sulla sicurezza ed avrà quindi rilasciato la preventiva autorizzazione.
9.3.2. A tal fine l’Appaltatore dovrà avanzare la richiesta di volersi avvalere del subappalto, in tempo utile e tenendo conto dei tempi di rilascio della suddetta autorizzazione, inviando ad Enel apposita comunicazione scritta contenente:
• l'indicazione dettagliata delle attività per le quali si chiede autorizzazione al subappalto e il relativo importo;
• l'indicazione del soggetto subappaltatore.
• data presunta di inizio e fine subappalto.
9.3.3. E’ fatto divieto all’Appaltatore di dare in subappalto o di concedere in cottimo l'esecuzione di qualsiasi parte delle attività comprese nell'appalto, se non sia stato espressamente autorizzato per iscritto dall’unità Enel che gestisce il Contratto.
9.3.4. Inoltre, l’Appaltatore dovrà allegare la seguente documentazione:
Appaltatore
⮚ copia autenticata del contratto di subappalto sottoscritto dalle parti;
⮚ dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, a norma dell’art. 2359 Cod.Civ., con l’impresa subappaltatrice, nonché analoga dichiarazione effettuata da ciascuna impresa partecipante nel caso di R.T.I. o Consorzio;
SubAppaltatore
> dichiarazione sostitutiva, attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06;
> dichiarazione/i rilasciata/e dalla/e impresa/e subappaltatrice/i qualora la/e stessa/e abbia/no forma societaria rientrante tra quelle previste dal D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.
> il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. della ditta subappaltatrice per attività attinenti quelle oggetto del subappalto; per i subappaltatori esteri si applicano le disposizioni di cui all’art. 39 commi 2 e 3 del D.Lgs. 163/06;
> autocertificazione attestante la regolarità degli adempimenti di legge e di contratto in materia di rapporti di lavoro dei propri dipendenti specificando:
• Codice Impresa e Sede INAIL
• Matricola Impresa e Sede INPS
• Matricola Impresa, Sede e, eventualmente, Tipo Cassa Edile
• Contratto Collettivo Nazionale applicato
> autocertificazione attestante la regolarità degli adempimenti in materia di igiene e di sicurezza del lavoro nei confronti dei propri dipendenti;
> dichiarazione rilasciata dal subappaltatore ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 di possesso di adeguata forza lavoro con la specifica professionalità necessaria per l’esecuzione, in sicurezza, delle attività subappaltate, di aver svolto attività formative in materia di sicurezza per i rischi propri dell’impresa subappaltatrice per l’esecuzione delle attività oggetto d subappalto , ovvero di impegnarsi a svolgere dette attività formative per le proprie maestranze con particolare riferimento ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare ed agli eventuali rischi derivanti da interferenze prima dell’inizio delle attività subappaltate.
9.3.5. Il contratto di subappalto dovrà essere depositato, in copia autentica, presso l'Unità Enel che gestisce il contratto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni.
9.3.6. L’Appaltatore deve praticare, per le attività affidate in subappalto, gli stessi prezzi di contratto con un ribasso non superiore al 20% (ventipercento), ad eccezione dei relativi oneri della sicurezza che devono essere corrisposti senza alcun ribasso.
9.3.7. Fatto salvo quanto stabilito al precedente dell’art. 7 “Fatturazione e Pagamenti”, punto 7.1.4., l’Appaltatore autorizzato ad affidare attività in subappalto dovrà corrispondere al subappaltatore l'importo delle attività da quest'ultimo eseguite, provvedendo a trasmettere all'Unità Enel che gestisce il contratto, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, nonché la documentazione prevista all’art. 21 “Obblighi a carico dell’Appaltatore in tema di adempimenti fiscali”.
9.3.8. Ove l’Appaltatore non adempia alla trasmissione delle fatture e della documentazione di cui sopra entro il predetto termine, Enel sospenderà il pagamento degli importi relativi agli stati di avanzamento contabili, fino a quando non sia stata sanata l'inadempienza, senza che l’Appaltatore possa pretendere da Enel indennizzi o risarcimento di danni né la maturazione di interessi o altro.
9.3.9. L’Appaltatore é solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti a quest’ultimo facenti carico, per gli obblighi di sicurezza previsti nella normativa vigente.
9.3.10. Qualora Enel, nel corso dell’esecuzione delle attività oggetto di subappalto, accerti la non sussistenza o il venir meno nei confronti di un subappaltatore, di una o più delle condizioni previste dalla vigente legislazione applicabile e/o dal Contratto di Appalto, potrà procedere, a seconda dei casi, alla revoca dell’autorizzazione oppure alla sospensione delle relative attività fino alla cessazione della causa di sospensione stessa. In tale ultimo caso, Enel diffiderà l’Appaltatore a far cessare le irregolarità riscontrate entro un termine di 30 giorni dalla ricezione della diffida, pena la revoca dell'autorizzazione al subappalto.
9.3.11. A seguito della revoca dell'autorizzazione, l’Appaltatore sarà tenuto a risolvere immediatamente il contratto di subappalto stesso con assunzione diretta delle relative attività, senza alcun onere aggiuntivo per Enel e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni subiti da Enel.
9.3.12. Nei contratti con i subappaltatori e gli Appaltatori, devono essere riportate tutte le prescrizioni contenute nel Contratto di Appalto inclusa la specifica indicazione dei costi della sicurezza.
9.3.13. L’inadempimento dei previsti suddetti obblighi – anche imputabile al subappaltatore - costituirà causa di risoluzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. cv..
9.3.14. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9.3.15. L’eventuale affidamento a terzi dell’esecuzione di parte della prestazione oggetto del Contratto non esclude né limita gli obblighi e gli oneri contrattualmente assunti dall’Appaltatore, che rimane responsabile nei confronti di ENEL dell’esecuzione, nonché dell’eventuale risarcimento a terzi, danneggiati in occasione dell‘esecuzione stessa.
9.3.16. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all’Unità Enel che gestisce il contratto, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, le attività affidate.
10. IMPOSTE E TASSE
10.1. L’imposta di registro, l’imposta di bollo nonché tutti i diritti ed ulteriori oneri fiscali gravanti su quanto forma oggetto del Contratto sono a carico dell’Appaltatore.
11. RAPPRESENTANZA FISCALE E TECNICA PAESI NON UE
11.1 Rappresentanza fiscale
11.1.1. Le operazioni doganali e fiscali, quali a titolo esemplificativo quelle per l'entrata delle merci nella UE, sono a carico dell’Appaltatore. A tale scopo gli Appaltatori non aventi sede in uno degli stati della Comunità Europea sono tenuti ad eleggere, al fini di provvedere alle operazioni doganali e fiscali, un proprio rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato Italiano per il
quale valgono le disposizioni del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e/o integrazioni.
11.1.2. La nomina del rappresentante fiscale deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata o, in alternativa, da lettera annotata in apposito registro, presso l’Ufficio IVA o l’Agenzia delle entrate competente e deve essere comunicata a ENEL entro un mese dalla data di stipula del Contratto e, comunque, almeno 1 mese prima dell’inizio delle consegne e deve avere validità per tutta la durata delle consegne stesse .
11.1.3 I dati identificativi del rappresentante fiscale, una volta nominato, dovranno essere indicati in fattura.
11.2 Rappresentanza Tecnica
11.2.1. Ove previsto nel Contratto di Appalto, gli Appaltatori non residenti in uno degli stati della Comunità Europea sono tenuti ad individuare, ai fini della gestione delle attività post vendita, un proprio Rappresentante Tecnico domiciliato nel territorio della Comunità stessa. Ove previsto, il nominativo del rappresentante tecnico deve essere comunicato a ENEL entro un mese dalla data di stipula del Contratto e, comunque, almeno 1 mese prima dell’inizio delle consegne e deve avere validità per tutta la durata della garanzia del prodotto fornito.
11.3 Altre Disposizioni
In caso di ritardo nella comunicazione ad ENEL del Rappresentante Fiscale o del Rappresentante Tecnico, rispetto alle scadenze sopra precisate, ENEL si riserva il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ.
12. GARANZIA ECONOMICA
12.1. Fermo restando quanto stabilito nell’art. 19 “Garanzia economica” delle Condizioni Generali ed eventualmente negli altri documenti facenti parte del Contratto di Appalto, la garanzia deve essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa prestata da Istituti di Credito o Istituti assicurativi autorizzati, utilizzando esclusivamente i fac-simile allegati al Contratto.
12.2. Qualora la garanzia di cui sopra sia prestata da Istituti di Credito esteri, ENEL si riserva di richiedere che la stessa (tranne che si tratti di Istituti di paesi dell’UE) sia confermata da primari Istituti di Credito italiani.
12.3. Qualora la garanzia venga prestata da Compagnie Assicurative non UE, ENEL si riserva di richiedere che la stessa sia accompagnata da un’analoga assicurazione di “secondo rischio” rilasciata da Compagnia Assicurativa nazionale.
12.4. L’applicazione delle penali previste contrattualmente potrà avvenire escutendo parzialmente o integralmente la cauzione prestata a titolo di garanzia dall’Appaltatore.
12.5. Qualora l’ammontare della garanzia prestata a favore di ENEL dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta di ENEL, pena la facoltà di ENEL di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ..
13. CEDIBILITA’ DEI CREDITI E CESSIONE DEL CONTRATTO
13.1. Fermo restando quanto stabilito all’art.11 “Cessione dei diritti e crediti” delle Condizioni Generali, è esclusa la possibilità per l’Appaltatore di conferire a terzi mandati all'incasso
o di ricorrere a qualsivoglia forma di delegazione di pagamento o comunque di disposizione del proprio credito.
13.2. Con la sottoscrizione del Contratto, si intende, invece, consentita da Enel la cessione dei crediti, derivanti dal contratto stesso, a favore di Enel Factor.
13.3. E’ vietata, da parte dell’Appaltatore, la cessione anche parziale del Contratto.
14. RECESSO
14.1. Recesso dell’Appaltatore
14.1.1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 16.2 “Recesso” delle Condizioni Generali, l’Appaltatore può recedere dal contratto solo quando si verifichino le condizioni e le circostanze espressamente previste nel Contratto di Appalto stesso con i limiti e secondo le modalità ivi stabilite. Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene notificato alla controparte.
14.2. Recesso di Enel per procedure concorsuali a carico dell'Appaltatore
14.2.1. In caso di fallimento dell'Appaltatore o di sua sottoposizione alle procedure di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria, il Contratto di Appalto si scioglie ai sensi dell'art. 81 legge fallimentare e smi.
Ove tuttavia il curatore o il commissario dichiarino, entro il termine stabilito nello stesso art. 81, di voler subentrare nel rapporto, Enel ha facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione al curatore o al commissario entro i trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta di subentro.
15. RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO
15.1. Fermo restando tutti gli altri casi espressamente previsti nel Contratto di Appalto, ed in particolare all’art. 16.3 “Risoluzione per cause imputabili all’Appaltatore” delle Condizioni Generali, ENEL si riserva il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ., nei seguenti ulteriori casi in cui l’Appaltatore e/o gli eventuali subappaltatori:
• non consenta l’identificazione delle maestranze e dei mezzi d’opera o non consenta l’accesso nelle proprie sedi/officine/magazzini o nei cantieri o nelle aree di lavoro a personale di ENEL e/o a terzi incaricati da ENEL stessa per lo svolgimento di controlli previsti dal Contratto e/o dalla legge e/o si rifiuti di consentire ad ENEL - o anche solo in qualunque modo ostacoli ENEL - l’esercizio dei controlli stessi;
• sospenda arbitrariamente le prestazioni oggetto del Contratto;
• rifiuti di iniziare l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto;
• rifiuti di riprendere l’esecuzione delle attività per le quali ENEL - per qualsivoglia ragione -abbia ordinato la sospensione, qualora ENEL stessa ne abbia ordinato la ripresa;
• non proceda alla sostituzione dei materiali di qualsiasi tipo e natura giudicati non idonei da Enel;
• le dichiarazioni e/o la documentazione rilasciate a Enel abbiano omissioni e/o elementi di falsità parziale o totale;
• sia anche solo pendente una procedura concorsuale nei suoi confronti;
• utilizzi materiali ed apparecchiature di proprietà di ENEL in modo improprio o per scopi diversi da quelli contrattualmente stabiliti;
• commetta irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti;
• le prestazioni non risultino eseguite a regola d’arte.
15.2. Nei casi di cui sopra, ENEL avrà facoltà di escutere la garanzia economica di cui al precedente l’art. 12 “Garanzia economica”.
15.3., In tutti i casi di inadempimento, ENEL – a suo insindacabile giudizio - può assegnare all’Appaltatore, un termine per adempiere. Se nel Contratto di Appalto non è previsto un termine diverso, questo non è inferiore a quindici giorni.
Trascorso inutilmente tale termine ENEL, fatto salvo il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., potrà procedere all’affidamento in danno del Contratto a terzi, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno. Tale affidamento sarà notificato all’Appaltatore inadempiente, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione dello stesso e del relativo importo.
In tale caso, spetterà all’Appaltatore soltanto il pagamento delle attività regolarmente eseguite, risultanti da un verbale di constatazione dell’avanzamento delle attività, da redigersi in contraddittorio, previa compensazione con gli importi dovuti dall’Appaltatore a titolo di penale e/o di maggior danno/oneri comunque connessi all’anticipata risoluzione, quali, ad esempio, quelli conseguenti alla stipula di un nuovo contratto con terzi o alla esecuzione diretta delle attività oggetto del Contratto.
15.4. L’esecuzione in danno non esime l’Appaltatore da ulteriori responsabilità comunque connesse all’anticipata risoluzione del Contratto.
15.5. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave e qualora non diversamente stabilito nel Contratto di Appalto, la responsabilità dell’Appaltatore per l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali ed il conseguente obbligo di risarcimento a favore di ENEL non potrà essere superiore al 100% del valore del Contratto, tolleranza, varianti e opzione incluse.
16. SALVAGUARDIA AMBIENTALE
16.1. Nel rispetto dei principi della politica ambientale adottata da Enel, l’Appaltatore si impegna a porre in essere tutte le cautele e misure necessarie per la salvaguardia dell’ambiente.
16.2. A tal fine l’Appaltatore dovrà, per quanto applicabile all’oggetto del Contratto e fatto salvo quanto prescritto nel Contratto stesso:
• utilizzare materiali riciclati (anche in parte) o con alto tasso di riciclabilità; ciò in particolare per quanto riguarda le materie prime in genere e gli imballaggi; tutti i prodotti utilizzati devono essere costituiti, laddove possibile, almeno per l’80% in peso da materiali riciclabili/riciclati;
• dotare il proprio personale di indumenti privi di sostanze tossiche;
• utilizzare batterie senza presenza di mercurio e con contenuti minimi di metalli pesanti;
• selezionare e recuperare tutti i materiali metallici e non quali PVC, PEAD, PP, materiali demoliti, ecc., impiegati durante l’esecuzione del Contratto, al fine di consentirne il loro riciclaggio;
• minimizzare i consumi di energia, acqua e materie prime lungo tutto il ciclo di vita del servizio/prodotto, correlati all’ottimizzazione del rendimento;
• contenere le emissioni acustiche, atmosferiche ed elettromagnetiche ed in particolare, a titolo esemplificativo ma non limitativo:
• adottare processi di lavorazione che non prevedano l’utilizzo di prodotti inquinanti;
• utilizzare vernici compatibili con l’ambiente;
• utilizzare prodotti che non contengano additivi chimici nocivi che possano contaminare l’ambiente;
• utilizzare, in generale, prodotti non inquinanti e che facciano riferimento a marchi ecologici (es.: Ecolabel, Blue Angel, Nordic Swan, certificati FSC, ecc.);
• prevedere modalità di consegna delle merci con imballaggi che:
• non contengano plastica clorurata;
• siano realizzati con materiali che consentano il loro riciclaggio / riutilizzo;
• non siano costituiti da materiali sintetici alogenati;
• siano gestibili attraverso il sistema di raccolta differenziata;
• servirsi di modalità di trasporto che prevedano le seguenti modalità:
• utilizzare di pallet per la movimentazione ed il trasporto dei materiali, certificati FSC;
• mezzi di trasporto conformi ai più recenti standard Europei in materia di contenimento delle emissioni;
• assicurare la corretta raccolta e gestione di oli lubrificanti e pneumatici usati;
• utilizzare oli lubrificanti rigenerati e pneumatici eco-compatibili;
• sensibilizzare il personale a qualsiasi titolo impiegato durante l’esecuzione del Contratto sulla necessità di adottare comportamenti finalizzati a diminuire l’impatto ambientale.
16.3. L’Appaltatore si impegna a dimostrare, su richiesta di Enel, il possesso di etichette ecologiche relative ai materiali utilizzati, e a fornire specifica documentazione emessa da organismi riconosciuti.
Tutti gli oneri connessi all’adozione della suddetta politica ambientale, si intendono già compresi nei prezzi contrattuali.
17. CLAUSOLE ETICHE
17.1. Informativa Generale
17.1.1 Il Gruppo Enel nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero e nel Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/2001, consultabili presso l’indirizzo xxxx://xxx.xxxx.xxx/xx- IT/governance/. L’Appaltatore nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terzi si riferisce a principi equivalenti.
17.2. Dichiarazione Conflitto d’interessi
17.2.1 L’Appaltatore, anche con riferimento agli impegni assunti all’art 27.2. “Conflitto d’interesse” delle Condizioni Generali, si obbliga a rilasciare ad Enel la dichiarazione di cui all’Allegato 4 ANNEX ITALIA e 5 ANNEX ITALIA del presente documento, debitamente sottoscritta.
17.3. Dichiarazione ex parte speciale “D reati contro la personalità individuale”
17.3.1 L’Appaltatore, con riferimento agli obblighi previsti all’art. 27.1. “Generalità” delle Condizioni Generali in tema di tutela dei diritti della personalità individuale, si impegna a sottoscrivere la relativa dichiarazione di cui all’Allegato 6 ANNEX ITALIA e 7 ANNEX ITALIA del presente documento.
17.4. Xxxxxxxx risolutiva espressa contro la corruzione
17.4.1 Con riferimento all’art. 27.1 “Generalità” delle Condizioni Generali e ai principi ivi espressi e ai relativi obblighi assunti dall’Appaltatore contro la corruzione, qualora fosse accertato, con sentenza passata in giudicato, che l’Appaltatore abbia commesso illeciti amministrativi e/o uno o più reati previsti dal Dlgs 231/2001, Enel potrà risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 1456 cod.civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a qualunque Società del Gruppo quali, ad esempio, quelli derivanti dall’applicazione di sanzioni, previsti dal citato Decreto.
di Enel6
17.5. Dichiarazione di riservatezza e Norme per l’utilizzo dei sistemi informatici
6 La clausola si applica ai contratti che prevedano l’accesso ai locali Enel e/o di accedere e trattare dati e informazioni del Gruppo Enel nonché l’utilizzo, da parte dell’Appaltatore, dei sistemi informatici di Enel.
17.5.1 l’Appaltatore si impegna al rispetto degli obblighi previsti nell’Allegato 8 ANNEX ITALIA al presente documento. Si obbliga, altresì, a consegnare ad Enel le dichiarazioni di cui al medesimo Allegato, debitamente sottoscritte.
18. TUTELA DEI DATI PERSONALI
18.1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e sue successive integrazioni e/o modificazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali che vengono acquisiti reciprocamente nell’ambito della procedura di affidamento del Contratto nonché quelli trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del Contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge o per attività di promozione di servizi commerciali, sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea.
Tali dati saranno conservati per la durata del Contratto e successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
18.2. Al riguardo si precisa che:
- l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti per le finalità connesse alla stipula e gestione del Contratto è presupposto indispensabile per l’instaurazione e l’esecuzione del Contratto stesso; il mancato consenso al loro trattamento comporterà l’impossibilità della stipula o della prosecuzione dell’esecuzione del Contratto stesso. L’acquisizione dei dati per finalità di promozione dei servizi commerciali è facoltativa;
- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati saranno oggetto di comunicazione alle Società soggette a direzione e coordinamento di ENEL S.p.A. o a quest’ultima collegate e non saranno comunicati/diffusi a terzi fuori dei casi consentiti dalla legge. Inoltre i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati potranno altresì essere oggetto di comunicazione a Società terze incaricate, in qualità di responsabili del trattamento, di espletare attività di controllo della documentazione afferente l’Appaltatore;
- l’Appaltatore ove persona fisica (e/o gli eventuali altri interessati, quali procuratori, referenti contrattuali etc) ha facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza e al trattamento dei dati personali che lo riguardano, i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e sue successive modificazioni;
- il Titolare del trattamento dei dati in questione è la Società del Gruppo ENEL Committente, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- il Responsabile del trattamento dei dati in questione è il Consigliere Delegato pro-tempore dell’Area Acquisti di Enel Servizi Srl, con domicilio per la carica in viale Regina Margherita n.125 – 00000 Xxxx.
18.3.7 Con la sottoscrizione del Contratto e per tutta la sua durata, Enel, in qualità di titolare del trattamento dei dati, nomina l’Appaltatore, che accetta, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, “Responsabile” delle operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per l’esecuzione del Contratto. L’Appaltatore si impegna ad effettuare dette operazioni nel rispetto degli obblighi imposti dalla citata legge e delle istruzioni impartite da Enel che, anche tramite verifiche periodiche, vigilerà sulla puntuale osservanza delle suddette istruzioni.
In particolare, premesso che il Responsabile, in relazione all’esperienza, capacità ed affidabilità dichiarate, ha fornito idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dati, i suoi compiti e responsabilità sono definiti, a titolo esemplificativo, come segue:
- i dati personali debbono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, esclusivamente per le finalità connesse al Contratto, nel pieno rispetto delle norme di legge in materia e delle disposizioni impartite dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (provvedimenti, linee guida, ecc.);
7 La clausola si applica nel caso di appalti che comportino il trattamento di dati personali da parte dell’Appaltatore, di cui la Società Enel Committente è titolare, ad esempio Clienti, altri fornitori, etc
- dovranno essere adottate ed osservate le misure di sicurezza previste dalla parte I, titolo V del codice e dal relativo disciplinare tecnico ed ogni altra misura preventiva, fornendo idonea collaborazione nella attuazione di dette misure, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati e di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita accidentale dei dati stessi;
- le informazioni per l’esecuzione del Contratto ed eventuali data base forniti dal Titolare, dovranno essere conservati in archivi ad accesso selezionato limitato al personale appositamente incaricato dal Responsabile del trattamento dati e comunque secondo le istruzioni fornite al momento dal Titolare;
- dovranno essere impartite le necessarie istruzioni operative, nonché l’adeguata formazione agli addetti all’esecuzione del Contratto, operanti presso il Responsabile, i quali sono nominati “Incaricati” del trattamento e saranno tenuti ad osservare le prescrizioni del D.lgs. n. 196/2003, con particolare e specifica attenzione al divieto di illegittima comunicazione e diffusione dei dati trattati nonché ogni altra indicazione del Titolare;
- dovrà essere comunicata al Titolare ogni eventuale richiesta di accesso ai dati da parte degli interessati o ordine pervenuto dal Garante o dall’Autorità Giudiziaria o eventuali attività di controllo da questi intraprese in ordine al trattamento dati rientranti nell’ambito del Contratto.
Il Responsabile, infine, si obbliga in ogni caso a tenere indenne il Titolare da qualsiasi richiesta di risarcimento dei danni eventualmente avanzata da terzi per la violazione degli obblighi derivanti dal presente articolo e dalle disposizioni legislative e regolamentari a tutela della privacy.
La predetta nomina a Responsabile del trattamento sarà integrata con separato e più dettagliato atto allegato al contratto e sarà revocata automaticamente alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione per qualsiasi causa dello stesso.
19. LEGGE APPLICABILE
19.1. Se non stabilito diversamente nel Contratto, la legislazione applicabile al Contratto è quella italiana.
20. FORO COMPETENTE
20.1. Salvo che non sia diversamente previsto nel Contratto, il foro competente per qualunque controversia sorga tra le Parti sulla interpretazione o esecuzione del Contratto stesso, è quello di Roma.
SEZIONE II - LAVORI, SERVIZI, FORNITURE CON POSA IN OPERA.
21. OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE IN TEMA DI ADEMPIMENTI FISCALI (EX LEGGE 134/2012 COME MODIFICATA DAL D.L. N. 69 DEL 21/06/2013, C.D. “DECRETO DEL FARE”)8
21.1.Prima di ogni pagamento, l’Appaltatore si obbliga a consegnare ad Enel - per se stesso e per ciascuno dei suoi eventuali subappaltatori - un’asseverazione o una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/00 (secondo gli standard allegati: Allegato 1 Annex Italia, Allegato 3 Annex Italia) - attestante l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’art 35, comma 28 del D.L. 223/06 convertito con modifiche dalla Legge 248/06 e cioè il corretto adempimento dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, relativi alle prestazioni effettuate in esecuzione del presente Contratto e scaduti alla data del pagamento del corrispettivo.
Si precisa che le dichiarazioni sostitutive dovranno essere inviate esclusivamente mediante l’apposito applicativo, a tal fine predisposto da Enel, disponibile sul Portale Acquisti al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx.xx/xx-XX/xxxxxxxxx/xxxxx.xxxx.
Non verranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
21.2. In caso di asseverazione questa deve essere rilasciata da un Responsabile dell’assistenza fiscale dei CAF (art.35, comma 1 D.L. n.241/1997) o da uno dei soggetti iscritti ai relativi albi professionali (art.3, comma 3, lett. a) del D.P.R. n.322/1998).
Non sono ritenute idonee asseverazioni/dichiarazioni generiche.
21.3. Detta asseverazione deve essere corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore della stessa.
Le asseverazioni vanno inviate alle Unità Amministrative competenti di Enel indicate nel Contratto di Appalto.
21.4. In assenza della suddetta documentazione, Enel potrà sospendere il pagamento del relativo corrispettivo.
Per ciò che riguarda la suddetta asseverazione/dichiarazione dell’eventuale subappaltatore, questa dovrà essere trasmessa -a cura dell’Appaltatore- all’Unità che Gestisce il Contratto.
22. OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE IN TEMA DI ADEMPIMENTI FISCALI (EX LEGGE 134/2012 COME MODIFICATA DAL D.L. N. 69 DEL 21/06/2013, C.D. “DECRETO DEL FARE”).8
22.1. Fermo restando quanto prescritto a carico dell’Appaltatore nel precedente art.21 “Obblighi a carico dell’Appaltatore in tema di adempimenti fiscali (ex Legge 134/2012 come modificata dal D.L. n. 69 del 21/06/2013, c.d. “Decreto del Fare”) del presente documento, il subappaltatore si obbliga a consegnare all’Appaltatore, prima di ogni pagamento un’asseverazione o una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/00 (secondo gli standard allegati: Allegato 2 Annex Italia, Allegato 3 Annex Italia)) - attestante l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’art 35, comma 28 del D.L. 223/06 convertito con modifiche dalla Legge 248/06 e cioè il corretto adempimento dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, relativi alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto e scaduti alla data del versamento del corrispettivo.
8 La clausola si applica ai contratti di appalto di lavori, servizi ed ai contratti di forniture con posa in opera, nei casi in cui l’entità della manodopera risulti economicamente prevalente rispetto alla “fornitura”. Non si applica ai contratti d’opera, quelli in cui, cioè, il prestatore utilizza prevalentemente il proprio lavoro.
22.2. L’asseverazione di cui sopra deve essere rilasciata da un Responsabile dell’assistenza fiscale dei CAF (art.35, comma 1 D.L. n.241/1997) o da uno dei soggetti iscritti ai relativi albi professionali (art.3, comma 3, lett. a) del D.P.R. n.322/1998).
Non sono ritenute idonee asseverazioni/dichiarazioni generiche.
22.3. Detta asseverazione/dichiarazione deve essere corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore della stessa.
23. MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’
23.1. L’Appaltatore deve eseguire le attività a perfetta regola d’arte ed esenti da ogni difetto nel pieno rispetto di quanto previsto nel Contratto di Appalto. Le attrezzature ed i mezzi d’opera occorrenti sono a cura e spese dell’Appaltatore.
23.2. In caso di inesatto adempimento, l’Appaltatore dovrà provvedere, con oneri a suo carico, a tutto quanto necessario affinché le attività siano eseguite secondo quanto prescritto nel Contratto di Appalto ed osservare le indicazioni in proposito fornite da ENEL.
23.3. Ove previsto, l’Appaltatore compilerà e consegnerà ad ENEL un rapporto – redatto secondo un modello e con la cadenza temporale prescritta da ENEL – contenente le informazioni richieste da ENEL stessa sulle attività svolte. ENEL si riserva in qualsiasi momento il diritto di verificarne il contenuto al fine di accertare l’adempimento delle prestazioni in conformità alle obbligazioni assunte.
23.4. L’esecuzione delle attività può avvenire nelle vicinanze di – e/o comportare interferenze con – impianti (elettrici, telefonici, del gas, delle acque potabili e reflue, ecc.) e/o infrastrutture (strade, canali, linee ferroviarie e simili) di proprietà di ENEL o di terzi. In tali casi, l’Appaltatore, prima di iniziare l’esecuzione delle prestazioni, deve farsi parte diligente per integrare e verificare le informazioni, planimetrie, basi cartografiche ricevute da ENEL reperendo quanto necessario ed utile in relazione alla presenza ed ai percorsi di impianti ed infrastrutture e deve, inoltre, individuare quelli totalmente o parzialmente interrati.
23.5. L’Appaltatore deve attenersi alle disposizioni ricevute di volta in volta nonché alle procedure in atto presso ENEL o presso i terzi proprietari, in conformità alle vigenti normative ed alle direttive impartite dagli Enti preposti. L’Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di sicurezza necessari e deve rispettare i tempi di intervento ed i programmi prestabiliti da ENEL o da terzi proprietari in relazione alle rispettive necessità di esercizio.
23.6. L’Appaltatore deve operare in corrispondenza di impianti ed infrastrutture subordinatamente alle necessità di esercizio di ENEL o dei terzi proprietari, anche se per dette esigenze il programma dello svolgimento dell’esecuzione delle attività dovesse subire eventuali modificazioni o ritardi.
23.7. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri connessi o comunque derivanti dalle prescrizioni impartite da ENEL o da terzi proprietari all’Appaltatore stesso per l’esecuzione delle attività in corrispondenza di impianti ed infrastrutture.
23.8. Qualora gli impianti di ENEL o di terzi debbano essere posti in stato di temporanea messa fuori servizio ed in sicurezza, l’Appaltatore, a sua cura e spese, deve:
- accertarsi delle modalità in uso presso i proprietari per la richiesta dell’interruzione temporanea ed attenersi ad esse;
- realizzare le opere provvisorie atte a garantire la continuità di esercizio se prescritta dai proprietari;
- intervenire solo dopo aver ricevuto idonea comunicazione di effettiva messa fuori servizio ed in sicurezza secondo le modalità stabilite da ENEL o dai terzi;
- dare comunicazione ai proprietari nonché ad ENEL di aver ultimato l’esecuzione delle attività secondo le disposizioni ricevute;
- riconsegnare gli impianti ottemperando alle modalità disposte dai proprietari;
- riconsegnare gli impianti nei minimi tempi tecnici qualora essi debbano essere urgentemente rimessi in esercizio per esigenze di servizio.
23.9. L’Appaltatore è responsabile di eventuali ritardi nella riconsegna degli impianti e della loro rimessa in servizio nel rispetto di tempi e programmi prestabiliti, rispondendo dei danni eventualmente derivanti ai proprietari e a ENEL.
23.10. L'Appaltatore deve in particolare adottare tutte le disposizioni necessarie affinché le opere appaltate, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali non possano subire o a loro volta arrecare danni a persone o cose.
23.11. In ogni caso ricadono, altresì, a carico dell’Appaltatore tutti i danni, perdite o avarie che comunque dovessero verificarsi - durante il corso dei lavori e fino alla presa in consegna delle opere da parte di Enel - ai propri impianti di cantiere e alle opere provvisionali, anche nel caso in cui questi siano causati da forza maggiore.
24. AREE E LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELL’APPALTATORE DA PARTE DI
ENEL
24.1. Qualora l’attività oggetto del Contratto si svolga presso locali di Enel o nella sua disponibilità giuridica, Enel stessa metterà a disposizione dell’Appaltatore le sole aree o locali presso i quali si dovranno eseguire le attività contrattualmente previste, salvo diversa indicazione.
25. ESECUZIONE DI LAVORI CON PERSONALE PRESSO LE SEDI DI ENEL
25.1. Qualora il Contratto preveda la presenza (anche occasionale) di lavoratori a vario titolo impiegati nell’esecuzione delle attività oggetto del contratto, presso sedi di Enel, l'Appaltatore stesso deve effettuare, prima dell’inizio delle attività, un sopralluogo tecnico presso le sedi nelle quali debbano operare detti lavoratori.
25.2. L’Appaltatore riceve dall’Enel la documentazione concernente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione riferite a dette sedi e collabora con Enel al fine di esperire quanto previsto dalla normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro.
L'Appaltatore deve individuare un idoneo referente per gli aspetti in materia di sicurezza, ne deve comunicare il nominativo a Enel e, tempestivamente, ogni variazione del nominativo stesso.
25.3. Enel si riserva di dettare ulteriori disposizioni alle quali l’Appaltatore, i subappaltatori e i subaffidatari dallo stesso incaricati sono obbligati ad adempiere.
26. RAPPRESENTANZA
26.1. L’Appaltatore, prima dell’inizio delle attività, designa un proprio rappresentante e un sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato a farne le veci.
26.2. Il rappresentante dell’Appaltatore ed il suo sostituto, che, a norma delle vigenti disposizioni, sono responsabili della conduzione tecnica ed amministrativa delle attività oggetto del Contratto, devono essere in possesso dei necessari requisiti di legge, essere muniti delle apposite deleghe ed avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali.
L’Appaltatore dovrà immediatamente sostituire, nel rispetto delle norme vigenti e senza oneri per ENEL, il rappresentante o il sostituto non più in possesso dei necessari requisiti di legge.
26.3. Il rappresentante dell’Appaltatore ed il suo sostituto dovranno essere reperibili in ogni momento per tutta la durata delle attività oggetto del Contratto in modo che nessuna ne risulti compromessa o subisca ritardi.
27. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO
27.1 Prescrizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori
27.1.1 L’Appaltatore, nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, deve assicurare il rispetto di tutte le vigenti prescrizioni di natura normativa, regolamentare e contrattuale in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nonché di tutte le normative specifiche applicabili.
27.1.2 L’Appaltatore, inoltre, deve:
• individuare tra il suo personale un preposto ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 81/08 e smi;
• impiegare personale adeguatamente formato e in possesso delle idonee qualifiche e attestazioni in relazione alle attività da effettuare, previste dalla normativa italiana e dalle procedure Enel;
• utilizzare macchine, attrezzature e dispositivi conformi alla legislazione vigente e alle norme di buona tecnica, soggette alle verifiche periodiche previste dalla normativa;
• non manomettere opere provvisionali o protezioni di Enel o di altre imprese appaltatrici;
• utilizzare solo macchine, attrezzature e dispositivi precedentemente comunicati a Enel;
• non adoperare macchine, attrezzature e dispositivi di Enel se non preventivamente autorizzato;
• mantenere adeguatamente pulite ed ordinate le aree di lavoro durante tutto il xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx;
• rispettare le disposizioni contenute:
⮚ nel caso di lavori ex art. 27 del D.Lgs. 81/08 e smi:
▪ nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) specifici dell’attività oggetto del Contratto;
▪ nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);
⮚ nel caso di lavori ex Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e smi:
▪ nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
▪ nel proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS);
• partecipare alle riunioni di cooperazione e coordinamento promosse da Enel.
27.2 Disposizioni sul primo soccorso, sulla prevenzione incendi e sulla gestione delle emergenze
27.2.1 L’Appaltatore deve provvedere a quanto previsto dalle legge in materia di primo soccorso, prevenzione incendi e gestione delle emergenze.
27.2.2 L’Appaltatore e gli eventuali sub appaltatori devono inviare a Enel l’elenco dei nominativi dei propri addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi per gli specifici luoghi di lavoro interessati.
27.2.3 L’Appaltatore deve prevedere un’organizzazione che assicuri e garantisca la presenza in ciascun cantiere di:
• almeno un pacchetto di medicazione, conforme alle prescrizioni della legislazione vigente (DM 388/2003);
• un mezzo di comunicazione idoneo al fine di una pronta attivazione dei soccorsi;
• idonee attrezzature di estinzione incendio, adeguate al rischio specifico dell’attività oggetto del Contratto.
27.2.4 Tutte le azioni relative al primo soccorso e alla gestione delle emergenze saranno effettuate dagli addetti dell’impresa interessata, eventualmente in coordinamento con il Piano di Emergenza del sito Enel.
27.3 Lavori elettrici
27.3.1 Come previsto dal D.Lgs. 81/08 e smi ed integrato dalle Norme CEI EN 50110 e 11/27, l’Appaltatore dovrà valutare, per ogni singola attività di propria pertinenza, i rischi elettrici.
27.3.2 Per le attività su installazioni fuori tensione, il preposto dell’Appaltatore deve essere in possesso della qualifica di Persona Esperta (PES). Se il personale che opera è classificato come Persona Comune (PEC) il preposto o una persona con la qualifica di Persona Avvertita (PAV) deve costantemente sorvegliare le attività del suddetto personale.
27.3.3 Per le attività su installazioni sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e 1 ai sensi della Norme CEI EN 50110 e 11/27 il preposto deve essere in possesso della qualifica di PES ed aver ottenuto l’idoneità a svolgere lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I. Il personale deve essere in possesso delle qualifiche di PES o PAV ed aver ottenuto l’idoneità ai lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I.
27.3.4 E’ severamente vietato all’Appaltatore iniziare le attività, prima della consegna da parte di Enel dell’installazione elettrica oggetto dell’attività all’Appaltatore stesso.
27.4 Uso di sostanze chimiche
27.4.1 L’Appaltatore non può introdurre nei siti Enel sostanze chimiche pericolose9 senza preventiva autorizzazione di Enel.
27.4.2 Nel caso in cui sia necessario l’utilizzo di sostanze chimiche pericolose, l’Appaltatore
deve:
• formulare una richiesta scritta ad Enel, corredata dalla relativa scheda tecnica di sicurezza della sostanza;
• osservare la normativa di salute e sicurezza e le disposizioni Enel relative a movimentazione, trasporto, uso e stoccaggio di sostanze chimiche pericolose in riferimento all’etichettatura e alla scheda tecnica di sicurezza della sostanza.
27.5 Spazi confinati
27.5.1 In caso di attività da svolgersi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (a titolo esemplificativo serbatoi, silos, gallerie, pozzi, etc), al fine di dimostrare le capacità effettive del personale che esegue i lavori, l’Appaltatore/subappaltatore, prima dell’esecuzione delle attività,
9 Rif. Regolamento 1272/08 (UE) “Classificazione, etichettatura, imballaggio delle sostanze e delle miscele”.
dovrà fornire l‘elenco nominativo dei lavoratori che effettueranno tali attività, corredato da idonea documentazione attestante che detta forza lavoro possieda i requisiti prescritti dal DPR 177/2011, e cioè:
• esperienza almeno triennale nei lavori in spazi confinati posseduta da almeno il 30 % della forza lavoro; tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
• contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ovvero altre tipologie di appalto o contrattuali certificate ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. 276/03);
• avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale impiegato per attività lavorative in spazi confinati, specificamente mirate alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento;
• avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in spazi confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza;
• possesso di dispositivi di protezione individuale (DPI), strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in spazi confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature.
27.5.2 In caso di affidamento in subappalto, quest’ultimo deve essere autorizzato da Enel e certificato ai sensi del Titolo VIII Capo 1 del D.Lgs. 276/03.
27.5.3 Le disposizioni in questione si applicano anche nei riguardi delle imprese e dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengono subappaltate.
27.6 Lavori in aree a rischio di atmosfere esplosive
27.6.1 Nelle aree classificate da Enel a rischio di formazione di atmosfera esplosiva (ATEX) le attività devono essere pianificate secondo specifici accorgimenti. L’Appaltatore che opera in un’area classificata da Enel come ATEX deve:
⮚ prestare particolare attenzione alla presenza di materiali, che possono costituire un imprevisto aggravio del carico di incendio;
⮚ osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nel Documento sulla protezione contro le esplosioni predisposto da Enel;
⮚ adottare misure tecnico-organizzative adeguate, in funzione della classificazione delle aree, quali:
• impiegare utensili rispondenti ai requisiti di cui alla norma ATEX;
• applicare modalità operative che non comportino l’utilizzo/sviluppo di sorgenti di calore;
• dotare il proprio personale di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adeguati al rischio ATEX;
• impiegare personale adeguatamente formato ed addestrato;
27.6.2 Qualora nella stessa area di lavoro operino più imprese appaltatrici, ciascun datore di lavoro è responsabile delle questioni soggette al suo controllo relativamente al rischio di atmosfere esplosive.
27.7 Lavori subacquei
27.7.1 In caso di attività che prevedano lavori in immersione con utilizzo di operatori subacquei, l’Appaltatore deve dimostrare di utilizzare personale con i seguenti requisiti:
• possesso dell’attestato di qualifica professionale di Operatore Tecnico Subacqueo (OTS)10;
• iscrizione nel Registro dei Sommozzatori in servizio locale;
• idoneità fisica alla mansione di sommozzatore rilasciata dallo specialista medico subacqueo11 con periodicità di legge;
• adeguata formazione in merito alle attività da svolgere.
27.7.2 L’Appaltatore è tenuto a dimostrare, fornendo l’idonea documentazione, che ciascun operatore dispone di qualifica professionale di operatore tecnico subacqueo (OTS).
27.7.3 Al personale dell’Appaltatore non in possesso di tali requisiti è fatto divieto assoluto di svolgere attività lavorative in immersione per conto di Enel.
27.7.4 L’attestato di qualifica professionale di Operatore Tecnico Subacqueo (OTS) viene conseguito al termine di corsi di formazione professionale conformi agli standard internazionali12. Per poter svolgere attività lavorativa subacquea è necessario, inoltre, risultare idonei agli accertamenti sanitari previsti dalla Scheda di valutazione psicofisica attitudinale allegata al D.M 13 gennaio 1979 e
s.m.i. La persistenza di tali requisiti è soggetta a controllo almeno annuale da parte dello specialistica medico subacqueo.
27.7.5 Il sommozzatore, che nel corso dei precedenti 12 mesi non sia stato visitato e dichiarato idoneo all’immersione da uno specialista medico subacqueo, non può partecipare alle operazioni subacquee.
27.8 Attività minerarie
27.8.1 Nel caso di attività ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. 624/96, l’Appaltatore è tenuto a:
• predisporre e consegnare a Enel, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di analisi dei rischi per l’attività prevista in cantiere che permetta a Enel di completare il Documento di sicurezza e salute (DSS) appositamente predisposto per il cantiere ai sensi degli artt. 6 e 9 del D.Lgs. 624/96. L’Appaltatore dovrà altresì tenere tale documentazione in cantiere, a disposizione delle Autorità preposte alle verifiche ispettive;
• indicare, qualora richiesto, il nominativo di una persona cui assegnare l’incarico di Sorvegliante dell’attività di cantiere ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 624/96;
• impiegare in cantiere personale che abbia effettuato le visite mediche di idoneità prescritte dall’art. 648 del D.P.R. 128/59.
10 Per i cittadini di altri Paesi membri della Comunità Europea è considerato abilitante all'iscrizione anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine, per l'espletamento dell’attività di sommozzatore professionale nell'ambito dei porti.
11 Medico incaricato dal Datore di Lavoro per gli aspetti di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In alcuni Paesi tale figura è definita dalla normativa in materia.
12 In mancanza sono equiparabili anche i corsi di formazione conformi agli standard internazionali dell’International Diving Schools Association (IDSA), dell’International Marine Contractors Association (IMCA), dell’Association of Diving Contractors (ADC)
27.9 Cantieri temporanei e mobili
27.9.1 Prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori, in relazione ai contenuti dei documenti in materia di sicurezza a essi consegnati, devono redigere e trasmettere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) relativo al singolo cantiere interessato dai lavori, di cui all’art. 89 lettera h) del D.Lgs. 81/08 e smi.
27.9.2 L’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono presentare il proprio POS con congruo anticipo rispetto all’inizio dei relativi lavori al fine di consentire al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, la verifica dell’idoneità del POS finalizzata ad assicurarne la coerenza con il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
Il POS deve contenere gli elementi minimi individuati al punto 3.2 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08
27.10 Sanzioni per la violazione della normativa in materia di salute e sicurezza
27.10.1 Con riferimento all’art. 18.2 “Sanzioni per la violazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro” delle Condizioni Generali, Enel, a fronte di ciascuna inadempienza dell’Appaltatore in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ha la facoltà di applicare, dandone comunicazione all’Appaltatore a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una sanzione pecuniaria pari a:
Euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna inadempienza “GRAVE”13 Euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna inadempienza “GRAVISSIMA”15
27.10.2 Qualora le inadempienze “GRAVI” e “GRAVISSIME” cagionino infortuni sul lavoro o comunque danni a persone, ENEL si riserva, a suo insindacabile giudizio, di applicare – in relazione alla gravità della violazione e/o dell’infortunio e/o del danno alla persona - una sanzione pecuniaria fino al 2% dell’importo complessivo contrattuale e in ogni caso non inferiore a € 1.000,00 (mille/00).
28. ASSICURAZIONI
28.1. Fatto salvo quanto stabilito all’art. 20 “Assicurazioni” delle Condizioni Generali, l’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto anche a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati.
28.2 L’Appaltatore è tenuto a stipulare, con primario istituto assicurativo, e per tutta la durata ed efficacia del Contratto, una polizza di “Responsabilità Civile Generale” comprendente la copertura di “RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO VERSO I PROPRI DIPENDENTI” e/o comunque incaricati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e la copertura di “RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI” con i massimali non inferiori agli importi indicati in Lettera d’Ordine. Nella polizza “Responsabilità Civile Generale” Enel deve essere considerata soggetto terzo rispetto all’Assicurato e dovrà includere l’eventuale rivalsa fatta dall’INAIL per lesioni o infortuni al personale dell’Appaltatore.”
Nel caso in cui l’Appaltatore avesse già in essere una polizza assicurativa con le caratteristiche indicate al presente articolo, dovrà richiedere all’istituto assicurativo una espressa estensione della polizza stessa allo specifico Contratto in essere con Enel..
13 così come classificate nella tabella “Elenco violazioni Gravi e Gravissime”di cui all’art. 18.2 delle Condizioni Generali
28.3. I massimali della polizza assicurativa sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri occorsi nel termine di durata ed efficacia del Contratto, nonché nel successivo periodo di garanzia relativo alle prestazioni oggetto del Contratto stesso.
La polizza assicurativa deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore:
- al diritto di rivalsa nei confronti di ENEL;
- a qualsiasi eccezione nei confronti di ENEL.
Ad integrazione di quanto previsto al precedente punto 28.1, si precisa che la polizza assicurativa dell’Appaltatore non limita gli obblighi e la responsabilità dello stesso rispetto al Contratto. Pertanto, qualsiasi importo relativo a danno/infortunio non assicurato e non coperto dalla suddetta polizza (compresi gli importi in franchigia/scoperto) deve essere sostenuto dall’Appaltatore.
28.4. L’Appaltatore dovrà inviare, nel termine massimo di 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative sopra descritte, nonché copia della quietanza di avvenuto pagamento dei relativi premi assicurativi.
I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi della polizza: compagnia assicuratrice, attività dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia, oltre alle eventuali estensioni più sopra specificamente indicate. L’Appaltatore, nel corso del rapporto contrattuale, dovrà altresì produrre idonea documentazione (certificati assicurativi e quietanze di pagamento come sopra definiti) comprovante l’avvenuto rinnovo delle coperture assicurative eventualmente scadute ovvero i certificati assicurativi attestanti la sottoscrizione di coperture assicurative sostitutive conformi a quanto indicato al presente articolo nonché tutte le connesse quietanze di pagamento, nel termine massimo di 30 giorni da ciascuna scadenza.
Qualora a seguito di modifiche contrattuali, le prestazioni oggetto del contratto di appalto subiscano variazioni, l’appaltatore si impegna fin d’ora ad adeguare la polizza assicurativa alle effettive attività contrattuali da eseguirsi, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e a fornire ad Enel la documentazione comprovante l’avvenuto adeguamento.
28.5. Resta inteso che l’esistenza, la validità e l’efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo costituiscono condizione essenziale di efficacia del Contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, ENEL potrà risolvere il Contratto medesimo ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ., con conseguente ritenzione della cauzione prestata, a titolo di penale, e fatto salvo il diritto di Enel al risarcimento del maggior danno subito.
28.6. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori analoga clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi previsti dal presente articolo. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore del suddetto obbligo, Enel potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ..”
28 BIS OBBLIGO DI ASSICURAZIONE DEL PROFESSIONISTA14
28 BIS.1 In conformità all’art. 5 del DPR 137/12, il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti a Enel dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti da Enel stessa.
Il professionista deve rendere noto a Enel, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva mediante produzione di copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative (che
14 La presente xxxxxxxx si applica ai contratti con i professionisti che esercitino una «professione regolamentata», come definita dal DPR 137/2012, Capo I, art 1 lettera a). Per professione regolamentata si intende l'attività o l'insieme delle attività il cui esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.
dovranno riportare: gli estremi della polizza, la compagnia assicuratrice, l’attività dell’assicurato, il periodo di efficacia, i massimali, le franchigie e gli scoperti e le principali esclusioni di garanzia) nonché copia della quietanza di avvenuto pagamento dei relativi premi assicurativi.
28 BIS.2 La polizza professionale dovrà avere una durata almeno pari alla durata dell’incarico.
A tal fine, il professionista dovrà, altresì, produrre idonea documentazione comprovante l’avvenuto rinnovo delle coperture assicurative eventualmente scadute ovvero i certificati assicurativi attestanti la sottoscrizione di coperture assicurative sostitutive nonché, tempestivamente, tutte le connesse quietanze di pagamento.
Resta inteso che l’esistenza, la validità e l’efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo costituiscono condizione essenziale di efficacia dell’incarico e, pertanto, qualora il professionista non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, Enel potrà risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
29. ASSICURAZIONE “ALL RISKS”
29.1. Quando in relazione all'opera che Enel intende realizzare, sia prevista la presenza, anche in tempi successivi, di più imprese appaltatrici nell'ambito di un medesimo cantiere, Enel stessa può provvedere, anche per conto dei vari Appaltatori, alla copertura assicurativa di tutti i rischi connessi all'esecuzione dell'opera.
29.2. Pertanto, allo scopo, Enel potrà stipulare, con primaria compagnia assicuratrice, una apposita polizza "all risks" e gli oneri del premio potranno essere posti a carico di ciascun Appaltatore per la parte o quota di sua competenza, secondo quanto precisato nel Contratto di Appalto.
30. MATERIALI E APPARECCHIATURE
30.1. All’Appaltatore può essere affidata l’esecuzione di prestazioni che richiedano l’utilizzo di materiali, strumenti di rilevazione e/o misura ed apparecchiature che possano essere forniti, in tutto o in parte, da Enel a seconda di quanto previsto nel Contratto di Appalto.
30.2. I materiali, gli strumenti di rilevazione e/o misura e le apparecchiature di proprietà di ENEL affidati a qualunque titolo e per qualunque scopo all’Appaltatore, saranno consegnati nei tempi e con le modalità stabiliti da Enel nel Contratto di Appalto o, in assenza, in specifiche comunicazioni scritte.
30.3. L’Appaltatore deve controllare, nei modi e nei termini prescritti nei documenti contrattuali, che le quantità, le consistenze e lo stato palese di materiali ed apparecchiature siano corrispondenti a quanto descritto nei suddetti documenti.
30.4. L’Appaltatore deve provvedere a propria cura e spese alle operazioni di scarico di tutti i materiali consegnatigli, anche a mezzo terzi, da Enel.
30.5. Qualora Enel affidi propri materiali ed apparecchiature all’Appaltatore necessari per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, Enel stessa ne può stabilire le relative condizioni e modalità (per es.: comodato d’uso). Nei casi in cui l’affidamento non avvenga a titolo gratuito, Enel specifica i canoni e le modalità di pagamento.
30.6. I materiali, gli strumenti di rilevazione e/o misura e le apparecchiature forniti e/o comunque utilizzati dall’Appaltatore devono essere esenti da ogni difetto e devono corrispondere a tutti i requisiti contrattualmente prescritti.
30.7. I materiali e le apparecchiature approvvigionati direttamente dall’Appaltatore dovranno essere idonei all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e ne deve essere dimostrata, a richiesta, la provenienza.
30.8. Enel si riserva il diritto di effettuare controlli e di rifiutare, a mezzo comunicazione scritta munita di prova del ricevimento, quei materiali e quelle apparecchiature utilizzati dall’Appaltatore che, a proprio insindacabile giudizio, siano risultati inidonei ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.
30.9. L’Appaltatore deve provvedere a propria cura e spese alla sostituzione dei materiali e delle apparecchiature di cui sopra, entro il termine stabilito da Enel nella suddetta comunicazione. In nessun caso il rifiuto di materiali e apparecchiature da parte di Enel dà diritto all’Appaltatore di ottenere una sospensione o uno spostamento dei termini di ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni.
L’Appaltatore, per tutti i materiali e le apparecchiature
- Proprie,
- Forniti da Enel, a decorrere dalla data in cui li abbia ricevuti,
- preesistenti e smontati, destinati ad essere restituiti a Enel o riutilizzati nel corso dell’esecuzione dei servizi, deve provvedere, a propria cura e spese, fino alla messa in opera – o fino alla restituzione a Enel con le modalità, tempi e presso i siti da questa indicati – a:
• compiere tutte le operazioni di carico e scarico, trasporto, spostamento e posizionamento in cantiere e successivamente a piè d’opera;
• custodirli in depositi ed immagazzinare in siti idonei e ben mantenuti in modo da assicurare la loro perfetta identificazione e conservazione
30.10. Materiali ed apparecchiature di proprietà di Enel, a qualunque titolo affidati all’Appaltatore, devono essere restituiti ad ENEL entro i termini stabiliti nel Contratto di Appalto.
30.11. Sono a carico dell’Appaltatore eventuali spese per la riparazione di materiali ed apparecchiature danneggiati nel corso di operazioni dallo stesso eseguite. Eventuali apparecchiature e materiali che risultino mancanti o non riparabili sono addebitati all’Appaltatore ai prezzi di mercato, eventualmente maggiorati nella percentuale stabilita nel Contratto di Appalto.
31. MODIFICHE CONTRATTUALI IN CORSO D’OPERA
31.1. Fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 6 “Valutazione economica nel caso di modifiche contrattuali” del presente documento, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto delle modifiche contrattuali, così come richiesto da Enel, alle medesime condizioni contrattuali, fino a quando l'importo delle prestazioni contrattuali fissato alla “data iniziale di riferimento” di cui al Contratto di Appalto - non superi la percentuale dell’importo del Contratto ivi indicata.
31.2. Enel richiede all’Appaltatore l’esecuzione di tali modifiche con specifica comunicazione munita di prova del ricevimento.
31.3. In vista del superamento di tale limite, l’Appaltatore potrà fare esplicita richiesta di nuove condizioni contrattuali per la parte eccedente. In mancanza di accordo sulle nuove condizioni l'esecuzione del Contratto si intende completata al raggiungimento della percentuale di cui sopra.
31.4. Trascorsi inutilmente i termini di cui sopra il Contratto si intende tacitamente esteso con condizioni immutate a tutti i lavori eccedenti il predetto limite. Nel caso in cui al termine dei lavori non sia stato raggiunto il 75% dell'importo del Contratto, l'Appaltatore ha diritto, a tacitazione completa di ogni e qualsiasi pretesa, al compenso pari al 10% (diecipercento) della differenza tra il suddetto limite del 75% e l'importo dei lavori eseguiti, riportato alla data iniziale di riferimento.
31.5. L'Appaltatore non può, senza preventiva autorizzazione scritta di Enel, apportare alle opere appaltate modifiche, aggiunte o soppressioni, di qualsiasi natura o entità.
32. VARIAZIONE DEI PREZZI A FORFAIT
32.1. Le variazioni del progetto esecutivo di attività compensate a forfait, espressamente ed esclusivamente richieste da Enel, danno luogo all'adeguamento del corrispondente prezzo a forfait, da concordarsi di volta in volta conformemente a quanto stabilito al precedente art. 6. “Valutazione economica nel caso di modifiche contrattuali” e in analogia con i prezzi fissati nel Contratto di Appalto.
33. PRESTAZIONI A CONSUNTIVO
33.1. Durante l'esecuzione dell'appalto Enel può richiedere all'Appaltatore, con congruo preavviso, anche l'esecuzione di alcune prestazioni di modesta entità inerenti l'appalto stesso, cd. “Prestazioni a consuntivo”, remunerandole in base ai dati di consuntivo.
33.2. Per remunerare le eventuali prestazioni a consuntivo i prezzi da applicare, saranno definiti nel Contratto di Appalto.
33.3. Le piccole forniture di materiali, necessarie esclusivamente per eseguire le prestazioni sopra descritte, saranno remunerate sulla base dei prezzi di mercato previsti alla data della fornitura, verificati da Enel e documentati da fattura dell’Appaltatore, applicando ad essi la maggiorazione prevista nel Contratto di Appalto, comprendente in modo forfettario il compenso per spese generali.
33.4. Anche per queste “prestazioni a consuntivo” l'Appaltatore è tenuto a mettere tempestivamente a disposizione di Enel la propria organizzazione ed è pertanto obbligato a provvedere, sotto la propria esclusiva responsabilità, a tutto quanto occorra per eseguire correttamente dette prestazioni. Le prestazioni a consuntivo devono essere elencate in apposite liste giornaliere in cui sono indicati il lavoro eseguito, le qualifiche ed il tempo di effettivo impiego della mano d’opera, dei macchinari, attrezzature e mezzi d’opera e le quantità dei materiali forniti.
33.5. L'esecuzione di tali prestazioni non dà diritto allo spostamento dei termini contrattuali, né a compensi speciali per insufficienza di personale o per mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze.
33.6. L’importo delle prestazioni a consuntivo non può superare la soglia prevista nel Contratto di Appalto.
34. CONTROLLI E CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO
34.1. Enel ha il diritto di controllare e verificare l’esatto adempimento, da parte dell’Appaltatore, di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto e di tutte le eventuali ulteriori prescrizioni impartite da Enel nel xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
00.0. Qualora, all’esito dei controlli, l’Appaltatore non presenti per iscritto eventuali sue contestazioni alle determinazioni di Enel, entro dieci giorni dalla loro ricezione, le determinazioni stesse si intendono integralmente accettate e l’Appaltatore decade dal diritto di avanzare riserve.
Sulle contestazioni eventualmente presentate dall’Appaltatore, Enel deve comunicare le proprie determinazioni entro trenta giorni dalla loro ricezione.
34.3. L’Appaltatore si obbliga ad effettuare, a richiesta di Enel, ogni constatazione in contraddittorio circa situazioni o fatti verificatisi nel corso dell'esecuzione del Contratto, sottoscrivendo il relativo verbale di constatazione.
34.4. Fatto salvo quanto previsto dall’art.16.4. ”Risoluzione del contratto per causa imputabile all’Appaltatore dovuta all’inadempimento dei requisiti di sicurezza e salute” delle Condizioni Generali, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa in ordine a fatti o situazioni per i quali, per qualunque motivo, non vi sia stata la constatazione in contraddittorio.
34.5. L’Appaltatore è tenuto a far constatare tempestivamente ogni eventuale irregolarità nell'esecuzione di attività che non siano di sua competenza ma che possano comunque condizionare la sua attività.
35. RISERVE
35.1. Tutte le riserve che l'Appaltatore intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate, a pena di decadenza, mediante firma con riserva del documento di contabilità, esclusivamente in calce all'aggiornamento relativo al periodo in cui è accaduto l'evento che determina la riserva.
35.2. In detto documento di contabilità l'Appaltatore deve inoltre richiamare, pena la loro decadenza, le riserve avanzate sui libretti delle misure, nonché sui verbali di ricevimento
35.3. Nel caso in cui abbia presentato le sue osservazioni l'Appaltatore deve, a pena di decadenza, iscrivere le eventuali relative riserve in calce all'aggiornamento del documento di contabilità relativo al periodo durante il quale Enel gli ha fatto conoscere le sue definitive decisioni.
35.4. L'Appaltatore ha l'obbligo di esplicare le riserve comunicando a Enel, entro il termine di quindici giorni dalla firma con riserva del documento di contabilità, i motivi che hanno determinato le riserve stesse e le specifiche dettagliate degli eventuali compensi cui ritiene di aver diritto.
35.5. Sia nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il registro, sia nel caso in cui, avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicato le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, si hanno come accertati ed accettati i fatti registrati e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, riserve e richieste che a tali fatti si riferiscono.
35.6. All'atto della firma dell'ultimo aggiornamento del documento di contabilità, l'Appaltatore deve richiamare le riserve da lui sollevate nel corso dell’esecuzione dell’Appalto e non ancora risolte ma che intende mantenere. Non sono ovviamente ammesse nuove riserve se non quelle relative a fatti inerenti l'ultimo aggiornamento.
35.7. Se l'Appaltatore sottoscrive l'ultimo aggiornamento del documento di contabilità senza richiamare le precedenti riserve, tutte le precedenti situazioni relative alle prestazioni contrattuali, si intendono da lui definitivamente accettate con decadenza delle relative riserve. Parimenti, se non iscrive riserve relative all'ultima situazione provvisoria, anche questa si intende definitivamente accettata.
35.8. Salvo i casi in cui Enel ritenga di anticiparne l'esame, le riserve presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno esaminate dopo la sottoscrizione da parte dell’Appaltatore del verbale di accettazione definitiva. Le relative determinazioni dovranno essere comunicate all'Appaltatore entro dodici mesi dalla sottoscrizione di detto verbale.
L'avvenuta risoluzione delle riserve è verbalizzata in un apposito atto sottoscritto da entrambe le Parti.
36. RINVENIMENTO DI COSE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO
36.1. Fatto salvo quanto stabilito all’art. 9.5.2 “Opere” delle Condizioni Generali e dalle vigenti disposizioni di legge applicabili in materia, spettano a Enel tutti i diritti sugli oggetti di valore e su quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che possano essere rinvenuti durante l'esecuzione delle attività.
36.2. L'Appaltatore deve dare immediato avviso a Enel del rinvenimento degli oggetti di cui sopra e deve provvedere alla loro custodia o protezione anche sospendendo le attività, ove necessario o richiesto dalle competenti Autorità.
36.3. Per le operazioni espressamente ordinate per assicurare il recupero, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute.
37. TRATTAMENTO RIFIUTI
37.1. Qualora la prestazione delle attività oggetto del Contratto generi rifiuti di qualsiasi natura, i rifiuti derivanti dalle attività commissionate all’Appaltatore devono essere gestiti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e, se previsto nell’oggetto del Contratto, conferiti dall’Appaltatore stesso - a propria cura e spese – a soggetti in possesso delle prescritte autorizzazioni/iscrizioni necessarie per lo svolgimento di attività di recupero o, qualora ciò non sia possibile, di smaltimento.
37.2. Nell’ipotesi di cui al punto precedente è fatto assoluto divieto all’Appaltatore di costituire depositi temporanei di rifiuti presso i siti interessati dallo svolgimento dell’attività oggetto del Contratto.
37.3. Negli altri casi sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la corretta gestione degli eventuali depositi temporanei, per la compilazione e tenuta dei documenti, come prescritto dalle leggi e normative vigenti in materia di trattamento dei rifiuti.
37.4. I rifiuti derivanti dalle attività proprie dell’Appaltatore (quali, ad esempio, DPI monouso, stracci, ecc.) devono essere gestiti dall’Appaltatore stesso e, dunque, raccolti, trasportati e conferiti a recupero/smaltimento, a propria cura e spese, nel rispetto delle vigenti disposizioni applicabili.
37.5. L’Appaltatore, all’atto della stipula del Contratto, deve consegnare a ENEL copia delle autorizzazioni/iscrizioni (proprie e degli eventuali subappaltatori relative alle attività di trasporto/recupero/smaltimento dei rifiuti) prescritte nella procedura di affidamento ai fini dell’esecuzione di tutte le attività oggetto del Contratto e, prima dello svolgimento di qualunque attività oggetto del Contratto stesso richiesta da ENEL, una dichiarazione di conferma della validità ed efficacia delle suddette autorizzazioni/iscrizioni, nella quale dovrà essere specificato, tra l’altro, che non sono intervenuti, né sono in corso, provvedimenti di revoca o sospensione da parte delle Autorità competenti.
38. DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE
38.1. Fatto salvo quanto stabilito all’art. 16. “Sospensione, recesso e risoluzione” delle Condizioni Generali e quanto stabilito dal precedente art. 15. “Risoluzione ed esecuzione in danno”, in tutti i casi di risoluzione del Contratto, Enel comunica all'Appaltatore la data in cui devono aver luogo le operazioni di consegna delle opere e di immissione in possesso dei cantieri. L'Appaltatore è obbligato alla immediata consegna delle opere nello stato in cui si trovano, mentre è facoltà di Enel
di rilevare totalmente o parzialmente gli impianti di cantiere, le opere provvisionali e i materiali dell'Appaltatore.
38.2. La consegna delle opere e l'immissione in possesso dei cantieri da parte di Enel ha inizio con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle opere eseguite e della loro regolare esecuzione nonché della consistenza dei cantieri.
Nel caso in cui l'Appaltatore non presenzi ai rilievi in contraddittorio o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, Enel ha facoltà di farlo redigere da un notaio con l'assistenza di un perito giurato.
38.3. Avvenuta la consegna delle opere e l'immissione in possesso dei cantieri, si dà corso alla compilazione dell'ultima situazione lavori secondo quanto previsto dal Contratto di Appalto.
38.4. Le opere, anche se non finite, ma eseguite regolarmente sono conteggiate sulla base dei prezzi contrattuali, secondo quanto disposto nel Contratto di Appalto.
38.5. Il corrispettivo per l'uso degli impianti di cantiere, nonché per l'acquisto dei materiali, è fissato in accordo tra le Parti. In caso di disaccordo, Enel decide in via provvisoria, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve.
38.6. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, le attrezzature e i mezzi d'opera di sua proprietà che Enel non intenda utilizzare, restando a suo completo carico la chiusura, anche in più riprese, dei cantieri, nel rispetto delle indicazioni all’uopo fornite da Enel, con un anticipo di 30 giorni.
38.7. Resta salvo in ogni caso il risarcimento dei danni a favore di Enel e l'eventuale riconoscimento o corresponsione all'Appaltatore di alcune delle somme di cui al presente articolo non implica alcuna rinuncia al risarcimento dei danni.
39. DIFFICOLTA' DI ESECUZIONE
39.1. Con riferimento all'art. 1467 del Cod. Civ.ed a parziale deroga del secondo comma dell'art. 1664 del Cod. Civ., si stabilisce che, ove nel corso dell’esecuzione delle attività insorgano comprovate non prevedibili difficoltà, derivanti da cause idriche o geologiche di carattere straordinario, tali da rendere notevolmente più onerosa l'esecuzione del lavoro, l'Appaltatore ha diritto di ottenere da Enel, dando immediata e dettagliata comunicazione delle sopravvenute difficoltà, l'accertamento delle difficoltà stesse.
39.2. Accertato il carattere straordinario ed imprevedibile delle sopravvenute difficoltà e la conseguente eccessiva onerosità dei lavori, l'Appaltatore non acquista per questo il diritto di ottenere compenso alcuno, ma può esclusivamente esercitare il diritto di recesso ai sensi del successivo art 40.2 “Recesso per difficoltà di esecuzione”, salvo che Enel non si dichiari disposta a compensare equamente gli oneri che l'Appaltatore stesso debba sostenere per superare le sopravvenute imprevedibili difficoltà.
39.3. In caso di mancata accettazione del compenso proposto, l'Appaltatore è tenuto alla prosecuzione dei lavori sulla base dei compensi fissati da Enel.
Detti compensi, che non vanno mai considerati agli effetti delle disposizioni di cui al precedente art. 31 “Modifiche contrattuali in corso d’opera”, punto 31.1, sono ammessi in contabilità, restando salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare riserve al sensi dell’art.35. “Riserve”.
40. DISCIPLINA DEL RECESSO
40.1. Recesso ordinario
40.1.1. Fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 14.1. “Recesso dell’Appaltatore”, in caso di recesso dell’Appaltatore, Enel decide immediatamente quali opere, strutture e parti di esse devono essere completate e quali interrotte al fine di mettere i cantieri in disarmo entro il termine di tempo prescritto da Enel stessa.
40.1.2. Tutte le opere, anche se non finite ma eseguite regolarmente sono conteggiate ai prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dal Contratto di Appalto circa la contabilità e l'accettazione dei lavori. Salvo diverso accordo, tutti i materiali già approvvigionati dall'Appaltatore sono conteggiati al prezzo di costo.
40.1.3. A titolo di mancato guadagno e di completa e definitiva tacitazione viene inoltre corrisposto all'Appaltatore il compenso all'uopo stabilito nel Contratto di Appalto.
40.1.4. Tale compenso si intende corrisposto a tacitazione di ogni pretesa o diritto dell'Appaltatore, senza che questi possa domandare altro compenso o indennizzo, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile ovvero per qualsiasi causa o titolo o chiedere revisione del compenso stesso.
40.2. Recesso per difficoltà di esecuzione
40.2.1. A meno che non sia diversamente previsto nel Contratto di Appalto, l'Appaltatore deve notificare ad Enel la volontà di recedere dal Contratto per “difficoltà di esecuzione”, mediante lettera raccomandata che, pena la decadenza da ogni diritto, deve essere inviata entro trenta giorni dall'avvenuto accertamento da parte di Enel delle imprevedibili difficoltà di esecuzione.
40.2.2. In tale caso di recesso l'Appaltatore ha diritto esclusivamente al pagamento, ai prezzi contrattuali, di quanto già eseguito fino al momento del recesso.
40.3. Recesso per fallimento dell'Appaltatore
40.3.1. Nei casi di cui al precedente art. 14.2. “Recesso di Enel per procedure concorsuali a carico dell’Appaltatore” Enel, con apposita comunicazione, fissa il giorno in cui devono avvenire le operazioni di consegna delle opere.
40.3.2. La consegna delle opere e l'immissione in possesso dei cantieri da parte di Enel, ha inizio con un verbale di constatazione redatto in contraddittorio, relativo allo stato di avanzamento delle opere eseguite nonché della consistenza dei cantieri.
Nel caso in cui il curatore o il commissario non presenzi ai rilievi in contraddittorio o non sottoscriva il relativo verbale, Enel ha la facoltà di farlo redigere da un notaio con l'assistenza di un perito giurato.
Avvenuta la consegna delle opere, si dà corso alla compilazione dell'ultima situazione lavori, secondo quanto previsto dal Contratto di Appalto.
40.3.3. Le opere anche se non finite ma eseguite regolarmente sono conteggiate sulla base dei prezzi contrattuali, secondo quanto previsto dal Contratto di Appalto circa la contabilità e l'accettazione dei lavori.
40.3.4. Il corrispettivo per l'eventuale uso degli impianti di cantiere, nonché per l'acquisto dei materiali, è fissato d'accordo con il curatore o il commissario. Oltre a ciò non sono dovuti altri compensi.
41. SCIOGLIMENTO PER MANCATA CONSEGNA O SOSPENSIONE LAVORI
41.1. Il Contratto si scioglie a tutti gli effetti, su richiesta di una delle Parti, trascorsi 180 (centottanta) giorni calendariali consecutivi rispetto al termine previsto nel Contratto di Appalto senza che Enel abbia provveduto alla messa in disponibilità del sito/consegna lavori delle aree; salvo
che non sia diversamente disposto nel Contratto di Appalto, l’Appaltatore ha diritto di richiedere esclusivamente, a titolo di mancato guadagno ed a completa e definitiva tacitazione di ogni pretesa anche a titolo risarcitorio, un compenso pari al 10% (diecipercento) del 75% (settantacinquepercento) dell’importo dell’appalto.
41.2. Il Contratto si scioglie a tutti gli effetti qualora Enel abbia disposto la sospensione totale dei lavori per fatti non imputabili all’Appaltatore per un numero di giorni calendariali, anche non consecutivi ma cumulativamente calcolati, superiore a 180 (centottanta). In tal caso l’Appaltatore ha diritto di richiedere, a titolo di mancato guadagno ed a completa e definitiva tacitazione di ogni pretesa anche a titolo risarcitorio:
- il compenso forfettario, per sospensione discrezionale dei lavori disposta da Enel e, qualora alla data di scioglimento siano stati eseguiti lavori per un importo al netto della quota parte degli importi non sottoposti a ribasso/aumento di gara relativi agli stessi, inferiore al 75% (settantacinquepercento) dell’importo dell’appalto al netto degli importi previsti in Contratto non sottoposti a ribasso/aumento di gara;
- un compenso pari al 10% (diecipercento) della differenza tra il 75% (settantacinquepercento) dell’importo dell’appalto e l’importo dei lavori eseguiti, calcolati entrambi come sopra indicato.
42. RESPONSABILITA’ SOLIDALE - CONTROLLI MASSIVI
42.1. Clausole tutelanti15
42.1.1 L’Appaltatore, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le cui prestazioni concernono le attività oggetto del Contratto di Appalto, si impegna a:
1. applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL sottoscritto dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali e/o aziendali riferiti al settore di attività di competenza, vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori;
2. rispettare le norme in materia retributiva – comprese le quote del TFR - e garantire la regolare effettuazione e l’esatto versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente previste dall’ordinamento vigente, il pagamento dell’IVA, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, contributivi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle norme in vigore;
3. rispettare la legislazione vigente in materia di salute, sicurezza e igiene del lavoro, assicurando il rispetto della normativa sull’orario di lavoro (in particolare, durata, riposo giornaliero e settimanale) e servirsi nell’esecuzione del presente Contratto di lavoratori qualificati e idonei rispetto al lavoro da svolgere;
4. assicurare il rispetto dell’obbligo da parte dei lavoratori di esibire il tesserino di riconoscimento ai sensi delle leggi vigenti. L’Appaltatore si impegna, ai sensi dell’art. 1381 del Codice Civile, a far rispettare tale obbligo anche agli eventuali lavoratori autonomi e dipendenti dei subappaltatori, nonché a verificare che sia i propri dipendenti, sia i lavoratori autonomi ed i dipendenti dei subappaltatori espongano detto tesserino;
5. utilizzare, per i lavoratori impegnati nell’appalto, tipologie contrattuali coerenti con le prestazioni lavorative richieste e concretamente espletate, in conformità alle rispettive discipline vigenti in materia;
6. assicurare l’invarianza di trattamento economico per i lavoratori riassunti da parte dell’Appaltatore subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti
15 Le clausole di cui al presente articolo si applicano ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture con posa in opera.
collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le Organizzazioni comparativamente più rappresentative.16
42.1.2. Invio documentazione
42.1.2.1 Tutta la documentazione prevista dalle successive clausole dovrà essere inviata a Enel accedendo al Sistema di Responsabilità Solidale xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/XXXXXX (ulteriori dettagli sono riportati sull’Allegato Tecnico).
42.1.2.2 Enel si riserva di indicare, nel corso di esecuzione delle attività, modalità differenti di inoltro della documentazione di cui trattasi.
42.1.2.3 Enel si riserva la facoltà di effettuare i controlli amministrativi indicati ai successivi punti 42.2 e 42.3. In caso di mancato superamento del controllo, Enel si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ., nonché di esercitare ogni altra azione a tutela dei propri interessi.
42.2. Primo controllo (ante esecuzione contratto)
42.2.1 Nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, con riferimento a tutti i lavoratori impegnati nell’appalto (inclusi eventuali lavoratori parasubordinati ed eventuali lavoratori in distacco da impresa diversa da quella appaltatrice o subappaltatrice, nonché eventuali lavoratori in somministrazione) l’Appaltatore è tenuto a collegarsi alla piattaforma informatica dedicata e ad inserire in SRS (Sistema di Responsabilità Solidale), di cui al precedente punto 42.1.2., l’apposito allegato B1 – che costituisce parte integrante del Contratto - debitamente compilato in ogni sua parte e completo della documentazione ivi richiamata17
42.2.2 In caso di subappalto, l’Appaltatore dovrà fornire la medesima documentazione riferita al personale del subappaltatore.
42.2.3 Resta inteso che il Contratto sarà efficace solo dopo la trasmissione della documentazione suddetta.
42.2.4 L’Appaltatore è, inoltre, tenuto a comunicare con adeguato preavviso ad Enel tutte le variazioni dei lavoratori (es. cessazioni, assunzioni e nuove assegnazioni all’attività oggetto dell’appalto) aggiornando coerentemente la scheda dell’allegato B1. Per ciascuna nuova immissione di lavoratori deve essere anche consegnata la relativa documentazione come indicata nel citato allegato B1.
42.2.5 L’ingresso alla sede sarà consentito solo al personale previamente comunicato per il quale sia stata esibita la documentazione attestante quanto sopra richiesto.
42.3. Controllo periodico
42.3.1 Nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, prima del pagamento di ciascuna rata del corrispettivo e della liquidazione finale a saldo, l’Appaltatore è tenuto a consegnare la seguente documentazione, attestante il regolare adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali da parte sua e, in caso di utilizzo di lavoratori in distacco, da parte del rispettivo datore di lavoro.
16 La clausola si applica ai contratti d’appalto di servizi, quali ad esempio pulizie, mense, in cui l’impresa aggiudicataria dell’appalto subentra ad un’altra impresa con riassunzione del personale precedentemente impiegato dalla impresa uscente.
17 In caso di utilizzo di lavoratori extracomunitari in distacco, dovrà essere consegnata anche la documentazione idonea richiesta dalla legge attestante il possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio di attività lavorativa in Italia, ad es permesso di soggiorno, nulla osta, ecc.
42.3.2 In caso di pagamenti con frequenza inferiore al quadrimestre e fermo restando quanto previsto dall’art. 118 del D.lgs.163/2006, tale documentazione dovrà essere prodotta almeno tre volte all’anno preventivamente al pagamento dei corrispettivi e comunque prima del saldo finale.
42.3.3 La documentazione deve riguardare i lavoratori impegnati nell’appalto e deve essere riferita al periodo antecedente il pagamento della rata di corrispettivo del Contratto di Appalto.
42.3.4 In caso di eventuale subappalto, l’Appaltatore dovrà fornire la medesima documentazione di cui al presente punto riferita al subappaltatore.
42.3.5 La documentazione da consegnare è la seguente:
a) Se non acquisita d’ufficio da Enel, la dichiarazione unica aggiornata di regolarità contributiva (c.d. DURC);
b) copie del modello F24 regolarmente quietanzato (ovvero con ricevuta di avvenuta trasmissione telematica del modello F24 on-line) relative alle mensilità antecedenti a quella in cui è fissato il termine per il pagamento del corrispettivo/rata del Contratto di Appalto;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art. 2 e 47 del DPR 28 gennaio 2000, n. 445) di cui allo schema allegato al Ciontratto (allegato C1) sottoscritta dal rappresentante legale dell’Appaltatore unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.
d) In alternativa alla documentazione di cui alle lettere b) e c) l’asseverazione del professionista18 di cui allo schema allegato (allegato D1), con fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Resta inteso che l’acquisizione della sopra menzionata documentazione da parte di Enel non può in alcun modo costituire limitazione della responsabilità dell’Appaltatore/subappaltatore in caso di inadempimento dei propri obblighi.
42.3.6 Nel caso in cui l’Appaltatore non risulti in regola con il regolare adempimento dei trattamenti retributivi, previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti dei lavoratori dallo stesso impiegati nell’esecuzione del Contratto di Appalto, ovvero risulti, ad insindacabile giudizio di Enel, che le tipologie contrattuali utilizzate per i lavoratori impegnati nell’appalto non siano coerenti con le prestazioni concretamente espletate, Enel ha facoltà di risolvere il Contratto di appalto stesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ..
42.4. Facoltà di verifica di Enel (controlli a campione)
42.4.1 Nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, l’Appaltatore è tenuto a consentire, a richiesta di Enel, durante l’esecuzione del Contratto di Appalto, che siano effettuate verifiche - anche mediante controlli a campione - dell’avvenuto assolvimento degli obblighi retributivi, assicurativi, previdenziali e fiscali, dell’ottemperanza dell’obbligo di esibizione del tesserino previsto dalla legislazione vigente, nonché di tutti gli adempimenti di legge e di contratto (ivi compresa la normativa sull’orario di lavoro). Tale verifica potrà essere svolta direttamente con personale autorizzato da Enel (che può pertanto accedere in ogni momento ai cantieri e nei luoghi in cui si svolgono i lavori) o tramite richiesta all’Impresa appaltatrice di esibire idonea documentazione. A titolo esemplificativo: libro unico del lavoro completo nella parte anagrafica, retributiva/contributiva e presenze mensili, cartellino orologio (o rapporto settimanale di presenza) firmato dal dipendente, ovvero strumento equipollente di rilevazione delle presenze, DURC (se non acquisito d’ufficio da Enel), ricevuta di avvenuta trasmissione del modello Uniemens contenente il numero progressivo di trasmissione, il nome del file, i dati del contenuto della trasmissione comprensiva del dettaglio del DM10 generato dalla procedura telematica INPS, nonché copia (qualora non sia stata già acquisita) della preventiva comunicazione obbligatoria telematica di
18 cioè i soggetti di cui all’art. 35, comma 1 del D.lgs 9 luglio 1997, n. 241, ovvero del professionista responsabile dei centri di assistenza legale fiscale di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) del DPR 22 luglio 1998, n. 322.
assunzione ovvero copia della denuncia inviata all’INPS/INAIL e alle casse edili e copia dei modelli F24 quietanzati, ecc.
42.4.2 Potranno, altresì, essere predisposte verifiche a campione afferenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro tramite richiesta documentale e accesso di personale autorizzato da Enel sul luogo di esecuzione di opere e servizi.
Resta inteso che la mancata richiesta di verifica da parte di Enel non può in alcun modo costituire limitazione della responsabilità dell’Appaltatore in caso di inadempimento dei propri obblighi.
42.5. Clausola per i cantieri (ove applicabile)
42.5.1 Nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, l’Appaltatore, relativamente a tutte le imprese presenti in cantiere (ivi compresi eventuali subappaltatori) - anche ai fini delle verifiche di cui al precedente punto 42.4. “ Facoltà di verifica di Enel” (“controlli a campione”) - ha l’obbligo di rendere disponibile nell’ambito del cantiere tutta la documentazione che i datori di lavoro sono obbligati a detenere ed aggiornare in base alla normativa vigente, quali, a titolo esemplificativo:
libro Unico del lavoro con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere,aggiornato ogni volta che nuovi lavoratori entrano in cantiere.
Per i lavoratori extracomunitari,l’Appaltatore deve produrre il relativo permesso di soggiorno;
registro infortuni aggiornato;
eventuali comunicazioni di assunzione;
DURC (se non acquisito d’ufficio da Enel), che dovrà essere aggiornato mensilmente;
documentazione attestante la formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
documentazione relativa agli obblighi del D.lgs.81/2008 circa propri impianti di cantiere, il Piano Operativo della sicurezza, il piano di montaggio/smontaggio ponteggi.
42.6. Misure a tutela dell’adempimento
42.6.1 In caso di inadempimento dei suddetti obblighi di cui ai precedenti punti 42.3.,
42.4. e 42.5. ovvero in caso di violazioni accertate sulla base della documentazione stessa, Enel ha diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ., nonché di esercitare ogni altra azione a tutela dei propri interessi.
42.6.2 L’Appaltatore si farà carico, con apposita polizza assicurativa, di tutti i danni per i quali i propri dipendenti non risultino indennizzati ad opera dell’I.N.A.I.L. (art. 26, comma 4 D.Lgs. 81/2008); a sua cura analogo onere dovrà essere inserito nei contratti con eventuali subappaltatori.
42.6.3 L’Appaltatore dichiara sotto la propria responsabilità che procederà regolarmente al versamento delle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro nonché dell’IVA scaturente dal Contratto e sarà responsabile anche per gli eventuali omessi versamenti di tali imposte effettuate da parte dei propri subappaltatori che opereranno nell’appalto.
42.7. Pagamenti
42.7.1 Enel provvederà al pagamento del corrispettivo previa produzione, da parte dell’Appaltatore, della documentazione prevista nel Contratto d’Appalto, ivi compresa quella di cui ai precedenti punti relativi ai controlli.
Resta comunque inteso che eventuali ritardi nella produzione della suddetta documentazione non potranno determinare maturazione di interessi a favore dell’Appaltatore.
42.8. Subappalto
42.8.1. L’Appaltatore si impegna a trasfondere nei contratti con i subappaltatori gli obblighi di cui ai precedenti punti (da 42.1. a 42.7.). L’Appaltatore si impegna specificatamente, ai sensi dell’art. 1381 c.c. per l’esatto adempimento di detti obblighi da parte dei terzi subappaltatori. L’Appaltatore si obbliga a consegnare, a richiesta di Enel e fermo restando quanto già previsto al precedente punto 42.3. (controllo periodico), tutta la documentazione idonea ad attestare la regolarità del trattamento dei lavoratori dell’impresa subappaltatrice nonché a comunicare a Enel tutte le eventuali contestazioni che dovessero essere sollevate dai lavoratori del subappaltatore. Con riferimento ai cantieri, l’Appaltatore dovrà altresì prevedere, nel contratto con il subappaltatore, la facoltà di esercizio da parte di Enel di verifiche dirette sulla documentazione da tenere in via permanente in cantiere ai sensi del precedent punto 42.5. (clausola per cantieri).
42.8.2 L’Appaltatore dovrà inoltre mantenere indenne e manlevata Enel da qualsiasi richiesta patrimoniale avanzata nei suoi confronti dai suoi dipendenti e da quelli dell’impresa subappaltatrice conseguente al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, assicurativi, previdenziali e/o relativi alla corretta effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA.
42.9. Clausole su riservatezza e privacy
42.9.1 Xxxxx restando gli obblighi in materia di riservatezza previsti dal Contratto di Appalto, l’Appaltatore si impegna, altresì, a:
utilizzare esclusivamente ai fini dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e comunque nel rispetto della vigente normativa, tutte le notizie, documenti, informazioni e conoscenze che Enel mette a disposizione nel corso dell’esecuzione del Contratto sulla protezione dei dati personali (D. Lgs. 30/6/2003 n. 196);
restituire e/o consegnare, su espressa richiesta di ENEL, alla data di cessazione dell’efficacia del Contratto, documenti che ENEL ritenga a suo insindacabile giudizio, riservati, da essa forniti o di cui comunque ne sia venuto in possesso nel corso dell’esecuzione del Contratto;
garantire l'integrità delle informazioni e dei dati stessi, anche da parte dei soggetti incaricati allo svolgimento delle attività indicate nel Contratto, nonché l’applicazione di appropriate misure di sicurezza logica e fisica dei dati che garantiscano la protezione degli stessi da distruzione, manipolazione, accesso non autorizzato o copiatura;
non diffondere o comunicare a terzi informazioni relative a Enel e/o società soggette a suo controllo e coordinamento, in qualunque modo raccolte, direttamente o indirettamente, per l’esecuzione dell’appalto senza il preventivo consenso scritto di Enel, salvo, tuttavia, il caso di adempimento di obblighi regolamentari o di legge o di richieste delle autorità italiane o estere19, alle quali non possa essere opposto un motivato rifiuto, ovvero tali informazioni siano già di dominio pubblico, o siano nel frattempo divenute di dominio pubblico per cause diverse dall’inadempimento contrattuale.
42.9.2 Fermo restando quanto previsto dalla clausola sul trattamento dei dati personali al precedente art.18 “Tutele dei dati personali – Informativa” e ad integrazione della stessa, Enel informa l’Appaltatore che il trattamento dei dati personali inerenti i dipendenti delle imprese appaltatrici ed eventualmente subappaltatrici (ivi compreso il controllo degli accessi nei cantieri) è effettuato esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del Contratto di Appalto e con la disciplina legale in materia di misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale nonché del lavoro nero e per la promozione della sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali dati che sono trattati in forma cartacea ed automatizzata sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello
19 In tali casi sarà cura dell’Appaltatore informare preventivamente ENEL delle informazioni che si intendano comunicare/diffondere a terzi. Gli obblighi di riservatezza restano fermi anche dopo il termine di scadenza del contratto, anche in caso di recesso e di scioglimento del rapporto contrattuale con ENEL.
necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati tenuto conto del rispetto dei termini di prescrizione, fermi restando gli obblighi di conservazione delle scritture contabili di cui alle leggi presenti e future.
Sarà cura dell’impresa appaltatrice/subappaltatrice provvedere ad informare gli interessati ed ottenere, ove dovuti e/o richiesti dalla società del Gruppo ENEL Committente, i consensi necessari per il trattamento dei dati personali necessari per le finalità di cui sopra.
42.9.3 In caso di eventuale subappalto l’Appaltatore si impegna a trasfondere nei contratti con i subappaltatori gli obblighi di cui al presente punto 42.9 “clausole riservatezza e privacy” L’Appaltatore si impegna specificatamente, ai sensi dell’art. 1381 c.c. per l’esatto adempimento di detti obblighi da parte dei terzi subappaltatori
SEZIONE III - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CANTIERI
43. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI
43.1. In tutti i casi in cui sia previsto un sopralluogo e quindi la conoscenza delle condizioni ambientali dei luoghi in cui devono essere svolte le attività, l’Appaltatore dichiara espressamente di:
essersi reso pienamente edotto delle prestazioni oggetto del Contratto, della natura dei luoghi, delle condizioni locali e di ogni altro elemento necessario, e di averne tenuto debito conto in relazione a tutte le circostanze ed alee che possano avere influenza sulla esecuzione del Contratto di Appalto e sulla determinazione dei prezzi;
essere a conoscenza dell’ubicazione, degli accessi e delle caratteristiche della zona interessata da opere, lavori e interventi e delle condizioni ambientali tutte, con particolare riguardo ai relativi rischi specifici ed alle corrispondenti misure di sicurezza, avendo avuto da Enel tutte le informazioni in merito;
essere a perfetta conoscenza dei luoghi dove devono essere installati i cantieri ed eseguiti opere, lavori e interventi nonché delle condizioni sanitarie della zona, delle condizioni climatiche, del regime delle acque, delle possibilità di approvvigionamento idrico e dei materiali, delle vie di accesso, della possibilità di transito, della distanza dei cantieri di lavoro dai centri abitati, della disponibilità dei mezzi di trasporto, della disponibilità e del costo effettivo della mano d’opera indipendentemente dalle tariffe ufficiali, della ubicazione e delle condizioni dei luoghi idonei per eventuali cave e discariche e di avere, inoltre, considerato i vincoli a lui derivanti dall’eventuale svolgimento contemporaneo di altri lavori per conto di Enel, nonché ogni eventuale ulteriore onere.
44. ONERI PARTICOLARI
44.1. L’Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta per oneri che possano derivare, anche all’interno dei cantieri e delle aree di lavoro, dall’uso e dall’esercizio normale di beni, installazioni e servizi, di Enel o di terzi, nonché da servitù a favore di Enel o di terzi e ciò in particolare per quanto riguarda la presenza e la manutenzione di fabbricati, manufatti, strade, corsi d’acqua, condotti, ovvero la presenza di impianti, reti e apparecchiature in costruzione e/o esercizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:
• produzione, trasformazione e trasmissione di energia elettrica, ivi compresi cavi elettrici e macchinario sotto tensione di ogni genere;
• trasporto e distribuzione in pressione di gas (metano, GPL o d’altro tipo), anche liquefatto;
• trasporto e distribuzione di acqua in pressione e/o a pelo libero;
• telecomunicazione e trasmissione dati xxx xxxx x/x xxxxx xxxxxx;
• di qualsiasi altro tipo;
anche nei casi in cui la presenza di essi dovesse essere accertata in corso d’opera.
45. CUSTODIA
45.1. A partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla presa in consegna delle opere da parte di Enel, nonché limitatamente ai materiali messi in opera per i quali Enel stessa si sia avvalsa della facoltà d’uso, è integralmente affidata alla responsabilità dell’Appaltatore la custodia dei cantieri, dei mezzi e delle opere in corso di realizzazione, anche durante gli eventuali periodi di sospensione dei lavori.
45.2. Inoltre l’Appaltatore è responsabile della conservazione, della custodia e dell’impiego dei materiali che deve utilizzare ed in particolare di quelli forniti da Enel a partire dalla data in cui li ha ricevuti, sollevando Enel da ogni responsabilità in merito, anche per eventuali danni a terzi.
Per i materiali forniti da Enel e non utilizzati oppure smontati nel corso dell’esecuzione del Contratto e destinati ad essere restituiti ad Enel, gli obblighi di custodia cessano al momento della restituzione degli stessi presso i siti indicati da Enel.
L'Appaltatore, qualora reputi opportuno effettuare la custodia dei cantieri, dei depositi e delle aree di lavoro mediante servizio di guardiania, è tenuto all'osservanza delle norme previste dalla legislazione applicabile.
46. DISCIPLINA NEI CANTIERI E NELLE AREE DI LAVORO
46.1. L’Appaltatore deve mantenere la disciplina, la pulizia ed il buon ordine nei cantieri e nelle aree di lavoro ed è obbligato a far osservare dal personale proprio, di eventuali imprese esecutrici, di subappaltatori tutte le norme di legge e le disposizioni di Enel, adottando ogni provvedimento necessario. L’accesso ai cantieri ed alle aree di lavoro deve essere rigorosamente proibito a tutte le persone non addette ai lavori; su motivata richiesta dell’Appaltatore, eventuali eccezioni devono essere preventivamente approvate da Enel con espressa dichiarazione sottoscritta e l’Appaltatore deve attenersi alle disposizioni impartitegli al riguardo. Al termine dei lavori, tutte le aree utilizzate – compresi gli accessi – devono essere lasciate sgombre e ben sistemate dall’Appaltatore.
46.2. In tutti i casi l’Appaltatore è comunque responsabile verso Enel e verso i terzi dell’operato del personale addetto ai lavori.
47. COLLOCAZIONE DEI CANTIERI
47.1 Nella disposizione dei cantieri l'Appaltatore deve tenere debito conto, oltre che della natura delle opere anche di tutti gli elementi derivanti dalle condizioni ambientali.
La collocazione dei cantieri deve essere preventivamente approvata da Enel senza che questa approvazione implichi alcuna responsabilità per Enel stessa.
47.2. Qualora, nel corso dell’esecuzione delle attività, Enel richieda lo spostamento di impianti di cantiere e/o opere provvisionali dell'Appaltatore, questi è tenuto a darvi sollecitamente corso ed ha diritto al rimborso degli oneri sopportati e documentati, salvo che la causa dello spostamento sia a lui imputabile.
48. ACCESSI AI CANTIERI ED ALLE AREE DI LAVORO
48.1. Tutte le incombenze e gli oneri per la realizzazione degli accessi ai cantieri e alle aree di lavoro nonché la progettazione, installazione, costruzione, adeguamento e manutenzione in perfetta efficienza di idonei impianti di cantiere e opere provvisionali necessari allo svolgimento di opere, lavori ed interventi sono a carico dell’Appaltatore.
48.2. Gli accessi, ancorché costruiti e/o sistemati a spese dell’Appaltatore, possono essere gratuitamente utilizzati anche da Enel o da terzi autorizzati a qualsiasi titolo da Enel stessa.
48.3. L’Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, a quanto necessario per assicurare e mantenere la transitabilità e la sicurezza delle strade e delle aree sia pubbliche che di proprietà privata utilizzate per l’esecuzione di opere, lavori e interventi, ottemperando a tutte le norme e prescrizioni delle Autorità competenti o dei proprietari, con particolare riguardo alle limitazioni di carico, alla conservazione ed all’efficienza delle stesse strade o aree interessate, sostenendo i relativi oneri.
48.4. L’Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta se nel corso dell’esecuzione di opere, lavori e interventi deve modificare o sostituire, qualitativamente e/o quantitativamente, gli impianti di cantiere e le opere provvisionali rispetto alle proprie previsioni iniziali.
49. CARTELLI DI CANTIERE
49.1. L’Appaltatore nonché gli eventuali subappaltatori/subaffidatari devono provvedere ad effettuare la segnalazione dei cantieri utilizzando cartelli di cantiere conformi agli schemi prescritti da Enel.
L’Appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori/subaffidatari devono inoltre installare, ben in vista e per tutta la durata dei lavori, la segnaletica di sicurezza e di pericolo prescritta dalle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro e di circolazione stradale.
I cartelli, nelle quantità necessarie, sono approvvigionati dall’Appaltatore a propria cura e
spese.
50. TRASPORTI, IMMAGAZZINAMENTI E DEPOSITI
50.1. L'Appaltatore deve provvedere al trasporto nell'ambito del cantiere, compresi tutti i carichi e scarichi, al deposito e all'immagazzinamento nei cantieri stessi, di tutti i materiali, apparecchiature e macchinari occorrenti per l'esecuzione dei lavori appaltati, anche se per tale fine approvvigionati direttamente da Enel. L'Appaltatore è di conseguenza obbligato a predisporre gli spazi liberi necessari, i depositi ed i magazzini, mantenuti ed eserciti in maniera da assicurare la perfetta conservazione dei materiali e delle attrezzature, separati nelle diverse qualità, restando inoltre a suo carico l'onere di eventuali spostamenti e trasporti dei suddetti materiali, apparecchiature e macchinari che si manifestino necessari ed opportuni nel corso dei lavori.
50.2. L'Appaltatore è tenuto a dar corso a tutti gli eventuali spostamenti richiesti da Enel. L'Appaltatore risponde dell'eventuale ammanco di quanto fornito da Enel, nonché del deperimento e del calo qualora questi siano imputabili all'Appaltatore medesimo anche solo a titolo di colpa.
50.3. L'entrata e l'uscita di quanto approvvigionato da Enel da tali depositi e magazzini sono regolate dalle disposizioni impartite da Enel stessa.
51. CHIUSURA DEI CANTIERI
51.1. Nel periodo intercorrente tra la data di ultimazione dei lavori e quella della presa in consegna delle opere da parte di Enel, l'Appaltatore deve dare corso alla progressiva chiusura del cantiere, secondo un programma concordato in precedenza con Enel, provvedendo alla demolizione delle opere provvisionali, al trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, lasciando le aree utilizzate sgombre e ben sistemate in modo da evitare danni alle cose ed alle persone.
ALLEGATI CONTROLLI MASSIVI
ANNEX VII ITALIA
ALLEGATO B1
Num | Cognome e Nome(§) | Codice fiscale | Percentuale di tempo dedicato all’appalto | Tipologia di contratto di lavoro(^) | Datore di lavoro | Inquadramen to e qualifica | CCNL | Data di assunzione | Matricola aziendale INPS o eventuali altre casse previdenzial i | Posizione assicurativa territoriale (P.A.T. ) INAIL | Variazione (°) I (Inserito) U (Uscito) | Data Variazione |
Totale lavoratori:
Si allega la seguente documentazione
🞎 copia dell’estratto del libro unico (LUL) in base alla normativa vigente (da riferire ai soli dati anagrafici, con l’esclusione dei dati retributivi e di quelli relativi alle presenze), firmato dal rappresentante legale dell’impresa;
🞎 copie della preventiva comunicazione obbligatoria telematica (Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLAV) ovvero copia della denuncia all’INPS/INAIL e alle Casse edili dell’instaurazione del rapporto di lavoro; in caso di lavoratori in distacco, copie delle lettere di distacco e copia della comunicazione obbligatoria telematica del distacco; in caso di somministrazione copia del contratto di somministrazione.
🞎 ove non già acquisito d’ufficio da Enel, documento unico aggiornato di regolarità contributiva (c.d. DURC) ovvero il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’Inps, dall’Inail e da eventuali altre casse previdenziali per quanto di rispettiva competenza;
🞎 dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica e una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.(%)
, lì
(firma Appaltatore/subappaltatore)
(§) In caso di utilizzo di lavoratori extracomunitari in distacco, dovrà essere consegnata anche la documentazione idonea richiesta dalla legge attestante il possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio di attività lavorativa in Italia ( es permesso di soggiorno, nulla osta, ecc)
(^) In caso di utilizzo di forme contrattuali diverse da quelle di lavoro subordinato alle sue dipendenze, l’Appaltatore è tenuto ad evidenziare la tipologia contrattuale (es. distacco, somministrazione, collaborazione a progetto, ecc) , decorrenza e durata, e qualora
l’Appaltatore non sia titolare del rapporto di lavoro dovrà altresì indicare il datore di lavoro del dipendente utilizzato, specificando in questi casi se trattasi di, somministrazione, distacco e darne evidenza nella compilazione delle ulteriori voci della tabella ( da compilare con riferimento al reale datore di lavoro)
(°) Da compilare in caso di variazioni successive dei lavoratori impegnati nell’appalto: indicare “I” per i lavoratori inseriti come addetti all’appalto (e non compresi nell’elenco iniziale o successivo) o “U” per i lavoratori usciti (inseriti nell’elenco iniziale o successivo ma
che non sono più addetti all’appalto) specificando la data di decorrenza della variazione nella colonna successiva.
(%) Tale consegna è richiesta solo per le opere rientranti nell’ambito di applicazione del titolo IV (cantieri temporanei o mobili) del D.lgs n. 81/2008, in conformità a quanto previsto dall’art. 90 del citato D.lgs. (“dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per
qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL, e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti”).
ANNEX VII ITALIA
ALLEGATO C1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 2 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a , nato/a a , il , C.F. , legale rappresentante del/la , con sede in in qualità di Appaltatore/subappaltatore del Contratto di(:) , stipulato con
, in data , consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445(+).
DICHIARA
1. di aver correttamente erogato le retribuzioni ed effettuato e versato i contributi previdenziali ed assicurativi , l’accantonamento TFR (anche se eventualmente devoluto su indicazione del lavoratore a fondi di previdenza complementare) , le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente in relazione ai soggetti di seguito elencati, impegnati nell’esecuzione del Contratto di cui sopra relativamente al periodo dal (gg/mm/aaaa) …al
…(gg/mm/aaaa)(*).
mese e anno di riferimento…(mm/aaaa)(^)
Cognome e | Importo | Importo | ||||
nome | Xxxxxx | retribuzione | Importo contributi | Importo contributi | Accantonamento | ritenute |
lavoratore impiegato nell’appalto | Fiscale | lorda mensile | Previdenziali | Assicurativi dovuti(&) | TFR | IRPEF |
Totale |
mese e anno di riferimento…(mm/aaaa) n…
Elenco dei versamenti con modelli F24 ( da allegare)
gg. mese anno Importo Ricevute di addebito
/ / € n. del
gg. mese anno Importo Ricevute di addebito
/ / €
….
n. del
2. La regolarità contributiva attestata dal Durc è riferita anche ai soggetti impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio affidato.
, lì
(firma del legale rappresentante dell’Appaltatore/subappaltatore) Allegare fotocopia del documento di identità (in xxxxx xx xxxxxxxx)
(:) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx'xxxxxxx
(x) Art. 76, commi 1 e 2, DPR 28 dicembre 2000, n. 445: “1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci , forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2.l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.”
(*) Deve essere inserito il periodo di esecuzione del contratto di appalto relativo alle mensilità antecedenti a quella in cui è fissato il termine per il pagamento del corrispettivo/rata
del contratto di appalto; in caso di saldo finale la dichiarazione deve riferirsi anche all’ultimo mese di esecuzione dell’appalto.
(^) Il prospetto deve essere compilato con riferimento alle retribuzioni di ciascuno dei mesi indicati nel periodo di riferimento.
(&) Deve essere indicato il premio INAIL accantonato in ciascun mese per ogni lavoratore da versare in sede di auto liquidazione.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali , si informa che i dati forniti verranno trattati da Enel/Appaltatore in base alle previsioni del Contratto di Appalto/subappalto e per le finalità in esse indicate. Ai sensi della predetta normativa, Xxxx ha diritto di accedere ai propri dati chiedendone a Enel/Appaltatore la correzione, l’integrazione, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
ALLEGATO D1 (IN ALTERNATIVA AL C1)
ASSEVERAZIONE DEL PROFESSIONISTA
Il/La sottoscritto/a , nato/a a , il , Codice fiscale
, residente in , via n. cap ,
🞎 responsabile dell’assistenza fiscale del centro……………... di cui all’art. 35, comma 1, D.lgs 9 luglio 1997, n. 241 sito in ……………………..
🞎 abilitato all’esercizio della professione di cui all’articolo 3, comma 3 , lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in quanto iscritto all’Albo/Ordine/ dei della Provincia di
con il n. _, ovvero alla Sezione A/Sezione B dell’Albo , con studio in
relativamente al Contratto di Appalto/subappalto(:) stipulato in data _, tra il Enel/Appaltatore e l’Appaltatore/subappaltatore …………
ASSEVERA
che il /la Appaltatore/subappaltatore ha erogato le retribuzioni ed ha correttamente effettuato e versato i contributi previdenziali ed assicurativi, l’accantonamento TFR ( anche se eventualmente devoluto su indicazione del lavoratore a fondi di previdenza complementare), le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente in relazione ai soggetti di seguito elencati, impegnati nell’esecuzione del Contratto di cui sopra relativamente al periodo, sui redditi di lavoro dipendente in relazione ai soggetti di seguito elencati, impegnati nell’esecuzione del Contratto di cui sopra relativamente al periodo dal (gg/mm/aaaa) …al …(gg/mm/aaaa) (*).
mese e anno di riferimento…(mm/aaaa) (^)
Cognome e | Importo | Importo | ||||
nome | Xxxxxx | retribuzione | Importo contributi | Importo contributi | Accantonamento | ritenute |
lavoratore impiegato nell’appalto | Fiscale | lorda mensile | Previdenziali | Assicurativi dovuti(&) | TFR | IRPEF |
Totale |
mese e anno di riferimento…(mm/aaaa) n…
Elenco dei versamenti con modelli F24
gg. mese anno Importo Ricevute di addebito
/ / € n. del
gg. mese anno Importo Ricevute di addebito
/ / € n. del
, lì
timbro professionale e firma del Professionista
(:) Inserire protocollo identificativo dell'appalto.
(*) Deve essere inserito il periodo di esecuzione del contratto di appalto relativo alle mensilità antecedenti a quella in cui è fissato il termine per il pagamento del corrispettivo/rata del contratto di appalto; in caso di saldo finale la dichiarazione deve riferirsi anche all’ultimo mese di esecuzione dell’appalto.
(^) Il prospetto deve essere compilato con riferimento alle retribuzioni di ciascuno dei mesi indicati nel periodo di riferimento.
(&) Deve essere indicato il premio INAIL accantonato in ciascun mese per ogni lavoratore da versare in sede di auto liquidazione
ALLEGATO TECNICO
1. COLLEGAMENTO PIATTAFORMA INFORMATICA DEL SISTEMA DI RESPONSABILITA SOLIDALE
La fornitura dei documenti relativi alla Responsabilità Solidale avviene grazie all’utilizzo di una piattaforma informatica su Internet denominata SRS (Sistema di Responsabilità Solidale).
Tale piattaforma informatica è il punto di interazione tra l’Appaltatore terzo e l’unità Enel che si occupa dei controlli relativi alla Responsabilità Solidale; permette quindi all’Appaltatore il caricamento dei documenti che deve fornire ad Enel e ricevere le informazioni di ritorno in merito alle fasi del controllo. La costante attenzione al miglioramento continuo dei processi, mirata al raggiungimento di una migliore sinergia tra Enel e l’Appaltatore terzo, ha determinato la scelta di rendere disponibile all’Appaltatore l’accesso al sistema di gestione direttamente via Web.
Per l’accesso al sistema è necessario effettuare la registrazione sul Portale ed essere abilitati all’utilizzo della applicazione, come meglio di seguito specificato.
1.1 ACCESSO IN APPLICAZIONE SRS
Le credenziali di accesso al sistema SRS saranno comunicate da Enel mentre le istruzioni di registrazione al sistema SRS tramite il portale web (xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/XXXXXX) sono riportate in uno specifico documento (Manuale_utente_SRS_Appaltatore), scaricabile dal portale stesso all’atto della prima connessione al sistema. Ad integrazione del manuale sarà disponibile, sempre sul portale, una “Guida per l’Appaltatore”, orientata sugli aspetti più di sostanza ed operativi.
I due documenti (Manuale e Guida dell’Appaltatore) informano in modo completo circa gli aspetti operativi di competenza dell’Appaltatore terzo; data l’estrema semplicità delle funzionalità non sono previsti corsi di formazione per l’utilizzo del sistema SRS.
Enel metterà a disposizione due caselle e-mail a cui scrivere per eventuali problemi nell’accesso (casella di supporto tecnico) e nell’utilizzo della funzionalità (casella di supporto applicativo).
1.2 DOTAZIONE INFORMATICA
Per un corretto utilizzo dell’applicazione con buon risultato di performance, L’Appaltatore dovrà dotarsi di postazioni di lavoro con i seguenti requisiti minimi:
• x86 PC Compatibile (32 o 64 bit) con una memoria minima di 1 GB di RAM
• Browser: Microsoft Internet Explorer con versione 6 o successive oppure Mozilla Firefox con versione 7 o successive
• Collegamento ad internet veloce (ADSL)
Le dotazioni informatiche, prima del rilascio dell’autorizzazione ad operare sul sistema SRS, potranno essere oggetto di verifica ispettiva da parte di personale qualificato Enel.
1.3 FIRMA ELETTRONICA DIGITALE
Poiché tutti i documenti da inviare ad Enel tramite il Portale SRS dovranno essere firmati digitalmente, L’Appaltatore terzo dovrà essere in possesso di una firma digitale.
I kit per la firma digitale possono essere acquistati presso un certificatore accreditato; per ulteriori informazioni si veda il sito dell’Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, alle seguenti pagine:
• xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx
• xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxxx
1.4 ONERI ECONOMICI A CARICO DELL’APPALTATORE
L’acquisizione delle attrezzature per postazioni informatiche sono a totale cura e spese dell’Appaltatore. Sono inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri per la configurazione dei dispositivi stessi ed inoltre i canoni del servizio ADSL per accesso via web alla applicazione SRS.
Qualora, per il corretto funzionamento dei dispositivi informatici, sia necessario l’intervento da parte di Enel (ad es, per la installazione di software o patch), l’Appaltatore sarà tenuto a collaborare con Enel per l’esecuzione delle dovute operazioni di configurazione/installazione.
1.5 ONERI ECONOMICI A CARICO DI ENEL
Gli oneri per l’acquisizione delle licenze di utilizzo dei programmi applicativi ed il servizio di assistenza tecnica e applicativa sono a carico di Enel.
ALLEGATI LEGGE 134/2012
- 54 -
ALLEGATO 1 ANNEX ITALIA
(Aggiornato EX LEGGE 134/2012 come modificata dal D.L. n. 69 del 21/06/2013, c.d. “Decreto del Fare”)
Fac simile del documento di asseverazione
(modello per Appaltatore)
Asseverazione del Professionista
Il/La sottoscritto/a , nato/a a , il , Codice fiscale
, residente in , via n. cap ,
responsabile dell’assistenza fiscale del centro di cui all’art. 35, comma 1, D.lgs 9 luglio 1997, n. 241 sito
in ……………………..
abilitato all’esercizio della professione di cui all’articolo 3, comma 3 , lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in quanto iscritto all’Albo/Ordine/ dei della Provincia di
con il n. _, ovvero alla Sezione A/Sezione B dell’Albo , con studio in
relativamente al contratto di appalto tra il committente e l’appaltatore
ASSEVERA AI SENSI DELLA LEGGE 134/2012
che il /la _Società …….………, Partita Iva…………..appaltatore ha effettuato i versamenti all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente , scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, dovuti in relazione alle prestazioni effettuate in esecuzione del/i contratto/i di appalto seguente:
Contratto numero del
In particolare, in relazione alle prestazioni di lavoro dipendente utilizzate nell’ambito del suddetto contratto, le relative ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono riferite ai seguenti periodi :
• Mese ( ESEMPIO 02 2013)
• Mese (ESEMPIO 03 2013)
• Mese (ESEMPIO 04 2013)
• ………………
Relativamente al mese xx dell’anno 2013, le ritenute ( dopo l’eventuale scomputo di euro XXX) sono state versate per un importo pari a euro XXXX mediante mod. F24 presentato il …………… n. di protocollo (1)
Relativamente al mese xx dell’anno 2013, le ritenute ( dopo l’eventuale scomputo di euro XXX) sono state versate per un importo pari a euro XXXX mediante mod. F24 presentato il …………… n. di protocollo (1)
Relativamente al mese xx dell’anno 2013, le ritenute ( dopo l’eventuale scomputo di euro XXX) sono state versate per un importo pari a euro XXXX mediante mod. F24 presentato il …………… n. di protocollo (1)
………………………
(Replicare la dicitura sopra riportata tante volte quanti sono i mesi sopra indicati, al fine di richiedere gli estremi del modello F24 relativo a ciascun mese).
(1) Indicare la data e il numero del protocollo telematico rilasciato dal sistema di pagamento utilizzato (Entratel, Fisconline, home banking e remote banking).
I suddetti versamenti includono le ritenute sui redditi di lavoro dipendente riferibili al contratto oggetto della presente dichiarazione i cui termini di versamento sono scaduti alla data del pagamento del corrispettivo;
oppure
Sono state operate nel mese di ……………… dell’anno ……….. e non sono state versate, non essendo ancora scaduti i termini di legge.
oppure
Relativamente al mese di……… dell’anno in relazione all’esecuzione del suddetto contratto non sono state
utilizzate prestazioni di lavoro dipendente oppure
In relazione all’esecuzione del suddetto contratto non sono state ancora utilizzate prestazioni di lavoro dipendente.
Si dichiara altresì di essere informato, giusta articolo 13 del D .Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
, lì
timbro professionale e firma del Professionista
ALLEGATO 2 ANNEX ITALIA
(Aggiornato EX LEGGE 134/2012 come modificata dal D.L. n. 69 del 21/06/2013, c.d. “Decreto del Fare”)
Fac simile del documento di asseverazione
(modello per subappaltatore) Asseverazione del Professionista
Il/La sottoscritto/a , nato/a a , il , Codice fiscale
, residente in , via n. cap ,
responsabile dell’assistenza fiscale del centro di cui all’art. 35, comma 1, D.lgs 9 luglio 1997, n. 241 sito
in ……………………..
abilitato all’esercizio della professione di cui all’articolo 3, comma 3 , lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in quanto iscritto all’Albo/Ordine/ dei della Provincia di
con il n. _, ovvero alla Sezione A/Sezione B dell’Albo , con studio in
relativamente al contratto di subappalto tra l’appaltatore e il subappaltatore
ASSEVERA AI SENSI DELLA LEGGE 134/2012
che il /la _Società …….………, Partita Iva… subappaltatore ha effettuato i versamenti all’erario delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, dovuti in relazione alle prestazioni effettuate in esecuzione dei seguenti contratti di subappalto.
Dettaglio dell’elenco dei contratti: Contratto
del
In particolare, in relazione alle prestazioni di lavoro dipendente utilizzate nell’ambito del suddetto contratto, le relative ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono riferite ai seguenti periodi :
• Mese ( ESEMPIO 02 2013)
• Mese (ESEMPIO 03 2013)
• Mese (ESEMPIO 04 2013)
• ...
Relativamente al mese xx dell’anno 2013, le ritenute ( dopo l’eventuale scomputo di euro XXX) sono state versate per un importo pari a euro XXXX mediante mod. F24 presentato il …………… n. di protocollo (1)
Relativamente al mese xx dell’anno 2013, le ritenute ( dopo l’eventuale scomputo di euro XXX) sono state versate per un importo pari a euro XXXX mediante mod. F24 presentato il …………… n. di protocollo (1)
Relativamente al mese xx dell’anno 2013, le ritenute ( dopo l’eventuale scomputo di euro XXX) sono state versate per un importo pari a euro XXXX mediante mod. F24 presentato il …………… n. di protocollo (1)
…………………………
(Replicare la dicitura sopra riportata tante volte quanti sono i mesi sopra indicati, al fine di richiedere gli estremi del modello F24 relativo a ciascun mese).
(1) Indicare la data e il numero del protocollo telematico rilasciato dal sistema di pagamento utilizzato (Entratel, Fisconline, home banking e remote banking).
I suddetti versamenti includono le ritenute sui redditi di lavoro dipendente riferibili al contratto oggetto della presente dichiarazione i cui termini di versamento sono scaduti alla data del pagamento del corrispettivo;
oppure
Sono state operate nel mese di ……………… dell’anno ……….. e non sono state versate, non essendo ancora scaduti i termini di legge.
oppure
Relativamente al mese di……… dell’anno in relazione all’esecuzione del suddetto contratto non sono state
utilizzate prestazioni di lavoro dipendente oppure
In relazione all’esecuzione del suddetto contratto non sono state ancora utilizzate prestazioni di lavoro dipendente.
Si dichiara altresì di essere informato, giusta articolo 13 del D .Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
, lì
timbro professionale e firma del Professionista
ALLEGATO 3 ANNEX ITALIA
(Aggiornato EX LEGGE 134/2012 come modificata dal D.L. n. 69 del 21/06/2013, c.d. “Decreto del Fare”)
FAC-SIMILE di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..……………………………..….
nato/a a ……………….…… il …………………………………, C.F. ……………………………..……………………….…….….
residente a …………………….…………..(……) in via ………..……..…………………………..………….. n. ………………….
in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE della società ………………………………..………………………………………
con sede in ………………………………, via ……………………………..…………………..………………, n. ….………………
C.F. / P.IVA ,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, in osservanza delle disposizioni contenute nei commi da 28 a 28-ter dell’art. 35 del D.L. n. 223/2006, come modificato dall’art. 13-ter del D.L. 83/2012,
DICHIARA CHE
Alla data del (1)
è in regola con il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente in relazione al contratto di appalto ( / subappalto) … …84xxxx……………………. di beni o servizi posto in essere con la Società , con sede
a ………………….. (… ),
in via …………………………………. n. ……..… …, C.F./P.IVA …………………………………………………………………..
In particolare, in relazione alle prestazioni di lavoro dipendente utilizzate nell’ambito del contratto 84xxxx, le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono riferite ai seguenti periodi :
• Mese ( ESEMPIO 02 2013)
• Mese (ESEMPIO 03 2013)
• Mese (ESEMPIO 04 2013)
• …
Relativamente al mese xx dell’anno 2013, le ritenute ( dopo l’eventuale scomputo di euro XXXXXXXXXX) sono state versate per un importo pari a euro XXXXXXXXXXXXX mediante mod. F24 presentato il n. di
protocollo (2)
Relativamente al mese xx dell’anno 2013, le ritenute ( dopo l’eventuale scomputo di euro XXXXXXXXXX) sono state versate per un importo pari a euro XXXXXXXXXXXXX mediante mod. F24 presentato il n. di
protocollo (2)
Relativamente al mese xx dell’anno 2013, le ritenute ( dopo l’eventuale scomputo di euro XXXXXXXXXX) sono state versate per un importo pari a euro XXXXXXXXXXXXX mediante mod. F24 presentato il n. di
protocollo (2)
1 La dichiarazione deve essere resa con data successiva alla scadenza dei termini per i versamenti fiscali relativi al mese di riferimento.
(2) Indicare la data e il numero del protocollo telematico rilasciato dal sistema di pagamento utilizzato (Entratel, Fisconline, home banking e remote banking).
I suddetti versamenti includono le ritenute sui redditi di lavoro dipendente riferibili al contratto oggetto della presente dichiarazione i cui termini di versamento sono scaduti alla data di cui sopra;
oppure
Sono state operate nel mese di ……………… dell’anno e non sono state versate, non essendo ancora scaduti i
termini di legge.
oppure
Relativamente al mese di……… dell’anno in relazione all’esecuzione del suddetto contratto non sono state
utilizzate prestazioni di lavoro dipendente
oppure
In relazione all’esecuzione del suddetto contratto non sono state ancora utilizzate prestazioni di lavoro dipendente.
Si dichiara altresì di essere informato, giusta articolo 13 del D .Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data e Luogo
Timbro e firma
N.B. La firma del titolare o del legale rappresentante deve essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento identità del sottoscrittore (fronte/retro)
ALLEGATI CLAUSOLE ETICHE
- 61 -
ALLEGATO 4 ANNEX ITALIA
DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE1 (PERSONA GIURIDICA)
La Società: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
in persona del suo rappresentante legale …………………….…………………………………………………………………………
consapevole che:
▪ il Gruppo Enel si è dotato di un Codice Etico e di un Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed ha adottato il Piano Tolleranza Zero contro la corruzione;
▪ tali documenti esprimono gli impegni e le responsabilità etiche del Gruppo Enel nella conduzione dei propri affari nonché nella gestione dei rapporti e rispondono all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento delle attività aziendali e nei rapporti con i terzi;
▪ il Gruppo Enel vuole garantire la massima correttezza, trasparenza e completa tracciabilità dei vari processi di acquisto e dei soggetti affidatari
e che una dichiarazione mendace possa determinare per Enel il diritto alla risoluzione del Contratto e la richiesta di risarcimento danni,
DICHIARA
1. che dall’analisi della composizione della compagine societaria, degli organi sociali propri e di eventuali soggetti controllanti (comprese le società fiduciarie ed i loro beneficial owner), nonché di qualsiasi altro dato a disposizione della Società2
non risultano/risultano3 :
a) soggetti che ricoprono all’interno delle Società del Gruppo un ruolo di vertice aziendale (Amministratori, Dirigenti con Responsabilità strategiche) o di Sindaci;
b) soggetti dipendenti delle Società del Gruppo Enel;
c) con riferimento ai soggetti di cui ai punti a) e b), parenti/affini fino al II° grado, coniuge non separato legalmente, convivente more uxorio, figlio del coniuge o del convivente, persone a carico che siano legate da rapporti di parentela o affinità.
2. che l'amministratore delegato (in caso di SpA) / gli amministratori (in caso di SrL) / i soci (in caso di Società di persone) / che i soggetti con responsabilità strategiche all’interno della struttura organizzativa (in tutti gli altri casi) e/o i propri familiari (coniuge non separato, parenti/affini in linea retta di I° grado)
1 Gli enti pubblici, le società quotate in borsa, gli istituti bancari e le società da queste controllate, non sono tenuti a rilasciare la presente dichiarazione.
2 Le informazioni rese in ottemperanza alla presente clausola sono acquisite nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, sulla base di verifiche risalenti fino alle persone fisiche in possesso delle singole quote societarie/partecipazioni azionarie della sottoscritta società, nonché di tutte le eventuali società (anche fiduciarie ed i loro beneficial owner) che abbiano il controllo diretto della Società dichiarante.
3 Barrare la voce che non interessa. Qualora sussistesse anche una sola delle situazioni elencate si prega di riportare, nella dichiarazione allegata (lettera A), le relative informazioni di dettaglio. Enel effettuerà le necessarie verifiche ai fini della presente dichiarazione.
non hanno rivestito / hanno rivestito4
negli ultimi 36 mesi (24 mesi nel caso dei familiari) il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società del Gruppo Enel (rilascio di concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.).
La sottoscritta Società si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione.
In fede,
Data, …………………………………….
Timbro della società Firma del legale rappresentante
Trattamento dei dati personali: informativa e consenso.
Ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati personali, Enel informa che i dati forniti verranno trattati esclusivamente in relazione al processo di approvvigionamento e selezione delle imprese fornitrici, al fine di assicurare equità, trasparenza e correttezza e al fine di prevenire situazioni di eventuale conflitto di interessi e di illegittimità dei comportamenti in conformità a quanto previsto dal Codice Etico, dal Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e dal Piano TZC adottati dal Gruppo Enel. Ella ha diritto ad accedere ai propri dati chiedendone a Enel la correzione, l’integrazione, o ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
Preso atto dell’informativa, il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società suindicata esprime il
consenso al trattamento dei dati personali forniti nei limiti e per le finalità di cui all’informativa medesima.
(Firma per esteso e leggibile)
N.B. La firma del titolare o del legale rappresentante deve essere, pena l’esclusione, corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (fronte/retro)
4 Barrare la voce che non interessa. Qualora sussistesse anche una sola delle situazioni elencate si prega di riportare, nella dichiarazione allegata (lettera B), le relative informazioni di dettaglio. Enel effettuerà le necessarie verifiche ai fini della presente dichiarazione.
A. ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE (PERSONA GIURIDICA)
La Società………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
in persona del suo rappresentante legale ……………………. …………………………………………………………………………..
dichiara che dall’analisi della composizione della compagine societaria e degli organi sociali propri e di eventuali soggetti controllanti (comprese le società fiduciarie), nonché di qualsiasi altro dato a disposizione della Società, sulla base di verifiche risalenti fino alle persone fisiche in possesso delle singole quote societarie/partecipazioni azionarie:
Il Sig. Nome …..………………………………… Cognome…………………………………………………………………………………
Nato a ……………………………………………………. il…………………………………………. CF………………………………………..
Residente in …………………………………………………. alla via………………………………………………………………………..
E’ presente nella Società in qualità di………………….…………………………………………………………………………….
Nell’ambito del Gruppo Enel risulta essere:
□ Amministratore della Società… del Gruppo Enel
□ Dirigente con responsabilità strategiche (specificare la funzione interessata)… della
Società… del Gruppo Enel.
□ Dipendente della Funzione (specificare la funzione interessata)… con
ruolo/qualifica ………………………………… della Società… del Gruppo Enel
□ Sindaco della Società… del Gruppo Enel
□ Parente/Affine entro il II° grado di parentela/affinità /Coniuge non separato legalmente /convivente more uxorio/ figlio del coniuge/ figlio del convivente/ persona a carico legata da rapporti di parentela o affinità di: Nome……………………………………………………….. Cognome……………….………………………………………………………..
appartenente alla Società ………………………………………… del Gruppo Enel con ruolo/qualifica........................
In fede, Luogo e Data, …………………………. (Firma per esteso e leggibile)
La sottoscritta Società precisa che la presente dichiarazione è resa sulla base di informazioni acquisite nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, sulla base di verifiche risalenti fino alle persone fisiche in possesso delle singole quote societarie/partecipazioni azionarie e si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione.
In fede,
Data, …………………………………….
(Firma per esteso e leggibile)
Trattamento dei dati personali: informativa e consenso.
Ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati personali, Enel informa che i dati forniti verranno trattati esclusivamente in relazione al processo di approvvigionamento e selezione delle imprese fornitrici, al fine di assicurare equità, trasparenza e correttezza e al fine di prevenire situazioni di eventuale conflitto di interessi e di illegittimità dei comportamenti in conformità a quanto previsto dal Codice Etico, dal Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e dal Piano TZC adottati dal Gruppo Enel. Ella ha diritto ad accedere ai propri dati chiedendone a Enel la correzione, l’integrazione, o ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
Preso atto dell’informativa, il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società suindicata esprime il
consenso al trattamento dei dati personali forniti nei limiti e per le finalità di cui all’informativa medesima.
(Firma per esteso e leggibile)
N.B. La firma del titolare o del legale rappresentante deve essere, pena l’esclusione, corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (fronte/retro)
B. ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE (PERSONA GIURIDICA)
La Società…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
in persona del suo rappresentante legale dichiara che:
Il Sig. Nome …..…………………………………………… Cognome…………………………………………………………………………….
Nato a ……………………………………………………… il…………………………………………. CF…………………………………………….
Residente in ……………………………………………………... alla via………………………………………………………………………….
E’ presente nella Società in qualità di………………….………………………………………
a) HA RIVESTITO il ruolo di “pubblico ufficiale” (ai sensi dell’art. 3575 c.p.) o di “incaricato di pubblico servizio” (art. 3586 c.p.), nei precedenti 36 mesi, presso:
qualifica rivestita:
(Organismo/Istituzione)
( ) dal al
(luogo) (provincia)
ed in tale veste, NEGLI ULTIMI 3 ANNI DI SERVIZIO:
1. NON HA avuto rapporti con il Gruppo Enel;
2. HA avuto rapporti con il Gruppo Enel, NON ESERCITANDO poteri autoritativi o negoziali aventi come “destinatari” le società del Gruppo Enel:
(Società Enel)
per i seguenti motivi:
3. HA avuto rapporti con il Gruppo Enel, ESERCITANDO poteri autoritativi o negoziali aventi come “destinatari” le società del Gruppo Enel:
(Società Enel)
per i seguenti motivi:
b) Ha un proprio familiare (coniuge non separato, parente/affine in linea retta di 1° grado)
Il Sig. Nome …..……………………………………………… Cognome…………………………………………………………………
Nato a …………………………………………. il…………………………………………… CF……………………………………………
Residente in …………………………………………………. alla via………………………………………………………………………
che HA RIVESTITO il ruolo di “pubblico ufficiale” o di “incaricato di pubblico servizio” nei precedenti 24 mesi presso:
qualifica rivestita:
(Organismo/Istituzione)
( ) dal al
(luogo) (provincia)
ed in tale veste HA avuto rapporti con il Gruppo Enel:
per i seguenti motivi:
(Società Enel)
5 Art. 357 codice penale: “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.”
6 Art. 358 codice penale: “Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.”
La sottoscritta Società precisa che la presente dichiarazione è resa sulla base di informazioni acquisite nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, e si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione.
In fede,
Data, ……………………………..
(Firma per esteso e leggibile)
Trattamento dei dati personali: informativa e consenso.
Ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati personali, Enel informa che i dati forniti verranno trattati esclusivamente in relazione al processo di approvvigionamento e selezione delle imprese fornitrici, al fine di assicurare equità, trasparenza e correttezza e al fine di prevenire situazioni di eventuale conflitto di interessi e di illegittimità dei comportamenti in conformità a quanto previsto dal Codice Etico, dal Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e dal Piano TZC adottati dal Gruppo Enel. Ella ha diritto ad accedere ai propri dati chiedendone a Enel la correzione, l’integrazione, o ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
Preso atto dell’informativa, il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società suindicata esprime il
consenso al trattamento dei dati personali forniti nei limiti e per le finalità di cui all’informativa medesima.
(Firma per esteso e leggibile)
N.B. La firma del titolare o del legale rappresentante deve essere, pena l’esclusione, corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (fronte/retro)
ALLEGATO 5 ANNEX ITALIA
DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE (PERSONA FISICA)
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….
consapevole che:
▪ il Gruppo Enel si è dotato di un Codice Etico e di un Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed ha adottato il Piano Tolleranza Zero contro la corruzione;
▪ tali documenti esprimono gli impegni e le responsabilità etiche del Gruppo Enel nella conduzione dei propri affari nonché nella gestione dei rapporti e rispondono all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento delle attività aziendali e nei rapporti con i terzi;
▪ il Gruppo Enel vuole garantire la massima correttezza, trasparenza e completa tracciabilità dei vari processi di acquisto e dei soggetti affidatari
e che una dichiarazione mendace possa determinare per Enel il diritto alla risoluzione del Contratto e la richiesta di risarcimento danni,
DICHIARA
1. di non ricoprire/ricoprire1 all’interno delle Società del Gruppo un ruolo di vertice aziendale (Amministratore, Dirigente con responsabilità strategiche), di dipendente delle stesse Società o di Sindaco effettivo del Gruppo;
2. di non avere/avere1 - all’interno delle Società del Gruppo – parenti/affini entro il II grado/ coniuge non separato legalmente/ convivente more uxorio/ figli del coniuge o del convivente/ persone a carico del sottoscritto che siano ad esso legate da rapporti di parentela o affinità.
3. di non aver /aver rivestito1 negli ultimi 36 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente una qualsiasi società del Gruppo Enel (rilascio di concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.). Analogamente, per quanto di propria conoscenza, tali ruoli non sono stati svolti, negli ultimi 24 mesi, dai propri familiari (coniuge non separato, parenti/affini in linea retta di I° grado).
Qualora sussistesse anche una sola delle situazioni elencate ai punti 1 e 2, il dichiarante sarà tenuto a fornire a Enel la dichiarazione allegata.
Enel si riserva di effettuare le necessarie verifiche sulla base delle dichiarazioni ricevute.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione.
Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione.
In fede,
Data, …………………………………………
Timbro Firma
1 Barrare la voce che non interessa
Il sottoscritto precisa che la presente dichiarazione è resa sulla base di informazioni acquisite nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, e si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione.
In fede,
Data, ……………………………………….
(Firma per esteso e leggibile)
Trattamento dei dati personali: informativa e consenso.
Ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati personali, Enel informa che i dati forniti verranno trattati esclusivamente in relazione al processo di approvvigionamento e selezione delle imprese fornitrici, al fine di assicurare equità, trasparenza e correttezza e al fine di prevenire situazioni di eventuale conflitto di interessi e di illegittimità dei comportamenti in conformità a quanto previsto dal Codice Etico, dal Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e dal Piano TZC adottati dal Gruppo Enel. Ella ha diritto ad accedere ai propri dati chiedendone a Enel la correzione, l’integrazione, o ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
Preso atto dell’informativa, il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società suindicata esprime il consenso al trattamento dei dati personali forniti nei limiti e per le finalità di cui all’informativa medesima.
(Firma per esteso e leggibile)
N.B. La firma del titolare o del legale rappresentante deve essere, pena l’esclusione, corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (fronte/retro)
ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE (PERSONA FISICA)
Relativamente al punto 1:
□ Amministratore della Società… del Gruppo Enel
□ Dirigente con responsabilità strategiche (specificare la funzione interessata)…………………………………………..
della Società… del Gruppo Enel.
□ Dipendente della Funzione (specificare la funzione interessata)…………..................................................
con ruolo/qualifica…………………………………………. della Società… del Gruppo Enel;
□ Sindaco effettivo della Società del Gruppo Enel
Relativamente al punto 2:
Parente/Affine entro il II grado di parentela/affinità/ Coniuge non separato legalmente/convivente more uxorio/figlio del coniuge/figlio del convivente/ persona a carico del sottoscritto che sia ad esso legata da rapporto di parentela o affinità
Nome………………………………………………. Cognome……………….………………………………………….
appartenente alla Società del Gruppo Enel
ruolo/qualifica....................................................................
Enel si riserva di effettuare le necessarie verifiche sulla base delle dichiarazioni ricevute.
Relativamente al punto 3:
c) HO RIVESTITO il ruolo di “pubblico ufficiale” (ai sensi dell’art. 3572 c.p.) o di “incaricato di pubblico servizio” (art. 3583 c.p.), nei precedenti 36 mesi, presso:
qualifica rivestita:
(Organismo/Istituzione)
( ) dal al
(luogo) (provincia)
ed in tale veste, NEGLI ULTIMI 3 ANNI DI SERVIZIO a) NON HO avuto rapporti con il Gruppo Enel;
b) HO avuto rapporti con il Gruppo Enel, NON ESERCITANDO poteri autoritativi o negoziali aventi come
“destinatari” le società del Gruppo Enel:
(Società Enel)
per i seguenti motivi:
c) HO avuto rapporti con il Gruppo Enel, ESERCITANDO poteri autoritativi o negoziali aventi come “destinatari” le società del Gruppo Enel:
(Società Enel)
per i seguenti motivi:
2 Art. 357 codice penale: “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.”
3 Art. 358 codice penale: “Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.”
d) Un mio familiare (coniuge non separato, parente/affine in linea retta di 1° grado)
Il Sig. Nome …..………………………………………………….. Cognome………………………………………………………………………….
Nato a …………………………………………………. il…………………………………………. CF…………………………………………………….
Residente in ……………………………………………………. alla via…………………………………………………………………………………
HA RIVESTITO il ruolo di “pubblico ufficiale” o di “incaricato di pubblico servizio” nei precedenti 24 mesi presso:
qualifica rivestita:
(Organismo/Istituzione)
( ) dal al
(luogo) (provincia)
ed in tale veste HA avuto rapporti con il Gruppo Enel:
(Società Enel)
per i seguenti motivi:
La presente dichiarazione è resa sulla base di informazioni acquisite nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, e ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione sarà comunicata tempestivamente a Enel. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, mi impegno sin da ora a fornire idonea documentazione.
In fede,
Data, ……………………………………
(Firma per esteso e leggibile)
Trattamento dei dati personali: informativa e consenso.
Ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati personali, Enel informa che i dati forniti verranno trattati esclusivamente in relazione al processo di approvvigionamento e selezione delle imprese fornitrici, al fine di assicurare equità, trasparenza e correttezza e al fine di prevenire situazioni di eventuale conflitto di interessi e di illegittimità dei comportamenti in conformità a quanto previsto dal Codice Etico, dal Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e dal Piano TZC adottati dal Gruppo Enel. Ella ha diritto ad accedere ai propri dati chiedendone a Enel la correzione, l’integrazione, o ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
Preso atto dell’informativa, il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati personali forniti nei limiti e per
le finalità di cui all’informativa medesima.
(Firma per esteso e leggibile)
Dichiarazione ex parte speciale “D” “Reati contro la personalità individuale”
DICHIARAZIONE DIRITTI UMANI (Persona Giuridica)
La Società …………… in persona del suo rappresentante legale ………….. consapevole che una dichiarazione mendace determina per Enel il diritto alla risoluzione del Contratto e la richiesta di risarcimento danni,
dichiara:
di essere stata / non essere stata (barrare la voce che non interessa) indagata negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai seguenti reati contro la personalità individuale: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi.
La sottoscritta Società si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione.
In fede,
Data, ……………………………
Timbro della società Firma del legale rappresentante
Dichiarazione ex parte speciale “D” “Reati contro la personalità individuale”
DICHIARAZIONE DIRITTI UMANI (Persona Fisica)
Il sottoscritto………….. consapevole che una dichiarazione mendace determina per Enel il diritto alla risoluzione del Contratto e la richiesta di risarcimento danni,
dichiara:
di essere stato / non essere stato (barrare la voce che non interessa) indagato negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai seguenti reati contro la personalità individuale: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione.
In fede, Data, …..
Timbro Firma
ALLEGATI SICUREZZA UTILIZZO SISTEMI INFORMATICI ENEL
- 73 -
ALLEGATO 8 ANNEX ITALIA
DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA
CONTRATTO N° ……………………………………………………………. DEL ……………………………………
OGGETTO: ………………………………………………………………………………………..…………………………
Il sottoscritto:
(nome cognome del dichiarante)
Persona fisica (barrare solo nel caso in cui il Contratto in oggetto non sia intestato ad un'Impresa)
(da compilare solo nel caso in cui il Contratto in oggetto sia intestato ad un'Impresa)
Titolare
della
(Denominazione/Ragione Sociale dell'Impresa)
Legale Rappresentante
DICHIARA:
⮚ che l'elenco di tutti coloro che in relazione al Contratto in oggetto avranno la possibilità di accedere ai locali Enel e/o di accedere e trattare dati e informazioni del Gruppo Enel è così composto:
1) Sig. ...........................................................................................................................................
(Cognome, Nome)
2) Sig. ...........................................................................................................................................
(Cognome, Nome)
⮚ che ciascuna delle persone sopra elencate ha sottoscritto l'apposita clausola di riservatezza individuale allegata alla presente dichiarazione;
⮚ che il referente a cui è affidata la responsabilità di mantenere costantemente aggiornati l'elenco di cui sopra, è il Sig. email Tel. Fax
Allegate n. clausole di riservatezza individuale
Data
Il Dichiarante
………………………………………………………………… Timbro e Firma)
DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA INDIVIDUALE
CONTRATTO N° …………………………………………..………..…. DEL ………………………………………………………………
OGGETTO: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Il Sottoscritto ………………………........................................................................................………….
nato a ………….......................................………......................... ( ....... ), il …………………….…………….
da compilare se il contratto in oggetto è intestato ad un'Impresa
dipendente
della Società ……...........................................................................................
consulente
in relazione al Contratto in oggetto, si obbliga a:
− non diffondere o comunicare a terzi le informazioni raccolte, i pareri, gli studi relativi effettuati, nonché gli elementi eventualmente resi disponibili da Enel per lo svolgimento del Contratto in oggetto ed ad utilizzare dette informazioni esclusivamente ai fini di tale Contratto, salvo il caso in cui il sottoscritto debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di Pubbliche Autorità alle quali non è possibile opporre un legittimo rifiuto;
− prendere visione ed osservare puntualmente le prescrizioni per la sicurezza dei dati riportate in allegato, nel caso di utilizzo di sistemi informatici eventualmente resi disponibili da Enel custodire con la massima diligenza tutti i supporti cartacei e/o elettronici acquisiti o prodotti durante lo svolgimento delle attività.
Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate al pubblico da Enel stessa ovvero che risultino da documenti ufficiali pubblici.
Gli obblighi di riservatezza restano fermi per il periodo di 5 anni dalla scadenza del presente incarico, anche in caso di recesso e di scioglimento, sia diretto che indiretto, del rapporto contrattuale con Enel.
Per accettazione
Firma
Data: ………………………
Norme di sicurezza per l’utilizzo dei sistemi informatici di Enel
L’accesso ai sistemi informatici di proprietà del Gruppo Enel ed il relativo utilizzo devono essere attuati nel rispetto delle seguenti regole di sicurezza:
• la chiave di accesso ai sistemi informatici Enel deve essere utilizzata in modo esclusivamente personale. La relativa password deve essere tenuta rigorosamente segreta e cambiata almeno ogni 60 giorni;
• l’accesso al sistema informativo deve essere limitato ai componenti strumentali per l'espletamento delle attività previste dall’incarico, anche qualora le misure di sicurezza implementate non impediscano l'accesso ad altri componenti. Non è consentito utilizzare servizi di rete e collegare apparecchiature diverse da quelli necessari per lo svolgimento delle mansioni;
• le operazioni eseguite tramite i sistemi informatici di Enel non devono essere in violazione delle leggi dello Stato e della normativa internazionale;
• la stazione di lavoro utilizzata per lo svolgimento delle mansioni (fissa e/o portatile) non deve essere impiegata per collegamenti ad Internet diversi da quelli eventualmente resi disponibili da Enel;
• i PC portatili personali possono essere collegati alla rete dati Enel solo se provvisti di software antivirus aggiornato. In particolare, è necessario adottare tutte le possibili contromisure idonee ad impedire la diffusione di virus, worm, hoaxes, trojan e di altro software di natura illecita che possa causare interruzioni del servizio informatico;
• i testi e/o le immagini creati/trasmessi tramite i sistemi informatici di Enel non devono avere contenuti offensivi e/o indecorosi;
• le eventuali caselle di posta date in uso non devono essere impiegate per attuare azioni di “spamming” o per dare seguito alle catene telematiche (cosiddette catene di S. Xxxxxxx).
In relazione alle prescrizioni sopra esposte Enel si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti delle proprie infrastrutture informatiche, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti. Enel si riserva, inoltre, la possibilità di segnalare alla competente Autorità Giudiziaria ogni possibile violazione costituente reato.