ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE A FAVORE DI BAMBINI E ALUNNI CON DISABILITA’ FREQUENTANTI I NIDI E LE SCUOLE D’INFANZIA, LE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO, I CENTRI ESTIVI DELL’UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD, ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio educativo assistenziale a favore di:
bambini e alunni con disabilità frequentanti i nidi e le scuole d’infanzia, pubbliche e paritarie, le scuole primarie e secondarie di primo grado residenti nei Comuni di Camposanto, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Xxxxxx, San Prospero;
alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado residenti nei Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Xxxxxx, Medolla, Mirandola, San Felice sul Xxxxxx, San Possidonio e San Prospero.
Le finalità generali del servizio sono quelle di garantire l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità ai sensi degli artt. 8, 12, 13 e 40 della L. n°104/1992 e s.m.i. ed in ottemperanza dell’art. 139 del D. Lgs. n°112/1998 e s.m.i., oltre che del vigente Accordo di programma provinciale per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
L’esecuzione del servizio è effettuata dall’Appaltatore in proprio nome, per proprio conto e a proprio rischio.
I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi di pubblico interesse e, pertanto, non potranno essere sospesi o abbandonati.
ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà decorrenza dall’1 Settembre 2021 con le modalità di apertura e avvio dei servizi stabiliti nei successivi articoli e ha durata di tre anni scolastici con termine il 31 Agosto 2024.
L’affidamento del servizio presso le scuole secondarie di secondo grado di Finale Xxxxxx decorre dall’anno scolastico 2022/2023.
Le aperture e chiusure di ciascun anno seguiranno il calendario scolastico che definisce l’avvio e la chiusura dell’anno scolastico e le sospensioni per le festività, che sarà comunicato preventivamente all’appaltatore insieme ad eventuali ulteriori sospensioni del servizio che dovessero verificarsi per ragioni non prevedibili.
L’ultimazione delle prestazioni, appena avvenuta, dovrà essere comunicata dall’appaltatore, per iscritto, al direttore dell’esecuzione, il quale, previ i necessari accertamenti, rilascerà il certificato attestante l’ultimazione delle prestazioni sottoscritto tra le parti.
Il contratto potrà essere eventualmente rinnovato per un uguale periodo, purché nel periodo precedente l’appaltatore abbia eseguito il contratto in modo soddisfacente, permanga la necessità, la convenienza, la possibilità normativa e l’opportunità di continuare ad avvalersi di tali servizi; venga adottato uno specifico provvedimento di rinnovo prima della scadenza e si provveda alla stipulazione del contratto di rinnovo nella stessa forma del contratto originario.
In ogni caso ai sensi dell’art.106, comma 11, del D. Lgs. n°50/2016, qualora l’Amministrazione allo scadere del termine contrattuale non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il successivo periodo, l’appaltatore è tenuto alla prosecuzione del rapporto alle condizioni contrattuali pattuite per il tempo strettamente necessario all’effettuazione della nuova procedura di gara nell’ambito di una proroga tecnica.
L’Amministrazione si riserva, altresì, l’eventuale facoltà di effettuare la ripetizione di servizi analoghi per un uguale periodo alla scadenza del presente affidamento.
L’esecuzione del contratto avverrà con apposito verbale da effettuarsi nelle modalità indicate nel D.M. 7 marzo 2018,
n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”.
Il R.U.P. può autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs 50/16, l’esecuzione anticipata del servizio, dopo l’aggiudicazione definitiva. A tal fine, il R.U.P. adotta apposito provvedimento che indica in concreto i motivi giustificativi dell’esecuzione anticipata.
ART. 3 - PERSONALE NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Le figure professionali previste e necessarie per lo svolgimento del servizio sono:
Responsabile dell’appalto
Le funzioni attribuite a tale figura sono di governo dei rapporti con il RUP in riferimento allo sviluppo del contratto e alle verifiche tecniche sulla qualità e sull’efficacia del servizio.
Il Responsabile dovrà essere in possesso di laurea e dovrà aver maturato un’esperienza almeno triennale in merito a funzioni analoghe a quelle del presente appalto.
Coordinatori della gestione tecnica e dell’organizzazione del servizio
L’appaltatore dovrà individuare al massimo 3 figure con compiti di coordinamento in merito alla gestione del servizio e delle relazioni con il RUP, le istituzioni scolastiche e i servizi socio-sanitari.
Tali figure dovranno essere in possesso di laurea ad indirizzo educativo-pedagogico o sociale e dovranno aver maturato un’esperienza almeno triennale in merito a funzioni analoghe a quelle del presente appalto.
I coordinatori dovranno svolgere funzioni di informazione e comunicazione con il RUP, con gli operatori scolastici, il servizio di NPIA di AUSL, i servizi sociali di UCMAN per gli aspetti di conoscenza della situazione dell’alunno con disabilità e del contesto nel quale è inserito, in stretto rapporto con le istituzioni scolastiche per tutti gli interventi previsti nel PEI.
Sovrintendono e coordinano il lavoro e l’attività formativa del personale educativo assistenziale (presenze, ferie, permessi, sostituzioni, programmi formativi, piani di lavoro …), sono responsabili della tenuta della documentazione relativa alla gestione del servizio.
Personale educativo assistenziale
L’appaltatore dovrà avvalersi di personale di età superiore a 18 anni in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti di esperienza:
a. diploma di laurea triennale in sociologia, laurea magistrale in psicologia, laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche, laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, diploma di laurea di educatore professionale rilasciato ai sensi del D.M. n°520 del 8.10.1998, attestato di abilitazione di educatore professionale rilasciato ai sensi del D.M. 10.02.1984, attestato regionale di qualificazione professionale ai sensi della direttiva comunitaria 51/92 a seguito della formazione nell’ambito del progetto APRIS, laurea triennale in educatore sociale e culturale, laurea triennale in educatore e servizi per l’infanzia, diploma di laurea magistrale previsto dal D.M. 16.03.2007 “Determinazione delle classi di laurea magistrale” di cui alle classi LM 50 programmazione e gestione dei servizi educativi, LM 57 scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM 85 scienze pedagogiche, LM 93 teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, altra classe di laurea magistrale equiparata a scienze dell’educazione vecchio ordinamento, con esperienza professionale riconosciuta e documentabile maturata per almeno 2 anni nel settore oggetto dell’appalto;
b. diploma di scuola secondaria di secondo grado e/o laurea (anche diversi di quelli di cui al precedente punto a.) fino ad un massimo del 30% dell’organico complessivo, purché con esperienza di almeno 3 anni in ambito educativo assistenziale e/o nell’integrazione scolastica di alunni con disabilità;
c. per le sostituzioni temporanee fino ad un massimo di tre mesi è ammesso personale con diploma di scuola secondaria di secondo grado anche diverso da quelli di cui al precedente punto a., purché prima di iniziare l’attività abbia svolto un corso di almeno 30 ore sulle tematiche inerenti il servizio;
d. eventuali particolari professionalità e competenze nel caso in cui fosse necessario assicurare il servizio a favore di alunni con disabilità specifiche (interprete lis, tiflodidatta, esperto nella comunicazione aumentativa
…), alla stessa tariffa oraria di aggiudicazione.
Tutor
L’appaltatore dovrà avvalersi di personale proprio o di propri soci cui sia applicato un contratto di lavoro subordinato. I tutor devono avere età compresa fra i 18 e i 25 anni; in casi di specifiche necessità e previa autorizzazione del RUP, possono essere assegnati tutor di età fino a 30 anni.
Per tale figura è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Ferma restando la responsabilità dell’Appaltatore nel selezionare e nell’assegnare i tutor, lo stesso terrà conto anche di eventuali indicazioni dell’istituzione scolastica sede dell’assegnazione.
ART. 4 - PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL SERVIZIO
La definizione annuale del fabbisogno per ciascun plesso scolastico sarà effettuata di norma entro il mese di Giugno, successivamente alla determinazione del monte ore a favore di ciascun alunno e/o a favore di ciascun istituto/plesso secondo le priorità concertate con le istituzioni scolastiche e con il servizio NPIA di AUSL.
L’orario di servizio potrà essere sia mattutino che pomeridiano e l’articolazione oraria dei singoli interventi sarà definita di norma entro il mese di Settembre e comunque non prima dell’assegnazione degli organici dei docenti statali, in accordo con le istituzioni scolastiche.
La committenza potrà avvalersi del dispositivo organizzativo denominato educatore di plesso/istituto, che consiste nell’assegnazione a ciascun plesso scolastico o istituto di un monte ore settimanale complessivo.
Tale dispositivo sarà attivato previa specifica progettazione dell’istituzione scolastica.
L’articolazione giornaliera potrà prevedere fino ad un massimo di 8 ore secondo le fasce orarie (continuate o spezzate) più funzionali al PEI.
Qualora l’articolazione oraria del servizio comprenda l’assistenza al pasto dell’alunno con disabilità e si protragga in modo continuativo anche in orario pomeridiano, oppure includa lo spostamento in altro plesso, l’educatore assegnato
ed effettivamente presente potrà usufruire gratuitamente del pasto. L’appaltatore è tenuto a trasmettere tempestivamente l’elenco nominativo degli educatori aventi diritto al pasto.
ART. 5 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Si elencano, di seguito, le principali aree di intervento e le azioni che dovranno essere attivate dal personale educativo assistenziale in relazione a quanto previsto nel PEI:
azioni finalizzate ad una positiva relazione con l’alunno per favorire l’acquisizione delle autonomie personali (alimentazione, igiene personale, uso dei servizi igienici, esplorazione di ambienti scolastici ed esterni …);
attività di osservazione per la rilevazione di bisogni individuali educativi, relazionali ed assistenziali specifici;
conoscenza di particolari tecniche e/o uso di strumenti protesici;
azioni finalizzate a tutelare il benessere fisico dell’alunno anche attraverso il corretto utilizzo di eventuali ausili e/o attrezzature;
attività che favoriscano la socializzazione nel piccolo gruppo, il potenziamento delle forme di comunicazione e il consolidamento delle relazioni già acquisite;
proposte finalizzate all’inserimento sociale, in situazioni ludiche, di routine, di attività di arricchimento del curricolo anche esterne all’istituzione scolastica;
partecipazione alle riunioni formali previste dall’Accordo di Programma Provinciale che riguardano gli alunni assegnati;
collaborazione, sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti, in continuità con gli insegnanti, all'effettiva partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche, didattiche e formative;
elaborazione, se necessario, di una proposta di intervento di educazione a distanza, in raccordo e in collaborazione con il docente di sostegno e il docente coordinatore di classe e con l’equipe educativa della scuola, da condividere con tutte le parti firmatarie del PEI;
realizzazione, se necessario, di interventi di educazione a distanza;
elaborazione, se necessario, in raccordo e in collaborazione con il docente di sostegno e il docente coordinatore di classe e in raccordo con l’equipe educativa della scuola, di una proposta di educazione in presenza nell'ipotesi di sospensione straordinaria delle attività didattiche.
Se previsto da una specifica progettualità coerente con il PEI concordata con il RUP l’educatore potrà collaborare alla realizzazione di attività laboratoriali, nella classe e nel plesso, sia in orario scolastico che extrascolastico, percorsi di alternanza scuola-lavoro e/o scuola-centri socio-riabilitativi o altri percorsi di autonomia che dovessero ritenersi necessari per favorire la migliore inclusione scolastica.
Potrà essere richiesta all’appaltatore la presenza di personale educativo in assistenza al servizio di trasporto scolastico, sia nella tratta casa-scuola sia in occasione di uscite didattiche, sia con l’utilizzo di mezzi pubblici, sia con automezzo aziendale che di proprietà degli educatori.
Le funzioni di assistenza di base sono assicurate dal personale ATA della scuola.
Educatore di plesso/istituto
L’educatore è figura centrale nel percorso di integrazione ed inclusione degli alunni con disabilità.
La sua azione educativa deve coinvolgere, pertanto, la classe e la scuola, non soltanto l’alunno al quale è assegnato. Per tale motivo, è previsto il dispositivo organizzativo dell’educatore di plesso/istituto.
Ove sia presente un numero significativo di alunni che necessitano del servizio educativo assistenziale, previe intese con la scuola, può essere assegnato a ciascun plesso o istituto scolastico un monte ore annuale complessivo, sulla base del quale è attribuito il necessario numero di educatori.
L’assegnazione del monte ore iniziale è definitiva e non sono previste integrazioni in corso d’anno.
Nel caso di trasferimento o decertificazione dell’alunno, il RUP valuterà, in accordo con la scuola, la riduzione o la sospensione del servizio, ovvero il mantenimento dell’assegnazione oraria iniziale a favore di esigenze sopraggiunte nel corso dell’anno.
L’assegnazione dell’educatore di plesso/istituto è preceduta da un progetto della scuola e il suo impiego è disciplinato da uno specifico protocollo di attuazione.
Tutor
Il tutor ha funzione di facilitatore dell’integrazione di alunni con disabilità lievi e/o in situazione di fragilità nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Il tutor si prende cura di un alunno in difficoltà attraverso la costruzione di rapporti amicali in cui convergono le sue capacità e disponibilità personali e relazionali.
Non ha compiti di assistenza di base, né competenze di educatore. In quanto figura non professionale, è di supporto al personale docente per la realizzazione di singoli progetti, è impiegato in compiti di accompagnamento, di sostegno all’autonomia e di facilitazione della comunicazione.
Può operare sia in classe che in attività extrascolastiche finalizzate alla socializzazione e all’integrazione sociale. L’assegnazione del tutor è preceduta da un progetto della scuola e il suo impiego è disciplinato da uno specifico protocollo di attuazione.
In caso di assenza dell’alunno assegnato, si applicano le medesime norme riferite al personale educativo. Eventuali ore accantonate potranno essere utilizzate per attività di programmazione.
In caso di assenza del tutor, sarà congiuntamente valutata la necessità della sua sostituzione.
Assenze del personale educativo assistenziale
Ove sia previsto l’educatore di plesso/istituto, si provvede alla sostituzione in caso di assenza superiore a 5 giorni. In caso di assenza inferiore a 5 giorni, d’intesa con la scuola sono individuate modalità alternative alla sostituzione dell’educatore.
In caso di assegnazione ordinaria, l’appaltatore è tenuto a sostituire il personale assente entro 2 ore dal verificarsi della circostanza e, solo in casi eccezionali ed imprevedibili, entro 24 ore dall’assenza.
La sostituzione deve essere garantita con altro personale di adeguata capacità ed idoneità professionale e tenuto conto delle caratteristiche dell’alunno. Inoltre, deve essere assicurato il necessario passaggio di informazioni.
A tale scopo, l’appaltatore dovrà garantire un numero di educatori aggiuntivi da destinare alle sostituzioni pari al 10% dell’organico assegnato al servizio oggetto del presente capitolato.
L’appaltatore dovrà dare immediata comunicazione della sostituzione al RUP e alla scuola.
In esecuzione di eventuali accordi specifici tra l’appaltatore, il RUP e l’istituzione scolastica è possibile individuare forme diverse di risposte ai bisogni degli alunni senza ricorrere alla sostituzione del personale assente.
Assenze degli alunni
Ove sia previsto l’educatore di plesso/istituto, in caso di assenza dell’alunno l’educatore, in accordo con la scuola, potrà svolgere le ore su altri alunni con disabilità. Non sono previsti utilizzi a favore di alunni con DSA, BES, disagio sociale o difficoltà linguistiche.
E’ inoltre prevista la possibilità di accumulare ore da utilizzare per incontri di programmazione, gruppi operativi, gite, uscite didattiche e per la produzione di materiali ad uso educativo e/o didattico. L’accantonamento e il conseguente utilizzo programmato saranno concordati con la scuola.
In caso di assegnazione ordinaria, se l’assenza dell’alunno è preventivamente comunicata dalla famiglia, almeno 2 giorni prima, l’appaltatore sospende il servizio per tutta la durata dell’assenza, senza che sia dovuto alcun compenso. Se l’assenza dell’alunno non è preventivamente comunicata, l’appaltatore sospende il servizio a decorrere dal secondo giorno di assenza; per il primo giorno l’educatore rimane a disposizione della scuola per altri alunni con disabilità o per dedicarsi ad attività organizzative o di programmazione per l’alunno assente o in attività in collaborazione con i docenti, senza effettuazione di ore aggiuntive.
Dal secondo al quinto giorno di assenza, esclusi i giorni festivi, le ore non lavorate possono essere accantonate per un successivo utilizzo secondo le modalità della banca ore.
Dal sesto giorno di assenza dell’alunno e fino al suo rientro il servizio è sospeso e le relative ore non sono lavorate né accantonate.
Se l’assenza dell’alunno si verifica in giorni nei quali sono previste attività laboratoriali di gruppo, le relative ore sono comunque assicurate dall’educatore per l’intera durata di assenza dell’alunno.
Nel caso in cui l’assenza dell’alunno frequentante la scuola secondaria di secondo grado sia motivata dalla partecipazione del medesimo a stages di alternanza scuola-lavoro che non prevedano la presenza dell’educatore, il RUP e la scuola potranno concordare l’impiego dell’educatore per progetti speciali finalizzati al sostegno di altri alunni con disabilità o alla prevenzione di situazioni di disagio.
Attività connesse
Ove sia previsto l’educatore di plesso/istituto, sono concesse fino ad un massimo di n°6 ore per anno scolastico per ciascun alunno per l’esecuzione delle seguenti attività: programmazione con i docenti, incontri con le famiglie e con i servizi socio-sanitari, verifiche di progetti, attività connesse e funzionali alla realizzazione del PEI, partecipazione al gruppo operativo di lavoro (GLO). Eventuali ulteriori ore dovranno essere ricavate dalle assenze dell’alunno o dall’organizzazione del plesso/istituto.
In caso di assegnazione ordinaria, sono concesse fino ad un massimo di n°10 ore per anno scolastico per ciascun alunno, da suddividere proporzionalmente in caso di più educatori per ciascun alunno, per l’esecuzione delle medesime attività. A tali ore potranno aggiungersi, previa autorizzazione della committenza in accordo con l’istituzione scolastica, eventuali ore accumulate presenti in banca ore.
Al tutor non sono riconosciute ore aggiuntive per attività connesse.
Banca ore
Ove sia previsto l’educatore di plesso/istituto, l’educatore può accumulare le ore qualora il progetto presentato dalla scuola non preveda, in caso di assenza dell’alunno, un utilizzo immediato o programmato a favore di altri alunni con disabilità.
La banca ore è costituita e alimentata dalle ore derivanti dalle eventuali assenze degli alunni, dal secondo al quinto giorno di assenza. Le ore non lavorate possono essere accantonate e potranno essere utilizzate per specifici progetti, proposti dalla scuola ed autorizzati dal RUP, prioritariamente rivolti al medesimo alunno, anche al di fuori della sede e dell’orario scolastico.
In via residuale, gli accantonamenti potranno essere utilizzati per incontri con operatori AUSL, incontri con docenti e famiglie, gite o uscite didattiche, assistenza agli esami.
L’appaltatore si impegna a rilevare mensilmente, per ciascun alunno, le ore eventualmente accantonate in banca ore e quelle successivamente utilizzate con indicazione della relativa motivazione.
Le ore accantonate nel periodo Settembre-Dicembre dovranno essere utilizzate preferibilmente entro Dicembre; le ore accantonate nel periodo Gennaio-Giugno dovranno essere utilizzate entro Giugno. Eventuali ore accantonate e non utilizzate non saranno riconosciute.
Istruzione domiciliare
Può essere prevista l’attivazione del servizio presso l’abitazione dell’alunno, o in altro luogo di permanenza temporanea per motivi sanitari e/o sociali, qualora sia impedito temporaneamente l’accesso all’istituzione scolastica. Tale servizio sarà subordinato alla predisposizione di un progetto specifico da parte della scuola in accordo con la famiglia, approvato dall’autorità sanitaria o sociale competente, secondo quanto definito nel PEI. In tale fattispecie potrà essere riformulata una nuova assegnazione oraria in funzione delle esigenze dell’alunno. Qualora l’assegnazione oraria dell’istruzione domiciliare fosse inferiore a quella ordinaria, nulla è dovuto all’appaltatore per la differenza.
Gite e uscite didattiche
Ove sia previsto l’educatore di plesso/istituto, non sono previste ore aggiuntive per gite e uscite didattiche, le quali dovranno essere ricavate dall’accumulo di ore derivanti dall’assenza dell’alunno e/o dall’organizzazione del plesso/istituto.
In caso di assegnazione ordinaria, su richiesta del Dirigente scolastico e previa autorizzazione del RUP, il personale educativo può accompagnare l’alunno durante la gita o uscita didattica; in tale circostanza l’assegnazione oraria riconosciuta è contenuta nel limite massimo di n°12 ore se la gita ha la durata di un giorno e di n°15 ore se la gita ha durata superiore a un giorno.
Qualora le gite si svolgano in giorni nei quali era prevista la presenza dell’educatore, sono riconosciute le ore eccedenti fino alla concorrenza delle 12/15 ore giornaliere.
Nel caso in cui il personale educativo sia assegnato a due alunni e impegnato nell’accompagnamento in gita di uno dei due, la scuola si impegna a garantire il sostegno educativo a favore dell’alunno che rimane in classe.
ART. 6 - CENTRI ESTIVI
Il servizio educativo assistenziale può essere rivolto a bambini e ragazzi con disabilità già beneficiari del servizio durante l’anno scolastico iscritti ai centri estivi gestiti da soggetti pubblici e/o privati, in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa regionale, nel limite massimo di ore stabilito annualmente dal RUP in accordo con il servizio NPIA di AUSL. Prioritariamente è impiegato il personale educativo assegnato all’alunno durante l’anno scolastico.
D’intesa con il servizio NPIA di AUSL e con i gestori dei centri estivi, può essere disposta l’assegnazione di un educatore a favore di più bambini o ragazzi.
Almeno due settimane prima dell’inizio delle attività, il RUP comunica alla ditta aggiudicataria il fabbisogno con la relativa quantificazione oraria.
ART. 7 - OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE
L’appaltatore dovrà disporre di un organico sufficiente ed idoneo a garantire l’espletamento dei servizi richiesti. Almeno un terzo dell’intera dotazione di personale dovrà avere la qualifica di educatore professionale. Il personale dovrà essere assunto ed inquadrato nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali.
La documentazione relativa al personale impiegato deve essere mantenuta aggiornata e deve essere consegnata al RUP prima dell’avvio del servizio.
L’appaltatore dovrà rilasciare esplicita dichiarazione in cui si certifica l’assenza di intermediazione di manodopera e che il personale assunto percepisce regolare retribuzione conforme a quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti per le categorie di lavoratori similari.
Il RUP può effettuare verifiche periodiche e chiedere copia di tutti i documenti attestanti la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi.
L’appaltatore si impegna a garantire al proprio personale formazione e aggiornamento adeguati.
Il personale deve rispettare le norme di legge e regolamentari relative al servizio assegnato (D.P.R. n°62/2013 “Codice di comportamento dei pubblici dipendenti”).
L’appaltatore è tenuto, altresì, ad ottemperare alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale di minori e la pedopornografia.
Il medesimo si impegna, inoltre, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Gli educatori impegnati presso le sedi scolastiche sono tenuti a partecipare alle formazioni previste dalle istituzioni scolastiche e/o a gruppi di lavoro eventualmente indicati per la gestione delle emergenze.
Durante lo svolgimento del servizio, il personale deve tenere un comportamento irreprensibile, nel rispetto di atteggiamenti specifici richiesti nei servizi educativi, assicurando il rispetto della normativa sulla privacy e la massima correttezza e disponibilità nei confronti dell’utenza e delle famiglie, collaborando con tutti i soggetti impegnati nel progetto educativo sul minore.
Sarà cura del RUP segnalare comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente capitolato e qualora le inadempienze persistessero sarà sua facoltà chiedere modifiche organizzative o anche la sostituzione di personale ritenuto non idoneo.
In tale caso, l’appaltatore provvederà a quanto richiesto entro il termine massimo di 3 giorni, senza che ciò comporti maggiori oneri per l’Amministrazione.
ART. 8 - CLAUSOLA SOCIALE
In relazione allo specifico oggetto del servizio di cui al presente capitolato, la continuità educativa ed assistenziale è considerata un valore, nel rispetto di tutte le norme e disposizioni vigenti.
A tal fine, qualora a seguito della presente procedura di gara, si verificasse un cambio di gestione dell’appalto, l’appaltatore è tenuto al rispetto delle clausole sociali previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza e, per quanto in specifico riguarda il comparto delle cooperative sociali, è tenuto al rispetto dell’art.37 del CCNL e successivi Accordi integrativi di applicazione.
L’appaltatore si impegna, entro trenta giorni dall’affidamento, a riassorbire ed utilizzare prioritariamente il personale alle dipendenze del soggetto gestore uscente, ove gli interessati ne confermino la volontà e sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n°50/2016.
Sarà cura dell’appaltatore, alla scadenza del presente contratto, mettere a disposizione dell’Amministrazione gli elementi necessari per consentire ai concorrenti della successiva procedura di conoscere i dati del personale da assorbire, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall’appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente.
ART. 9 - ORGANIZZAZIONE DELL’APPALTATORE
L’appaltatore dovrà fissare una sede operativa ad una distanza massima di Km 40 dalla sede legale di UCMAN, ubicata a Medolla, viale Rimembranze, 19, con idonei mezzi di comunicazione (telefono, fax, mail …) durante tutto il periodo di esecuzione dell’appalto e dalle ore 7.30 alle ore 18.30 di ogni giorno di apertura del servizio.
Presso tale sede operativa presta servizio personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni di personale e l’attivazione degli interventi di emergenza che si rendessero necessari.
Presso tale sede sono indirizzate le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che il RUP intenda far pervenire.
L’appaltatore deve essere dotato di un sistema di controllo interno relativo allo svolgimento e alla qualità del servizio; tale sistema dovrà essere esplicitato in sede di gara e farà parte integrante del contratto.
Come indicato all’art. 3, l’appaltatore individua un Responsabile dell’appalto e il/i coordinatore/i che rispondono dei rapporti contrattuali e della gestione tecnica fra appaltatore e RUP.
L’appaltatore definisce l’organizzazione dei coordinatori in modo da garantire alla committenza e alle scuole un’agevole gestione ordinaria del servizio.
Prima dell’inizio del servizio, l’appaltatore comunica al RUP, oltre ai dati anagrafici e i titoli di studio che danno diritto all’assegnazione del servizio, l’articolazione oraria per ciascun operatore e la sede del servizio assegnata in seguito alla concertazione con l’istituzione scolastica, oppure ogni qualvolta sopraggiunga una necessaria riorganizzazione in seguito a modifiche organizzative richieste dalle istituzioni scolastiche e in accordo con il RUP.
L’appaltatore deve, inoltre, comunicare entro 10 giorni ogni variazione nell’organizzazione del servizio e altra informazione che dovesse ritenersi necessaria in merito alla sua corretta esecuzione.
ART. 10 - CONTINUITA’ DEL SERVIZIO
L’appaltatore si impegna a garantire la continuità nei servizi oggetto dell’appalto provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del personale assente o che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato alle esigenze espresse dal RUP.
Nel caso di sostituzione definitiva dei coordinatori, l’appaltatore si impegna a garantire almeno 2 settimane di compresenza con il coordinatore che subentra. Quest’ultimo dovrà avere le stesse idoneità professionali del sostituito. Dovrà essere garantita la continuità educatore-alunno durante l’anno scolastico, salvo cause di forza maggiore o circostanze particolari e motivate che rendessero necessaria la sostituzione del personale educativo.
Nel caso di sostituzione definitiva del personale educativo e/o del tutor in corso d’anno, l’appaltatore si impegna a garantire almeno n°6 ore di compresenza con l’alunno o per incontri con l’educatore che subentra, senza oneri aggiuntivi per il RUP
Tale obbligo sussiste anche per eventuali assenze temporanee del personale assegnato superiore a 3 mesi.
ART. 11 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
L’appaltatore si impegna a propria cura e spese a realizzare i programmi di aggiornamento e formazione annuali dichiarati in sede di gara rilasciando al RUP periodica dichiarazione relativa agli argomenti trattati, alla durata, ai partecipanti.
L’appaltatore si impegna, inoltre, a garantire al proprio personale la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei servizi e le norme di cui al presente capitolato, sollevando il RUP da oneri di istruzione del personale incaricato.
Infine, l’appaltatore si impegna a far partecipare il proprio personale ad eventuali specifici percorsi formativi organizzati dal RUP, dai servizi di AUSL e/o dalle istituzioni scolastiche per i quali si ritenesse opportuna la presenza del personale educativo.
ART. 12 - CONTROLLI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Il RUP si riserva di effettuare controlli sul servizio in qualunque momento e sede di esecuzione del medesimo e durante tutta la durata dell’appalto.
L’appaltatore è tenuto ad effettuare a proprie spese la rilevazione della qualità dei servizi erogati, attraverso strumenti idonei a rilevarne il grado di efficacia ed efficienza.
L’appaltatore è tenuto, altresì, a segnalare tempestivamente qualunque criticità che dovesse insorgere nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto. In particolare devono essere forniti i seguenti documenti.
Report annuale
Tale documento contiene oltre ai dati numerici una relazione sull’andamento delle attività, punti di forza e criticità rilevate, eventuali proposte di miglioramento ed ogni altra informazione utile all’analisi e al monitoraggio del servizio. Report mensili
Tali documenti contengono il riepilogo delle prestazioni effettuate, anche con riferimento all’utilizzo delle ore di programmazione e alla gestione della banca ore con saldi aggiornati.
Ai report mensili devono essere allegati i registri di presenza di ciascun alunno; in ogni registro devono essere riportati il nominativo dell’alunno, il nominativo dell’educatore, l’assegnazione oraria settimanale accordata, l’articolazione giornaliera da svolgere ed effettivamente svolta, la rilevazione dell’assenza dell’alunno distinguendo tra assenza programmata e non programmata, l’assenza dell’educatore, l’indicazione delle ore accantonate in banca ore, la fruizione motivata della banca ore, l’indicazione delle ore per le attività connesse, eventuali ore svolte in sostituzione di altri educatori e ogni altra variazione motivata.
Per agevolare i controlli, ciascun registro dovrà riportare i totali settimanali e il totale mensile suddiviso tra ore frontali e ore di servizi connessi.
Nel caso in cui una settimana ricada tra 2 mesi, il registro presenze deve riportare il totale delle ore svolte negli ultimi giorni del mese precedente.
I report e i registri dovranno essere trasmessi al servizio “Accesso ai servizi, integrazione, qualificazione e orientamento scolastico” di UCMAN. Tali documenti costituiscono i giustificativi delle fatture.
ART. 13 - SCIOPERO
In caso di sciopero delle scuole o per altre ragioni che comportassero la sospensione delle lezioni, l’appaltatore sarà avvisato entro 24 ore e nessun indennizzo sarà dovuto.
In caso di esercizio del diritto di sciopero dei propri dipendenti l’appaltatore dovrà rispettare e far rispettare le disposizioni di cui alla L. n°146/1990 e s.m. e relative integrazioni che regolano il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e dovrà darne comunicazione al RUP con anticipo di almeno 5 giorni.
ART. 14 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
L’appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, o se costituito sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’appaltatore si impegna a rispettare, nella esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, le disposizioni di cui al D. Lgs. n°81/08.
L’appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, o se costituito sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma precedente vincolano l’appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente appalto.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti consente al RUP di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti fino alla regolarizzazione delle posizioni, senza che l’appaltatore possa vantare alcun diritto risarcitorio per il ritardato pagamento.
In caso di mancata regolarizzazione nei termini previsti, il RUP potrà applicare penali e, nei casi più gravi, si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso.
Gli obblighi di cui sopra vincolano l’appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti i contratti e gli accordi sopra richiamati, o recedente dagli stessi, e ciò indipendentemente dalla propria struttura e dimensione.
Il RUP potrà svolgere i controlli e le verifiche che riterrà necessari per l’accertamento dei requisiti richiesti nel presente articolo e l’appaltatore è tenuto a consentire la visione dei libri paga o di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nell’esecuzione del servizio.
ART. 15 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Ai sensi dell’art. 111, del DLgs 50/2016 il committente ha affidato ad un soggetto diverso dal R.U.P., professionalmente adeguato, l’incarico di direttore dell’esecuzione, con il compito di verificare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto. Si applica, altresì quanto contenuto nel D.M. 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”.
ART. 16 – TRASPARENZA - RISERVATEZZA
L’appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell’appalto;
dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, xxx comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata contrattuale, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa dell’appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.
L’obbligo di cui al comma precedente non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
L’appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione stessa del fornitore a gare o appalti.
L’appaltatore si impegna, altresì, a rispettare le vigenti norme in materia di protezione dei dati personali.
ART. 17 - GARANZIA DEFINITIVA E SPESE CONTRATTUALI
L’appaltatore è obbligato, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs n°50/2016, a costituire, a garanzia del corretto e puntale adempimento contrattuale, una garanzia definitiva pari almeno al 10% dell'importo contrattuale, con facoltà di rivalsa del committente per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.
Sono consentite le riduzioni della garanzia definitiva previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n°50/16; per usufruire di tali riduzioni, dovrà essere indicato il possesso dei requisiti che dovranno essere documentati con dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000.
La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del Codice Civile e l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del RUP.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del RUP, che provvederà ad aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.
La garanzia definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.
La garanzia dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia ad opporre tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga all’art. 1945 Codice Civile.
Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla stipulazione del contratto, da redigersi in forma pubblica amministrativa digitale, registrazione e diritti di segreteria, sono a completo carico dell’Appaltatore, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto che è a carico dell’Ente.
ART. 18 - COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITA’
L’appaltatore risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo mallevati tanto l’Unione Comuni Modenesi Area Nord quanto i Comuni aderenti nonché i rispettivi amministratori e dipendenti, da ogni eventuale richiesta risarcitoria o pretesa, da chiunque formulata nei confronti dei richiamati soggetti.
L’appaltatore dovrà comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice - presentandone copia all’Amministrazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall’espletamento dei servizi formanti oggetto dell’appalto.
A tale riguardo l’appaltatore si obbliga a stipulare - o integrare eventuale contratto esistente - con primaria compagnia assicuratrice e a mantenere valida ed efficace, per tutta la durata dell’affidamento - una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori d'opera (RCO) che dovrà essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività e servizi (anche se di carattere accessorio e complementare a quelli prevalenti e principali) che formano oggetto dell’appalto, come descritti nel presente capitolato d’oneri e dovrà espressamente prevedere massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:
€ 3.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di
€ 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni, nonché di
€ 1.000.000,00 per danni a cose.
La richiamata assicurazione dovrà inoltre prevedere l’estensione della copertura alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati nonché di eventuali collaboratori, dell’appaltatore, che prestano a qualsiasi titolo la loro opera nell’esecuzione dell’appalto e dovrà ricomprendere la responsabilità derivante all’appaltatore per i danni causati a terzi dalle persone - compresi utenti/minori nel tempo in cui si trovino sotto la sua vigilanza - del fatto delle quali sia tenuto a rispondere a termini di legge (RC per danno cagionato da incapace - ex art. 2047 c.c.; RC di tutori, precettori e maestri d’arte - ex art. 2048 c.c.);
Copia della polizza debitamente quietanzata dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto.
L’appaltatore è tenuto inoltre - per l’intera durata dell’appalto e sue eventuali proroghe - a produrre documentazione quietanzata attestante il pagamento del premio di rinnovo alla scadenza di ogni periodo assicurativo contrattualmente prevista, al fine di comprovare l’efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità.
Costituirà onere a carico dell’appaltatore il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazione insufficiente, la cui stipula non esonera l’appaltatore dalle responsabilità che incombono a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvale, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.
ART. 19 - TERMINE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il R..U.P. può autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs 50/16, l’esecuzione anticipata del servizio, dopo l’aggiudicazione definitiva. A tal fine, il R.U.P. adotta apposito provvedimento che indica in concreto i motivi giustificativi dell’esecuzione anticipata.
ART. 20 - PREZZI, FATTURAZIONE, PAGAMENTI
Trattandosi di contratti a misura, il prezzo orario del servizio è quello risultante dalla gara. Nel prezzo orario si intendono interamente compensati all’appaltatore tutti i servizi oggetto del presente appalto, compresi gli educatori aggiuntivi, il coordinamento, tutte le prestazioni connesse all’organizzazione del servizio, eventuali interventi a domicilio nonché servizi di assistenza/accompagnamento a piedi, sugli scuolabus o su altri mezzi di trasporto, eventuali trasferte e viaggi inerenti il servizio ed ogni altro onere espresso e no dal presente capitolato, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi. Il servizio è assoggettato ad IVA nelle misure fissate dalla legge.
Il prezzo indicato in sede di gara resterà invariato per i primi due anni di contratto. Trascorsi i primi due anni contrattuali, potrà essere aggiornato in misura pari al 75% della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per il periodo agosto/luglio precedenti.
La fattura mensile sarà emessa dall’appaltatore entro il mese successivo a quello di servizio, completa di un dettaglio riportante il totale delle ore di appoggio prestate per ciascuna scuola nel mese di riferimento. La fattura sarà preceduta dall’invio dei report di cui all’art.12.
Data la complessità della verifica della congruità della fatturazione rispetto al servizio effettivamente prestato, il RUP nei 30 giorni successivi alla data di assunzione della fattura, come attestata dal sistema d’interscambio (SDI) di cui al
D.M. n. 55 del 3.4.2013, provvederà alla verifica della correttezza della fatturazione rispetto alle prestazioni effettivamente prestate e al pagamento della stessa entro i successivi 30 giorni.
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 definisce gli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214. Pertanto tutte le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico. Si precisa che il codice unico ufficio che dovrà essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica emesse nei confronti di ciascuna Amministrazione è “QKXW03”.
Si precisa inoltre che, la fattura elettronica, secondo quanto stabilito dall’art.25, comma 2 del DL n.66 del 24/04/2014, deve altresì riportare il Codice identificativo di gara (CIG).
Non sarà possibile procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i suddetti codici (art. 25, comma 3, del D.L. 66/2014).
La fattura, intestata ad U.C.M.A.N., ai sensi del D.lgs. 267/2000, dovrà altresì riportare il numero dell’impegno di spesa, nonché l’indicazione del Responsabile della procedura e del centro di costo; i predetti dati saranno comunicati dal Servizio competente. Eventuali omissioni dei dati contabili sopra riportati esonera l’Ente dal pagamento di eventuali penali per ritardi nei pagamenti.
In applicazione delle deroghe previste dall’art. 4 comma 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal X.Xxx. 192/2012, il termine di pagamento sarà fissato, previa pattuizione, nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data dal ricevimento della fattura, trasmessa secondo le modalità indicate nel citato DM 55/2013, in ragione delle particolari circostanze createsi a seguito degli eventi sismici del Maggio 2012 e nelle more del periodo di vigenza dello stato d’emergenza, a mezzo mandato emesso dalla ragioneria, dopo la sottoscrizione del relativo contratto.
L’appaltatore dovrà comunicare, prima della sottoscrizione del contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso ai sensi dell’art. 3 comma 8, della L.13/8/2010 n. 136, all’Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente commessa pubblica, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
I pagamenti saranno effettuati solamente dopo la sottoscrizione del contratto.
Nel caso in cui il RUP accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l’applicazione delle eventuali penalità, può sospendere il pagamento all’appaltatore, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell’esecuzione del servizio fino all’esatto adempimento. E’ facoltà dell’appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Tali contestazioni sospenderanno i termini di pagamento.
Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad € 5.000,00 l’Ente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48 bis DPR 602/1973 con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18.1.2008 n.40.
Condizione necessaria per l’ottenimento dei pagamenti dei corrispettivi previsti nel presente appalto, ai sensi dell’art. 6, del DPR 207/2010, è la verifica della regolarità contributiva attraverso l’acquisizione d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. o equipollente).
Troverà, altresì, applicazione l’art. 30 del D.Lgs. 50/2016; conseguentemente visto che il contratto prevede più pagamenti in corso di esecuzione del servizio, verrà trattenuto su ogni pagamento la ritenuta di € 0,50, ai sensi del comma 5, che verrà liquidata solamente dopo l’approvazione del certificato di verifica di conformità.
ART. 21 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Considerato che la legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m. ed i., all’art. 3 impone che gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti che ricevono pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva (vale a dire che lo stesso conto corrente può essere utilizzato per i movimenti contabili relativi a più appalti), alle commesse pubbliche e che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, l’appaltatore, oltre a dover comunicare per iscritto gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra, indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al citato art. 3 e dovrà dare immediata comunicazione all’Ente nonché alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia di inadempimento della propria controparte, subappaltatore e/o subcontraente, agli obblighi della tracciabilità finanziaria.
I pagamenti e le transazioni afferenti il contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Parimenti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelle destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.
In caso di raggruppamento temporaneo, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli eventuali obblighi derivanti dalla legge 136/10. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.
Le medesime disposizioni si applicano anche ai consorzi ordinari di concorrenti.
In caso di variazione di conto corrente precedentemente comunicato, l’appaltatore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro 7 giorni. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato dovrà tempestivamente essere notificata all’Amministrazione.
ART. 22 - SUBAPPALTO
Secondo quanto disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Il committente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate all’ art. 105 co.13 del d.gls 50/2016. L’appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’appaltatore deposita presso il committente il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
Al momento del deposito del contratto l’appaltatore trasmette:
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il committente non autorizzerà il subappalto.
In caso di non completezza dei documenti presentati, il RUP procederà a richiedere all’appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
L’appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105. Nel caso in cui l’appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al committente, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
L’appaltatore deve inoltre comunicare le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti del committente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice.
L’appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L’appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dal committente inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Autorità. In tal caso l’appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
L’appaltatore si obbliga, ai sensi dell’articolo 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il committente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
ART. 23 - DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
E’ fatto assoluto divieto all’appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto e gli ordinativi, a pena di nullità della cessione stessa.
In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al comma precedente, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La cessione di ogni credito derivante dal presente contratto è ammessa in conformità a quanto stabilito dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed i.. E’ esclusa qualunque cessione di credito diversa da quella stabilita dall’art citato.
L’eventuale cessione notificata in violazione delle norme sopra citate è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell’appaltatore nei confronti del cessionario.
Nei casi di cessione dei crediti dovrà essere applicata tutta la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti. A quest’ultimo fine, il cessionario deve e comunicare gli estremi identificativi del C/C dedicato, le generalità ed i codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il CIG e ad effettuare i pagamenti all’appaltatore cedente si C/C dedicati mediante bonifico bancario o postale.
ART. 24 - PENALITA’
L’appaltatore dovrà scrupolosamente osservare, nella erogazione del servizio, tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato.
Si considerano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali inadempienze idonee all’applicazione delle specifiche penali di seguito indicate:
1. euro 250 per mancata sostituzione del personale assente entro due ore dal verificarsi dell’assenza, salvo i casi dettagliati all’art.5;
2. euro 500 per mancata sostituzione del personale assente entro le 24 ore successive dal verificarsi dell’assenza, salvo i casi dettagliati all’art.5;
3. euro 250 per ritardata presentazione della documentazione di cui agli artt.4, 7 e 13 relativi al personale;
4. euro 800 per ogni segnalazione da parte della scuola, in cui il personale dell’appaltatore opera, di mancato rispetto delle norme di comportamento corretto, irreprensibile nei confronti degli utenti e delle loro famiglie;
5. euro 800 per ogni segnalazione da parte della scuola, in cui il personale dell’appaltatore opera, di comportamento non conforme agli atteggiamenti da tenere nei servizi educativi rivolti all’infanzia ed all’adolescenza e più in generale di comportamenti non conformi a quanto previsto nel presente capitolato;
6. euro 500 per ogni segnalazione da parte della scuola, in cui il personale dell’appaltatore opera, di comportamenti non collaborativi con il restante personale;
7. euro 500 per mancata sostituzione del personale inidoneo entro il termine di tre giorni dalla richiesta dell’Amministrazione;
8. euro 500 qualora il servizio registri nel corso di un mese due o più soluzioni di continuità nelle relazioni educative instaurate con l’alunno;
9. euro 500 per comunicazione con anticipo inferiore ai 5 giorni di sospensione del servizio per sciopero. Qualora le inadempienze, causa delle penali, si ripetessero, per ognuno dei casi sopra previsti, più di tre volte nel corso dell’anno scolastico, l’Amministrazione, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, potrà proseguire nell’applicazione delle penali raddoppiate rispetto quanto sopra previsto.
L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica in via amministrativa della contestazione.
Il relativo provvedimento è assunto dal RUP.
Si procede al recupero delle penalità direttamente sul deposito cauzionale prestato o mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto all’appaltatore per il mese nel quale è assunto il provvedimento.
L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dall’applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile e dal presente capitolato per le eventuali violazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, essendo così fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento (in via contrattuale od extracontrattuale) e/o risolvere il contratto.
Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento saranno notificate all’appaltatore tramite PEC.
ART. 25 - INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA
Il committente ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016, acquisisce d’ufficio il Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attraverso strumenti informatici per tutti i pagamenti relative al presente servizio.
Qualora il D.U.R.C. segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto da parte dell’Ente direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, senza necessità di preventiva messa in mora dell’appaltatore. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.
E’ fatto obbligo all’appaltatore di comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d’impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.
ART. 26 - INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, in conformità dell’art. 30, comma 6, del D.Lgs 50/2016, il R.U.P. invita per iscritto l’appaltatore a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, entro il termine sopra assegnato, il committente può pagare, anche in corso di esecuzione, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore stesso. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cure del R.U.P. e sottoscritte dagli interessati.
Nei casi di formale contestazione delle richieste, il R.U.P. provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
ART. 27 - PAGAMENTO DEL SALDO E SVINCOLO DELLA CAUZIONE
Dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità si procede al pagamento del saldo delle prestazione seguite a seguito dell’approvazione del certificato di verifica di conformità, previa deduzione delle penali e con liquidazione della ritenuta dell’0,50% come previsto dall’art. 30, del D.Lgs. 50/2016 ed allo svicolo della cauzione definitiva.
ART. 28 -SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Le sospensioni del servizio potranno essere ordinate dalla stazione appaltante nei casi e con le modalità previste dall’art. 107 del Dlgs 50/2016 e non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell’appaltatore
Per l’eventuale sospensione delle prestazioni oggetto del contratto si osservano le disposizioni dell’art. 23 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”.
ART. 29 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
Il committente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore. In tal caso il committente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso il committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore con PEC., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Autorità;
B. Nei casi di cui ai seguenti articoli: Art. 1 - oggetto dell’appalto, Art. 3 - personale necessario allo svolgimento del servizio, Art. 4 – programma annuale del servizio, Art. 5 modalità di esecuzione del servizio, Art. 6 – centri estivi, Art. 7
- obblighi verso il personale, Art. 8 - clausola sociale, Art. 9 - organizzazione dell’appaltatore, Art. 10 - continuità del servizio, Art. 11 - formazione e aggiornamento professionale, Art. 12 - controlli e valutazione del servizio, Art. 13 – sciopero, Art. 14 - obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Art. 16 – trasparenza – riservatezza, , Art 17- garanzia definitiva, Art. 21- tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 22 - subappalto, Art. 23 – divieto di cessione del contratto e del credito, Art. 24 – penalità, Art. 25 - intervento sostitutivo in caso di inadempienza contributiva, Art. 26 - intervento sostitutivo in caso di inadempienza retributiva, Art. 29 - risoluzione per inadempimento, Art. 30 - risoluzione per decadenza dei requisiti morali, Art. 31 - recesso per giusta causa, Art. 32 - fallimento dell’appaltatore o morte del titolare, Art. 38 - definizione delle controversie.
Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
In caso di risoluzione del contratto l’appaltatore si impegnerà a fornire al committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
Ai sensi dell’art. 110 del Codice appalti il committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
ART. 30 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI
Il committente ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. In ogni caso, l’Ente potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 o risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 co.1 del Codice.
ART. 31 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA
In caso di sopravvenienze normative interessanti l’Ente che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, lo stessa Ente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’ Appaltatore con PEC.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
ART. 32 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.
Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
In caso di fallimento dell’impresa mandataria, l’Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente.
Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
ART. 33 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E INTERFERENTI
In ottemperanza al comma 3-ter dell’art. 26 del D. Lgs. n°81/2008, la Stazione appaltante ha predisposto il DUVRI, recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard connessi alla tipologia delle prestazioni di cui al presente contratto.
L’importo degli oneri della sicurezza in relazione ai rischi da interferenza è dettagliato e non è soggetto a ribasso. La ditta appaltatrice comunica tempestivamente all’Unione eventuali:
- variazioni delle modalità di svolgimento delle attività;
- modifiche dell’organizzazione del lavoro;
- infortuni significativi,
- altre cause/eventi rilevanti ai fini della salute e della sicurezza (mancati incidenti, ecc.).
ART. 34 - QUINTO D’OBBLIGO E VARIANTI
L’Ente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 106 del Codice.
L’Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Autorità, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non sia stata approvata dall’Ente. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell’Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
ART. 35 - VERIFICA DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE
Ai sensi del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”, art. 18, l’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità in corso di esecuzione. La verifica viene effettuata dal direttore dell’esecuzione e consiste:
a) nell’accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti;
b) nell’accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto;
c) nel verificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale. L’accertamento della regolare esecuzione può essere effettuato:
- mediante controlli a campione;
- utilizzando i risultati dei controlli effettuati ai sensi dei precedenti articoli.
Tali controlli vengono effettuati dal direttore dell’esecuzione che provvederà a redigere il verbale previsto dal sopra indicato decreto.
La verifica in corso di esecuzione viene avviata entro il 31 maggio di ciascun anno e conclusa entro il 30 giugno. I verbali dovranno essere trasmessi al R.U.P. nel limite massimo di 15 giorni dalla data dei controlli.
ART. 36– VERIFICA DI CONFORMITÀ FINALE
La verifica di conformità finale è avviata entro 10 giorni, decorrenti dalla ultimazione delle prestazioni, come certificata dal direttore dell’esecuzione.
La verifica della conformità finale avviene a cura del direttore dell’esecuzione e consiste nell’:
- accertare la regolare esecuzione di tutto il servizio, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente atto;
- certificare che tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore;
- accertare che i dati risultanti dalla contabilità relativa all’intero servizio e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.
La verifica di conformità finale è conclusa non oltre 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, come sopra accertate, dal direttore dell’esecuzione.
Le eventuali spese per le operazioni di verifica sono a carico dell’Appaltatore che mette a disposizione i relativi mezzi. Qualora il soggetto che procede alla verifica riscontri difetti e mancanze di lievi entità riguardo all’esecuzione, impartisce le prescrizioni che l’Appaltatore dovrà adempiere, con assegnazione di un termine.
Il soggetto incaricato, rilascia il certificato di verifica di conformità finale quando risulti che l’Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
Il certificato di verifica di conformità finale deve essere formulato e deve contenere gli elementi prescritti dalla vigente normativa ivi compreso l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’Appaltatore.
E’ fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti, o funzionalità non rilevabili in sede di verifica di conformità.
Il certificato di verifica di conformità finale deve essere sottoscritto dall’Appaltatore nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell’Appaltatore, il quale all’atto della firma può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica.
ART. 37- CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITÀ
A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il responsabile unico del procedimento effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dall'articolo 102 del Dlgs 50/2016.
ART. 38 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto, non risolte in via amministrativa, è competente il Foro di Modena.
ART. 39 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alle disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia, ed in particolare al D.Lgs 50/2016.
ART. 40 - REVOCA DEL SERVIZIO DA PARTE DI UN COMUNE DI UCMAN E CLAUSOLE ACCESSORIE
E’ fatta salva in capo alla Stazione appaltante la cessione di quota parte dell’appalto, nel caso in cui uno dei Comuni revochi il trasferimento del servizio “istruzione e diritto allo studio” dall’UCMAN. In questo caso, l’appaltatore dovrà assicurare la continuità del servizio alle medesime condizioni a favore di entrambi gli enti, senza nulla pretendere per le variazioni delle prestazioni eventualmente conseguenti.