CONTRATTO DI GARANZIA
CONTRATTO DI GARANZIA
Spett.
Alla c.a. del Legale Rappresentante
Ancona,
Ci pregiamo comunicarVi che, facendo seguito alla richiesta ricevuta, il 19-09-2016 il Confidicoop Marche ha deliberato il rilascio di una garanzia regolata dall’allegato testo contrattuale, le cui condizioni economiche sono riportate nel seguente DOCUMENTO DI SINTESI del Contratto di Garanzia. La garanzia è accessoria alla/e seguente/i linea/e di credito:
Codice Pratica | Banca | Forma tecnica | Importo della linea | Durata/ Scadenza | % di garanzia |
DOCUMENTO DI SINTESI DEL CONTRATTO
relativo al
Contratto di prestazione di Garanzia Autonoma
tra Confidicoop Marche e
Il presente documento di sintesi, redatto ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza bancaria e finanziaria, riporta in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal contratto, le condizioni economiche pubblicizzate nel Foglio Informativo, relative allo specifico tipo di operazione o servizio e, come da accordi tra le parti, costituisce parte integrante del contratto stesso.
Condizioni economiche
COMMISSIONI DI GARANZIA SU LINEE ORDINARIE applicate in funzione del rating attribuito dal Confidi:
CLASSE DI RATING | LINEE ORDINARIE – COMMISSIONI DI GARANZIA IN % SULL’IMPORTO DEL FINANZIAMENTO/AFFIDAMENTO | ||
BREVE TERMINE | MEDIO/LUNGO TERMINE (fino a 5 anni) | LUNGO TERMINE (oltre 5 anni) | |
A (rischio minimo) | 0,49% | 0,40% | 0,45% |
X0 (xxxxxxx basso) | 0,59% | 0,54% | 0,59% |
B (rischio medio-basso) | 0,81% | 0,68% | 0,72% |
B1 (rischio medio) | 0,99% | 0,90% | 0,99% |
C (rischio medio-alto) | 1,35% | 0,99% | 1,08% |
D (rischio alto) | 1,80% | 1,44% | 1,62% |
Schema riepilogativo dei costi a carico del cliente:
TIPOLOGIA COSTO | IMPORTO IN EURO |
AZIONI DA VERSARE per adeguamento capitale sociale | € |
COMMISSIONI DI GARANZIA | € |
SPESE ISTRUTTORIA | € |
SPESE BOLLO | € |
TOTALE COMPLESSIVO DA PAGARE CON BONIFICO BANCARIO alla Banca Popolare di Ancona Fil. Ancona Sede Corso Stamira ALLE SEGUENTI COORDINATE IBAN: XX00 X 00000 00000 000000000000 | € |
N.B.: Si specifica che, ai fini del calcolo del TAEG, le voci di costo da considerare sono le seguenti: commissioni di garanzia, spese istruttoria, spese bollo.
Luogo e data
(Timbro e Firma)
Contratto di prestazione di Garanzia Autonoma Tra
Confidicoop Marche (di seguito “il Confidi” ovvero il “Garante autonomo”) E
(di seguito “il Cliente” ovvero “il Debitore garantito”)
1. Scopo e oggetto del contratto
Il Confidi delibera la garanzia al fine di agevolare l’accesso dei propri soci al sistema creditizio.
Oggetto del contratto è la delibera ed il conseguente rilascio di una garanzia autonoma da parte del Confidi. Il rilascio della garanzia autonoma è a titolo oneroso ed avviene dietro la corresponsione di un prezzo.
La garanzia deliberata è consegnata all’istituto di credito ovvero altro intermediario finanziario (di seguito il “Creditore beneficiario”) che ha concesso la disponibilità di una linea di credito, contestualmente o successivamente all’avvenuto pagamento del prezzo.
La garanzia è “autonoma” rispetto al rapporto giuridico che si instaura tra debitore garantito ed il Creditore beneficiario della garanzia.
2. Oggetto della garanzia
La garanzia è accessoria alla linea di credito sopra indicata ed è diretta a neutralizzare, pro-quota percentuale, il rischio del Creditore beneficiario che il Debitore garantito sospenda od interrompa il rimborso del credito ottenuto e non sia o non appaia più in grado di farvi fronte.
Nel limite massimo dell’importo della linea di credito deliberata e successivamente erogata o resa disponibile dal Creditore beneficiario, la garanzia espressa percentualmente non rimane fissa rispetto all’importo nominale iniziale, ma si conforma percentualmente all’utilizzo effettivo di tale linea di credito.
La garanzia tutela il Creditore beneficiario per il credito sorto e rimasto inadempiuto tra la data di rilascio e la data di scadenza della garanzia. Sono fatti salvi gli accordi diversi tra il Confidi ed il Creditore beneficiario della garanzia.
3. CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA
La garanzia è “autonoma” rispetto al rapporto giuridico che si instaura tra Debitore garantito e Creditore beneficiario della garanzia.
Il Garante autonomo non conosce, non è tenuto a conoscere e, ancorché conosciute, non può comunque avvalersi di eventuali circostanze, eccezioni o contestazioni che il debitore garantito indirizza al creditore beneficiario ed attraverso le quali il debitore garantito può legittimamente giustificare il mancato rimborso del credito, in tutto o solo in parte.
La garanzia è “a perdita definitiva”, nel senso che indennizza il Creditore beneficiario della perdita da questi subita a causa dell’inadempimento del Debitore garantito, eventualmente anche al termine delle azioni, anche coattive, di recupero del credito che il primo soggetto avvia nei confronti del secondo e di suoi eventuali debitori solidali.
La quantificazione della perdita è circostanza disciplinata dal rapporto intercorrente tra Garante autonomo e Creditore beneficiario, rapporto al quale il Debitore garantito è del tutto estraneo e nel merito del quale sa di non aver diritto di intervenire.
4. Effetti dell’escussione della garanzia: surrogazione nel credito
All’eventuale verificarsi dell’escussione della garanzia, il Debitore garantito riconosce che il Garante autonomo si surroga di diritto (articoli 1201 e seguenti del codice civile) nella porzione di credito adempiuta in favore del Creditore beneficiario e, di pari passo, il credito di quest’ultimo nei confronti del Debitore garantito si riduce in maniera corrispondente. Sono in ogni caso applicabili gli articoli da 1201 a 1205 del codice civile.
L’eventuale escussione della garanzia può far sorgere l’obbligo a carico del Garante autonomo di segnalare il nominativo del Debitore garantito nelle centrali di rilevamento dei rischi finanziari.
5.GARANZIA AUTONOMA ED ALTRE GARANZIE
Per effetto delle suddette caratteristiche, il Debitore garantito comprende e riconosce che la garanzia rilasciata dal Garante è autonoma ed è separata dalla fideiussione e da altre forme di garanzie personali tipiche o atipiche e non può essere con queste ultime confusa od equiparata.
Con il rilascio della garanzia, il Confidi non assume la veste di co-fideiussore nei confronti di eventuali altri garanti del Creditore garantito, dovendosi escludere, quindi, nei confronti di questi ultimi ogni solidarietà.
Nel caso in cui il Debitore garantito sia affiancato da uno o più fideiussori o altri garanti personali, il primo si impegna ad illustrare ai secondi la differenza tra garanzia autonoma e fideiussione, affinché questi ultimi non siano indotti in confusione circa la natura ed il grado dei reali rapporti tra Debitore garantito, Garante autonomo e Creditore beneficiario della garanzia.
La garanzia autonoma è rilasciata nel solo ed esclusivo interesse del Debitore principale (debitore garantito) ed in quanto il medesimo sia socio del Confidi.
6. Durata della garanzia
La durata della garanzia è connessa alla durata della linea di credito, così come deliberata dal Creditore beneficiario e comunicata al Garante autonomo, nel momento in cui la garanzia è stata rilasciata. Per i finanziamenti a medio/lungo termine, la durata della garanzia può essere inferiore alla durata del finanziamento; è tuttavia prevista la possibilità di prolungamento della stessa fino alla scadenza del finanziamento. Per le linee a breve termine a scadenza la durata è prefissata e dipende dalla durata dell’affidamento; per le garanzie rilasciate a fronte di linee di credito valide sino a revoca da parte del creditore, la data di scadenza è la data di revoca.
La garanzia cessa automaticamente i propri effetti se il Debitore garantito rimborsa o estingue anticipatamente il proprio debito. In tal caso, il Debitore garantito avverte tempestivamente il Garante autonomo.
7.Comunicazioni periodiche
Linee a Medio/Lungo Termine con applicazione delle commissioni “UNA TANTUM”
Sulle linee a medio/lungo termine garantite, il Confidicoop Marche applica commissioni una tantum e, pertanto, al cliente è richiesto il pagamento delle commissioni di garanzia in un’unica soluzione.
Non essendo previsti movimenti contabili successivi al primo né peraltro essendo previsto un saldo contabile, il Debitore garantito rinuncia al diritto di ricevere le comunicazioni periodiche previste dall’art. 119 del D.Lgs 385/1993 (TUB) e dalla disciplina sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari della Banca d’Italia.
Le informazioni e le comunicazioni periodiche relative all’ammontare dell’esposizione del Debitore principale nei confronti del Creditore garantito vengono eseguite da quest’ultimo, sulla base del relativo rapporto contrattuale.
Linee a Breve Termine a revoca con applicazione di commissioni periodiche
Il Confidicoop Marche applica le commissioni sulla base della periodicità della linea garantita, e, pertanto, al cliente è richiesto il pagamento periodico delle commissioni di garanzia. Il Confidi si impegna a fornire al Cliente, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione informativa sullo svolgimento del rapporto e sulle condizioni economiche applicate.
La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle principali condizioni economiche. Il rendiconto indica le somme a qualsiasi titolo addebitate e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto. Il documento di sintesi riporta le condizioni economiche in vigore e fornisce evidenza delle condizioni oggetto di modifica.
L'invio al Cliente delle comunicazioni periodiche sopra indicate sarà effettuato, con pieno effetto nelle modalità indicate al momento della sottoscrizione del presente contratto, a scelta del Cliente, in forma cartacea ovvero elettronica, all’indirizzo fornito all’atto dell’apertura del rapporto oppure all’ultimo indirizzo comunicato successivamente per iscritto. In caso di mancata scelta da parte del Cliente, le suddette comunicazioni saranno inviate in modalità cartacea.
Se l’invio è effettuato mediante l’impiego dello strumento informatico, i termini per l'esercizio del diritto di recesso o per la contestazione delle comunicazioni periodiche decorrono dalla ricezione della relativa comunicazione.
In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.
In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.
Le informazioni e le comunicazioni periodiche relative all’ammontare dell’esposizione del Debitore principale nei confronti del Creditore garantito vengono eseguite da quest’ultimo, sulla base del relativo rapporto contrattuale.
Linee a Breve Termine a scadenza con applicazione di commissioni una tantum
Il Confidicoop Marche applica le commissioni sulla singola linea garantita che, a scadenza, si considera estinta. Qualora il Cliente richieda la concessione di una nuova garanzia, tale operazione si configura come nuova operazione soggetta alla stipula di nuovo contratto.
Per le linee a scadenza non è previsto l’invio periodico del rendiconto né del documento di sintesi in quanto trattasi di linee con una scadenza prestabilita e limitata nel tempo e che non prevedono il pagamento periodico delle commissioni, bensì in un’unica soluzione al momento dell’erogazione.
Resto inteso che, le informazioni e le comunicazioni periodiche relative all’ammontare dell’esposizione del Debitore principale nei confronti del Creditore garantito vengono eseguite da quest’ultimo sulla base del relativo rapporto contrattuale.
8. VARIAZIONI CONTRATTUALI
Il Confidi si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni economiche e normative previste dal presente contratto, anche in senso sfavorevole al Cliente, dandone a quest’ultimo comunicazione mediante “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di 2 mesi, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. 385/1993 (TUB) e successive modifiche e integrazioni. Le modifiche si intenderanno approvate qualora il Cliente non receda dal contratto entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche stesse, saldando ogni suo debito nei confronti del Confidi, senza penalità. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
8 BIS. VARIAZIONI ECONOMICHE PER IL CLIENTE
Nell’ipotesi che la delibera della Banca determini un miglioramento in termini di rischio rispetto a quanto precedentemente deliberato dal Confidi, i costi riportati nel documento di sintesi del presente contratto (di cui alle pagine 1-2) risulteranno inferiori.
Qualora, invece, la delibera della Banca comporti un peggioramento del rischio per il Confidi, l’iter sarà ripetuto ex novo, ossia si procederà alla stipula di un nuovo contratto che annulla il presente.
9. Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Foro competente
Il Confidi osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali.
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami del Confidi e il Confidi deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo.
Se il Cliente non fosse soddisfatto o non avesse ricevuto risposta dal Confidi entro i 30 giorni o volesse esercitare un’azione relativa ad una controversia inerente il contratto di garanzia, prima del ricorso al giudice, deve rivolgersi alternativamente a:
• Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi. Il Confidi mette a disposizione dei clienti le guide relative all’accesso all’ABF, presso i propri locali e sul sito internet aziendale.
• Un organismo di mediazione, scelto dal cliente, diverso dall’ABF, purché sia iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, secondo quanto disciplinato dal D. Lgs. n. 28 del 04/03/2010.
Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto per il cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria competente, nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell’ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.
Per ogni azione e controversia viene individuato il Tribunale di Ancona quale foro competente.
10. Perfezionamento del contratto e pagamento delle commissioni
Il documento contrattuale sopra esteso si completa mediante apposizione di valide sottoscrizioni ad opera del Cliente, deve essere restituito al Confidi nella versione recante le firme in originale, ed è perfezionato e produce effetti avendo il Confidi ricevuto il pagamento (tramite Xx.Xx. o bonifico) delle commissioni di garanzia e a tutto quanto indicato nel Documento di Sintesi (frontespizio del contratto).
La presente proposta contrattuale si intende invece automaticamente decaduta, senza necessità di ulteriore comunicazione, dopo che siano trascorsi 6 mesi dalla data di emissione.
Si fa presente che il perfezionamento dell’operazione si concretizza a seguito di ricevimento dell'accettazione del presente contratto, nonché dei pagamenti delle spese/commissioni, nel rispetto dei termini prescritti.
11. CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
Al fine di uniformare e standardizzare i propri comportamenti e di garantire le medesime tutele alla clientela, Confidicoop Marche classifica, ai fini della disciplina sulla Trasparenza, i propri clienti come “clienti al dettaglio”. Confidicoop Marche è tenuto a cambiare la qualifica del cliente, qualora ne ricorrano i presupposti, se il cliente ne fa richiesta.
Confidi
Firma del procuratore/incaricato
Il/i sottoscritto/i……………….. ..................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
in qualità di Titolare o legale/i rappresentante/i dell’azienda munito/i dei necessari poteri straordinari, attesta/no aver esaminato le norme e le condizioni economiche riportate nella presente proposta contrattuale con il relativo Documento di sintesi e, condividendole integralmente, le accetto/accettiamo
Luogo e data
(Timbro e Firma)
Dichiaro/iamo di approvare specificamente, ai sensi dell’art. 1341 Cod. Civ, le seguenti clausole contrattuali: 3. caratteristiche della garanzia; 4. effetti dell’escussione della garanzia: surrogazione nel credito; 5. garanzia autonoma ed altre garanzie–impegno del Cliente ad informare eventuali altri fideiussori; 7. comunicazioni periodiche; 8. variazioni contrattuali; 9. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie; Foro competente.
Luogo e data
(Timbro e Firma)
Dichiaro/iamo, inoltre:
⮚ Nel caso di offerta in sede o fuori sede
🞎 essermi/ci 🞎 non essermi/ci
avvalso/i del diritto di ricevere dal Confidicoop Marche, nella fase precontrattuale, una copia completa del contratto con il relativo Documento di sintesi
Nel caso di offerta con tecniche di comunicazione a distanza
🞎 aver preso visione, nella fase precontrattuale, del documento generale denominato “Principali diritti del Cliente”, del Foglio Informativo e del Contratto previsti dalla normativa in tema di trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie dal sito internet del Confidi, sezione “trasparenza”, in versione scaricabile e stampabile o via e-mail all’indirizzo specificato in sede di richiesta garanzia
⮚ in relazione alle linee a breve termine a revoca con applicazione di commissioni periodiche, di voler ricevere le comunicazioni periodiche relative tale rapporto:
□ in modalità cartacea, mediante posta ordinaria all’indirizzo indicato nella sezione anagrafica ovvero al seguente recapito:
…………………………………………………………………………………………………………………………….… ovvero
□ in modalità elettronica, mediante e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
……………………………………………………………………………………………………………………
⮚ di aver ricevuto un esemplare del presente contratto con il relativo Documento di sintesi.
Luogo e data
(Timbro e Firma)
Confidicoop Marche società cooperativa – Xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx - Xxx Xxxxxx Xxxxx, 00 – 60131 Ancona
Tel. 000.0000000 – 000.0000000 – Fax. 000.0000000 – xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx – xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx – xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
X.X. x X. XXX 00000000000 – Registro delle Imprese di Ancona n. 02000860425 - R.E.A. n. 153752 Iscritta Albo Società Cooperative AN il 05/01/2005 al n. A102593 – Capitale Sociale € 1.865.165
Elenco Speciale Intermediari Finanziari art. 106 T.U.B. codice identificativo 19552.9