COMUNE DI MOLFETTA CITTA’ METROPOLITANADI BARI
COMUNE DI MOLFETTA CITTA’ METROPOLITANADI BARI
Repertorio n.
Capofila dell’Ambito Territoriale Molfetta-Giovinazzo – D.S.S.1- ASL BA- 3° Piano Sociale di Zona. Contratto d’appalto per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata e assistenza domiciliare non integrata per anziani non autosufficienti nei comuni dell’ambito “ Molfetta - Giovinazzo”.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno
, addì
del mese
in Molfetta, presso la sede
comunale di Xxx Xxxxxxx xx Xxx Xxxx.
Avanti a me, , Segretario Generale del Comune di
, ufficiale rogante ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 97, comma 4, lett.c), del D. Lgs. nr. 267/2000, sono personalmente comparsii seguenti Signori:
1) , nella qualità di Dirigente del Settore
Welfare del Comune di Molfetta, domiciliata per la qualifica rivestita presso la sede comunale, la quale, ai sensi dell’art. 53 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Molfetta, dell’art. 107, comma 4°, del vigente Statuto Comunale e dell’art. 107, comma 3° lett. c), del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, Codice Fiscale n. 00306180720;
2)Il Sig./ La sig. ra
non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché Legale Rappresentante della Ditta
.
P R E M E S S O CHE
con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Molfetta n. 6 del 25.02.2014 e
con delibera di Giunta del Comune di Giovinazzo n. 30 del 27.02.2014, è stato approvato il 3° Piano Sociale di Zona 2014/2016 dei comuni dell’Ambito Molfetta Giovinazzo, Distretto Socio Sanitario n. 1 – ASL BA e tutti gli atti e i regolamenti ad esso allegati;
il 3° Piano Sociale di Zona prevede, tra gli interventi di ambito, il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata per Anziani non Autosufficienti (ADI) nei Comuni di Ambito Molfetta e Giovinazzo, rivolto a soggetti anziani in condizione di non autosufficienza o ridotta autosufficienza, temporanea o protratta, derivante da condizioni critiche di bisogno socio-sanitario, ai sensi dell’art. 88 del R.R. n. 4/07 e s.m.i. nonché il servizio di Assistenza Domiciliare non Integrata (SAD)ai sensi dell’art. 87 del R.R. n. 4/07 e s.m.i. da attivarsi mediante procedure di gara uniche di Ambito;
con determinazione Settore Welfare Cittadino n. gen.
e n.sett.
del
si approvavano gli atti di gara e si provvedeva ad indire la relativa procedura di gara d’Ambito per l’affidamento dei servizi di assistenzadomiciliare integrata ( ADI) e di assistenzadomiciliare non integrata (SAD) a favore delle persone anziane disabili di età superiore ai 65 anni residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale di Molfetta e di Giovinazzo, in condizione di non autosufficienza o di ridotta autosufficienza temporanea protratta, derivante da condizioni critiche di bisogno socio sanitario, mediante procedura telematica con procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 23 del regolamento regionale 4/2007 e s.m.i.per un importo basa di
gara pari ad euro oltre IVA;
Con determinazione dirigenziale Settore Welfare Cittadino n. gen. e n.sett.
del si è proceduto alla aggiudicazione definitiva della gara in
favore della Ditta (solo sulle spese di gestione pari ad
euro
) sull’importo a base di gara di
, e quindi
proponendo un costo finale di , oltre l’ IVA come per legge;
in data è stato sottoscritto il verbale di esecuzione in via d’urgenza del
contratto ai sensi dell’art 32 comma 8 del dlgs. 50/2016, in quanto il contratto ha ad oggetto un servizio che per sua natura deve essere svolto immediatamente trattandosi di di prestazioni continuative nei confronti di fasce deboli della popolazione
la posizione della Ditta aggiudicataria risulta regolare ai fini DURC, giusta
comunicazione INAIL/INPSprot. n. del ;
la posizione della Ditta risulta regolare ai fini fiscali, giusta comunicazione
dell’Agenzia delle Entrate di del ;
a carico del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Consigliere della Ditta aggiudicataria risulta “nulla” al casellario giudiziale;
la posizione della
a carico della ditta aggiudicataria e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 giusta comunicazione del Ministero dell’Interno del 16.02.2017
La Ditta aggiudicataria è iscritta alla camera di commercio di ;
La ditta aggiudicataria sottoscritto, in sede di partecipazione alla gara, sia il “codice etico” delle imprese concorrenti e appaltatrici degli appalti comunali di lavori che il “ protocollo d’intesa” tra la Prefettura di Bari e il Comune di Molfetta ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e per il rafforzamento della legalità e della trasparenza del settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
è stato attribuito il C.I.G n. e il codice CUP: .
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
Tra le parti come sopra individuate si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1- PREMESSE
Le parti dichiarano di riconoscere e confermare le premesse narrative come parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2- OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha peroggetto l’affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare Integratacon l’assistenza sanitaria (ADI) e Assistenza Domiciliare non integrata (SAD) a favore delle persone anziane disabili e/o non autosufficienti di età superiore ai 65 anni, richiedenti ed aventi titolo, nel territorio dei Comuni di Molfetta e Giovinazzo.
Si applica l’art. 1 del C.S.A.
ART. 3–DESTINATARI E PRESTAZIONI
L’accesso al servizio è riservato agli ultra65enni residenti nei Comuni dell’Ambito.
Sono destinatari del servizio SAD i cittadini anziani a partire dai 65 anni che si trovano in situazioni di disagio per precarietà dello stato di salute, limitata autonomia per patologie psico-fisiche, assenza o fragilità della rete familiare, aggravata da limitato reddito. In particolare pazienti che si trovino nelle seguenti condizioni:
- di fragilità e limitazioni dell’autonomia;
- con patologie sub-acute temporaneamente invalidanti, trattabili a domicilio;
- in dimissione socio-sanitaria protetta da reparti ospedalieri;
- con disabilità, pluripatologie e patologie cronico-degenerative che determinano limitazione dell’autonomia.
Sono destinatari del servizio ADI anziani in condizioni di non autosufficienza, derivante da condizioni critiche di bisogno socio-sanitario ed in particolare pazienti che si trovano nelle seguenti condizioni:
- affetti da pluripatologie e patologie cronico-degenerative che determinano limitazione o perdita dell’autonomia;
- affette da patologie acute temporaneamente invalidanti trattabili a domicilio;
- in dimissione socio-sanitaria protetta da reparti ospedalieri;
- affetti da patologie oncologiche in fase avanzata. Si applica l’art. 6 del C.S.A..
ART.4–FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE ALLA COOPERATIVA
La Ditta deve fornire le seguenti figure professionali: Da C.S.A
ART. 5– ORARI
Da C.S.A.
ART. 6– DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto decorre dal (data di avvio del serviziocome dal verbale di
autorizzazione all’esecuzionein via d’urgenza del contratto,) fino al ,
salvo eventuali prolungamenti di durata del servizio che potranno essere disposti a seguito di rimodulazione dei cronoprogrammi del Piano di intervento Xxxxxxx e/o comunicazioni da parte dell’Autorità di Gestione del Programma del Ministero dell’Interno ed eventuali rinnovi/proroghe con fondi di Ambito.
Si applica l’art.
del C.S.A.
ART. 7 - CORRISPETTIVO
Il corrispettivo contrattuale, a esito della gara d’appalto, è determinato in €
( ), oltre l’IVA
dovuta per legge.
ART. 8 - PAGAMENTI E FATTURAZIONE.
Il corrispettivo dovuto alla cooperativa aggiudicataria comprende il costo del personale
impiegato, la fornitura del materiale necessari per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente l’attività di formazione. Con tale corrispettivo la cooperativa aggiudicataria si intende pertanto compensata di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito di presentazione di regolari fatture mensili distinte per servizi.
ART. 9- TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii. la cooperativa contraente comunica gli estremi identificativi del conto corrente bancario che sarà utilizzato per la riscossione dei corrispettivi di cui al presente contratto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed assume formale impegno a comunicare ogni modifica relativa ai seguenti dati:
Codice IBAN:;
- Soggetto delegato ad operare è come individuato nelle premesse.
Il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società POSTE ITALIANE S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.
Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione da parte della cooperativa contraentedel conto corrente dedicato e sue eventuali variazioni, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente detta cooperativaad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere pagamento di interessi e accessori.
Il Comune non assume, altresì, alcuna responsabilità per ritardi nei pagamenti derivanti da inesattezze o ritardi o inerzia della cooperativanel fornire i dati di cui al presente
articolo.
ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, la Ditta aggiudicatrice presta la cauzione definitiva prevista dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 mediante polizza fideiussoria assicurativa n., rilasciata il, con scadenza, dalla Compagnia , Agenzia n. di , nell’ importo di €. ()
La polizza contiene la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del Codice Civile e alla eccezione di cui all’ art. 1957, comma 2, dello stesso Xxxxxx.
Nel caso di inadempienze contrattuali il Comune avrà diritto di valersi, di propria autorità, della cauzione come sopra descritta e la cooperativa contraente dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà prefisso, qualora il Comune abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
ART. 11–POLIZZE ASSICURATIVE A CARICO DELLA COOPERATIVA
La Ditta aggiudicataria ha provveduto a trasmettere al R.U.P. di cui al successivo art. 22, la polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT), con i massimali e secondo le modalità di cui all’art. 16 del C.S.A..
ART. 12 - SVINCOLO POLIZZE
Allo svincolo delle polizze di cui ai precedenti artt. 10 e 11 si procederà, successivamente alla emissione da parte del R.U.P. della certificazione di verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.
ART. 13 – DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ fatto divieto alla cooperativa contraente di cedere o di subappaltare ad altri l’esecuzione del servizio o di parte delle prestazioni oggetto dello stesso. Ogni patto contrario è nullo nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
L’inosservanza del divieto potrà comportare la risoluzione del contratto.
Si applica l’art. del C.S.A.
ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto. Ogni patto contrario è nullo.
L’inosservanza del divieto potrà comportare la risoluzione del contratto.
Si applica l’art.
del C.S.A..
ART. 15 – CESSIONE DEI CREDITI
E’ ammessa la cessione a terzi da parte della cooperativa contraente dei crediti derivanti dal presente contratto secondo le modalità prescritte dall’art. 106, comma 13 del D.L.vo
50/2016 e dall’art. del C.S.A.
ART. 16 -DICHIARAZIONE DELL’APPALTATORE
L’appaltatore contraente dichiara, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lvo n. 165 del 2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti comunali che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti del medesimo Appaltatore, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. E’, altresì, colpevole che ove il presente contratto fosse stipulato in violazione di quanto innanzi previsto lo stesso è nullo, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad esso riferiti.
ART. 17 – RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO
Le parti possono risolvere consensualmente in qualunque tempo il contratto, dando un preavviso formale, anche a mezzo PEC, di almeno trenta giorni.
Le parti disciplineranno di comune accordo le modalità di risoluzione. ART. 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Le parti convengono che il presente contratto è risolto di diritto nei seguenti casi:
a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli artt. 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
c) frode nella esecuzione del servizio;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
f) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto;
g) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
h) inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente art. 9.
Il contratto è, altresì, risolto in caso di perdita da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, nonché per la perdita anche di un solo requisito fra quelli previsti dall’art. 80 del D.L.vo
n. 50/2016 avvenuta dopo la stipula del contratto.
In tutti i casi sopra riportati la risoluzione opera di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva.
Si applica l’art. 1456 del Codice Civile.
Si applica, altresì, l’art. del C.S.A..
ART. 19 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
Fatti salvi i casi di risoluzione di diritto di cui al precedente art. 18, in ogni altro caso di risoluzione per inadempimento imputabile alla Cooperativa contraente si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, salvo quanto disposto dall’art. 1455 dello stesso Xxxxxx.
In caso di inadempimento imputato motivatamente a grave negligenza o malafede o a errore grave constatati in contraddittorio, il Comune di Molfetta si avvarrà della facoltà di escludere la cooperativa contraente per il futuro dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di forniture e servizi, né potrà essere affidataria di subappalti.
20 – RINVIO AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Per quanto attiene alle disposizioni relative a:
-fonte di finanziamento;
- documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI);
- caratteristiche e finalità del servizio;
- organizzazione – gestione del servizio;
- coordinamento del servizio;
- obblighi e responsabilità del soggetto aggiudicatario;
- organizzazione del personale. Rispetto delle norme sul reclutamento del personale. Rapporti ed obblighi dell’impresa nei confronti del personale. Interventi sostitutivi;
- flessibilità – sostituzione del personale;
- esonero di responsabilità della stazione appaltante;
- sedi operative dell’impresa, strutture e dispositivi da utilizzare nella esecuzione dei
servizi;
- sicurezza;
- competenze del committente;
- elezione di domicilio;
- clausola sociale,
si rimanda agli artt.
del C.S.A..
ART. 21 - TUTELA DELLA PRIVACY
La Ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati di terzi di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i.. In particolare, la Ditta aggiudicatrice, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con l’espletamento dell’appalto, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell’esecuzione del contratto.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 i dati personali forniti dalla Cooperativa contraente, dei suoi rappresentanti e del suo personale, sono dal Comune di Molfetta trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara, alla esecuzione del presente contratto e del servizio affidato.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Molfetta.
Il responsabile del trattamento dei dati è , Dirigente del Settore
Welfare Cittadino.
L’incaricato del trattamento è .
I luoghi dove sono detenuti i dati sono il Settore Welfare Cittadino, Via Cifariello, Molfetta e la U.O.C. Appalti e Contratti, Settore LL.PP., Via Martiri di Via Fani, Molfetta.
Si applica l’art. 26 del C.S.A.
ART.22 – R.U.P.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 31 e 101 del D.Lgs. 50/2016 le parti prendono atto e conoscenza che Responsabile Unico del Procedimento ( R.U.P.) è
.
Direttore dell’ esecuzione del servizio ai sensi dell’art 101 comma 3 è l’assistente sociale
( comune di Molfetta), coadiuvata dal
quale direttore operativo dall’assistente sociale ( comune di
Giovinazzo)
ART. 23 – DEFINIZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
E’ data facoltà alle parti di definire in via extragiudiziale ogni controversia mediantetransazione con le modalità di cui all’art. 208 del D.L.vo n. 50/2016 .
La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.
ART. 24 – FORO GIUDIZIARIO COMPETENTE
Per la definizione in sede giudiziaria di ogni controversia derivante dalla esecuzione del presente contratto, le parti dichiarano la competenza del Foro del Tribunale di Trani.
ART. 25 – CLAUSOLE APPROVATE SPECIFICAMENTE
Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, sono specificatamente approvate le clausole contenute nei seguenti precedenti articoli:
- art. 9 : tracciabilità dei flussi finanziari;
- art. 13: divieto di subappalto;
- art. 14:divieto di cessione del contratto;
- art. 18: clausola risolutiva espressa;
- art. 19: risoluzione per inadempimento;
- art. 24: Foro giudiziario competente.
ART. 28 – DOCUMENTI NON ALLEGATI
Xxxxx parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorchè non materialmente allegati i seguenti documenti:
- offerta tecnica;
- CapitolatoSpeciale d’Appalto (C.S.A.)
- determinazione dirigenziale Settore Welfare Cittadino n. gen. 129 – n. set. 37del 24.02.2017;
- le polizze di garanzia di cui ai precedenti art. 10 e 11.
Le parti danno atto di essere a conoscenza dei documenti di cui sopra.
ART. 29 – RINVIO NORMATIVO
Per tutto quanto non disposto dal presente contratto si fa rinvio alle seguenti fonti normative:
- Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.);
- il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.L.vo 12.04.2006 n. 50;
- Linee Guida dell’ANAC di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.L.vo 18.04.2016 n. 50;
-il libro IV, titolo I “ Delle Obbligazioni in generale” del Codice Civile;
- il libro IV, titolo II “ Dei Contratti in generale” del Codice Civile;
- il libro IV, titolo III, Capo VIII, articoli dal 1655 al 1677 “ Dell’Appalto“ del Codice Civile;
- le leggi specifiche in materia, anche comunitarie.
ART. 30- INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
L’interpretazione delle clausole contrattuali deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del servizio affidato e comunque sempre secondo buona fede.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile.
ART. 31 – FORMA DEL CONTRATTO E SPESE
Il presente contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa con firma digitale.
Sarà soggetto a registrazione in misura fissa essendo il corrispettivo d’appalto soggetto ad IVA.
Alla registrazione provvederanno gli uffici comunali e le relative spese sono accollate per l’intero alla cooperativa contraente insieme a qualsivoglia altra spesa connessa o derivante dal presente contratto.
Si invocano le agevolazioni fiscali in materia ed in particolare quelle relative all’esenzione dell’imposta di bollo e della riduzione del 50% dei diritti di segreteria ai sensi dell’art. 17 del D.L.vo n. 460/1997, in quanto la società contraente è una O.N.L.U.S...
ART. 32 – EFFICACIA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha forza di legge fra le parti.
La sottoscrizione del contratto da parte della cooperativa contraente equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme che regolano il presente contratto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Io , Segretario Generale del Comune di Molfetta,
ho ricevuto il presente atto, scritto su n. ( ) pagine per intero e memorizzato tramite strumentazione elettronica da me e da persona di mia fiducia, non in contrasto con l’ordinamento giuridico, assunto in formato elettronico e con rinvio alle norme del Codice dell’amministrazione digitale di cui al X.X.xx n.82/2005.
Esso è stato composto, archiviato e memorizzato su apposito supporto elettronico nonché in modalità cartacea del quale ho dato lettura alle parti, che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e che unitamente a me Segretario rogante lo
sottoscrivono con firma digitale. FIRME
avente piena validità ed efficacia, con apposita marcatura temporale.