LOTTO 1 COPERTURA ASSICURATIVA
LOTTO 1 COPERTURA ASSICURATIVA
CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE DANNI DIRETTI – XXXXX XXXXXXXXX
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Proprietà e/o gestione di aerostazioni civili comprese le parti in concessione e/o uso e/o comodato, e ogni altra attività e/o servizi preliminari, complementari, collaterali, connessi ed accessori e/o altre (purché similari) previste da certificati camerali e/o statuti e/o regolamenti, nulla escluso né eccettuato, incluse attività ricreative e/o a carattere “sociale” e/o umanitario, ovunque svolte nei limiti territoriali previsti, sia presso ubicazioni proprie che altrove, con uso di materie, servizi e impianti che la tecnica inerente l’attività svolta insegna e/o consiglia di usare, o che il Contraente/Assicurato ritiene di adottare, nulla escluso né eccettuato, escluso solo l’impiego di energia nucleare.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
• Azienda o Ente: Toscana Aeroporti S.p.A., Assicurato e Contraente della polizza;
• Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
• Assicurazione: il contratto di assicurazione.
• Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione.
• Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento (*).
• Indennizzo / Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
• Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo.
• Limite di Indennizzo / Risarcimento / Massimale: l’esborso massimo che, al netto di franchigie, scoperti e altre decurtazioni, la Società è tenuta a corrispondere per ciascun sinistro.
• Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
• Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
• Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento (*).
• Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa, salvo quanto diversamente disposto in relazione a specifiche Sezioni.
• Societa’ o Compagnia: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto.
• Broker: il Broker vigente Xxxxxx Italia SpA.
• Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell’assicurazione.
(*) Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie e/o scoperti, dall’importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la maggiore fra le suddette detrazioni. La presente disposizione si applica separatamente per ciascuna Sezione di polizza (Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx etc.).
• Allagamenti: presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di:
• formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua non dovuta ad Alluvione o Inondazione
• fuoriuscita di acqua da impianti idrici, igienici e tecnici, non dovuta a rottura degli impianti medesimi ne' ad ''Acqua piovana'' ne' ad “Alluvione o Inondazione”
• Apparecchiature elettroniche: sistemi elettronici di elaborazione dati (inclusi sistemi operativi), relative unità periferiche e di trasmissione/ricezione dati, anche se a corredo od asserviti per loro natura a macchine od impianti.
• Archivi: documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor e ogni altro sistema di conservazione di informazioni, sia su supporti elettronici che non.
• Cartellone pubblicitario: mezzo di informazione collettivo e visivo, stabile e/o mobile
• Contratto di assistenza tecnica: contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
• Dati: per tali intendendosi un insieme di informazioni, elaborabili a mezzo di programmi, e programmi di utente, intesi come sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall’elaboratore - che l’Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati (con o senza rilascio di apposita licenza d’uso), memorizzati su supporti dati. Sono parificati ai dati anche immagini e suoni se memorizzati su appositi supporti.
• Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
• Fabbricati: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, incluse le quote delle parti di Fabbricati costituenti proprietà comune, materiali a piè d’opera e tutte le pertinenze quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, strade, pavimentazione esterna, impianti sportivi, ricreativi, superfici di atterraggio o attracco, cunicoli, gallerie, recinzioni, fognature, parcheggi e/o aree di sosta coperte e non;
• Fenomeno elettrico e/o elettronico: correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici o elettronici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche
• Furto: impossessamento della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
• Guasto macchine: tutti i danni ai macchinari assicurati derivanti da rottura e/o guasti originati da cause interne, errori, negligenze degli addetti, errata manipolazione, fenomeni elettrici e/o elettronici (salvo per la parte già eventualmente coperta dalla garanzia “Fenomeno elettrico”) e/o altre cause non escluse espressamente.
Non sono in ogni caso considerati "Guasto macchine" (e rientrano quindi nelle altre coperture di polizza) l’incendio, l'esplosione, lo scoppio, l’implosione, il colaggio di impianti di estinzione, la fuoriuscita di fumo e/o liquidi da impianti e/o condutture, la alterazione di sistemi di controllo e tutti gli altri danni alle cose assicurate garantiti dalla presente polizza e non rientranti nella presente definizione.
• Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
• Inquinamento: danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite, riconducibili all’attività dell’Assicurato.
• Lastre: lastre di cristallo o vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o apribili o scorrevoli su guide, collocate all’esterno su vetrine, porte, finestre, lucernari, comprese le relative iscrizioni e decorazioni.
• Macchinari: macchine, impianti, attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti o opere murarie che ne siano loro naturale complemento e le scorte che siano ad essi riferibili), impianti e mezzi di sollevamento, di pesa, di locomozione e/o trasporto (siano essi iscritti o meno al P.R.A. – a tale riguardo si intendono esplicitamente compresi in tale definizione i veicoli di terzi che si trovino nelle aree destinate a parcheggio), scale mobili, ascensori, impianti idrici, termici, elettrici, parchimetri, apparecchiature cambiamonete, impianti di prevenzione e/o allarme, di condizionamento, di riscaldamento, di segnalazione, di comunicazione, di estinzione e radiotelevisivi; contenitori, serbatoi e sili non in cemento armato o muratura, materiali a piè d’opera; mobilio, arredamento, mezzi di custodia, cancelleria, macchine per ufficio, indumenti. Inclusi beni ed effetti personali di
dipendenti e/o di terzi, che comunque non concorreranno a formare “preesistenza” ai fini del totale valore assicurato.
Si intendono comprese anche le Apparecchiature elettroniche siano esse o meno parte di macchine o impianti.
E’ compreso anche quanto indicato alle voci “Archivi”, “Dati”, “Supporti dati”, “Modelli e stampi” e “Valori”, senza che il relativo valore contribuisca ad incrementare il valore assicurato per la partita “Macchinari”.
Qualora un determinato bene non dovesse trovare esatta collocazione in altre tra le definizioni di polizza, esso verrà convenzionalmente attribuito alla definizione “Macchinari”.
• Merci: materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, materiali di consumo, imballaggi, materiale promozionale, propagandistico, pubblicitario, e quant’altro utilizzato per l’attività dichiarata, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali anche se non ancora pagati purché dovuti.
• Mezzi di custodia: mezzi usati per custodire documenti, denaro, preziosi e altri beni, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: cassetti chiusi a chiave, casseforti sia a muro che non, armadi corazzati, armadi di sicurezza, camere di sicurezza.
• Modelli e stampi: per tali intendendosi modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
• Piazzali: aree destinate / utilizzate per la sosta e/o la movimentazione degli aeromobili, e quelle di loro pertinenza;
• Piste: aree destinate all’atterraggio ed al decollo degli aeromobili, e quelle di loro pertinenza;
• Xxxxx Xxxxxxx Assoluto: l’assicurazione prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 cc.
• Rapina (e/o estorsione): l’impossessarsi della cosa mobile altrui, o il costringere a consegnarla, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, mediante violenza alla persona o minaccia, ancorchè iniziata e/o condotta all’esterno dell’ubicazione assicurata.
• Scippo: furto compiuto strappando di mano o di dosso alla persona i beni assicurati.
• Xxxxxxx: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
• Supporti dati: qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare dati.
• Terrorismo (atto di): atto compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di incutere terrore nella popolazione o una sua parte. Non si intendono “atti di terrorismo” i tumulti popolari e/o di piazza, gli scioperi, le sommosse, gli atti vandalici e/o dolosi, le azioni di racket estorsivi, i sabotaggi (per questi ultimi, salvo che si tratti di “sabotaggi organizzati”, intendendosi per tali quelli compiuti con finalità terroristiche come sopra definite).
• Valori: monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.
• Vetri stratificati di sicurezza: pannelli costituiti da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l’intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE II - DANNI INDIRETTI
• Merci: materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi e simili e quanto altro definito merci alla Sezione Xxxxx Xxxxxxx
• Volume di affari: quanto pagato o pagabile all'Assicurato per merci vendute e/o consegnate e/o per servizi resi durante l'attività dichiarata nei luoghi nei quali l'attività stessa si svolge.
• Profitto Lordo: E’ l'ammontare ottenuto come segue:
a) il Volume di affari, più il valore delle merci alla fine dell’esercizio, il tutto meno:
b) il valore delle merci all'inizio dello stesso esercizio, e meno:
c) l'ammontare delle spese variabili, indicate nell’elenco allegato o in eventuale altro apposito fornito dall’Assicurato
commisurato al periodo di indennizzo assicurato.
I valori delle merci alla fine e all'inizio dell'esercizio sono calcolati secondo i normali metodi contabili dell'Assicurato
• Periodo di indennizzo: il periodo che ha inizio al momento del verificarsi del sinistro, avente come limite la durata specificata , durante il quale i risultati dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.
• Rapporto di Profitto Lordo: Il rapporto tra il profitto lordo ed il volume di affari ricavati durante l'anno finanziario immediatamente precedente la data del sinistro.
• Retribuzioni: Gli emolumenti lordi di tutti i dipendenti, collaboratori e prestatori d’opera in genere, retribuiti dall’Assicurato, e relativi contributi, accantonamenti per indennità di anzianità, di previdenza e altri a carico dell'Assicurato stesso.
• Riduzione del volume di affari: L'ammontare per cui il volume di affari durante il periodo di indennizzo risulta inferiore a quella parte del volume di affari di riferimento che lo riguarda.
• Volume di affari annuo: Il volume di affari durante i dodici mesi immediatamente precedenti la data del sinistro, corretto con gli aggiustamenti di seguito previsti.
• Volume di affari di riferimento: Il volume di affari durante il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del sinistro.
Nota: tutti gli importi considerati sono al netto dell'I.V.A. (per i casi in cui all’Assicurato quale soggetto d’imposta sia consentita la detrazione a norma di legge)
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
2. Gestione del contratto (Xxxxxxxx Xxxxxx)
La gestione e assistenza nell’esecuzione del contratto è affidata al broker di assicurazione. Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l’Azienda e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società da’ atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per l’Azienda, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l’avvenuto incasso.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).
3. Pagamento del premio – termini di rispetto
Anche in deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, la Azienda pagherà alla Società, per il tramite del broker:
a. entro 60 giorni dalla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto,
sempre che nel frattempo la Società abbia trasmesso, e siano stati ricevuti, i documenti contrattuali in originale; diversamente, il periodo di differimento viene esteso fino al 30’ giorno successivo a quello del loro ricevimento;
b. entro 60 giorni da ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
c. entro 60 giorni dalla presentazione dell’appendice:
o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di xxxxxxx, laddove presente
o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto
o gli importi di franchigia non opposti al terzo nell’ambito della liquidazione del danno al lordo della franchigia di polizza, laddove presente.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
4. Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
5. Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta di ogni oggettivo aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile. La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza e/o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
6. Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società ridurrà il premio o le rate di premio imponibile con effetto dalla data di comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncerà al relativo diritto di recesso.
7. Recesso in caso di sinistro
Avvenuto un sinistro e sino al 30’ giorno successivo alla sua definizione, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra con lettera raccomandata A.R. .
In tale caso la copertura assicurativa rimarra’ efficace per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verra’ eventualmente richiesto dalla Azienda).
Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà alla Azienda il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.
Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) cadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell’avviso di recesso, la Società emettera’ una appendice, sostituiva di quietanza, riportante l’importo di premio che la Azienda dovra’ corrispondere (nei termini di cui all’art. Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di termine della prosecuzione della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.
8. Periodo di assicurazione – Durata del contratto
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del 30.04.2016 fino alle ore 24,00 del 30.04.2018, con scadenze semestrali intermedie al 30.04 ed al 31.10 di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente.
E’ comunque facoltà dell’Azienda notificare alla Società, entro i 60 (sessanta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di Assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche per una ulteriore annualità, ovvero sino al 30.04.2019.
E’ altresì facoltà dell’Azienda notificare alla Società, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del 30.04.2018 ovvero quella del 30.04.2019, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di
copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
E’ facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.
Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.
9. Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
10. Rinvio alle norme di legge e foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che comunque verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.
Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto è competente, a scelta della parte attrice, l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l’Assicurato o il Contraente.
11. Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di Imprese
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:
Compagnia … Società mandataria
Compagnia … Società mandante
Compagnia … Società mandante
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverra’ per il tramite del broker, che provvedera’ a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:
Compagnia … Quota xx%
Compagnia … Quota xx%
Compagnia … Quota xx%
12. Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonche’ ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilita’ dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
CONDIZIONI OPERATIVE DI ASSICURAZIONE COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
(se non diversamente stabilito)
13. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
14. Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
15. Buona fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio non altrimenti note alla Società, così come le omesse e/o inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza e/o durante il corso della stessa non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
(valide per tutte le Sezioni se non diversamente indicato)
16. Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
17. Assicurazioni presso diversi assicuratori
Se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
18. Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 1914 del Codice Civile;
b) fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
c) darne avviso alla Società, per il tramite del broker, entro dieci giorni da quando l’ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile, precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e allegando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto precedente;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
E’ fatto esonero all’Assicurato di presentare lo stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro e del loro rispettivo valore.
L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
Salve le operazioni necessarie ad evitare o ridurre il danno e/o proteggere i beni assicurati, lo stato delle cose non può essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro tre giorni lavorativi dall'avviso di cui alla lettera c), questi può dare corso a tutte le azioni ritenute necessarie.
La Società fornirà semestralmente all’Azienda, per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall’inizio del contratto assicurativo, riportante per ciascun sinistro:
- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la natura dell’evento
- lo stato del sinistro
- l’importo stimato per la sua definizione, o
- l’importo liquidato
- nonchè, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.
E’ facoltà dell’Azienda richiedere ed obbligo della Società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l’Azienda lo richieda.
19. Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico (“perizia formale”).
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
20. Mandato dei Periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Società;
c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. “Obblighi in caso di sinistro”;
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.
Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. “Procedura per la valutazione del danno” - lettera b) (“perizia formale”), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di conteggio, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
21. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (Sezione I - Xxxxx Xxxxxxx)
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza. Per “valore a nuovo” s’intende convenzionalmente:
- per Fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;
- per Piazzali, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il bene assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;
- per Macchinari, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l’osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Fabbricati, Piazzali e Macchinari assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, nel limite della somma assicurata stessa, purché i Fabbricati,Piazzali e Macchinari stessi siano risultati comunque rispondenti alle disposizioni di legge in vigore all’epoca della loro realizzazione.
L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
I - Fabbricati e Piazzali - si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
II - Macchinari - si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
III - Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.
Ove le valutazioni per “Merci” così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
L'ammontare del danno si determina:
- per Fabbricati e Piazzali - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.
- per Macchinari e Merci (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.
Le spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui del sinistro saranno tenute separate nelle stime in quanto per esse non è operante la regola proporzionale di cui all’Art. 1907 C.C..
22. Supplemento di indennizzo (“Valore a nuovo”) (Sezione I - Xxxxx Xxxxxxx)
Relativamente alle partite Fabbricati, Piazzali e Macchinari si determina per ogni partita separatamente il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente art. “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, definisce l'ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”.
1. Il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata, maggiorata della percentuale prevista all’art. “Assicurazione parziale” (e/o, se applicabile, alla Condizione Particolare “Assicurazione con dichiarazione di valore”), risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
2. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
3. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o anche su altra area del territorio della Comunità Europea e/o secondo diverso tipo/genere se non derivi aggravio per la Società, purché ciò
avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro diciotto mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx;
4. l'assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda solamente Fabbricati, Piazzali e Macchinari di reparti in stato di attività o di temporanea inattività dovuta a stagionalità o esigenze produttive, escluso in ogni caso l’abbandono.
23. Assicurazione parziale - regola proporzionale (Sezione I - Xxxxx Xxxxxxx)
Se dalle stime fatte con le modalità dell’art. “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno” che precede risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Resta comunque convenuto tra le Parti che, salvo quanto diversamente stabilito in ciascuna sezione, tale disposizione (“Regola proporzionale”) non si applicherà nel caso in cui:
- tale eccedenza risulti essere minore della 20%; nel caso in cui tale percentuale venga oltrepassata, la suddetta “Regola proporzionale” verrà applicata solo in proporzione al rapporto tra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro;
oppure:
- l’ammontare del danno, calcolato con le modalità dell’art. “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno” comprensivo del supplemento di indennizzo previsto al successivo art. “Supplemento di indennizzo” (al netto di eventuali franchigie o scoperti previsti, che comunque verranno successivamente applicati per la determinazione dell’indennizzo), risulti essere non superiore all’importo indicato nella scheda di polizza;
Il disposto del presente articolo non è operante per le garanzie “Furto e Rapina”, “Fenomeno Elettrico”, “Guasti Macchine”, “Merci in refrigerazione e/o a temperatura controllata”, operando esse nella forma “a primo rischio assoluto” e quindi senza applicazione della regola proporzionale.
24. Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti ragionevolmente atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato.
L’indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria (se aperta), fermo l’impegno per l’Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza dal diritto di percepire l’indennizzo ai sensi delle Condizioni di Assicurazione; in tali casi, per indennizzi di importo superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) la Società potrà richiedere la presentazione di fidejussione assicurativa o bancaria.
25. Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall’articolo 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
26. Ricostituzione dei Dati (Sezione I - Xxxxx Xxxxxxx)
Relativamente ai Dati, la Società, fino a concorrenza del limite di indennizzo pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00), indennizza i costi documentati sostenuti per la ricostituzione dei dati stessi perduti a seguito di danno indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito i supporti dati assicurati che li contenevano. La determinazione dell’indennizzo è eseguita stimando i costi necessari e documentati sostenuti dall’Assicurato per la ricerca e/o reimmissione dei dati perduti. Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro 18 mesi dal sinistro, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo.
27. Compensazione tra partite (Sezione I - Xxxxx Xxxxxxx)
A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo “Assicurazione parziale” si conviene che qualora – applicata la “deroga alla proporzionale” laddove prevista in polizza - risultasse comunque che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate alle partite stesse, le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite (colpite o non da sinistro) saranno aggiunte nel computo dei valori assicurati per le partite deficitarie.
Il disposto della presente clausola non si applica per partite garantite a “Primo Rischio Assoluto”.
Le somme che al momento del sinistro risultassero non impegnate per l’eventuale partita “merci flottanti” non potranno essere utilizzate per compensare insufficienze su partite diverse da “merci”.
28. Recupero delle cose rubate (Sezione I - Xxxxx Xxxxxxx)
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto.
Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita (al netto delle spese come sopra) in misura proporzionale tra le Parti.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennità la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE – ESTENSIONI - LIMITI
SEZIONE I – DANNI DIRETTI
29. Beni Assicurati
Sono assicurati i beni – mobili o immobili, sottotetto o all’aperto, anche se di proprietà di terzi - rientranti nelle seguenti partite:
• “Fabbricati”;
• “Piste e Piazzali”;
• “Macchinario”;
• “Merci”.
di pertinenza dell’attività specificata - comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, accessorie, nulla escluso od eccettuato - che si trovano nell’ambito dell’area relativa alle ubicazioni assicurate o anche altrove presso ubicazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi, nei limiti (salvo quanto diversamente stabilito agli articoli “Decentramento beni” e “Nuove ubicazioni e/o acquisizioni e/o costituzioni” che seguono) del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano e/o Comunità Europea.
Sono esclusi dalle partite “Fabbricati” e“Macchinario” i beni in leasing per quanto eventualmente coperto da separata apposita polizza.
30. Oggetto dell’assicurazione
La Società indennizza tutti i danni materiali diretti e/o consequenziali (compresa quindi la perdita, anche parziale) causati alle cose assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso, anche se dovute/i a colpa grave dell’Assicurato e/o del Contraente e/o a dolo o colpa grave delle persone di cui essi debbono rispondere.
Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza, come anche i danni subiti dalle cose assicurate durante l’esecuzione di un reato (quali ad esempio il furto o un atto vandalico) od il tentativo di commetterlo.
31. Esclusioni
La Società, salvo quanto altrimenti derogato, non è obbligata per i danni:
I) verificatisi in occasione di:
a) atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione;
b) esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo l’esistenza e/o impiego di attrezzature o macchinari radianti quali, a titolo esemplificativo non limitativo: apparecchi di indagine/esami, apparecchi a raggi x, sterilizzatori e simili;
c) terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, maremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
d) mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
e) inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale ad eccezione di danni ai beni assicurati in conseguenza di un evento non altrimenti escluso;
f) trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell’area di pertinenza aziendale e/o di pertinenza dei terzi presso i quali si trovino i beni dell’Assicurato.
a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
II) causati da o dovuti a:
g) frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, malversazione (per infedeltà e malversazione si intende la sottrazione di beni da parte di dipendenti o di incaricati della loro custodia) e loro tentativi;
h) assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
i) interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
j) guasti meccanici o anormale funzionamento di Macchinari, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi; non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a: fenomeni elettrici o elettronici, scoppio, esplosione, implosione, guasto di impianti di estinzione, rovina e/o caduta di ascensori, montacarichi, impianti di sollevamenti in genere.
k) montaggio o smontaggio di Macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati;
l) deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o che siano causati da: effetti graduali degli agenti atmosferici, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, ruggine, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
m) miscelazione accidentale di merci, a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
n) errori di progettazione, calcolo o lavorazione, stoccaggio o conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi; che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione;
o) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nel raggio di 5.000 metri;
p) difetti noti al Contraente/Assicurato o suoi Amministratori all'atto della stipulazione della polizza;
sempre che non generino altri eventi non specificatamente esclusi (nel qual caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti esclusa);
III) nonché:
q) causati con dolo del Contraente/Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o del legale rappresentante; ai fini della presente esclusione, in caso di soggetti giuridici per “Contraente/Assicurato” si intende il legale rappresentante;
r) la perdita di liquidi e prodotti in genere fuoriusciti per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi, vasche a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
s) la perdita di materiale contenuto in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione per sua fuoriuscita o solidificazione a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
t) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
32. Cose escluse dall’ assicurazione
- apparecchiature elettroniche, per quanto assicurato con specifiche separate polizze.
- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l’attività assicurata); collezioni ed oggetti d’arte per la parte di valore singolo (o dell’intera collezione) superiore all’importo di Euro
50.000 (cinquantamila/00);
- boschi, coltivazioni, piante, animali in genere, il terreno su cui sorge l’attività dichiarata;
- beni già caricati a bordo di mezzi di trasporto di terzi, per quanto assicurato con specifica polizza;
- aeromobili e natanti.
33. Delimitazioni della garanzia
1) Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, la Società non indennizzerà i danni alle merci direttamente causati da: interruzione di processi di lavorazione, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, alterazione od omissione di controlli o manovre; .
Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse oltre 30 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
2) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso asportate e/o crollate, trombe d’aria, grandine, si intendono escluse dalla garanzia:
- Macchinari e Merci posti all’aperto (salvo il limite appositamente previsto pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00), ad eccezione dei Macchinari ivi trovatisi per loro destinazione o uso;
- fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto, salvo il limite appositamente previsto pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00).
I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
Relativamente ai danni materiali direttamente causati da grandine a :
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre esterne, lastre di fibrocemento (compreso eternit), manufatti in materia plastica;
convenzionalmente denominati fragili, la Società indennizzerà fino a concorrenza del limite pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00) .
3) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà i danni a: Fabbricati, Tensostrutture, Capannoni pressostatici (e al loro rispettivo contenuto), che non risultassero conformi alle norme di legge sui sovraccarichi di neve che erano vigenti al momento della loro costruzione.
Relativamente alle garanzie di cui ai punti 1) – 2) – 3) la Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie stesse, con preavviso di giorni 30, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società questa rimborsa la quota di premio imponibile indicato in polizza relativa al periodo di rischio non corso. In caso di recesso intimato dalla Società il Contraente avrà facoltà di recedere dall’intero contratto con preavviso di 30 giorni e con diritto al rimborso dell’intero premio imponibile di polizza per il periodo rischio non corso.
4) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di acqua condotta e/o altri fluidi condotti a seguito di rottura di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei Fabbricati contenenti le cose assicurate, la Società non risarcirà i danni causati:
- da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 8 dal pavimento.
Agli effetti della presente estensione di garanzia la Società risarcisce le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento.
5) Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai beni movimentati da errori di manovra e di movimentazione, la Società indennizzerà, fino alla concorrenza del limite pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00), i danni materiali e diretti alle cose assicurate dovuti ad errori di manovra e di movimentazione di mezzi mobili, inclusi carri ponte, non iscritti al
P.R.A. (o anche iscritti al P.R.A. se trattasi di mezzi di sollevamento e simili) all’interno dell’area di pertinenza aziendale o anche su aree esterne adiacenti e/o per trasferimenti tra reparti vari.
6) Relativamente ai danni materiali di fenomeni elettrici e/o elettronici, sono esclusi i danni:
- dovuti alla deliberata: inosservanza da parte dell’Assicurato delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico;
- che rientrano nelle prestazioni del “Contratto di assistenza tecnica” sottoscritto dall'Assicurato.
Per i danni di fenomeno elettrico in garanzia verrà applicato in caso di sinistro uno scoperto pari al 10% del danno, nel caso in cui:
- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra non siano a norma di legge;
- non siano installati per i Macchinari assicurati i sistemi di protezione contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.
Resta comunque applicata, salvo importi maggiori previsti dalla presente condizione particolare, la detrazione per singolo sinistro pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00).
La presente garanzia è prestata a “Xxxxx Xxxxxxx Assoluto”, fino a concorrenza del limite stabilito pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00)
7) Relativamente ai Valori l’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, fino a concorrenza del limite stabilito pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00)
8) Relativamente a Modelli e stampi e ad Archivi la garanzia è prestata a “Xxxxx Xxxxxxx Assoluto”, fino a concorrenza del limite stabilito pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00), per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati e per l’eventuale ricerca e/o ricostituzione dei dati perduti degli archivi.
Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 18 mesi dal sinistro.
Per modelli e stampi non più in uso, la Società indennizza il solo costo di rimpiazzo o di riparazione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose stesse, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.
9) Relativamente a Supporti dati e Dati la garanzia è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, fino a concorrenza del limite stabilito pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00).
10) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da gelo la Società indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, sempre che l’attività non sia stata sospesa per più di 72 ore precedentemente il sinistro; tale periodo si intende elevato a 120 ore nel caso di chiusura per festività o altro motivo.
11) Relativamente ai danni di crollo e/o collasso strutturale di Fabbricati e Macchinari, la Società se ciò è dovuto errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione di cui debba rispondere il costruttore e/o il fornitore, conserverà il diritto di surroga sui medesimi che gli compete ai sensi del Codice Civile.
12) Relativamente a Lastre la garanzia è operante esclusivamente per lastre integre ed esenti da difetti alla data di entrata in vigore del presente contratto.
Sono escluse le rotture:
a) da operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici;
b) da rimozione delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate.
Non costituiscono rotture indennizzabili a termini della presente polizza, le scheggiature e le rigature.
In caso di danno non dovuto da incendio, esplosione, scoppio o, se operanti, da eventi di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), la garanzia è prestata a “Primo Rischio Assoluto” e cioè senza l’applicazione del disposto dell’articolo 1907 del Codice Civile e fino a concorrenza del limite per singola lastra pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) e del limite complessivo pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)
13) Relativamente a spese di collaudo di beni indenni, la Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati soggetti a sinistro risarcibile a termini di polizza, ma apparentemente non danneggiati, fino alla concorrenza del 15% del valore assicurato alla partita colpita.
14) La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati alle partite tutte da acqua piovana.
La Società non risponde:
a) dei danni che si verificassero ai fabbricati e/o al loro contenuto a seguito di infiltrazioni d'acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve (salvo quanto previsto
dalla garanzia “Gelo” se prestata), nonché da acqua penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti;
b) dei danni causati da fuoriuscita di acqua dai canali o condutture di scarico (non a servizio del fabbricato) dagli argini di corsi naturali o artificiali, di laghi, bacini, dighe, anche se derivante da acqua piovana (salvo quanto previsto dalla garanzia Inondazione, alluvione allagamento, se prestata);
c) dei danni a cose mobili all’aperto.
15) Relativamente ad atti di Terrorismo o di Sabotaggio organizzato di cui alle “Definizioni”, valgono le franchigie e/o scoperti e Limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.
16) Relativamente alla garanzia Furto la stessa è operante a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante:
1) rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili nonché uso di congegni elettronici e/o ordigni e gas esplosivi finalizzato a furto;
2) uso fraudolento di xxxxxx (anche elettroniche), purché esse, se autentiche: siano state sottratte al detentore fraudolentemente o mediante furto, scippo, borseggio, inganno, violenza, minaccia (anche su altri) o simili e ne sia stata denunciata la sottrazione alle Autorità entro 2 (due) giorni lavorativi da quando l’Assicurato ne abbia avuto conoscenza;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
d) senza effrazione, con ingresso nei locali assicurati, purché al momento del furto vi fosse presenza di persone all’interno dell’ubicazione assicurata.
Sono altresì indennizzabili i guasti, compresi atti vandalici, causati ai Fabbricati contenenti le cose assicurate, nonché a fissi, infissi, serramenti, anche esterni avvenuti in occasione di furto o nel tentativo di commetterlo fino alla concorrenza del limite indicato al paragrafo “Limiti di indennizzo e franchigie”. Ai fini dalla presente garanzia “Guasti dei ladri”, i mezzi di prevenzione e/o protezione posti all’esterno dei locali si intendono parificati a “fissi e infissi”. Relativamente ai veicoli di terzi che si trovino presso le aree destinate a parcheggio e/o comunque di pertinenza dell’Assicurato e/o del Contraente si precisa che la presente garanzia è operante solo ed esclusivamente in caso di furto totale.
17)Relativamente alla garanzia Rapina la stessa è operante se avvenuta all’interno dei locali assicurati e/o aree di pertinenza, anche nel caso in cui:
a) le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all’esterno e
siano costrette ad entrare nei locali e/o aree stessi;
b) l’Assicurato, i suoi familiari, i suoi dipendenti e/o collaboratori vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta verso loro stessi e/o verso altre persone.
18)Relativamente alla garanzia Portavalori L'assicurazione è prestata, limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito, contro:
- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina;
commessi sulla persona del Contraente/Assicurato, di suoi familiari, dipendenti, persone di fiducia appositamente incaricate, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa, incluso il temporaneo deposito presso l’abitazione del portavalori e/o in alberghi (in tale ultimo caso purché, ai fini del furto, i valori fossero stati consegnati all’albergo o riposti in cassaforte o cassetta di sicurezza a disposizione nella stanza dell’albergo)
34. Caratteristiche degli insediamenti del rischio
Il complesso dei fabbricati nei quali viene svolta l’attività indicata è costruito prevalentemente in materiali incombustibili. Non si esclude tuttavia l’eventuale esistenza di qualche fabbricato costruito e/o coperto in tutto o in parte con materiali combustibili.
Si intendono compresi nell’assicurazione, a titolo esemplificativo e non limitativo: i depositi, gli uffici, le attività di carattere sociale ed assistenziale, le abitazioni che si trovino nell’ubicazione indicata, oppure entro un raggio di 50 metri dall’ubicazione stessa.
Le cose assicurate si intendono garantite ovunque nell’ubicazione indicata, sia sottotetto che all’aperto, nonché a bordo di automezzi, anche di proprietà di Xxxxx, in attesa di effettuare e/o durante le operazioni di carico e scarico e/o temporaneamente in sosta.
I processi di lavorazione, la forza motrice, l’esistenza di infiammabili, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi ausiliari, sussidiari e complementari sono quelli che la tecnica inerente l’attività svolta insegna e consiglia di usare, o che il Contraente/Assicurato ritiene di adottare, nulla escluso né eccettuato, escluso solo l’impiego di energia nucleare.
Il Contraente/Assicurato è sollevato dall'obbligo di segnalare se all'esterno degli stabilimenti assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.
35. Spese di demolizione, sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro
La Società rimborsa le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza del 20% dell’importo indennizzabile.
Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per demolire, rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, i beni assicurati non colpiti da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiati, nonché, se effettuati per ordine dell'Autorità e/o motivi di igiene e sicurezza, quelle per rimozione, trattamento e smaltimento di terreni, acque, od altri materiali e/o cose non assicurate con la presente polizza.
Qualora venisse assicurata una somma con specifica partita di polizza, detta somma dovrà intendersi in aumento all’importo suddetto.
I residui rientranti nella categoria “Tossico-nocivi” di cui al D. Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, sono compresi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro.
L’assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, in aggiunta all’importo indennizzabile per i danni materiali, fermo il disposto dell’articolo “Limite massimo dell’indennizzo” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
36. Ricorso terzi e/o locatari
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale previsto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi, inclusi locatari, da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 20% del massimale convenuto.
L'assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e/o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, o controllate, a sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.
37. Rischio locativo
La Società nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento indennizzabile ai termini della presente polizza, ai fabbricati, o porzione di essi, e relativi impianti, tenuti in locazione o uso dall’Assicurato. La presente condizione si applica solo ove espressamente prevista la partita “Rischio locativo”; diversamente si intenderà operante la garanzia “Fabbricati” per conto di chi spetta.
Resta tuttavia convenuto che per ubicazioni per le quali non sia stato indicato valore assicurato né alla partita “Fabbricati” o “Fabbricati per conto di chi spetta” né alla partita “Rischio locativo” in base al contratto di locazione l’onere assicurativo era per esse contrattualmente a carico del locatore, si intenderà comunque prestata la garanzia “Xxxxxxx locativo” per il massimale a Primo Rischio Assoluto eventualmente indicato nella scheda di polizza, limitatamente ai casi di
surroga da parte dell’assicuratore del locatore e/o di rivalsa di quest’ultimo per inoperatività della sua polizza.
38. Anticipo indennizzi
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00 (centomila/00) L'obbligazione della Società:
- decorre dopo novanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'acconto non può comunque essere superiore all’importo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.
Nel caso che l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
39. Onorari dei periti e consulenti
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, indennizza, fino a concorrenza del limite per sinistro pari ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), le spese e gli onorari di competenza del perito di parte che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle “Condizioni Generali di Assicurazione”, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
Sono altresì compresi (se non già inclusi nel “valore a nuovo” assicurato) gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché di società di revisione, esperti contabili, necessariamente e ragionevolmente sostenuti al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell'Azienda, prove, informazioni, ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre, e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata.
40. Merci e macchinari presso ubicazioni diverse, incluse fiere e mostre (“decentramento beni”)
Fermo quanto previsto dall’art. “Obblighi in caso di sinistro” - lettera e) – delle Condizioni Comuni, le merci e i macchinari assicurati nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, possono trovarsi in ubicazioni diverse (incluse fiere, mostre, convegni e simili) da quella indicata in polizza, nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano e/o Comunità Europea.
La Società indennizzerà i danni materiali a tali beni in ubicazioni diverse fino alla concorrenza del limite pari al 20% della somma assicurata
41. Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’articolo 1916 del Codice Civile verso:
- le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché consulenti,
collaboratori e lavoratori non dipendenti di cui l’Assicurato si avvale per lo svolgimento dell’attività;
- le Società controllanti, controllate, partecipate, collegate;
- i clienti e i fornitori nonché le società di leasing e/o finanziarie, banche e simili;
- i proprietari dei beni mobili o immobili presi in locazione o uso a qualsiasi titolo dall’Assicurato e/o gli intestatari di contratti di leasing sui medesimi beni e/o i conduttori che locano o sub-locano tali beni all’Assicurato;
- i conduttori di beni mobili o immobili ceduti in locazione o sub-locazione dall’Assicurato, se ciò sia imposto dal contratto di locazione;
- di organizzatori e/o partecipanti di/a fiere, mostre, mercati, convegni, congressi, manifestazioni e altri eventi in genere.
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
42. Colpa grave
La Società indennizza i danni causati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, inclusi Soci a responsabilità illimitata e legale rappresentante, nonché dolo e/o colpa grave delle persone delle quali essi devono rispondere a norma di legge.
43. Modifiche nelle ubicazioni assicurate
E' data facoltà all'Assicurato, nelle ubicazioni assicurate, di eseguire nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni e trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni a Fabbricati e Macchinari, per proprie esigenze in relazione all'attività esercitata.
La garanzia deve intendersi operante, alle condizioni tutte di polizza, in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, macchine e loro parti, sia in opera che a piè d'opera, che si intenderanno automaticamente compresi nelle rispettive partite e nei limiti delle somme assicurate da esse previste, ferma restando la necessità della comunicazione alla Società dell'aggiornamento delle somme assicurate ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.
Unicamente per danni direttamente causati dai lavori di modifica, costruzione ecc. alle opere oggetto di tali lavori e ad altri beni preesistenti, la presente estensione di garanzia è soggetta al limite di indennizzo pari ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), fermo che se dai suddetti lavori derivino altri danni non altrimenti esclusi ad altri beni non oggetto dei lavori, per questi ultimi resteranno validi gli altri limiti di indennizzo di polizza.
44. Xxxxxxxxx / Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
A parziale deroga dell’art. “Esclusioni” della presente Sezione, la Società indennizza i danni materiali diretti e/o consequenziali causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, e/o Eruzioni vulcaniche.
Si conviene, inoltre, che le scosse telluriche registrate nelle 96 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio (ancorché proseguite successivamente alla cessazione del contratto) ed i relativi danni sono considerati “singolo sinistro”.
In nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a quello indicato al paragrafo “Limiti di indennizzo e franchigie”.
La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di giorni 30 decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso “pro-rata”del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 10 percento del premio della sezione incendio.
In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall’intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.
45. Inondazione, alluvione e allagamento da acqua od altri fluidi non conseguenti a rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione, né ad “acqua piovana”
A parziale deroga dell’art. “Esclusioni” della presente Sezione, la Società indennizza i danni materiali diretti e/o consequenziali causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti da acqua od altri fluidi non conseguenti a rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione, né ad “acqua piovana”, fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato al paragrafo “Limiti di indennizzo e franchigie” per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa.
La Società non indennizzerà i danni:
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 08 dal pavimento;
- a cose mobili all’aperto.
La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di giorni 30 decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso “pro-rata”del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 10 percento del premio della sezione incendio.
In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall’intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.
46. Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. “Pagamento dell'indennizzo” a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.
47. Merci in refrigerazione e/o a temperatura controllata
La Società indennizza, ferme le restanti esclusioni salvo quanto espressamente derogato e fino alla concorrenza per ciascun sinistro del limite di indennizzo indicato al paragrafo “Limiti di indennizzo e franchigie”, i danni materiali subiti dalle merci custodite in banchi, armadi, celle e altri apparati frigoriferi e/o a temperatura controllata , direttamente causati da:
- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o della temperatura controllata;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno e/o altre sostanze utilizzate allo scopo; conseguenti
a) ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
b) all’accidentale (non voluto) verificarsi di guasti o rotture:
1) nell’impianto frigorifero e/o di temperatura controllata, o nei dispositivi di controllo e sicurezza pertinenti all’impianto stesso;
2) negli altri dispositivi o sistemi di controllo o sicurezza a servizio dell’impianto;
3) nei sistemi di adduzione dell’acqua o delle altre sostanze utilizzate allo scopo e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica pertinenti all’impianto stesso.
c) a errori e/o omissioni di controllo e/o manovra, imperizia e/o negligenza:
Condizione essenziale per l’efficacia della garanzia, per le merci in refrigerazione custodite in celle, è che:
- la mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo abbia avuto durata continuativa non inferiore a 6 ore. Tale “carenza” di 6 ore non si applica in caso di eventi che abbiano danneggiato i locali o celle refrigerati né in caso di evento o anomalia che provochi immissione di temperatura superiore a quella richiesta nei locali o celle refrigerati.
La presente garanzia è prestata a “Xxxxx Xxxxxxx Assoluto”, fino a concorrenza del limite stabilito pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00)
48. Dispersione liquidi
A parziale deroga dell’art. “Esclusioni” della presente Sezione, la Società, fino alla concorrenza per ciascun sinistro del limite di indennizzo pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00), indennizza i danni di dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi e/o altri contenitori causata unicamente da guasto e/o cedimento e/o rottura dei predetti serbatoi e/o contenitori compresi relative valvole ed accessori.
La Società non risponde:
a) dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei suddetti serbatoi e/o contenitori;
b) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
c) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione, salvo quanto eventualmente altrove previsto.
Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000,00 (mille/00).
49. Nuove ubicazioni e/o acquisizioni e/o costituzioni (valida anche per la Sezione II – Danni Indiretti)
Nel caso in cui il Contraente / Assicurato, nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, durante il periodo di validità della presente polizza, crei nuove ubicazioni e/o costituisca nuove aziende e/o acquisisca il controllo di altre aziende (ove detenga la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto ovvero abbia il controllo della gestione) operanti nello stesso settore ovvero in settori similari alle attività indicate in polizza, le stesse nuove ubicazioni e/o aziende costituite e/o acquisite si intenderanno automaticamente comprese in garanzia sempre che il Contraente ne dia comunicazione alla Società entro 90 giorni dalla avvenuta creazione, costituzione e/o acquisizione. Trascorso detto periodo senza la predetta comunicazione, la copertura assicurativa cesserà e la sua prosecuzione richiederà specifico accordo della Società.
Qualora esistano già delle coperture assicurative per le suddette aziende, la presente polizza opererà in secondo rischio e/o in Differenza di Condizioni e/o Garanzie, per quelle condizioni ivi non prestate.
Qualora l’attività delle stesse dovesse risultare sostanzialmente diversa da quanto indicato in polizza, l’inclusione in copertura sarà invece soggetta ad accordo tra le Parti caso per caso e la Società si riserva il diritto di fissare nuovamente i tassi di premio e le condizioni con effetto retroattivo dall’inclusione in garanzia delle nuove Società.
Il premio per tali nuove acquisizioni e/o costituzioni verrà regolato in pro-rata alla fine dell’annualità unitamente agli eventuali altri elementi di regolazione.
Ai fini della presente condizione, in caso di sinistro sarà operante lo specifico limite di indennizzo pari ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).
In caso invece di trasloco di un’ubicazione già assicurata la copertura sarà automaticamente operante, per i valori già assicurati (salvo diverso accordo tra le Parti) sia per la nuova sede che per la precedente (per quest’ultima fino a ultimazione del trasloco e/o avvenuto rilascio della medesima).
50. Perdita pigioni
Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza di Euro 100.000,00 (centomila,00) e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c., anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire e/o che fosse tenuto a corrispondere al Proprietario dei locali stessi per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati.
Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi.
Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.
51. Marchi ed etichette
In caso di danni dovuti ai rischi assicurati che colpiscano gli involucri, etichette e capsule, anche senza intaccare la merce assicurata, la Società rimborserà il costo di ricondizionamento e/o riconfezionamento della merce, nonché le eventuali spese di trasporto.
52. Controllo merci
Si conviene che in caso di danni alle merci assicurate, l'Assicurato avrà pieno diritto al possesso ed al controllo dei prodotti parzialmente o totalmente danneggiati. Egli inoltre sarà il solo a stabilire se sia possibile ottenere un valore di recupero dai prodotti parzialmente danneggiati mediante loro rilavorazione o vendita.
Nel caso l'Assicurato stabilisca che nessun recupero possa essere ottenuto, la Società potrà richiedere idonea documentazione comprovante la definitiva distruzione dei prodotti parzialmente danneggiati.
53. Assicurazione con dichiarazione di valore – Convenzione
1) Il Contraente dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle partite Fabbricati, Piazzali, Piste, Macchinari, Attrezzature e Arredamento comprendono il valore della totalità dei fabbricati, piazzali, piste (queste ultime limitatamente allo scalo aeroportuale di Firenze), macchinari, attrezzature ed arredamento costituenti le partite medesime e siti nelle ubicazioni descritte; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con i criteri previsti dalla presente polizza, dalla Società PRAXI S.p.A. in data 14.09.2009 (e successivi aggiornamenti) relativamente allo scalo aeroportuale di Pisa, ed in data 27.01.2016 realtivamente allo scalo aeroportuale di Firenze, delle quali è data copia dal Contraente alla Società, con vincolo di riservatezza.
Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori totali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.
2) Limitatamente alle partite sopra indicate - e in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all’applicazione della regola proporzionale di cui all’articolo 1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale”, salvo quanto previsto dal successivo punto 4).
Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come “stima accettata” agli effetti dell’articolo 1908, secondo comma, del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione, per quanto riguarda il predetto articolo 1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale”.
3) Il Contraente è tenuto a consegnare alla Società, al termine di ciascun periodo d’assicurazione - e, quindi, anche alla scadenza della polizza - un rapporto d’aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo Stimatore indicato al punto 1), non anteriore né posteriore di 120 (centoventi) giorni alla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della loro effettuazione.
4) Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate al punto 1) che intervengano nel corso del periodo d’assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:
a) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
b) derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopraindicate partite;
purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all’ultimo rapporto d’aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.
Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori alla percentuale di cui sopra, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale prevista dall’articolo 1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale” in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale.
Di conseguenza ai fini dell’art. “Limite massimo dell’indennizzo” delle “Condizioni generali di assicurazione”, quest’ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata della percentuale di cui sopra.
Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:
- imputabili all'introduzione d’enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell’aggiornamento dei rapporti di stima, saranno conglobati nei valori di polizza soggetti alla presente Convenzione;
- relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al punto 1), l’entrata in garanzia dei quali sarà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.
5) Alla scadenza di ciascun periodo d’assicurazione la Società provvederà all’emissione di apposita appendice per l’aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura del Contraente come previsto al punto 3), che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo. Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori alla percentuale di cui sopra rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, in ogni modo, fossero richieste variazioni d’eventuali limiti o simili, l’assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo d’assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.
6) Con l’appendice di aggiornamento di cui al punto 5) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui ai punti 4 a) e 4 b), circa i quali l’Assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% (cinquantapercento) del premio ad essi pertinente. In caso di riduzione dei valori assicurati si procederà al ricalcolo del premio per l’anno in corso e alla regolazione, nella misura del 50%, del precedente periodo, con rimborso dei premi pagati escluse le imposte.
7) La presente Convenzione ha durata pari a quella della polizza ma è rescindibile da entrambe le Parti ad ogni scadenza annuale mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza medesima.
In caso di disdetta resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla Convenzione stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.
8) La presente Convenzione rimane inoperante se il Contraente non avrà ottemperato all’obbligo di presentazione, nei termini convenuti al punto 3), del rapporto di aggiornamento e la Società, in questo caso, emetterà l'appendice di regolazione del premio, con le modalità di cui al punto 6), in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati, partita per partita, della percentuale di cui sopra.
9) I premi dovuti a termini della presente Convenzione dovranno essere pagati entro 45 (quarantacinque) giorni da quello in cui la Società ha presentato al Contraente il relativo conto di regolazione; se il pagamento non sarà effettuato entro detto termine, la presente Convenzione resterà sospesa a sensi dell’art. “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia” delle “Condizioni Generali di Assicurazione”.
10) Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente appendice non comporta nessuna altra deroga alle “Condizioni Generali di Assicurazione”.
54. Vincolo
La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore di ENAC Ente Nazionale Aviazione Civile – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 000 00000 Xxxx e pertanto la Società assicuratrice si obbliga:
a) a riconoscere il detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento della sua apposizione;
b) a mantenerlo invariato sulle polizze che sostituiscano la presente;
c) a non liquidare alcun indennizzo se non in concorso e con il consenso scritto di ENAC;
d) a notificare tempestivamente ad ENAC, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'eventuale mancato pagamento dei premi ed a considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi quindici giorni dalla data di consegna al destinatario della lettera di cui sopra;
e) a non apportare alla polizza nessuna variazione se non con il consenso scritto di ENAC ed a notificare allo stesso tutte le circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione.
55. Guasto macchine
A parziale deroga dell’art. “Esclusioni” della presente Sezione, con la presente estensione si assicurano, fino a concorrenza del limite di indennizzo pari ad Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) e senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile, guasti e/o rotture di impianti e macchinari, anche elettronici, mentre gli stessi sono in funzione o fermi, vengono smontati, rimossi o rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione, manutenzione o riparazione o vengono installati in ubicazione diversa da quella originaria.
Ai fini della presente condizione si intendono esclusi i danni (in aggiunta alle altre esclusioni di polizza):
1) causati da difetti che erano a conoscenza dell'Assicurato al momento della stipulazione della
xxxxxxx (se la presente xxxxxxx sostituisce altra/e polizza/e della medesima Società questa esclusione si intende riferita al momento della stipula della prima di tali polizze sostituite);
2) di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
3) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montanini per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, accumulatori elettrici e quanto altro di simile, a fluidi in
genere, salvo che tali enti siano danneggiati in conseguenza di maggior evento previsto dalla presente clausola che abbia interessato altri beni assicurati con la presente clausola;
4) causati da deliberata inosservanza da parte dell’Assicurato delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico;
5) relativamente ai veicoli iscritti al P.R.A., i danni avvenuti all’esterno dell’area aeroportuale.
Per i beni coperti anche da garanzia “fenomeno elettrico e/o elettronico”, la presente estensione si intende prestata per quanto non coperto dalla garanzia “fenomeno elettrico e/o elettronico” e con l’avvertenza che la presente non opera a copertura della franchigia e/o scoperto previsti per “fenomeno elettrico e/o elettronico” e che il limite di indennizzo previsto per quest’ultima si intende parte del (e non in aggiunta al) limite di indennizzo previsto per la presente garanzia.
Per i trasformatori, il degrado degli avvolgimenti è convenuto nella misura del 5% per ogni anno o sua razione a partire dal 12° anno di età, con il massimo del 50%; il degrado dei pacchi lamellari costituenti il nucleo è pari al 2% per ogni anno o sua frazione a partire dal 12° anno di età con il massimo del 30%.
Tali percentuali sono applicate al solo valore del materiale sostituito.
Nel caso da uno degli eventi previsti dalla presente clausola derivasse incendio, esplosione, scoppio o altro evento non escluso dalla presente polizza, ai danni così derivanti non si applicheranno le franchigie né i limiti di indennizzo previsti per la presente clausola
Anche in deroga ad altre condizioni di polizza, è consentita all’assicuratore la facoltà di esercitare il diritto di surroga sul costruttore e/o fornitori terzi per i danni di cui essi debbano rispondere per legge o per contratto.
56. Assicurato aggiunto
Premesso che il Contraente / Assicurato ha ceduto in subconcessione alla spett.le Delta Aerotaxi Srl parte dei fabbricati, macchinari ed attrezzature assicurati con la presente polizza si prende e si da atto che la suddetta Azienda deve intendersi assicurato aggiunto, limitatamente alla Sezione I – Xxxxx Xxxxxxx.
SEZIONE II - DANNI INDIRETTI
Le norme che seguono integrano e/o sostituiscono le precedenti, se difformi e/o discordanti
57. Oggetto dell’assicurazione
La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l’Assicurato per:
la perdita di profitto lordo derivante dalla interruzione e/o riduzione e/o impedimento e/o intralcio, totale e/o parziale, dell’attività e/o degli affari svolta/i dall’Assicurato e/o per conto dello stesso, conseguente ad un sinistro causato da evento non escluso ai sensi della predetta Sezione I – Xxxxx Xxxxxxx.
La presente Sezione non opera per perdite di profitto lordo conseguenti a furto e/o rapina e/o estorsione.
58. Periodo di indennizzo
Per le garanzie tutte di cui alla presente sezione (salvo quanto eventualmente di diverso espressamente indicato) viene stabilito un limite massimo di indennizzo pari a mesi 6 (sei).
59. Indennizzo pagabile
L'assicurazione è prestata per la perdita di profitto lordo dovuta alla riduzione del volume di affari e/o all'aumento dei costi di esercizio e la Società sarà tenuta a pagare:
a) relativamente alla riduzione del volume di affari: l'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all'ammontare della riduzione del volume di affari, durante il periodo di indennizzo, rispetto al volume di affari di riferimento;
b) relativamente all'aumento dei costi di esercizio: le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare e/o contenere la riduzione del volume di affari che si sarebbe verificata a causa del sinistro, durante il periodo di indennizzo, se tali spese non fossero state effettuate, nel limite però dell'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all'ammontare della riduzione del volume di affari in tal modo evitata, fermo quanto più avanti stabilito per gli eventuali "aggiustamenti";
il tutto al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese, incluse nel profitto lordo, che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.
60. Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro
Se durante il periodo di indennizzo l'Assicurato venderà merce o presterà servizi in ubicazione diversa da quella indicata in polizza, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all'Assicurato stesso per effetto di tali vendite o prestazioni sarà incluso nel calcolo del volume di affari durante il periodo di indennizzo.
61. Assicurazione parziale
Se la somma assicurata come profitto lordo è inferiore all’importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo al volume di affari commisurato al periodo di indennizzo assicurato, l'indennizzo pagabile sarà ridotto in proporzione.
62. Aggiustamenti
Alle voci "rapporto di profitto lordo“, "volume di affari annuo", e "volume di affari di riferimento" dovranno essere apportati tutti quegli aggiustamenti necessari per tenere conto dell'andamento dell'attività, di variazioni, e di ogni altra circostanza che influenzi gli affari sia prima sia dopo il sinistro o che li avrebbe influenzati se questo non si fosse verificato, in modo che le cifre ottenute siano il più possibile aderenti ai risultati che sarebbero stati conseguiti durante il periodo di indennizzo se il sinistro non fosse accaduto, inclusi eventuali nuovi reparti e/o ubicazioni e/o ampliamenti e/o attività e tenendo anche conto dell’eventuale periodo di indennizzo che fosse stato pattuito in durata superiore a 12 (dodici) mesi.
63. Esclusioni
Sono escluse le perdite o le spese conseguenti a prolungamento e/o estensione dell'inattività causati da:
1. dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
2. provvedimenti imposti dall'Autorità;
3. difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
4. revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.
64. Obblighi in caso di sinistro
Ad integrazione di quanto previsto all’art. 17 in caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:
f) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente, fermo che le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 1914 del Codice Civile;
g) darne avviso alla Società, per il tramite del broker, entro dieci giorni da quando l’ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile;
h) predisporre, entro trenta giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione e/o riduzione e/o impedimento e/o intralcio, dell'attività e/o degli affari,
i) mettere comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
65. Collegamento con la Sezione I – Xxxxx Xxxxxxx
a) È ammesso che eventuali cose mobili e/o immobili, pur serventi all'attività, non siano assicurate contro i danni materiali allorché si tratti di enti (fabbricati e/o macchinari e/o altri) assicurati con altra polizza oppure siano enti in leasing e/o nolo e/o affitto e/o uso e/o godimento e/o simili, per i quali l'Assicurato non è tenuto ad assicurare i danni materiali e diretti oppure sia tenuto ad assicurare con altre specifiche polizze, ferma restando comunque l'operatività della presente Sezione.
b) I danni materiali (anche se occorsi a enti che - come previsto al punto a) che precede - non sono assicurati con la Sezione I - Xxxxx Xxxxxxx), dovranno essere originati da eventi non esclusi dalla Sezione I - Xxxxx Xxxxxxx anche se non ne sia stato corrisposto l'indennizzo per motivo dell'applicazione di franchigie e/o di limiti di risarcimento e/o perché l'evento, pur se previsto, ha interessato enti garantibili (anche se non garantiti) con "garanzie di responsabilità" (es.: Xxxxxxx locativo, Ricorso vicini e/o terzi, ecc.) senza provocarne l'operatività.
c) L'eventuale cessazione o sospensione della Sezione I - Danni Diretti comporterà la corrispondente cessazione o sospensione della presente sezione.
d) A chiarimento della copertura prestata con la presente Sezione, si intendono automaticamente valide e come qui trascritte le clausole, garanzie e condizioni tutte di cui alla sezione I - Danni Diretti e/o successive appendici e/o allegati, salvo che sfavorevoli per l’Assicurato ai fini della presente Sezione II Danni Indiretti.
A solo titolo esemplificativo, ma non limitativo, di quanto precede, si intendono richiamate anche per la presente Sezione II Danni Indiretti le seguenti già presenti sulla Sezione I Danni Diretti:
• Fenomeno elettrico
• Anticipo indennizzi
• Onorari dei periti e consulenti
• Buona fede
• Xxxxxxxx broker
66. Articolazione dell'attività in più reparti e/o settori
Relativamente al "profitto lordo", se l'attività dichiarata è divisa in settori distinti per i quali sia possibile determinare i rispettivi risultati economici, le disposizioni di cui ai commi a) e b) dell’art. "Indennizzo pagabile" si applicheranno separatamente ad ogni settore interessato dal sinistro, restando inteso che se la somma globalmente assicurata per "profitto lordo" è inferiore alla somma degli importi ottenuti applicando il rapporto di profitto lordo di ogni settore dell'Azienda (interessato o non dal sinistro) al rispettivo volume di affari annuo, l'indennizzo pagabile sarà proporzionalmente ridotto.
Ai fini di cui sopra l'Assicurato dichiara di poter fornire, in caso di sinistro, risultati economici distinti per ciascuno dei reparti e/o settori e/o stabilimenti interessati. In caso contrario la presente condizione si intenderà inoperante.
67. Anticipo indennizzi
Il limite anticipabile, la percentuale e il limite minimo di cui alla Sezione- Xxxxx Xxxxxxx si intendono riferiti all'insieme del danno diretto e indiretto di cui alle Sezioni Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxx.
68. Clausola alternativa
Viene convenuto che su richiesta dell'Assicurato, formalizzata entro 30 giorni dalla data di accadimento del sinistro che abbia interessato la Sezione Xxxxx Xxxxxxx, il termine "produzione" possa essere sostituito al termine "volume di affari", e per quanto riguarda la presente Sezione, produzione significa il "valore di vendita della merce prodotta dall'Assicurato durante l'espletamento delle proprie attività nelle località nelle quali esse si svolgono.
Resta inteso che una sola delle definizioni di cui sopra ("produzione" o "volume di affari") sarà operativa all'accadere di qualsiasi evento che produce un danno (come specificato in polizza) e che il disposto dell’art. "Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro" di cui alla presente Sezione viene modificato come segue:
"Se durante il periodo di indennizzo verrà effettuata produzione presso località differenti da quelle descritte in polizza, per il beneficio dell'Assicurato, sia direttamente che da parte di altri per suo conto, il valore di vendita delle merci così prodotte verrà considerato per il computo del valore della produzione durante il periodo di indennizzo".
69. Danni a cose di proprietà temporaneamente trasferite
La garanzia è estesa a coprire anche eventuali interruzioni o interferenze nell'attività in conseguenza di un sinistro, indennizzabile a termini della Sezione I - Xxxxx Xxxxxxx, che abbia colpito cose di proprietà dell'Assicurato (o da esso tenute in leasing e/o nolo e/o fitto e/o uso e/o godimento e/o simili) mentre per lavorazioni, deposito, magazzinaggio e/o altro motivo, sono temporaneamente trasferite altrove, anche presso terzi e/o presso Società controllate, partecipate, collegate o altre del gruppo.
70. Deprezzamento di merci indenni
La copertura prestata con la presente polizza è estesa alle seguenti perdite sostenute durante il periodo di indennizzo:
a) relativamente alle merci indenni (escluse cioè le merci distrutte o danneggiate da uno dei rischi assicurati con la Sezione I - Xxxxx Xxxxxxx) che l'Assicurato non è in grado di immettere nel normale corso dell'attività in conseguenza di sinistro indennizzabile sulla polizza di riferimento:
1. il prezzo di costo di dette merci se non è possibile effettuare la vendita;
2. la differenza fra il prezzo di costo di dette merci e l'effettivo ricavo ottenuto, se dopo il sinistro è possibile effettuare la vendita a valore di recupero.
b) Le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare e/o contenere le suddette perdite, ma non eccedenti la somma che sarebbe stata altrimenti risarcibile sotto il comma a) di questo articolo se tali spese supplementari non fossero state effettuate, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese (come trasporto ed imballaggio) normalmente sostenute dell'Assicurato per la consegna delle merci da o alle località assicurate, ma evitate in conseguenza del sinistro.
Agli effetti della presente estensione di garanzia, la Società non pagherà importo superiore al prezzo di costo delle specifiche merci cui trattasi, venendo il mancato maggior introito per tali merci indennizzato nell’ambito del Profitto lordo assicurato.
71. Documentazione prodotta tramite Auditors
Viene convenuto che qualsiasi particolare, informazione o dettaglio risultante dai conti dell'Assicurato o da libri o altri documenti che la Società e/o suoi incaricati potesse richiedere in conformità alle condizioni di questa polizza, per esami o verifiche relative a qualsiasi sinistro, può essere prodotto e/o certificato anche dagli esperti contabili dell'Assicurato (Auditors).
Le dichiarazioni di questi saranno accettate dalla Società.
72. Dipendenza da Fornitori e/o Clienti
Qualora alcuno dei fornitori (inclusi terzisti e/o contolavoristi) e/o fornitori di fornitori (inclusi terzisti e/o contolavoristi) e/o clienti dell'Assicurato, ovunque nel mondo, sia colpito da un sinistro causato da evento non escluso a termini della Sezione I - Xxxxx Xxxxxxx - tale sinistro sarà considerato come danno materiale e diretto alle cose assicurate con la detta Sezione I e le eventuali perdite di Profitto lordo che ne potranno derivare all'Assicurato saranno quindi indennizzate ai sensi delle Condizioni previste dalla presente Sezione II - Danni Indiretti.
73. Forniture pubbliche o private di energia elettrica, gas, acqua
Si conviene che verrà risarcita la perdita risultante da interruzione o interferenze nell’attività, causata da sinistro che abbia colpito una qualsiasi centrale, sottostazione, linea o impianto per la produzione o distribuzione di energia, acqua, gas, riscaldamento e simili (siano esse di proprietà pubblica o privata), incluse dighe, bacini o simili, della quale l'Assicurato si serve per ottenere energia, acqua, gas, riscaldamento e simili (siano essi utilizzati come forza motrice, come materia prima o altro), purché tale sinistro sia dovuto a un evento non escluso a termini della Sezione I - Xxxxx Xxxxxxx.
In nessun caso la Società risponderà, per le interruzioni o interferenze di cui sopra, per un numero di giorni consecutivi superiore a 15 giorni
74. Impedimento alla ripresa
Sono considerate inattività – e quindi periodi di indennizzo effettivi – anche le seguenti Interruzioni o interferenze nell'attività:
a) quando la ripresa normale dell'attività dichiarata è impedita per ordine delle Autorità in conseguenza di un evento non escluso a termini della sezione I - Danni Diretti - avvenuto nei luoghi indicati nella Sezione I stessa.
b) impedimento e/o difficoltà di accesso e/o di uscita ai/dai locali e/o luoghi per ordine delle Autorità, in conseguenza di evento non escluso a termini della Sezione I - Danni Diretti, che abbia colpito edifici o enti in genere vicini ai locali e/o luoghi stessi, non occupati dall’Assicurato né sotto il suo diretto controllo, compresi quelli di aziende controllate o consociate;
c) impedimento e/o difficoltà di accesso e/o di uscita ai/dai locali e/o luoghi in conseguenza di evento non escluso a termini della Sezione I - Xxxxx Xxxxxxx, che abbia colpito le vie di accesso a e/o uscita da e/o di comunicazione con i locali/luoghi stessi, poste nel raggio di 10 km dall’ubicazione in cui si è verificata l’Interruzione o interferenze nell’attività;
In nessun caso la Società risponderà, per le interruzioni o interferenze di cui sopra, per un numero di giorni consecutivi superiore a 30.
75. Interdipendenza
Premesso che le varie aziende e/o ubicazioni dell’Assicurato e/o suo Gruppo svolgono o possono svolgere attività fra loro interdipendenti e/o complementari, la garanzia prestata con la presente Sezione II – Danni Indiretti sarà operante non solo per l’Azienda e/o ubicazione direttamente colpita da evento dannoso non escluso a termini della Sezione I Danni Diretti, ma anche per le altre Aziende e/o ubicazioni del Gruppo che – pur non essendone state materialmente colpite – avessero risentito degli effetti negativi di tale evento dannoso.
Nel caso in cui l’Azienda del Gruppo colpita dall’evento dannoso non escluso non risultasse tra quelle assicurate con la presente polizza (o altra polizza della medesima Società), essa sarà considerata come “fornitore elencato” e la presente condizione si intenderà sostituita dall’art. “Dipendenza da Fornitori e/o Clienti” che precede.
76. Inserimento dell'indennizzo nel calcolo del premio consuntivo
In caso di risarcimento ai sensi della presente Sezione, l'importo pagato all'Assicurato a titolo di indennizzo verrà incluso, ai fini del calcolo del regolamento del premio consuntivo, nel Profitto lordo realizzato.
77. Leeway clause
Il capitale previsto in garanzia viene indicato in via preventiva e sarà soggetto a conguaglio al termine dell'annualità per l’importo che risulterà in aumento o in diminuzione, e cioè in caso che il profitto lordo realizzato durante l'annualità sia:
a) minore dell’importo assicurato: la Società rimborserà all'Assicurato, sulla differenza in meno, la parte di premio imponibile proporzionale, ma comunque non superiore al 30%del premio per il periodo di assicurazione di cui trattasi;
b) maggiore dell’importo assicurato: l'Assicurato pagherà alla Società, sulla eccedenza, un premio addizionale ma comunque non superiore al 30% del premio per il periodo di assicurazione di cui trattasi, e la Società si impegna a ritenere garantito, in eccedenza all’importo assicurato, un ulteriore capitale pari al 30% di quello previsto in polizza; quindi la penalità di cui alla condizione "Assicurazione parziale" che precede in questa Sezione II troverà applicazione soltanto dopo aver tenuto conto di tale maggiore importo e limitatamente all'eccedenza al 100% maggiorato della suddetta percentuale.
Trascorsa l'annualità assicurativa, e fino a 210 (duecentodieci) giorni immediatamente successivi alla fine di tale annualità, la Società si impegna a ritenere garantito un capitale pari alla suddetta percentuale di aumento a quello previsto in polizza.
La Contraente si impegna a dichiarare entro i 210 (duecentodieci) giorni immediatamente successivi alla fine dell'annualità assicurativa l'ammontare esatto dell’importo assicurato. In caso contrario, si procederà al conguaglio applicando il tasso di polizza, oltre accessori e tasse, all’ulteriore capitale corrispondente alla maggiorazione di quello previsto in polizza secondo la percentuale suddetta.
Il pagamento del conguaglio dovrà avvenire entro 31 giorni dalla presentazione all'Assicurato dell'atto, rimanendo altrimenti sospesa la validità di questa condizione particolare che riprenderà vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo in ogni caso il diritto al premio.
78. Onorari periti e/o esperti contabili e/o Società di revisione
ll limite di indennizzo di cui alla Sezione I - Xxxxx Xxxxxxx si intende riferito all'insieme degli onorari dovuti per le Sezioni I - Xxxxx Xxxxxxx e Sezione II - Xxxxx Xxxxxxxxx.
L'assicurazione, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c., è estesa alle spese e onorari per il perito di parte che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché alle spese e onorari sostenute dell'Assicurato per esperti contabili e/o Società di revisione al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità od ad altri documenti dell'Azienda, prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a dare alla Società a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione, e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata.
La Società rimborserà altresì all'Assicurato le spese da quest'ultimo sostenute per la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.
79. Opzione sulle Retribuzioni
Viene convenuto che a sola opzione dell'Assicurato le Retribuzioni potranno essere risarcite al 100% per le prime 10 (dieci) settimane di Interruzione o interferenze nell’attività o in altra misura per un diverso periodo di tempo, a seconda delle effettive necessità dell'Assicurato, ma sempre con il limite massimo del capitale assicurato, entro il massimo periodo di indennizzo previsto e fermi restando i limiti di risarcimento.
80. Precisazioni
a) a maggior chiarimento, si conferma che ovunque nella presente Sezione II venga utilizzata la frase "Interruzione o interferenze nell'attività", essa deve intendersi "Interruzione e/o riduzione e/o impedimento e/o intralcio, totale e/o parziale", come da parte iniziale di questa stessa Sezione;
b) le parole od espressioni usate saranno interpretate secondo il significato loro normalmente attribuito nei libri e nei conti dell'Assicurato;
QUADRO SINOTTICO RELATIVO AI PRINCIPALI SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
Sezione I – Xxxxx Xxxxxxx
Garanzia – Tipologia di danno | Franchigia Euro | Limite di indennizzo Euro |
Per sinistro e per anno assicurativo (*) | 50.000.000,00 | |
Per sinistro, se non diversamente previsto | 1.000,00 | |
Acqua condotta e spese ricerca, ecc. | 200,00 | 200.000,00 |
Acqua piovana | 200,00 | 200.000,00 |
Atti di terrorismo e sabotaggio | 15.000,00 | 70% somme assicurate |
Crollo e collasso strutturale | 15.000,00 | 200.000,00 |
Danni ai veicoli di terzi che si trovino presso le aree destinate a parcheggio e/o comunque di pertinenza dell’Assicurato e/o del Contraente | 200.000,00 sottolimite per veicolo 50.000,00 | |
Dati | 200.000,00 | |
Errori manovra e movimentazione | 100.000,00 | |
Fenomeni elettrici | 500,00 | 200.000,00 |
Furto e rapina macchinari e merci | 150.000,00 | |
Furto e rapina valori custoditi | 500,00 | 50.000,00 |
Furto e rapina valori ovunque posti | 200,00 | 25.000,00 |
Guasti cagionati dai ladri | 50.000,00 | |
Guasti macchine | 750.000,00 | |
Inondazioni, alluvioni, allagamenti | 25.000,00 | 50% somme assicurate |
Merci in refrigerazione | 200.000,00 | |
Onorari periti e consulenti(*) | Nessuna | 150.000,00 |
Perdita pigioni | 100.000,00 | |
Portavalori | 500,00 | 50.000,00 |
Rottura lastre | 200,00 | 50.000,00 sottolimite per lastra 10.000,00 |
Sovraccarico neve | 15.000,00 | 50% somme assicurate |
Terremoto | 50.000,00 | 50% somme assicurate |
Tumulti popolari, scioperi, sommosse,ecc. | 80% somme assicurate | |
Uragani, Bufere, Tempeste, ecc. | 5.000,00 | 80% somme assicurate |
Valori | 100.000,00 |
(*) scoperti, franchigie e limiti di indennizzo combinati per le entrambe le Sezioni
Sezione II – Xxxxx Xxxxxxxxx
Garanzia – Tipologia di danno | Franchigia Euro | Limite di indennizzo Euro / giorni |
Per sinistro, se non diversamente previsto | 150.000,00 | |
Periodo di indennizzo | 180 gg. |
INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA
Sezione I): DANNI DIRETTI | |||
Partite assicurate | Capitali assicurati | Aliquota promille | Premio imp.le totale |
Fabbricati | 100.337.000,00 | .. | .. |
Piste e Piazzali | 40.911.000,00 | .. | .. |
Xxxxxxxxxx, attrezzature, arredamento | 89.016.000,00 | .. | .. |
Merci | 1.000.000,00 |
| |
Cartelloni pubblicitari | 1.000.000,00 |
| |
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari | 5.000.000,00 |
| |
Spese demolizione e sgombero | 2.000.000,00 | .. | .. |
Onorari periti e professionisti | 150.000,00 | .. | .. |
Mancato freddo | 200.000,00 | .. | .. |
Perdita pigioni | 200.000,00 | .. | .. |
Guasti Macchine | 750.000,00 | .. | .. |
Sezione II) - DANNI INDIRETTI | |||
Partite assicurate | Somma Assicurata | Aliquota promille | Premio imp.le totale |
Profitto Lordo | 30.000.000,00 | .. | .. |
Totale premio imponibile annuo di polizza euro ..
Imposte euro ..
Totale premio lordo annuo di polizza euro ..
PAGINA DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA