Fondazione Casa di Riposo “Città di Abbiategrasso” - Onlus
Fondazione Casa di Riposo “Città di Abbiategrasso” - Onlus
Residenza Sanitario Assistenziale – Centro Diurno Integrato — Servizi Territoriali
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CONTRATTO DI INGRESSO
PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI
(ai sensi della legge regionale n. 3 del 17 marzo 2008 e del dgr n. 8496 del 26 novembre 2008)
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE
1
Domanda presentata il………………………………………………………………..
In data si stipula il seguente contratto
TRA
La Fondazione Casa di Riposo “Città di Abbiategrasso” (in seguito denominata Fondazione) con sede in Via per Cassinetta 25 – 00000 Xxxxxxxxxxxxx (XX) – PI 09345870159 - CF 82000770154 – iscritta alla Camera di Commercio – registro delle persone giuridiche private – Regione Lombardia n. 1808 del 31.12.2003 – legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore DR. XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX domiciliato per la carica ove sopra
E
Il/l Sig._ nato/a_
Prov. (_ _), il , residente a
prov ( ) CAP _ Via n._ C.F. _ e-mail di seguito denominato contraente, in qualità di:
diretto interessato all’ammissione
familiare o avente causa dell’interessato in qualità di …………………
tutore / curatore
in conformità al provvedimento del Tribunale di……………………………….
che si allega al presente contratto quale parte integrante dello stesso
amministratore di sostegno
in conformità al provvedimento del Tribunale di……………………………….
che si allega al presente contratto quale parte integrante dello stesso
del Sig. nato/a
Prov. (_ _), il , residente a
prov (_ ) CAP _ Via n._ C.F. tessera sanitaria _
interessato/a all’ammissione, il/la quale è stato impossibilitato ad esprimere valido consenso
PREMESSO
che la Fondazione Casa di Riposo “Città di Abbiategrasso” è autorizzata dalla Regione Lombardia al funzionamento per 91 posti letto di cui 90 accreditati nel rispetto degli standard sia strutturali che gestionali ed uno solo autorizzato.
che la Fondazione ha accertato che l’interessato possiede le caratteristiche e manifesta le condizioni di bisogno previste per la frequenza della RSA;
che la Fondazione assicura, con l’inserimento in struttura, che la presa in carico avverrà secondo criteri di appropriatezza favorendo la continuità assistenziale e precisando che eventuali situazioni complesse saranno comunicate se necessario alla ATS di riferimento e/o al Comune sede dell’ultima residenza ufficiale dell’interessato;
che l’accesso alla struttura avviene nel rispetto della graduatoria formata secondo i criteri contenuti nella carta dei servizi e secondo quanto previsto dalla Regione Lombardia e dalla ATS in materia;
che si rende necessario procedere all’individuazione dell’obbligato/degli obbligati in solido ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1936 e seguenti del Codice Civile
che nel rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa regionale, l’interessato ed i suoi obbligati o aventi causa sono stati informati:
• degli oneri finanziari cui sono assoggettati i soggetti definiti obbligati nel presente contratto;
• delle prestazioni offerte,
• delle condizioni per accedervi,
• della possibilità di accedere eventualmente ad altre strutture accreditate in base ai bisogni personali di assistenza manifestati,
che l’ospite ed i suoi obbligati, a seguito di quanto sopra precisato e dopo aver preso visione della Carta dei Servizi della RSA, hanno volontariamente e liberamente optato per l’inserimento dell’interessato presso la RSA della Fondazione Casa di Riposo ”Città di Abbiategrasso” accettando e sottoscrivendo il presente contratto;
che a fronte delle prestazioni erogate, l’obbligato/gli obbligati si impegna/impegnano in solido con l’ospite alla corresponsione mensile della retta come determinata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente, assumendo il ruolo di fidejussori per detto obbligo economico ai sensi degli articoli 1936 e seguenti del Codice Civile senza beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
che l’impegno al pagamento della retta, assunto con la sottoscrizione del presente contratto, avrà a valere anche nel caso che il Consiglio di Amministrazione decida di procedere a modificare il valore della retta giornaliera;
che il presente contratto ha durata dal giorno concordato come ingresso fino alla fine naturale della permanenza o fino al trasferimento in uno dei posti letto convenzionati o fino al giorno in cui vengono richieste e concordate le dimissioni
che non può essere ceduto dalle parti salvo che con il consenso scritto delle parti stesse;
quanto sopra premesso ed integralmente richiamato
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 OBBLIGATI
Sono espressamente indicati quali obbligati all’adempimento degli oneri economici previsti dal presente Contratto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1936 e seguenti del Codice Civile:
Il/laSig. _nato/a_ _ Prov.( ),il_ residente a_ prov _cap _ Via n. CF
Il/laSig. _nato/a_ _ Prov.( ),il_ residente a_ prov _cap _ Via n. CF
Il/laSig. _nato/a_ _ Prov.( ),il_ residente a_ prov _cap _ Via n. CF
Il/laSig. _nato/a_ _ Prov.( ),il_ residente a_ prov _cap _ Via n. CF
Nel caso in cui a ricoprire la figura dell’obbligato/fidejussore sia un’Amministrazione Comunale, quest’ultima dichiara di accettare di divenire obbligato sottoscrittore in solido per le prestazioni di cui al presente contratto in qualità di garante e fidejussore ai sensi dell’articolo 1936 del Codice Civile; il Comune assume pertanto l’obbligo del pagamento della retta e di quanto dovuto alla Fondazione per le attività assistenziali erogate al Sig./ alla Sig.ra ……………………………………………………. In qualità di obbligato, l’Amministrazione Comunale si farà inoltre carico delle eventuali spese sanitarie non comprese nella retta giornaliera (visite specialistiche ed esami non riconosciuti dal SSN) oltre alle spese personali dell’ospite).
Per trasparenza e comodità dei sottoscrittori si riporta l’articolo 1936 del Codice Civile: Art. 1936 Nozione. “È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.”
Art. 2 – PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ART. 3 – PRESTAZIONI GARANTITE ALL’OSPITE
Nella quota di retta pagata sono compresi tutti i servizi e le prestazioni previste dalla normativa della Regione Lombardia vigente in materia di autorizzazione al funzionamento.
In particolare la RSA fornirà le seguenti prestazioni:
⮚ assistenza medica generica e specialistica
⮚ assistenza infermieristica diurna e notturna
⮚ assistenza alla persona diurna e notturna con personale qualificato ASA/OSS
⮚ assistenza sociale specialistica
⮚ fornitura e somministrazione di farmaci
⮚ fornitura presidi per l’incontinenza
⮚ prestazioni fisioterapiche
⮚ percorso di animazione
⮚ fornitura di pasti principali, colazioni e merende con eventuali diete personalizzate, secondo prescrizione medica
⮚ servizio di lavanderia per la biancheria della RSA e per la biancheria intima
⮚ servizio parrucchiere
⮚ servizio di podologia
⮚ custodia dei beni personali dell’ospite
⮚ servizio di trasporto in ambulanza esclusivamente per le visite richieste dai medici della struttura
Sarà inoltre garantita particolare attenzione al rispetto delle abitudini dell’ospite ed al continuo confronto con i familiari.
ART. 4 – RETTA
A fronte delle prestazioni erogate dalla RSA (art. 2) l’interessato e l’obbligato/gli obbligati si impegnano alla corresponsione mensile della retta la cui entità è stabilita dal Consiglio di Amministrazione della RSA.
L’interessato e gli obbligati riconoscono ed accettano che la retta potrà essere variata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di uno dei presenti fattori che intervengono nella determinazione della retta medesima:
• aumento del valore dell’indice ISTAT;
• maggiori oneri e costi che eventualmente potranno derivare dagli aumenti contrattuali del personale impiegato presso la RSA oppure dagli aumenti di prodotti, beni e servizi necessari al funzionamento della RSA;
• altri eventuali maggiori oneri derivanti dagli adeguamenti a normative regionali o nazionali.
Delle variazioni che subirà la retta, ne sarà data comunicazione agli obbligati per iscritto almeno 15 gg. prima dell’applicazione della nuova tariffa, dando allo stesso la facoltà di recedere dal presente contratto nel rispetto dell’art. 8)
Per l’ingresso in RSA del/la Signor/a……………………………………………………………………………………..
alla data odierna la retta è fissata in € giornaliere
al netto del contributo regionale; la stessa potrà essere variata per i motivi sopra indicati con semplice deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione della fondazione.
La retta decorre dalla data d’ingresso e sarà fatturata con cadenza mensile all’obbligato. Il pagamento dovrà avvenire entro il quindicesimo giorno del mese cui la retta è riferita. Qualora il giorno 15 del mese cadrà di sabato o domenica, il pagamento potrà essere effettuato il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.
Non è prevista nessuna riduzione di retta per assenze provvisorie dell’ospite dalla RSA, per ricoveri ospedalieri e comunque per qualsiasi tipo di assenza che non superi i 30 giorni. Dal 31° giorno di assenza al 60° giorno si avrà uno sconto in retta del 10% mentre, dal 61° giorno al 90° giorno di assenza si avrà uno sconto in retta del 20%. Non sono previsti ulteriori sconti.
Non sono inoltre compresi nella retta:
• visite richieste in forma privata presso altre strutture o medici specialisti;
• ticket per farmaci.
L’interessato e gli obbligati sono a conoscenza del fatto che la retta non comprende la fornitura di occhiali, ausili, dentiere ed arti artificiali, prestazioni richieste dall’utente e dai suoi familiari, non prescritte direttamente dalla struttura e non previste espressamente nella carta dei servizi.
La retta comprende la giornata di ricovero e non di dimissione.
In caso di decesso, per il computo delle rette non verrà considerato il giorno del decesso e verranno eventualmente rese le giornate di retta pagate in anticipo.
Per gli ospiti a carico del Comune di residenza, l’Amministrazione della Fondazione provvederà ad inviare mensilmente la fattura agli uffici comunali.
E’ richiesto un supplemento di € 10,00 giornaliere per gli ospiti inseriti nelle camere singole n. 26 e 27 e di € 5,00 giornaliere per gli ospiti inseriti nelle camere singole con il bagno in comune n. 12/13 e 28/29 nonché di € 5,00 per gli ospiti inseriti nel nucleo protetto Alzheimer.
Art. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE –MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA RETTA
Al momento del ricovero dovrà essere versato un deposito cauzionale infruttifero pari a 30 giorni di retta che verrà restituito al termine del ricovero, salvo quanto previsto all’ art. 8).
E’ fatto inoltre salvo il diritto della fondazione di trattenere il deposito cauzionale a soddisfazione totale o parziale di eventuali crediti nei confronti dell’ospite e/o del terzo impegnato al pagamento delle rette ed eventualmente di agire presso le competenti sedi per il recupero dei crediti stessi .
Le modalità di pagamento sono:
⮚ Bonifico bancario al seguente IBAN XX00X0000000000000000000000 intestato a Fondazione Casa di Riposo Città di Abbiategrasso – Monte dei Paschi di Siena - Agenzia di Via Novara dove dovrà essere indicato il nome dell’ospite ed il mese che si paga;
⮚ Conto corrente postale n. 31356207 intestato a Fondazione Casa di Riposo Città di Abbiategrasso;
⮚ Attivando attraverso l’ufficio amministrativo e la propria banca il RID (addebito diretto in conto) indicando il codice IBAN di riferimento
………………………………………………………………………………………………………………………………
Ogni altra modalità di pagamento diversa da quelle sopra elencate, dovranno essere concordate con l’ente.
Sarà cura dell’obbligato/degli obbligati, dell’amministratore di sostegno o del tutore chiedere eventualmente, se necessario, al comune di competenza eventuali contributi per il pagamento della retta di degenza. Nel caso in cui detto contributo sia concesso, l’ufficio economato provvederà, per concordare il pagamento, ad accordi diretti con il comune erogatore del contributo.
Qualora l’ospite venga dimesso per ritardato o mancato pagamento, in ottemperanza alla normativa vigente, l’ente si attiverà con il Comune o con la ATS affinché le dimissioni avvengano in forma assistita.
In caso di mancato pagamento della retta la fondazione avrà facoltà di applicare gli interessi legali sull’importo dovuto e, a sua discrezione, potrà procedere alle dimissioni dell’ospite in forma protetta dopo il 30° giorno di ritardo nel corrispondere la retta. Il deposito cauzionale potrà essere trattenuto tutto o in parte per compensare la parte di retta non corrisposta.
Art. 6 – FORNITURA DOCUMENTI - VARIAZIONI ANAGRAFICHE
L’Ospite e l’obbligato si impegnano a fornire al momento della sottoscrizione del presente documento tutto quanto richiesto per il perfezionamento della pratica di accoglimento il cui elenco è fornito dall’ufficio.
L’ospite, l’obbligato e le persone di riferimento in genere sono tenuti con puntualità ad aggiornare, in caso di variazione, i recapiti telefonici e di residenza. Gli obbligati sono tenuti ad informare la Fondazione in caso di assenza o ferie in modo da essere reperiti in caso di necessità.
L’ospite, dal momento dell’ingresso in Casa di Riposo, lascerà il proprio medico curante per avere il medico della struttura e lascerà la residenza presso la propria abitazione per prendere la residenza presso la Fondazione.
Art. 7 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto decorre dal giorno stabilito per l’ingresso in RSA ed è stipulato a tempo indeterminato salvo diversa indicazione da parte della struttura. Il contratto cesserà:
⮚ per recesso dell’obbligato secondo quanto previsto dall’art. 8
⮚ per recesso della RSA secondo quanto previsto dall’art. 12
⮚ per sopravvenuta impossibilità ad erogare le prestazioni oggetto del contratto
⮚ per mancato pagamento della retta trascorsi trenta giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento secondo quanto previsto dall’art. 4
⮚ per decesso dell’ospite.
Art. 8 – RECESSO DELL’OBBLIGATO
Eventuali dimissioni dovranno essere presentate dal sottoscrittore dell’impegnativa almeno 15 giorni prima della data stabilita per le dimissioni attraverso comunicazione consegnata a mano in ufficio o attraverso raccomandata A.R. indirizzata alla Fondazione. Qualora l’Ospite o l’obbligato/gli obbligati decidano di lasciare la struttura prima dei 15 giorni stabiliti, i giorni mancanti verranno trattenuti dal
deposito cauzionale versato al momento dell’ingresso. Resta fermo l’obbligo da parte dell’ospite o dell’obbligato/degli obbligati al pagamento della retta, di corrispondere eventuali arretrati maturati fino alla data indicata nella disdetta come termine del ricovero o in caso di ritardo nell’allontanamento dell’ospite, fini al giorno di dimissione delle stesso.
Art. 9 – MODALITÀ DI ACCESSO ALLA STRUTTURA
Per i nuovi ingressi in RSA si procederà nel seguente modo:
- dal momento della conferma d’inserimento in struttura, qualora l’effettivo ingresso avvenga entro 2 giorni dalla chiamata da parte della direzione, non ci saranno costi aggiuntivi.
- dal 3° giorno scatterà il concetto di “fermo letto” con la corresponsione della retta completa anche se l’ospite non è effettivamente entrato in carico alla struttura.
- Dal 5° giorno fino al giorno dell’ingresso, oltre all’importo del “fermo letto” verranno aggiunti €. 29,0, corrispondenti al contributo minimo che la Fondazione riceve dall’ATS.
ART. 10 – COSTITUZIONE DOCUMENTAZIONE
La Fondazione si impegna a redigere una valutazione globale scritta e a costituire e conservare documentazione amministrativa, sanitaria e socio-sanitaria.
Gli eventuali spostamenti da e per le camere 12, 13, 26, 27, 28, 29 e verso il nucleo Alzheimer comportano l’adeguamento della retta alla mutata situazione di ricovero.
Art. 11 – SPOSTAMENTO DELL’OSPITE
La RSA si riserva il diritto di effettuare spostamenti di camera agli ospiti per condizioni di salute o per motivi organizzativi e funzionali previa semplice comunicazione all’ospite ed all’obbligato/agli obbligati e senza attendersi accettazione e/o conferma da parte degli stessi.
Gli eventuali spostamenti da e per le camere 12, 13, 26, 27, 28, 29 e verso il nucleo Alzheimer comportano l’adeguamento della retta alla mutata situazione di ricovero.
Art. 12 – RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELLA RSA
La RSA ha facoltà di recedere dal contratto qualora:
⮚ l’ospite non risultasse idoneo alla vita comunitaria o al posto letto occupato
⮚ per sopravvenute condizioni psico-fisiche che non permettano la convivenza dell’ospite in comunità
⮚ per sopravvenuto miglioramento psico-fisico tale da rendere inappropriata la permanenza dell’ospite presso la RSA
⮚ per mancato pagamento della retta trascorsi trenta giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento (vedi art. 4)
La Fondazione potrà recedere dal contratto e quindi dimettere l’ospite rispettando il seguente iter:
- ai sensi dell’art 1544 del c.c. verrà inviata al firmatario del contratto una diffida ad adempiere alle richiesta della Fondazione
In caso di inadempienza alla diffida
- si procederà ad attivare le dimissioni protette attraverso una specifica comunicazione al comune di residenza,all’ATS del territorio di appartenenza, alla stazione dei carabinieri competente per territorio in cui verrà specificato che si procederà all’accompagnamento dell’ospite al proprio domicilio o al domicilio dei suoi aventi causa.
- Nella medesima comunicazione si procederà ad indicare che eventuali spese di trasporto saranno addebitate all’ospite od ai suoi aventi causa.
- Successivamente a quanto sopra indicato si procederà all’emissione del decreto ingiuntivo comprensivo della provvisoria esecutività ai sensi e per gli effetti dell’art. 633 del c.c.
Art. 13 – POLIZZA ASSICURATIVA – CUSTODIA VALORI
La RSA garantisce la stipula della polizza assicurativa di responsabilità civile previste dalla vigente normativa per eventuali danni cagionati all’ospite.
Gli ospiti sono comunque invitati a non trattenere presso di sé oggetti di valore o denaro. L’Ente accetta in custodia, presso i propri uffici, piccole somme di denaro od oggetti di modesto valore rilasciando ai depositari regolare ricevuta.
La fondazione non si fa carico di alcuna responsabilità in caso di furto o smarrimento di somme in denaro od oggetti se non in custodia della RSA.
Art. 14 – CERTIFICAZIONI FISCALI
I certificati di natura amministrativa o sanitaria di competenza della RSA possono essere richiesti in forma scritta all’Ufficio Amministrativo o al servizio sanitario competenti.
Come di consueto, la Fondazione rilascia annualmente a tutti coloro che hanno sottoscritto il contratto d’ingresso la certificazione degli importi corrisposti nell’anno solare precedente attestante i costi sostenuti, al netto del contributo regionale, con indicazione della quota riferita alle prestazioni sanitarie, utile per fruire delle detrazioni d’imposta.
Eventuali richieste di modifica legate all’intestatario di tale certificazione (es. certificazione intestata a più persone, certificazione intestata all’ospite
ecc..)dovranno pervenire in forma scritta agli Uffici Amministrativi (anche via mail a xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) entro il 28 febbraio di ogni anno. NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE RICHIESTE PERVENUTE OLTRE TALE DATA.
Poiché tali certificazioni potranno essere predisposte solo dopo l’approvazione del bilancio dell’anno solare precedente, si informa che non potranno essere consegnate alle famiglie prima del 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’ospite e l’obbligato/gli obbligati, in riferimento al D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali” dichiarano di essere stati informati sulle finalità e sulle modalità del trattamento cui sono destinati i dati.
I dati saranno trattati per fini amministrative e di diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione e non verranno comunicati a terzi fatta eccezione per altre strutture socio-sanitarie del territorio (ATS, Azienda ospedaliera) ed enti pubblici (Comune, Provincia, Regione Lombardia)
Art. 16 – DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia ed al codice civile, in particolare l’Ente si impegna quindi ad assolvere a tutti gli obblighi che, a prescindere dal richiamo del presente contratto, derivino dalla L. R. 3/2008 e/o dalla normativa vigente.
In caso di emanazione di norme legislative o regolamenti regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.
La RSA potrà in ottemperanza alle finalità previste dallo statuto ed al fine di tutelare l’interesse dell’intera comunità, disporre con atti o regolamenti, condizioni per lo svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente gli ospiti ed i loro visitatori dovranno scrupolosamente attenersi.
Qualora le stesse non dovessero essere condivise, l’obbligato potrà, in applicazione dell’art. 8 del presente contratto, recedere dal contratto.
Art. 17 – ACCETTAZIONE CLAUSOLE - MODIFICHE AL CONTRATTO
Le parti approvano ed accettano tutto quanto contenuto nel presente contratto. Eventuali modifiche a questo avranno efficacia solo se apportate per iscritto e
sottoscritte da entrambe le parti. Eventuali modifiche alla normativa vigente dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente contratto.
Art.18 – DIFENSORE CIVICO
In caso di negata o limitata fruibilità delle prestazioni pattuite con la presente impegnativa o descritte nella carta dei servizi, è contemplata la possibilità di rivolgersi al Difensore Civico del Comune di Abbiategrasso
Art. 19 – FORO DI COMPETENZA
In caso di controversie sul contenuto, sulla esecuzione o sulla eventuale risoluzione del presente contratto, ivi compresi i rapporti di natura economica, è competente il foro di Pavia
All’atto della firma del presente contratto l’interessato e/o gli obbligati ricevono il seguente materiale che le parti danno per visionato ed integralmente accettato:
⮚ la carta dei servizi in uso
⮚ la tabella con gli importi delle rette in vigore
⮚ il regolamento dell’unità d’offerta.
Si provvede inoltre alla compilazione ed alla sottoscrizione del consenso al trattamento dei dati personali.
Letto, confermato e sottoscritto.
Abbiategrasso il………………………………………………………………
Il richiedente
………………………………………………………………. Firma…………………………………………………………………….
Gli obbligati
…………………………………………………………….. Firma………………………………………………………………………..
Documento n……………………………………………………………….. rilasciato il……………………………………..
da………………………………………….
…………………………………………………………….. Firma………………………………………………………………………..
Documento n……………………………………………………………….. rilasciato il……………………………………..
da………………………………………….
…………………………………………………………….. Firma………………………………………………………………………..
Documento n……………………………………………………………….. rilasciato il……………………………………..
da………………………………………….
In caso di compartecipazione alla retta da parte del Comune di residenza
COMUNE di…………………………………………………………………………………………………………………………………
Nella persona di……………………………………………………………………qualifica………………………………………
Per la Fondazione Casa di Riposo “Città di Abbiategrasso”
Le parti danno atto di aver prestato particolare attenzione ai contenuti delle premesse e degli articoli 1, 2, 3, 4, ,5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14
L’ospite _
L’obbligato/fidejiussore
_
_
Per la Fondazione __