Contract
ALLEGATO 1)
N. Reg S.P.
SCHEMA CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PARCO GIOCHI DI SAN XXXXXXXXXX IN FRAZIONE BASALDELLA
L’anno duemilaventuno addì del mese di …………………. ( .. .2021), con la presente scrittura privata, da tenere e valere ad ogni effetto di Legge, TRA:
1) ……………………………, nata a ………………………. il (C.F.:
…………………………………..), domiciliata per il presente atto presso la Sede municipale, la quale agisce e stipula in nome, per conto e nell’interesse del COMUNE DI CAMPOFORMIDO, con sede in 33030 Campoformido (UD), xxxxx Xxxxxxxxx, 0 - Cod. Fisc.: 80004790301, in qualità di titolare di
P.O. dell’Area Tecnico Manutentiva, autorizzata alla stipula di contratti del Comune ai sensi dell’art.
107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in virtù dei poteri a lei conferiti con Decreto del Sindaco del Comune di Campoformido n… /2020 del 30 dicembre 2020, E
2) ……., nato a ………………………… (……) il ……….. in qualità di Legale Rappresentante
dell’Associazione ………………………………….., con sede in , via ……………………….n. ……………… (P.I. …………………………….), come risulta dalla documentazione conservata in atti.
Le Parti convengono e stipulano di comune accordo quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto
La presente convenzione ha oggetto la gestione, la manutenzione e l’uso del parco giochi attrezzato di via Adriatica – zona di San Xxxxxxxxxx nella frazione di Basaldella, di proprietà comunale (di seguito il “Parco Giochi”)
Articolo 2 - Le strutture oggetto della concessione
Il Parco Giochi la cui gestione viene disciplinata con la presente convenzione è costituito da un’area verde circostante di circa mq. 10.790,00 con le seguenti annesse attrezzature da gioco e tempo libero:
1) Arrampicata con scivolo” –– struttura in legno;
2) Arrampicata con scivolo – in alluminio verniciato;
3) Gioco multifunzione in acciaio inox;
4) Xxxxxxxx doppia con seggiolini misti (piano e a cestello);
5) N. 4 Giochi su mollone (moto – macchinetta – cavalluccio – cagnolino);
6) N. 3 panchine;
che vengono concessi in gestione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano ivi incluse le predette relative attrezzature da gioco e tempo libero.
Articolo 3 - Durata
La durata della concessione è stabilita in anni 9 (nove) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. Alla scadenza dei nove anni dalla sottoscrizione la concessione è tacitamente rinnovata per eguale periodo salvo che il Comune non abbia deliberato il mancato rinnovo con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto alla data di scadenza.
Viene riservata al Concessionario la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, trascorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione con l’obbligo di dare al Comune un preavviso scritto entro 120 giorni (centoventi) mesi dalla relativa decorrenza. In caso di mancato preavviso si applicherà una penale di € 5.000,00 (euro cinquemila/00).
Il Comune può recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione per gravi e giustificati motivi, così come indicato al successivo articolo 20, con un preavviso di almeno 120 giorni e dovrà riconoscere al Concessionario un indennizzo per eventuali migliorie fatte prima del recesso ed autorizzate dallo stesso Comune di Campoformido.
Articolo 4 - Consegna degli impianti
La consegna del Parco Giochi avviene previa redazione di un verbale assunto in contradditorio tra le parti, nel quale saranno descritte l’area e le strutture, le attrezzature da gioco e tempo libero, con specificazione della quantità e dello stato di manutenzione degli stessi e verrà annotata ogni eventuale riserva espressa dalle parti.
Alla scadenza della convenzione verrà redatto, con le stesse modalità, un verbale di riconsegna del Parco Giochi. Nell’eventualità di danni imputabili al Concessionario e non dipendenti dal normale uso, lo stesso dovrà provvedere alla rimessa in pristino a proprie cure e spese entro il termine assegnato dall’Amministrazione Comunale. In mancanza l’Amministrazione Comunale procederà d’ufficio, a spese del Concessionario.
Articolo 5 - Obblighi e responsabilità del concessionario
In esecuzione della presente convenzione, la gestione comprende:
1) il controllo sull’uso corretto delle aree, delle attrezzature da gioco e tempo libero, da parte dell’utenza;
2) la pulizia quotidiana dell’area verde, delle attrezzature da gioco e tempo libero, che dovrà essere effettuata con l’osservanza delle norme di igiene e sanità vigenti in materia. In particolare si dovrà provvedere al quotidiano svuotamento dei cestini e alla quotidiana pulizia/igienizzazione e/o sanificazione delle panchine e di tutte le attrezzature per il gioco ed il tempo libero. I lavori di pulizia saranno svolti con modalità determinate dal Concessionario, con attrezzature, prodotti, detergenti e disinfettanti idonei, tali da non compromettere i materiali costituenti il Parco Giochi. Il concessionario deve sempre e comunque mantenere il Parco Giochi con le attrezzatture ivi insistenti, in condizioni di pulizia soddisfacenti. L’Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento, verificare che le operazioni di pulizia siano state eseguite regolarmente ed intervenire sul Concessionario affinché ottemperi agli impegni assunti. Sono a carico del Concessionario tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per la pulizia e l’igiene;
3) la vigilanza sul corretto utilizzo del Parco Giochi e in particolare di tutte le attrezzature per il gioco ed il tempo libero;
4) la corretta e puntuale pulizia e manutenzione dell’area verde del Parco Giochi: pulizia del terreno, taglio erba (un taglio ogni quindici/venti giorni per stagione primavera/estate/autunno), rastrellatura di foglie e rami secchi e delle immondizie varie;
5) il controllo e l’immediata segnalazione all’Amministrazione Comunale di eventuali rotture e/o anomalie delle attrezzature per il gioco e il tempo libero, inviando immediatamente una segnalazione scritta all’Ufficio Tecnico Comunale relativa alle eventuali rotture e/o anomalie riscontrate e provvedendo ad individuare e isolare la zona soggetta a danno al fine di precludere l’accesso agli utenti;
6) sono a carico del Concessionario tutte le spese riferite alla manutenzione ordinaria del Parco Giochi ivi incluse pertanto quelle delle attrezzature per il gioco ed il tempo libero, con le relative verifiche periodiche.
Articolo 6 - Eventuali migliorie
Il Concessionario è tenuto a realizzare le migliorie proposte in sede di manifestazione d’interesse entro un anno dall’aggiudicazione della presente concessione.
Qualora il concessionario intendesse eseguire ulteriori opere di miglioria del Parco Giochi, non previste nel progetto allegato alla manifestazione d’interesse, dovrà richiedere al Comune la preventiva autorizzazione scritta e, pertanto, non potrà eseguirle se non dopo l'ottenimento della stessa.
Sarà obbligo del concessionario, fornire al Comune, in caso di modifiche agli impianti, le relative certificazioni di corretta esecuzione in base alla normativa vigente.
Rimane inteso che tutte le opere effettuate rimarranno di proprietà del Comune senza alcun diritto a rimborsi, indennità o compensi.
Articolo 7 - Manutenzione ordinaria del Parco Giochi
Gli interventi di manutenzione ordinaria delle attrezzature per il gioco ed il tempo libero sono a carico del Concessionario che vi dovrà provvedere con mezzi propri.
La manutenzione ordinaria, finalizzata alla buona tenuta di tutti i beni oggetto della convenzione, comprende: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle attrezzature per il gioco ed il tempo libero, manodopera compresa ed interventi necessari ad integrare o mantenere in efficienza tutto quanto esiste
Articolo 8 - Manutenzione straordinaria
La manutenzione straordinaria del Parco Giochi nel suo complesso e delle attrezzature per il gioco ed il tempo libero compete al Comune di Campoformido.
Per manutenzione straordinaria si intende tutto ciò che non risulta definito nel precedente articolo 7. L’esecuzione a carico dell’Amministrazione Comunale di interventi di manutenzione straordinaria non sarà garantita nel caso in cui la necessità di tali interventi sia derivata da inottemperanza da parte del Concessionario alle operazioni di manutenzione ordinaria o di incuria, disattenzione, incompetenza da parte del Concessionario stesso o di terzi fornitori.
L’Amministrazione Comunale si farà carico degli interventi resi necessari a causa di forza maggiore, mentre gli interventi resi necessari da incuria saranno eseguiti dal Concessionario il quale, fin d’ora, è autorizzato a rivalersi nei confronto dei diretti responsabili.
Articolo 9 - Utilizzo del Parco Giochi
Il Concessionario si impegna a garantire che l’utilizzo del Parco Giochi sia prevalentemente destinato per il tempo libero.
L’utilizzo del Parco Giochi per altre manifestazioni o per spettacoli o per altre attività è consentito nella misura in cui non si impedisce l’utilizzo dell’utenza del Parco Giochi stesso previa autorizzazione comunale e adeguata copertura assicurativa per eventuali danneggiamenti.
In ogni caso le predette manifestazioni o spettacoli o qualsivoglia attività di intrattenimento non devono creare disturbo alla quiete pubblica e devono rispettare i limiti di immissioni previsti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale ed in ogni caso della normativa vigente
Articolo 10 - Utilizzo da parte del Comune di Campoformido
Il Comune di Campoformido riserva a se stesso, per manifestazioni organizzate in proprio o patrocinate, l’utilizzo gratuito del Parco Giochi per 10 (dieci) giornate all’anno. Il Comune si impegna ad informare il Concessionario con il preavviso di almeno 15 (quindici) giorni e comunque concordandone la data in modo tale che l’attività già stabilita dal Concessionario non abbia a riceverne danno. Solo in casi eccezionali il preavviso potrà essere ridotto.
Articolo 11 - Divieto di subconcessione
E’ vietato al Concessionario cedere o subconcedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della concessione, pena l’immediata risoluzione della stessa e conseguente risarcimento dei danni subiti.
Articolo 12 - Responsabilità
Il Concessionario è l’unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il personale e i terzi in relazione al Parco Giochi. E’ inoltre responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato per propria colpa sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dall’esercizio della concessione sotto il profilo civile e penale.
Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati all’interno del Parco Giochi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa e di compensi da parte del Comune, salvo gli interventi a favore dell’Ente da parte di società assicuratrici.
Il Concessionario ha l’obbligo di sottoscrivere con una primaria compagnia di assicurazioni una polizza assicurativa per tutti i rischi relativi all’attività svolta consegnando copia della medesima al Comune.
Articolo 13 - Spese
Tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse con la stipula della presente convenzione sono a carico del Concessionario.
Articolo 14 - Inadempienze contrattuali
Il Comune in caso di inadempienze ritenute anche lievi, in relazione a qualunque obbligo derivante dal presente Convenzione, si riserva la facoltà di applicare una sanzione pecuniaria di € 500,00 (euro cinquecento/00); l’applicazione della sanzione pecuniaria dovrà essere preceduta dalla formalità della contestazione da parte del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, mediante comunicazione al Concessionario a mezzo di Raccomandata A/R o messo notificatore o PEC. Articolo 15 - Definizione delle controversie
Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere per l’esecuzione e l’interpretazione della presente Convenzione tra il Comune ed il Concessionario, sono di competenza del foro di Udine.
Articolo 16 - Risoluzione della convenzione
L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere la convenzione, nei casi previsti dalla legislazione vigente, nei casi previsti dal codice civile nonché nei seguenti casi:
1) la manutenzione ordinaria non è effettuata in modo sufficiente a garantire la funzionalità e la conservazione del Parco Giochi per ciò intendendosi in particolare dell’area verde, delle attrezzature per il gioco ed il tempo libero;
2) il mancato rispetto delle condizioni previste e disciplinate nella presente convenzione;
3) reiterate gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza, di inquinamento e prevenzione infortuni;
4) sia intervenuto a carico del Concessionario stato di messa in liquidazione e di qualsiasi altra condizione equivalente;
5) cessione ad altri, in tutto o in parte, dei diritti e degli obblighi inerenti alla presente convenzione.
Articolo 21 - Accettazione della Convenzione
A titolo di piena e incondizionata accettazione, la presente convenzione deve, a pena di esclusione dalla gara di appalto, essere firmata in ogni sua pagina dal legale rappresentante della società/ente e allegato ai documenti di gara.
Articolo 22 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto e regolamentato nel presente capitolato, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia