LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI
LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 2 e soggetto alle agevolazioni fiscali di cui all’art. 2,
comma 4, e all’art. 8, comma 1 e 3, Legge 431/98)
Il/La sig. nato/a a il
residente a in
C.F. , di seguito denominato/a locatore (assistito/a da ASPPI in persona di ) concede in locazione al/ alla sig.
nato/a a il
residente a in
C.F. , sig. nato/a a
il residente a in
C.F. , sig.
nato/a a il
residente a in
C.F. , sig. nato/a a
il residente a in
C.F. , di seguito denominato/a conduttore (assistito/a da in persona di ), che accetta,
per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in Via
n. piano scala int. composta di n.
vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori:
non ammobiliata/ammobiliata, con estremi catastali identificati da foglio subalterno
particella categoria catastale rendita catastale .
Il conduttore dichiara di essere stato informato circa la prestazione energetica dell’immobile e di ricevere copia del corrispondente attestato (APE).
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Articolo 1 (Durata) - Il contratto è stipulato per la durata di mesi, dal al
. Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.
Articolo 2 (Natura transitoria) - Secondo quanto previsto dall'Accordo territoriale stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 431/98, tra le Associazioni della proprietà, dell’inquilinato e degli studenti universitari depositato il 29/04/2004 presso il Comune di Roma con prot. 1331/Assessorato alle Politiche abitative, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il condut- tore espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo non eccedente i _ , fre-
quentando il xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x'Xxxxxxxxxx xx
, xxxxxxxxxxxx il corso di studi di
presso l'Università di , fre-
quentando il corso di studi di
.
presso l'Università di
Articolo 3 (Canone) - Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo di cui all’articolo 2 è convenuto in euro ( ), che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero
, in n. rate eguali anticipate di euro _
( ) ciascuna, entro il .
Articolo 4 (Deposito cauzionale) - A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il con- duttore versa/ non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro ( ) pari a mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al ter- mine di ogni periodo di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della loca- zione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione con- trattuale.
Altre forme di garanzia .
Articolo 5 (Oneri accessori) - Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri ac- cessori, allegato G al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 e di cui il presente contratto costituisce l’allegato E.
Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla ri- chiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organiz- zazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esi- stente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultan- te dal consuntivo dell'anno precedente.
Articolo 6 (Spese di bollo e di registrazione) - Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevu- te conseguenti, sono a carico del conduttore.
Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
Articolo 7 (Pagamento, risoluzione e prelazione) - Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto an- che per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (non- ché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo55 della legge n. 392/78.
La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione alla quale non viene concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
Articolo 8 (Uso) - L'immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del con- duttore. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in par- te, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.
Articolo 9 (Recesso del conduttore) - Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore rece- dente per i pregressi periodi di conduzione.
Articolo 10 (Consegna) - Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità im- mobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si
impegna altresì a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ri- cevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue .
Articolo 11 (Modifiche e danni) - Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglio- ria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo con- senso scritto del locatore.
Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che pos- sano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei ser- vizi.
Articolo 12 (Assemblee) - Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobilia- re locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestio- ne dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
Articolo 13 (Impianti) - Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centra- lizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, dello stesso DPR.
Articolo 14 (Accessi) - Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.
Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore deve consentire la vi- sita all'unità immobiliare una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi ov- vero con le seguenti modalità :
Articolo 15 (Commissione di conciliazione) - La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge fun- zioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattua- li.
Articolo 16 (Varie) - A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile lo- cato.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3.
Articolo16 (Registrazione) - Si richiede la registrazione sull’imponibile del 70% del canone di locazione annuo ex art. 8, comma 1 e 3 Legge 431/98.
Altre clausole
Xxxxx, approvato e sottoscritto Roma, li
Il locatore Il conduttore
Il conduttore
Il conduttore
Il conduttore
A mente dell'articolo 1342, secondo xxxxx, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del presente contratto.
Il locatore Il conduttore
Il conduttore
Il conduttore
Il conduttore