DISCIPLINARE TECNICO
II) DISCIPLINARE TECNICO
DISCIPLINARE TECNICO
CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DEL SERVIZIO BAR – MINISTORE – EDICOLA CON ADEGUAMENTO DEI RELATIVI LOCALI
PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI PINEROLO E RIVOLI DELL’ASL TO3
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il presente disciplinare ha per oggetto l’affidamento della concessione a terzi della gestione del servizio bar – ministore – edicola con adeguamento dei relativi locali completi di impianti, attrezzature ed arredi, da espletarsi nei sottoindicati Presidi Ospedalieri dell’ASL TO3:
Presidio Ospedaliero – Xxxxxx Xxxxxxx 00 – Xxxxxx (XX)
Presidio Ospedaliero “E. Agnelli” – Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 00 – Xxxxxxxx (XX)
Il servizio oggetto della concessione deve essere svolto con l’osservanza di tutte le norme previste in materia di produzione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande e in particolare del Regolamento regionale n. 2/R del 03/03/2008 recante “Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all’attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale”.
ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
2.1 – DATI INFORMATIVI
Per la definizione del bacino di utenza potenziale dell’esercizio in argomento, a titolo informativo si forniscono i seguenti dati:
Presidio Osp. Pinerolo | Presidio Osp. Rivoli | |
n. posti letto | 227 | 271 |
n. ricoveri ordinari + DH/DS | 10.354 | 12.288 |
n. accessi DEA | 45.221 | 57.806 |
n. medio giornaliero di utenti ambulatoriali + passaggi centri prelievi | 750 | 550 |
n. dipendenti aventi sede di lavoro nei Presidi in argomento | 829 | 931 |
I dati sopra riportati riferiti all’anno 2015 e per quanto concerne il numero dei dipendenti riferiti alla data del 31/10/2016, sono puramente indicativi e non vincolanti per l’Amministrazione essendo rimessa ad ogni singolo partecipante alla gara d’appalto la valutazione del rischio di impresa.
Si precisa che l’utilizzo del bar da parte dell’utenza è facoltativo e pertanto il gestore non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né modifiche al contratto per la eventuale mancata partecipazione degli utenti al bar. La licenza relativa al servizio in oggetto è riferita esclusivamente all’esercizio annesso ai Presidi Ospedalieri sopra indicati e pertanto non potrà costituire oggetto di trasferimento in altro luogo. Il gestore assumerà la titolarità della licenza e la durata di quest’ultima è subordinata alla durata del contratto di concessione.
Non sono presenti altri servizi bar all’interno dei Presidi Ospedalieri dell’ASL TO3.
E’ presente un servizio mensa a cui hanno accesso i dipendenti dell’ASL e altri soggetti ammessi a fruire del pasto presso le mense ospedaliere.
Presso il Presidio Ospedaliero di Rivoli il servizio bar è già esistente ed è attualmente convenzionato con la ditta fornitrice del servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico e rientra nella rete dei locali convenzionati che garantisce la fruizione di un pasto del valore nominale di € 7,00 ai dipendenti dell’ASL TO3 ed agli altri soggetti aventi diritto.
Il Presidio Ospedaliero di Pinerolo usufruirà del servizio bar in seguito all’affidamento della concessione che avverrà tramite l’espletamento della presente gara d’appalto.
Con la nuova gestione dei bar, potrà essere erogato il servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico presso entrambi i Presidi Ospedalieri, attraverso la stipulazione dell’apposita convenzione con la attuale ditta aggiudicataria del servizio stesso.
Presso entrambi i Presidi Ospedalieri sono installati dei distributori automatici di bevande calde e fredde, acqua minerale e alimenti solidi forniti da altra ditta. L’ASL TO3 si impegna a non installare distributori automatici nell’atrio dell’ingresso o nelle immediate vicinanze dei locali messi a disposizione per l’espletamento del servizio bar.
L’attuale contratto di concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti presso le strutture dell’ASL TO3 perviene in scadenza il 31/01/2020.
2.2 – LOCALI – OPERE DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI
Per l’espletamento del servizio l’ASL TO3 affida in concessione d’uso al gestore appositi locali ubicati all’interno dei Presidi Ospedalieri e precisamente:
Presidio Ospedaliero “E. Agnelli” – Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 00 – Xxxxxxxx (XX): Importo stimato dei lavori: € 90.000,00 iva esclusa
Ie planimetrie dei locali sono allegate al presente disciplinare e sono indicate come “PLANIMETRIE LOCALI PRESIDIO OSPEDALIERO “E. AGNELLI” PINEROLO”.
Nelle planimetrie è evidenziata l’area che sarà adibita all’esercizio del servizio in argomento. I locali dovranno essere resi funzionali mediante lavori di adeguamento che sono sommariamente riportati nella “Relazione Tecnica Presidio Ospedaliero Pinerolo” allegata alle Planimetrie sopra riportate.
A tale scopo, la ditta concorrente dovrà presentare il progetto definitivo nel quale dovranno essere descritte le opere che verranno eseguite con indicazione delle fasi temporali di esecuzione dei lavori, il layout e la descrizione delle attrezzature impiegate e degli spazi utilizzati per lo svolgimento di attività utili al servizio.
L’esecuzione dei lavori è subordinata al rilascio delle autorizzazioni di legge, a carico del concessionario, e potrà avere inizio solo previa autorizzazione rilasciata dall’ASL TO3, quale proprietaria degli immobili.
Il soggetto aggiudicatario dovrà sottoporre, all’acquisizione del parere necessario e vincolante, i progetti esecutivi delle opere di adeguamento dei locali, alla S.C. Tecnico e Informatico dell’ASL TO3 nonché il collaudo finale dell’opera.
Quanto sopra dovrà essere realizzato negli spazi affidati in concessione d’uso dall’ASL TO3 previsti nelle Planimetrie allegate.
Le ditte concorrenti dovranno eseguire un sopralluogo dei locali esistenti; a tal proposito si rimanda all’art. 20 del disciplinare di gara.
Presidio Ospedaliero – Xxxxxx Xxxxxxx 00 – Xxxxxx (XX)
Importo stimato lavori: € 35.000,00 iva esclusa a cui devono essere aggiunti i costi per la fornitura di arredi e attrezzature.
Ie planimetrie dei locali sono allegate al presente disciplinare e sono indicate come “PLANIMETRIE LOCALI PRESIDIO OSPEDALIERO RIVOLI”.
Nelle planimetrie è evidenziata l’area che sarà adibita all’esercizio del servizio in argomento. I locali sono già attualmente utilizzati per l’espletamento del servizio oggetto della concessione e dovranno essere resi funzionali mediante lavori di adeguamento esplicitati nella “Relazione Tecnica Presidio Ospedaliero Rivoli” allegata alle Planimetrie. I locali verranno consegnati al concessionario nello stato di fatto edile ed impiantistico in cui si trovano e dovranno essere messi a norma prima dell’inizio del servizio con oneri a totale carico del soggetto aggiudicatario conformemente al progetto descritto nell’offerta tecnica di gara.
L’esecuzione dei lavori è subordinata al rilascio delle autorizzazioni di legge, a carico del concessionario, e potrà avere inizio solo previa autorizzazione rilasciata dall’ASL TO3, quale proprietaria degli immobili.
Il soggetto aggiudicatario dovrà sottoporre, all’acquisizione del parere necessario e vincolante, i progetti esecutivi delle opere di adeguamento dei locali, alla S.C. Tecnico e Informatico dell’ASL TO3 nonché il collaudo finale dell’opera.
Tutte le modifiche edili o impiantistiche che il concessionario ritenesse necessarie dovranno essere preventivamente autorizzate dai competenti uffici dell’ASL TO3 e tutti gli impianti ancorché modificati rimarranno di proprietà dell’ASL TO3.
Quanto sopra dovrà essere realizzato negli spazi messi a disposizione dall’ASL TO3 previsti nelle Planimetrie allegate.
Le ditte concorrenti dovranno eseguire un sopralluogo dei locali esistenti; a tal proposito si rimanda all’art. 20 del disciplinare di gara.
I locali siti nei Presidi Ospedalieri sopra riportati sono concessi in comodato d’uso gratuito, mantenendone la proprietà in capo all’ASL TO3 comprensiva anche di tutti gli impianti fissi oggetto di adeguamento, per tutta la durata contrattuale, per il solo uso di gestione del bar interno con divieto di mutamento di destinazione ed il compenso deve intendersi quale corrispettivo per il conferimento della concessione del servizio, escludendosi esplicitamente che lo stesso possa essere configurato come canone di locazione.
All’inizio del servizio verrà redatto in contraddittorio un verbale di consegna dei locali, nel quale verranno elencati tutti i beni dell’ASL presi in carico dal concessionario il quale, acquisendone la proprietà, diventa responsabile della tenuta e manutenzione degli stessi oppure della loro dismissione, anche in relazione agli obblighi previsti dal Dlgs 81/08.
Qualora, previa autorizzazione dell’ASL TO3, nel corso del rapporto concessorio venissero eseguiti lavori di adattamento, miglioria, abbellimento nei locali dell’esercizio queste saranno acquisite al patrimonio dell’ASL al termine del rapporto senza che il concessionario possa vantare diritti o indennizzi di sorta.
Il concessionario sarà in ogni caso responsabile degli eventuali danni arrecati al patrimonio dell’ASL..
2.3 – ARREDI E ATTREZZATURE
I locali riportati al punto precedente dovranno essere attrezzati, ammobiliati e forniti di quanto occorre per il servizio a cura e spesa del concessionario come segue:
Presidio Ospedaliero “E. Agnelli” – Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 00 – Xxxxxxxx (XX):
il concessionario dovrà provvedere alla fornitura delle attrezzature e degli arredi, tutti nuovi, in conformità a quanto descritto nel progetto tecnico presentato in sede di gara. In tale progetto dovranno essere dettagliate le caratteristiche delle attrezzature e degli arredi che si intendono installare.
La fornitura si intende comprensiva di trasporto, installazione, collaudo e messa in funzione.
Presidio Ospedaliero – Xxxxxx Xxxxxxx 00 – Xxxxxx (XX):
L’ASL TO3 mette a disposizione gli arredi e le attrezzature attualmente esistenti e dettagliatamente riportati nell’“ELENCO Attrezzature e Arredi ASL TO3 Presidio Ospedaliero di Rivoli” allegato al presente Disciplinare. Tali arredi e attrezzature potranno essere utilizzati oppure sostituiti dal concessionario del servizio in conformità al progetto tecnico presentato in sede di gara e nel caso di sostituzione, nel medesimo progetto, dovranno essere dettagliate le caratteristiche delle attrezzature e degli arredi che si intendono installare.
La ditta offerente, nel progetto tecnico, dovrà prevedere la revisione e la successiva reinstallazione delle attrezzature per le quali è previsto il riutilizzo.
Per tutti gli arredi/attrezzature e per quelli già presenti che vengono riutilizzati, dovrà essere presentato, ove previsto, il certificato di collaudo.
Il concessionario dovrà provvedere a proprie spese alla dismissione e smaltimento delle attrezzature e degli arredi di proprietà dell’ASL TO3 non utilizzati nell’espletamento del servizio e presenti attualmente nei locali e darne evidenza all’Azienda con idonea documentazione.
In caso di riutilizzo la ditta offerente dovrà produrre offerta economica per l’acquisto delle attrezzature e degli arredi di proprietà dell’ASL TO3 presenti nei locali e dettagliatamente riportati nell’Elenco Allegato sotto la voce “H” del disciplinare di gara. In assenza di offerta economica si ribadisce che la ditta offerente è obbligata allo smaltimento.
Le attrezzature e gli arredi sono consegnati nello stato d’uso in cui si trovano.
Per tutto il periodo di durata della concessione è onere del gestore provvedere, presso entrambi i Presidi Ospedalieri, alla integrazione e/o sostituzione delle attrezzature e degli arredi non più funzionali (stoviglie, pentolame e posaterie comprese) con altri perfettamente idonei all’uso e conformi alle prescrizioni tecniche e di sicurezza.
Il gestore dovrà provvedere, a proprie spese, alla disinstallazione e rottamazione delle attrezzature ed arredi dismessi in quanto non più funzionali.
E’ altresì onere del gestore sostituire arredi e attrezzature trafugate o danneggiate a seguito di atti di vandalismo.
In conformità a quanto disposto nell’Allegato “A” al Regolamento regionale n. 2/R del 3 marzo 2008 le attrezzature devono essere:
• in materiale resistente facilmente lavabile e disinfettabile;
• idonee e sufficienti in relazione all’attività svolta;
• installate in modo da consentire un’adeguata pulizia delle stesse e dell’area circostante.
Tutte le attrezzature dovranno essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia ed nell’Unione Europea.
Dovranno essere consegnate, ad inizio contratto, tutte le certificazioni dei materiali, arredi ed attrezzature ai sensi della normativa vigente, anche in riferimento alla normativa di prevenzione incendi nelle strutture sanitarie (DM 18/09/2002 punto 3.2, D.M. 19/03/2015, Codice di Prevenzione Incendi D.M. 03/08/2015).
2.4 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Il concessionario deve garantire in ogni momento il perfetto stato dei locali, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi.
La manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e delle attrezzature di proprietà del concessionario è a suo totale carico. Il concessionario fornirà all’ASL TO3, con periodicità annuale, un rendiconto di tutti gli interventi manutentivi effettuati nell’anno, con allegati tutti i documenti giustificativi in conformità al Piano di manutenzione di cui al progetto tecnico di gara.
E’ in facoltà dell’ASL TO3, attraverso la S.C. Tecnico e Informatico, verificare l’esatta esecuzione degli interventi manutentivi e potrà provvedere, in via sostitutiva, ai necessari interventi manutentivi qualora gli stessi siano tali da recare pregiudizio agli operatori e agli utenti del servizio addebitando i relativi costi al concessionario inadempiente.
Gli interventi di manutenzione straordinaria se causati da uso improprio o da mancata manutenzione ordinaria di arredi ed attrezzature saranno comunque a carico del concessionario.
E’ altresì posta a carico del concessionario la manutenzione ordinaria degli impianti fissi e dei locali di proprietà dell’ASL TO3 intendendosi per tale manutenzione quella necessaria a mantenere gli impianti e i locali in perfetto stato d’uso. In particolare, nell’ambito delle prestazioni di manutenzione ordinaria sono richiesti anche interventi periodici e continuativi durante i quali dovranno essere effettuate tutte le operazioni necessarie ad evitare l’insorgenza di situazioni di funzionamento degenerativo di apparecchiature, beni mobili, infissi concessi in uso o comunque finalizzate ad assicurare ottimali condizioni di lavoro, anche mediante la sostituzione di parti danneggiate o soggette ad usura e consumo. A titolo esemplificativo:
o pulizie ordinarie e straordinarie dei locali, arredi, attrezzature;
o decorazione annuale ordinaria, con ripristino di parti danneggiate o sporche nel corso dell’annualità;
o riparazione di serramenti esterni e porte interne danneggiate;
o sostituzione di vetri e pannelli dei serramenti danneggiati;
o sostituzione degli apparati di riscaldamento e raffrescamento danneggiati da uso improprio;
o pannelli di controsoffittatura danneggiati o sporchi;
o pavimenti e rivestimenti in ceramica danneggiati;
o pulizia dei rivelatori di incendio.
La fornitura dei prodotti occorrenti per la manutenzione e la pulizia è a carico del concessionario, il quale avrà la responsabilità dell’uso dei prodotti stessi, che devono essere assolutamente privi di tossicità e biodegradabili.
Il concessionario dovrà a proprio carico far eseguire tutte le verifiche periodiche previste da leggi e normative vigenti (protocolli HACCP, verifiche elettriche, di qualità dell’aria e sostituzione filtri).
Resta pertanto a carico dell’ASL TO3 la sola manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti fissi presenti nell’ambiente in cui è effettuato il servizio, che vi provvederà direttamente con proprio personale o a mezzo terzi.
Non rientrano nella manutenzione straordinaria quelle opere necessarie a ripristinare la funzionalità di impianti, reti e locali conseguenti a carenze o omissioni nella manutenzione ordinaria da parte del concessionario.
2.5 – UTENZE
Gli oneri relativi alla fornitura di acqua calda e fredda , energia elettrica, riscaldamento, raffrescamento, telefono e agli eventuali allacciamenti sono a totale carico del concessionario. Con riferimento all’energia elettrica, acqua e riscaldamento dei locali, il concessionario dovrà provvedere, a proprie spese, all’installazione di sub contatori per il calcolo dei consumi e per il relativo rimborso all’ASL TO3, da effettuarsi con cadenza trimestrale e qualora si verifichino ritardi nei versamenti dei rimborsi, sarà tenuto al pagamento di una penale come specificato nel successivo art. 15.
Il concessionario inoltre dovrà dotarsi, con spese a proprio carico, di una utenza telefonica fissa provvedendo alla richiesta, scelta dell’operatore ed alla impiantistica dal punto di fornitura fino ai locali bar.
Nel caso di eventuali interruzioni dei servizi di fornitura, il concessionario non potrà esigere nessun risarcimento dall’ASL TO3 per i danni eventualmente subiti.
DATI INFORMATIVI COSTI
Si riportano i seguenti dati informativi sui costi delle utenze relative al P.O. di Rivoli:
• Energia elettrica: media di € 18.000 annui
• Rifiuti solidi Urbani: € 2.500 costo annuo;
• Riscaldamento: € 10.000,00 costo annuo
• Tassa comunale di pubblicità: € 1.500,00
Art. 3 RICONSEGNA DEI LOCALI A FINE CONTRATTO
Al termine della concessione il gestore deve consegnare i locali e gli impianti in perfetto stato di conservazione ed efficienza e conformi alla normativa di igiene e sicurezza del lavoro.
L'ASL può subordinare l'accettazione della riconsegna alla esecuzione degli interventi manutentivi necessari alla piena funzionalità degli stessi. Verificandosi tale ipotesi lo svincolo della cauzione definitiva prestata è subordinata all'esecuzione degli interventi prescritti.
Gli arredi e le attrezzature rimangono di proprietà e sotto la responsabilità del concessionario che dovrà provvedere, salvo diverso accordo e completamente a sue spese, alla loro rimozione.
Art. 4 CARATTERISTICHE DELLE BEVANDE E DEI PRODOTTI ALIMENTARI
Le bevande ed i prodotti oggetto di somministrazione/vendita dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
• essere prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti di regolare autorizzazione sanitaria/registrazione; parimenti dovranno essere provvisti di autorizzazione i fornitori e i trasportatori;
• tutti i prodotti dovranno essere di marche conosciute a livello nazionale e di primaria qualità;
• corrispondere per caratteristiche e requisiti alle rispettive denominazioni legali, ove previste, o merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita;
• per tutti i prodotti somministrati dovranno essere chiaramente indicati gli ingredienti e dovrà essere rispettata la normativa vigente sull’etichettatura dei prodotti alimentari;
• è vietato l’uso di alimenti sottoposti a trattamenti transgenici (OGM).
Il concessionario è responsabile della verifica della corrispondenza delle caratteristiche e dei requisiti merceologici propri dei prodotti alimentari oggetto di somministrazione/vendita.
Art. 5 VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI
L’attività di vendita dei quotidiani e dei periodici è disciplinata, anche per la stampa estera, dal Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n. 170 come modificato dal D.L. 1/2012 e convertito nella Legge 27/2012.
L’attività dovrà essere svolta mediante l’installazione di appositi espositori all’interno dei locali messi a disposizione per l’espletamento del servizio.
Art. 6 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
6.1 – ATTIVITA’ DA ESPLETARE PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI Presidio Ospedaliero “E. Agnelli” – Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 00 – Xxxxxxxx (XX):
Potranno essere venduti e somministrati gli alimenti e le preparazioni consentite per la specifica tipologia
– definita dalla D.G.R. n. 2/R del 03/03/2008 - che verrà indicata nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività, che dovrà essere presentata dal titolare al momento dell’attivazione dell’attività.
La tipologia - da scegliere tra quelle indicate nel Regolamento Regionale sopra citato – dipenderà essenzialmente dalle scelte produttive dell’esercente e dai requisiti igienico sanitari dell’esercizio.
Il concessionario dovrà pertanto espletare le attività inerenti all’esercizio commerciale di un bar che indicativamente potranno consistere nella somministrazione/vendita di:
dolciumi di qualsiasi specie e natura;
caffè, latte, thé, acqua e altre bevande di qualsiasi specie e natura , purchè analcoliche; panini, tramezzini, toast e simili.
Qualora sia prevista un’attività di preparazione e confezionamento in loco di alimenti compositi quali panini, tramezzini, toast, primi piatti caldi e freddi, insalate il concessionario deve allestire una separata zona di lavoro appositamente dedicata.
I residui alimentari e gli scarti della produzione e somministrazione degli alimenti devono sostare negli ambienti del bar non oltre il tempo strettamente necessario alla lavorazione, preparazione e somministrazione quotidiana degli alimenti.
Presidio Ospedaliero – Xxxxxx Xxxxxxx 00 – Xxxxxx (XX):
Potranno essere venduti e somministrati gli alimenti e le preparazioni consentite per la specifica tipologia
– definita dalla D.G.R. n. 2/R del 03/03/2008 - che verrà indicata nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività, che dovrà essere presentata dal titolare al momento dell’attivazione dell’attività.
La tipologia - da scegliere tra quelle indicate nel Regolamento Regionale sopra citato – dipenderà essenzialmente dalle scelte produttive dell’esercente e dai requisiti igienico sanitari dell’esercizio.
Il concessionario dovrà pertanto espletare le attività inerenti all’esercizio commerciale di un bar che indicativamente potranno consistere nella somministrazione/vendita di:
dolciumi di qualsiasi specie e natura;
caffè, latte, thé, acqua e altre bevande di qualsiasi specie e natura , purchè analcoliche;
panini, tramezzini, toast e simili, primi piatti caldi e xxxxxx ed insalate che potranno essere preparati e confezionati in loco in una separata zona di lavoro appositamente dedicata.
I residui alimentari e gli scarti della produzione e somministrazione degli alimenti devono sostare negli ambienti del bar non oltre il tempo strettamente necessario alla lavorazione, preparazione e somministrazione quotidiana degli alimenti.
Presso tale Presidio è prevista per il concessionario la possibilità di espletare un’attività di “ministore” e pertanto di effettuare la vendita, anche tramite distributori automatici, di generi vari non appartenenti al settore alimentare e sotto riportati a livello indicativo e non esaustivo:
- prodotti per l’igiene personale (saponi, creme, lamette, profumi);
- articoli di prima necessità per la cura della persona (calze, collant, biancheria intima);
- articoli vari quali batterie, bigiotteria, articoli da regalo, peluche, ecc.;
- libri vari sempre e comunque nel rispetto della morale e del buon gusto.
PRESSO ENTRAMBI I PRESIDI OSPEDALIERI:
La concessione prevede la vendita di giornali e riviste precisata nel precedente art. 5 e la distribuzione degli stessi dovrà essere effettuata anche nei reparti e servizi ospedalieri secondo orari e modalità da concordare con le Direzioni Sanitarie di Presidio e, in ogni caso, senza che da ciò possa derivare ostacolo o disservizio nella normale attività. Le spese per l’acquisto di carrelli e espositori sono a esclusivo carico del concessionario. Per quanto riguarda le modalità di vendita si richiamano le disposizioni normative già riportate nel precedente art. 5.
6.2 – MODALITA’ DI GESTIONE
Il concessionario deve assicurare il servizio con gestione a proprio esclusivo rischio e responsabilità, in forma organizzata autonoma di mezzi, attrezzature e personale secondo quanto prescritto dal presente disciplinare e dalla vigente normativa in materia.
Il servizio deve essere svolto nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti e deve essere eseguito a regola d'arte per il raggiungimento del massimo beneficio per il cliente. Deve essere pertanto perfetto sia per la qualità delle materie prime utilizzate che per le modalità di esecuzione delle varie operazioni nel rispetto dei tempi, delle procedure gestionali, delle garanzie igienico-sanitarie nonché delle garanzie sulla continuità del servizio.
La direzione operativa del servizio per l'intero periodo contrattuale spetta al concessionario.
La tutela del consumatore deve essere garantita in conformità alle disposizioni del D.lgs 114/98 ed in particolare per quanto riguarda i seguenti punti:
♦ trasparenza del mercato;
♦ efficienza del servizio;
♦ professionalità degli operatori;
♦ sicurezza dei prodotti e visibilità dei prezzi.
Il gestore garantisce l'utilizzo esclusivo di bevande e generi alimentari solidi di elevato valore commerciale e di immagine consolidata e regolarmente ammessi dalle vigenti norme di igiene alimentare.
Il bar e il ministore dovranno essere forniti di generi di consumo in quantità sufficiente per soddisfare le esigenze del pubblico, sempre di ottima qualità, variamente assortiti, di recente produzione e
corrispondere alle denominazioni legali o merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita.
La vendita di generi avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o, comunque, non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità, darà luogo alla revoca del servizio.
Si precisa che, in ogni caso, è tassativamente vietata la distribuzione, la vendita e la somministrazione di:
• Tabacchi, sali e valori bollati
• Bevande alcoliche di qualsivoglia gradazione, anche per asporto, compresa la birra se non analcolica
• Materiale pornografico.
E’ vietata l’installazione di videogiochi.
Tutti gli acquisti dei prodotti necessari allo svolgimento del servizio dovranno essere fatti dal gestore a proprio nome, con esonero espresso dell’ASL TO3 da qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali ritardi o inadempimenti nei pagamenti.
Nei locali adibiti al servizio sono vietate assemblee e riunioni. E’ vietato l’ingresso ai venditori ambulanti.
Poiché l’accesso al bar è regolato dall'art. 16 del D.lgs 114/98 e ss.mm.ii. e dalla restante normativa in materia, il concessionario deve segnalare, a proprie spese, la presenza del locale bar, ministore, edicola mediante apposita segnaletica, ben visibile da tutti gli accessi principali, in conformità a quella esistente nei Presidi Ospedalieri di Pinerolo e Rivoli.
6.3 – INIZIO ESERCIZIO E ORARI DI APERTURA
L’esercizio dovrà iniziare la propria attività entro 45 gg., dalla avvenuta conclusione dei lavori di adeguamento e allestimento dei locali.
Il servizio bar e il ministore-edicola dovranno essere espletati in modo continuativo dalle ore 7.00 alle ore 21,00 dal lunedì alla domenica con orario reso noto al pubblico.
Viene concessa la facoltà al gestore di concordare con le Direzioni Sanitarie di Presidio un periodo di chiusura, pari a massimo 15 giorni consecutivi all'anno, da utilizzarsi sia per ferie sia per l'espletamento di attività manutentive.
L’orario potrà essere modificato, in accordo tra le parti e in vigenza del contratto, sulla base di motivate esigenze di servizio.
E’ fatto obbligo al concessionario di indicare una reperibilità telefonica al di fuori dell’orario di apertura per urgenti e imprevedibili necessità di accesso ai locali.
6.4 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO – SCIOPERO DEL PERSONALE
In servizio non potrà essere interrotto fatto salvo il verificarsi di impedimenti derivanti da forza maggiore o da eventi eccezionali, imprevedibili e gravi non imputabili in alcun modo al gestore.
Il servizio dovrà essere effettuato con continuità e perciò, in caso di interruzioni imputabili al concessionario, questi sarà tenuto al pagamento di una penale come specificato nel successivo art. 15.
Il concessionario è responsabile dell’ottimale conduzione del servizio, la cui regolarità deve essere garantita anche nei casi di sciopero del proprio personale.
6.5 – PREZZI DI VENDITA AL PUBBLICO DELLE CONSUMAZIONI
Ex art. 18 L.R. 38/2006:
1. I prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo, indicano, in modo chiaro e ben leggibile e visibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo ad eccezione di quei prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio è già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili.
2. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
a) per quanto concerne le bevande: mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
b) per quanto concerne gli alimenti: con le stesse modalità di cui alla lettera a) cui si aggiunge l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio.
3. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il relativo listino dei prezzi è posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione.
4. Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico.
I prezzi di vendita al pubblico dovranno essere dettagliatamente riportati in un apposito listino che dovrà essere esposto in modo ben visibile a fianco della cassa e ogni sua eventuale variazione dovrà essere autorizzata dall’ASL TO3.
Il listino completo dei prezzi di vendita al pubblico dovrà essere depositato presso la S.C. Gestione Appalti e Logistica dell’ASL TO3.
E' fatto obbligo al gestore di rilasciare apposito scontrino di cassa per ogni consumazione in conformità alla normativa fiscale vigente.
Per i dipendenti dell’ASL TO3 provvisti del tesserino identificativo fornito dall’Azienda dovrà essere prevista una riduzione del 10% rispetto ai prezzi praticati alla restante clientela ammessa al servizio bar. Detto sconto si applica solo sui prodotti bar e ristorazione.
7 – SICUREZZA ED IGIENE DEGLI ALIMENTI
Il concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni relative alla sicurezza alimentare previste dalla normativa regionale nazionale e comunitaria vigente tra cui Regolamento CE n. 852/2004, L. 283/62, D.P.R. 327/80, Regolamento Regionale n. 2/R del 03/03/2008, D. Lgs. 114 del 08/02/2006, Reg. CE 178/2002 nonché le disposizioni relative alla sicurezza e all’igiene nei luoghi di lavoro.
In sede di progetto tecnico di gara dovrà essere prodotta la documentazione relativa al piano di autocontrollo redatto secondo la metodologia HACCP previsto dal Regolamento CE n. 852/2004 e dal D.Lgs 193./2007.
7.1 – CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI
Il concessionario dovrà provvedere alla conservazione di tutti i prodotti alimentari, confezionati e non, rispettando scrupolosamente le disposizioni in legge in materia.
I prodotti confezionati dovranno riportare sull’involucro tutte le indicazioni stabilite dalle norme vigenti in tema di etichettatura come contenuto, ingredienti, additivi , eventuali allergeni, scadenza o TMC (Termine Minimo di Conservazione) a seconda dei prodotti , ecc. La data di scadenza ed il TMC in particolare modo dovranno essere controllate e rispettate anche per i prodotti sfusi e/o aperti che, comunque, dovranno essere rispondenti alla normativa prevista per l’etichettatura.
Secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, tutte le confezioni utilizzate per le varie derrate alimentari devono essere in materiale idoneo all’imballaggio della particolare derrata in esse contenuta; dovranno inoltre risultare chiuse e sigillate ed intatte.
Il concessionario dovrà assicurare la rigorosa e costante sanificazione delle attrezzature, tale da garantire un’ottimale condizione igienica delle stesse.
8 – ONERI E DIVIETI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Sono sommariamente a carico del concessionario i seguenti oneri, già ampiamente descritti nel presente disciplinare:
- gestione del servizio in forma organizzata autonoma di mezzi, attrezzature e personale in conformità al presente disciplinare ed al progetto tecnico presentato in sede di gara;
- espletamento delle opere di adeguamento dei locali di cui al precedente art. 2.2;.a tal proposito si rimanda all’art.14 (Tempistica)
- terminati i lavori di adeguamento ed allestiti i locali dovrà essere presentata al SUAP competente la SCIA prevista dalle norme vigenti; copia di detta SCIA accettata e protocollata dal SUAP dovrà essere inviata alla competente Struttura dell’ASL TO3.
- trasporto, installazione, collaudo e messa in funzione delle attrezzature e degli arredi forniti; disinstallazione e sostituzione delle attrezzature e degli arredi in uso non più funzionali, trafugati o danneggiati per qualunque causa; rimozione degli stessi a fine gestione salvo diverso accordo;
- fornitura e lo stoccaggio delle derrate alimentari e generi di consumo vari;
- conservazione e gestione dei prodotti alimentari e delle bevande in conformità alle vigenti normative e come riportato nel precedente artt. e 7.1;
- predisposizione del manuale HACCP, da consegnare all’ASL TO3 prima dell’ avvio dell’esercizio, riportante tra l’altro le procedure di autocontrollo ex Reg CE 852/2004 e X.Xxx 193/2007;
- manutenzione ordinaria e straordinaria come dettagliatamente riportato nell’art. 2.4;
- pulizia ordinaria e straordinaria dei locali messi a disposizione per l’espletamento del servizio, arredi, attrezzature, impianti, disinfestazione e deblattizzazione dei locali. Lavaggio e sanificazione di tutte le attrezzature mobili, comprese le stoviglie utilizzate per la preparazione e la distribuzione dei cibi. A tale proposito si sottolinea che nei locali devono essere garantite condizioni ottimali di igiene ambientale e del personale. In sede di progetto tecnico di gara la ditta concorrente deve presentare i protocolli di pulizia, sanificazione, disinfezione che intende adottare in caso di aggiudicazione;
- fornitura di tutto il relativo materiale di consumo occorrente, non tossico e biodegradabile. I prodotti utilizzati dovranno essere approvati dai competenti servizi dell’ASL TO3 ed essere corredati da scheda tecnica e di sicurezza. Le schede tecniche e di sicurezza dovranno essere consegnate, ai servizi preposti dell’ASL TO3, prima dell’avvio dell’esercizio;
- la raccolta dei rifiuti derivanti dall’attività espletata e il loro trasporto in luoghi di raccolta allocati all’interno dei Presidi Ospedalieri, nel rispetto della vigente normativa in materia. Per i rifiuti quali plastica, vetro e cartoni dovrà essere effettuata la raccolta differenziata secondo il protocollo aziendale e conferire tali rifiuti in luoghi di raccolta definiti all’interno dei Presidi Ospedalieri ;
- smaltimento rifiuti speciali:
- pagamento tassa rifiuti;
- utenza di telefonia fissa;
- assunzione e gestione del personale necessario a garantire il servizio; la retribuzione, completa di tutti gli elementi accessori e aggiuntivi, da erogare al proprio personale ed i relativi oneri assicurativi, previdenziali, sociali; l’aggiornamento professionale del proprio personale. Prima dell’avvio dell’esercizio dovrà essere depositato l’elenco del personale addetto al servizio e comunicato il nominativo del Responsabile Operativo del servizio disponibile in loco (art. 10) ;
- imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere inerenti la gestione oltre alla corresponsione all’ASL TO3 del compenso pattuito in seguito all’espletamento della gara d’appalto;
- eventuale segnaletica di accesso al bar;
- misure di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- acquisizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del servizio richiesto, e dovrà garantire il rispetto di tutte le eventuali norme che nel tempo verranno emanate;
- osservanza di tutte le normative vigenti in materia e ottemperanza ad eventuali prescrizioni, contestazioni, pagamento di sanzioni che saranno eventualmente stabilite da parte dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione, N.a.s. e/o altri organismi di vigilanza a controllo;
- stipulazione di apposita polizza assicurativa (art. 12) di cui una copia dovrà essere consegnata all’ASL TO3 entro la data di inizio dell’esercizio;
- mantenere con la diligenza del buon padre di famiglia i locali ricevuti in concessione;
- restituire al termine del contratto di concessione i locali in stato di perfetta efficienza;
- ogni altra operazione e prestazione, anche se non esplicitamente indicata, necessaria per il servizio oggetto dell’appalto;
- in generale ogni onere diretto o indiretto derivante dall’assunzione del servizio ai sensi del presente disciplinare.
Il concessionario è inoltre tenuto:
- a non installare insegne pubblicitarie, manifesti ed adesivi di qualsiasi tipo nelle aree e nei locali avuti in concessione senza la preventiva autorizzazione da parte dell’ASL TO3;
- a far rispettare, all’interno dei locali dove viene svolto il servizio, l’assoluto divieto di fumo, individuando un responsabile preposto all’osservanza del divieto, così come previsto dalla normativa vigente in materia. Il nominativo del responsabile dovrà essere apposto sui cartelli, a norma di legge, che dovranno essere esposti in maniera ben visibile;
- a non costituire depositi di recipienti vuoti, di contenitori in cartone o quanto altro, nemmeno in via provvisoria, al di fuori dei locali assegnati e in qualsiasi area ospedaliera (interna o esterna);
- a provvedere che gli approvvigionamenti per la gestione del servizio non ostacolino la normale attività ospedaliera;
- a provvedere, in caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico dell’ASL TO3 per inadempienze o per responsabilità del concessionario, all’immediato e totale rimborso a favore della stessa che, in caso contrario, si rifarà sul deposito cauzionale richiedendone la ricostituzione nella misura prevista.
9 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
L’apertura di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetta a quanto disposto dall’art. 9 della L.R. n. 3/2015 che modifica la L.R. 38/2006 nonché alle disposizioni della DGR 16-4910 del 14/11/2012 e della DD della Regione Piemonte n. 799 del 15/11/2012.
Tutti gli adempimenti (SCIA, autorizzazioni amministrative e sanitarie richieste per l’esercizio delle attività oggetto della gestione) sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.
Il concessionario, nella gestione sarà obbligato al rispetto di tutte le norme amministrative, fiscali, tecniche, sanitarie e di polizia per il tempo vigenti in materia. Le eventuali sanzioni applicate dalle autorità competenti per l’inosservanza di tali norme sono interamente a carico del concessionario e
possono comportare, a discrezione dell’Amministrazione, la risoluzione del rapporto.
Il concessionario dovrà presentare all’ASL TO3 le autorizzazioni/certificazioni/permessi rilasciate dalle Autorità competenti necessari per lo svolgimento del servizio in oggetto (vedi art. 8) e ne assumerà la piena titolarità con vincolo di localizzazione all’interno dei Presidi Ospedalieri di Pinerolo e Rivoli.
Saranno inoltre a completo carico del concessionario le tasse e le imposte tutte di esercizio comprese quelle per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni.
In caso di scioglimento anticipato del rapporto concessorio per qualsiasi causa ed al termine della concessione il concessionario nulla potrà pretendere a titolo di avviamento commerciale in relazione alla gestione effettuata.
9.1 – SUBINGRESSO
Ex art. 13 L.R. 38/2006, il trasferimento della gestione comporta il trasferimento dell’autorizzazione al nuovo cessionario avente causa entrante individuato dall’ASL TO3 e la decadenza della medesima in capo al cedente.
10 – PERSONALE
In sede di progetto tecnico di gara dovrà essere presentato un piano di organizzazione del personale. Nello svolgimento del servizio è fatto obbligo infatti al concessionario di avvalersi di proprio personale che opera sotto la sua esclusiva responsabilità e di fornirne all’ASL TO3 un elenco costantemente aggiornato.
Deve essere impiegato esclusivamente personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia di assicurazioni sociali, previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche ed in regola con quanto previsto dalle eventuali specifiche normative di settore.
E’ fatta salva la facoltà della A.S.L. TO3 di richiedere al concessionario, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la documentazione probatoria di tutti gli adempimenti sopracitati, ivi comprese le probatorie dei versamenti contributivi.
L’ASL appaltante risulta estranea a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra il concessionario ed il proprio personale dipendente.
Le parti danno atto ed accettano che nessun rapporto di lavoro o di incarico viene ad instaurarsi tra l’ASL ed il personale addetto all’espletamento del servizio che lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l’esclusiva responsabilità del concessionario.
Il personale adibito all’esercizio deve indossare idoneo abbigliamento (la fornitura delle divise è a carico del concessionario), il cartellino di riconoscimento, secondo la normativa in vigore, disporre delle autorizzazioni sanitarie previste dalle vigenti leggi in materia e osservare una condotta ineccepibile informata a cortesia e professionalità nei rapporti con l’utenza. La divisa dovrà essere mantenuta in perfetto stato di pulizia e decoro. L’ASL TO3 si riserva in qualsiasi momento la facoltà di richiedere al concessionario l’allontanamento immediato di coloro che, a suo giudizio, non tenessero una condotta consona alla natura del luogo all’interno del quale prestano la loro opera.
Il concessionario sarà tenuto ad applicare nei confronti del personale addetto ogni norma di legge e di CCNL per il tempo applicabile, con esclusione di responsabilità in capo all’Amministrazione.
Il personale necessario all'espletamento del servizio è assunto direttamente dal concessionario e deve:
- essere in numero sufficiente a garantire un servizio adeguato;
- essere qualificato, di assoluta fiducia e di provata riservatezza;
- essere in possesso del requisito di sana e robusta costituzione;
- curare scrupolosamente l'igiene e la pulizia personale;
- essere dotato dei presidi di autotutela da rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e dovrà essere debitamente informato e sensibilizzato sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- consegnare immediatamente alle Direzioni Sanitarie di Presidio le cose rinvenute nell’ambito dei locali, qualunque ne sia il valore e lo stato;
- rifiutare compensi o regalie.
Il concessionario prima dell'avvio del servizio trasmette alla S.C. Gestione Appalti e Logistica l'elenco nominativo, completo di orario di lavoro e mansioni svolte, del personale eventualmente impiegato nella gestione (art. 8).
Il concessionario si obbliga a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del personale che dovessero avere luogo nel corso di esecuzione della concessione. La consistenza numerica e qualitativa del personale del concessionario dovrà restare costante così come risulta dal progetto di organizzazione del personale presentato in sede di progetto tecnico di gara.
Il concessionario dovrà nominare, entro la data di inizio del servizio, un proprio Responsabile Operativo disponibile in loco (oltre al nominativo di un sostituto in caso di sua assenza), rintracciabile nelle ore di apertura, che sia munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi problema che dovesse insorgere in tema di esecuzione delle prestazioni. Le contestazioni d’inadempienza fatte a detto incaricato si intendono fatte direttamente al concessionario.
10.1 – MISURE PER LA SALVAGUARDIA DELL’OCCUPAZIONE
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l’impresa si obbliga ad applicare integralmente, per tutti gli addetti, soci o dipendenti, tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L’Impresa si obbliga altresì:
• ad applicare il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci;
• ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio oggetto della concessione, qualora disponibili, i lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario.
A titolo di informazione il numero, la qualifica/ livello e il monte ore settimanale relativo al personale dipendente (al quale è stato applicato il Contratto del Commercio e Pubblici Esercizi) dell’impresa attualmente titolare della concessione di gestione del servizio presso l’ASL TO3 – locali siti presso Presidio Ospedaliero di Rivoli - sono i seguenti:
N. PERSONALE | QUALIFICA/ LIVELLO | ORE SETTIMANALI cad. dipendente |
1 | Responsabile punto vendita/ 3° livello | 40 |
5 | Barista/ 5° livello | 40 |
10.2 – ADEGUAMENTO ALLE NORME E REGOLAMENTI AZIENDALI
Il concessionario e il suo personale devono uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dall’ASL TO3.
E’ da considerare riservata e non oggetto di diffusione o comunicazione a terzi ogni informazione relativa all’organizzazione dell’ASL TO3 e alle sue attività di cui il concessionario e i suoi dipendenti vengano a conoscenza durante l’espletamento del servizio. L’ASL TO3 potrà promuovere l’allontanamento di quei dipendenti del concessionario che contravvengono alle disposizioni sopraddette.
11 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO
Il concessionario è responsabile nei confronti sia dell’ASL TO3 che dei terzi della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio e degli utenti e clienti. Pertanto per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente disciplinare, il concessionario è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
In particolare, il concessionario dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all’igiene del lavoro e alla prevenzione degli infortuni, dotando eventualmente il personale di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione al servizio svolto e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi.
Il concessionario dovrà inoltre:
- istruire e responsabilizzare il personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella dei terzi. Pertanto il personale dovrà essere adeguatamente formato nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, ed igiene del lavoro, antincendio e pronto soccorso;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del personale e di eventuali subappaltatori;
- predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie,
- fornire all’ASL TO3 tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui venga a conoscenza, anche non dipendente dall’attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo.
A sua volta l’ASL TO3 s’impegna, nei termini e modi prescritti dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., ad informare il concessionario sui rischi specifici esistenti negli ambiti di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività; è stato elaborato un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) allegato ai documenti di gara, che riporta le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze. Questo documento, se necessario aggiornato prima dell’inizio attività e durante l’appalto , per volontà delle parti, costituisce lo strumento operativo che regolamenterà le attività lavorative fra l’ASL TO3 e il concessionario in quelle aree dove si concretizzano le interferenze lavorative tra le due attività. Le disposizioni che verranno riportate nel DUVRI non riguarderanno i rischi specifici propri dell’attività del concessionario e delle eventuali imprese subappaltatrici; per i rischi propri il concessionario dovrà elaborare il Documento di Valutazione dei rischi ai sensi degli art.17 e 28 Dlgs 81/08.
Il concessionario dovrà mettere a disposizione dei propri lavoratori servizi igienici e spogliatoi conformi ai requisiti del Dlgs 81/08 e della DGR Regione Piemonte n.1995 del 2006.
Poiché i locali vengono affidati in concessione d’uso , il concessionario si configura come committente dei lavori di adeguamento dei locali, conformemente alla definizione di cui all’art.89 comma 1 lettera b del Dlgs 81/08.
Pertanto il concessionario dovrà adempiere agli obblighi previsti per il committente in relazione all’ obbligo di applicazione del titolo IV del Dlgs 81/08 per l’esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali affidati in concessione d’uso.
12 – RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO - ASSICURAZIONE
Il concessionario si assume ogni responsabilità civile e penale per l'espletamento dell'attività richiesta dal presente disciplinare ed è espressamente obbligata a tenere sollevata ed indenne l’ASL TO3 da tutti i danni, sia diretti che indiretti, compresi gli infortuni o altro, che potessero derivare, a cose e/o persone, incluso il personale dello stesso, dall’espletamento delle attività connesse al servizio. A tale scopo si impegna a stipulare con una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO, mantenendola per tutta la durata del contratto, nella quale venga esplicitamente indicato che l'ASL TO3 deve essere considerata “terzo” a tutti gli effetti.
Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi da patologie di origine alimentare, intossicazioni alimentari, e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di bar, nonché dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.
Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione del servizio o nel corso della predisposizione dei locali nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente disciplinare.
La copertura assicurativa, esente da franchigia o in caso di applicazione di franchigia con la previsione che la medesima non potrà essere opposta all’ASL TO3, dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per sinistro.
L'ASL TO3 è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro, che dovessero accadere, durante l’esecuzione del servizio, al personale dipendente del concessionario, convenendosi a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo del contratto.
Nella garanzia di RCO, si dovranno comprendere anche i lavoratori parasubordinati e con contratto di somministrazione lavoro, eventualmente utilizzati dal concessionario.
La garanzia dovrà comprendere anche l’estensione alle malattie professionali ed al danno biologico. L’esistenza di tale polizza, non esime il concessionario dalle proprie responsabilità , avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
Copia della polizza dovrà essere consegnata all’ASL TO3 entro la data di inizio del servizio.
13 – CONTROLLI DI CONFORMITA’ DEL SERVIZIO FORNITO
La S.C. Gestione Appalti e Logistica ha il compito di rappresentare l’ASL TO3 nella gestione del contratto, di curare il rapporto operativo con il concessionario e verificare la corretta esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto.
Pertanto l’ASL TO3, avvalendosi della Struttura sopra riportata e di collaboratori tecnici con competenza specifica in materia di sicurezza e igiene alimentare, si riserva di verificare le caratteristiche del servizio offerto con controlli periodici su: igiene dei locali e delle attrezzature, qualità degli alimenti distribuiti, conservazione dei cibi, autocontrolli e confezionamento dei cibi, verifiche sulla regolarità nel pagamento delle rate di canone e dei rimborsi delle utenze, ecc…e se necessario di richiedere al concessionario le opportune azioni correttive che dovranno essere attuate nei tempi richiesti dall’ASL. Nel caso in cui le non conformità non vengano risolte nei tempi previsti, l’ASL TO3 potrà applicare una penale come riportato nell’art. 15 del presente disciplinare.
E’ facoltà dell’ASL TO3 effettuare, in qualsiasi momento senza preavviso, controlli e analisi al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dal concessionario alle prescrizioni previste dal presente disciplinare.
Il concessionario dovrà garantire l’accesso agli incaricati dell’ASL TO3 in qualsiasi ora lavorativa per esercitare il controllo circa la corretta conservazione delle materie prime e dei prodotti offerti.
I suddetti controlli verranno eseguiti in contraddittorio tra le parti e qualora il Responsabile del servizio o un suo incaricato non fossero presenti, l’ASL TO3 effettuerà ugualmente i controlli e il concessionario non potrà contestare le loro risultanze.
Le spese sostenute per gli accertamenti, ivi comprese quelle relative ad eventuali analisi effettuate, saranno poste a carico dello stesso.
14 - TEMPISTICA
Entro 30 gg. dalla stipula del contratto l'aggiudicatario deve produrre il progetto esecutivo per il
P.O. di Pinerolo/documento equipollente per il P.O. di Rivoli.
Il progetto esecutivo/documento equipollente è sottoposto alla validazione da parte della SC Tecnico e Informatico dell’ASL TO3 che dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dalla consegna del progetto.
FASE 1:
Inizio lavori: entro 30 gg. dal verbale di consegna lavori (da parte della SC Tecnico). Ultimazione lavori dell'intera opera comprensiva di impianti, arredi e attrezzature: entro 90 giorni per il P.O di Pinerolo e entro 45 giorni per il P.O. di Rivoli dalla data di inizio lavori. L'aggiudicatario deve comunicare formalmente all'ASL TO3 la data di ultimazione dei lavori.
Entro 45 gg.dalla data di ultimazione dei lavori è redatto da parte del Direttore lavori il certificato di regolare esecuzione.
FASE 2: espletamento del servizio di gestione bar, ministore ed edicola. Avvio: entro 45 giorni dalla redazione del certificato di regolare esecuzione.