PROGETTO DI RICERCA IN CONVENZIONE
PROGETTO DI RICERCA IN CONVENZIONE
"L'impatto del Giubileo Straordinario sull'economia della provincia di Roma”
TRA
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma (di seguito denominata “Parte committente”), con sede e domicilio fiscale in Roma via de’ Burrò, 147 00186, C.F. 80099790588, nella persona della Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, Dirigente ad interim dell’Area VII “Studi e Sistemi informativi”, autorizzata alla sottoscrizione della presente convenzione dalla Giunta con propria delibera n. 100 del 4 maggio 2015
e
la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “La Sapienza” - Centro di Spesa (di seguito denominato “Centro”) con sede in Xxxx, xxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, x. 0 – 00161, C.F. n. 80209930587 rappresentato dal Preside della Facoltà, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione ai sensi dell’art. 71 c. 3 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rettorale n. 982 del 30.3.2015, nonché, nello specifico per il presente progetto, dalla Deliberazione di Giunta di Facoltà n. 83/2015.
PREMESSO CHE
- Il Santo Padre Papa Xxxxxxxxx ha indetto il “Giubileo Straordinario della Misericordia” che riguarderà il periodo 8 dicembre 2015 – 20 novembre 2016;
- l’evento rappresenta evidentemente, in virtù della sua straordinarietà, un’opportunità senza precedenti per lo sviluppo economico e sociale delle provincia di Roma, centro della cristianità, rispetto alla quale - dati i tempi stretti – si rivela quantomai strategica la capacità di programmazione degli interventi da effettuare, nonché la previsione delle ricadute, economiche e non, degli stessi sulla compagine economica e sociale dell’intero territorio provinciale;
- la Camera di Commercio di Roma, dato il proprio ruolo di Istituzione “fonte autorevole di dati economici”, intende mettere a disposizione dei diversi attori coinvolti un contributo di analisi scientifica che possa essere di ausilio nelle loro scelte strategiche e organizzative;
- la peculiarità delle ricerca e le “variabili” legate alla straordinarietà dell’evento rendono necessario l’ausilio del mondo scientifico per la relativa realizzazione nell’ambito delle finalità istituzionali di informazione economica di cui all’art. 2, comma 2 lett. d) della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 – Oggetto del contratto
La Parte committente affida al Centro, che accetta, l’esecuzione in collaborazione di una ricerca concernente l’impatto economico del Giubileo Straordinario della Misericordia sull’economia romana.
Articolo 2 – Programma della ricerca
Il programma, concordato tra le parti contraenti è descritto nell'Allegato, nel quale, fra l'altro, vengono riportati gli obiettivi che si intendono perseguire.
Nel corso dello svolgimento dei lavori in relazione all’evoluzione degli stessi potranno essere concordati tra i responsabili scientifici del contratto, aggiornamenti alla pianificazione dettagliata delle attività, sempre nei limiti del programma di ricerca in argomento.
Articolo 3 – Responsabile scientifico
Il Centro designa il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx quale responsabile scientifico dell’esecuzione della ricerca.
La Parte committente designa, quale proprio rappresentante/referente per ogni attività o questione inerente all’esecuzione della ricerca, la Dott.ssa Xxxxx Xxxxx, nella sua qualità di Responsabile della struttura “Studi e Progetti Speciali” incardinata nell’Area VII “Studi e sistemi informativi”, sotto la supervisione della Dirigente.
Articolo 4 - Corrispettivo
La Parte committente si impegna a versare al Centro, a titolo di corrispettivo per l’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, la somma di € 40.000,00, IVA inclusa.
Articolo 5 – Modalità di pagamento
La Parte committente corrisponderà al Centro la somma di cui al precedente articolo con le seguenti modalità:
- il 30% dell’importo totale del corrispettivo pattuito al momento della consegna della prima stesura della ricerca che dovrà intervenire entro e non oltre 2 settimane a decorrere dalla sottoscrizione della presente;
- il restante 70% alla consegna definitiva della ricerca che dovrà intervenire entro e non oltre 4 settimane a decorrere dalla sottoscrizione della presente;
Articolo 6 – Segretezza
Il Centro, nella persona del Responsabile scientifico, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dalla Parte Committente, in virtù del presente contratto.
La Parte committente, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal Responsabile scientifico, o dai suoi collaboratori, in virtù del presente contratto e che non costituiscano l’oggetto del contratto stesso.
Articolo 7 – Proprietà dei risultati della ricerca
I risultati della ricerca saranno di proprietà della Parte committente, fatti salvi i diritti morali di autore ed inventore ai sensi delle leggi vigenti.
Il Centro, nella persona del Responsabile Scientifico, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, esclusivamente per proprio uso interno, i sopra citati risultati.
Il Centro potrà, altresì, farne oggetto di pubblicazione scientifica e/o di esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, salvo citare l’accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca, e salva la preventiva autorizzazione scritta della parte Committente.
Articolo 8 – Trattamento dei dati personali
Il Centro provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
La Parte committente si impegna a trattare i dati personali provenienti dalla Sapienza unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.
Articolo 9 - Controversie
In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in sede di conciliazione presso la Camera Arbitrale di Roma.
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il foro competente sarà quello di Roma.
Roma lì, 15 giugno 2015
Per la Camera di Commercio di Roma | Per la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “La Sapienza” |
x.xx Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx | x.xx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx |