RACCOLTA
RACCOLTA
PROVINCIALE DEGLI USI
Commissione Provinciale per la revisione degli Usi
2015
RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI 2015
INDICE PER MATERIE
Titolo 1
Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere 29
§ 3 - Offerta secondo gli usi (art. 1214 c.c.) 31
§ 5 - Clausola “salvo visita” 31
§ 6 - Clausola “salvo venduto” 31
§ 7 - Mediazione: provvigione 31
Titolo 2
§ 1 - Rappresentanza e amministrazione 35
III – IL PATRIMONIO E LA SUA DIVISIONE 35
§ 1 - Amministrazione del patrimonio comune 35
§ 2 - Rendiconto della comunione 35
§ 3 - Triplice qualità dei beni patrimoniali 36
§ 4 - Divisione dei beni secondo la loro qualità e origine 36
IV - DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI 36
§ 1 - Obblighi di lavoro e coabitazione nel fondo agricolo 36
§ 2 - Partecipazione agli utili 36
§ 1 - Tentativi di riconciliazione e poteri disciplinari del capo famiglia 37
Titolo 3
Compravendita e locazione di immobili urbani 39
§ 1 bis – Pagamento della provvigione 41
§ 0 xxxxxx – Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx 00
§ 0 quinquies – Relazione tecnica 41
§ 2 - Visita della cosa locata 41
§ 4 – Spese di registrazione 42
Titolo 4
Compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici 43
I - COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI 45
II - AFFITTO DI FONDI RUSTICI 45
§ 1 - Eccedenza o diminuzione delle scorte vive o morte 45
§ 3 - Decorrenza del contratto di affitto 45
§ 4 - Affitto ad meliorandum 45
III - CONDUZIONE A MEZZADRIA 45
IV - CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA O IN COMPARTECIPAZIONE 45
V - CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA 45
VI - CONDUZIONE IN ENFITEUSI 46
VII - ALTRE FORME DI CONDUZIONE 46
Titolo 4 bis
Amministrazione fondi rustici e urbani, condomini compresi 47
I - AMMINISTRAZIONE CONDOMINI 49
§ 1 - Convocazione dell’assemblea 49
§ 2 - Controfinestre e cancelletti antintrusivi 49
§ 3 – Tende e condizionatori 49
§ 4 - Autoclave-installazione 49
§ 5 - Ripartizione provvisoria di spese 49
§ 6 - Ripartizione spese particolari 49
§ 7 - Ripartizione spese centrali termiche e di produzione acqua calda 49
§ 9 – Ripartizione spese per strade comuni a più edifici e proprietari 50
II - AMMINISTRAZIONE FONDI RUSTICI 50
§ 1 - Amministrazione fondi rustici 50
§ 2 bis – Poteri dei dirigenti preposti all’esercizio dell’impresa agricola e dei Fattori di campagna 50
§ 3 - Utilizzo delle strade in territorio agricolo 50
Titolo 5
I - PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA 53
A) BOVINI DA VITA, DA LATTE, DA MACELLO 53
§ 1 - Forme e modi di contrattazione 53
§ 2 - Passaggio di proprietà 53
§ 3 - Tolleranze per le vacche lattifere o gravide 54
§ 6 - Difetti, vizi o malattie - azione redibitoria 54
§ 7 - Obblighi del compratore e del venditore 55
§ 8 - Verifiche delle malattie e dei vizi 55
§ 9 - Come e dove si provvede alla restituzione 55
§ 10 - Obblighi in caso di malattia 55
§ 11 - Effetti e presunzioni conseguenti a morte 56
§ 12 - Rescissione del contratto nella vendita a gruppo 56
§ 1 - Forme e modi di contrattazione 56
§ 2 - Passaggio di proprietà 56
§ 4 - Obblighi di garanzia del venditore - Azione redibitoria 56
§ 1 - Forme e modi di contrattazione 57
§ 1 - Forme e modi di contrattazione 57
§ 3 - Obblighi di garanzia del venditore - Azione redibitoria 58
E) ANIMALI DA CORTILE: POLLAME E CONIGLI 58
§ 2 - Assettatura del pollame e dei conigli morti 58
F) PELLI BOVINE FRESCHE DI MACELLO 58
§ 1 - Contrattazione e consegna delle pelli 58
II - PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA 59
A) FRUMENTO, GRANOTURCO, CEREALI MINORI 59
§ 8 - Differenze di qualità 60
- COMMERCIO ALL’INGROSSO - PASSAGGIO DALLA PRODUZIONE AL COMMERCIO 61
- COMMERCIO ALL’INGROSSO PER LA VENDITA SUI MERCATI LOCALI 61
§ 5 - Vendita di prodotti ortofrutticoli 62
Il produttore consegna le uve presso le cantine sociali oppure presso la cantina dell’acquirente 62
- COMMERCIO ALL’INGROSSO - PASSAGGIO DALLA PRODUZIONE AL COMMERCIO 63
- COMMERCIO ALL’INGROSSO PER LA VENDITA SUI MERCATI LOCALI 63
§ 6 – “Clausola in pianta a peso” 63
§ 1 - Compravendita di marroni e/o castagne: mediazione 64
§ 2 - Compravendita di noci: calo naturale 64
O) FIORI E PIANTE ORNAMENTALI 64
§ 1 - Contrattazioni all’ingrosso 64
P) PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO 68
§ 2- Garanzia di attecchimento 68
Q) PIANTE OFFICINALI E COLONIALI 68
R) VENDITA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI AL MINUTO A PEZZO 70
III – PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA 70
§ 3 - Trasporto e imballaggio 71
IV - PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA 72
A) PESCE FRESCO E CONGELATO 72
V - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE 72
VI - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI 72
B) XXXXXX, XXXXXX E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE 72
§ 4 - Spese di facchinaggio 73
§ 2 - Spese di facchinaggio 73
D) PRODOTTI DELLA PANETTERIA E PRODOTTI DOLCIARI 73
F) CARNI FRESCHE, CONGELATE, PREPARATE E FRATTAGLIE 73
- COMMERCIO ALL’INGROSSO DELLE CARNI FRESCHE E CONGELATE 73
§ 1 - Contrattazioni delle carni fresche 73
§ 2 - Contrattazione delle carni congelate 73
§ 8 – Prosciutto - consegna 74
§ 2 - Classificazione dello stoccafisso 74
§ 4 - Requisiti del baccalà 74
§ 5 - Filetti di baccalà salato o filettoni 75
§ 1 - Contrattazioni e campioni per vendite all’ingrosso 75
§ 4 - Vendita delle olive sulla pianta 76
§ 6 - Contrattazione degli olii lampanti: reversibilità 76
- OLIO DI OLIVA ESTRATTO CON SOLVENTI 76
§ 7 - Olio estratto con solventi 76
N) OLI E GRASSI VEGETALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI 77
O) OLI GRASSI E ANIMALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI 77
§ 1 - Lardo salato: classifica 77
§ 2 - Provvigioni al rappresentante 77
§ 1 bis - Vendita per il piccolo commercio 77
§ 1 - Alcool “buon gusto”: contrattazioni 79
§ 2 - Alcool denaturato: contrattazioni 79
S) ACQUE MINERALI, GASSOSE E GHIACCIO 79
T) VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI AL MINUTO A PEZZO 79
VII - PRODOTTI DELL’INDUSTRIA DEL TABACCO 80
VIII - PRODOTTI DELL’INDUSTRIA DELLE PELLI 80
§ 1 - Unità di base di contrattazione 80
- PELLI SALAMOIATE DA MACELLO 80
§ 1 - Classificazione delle pelli 80
§ 7 - Tolleranza sulla quantità e sul peso 81
§ 8 - Indicazione degli estremi minimi e massimi e media di peso 82
§ 10 - Trattenute sul prezzo 82
- PELLI BOVINE GREZZE ESOTICHE DI IMBARCO O VIAGGIANTI E PELLI PREGIATE GREZZE SALATE DA ALLEVAMENTO E SELVATICHE 82
§ 15 - Clausola “condizione d’origine” 83
§ 18 - Tare per imballaggio 83
§ 20 - Condizioni di peso: tolleranza calo 83
- PELLI BOVINE GREZZE ESOTICHE PRONTE IN ITALIA MAGAZZINO ESTERO E NAZIONALIZZATO 84
§ 23 - Contrattazioni delle pelli di agnello e capretto 84
§ 24 - Contrattazione delle pelli di montone 84
- PELLI DI CONIGLIO E DI LEPRE 84
- PELLI PREGIATE DA PELLICCERIA 85
IX - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA TESSILE 85
X - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL’ABBIGLIAMENTO E DELL’ARREDAMENTO 85
- CONFEZIONI IN GENERE PER L’ABBIGLIAMENTO 85
§ 1 – Sfera di applicazione 85
- CONFEZIONI IN GENERE DI MAGLIERIA 86
§ 9 – Sfera di applicazione 86
§ 10 – Ordinazioni relative al mercato nazionale 87
§ 19 – Spedizioni e consegne 88
§ 21 – Condizioni e modalità di pagamento 89
§ 22 – Ritardi nel pagamento 89
D) GUANTI, OMBRELLI E ACCESSORI 89
E) LAVORI IN PAGLIA E ALTRE MATERIE VEGETALI E ARTIFICIALI DA INTRECCIO 89
§ 2 – Altre materie prime vegetali e artificiali da intreccio. Definizioni 89
§ 3 – Altre materie prime vegetali e artificiali da intreccio; classificazioni 90
§ 4 – Altre materie prime vegetali e artificiali da intreccio: contraffazioni 91
§ 5 – Trecce, definizione, classificazione, garanzia di misura 91
§ 8 – Xxxxxx e contraffazioni 92
§ 9 – Semilavorati e prodotti finiti, spese di trasporto 92
§ 10 – Verifica della qualità 92
XI - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL LEGNO 92
§ 1 - Tipologia del legname da lavoro 92
XII - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E FOTOCINEMATOGRAFICHE 97
§ 3 - Specie di vendita 98
§ 4 - Composizione dell'impasto e collatura 98
§ 5 - Peso ed imballaggi 98
§ 6 - Tolleranze sulla carta 98
§ 7 - Formati dei cartoni 99
B) PRODOTTI TIPOGRAFICI 99
§ 1 - Ordinazioni 99
§ 2 - Preventivi 99
§ 3 - Modificazioni ordinate dal committente 100
§ 4 - Quantitativi di stampa 100
§ 5 - Esecuzione 100
§ 6 - Proprietà artistica 101
§ 7 - Materie prime e quantitativi di scarto 101
§ 8 - Stampa periodica 101
§ 9 - Termini di consegna 102
§ 10 - Pagamenti 102
§ 11 - Reclami 102
D) LIBRI 102
§ 1 - Oggetto del contratto 102
§ 2 - Commissione (contenuto) 102
§ 3 - Conclusione del contratto 102
§ 4 - Clausole speciali 103
§ 5 - Unità di contrattazione 103
E) LEGATORIA 103
§ 1 - Brossura 103
§ 2 - Consegne a cura della legatoria 103
F) IMBALLAGGI E CONFEZIONI 103
§ 1 - Definizione 103
§ 2 - Unità di base di contrattazione 103
§ 3 - Termini di consegna 104
§ 4 - Perizie 104
G) CARTE SPECIALI PER IMBALLAGGIO E CONFEZIONI E IMBALLAGGI DI CARTA SPECIALE 104
§ 1 - Definizione 104
§ 2 - Tolleranze 104
§ 3 - Verifica della merce 104
§ 4 - Perizie 104
H) CARTA E CARTONE ONDULATI E IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE ONDULATI 105
§ 2 - Imballaggio 105
§ 3 - Tolleranze 105
§ 4 - Perizia 105
XIII - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE 106
XIV - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE 106
A) MACCHINE E APPARECCHI DIVERSI - MACCHINE AD USO AGRICOLO 106
§ 1 - Mediazione 106
§ 2 - Macchine nuove ed usate 106
- MACCHINE PER USO UFFICIO E FAMILIARE 106
- MACCHINE UTENSILI PER INDUSTRIA, MACCHINE PER USO UFFICIO E FAMILIARE 106
§ 3 – Consegna e imballaggio 106
B) MEZZI DI TRASPORTO 106
- AUTOVETTURE E MOTOVEICOLI 106
§ 1 - Contrattazioni degli autoveicoli 106
§ 2 Garanzie- Veicoli usati 106
§ 3 Mediazione 107
§ 4 Riparazione autoveicoli e motoveicoli 107
- NATANTI DA DIPORTO 107
§ 5 - Contrattazioni di natanti da diporto usati 107
§ 6 - Mediazioni 107
§ 7 - Noleggio di natanti da diporto 107
- CARAVANS 107
§ 8 Condizioni di vendita 107
- AUTOCARAVAN-MOTOCARAVAN-MOTOR HOME 108
§ 9 Mediazione 108
- MEZZI PESANTI 108
XV - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI 108
A) PERLE, GEMME E PIETRE PREZIOSE NATURALI E SINTETICHE 108
- PREZIOSI 108
§ 1 - Perle 108
§ 2 - Diamanti 108
§ 3 - Rubini 108
§ 4 - Smeraldi 108
§ 5 - Zaffiri 109
§ 6 – Pietre semi-preziose naturali, usate in gioielleria e oreficeria 109
§ 7 – Pietre sintetiche 109
§ 8 – Specie di vendita 109
§ 9 - Unità di peso per le pietre preziose e le perle 109
§ 10 – Unità di peso per i metalli 109
§ 11 – Cali di lavorazione per i metalli 109
§ 13 – Stima 110
- PIETRE DURE 110
§ 14 - Classificazione 110
§ 15 - Qualità 110
§ 16 - Tolleranza 110
§ 17 - Contrattazione 110
§ 18 - Imballaggio 110
B) MARMO – PIETRE E ALABASTRO LAVORATO 110
§ 1 – Pietre comuni 110
§ 2 – Tarsia e commesso in pietre 110
C) CALCE, CEMENTI E GESSO 111
D) MATERIALI DA COSTRUZIONE 111
E) PORCELLANE, MAIOLICHE E TERRAGLIE – CERAMICHE ARTISTICHE E COMUNI 111
§ 1 - Classificazione 111
§ 3 – Qualità della ceramica 112
§ 4 - Imballaggio 112
§ 5 - Tolleranze 112
F) LAVORI DI VETRO E CRISTALLO 112
- ARTICOLI DI VETRO 112
§ 1 - Bicchierame 112
§ 2 - Imballaggi 112
§ 3 – Tolleranze per rotture 112
§ 4 – Tolleranze sulla capacità 112
§ 5 - Ordinazioni 113
- VETRO IN LASTRE 113
§ 6 - Classificazione 113
§ 7 – Dimensioni e peso 113
§ 8 – Tolleranze di spessore 113
§ 9 - Contrattazione 114
§ 10 - Sistema di misurazione 114
§ 11 - Imballaggio 114
§ 12 - Trasporto 114
XVI - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE 115
A) CONCIMI CHIMICI - FERTILIZZANTI 115
§ 1 - Garanzia e tolleranza 115
§ 2 - Imballaggi 115
B) ANTICRITTOGAMICI, ANTIPARASSITARI E DISERBANTI 115
§ 1 - Pagamento 115
§ 2 - Imballaggi 115
§ 3 - Confezioni spray 115
C) SAPONI E DETERSIVI 115
§ 1 - Contrattazione 115
D) PRODOTTI FARMACEUTICI, CHIMICI E DI PROFUMERIA 116
§ 1 - Compenso di mediazione 116
§ 2 - Modalità di contrattazione di vendita 116
§ 3 - Clausole speciali ed esecuzione del contratto 116
§ 4 - Imballaggi e trasporti 116
§ 5 - Consegne 116
§ 6 - Verifica della merce 117
§ 7- Tolleranza sulla quantità contraffatta 117
§ 8 - Tare 117
§ 9 - Spese di trasporto, facchinaggio, pesatura 117
§ 10 - Reclami nei rapporti tra produttori 117
E) COLORI E VERNICI 117
F) MATERIE PLASTICHE E GOMME 117
§ 1 - Concorso stampo 117
§ 2 - Destinazione del prodotto 118
§ 3 - Bozze di stampa 118
§ 4 - Tolleranze 118
§ 5 - Esecuzione 118
§ 6 - Addebito di spese 118
§ 7 - Laccatura degli oggetti stampigliati e metallizzazione 118
§ 8 - Clichès 118
§ 9 - Punzoni 118
G) DERIVATI DALLA DISTILLAZIONE DEL PETROLIO E DEL CARBONE 118
– OLI MINERALI LUBRIFICANTI 118
§ 1 - Contrattazioni 118
§ 2 - Campioni e analisi 119
§ 3 - Imballaggi; latte, fusti e cassette 119
§ 4 - Trasporto: cisterne e autocisterne 119
- OLI MINERALI 119
§ 5 - Denominazione 119
§ 6 - Imballaggi 119
§ 7 - Peso e tara 120
§ 8 - Trasporto: cisterne e autocisterne 120
§ 9 - Spedizione e consegna 120
- CARBONE COKE METALLURGICO E CARBONI FOSSILI 120
§ 10 - Contrattazioni 120
H) GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI E SCIOLTI 121
- GAS TECNICI 121
§ 1 - Contrattazioni per gas in bombole 121
§ 2 - Consegna 121
§ 3 - Misurazioni e tolleranze 121
§ 4 - Cauzione e restituzione bombole 121
§ 5 - Bombole di proprietà del compratore o di terzi 121
§ 6 - Responsabilità ed obblighi del compratore 122
- GAS METANO COMPRESSO IN BOMBOLE 122
§ 7 - Contrattazioni 122
§ 8 - Misurazione 122
§ 9 - Disciplina dell’uso delle bombole per metano 122
- GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI 122
§ 10 - Contrattazioni 122
§ 11 - Responsabilità 122
I) PRODOTTI AUSILIARI PER L’INDUSTRIA TESSILE 123
XVII - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA 123
XVIII PRODOTTI DELLE INDUSTRIE VARIE 123
A) LAMPADE E CAVI ELETTRICI 123
B) STRUMENTI MUSICALI 123
C) STRACCI 123
Titolo 6
Credito, assicurazioni, factoring e leasing 125
I - USI BANCARI 127
II - USO DELLE ASSICURAZIONI 127
III - USI DEL FACTORING 127
IV - USI DEL LEASING 127
Titolo 7
Altri usi 129
I – PRESTAZIONI VARIE DI OPERE E SERVIZI 131
A) LAVANDERIA, TINTORIA E STIRATORIA DI ABITI, INDUMENTI, STOFFE ETC. 131
- LAVATURA E PULITURA A SECCO E AD ACQUA DI ABITI, INDUMENTI, STOFFE ETC. 131
§ 1 - Consegna della merce e disposizioni per la lavorazione 131
§ 2 - Prezzo 131
§ 3 - Ritiro degli oggetti 131
§ 4 - Responsabilità della ditta che esegue il lavoro 131
§ 5 - Riuscita della tintura 131
§ 6 - Termini di riconsegna 131
§ 7 - Smarrimento dei capi 131
- NOLEGGIO E LAVATURA DI BIANCHERIA 132
§ 8 - Noleggio e lavatura di biancheria 132
- LAVANDERIA A GETTONI 132
B) OPERE EDILIZIE E STRADALI 132
- XXXXXXXX XXXXXX E LAVORATO 132
§ 1 - Classificazione 132
- CONTRATTAZIONE E MISURAZIONE DELLE PIETRE E DI ALTRI MATERIALI 133
§ 2 - Pietrame da muro 133
§ 3 - Le pietre lavorate 133
§ 4 - Sasso spezzato e tout vénant 133
§ 5 - Ghiaie e rena 133
§ 6 - Laterizi 133
§ 7 - Calce e cemento 133
§ 8 - Legname da cantiere e da costruzione 133
§ 9 - Tubi 134
§ 10 - Manufatti in cemento 134
§ 11 – Coperture, manti 134
§ 12 - Recinzioni 134
§ 13 - Profilati in acciaio e tondini per armature 134
§ 14 - Prodotti bituminosi per l’edilizia e le strade 134
§ 15 - Mosaici e ceramiche da rivestimento 134
§ 16 - Sbadacchiature 134
- SCAVI E RINTERRI 134
§ 17 - Modo di misurazione 134
- DEMOLIZIONI 135
§ 18 - Modo di misurazione 135
- MALTE E CALCESTRUZZO 135
§ 19 - Modo di misurazione 135
- STRUTTURE MURARIE 135
§ 20 - Modo di misurazione 000
- XXXXX 000
§ 21 - Modo di misurazione 136
- SOFFITTI, TETTI E VOLTE 136
§ 22 - Modo di misurazione 136
- INTONACI 136
§ 23 - Modo di misurazione 136
- STUCCHI 136
§ 24 - Stucchi 136
- PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 137
§ 25 - Modo di misurazione 137
- IMPERMEABILIZZAZIONE 137
§ 26 - Contrattazione 137
§ 27 - Coibentazioni 137
- INFISSI 137
§ 28 - Fornitura e messa in opera 137
§ 29 - Opere murarie per la posa degli infissi 137
- CARPENTERIA METALLICA 137
§ 30 - Contrattazione 137
- TINTEGGIATURA 137
§ 31 - Modo di misurazione 138
- IMPIANTO ELETTRICO IN GENERE 138
§ 32 - Contrattazioni 138
- IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRODOMESTICI, RADIO, TELEVISORI, MATERIALE ELETTRICO E RIPARAZIONE DI IMPIANTI DI ANTENNA SINGOLI E CONDOMINIALI 138
§ 33 - Installazione degli impianti elettrici negli stabili nuovi 138
§ 34 - Riparazione di impianti elettrici esistenti 139
§ 35 - Riparazione di piccoli elettrodomestici 139
§ 36 - Riparazione di elettrodomestici 139
§ 36bis - Riparazione di apparecchi telefonici 139
§ 37 - Riparazione di radio, registratori, radio-registratori, autoradio, televisori, video registratori, telecamere. 139
§ 38 - Vendita di apparecchi radio, televisori, video registratori, elettrodomestici, telecamere, impianti hi-
fi, apparecchi elettronici di uso domestico in genere. 140
§ 39 - Installazione e riparazione di antenne TV 140
- IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO 140
§ 40 -Metodo di Misurazione della temperatura in ambiente domestico 140
§ 41 - Contrattazione 140
§ 42 - Caratteristiche impianto di condizionamento 140
§ 43 - Contrattazione impianto di condizionamento 140
- IMPIANTO IDRAULICO ED IGIENICO-SANITARIO 140
§ 44 - Contrattazione 140
- ASCENSORI ED IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 141
§ 45 - Contrattazione 141
C) USI SPECIALI IN AGRICOLTURA E SILVICOLTURA 141
- ISTITUTI SPECIALI PER LA MIGLIORE GESTIONE PATRIMONIALE IN COLLABORAZIONE FRA PICCOLI IMPRENDITORI AGRICOLI 141
§ 1 - Scambio di manodopera e di servizi 141
- FATTORE O AGENTE AGRARIO 141
§ 2 - Nozione 141
§ 3 - Poteri di rappresentanza del preponente 141
§ 4 - Vendita dei prodotti del fondo 141
§ 5 - Vendita del bestiame 141
§ 6 - Acquisti 142
§ 7 - Acquisti a pagamento differito 142
§ 8 - Direttive 142
§ 9 - Pagamenti e riscossioni in genere nei rapporti con terzi 142
§ 10 - Assicurazione dei prodotti e del bestiame 142
§ 11 - Conti colonici 142
§ 12 - Rapporti del fattore con il titolare dell’azienda 142
- FATTORE SPICCIOLO 142
§ 13 - Nozione 142
- USUFRUTTO DEI BOSCHI 142
§ 14 - Boschi cedui, matricinati e composti 142
- DISTANZE DEGLI ALBERI 143
§ 15 - Olivi sul confine 143
- PRESTAZIONE DI SERVIZI IN AGRICOLTURA A MEZZO MACCHINE 143
§ 16 - Computo del compenso 143
§ 17 - Prestazioni del servizio 143
§ 18 - Compartecipazione per la raccolta delle olive 143
D) USI VIGENTI NELLE STRUTTURE RICETTIVE (alberghi, extralberghiero ed agriturismi) 144
§ 1 - Ammissione alla struttura ricettiva. 144
§ 2 - Prenotazione di camere 144
§ 3 - Condizioni e durata del contratto 144
§ 4 - Trattamento di pensione 144
§ 5 - Oggetti rinvenuti. 144
§ 6 - Rapporti con il cliente 144
§ 7 - Pagamento del conto 145
§ 8 - Termini di cancellazione 145
- CAMPEGGI 145
§ 9 - Accesso 145
§ 10 - Piazzamento delle attrezzature 145
§ 11 - Corrispondenza 146
§ 12 - Rimessaggio 146
- AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO 146
§ 13 - Diritti d'agenzia a carico del cliente 146
§ 14 - Commissioni per attività di mediazione 146
§ 15 - Prenotazione e acconto 146
§ 16 - Servizi imprenditoriali 146
E) BENI MOBILI 146
- AZIENDE, MASSERIZIE, BENI MOBILI IN GENERE 146
§ 1 - Cessione di aziende industriali e commerciali e agenzie di affari in genere 146
§ 1 bis – Affitto di aziende e/o di ramo di aziende industriali e commerciali e agenzie di affari in genere 146
§ 2 - Masserizie e beni mobili in genere 147
- CUSTODIA BENI MOBILI 147
- OGGETTI D’ARTE IN GENERE E ANTICHITA’ COMPRESI GIOIELLI PREZIOSI 147
§ 3 - Commercio di oggetti d'arte in genere e antichità compresi gioielli preziosi 147
§ 4 - Stima 147
- FRANCOBOLLI PER COLLEZIONE E MATERIALE FILATELICO IN GENERE 147
§ 5 – Valutazione 147
§ 6 - Unità di contrattazione 147
§ 7 - Garanzia per i vizi occulti 147
§ 8 - Perizia consensuale 148
§ 9 - Mediazione 148
§ 10 – Diritto di stima 148
§ 11 – Scambio fra collezionisti 148
F) PUBBLICITA’ 148
§ 1 – Definizione dei soggetti operanti nel settore della pubblicità. 148
§ 2 - Terminologia 148
- ALTRI TERMINI ENTRATI NELL’USO COMUNE 000
XX - XXX XXXXXXXXX 000
XXX - XXX DEI TRASPORTI TERRESTRI 157
IV - USI DEI TRASPORTI AEREI 000
X - XXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX’ 000
XX - XXX DELLA FOTOGRAFIA 157
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Titolo 1
Usi ricorrenti
nelle contrattazioni in genere
In mancanza di patti o usi di settore, ogni merce estera soggetta a dazio doganale si intende venduta con ogni aggravio daziario o fiscale a carico del compratore.
Se la prestazione consiste in un fare, l’intimazione con la quale si costituisce in mora il creditore ai
sensi dell’art. 1217 c.c. si effettua mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con pec.
§ 3 - Offerta secondo gli usi (art. 1214 c.c.)
Il debitore può offrire la cosa dovuta anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo fax o con pec, assegnando al creditore un termine congruo perché riceva il pagamento o la cosa oggetto dell’obbligazione.
Nelle compravendite di merci il luogo di pagamento si intende al domicilio del venditore ancorché la consegna sia avvenuta fuori xxxxxx.
Nelle vendite stabilite alla condizione “salvo visita” ed in generale in tutti i casi in cui sia prevista la constatazione della qualità, la visita e conseguentemente l’accettazione o il rifiuto della merce debbono avvenire entro i termini stabiliti dagli usi di settore.
Trascorsi questi termini senza che sia stata fatta la visita o senza che sia stata sollevata contestazione, la merce si intende accettata.Per le merci vendute viaggianti o a consegna, l’obbligo di provocare la visita della merce è a carico del venditore.
In ogni caso il termine decorre dal momento in cui è pervenuto al compratore l’avviso da parte del
venditore che la merce è a sua disposizione per la visita.
§ 6 - Clausola “salvo venduto”
Con la clausola “salvo venduto” inserita nell’offerta di vendita, fatta per iscritto o verbalmente, il venditore si riserva di aderire all’accettazione del compratore solo per le merci che non siano state vendute nell’intervallo di tempo tra l’offerta medesima e la successiva accettazione.
Tuttavia, in caso di avvenuta parziale vendita della merce, il compratore non è obbligato ad acquistare la merce ancora in possesso del venditore.
L’obbligo di pagare la provvigione ad affare concluso non è solidale per i contraenti di fronte al mediatore.
In caso di permuta, la provvigione si calcola sul bene di maggior valore.
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Titolo 2
Comunioni tacite familiari
La comunione tacita familiare nell’esercizio dell’agricoltura, oggi prevista dall’art. 230 bis ultimo
comma c.c., è regolata, nei limiti previsti da tale norma, dagli usi che seguono.
§ 1 - Rappresentanza e amministrazione
L’impresa agricola gestita dalla comunione tacita familiare è diretta da un membro della famiglia che normalmente è il capo famiglia, quale soggetto più anziano e preparato.
L’amministrazione è affidata a chi esercita la direzione dell’impresa, il quale decide le questioni più importanti d’accordo con il gruppo familiare e, in caso di mancato accordo, secondo la volontà della maggioranza dei componenti la comunione.
La rappresentanza della comunione spetta a chi dirige l’impresa, il quale deve provvedere anche agli
adempimenti in materia di previdenza e assistenza per tutti i componenti della comunione.
E’ d’uso che chi dirige la comunione sia tenuto a difendere con ogni cura e cautela il patrimonio della
comunione stessa.
La direzione della casa, ivi compresa la gestione degli animali di bassa corte, appartiene alla massaia che, in genere, è la moglie del capo famiglia.
I poteri della massaia si limitano all’ambito familiare.
I componenti della famiglia dediti ai lavori poderali, devono accudire alla coltivazione del fondo e al governo del bestiame, secondo le mansioni a ciascuno di regola assegnate dal gruppo familiare nel modo sopra veduto.
Hanno altresì diritto alla convivenza, alla mensa comune ed alla partecipazione ai risultati del lavoro anche quei membri della famiglia che, pur risiedendo nel podere, si dedicano ad attività extra agricole retribuite apportando i loro guadagni.
III – IL PATRIMONIO E LA SUA DIVISIONE
§ 1 - Amministrazione del patrimonio comune
I poteri di amministrazione ordinaria del patrimonio comune sono affidati al capo famiglia; gli atti di amministrazione straordinaria sono decisi collegialmente nel modo sopra veduto.
Durante la comunione non vengono eseguiti, di regola, conteggi parziali.
§ 2 - Rendiconto della comunione
Quando il gruppo familiare venga a modificarsi per scioglimento totale o parziale della comunione (come nei casi di recesso o di allontanamento di uno o più partecipanti) si procede al rendiconto e alla determinazione della quota spettante a colui che si allontana dalla comunione.
§ 3 - Triplice qualità dei beni patrimoniali
Il patrimonio della comunione è costituito dai seguenti cespiti:
1) il patrimonio avito o vecchio;
2) il patrimonio comune o novo;
3) il reddito annuale del lavoro.
Il patrimonio avito o vecchio è costituito dalle eredità o donazioni intervenute nell’ambito dei membri della comunione quando, a seguito di questa, si sia attuato un espresso conferimento nonché dal patrimonio iniziale.
Il patrimonio comune o nuovo è costituito da cose acquistate con denaro comune o spettante alla famiglia per effetto di lavoro, indipendentemente dalla loro intestazione; più specificamente sono annoverati in esso:
a) i crediti verso terzi;
b) i macchinari, arnesi da lavoro e scorte vive, per quanto di spettanza;
c) gli immobili ed i mobili, quando vi siano, purché acquistati con denaro comune. Il reddito annuale di lavoro comprende gli utili dell’annata agraria.
§ 4 - Divisione dei beni secondo la loro qualità e origine
La divisione dei cespiti patrimoniali avviene a seconda della provenienza di essi, e cioè: - la divisione del patrimonio adito si effettua secondo le regole generali del codice civile in caso di morte; negli altri casi il patrimonio adito spetta ai conferenti;
- la divisione del patrimonio comune avviene tra i componenti la famiglia che hanno contribuito alla formazione delle stesso in ragione del lavoro effettivamente apportato da ciascuno;
- la divisione del reddito annuale di lavoro si effettua: per quanto riguarda i prodotti destinati al vitto “per bocche”; per quanto riguarda gli altri cespiti, secondo il lavoro effettivamente prestato.
IV - DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI
§ 1 - Obblighi di lavoro e coabitazione nel fondo agricolo
I membri della famiglia, come il lavoro, così hanno in comune il tetto e la mensa.
§ 2 - Partecipazione agli utili
I membri della famiglia coltivatrice, abili e non abili alle attività lavorative, hanno diritto a partecipare tanto agli utili poderali quanto agli utili e proventi extra agricoli che sono oggetto di conferimento o di imputazione, ivi compresi i crediti assistenziali e previdenziali.
I vecchi e gli inabili al lavoro continuano a far parte della famiglia coltivatrice a tutti gli effetti.
I membri della famiglia coltivatrice che cadono malati vengono mantenuti e assistiti a spese comuni. Pure a spese comuni vengono mantenuti i ragazzi per tutto il periodo di frequenza della scuola obbligatoria.
§ 1 - Tentativi di riconciliazione e poteri disciplinari del capo famiglia
Nel caso che insorgano divergenze tra i componenti della famiglia, il capo famiglia ha il dovere di tentare la conciliazione delle divergenze.
Ove egli non riesca, si fa appello a persona, persone o associazioni di comune fiducia.
È ammesso il recesso dei componenti della comunione familiare. Il recesso non può avere effetto che alla fine dell’annata agraria (11 novembre – 10 novembre dell’anno successivo), e perciò il recedente è tenuto a restare sul fondo sino a tale termine.
La nubenda ha diritto al recesso in qualsiasi periodo dell’anno.
Il recedente ha diritto a percepire la quota ad esso spettante per il periodo di permanenza nella famiglia.
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Titolo 3
Compravendita
e locazione di immobili urbani
La provvigione spettante al mediatore in caso di compravendita di immobili urbani è il 2% a carico del venditore e il 2% a carico del compratore oltre iva di legge.
§ 1 bis – Pagamento della provvigione
La provvigione spettante al mediatore viene corrisposta al momento della stipula del contratto preliminare.
Al momento del preliminare viene versata una caparra compresa tra il 25% ed il 33 % del prezzo complessivo.
§ 1 quater – Spese di registrazione
Le spese di registrazione del contratto preliminare di compravendita sono a carico dell’acquirente.
§ 1 quinquies – Relazione tecnica
La relazione tecnica e tutta la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto di compravendita è a carico della parte venditrice.
La provvigione è del 3% a carico di ciascun permutante calcolato sul bene di maggior valore.
Per la mediazione avente ad oggetto lavori di appalto edilizio, al mediatore iscritto nella relativa
sezione spetta una provvigione del 3% a carico dell’appaltatore.
Il pagamento del canone si effettua a rate mensili entro i primi 5 giorni di ciascun mese.
E’ consuetudine, relativamente ai contratti di locazione, concordare per iscritto nei primi anni di locazione, una riduzione sull’ammontare del canone monetario pattuito, a compenso dei lavori di miglioria a carico del conduttore stesso e per il riconoscimento di altri oneri cui va incontro il conduttore per l’inizio del rapporto.
§ 2 - Visita della cosa locata
È uso che il conduttore, dopo che ha dato o ricevuto disdetta, oppure in caso di vendita, consenta la visita della cosa locata in ore e giorni concordati con il locatore (di regola: un’ora diurna per due giorni alla settimana o 2 ore per un giorno, escluso i giorni festivi).
In caso di locazione di immobili urbani a qualunque uso destinati, anche arredati, comprese le camere mobiliate, spetta al mediatore da ambo le parti:
- il 10% calcolato sul canone del periodo, per i contratti con durata fino a 5 mesi oltre iva di legge;
- una mensilità per i contratti con durata superiore a 5 mesi oltre iva di legge.
Le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico di ciascuna delle parti mentre le
spese per l’acquisto delle marche da bollo sono a carico del conduttore.
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Titolo 4
Compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici
I - COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI
In provincia di Firenze per “fondo rustico” si intende “fattoria”, “tenuta”, “podere”.
Per “fondo rustico a cancello chiuso” si intende un fondo rustico con tutti i beni e dotazioni che lo
costituiscono.
Per “fondo rustico attrezzato” si intende un fondo rustico con tutti i beni e dotazioni di macchine e
attrezzature agricole.
Al mediatore intervenuto nella stipulazione di un contratto di compravendita di “fondi rustici” compete una provvigione del 2% da parte del venditore e del 2% da parte dell’acquirente.
§ 1 - Eccedenza o diminuzione delle scorte vive o morte
La consegna delle scorte vive o morte avviene, di regola, con due sistemi:
a) Le scorte vive vengono pagate secondo il valore di stima, o, in sua mancanza, secondo il valore di mercato;
b) Le scorte morte, fisse e circolanti, vengono generalmente date “a consegna”, con conguaglio, alla riconsegna, dei quantitativi in eccedenza o in diminuzione, salvo, per le scorte fisse, il deterioramento d’uso.
L’affittuario non può abbattere le singole piante senza la previa autorizzazione del proprietario.
§ 3 - Decorrenza del contratto di affitto
In provincia di Firenze, per le unità poderali coltivate, anche in via parziale, a oliveta, l’annata agraria
ha inizio il 1° febbraio e termina il 31 gennaio.
Per le unità poderali, in assenza della coltivazione dell’olivo, si fa riferimento al periodo di raccolta.
È consuetudine, nella provincia di Firenze, sostituire il canone d’affitto del fondo con opere di
miglioramento che, come tali, non danno luogo a indennità alla cessazione del contratto.
Nessun uso accertato
IV - CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA O IN COMPARTECIPAZIONE
Nessun uso accertato
V - CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA
Nessun uso accertato
Nessun uso accertato
VII - ALTRE FORME DI CONDUZIONE
Nessun uso accertato
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Titolo 4 bis
Amministrazione fondi rustici e urbani, condomini compresi
§ 1 - Convocazione dell’assemblea
Nelle materie per le quali la legge assegna al conduttore diritto di voto in assemblea, la convocazione
da parte dell’amministratore è comunque effettuata nei confronti del proprietario.
§ 2 - Controfinestre e cancelletti antintrusivi
Nei fabbricati privi di particolare pregio architettonico o artistico è possibile installare controfinestre e cancelletti antintrusivi purché esse siano di forma tipologia e colore stabiliti preventivamente dall’assemblea dei condomini in modo tale da risultare in armonia con l’estetica generale dell’edificio.
Nei fabbricati le tende fisse parasole devono comunque essere di forma, tipologia e colore tali da risultare omogenee tra loro.
I condizionatori installati sui balconi fronte strada devono essere adeguatamente schermati.
In presenza di gravi carenze nella distribuzione dell’acqua potabile, l’installazione dell’autoclave deve
intendersi spesa di carattere straordinario.
§ 5 - Ripartizione provvisoria di spese
Nei condomini ove le tabelle millesimali non risultino ancora approvate, le spese vengono ripartite con criteri provvisori, deliberati a maggioranza, salvo i conguagli, derivanti dall’approvazione delle tabelle definitive.
§ 6 - Ripartizione spese particolari
Dove non risulti dalle tabelle millesimali, le spese per i servizi sotto indicati vengono così suddivisi:
a) Antenne TV centralizzate: in base al numero delle unità collegate all’impianto;
b) Casellari postali e campanelliere: in parti uguali fra gli aventi diritto;
c) Acqua: qualora non vi siano contatori singoli, in base al numero di dimoranti o utilizzatori le unità immobiliari, tenuto conto della destinazione delle stesse;
d) Vuotatura fosse biologiche: in base alla tabella generale dei millesimi ad esclusione delle unità immobiliari non servite.
Per i punti c) e d) i criteri individuati sono da applicarsi secondo equità.
§ 7 - Ripartizione spese centrali termiche e di produzione acqua calda
In presenza di impianto centralizzato per la produzione di riscaldamento ambientale e per la distribuzione di acqua calda, un quarto del costo di gestione annuale della centrale termica è posto a carico degli utenti del servizio centralizzato di acqua calda, oltre al costo della quantità di acqua effettivamente consumata.
In assenza di contatori singoli, si applicano i criteri di cui al paragrafo 6, lett. c).
Quando con certezza si può assumere che la struttura di protezione del balcone, ancorché in cemento armato, costituisce elemento di squisita ricerca architettonica, la ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali porzioni viene posta a carico dell’intero condominio; diversamente la spesa sarà di pertinenza del proprietario utilizzatore esclusivo.
Le chiusure dei balconi ove consentito dai regolamenti locali devono essere armonizzati all’estetica dell’edificio e resi compatibili con l’esistente.
§ 9 – Ripartizione spese per strade comuni a più edifici e proprietari
Le spese di manutenzione di strade destinate a servire edifici a distanze differenziate rispetto all’accesso, vengono usualmente ripartite per metà in ragione del valore (millesimale o di cubatura) delle singole proprietà e per metà in misura proporzionale alle distanze di ciascun edificio dall’accesso.
II - AMMINISTRAZIONE FONDI RUSTICI
§ 1 - Amministrazione fondi rustici
La figura dell’amministratore di fondi rustici che esercita la sua attività nell’interesse del proponente e
della di lui azienda si colloca attualmente:
- o in un rapporto di lavoro dipendente, specificatamente disciplinato da un contratto di lavoro anche part-time;
- oppure in un incarico professionale concordato per mansioni e competenze conferito o in forma continua od occasionale a professionisti iscritti in albi professionali o ruoli camerali.
I poteri dei dirigenti preposti all’esercizio dell’impresa agricola (o della Fattoria) e quelli dei Fattori di campagna, anche in mancanza di delega scritta, sono tutti i poteri spettanti al datore di lavoro e/o al preponente.
§ 3 - Utilizzo delle strade in territorio agricolo
Tutte le spese di manutenzione di una strada vengono sostenute dagli utenti della stessa in proporzione alla superficie e al valore del terreno, all’uso potenziale ed alle distanze dall’imbocco al termine del transito.
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Titolo 5
Compravendita di prodotti
A) BOVINI DA VITA, DA LATTE, DA MACELLO
§ 1 - Forme e modi di contrattazione
Le contrattazioni avvengono verbalmente; se le parti ricorrono al mediatore, questi può rilasciare a
ciascuno dei contraenti un appunto scritto (“ricordo”).
Nelle contrattazioni verbali relative a compravendita di animali, è in uso che la fine delle contrattazioni col conseguimento dell’accordo sia dimostrata da una stretta di mano tra le parti; qualora nelle trattative intervenga il mediatore, anche questi partecipa alla stretta di mano.
I bovini da macello si possono contrattare a peso morto, a peso vivo e a vista.
Nel contratto “a peso morto” viene rilasciata una tara calcolata come 2% del peso a caldo della carcassa e i bovini vengono assettati secondo le norma tecniche che si riportano in nota 1.
Nel contratto a peso morto, a peso vivo o a vista l’I.V.A., le spese di sosta o di macellazione sono a carico del compratore; sono pure a carico del compratore, salvo patto contrario, le spese di trasporto. I vitelli lattanti vengono venduti “a vista” e viene rilasciato sul peso un abbuono variante, a seconda della zona, da Kg. 2 a Kg. 4 a capo.
Per i bovini venduti a peso vivo si applica la stallatura di 12 ore, o un abbuono del 2%.
Per i bovini da macello i contratti possono essere effettuati direttamente tra agricoltori oppure con
l’intervento del mediatore.
L’acquisto di bovini da macello può essere affidato anche a commissionari i quali assumono la
garanzia “star del credere” o sulla fiducia .
Nota 1
Norme tecniche per l’assettatura dei bovini:
a) i bovini devono essere scuoiati in modo che alla pelle non rimanga aderente carne o grasso;
b) la testa deve essere distaccata dal tronco mediante un taglio diritto in corrispondenza dell’articolazione atloido-occipitale (tra la testa e prima vertebra) e tra la laringe e la trachea;
c) le zampe devono essere disarticolate in corrispondenza dell’articolazione carpo-metacarpica e tarso-metatarsica (la articolazione del carpo e del tarso)
Per i bovini da vita il passaggio di proprietà avviene al momento della consegna che viene effettuata entro un breve termine e previo rilascio di documentazione sanitaria prevista a norma di legge.
I rischi e i pericoli passano al compratore al momento della consegna, che avviene alla stalla del venditore. Il bestiame viaggia a spese e rischio del compratore.
Per i bovini da macello acquistati alla stalla “a vista”, il termine per ritiro scade al settimo giorno da quello del contratto: in tale periodo ogni rischio e pericolo per quanto riguarda le accidentalità sopravvenute è a carico del venditore, salvo diverso accordo fra le parti.
Per i bovini da macello acquistati alla stalla “a peso” il termine della consegna viene concordato fra le parti, con possibilità di proroga consensuale, fermo restando quanto esposto per gli animali acquistati “a vista” per ciò che riguarda rischi e pericoli i quali come sopra detto, passano al compratore al momento della consegna.
Se il bovino non è assicurato, ove all’atto della macellazione si verifichi da parte della autorità sanitaria il sequestro totale o parziale, il danno fa capo all’una o all’altra parte contraente in base alle risultanze del verbale del veterinario ispettore delle carni.
Se il sequestro è limitato ai visceri il danno è sopportato dal venditore.
§ 3 - Tolleranze per le vacche lattifere o gravide
L’acquirente di una vacca da latte ha diritto di restituirla al venditore se il latte non ha la qualità
mercantile stabilita dalle norme UE.
Se la vacca è stata garantita gravida e si constata che non è tale, ha luogo la risoluzione del contratto.
Il termine di pagamento per i bovini da vita è stabilito entro otto giorni dalla consegna, salvo diverso accordo fra le parti e può avvenire anche a mezzo del mediatore, che in tal caso ne risponde verso il venditore.
Per i bovini da macello contrattati “a peso vivo”, “a peso morto” o “a vista”, il pagamento, salvo
diverso accordo fra le parti, si effettua entro 30 gg dalla fattura.
Per i bovini contrattati come “caporotto” o “S. Xxxxxxx” il pagamento avviene in base ad accordo fra le parti.
Nel commercio dei bovini con le parole “sano e da galantuomo” si garantisce la sanità del bestiame e la mancanza di vizi e difetti.
La garanzia varia a seconda della destinazione dell’animale:
a) per il bestiame da carne la garanzia si estende a quei difetti che possono renderne pericolosa
la custodia durante il periodo di “ristallo”;
b) per il bestiame da latte la garanzia si estende, oltre che ai difetti suddetti, anche alla qualità e alla commerciabilità del latte prodotto, con dichiarazione formale del venditore oppure prova concordata fra le parti;
c) per il bestiame da riproduzione, la garanzia si estende, oltre che ai vizi, vizi d’animo e difetti,
anche alla capacità al salto e feconda attività per i maschi.
La durata della garanzia decorre dal giorno successivo alla consegna: è di giorni 3 per i vizi d’animo e
per i difetti della qualità del latte; di giorni 40 per ogni malattia a carattere redibitorio.
Nella vendita di bovini esiste la forma di vendita indicata come “caporotto” o “S. Xxxxxxx”, in cui il venditore è dispensato, nei confronti del compratore, dal prestare qualunque garanzia, anche nei riguardi della macellazione.
§ 6 - Difetti, vizi o malattie - azione redibitoria
La denuncia della malattia deve essere corredata da certificato veterinario. Per i vizi e difetti il
controllo a prova viene effettuato dalle parti con l’intervento di una persona di loro fiducia.
Qualora l’azione redibitoria verta sulla quantità o commerciabilità del latte, viene effettuata la prova della mungitura e alla presenza delle parti oppure prelievo del campione per l’analisi: tali operazioni sono da effettuarsi entro i tre giorni successivi alla consegna. Una volta fatta la prova, cessa ogni responsabilità del venditore.
I vizi d’animo debbono denunciarsi entro tre giorni dopo quello della consegna: le malattie redibitorie debbono essere denunciate nel termine di 40 giorni; la gravidanza deve essere garantita con certificazione del veterinario.
La denuncia deve essere convalidata da certificato veterinario.
Le denunce possono essere fatte verbalmente alla presenza di testimoni, per posta elettronica o con lettera raccomandata, direttamente al venditore o tramite il mediatore.
Le malattie infettive comprese tra quelle soggette a provvedimenti sanitari a norma del vigente Regolamento di polizia veterinaria comportano la nullità del contratto anche se la malattia al momento della stipulazione del contratto medesimo si trovava in periodo di incubazione.
§ 7 - Obblighi del compratore e del venditore
Ogni qualvolta il compratore abbia rilevato nell’animale acquistato una malattia, un vizio o un difetto, ne deve dare immediatamente avviso al venditore, assegnandogli un congruo termine di tempo perché questi possa verificare o far verificare l’esistenza o meno e la qualità della malattia, vizio o difetto denunciati.
Riconosciuta da parte del venditore l’esistenza della malattia, del vizio o difetto, si potrà addivenire fra
le parti ad un accordo circa la restituzione dell’animale oppure la diminuzione del prezzo pattuito.
In caso di mancato accordo ed eventuale contenzioso l’animale in contestazione resterà nella stalla del compratore sotto la sua responsabilità a meno che, per accordi intervenuti fra gli interessati, non si ritenga opportuno consegnarlo ad una terza persona di comune fiducia, che lo manterrà a spese e a carico della parte soccombente.
Trascorsi i termini usuali di pagamento, se la contestazione non è risolta, il compratore verserà presso un Istituto bancario la somma corrispondente al prezzo pattuito. Di tale deposito il venditore dovrà essere tempestivamente informato.
Il compratore non può far valere l’azione redibitoria se non abbia conservato l’animale nelle condizioni in cui si trovava all’atto dell’acquisto. Potrà praticare cure speciali che abbiano carattere di evidente urgenza a giudizio di un medico veterinario.
Quando il venditore, tenuto a riprendere l’animale, rilevi che questo è dimagrito a causa della deficiente alimentazione, di maltrattamenti, di fatiche superiori alle sue forze per impiego non conforme alla sua destinazione, o per altre trascuratezze, può obbligare il compratore a rimettere l’animale nello stato primitivo ed anche rifiutarsi di riceverlo. Le parti contraenti possono anche procedere ad una nuova stima dell’animale.
§ 8 - Verifiche delle malattie e dei vizi
Quando la malattia sia stata denunciata dal compratore con il corredo di un certificato veterinario, il venditore ha diritto di far controllare la diagnosi, alla presenza delle parti, da un veterinario di fiducia. Qualora i responsi dei due professionisti siano in contrasto, può essere richiesto l’intervento di un terzo veterinario in veste di arbitro. Le parti si impegnano all’osservanza di quanto potrà derivare dal suo giudizio.
L’esistenza e la qualità di un vizio d’animo denunciati possono essere controllati anche da un esperto.
§ 9 - Come e dove si provvede alla restituzione
Qualora, accertati malattie o vizi, il compratore intenda restituire l’animale, ne deve informare
tempestivamente il venditore, che ne cura il ritiro a proprie spese.
§ 10 - Obblighi in caso di malattia
Se, nel periodo in cui trovasi in contestazione, l’animale presenti necessità di cure urgenti, il compratore dovrà informare il venditore senza ritardo, personalmente o a mezzo mediatore, ed è obbligato a prestare le cure più urgenti prescritte da un veterinario.
La mancata risposta del venditore implica l’accettazione di quanto eseguito dal compratore.
§ 11 - Effetti e presunzioni conseguenti a morte
Se l’animale ammalato muore entro il periodo di garanzia la perdita è a tutto carico del venditore, a meno che non si provi che la morte è dovuta a causa accidentale, incuria o a qualsiasi fatto attribuibile al compratore.
Nel caso in cui non sia possibile stabilire a chi spetta la responsabilità della morte, i contraenti, dividono la perdita tra loro in parti uguali.
Le spese di trasporto, per medicinali e per prestazioni veterinarie sono a carico del venditore.
§ 12 - Rescissione del contratto nella vendita a gruppo
Se con un solo contratto vengono venduti parecchi animali, il compratore ha diritto alla rescissione del contratto quando riscontri, anche soltanto in uno dei medesimi, una malattia soggetta a provvedimenti sanitari; nel caso di altre malattie o vizi di natura redibitoria si restituiscono i soli capi contestati, facendone determinare il prezzo da periti, a meno che detto prezzo non sia stato determinato capo per capo.
Nella compravendita di bovini viene corrisposta la mediazione del 2 % a carico del venditore e del 2% a carico del compratore.
§ 1 - Forme e modi di contrattazione
Le contrattazioni degli equini avvengono verbalmente; se le parti ricorrono al mediatore, questi può lasciare a ciascuno dei contraenti un appunto scritto.
Gli equini da vita o da servizio si contrattano normalmente a capo; le femmine in lattazione insieme ai redi.
Per gli equini da macello, che possono essere contrattati “a peso vivo” o “a peso morto”, le pattuizioni vengono concordate tra le parti caso per caso. Le spese fino all’atto della pesatura sono a carico del venditore.
Per gli equini contrattati “a peso morto” viene rilasciata una tara di Kg. 2 per il rifreddo.
Per gli equini venduti “a peso vivo” viene rilasciato un abbuono.
Il passaggio di proprietà degli equini da vita avviene dopo che è stata effettuata la prova di idoneità
all’uso per il quale sono stati acquistati. Normalmente la prova avviene presso il venditore.
Per gli animali iscritti ai libri genealogici il passaggio di proprietà avviene con la compilazione del formulario, presente nel retro del certificato, che deve essere firmato da entrambi i contraenti, entro una settimana.
Per gli animali non iscritti ai libri genealogici il passaggio di proprietà avviene con comunicazione
all’associazione regionale allevatori.
Il pagamento si effettua al momento della consegna, salvo diverso accordo fra le parti.
§ 4 - Obblighi di garanzia del venditore - Azione redibitoria
Con la formula “sano e da galantuomo” si intende che l’animale è esente da malattia, vizi e difetti. Nella vendita “a fuoco e fiamma” o “a caporotto” non si dà alcuna garanzia neppure per il macello.
La durata della garanzia decorre dal giorno successivo a quello della consegna; essa è di giorni 3 per
vizi d’animo e di giorni 8 per le malattie a carattere redibitorio.
Sono malattie e vizi a carattere redibitorio quelli occulti, preesistenti al contratto e di gravità tale da
rendere l’animale non atto all’uso al quale è destinato.
La denuncia della malattia può essere fatta verbalmente alla presenza di testimoni oppure per posta elettronica o con lettera raccomandata direttamente al venditore o tramite il mediatore.
La denuncia di malattia deve essere corredata da certificato veterinario.
I vizi a carattere redibitorio (mordere, calciare, sgroppare, ticchiare, ballo dell’orso, ecc.) possono
essere rilevati anche da un esperto.
Se il soggetto è stato venduto garantito gravido e si constata che non è tale, ha luogo la risoluzione del contratto. L’accertamento dello stato di gravidanza deve avvenire entro i limiti consentiti dalla tecnica e con oneri a carico del compratore, in caso di accertata mancata gravidanza gli oneri sostenuti per la prova saranno a carico del venditore.
Nella compravendita di asini e cavalli viene corrisposta la mediazione nella misura del 2 % a carico del venditore e del 2% a carico del compratore.
§ 1 - Forme e modi di contrattazione
I suini si contrattano a capo o a gruppo; per i suini da macello venduti “a peso vivo” non vi è abbuono ma si pratica la stallatura per 12 ore. Le spese relative sono a carico del venditore fino alla consegna, che avviene subito dopo il riscontro del peso.
Per i suini da macello venduti “a peso morto” sono a carico del compratore le spese di trasporto al
macello pubblico, la pesatura, la sosta e la macellazione.
L’animale deve essere pesato dopo la depilazione e dopo l’asportazione di tutti i visceri.
Il pagamento si effettua entro 30 gg dalla fattura, salvo diverso accordo fra le parti.
Per i suini destinati all’allevamento valgono le garanzie previste dalle norme di legge vigenti.
Per i suini destinati alla macellazione deve essere garantita la l’idoneità delle carni al consumo umano.
Nella compravendita di suini viene corrisposta la mediazione nella misura del 2% a carico del venditore e del 2% a carico del compratore.
§ 1 - Forme e modi di contrattazione
Gli ovini e i caprini si contrattano per branco ed anche per capo, di solito verbalmente: se c’è opera di mediatore, questi rilascia un “ricordino”.
Per gli ovini da macello venduti “a peso vivo” non vi è abbuono. Tutte le spese sono a carico del compratore.
Gli animali vengono consegnati all’acquirente con i documenti sanitari prescritti dalla legge.
Il pagamento si effettua entro 30 gg dalla fattura, salvo diverso accordo fra le parti.
§ 3 - Obblighi di garanzia del venditore - Azione redibitoria
Sono ritenute malattie e vizi a carattere redibitorio quelli occulti, preesistenti al contratto, e di gravità
tale da rendere l’animale non atto all’uso cui è destinato.
La durata della garanzia decorre dal giorno successivo alla consegna ed è di giorni quaranta.
Le denunce possono essere fatte verbalmente alla presenza di testimoni, per posta elettronica o con lettera raccomandata, direttamente al venditore o tramite il mediatore.
La denuncia di malattia deve essere corredata da certificato veterinario.
Nella compravendita di ovini e caprini viene corrisposta la mediazione nella misura del 2 % a carico del venditore e del 2% a carico del compratore.
E) ANIMALI DA CORTILE: POLLAME E CONIGLI
Le contrattazioni del pollame e dei conigli per la macellazione sono fatte per merce “vista e gradita”, a
peso e con pagamento entro 30 gg dalla fattura, salvo diverso accordo fra le parti.
Il pollame vivo destinato all’allevamento è oggetto di contratto per capo.
§ 2 - Assettatura del pollame e dei conigli morti
Il pollame, ucciso mediante dissanguamento, viene immesso alla vendita eviscerato secondo le norme di legge vigenti.
I conigli morti vengono immessi alla vendita scannati sempre senza visceri, senza pelle e senza zampe.
Per il pollame da immettere negli allevamenti vengono garantiti:
- la razza o incrocio;
- il sesso nel caso in cui i pulcini siano destinati alla produzione di uova;
- l’idoneità delle carni al consumo umano.
F) PELLI BOVINE FRESCHE DI MACELLO
§ 1 - Contrattazione e consegna delle pelli
Le pelli vengono contrattate e consegnate presso i macelli, a singoli privati o ad organizzazioni costituite allo scopo, fresche in buono stato di conservazione, nette da sangue, carne, sterco, muso, con la coda vuota, con le zampe tagliate come alla lettera c) delle norme tecniche per l’assettatura dei bovini.
Il prezzo viene pattuito per chilogrammi, o a pezzo.
Le lane di tosa trattate sui mercati regionali toscani possono essere sudice o sucide, saltate.
Per le lane da materasso, che sono in massima parte di provenienza estera, non si hanno usi locali. Di questa qualità sono trattate anche, ad esempio, la lana moscia di Puglia e la lana ordinaria di Sardegna, che seguono le consuetudini delle altre lane saltate.
La lana di concia viene contrattata alla stessa stregua della lana lavata, compatibilmente con le sue particolari condizioni di origine.
Le lane di produzione nazionale maggiormente contrattate sono la Vissana, la Sopravissana, la Maremmana, l’Abruzzese, la Pugliese, la Sarda; su ogni partita è tollerata una percentuale di lana moretta e bigia nella proporzione del 5%. E’ tollerata anche la presenza del 5% di lana agnellina.
Le lane moretta, bigia e agnellina vengono poi calcolate in fattura per 3/4 del loro peso e lo scarto (cioè pancia, zampe e coda) per ½ del suo peso.
Il prezzo per tutte le qualità è sempre fatto per chilogrammo peso netto.
Al mediatore compete una provvigione del 2 % dal solo venditore.
Gli imballaggi sono sempre gratuiti e pesano al massimo Kg. 5,50 per balla secondo la provenienza della lana trattata.
Sussistono usi conformi con quelli della provincia di Prato.
Per le uova nessun uso accertato in quanto sostituito dalle normative europee per la commercializzazione delle stesse.
II - PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA
A) FRUMENTO, GRANOTURCO, CEREALI MINORI
Il frumento, il granoturco ed i cereali minori si vendono a peso, tanto nei magazzini dei commercianti quanto presso i produttori.
I contratti vengono fatti anche con l’intervento del mediatore. In tal caso possono essere:
a) verbali, mediante semplice annotazione su taccuino dalle due parti e dal mediatore;
b) con stabilito, che il mediatore fa tenere prontamente sia al venditore che al compratore; in questo caso le parti contraenti devono far rilevare al mediatore, via fax con relativo riscontro o telegramma, o a mezzo posta elettronica entro due giorni lavorativi dal ricevimento della conferma, le eventuali discordanze dalle condizioni contrattate, in mancanza di ciò lo stabilito si intende regolarmente accettato.
Le vendite possono essere fatte su campione reale, su campioni tipo, su denominazione o su caratteristiche.
La vendita è fatta per quantità determinata, ma se si aggiunge alla quantità l’espressione “circa”, il
venditore ha facoltà di consegnare fino al 5% in più o in meno della quantità contrattata.
La merce si intende sempre venduta alla condizione di “sana, secca, leale, mercantile”.
- “Sana” si intende la merce che non abbia odori sgradevoli, impropri a quella contrattata, non sia riscaldata, non abbia grani cotti o macchiati o odore di muffa;
- “Leale” si intende la merce che non abbia vizi occulti;
- “Mercantile” si intende la merce che non abbia difetti speciali che impediscano la sua classificazione nella buona media dell’annata, a seconda della zona di produzione e dell’epoca di consegna;
- “Secca” si intende la merce scorrevole alla mano e che dia la risonanza tipica della propria specie, con umidità base, senza abbuoni, del 13%, ed un massimo del 14% per il grano tenero. Per il grano duro l’umidità base è del 12% con un massimo del 13%. Per il granoturco, umidità base del 14%, con un massimo del 15%.
Le umidità superiori alle massime sopra indicate e fino ad un massimo del 2%, daranno diritto ad un bonifico proporzionale sul prezzo.
Oltre al detto 2%, per il grano tenero e il grano duro, vi è diritto al rifiuto della merce.
Il granoturco può essere trattato con clausola “sano stagionato” purché abbia un grado di umidità non superiore al 16% ad un massimo del 18% con bonifico proporzionale sul prezzo. Per umidità superiori è previsto un compenso per l’essiccazione.
In ogni caso la stagionatura deve essere tale da non provocare un rapido deterioramento.
Può esser concordata la clausola “salvo verifica al monte”: in tal caso la verifica della merce al monte deve essere effettuata dal compratore nel termine massimo di 2 giorni non festivi.
La merce verificata dal compratore e da questi “vista e gradita” nel magazzino del venditore si ritiene senz’altro conforme a quella contrattata.
Per la merce consegnata in colli, questi devono essere di peso uniforme. La spesa di ripesatura alla consegna in arrivo è a carico del compratore.
La merce viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del compratore anche se spedita in porto affrancato, salvo la clausola di “merce franca destino o domicilio del compratore” od in caso di consegna eseguita con mezzi del venditore al domicilio del compratore.
La merce consegnata deve corrispondere alle caratteristiche obbligate o al campione sul quale è stata fatta la vendita salve le tolleranze che seguono.
Nelle vendite su campione tipo o su caratteristiche obbligate, se la differenza della qualità della merce rispetto al campione o alle caratteristiche pattuite è inferiore al 10% del valore, è consentita solo la riduzione del prezzo. Se la differenza è superiore a detta percentuale, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto.
Qualunque cereale, legume, seme o derivato può dar luogo al rifiuto della merce quando abbia un difetto vistoso quale, ad esempio, il ribollimento della massa, la tignola, il tonchio, il punteruolo, la soverchia mescolanza di semi, il tanfo.
La presenza del tonchio non costituisce difetto per le fave, le cicerchie, la veccia ed i piselli secchi, quando questi prodotti sono utilizzati per foraggio.
Al mediatore viene corrisposta la provvigione del 2% da ciascuna delle parti.
B) GRANOTURCO
(V. la voce “Frumento, granoturco, cereali minori”)
C) RISO
(V. Capitolo 6- “Prodotti delle industrie alimentari” voce a )
D) CEREALI MINORI
(V. la voce “Frumento, granoturco, cereali minori”)
E) PATATE
Nessun uso accertato
F) ORTAGGI
- COMMERCIO ALL’INGROSSO - PASSAGGIO DALLA PRODUZIONE AL COMMERCIO
§ 1 - Contrattazioni
Nel commercio all’ingrosso delle verdure (passaggio dalla produzione al commercio) la vendita avviene attraverso mediatori- che visitano la produzione e stabiliscono quando la merce debba essere consegnata dal produttore- oppure direttamente tra produttore e commerciante.
§ 2 - Spese di facchinaggio
Le spese di facchinaggio per lo scarico della merce gravano sull’acquirente.
- COMMERCIO ALL’INGROSSO PER LA VENDITA SUI MERCATI LOCALI
La vendita di ortaggi ai dettaglianti sui singoli mercati della provincia viene fatta dai produttori o direttamente o tramite un commissionario.
Ai commissionari viene corrisposta dal committente la provvigione del 10%, oltre al rimborso delle spese vive.
§ 5 - Vendita di prodotti ortofrutticoli
Sui mercati all’ingrosso della provincia vengono usualmente trattati a numero i carciofi e a collo l’insalata lattuga.
I colli sono di 10 o 12 pezzi.
E’ altresì d’uso che i produttori agricoli trattino nei mercati all’ingrosso, ma con le modalità qui sotto
elencate le seguenti verdure, esclusivamente se di produzione locale:
Aglio | - in mazzi o in trecce |
Barberosse | - a dozzine |
Basilico | - a mazzi |
Bietolina | - a dozzine |
Cetrioli | - a dozzine |
Cime di rapa | - a dozzine |
Cipolline fresche | - a dozzine |
Insalata (romana, riccia, scarola) | - a dozzine |
Lattughino | - a mazzi |
Minutina | - a mazzi |
Porri | - a dozzine |
Prezzemolo | - a mazzi |
Ravanelli | - a mazzi |
Rosmarino | - a mazzi |
Salvia | - a mazzi |
Spinaci | - a mazzi o a dozzine |
Zucchine | - a dozzine |
G) UVA DA MOSTO
L’uva è mercantile quando risulta sana, matura e asciutta, e ciò in relazione alle annate, alla località,
alla produzione e alla varietà del vitigno.
Il valore della merce può variare anche in funzione del potenziale grado alcoolico.
Il produttore consegna le uve presso le cantine sociali oppure presso la cantina dell’acquirente.
La pesatura della merce viene effettuata presso le cantine sociali o presso l’acquirente ed a carico di
questi, in presenza dei contraenti o dei loro rappresentanti.
Al mediatore intervenuto nella compravendita di uva da mosto spetta una provvigione del 2% dal
venditore e dell’1% dal compratore.
Nessun uso accertato
Nessun uso accertato
- COMMERCIO ALL’INGROSSO - PASSAGGIO DALLA PRODUZIONE AL COMMERCIO
§ 1 - Contrattazioni
La compravendita di frutta fresca avviene tramite mediatori oppure direttamente fra produttore e commerciante.
La compravendita di frutta fresca per l’esportazione avviene su campione o su visita alla produzione.
§ 2 - Clausola “in pianta a peso”
Quando il contratto è concluso con la clausola “in pianta a peso”, le spese per il raccolto sono a carico del compratore.
§ 3 - Spese di facchinaggio
Le spese di facchinaggio sono a carico del compratore.
§ 4 - Mediazione
Al mediatore viene corrisposta la provvigione del 2% da ambo le parti.
- COMMERCIO ALL’INGROSSO PER LA VENDITA SUI MERCATI LOCALI
La vendita di frutta fresca ai dettaglianti sui singoli mercati della provincia viene fatta dai produttori direttamente o tramite un commissionario.
§ 6 – “Clausola in pianta a peso”
Quando il contratto è concluso con la clausola “in pianta a peso”, le spese per il raccolto sono a carico
del compratore.
Ai commissionari viene corrisposta dal committente una provvigione del 10%, oltre al rimborso delle spese vive.
§ 1 - Compravendita di marroni e/o castagne: mediazione
Qualora nella compravendita di marroni e/o castagne intervenga un mediatore, ad esso viene corrisposta una provvigione del 2% da ambo le parti.
§ 2 - Compravendita di noci: calo naturale
Le noci vengono contrattate a chilogrammo a peso netto.
La lavorazione, confezionamento, cartellinatura, commercializzazione e le garanzie di purezza e germinabilità dei sementi sono a carico della ditta sementiera che le rimette in commercio.
Le sementi, di qualunque specie, devono essere vendute a peso netto in confezioni originali, chiuse e cartellinate.
Il fieno è venduto a peso.
Il prezzo del fieno può variare in funzione della pianta e della qualità del raccolto; in funzione dell’epoca di taglio: 1° taglio (fieno maggengo) e 2° taglio (fieno agostano) e se trattasi di coltivazioni monofite o polifite. Il prezzo varia inoltre anche in base al confezionamento: il fieno può essere venduto sciolto, a mazzi, a presse o a balloni.
Difetti di varia natura incidono sul prezzo (muffa, eventi meteorologici).
- FIORI RECISI
§ 1 - Contrattazioni all’ingrosso
I fiori contrattati si consegnano con contestuale pagamento in contanti entro la fine del mercato o con pagamento unico a fine mese, e fino al momento della consegna vengono custoditi dal venditore. E’ in uso anche un altro metodo di contrattazione chiamato tentata vendita, che consiste nella presenza di un venditore che si muove all’interno del mercato all’ingrosso offrendo la propria merce agli operatori. I fiori recisi e le parti di piante si contrattano come segue:
Nome | Unità di misura | Quantità x u.m. | Confezionamento di vendita | Qualità |
Xxxxx | xxxxx (mz) | non definita | mazzo singolo | I^ - Ex |
Xxxxxxxx | xxxxx (mz) | 10 steli x mz. | pacco di 3 o 5 mz. | II^ - I^ - Ex |
Aconitum | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | II^ - I^ - Ex |
Agapantus | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | II^ - I^ - Ex |
Agave | foglia (fg) | 1 x 1 | foglia singola | II^ - I^ - Ex |
Ageratum | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | pacco di 3 o 5 mz. | II^ - I^ - Ex |
Allium | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | II^ - I^ - Ex |
Alstroemeria | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | pacco di 3 mz | II^ - I^ - Ex |
Nome | Unità di misura | Quantità per u.m. | Confezionamento di vendita | Qualità |
Xxxxxxxx | xxxxx (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | I^ - Ex |
Amarillis | stelo (st) | 1 x 1 | stelo singolo | I^ - Ex |
Ananas | stelo (st) | 1 x 1 | stelo singolo | Mini - Extra |
Anemoni | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | pacco di 5 mz | I^ - Ex |
Anigozanthos | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | I^ - Ex |
Anthurium | scatole (sc) | 0-00-00-00-00 | scatola | S-M-L-XL-XXL |
Xxxxxx | xxxxx (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | II^ - I^ - Ex |
Aspidistra | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | II^ - I^ - Ex |
Aster | mazzi (mz) | non definita | pacco di 3 o 5 mz. | unica |
Bamboo | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | a cm. |
Bocche di leone | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | pacco di 3 o 5 mz. | II^ - I^ - Ex |
Bouvardia | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | I^ - Ex |
Calendula | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | pacco di 3 mz | unica |
Campanule | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | I^ - Ex |
Calle | mazzi (mz) | 10 steli x mz | mazzo singolo | III^ - II^ - I^ - Ex |
Xxxxxxxx | xxxxx (mz) | 5 steli x mz | mazzo singolo | I^ - Ex |
Cartamus | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | pacco di 3 mz | II^ - I^ - Ex |
Cattleya | fiore | 1 x 1 | fiore singolo | I^ - Ex |
Cavoli ornamentali | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | I^ - Ex |
Celosia | mazzi (mz) | 5 steli x mz | pacco di 3 mz | II^ - I^ - Ex |
Xxxxxxxx | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | pacco di 5 mz | I^ - Ex |
Corbezzolo | mazzi (mz) | non definita | mazzo singolo | unica |
Cotone | stelo (st) | 1 x 1 | stelo singolo | unica |
Craspedia | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | pacco di 5 mz | unica |
Crisantemi | stelo (st) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | II^ - I^ - Ex |
Crisantemina | mazzi (mz) | 5 steli x mz | pacco di 5 mz | II^ - I^ - Ex |
Cymbidium | stelo (st) | 1 x 1 | stelo singolo | mini -I^-II^-Ex |
Cypripedium | stelo (st) | 1 x 1 | stelo singolo | I^ - Ex |
Xxxxx | xxxxx (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | II^ - I^ - Ex |
Delphinum | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | I^ - Ex |
Dendrobium | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | I^ - Ex |
Dianthus | mazzi (mz) | non definita | pacco di 3 o 5 mz. | I^ - Ex |
Xxxxx | xxxxx (mz) | non definita | mazzo singolo | I^ - Ex |
Xxxx | xxxxx (mz) | 20 steli x mz | pacco di 5 mz | I^ - Ex |
Eremus | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | II^ - I^ - Ex |
Euphorbia | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | II^ - I^ - Ex |
Xxxxxxx | xxxxx (mz) | non definita | pacco di 3 mz | I^ - Ex |
Filodendro | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | mini -I^-II^-Ex |
Fiordaliso | mazzi (mz) | 20 steli x mz | pacco di 3 mz | unica |
Nome | Unità di misura | Quantità x u.m. | Confezionamento di vendita | Qualità |
Forsitia | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | I^ - Ex |
Fresia | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | pacco di 5 mz | II^ - I^ - Ex |
Fritillaria | mazzi (mz) | 5 steli x mz | mazzo singolo | I^ - Ex |
Gardenia | fiore | 1 x 1 | fiore singolo | unica |
Garofani | mazzi (mz) | 20 steli x mz | mazzo singolo | I^ - Ex |
Xxxxxxxx | xxxxx (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | I^ - Ex |
Genziana a mazzi | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | pacco di 3 o 5 mz. | II^ - I^ - Ex |
Gerbera | mazzi (mz) | 25 steli x mz | mazzo singolo | II^ - I^ - Ex |
Gerbera mini | mazzi (mz) | 10-25-30 steli x mz | mazzo singolo | I^ - Ex |
Xxxxxxxx | xxxxx (mz) | 5 steli x mz | pacco di 5 mz | I^ - Ex |
Ginestra | mazzi (mz) | 1 x 1 | mazzo singolo | I^ - Ex |
Xxxxxx | xxxxx (mz) | 5 steli x mz | mazzo singolo | I^ - Ex |
Gipsophila | mazzi (mz) | 25 steli x mz | mazzo singolo | I^ - Ex |
Girasole | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | I^ - Ex |
Girasole mini | mazzi (mz) | 30 steli x mz | mazzo singolo | I^ - Ex |
Gladioli | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | I^ - Ex |
Gloriosa | fiore | 1 x 1 | 5 fiori x confez. | unica |
Godetzia | mazzi (mz) | non definita | pacco di 3 mz | unica |
Gruvillea | mazzi (mz) | non definita | mazzo singolo | I^ - Ex |
Heliconia | mazzi (mz) | 5 steli x mz | mazzo singolo | I^ - II^ - Super |
Helicrysum | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | pacco di 3 o 5 mz. | I^ - Ex |
Hipericum | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | pacco di 3 o 5 mz. | II^ - I^ - Ex |
Ilex | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | II^ - I^ - Ex |
Xxxx | xxxxx (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | I^ - Ex |
Ixia | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | I^ - Ex |
Leucadendro | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | I^ - Ex |
Leucospermum | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | I^ - Ex |
Liatris | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | I^ - Ex |
Xxxxxx | xxxxx (mz) | 5 o 10 steli x mz | mazzo singolo | II^ - I^ - Ex - Super |
Xxxxx | xxxxx (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | I^ - Ex |
Lillà selvatica | mazzi (mz) | non definita | pacco di 3 mz | I^ - Ex |
Limonium | mazzi (mz) | non definita | mazzo singolo | II^ -I^- Ex |
Lisianthus | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | pacco di 3 o 5 mz. | II^ - I^ - Ex |
Margherite | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | pacco di 5 mz | I^ - Ex |
Matricaria | mazzi (mz) | non definita | pacco di 3 o 5 mz. | I^ - Ex |
Xxxx xxxxxxx | xxxxx (mz) | non definita | pacco di 3 mz | unica |
Xxxx malus | mazzi (mz) | 5 steli x mz | mazzo singolo | I^ - Ex |
Mimosa | mazzi (mz) | 500 gr. X mz | mazzo singolo | II^ - I^ - Ex |
Nome | Unità di misura | Quantità x u.m. | Confezionamento di vendita | Qualità |
Miniatura | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | pacco di 5 mz | II^ - I^ - Ex |
Xxxxxxxx | xxxxx (mz) | non definita | pacco di 3 mz | unica |
Xxxxx | xxxxx (mz) | non definita | mazzo singolo | unica |
Molucella | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | II^ - I^ - Ex |
Mughetti | mazzi (mz) | 12 steli x mz | pacco di 3 mz | I^ - Ex |
Muscari | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | pacco di 5 mz | unica |
Narcisi | mazzi (mz) | 10 o 20 steli x mz | pacco di 5 mz | unica |
Xxxxxx | xxxxx (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | I^ - Ex |
Ninfea | mazzi (mz) | 5 steli x mz | mazzo singolo | I^ - Ex |
Oncidium | stelo (st) | 1 x 1 | stelo singolo | I^ - Ex |
Ornitogallo | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | I^ - Ex |
Xxxxxxxx | xxxxx (mz) | 5 steli x mz | mazzo singolo | I^ - Ex |
Palme | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | I^ - Ex |
Panico | mazzi (mz) | 5 steli x mz | mazzo singolo | I^ - Ex |
Xxxxxxxx | xxxxx (mz) | 50 steli x mz | mazzo singolo | I^ - Ex |
Papiro | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | I^ - Ex |
Peonia | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | I^ - Ex |
Xxxxxxxx | xxxxx (mz) | non definita | mazzo singolo | unica |
Pesco | mazzi (mz) | non definita | pacco di 3 mz | I^ - Ex |
Phaelenopstis | stelo (st) | 1 x 1 | stelo singolo | I^ - Ex |
Phisalys | mazzi (mz) | 5 steli x mz | mazzo singolo | I^ - Ex |
Phlox | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | pacco di 3 mz | I^ - Ex |
Protea | mazzi (mz) | 5 steli x mz | mazzo singolo | I^ - Ex |
Protea | stelo (st) | 1 x 1 | stelo singolo | I^ - Ex |
Prunus | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | I^ - Ex |
Quercia | mazzi (mz) | non definita | mazzo singolo | unica |
Quercia canadese | mazzi (mz) | 20 steli x mz | mazzo singolo | unica |
Rami di more | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | I^ - Ex |
Ranuncoli | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | pacco di 5 mz | I^ - Ex |
Xxxx | xxxxx (mz) | 10/20 steli x mz. | mazzo singolo | a cm. |
Safari | mazzi (mz) | non definita | mazzo singolo | I^ - Ex |
Salice contorto | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | I^ - Ex |
Scabiosa | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | I^ - Ex |
Setaria | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | I^ - Ex |
Settembrina | mazzi (mz) | non definita | pacco di 3 mz | unica |
Solidago | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | pacco di 3 o 5 mz. | I^ - Ex |
Speronella | mazzi (mz) | non definita | pacco di 3 mz | I^ - Ex |
Spighe di grano | mazzi (mz) | 20 steli x mz | pacco di 5 mz | unica |
Spirea | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | I^ - Ex |
Nome | Unità di misura | Quantità x u.m. | Confezionamento di vendita | Qualità |
Statice | mazzi (mz) | non definita | pacco di 3 o 5 mz. | I^ - Ex |
Strelitzia | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | II^ - I^ - Ex |
Symphoricarpus | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | pacco di 3 mz | II^ - I^ - Ex |
Topini | mazzi (mz) | non definita | mazzo singolo | unica |
Trachelium | mazzi (mz) | non definita | pacco di 3 mz | unica |
Tuberosa | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | I^ - Ex |
Tulipani | mazzi (mz) | 20 steli x mz | mazzo singolo | I^ - Ex |
Tulipani xxxxxx | xxxxx (mz) | 10 steli x mz. | pacco di 5 mz | unica |
Xxxxxxxx | xxxxx (mz) | 10 steli x mz. | pacco di 3 mz | unica |
Viburno | mazzi (mz) | 10 steli x mz. | mazzo singolo | unica |
Violaciocca | mazzi (mz) | 5 o 10 steli x mz | pacco di 3 o 5 mz. | II^ - I^ - Ex |
Xxxxxxxx | xxxxx (mz) | non definita | pacco di 5 mz | unica |
Vischio | mazzi (mz) o casse | non definita | mazzo o cassa singoli | I^ - Ex |
Wax flower | mazzi (mz) | 5 steli x mz | mazzo singolo | unica |
Zinnia | mazzo singolo | non definita | pacco di 3 mz | unica |
Zucche ornamentali | singole | singole | singole o in casse | unica |
Il prezzo delle piante ornamentali coltivate in vaso varia a seconda del diametro del vaso stesso, si contrattano a numero e devono essere ben radicate al momento della contrattazione. Le piante stagionali, sia da orto che da fiore, sono commercializzate in contenitori singoli o in contenitori alveolati di plastica o polistirolo. Il prezzo varia a seconda del tipo di contenitore e viene calcolato per unità. Le piantine devono essere ben radicate, prive di attacchi patogeni e non filate.
Gli imballaggi e i contenitori si intendono “a perdere”.
P) PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO
Al momento della contrattazione degli arbusti a foglia persistente, gli arbusti stessi devono essere ben radicati e le radici protette dal loro pane di terra. L’imballaggio dell’apparato radicale deve essere tale da offrire adeguata protezione.
Nel caso di piante di grandi dimensioni esse devono essere trapiantate in un contenitore idoneo alla vendite.
Gli alberi e gli arbusti a foglia caduca, compresi gli alberi da frutto, devono avere una forte quantità di radici alla base e non soltanto il fittone.
§ 2- Garanzia di attecchimento
Non viene data garanzia di attecchimento.
Q) PIANTE OFFICINALI E COLONIALI
- PIANTE OFFICINALI
Con il nome di “piante officinali” si intendono le specie vegetali che trovano impiego in farmacia, erboristeria, liquoreria, profumeria, detti anche “droghe” o “medicamenti semplici”.
Si definiscono “droghe vegetali” le parti delle piante officinali utilizzate nei vari campi.
Delle piante officinali vengono immessi in commercio, a seconda degli impieghi, i fiori, i semi, i frutti, le foglie a solo o con i giovani rami, le radici, la scorza, ecc…
Le foglie, i rami e le radici, per favorirne l’impiego, vengono commerciate tagliate a piccoli pezzi, della lunghezza di circa cm. 0,5, detti “taglio tisana” (T.T.); fiori, semi e frutti vengono posti in commercio tali e quali la pianta li produce o trasformati in seguito a prima lavorazione (es. separazione delle parti).
Le piante intere vengono commercializzate in vaso.
Le piante officinali, dopo la raccolta, vengono essiccate allo scopo di permetterne la conservazione. L’essiccazione deve essere fatta esponendo la pianta in locali aerati ed asciutti, ma non al sole: si usa ricorrere agli essiccatori, apparecchi nei quali la pianta, o sue parti, vengono sottoposti all’azione di una corrente di aria calda, a 40-50 gradi, per diverse ore.
La vendita al dettaglio viene effettuata a peso od a numero, sia per merce sfusa che in buste, pacchetti, scatole preconfezionate, ovvero confezioni sottovuoto, in pacchi con involucro di foglio di alluminio, foderato di polietilene.
Le confezioni per la vendita al dettaglio devono riportare chiaramente in etichetta il nome botanico, il luogo di origine della droga, la parte della pianta (foglie, semi, etc.), la provenienza da coltivazioni o da raccolta spontanea, la data del raccolto, il genere merceologico, il lotto, la data di confezionamento, il peso netto, la data limite di utilizzazione. La provenienza da coltivazioni biologiche certificate dev’essere chiaramente indicata in etichetta. Il prezzo del prodotto è per unità di peso superiore alla corrispondente droga non ottenuta per via biologica.
E’ d’uso sostituire ogni anno le droghe detenute per il commercio con droghe del raccolto di annata,
onde evitare decadenze per invecchiamento o alterazioni enzimatiche (muffe, parassiti, ecc..).
La possibile presenza di contaminanti è sintomo di alterazione; tra i più rilevanti si segnalano metalli pesanti (cadmio, piombo, arsenico), pesticidi e fitofarmaci, radioattività, aflatossine.
Le piante officinali per l’industria (produzione di estratti o essenze) sono usate allo stato fresco,
possibilmente appena raccolte.
Per l’approvvigionamento di piante officinali per l’industria è d’uso stipulare appositi contratti con agricoltori, per la destinazione di una certa superficie di fondi agricoli, ad una determinata coltura; nel contratto si stabiliscono il prezzo, le caratteristiche del prodotto e l’epoca del ritiro, che avviene “franco azienda del produttore”. In alcuni casi e per certe coltivazioni il committente fornisce anche il seme.
Le essenze od olii essenziali si ricavano dalla pianta officinale per distillazione in corrente di vapore, per trattamento con solventi, e talvolta con trattamento di grassi.
L’estrazione dell’essenza può avvenire presso lo stabilimento ovvero nel campo con attrezzature
mobili.
Il valore commerciale delle essenze naturali dipende dal grado di purezza, dalla regione di provenienza, dal contenuto in terpeni e dalla resa di estrazione.
Per la vendita destinata ad uso industriale o di trasformazione si usano contenitori in metallo laccato o polietilene ad alta densità; per la vendita destinata al pubblico si usano di solito flaconcini di vetro, dal volume massimo di 10 ml.
R) VENDITA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI AL MINUTO A PEZZO
Vengono commercializzati al minuto a pezzo i carciofi, qualunque ne sia la provenienza, nonché le altre verdure di produzione locale.
Vengono altresì vendute a pezzo le caldarroste e a cartoccio i lupini salati.
III – PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA
La legna da ardere alla produzione si contratta a misura, in cataste a metro stero o a peso, in quintali. Le fascine si contrattano a numero (centinaia) o a peso (ql) raramente a misura.
Le piante in piedi si vendono a peso, a misura o a superficie (ha) con valore variabile in base a specie legnosa, tipo di taglio, massa legnosa ritraibile, condizioni di esbosco; più raramente al quintale in seguito a stima preliminare e/o successiva pesatura.
Le spese di atterramento, lavorazione, smacchio, trasporto e ripulitura relativa sono sostenute dal compratore.
Nel caso in cui le piante non siano vendute in piedi, ma bensì all’imposto, tali spese sono a carico del
venditore.
Le piante in piedi si vendono anche a corpo; in una data superficie di bosco, le piante e la vegetazione cedua in essa esistenti non si ritengono tutte comprese nella vendita, giacchè è obbligo riservare le piante aventi funzione di matricine.
In fase di commercializzazione il trasporto della legna da ardere al domicilio del compratore (dettagliante o consumatore) è a carico del venditore.
La legna da ardere suole classificarsi in legna grossa e legna minuta dolce o forte. Alla legna grossa appartengono le cataste, alla legna minuta le fastelle o fascine.
La catasta toscana, che aveva le seguenti misure in braccia: 6x2x2, equivalenti a metri steri 4,771, è ormai in disuso; attualmente il riferimento avviene a metro stero o a quintale, come detto inizialmente.
Si considera legna da ardere dolce il castagno, l’olmo, il tiglio, il pioppo, il salice, l’ontano, la robinia e le resinose; si considera legna forte la quercia (rovere, cerro, roverella, farnia, ecc.); il leccio, il faggio, il frassino, l’acero, l’ulivo ed in generale tutti i legnami di fibra compatta.
Le vendite si effettuano a peso o a misura di soma di due balle magonali toscane o romane. Le balle magonali toscane di metri 1,47 per 0,94 pesano da 90 a 115 chilogrammi.
La balla magonale romana è di metri 1,50 per 0,80 e pesa da 70 a 95 chilogrammi.
La consegna viene fatta man mano che il carbone è cotto.
Il venditore provvede alle spese di trasporto delle balle vuote dagli imposti camionabili al centro di produzione.
Le spese di imballatura sono a carico del venditore. Le balle vengono fornite dal compratore.
Per la consegna fatta sul luogo di produzione, le spese di trasporto sono a carico del compratore; quando la merce è venduta posta sul camion, il trasporto dal luogo di produzione al posto di carico è sostenuto dal venditore, al quale compete anche la spesa di carico sul mezzo stesso.
Il carbone si classifica, a seconda della legna da cui proviene, in carbone forte se proveniente da legna forte, in carbone dolce se proveniente da legna dolce e in carbone di pigna o castagno adoperato per particolari usi industriali.
Il carbone di legna si suddivide poi in carbone di cannello e carbone di spacco.
Il carbone cannello assume la denominazione di pedagna oppure carbone di forteto.
Al mediatore, che interviene nella compravendita di legna da ardere, di fascine e di carbone vegetale, compete una provvigione dell’1,50 % a carico del venditore e dell’1 % a carico del compratore.
Per gli scarti legnosi, la ramaglia ed il legname di minor pregio, che non trovano sbocchi commerciali di buon livello remunerativo, in determinate condizioni di lavoro può sussistere la convenienza alla loro trasformazione in “cippato” per l’utilizzo a fini termici ed energetici.
Nessun uso accertato
Il bosco di alto fusto può essere costituito da piante di latifoglia e/o resinose.
Il bosco in piedi si vende a superficie con valore variabile in base a specie legnosa, tipo di taglio, massa legnosa ritraibile, a condizione di esbosco, più raramente a quintale a seguito di stima preliminare e/o a successiva pesatura.
Le piante in piedi si vendono a peso, a misura e a corpo.
Le spese di atterramento, lavorazione, smacchio, trasporto e ripulitura relativa sono sostenute dal compratore.
Nel caso in cui le piante non siano vendute in piedi, ma bensì all’imposto tali spese sono a carico del venditore.
Nella fase della commercializzazione i cimali delle piante di abete, utilizzati come alberini di Natale, sono contrattati a numero.
IV - PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA
Nessun uso accertato
Nessun uso accertato
(Vedi Cap. 8 - Prodotti dell’industria delle pelli)
V - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE
Nessun uso accertato
VI - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI
Nessun uso accertato
B) XXXXXX, XXXXXX E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE
Le farine, le semole, i cruscami e i sottoprodotti in genere sono contrattate a peso netto.
Quando i termini di consegna della merce non sono stabiliti nel contratto, la consegna si intende sempre pronta, da eseguire entro gli otto giorni lavorativi successivi alla data del contratto stesso.
La spesa di ripesatura alla consegna in arrivo è a carico del compratore.
Le spese di facchinaggio o trasporto gravano sul compratore.
Al mediatore spetta, da entrambe le parti, una provvigione dell’1% in caso di compravendita di semola, del 2% nel caso di compravendita di farina e dello 0,50% nel caso di compravendita di sottoprodotti.
La pasta viene contrattata in base ai tipi del pastificio produttore, per consegna pronta.
Le spese di facchinaggio sono a carico del venditore.
D) PRODOTTI DELLA PANETTERIA E PRODOTTI DOLCIARI
Nessun uso accertato
Nessun uso accertato
F) CARNI FRESCHE, CONGELATE, PREPARATE E FRATTAGLIE
- COMMERCIO ALL’INGROSSO DELLE CARNI FRESCHE E CONGELATE
§ 1 - Contrattazioni delle carni fresche
Le carni fresche vengono vendute dai grossisti ai dettaglianti direttamente.
La carne fresca viene contrattata a mezzene o in tronconi (coscio con lombata e sei costole senza falda) o in selle (due tronconi uniti) o in lombate o in tronconi tondi (due cosci vuoti senza lombate). Le carni possono essere vendute anche sottovuoto.
I prezzi delle carni fresche si intendono franco acquirente in Firenze.
§ 2 - Contrattazione delle carni congelate
(Nessun uso accertato)
- CARNI PREPARATE
La salsiccia con carne suina ha in genere una percentuale dal 30 al 40% di grasso e dal 60 al 70% di magro.
Le salsicce possono essere preparate anche con carni bovine.
La soprassata viene preparata in genere con testa, lingua, guancia, pancetta e cotiche di suino.
Il salame toscano viene preparato con carne suina con percentuale massima del 35% di grasso suino. Per essere qualificato come “stagionato” deve avere almeno un mese di stagionatura naturale; viene garantito per non meno di tre mesi dalla consegna per le pezzature inferiori ad un chilogrammo e per un periodo maggiore per le pezzature superiori ad un chilogrammo
La finocchiona viene preparata con carne suina, con una percentuale variante dal 65 al 70% di carne suina in prevalenza grassa e dal 30 al 35% di carne bovina magra.
La consegna dei salumi si intende effettuata franco magazzino del compratore.
Nei rapporti tra venditore e grossista la consegna del prosciutto si intende effettuata xxxxxx xxxxxxxxx del compratore.
- MERLUZZI
Il Merluzzo (Gadus Morrhua) completamente essiccato all’aria prende la denominazione di stoccafisso.
§ 2 - Classificazione dello stoccafisso
Lo stoccafisso è contrattato in base al peso del singolo pesce: quando viene indicato semplicemente come piccolo, medio, grosso, si intende pesce da un minimo di 200 gr. fino a 400 gr. per il piccolo, da 400 a 600 gr. per il medio, oltre 600 gr. per il grosso.
Il merluzzo (Gadus Morrhua) aperto e salato chiamasi baccalà.
Le qualità del baccalà sono le seguenti:
a) baccalà secco: baccalà francese, baccalà Islanda secco, norvegese secco, Färoër secco, San Xxxxxxxx (Terranova);
b) merluzzo salinato e pressato di provenienze diverse: per questo tipo di baccalà di provenienza Labrador, Terranova e Canada si hanno le seguenti classificazioni:
- piccolissimo (handfish)
- piccolo (smallcod)
- mezzano e regolare (mediumcod)
- grande (large)
- grandissimo (grandbanklargest)
§ 5 - Filetti di baccalà salato o filettoni
Con tale denominazione si intende il baccalà al quale sono state tolte spine, alette e coda. I filettoni sono contrattati con la pelle.
I grossisti e gli importatori acquistano i filettoni confezionati in casse a peso netto di kg. 25 o kg. 47.
- ALTRI PESCI
Le alici salate sono confezionate in latte o stagne da Kg. 2 ½, 5 o 10.
Le sardelle salate uso Lisbona sono vendute in latte di Kg. 10 nominali, tara per merce.
Le salacchine importate dal Portogallo e le salacche importate dall’Inghilterra sono vendute in fusti e in zangole e il peso si determina defalcando dal peso lordo una tara del 12%; sono vendute anche in cassette a peso netto pesce da kg. 4.
Le aringhe argentate arrivano dall’origine in cassette da Kg. 8 netto, in terzini da Kg. 20 netto, in mezzi
barili da Kg. 30 netto.
Le aringhe argentate ed affumicate sono vendute in cassette di kg. 4 netto.
L’indicazione del peso della latta fa riferimento al formato. La contrattazione avviene per numero di latte.
Nessun uso accertato
Nessun uso accertato
Nessun uso accertato
§ 1 - Contrattazioni e campioni per vendite all’ingrosso
I contratti di compravendita di olio di oliva si stipulano a peso sopra campione. Il compratore trattiene il campione presso di sé fino al ricevimento della partita.
L’olio viene di solito consegnato dal venditore in recipienti forniti dal compratore.
La spesa per il riempimento dei succitati recipienti è a carico del venditore.
Si usa contrattare l’olio tanto a pronta consegna quanto a termine dilazionato; in questo caso, quando si tratti di un lungo periodo, il venditore deve custodire l’olio in località adatta e procedere a tempo opportuno ai travasi regolari; se un difetto viene preso dall’olio, in conseguenza di negligenza del venditore, dopo avvenuta la contrattazione il compratore ha diritto di rifiutare la partita.
La consegna dell’olio viene fatta ordinariamente allo stoccaggio o magazzino del venditore.
I difetti che rendono deprezzabili gli olii di oliva commestibili sono i seguenti: la muffa o funga, il rancidimento, la morchia, il verme, il riscaldo, l’inacetimento o avvinamento e il sapore metallico. Tra i difetti sono da contemplare anche i sapori particolari di lavorazione quali il fiscolo per gli olii provenienti da frantoi tradizionali e il cloro per quelli provenienti da frantoi a ciclo continuo. Un deprezzamento può derivare anche da sapori particolari di nascita, comunemente chiamati “di provenienza”.
Nelle compravendite di olio di oliva effettuate con la clausola “circa”, è in facoltà del venditore di consegnare il 5% in più o in meno; analogamente, è in facoltà del compratore ritirare il 5% in più o in meno. Per gli olii certificati con D.O.P. Chianti Classico il pagamento non avviene comunque prima del rilascio dell’attestazione della denominazione di origine da parte dell’organo competente.
§ 4 - Vendita delle olive sulla pianta
Il proprietario o il conduttore del fondo individua, attraverso riferimenti catastali, l’appezzamento di terreno per il quale cede all’acquirente la globalità delle olive presenti sulle piante; l’acquirente provvede alla raccolta a sue spese e con propri mezzi delle olive che divengono di sua proprietà al momento della separazione dei frutti dalla pianta.
L’acquirente si assume interamente ogni onere, rischio e spesa inerente la raccolta.
Ultimata la raccolta, si procede al peso delle olive.
- OLIO LAMPANTE
Per olio di oliva lampante per raffineria si intende olio proveniente dai fondi, dal cosiddetto “inferno” o non commestibili per acidità superiore a quella prescritta o per gusti sgradevoli, esclusi gli olii estratti con solfuro o qualsiasi miscela in genere.
§ 6 - Contrattazione degli olii lampanti: reversibilità
Le contrattazioni dell’olio d’oliva lampante si fanno in base ad una percentuale di acidità (espressa in acido oleico), dichiarata in contratto, con un conguaglio detto “reversibilità”. Sulla piazza di Firenze l’olio lampante si contratta con base di acidità di cinque gradi.
Per la differenza di acidità, in eccedenza o in diminuzione, rispetto al pattuito, si calcola la reversibilità (conguaglio) in ragione dell’1% sul prezzo, per grado o frazione di grado, fino ad un massimo di tre gradi dell’1,5% per i due gradi successivi; del 2 % per ulteriori due gradi.
Oltre tale limite il compratore ha diritto di rifiutare la merce.
- OLIO DI OLIVA ESTRATTO CON SOLVENTI
§ 7 - Olio estratto con solventi
Per olio estratto con solventi si intende il prodotto dell’estrazione dalle sanse vergini d’oliva mediante
solventi come tricloruro di etilene, esano.
Nei contratti di compravendita fatti su campione, questo viene prelevato dal compratore e dal venditore, oppure dal loro rappresentante, o dal mediatore: su ogni campione vengono apposti i sigilli
del venditore e del compratore; il quale ultimo trattiene il campione presso di sé fino a ricevimento della partita.
La consegna, di regola, avviene presso il sansificio franco su automezzo.
Il pagamento salvo diversa pattuizione viene effettuato di norma per il 90% alla consegna della merce
e per il rimanente 10% dopo l’analisi.
N) OLI E GRASSI VEGETALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI
- OLIO DI SEMI
Per “olio di semi vari” si intende l’olio estratto dai semi di soia, colza, vinacciolo, mais, palma ecc., miscelato; l’olio di arachidi o di girasole in commercio, se specificato come tale, deve essere fatto unicamente con arachidi o girasole.
Nelle vendite di olii di semi rettificati (commestibili) nel prezzo è compresa l’imposta di fabbricazione
già pagata dalla raffineria.
Nelle vendite di olio di semi greggio, dal prezzo si intende esclusa l’imposta di fabbricazione che resta
a carico del compratore.
O) OLI GRASSI E ANIMALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI
- GRASSI ANIMALI
§ 1 - Lardo salato: classifica
Per la vendita del lardo salato si esegue la seguente classifica:
- mezzana da Kg. 12 a 15;
- mezzana da Kg. 16 a 20;
- mezzana oltre i 20 Kg.
Detta classifica vale ai fini della quotazione della merce in quanto il maggior pregio è dato dallo spessore del lardo e quindi dal suo maggior peso. Le vendite sono trattate anche per pezzature in sorte, per merce vista e gradita.
§ 2 - Provvigioni al rappresentante
Al rappresentante viene corrisposta dal solo venditore la provvigione dell’1,50%, nella vendita di strutto, e una provvigione, sempre dal solo venditore, che può variare dal 2% al 3% nella vendita del lardo salato.
Le contrattazioni del vino si fanno in base al peso (quintale) e alla gradazione, mai in base alla misura di capacità.
§ 1 bis - Vendita per il piccolo commercio
Oltre alla commercializzazione a mezzo di contenitori in vetro nelle varie tipologie e capacità, è di uso comune anche l’utilizzo di contenitori sottovuoto, denominati “bagging box”, o di altri contenitori tecnici di pratica diffusa (fusti d’acciaio).
Nei contratti di compravendita fatti su campione, questo viene prelevato dai recipienti che contengono la partita dallo stesso venditore e dal mediatore intervenuto, e consegnato al compratore, perché questi possa accertare tutti i requisiti del prodotto.
In tal caso il compratore si riserva il diritto di verificare di presenza se il campione consegnatogli corrisponde al contenuto dei recipienti in trattazione.
Nei contratti stipulati “in cantina” il campione di saggio viene estratto dalle due parti e conservato dal compratore ed eventualmente anche dal venditore.
Nei contratti stipulati a grado vengono prelevati all’atto della consegna 4 campioni a cura del venditore alla presenza dell’acquirente o di suo incaricato.
Di detti quattro campioni che vengono sigillati, due vengono consegnati al compratore e due vengono trattenuti dal venditore.
Ciascuna delle due parti invia uno dei campioni in suo possesso al laboratorio di analisi di sua fiducia indicato nel contratto.
La gradazione del prodotto viene determinata in base alla media delle risultanze dei due certificati di analisi. In caso di disaccordo la gradazione del prodotto è quella stabilita dal certificato di analisi rilasciato dal laboratorio indicato di comune accordo tra le parti cui viene inviato un altro campione.
I vini sono contrattati in base ai caratteri organolettici, determinati dal luogo di produzione e dai sistemi di vinificazione, tenendo conto della gradazione alcolica, della limpidezza e dell’acidità volatile e talvolta anche del contenuto di acidità fissa
Nelle compravendite di vino effettuate con la clausola “circa” è in facoltà del venditore di consegnare
il 5% in più o in meno; analogamente, è in facoltà del compratore ritirare il 5% in più o in meno.
Se il vino è venduto alla cantina del venditore, ogni spesa di consegna sta a carico di questi ed ogni eventuale danno durante il trasporto rimane a carico del compratore.
Se il trasporto invece è assunto dal venditore a propria cura, questi è responsabile dei danni eventuali che possono avvenire durante il trasporto.
Per i vini DOC e DOCG il pagamento non avviene comunque prima del rilascio della attestazione della denominazione di origine da parte dell’organo competente.
Normalmente non si suggellano i recipienti di proprietà del venditore rimasti in deposito presso il medesimo, perché la custodia e la conservazione del vino vengono affidate all’onestà del predetto, che ne rimane garante fino al termine stabilito per la consegna.
Il compratore può ricusare il vino acquistato, quando, stabilito l’obbligo da parte del venditore della
custodia e conservazione fino ad una determinata epoca e presentandosi il compratore in tempo utile
a ritirarlo, lo riscontrasse avariato o non conforme al campione. Anche se solo in parte il vino precedentemente contrattato non corrisponde al campione, il compratore può rifiutarsi di ritirare l’intera partita. Scaduto il termine stabilito per la consegna, le avarie e i danni che possono verificarsi rimangono a carico del compratore
Il mediatore ha diritto alla seguente provvigione: dal venditore, il 2% del valore della merce, dal compratore dall’1% al 2%.
Per vino da tavola si intende un vino comune che possegga una gradazione non inferiore ai 9° di alcool svolto per distillazione in volume per il vino bianco, ai 10° per il vino rosso.
Per vino da mescita si intende un vino bianco avente una gradazione non inferiore ai 11,5° di alcool svolto o un vino rosso avente una gradazione non inferiore ai 12° di alcool svolto.
§ 1 - Alcool “buon gusto”: contrattazioni
L’alcool “buon gusto” viene venduto in fusti e in cisterne dalle distillerie o dai depositi all’ingrosso alle ditte autorizzate a ricevere il prodotto sciolto alla condizione di “franco deposito venditore”, pagamento in contanti, se la vendita è effettuata per merce in fusti, il fusto si intende a rendere.
L’unità di misura è l’ettanidro.
La vendita al dettagliante negli imballaggi consentiti dalla legge viene effettuata alla condizione di
“xxxxxx xxxxxxxxx”.
Il prezzo è stabilito per imballaggio unitario comprensivo del recipiente immediato.
§ 2 - Alcool denaturato: contrattazioni
L’alcool denaturato viene acquistato da parte del grossista o del dettagliante in confezioni, recipienti a
perdere.
Il prezzo dei liquori è stabilito per bottiglie secondo la qualità e la marca ed è comprensivo
dell’imballaggio e del trasporto al domicilio del dettagliante.
Nessun uso accertato
S) ACQUE MINERALI, GASSOSE E GHIACCIO
Nessun uso accertato
T) VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI AL MINUTO A PEZZO
Sono venduti al minuto a pezzo i seguenti prodotti alimentari:
- prodotti di piccola friggitoria (bomboloni, arancini, coccoli, fette di polenta fritta)
- pizze non a taglio
- salati da pasticceria
- paste dolci
- gelati monodose
- polli cotti
VII - PRODOTTI DELL’INDUSTRIA DEL TABACCO
Nessun uso accertato
VIII - PRODOTTI DELL’INDUSTRIA DELLE PELLI
§ 1 - Unità di base di contrattazione
Le pelli conciate a vegetale vengono trattate a peso o a metro quadro; per la pelletteria si usa il
metro quadro, come per le pelli trattate a concia minerale.
E’ consentito un arrotondamento fino al 2%.
L’imballaggio delle merci è gratuito.
Nella vendita da xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx-xxxx ammessa per la merce venduta a peso va fino al 2%; fino al 3% sulla misura.
Al mediatore intervenuto nella compravendita di pelli conciate senza pelo compete una provvigione del 3% dal solo venditore.
Nessun uso accertato
- PELLI SALAMOIATE DA MACELLO
§ 1 - Classificazione delle pelli
I raccoglitori - ad eccezione di coloro che vendono in monte - vendono comunemente con le seguenti classifiche:
- vitelli quadrati da Kg. 3 a 6;
- vitelli quadrati da Kg. 6 a 8;
- vitelli quadrati da Kg. 8 a 12;
- vitelli quadrati da Kg. 14 a 18;
- vitelli quadrati da Kg. 20 a 24;
- vitelli con testa e zampa corta da Kg. 12 a 20;
- vitelloni con testa e zampe corte da Kg. 20 a 30,
- vitelloni con testa e zampe corte da Kg. 30 a 40;
- vitelloni con testa e zampe corte oltre Kg. 40;
- vacche e buoi fino a Kg. 30;
- vacche e buoi da Kg. 30 a 40;
- vacche e buoi da Kg. 40 in più;
- tori da tutti i pesi;
- puledri fino a Kg. 12;
- cavalli oltre Kg. 12;
- muli;
- asini.
Per quanto riguarda il vitellame, per ogni categoria sino a Kg. 12 il manto può essere colorato oppure bianco e nero; per ogni categoria da Kg. 12 in più il manto può essere colorato, bianco, bianco e nero.
Le pelli bovine sono vendute anche gropponate, cioè il groppone separatamente dal frassame (spalle e fianchi) con coda amputata a circa 10 centimetri dalla culatta. La gropponatura è calcolata all’incirca nella proporzione del 42 - 43% di groppone per ogni 100 chilogrammi se si tratta di vacche, buoi e vitellame, e del 38 - 40% se si tratta di bistori e tori. I gropponi sono venduti a “peso ripesato” previa impilatura di almeno 100 gropponi, che successivamente sono spazzati dal sale e pesati. Le spalle sono spazzate, i fianchi sono solamente scossi dal sale. I frassami devono rispondere ad una misura minima di cm. 70 per le spalle misurate dal taglio di gropponatura all’inizio del canale dell’orecchio; i fianchi da cm. 25 in su al centro. L’espressione “ peso ripesato” indica il peso constato all’atto della consegna delle pelli dopo la salatura.
Per le croste spaccate o semilavorate, valgono i medesimi usi delle pelli grezze.
La vendita di pelli fresche si effettua “a peso coda”, intendendosi tale quello accertato all’atto del
ricevimento della pelle dalla macelleria.
Di massima il calo varia a seconda del sistema di salatura, cioè se in vasca o a secco, ed anche a seconda del tempo che le pelli sono rimaste fuori vasca.
Anche per le pelli vendute in classifica è ammessa una tolleranza per qualche pelle difettosa con abbuoni di merito.
All’atto della consegna, che ha luogo al domicilio del venditore, si procede alla verifica della merce in qualità e peso.
§ 7 - Tolleranza sulla quantità e sul peso
Il quantitativo di pelli da consegnare è quello indicato in contratto: qualora sia stata stabilita la clausola “circa”, il venditore ha facoltà di consegnare il 5% in più o in meno rispetto al numero di pelli indicate in contratto.
Quando nel contratto sono segnate le quantità minime e massime, è facoltà del venditore di consegnare entro tali limiti, senza però ulteriori tolleranze.
Quando invece si indica il peso della partita, con l’espressione “circa” si sottintende una tolleranza sul
peso stesso del 5% in più o in meno.
§ 8 - Indicazione degli estremi minimi e massimi e media di peso
Nei contratti di vendita di lotti di pelli salamoiate (compresi i gropponi e i frassami) sono precisati, oltre la categoria e la qualità delle pelli vendute, anche gli estremi minimi e massimi di peso, nonché il peso medio di ciascuna pelle.
Gli estremi minimi e massimi non ammettono tolleranze, mentre sulla media indicata è ammessa una tolleranza del 3% in più o in meno.
Per le pelli di provenienza estera, il prezzo indicato in contratto si intende per pelli sane e mercantili, proveniente dalla normale macellazione della provincia e limitrofe.
I consorzi della provincia di Firenze vendono comunemente la produzione in ricetta originale: sul prezzo effettivamente ricavato viene trattenuta una quota fissa a chilogrammo per la copertura delle spese di salagione e di esercizio.
§ 11 - Abbuoni
Se la vendita è fatta in partite di ricetta originale, si accordano i seguenti abbuoni:
- pelli provenienti da mortalità per epidemia, il 10%;
- pelli con difetti di scortico (buchi, tagli, rasature), abbuoni proporzionali all’entità del danno;
- vitelli erbivori, il 30%;
- vitelli di seconda scelta, il 10%;
- vitelli di terza scelta, il 20%;
- vitelli di quarta scelta, dal 30% al 40%;
- pelli macchiate e lascianti pelo, dal 5 al 15%.
Per le pelli tarolate e piagate e per pelli fuocate, piagate e riscaldate viene concordato un abbuono a parte.
Nella compravendita di lotti di pelli bovine nazionali salate oppure dei relativi gropponi o frassami, è dovuta al mediatore una provvigione dell’1% da parte del venditore e dell’1% da parte del compratore. Nel caso in cui il mediatore intervenga nelle operazioni di ricevimento per conto del compratore, questi deve corrispondergli una ulteriore provvigione.
- PELLI BOVINE GREZZE ESOTICHE DI IMBARCO O VIAGGIANTI E PELLI PREGIATE GREZZE SALATE DA ALLEVAMENTO E SELVATICHE
Gli affari sono trattati con gli agenti locali delle case di origine e le offerte non sono impegnative.
Gli ordini, salvo che non siano su un’offerta ferma, vengono sempre accettati per quanto il tempo e salvo il venduto, con un termine definitivo utile per la risposta e nella formula generica per fax, posta elettronica, posta elettronica certificata.
Il termine per la risposta per fax, posta elettronica, posta elettronica certificata varia, a seconda dei diversi luoghi di origine, da uno a due giorni.
Le pelli grezze esotiche vengono trattate comunemente alle condizioni di origine e negli assortimenti abituali alle ditte esportatrici.
§ 15 - Clausola “condizione d’origine”
La clausola “condizione d’origine” inserita in un contratto, anche fra due ditte nazionali, significa che, per ogni controversia tra venditore e compratore, debbono essere accettate tutte le condizioni di origine.
Le pelli di provenienza estera sono secche (secche ordinarie e seccate all’ombra), salate secche, salate
fresche, salamoiate e Wet Blue; le pelli di origine India e Africa possono essere anche arsenicate.
L’imballaggio dei vari paesi è il seguente:
- India: balle da 90 a 500 pelli a seconda del peso per le pelli secche e salate secche; sacche o barili per quelle salamoiate;
- Plata, Brasile, Centroamericana, Sud America, Africa: pelli salate fresche in pacchi, ma occasionalmente sciolte alla rinfusa: pelli secche sciolte alla rinfusa, ad eccezione dei pesi leggeri che vengono confezionati in balle;
- Australia: pelli salate secche e sciolte, pelli salamoiate in pacchi, vitelli in barile;
- Cina: in balle pressate;
- Sudafrica: pelli secche e salate secche in balle; pelli salamoiate sciolte;
- Etiopia, Arabia, Eritrea, Somalia, Giava, Mombasa, Europa: in balle.
Le tare per imballaggio usualmente applicate sono le seguenti:
- India: 5 lbs. a balla per le secche e le salate secche; tara reale per le salamoiate;
- Australia: xxxx xxxxx per pelli spedite in sacchi o barili;
- Cina: 5 lbs. per balla;
- Giava: Kg. 1 per balla;
- Etiopia, Arabia, Eritrea, Somalia, Mombasa, Sudafrica: peso reale della corda.
L’imbarco e le consegne avvengono nel termine da un mese a tre mesi decorrenti dalla conferma di vendita.
§ 20 - Condizioni di peso: tolleranza calo
Le condizioni di peso sono le seguenti:
- India: peso di imbarco con tolleranza calo del 2% per le pelli secche, del 3% per le salate secche, del 10% per le salamoiate, del 2% per le secche arsenicate (Calcutta);
- Plata: peso di sbarco per le pelli secche, peso di frigorifero finale per le pelli salate fresche frigorifero, peso di sbarco per le pelli salate fresche “tipo frigorifero”, “carnicceria” e “xxxxxx”;
- Brasile: peso di sbarco e/o franchigia 2% per le pelli secche, peso di sbarco e/o franchigia 5% per le pelli fresche;
- Centroamericana e Sudamericana del Pacifico: peso riconosciuto allo sbarco;
- Australia: peso di imbarco con tolleranza calo del 5% per le pelli salamoiate, tolleranza del 3% per le salate secche;
- Cina: peso di imbarco con tolleranza calo del 3%;
- Giava: peso di imbarco con tolleranza calo del 2%;
- Sudafrica: per pelli secche e salate secche franchigia 2% per le salate fresche franchigia del 5% ed occasionalmente anche peso sbarco;
- Etiopia e Mombasa: peso di imbarco con tolleranza calo del 2% per le pelli secche;
- Arabia, Eritrea e Somalia: peso di sbarco.
- PELLI BOVINE GREZZE ESOTICHE PRONTE IN ITALIA MAGAZZINO ESTERO E NAZIONALIZZATO
I contratti si fanno alle condizioni di “xxxxxx ripesate magazzino”, vagone e/o camion, con la clausola “salvo visita della merce”; in presenza di tale clausola il compratore che abbia visitato e ricevuto la merce in qualità e peso non può sollevare eccezioni verso il venditore.
Al mediatore intervenuto nella compravendita di pelli salamoiate di piazza e fuori piazza compete una
provvigione dell’1% dal venditore e l’1% dal compratore.
- PELLI OVINE E CAPRINE
§ 23 - Contrattazioni delle pelli di agnello e capretto
Le vendite di pelli di agnello e capretto, destinate ai vari usi (pellicceria, abbigliamento, guanteria e foderame), vengono effettuate a peso, a numero o a dozzina.
Le singole qualità di pelli sono sempre vendute in ricetta, precisando anche il peso per cento pelli e gli estremi di peso, minimo e massimo, per ogni categoria.
Sono escluse le pelli morticine, guaste, rognose, magre, erbate, sotto peso che vengono trattate con prezzi a parte e vendute a monte.
§ 24 - Contrattazione delle pelli di montone
Le pelli di montone vengono trattate in ricetta, con esclusione delle pelli di scarto e morticine, che vengono prezzate a parte con una riduzione dalla metà a due terzi.
La ricetta originale può variare, a seconda delle epoche, in tosi, mezze lane o lanute, con sostanziali spostamenti di valutazione.
Le pelli tosate dopo la scuoiatura sono escluse dall’assortimento e trattate a parte.
Il compratore, dopo visitata e ricevuta la merce, di persona o tramite un incaricato, non può rifiutarsi di accettarla, perché il ricevimento rende perfetta la vendita.
Per la mediazione valgono gli usi comuni alle pelli bovine.
- PELLI DI CONIGLIO E DI LEPRE
La vendita delle pelli di coniglio nel commercio all’ingrosso viene fatta a peso.
Le pelli possono essere secche, fresche o fresche salate.
Nelle trattative viene dichiarato dal venditore, a meno che la vendita non sia fatta in monte, il peso per cento pelli, la destinazione delle pelli, cioè se per concia o per cappelleria, e la composizione dei colori in percentuale.
§ 28 - Difetti
Per pelli difettose si intendono quelle rovinate dalle tarme, quelle ribollite fortemente per cattiva essiccazione che lasciano cadere il pelo e le pelli che per cattiva conservazione a contatto dei pavimenti abbiano subito avaria del pelo.
Le pelli scarte vengono trattate a parte.
- PELLI PREGIATE DA PELLICCERIA
La prima vendita viene effettuata tramite asta con vendita a lotti. La vendita successiva può essere fatta sia a lotti che a pelle, dichiarando l’origine, le qualità, la taglia e il colore. Per le pelli di persiano, volpe, visone, cincillà, zibellino, castoro, opossum e lontra, viene, inoltre, indicato se sono di allevamento o selvaggi e se si tratta di maschi o femmine.
IX - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA TESSILE
Usi conformi a quelli della provincia di Prato
X - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL’ABBIGLIAMENTO E DELL’ARREDAMENTO
(v. Sezione “Confezioni in genere per l’abbigliamento”)
- CONFEZIONI IN GENERE PER L’ABBIGLIAMENTO
Gli usi che seguono si applicano nei rapporti che hanno per oggetto tutte le confezioni, ad eccezione dei tessuti di maglia.
§ 2 – Ordinazioni relative al mercato nazionale
Le ordinazioni conferite a mezzo di intermediari sono sempre "salvo approvazione della Casa", mentre sono impegnative per il compratore.
L'ordine viene accettato dalla Casa mediante conferma scritta inviata al compratore.
Il compratore tuttavia ha la facoltà di revocare l’ordine entro 14 giorni dal suo conferimento.
Non sono riconosciuti accordi verbali accessori alle proposte d’ordine e relative conferme.
Le disposizioni sono passate all'atto dell'ordinazione. Nei casi di "ordini a disporre" deve essere stabilito il termine entro il quale le disposizioni debbono essere passate mediante conferma scritta da parte del venditore insieme ai termini ricorrenti.
Il venditore ha diritto di annullare la parte di ordine non disposta e di esigere il risarcimento dei danni nei confronti del compratore che, diffidato con lettera raccomandata o con altra comunicazione idonea, si astenga o si rifiuti di passare la disposizione
Per le consegne a termine il venditore ha diritto ad una tolleranza di 8 giorni.
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del contraente che assume l'onere del trasporto. AI venditore fa carico l'obbligo di dichiarare il valore della merce sul documento di trasporto.
Nei casi di avaria durante il trasporto dovuta ad imballo insufficiente o irregolare, i danni sono a carico del venditore.
Se la merce è venduta "porto franco", il vettore è scelto dal venditore. Se la merce è venduta in "porto assegnato", il compratore è tenuto ad indicare il vettore di sua fiducia al momento dell'ordine: in mancanza di tale indicazione il venditore può provvedere alla spedizione con i mezzi che più ritiene idonei nell'interesse del compratore.
I reclami per vizi o difetti apparenti devono essere denunciati al venditore con lettera raccomandata, telegramma, fax spedito, messaggio di posta elettronica – certificata o non - a pena di decadenza, non oltre 10 giorni dalla presa in consegna delta merce da parte del compratore. A seguito di reclami, riconosciuti da entrambi i contraenti, per i quali non sia stato concordato un adeguato abbuono, il compratore ha diritto di restituire la merce difettosa in porto assegnato, dopo aver concordato con il venditore il modo di spedizione.
I ritorni non saranno accettati se non autorizzati e sempre salvo verifica delle merce all’arrivo in
fabbrica.
Sulle misure è ammessa una tolleranza del 2% in più o in meno. Sulla quantità è ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno rispetto a quanto indicato nella conferma d'ordine, purché sia rispettato l'assortimento previsto. Qualora l'ordine non consenta al venditore di raggiungere il minimo produttivo occorrente per ordinare il tessuto, questi ne deve dare notizia al compratore.
Per quanto concerne i vari materiali impiegati nella fabbricazione del prodotto finale valgono le rispettive tolleranze facenti parte della presente raccolta di usi.
È uso non concedere decorrenze ai pagamenti, tranne che nei casi di consegna anticipata rispetto al termine pattuito.
- CONFEZIONI IN GENERE DI MAGLIERIA
Gli usi che seguono si applicano nei rapporti che hanno per oggetto le confezioni per le quali sono stati impiegati tessuti di maglia o prodotte direttamente dal filato.
§ 10 – Ordinazioni relative al mercato nazionale
Le ordinazioni conferite a mezzo di intermediari sono sempre "salvo approvazione della Casa", mentre sono impegnative per il compratore.
L'ordine si intende accettato e confermato se non viene rifiutato dalla Casa entro 15 giorni dal ricevimento.
Il venditore può peraltro inviare una conferma d'ordine in duplo, chiedendo che il compratore gliene restituisca una copia firmata.
Le disposizioni sono passate all'atto dell'ordinazione. Nei casi di "ordini a disporre" deve essere stabilito il termine entro il quale le disposizioni debbono essere passate.
Il venditore ha diritto di annullare la parte dì ordine non disposta e di esigere il risarcimento dei danni nei confronti del compratore che, diffidato con lettera raccomandata o con altra comunicazione idonea, si astenga o si rifiuti di passare la disposizione.
Per le consegne a termine il venditore ha diritto ad una tolleranza di 15 giorni.
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del contraente che assume l'onere del trasporto.
Al venditore fa carico l'obbligo di dichiarare il valore della merce sulla bolla di accompagnamento.
Nei casi di avaria durante il trasporto dovuta ad imballo insufficiente o irregolare, i danni sono a carico del venditore.
Se la merce è venduta "porto franco", il vettore è scelto dal venditore. Se la merce è venduta in "porto assegnato", il compratore è tenuto ad indicare il vettore di sua fiducia al momento dell'ordine: in mancanza di tale indicazione il venditore può provvedere alla spedizione con I mezzi che più ritiene idonei nell'interesse del compratore.
Sui dati tecnici stabiliti in contratto o indicati nei listini è ammessa una tolleranza, in più o in meno, del 5% sul peso e del 3% sulle dimensioni degli articoli confezionati.
La tolleranza sui pesi di ogni articolo si intende riferita al peso medio di una partita di spedizione.
Per gli articoli venduti a peso, si fattura il peso netto da carte o da imballo. È ammessa sul peso una tolleranza massima fino all'1%.
Sulla quantità è ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno rispetto a quanto indicato nella conferma d'ordine, purché sia rispettato l'assortimento previsto. Qualora l'ordine non consenta al venditore di raggiungere il minimo produttivo occorrente per ordinare il filato, questi può ridurre le consegne fino al 25% del numero delle varianti, oltre tale limite, dovrà essere richiesto il consenso del compratore.
I reclami per vizi o difetti apparenti devono essere denunciati al venditore con lettera raccomandata, telegramma, fax spedito, messaggio di posta elettronica – certificata o non - a pena di decadenza, non
oltre 10 giorni dalla presa in consegna delta merce da parte del compratore. A seguito di reclami, riconosciuti da entrambi i contraenti, per i quali non sia stato concordato un adeguato bonifico, il compratore ha diritto di restituire la merce difettosa in porto assegnato, dopo aver concordato con il venditore il modo di spedizione.
E’ uso non concedere decorrenze ai pagamenti, tranne che nei casi di consegna anticipata rispetto al
termine pattuito.
Ogni ordine consiste in uno scritto, datato e firmato dall'acquirente e indirizzato direttamente al venditore o rimesso tramite un agente o viaggiatore di commercio. Detto ordine scritto conterrà, oltre ai dati anagrafici e fiscali dell'acquirente:
- il riferimento e la descrizione dell'articolo ordinato;
- il numero di paia ordinate con la precisazione delle misure;
- il prezzo di ogni paio;
- le condizioni, modalità e termini dì pagamento; le condizioni, modalità e termini di consegna.
Gli ordini inviati direttamente dall'acquirente al venditore richiederanno una espressa accettazione di
quest’ultimo.
I prezzi sono comprensivi dell’imballaggio.
Se la merce è venduta "porto franco", il vettore è scelto dal venditore. Se la merce è venduta in "porto assegnato", il compratore è tenuto ad indicare il vettore di sua fiducia al momento dell'ordine; in mancanza di tale indicazione il venditore può provvedere alla spedizione con i mezzi che più ritiene idonei nell'interesse del compratore.
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del contraente che assume l'onere del trasporto. Al venditore fa carico l'obbligo di dichiarare il valore della merce sulla bolla di accompagnamento ai fini assicurativi.
Nei casi di avaria durante" il trasporto dovuta ad imballo insufficiente o irregolare, i danni sono a carico dei venditore.
La consegna dovrà avvenire mediante spedizione o messa a disposizione dell'acquirente, entro il termine indicato nell'ordine. Il suddetto termine potrà essere perentorio, essenziale o meno.
Normalmente il termine non è perentorio, salvo quanto previsto al successivo comma
a) Qualora nell'ordine sia stabilito un termine essenziale o perentorio di consegna {indicato con l'espressione "non oltre", od altro equivalente), l'acquirente, in caso di mancato rispetto di detto termine, avrà il diritto di considerare risolto il contratto, senza preventiva messa in mora dal venditore e di chiedere il risarcimento del danno.
b) Qualora la perentorietà o essenzialità del termine non risulti dall'ordine, si applicano le seguenti norme:
b1) se la consegna non avviene entro il termine pattuito, il compratore dovrà mettere in mora il venditore con lettera raccomandata o con comunicazione idonea, fissandogli ulteriore termine non minore di 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della messa in mora ed indicando esplicitamente se, trascorso invano detto termine, il contratto si considererà risolto, salvo il diritto del compratore, al risarcimento dei danni o se pure la consegna potrà avvenire anche in seguito, dietro riconoscimento da parte del venditore di una penale;
b2) se entro 20 giorni anteriori alla scadenza del termine di consegna il venditore avrà avvertito con raccomandata che egli non sarà in grado di effettuare la consegna nel termine convenuto, indicando una nuova data non eccedente 20 giorni di proroga dal termine inizialmente convenuto il compratore avrà diritto di risolvere il contratto con lettera raccomandata da inviarsi entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del venditore. In difetto, la nuova data indicata dal venditore sarà considerata come accettata e costituirà "termine perentorio" di consegna. In quest'ultima ipotesi si applicherà quanto previsto sub a).
§ 21 – Condizioni e modalità di pagamento
La condizione di pagamento è stabilita dal contratto in cui si definiscono i termini di pagamento e gli eventuali sconti.
Qualora il pagamento non venga effettuato entro il termine pattuito, il venditore, ove siano in corso ulteriori commesse, potrà, senza pregiudizio dei suoi diritti, sospendere o annullare le consegne, o richiedere con lettera raccomandata il pagamento anticipato o adeguate garanzie.
Le merci contestate per vizi o difetti di qualità non possono essere spedite di ritorno/ se non dietro autorizzazione del venditore, tranne nel caso che il reclamo non sia stato preso in considerazione entro 10 giorni dalla sua presentazione, e dopo una ulteriore diffida. Per vizi e difetti occulti i resi sono possibili fino ad un anno.
Nel caso di accettazione del reclamo da parte del venditore, la merce sarà restituita in "porto franco", dopo aver concordato con il venditore il modo di spedizione.
D) GUANTI, OMBRELLI E ACCESSORI
(V. Sezione “Confezioni in genere per l’abbigliamento”)
E) LAVORI IN PAGLIA E ALTRE MATERIE VEGETALI E ARTIFICIALI DA INTRECCIO
- MATERIE PRIME
La paglia lavorata a Firenze è di provenienza da vari mercati esteri: Cina, Madagascar, Equador, Filippine ecc.
§ 2 – Altre materie prime vegetali e artificiali da intreccio. Definizioni
Fra le molte materie prime da intreccio hanno particolare rilevanza:
a) Materie vegetali
- Raffa (o rafia), ricavata dalle foglie secondarie (fogliole) della Raphia ruffia Mart. (Raphia peduncolata P.B.). - Ramie (o ramìé), fibra tessile e da intreccio dì due specie del genere Boehmeria: Boehmeria nivea e Boehmeria tenacissima. Canna d'India, detta anche impropriamente giunco, costituita dal fusto di numerose specie di palme dei generi Calamus, Daemonorops e Korthalsia. Dalla canna d'India si ricavano alcune altre specifiche materie prime da intreccio; canna da sedie (o canna trafilata tipo Vienna), corteccia (o scorza), midollo (la parte interna dei fusto della pianta).
- Vimini, chiamati anche vinchi, vetrice, salice, etc, che sono i rami giovani, normalmente decorticati, di alcune specie e varietà del genere Salix, e in particolare Salix viminalis, Salix vitellina, Salix helix. Truciolo e indiana, che sono ricavati dai tronchi decorticati di alcune piante arboree dal legno bianco e tenero come Populos canadensis e Xxxxx xxxx, lavorati mediante successivi tagli paralleli all'asse del tronco, operati con speciali macchine piallatrici; l'indiana ha uno spessore sensibilmente inferiore a quello del truciolo a larghezza variabile.
b) Materie artificiali (o sintetiche)
- Paglie artificiali alla viscosa, provenienti in massima parte dal Giappone, conosciute con il nome di "pontova"; tali strisce sono misurate in denari. Altre paglie artificiali, acriliche, poliesteri e polipropileniche.
c) Materie parzialmente vegetali e parzialmente artificiali
- Racelio e racellama sono costituiti da ramie ricoperto da cellophane; il ramìe ne costituisce il maggior valore.
§ 3 – Altre materie prime vegetali e artificiali da intreccio; classificazioni
La raffia tutta proveniente dal Madagascar è di norma denominata secondo la località di origine: Tamatave, Maroansetra, Vohemar, Maiunga, Maintirano, etc. Ciascuno di questi tipi di raffia è classificato secondo la lunghezza e la qualità della fibra, l'unitezza del colore e il colore stesso. Le classificazioni comunemente più usate sono, in ordine decrescente di qualità: extra fleuriste, fleuriste, extra special, extra prima, prima courant supérìeur, courant ordinaire, inférieur. La classificazione merceologica della canna d'India è relativamente complessa: oltre che con denominazioni corrispondenti a una o più specie vegetali, è talvolta denominata secondo la località di origine (Palembang, Sampit, etc), secondo una classificazione commerciale che tiene conto dell'aspetto della superficie, della flessibilità, dell'eventuale lavatura e solfatura, nonché secondo classi di spessori (diametro della sezione).
Il midollo di canna d'India può essere naturale o imbiancato; è classificato in rotondo, spianato (con sezione a segmento circolare), a piattina (con sezione rettangolare), per spessori o classi di spessori (rispettivamente il diametro, la corda e il lato più lungo della sezione).
I vimini sono classificati per specie o varietà della pianta, classi di lunghezza e di spessore, flessibilità, resistenza alla torsione.
Le paglie artificiali alla viscosa sono classificate secondo:
a) la sezione: in lamette (pontova, visca, etc), in filo (crinol), multibave (viscol, matapon etc);
b) il grado di opacità: Opaco, tre quarti opaco, semiopaco, lucido;
c) il titolo: espresso in denari e corrispondente al peso in grammi di 9.000 metri di prodotto, o in tex, corrispondente al peso in grammi di 1.000 metri, o in decitex (dtex), corrispondente al peso di 1.000 metri ovvero in grammi di 10.000 metri.
Le paglie artificiali acriliche sono classificate secondo:
a) il numero dei capi;
b) il numero dei metri contenuti in un Kg. di prodotto;
c) il grado di opacità.
Le paglie artificiali poliesteri e polipropileniche sono classificate secondo:
a) lo spessore del filo espresso in millimetri;
b) il grado di flessibilità ed elasticità;
c) il punto di fusione espresso in gradi centigradi;
d) il grado di opacità.
§ 4 – Altre materie prime vegetali e artificiali da intreccio: contraffazioni
Fatte salve le eccezioni appresso indicate, le materie prime vegetali ed artificiali da intreccio si contrattano in base al peso netto.
Per la raffia naturale compravenduta in balle originali di circa Kg. 100 si detrae dal peso lordo una tara convenzionale fissa di Kg. 3 per balla.
Le canne di bambù, le radici di bambù e alcune qualità di canna d'India a larga sezione come malacca, manilla, manau o manao, si contrattano a numero di pezzi di egual classe di spessore e di lunghezza.
- SEMILAVORATI
§ 5 – Trecce, definizione, classificazione, garanzia di misura
Sono trecce di materie prime importate come la raffia, l'indiana, il truciolo, i giunchi e altre erbe palustri, le paglie artificiali alla viscosa, acriliche e polipropileniche.
Queste trecce sono classificate secondo le materie prime, il numero dei fili, il tipo di intreccio e talvolta la larghezza.
Le misure variano da tipo a tipo dì treccia.
I tipi più comunemente usati sono di metri 108 per le trecce di paglia cinese, di cui !e più usate sono il tipo "mottled" e "shaho" la cui larghezza varia da 4/5 mm fino a 15/16 mm; di m 54 per le trecce di paglia cinese fantasia; di m 18/19 per le trecce di raffia in 7, 9 e 11 fili; di m 18/20 per le trecce di indiana in 5 fili.
Altri semilavorati sono i coni, i cappellini, le campane, i treccini, le bande, le bordure, i pannelli, i tessuti, le tomaie, cinture, fiori, ferma capelli, realizzati in numerose delle materie prime vegetali e artificiali da intreccio descritte al § 26. I treccini e le bande sono contrattati a metraggio o a numero di pezze di un determinato metraggio, i pannelli a numero di pezzi, le tomaie a paio, i tessuti a metraggio, i coni, i cappellini, le campane a numero di pezzi.
- PRODOTTI FINITI
Si possono classificare, secondo la destinazione, in: a) articoli e accessori di abbigliamento; cappelli realizzati in raffia, indiana e truciolo, racello e racellana, paglia artificiale, etc; borse, da commissioni e da spesa, da viaggio, da spiaggia e da città, realizzate nella maggior parte delle materie vegetali e artificiali da intreccio; cinture, calzature interamente o parzialmente realizzate con materie da intreccio, abiti e parti di abiti realizzati soprattutto a crochet e a maglia in paglie artificiali; b) artìcoli e accessori di arredamento: mobili in vimini, canna d'India, midollo di canna d'India, etc; stuoie realizzate in materie vegetali da intreccio, cesti in vimini, in midollo di canna d'India, in stecche di piante legnose come castagno, pioppo, salice, in canne in giunchi e in generale in materiali vegetali da intreccio relativamente rigidi; cestini (da pane, da frutta, etc), gettacarte, cestì da biancheria, tovagliette, centri da tavola, sottopiatti, etc; c) articoli da regalo, fiori etc. realizzati in raffia, paglia e paglie artificiali, riproduzioni di animali, di frutta e in generale articoli in materie da intreccio che per la loro qualità possono essere oggetto di dono.
I contratti di compravendita di lavori di intreccio vengono stipulati tra produttore e industriale o grossista in base a modelli, per forma e qualità.
§ 9 – Semilavorati e prodotti finiti, spese di trasporto
Le spese di trasporto dal produttore all'industria o al grossista, per consegne nei limiti territoriali della provincia, sono a carico del venditore.
La qualità della merce (materie prime, semilavorati, prodotti finiti) è accertata alla consegna.
XI - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL LEGNO
- LEGNAME DA LAVORO
§ 1 - Tipologia del legname da lavoro
Si individuano i seguenti gruppi:
a) Tondame;
b) Squadrati;
c) Segati;
d) Tranciati;
e) Derullati;
f) Pannelli.
Per ciascun gruppo il legname è qualificato dall'essenza (vocabolo impropriamente quanto correntemente usato per "specie legnosa"), luogo di provenienza, usi e lavorazioni cui è destinato, ecc. Sono qui di seguito esposte le tipologie di legnami più correnti e commercializzati nella zona della provincia di Firenze, indipendentemente dai luoghi di provenienza.
a) Tondame
È commercializzato a volume convenzionale, con misurazione del diametro a metà lunghezza, sotto scorza, con arrotondamento per difetto a cm interi.
a1) Tondame di conifere
La lunghezza viene arrotondata di m. 0,50 in m. 0,50 per difetto. Rientrano in questa categoria:
Tronchi da sega. In relazione alle dimensioni, si distinguono:
- normale: lunghezza m. 4, diametro minimo cm. 20 misurato in punta;
- lunghezza maggiorata: da m. 4,5 a m. 6,00;
- bottolo: lunghezza da m, 2,00 a m. 3,50;
- sottomisura: diametro da cm. 16 a cm. 19;
Qualsiasi fusto scortecciato può essere così definito quando risponde alle caratteristiche di cui sopra; esistono tuttavia varie denominazioni per lunghezza, diametri e destinazioni particolari.
a2) Tondame di latifoglie
La lunghezza viene arrotondata di m. 0,10 in m. 0, 10 per difetto. Per i tronchi di legni esotici è ormai usuale recepire le principali norme dettate dagli organismi preposti nelle varie aree di provenienza. Per i legni tropicali africani il diametro è ricavato preferibilmente, ove la conformazione del tronco lo consenta, dalla media di due diametri in croce su ciascuna delle estremità, altrimenti si procede alla misurazione della circonferenza alla metà del tronco con nastro metrico; in ogni caso le misurazioni sono effettuate sotto scorza. La concessione di abbuoni di misurazione o il declassamento di qualità dipendono dalla presenza del numero e della tipologia dei difetti. La paleria di castagno per uso agricolo, scortecciata e aguzzata, viene venduta a numero.
b) Squadrati
Sono venduti a volume convenzionale, con misurazione della sezione al calcio; per le sezioni obbligate è ammessa una tolleranza di cm. 1 per lato; la rastremazione massima tollerata è di cm. 0,8 per metro.
b1) Squadrati di conifere
La lunghezza è arrotondata a m. 0,50 per difetto. Si segnalano in particolare:
- Travi uso Trieste: sono squadrate sui quattro lati e con poco smusso fino a circa un terzo della lunghezza; per la parte restante si tollera una squadratura più superficiale seguente la rastremazione del fusto.
- Lunghezza m. 4 o più; sezioni obbligate, quadrate o rettangolari, da cm. 8x8 a cm. 27x29.
- Travi uso fiume: sono squadrate a lati paralleli per tutta la lunghezza, con tolleranza di smusso; sezioni obbligate come uso Trieste,
- Travi uso Vallombrosa: la squadratura è più leggera di quella praticata per l'uso Trieste, viene però eseguita sui quattro lati da cima a fondo, con tolleranza di smusso; lunghezza m. 3 o più, con arrotondamento per difetto a m. 0,10; sezione libera da cm. 16x16 in su, senza tolleranza.
- Bordonali: sono cosi denominate comunemente le travi a sezione quadrata da cm. 26x26 in avanti, con lunghezza di m. 6 o più.
- Spigolo vivo: ovvero a sezione completamente squadrata fino allo spigolo.
-
b2) Squadrati di latifoglie
La lunghezza è arrotondata di m. 0,10 in m. 0,10 per difetto.
c) Segati
La lunghezza è espressa in metri, con due decimali. La larghezza è espressa in centimetri, senza decimali con arrotondamento matematico; per le tavole coniche (rastremate) viene rilevata a metà lunghezza, salvo per i segati di conifere; per le tavole semirefilate viene rilevata a metà lunghezza e a metà smusso; per le tavole in boules (tronchi segati e ricomposti) viene rilevata sulla faccia superiore di ciascuna tavola nell'ordine di composizione e quindi con risultato analogo. Lo spessore è espresso in millimetri; è ammessa una tolleranza di millimetri 2 in più o in meno. Sono da considerarsi a parte i cali per stagionatura naturale o essiccazione artificiale. Per i segati di produzione nazionale sono considerati normali gli spessori da mm. 40 a mm. 80, con progressione di mm. 5 in 5.
c1) Segati di conifere: abete rosso, larice e pino
- Segati: la lunghezza è arrotondata a m. 0,50 per difetto. La misura della larghezza è rilevata, su tavole collocate in piedi con la parte più larga in basso, a circa m. 1,60 dalla base; è ancora in uso la misurazione mediante corda. Si distinguono questi principali assortimenti: tombante o monte, primo netto, primo, secondo, secondo andante, terzo, terzo andante.
- Tavole: in relazione alle dimensioni si distinguono in:
- normale: lunghezza m. 4, larghezza minima cm, 16, spessori da mm. 20 a 80;
- lunghezza maggiorata: da m. 4,5 a m. 6;
- sottomisura: larghezza da cm. 8 a cm. 15, spessore normale pari a mm 23;
- bottolame: lunghezza da m. 2 a m. 3,5, larghezza minima cm. 16, spessori più comuni mm. 30, 40, 50 e 60;
- cortame: lunghezza da m. 2 a m. 3,5, larghezza da cm. 8 a cm. 15.
- Travame e moralame: le travi segate possono essere a spigoli vivi o a spigoli commerciali (mercantili); per queste ultime la sezione viene misurata a metà lunghezza senza tener conto degli smussi. La smezzola ha una sezione rettangolare accentuata (da cm. 8x16 a cm. 12x28). li morale o corrente tipico ha lunghezza di m. 4 e sezione da cm. 5x5 a cm. 8x8; nel moralone 0 travetto la lunghezza arriva fino a m. 6 e la sezione a cm. 12x12; il mezzo morale ha sezione rettangolare da cm. 3x6 a cm. 6x12, Il listello o cantinella ha lunghezza da m. 2 a 4 e sezione ridotta (da cm. 1x2 a cm. 4x4). Le modalità di misurazione e vendita cambiano se si tratta di conifere pregiate (Xxxxxxx, Cedro, Cipresso etc.)
c2) Segati di latifoglie
La lunghezza è arrotondata per difetto di m. 0,10 in m. 0,10; tuttavia per i segati ricavati in Italia da tronchi esotici si sceglie anche al mezzo decimetro (sempre per difetto).
d) Tranciati
Si indicano con questo termine il sottile foglio di legno che si ottiene con l'operazione di tranciatura del tronco intero o, più frequentemente, di sezioni longitudinali dello stesso.
Lo spessore varia tra 4 e 30 decimi di millimetro; il più comune è quello di 6/10, denominato volgarmente anche "impiallacciatura" (termine che propriamente indica l'operazione con la quale si appone un sottile foglio di legno pregiato, detto "piallaccio", sopra una base di legno più comune o su di un pannello). Il tranciato è venduto misurandone la superficie, espressa in mq. con due decimali; la lunghezza è arrotondata per difetto di cm. 5 in cm. 5, la larghezza viene rilevata a metà lunghezza ed è arrotondata al centimetro intero per difetto. L'unità minima commerciata è il pacco costituita dall'insieme di 16 o 32 fogli ricavati in sequenza dallo stesso blocco di legno.
e) Derullati
Si indicano con questo termine i sottili fogli di legno che si ottengono con l'operazione di "derullatura" dei tronchi interi, scortecciati e perfettamente squadrati (regolarizzati a cilindro). Dopo la bollitura, la derullatura agisce allo stesso modo di un temperamatite, con cilindri che girano mentre la lama sta ferma, generando un grande truciolo di foglia, in dimensioni pari all'intera lunghezza dei tronchi.
I derullati che si ottengono sono continui e lunghi in funzione del diametro dei tronchi. Il rotolo di legno viene poi tagliato in fogli regolari per il successivo montaggio, per sovrapposizione a fibre incrociate, in pannelli. La tecnica della derullatura è fondamentale per la fabbricazione dei compensati, ottenuti da legni molto poveri (es. pioppo e betulla), dove rispetto all'esaltazione della vena, tipica della trancia, ha maggiore interesse la continuità e l'ampiezza della superficie.
f) Pannelli
La voce generica indica un elemento caratterizzato da superficie regolare e notevole con spessore proporzionalmente modesto. La produzione e l'impiego di pannelli nella costruzione di mobili e nell'arredamento in genere ha avuto un notevole sviluppo negli ultimi anni.
La vendita avviene a superficie per i pannelli di spessore più modesto e a volume o a superficie per gli altri. Le dimensioni superficiali sono espresse con arrotondamento al centimetro intero utile; lo spessore è indicato in millimetri. Molteplici sono gli elementi che ne caratterizzano il valore commerciale: tecnica costruttiva, materiali impiegati (in particolare per l'eventuale rivestimento esterno di pregio), incollaggio, densità, aggiunta di sostanze che conferiscono particolari qualità (pannelli ignifughi, idrofughi) ecc.
In relazione alla composizione si distinguono i più commercializzati.
f1) Compensato
È costituito dall'incollaggio di più fogli sottili di legno posti con le fibre in direzione incrociata; i più comuni sono costituiti da tre fogli di pioppo per uno spessore complessivo di 3 o 4 mm, e sono venduti a mq.
Quando sono usati 5 fogli o più per ottenere spessori da mm. 8 fino a mm. 40 si parla più comunemente di multistrati e la vendita avviene a mc.
I controplaccati sono rivestiti sulle due facce con un legno di maggior pregio e con il nome di quest'ultimo vengono comunemente denominati; i più comuni hanno uno spessore di mm. 4 e n. 5 strati complessivi. Sono venduti a mq. anche per gli spessori maggiori.
f2) Pannelli composti
Il più comune è di c.d. Paniforte Listellare, costituito da un'anima formata con l'accostamento di listelli (normalmente di pioppo o abete) rivestita con uno o due sottili fogli di legno su ciascuna faccia.
f3) Pannelli di particelle
Comunemente detti "truciolari", sono costituiti da minute scaglie di legno spruzzate con resine e pressate a caldo. Le superfici possono essere grezze, trattate oppure ricoperte con materiali di finitura.
Sono detti "laminati" i truciolari ricoperti con strati di carta impregnata o sottili fogli di plastica; altrettanto genericamente sono detti "nobilitati" i truciolari muniti di finitura colorata a imitazione del legno o comunque decorativa; vengono commercializzati anche truciolari ricoperti con vero e proprio laminato plastico decorativo.
Per truciolari placcati s'intendono invece quelli ricoperti con un sottile foglio di legno pregiato.
I truciolari grezzi sono venduti a metro quadro e a metro cubo. I truciolari nobilitati, laminati e placcati sono venduti a metro quadro e a metro cubo.
f4) Pannelli di fibra
Sono ottenuti dalla sfibratura del legno con aggiunta di additivi e successiva compressione più o meno spinta della pasta ottenuta. I pannelli grezzi sono venduti a metro cubo, mentre i pannelli nobilitati sono venduti a metro quadro. In relazione alla densità finale si distinguono:
- P. isolanti o porosi (fino a 40 gr/cm3)
- P. semiduri (da 40 a 80 gr/cm3)
- P. duri (oltre 80 gr/cm3) I pannelli duri hanno spessore modesto (da 2 a 7,5 mm) e sono spesso conosciuti con le denominazioni commerciali di fabbrica (Masonite, Faesite ecc.); talvolta presentano superfici decorative.
Negli ultimi anni hanno registrato un notevole sviluppo i ed. Xxxxxxxx a media densità (o M.D.F. = medium density fiberboard), caratterizzati appunto da una densità intorno ai 75 gr/cm3 (48 lbs. per piede cubo) e con spessori tra 1,8 e 50 mm. Presentano una compattezza sufficientemente uniforme e si prestano quindi a lavorazioni anche complesse sulle superfici e sui bordi.
Per gli assortimenti di legname importati da altre province valgono gli usi e le consuetudini dei luoghi di provenienza.
La consegna si intende effettuata franco partenza x xxxxxx arrivo fra le parti con particolare riferimento al valore minimo della commessa.
- SEMILAVORATI
Per listoni e perline si intendono "tavole di legno piallato e sagomato, che si differenziano per il loro spessore, i cui orli sono lavorati e scanalati per permetterne l'adattamento, mediante incastro, dei relativi pezzi tra di loro".
La misurazione di detti manufatti viene effettuata in base alla superficie effettiva della tavola greggia da cui tali manufatti sono ricavati (ivi compresi quindi gli sfridi di lavorazione e l'orlo di battuta). Ne consegue che, con riferimento alla perlina più commercializzata (larghezza cm. 10), un metro quadro convenzionale di prodotto è atto a ricoprire circa mq. 0,90 di superficie effettiva. I listoni di spessore maggiore hanno larghezza variabile da cm. 15 a cm. 20, compreso l’incastro.
I parquets composti (ottenuti dall'assemblaggio di listoni o tavolette) e/o prefiniti, sono misurati a superficie utile effettiva. Si acquistano a metro quadro.
(V. lettera A, punto e)
- MOBILI
Con la denominazione "in noce", "in mogano", oppure "di noce", "di mogano", etc. si intende designare mobili in cui la sola parte esterna è impiallacciata, o placcata con i predetti legni.
L'attributo "massiccio" o "massello" viene riferito a un mobile costruito interamente e in tutti gli spessori con legni naturali non ricomposti. Lo stesso termine può essere impiegato anche per mobili in cui sia di legno naturale non ricomposto e per tutto lo spessore anche la sola parte a vista. Quando il mobile è massiccio, detta sua qualità viene espressamente dichiarata, altrimenti occorre specificare la composizione del suo interno che può essere realizzata in paniforte, listellare, truciolare, tamburato, medium density o altri materiali.
Con l'espressione "a noce", "a mogano", ecc. e "tinto noce", "tinto mogano", ecc. si indicano mobili che hanno la tinta in color noce, mogano, ecc. applicata su essenze diverse.
Con le espressioni "Finitura effetto noce" o "Rivestimento effetto noce" oppure "Finitura sintetica effetto noce" o "Rivestimento sintetico effetto noce" si indica un rivestimento sintetico a imitazione dell'essenza naturale.
Nelle vendite a privati, sia da parte di fabbricanti che da parte di commercianti, è uso che i mobili siano venduti messi in opera presso l'acquirente; per le consegne da effettuarsi fuori dell'ambito del Comune oppure per messe in opera particolarmente laboriose la maggiore spesa di trasporto e mano d'opera è a carico dell'acquirente.
Nel settore dei mobili ed accessori venduti in kit di montaggio, la merce è venduta "franco negozio", escludendo servizi di trasporto e montaggio.
- INFISSI
(V. titolo VII - Cap. 1, lettera B "Opere edilizie e stradali")
Il sughero viene utilizzato, come componente di supporto, anche per pavimenti e rivestimenti; in tal caso si vende al mq, e in formati diversi.
XII - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E FOTOCINEMATOGRAFICHE
Le ordinazioni ricevute, come pure i preventivi eseguiti a mezzo degli agenti non delegati ad operare in nome e per conto della casa venditrice, sono sempre soggetti all'approvazione della Casa mandante. Qualora l'ordine non sia stato rifiutato entro 5 giorni lavorativi dall'assunzione da parte dell'agente, o dal ricevimento in caso di ordine diretto, si intende accettato, sempre che ne sia provata la trasmissione o la consegna.