CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO CONTRATTO DI FORNITURA DI TELERISCALDAMENTO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “NATTA” SITO IN RIVOLI (TO). (C.I.G. 647886615C)
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO CONTRATTO DI FORNITURA DI TELERISCALDAMENTO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “NATTA” SITO IN RIVOLI (TO). (C.I.G. 647886615C)
Importo contrattuale Euro 93.956,28= (netto Euro 77.016,39=)
Impresa affidataria: VOLTEO ENERGIE S.p.A. con sede in Milano Via Privata Xxxxxxxx Xxxxx 12/3.
PREMESSO CHE
- con determinazione del Dirigente del Servizio “Impianti Tecnologici e Gestione Energia” n. 70-38097 del 02/12/2016, che qui si intende integralmente richiamata, il Committente ha affidato ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. la fornitura di teleriscaldamento relativamente alla stagione termica 2015/2016;
- con la stessa determinazione sono stati altresì approvati i seguenti elaborati che identificano l’oggetto della prestazione relativa alla fornitura di teleriscaldamento per gli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana, siti nel comune di Rivoli:
a) Relazione illustrativa;
b) DUVRI;
c) Schema di contratto
- con la determinazione sopra richiamata è stato dato atto, altresì, che il Responsabile del Procedimento, ai sensi di quanto previsto agli artt. 5, comma 5, lett. c) e 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e all’art. 274 del D.P.R. 207/2010, è l’Xxx. Xxxxx Xxxxx, Dirigente del Servizio Impianti Tecnologici e Gestione Energia, il quale assumerà le funzioni ed i compiti previsti dal
Regolamento citato, invero il Direttore dell’Esecuzione, ai sensi dell’art. 272, comma 5, del DPR 207/2010, è il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx;
- che sia il Direttore dell’esecuzione che il Responsabile Unico del procedimento hanno rilasciato apposite dichiarazioni sostitutive (depositate agli atti) ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i., dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 20 del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i. in materia di anticorruzione;
- che per la stipulazione del contratto il Servizio competente ha espletato le verifiche in merito ai requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e i certificati sono in corso di validità;
- che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett.e) del D.Lgs. 06/09/2011 n.159 e
s.m.i. per il presente contratto non e' richiesta la documentazione in materia di antimafia;
- che il DURC on-line è stato rilasciato in data 22/02/2016 dallo sportello unico dell’Inail con numero di prot. 2532613 è regolare ed è depositato agli atti;
- che l’impresa ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 360042730 emessa in data 04/02/2016 dalla GENERALI Italia s.p.a (Agenzia di Ciriè) per euro 4.698,00= (cauzione ridotta del 50% in quanto trattasi di impresa in possesso di certificato UNI EN ISO 9001- 2008);
- che l’impresa ha effettuato in data 23/02/2016 (ns. prot. n. 24002 del 24/02/2016) la comunicazione circa la propria composizione societaria, prevista dall’art. 13 D.L. n 223 del 04/07/2006 convertito in L. n. 248 del 04/08/2006;
- che si è proceduto in data 07/03/2016 ad effettuare la pubblicità prevista dagli artt. 69 e 124 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- che la fornitura in oggetto è stata finanziata mediante fondi provinciali impegnando la somma come dettagliatamente indicato nella determinazione del Dirigente del servizio Impianti tecnologici e gestione energia n. 70 - 38097/2015 del 02/12/2015 cui si rinvia;
- il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto, che pertanto viene richiamata e sottoscritta per accettazione dall’appaltore insieme agli elaborati ad essa allegati.
QUANTO SOPRA PREMESSO TRA
La Città Metropolitana di Torino, sita in Xxxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, P. IVA n. 01907990012, rappresentata dall’Xxx. Xxxxx XXXXX nato a Torino il 24/04/1951, in qualità di Dirigente del Servizio “Impianti Tecnologici e Gestione Energia”; in appresso per brevità denominato "Committente",
E
VOLTEO ENERGIE S.p.A. con sede legale in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx 00/0 - 00000 Xxxxxx, P. IVA 06375370969, rappresentata dal xxxx. Xxxxxxx XXXXXX nato a Cuorgnè (TO) il 20/04/1969 in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede suddetta, in appresso per brevità denominata “VOLTEO”.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA
1.1 - Caratteristiche della fornitura
Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di energia termica di
VOLTEO al Committente.
L’energia verrà fornita per il riscaldamento degli immobili del Committente e per il riscaldamento dell’acqua igienico sanitaria attraverso una derivazione e una sottostazione di scambio termico collegate alla rete di teleriscaldamento presente nel Comune di Rivoli.
1.2 - Usi consentiti
Il Committente si impegna ad utilizzare l’energia termica solo per gli usi previsti dal contratto e non può cederla a terzi.
Ogni modifica negli utilizzi o variazione d’uso del servizio oggetto della fornitura deve essere preventivamente comunicata a VOLTEO che provvederà, previo accordo con il Committente, ad aggiornare il contratto di somministrazione od a stipulare un nuovo contratto.
1.3 – Impianti serviti con decorrenza dalla stagione termica 2015/2016 Gli stabili del Committente sul territorio, allacciati al presente contratto sono i seguenti:
- I.I.S. “Natta” – con sede in Xxx XX Xxxxxxxxx, 00/x.– Xxxxxx (XX) –
potenzialità | 500 | kW – contatore matricola 65781989; |
potenzialità | 650 | kW – contatore matricola 65777222; |
potenzialità | 250 | kW – contatore matricola 65762374. Art. 2 - MODALITÀ DI FORNITURA |
2.1 – Ricezione e gestione della fornitura
L’energia termica è consegnata in corrispondenza delle flange degli scambiatori di calore - lato circuito primario rispetto alla rete di teleriscaldamento. Lo scambiatore di calore e ogni altra apparecchiatura a valle del punto di consegna anzidetto, compresa la centralina di regolazione,
resta di competenza e sotto l’esclusiva responsabilità gestionale e manutentiva del Committente. La manutenzione ordinaria e straordinaria a monte del punto di consegna e, comunque, per le parti di competenza di VOLTEO, è a carico di VOLTEO stessa. VOLTEO dovrà sempre comunicare con congruo anticipo al Committente ogni intervento di manutenzione sulle proprie apparecchiature. Il Committente deve concedere alle tubazioni utilizzate da VOLTEO gratuito passaggio nei propri terreni ed immobili e mettere a disposizione a titolo di uso gratuito ed esclusivo un locale adeguato, dotato di luce elettrica, forza motrice e scarico in fognatura dell’acqua, da adibire a sottostazione di scambio termico; detto locale resterà di proprietà indivisa del complesso immobiliare con esonero per VOLTEO dal pagamento di ogni spesa condominiale e dei consumi elettrici, che pertanto saranno a carico del Committente. Le porzioni di terreno nelle quali sono state posate le condotte non potranno essere piantumate.
La fornitura oggetto del contratto è effettuata nel rispetto dei seguenti parametri:
- temperatura di esercizio (ingresso scambiatore) variabile da un minimo di 70° C ad un massimo di 80° C; la temperatura più elevata è resa disponibile allorché la temperatura media giornaliera esterna è inferiore o uguale a –10° C;
- temperatura di xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxx x 00x X;
- potenzialità massima definita alle condizioni di esercizio precedentemente indicate.
Potenzialità e portata contrattuali potranno essere oggetto di variazione motivata e concordata su iniziativa del Committente o di VOLTEO.
Il Committente risponde della sottrazione, distruzione, manomissione degli apparecchi e delle condotte di proprietà e/o competenza di VOLTEO ed in particolare della manomissione fraudolenta del misuratore di energia.
2.2 – Apparecchiature di VOLTEO e interventi urgenti
Il contatore di calore, lo scambiatore di calore, le apparecchiature automatiche di regolazione e l’impianto a monte dello scambiatore sono di proprietà di VOLTEO. Essa può verificarli e sostituirli in ogni momento ed il suo personale (o le persone esterne da VOLTEO allo scopo designate) deve sempre potervi accedere senza preavviso. I nominativi del personale designato al controllo, se esterno a VOLTEO, dovranno essere preventivamente comunicati al Committente e detto personale potrà avere accesso ai locali unicamente se munito di regolare tesserino di riconoscimento.
Eventuali sospensioni temporanee, necessarie ed inderogabili dell’erogazione del calore dovranno essere concordate con il Committente.
2.3 – Apparecchiature del Committente
Il Committente rimane responsabile in proprio e dovrà curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché l’esercizio di tutto quanto si riferisce all’utilizzazione del calore a valle del punto di consegna, quali pompe di circolazione, vasi di espansione e eventuali serbatoi di accumulo dell’acqua sanitaria, ovvero in generale la regolazione, distribuzione ed emissione del calore. In particolare l’energia elettrica consumata dalle pompe del Committente, nonché l’acqua di integrazione dell’impianto di riscaldamento e dell’impianto dell’acqua igienico - sanitaria, continueranno ad essere a carico del Committente stesso. L’impianto e gli apparecchi
utilizzatori del Committente devono rispondere, se richiesto, alle norme di legge di sicurezza ed alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni.
2.4 – Interventi di emergenza
Il servizio di pronto intervento 24 H/H in ogni giorno dell’anno potrà essere richiesto al numero verde 800115500, per interventi urgenti ed imprevisti che si rendessero necessari sulla parte d’impianto di competenza di VOLTEO. I suddetti interventi urgenti ed imprevisti atti a garantire il regolare funzionamento a perfetta regola d’arte dell’impianto dovranno essere iniziati entro 30 minuti dal ricevimento dell’ordine telefonico effettuato dal personale incaricato della Città Metropolitana di Torino o del terzo responsabile. Sarà cura del Committente comunicare ad VOLTEO i nominativi di detto personale.
2.5 – Interruzione della fornitura
Salvo cause di forza maggiore e/o di eventi eccezionali ed imprevedibili, non sono ammesse interruzioni del servizio di erogazione del calore. In caso di mancata fornitura del calore, totale o parziale, all’edificio di cui all’art. 1.3, per cause imputabili ad VOLTEO, tutti i costi relativi alla fornitura di calore, compresi quelli dell’eventuale installazione di generatori di emergenza che si rendessero necessari, saranno a carico di VOLTEO stessa. Il Committente si riserva di sospendere il pagamento delle fatture emesse sulla base di letture dei contatori che lo stesso ritenga non corrette. Eventuali contestazioni in merito alla rilevazione dei consumi saranno oggetto di sopralluogo e lettura congiunta.
Il Committente si riserva la facoltà di agire nelle competenti sedi per il
risarcimento del danno.
Art. 3 - RILEVAZIONE DEI CONSUMI
3.1 - Unità di misura
L’unità di misura dei consumi è il Kilowattora (kWh) che è la misura di energia convenzionalmente adottata.
3.2 - Determinazione dei consumi su lettura del contatore principale
La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura dei Contatori di Sottostazione rilevata da personale incaricato da VOLTEO ogni mese, oppure a mezzo di telelettura del contatore eseguita da VOLTEO stessa.
VOLTEO è autorizzata a determinare induttivamente il consumo in caso di guasto o erroneo funzionamento del contatore o di inaccessibilità al momento della visita per effettuare la lettura.
3.3 - Determinazione induttiva dei consumi
Per la determinazione induttiva dei consumi, VOLTEO terrà conto dei seguenti elementi di riferimento:
- consumo storico dell’utenza degli ultimi 2 anni;
- temperature medie del periodo di irregolare o mancato funzionamento del contatore, espresse in Gradi Giorno.
Al Committente è riconosciuta la facoltà di dimostrare il mancato o ridotto utilizzo della fornitura nel periodo oggetto di determinazione induttiva.
3.4 - Irregolare o mancato funzionamento del contatore
In caso di accertato irregolare o mancato funzionamento del contatore principale, VOLTEO comunicherà tempestivamente al Committente l’anomalia riscontrata a mezzo fax al Servizio Impianti Tecnologici e Gestione Energia e sostituirà lo strumento a sua cura e spese entro 30 giorni
consecutivi dall’accertamento; il consumo relativo al periodo di mancato od irregolare funzionamento verrà determinato in modo induttivo (v. punto 3.3). Se il Committente ritiene erronee le indicazioni del contatore, può richiederne la verifica a VOLTEO.
VOLTEO provvederà a far verificare da ente individuato di comune accordo con il Committente, secondo le normative tecniche vigenti, il corretto funzionamento della strumentazione utilizzata nella rilevazione dei consumi. Nel caso in cui la prova abbia esito positivo, ovvero l’errore di misura del contatore del Committente ecceda la tolleranza del +/- 5% del fondo scala, VOLTEO si accollerà le spese di verifica, sostituirà il misuratore e rettificherà gli addebiti per i consumi secondo i criteri induttivi illustrati al punto precedente.
Nel caso in cui la prova invece sia negativa, le spese di verifica verranno addebitate al Committente che ne ha fatto richiesta.
Art. 4 - CONDIZIONI TARIFFARIE
4.1 - Prezzo di vendita
Al momento della sottoscrizione del presente contratto la tariffa di riferimento è la seguente:
PEnergia Termica = 0,08058 €/KWh (IVA esclusa).
Nel caso in cui le parti decidessero di allacciare alla rete di teleriscaldamento altri stabili di proprietà e/o di competenza del Committente, il prezzo sarà oggetto di revisione a ribasso concordata tra le parti.
4.2 - Altri corrispettivi
Le parti danno atto che non si rilevano rischi dovuti all’interferenza tra le
attività di VOLTEO e del Committente (ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008) e pertanto non sono riconosciuti costi per l’eliminazione di dette interferenze.
4.3 - Revisione Prezzi
Il prezzo di vendita di cui all’art. 4.1 verrà aggiornato con riferimento alle tariffe del gas metano pubblicate dal maggior fornitore di gas presente sul territorio di Torino (attualmente ENI SpA Div. Gas & Power), prendendo in considerazione le seguenti specifiche e parametri:
• Delibera AEEG n. 64/09 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
e successive modifiche ed integrazioni;
• Ambito, Nord Occidentale;
• Comune di fornitura, Torino;
• Tipologia cliente, domestico (civile);
• Scaglione di consumo, correlato ad un impiego annuo convenzionale pari a 20.000 mc.
Al totale della tariffa della quota variabile associata ai parametri sopra elencati, andranno sommate:
• una quota fissa, ottenuta suddividendo il totale delle quote fisse di
vendita e distribuzione per il consumo convenzionalmente stabilito (totale Q.F./20.000 mc);
• l’imposta di consumo relativa alla fascia di impiego convenzionale
(20.000 mc);
• l’addizionale regionale, anch’essa connessa all’impiego convenzionale stabilito (20.000 mc).
Tale tariffa, alla sottoscrizione del presente contratto, è pari a 0,63543
€/Smc (IVA esclusa), valore desunto sulla base delle condizioni
economiche di fornitura applicate da ENI S.p.A. Div. Gas & Power per il territorio di Torino, alla data del 01/07/2015 (III trimestre 2015).
Gli aggiornamenti del costo dell’energia termica avranno dunque la medesima periodicità degli aggiornamenti della tariffa vincolata del gas metano sulla base della seguente formula:
PETn = PETcontratto x (Valore tariffa gasn / Valore tariffa gascontratto). Qualora ENI S.p.A. Div. Gas & Power cessasse la pubblicazione di detta componente, VOLTEO concorderà con il Committente l’adozione di un altro parametro significativo dell’andamento dei prezzi del mercato del gas per il territorio di Torino, e nuove modalità di aggiornamento del costo dell’energia termica.
Art. 5 – FATTURAZIONE
La fatturazione sarà mensile con facoltà di VOLTEO di sospenderla nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.
Dovrà essere emessa specifica fattura per contatore di calore con indicazione della matricola dello stesso e dell’edificio servito, della quantità di MWh termici consumati nel periodo di riferimento, del prezzo unitario applicato e della connessa riduzione, ex art. 29 legge 388/2000 e smi..
Alla fattura deve essere allegato il prospetto dimostrativo della variazione di tariffa nel caso in cui intervenga la revisione prezzi di cui all’art. 4.3.
Art. 6 – PAGAMENTI
Il corrispettivo per la fornitura di calore che il Committente si impegna a corrispondere a VOLTEO, per il periodo di valenza contrattuale, è determinato:
- dalla quantità di calore Q, espressa in chilowattora (kWh) termici,
misurata dall’apposito contatore di calore di cui al precedente art. 3.2;
- dal prezzo unitario P, esclusa IVA, espresso in Euro per chilowattora, definito secondo quanto stabilito nel precedente art. 4.
Stante l’esigenza di effettuare la verifica dei consumi ed in considerazione dei necessari adempimenti tecnico, contabili e amministrativi, nonchè di verifica della regolarità contributiva ed in caso di sospensione del procedimento di verifica e/o di irregolarità- incompatibili con i termini di pagamento di 30gg - sia per le ragioni espresse con nota del Segretario generale prot. 122876/2013, il Committente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro le scadenze indicate sulle fatture e quindi entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, attestata dal protocollo dell’Amministrazione previo accertamento dell’esecuzione della prestazione in termini di qualità e quantità rispetto alle prescrizioni del presente contratto. Le fatture dovranno essere inoltrate alla Città Metropolitana di Torino – Servizio Impianti Tecnologici e Gestione Energia
– Xxxxx Xxxxxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx;
Le parti, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbligano alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010; le parti danno altresì atto che il contratto verrà risolto di diritto qualora le transazioni finanziarie non siano state eseguite con bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Art. 7 – CAUZIONE, STIPULAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO
Al fine di dare adeguata garanzia alla prestazione, è dovuta la cauzione
definitiva, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi.
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico di VOLTEO.
Il contratto di somministrazione è riferito alla stagione termica 2015/2016 e si conclude al 30/09/2016.
La prestazione oggetto del presente contratto viene fornita in parte nel corso dell’anno 2015 ed in parte nel corso dell’anno 2016. In particolare, il 40% della prestazione, corrispondente ad un ammontare pari ad Euro 37.584,00 diverrà esigibile nell’anno 2015 ed il restante 60% della prestazione, per un ammontare pari ad Euro 56.376,00 diverrà esigibile nell’anno 2016.
Ai sensi dell’art. 1 ter del D.L. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n, 125/2015, il presente contratto, limitatamente alla prestazione da corrispondere nell’anno 2016, viene perfezionato in regime di esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e smi e, pertanto, la Città Metropolitana potrà esercitare il diritto di recesso qualora per vincoli di finanza pubblica non possa iscrivere nei propri stanziamenti di bilancio un importo corrispondente al corrispettivo pattuito. Verificandosi tale condizione, il contratto sarà oggetto di recesso a far tempo dall’avvenuta comunicazione da parte della Città Metropolitana al contraente, senza oneri e/o penalità aggiuntivi a carico della Città Metropolitana. Fino all’esercizio del diritto di recesso il contratto mantiene validità ed esplica i suoi effetti per il contraente tenuto ad adempiere alla prescrizione convenuta e per la Città Metropolitana tenuta a corrispondere il corrispettivo per la quota parte nella misura convenuta, corrispondente alla fornitura espletata. Con la sottoscrizione del presente contratto, peraltro, la parte rinuncia espressamente a far valere, in tutte le sedi giudiziali o stragiudiziali, azioni o
pretese aventi causa nella stessa.
Art. 8 – CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
8.1 - Domicilio di VOLTEO
VOLTEO come sopra rappresentata, per ogni effetto giuridico e contrattuale, elegge domicilio presso la sede del Servizio Impianti Tecnologici e Gestione Energia della Città Metropolitana di Torino, X.xx Inghilterra n. 7, 10138 Torino.
8.2 – Foro competente
Le parti convengono che per la soluzione di ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Torino.
8. 3 – Risoluzione del contratto. Penali
Qualora VOLTEO si renda inadempiente agli obblighi derivanti dal contratto di fornitura, in particolare in caso di sospensione e/o interruzione della fornitura non giustificate, il Committente, previa diffida ad adempiere, provvederà direttamente e potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti vantati da VOLTEO per forniture già effettuate.
In caso di ritardo nell’esecuzione della fornitura in oggetto nei tempi previsti o comunque entro il termine di 24 ore dalla data prescritta dagli ordini del Committente, ovvero in caso di interruzione della prestazione, salvo i casi di forza maggiore e/o eventi eccezionali, VOLTEO dovrà corrispondere una penale di Euro 250,00 (decentocinquanta) per ogni giorno di ritardo/interruzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
La penale verrà corrisposta nel caso in cui l’inadempimento riguardi la manutenzione periodica degli impianti ovvero l’esecuzione degli specifici interventi gestionali eseguiti presso gli istituti indicati all’art. 1.3..
Qualora, nell’ambito di vigenza contrattuale, l’applicazione delle penali superasse il valore di € 10.000,00, il Committente avrà diritto di dichiarare risoluto il contratto, ex art. 1456 cc e di ottenere il risarcimento del maggior danno subito.
Le parti convengono che, il Committente, esperita la procedura di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990, potrà recedere dal presente contratto in caso di riscontri negativi inerenti al possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dagli artt. da 38 a 45 del D.lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. da parte di VOLTEO. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, VOLTEO avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.
Il Committente, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2013, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c..
Art. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
La cessione del credito è ammessa alle condizioni previste dall’art. 117 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore.
Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. E’ fatto divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
VOLTEO, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 647886615C al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla VOLTEO mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il medesimo CIG.
In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 10 – MODIFICHE AL CONTRATTO
Le eventuali modifiche dovranno risultare da apposito allegato, il quale sarà
parte integrante del presente contratto.
Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI
Si dà infine atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D. Lgs. 196/2003 e
s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
I Codici fiscali delle parti contraenti sono:
Città Metropolitana di Torino: 01907990012; VOLTEO ENERGIE S.p.A.: 06375370969.
A seguito dell’apposizione su tale atto-redatto in forma elettronica- della firma digitale da parte dei contraenti, verrà allegato documento informatico firmato digitalmente, ai soli fini della repertoriazione, dal Segretario Generale o da suo sostituto.
Le parti, ai sensi e per effetto dell’art. 1341 cod. civ., dichiarano di aver letto e valutato articolo per articolo il presente contratto e di riconoscerlo conforme alla propria volontà; di accettare tutte le condizioni e i patti in esso riportati e di accettare, conseguentemente il contenuto di tutti gli articoli che lo compongono, con particolare riferimento agli articoli:
Art. 6 – Pagamenti;
Art. 7 – Stipulazione e durata del contratto;
Art. 8 – Controversie e risoluzione del contratto.