CIRCOLARE ESPLICATIVA IN MERITO AGLI ENTI BILATERALI ENFEA e OPNC
CIRCOLARE ESPLICATIVA IN MERITO AGLI ENTI BILATERALI ENFEA e OPNC
Con il rinnovo dei CCNL del sistema CONFAPI:
- CCNL UNIONCHIMICA CONFAPI per i dipendenti della piccola e media industria dei settori chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro, accordo di rinnovo del 25 luglio 2013. Decorrenza del versamento agli Enti bilaterali a partire dal mese di settembre 2013.
- CCNL UNIGEC UNIMATICA CONFAPI per i dipendenti della piccola e media industria della comunicazione, dell’informatica, dei servizi innovativi e della microimpresa, accordo di rinnovo del 29 luglio 2013. Decorrenza del versamento agli Enti bilaterali a partire dal mese di luglio 2013.
- CCNL UNIONTESSILE CONFAPI per gli addetti alle piccole e medie industrie del settore tessile
- abbigliamento – moda, accordo di rinnovo del 07 ottobre 2013. Decorrenza del versamento agli Enti bilaterali a partire dal mese di ottobre 2013.
- CCNL UNITAL CONFAPI per i lavoratori addetti alla piccola e media industria legno, mobili, arredamento, sughero e forestazione, accordo di rinnovo del 25 ottobre 2013. Decorrenza del versamento agli Enti bilaterali a partire dal mese di ottobre 2013.
gli Accordi Interconfederali sottoscritti tra CONFAPI e CGIL, CISL e UIL in materia di strumenti bilaterali sono diventati parte integrante degli stessi rendendo di fatto operativi gli enti bilaterali ENFEA e OPNC, le cui prestazioni verranno erogate sulla base di quanto disciplinato dai rispettivi regolamenti.
E’ stata così definita la misura della contribuzione mensile per la bilateralità a carico delle aziende che applicano i CCNL Confapi:
OPNC:
a. “Fondo Sicurezza PMI CONFAPI”
✓ 1,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
✓ 0,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende con RLS
ENFEA:
b. “Fondo Sviluppo bilateralità PMI CONFAPI”
✓ 0,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore a tempo pieno per lo sviluppo dell’Apprendistato;
✓ 0,25 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore part time fino a 20 ore;
c. “Fondo sostegno al reddito”
✓ 2,33 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore, quale strumento di welfare integrativo degli strumenti previsti per legge ;
d. “Osservatorio della contrattazione e del lavoro”
✓ 0,66 euro mensili per 12 mensilità, per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali, l’introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché la contrattazione territoriale di secondo livello
✓ 1,00 euro mensili per 12 mensilità, per ulteriori attività correlate, assorbenti le eventuali quote già previste dalla contrattazione nazionale .
Il principio è quello di competenza, per cui entro il 16 del mese occorre adempiere ai versamenti afferenti le retribuzioni del mese precedente la data del versamento stesso.
Il mezzo di pagamento è stato individuato nel modello F24.
In tal senso sono stati istituiti due diversi codici di versamento.
Pertanto all’ENFEA andranno versate € 4,5 mensili per ciascun dipendente (o € 4,25 se trattasi di dipendente part time con orario di lavoro fino a 20 ore settimanali); mentre all’OPNC andranno versate € 0,5 o 1,5 mensili per ciascun dipendente in relazione al fatto che in azienda sia stato eletto o meno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Modalità di versamento
Con le risoluzioni dell’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx X. 00/X del 9 maggio 2013 e 51/E del 15 luglio 2013 sono stati istituiti i codici “OPNC” ed “ENFE” da utilizzarsi rispettivamente per i versamenti all’ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE CONFAPI ed all’ENTE BILATERALE ENFEA, ente nazionale per
la formazione e l’ambiente.
L’Inps ha quindi diramato le circolari n. 87 del 30 maggio 2013 e n. 121 del 6 agosto 2013, con le quali si esplicitano le istruzioni per la compilazione dei modelli F24.
Pertanto i datori di lavoro indicheranno, in sede di compilazione del modello di versamento “F24”, nella sezione “INPS”, distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale “OPNC”, e in un rigo successivo la causale “ENFE” esposta, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza esclusivamente del campo “importi a debito versati”. Inoltre nella stessa sezione nel campo “codice sede” va indicato il codice della sede Inps competente; nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” è indicata la matricola Inps dell’azienda; nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa “ è indicato il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.
Esempio di compilazione del modello F24, sezione INPS
Codice sede | Causale contributo | Matricola Inps | Periodo di riferimento da MM/AAAA a MM/AAAA | Importi a debito versati |
8700 | OPNC | 8700… | /201_ // | (per n. dipendenti) |
8700 | ENFE | 8700… | /201_ // | (per n. dipendenti) |
Modalità di compilazione del flusso UniEmens
I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolarii>, valorizzeranno l’elemento <ConvBilat> inserendo nell’elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> il valore “OPNC” e in corrispondenza dell’elemento <Importo> l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod. F24 con il corrispondente codice.
L’elemento <Importo< contiene l’attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”.
Identica procedura andrà eseguita con il codice “ENFE”
Obbligatorietà della bilateralità
Laddove espressamente previsto dai contratti collettivi, ogni singolo prestatore di lavoro matura un diritto contrattuale di natura retributiva – alla stregua di una retribuzione aggiuntiva o integrativa – nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale di riferimento, che potrà essere adempiuto attraverso il riconoscimento di una somma e/o di una prestazione equivalente a quella erogata dal sistema bilaterale di riferimento ai diversi livelli, nei limiti ovviamente degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Coerentemente con quanto statuito dal Ministero del Lavoro, tutti i CCNL del sistema Confapi stabiliscono che le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad euro 25,00 lordi mensili per 13 mensilità.
Tale importo, non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti, indiretti o differiti, escluso il TFR.
Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento all’obbligo della bilateralità.
Da ultimo è bene sottolineare che il riconoscimento dei benefici economici e contributivi in genere, è subordinato all’integrale applicazione della parte economica e normativa del contratto collettivo di lavoro.
Di seguito evidenziamo un raffronto di costo tra un’azienda metalmeccanica con numero di addetti inferiore a 15 unità che aderisce alla bilateralità Confapi, ed un’azienda che opta per il versamento dell’ E.A.R.
Costo adesione Bilateralità Confapi
Contributo annuo: € 5,00 X 12 mensilità = € 60,00 Contributo solidarietà Inps: 60,00 X 10% = € 6,00 Totale costo annuo = € 66,00
Costo mancata adesione alla Bilateralità Confapi
E.A.R. annuo: € 25,00 X 13 mensilità = € 325,00
Contribuzione Inps: € 325,00 X 30,88% = € 100,36 (dipendente con qualifica operaio) Premio Inail: € 325,00 X 6,5% = € 21,13
Totale costo annuo = € 446,49
Aspetti contributivi e fiscali
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, la contribuzione dovuta dal datore di lavoro non concorre a formare reddito imponibile.
In merito agli aspetti previdenziali, sulle somme versate ai fondi vige l’obbligo di corrispondere all’Inps il contributo del 10% al fondo di solidarietà che verrà altresì evidenziato in occasione della denuncia mensile Uniemens; tale versamento non da alcun diritto a prestazioni da parte dell’Istituto. Il messaggio Inps 25690 del 10 novembre 2009 sancisce in tal senso: “come noto, i datori di lavoro sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà del 10% sui contributi e somme accantonate sotto qualsiasi forma a casse, gestioni, Fondi previsti da contratti collettivi o da regolamenti aziendali, a favore dei propri dipendenti per finalità diverse di quelle della previdenza complementare (art. 9 bis, c. 1, L. 166/91). A tal fine viene utilizzato nel quadro B-C del modello DM10 il codice “M980” avente significato “contr. Solidarietà 10% ex art 9 bis, c. 1, L. 166/91, su finanziamenti per finalità diverse dalla previdenza complementare per la generalità dei lavoratori” Nel flusso Uniemens il codice M980 è valorizzato nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteADebito>,
<CusaleADebito>.
Quanto sopra vale qualora il datore di lavoro si avvalga della bilateralità del sistema Confapi, qualora si avvalga di prestazioni equivalenti queste saranno interamente assoggettate sia a contribuzione che ad imposizione fiscale secondo le regole previste per tutti gli emolumenti derivanti da reddito di lavoro dipendente.