Accordo
Traduzione
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e l’impresa comune ECSEL
Concluso il 23 marzo 2018 Entrato in vigore il 23 marzo 2018
(Stato 23 marzo 2018)
0.424.114
L’Accordo è stipulato tra le seguenti Parti:
da un lato,
il Consiglio federale svizzero,
e dall’altro lato,
l’impresa comune ECSEL
(di seguito «IC ECSEL»1),
con sede nella Avenue de la Toison d’Xx/Xxxxxxxxxxxxxxx 00–60, 1160 Bruxelles, rappresentata ai fini della firma del presente Accordo dal suo Direttore esecutivo Xxxx Xx Xxxxxxxxx.
Considerato che:
1) il Regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 20142, che istituisce l’impresa comune ECSEL (di seguito «Regolamento (UE) n. 561/2014 che istituisce l’IC ECSEL») prevede che l’impresa comune ECSEL eroghi aiuti finanziari ai partecipanti alle azioni indirette selezionati in seguito a inviti a presentare proposte aperti e concorrenziali;
2) il Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»3 può essere attuato per mezzo di partenariati pubblico-privati nei quali tutti i partner interessati si impegnano a sostenere lo sviluppo e l’attua- zione di attività di ricerca e innovazione;
3) le procedure di valutazione e selezione concernenti gli inviti a presentare proposte, come approvate dal Comitato delle autorità pubbliche di ECSEL, disciplinano le fasi seguite dall’IC ECSEL relativamente agli inviti a presen- tare proposte, alla valutazione e selezione delle proposte, all’assegnazione dei fondi pubblici relativa a questi inviti e alla conseguente stipula di con- venzioni di sovvenzione con i beneficiari;
4) il Regolamento (UE) n. 561/2014 che istituisce l’IC ECSEL prevede che gli Stati partecipanti a ECSEL designino la o le autorità finanziatrici nazionali (di seguito «AFN») incaricate di adempiere i loro obblighi in relazione alle attività dell’IC ECSEL;
RU 2018 1787
1 Impresa comune delle componenti e dei sistemi elettronici per una leadership europea.
2 GU L 169 del 7.6.2014, pag. 152
3 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104
5) il Regolamento (UE) n. 561/2014 che istituisce l’IC ECSEL prevede che le modalità di cooperazione tra gli Stati partecipanti a ECSEL (di seguito
«SPaE») e l’IC ECSEL siano stabilite mediante accordi amministrativi con- clusi tra l’entità o le entità designate a tal fine dagli SPaE e l’IC ECSEL;
6) la Svizzera ha designato Innosuisse come autorità finanziatrice nazionale (AFN). La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione della Svizzera è responsabile di tutte le questioni riguardanti l’articolo 10 (Audit e indagini) del presente Accordo;
7) secondo l’articolo 17 paragrafo 2 dello statuto allegato al Regolamento (UE)
n. 561/2014 che istituisce l’IC ECSEL, gli SPaE che non affidano all’IC ECSEL l’incarico di assegnare i loro contributi provvedono essi stessi a sti- pulare le proprie convenzioni di sovvenzione secondo una tempistica analo- ga a quella delle convenzioni di sovvenzione stipulate dall’IC ECSEL. La verifica dell’ammissibilità dei costi effettuata dall’IC ECSEL può essere uti- lizzata dall’AFN come parte della propria procedura di pagamento,
le Parti hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Portata e durata dell’Accordo
1. L’Accordo sancisce i diritti e gli obblighi delle Parti per quanto riguarda l’assegnazione di fondi pubblici ai partecipanti alle azioni indirette intraprese in seguito agli inviti dell’IC ECSEL a presentare proposte.
2. L’Accordo si interpreta in combinato disposto con gli atti normativi e le decisioni seguenti:
x. Xxxxxxxxxxx (UE) n. 561/2014 che istituisce l’IC ECSEL;
b. Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»4;
c. Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»;
d. Procedure di valutazione e selezione dell’IC ECSEL relative agli inviti a presentare proposte (decisione ECSEL PAB 2016.20);
e. Modello di convenzione di sovvenzione dell’IC ECSEL;
f. Programma di lavoro dell’IC ECSEL, come adottato per un determinato periodo dal Consiglio di direzione ECSEL;
4 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81
g. Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica del 5 dicembre 20145 tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e la Confede- razione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma qua- dro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica che integra Oriz- zonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall’impresa comune «Fusion for energy» per la realiz- zazione di ITER (di seguito «Accordo di associazione a Orizzonte 2020»).
3. Salvo diversamente disposto nell’Accordo, tutti i termini ivi utilizzati hanno lo stesso significato definito negli atti normativi e nelle decisioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. L’Accordo non contempla lo scambio di fondi tra le Parti e non stabilisce per esse alcun obbligo di effettuare pagamenti a favore dell’altra Parte.
5. L’Accordo rimane in vigore tra le Parti fino al 31 dicembre 20246.
Art. 2 Definizioni Ai fini del presente Accordo:
1. per «Consiglio di direzione ECSEL» (di seguito «CdD») si intende l’organo dell’IC ECSEL di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 dello statuto allegato al Rego- lamento n. 561/2014 che istituisce l’IC ECSEL;
2. per «Comitato delle autorità pubbliche ECSEL» (di seguito «CAP») si intende l’organo dell’IC ECSEL di cui agli articoli 4, 10, 11 e 12 dello statuto allegato al Regolamento n. 561/2014 che istituisce l’IC ECSEL;
3. per «azioni indirette» si intendono le attività di ricerca e innovazione finan- ziate dall’IC ECSEL e dall’AFN e svolte dai partecipanti;
4. per «partecipante» si intende qualsiasi entità giuridica che svolge un’azione o una parte di essa e che ha assunto diritti e obblighi nei confronti dell’IC ECSEL e dell’AFN;
5. per «convenzione di sovvenzione IC ECSEL» si intende la convenzione di sovvenzione stipulata tra l’IC ECSEL e i partecipanti ad azioni indirette;
6. per «convenzione di sovvenzione nazionale» si intende la convenzione di sovvenzione stipulata tra l’AFN e i partecipanti.
Art. 3 Comunicazioni tra le Parti
Per ogni questione concernente l’Accordo, le Parti comunicano tra di loro via e-mail servendosi dei seguenti indirizzi:
5 GU L 370 del 20.12.2013, pag. 30; RS 0.424.11
6 In Svizzera i crediti previsti nell’art. 4 del DF del 13 set. 2016 (FF 2016 7173) possono essere concessi per progetti ECSEL nell’ambito dei fondi disponibili. Gli impegni finan- ziari possono essere contratti fino al 31 dic. 2020.
Per l’IC ECSEL:
Xxxx Xx Xxxxxxxxx, Direttore esecutivo xxxx.xx.xxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxx.xx
Per la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Xxxxxxx Xxxxxx, capo Programmi quadro europei xxxxxxx.xxxxxx@xxxx.xxxxx.xx
Per l’Autorità finanziatrice nazionale Innosuisse:
Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Direttrice esecutiva xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxxxx.xx
Art. 4 Norme e criteri specifici dell’AFN da includere nel piano di lavoro
1. Entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte del Direttore esecutivo dell’IC ECSEL, l’AFN gli comunica:
a. la stima delle spese per l’anno o gli anni successivi contemplata dal piano di lavoro;
b. le norme specifiche relative all’ammissibilità dei costi per il finanziamento nazionale;
c. i criteri specifici relativi all’ammissibilità dei finanziamenti nazionali per i singoli richiedenti;
d. la quota di rimborso dei costi ammissibili da applicare (se rilevante, per ca- tegoria di partecipanti e/o tipo di azione) ai fini del finanziamento nazionale.
2. Le norme e i criteri specifici di cui al paragrafo 1 sono presentati al CdD dal Direttore esecutivo per inclusione nel piano di lavoro. La decisione adottata è vinco- lante per le Parti.
3. Se, in circostanze eccezionali, le norme o i criteri specifici di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono comunicati al Direttore esecutivo in tempo utile perché possano essere inclusi nella decisione riguardante il piano di lavoro, tali norme o criteri specifici possono esservi inseriti mediante decisione di modifica da parte del CdD, purché siano stati inviati almeno 30 giorni prima della chiusura dell’invito.
Art. 5 Convenzioni di sovvenzione nazionali
1. L’AFN adotta tutte le misure necessarie per elaborare e firmare convenzioni di sovvenzione nazionali con i partecipanti entro al massimo tre mesi dalla data in cui comunica loro di aver accolto le loro proposte. Essa informa l’IC ECSEL se un evento o una circostanza che esula dal suo controllo, che non è imputabile a un suo errore o a una sua negligenza e che non ha potuto prevedere pur applicando la dovu- ta diligenza, causa un ritardo nella firma di una determinata convenzione di sovven- zione nazionale.
2. La descrizione dell’azione indiretta, come allegata alla convenzione di sovven- zione dell’IC ECSEL e come comunicata da quest’ultima, si applica tale e quale alla convenzione di sovvenzione nazionale.
3. L’AFN non richiede né impone altre norme o criteri specifici diversi da quelli descritti all’articolo 4 paragrafo 1 dell’Accordo e pubblicati nel piano di lavoro.
4. Le Parti convengono di comunicarsi reciprocamente entro 15 giorni dal momento in cui ne vengono a conoscenza:
a. la data di firma della convenzione di sovvenzione dell’IC ECSEL o della convenzione di sovvenzione nazionale, compresi, se di rilievo, l’importo del finanziamento nazionale, la data di avvio dell’azione e la durata di tale con- venzione;
b. ogni modifica o rescissione della convenzione IC ECSEL o della conven- zione di sovvenzione nazionale, compreso un eventuale cambiamento delle Parti interessate;
c. ogni violazione della convenzione di sovvenzione dell’IC ECSEL o della convenzione di sovvenzione nazionale.
Art. 6 Monitoraggi e rapporti tecnici
1. I monitoraggi e rapporti tecnici sono eseguiti dall’IC ECSEL nel rispetto delle norme e degli obblighi del programma quadro Orizzonte 2020 come definiti nella corrispondente convenzione di sovvenzione dell’IC ECSEL e in tutti gli atti norma- tivi e decisioni ivi contenuti.
2. L’AFN non richiede altri monitoraggi e rapporti tecnici diversi da quelli richiesti dall’IC ECSEL.
3. I rapporti tecnici e i risultati dei monitoraggi tecnici svolti dall’IC ECSEL sono messi a disposizione dell’AFN entro 30 giorni dalla loro approvazione e certifica- zione da parte del Direttore esecutivo.
4. Nello svolgere i monitoraggi e redigere i rapporti tecnici l’IC ECSEL prende in considerazione le richieste specifiche comunicatele in tempo utile dall’AFN se necessarie per l’accettazione delle richieste di rimborso dei costi avanzate dai parte- cipanti.
Art. 7 Monitoraggio finanziario e pagamenti
1. L’IC ECSEL mette a disposizione dell’AFN la verifica dei costi ammissibili, effettuata secondo le norme del programma quadro Orizzonte 2020 e che l’AFN può utilizzare come parte dei propri processi di pagamento. La verifica dei costi ammis- sibili può essere svolta dall’AFN secondo le relative norme nazionali.
2. Se la convenzione di sovvenzione dell’IC ECSEL o la convenzione di sovven- zione nazionale contempla il diritto al rimborso, i documenti rilevanti per esercitare tale diritto (p. es. accordi e giustificativi di pagamento) sono conservati dalle Parti per il periodo di possibile recupero, conformemente alla legislazione applicabile.
3. Le Parti convengono di comunicarsi reciprocamente ogni altro dettaglio in merito al completamento finanziario finale delle azioni indirette.
Art. 8 Confidenzialità
1. Le Parti tutelano, in qualsiasi forma, la confidenzialità delle informazioni e dei documenti che sono divulgati per iscritto o oralmente in relazione all’esecuzione dei compiti affidati loro e che sono espressamente indicati per iscritto come confiden- ziali.
2. Salvo diversa disposizione scritta, le Parti si impegnano a non utilizzare informa- zioni e documenti confidenziali per motivi diversi da quelli legati all’adempimento degli obblighi previsti dall’Accordo.
3. Durante l’attuazione dell’Accordo e per cinque anni a decorrere dalla sua scaden- za, le Parti sono vincolate all’obbligo di cui al paragrafo precedente, salvo che:
a. la Parte interessata accetti di svincolare anticipatamente l’altra Parte dall’obbligo di confidenzialità di cui sopra;
b. l’informazione confidenziale divenga pubblica senza che l’altra Parte l’abbia divulgata in violazione del suo obbligo di confidenzialità;
c. la diffusione dell’informazione confidenziale è richiesta per legge.
Art. 9 Trattamento di dati personali
1. Qualora l’esecuzione dei compiti affidati richieda il trattamento di dati personali da parte dell’IC ECSEL, questo trattamento viene effettuato dall’IC ECSEL confor- memente al Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 20007, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.
Questi dati sono trattati dalla seguente persona preposta al controllo dei dati: il Direttore esecutivo dell’IC ECSEL, unicamente ai fini dell’attuazione, della gestione e del monitoraggio dell’Accordo, fatta salva la loro eventuale trasmissione agli organismi incaricati del monitoraggio o dell’ispezione in conformità alle norme applicabili.
2. Qualora l’esecuzione dei compiti affidati richieda il trattamento di dati personali da parte dell’AFN, questo trattamento viene effettuato in conformità alla legisla- zione nazionale applicabile in materia di protezione dei dati.
Art. 10 Audit e indagini
In conformità alle norme e modalità definite nell’Accordo sull’associazione a Oriz- zonte 2020 e, in particolare, al suo allegato III, l’IC ECSEL, la Commissione euro-
7 GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1
pea, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti possono svolgere controlli e audit8.
Art. 11 Composizione delle controversie
1. Le Parti si adoperano per comporre in via amichevole ogni controversia x xxxxx- mo relativi all’interpretazione, all’applicazione o alla validità dell’Accordo.
2. Nessuna disposizione dell’Accordo può essere interpretata come una rinuncia a un privilegio o un’immunità accordati all’IC ECSEL dall’atto costitutivo.
Art. 12 Responsabilità
1. L’IC ECSEL non risponde dei danni causati all’AFN o a terzi, in conseguenza dell’attuazione dell’Accordo, neppure per grave negligenza.
2. Il Consiglio federale svizzero non risponde dei danni causati dall’IC ECSEL o da terzi coinvolti nell’esecuzione dei compiti affidati loro, in conseguenza dell’attua- zione dell’Accordo, neppure per grave negligenza.
Art. 13 Modifica dell’Accordo
1. L’Accordo può essere modificato in qualsiasi momento con il mutuo consenso scritto delle Parti. Ogni modifica dell’Accordo è apportata per iscritto.
2. Ogni richiesta di modifica deve essere debitamente giustificata e inviata all’altra Parte in tempo utile prima della sua entrata in vigore, salvo nei casi debitamente motivati dalla Parte che la richiede e accettati dall’altra Parte.
3. Le modifiche entrano in vigore alla data convenuta dalle Parti o, in assenza di una tale data, nel momento in cui l’ultima Parte firma la modifica.
Art. 14 Rescissione dell’Accordo
1. Se una Parte ritiene che l’Accordo non possa più essere attuato in modo efficace o adeguato, si consulta con l’altra Parte. Se le Parti non trovano una soluzione, ciascuna di esse può rescindere l’Accordo notificandolo formalmente all’altra Parte. Salvo diversamente disposto dalle Parti, il recesso dall’Accordo ha effetto dopo 60 giorni dal ricevimento della notifica.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, l’AFN e l’IC ECSEL rimangono vincolati agli obblighi assunti nell’ambito di precedenti inviti a presentare proposte.
Art. 15 Abrogazione e disposizioni transitorie
Le azioni avviate in virtù di accordi analoghi firmati dalle Parti prima di stipulare l’Accordo continuano a essere disciplinate da tali accordi fino alla loro scadenza.
8 Secondo l’art. 14 par. 3 del Regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio.
Art. 16 Entrata in vigore dell’Accordo
Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui l’ultima Parte lo firma.
In duplice copia in inglese.
Fatto a Berna, il 20 marzo 2018
Per il
Consiglio federale svizzero: Xxxxx Xxxx’Xxxxxxxx
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018
Per
l’impresa comune ECSEL: Xxxx Xx Xxxxxxxxx