DECRETO
XXXXXXX
XXX XXXXXXXXX
X. | 000 | DEL | 20/07/2022 |
OGGETTO:
Concorso per l’assegnazione del servizio abitativo ESU di Verona. Anno accademico 2022/2023. Approvazione bando.
IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’Azienda, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione all’esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.01.2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’ESU di Verona al xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 16.11.2021 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024”;
VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione di entrate e spese - PEG 2022 (allegato G);
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 25.02.2022 ad oggetto “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2021, Programma delle attività per l’anno 2022, Relazioni sull’attività svolta nell’anno 2021 e Programma delle attività per l’anno 2022 redatte dal Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, dal Responsabile dell’Area Affari Generali e Patrimonio, dal Responsabile dell’Area Risorse Finanziarie, dal Responsabile dell’Area Risorse Umane. Approvazione”;
CONSIDERATO l’art. 7, comma 2, lettera d), del citato Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, che disciplina le modalità di erogazione del servizio abitativo;
RICHIAMATO l’art. 2, comma 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, ai sensi del quale i servizi abitativi rientrano tra i benefici non destinati alla generalità degli studenti concessi dalla Regione agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;
EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art. 3 del sopra richiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, i servizi abitativi rientrano tra quelli attribuiti per concorso;
RICHIAMATE, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del succitato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che normano le procedure di selezione dei beneficiari, i criteri per la determinazione delle condizioni economiche, nonché i criteri per la determinazione del merito;
RICHIAMATO l’art. 3, comma 1 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, che alla lettera f) annovera l’istituzione e gestione di strutture abitative tra i servizi attraverso i quali trova attuazione il diritto allo studio universitario;
VISTO l’art 25 della sopra richiamata Legge Regionale 7 aprile 1998, con il quale sono disciplinate le modalità di erogazione del servizio alloggiativo e, in particolare, il comma 5 ai sensi del quale al concorso possono partecipare gli iscritti alle Università fino al compimento di un primo corso legale di diploma o di laurea limitatamente al secondo anno fuori corso, purché in possesso dei requisiti di continuità scolastica e degli altri requisiti indicati dal bando;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 11 del 02.08.2018 con il quale viene approvato il “Regolamento Servizio Abitativo”;
VISTA la “Approvazione del Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario e dello Schema di convenzione tra la Regione e le Università venete. Anno Accademico 2022-2023. [L. R. 07/04/1998, n. 8 (articolo 37, comma 1)]”, adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 875 del 19 luglio 2022;
Tutto ciò premesso e considerato,
D E C R E TA
1. di approvare, per quanto esposto in parte premessa, il bando di “Concorso per l’assegnazione del servizio abitativo ESU – Anno accademico 2022/2023”, di cui all’allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di nominare responsabile del procedimento il sig. Xxxxx Xxxxxxxxx, Direzione Benefici e Servizi agli Studenti dell’ESU di Verona;
3. di rinviare la registrazione e l’accertamento dell’entrata a successivo provvedimento, conseguente alla erogazione da parte dell’Università degli Studi di Verona della quota alloggio delle borse di studio regionali relative all’Anno Accademico 2022/2023;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio “Albo on line” per i procedimenti di competenza.
Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.
IL DIRIGENTE IL DIRETTORE
(Xxxx Xxxxxxxxx) (xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx)
Firmato digitalmente da xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
Note: Direttore dell'ESU di Verona
UFFICIO RAGIONERIA
Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € sul capitolo/art.
del Conto | / | del Bilancio |
dal n. | ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39. |
Verona,
IL RAGIONIERE
SEGRETERIA
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.
E’ esecutivo dalla data di adozione.
Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno
IL DIRETTORE
ALLEGATO A al Decreto del Direttore n. 132 del 20/07/2022
Riepilogo scadenze:
Iscritti ad ANNI SUCCESSIVI al primo o iscritti a laurea specialistica/magistrale (+2)
SCADENZA | DESCRIZIONE |
02.09.2022 ore 12.00 | Scadenza presentazione domande anni successivi e iscritti a laurea magistrale |
09.09.2022 | Graduatoria con assegnazione provvisoria e prima accettazione |
12.09.2022 | Termine presentazione controdeduzioni |
Su comunicazione ed entro 5 gg dalla graduatoria | Pagamento per nuovi assegnatari caparra confirmatoria e accettazione posto letto |
dal 15.09.2022 | Ingresso nelle residenze |
MATRICOLE iscritti alla laurea triennale e magistrale a ciclo unico:
SCADENZA | DESCRIZIONE |
02.09.2022 ore 12.00 | Scadenza presentazione domande matricole con test e senza test |
09.09.2022 | Graduatoria con assegnazione provvisoria e prima accettazione |
12.09.2022 | Termine presentazione controdeduzioni |
20.09.2022 | Per gli studenti in attesa di risultato del test ma che vogliono prenotare il posto letto, versamento di un anticipo di € 100,00 (se accetteranno il posto alloggio verrà conguagliato quale anticipo di deposito cauzionale, se non accetteranno saranno trattenuti dall’Azienda) |
Su comunicazione ed entro 5 gg dalla graduatoria | Pagamento per nuovi assegnatari caparra confirmatoria e accettazione posto letto |
dal 15.09.2022 | Ingresso nelle residenze |
ASPETTI FONDAMENTALI DEL BANDO
- Per gli studenti italiani: essere in possesso dell’attestazione ISEE (senza “annotazioni” o “difformità”) per il Diritto allo Studio Universitario
- Per gli studenti stranieri: essere in possesso dell’attestazione ISEE Parificato (senza “annotazioni” o “difformità”)
- per gli iscritti ad anni successivi e per le matricole senza test: essere regolarmente iscritto (aver versato TUTTE le tasse richieste)
- per le matricole con test: essere regolarmente iscritto (aver versato TUTTE le tasse richieste) entro la data di accettazione del posto alloggio
- Qualsiasi richiesta di informazioni relative al bando deve passare attraverso il sistema di ticket ESU, “ALLOGGI” presente nel proprio sportello online
- i PAGAMENTI avverranno esclusivamente attraverso il sistema PAGO PA
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO ABITATIVO ESU ANNO ACCADEMICO 2021/2022
Sommario
2. SUPPORTO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZIARIO 6
3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 6
5. POSTI ALLOGGIO MESSI A CONCORSO 8
7. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI ALLOGGIO 9
9. STUDENTI STRANIERI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA E REDDITI PERCEPITI ALL’ESTERO 11
12. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 16
13. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 17
14. GRADUATORIE PER L’ATTRIBUZIONE DEL SERVIZIO ABITATIVO (POSTO ALLOGGIO) 17
15. PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 19
16. PROCEDURA PER L’ACCETTAZIONE DEL POSTO ASSEGNATO 20
17. PRESA IN CONSEGNA DEL POSTO ALLOGGIO 20
20. ESAURIMENTO POSTI ALLOGGIO 22
21. ACCESSO AGLI ATTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 23
24. INFORMATIVA PER L’USO DEI DATI PERSONALI 24
1. PREMESSE
È bandito il concorso annuale per l’assegnazione del servizio abitativo (posto alloggio) dell’ESU di Verona per l’Anno Accademico 2022/2023.
La tariffa “beneficiari” è attribuita secondo le modalità di cui al presente bando ed è rivolto agli studenti che in fase di presentazione della domanda risultino regolarmente iscritti/iscrivendi per l’Anno Accademico 2022/2023 all’Università degli Studi di Verona, all’Accademia di Belle Arti di Verona, al Conservatorio di Musica di Verona, che risultano idonei ai benefici in riferimento al possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, al merito e alla distanza. Sono accettate anche le domande presentate da “senza requisiti” ai quali sarà attribuito un posto alloggio alla relativa tariffa.
I procedimenti volti all’erogazione del servizio abitativo (posto alloggio) sono di competenza dell’ESU.
I procedimenti volti all’erogazione della borsa di studio regionale non sono oggetto del presente bando. La presentazione della domanda di borsa di studio per gli iscritti all’Università di Verona va effettuata attraverso il sistema messo a disposizione dall’Università di Verona. Per gli iscritti all’Accademia di Belle Arti di Verona e al Conservatorio di Musica di Verona la domanda va effettuata mediante lo sportello on-line ESU.
Con la presentazione della domanda attraverso il sistema on-line messo a disposizione da ESU di Verona e la conferma finale a conclusione della domanda stessa che corrisponde alla firma per dichiarazione, il richiedente attesta che tutto quanto dichiarato corrisponde al vero e se ne assume ogni responsabilità conseguente.
2. SUPPORTO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per richieste di informazioni relative al bando verrà data risposta esclusivamente attraverso il sistema di ticket presente nel proprio sportello personale e accessibile previa registrazione. Alle richieste presentate attraverso altri sistemi (telefono, mail, whatsapp, facebook, ecc.) non verrà data risposta.
Cliccando su “Ticket”, “Apri un nuovo ticket”, selezionare la categoria “Alloggi” e compilare i campi disponibili per presentare la propria richiesta.
3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono partecipare al presente bando tutti gli studenti che in fase di presentazione della domanda risultino iscritti/iscrivendi all’Anno Accademico 2022/2023 all’Università, all’Accademia e al Conservatorio, risultino in possesso dei requisiti richiesti per poter ottenere la riduzione tariffaria o in mancanza dei requisiti per ottenere l’alloggio a tariffa “senza requisiti” e che per ottenere l’assegnazione regolarizzano l’iscrizione entro la data di accettazione del posto alloggio.
Studenti iscritti ai corsi di studio per cui sono concessi i benefici
a) ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall’anno di prima iscrizione: il servizio abitativo è concesso per un ulteriore semestre;
b) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall’anno di prima iscrizione: il servizio abitativo è concesso per un ulteriore semestre
c) agli altri corsi di laurea magistrale, per un periodo di cinque semestri a partire dall’anno di prima iscrizione: il servizio abitativo è concesso per un ulteriore semestre;
d) ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispetti ordinamenti didattici a partire dall’anno di prima iscrizione.
e) ai corsi attivati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di Musica per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, più un ulteriore semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione.
I benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi di cui ai punti a),
b), c), d) ed e). A tal fine si tiene conto dei livelli di corsi già conseguiti in Italia o all’estero.
DEFINIZIONE
Studente regolarmente iscritto nei termini previsti dal rispettivo Ateneo
Lo studente iscritto ad un corso di studi dell’Università di Verona, dell’Accademia di Belle Arti o del Conservatorio che versa tutti i contributi annuali per l’intero anno accademico.
I contributi annuali sono formati da: Tassa Regionale per il DSU legata all’ISEE, Imposta di bollo fissa, Contributi universitari (variabili in relazione alla propria condizione economica, ai crediti, al corso di iscrizione, al part-time, al corso di studi di frequenza).
ATTENZIONE! La mancata regolare iscrizione comporta L’ESCLUSIONE e la perdita della tariffa spettante da idonei da bando
Gli Studenti iscritti all’UNIVR devono versare la prima rata di iscrizione prima dell’assegnazione
Gli Studenti iscritti all’Accademia di Belle Arti e al Conservatorio devono versare la tassa regionale per il diritto allo studio prima della assegnazione
Sono considerati anni di carriera tutti gli anni di iscrizione ad un qualsiasi corso di studio diversi da quello attuale.
L’accesso al servizio abitativo è concesso se sussistono i requisiti previsti per l’ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.
Nel passaggio da part-time a full-time due anni part-time corrispondono a un anno full-time. (Part-time sono considerati senza requisisti)
Studente in sede:
lo studente residente nel Comune, o nell’area circostante, la sede del corso di studio frequentato;
Studente pendolare:
lo studente che si dichiari tale, residente in luogo che consenta il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato entro distanze comprese tra i 40 e 80 km e/o tempi di percorrenza compresi tra i 40 ed 80 minuti; potrà essere considerato pendolare anche lo studente residente nel Comune nel quale ha sede il corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico; le determinazioni in merito saranno adottate dagli ESU d’intesa con le Università;
Studente fuori sede:
• lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede (ovvero nel Comune ove si trova la sede universitaria frequentata o in un Comune classificato in sede), utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi;
• lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato che, in assenza di strutture residenziali pubbliche nei pressi di tale sede, prende comunque alloggio nelle strutture pubbliche;
• qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare;
• allo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato che prenda alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede per un periodo inferiore a dieci mesi, ma che nello stesso anno accademico frequenti un programma di studi all’estero (compresi stage e tirocini) promosso dall’Università, è attribuito comunque lo status di fuori sede a condizione che anche all’estero prenda alloggio a titolo oneroso per un periodo che, cumulato con quello in Italia, non sia inferiore a dieci mesi;
• lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato che prenda alloggio a titolo oneroso per un periodo non inferiore a dieci mesi e tra la sede del corso di studi frequentato o tra la sede universitaria frequentata e la località dove lo studente prende alloggio ricorrono le distanze e i tempi di percorrenza utili ad individuare lo studente in sede (meno di 40 km e tempi di percorrenza inferiori a 40 minuti);
• Lo studente straniero, non appartenente all’Unione Europea, indipendentemente dalla sede della residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia, a condizione che ricorrano i medesimi presupposti previsti per lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso di studi.
L’ISEE parificato va calcolato presso i CAF convenzionati (per gli iscritti all’Università consultare il sito dell’Università - per gli iscritti all’Accademia di Belle Arti e al Conservatorio di Musica CAF CGN).
La definizione dello status di studente in sede, pendolare e fuori sede va effettuata con riferimento alle tabelle
disponibili, per gli studenti iscritti all’Università sul relativo sito (xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx- e-servizi-agli-studenti/servizi-agli-studenti/diritto-allo-studio), per gli iscritti all’Accademia e al Conservatorio sul sito dell’ESU al link xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx/0000/00/Xxxxxxx-xx-xxxx-xxxxxxxxx-xxxxx-xxxx-XXX- VERONA.pdf , fatta salva prova contraria fornita dallo studente interessato, mediante l’esibizione di documenti ufficiali, rilasciati dagli Enti erogatori dei servizi di trasporto (che vanno inseriti nell’apposita sezione “invio documenti “ del proprio sportello on-line).
4. SOGGETTI ESCLUSI
Sono esclusi dall’accesso al servizio abitativo gli studenti:
• che negli anni accademici precedenti hanno subito un provvedimento di revoca e richiamo del posto alloggio e/o soggetti di accertato abusivismo;
• incorsi nelle sanzioni previste dalle norme di legge a seguito dei controlli effettuati sulle autocertificazioni;
• assegnatari di alloggio non in regola con il pagamento della retta, ovvero con situazioni di debito nei confronti dell’Azienda;
• che hanno ritardato i pagamenti e che hanno ricevuto solleciti;
• non in regola con le tasse di iscrizione;
• con o senza borsa in elenco “convenzione internazionalizzazione” trasmesso dall’Università;
• partecipanti alla mobilità internazionale in ingresso.
5. POSTI ALLOGGIO MESSI A CONCORSO
Per l’Anno Accademico 2022/2023 sono messi a bando, fatte salve situazioni imprevedibili, dei 438 posti nelle residenze ESU, tutti i posti alloggio non utilizzati per le riserve sotto indicate.
L’ente per garantire la continuità degli studi consente la conferma del posto alloggio assegnato nel precedente Anno Accademico, ad esclusione dei posti in stanza singola.
Sono esclusi(*) dal presente bando i posti riservati per convenzione:
- n. 107 posti agli studenti partecipanti a progetti di mobilità internazionale in ingresso di cui:
o 40 posti per mobilità internazionale in ingresso dell’Università
o 53 posti per progetti di internazionalizzazione promossi dall’Università
o 2 posti per mobilità internazionale in ingresso del Conservatorio
o 12 posti per mobilità internazionale in ingresso dell’Accademia
- n. 20 posti agli ospiti della Foresteria (dipendenti e docenti universitari)
(*) posti letto soggetti alla condizione risolutiva di assegnazione a favore degli studenti idonei fuori-sede a seguito del concorso. DGR art. 7 comma 2 lettera c.
Altre riserve:
- n. 28 posti letto in 16 stanze attrezzate per studenti disabili di cui n. 4 in stanza singola e n. 12 posti letto in stanza doppia
- n. 10 posti letto per studenti laureandi
- n. 2 posti per studentesse/studenti genitori single
I posti che residueranno disponibili dopo l’assegnazione del presente bando verranno assegnati agli studenti che presentano richiesta con lo specifico modulo secondo le tariffe previste da apposito avviso (l’avviso sarà pubblicato sul sito nella sezione “last minute” xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx/#xxxx-xxxxxx_xxxxx-xxxxxxxx- disponibili). Se risultassero disponibili ulteriori posti verranno messi a disposizione nella “modalità accesso libero “
In applicazione di eventuali provvedimenti in materia di contrasto alla pandemia da Covid-19, l’Azienda si riserva di modificare la disponibilità e l’accessibilità dei posti alloggio messi a disposizione durante l’anno
accademico (xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/).
6. PERIODO DI ASSEGNAZIONE
Il periodo di assegnazione per il quale il posto alloggio può essere richiesto è di:
10 mesi, a partire da minimo il 15 settembre con scadenza massima 31 luglio.
In deroga a quanto esposto, per gli studenti matricole ExtraUE che presentano idonea documentazione attestante la necessità di ottenere il permesso di ingresso in Italia, è consentito di sottoscrivere il contratto di 10 mesi entro la data del 1 dicembre.
12 mesi a partire da minimo il 15 settembre con scadenza massima 28 settembre con applicazione della tariffa agevolata per 10 mesi e della tariffa “confermata” per 2 mesi. NOTA BENE: per coloro che confermano l’assegnazione, considerato che le date sono anticipate rispetto a quelle dello scorso anno, gli importi a credito (15 giorni) verranno conguagliati. Nei mesi estivi, di agosto e settembre, in caso di disponibilità, l’azienda si riserva la possibilità di concedere l’utilizzo di una stanza doppia a uso singolo o di effettuare trasferimento in altra stanza doppia in accordo con altro ospite in medesima situazione, alle relative tariffe.
5 mesi (Primo semestre accademico) a partire minimo dal 15 settembre (riservata a laureandi con laurea entro marzo e con propria tariffa riservata)
5 mesi (Secondo semestre accademico) a partire da minimo il 15 febbraio (riservata a studenti iscritti e in mobilità in rientro, ad esempio a studenti università, accademia e conservatorio in mobilità il 1° semestre che tornano in Italia per il secondo semestre – entro il 31.01 sarà possibile presentare domanda per il secondo semestre su posti disponibili)
ATTENZIONE!!! La richiesta e il conseguente periodo indicato nel contratto, è vincolante ai fini del dovuto. L’uscita anticipata non comporta alcun rimborso per i borsisti (così come previsto dall’art. 13 p. 16 della DGR annuale). Per altre tipologie di studenti il contratto può essere ridotto nelle modalità previste dal bando.
Agli studenti iscritti all’università, all’accademia o al conservatorio che hanno richiesto un contratto di durata inferiore ai dieci mesi e/o con un utilizzo inferiore ai 10 mesi, l’amministrazione si riserva di fare un’assegnazione di posto alloggio diversa da quella richiesta.
Le assenze superiori a 15gg devono essere opportunamente comunicate all’ente pena la revoca del posto assegnato.
ESU, garantendo la conservazione del posto a favore dello studente assegnatario, è autorizzato dallo studente stesso all’utilizzo del proprio posto alloggio. A tal fine lo studente che lascia il posto alloggio per oltre 15 giorni deve liberarlo dai propri effetti personali per consentire all’Azienda di metterlo a disposizione di altri ospiti.
7. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI ALLOGGIO
Il beneficio di cui al presente bando è attribuito per concorso, sulla base dei requisiti relativi alla condizione economica (art. 8), al merito (art. 10) ed alla condizione di studente “fuori sede” (art. 3), secondo la seguente ripartizione:
• 30% agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno, di cui sino ad un massimo del 20% riservati a studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea (triennale) e dei corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico;
• 70% agli iscritti ad anni successivi al primo (compresi gli studenti appartenenti all’Unione Europea iscritti al primo anno della specialistica);
Agli studenti iscritti a tutti i corsi di dottorato, inclusi quelli che beneficiano della borsa di studio di cui al DM 45/2013, è riservato sino ad un massimo del 10% dei posti alloggio complessivamente messi a concorso.
Nella compilazione delle graduatorie relative al servizio abitativo, i posti alloggio destinati agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi (nella percentuale del 30% sopra indicata) sono assegnati sino al 50% a favore degli studenti che devono ancora sostenere le prove di ammissione del MIUR ai corsi ad accesso programmato, per il restante 50% o altra percentuale superiore a favore degli studenti che siano già iscritti ai corsi di studio o che abbiano sostenuto le prove di ammissione del MIUR ai corsi ad accesso programmato.
8. CONDIZIONI ECONOMICHE
Il proprio ISEE per il Diritto allo Studio Universitario va dichiarato all’interno della domanda scrivendo nella sezione “attestazione” il proprio numero di protocollo INPS. Nel caso non si conosca entro la scadenza di presentazione della domanda, la domanda di beneficio va chiusa indicando che si è in possesso della “dichiarazione sostitutiva unica” e si ha tempo entro il 4 settembre per caricare il numero di protocollo INPS utilizzando la specifica sezione presente nel proprio sportello online.
Le condizioni economiche richieste per l’attribuzione delle borse di studio regionali sono le seguenti:
ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) | non superiore a € 24.335,11 |
ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente) | non superiore a € 37.031,71 |
Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, e successive modifiche e integrazioni, così come acquisite al momento di predisposizione delle graduatorie dal sito INPS. La mancata acquisizione della attestazione ISEE (valida per le “prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario”) comporta la dichiarazione di “non idoneità” al presente concorso.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 68/2012 e dell’articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, sono previste come modalità integrative di selezione l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente all’estero, di cui al successivo comma 7, e l’Indicatore della Situazione Patrimoniale.
Per l’accesso ai benefici, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare, sommato con l’Indicatore della Situazione Economica all’estero, non potrà superare € 24.335,11.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 68/2012 e dell’articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l’Indicatore della Situazione Patrimoniale del nucleo familiare di cui al comma precedente superi il limite di € 37.031,71.
Per la concessione dei benefici di cui all’articolo 1, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, ed in particolare dal suo articolo 8.
L’Indicatore della Situazione Patrimoniale è calcolato secondo le modalità di cui al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159.
In base alla normativa vigente (art. 23 Cost. - D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 - D.P.R. n. 445/2000 - D.P.C.M. 09/04/2001), gli studenti potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell’ISEEU e la consegna della relativa certificazione, sia richiedendola a qualsiasi CAF che compilando direttamente la dichiarazione utilizzando il sito web dell’INPS.
È necessario informarsi adeguatamente sulle modalità e i tempi di rilascio della dichiarazione consultando la documentazione presente sul medesimo sopra citato sito web, in particolar modo le FAQ pubblicate da INPS.
SITUAZIONI PARTICOLARI
ISEE CORRENTE
L'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validità, qualora si sia verificata:
• una variazione della situazione lavorativa, di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ovvero
• una variazione dell'indicatore della situazione reddituale corrente superiore al venticinque per cento, di cui al medesimo articolo 9, comma 2, ovvero
• un'interruzione dei trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera f), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,
ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.Lgs. 15/09/2017, n. 147 come modificato dall’art. 28-bis del D.L. 30/04/2019, n. 34.
Studente “indipendente”
In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori ad € 9.000,00 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.
Lo studente deve presentare apposita documentazione integrativa dei propri redditi.
Studente con genitori non conviventi
I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013 ad eccezione dei casi di cui all’articolo 3, comma 3, del citato D.P.C.M. se coniugati, e dei casi di cui all’articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M. se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M., l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma 2, del citato D.P.C.M..
Dottorati di ricerca
Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell’articolo 3 del D.P.C.M. 159/2013, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all’articolo 3 del citato D.P.C.M.
Studente con redditi prodotti all’estero
Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all’estero viene definita attraverso l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente all’estero (cosidetto “ISEE Parificato”), calcolato come la somma dei redditi percepiti all’estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all’estero, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del D.L. 28/06/1990, n. 167, convertito, con modificazione, dalla L. 04/08/1990, n. 227.
ISEE PARIFICATO e dichiarazione consolare PAESI POVERI va inserito nello sportello online nell’apposita sezione ISEE 2022 “documenti ISEE 2022” (non va consegnata a mano).
Scadenza per la presentazione del 30.11.2022 prevista per gli studenti internazionali.
9. STUDENTI STRANIERI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA E REDDITI PERCEPITI ALL’ESTERO
In base all’articolo 46, comma 5, del D.P.R. n. 394/1999, gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea accedono ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio universitario.
La determinazione degli Indicatori della Situazione Economica Equivalente e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente sono effettuate sulla base delle procedure e delle modalità definite dallo stesso articolo e dall’articolo 5 del presente testo.
Ai sensi del succitato articolo 46, comma 5, del D.P.R. n. 394/1999, la condizione economica e patrimoniale degli stranieri è certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.
Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell’articolo 33, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata dalla documentazione atta a confermare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di provenienza, prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286.
Ai fini dell’accesso ai benefici, gli studenti stranieri sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia. In ogni caso, per essere considerato fuori sede, lo studente deve possedere tutti i requisiti del fuori sede previsti all’articolo 4, comma 8, lettera c), del D.P.C.M. 09/04/2001 e della annuale DGR.
Qualora la condizione economica (individuata dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sia la medesima, al solo scopo di determinare la posizione in graduatoria degli studenti non appartenenti all’Unione Europea, risultati idonei alla concessione del servizio abitativo, le Università e gli ESU potranno utilizzare i risultati di prove atte a certificare la conoscenza della lingua italiana.
Le Università e gli ESU, per gli interventi di rispettiva competenza, possono accettare domande degli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea, che debbano sostenere test o prove di lingua italiana per l’accesso ai corsi il cui esito non sia disponibile alla data di scadenza dei bandi, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti di tali test o prove di lingua italiana.
Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, il cui elenco è definito dal D.M. n. 556 del 08/07/2016, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.
In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una Università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l’Università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università. Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane.
In tal caso l’ente che rilascia tale certificazione si impegna all’eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca secondo le modalità della annuale DGR.
Tali studenti sono comunque obbligati a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità previste dalla annuale DGR.
Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità previste dalla annuale DGR.
Lo studente deve essere in grado di dimostrare il possesso del reddito per il rientro nel proprio paese di origine.
Scadenza per la presentazione del 30.11.2022 prevista per gli studenti internazionali.
Secondo quanto disposto dalla DGR art.3 p. 13, per gli studenti internazionali possono integrare la domanda di partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di un posto alloggio con la presentazione dell’ISEE Parificato entro il 30.11.2022. Le domande sono valutate successivamente secondo i criteri già stabiliti per gli studenti dei primi anni e degli anni successivi e l’assegnazione del posto alloggio avverrà in base agli eventuali posti residui a tariffa “accesso libero” in attesa della definizione della tariffa effettiva.
10. REQUISITI DI MERITO
“MATRICOLE”
I requisiti di merito richiesti per l’accesso al concorso per il servizio abitativo per gli studenti iscritti per la prima volta al PRIMO ANNO sono i seguenti:
a) Corsi di LAUREA e di LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
Il posto alloggio viene attribuito sulla base dei soli requisiti relativi alla condizione economica.
b) Corsi di LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE
Il posto alloggio viene attribuito sulla base dei soli requisiti relativi alla condizione economica.
Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, di laurea specialistica, di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, assegnatari del posto alloggio:
che non conseguono 20 crediti riconosciuti per i corsi organizzati in più periodi didattici, quadrimestrali, semestrali, moduli e 10 crediti per gli altri entro il 10.08.2023 decadono dall’attribuzione del posto alloggio per il secondo semestre e devono pagare all’ESU l’importo relativo al valore dei servizi goduti per l’alloggio e la ristorazione nel secondo semestre a tariffa intera;
che non conseguono 20 crediti entro il 30.11.2023, decadono dall’attribuzione del posto alloggio per l’intero anno accademico e devono pagare all’ESU l’importo relativo al valore dei servizi goduti per l’alloggio a tariffa intera e la ristorazione nell’intero anno accademico.
c) Corsi di DOTTORATO DI RICERCA
Il posto alloggio viene attribuito sulla base dei soli requisiti relativi alla condizione economica.
“ANNI SUCCESSIVI”
Il richiedente, oltre al possesso dei requisiti di merito, deve essere ammesso alla frequenza dell’anno in corso per il quale i benefici sono richiesti.
I requisiti di merito richiesti per l’accesso al servizio abitativo per gli studenti iscritti ad ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO sono i seguenti:
a) Corsi di LAUREA
ANNO | CREDITI | TERMINE | BONUS |
2° | 25 | 10/08/2022 | 5 |
3° | 80 | 10/08/2022 | 12 |
ulteriore semestre | 135 | 10/08/2022 | 15 |
b) Corsi di LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO
ANNO | CREDITI | TERMINE | BONUS |
2° | 25 | 10/08/2022 | 5 |
3° | 80 | 10/08/2022 | 12 |
4° | 135 | 10/08/2022 | 15 |
5° | 190 | 10/08/2022 | 15 |
6° | 245 | 10/08/2022 | 15 |
ulteriore semestre | 300 | 10/08/2022 | 15 |
Si ricorda che gli studenti iscritti al Corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e al Corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria devono computare nel merito anche i crediti elettivi, fino ad un massimo di 15.
c) Corsi di LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE:
ANNO | CREDITI | TERMINE | BONUS |
2° | 30 | 10/08/2022 | 15 |
ulteriore semestre | 80 | 10/08/2022 | 15 |
Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell’iscrizione.
d) Corsi di DOTTORATO DI RICERCA
È richiesto il possesso dei requisiti necessari per l’ammissione, previsti dai rispettivi ordinamenti.
UTILIZZO DEL BONUS
In aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, in base all’anno di corso frequentato, allo studente viene automaticamente assegnato un BONUS (quarta colonna delle tabelle sopra riportate) una sola volta all’interno dell’intero percorso di studi, di valore diverso a seconda del momento in cui viene applicato. Nel caso di utilizzo parziale, lo studente potrà utilizzare la parte residuale del bonus negli anni accademici successivi, compresa la laurea specialistica/magistrale.
Il bonus non è previsto per il conseguimento dei requisiti di merito da parte degli studenti iscritti a tempo parziale.
I crediti previsti dalle tabelle sopra esposte sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell’anno precedente.
Gli esami sostenuti all’estero dovranno comunque essere omologati dai rispettivi Consigli di Facoltà con la data in cui l’accertamento stesso è avvenuto presso l’Università straniera ed il relativo punteggio verrà rapportato in trentesimi e in crediti. Gli esami per i quali sia prevista un’integrazione non saranno presi in considerazione, qualora l’integrazione sia stata sostenuta dopo il 10.08.2022.
Lo studente, per ottenere i benefici, oltre ai requisiti di merito previsti al presente articolo, deve essere ammesso alla frequenza dell’anno in corso per il quale i benefici sono richiesti, sulla base dei regolamenti didattici delle specifiche università.
Lo studente che, a seguito di precedente rinuncia agli studi, si iscriva ad altro corso di studi universitari, ai fini della concessione dei benefici di cui al D.P.C.M. 09/04/2001, risulta iscritto per la prima volta e non cumula gli anni di precedente iscrizione ai corsi, decorrenti dalla data della sua prima immatricolazione, a condizione che lo stesso non abbia percepito nessuna borsa di studio durante la precedente iscrizione.
Eventuali crediti formativi acquisiti durante la precedente iscrizione non potranno essere computati per il merito al fine dell’assegnazione della borsa di studio durante la nuova iscrizione.
Nel caso di fruizione del posto alloggio a tariffa agevolata nel precedente corso di studi oggetto di rinuncia, la carriera viene comunque conteggiata con tale annualità.
STUDENTI CHE PARTECIPANO AI TEST DI AMMISSIONE
In caso di iscrizione al primo anno di corsi di studio ad accesso programmato (test per ammissione a numero chiuso) ai fini della partecipazione al presente bando, l’iscrizione è sostituita dalla “pre-iscrizione”.
Per gli studenti in attesa di risultato del test ma che vogliono prenotare il posto letto, occorre procedere al versamento entro il 20.09.2022 di un anticipo di € 100,00 (se accetteranno il posto alloggio verrà conguagliato quale anticipo di deposito cauzionale, se non accetteranno saranno trattenuti dall’Azienda).
11. STUDENTI DISABILI
Fatti salvi gli esiti del presente concorso, agli studenti con disabilità (certificazione rilasciata dal servizio sanitario nazionale e confermata dal Centro Disabili di Ateneo – Servizio di Inclusione), anche se non idonei (a tariffa “senza requisiti”), è riconosciuta priorità nella scelta del posto alloggio assegnato, sino ad esaurimento della disponibilità dei posti attrezzati.
Per gli studenti portatori di handicap con invalidità (riconosciuta dalle Commissioni del S.S.N), pari o superiore al 66%, che siano iscritti ai nuovi corsi, la durata di concessione del servizio abitativo è:
• 9 semestri per i corsi di laurea;
• 7 semestri per i corsi di laurea specialistica;
• 15 semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico.
Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, l'80% delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o diploma arrotondate per difetto.
Ai fini della valutazione della condizione economica degli studenti disabili, il nucleo familiare è innalzato:
- di due unità nel caso di studenti disabili con percentuale di invalidità compresa tra il 66 e l’80%;
- di tre unità nel caso di studenti disabili con percentuale di invalidità superiore all’80%.
Nel caso di disabilità motoria, accertata dall’Ufficio Disabilità dell’Ateneo di appartenenza, gli studenti portatori di handicap hanno diritto a due accompagnatori, anziché uno. Gli accompagnatori degli studenti portatori di handicap idonei fruiscono del servizio di ristorazione e del servizio abitativo gratuitamente.
Agli studenti portatori di handicap con disabilità motoria o visiva, accertata dall’Ufficio Disabilità dell’Ateneo di appartenenza, esentati ai soli fini della attribuzione del servizio abitativo dal criterio della distanza tra il luogo di residenza e la sede del corso di studi, è applicata la tariffa ridotta.
Agli studenti portatori d’handicap iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale anche a ciclo unico non si applicano le disposizioni relative alla decadenza dall’attribuzione del posto alloggio e al relativo obbligo del pagamento in caso di mancato raggiungimento dei crediti entro il 10.08 ed entro 30.11.
I requisiti di merito richiesti per l’accesso al servizio abitativo per gli studenti iscritti ad ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO, a seconda che il grado di disabilità vada dal 66% al 79% e dall’80% al 100%, sono i seguenti:
a) Corsi di LAUREA
ANNO | CREDITI Disabilità dal 66% all’80% | BONUS CREDITI Disabilità dal 66% all’80% | CREDITI Disabilità dall’81% al 100% | BONUS CREDITI Disabilità dall’81% al 100% | TERMINE |
2° | 20 | 4 | 15 | 3 | 10/08/2022 |
3° | 64 | 9 | 48 | 7 | 10/08/2022 |
primo anno fuori corso | 108 | 12 | 81 | 9 | 10/08/2022 |
Ulteriore semestre fuori corso | 144 | 12 | 108 | 9 | 10/08/2022 |
b) LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO
ANNO | CREDITI Disabilità dal 66% all’80% | BONUS CREDITI Disabilità dal 66% all’80% | CREDITI Disabilità dall’81% al 100% | BONUS CREDITI Disabilità dall’81% al 100% | TERMINE |
2° | 20 | 4 | 15 | 3 | 10/08/2022 |
3° | 64 | 9 | 48 | 7 | 10/08/2022 |
4° | 108 | 12 | 81 | 9 | 10/08/2022 |
5° | 152 | 12 | 114 | 9 | 10/08/2022 |
6° o primo anno fuori corso | 196 | 12 | 147 | 9 | 10/08/2022 |
Ulteriore semestre o primo anno fuori corso | 240 | 12 | 180 | 9 | 10/08/2022 |
Ulteriore semestre fuori corso | 288 | 12 | 216 | 9 | 10/08/2022 |
Si ricorda che gli studenti iscritti al Corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e al Corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria devono computare nel merito anche i crediti elettivi, fino ad un massimo di 15.
c) LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE
ANNO | CREDITI Disabilità dal66% all’80% | BONUS Disabilità dal 66% all’80% | CREDITI Disabilità dall’81% al 100% | BONUS Disabilità Dall’81% al 100% | TERMINE |
2° | 24 | 12 | 18 | 9 | 10/08/2022 |
primo anno fuori corso | 64 | 12 | 48 | 9 | 10/08/2022 |
Ulteriore semestre fuori corso | 96 | 12 | 72 | 9 | 10/08/2022 |
In aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti è utilizzabile, in base all’anno di corso frequentato, un BONUS (quarta colonna delle tabelle sopra riportate) una sola volta all’interno dell’intero percorso di studi, di valore diverso a seconda del momento in cui viene applicato. Nel caso di utilizzo parziale, lo studente potrà utilizzare la parte residuale del bonus negli anni accademici successivi, compresa la laurea specialistica/magistrale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente punto, trovano applicazione le norme generali individuate dal bando.
ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Lo studente interessato a svolgere l’attività di accompagnatore è tenuto a segnalarlo nell’apposita sezione della domanda on-line.
Lo studente diversamente abile deve comunicare tempestivamente all’Azienda il nominativo dell’accompagnatore e le eventuali sostituzioni all’Ufficio Residenze dell’ESU vanno sempre comunicate all’azienda.
L’eventuale posto letto viene assegnato all’accompagnatore senza costi aggiuntivi agli studenti risultati idonei mentre il costo del servizio abitativo per l’accompagnatore è totalmente a carico degli studenti non idonei a tariffa “idonei non beneficiari”.
Il disabile può revocare l’accompagnamento e a prescindere dallo status di studente l’accompagnatore deve lasciare il posto letto.
Al disabile viene assegnato su richiesta un posto auto gratuito compatibilmente con le disponibilità solo se in possesso dell’apposito permesso.
Nell’esercizio dell’attività di accompagnamento l’ESU garantisce agli accompagnatori 2 pasti gratuiti giornalieri (pranzo e cena) ai sensi del Decreto del Direttore n. 76 del 27/04/2017.
12. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per l’attribuzione del beneficio alloggio va presentata esclusivamente accedendo alle procedure informatizzate dello “sportello unico on-line” presente sul sito internet aziendale (xxxx://xxx.xxx.xx.xx) e utilizzando le procedure predisposte per la compilazione della domanda.
Per accedere al sistema di richiesta del beneficio è OBBLIGATORIO (per chi è di cittadinanza italiana ed è in possesso di un documento di identità rilasciato in Italia) l’utilizzo dello SPID.
PER GLI STRANIERI CON DOCUMENTO ESTERO (non ancora in possesso del permesso di soggiorno e quindi di un documento italiano) E PER GLI STUDENTI MINORENNI è possibile effettuare l’accreditamento senza necessità di avere lo SPID.
Alla pagina xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx/ sono presenti le informazioni per l’accreditamento e l’accesso.
La procedura verifica automaticamente, in base alle informazioni fornite in preaccreditamento, la necessità o meno di utilizzare SPID.
Per chi non fosse in possesso dello SPID e non sapesse come richiederlo, utilizzando il link di accesso e cliccando su “Accedi con SPID, CIE o EIDAS” viene mostrata la pagina della Regione Veneto con varie informazioni utili.
Al momento di presentazione della domanda è obbligatoria l’indicazione del numero di protocollo INPS e/o del numero di ricevuta CAF relativo alla certificazione ISEE. Non sono accettate indicazioni successive.
Nel caso i dati relativi all’ISEE e all’ISPE del partecipante al presente concorso al momento della
predisposizione della graduatoria non risultino disponibili nell’apposita sezione del sito INPS, lo studente verrà considerato quale “non idoneo”.
Attenzione! A PENA DI ESCLUSIONE DALL’INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA IDONEI
Nell’ISEE PARIFICATO e nell’autocertificazione prevista per i PAESI POVERI devono essere indicate le garanzie di recupero somme rilasciate dagli enti che certificano la capacità reddituale dello studente straniero, vedi DGR. art. 9 p. 6
L’ISEE o l’ISEE Parificato va obbligatoriamente caricato nella sezione apposita “ISEE 2022” per gli studenti stranieri e italiani con reddito all’estero.
Eventuali discordanze tra gli esiti del presente bando di concorso e quello per l’attribuzione delle borse di studio regionali gestito dall’Università degli Studi di Verona saranno oggetto di specifica verifica, comportante eventuali modifiche / integrazioni alla graduatoria del presente concorso.
Attenzione: al momento del rilascio dell’attestazione ISEE da parte del CAF verificare la presenza o meno della voce “con difformità”. In questo caso l’ISEE non è valido e non viene accettato da ESU. Lo studente deve provvedere alla correzione, attraverso il CAF, delle difformità rilevate da INPS e comunicare attraverso la procedura il nuovo numero di attestazione ISEE.
13. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al concorso per l’assegnazione del servizio abitativo dell’ESU di Verona devono essere presentate, secondo le modalità di cui all’art. 12 del presente bando, dalla data di pubblicazione del Bando a pena di esclusione:
Al 02/09/2022 ore 12.00 🡪 Iscritti ad anni successivi al primo o iscritti a laurea
specialistica/magistrale (+2)
al 02/09/2022 entro le ore 12.00 🡪 matricole iscritte alla laurea triennale e magistrale a ciclo unico
Lo studente, nell’attuazione della procedura concorsuale, dichiara di aver accettato il Bando di Concorso Alloggi e il Regolamento del Servizio Abitativo ESU (xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx/0000/00/Xxxxxxxxxxx-xxx- servizio-abitativo-%E2%80%93-ALLEGATO-A-Deliberazione-del-CDA-n_23-del-03_11_2020.pdf).
14. GRADUATORIE PER L’ATTRIBUZIONE DEL SERVIZIO ABITATIVO (POSTO ALLOGGIO)
In applicazione di eventuali e successivi decreti nazionali in materia di contrasto alla pandemia da Covid-19, la disponibilità e l’accessibilità dei posti alloggio potranno subire variazioni durante l’anno accademico (xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/).
Assegnazione delle stanze singole:
le stanze vengono assegnate in proporzione al numero degli studenti presenti nelle 5 graduatorie (a) Matricole EU;
b) Matricole EXTRA UE; c) Xxxx Xxxxxxxxxx; d) Xxxxxxxxxx; e) studenti ammessi a tariffa “Senza Requisiti” o “Accesso Libero”:
1) n. 5 assegnate in ordine di graduatoria a richiesta dello studente in proporzione alle categorie di studenti nelle diverse graduatorie
2) n. 5 (riservate) assegnate senza seguire l’ordine a studenti con situazioni particolari situazioni personali documentate previa verifica e colloquio con addetto incaricato dalla Direzione. Seguendo esclusivamente l’ordine di graduatoria e con priorità agli studenti disabili (e loro accompagnatori), vengono inoltre riservate delle stanze singole a favore di studenti che in mancanza dei requisiti per la disabilità abbiano una condizione di salute tale da essere assegnate in singola e la commissione, nominata con apposito Decreto del Direttore,
Preferenze di posto alloggio.
Le preferenze espresse non costituiscono in alcun modo prenotazione dell’alloggio e non danno diritto ad uno specifico alloggio.
Vicinanza alla sede di studio
Vige il principio della “vicinanza alla sede di studio” nella richiesta e assegnazione di posto alloggio. Pertanto viene preferita l’assegnazione delle residenze in relazione al Polo Universitario frequentato (Veronetta o Borgo Roma). Eccettuata la richiesta di riconferma del posto assegnato l’anno precedente, in caso di richiesta di una nuova assegnazione bisogna selezionare le residenze tra quelle vicine alla facoltà di frequenza. Se va richiesta una distante dal corso la stessa richiesta va motivata adeguatamente. L’azienda si riserva di confermare in base alle disponibilità di posti.
Lo studente può esprimere le seguenti preferenze:
1) Confermare il posto letto utilizzato nell’A.A. precedente;
2) In caso di non conferma o per nuova assegnazione:
a) indicare dove viene prevalentemente svolta l’attività didattica e quindi le corrispondenti residenze a concorso in ordine di preferenza;
b) indicare la tipologia di stanza (singola doppia tripla);
c) indicare nella sezione apposita particolari esigenze di salute per essere assegnato in stanza singola (la Direzione si riserva caso per caso di accettare o meno le segnalazioni o di richiedere certificazione medica) o per essere assegnato in stanza doppia o tripla con una persona conosciuta.
GRADUATORIE STUDENTI CON REQUISITI DI REDDITO, MERITO E DISTANZA
Le graduatorie degli idonei iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi, suddivise in UE, extra UE al primo anno del Corso di Laurea ed extra UE al primo anno del Corso di Laurea Specialistica, sono approvate in ordine crescente, sulla base delle condizioni economiche previste dal presente bando.
I posti alloggio per iscritti al primo anno sono assegnati in base a due graduatorie distinte:
il 50% dei posti destinati complessivamente alle matricole sono assegnati agli studenti con test per il primo anno assoluto oppure iscritti sotto condizione provenienti da altre università
il restante 50% agli studenti che hanno già l’esito del test oppure che sono iscritti sotto condizione perché frequentano in attesa di laurearsi.
ATTENZIONE! Nella compilazione della domanda, alla richiesta “CON TEST” O “NO TEST”, si intende “con test” solo per i test che precludono l’iscrizione (es. Medicina) o per i quali non è conoscibile l’esito entro la data di pubblicazione della graduatoria. Per chi intendesse comunque iscriversi a Verona, può selezionare “no test”.
Per gli studenti Extra UE iscritti al primo anno viene pubblicata una specifica graduatoria con una riserva di posti in relazione all’area di provenienza:
40% paesi Extra comunitari europei 25% paesi africani
25% paesi asiatici 10% da altri paesi
Le graduatorie degli idonei iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio sono approvate senza alcuna differenziazione tra corsi di studio ed anno di carriera sono approvate in ordine crescente, sulla base delle condizioni di merito previste dal presente bando. In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alla condizione economica.
La posizione in graduatoria per gli anni successivi è calcolata mediante un coefficiente assoluto di merito, applicando la formula seguente:
numero crediti studente – soglia minima
soglia massima – soglia minima
Per gli iscritti ai corsi e scuole di dottorato di ricerca senza borsa di studio di cui al D.M. 30/04/1999, n.224 la graduatoria è ordinata in modo crescente in base alla condizione economica.
NB: Gli studenti che hanno rinunciato agli studi e hanno già beneficiato del posto alloggio per lo stesso anno di corso sono considerati non idonei.
Se seguendo la graduatoria le preferenze espresse non permettono l’assegnazione, in quanto i posti richiesti non sono più disponibili, lo studente accetta la assegnazione disposta da ESU di un qualsiasi posto alloggio.
GRADUATORIA PER STUDENTI “SENZA REQUISITI”
L’ordine della graduatoria senza requisiti viene calcolato, distinto per le categorie sotto indicate, con la precedenza in ciascuna delle categorie nel seguente ordine:
1. diversamente abili;
2. pendolari idonei alla borsa (in possesso dei requisiti di reddito e merito ma non del requisito della distanza);
3. studenti che hanno presentato domanda di borsa di studio e sono in trasferimento;
4. studenti stranieri in attesa di perfezionare l’ISEE nei termini previsti;
5. Senza requisiti ospiti dell’anno precedente con requisiti merito e reddito minimi (ISEE inferiore a
55.000 e merito almeno del 70% di quanto previsto per il presente bando);
6. Studenti senza requisiti minimi;
7. studenti ExtraUE eccedenti la quota riservata per legge;
8. Senza requisiti che richiedono periodi inferiori.
Assegnazione dei posti nelle residenze
L’assegnazione del posto letto avviene, dopo aver preso in considerazione le riserve per particolari categorie di studenti, in proporzione alla categoria di assegnazione (matricole, anni successivi, dottorandi).
15. PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
La graduatoria (senza l’indicazione dei posti assegnati) è approvata e pubblicata entro il 09.09.2022 con Decreto del Direttore dell’ESU pubblicata sul sito internet aziendale all’albo pretorio e alla pagina Servizio Abitativo xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx/#xxxxx-xx-xxxxxxxx
La pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica, pertanto non viene data comunicazione a ciascun partecipante
Avverso la graduatoria è possibile ricorrere ai sensi di legge.
Controdeduzioni
Le proprie controdeduzioni vanno presentate tassativamente entro il 12.09.2022 utilizzando esclusivamente il sistema di ticketing e indicando dettagliatamente le motivazioni. La commissione valuterà le controdeduzioni e l’esito dell’accoglimento sarà comunicato, sempre nel sistema di ticketing, ai richiedenti.
16. PROCEDURA PER L’ACCETTAZIONE DEL POSTO ASSEGNATO
A seguito della pubblicazione della graduatoria si procederà all’assegnazione automatica sulla base delle preferenze espresse, relativamente ai posti letto disponibili nelle residenze a concorso, con precedenza alla vicinanza alla sede di studio prevalente.
Dell’assegnazione verrà data comunicazione allo studente nell’apposita sezione riservata nel proprio sportello online.
Lo studente deve procedere, tassativamente e a pena di esclusione entro 5 giorni liberi consecutivi, al pagamento della caparra confirmatoria di € 210,00 (duecentodieci/00) o, per gli iscritti ad anni successivi, alla richiesta di conferma della cauzione già versata l’anno precedente, per consentire all’ESU di effettuare l’assegnazione definitiva. Nel caso di utilizzo della cauzione nell’anno precedente la stessa va reintegrata per quanto mancante ai 210 euro.
Il pagamento della caparra confirmatoria costituisce il titolo effettivo per poter procedere alla conferma della proposta di alloggio.
ATTENZIONE!!! In caso di mancata rinuncia espressa, la stessa viene effettuata automaticamente dopo 15 giorni dalla proposta di assegnazione.
Studenti matricole con test
In alternativa al versamento del deposito cauzionale, entro il 20.09.2022 devono effettuare la prenotazione del posto mediante versamento di € 100,00 mediante il sistema Pago PA che sarà considerato quale anticipo della retta se viene confermato il posto letto.
La somma versata potrà essere restituita solo se non c’è danno economico per l’azienda.
Il VERSAMENTO deve essere effettuato all’ESU di Verona UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE IL
SISTEMA PAGOPA al link presente nel proprio sportello personale.
Le eventuali tasse e spese per i pagamenti si intendono a carico dell’ordinante senza oneri per il beneficiario.
Le ricevute del PagoPA vanno conservate: l’Azienda non rilascia ricevute dei versamenti effettuati ai fini fiscali .
Il mancato adempimento delle procedure, tra cui la conferma della cauzione dell’anno precedente o il versamento di Euro 210,00 quale caparra confirmatoria costituiscono a tutti gli effetti causa di perdita della posizione acquisita in graduatoria e il posto, anche se prenotato, viene assegnato ad altro ospite.
Su richiesta motivata di riammissione, a seguito di riesame, lo studente viene posizionato in fondo alla graduatoria.
Il versamento della cauzione o la sua riconferma costituiscono a tutti i titoli accettazione del posto alloggio e conseguente obbligazione contrattuale. In caso di mancata presa possesso del posto alloggio entro 15 gg dalla data di decorrenza del contratto senza comunicazione all’ente, la caparra confirmatoria è ritenuta ai sensi dell’art. 1385 del Codice Civile e il posto alloggio viene assegnato ad altro ospite.
N.B.: al fine di definizione dello status di “fuori sede” per gli studenti partecipanti al bando di concorso dell’Università per borse di studio, vengono trasmessi all’Università solo i nominativi di coloro che hanno effettuato il check-in. entro il 15 10.
Il termine di pagamento della caparra per gli studenti partecipanti ai test di ammissione decorre da 5 giorni dalla comunicazione di superamento del test.
17. PRESA IN CONSEGNA DEL POSTO ALLOGGIO
Il ritiro delle chiavi (o altri eventuali dispositivi di accesso al posto alloggio) da parte dell'assegnatario è previsto esclusivamente presso la Reception di Corte Maddalene aperta 24/24. Con tale procedura viene effettuato il primo “check-in” del posto alloggio assegnato.
Eventuali variazioni alle modalità standard di accesso dovute a esigenze sanitarie saranno comunicate attraverso il sito ESU (xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx/) e i propri canali social.
18. TARIFFE APPLICATE
Agli assegnatari del servizio abitativo e assegnatari di borsa di studio è trattenuto dalla borsa di studio regionale il corrispettivo della tariffa minima come determinata con DGR 875/2022 della Regione Veneto:
TARIFFE | Stanza Singola | Stanza Doppia | Xxxxxx Xxxxxx |
Borsisti beneficiari | € 134,90 | € 108,70 | € 84,60 |
integrata della compartecipazione alle spese come determinata dall’ESU di Verona.
Per gli studenti risultati idonei alla borsa di studio ma non beneficiari per mancanza di fondi (o comunque in possesso dei requisiti previsti dal bando borse di studio) e assegnatari di posto alloggio da concorso viene applicata la tariffa “A”, determinata al 50% della tariffa “Borsisti beneficiari”, integrata della compartecipazione alle spese, così come individuata dall’ESU di Verona. Qualora lo studente sia a conoscenza di un eventuale cambio di categoria, da idoneo a non idoneo/da borsista a non borsista, ha l’obbligo di comunicarlo con tempestività all’Ufficio Benefici e Servizi agli Studenti, pena la decadenza dall’assegnazione.
Gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Verona, all’Accademia di Belle Arti di Verona, al Conservatorio di Musica di Verona, già assegnatari di borsa di studio di altri Enti o Università, perché assegnata utilizzando gli stessi criteri di reddito e merito di cui al presente bando, sono assoggettati alle tariffe applicate agli studenti idonei beneficiari, con obbligo di provvedere al versamento secondo le modalità di cui al Regolamento Servizio Abitativo.
TARIFFE APPLICATE AGLI ASSEGNATARI
Sul sito ESU saranno pubblicati gli importi delle tariffe applicate per l’A.A. 2022/2023 (xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx/#xxxxxxx)
a) TARIFFA “IDONEI NON BENEFICIARI”
Tariffa stabilita dalla Regione Veneto con l’annuale Deliberazione. L’importo è inferiore al costo del servizio.
- studenti assegnabili idonei da bando, senza borsa di studio per mancanza di fondi, che hanno indicato nella domanda on-line (campo obbligatorio) di aver presentato domanda di borsa di studio sono tenuti al pagamento della tariffa relativa al posto alloggio in tre rate con scadenza 30 marzo, 30 aprile, 30 giugno;
- studenti che percepiscono la “mezza” borsa sono tenuti al pagamento della integrazione alla tariffa relativa al posto alloggio in tre rate con scadenza 30 marzo, 30 aprile, 30 giugno;
- Dottorandi e Specializzandi senza borsa di ricerca idonei non beneficiari per mancanza di fondi;
- Studenti iscritti al 2° anno fuori corso;
- Studenti accompagnatori di studenti disabili senza requisiti.
b) TARIFFA “SENZA REQUISITI”
Tariffa stabilita da ESU di Verona per studenti non idonei. L’importo è inferiore al costo del servizio.
- studenti assegnabili non idonei, pendolari e altri studenti in possesso di requisiti minimi di reddito e merito (ISEE
<55.000 euro e merito al 70 % di quello previsto per il bando);
c) TARIFFA “Accesso Libero” B2
Tariffa stabilita da ESU di Verona per studenti non idonei. L’importo è a copertura del costo del servizio.
- Studenti che richiedono l’alloggio per periodi inferiori alle periodicità indicate nel bando.
- Matricole che rinunciano agli studi o che il loro corso non viene attivato. La tariffa si applica a partire dall’inizio del contratto.
- studenti privi dei requisiti di reddito e merito previsti nelle tipologie di cui alle precedenti tariffe A e B.
- Dottorandi e Specializzandi con borsa di ricerca.
- studenti in trasferimento o in attesa di conferma di iscrizione o in attesa di rilascio dell’ISEE parificato vengono ammessi con riserva e viene momentaneamente assegnata la tariffa senza requisiti.
- studenti che per dichiarazione mendace (dati non veritieri a seguito di verifica) hanno partecipato al bando e, in virtù del dato mendace, ottenuto l’alloggio. Nel caso di gravi motivi, l’Azienda si riserva di procedere alla revoca del posto letto e alla denuncia all’autorità giudiziaria.
- assegnabili idonei da bando che in seguito alla pubblicazione della graduatoria della borsa di studio cambiano il loro status e risultano non idonei o rinunciatari di borsa, per mancanza dei requisiti.
- richieste di proroga del posto alloggio effettuate successivamente.
- ogni tipologia altrimenti prevista dalla normativa vigente.
d) TARIFFA “BORSISTI IDONEI BENEFICIARI”
Tariffa stabilita dalla Regione Veneto con l’annuale Deliberazione. L’importo è inferiore al costo del servizio.
- studenti idonei ammessi ad altra tariffa e che hanno indicato nella domanda on-line (campo obbligatorio) di presentare domanda di borsa di studio, che risultano beneficiari nelle graduatorie di novembre e ricevono la borsa di studio con l’applicazione della trattenuta per il servizio abitativo corrispondente al valore monetario del servizio.
- Matricole con revoca della borsa di studio per mancato raggiungimento dei crediti al 10.08: in caso di revoca della borsa di studio, viene richiesto il rimborso delle somme dovute per mancato raggiungimento dei crediti (in applicazione a quanto previsto dalla Deliberazione Giunta Regionale, art. 5 Punto 4 ).
RINUNCIA AL POSTO ALLOGGIO
Lo studente è esonerato dal pagamento del posto letto per il rimanente periodo di contratto nel caso di motivate gravi cause personali documentate e accettate dal Direttore. L’assegnatario deve presentare la richiesta entro 30 giorni prima del rilascio del posto alloggio.
Gli studenti che recedono dal contratto prima della scadenza sottoscritta possono:
a) recedere dal contratto e pagare a tariffa B2 per il periodo di occupato;
b) possono chiedere (con modalità scritta e motivata) il recesso dal contratto e se non si determina un danno di natura contabile/finanziaria a carico dell’azienda, l’ESU può autorizzare l’esenzione dal pagamento della retta (a tariffa “senza requisiti”) eventualmente ancora da versare.
Agli studenti borsisti si applica quanto previsto dalla normativa regionale.
ATTENZIONE!!!
Il valore monetario dei servizi garantiti, quantificato nel piano regionale annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario per l’anno accademico 2022/2023, definito con annuale DGR, viene trattenuto indipendentemente dal fatto che la borsa di studio sia stata totalmente o parzialmente fruita o rinunciata o revocata.
19. REVOCA DEL POSTO LETTO E PAGAMENTI DOVUTI
Il posto letto è revocato al verificarsi delle condizioni di cui al Regolamento del Servizio Abitativo e al mancato rispetto delle disposizioni e prescrizioni del presente Bando.
In caso di rinuncia o di revoca, totali o parziali, della borsa di studio, qualora la stessa sia stata erogata parte in denaro e parte in servizi di ristorazione e/o di alloggio per le somme trasferite dall'Università all'ESU trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 6, comma 3, del D.P.C.M. 09/04/2001:
a) per la parte di servizi goduti dallo studente: l’Università ha diritto alla restituzione verso lo studente e, a tal fine, l’ESU deve comunicare all’Università gli importi che lo studente deve restituire;
b) per la parte di servizi non goduti dallo studente: l’Università ha diritto al rimborso verso l’ESU.
In caso di revoca l’importo è dovuto per il periodo di assegnazione fino alla data di revoca a tariffa “Accesso Libero”
20. ESAURIMENTO POSTI ALLOGGIO
In caso di esaurimento dei posti alloggio disponibili, agli studenti aventi diritto è erogato un contributo sostitutivo del servizio abitativo. L’ammontare del contributo, rapportato alla durata della fruizione del posto alloggio reperito autonomamente dallo studente non potrà superare l’importo di € 1.500,00 su base annua ed è corrisposto a fronte del mancato versamento da parte dell’Università degli Studi di Verona all’Ente ESU di Verona del valore monetario
del servizio. L’assegnazione del contributo è effettuata solo a seguito della presentazione di un regolare contratto registrato di affitto oneroso.
21. ACCESSO AGLI ATTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni, il Responsabile del procedimento relativo al concorso di cui al presente bando è il xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx, Direzione Servizi e Benefici agli Studenti, ESU di Verona.
22. CONTROLLI
Le domande per l’accesso ai benefici ed agli interventi, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonché all’alloggio a titolo oneroso, sono presentate dallo studente avvalendosi della facoltà di utilizzare dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445.
L’ESU di Verona provvede a controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli studenti. Nell’espletamento dei controlli può essere richiesta idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
Chiunque, ai sensi dell’art.10 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.
23. RINVIO
Per quanto non previsto dal presente bando, trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e alla Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8
Partecipando al Bando di Concorso per l’assegnazione del posto alloggio lo studente accetta le disposizioni in esso contenute e dichiara di rispettare il “Regolamento Servizio Abitativo dell’ESU” consultabile sul sito ufficiale dell’ESU.
Normativa di riferimento:
- D.LGS. 68 del 29/03/2012 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. (12G0088) (GU n.126 del 31-5- 2012)”;
- D.P.C.M. 05.12.2013 n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;
- DPR 445/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- DPCM 09.04.2001, “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari;
- D.M. 06/05/2020, pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 141 del 04/06/2020 “Elenco dei paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo”;
- DM 65 del 09/05/2020 “Definizione dei limiti massimi degli indicatori ISEE e ISPE”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 875 del 19.07.2022 ed avente per oggetto “Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario. Schema di convenzione tra la Regione e le Università venete. Anno Accademico 2022-2023. [L. R. 07/04/1998, n. 8 (articolo 37, comma 1)]”.
24. INFORMATIVA PER L’USO DEI DATI PERSONALI
L’informativa completa è consultabile alla pagina xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/
ESU DI VERONA IL DIRETTORE
(Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx)