CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SERVIZIO LOCAZIONE DI PREFABBRICATI MODULARI SCOLASTICI (PMS)
PER SCUOLA SUPERIORE DI SECONDO GRADO LICEO XXXXXX
Il Responsabile del Procedimento Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx
Sommario
PRIMA PARTE: NORME GENERALI 4
PREMESSE 4
Articolo 1 - Oggetto dell’appalto 4
Articolo 2 - Ammontare dell’Appalto e Importo del Contratto 6
Articolo 3 - Modalità di stipulazione del contratto 7
Articolo 4 - Norme che regolano il servizio di locazione 7
Articolo 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 8
Articolo 6 - Anticipazione del Prezzo 9
Articolo 7 - Documenti che fanno parte del contratto 9
Articolo 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 10
Articolo 9 - Modifiche dell’operatore economico appaltatore 10
Articolo 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e le caratteristiche dei PMS 10
Articolo 11 - Convenzioni in materia di valuta e termini 11
Articolo 12 - Consegna e inizio del servizio 11
Articolo 13 – Durata del Contratto, termini di ultimazione delle lavorazioni di installazione, inizio e termine locazione – tempi per smontaggio ed eventuale ripristino 14
Articolo 14 Sospensione e proroga dei termini contrattuali 15
Articolo 15 Penali 15
Articolo 16 - Inderogabilità dei Termini di Esecuzione 16
Articolo 17 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 16
Articolo 18 – Termini di Consegna della Documentazione Tecnica dei PMS 17
Articolo 19 - Programma delle lavorazioni/Cronoprogramma Aggiornato 18
Articolo 20 - Pagamenti 19
Articolo 21 - Oneri ed obblighi generali a carico dell’Impresa 20
Articolo 22 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 24
Articolo 25 - Certificati, Collaudi, Attestazione di Regolare Esecuzione installazione, Verifica di conformità 28
Articolo 23 - Presa in consegna 29
Articolo 24 - Applicabilità dei contratti collettivi di lavoro - Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx 00
Articolo 25 - Responsabilità dell'Impresa 30
Articolo 26 - Lavoro notturno e festivo 30
Articolo 27 - Ritardo nei pagamenti dei ratei di locazione e della rata di saldo 31
Articolo 28 - Privative e brevetti 31
Articolo 29 - Verifica dell’installazione e Verifica della Conformità in Corso d’Opera 31
Articolo 30 - Obblighi Di Tracciabilità Dei Flussi Finanziari 32
Articolo 31 - Emissione Del Certificato Di Verifica Di Conformità Finale 32
Articolo 32 - Tutela della privacy – informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs 196/03 “codice in materia di protezione dei dati personali” 32
Articolo 33 - Osservanza delle normative e delle leggi 33
Articolo 34 - Osservanza delle condizioni di lavoro 33
Articolo 35 - Responsabilità, Danni e Assicurazioni 33
Articolo 36 - Cessione del Contratto, Cessione Dei Crediti, Subappalto e Sub Affidamenti in fase di Installazione e Smontaggio 34
Articolo 37 - Smontaggio P.M.S.,demolizione opere di urbanizzazione dei piazzali e basamenti 34
Articolo 38 - Garanzia Definitiva 34
Articolo 39 – Sicurezza e Adempimenti ai sensi del d.lgs. 81/2008 35
Articolo 40 – Norme Generali Materia di Sicurezza ed Igiene del Lavoro 35
Articolo 41 – Interpretazione del Capitolato Speciale Di Appalto 36
Articolo 42 - Disposizioni Particolari Riguardanti L’affidamento 36
Articolo 43 - Contenzionso 36
Articolo 44 - Fallimento dell’Appaltatore 36
Articolo 45 - Risoluzione del Contratto 37
Articolo 46 – Obbligatorietà dei Patti Contrattuali 37
Articolo 47 – Rinvio 37
Articolo 48 - Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici 37
CAPO II - NORME E PRESCRIZIONI TECNICHE 39
Articolo 49 - Indicazioni preliminari 39
Articolo 50 - Accettazione dei materiali 39
Articolo 51 - Accettazione degli impianti 40
Articolo 52 - Scavi 41
Articolo 53 - Calcestruzzo 41
Articolo 54 - Acciaio per armatura 42
Articolo 55 - Requisiti costruttivi e di progetto 43
Articolo 56 - Rispondenza alla normativa antincendio 51
Articolo 57 - Aree di pertinenza 52
PRIMA PARTE: NORME GENERALI
PREMESSE
Il presente capitolato speciale d’appalto, nella parte prima “Norme Generali”, stabilisce le norme generali riguardanti l’appalto per il servizio di Locazione di Prefabbricati Modulari Scolastici (di seguito indicati come PMS) per l a S cuola secondaria di secondo grado Liceo Xxxxxx di Aosta in Via Xxxxxxxx Xxxxxx di Aosta per mesi 24 (da settembre 2020 ad agosto 2022) con l’opzione di un ulteriore anno (da settembre 2022 a agosto 2023) e di riscatto, comprensivo di trasporto, montaggio, e di tutte delle prestazioni e lavorazioni interne ai PMS, necessarie al pieno utilizzo degli stessi, nonché della manutenzione straordinaria e del successivo smontaggio e di ogni altro onere relativo alla installazione e locazione in oggetto, fatta esclusione di tutte le opere relative agli allacci ai pubblici servizi, alle fognature, nonché delle opere di fondazione e di ogni altra opera esterna ai Prefabbricati Modulari Scolastici.
Nel presente capitolato speciale d’appalto nella parte seconda, “Norme e Prescrizioni Tecniche” stabilisce le norme e prescrizioni di carattere tecnico generale, relative all’appalto del servizio di installazione e Locazione di Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) per la Scuola secondaria di secondo grado Liceo Xxxxxx di Aosta in Via Xxxxxxxx Xxxxxx di Aosta”.
La locazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) da parte dell’appaltatore, in qualità di locatario, potrà avvenire solo se gli stessi PMS siano progettati, realizzati ed installati a regola d’arte e nel rispetto di tutte le normative di carattere strutturale, impiantistico, architettonico, igienico sanitario, antincendio e di ogni altra ulteriore normativa di settore, riguardante la progettazione e realizzazione degli edifici scolastici, di ordine e grado indicato in appalto, pur se non espressamente richiamate nel presente capitolato, e nel capitolato tecnico degli impianti. Tale precondizione sarà poi verificata ed asseverata dall'appaltatore mediante fornitura di tutta la documentazione tecnica riportata nel paragrafo degli oneri e obblighi a carico dell’appaltatore.
Si precisa, inoltre, che i prefabbricati modulari scolastici dovranno essere adeguati ad eventuali normative che dovessero intervenire durante la fase di gara e di aggiudicazione, di installazione, di locazione, fino a scadenza contrattuale e senza alcun onere a carico della stazione appaltante.
Articolo 1 - Oggetto dell’appalto
1. Il presente Capitolato Speciale D’appalto ha per oggetto il Servizio di Locazione di Prefabbricati Modulari Scolastici (di seguito indicati per brevità P.M.S.), con possibilità di riscatto finale, assemblati secondo le esigenze e caratteristiche tecnico dimensionali minime, riportate nel presente capitolato, comprensivo della progettazione, della realizzazione del basamento, del trasporto in sito, montaggio, realizzazione di tutti gli impianti tecnici interni, necessari all’utilizzo degli stessi come scuola provvisoria, delle opere di urbanizzazione primaria, dei piazzali dell’area di pertinenza, della manutenzione straordinaria, nonché dello smontaggio, rimozione degli stessi e conseguente trasporto a destinazione finale dell’appaltatore e dell’eventuale ripristino dell’area di pertinenza nella condizione
2. Le eventuali offerte migliorative effettuate dall'appaltatore, in fase di gara, saranno totalmente a carico dell’appaltatore e comunque senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante.
3. Le superfici e le caratteristiche distributive dei locali risultanti dall’assemblaggio dei moduli, nonché le superfici dell’area di pertinenza, devono essere progettate anche in deroga al D.M. 18 dicembre 1975 recante “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”. Non sono ammesse deroghe alle NTC 2018 –Xxxxx Xxxxxxxx per le Costruzioni - Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018, alle Regole Tecniche di Prevenzione Incendi Edilizia Scolastica ed in particolare al DM 03 agosto 2015 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139. Pertanto i P.M.S. devono inoltre essere realizzati nel rispetto delle norme vigenti ove non derogate, riguardanti l'eliminazione delle barriere architettoniche, le normative antincendio vigenti per la destinazione d’uso, l’igiene, la sicurezza e l’ambiente, la normativa sismica, la normativa riguardante la realizzazione di impianti tecnologici. Ogni aula dovrà disporre di una adeguata superficie finestrata ed apribile atta ad assicurare l'illuminazione e l'aerazione naturale, secondo i rapporti minimi previsti dalle vigenti normative in materia e dovrà essere proposto un idoneo impianto di trattamento dell’aria finalizzato al riscaldamento/raffrescamento
4. I PMS dovranno sfruttare tutte le potenzialità della tecnologia costruttiva offerta, che deve rispondere essenzialmente a caratteristiche di funzionalità, rapidità e semplicità di montaggio oltre che rispondenza alle normative; i P.M.S. devono essere forniti completi di tutti gli accessori e dotazioni necessarie per gli allacciamenti idraulici ed elettrici e prevedere ogni sistema di sicurezza.
5. Nei prezzo offerto si devono intendere corrisposti, oltre agli utili della ditta, tutte le spese occorrenti per l’installazione, la locazione per i giorni previsti, il trasporto sia prima del montaggio che dopo lo smontaggio, lo smontaggio e la manutenzione straordinaria dei PMS e degli impianti in essi presenti per tutta la durata della locazione. Per l’eventuale riscatto si procederà a fine locazione o al momento determinato alla sua determinazione.
6. Il prezzo a corpo offerto si intende fissato dal concorrente in base a calcoli e valutazioni di sua propria ed assoluta convenienza; è omnicomprensivo e, pertanto, fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ed indipendente da qualunque eventualità e riguarda esclusivamente i PMS, che dovranno avere le superfici minime riportate negli elaborati tecnici del progetto, indipendentemente dalle eventuali maggiori superfici offerte in sede di gara. L’appaltatore con l’offerta di partecipazione alla gara dichiara di aver preso coscienza delle necessità dell’ente e delle caratteristiche minime richieste per la locazione dei PMS, nonché delle norme generali e particolari che regolano l’appalto di servizio, di tutte le certificazioni richieste, delle condizioni del sito di installazione, della sua accessibilità e di ogni altra condizione di locazione o di caratteristiche richieste al bene da concedere in locazione che possa influire sul prezzo e sulla quantificazione dell’offerta presentata. Dichiara, inoltre, di aver preso coscienza del crono programma, ed in particolare della fase di installazione presente nello stesso, della durata complessiva di detta fase e delle sue sub fasi nonché della durata delle stesse sub fasi. Dichiara di essere a conoscenza che lo stesso cronoprogramma sarà eventualmente aggiornato, così come offerto in sede di gara dall’appaltatore, sostituendo quello di progetto. Dichiara inoltre di accettare ogni altra previsione del presente capitolato
sia nelle sue norme generali che nelle prescrizioni e caratteristiche tecniche generali ed impiantistiche.
7. Ai fine della locazione l’appaltatore si dovrà far carico dello smontaggio dei prefabbricati modulari scolastici entro i termini fissati nel presente capitolato e nel crono programma di progetto presentato d a l l ’ app a l t a t or e .
Articolo 2 - Ammontare dell’Appalto e Importo del Contratto
1. Le prestazioni oggetto dell’appalto sono riassunte nella tabella di seguito riportata
n. | Descrizione servizi | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | Locazione prefabbricati | 44211000-2 | p | |
Importo totale a base di gara | 4.800.000 Euro |
2. L’appalto è costituito da un unico lotto poiché costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva della fornitura da consegnare (impossibilità oggettiva). Si precisa infatti che si tratta di locazione di un unico complesso scolastico, e la suddivisione anche solo in due lotti funzionali comprometterebbe per le interferenze esistenti l’efficacia complessiva della fornitura da consegnare.
3. Si precisa che l’importo stimato dell’appalto è di euro 4.800.000 oneri fiscali esclusi articolati in euro 600.000 per oneri di approntamento e sistemazione delle aree (compresi gli allacciamento ai servizi), euro 3.120.000 come canone di locazione per i primi 24 mesi (da settembre 2020 ad agosto 2022) e euro 1.080.000 come canone di locazione per l’eventuale proroga per ulteriore 12 mesi (da settembre 2022 ad agosto 2023).
4. L’importo degli oneri per la sicurezza sono valutati in percentuale rispetto al valore complessivo dell’appalto in euro 96.000.
5. Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in e u r o 1 3 0 . 0 0 0 stimando le ore e gli operatori necessari per il montaggio e smontaggio dei manufatti.
6. Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016 la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi e consecutivi per l’importo stimato di euro 1.080.000, oneri fiscali esclusi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario.
7. La stazione appaltante si riserva anche la facoltà di richiedere il riscatto, di parte o dell’intera struttura, a costi da definire ma comprensivi di quanto già corrisposto fino a quel momento
rispetto al contratto originario.
Articolo 3 - Modalità di stipulazione del contratto
Il contratto è stipulato interamente “a CORPO” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd), del D.lgs. 50/2016, mediante offerta economicamente più vantaggiosa indicando il ribasso sull’importo stimato per i primi 24 mesi consecutivi di locazione. Nel caso in cui venga esercitata l’opzione di rinnovo del contratto per la durata di cui al precedente articolo 2 comma 3, il costo della durata della locazione per il successivo periodo di rinnovo sarà definito in base al ribasso offerto in sede di gara. L’importo del contratto come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito al servizio di locazione.
Articolo 4 - Norme che regolano il servizio di locazione
1. Nel sito oggetto di intervento sarà installato l’apposito cantiere, all’interno del cantiere sarà riservata un’area logistica esclusiva per la ditta realizzatrice dei PMS.
2. Sono da intendersi come vincolanti tutte le prescrizioni contenute nella prima parte del presente Capitolato Speciale D’appalto (Norme Generali), così come le indicazioni contenute nella seconda parte del Capitolato Speciale D’appalto prescrizioni tecniche.
3. Requisiti minimi delle strutture: deve essere garantita la rispondenza alla vigente normativa antisismica per il luogo dove devono essere realizzati installati e locati i PMS.
4. Requisiti minimi Impianti di riscaldamento/condizionamento: Gli impianti contenuti nei PMS devono rispondere a quanto riportato nei capitolati ed essere adeguati alle differenti destinazioni d’uso e pienamente rispondenti a tutte le vigenti leggi, decreti, normative e regolamenti in materia applicabili.
5. Requisiti minimi degli impianti elettrici: gli impianti elettrici devono rispondere a quanto riportato nei capitolati ed essere eseguiti secondo le vigenti leggi, decreti, normative e regolamenti in materia applicabili. Tutti i locali e gli spazi interni devono essere dotati di apparecchi di illuminazione ed illuminati secondo gli standard illuminotecnici stabiliti dalle norme CEI e UNI.
6. Nella predisposizione del progetto possono fornirsi schede tecniche idonee ad individuare le caratteristiche tecniche dei PMS offerti, parimenti, anche attraverso le relazioni esplicative possono essere dimostrate le caratteristiche dei materiali e delle soluzioni migliorative offerte. La carenza (mancanza od incompletezza) delle dimostrazioni su specificate, ovvero la loro erroneità, ovvero ancora, prestazioni, anche solo in parte, risultanti inferiori a quelle su indicate o richieste dal presente Disciplinare, comportano l’attribuzione di un punteggio pari a zero per i parametri di merito tecnico corrispondenti.
7. L’Impresa accetta incondizionatamente tutte le clausole e le condizioni previste nel presente Capitolato Speciale D’appalto.
8. Con il prezzo offerto si intendono compensati ogni spesa principale, provvisionale ed accessoria, ogni fornitura principale ed accessoria, ogni montaggio e smontaggio ed eventuale ripristino, ogni materiale di consumo, l’intera manodopera, (inclusi compensi per doppi e tripli
turni ed il lavoro festivo) ogni trasporto, lavorazione o magistero ed ogni spesa in genere per eseguire le lavorazioni e le opere propedeutico al montaggio ed installazione, secondo quanto prescritto dal presente Disciplinare, nonché le spese di manutenzione straordinaria, le spese per il conferimento a discarica del materiale di risulta, le spese generali e l'utile d'impresa anche con le eventuali offerte migliorative fatte in fase di gara.
9. L’Impresa, nel formulare la propria offerta, si impegna ad apportare tutte le varianti necessarie a renderli conformi alle eventuali modifiche delle norme tecniche, direttamente o indirettamente richiamate nel presente Capitolato Speciale D’appalto, che dovessero sopravvenire, per tutta la durata di validità dell'offerta, fino a tutto il collaudo dei PMS e, comunque, prima dell’inizio della locazione cosi come definiti nel bando.
10.Eventuali lavorazioni di adeguamento normativo che si dovessero rendere necessarie durante il locazione saranno a carico dell’impresa aggiudicataria.
11.Tutti i materiali devono essere delle migliori qualità nelle rispettive loro specie, senza difetti, ed in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto è per essi prescritto dalla legislazione vigente.
00.Xx provenienza dei materiali sarà liberamente scelta dall'Impresa purché, a giudizio del Direttore dell’esecuzione, i materiali stessi siano riconosciuti accettabili.
13.Le prescrizioni relative alla qualità dei materiali e le prescrizioni tecniche sono riportate nello specifico "Capo II – Specifiche Tecniche"
Articolo 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e verrà affidato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato Speciale di Appalto, tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme speciali di settore con particolare riferimenti alle norme che disciplinano l’edilizia scolastica, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato Speciale di Appalto, si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa del servizio da prestare.
5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l’appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base
di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.
Articolo 6 - Anticipazione del Prezzo
1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.
2. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni fattura relativa al rateo mensile di canone, per un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione delle prestazioni non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato, altresì, del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base alla durata del servizio
b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento pagamenti fino all’integrale compensazione;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 31/2018 in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
La Stazione procede all’escussione della fideiussione in caso di revoca dell’anticipazione salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
Articolo 7 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
• il presente Capitolato Speciale D’Appalto;
• il cronoprogramma offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara;
• le polizze di garanzia di cui presente capitolato;
• l’offerta Tecnica ed Economica comprensiva di tutti gli elaborati grafici e gli altri atti tecnici presentati
Articolo 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti e delle prescrizioni tecniche, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi la prestazione del servizio, che, come da apposito verbale sottoscritto con il direttore per l’esecuzione ed il RUP, consentono l’immediata esecuzione del servizio.
2. Ai sensi dell’art. 31, comma 12 del D.Lgs 50/2016 smi, il RUP, unitamente al Direttore per l’Esecuzione effettuerà controlli sul luogo dell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, sia nella fase di installazione e sue sub fasi che nella fase di espletamento del servizio.
Articolo 9 - Modifiche dell’operatore economico appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del D.lgs. 50/2016, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l’applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.
2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del D.lgs 50/2016.
3. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19 del D.lgs. 50/2016, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
Articolo 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e le caratteristiche dei PMS
1. Nell'esecuzione della prestazione del servizio di locazione, i PMS, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono rispettare tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati degli atti tecnici del progetto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali con cui sono realizzati i PMS utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
I materiali e i componenti dei PMS devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato
speciale e degli atti tecnici ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore per l’esecuzione. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore per l’esecuzione può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Xxx l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore per l’esecuzione, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo da parte del direttore per l’esecuzione. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato nei PMS materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento del canone che sarà corrisposto come se i PMS avessero le caratteristiche stabilite. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore per l’esecuzione l'impiego all’interno dei PMS di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una prestazione del servizio di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede pagamento del canone, sempre che i PMS sia accettabili senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive direttore per l’esecuzione e del RUP che eseguiranno la verifica di regolare esecuzione dell’installazione e successivamente della prestazione del servizio
4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione e le strutture dei PMS siano conformi alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale
n. 29 del 4 febbraio 2008).
Articolo 11 - Convenzioni in materia di valuta e termini
1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
Articolo 12 - Consegna e inizio del servizio
1. Il servizio locazione di PMS di cui al presente capitolato è distinto in una fase preliminare di progettazione e in tre macrofasi: l’installazione, la locazione, e lo smontaggio di fine locazione.
2. Come da cronoprogramma ognuna d e l l e f a s i e delle macrofasi ha una durata temporale prestabilita ed in particolare la fase di installazione ha al suo interno delle sub fasi ciascuna di durata fissata. Deve essere previsto inoltre in cronoprogramma un tempo utile per lo
smontaggio smobilizzo dei PMS con pulizia e restituzione dell’area di installazione nella condizione “ante operam” anch’esso con una durata temporale fissata in crono programma. Inoltre il presente capitolato Speciale d’appalto e gli atti di natura negoziale da esso derivanti prevedono l’applicazione di penali intermedie per mancato rispetto dei termini delle sub fasi, di penali intermedie per mancato rispetto dei termini della fase complessiva di installazione, e di penali per mancato rispetto dei termini di smontaggio a fine locazione.
3. Pertanto per ognuna delle fasi sarà redatto verbale di inizio e fine tale da certificare il rispetto o meno dei termini previsti e la corrispondente applicazione di penali.
12.01 Consegna area, tempo utile per la progettazione
1. Effettuata l’aggiudicazione, anche nelle more della sottoscrizione del contratto, verrà consegnata l’area oggetto della fornitura quando sarà definita l’esatta perimetrazione dell’area necessaria alla posa in opera del P.M.S. e per la realizzazione delle sue pertinenze.
2. La consegna dell’area, per poter permettere all’Impresa il rilievo plano-altimetrico, il controllo sul recapito delle reti dei servizi, la progettazione e la cantierizzazione delle lavorazioni propedeutiche alla locazione, potrà avvenire anche entro 3 (tre) giorni consecutivi all’aggiudicazione, nelle more della stipula del contratto. Il ritardo nella consegna dell’area maggiore di due mesi dalla data di aggiudicazione, comporterà lo scioglimento del contratto.
3. Effettuata la consegna dell’area, il progetto esecutivo deve essere consegnato all’Amministrazione entro 10 giorni naturali e consecutivi, compresi i festivi, a decorrere dalla data di consegna dell’area. Detto termine è inderogabile, fatte salve le proroghe che possono essere concesse ai sensi di quanto disposto dal presente Disciplinare tecnico. La consegna della progettazione deve essere comunicata dall’Impresa con apposita nota, contenente l’elenco degli allegati redatti.
4. Il progetto deve essere successivamente validato dal R.U.P. e approvato dall’Amministrazione. La comunicazione della validazione da parte del R.U.P. e la successiva approvazione della progettazione potrà essere comunicata all’Impresa anche via fax o su posta e.mail certificata. Entro 3 (tre) giorni dalla validazione della progettazione, si potrà verbalizzare l’inizio delle lavorazioni.
5. Nel caso in cui il progetto esecutivo non fosse consegnato nei tempi previsti al punto precedente, o presentasse gravi lacune merse in sede di verifica o non rispondesse ai requisiti offerti e richiesti, non sarà possibile procedere con la validazione e si darà luogo all’applicazione delle penali e/o all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria.
6. Qualora l’Impresa aggiudicataria non si presenti e/o non accetti la consegna dell’area e/o non dia inizio ai lavori, nei modi e nei termini stabiliti, l’Amministrazione ha facoltà di annullare l’aggiudicazione definitiva e di risolvere il contratto con semplice provvedimento amministrativo, senza bisogno di diffida giudiziale con escussione della fideiussione provvisoria e si provvederà all’esecuzione del contratto con l’Impresa che segue nella graduatoria di cui alla gara esperita.
12.02 Programma delle lavorazioni
1. Non appena consegnata l’area, l’Impresa può provvedere immediatamente, sulla scorta della documentazione presentata in sede di offerta, alle opere di accantieramento, pulizia e preparazione del
cantiere e all’esecuzione della progettazione che dovrà essere consegnata nei tempi previsti nel presente Disciplinare tecnico.
2. Ricevuto l’ordine della consegna delle lavorazioni, l’Impresa deve predisporre e consegnare al Direttore dell’esecuzione un proprio programma esecutivo delle lavorazioni, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione dell’esecuzione, mediante apposizione di un visto entro due giorni. Trascorso predetto termine sena che la direzione dell’esecuzione si sia pronunciata i programma esecutivo delle lavorazioni si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
3. Il programma esecutivo delle lavorazioni dell’Impresa può essere modificato o integrato mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione delle lavorazioni e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento delle lavorazioni, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008.
4. In ogni caso il programma esecutivo delle lavorazioni deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
5. Nell’attesa dell’approvazione del cronoprogramma da parte del Direttore dell’esecuzione, l’Impresa deve dare immediato avvio alle lavorazioni, secondo il programma presentato.
6. Nel programma delle lavorazioni si dovrà prevedere la continuazione delle lavorazioni oltre gli orari fissati e nei giorni festivi, e su due turni lavorativi, se necessario.
7. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo e delle disposizioni del precedente articolo, dà facoltà all’Amministrazione di risolvere il contratto per colpa ed in danno dell’Impresa.
12.03 Elaborati progettazione
1. Gli elaborati che definiscono il pieno rispetto dell’offerta, redatti e sottoscritti a cura di professionista/i specialista/i abilitato ed all’Impresa devono comprendere:
a) relazione generale illustrativa;
b) relazioni specialistiche;
c) relazione sulla gestione delle materie di scavo e dei materiali derivanti dallo smontaggio;
d) elaborati grafici architettonici, strutturali ed impiantistici;
e) calcoli esecuti delle strutture o idonea certificazione
f) calcoli esecutivi degli impianti;
g) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) cronoprogramma;
i) computo metrico estimativo delle lavorazioni;
j) capitolato prestazionale.
2. Il progetto deve essere predisposto in conformità alle regole ed alle norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia, al momento della loro redazione.
Articolo 13 – Durata del Contratto, termini di ultimazione delle lavorazioni di installazione, inizio e termine locazione – tempi per smontaggio ed eventuale ripristino
1. La durata del contratto si articola in due parti:
1) fase di progettazione e installazione dei PMS, che deve svolgersi secondo le seguenti tempistiche massime:
• un numero minimo di aule agibili al 14 settembre 2020 pari a 15 (quindici) con i relativi servizi.
• la fornitura delle restanti aule pari a 20 (venti) con i relativi servizi, 4 locali di servizio tecnico amministrativi (segreteria e sala insegnanti) massimo entro il 30 ottobre 2020
• palestra e laboratori (tre locali) massimo entro il 30 novembre.
2) La durata del servizio di locazione è pari a 24 mesi (730 giorni naturali e consecutivi), prorogabile di un ulteriore anno (da settembre 2022 a agosto 2023), e decorre dalla data di ultimazione dell’installazione del primo gruppo di PMS e della consegna della documentazione prevista negli oneri e obblighi a carico dell’appaltatore. Il direttore dell’esecuzione sulla scorta dei verbali di inizio e fine installazione dei blocchi e della consegna della documentazione prevista redigerà Attestazione di Regolare Esecuzione Parziale del Servizio per la sub fase di installazione, controfirmata dal RUP. Tale Attestazione riporterà l’applicazione di eventuali penali intermedie per mancato rispetto dei termini fissati ed autorizzerà il Direttore per l’esecuzione alla redazione del Verbale di Inizio Locazione. I tempi necessari per la posa in opera, per l'allestimento e completamento degli impianti sino al punto di consegna e per lo smontaggio della struttura s'intendono non compresi nel periodo di noleggio.
2. Si precisa che tali durate saranno aggiornate con il relativo crono programma in relazione all’offerta riduzione tempi presentata dall’appaltatore in sede di gara.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma così come offerto in fase di gara, anche in relazione alle singole fasi in cui esso è suddiviso, per i vari blocchi dei Prefabbricati Modulari Scolastici.
4. Terminata la locazione, l’Impresa dovrà procedere allo smontaggio dei moduli e all’eventuale ripristino dell’area con demolizione dei basamenti, della rete dei servizi, della recinzione, della superficie dei parcheggi e viabilità, con conferimento a discarica del materiale risultante secondo
la normativa vigente, secondo le tempistiche indicate nell’Allegato 1.
Articolo 14 Sospensione e proroga dei termini contrattuali
1. La realizzazione dei lavori propedeutici alla sistemazione dell'area ed al montaggio e smontaggio dei P.M.S. ed eventuale ripristino dell'area di pertinenza, può essere sospesa solo per condizioni eccezionali o meteo climatiche eccezionali per la stagione e per la regione climatica di installazione, tali da pregiudicare la realizzazione delle opere. I lavori devono immediatamente essere ripresi al cessare delle predette condizioni. Fuori dalle predette condizioni non è consentita alcuna sospensione dei lavori, fatte salve quelle stabilite dall'Amministrazione.
2. E' possibile da parte dell'Impresa la richiesta di proroga sui termini del lavori solo per le motivazioni previste dalla normativa vigente, e non è riconosciuto come elemento di forza maggiore qualsiasi altro caso non previsto nei punti precedenti.
Articolo 15 Penali
1. Qualora il termine di consegna della progettazione non venga rispettato, salvo proroghe che potranno essere concesse per giustificati motivi, e comunque solo nel caso in cui la proroga non pregiudichi gli interessi dell’Amministrazione, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, una penale nella misura dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento) dell’importo di contratto, e comunque complessivamente non superiore al 10% (diecipercento).
2 Nel caso in cui il ritardo nella progettazione superi la metà del tempo previsto, l'Amministrazione ha facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso l'Impresa, senza che quest'ultima possa pretendere compensi o indennità di sorta per onorari o per rimborso spese, fatta salva la facoltà di agire in via legale per il risarcimento di eventuali danni.
3 Qualora la consegna del P.M.S. dovesse protrarsi oltre i termini contrattuali, verrà applicata all'Impresa una penale fissata nella misura dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo comunque complessivamente non superiore al 10% (diecipercento) complessivo.
4 Qualora il ritardo nell'ultimazione dei lavori di smontaggio ed eventuale ripristino dell'area di pertinenza superi il termine di 30 giorni rispetto al cronoprogramma sottoscritto dall'Impresa, l'Amministrazione può provvedere senza altre formalità alla immediata risoluzione contrattuale ed alla esecuzione dei lavori residui a mezzo di impresa di propria fiducia, con esecuzione in danno dell’Impresa inadempiente senza che la stessa abbia più nulla a pretendere . Sono dovuti dall'Impresa i danni subiti dall'Amministrazione in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni l'Amministrazione può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Impresa in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
5 L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Articolo 16 - Inderogabilità dei Termini di Esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga di inizio installazione, e della mancata regolare o continuativa esecuzione secondo il relativo crono programma o della loro ritardata ultimazione e di conseguenza del servizio di locazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DE o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione dell’installazione dei PMS delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DE o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DE, dall’eventuale Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere di installazione o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dell’installazione, della mancata regolare o continuativa esecuzione secondo il relativo programma o della ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione della installazione, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 15, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto.
Articolo 17 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dell’installazione e dell’avvio del servizio di locazione superiore a 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere l’installazione e dare corso a tutti gli obblighi da essa derivanti compreso gli obblighi a carico dell’appaltatore che costituiscono precondizione all’avvio del servizio di locazione.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 15 del presente capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al crono programma aggiornato con l’offerta riduzione tempo e il termine assegnato dalla DE per compiere quanto necessario con la messa in mora di cui al precedente comma 2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dell’installazione e all’avvio del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
Articolo 18 – Termini di Consegna della Documentazione Tecnica dei PMS
1. A seguito dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto, nelle more della stipula del contratto, e della consegna delle aree l’appaltatore dovrà consegnare al DE la Documentazione Tecnica architettonica e strutturale necessaria ad ottemperare a quanto previsto per le strutture dal DPR 380 e dal NTC 2018 – Xxxxx Xxxxxxxx per le Costruzioni - Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018. Tale documentazione deve essere consegnata all’Amministrazione entro 7 giorni naturali e consecutivi, compresi i festivi, a decorrere dalla data di approvazione del progetto. Detto termine è inderogabile, fatte salve le proroghe che possono essere concesse ai sensi di quanto disposto dal presente Capitolato Speciale D’appalto. La consegna della documentazione deve essere comunicata dall'Impresa con apposita nota, contenente l'elenco degli allegati redatti.
2. La documentazione tecnica architettonica e strutturale deve essere successivamente validata dal
R.U.P. e approvata dall’Amministrazione. Entro 3 (tre) giorni dalla validazione se ricorrenti tutte le altre prerogative per l’inizio del servizio, si potrà verbalizzare l’inizio delle lavorazioni anche nelle more del contratto con consegna in via d’urgenza.
3. Nel caso in cui la documentazione Tecnica architettonica e strutturale non fosse consegnata nei tempi previsti al punto precedente, o presentasse gravi lacune emerse in sede di verifica o non rispondesse ai requisiti offerti e richiesti, non sarà possibile procedere con la validazione e si darà luogo all’applicazione delle penali e/o all’annullamento dell’aggiudicazione definitiva.
4. La consegna della documentazione tecnica suddetta necessaria al rispetto delle normative di settore per le strutture, potrà avvenire anche in tempi differiti, separatamente blocco per blocco anche se localizzati, senza che l’aggiudicataria possa accampare richieste di maggiori oneri, allo scopo di velocizzare le operazioni di installazione, ferme restando le prerogative del DE e del RUP nel richiedere elaborati planimetrici complessivi ed ogni altro elaborato di carattere generale e la necessità del RUP di Validare gli atti tecnici per blocchi.
5. Durante l’esecuzione dell’installazione e comunque almeno 7gg (sette) prima dell’inizio della realizzazione degli impianti interni ai PMS l’appaltatore consegnerà la documentazione tecnica degli impianti che sarà anch’essa oggetto di valutazione del DE e di Validazione del RUP. Allo stesso modo degli atti tecnici relativi alle strutture ed architettonici essi potranno essere presentati con riferimento ai vari blocchi in appalto di locazione. Entro 5gg (cinque) il RUP procederà alla validazione e la comunicherà all’appaltatore che potrà iniziare l’installazione degli impianti.
6. Qualora l’Impresa aggiudicataria non si presenti e/o non accetti la consegna dell'area e/o non dia inizio ai lavori, nei modi e nei termini stabiliti, l’Amministrazione ha facoltà di annullare l’aggiudicazione definitiva e di risolvere il contratto con semplice provvedimento amministrativo, senza bisogno di diffida giudiziale con escussione della fideiussione provvisoria e si provvederà all’esecuzione del contratto con l’Impresa che segue nella graduatoria di cui alla gara esperita.
Articolo 19 - Programma delle lavorazioni/Cronoprogramma Aggiornato
1. Prima dell’avvio del servizio l’appaltatore dovrà predisporre e consegnare al Direttore dell'Esecuzione un proprio programma esecutivo dell’installazione aggiornato come da offerta riduzione dei tempi ed elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione delle installazioni dei vari blocchi e dell’installazione complessiva dei PMS e deve essere approvato dalla Direzione dell’Esecuzione, mediante apposizione di un visto entro cinque giorni. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione dell’Esecuzione si sia pronunciata il programma esecutivo delle lavorazioni si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione, con il crono programma a base di gara e con quanto offerto dalla ditta in sede di gara come offerta riduzione del tempo.
2. Il programma esecutivo dell’installazione può essere modificato o integrato mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dell’installazione e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, o dal DE in ottemperanza al Decreto n. 81 del 2008.
3. In ogni caso il programma esecutivo delle lavorazioni deve essere coerente con i documenti della sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
4. Nell'attesa dell'approvazione del cronoprogramma da parte del Direttore dell’esecuzione, l'Impresa può qualora ricorrano tutte le altre condizioni, dare immediato avvio alla installazione, secondo il programma presentato, previa firma del verbale di consegna delle aree e dell’avvio dell’installazione in contradditorio con DE;
5. Nel programma della installazione si potrà prevedere la continuazione delle lavorazioni oltre gli orari fissati e nei giorni festivi, e su due turni lavorativi, qualora richiesti dalla DE e nel caso siano richiesti dall’appaltatore previa autorizzazione del DE.
6. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo e delle disposizioni del precedente articolo, dà facoltà all'Amministrazione di risolvere il contratto per colpa ed in danno dell'Impresa.
7. A fine installazione dei vari blocchi o di tutti i PMS in appalto l’appaltatore procederà alla consegna di tutta la documentazione tecnica non ancora consegnata ed elencata nell’articolo relativo agli obblighi dell’appaltatore, compreso il progetto AS built dei PMS e degli impianti nonché tutte le certificazioni di conformità in essi contenuti entro e non oltre 5 gg (cinque) dalla firma del verbale di fine installazione. Il DE dovrà verificare e vistare tale documentazione che dovrà essere controfirmata dal RUP che autorizzerà il DE all’avvio della Locazione e al decorrere del tempo contrattuale di 400gg di locazione.
8. La mancata validazione degli documentazione tecnica da parte del DE e del RUP entro 10gg dalla consegna senza richieste di integrazioni, autorizzerà l’appaltatore all’inizio del conteggio dei gg di locazione.
9. La mancata consegna della documentazione tecnica da parte dell’appaltatore come da obblighi di capitolato comporterà il differimento dei termini di inizio locazione, ma autorizzerà la stazione appaltante alla presa in consegna dei PMS decorsi 10 gg dalla fine installazione. Sarà cura della stazione appaltante verificare le condizioni di sicurezza dei PMS e degli Impianti in esso contenuti ed all’uopo nominare tecnici esterni e ditte terze per la redazione dell’as built e per la certificazione degli impianti, ottenuta la quale si darà corso all’avvio della locazione detraendo le spese sostenute dai ratei mensili di locazione a partire da primo e fino a concorrenza delle somme anticipate dalla stazione appaltante.
Articolo 20 - Pagamenti
1. Il pagamento della locazione dei PMS avviene mediante ratei trimestrali posticipate partendo dal giorno di consegna del primo gruppo di moduli, previa autorizzazione del Direttore per l’esecuzione.
2. Nel caso di interventi sostitutivi di manutenzione straordinaria a carico dell’appaltatore effettuati dalla stazione appaltante per ragioni di urgenza, i costi relativi saranno dedotti dal primo rateo trimestrale successivo all’esecuzione dei lavori fino a concorrenza dell’importo totale sostenuto.
3. Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’art.105 comma 13 del DLgs 50/2016 e s.m.e.i. relativamente alle fasi di installazione e smontaggio, previa autorizzazione dei subappalti da parte della stazione appaltante, gli importi delle prestazioni corrisposte dalla stazione appaltante direttamente ai subappaltatori secondo quando indicato all’articolo 40 del presente capitolato, saranno dedotte dal primo rateo trimestrale di locazione successivo al pagamento fino a concorrenza dell’intero importo, per la fase di installazione, ed dal rateo a saldo per la fase di smontaggio.
4. La seconda rata trimestrale non potrà essere corrisposta, se non è stata redatta l’Attestazione di Regolare Esecuzione della fase di installazione complessiva dei PMS, previa consegna da parte dell’appaltatore degli atti tecnici AS- Built, certificazioni o collaudi tecnici specifici certificazioni di conformità, da parte di installatori, fornitori i e tali documenti non siano stati consegnati al Direttore dell’Esecuzione, anche se è già avvenuta la presa in consegna anticipata.
5. In pari data della attestazione di regolare esecuzione della installazione complessiva dei PMS sarà effettuata verbalizzazione in contraddittorio dell’avvio della locazione.
6. La corresponsione del canone di locazione sarà effettuata dietro presentazione di fattura relativamente ai ratei di locazione trimestrale posticipata, a partire dal giorno di inizio locazione. La fatturazione dell’ultima rata potrà avvenire entro 30 giorni dallo smontaggio dei
P.M.S. e pulizia dell’area, verbalizzato in contraddittorio dal DE con appaltatore,
7. Per i successivi eventuali periodi di rinnovo della locazione come indicato all’art 2 del presente capitolato, il pagamento avverrà c o n l e m e d e s i m e m o d a l i t à d e l p r e s e n t e a r t i c o l o
8. Il pagamento dei ratei è subordinato alla verifica da parte degli uffici dell’ente della regolarità contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale in vigore nei confronti del personale dell’appaltatore e di quello delle eventuali imprese sub-appaltatrici e pertanto:
a) all’acquisizione del DURC dell'Impresa;
b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
e) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Impresa, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Impresa, a provvedere entro 15 (quindici) giorni.
f) Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
Articolo 21 - Oneri ed obblighi generali a carico dell’Impresa
1. L'Impresa aggiudicataria si obbliga, contestualmente alla presentazione della documentazione di cui alla lettera di invito, alla redazione della progettazione nei tempi di previsti nel presente Capitolato Speciale D’appalto.
2. Oltre gli oneri di legge in materia di lavorazioni ed al presente Capitolato Speciale D’appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi seguenti:
- la fedele esecuzione del progetto redatto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
Direttore dell’Esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto approvato dall'Amministrazione e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dell’Esecuzione tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato Speciale D’appalto. In ogni caso l'Impresa non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del Codice Civile;
- la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, o metallico, l’approntamento delle opere provvisionali necessarie all’esecuzione dei lavori di installazione ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori di installazione tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti;
- doppi turni di lavorazione, ed eventualmente turni notturni, che sono pertanto autorizzati sin dalla sottoscrizione del presente CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO e del contratto, per il rispetto dei tempi di consegna, qualora il Direttore dell’esecuzione riscontri un grave ritardo rispetto al cronoprogramma approvato;
- l’assunzione in proprio, tenendone indenne l’Amministrazione, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dalle Capitolato Speciale D’appalto;
- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori di installazione, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Impresa si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell’Amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- la disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione per l’Esecuzione, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze, dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione;
- l'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che devono essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;
- il cartello indicatore del cantiere;
- la progettazione architettonica, strutturale, impiantistica dei P.M.S. in ottemperanza alle normative vigenti per le destinazioni d’uso. Gli elaborati sono da consegnare in n. 5 copie all’Amministrazione, firmati da ingegnere/i od architetto/i iscritto/i ai rispettivi Ordini professionali e sottoscritti dal legale rappresentante dell'Impresa;
- i certificati di omologazione;
- copia su supporto magnetico CD-Rom di tutte la progettazione eseguita. I disegni dovranno essere eseguiti in formato DWG per Autocad nelle versioni più recenti, mentre le relazioni e quant’altro componga il progetto, sarà eseguito su programmi idonei alla rilettura o rielaborazione da parte degli uffici dell’Amministrazione aggiudicatrice (Word, Excel, Primus e, in relazione ad eventuale documentazione non restituibile nei formati precisati, questa dovrà essere prodotta in formato pdf di Acrobat). In ogni caso i parametri e le tipologie degli elaborati dovranno rispettare le norme CEI e UNI;
- l’esecuzione a propria cura e spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dal Direttore dell’esecuzione, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dell’esecuzione e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. In particolare sono a carico dell’impresa gli accertamenti di laboratorio, le verifiche tecniche e le prove che comunque possono essere richieste dal Direttore dell’esecuzione, secondo quanto ritenuto necessario. Per le stesse prove, la Direzione deve provvedere al prelievo del relativo campione e alla redazione dell’apposito verbale in contraddittorio con l’impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio ufficiale deve riportare espresso riferimento a tale verbale;
- la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori di installazione, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che la Direzione dell’esecuzione o il personale di sorveglianza e di assistenza;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di affidamento. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione sulla rata di canone di locazione nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi;
- l'assicurazione RC e contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi deve farsi con polizza intestata all'Amministrazione appaltante;
- il rilascio delle certificazioni prescritte del D.M. 37/08, nonché tutte le spese necessarie per l'ottenimento delle certificazioni di cui al presente punto, per ogni P.M.S. realizzato;
- la pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in installazione, delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed al Direttore dell’esecuzione contrattuale;
- il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere di installazione eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati
affidati lavori non compresi nel presente affidamento, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione contrattuale, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Impresa non potrà pretendere compensi di sorta;
- provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dell’esecuzione, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente affidamento e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere riparati a carico esclusivo dell'Impresa;
- redigere prima della consegna dei lavori, Documenti della Sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto d.lgs. 81/08 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori di installazione;
- tenere in cantiere copia controfirmata della documentazione relativa alla documentazione per la sicurezza;
- fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
- le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall’art. 81 del d.lgs. 81/08;
- le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
- mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- la consegna sia su supporto cartaceo in n. 1 copie e su supporto informatico, degli elaborati di “as- built” (relazioni e tavole grafiche), completo delle schede tecniche dei prodotti utilizzati;
- la pulizia di sgrosso finiti i lavori e la pulizia di fino una volta montati gli arredi, nonché l’igienizzazione del P.M.S.;
- informare il Committente ovvero il Direttore dell’esecuzione e qualora nominato al Coordinatore per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di Sicurezza formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi.
- la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei per la manutenzione ordinaria, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DE con ordine di servizio, in
particolare del materiale non comunemente in commercio e che può limitare la capacità della stazione appaltante di effettuare la manutenzione ordinaria;
- assicurare il servizio di manutenzione straordinaria e una reperibilità entro 8 ore fornendo almeno due nominativi di referenti ed i relativi recapiti telefonici per tutto il periodo della locazione, Qualsiasi variazione successiva dei suddetti referenti dovrà essere tempestivamente comunicata al fine di garantire la continuità del servizio di manutenzione in caso di guasti accidentali dei moduli e degli impianti, la cui riparazione deve avvenire entro le 24 ore successive alla chiamata.
- gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata
- l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
- Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla DE su supporto cartografico o magnetico- informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori di installazione. Prima dell'ultimazione dei lavori di installazione stessi e comunque a semplice richiesta della DE, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DE.
5. L’appaltatore deve produrre alla DE un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di installazione particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione della installazione oppure a richiesta della DE. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
6. L’appaltatore deve produrre quanto richiesto nel Capitolato Speciale parte tecnica.
Articolo 22 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. Ai fini dell’emissione dell’Attestazione di Regolare Esecuzione dell’installazione si elenca la documentazione che l’appaltatore è tenuto a preparare insieme alla comunicazione di fine lavori di installazione, suddivisa per argomenti, fornita di indice di riferimento e contenuta all’interno di appositi contenitori con ganci apribili per buste forate. La consegna di tale Documentazione Tecnica costituisce prerogativa indispensabile alla emissione dell’ Attestazione di Regolare Esecuzione e della firma del conseguente verbale di avvio del servizio di locazione.
• Documentazione Tecnica Progettuale Architettonica dei PMS e delle superfici locali richiesti, risultanti dall'assemblaggio di moduli o eventualmente di strutture, ai sensi del
D.M. 18 dicembre 1975 recante “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica” e successive modifiche ed integrazioni;
• Documentazione Tecnica Progettuale Strutturale dei PMS e delle superfici locali richiesti, risultanti dall'assemblaggio di moduli o eventualmente di strutture, ai sensi delle NTC 2018 –Xxxxx Xxxxxxxx per le Costruzioni - Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018, DPR 380/01 e successive Modifiche ed integrazioni, nonché legge n. 1086 del 1971, e di eventuali normative delibere e altri provvedimenti regionali in materia sismica e strutture;
• Documentazione Tecnica Progettuale Impiantistica di tutti gli impianti installati comprensiva delle dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi del D.M 37/08;
• Documentazione Tecnica relativa alle Regole Tecniche di Prevenzione Incendi Edilizia Scolastica ed in particolare al DM 03 agosto 2015 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, certificazioni di reazione al fuoco dei materiali impiegati ed ogni altra certificazione necessaria a professionista incaricato dalla stazione appaltante alla pratica di Prevenzione incendi;
• Documentazione tecnica e certificazione di tutti i componenti dei PMS non impiantistici quali porte vetri, maniglioni dispositivi di apertura e chiusura e di ogni altro componente dei PMS
• Elaborati grafici “COME ESEGUITO” dell’impianto Elettrico, idrico e speciali, dell’impianto di climatizzazione. Tale documentazione deve essere fornita in due copie su carta piegata in formato UNI A4, timbrate e firmate dal responsabile tecnico dall’Appaltatore e dai tecnici ed imprese installatrici ciascuno per la propria parte di responsabilità ai sensi delle normative di settore, e per approvazione dalla Direzione per l’esecuzione; tre copie dovranno essere consegnate su supporto magnetico CD: file in formato AUTOCAD.DWG, WORD.DOC ed EXCEL.XLS. Sono ammessi in formato ACROBAT.PDF solo i documenti tecnici non specifici dell’opera quali ad esempio i manuali tecnici dei costruttori delle apparecchiature. (UNI 10339/95, 8.2.3, 8.4). Assseverazione dell’appaltatore in merito al rispetto da parte delle strutture degli impianti e dei componenti
• Cataloghi e specifiche tecniche di tutte le apparecchiature, componenti e sistemi installati, dove saranno chiaramente indicate tutte le caratteristiche dimensionali, costruttive
e funzionali ed i certificati di prove e omologazioni, nonché la manutenzione ed i centri assistenza.
• Manuale di gestione e manutenzione, costituito da:
- scheda tecnica delle caratteristiche;
- istruzioni per il normale funzionamento, inteso come “manuale sintetico di gestione facilitata”
- il quadro complessivo semplificato delle operazioni che il personale deve effettuare per l’uso degli impianti
- le operazioni di manutenzione programmata
- la scheda programma manutenzione almeno annuale
- istruzioni per la manutenzione periodica;
- caratteristiche e modelli delle parti di ricambio di facile usura;
- Le istruzioni per il normale esercizio degli impianti e delle singole apparecchiature con indicazione delle sequenze e degli assetti di funzionamento previsti, dei parametri da controllare, delle misure da attuare in caso di segnalazioni di allarme o anomalie e del verificarsi di guasti;
- I verbali di collaudo rilasciati dal personale delle Case Costruttrici per le apparecchiature installate, corredati di certificati di garanzia.
- I verbali, oltre alla garanzia dell’efficienza e della funzionalità dell’apparecchiatura, dovranno riportare i dati rilevati durante le prove di funzionamento, ad esempio le portate d’aria, le temperature di esercizio, i livelli di rumorosità, gli assorbimenti elettrici, ecc.
- I verbali delle prove rilasciati dall’Impresa tra cui:
- Verbali delle prove preliminari in corso d’opera
- verbali delle prove di funzionamento degli impianti
- verbali delle caratteristiche rilevate in ogni ambiente
- temperature ( inverno, estate, bs, bu)
- livello sonoro di fondo e con gli impianti in funzione
- livello di illuminamento medio per illuminazione normale e di emergenza.
- I verbale di collaudo dell’impianto di climatizzazione rilasciati dal personale delle Case Costruttrici o ditte abilitate
- Verifiche degli Impianti durante il corso dei lavori
Verifiche e prove preliminari degli impianti
ll sottoscritto ……………….. titolare o responsabile tecnico della ditta………………..
incaricato di eseguire l’impianto di ………………….
DICHIARA sotto la propria personale responsabilità
che al termine delle installazioni dei singoli impianti prima dell’ultimazione delle opere di installazione, della posa dei pavimenti e dei rivestimenti e dell’applicazione dei terminali, si sono eseguite le seguenti verifiche e prove preliminari degli impianti condotte secondo la normativa vigente, e in conformità a quanto stabilito dal Capitolato Speciale di Appalto.
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO )
D prova di tenuta idraulica a freddo;
D prova preliminare di circolazione, tenuta e di dilatazione a caldo;
D prova preliminare della circolazione di tenuta e di dilatazione con fluidi scaldanti e raffreddanti; D prova di dilatazione termica del contenuto dell’acqua dell’impianto;
D prova di dilatazione termica dei materiali metallici dell’impianto, alternando periodi di riscaldamento con periodi di raffreddamento;
D verifica preliminare intesa ad accertare che il montaggio degli apparecchi sia stato accuratamente eseguito, che la tenuta delle congiunzioni degli apparecchi con le condutture sia perfetta;
D prova di circolazione dell’aria calda e dell’aria fredda, verifica e controllo delle giunzioni
IMPIANTO IGIENICO SANITARIO (UNI 9182)
D prova di tenuta idraulica a freddo delle condutture dell’impianto idrico; D prova preliminare di tenuta a caldo e di dilatazione;
D prova preliminare dell’erogazione dell’acqua fredda e calda;
D prova di circolazione e coibentazione della rete di acqua calda ad erogazione nulla;
D verifica preliminare intesa ad accertare che il montaggio degli apparecchi sia stato accuratamente eseguito, che la tenuta delle congiunzioni degli apparecchi con le condutture sia perfetta;
D prova preliminare di evacuazione impianto di scarico; D prova di efficienza della rete di ventilazione secondaria; D prova di tenuta agli odori;
IMPIANTI ELETTRICI
Le verifiche degli impianti elettrici sono state condotte secondo le indicazioni del capitolo 61
della norma CEI 64-8, art.611 e 612.
D verifica dell’integrità di tutte le tubazioni interrate e delle tubazioni incassate. D Verifica della sfilabilità dei cavi
D Controllo dei collegamenti a terra
D Controllo dei provvedimenti di sicurezza dei servizi igienici D Verifica delle condutture, dei cavi e delle
connessioni D Verifica della continuità dei conduttori di protezione D Misura della resistenza del dispersore
………..…………………………….. ………………………………………….. data firma
Articolo 25 - Certificati, Collaudi, Attestazione di Regolare Esecuzione installazione, Verifica di conformità.
1. P.M.S. dovranno essere certificati sia dal punto di vista strutturale che impiantistico, e l’appaltatore, o qualora necessario tecnici all’uopo da esso delegati e a sue spese, dovranno rilasciare asseverazioni sul rispetto di tutte le normative di settore.
2. Sarà cura dell'Impresa fornire tutta la documentazione tecnica, le certificazioni di conformità, le prove e verifiche degli impianti i collaudi degli impianti, il Certificato di Collaudo Statico, ed ogni altro collaudo necessario alla messa in servizio dei PMS ed all’inizio della locazione. Si precisa che tutta la documentazione tecnica a corredo dei P.M.S e prevista nel Capitolato Speciale D’Appalto e a cura e spese dell’appaltatore così come le prestazioni tecniche necessarie al suo ottenimento.
3. Se richiesto, considerata l’urgenza, il la documentazione tecnica delle strutture ed eventuale collaudo statico, deve essere consegnata all’Amministrazione prima della restante documentazione al fine di permettere la consegna anticipata dell’opera.
4. Possono per altro essere emessi certificati di collaudabilità e dichiarazioni di conformità statica, impiantistica e delle certificazioni degli impianti, nell’attesa del completamento di tutte le operazioni di controllo dei materiali utilizzati, fermo restando che non si procederà alla liquidazione di nessun rateo mensile e non si darà avvio alla locazione, sino a che non viene consegnata all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica richiesta.
5. La Verifica di conformità di ogni singolo blocco, potrà essere effettuata o dal Direttore dell’esecuzione o da tecnico o tecnici esterni all’amministrazione appositamente nominati dall’Amministrazione, il cui pagamento è a carico della stessa amministrazione.
6. L’amministrazione si riserva qualora lo ritenga necessario la possibilità di collaudare ciascun blocco separatamente per consentire all’amministrazione l’occupazione parziale dei moduli e dei Blocchi.
Articolo 23 - Presa in consegna
1. L’Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i P.M.S. oggetto di locazione, anticipatamente o anche subito dopo l’ultimazione delle lavorazioni di montaggio.
2. Qualora l’Amministrazione si avvalga di tale facoltà, con comunicazione scritta all'Impresa, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta (inizio decorrenza locazione che avrà inizio con l’emissione del certificato attestante l’ultimazione delle lavorazioni propedeutiche all’inizio della locazione nonché della Attestazione di Regolare Esecuzione dell’installazione previa consegna della documentazione richiesta).
3. L’Impresa può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo della locazione e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Impresa.
5. Se l’Amministrazione non si trova nella condizione di prendere in consegna i P.M.S. dopo l’ultimazione della lavorazioni e del montaggio, l'Impresa non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale D’appalto.
Articolo 24 - Applicabilità dei contratti collettivi di lavoro - Inadempienze - Sanzioni
1. Nell'esecuzione delle lavorazioni che formano oggetto del presente affidamento, l’Impresa aggiudicataria si impegna, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività oggetto del presente disciplinare, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. Le Imprese artigiane si obbligano ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori.
2. L'Impresa aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
3. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa aggiudicataria anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salva naturalmente la distinzione prevista per le imprese artigiane.
4. L'Impresa aggiudicataria è responsabile, in rapporto all’Amministrazione, dell'osservanza
delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa aggiudicataria dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
5. Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa aggiudicataria ad altre Imprese:
I. per la fornitura di materiali;
II. i contratti per la fornitura, anche in opera, del materiale, quando il valore di quest'ultimo sia superiore rispetto a quello dell'impiego della mano d'opera.
6. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione medesima comunicherà all'Impresa aggiudicataria e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20%, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, ovvero alla sospensione del pagamento nel caso di fornitura ultimata.
7. Il pagamento all'Impresa aggiudicataria delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.
8. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa aggiudicataria non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.
Articolo 25 - Responsabilità dell'Impresa
1 La locazione e le lavorazioni propedeutiche devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
2 L'Impresa aggiudicataria si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria ed esclusiva responsabilità, a tutte le opere occorrenti secondo gli accorgimenti della tecnica e dell'arte per garantire la più completa sicurezza della fornitura e dei luoghi durante la sua realizzazione, per l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura, assumendosi ogni relativa responsabilità esonerando di conseguenza
tanto l’Amministrazione quanto il personale della stessa eventualmente preposto al controllo e sorveglianza delle lavorazioni.
3 Nell’assumere l’affidamento l’Impresa aggiudicataria dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori, in ogni fase delle lavorazioni in stabilimento ed in cantiere.
Articolo 26 - Lavoro notturno e festivo
Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione valuti che i ritardi accumulati siano tali da non essere recuperati nella rimanente parte del tempo contrattuale rimasto per garantire il rispetto dei termini contrattuali, considerata l’urgenza con cui devono essere terminate le lavorazioni di installazione, potrà ordinare la loro continuazione oltre gli orari fissati, anche per il terzo turno lavorativo.
Articolo 27 - Ritardo nei pagamenti dei ratei di locazione e della rata di saldo
1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento del rateo ai sensi dell’articolo e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (TRENTA) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.
2. In caso di ritardo nel pagamento del rateo rispetto al termine stabilito per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15% (QUINDICI per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (SESSANTA) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.
Articolo 28 - Privative e brevetti
1. L'Impresa garantisce specificatamente l'Amministrazione contro ogni ricorso risultante dall'uso di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica o di commercio e si impegna formalmente a indennizzare l'Amministrazione aggiudicatrice per danni a terzi derivanti da controversie riguardo a marchi, brevetti o privative industriali relative all'uso dei beni.
Articolo 29 - Verifica dell’installazione e Verifica della Conformità in Corso d’Opera
1. L'Amministrazione si riserva il diritto di ispezionare presso gli stabilimenti di produzione i beni, le lavorazioni e le attrezzature per verificare la rispondenza ai termini del presente Capitolato Speciale D’appalto, senza che da ciò scaturiscano per la stessa oneri aggiuntivi.
2. Qualora alcuni dei beni o delle attrezzature venissero riconosciuti non conformi al Capitolato Speciale D’appalto, l'Amministrazione può rifiutarli e l’Impresa deve, a sue spese, sostituirli od apportare tutte le modifiche richieste. Le lavorazioni riscontrate non conformi alle prescrizioni contrattuali potranno, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere demolite, smontate e nuovamente eseguite o rimontate senza alcun onere aggiuntivo.
3. L'Amministrazione si riserva il diritto di ispezionare, controllare ed eventualmente rifiutare in quanto non conforme alle Specifiche del presente Capitolato Speciale D’appalto, i beni e le attrezzature dopo il loro arrivo a destinazione, indipendentemente dal fatto che essi siano stati controllati con esito positivo in qualunque precedente fase dello svolgimento del contratto. L'eventuale rifiuto di tutto o parte dell'affidamento concorre pro quota alla immediata risoluzione contrattuale ed alla esecuzione delle lavorazioni residue compreso lo smontaggio e nuova fornitura a mezzo di impresa di propria fiducia, con esecuzione in danno della impresa inadempiente senza che la stessa abbia più nulla a pretendere.
Articolo 30 - Obblighi Di Tracciabilità Dei Flussi Finanziari
1. L'Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" ed in particolare:
• utilizzare un conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi;
• registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto;
• effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale riportante il Codice Identificativo di Gara (CIG…………….), fatto salvo quanto previsto all'articolo 3 comma 3 della Legge citata.
2. Le modalità di fatturazione e gl i obblighi conse guenti a i se nsi delle vige nt i normative verranno dettagliate con apposita comunicazione che sarà trasmessa a seguito dell’affidamento dei servizi in oggetto.
Articolo 31 - Emissione Del Certificato Di Verifica Di Conformità Finale
3. Il Responsabile del procedimento rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
4. Il Responsabile del procedimento procede alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 102 del D.lgs. 50/2016.
Articolo 32 - Tutela della privacy – informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs 196/03 “codice in materia di protezione dei dati personali”
1. Il trattamento, informatico e/o cartaceo, dei dati dell’affidatario è strettamente necessario per le
operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all’espletamento della p r e s e n t e procedura di gara.
2. Con specifica nota saranno fornite tutte le indicazioni relative al trattamento dei dati
Articolo 33 - Osservanza delle normative e delle leggi
Dovranno essere rispettate tutte le Leggi, Regolamenti e Norme in vigore attinenti al servizio di cui trattasi, nessuna esclusa, anche se non citate nel presente Capitolato e tutte le normative che entreranno in vigore nel xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.
Articolo 34 - Osservanza delle condizioni di lavoro
1. L’Affidataria dovrà assumere, verso i propri dipendenti, tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro, nonché di previdenza e di assicurazioni sociali. Essa è inoltre obbligata ad applicare ai propri dipendenti le condizioni normative e retributive non meno favorevoli di quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro interessanti la categoria e la località in cui le prestazioni stesse devono essere effettuate.
2. Nel caso di violazioni o inadempienze accertate o comunque denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, il Committente opererà una ritenuta alla Ditta, senza alcuna sua rivendicazione per il ritardato pagamento. La stessa sarà corrisposta quando il predetto Ispettorato del Lavoro avrà dato assicurazione circa la regolarizzazione da parte dell’Impresa della propria posizione retributiva e/o contributiva.
Articolo 35 - Responsabilità, Danni e Assicurazioni
1. L’appaltatore è sempre responsabile sia di fronte al Comune sia ai terzi dell’esecuzione di tutti i servizi assunti, i quali per nessun motivo potranno subire interruzioni salvo cause di forza maggiore, previa comunicazione al Direttore dell’esecuzione L’appaltatore è inoltre responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente all’Amministrazione od a terzi da parte del personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso. Lo stesso è altresì responsabile direttamente dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o di prescrizioni e arrecati a persone e/o cose a qualunque titolo presenti in loco. Il periodo di copertura decorre dalla data di consegna del servizio.
2. All'atto della stipula del contratto, l'Impresa è obbligata a consegnare una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione aggiudicatrice dai rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa al termine del periodo di garanzia. La somma assicurata per rischi di esecuzione dovrà essere pari all'importo del contratto, mentre il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi dovrà essere non inferiore ad Euro 2.000.000,00 (due milioni) a copertura di qualsiasi rischio
causato dal servizio in oggetto e per i danni derivanti all’Amministrazione comunale in conseguenza dell’espletamento del servizio.
4. Detta polizza non potrà avere durata inferiore a quella dell’appalto aggiudicato e dovrà essere rinnovata in caso di scadenza in costanza di esecuzione dell’appalto.
Articolo 36 - Cessione del Contratto, Cessione Dei Crediti, Subappalto e Sub Affidamenti in fase di Installazione e Smontaggio
1. E’ vietata la cessione anche parziale del contratto fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese nei quali si applicano le disposizioni di cui all’art.106, comma 1 lettera d), n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50.
3. Il subappalto e sub affidamenti nella sola fase di installazione e smontaggio dei PMS sono ammessi e regolato secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del DLgs 50/2016 in quanto compatibili.
4. Xxx ricorrano le condizioni di cui all’art. 105 comma 13 D. Lgs 50/2016 la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori per l’importo dovuto delle prestazioni dagli stessi eseguite.
5. In caso di pagamento diretto del subappaltatore per la prestazione eseguita dovrà essere emessa una fattura da parte dell’ appaltatore con delegazione di pagamento a favore del subappaltatore, indicando pertanto l’IBAN del beneficiario del pagamento (subappaltatore) nell’oggetto della fattura andrà indicato “- titolo appalto - pagamento diretto alla ditta subappaltatrice - ragione sociale - art. 105 comma 13 d.lg.s 50/2016”.
Articolo 37 Smontaggio P.M.S.,demolizione opere di urbanizzazione dei piazzali e basamenti
1. Una volta terminato il periodo di locazione, l'Impresa deve provvedere allo smontaggio dei
P.M.S. ed al loro allontanamento dall’area e, ove richiesto, alla completa demolizione del basamento e delle opere di urbanizzazione, della recinzione, con conferimento a discarica del materiale, al fine di ritornare alle condizioni precedenti alla realizzazione del P.M.S..
Articolo 38 - Garanzia Definitiva
1. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016, L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da
costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La garanzia deve rispettare le prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016.
Articolo 39 – Sicurezza e Adempimenti ai sensi del d.lgs. 81/2008
Al servizio in oggetto si applicano le prescrizioni indicate dal D.lgs 81/2008 in sede di redazione del progetto esecutivo saranno valutati gli adempimenti necessari
Articolo 40 – Norme Generali Materia di Sicurezza ed Igiene del Lavoro
1. Nello svolgimento di tutte le attività che rientrano nell’oggetto dell’affidamento, l’Appaltatore dovrà rispettare tutti gli aspetti relativi ad igiene, sicurezza, prevenzione e protezione. Le attività dovranno essere svolte sotto la direzione e sorveglianza dell’Appaltatore. Pertanto, qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e cose, sia di proprietà dell’Ente che di terzi, che si possano verificare nell’esecuzione dei lavori stessi, saranno a carico dell’Appaltatore.
2. L’Ente si riserva la facoltà di accertare e segnalare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, la violazione da parte dell’Appaltatore degli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro ed in materia ambientale. In caso di violazione di detti obblighi, il Committente avrà la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori ed il risarcimento dei danni per ogni conseguenza dannosa che per tale violazione potrebbe derivare.
Norme generali di comportamento:
1) prima dell’arrivo presso le unità oggetto delle lavorazioni, comunicazione per iscritto delle generalità del personale che opererà nelle unità stesse; eventuali variazioni andranno tempestivamente segnalate per iscritto;
2) divieto di utilizzare attrezzature di proprietà del Committente;
3) obbligo di ottemperare alle disposizioni specificatamente previste dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
4) rispetto delle normative vigenti in campo ambientale applicabili all’attività oggetto dell’appalto;
5) divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano perciò compromettere la sicurezza anche di altre persone;
6) custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l’esecuzione dei lavori, completamente a cura e rischio dell’Appaltatore che dovrà provvedere alle relative incombenze;
7) introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose è subordinata a preventiva autorizzazione;
8) obbligo di utilizzare attrezzature, macchine, utensili, conformi alle vigenti prescrizioni in materia di prevenzione infortuni, che devono trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza; tali condizioni devono essere mantenute nel tempo;
9) obbligo di utilizzare dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni effettuate;
10) divieto di depositare attrezzature e/o materiali in corrispondenza di vie di fuga, di passaggio ed uscite di sicurezza;
11) divieto di ostacolare l’accesso o la visibilità alle attrezzature di emergenza incendio ed alla cartellonistica di sicurezza;
12) il Committente ha facoltà di effettuare sopralluoghi durante lo svolgimento dei lavori intervenendo qualora non si riscontrino le garanzie di sicurezza;
13) a lavori ultimati la zona interessata deve essere sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta, rottami da smaltire a carico della Ditta affidataria secondo la vigente normativa.
Articolo 41 – Interpretazione del Capitolato Speciale Di Appalto
L'interpretazione delle disposizioni del presente Capitolato Speciale D'appalto deve essere fatta tenendo conto delle finalità e della comune intenzione delle parti. Per ogni altra evenienza si applicano gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
Articolo 42 - Disposizioni Particolari Riguardanti L’affidamento
L’aggiudicatario del servizio dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa al presente affidamento, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessa il presente affidamento.
Articolo 43 - Contenzionso
Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Modena.
Articolo 44 - Fallimento dell’Appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del D. Lgs 50/2016.
2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del D. Lgs 50/2016.
Articolo 45 - Risoluzione del Contratto
1. Salvo quanto previsto dall’art.108 comma 3 del D.lgs.50/2016 e art. 12 del presente capitolato, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:
- Apertura di procedura concorsuale a carico della ditta aggiudicataria;
- Messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte della ditta aggiudicataria;
- Mancata osservanza del divieto del subappalto, tranne i casi previsti dal presente Capitolato Speciale D'appalto
- Impiego di personale non alle dipendenze della ditta aggiudicataria;
- Inosservanza delle norme di sicurezza nella conduzione e gestione della prestazione dell'appalto;
- Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;
- Utilizzo di materiali non conformi in violazione delle norme, previste dal contratto;
- Interruzione non motivata della prestazione;
- Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- Gravi inadempienze e mancato rispetto di quanto pattuito nell'offerta presentata e approvata;
2. Per ogni controversia che dovesse insorgere e non risolta in accordo bonario, il foro competente sarà esclusivamente quello di Modena.
Articolo 46 – Obbligatorietà dei Patti Contrattuali
1. L'Impresa affidataria dichiara di avere preso piena conoscenza e di non avere dubbi di sorta in merito a tutte le condizioni riportate nei predetti articoli e a tutte le condizioni e prescrizioni riportate nell’allegato preventivo, senza delle quali le parti non sarebbero addivenute alla stipulazione del presente Atto.
Articolo 47 – Rinvio
Per quant’altro non specificato dal presente Capitolato speciale d’appalto si fa espresso riferimento alle norme e disposizioni del codice civile, nonché alle norme speciali vigenti in materia di appalti pubblici.
Articolo 48 - Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici
1. L’appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.
62 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”) e del Codice di comportamento regionale nelle sue parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali l’Amministrazione intrattiene rapporti di natura contrattuale.
2. L’appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato speciale,si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.
3. I Codici di comportamento sono consultabili e scaricabili dal sito internet della Regione – Sezione Amministrazione trasparente – Disposizioni Generali – Codice di comportamento.
4. Il contraente privato si impegna inoltre a trasmettere copie di entrambi i Codici di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, e a fornire tempestivamente, su richiesta del Comune, la prova dell’avvenuta trasmissione.
5. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.
6. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accogli bili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
CAPO II - NORME E PRESCRIZIONI TECNICHE
Articolo 49 - Indicazioni preliminari
1. Preliminarmente alla installazione dei PMS oggetto della locazione, devono essere completamente eseguiti i necessari accertamenti, verifiche e controlli sull’area di pertinenza, sulle quote di imposta del P.M.S. e sul recapito delle reti di urbanizzazione primaria, sulla portata dell'acquedotto in caso di realizzazione di impianto antincendio secondo la norma UNI e sui confini dell’area, in modo da avere piena cognizione dello stato dei luoghi e delle caratteristiche idro-geologiche e geotecniche e degli eventuali vincoli presenti.
2. Tutte le norme, le circolari e le direttive citate nel presente Capo II, sono da intendersi integrate secondo loro eventuali successive integrazioni e modificazioni, anche se non espressamente citate.
Articolo 50 - Accettazione dei materiali
I materiali e le forniture presenti e facenti parte dei PMS in appalto di locazione devono possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
1. L’appaltatore dovrà presentare con sollecitudine, se richiesto, adeguate campionature dei materiali utilizzati o da utilizzare, ottenendo l’approvazione del Direttore dell’esecuzione.
2. Le caratteristiche tecniche dei PMS e degli impianti e materiali in essi presenti saranno definite nei modi seguenti:
a)dalle prescrizioni di carattere generale del presente CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO;
b)dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
c)dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO;
d)dagli elaborati grafici, dettagli esecutivi o relazioni tecniche specialistiche allegati al progetto.
3. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture dovranno provenire da quelle località che l’Impresa riterrà di sua convenienza purché gli stessi abbiano l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
4. L’Impresa è obbligata a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO o dal Direttore dell’Esecuzione sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.
5. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà adeguatamente verbalizzato.
6. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie per l'accettazione dei materiali strutturali, ovvero specificamente previsti dal CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, sono disposti dalla Direzione dell'Esecuzione imputando la spesa a carico dell'Impresa. Per le stesse prove la Direzione dell'Esecuzione provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporterà espresso riferimento a tale verbale.
7. L’Impresa farà si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori e durante tutto il tempo della locazione (25 mesi, eventuali ulteriori 13 mesi), le stesse caratteristiche richieste dalle specifiche contrattuali e nel progetto offerto ed/o eventualmente accertate dal Direttore dell’Esecuzione.
Articolo 51 - Accettazione degli impianti
1. Tutti gli impianti presenti nei PMS da installare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, dovranno essere eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dal Direttore dell’Esecuzione, delle specifiche del presente CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia. Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato generale emanato con
D.M. 145/00, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.
2. Durante l’esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere relative, l’Impresa dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l’installazione e/o il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dal Direttore dell’Esecuzione, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell’impresa.
3. Le caratteristiche strutturali ed impiantistiche dei P.M.S., come richiesto dal presente CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO e dalle norme in vigore nei vari settori, devono essere garantite dall’Impresa tramite Elaborati Tecnici Progettuali, Verbali di Verifiche, Certificazione di Conformità da rilasciare all'atto dell'ultimazione della installazione per ogni P.M.S. installato. Le stesse costituiscono precondizione al rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione della fase di installazione e di fatto dell’inizio della Locazione.
4. Inoltre, dovranno essere prodotte tutte le omologazioni, certificazioni, dichiarazioni di corretta posa, dichiarazioni di conformità, prove di laboratorio, ecc, comprensive di allegati, relativamente a:
- impianti elettrici e speciali;
- impianti idrotermosanitari, meccanici (trattamento aria, ecc.), condizionamento;
- impianti antincendio;
- presidi antincendio (porte tagliafuoco, maniglioni, ecc.),
- materiali R.E.I. (pareti, pannellature, sigillature, setti, serrande, tendaggi, rivestimenti, arredi,
ecc.),
- vetri e infissi, parapetti, pannellature, controsoffitti, finiture varie, tinte, arredi, ecc.
5. Entro dieci giorni dalla ultimazione della installazione di ogni singolo blocco, l'Impresa deve presentare all'Amministrazione, per ogni P.M.S. gli as-built completi delle certificazioni richiestie di ogni altro documento tecnico necessario alla messa in servizio dei PMS.
Articolo 52 Scavi
1. Tutti gli scavi e rilevati occorrenti, provvisori o definitivi, .incluse la formazione di cunette, accessi, rampe e passaggi saranno in accordo con i disegni di progetto e le eventuali prescrizioni del Direttore dell'esecuzione.
2. Nell'esecuzione degli scavi si dovrà procedere alla rimozione di qualunque cosa possa creare impedimento o pericolo per le opere da eseguire, le sezioni degli scavi dovranno essere tali da impedire frane o smottamenti e si dovranno approntare le opere necessarie per evitare allagamenti e danneggiamenti dei lavori eseguiti.
3. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi sarà avviato a discarica seguendo le procedure della normativa vigente in materia; qualora si rendesse necessario il successive utilizzo, di tutto o parte dello stesso, si provvederà ad un idoneo accantonamento nell’area del cantiere.
4. Le pareti degli scavi saranno prevalentemente verticali e, se necessario, l'Impresa dovrà provvedere al posizionamento di puntelli e paratie di sostegno a protezione, restando pienamente responsabile di eventuali danni a persone o cose provocati da cedimenti del terreno; i piani di fondazione dovranno essere perfettamente orizzontali e il Direttore dell'esecuzione potrà richiedere ulteriori sistemazioni dei livelli, anche se non indicate nei disegni di progetto, senza che l'Impresa possa avanzare richieste di compensi aggiuntivi.
5. Tutti gli scavi eseguiti dall'Impresa, per la creazione di rampe o di aree di manovra dei mezzi, al di fuori del perimetro indicato, non saranno computati nell'affidamento e dovranno essere ricoperti, sempre a carico dell'Impresa, a lavori eseguiti.
6. Negli scavi per condotte o trincee che dovessero interrompere il flusso dei mezzi di cantiere o del traffico in generale, l'Impresa dovrà provvedere, a suo carico, alla creazione di strutture provvisorie per il passaggio dei mezzi e dovrà predisporre un programma di scavo opportuno ed accettato dal Direttore dell'esecuzione.
7. Per gli scavi eseguiti sotto il livello di falda su terreni permeabili e con uno strato d'acqua costante fino a 20 cm dal fondo dello scavo, l'Impresa dovrà provvedere, a sue spese, all'estrazione della stessa; per scavi eseguiti a profondità maggiori di 20 cm dal livello superiore e costante dell'acqua e qualora non fosse possibile creare dei canali di deflusso, saranno considerati scavi subacquei e computati come tali.
8. Le suddette prescrizioni non si applicano per gli scavi in presenza d'acqua proveniente da precipitazioni atmosferiche o rotture di condotte e per i quali l'Impresa dovrà provvedere, a sue spese, all'immediata estrazione dell'acqua ed alla riparazione dei danni eventualmente causati.
Articolo 53 Calcestruzzo
1. La classe di resistenza per i calcestruzzi gettati in opera deve avere caratteristica di resistenza tale da garantire almeno la classe C20/25 entro 21 giorni dal getto. Si dovrà prevedere, pertanto, la preparazione di un numero adeguato dì provini, per permettere prove a compressione a 21 giorni dal getto, nonché a maturazione avvenuta, come previsto dalla normativa.
2. E' onere della ditta il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, ogni altro onere e .magistero per dare I conglomerati eseguiti a regola d'arte.
3. Le ulteriori specifiche saranno maggiormente dettagliate con la redazione del progetto esecutivo ed in particolare con la relazione redatta dal progettista delle opere strutturali.
4. Tutti gli additivi da usare per calcestruzzi e malte (aereanti, acceleranti, fluidificanti , etc.) dovranno essere conformi alla normativa specifica ed alle prescrizioni eventualmente fissate. Dovranno, inoltre, essere impiegati nelle quantità (inferiori al 2% del peso del legante), secondo le indicazioni delle case produttrici; potranno essere eseguite delle prove preliminari per la verifica dei vari tipi di materiali e delle relative caratteristiche.
5. Il quantitativo dovrà essere il minimo necessario, in relazione al corretto rapporto acqua-cemento e considerando anche le quantità d'acqua presente negli inerti; la miscela ottenuta dovrà quindi rispondere alla necessaria lavorabilità ed alle caratteristiche di resistenza finale prevista dalle prescrizioni.
6. La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto dovranno essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
7. In conformità alle disposizioni vigenti, i controlli sulle caratteristiche del calcestruzzo fresco devono essere effettuati con prelievi a piè d'opera e, nel caso del calcestruzzo preconfezionato, i controlli devono essere eseguiti al momento dello scarico in contraddittorio tra le parti interessate alla fornitura .
8. Durante tutta la fase dei getti in calcestruzzo secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni, il Direttore dell'esecuzione farà prelevare, nel luogo di esecuzione a bocca di betoniera o a piè d'opera, per ogni giorno di getto almeno una doppia coppia di provini per ogni prelievo, considerato quanto espressamente previsto nel 1 del presente articolo. Le prove da effettuare ai fini dell'accettazione devono essere eseguite in conformità alle norme UNI EN di riferimento per quanto attiene al campionamento, ed alle norme UNI EN di riferimento per quanto attiene il confezionamento e la stagionatura dei provini, nonché le relative prove di resistenza a compressione.
9. Prima delle operazioni di scarico dovranno essere effettuati controlli sulle condizioni effettive di lavorabilità che dovranno essere conformi alle prescrizioni previste per i vari tipi di getto. Durante lo scarico dovranno essere adottati accorgimenti per evitare fenomeni di segregazione negli impasti.
Articolo 54 Acciaio per armatura
1. Acciaio previsto da progetto deve essere del tipo B450C.
2. L’acciaio da calcestruzzo armato deve essere qualificato secondo le procedure riportate nelle “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche.
3. I dispositivi di raccordo e di ancoraggio devono essere conformi alle norme vigenti. La superficie delle armature deve essere esente da ruggine e da sostanze che possono deteriorare le proprietà dell'acciaio o del calcestruzzo o l'aderenza fra loro.
4. Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio adeguato al diametro, i diametri dei mandrini di curvatura devono essere adattati al tipo d’armatura, e non devono essere inferiori ai valori indicati dalla normativa di settore e le armature dovranno essere messe in opera secondo le posizioni, le prescrizioni e le indicazioni dei disegni e dei documenti del progetto esecutivo. Dovranno inoltre essere rispettate:
□ le tolleranze di posizionamento definite nella documentazione progettuale;
□ lo spessore del copriferro specificato.
Allo scopo, sarà opportuno utilizzare adeguati calibri o spessori.
5. Le giunzioni, sia nel tipo che nella posizione, dovranno essere indicate con precisione nel progetto e dovranno essere eseguite nel massimo rispetto delle stesse prescrizioni progettuali.
6. Le giunzioni possono essere effettuate mediante:
saldature eseguite in conformità alle norme vigenti, previo accertamento della saldabilità dell’acciaio in uso e della sua compatibilità con il metallo d’apporto nelle posizioni o condizioni operative previste nel progetto esecutivo;
manicotto filettato;
sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l’ancoraggio di ciascuna barra.
7. In ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza mutua (intraferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro. Nelle unioni di sovrapposizione, se necessario, si devono valutare gli sforzi trasversali che si generano nel calcestruzzo circostante, che va protetto con specifiche armature addizionali, trasversali o di cerchiatura.
8. Le saldature non devono essere eseguite in una parte curva o in prossimità di una curva dell’armatura. La saldatura per punti è ammessa solo per l’assemblaggio delle armature. Non deve essere permessa la saldatura delle armature di acciaio galvanizzato a meno di diverse specifiche prescrizioni, che indichino il procedimento da seguire per il ripristino della protezione.
Articolo 55 - Requisiti costruttivi e di progetto
1 - Pavimento e sottofondo
Il manto di usura dovrà essere di tipo antiscivolo, preferibilmente in PVC omogeneo a tutto consumo ad unico telo realizzato anche mediante saldature posto in opera in aderenza agli elementi costruttivi, di classe “0”, escludendo spazi vuoti o intercapedini, totalmente incollato, bloccato alle estremità contro le pareti esterne da adeguato profilo battiscopa, rispondente alle norme UNI di riferimento, o di altro materiale con caratteristiche di durezza, durabilità equivalenti.
Suddivisione interna
1. La suddivisione interna deve soddisfare, in termini di numero di stanze, suddivise in aule, uffici, direzione, servizi igienici e ripostigli di servizio, spazi comuni e, ove richiesto, laboratori, refettori, locali porzionamento, tutte le necessità che richieste.
2. La realizzazione di bagni per persone diversamente abili dovrà essere conforme alla Legge 9 gennaio 1989, n. 13, ed al successivo D.M. 14 giugno 1989, n. 236.
Serramenti interni/esterni
1. L’apertura delle finestre deve essere del tipo ad anta o scorrevole. L’infisso deve essere dotato di sistema oscurante esterno entro telaio guidato, complete di gocciolatoio. Gli infissi saranno eseguiti in completo accordo con i disegni di progetto e le eventuali prescrizioni fornite dal Direttore dell’Esecuzione e le relative norme UNI.
2. Tutti gli infissi dovranno essere certificati secondo le norme UNI con particolare riguardo all'isolamento a tenuta dell’aria, alla tenuta infiltrazioni all’acqua, resistenza sollecitazioni del vento, isolamento termico.
3. Le parti apribili dovranno essere munite di coprigiunti, la perfetta tenuta all’aria e all’acqua dovrà essere garantita da battute multiple e relativi elementi elastici.
4. Tutti i collegamenti dovranno essere realizzati con sistemi tecnologicamente avanzati; i materiali, le lavorazioni, l’impiego di guarnizioni, sigillanti o altri prodotti, i controlli di qualità saranno disciplinati dalla normativa vigente e dai capitolati tecnici delle industrie di settore.
5. I coprifili-mostre saranno realizzati con lo stesso tipo di materiale impiegato per i telai di dimensioni e forme fissate dal progetto o dal Direttore dell’esecuzione; verranno applicati ai controtelai con viti di acciaio o chiodi.
6. Le porte di comunicazione esterne, a una o due ante, saranno di dimensioni minime cm 120 x cm 220, complete di eventuali vetri di sicurezza e maniglione antipanico.
7. Le porte interne avranno dimensioni minime cm 120 x cm 210, con maniglia per disabili. Le porte dei bagni devono avere dimensione minime cm 80 x cm 210, con serratura libero/occupato, ad eccezione di quelli per persone diversamente abili che avranno dimensioni minime cm 90 x cm 210.
Pareti
Le pareti dovranno garantire un buon comfort ambientale a fronte del loro particolare impiego. Una delle due pareti di fondo delle aule deve essere idonea a sostenere il peso della LIM.
Copertura
1. La copertura del tetto dovrà garantire l'impermeabilità del sistema. Il tetto sarà coibentato in
modo da offrire il massimo isolamento e dovrà prevedere la pedonabilità e disporre di una portata minima compreso il carico neve adeguata alla zona climatica di riferimento
2. La copertura supplementare qualora offerta, (tetto a falda) deve essere installata sul posto una volta completato l’assemblaggio dei P.M.S. con struttura portante realizzata con profili sagomati e fissati alla struttura del tetto del modulo.
3. L’eventuale colmo della costruzione sarà rifinito con un apposito profilo che non permetta l’infiltrazione delle acque al di sotto della copertura.
4. Nella costruzione delle coperture dovranno essere eseguiti, senza speciale compenso, tutti i maggiori magisteri necessari per la formazione degli eventuali colmi, delle scossaline, degli esalatori e del passaggio delle antenne.
Opere da lattoniere
1. I manufatti ed i lavori in lamiera metallica di qualsiasi tipo, forma o dimensione dovranno rispondere alle caratteristiche richieste e saranno forniti completi di ogni accessorio o lavoro di preparazione necessari al perfetto funzionamento
2. I canali di gronda dovranno essere realizzati con i materiali indicati e collocati in opera con pendenze non inferiori all’1% e lunghezze non superiori ai 12 metri, salvo diverse prescrizioni.
3. I pluviali dovranno essere collocati all’esterno dei P.M.S. se si opterà per la copertura a falda e dovranno avere un diametro interno non inferiore a 100 mm e distribuiti in quantità di uno ogni 50 m2 di copertura, o frazione della stessa, con un minimo di uno per ogni piano di falda. Il posizionamento avverrà ad intervalli non superiori ai 20 m ad almeno 10 cm dal filo esterno della parete di appoggio e con idonei fissaggi a collare da disporre ogni 1,5-2 metri.
Requisiti particolari per gli impianti tecnologici
1. L'Impresa, ovvero le ditte subappaltatrici dei lavori relativi all’installazione degli impianti tecnologici rientranti nell'ambito di applicazione del D.M. 37/08 e s.m.i., sono tenute al rispetto delle nome in esse contenute, e prima dell'inizio dei lavori, devono fornire l'attestazione, rilasciata dalla C.C.I.A.A. in cui risultano essere iscritte, della loro abilitazione alla installazione, trasformazione, ampliamento, modifica o manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della suddetto D.M..
2. Gli impianti e i loro componenti devono essere realizzati secondo la regola d'arte in conformità alle disposizioni dell'art. 7 del D.M. 37/08 e s.m.i.. La realizzazione degli impianti nel rispetto delle norme UNI e CEI è considerata a regola d'arte.
3. Al temine dei lavori l'Impresa o le Imprese subappaltatrici installatrici devono rilasciare per ognuno degli impianti realizzati ricadenti nell'ambito dell'art 7 del D.M. 37/08, il relativo certificato di conformità, nonché quanto indicato nel capoverso del presente Disciplinare relativamente agli impianti.
3. Impianto elettrico
1. Il Direttore dell’Esecuzione, al termine dei lavori di installazione, si farà rilasciare il rapporto di verifica dell'impianto elettrico e raccoglierà inoltre la documentazione più significativa per la successiva gestione e manutenzione.
2. Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte in rispondenza alla legge n. 186/68 e al D.M.
n. 37/08 e s.m.i.. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati secondo le norme CEI applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di impianto specifico oggetto del progetto.
3. Vanno inoltre rispettate le disposizioni del DM del 16 febbraio 1982 e della legge n. 818 del 7 dicembre 1984, del D.M. Interno 26 agosto 1992.
4. Ai sensi della legge n. 37/08 del DPR 6 dicembre 1991, n. 447, “Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, in materia di sicurezza degli impianti” e del DM 20 febbraio 1992 “Approvazione del modello di conformità dell’impianto alla regola dell’arte di cui all’art. 7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti”, deve essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte ovvero sullo stesso materiale deve essere stato apposto un marchio che ne attesti la conformità, ovvero quest’ultimo deve aver ottenuto il rilascio di un attestato di conformità da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli stati membri della Comunità Economica Europea, oppure deve essere munito di dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore. I materiali non previsti nel campo di applicazione della legge 18 ottobre 1977, n. 791 e per i quali non esistono norme di riferimento devono comunque essere conformi alla legge n. 186/68.
5. Tutti i materiali devono essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.
6. Per gli impianti elettrici, nel caso più generale, è indispensabile l'analisi dei carichi previsti e prevedibili per la definizione del carico convenzionale dei componenti e del sistema. Con riferimento alla configurazione e costituzione degli impianti, che saranno riportate su adeguati schemi e planimetrie, è necessario il dimensionamento dei circuiti sia per il funzionamento normale a regine, che per il funzionamento anomalo per sovracorrente.
7. Ove non diversamente stabilito, la caduta di tensione nell'impianto non deve essere superiore al 4% del valore nominale.
8. I componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive norme e scelti e messi in opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente, secondo le norme CEI di riferimento.
9. È indispensabile che l'esecuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo durante la prima fase delle opere edili durante la quale è ancora possibile interrare i dispersori stessi senza particolari opere di scavo o di infissione e quando inoltre, se del caso, possono essere eseguiti i collegamenti dello stesso ai ferri dei plinti di fondazione, utilizzando così dispersori naturali.
10. I collegamenti equipotenziali principali devono essere eseguiti in base alle prescrizioni della norma CEI di riferimento.
11. Occorre preoccuparsi del coordinamento per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali, richiesti per tubazioni metalliche o per altre masse estranee all'impianto elettrico che fanno parte della costruzione; è opportuno che vengano assegnate le competenze di esecuzione.
12. Si raccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi di interferenza trai vari impianti tecnologici interrati ai fini della corrosione. Si raccomanda inoltre la misurazione della resistività del terreno.
13. L’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche deve essere realizzato in conformità alle disposizioni del D.M. n. 37/08 e s.m.i.. È opportuno predisporre tempestivamente l'organo di captazione sulla copertura ed adeguate sedi per le calate, attenendosi alle distanze prescritte dalle norme CEI 81-1.
14. L’edificio, inoltre, deve essere dotato di:
- quadro di protezione e comando dotato di interruttore generale e di interruttori di protezione per 3 linee separate, ognuna protetta a norma, per locale, servizio/ luce e FM, sistemi di avviso e sgancio al raggiungimento del massimo assorbimento ammesso,
- tubazione in P.V.C. serie pesante filettabile terminante sotto il piano pavimento dotata di stringicavo, collegante il quadro elettrico interno, per il collegamento diretto del cavo di alimentazione proveniente dal contatore;
- interruttori e deviatori nel numero e della potenza necessaria;
- plafoniere fluorescenti, a doppio isolamento per aule, uffici e corridoi/disimpegni, con caratteristiche adeguate a garantire le prestazioni illuminanti ed i livelli di illuminamento di cui al punto 5.2 del
D.M. 18 dicembre 1975, della norma UNI 12464 e del DLgs 81/08;
- plafoniere incandescenza 60 W, per servizi igienici (tipo stagna a doppio isolamento);
- plafoniere di emergenza autoalimentate di tipo fluorescente, con indicatore delle vie d’esodo;
- prese per utilizzatori 10/16A+T multiuso, con alveoli protetti e dotate di marchio IMQ, in tutti gli ambienti e per ogni postazione di lavoro nei locali ufficio, in numero adeguato per evitare l’utilizzo di adattatori e/o prese multiple;
- scatola esterna per allacciamento TV, con staffe per supporto piantone antenna, con foro parete protetto e relativo impianto con prese interne per ogni aula, laboratorio e ufficio;
- scatola esterna per allacciamento telefono, con foro parete protetto e relativo impianto e prese interne per ogni ufficio.
4. Illuminazione di emergenza
1. Per il servizio di illuminazione di emergenza, sarà opportuno che l’alimentazione venga compiuta normalmente con circuito indipendente.
2. Impianti per luce di riserva e di sicurezza (con valori di illuminamento pari a 5 Lux a pavimento): sono considerati impianti per luce di riserva quelli suscettibili di essere alimentati da una sorgente autonoma con inserzione manuale od automatica al mancare dell’energia.
3. In particolare, per quanto riguarda l’illuminazione di riserva e di sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, si richiama la Norma CEI 64-8 relativa, nonché il DM 19/8/1996 relativo alla prevenzione incendi.
4. Si dovrà inoltre fare riferimento al DM 26 agosto ’92, alle norme di prevenzione incendi applicabili, alle norme UNI 1838, UNI 11222, ed alle leggi, decreti, norme e regolamenti applicabili
5. Impianto TV
1. Deve essere prevista l'istallazione di antenna TV.
2. La rete di collegamento con le prese di antenna sarà costituita da cavo schermato bilanciato, o da cavo coassiale (in relazione al sistema adottato), posti entro canalizzazioni in tubo di acciaio smaltato, o tipo mannesman, o di materie plastiche.
3. Il criterio da osservare nella progettazione, perché l’impianto sia efficiente, sarà di disporre i montanti sulla verticale della posizione stabilita per le derivazioni alle utenze.
4. I valori relativi all’impedenza caratteristica ed all’attenuazione dei cavi impiegati dovranno essere compresi entro i limiti dipendenti dal tipo di antenna prescelto.
5. Le prese d’antenna, previste in tutti gli uffici, per derivazione alle utenze delle radio e telediffusioni, dovranno essere del tipo adatto al sistema di impianto adottato e dovranno essere complete degli indispensabili accessori. Sono preferibili quelle per montaggio entro normali scatole della stessa serie civile da incasso, anche se installate in scatole distinte dalle prese a spina di energia.
6. Riscaldamento/Condizionamento
1. L'impianto dì condizionamento, per ogni locale ad eccezione del bagno nel quale sarà previsto un termoconvettore da 1.000 W, dovrà assicurare il raggiungimento delle temperature idonee alla permanenza di alunni ed insegnanti.
2. I condizionatori saranno alimentati mediante una linea elettrica attestata al quadro di ogni singolo modulo.
7. Impianto idrico-sanitario
In conformità al D.M. 37/08, gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica: le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.
8. Apparecchi sanitari
1. Gli apparecchi sanitari in generale, indipendentemente dalla loro forma e dal materiale costituente, devono soddisfare i seguenti requisiti:
- robustezza meccanica;
- durabilità meccanica;
- assenza di difetti visibili ed estetici;
- resistenza all'abrasione;
- pulibilità di tutte le parti che possono venire a contatto con l'acqua sporca;
- resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico);
- funzionalità idraulica
- dimensioni coerenti con la funzione didattica svolta nel P.M.S.
9. 2. Gli apparecchi di ceramica e materie plastiche devono rispondere alle relative prescrizioni di cui sopra si intende comprovata se essi rispondono alle norme UNI EN di riferimento.
10.Scarichi di apparecchi sanitari e sifoni (manuali, automatici)
Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono denominati e classificati come riportato nelle norme UNI sull'argomento.
11.Esecuzione dell'impianto di adduzione dell'acqua
1. In conformità al D.M. n. 37/08 e s.m.i. gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica: le norme UNI sono considerate di buona tecnica.
2. Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla sicurezza (distanze degli apparecchi sanitari da parti dell'impianto elettrico) così come indicato nella norma CEI di riferimento.
12.Impianto di scarico acque usate
5. L’impianto di scarico delle acque usate deve essere conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 152 dell’11 maggio 1999 e s.m.i. “Disciplina sulla tutela delle acque dall’inquinamento”.
6. Il sistema di scarico deve essere indipendente dal sistema di smaltimento delle acque meteoriche almeno fino al punto di immissione nella fogna pubblica. La modalità di recapito delle acque usate sarà comunque conforme alle prescrizioni delle competenti autorità.
7. Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità indicati nei documenti progettuali e, qualora questi non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
a) l'impianto deve essere installato nel suo insieme in modo da consentire la facile e rapida manutenzione e pulizia; deve permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni sua parte senza gravosi o non previsti interventi distruttivi di altri elementi della costruzione; deve permettere l'estensione del sistema, quando previsto, ed il suo facile collegamento ad altri sistemi analoghi.
b) Le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo il proprio asse, parallele alle pareti e con la pendenza di progetto. Esse non devono passare sopra apparecchi elettrici o similari o dove le eventuali fuoruscite possono provocare inquinamenti. Quando ciò è inevitabile, devono essere previste adeguate protezioni che
convogliano i liquidi in un punto di raccolta.
c) i raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli allineamenti, le discontinuità, le pendenze, etc.. Le curve ad angolo retto non devono essere usate nelle connessioni orizzontali (sono ammesse tra tubi verticali e suborizzontali), sono da evitare le connessioni doppie e tra loro frontali ed i raccordi a T. I collegamenti devono avvenire con opportuna inclinazione rispetto all'asse della tubazione ricevente ed in modo da mantenere allineate le generatrici superiori dei tubi.
d) i cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producono apprezzabili variazioni di velocità od altri effetti di rallentamento. Le connessioni in corrispondenza di spostamento dell'asse delle colonne della verticale devono avvenire ad opportuna distanza dallo spostamento e comunque a non meno di 10 volte il diametro del tubo ed al di fuori del tratto di possibile formazione delle schiume. Le colonne di ventilazione secondaria, quando non hanno una fuoriuscita diretta all'esterno, possono:
- essere raccordate alle colonne di scarico ad una quota di almeno 15 cm più elevata dal bordo superiore del troppopieno dell'apparecchio collocato alla quota più alta nell'edificio;
- essere raccordate al di sotto del più basso raccordo di scarico;
- devono essere previste connessioni intermedie tra colonna di scarico e ventilazione almeno ogni 10 connessioni nella colonna di scarico.
e) I terminali delle colonne fuoriuscenti verticalmente dalle coperture devono essere a non meno di 0,15 m dall'estradosso per coperture non praticabili ed a non meno di 2 m per coperture praticabili. Questi terminali devono distare almeno 3 m da ogni finestra oppure essere ad almeno 0,60 m dal bordo più alto della finestra.
f) I punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale a quello del tubo fino a 100 mm, e con diametro minimo di 100 mm negli altri casi. Devono essere posizionati:
- al termine della rete interna di scarico insieme al sifone e ad una derivazione;
- ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°;
- ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro sino a 100 mm ed ogni 30 m per tubi con diametro maggiore;
- ad ogni confluenza di due o più provenienze;
- alla base di ogni colonna.
Le ispezioni devono essere accessibili ed avere spazi sufficienti per operare con gli utensili di pulizia. Apparecchi facilmente rimovibili possono fungere da ispezioni. Nel caso di tubi interrati con diametro uguale o superiore a 300 mm bisogna prevedere pozzetti di ispezione ad ogni cambio di direzione e comunque ogni 40/50 m.
g) I supporti di tubi ed apparecchi devono essere staticamente affidabili, durabili nel tempo e tali da non trasmettere rumori e vibrazioni. Le tubazioni vanno supportate ad ogni giunzione e, in particolare, quelle verticali almeno ogni 2,5 m e quelle orizzontali ogni 0,5 m per diametri fino a 50 mm, ogni 0,8 m per diametri fino a 100 mm, ogni 1,00 m per diametri oltre 100 mm. Il materiale dei supporti deve essere compatibile chimicamente ed in
quanto a durezza con il materiale costituente il tubo.
h) Gli scarichi a pavimento all'interno degli ambienti devono sempre essere sifonati con possibilità di un secondo attacco.
13.Requisiti di contenimento energetico
1. La prestazione energetica dei P.M.S. dovrà essere caratterizzato da un indice di prestazione globale rientrante in una classe energetica ≤ B. Le norme di riferimento, la metodologia di calcolo i criteri e le modalità per l’ottenimento della prestazione energetica di cui sopra dovrà tenere conto delle disposizioni contenute nella L. R. 23/12/2004, n° 26, dal D.Lgs. 19/08/2005, n° 192 modificato dal D.Lgs. 20/12/2006, n° 311, dalla Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Xxxxxx-Romagna, n° 156 del 2008, modificata e integrata dalle D.G.R. n° 1362/2010 e D.G.R. n° 1366/2011.
Articolo 56 - Rispondenza alla normativa antincendio
1. Tutti i P.M.S. devono essere realizzati conformemente al D.M. 26 agosto 1992, che ha per oggetto i criteri di sicurezza antincendio da applicare negli edifici e nei locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado, allo scopo di tutelare l’incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio di incendio. Stante la provvisorietà dell’intervento, per lo svolgimento dell’anno scolastico 2012-2013, date le probabili difficoltà di approvvigionamento sul mercato dei moduli, data la specificità degli stessi richiesta, sia temporali per la loro messa in funzione, si rappresenta la possibilità di derogare alla normativa di riferimento sulle scuole, DM 26/08/1992 - Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica, relativamente ai punti:
• Resistenza al fuoco delle strutture
Le strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno R 30 (strutture portanti) e REI 30 (strutture separanti) per edifici con altezza antincendio fino a 24 m.
Nel volume delle strutture dei P.M.S. è vietata la presenza di depositi e spazi a rischio specifico, posizionabili invece ad una distanza minima di m 5 dagli stessi, ai quali devono comunque applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.
• Reazione al fuoco dei materiali
Sono ammessi materiali di rivestimento con classificazione di reazione al fuoco non superiore alla ex classe 1 secondo i requisiti di cui al D.M. 15/03/2005;
I materiali di rivestimento, ammessi debbono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi, di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini;
I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.
2. A fronte della possibilità di derogare ai punti di cui sopra sono previste le seguenti misure compensative:
a) uscite di sicurezza: al fine di assicurare, per ogni eventuale caso di emergenza, il sicuro esodo degli occupanti la scuola, si evidenzia che nei P.M.S. ad un piano le aule/stanze dovranno essere dotate di uscita di sicurezza propria che conduce direttamente all’esterno della scuola in area sicura;
b) impianto rilevamento fumi: Impianto fisso di rilevazione fumi/incendio in tutti gli ambienti o locali il cui carico d'incendio superi i 30 kg/m2, comunque indipendentemente dal carico d’incendio i rilevatori saranno installati nelle vie di esodo e nei locali non presidiati;
c) impianto elettrico, allarme: L’impianto elettrico sarà del tipo a canalina esterna, il sistema di allarme sarà costituito, per tutti gli ordini di scuola, dallo stesso impianto a campanelli usato normalmente per la scuola, purché venga convenuto un particolare suono, in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo il cui comando è posto in locale costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola con in aggiunta anche un impianto di altoparlanti atto a segnalare il pericolo a tutti gli occupanti il complesso scolastico;
d) estintori: Saranno installati estintori portatili di capacità estinguente non inferiore 13 A, 89 B, C di tipo approvato dal Ministero dell'interno in ragione di almeno un estintore per ogni 100 m2 di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di tre estintori per piano;
e) realizzazione di marciapiede perimetrale all’edificio di almeno m 1,20, al fine di non consentire il parcheggio ravvicinato di veicoli;
f) fascia di rispetto di m. 5,00 intorno al perimetro dell’edificio scolastico inibita alla presenza di materiale combustibile (veicoli, materiale combustibile, etc.).
3. Inoltre per le strutture scolastiche bipiano:
a) superficie massima del plesso scolastico: 3.000 m2;
b) aumento del 50% delle scale antincendio previste dalla norma, adottando una capacità di deflusso pari alla metà di quanto previsto dal D.M. 26/08/92 (non superiore a 30 per ogni piano);
c) impianto rilevamento fumi: Impianto fisso di rilevazione fumi/incendio in tutti gli ambienti o locali il cui carico d'incendio superi i 10 kg/m2, comunque indipendentemente dal carico d’incendio i rilevatori saranno installati nelle vie di esodo e nei locali non presidiati.
4. Il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, “attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio”, dovrà essere richiesto dall’Impresa producendo istanze ai Comandi VVF territorialmente competenti secondo le procedure previste dal D.P.R. 151/2011 e inoltrate alla Direzione Regionale per il tramite dei Comandi Provinciali.
5. Tutte le pratiche e gli oneri relativi al rilascio del C.P.I., intestato al nominativo/ente che sarà comunicato dall’Amministrazione, sono a carico dell’impresa aggiudicataria dell’affidamento.
Articolo 57 Aree di pertinenza
39.01. Per la realizzazione delle aree di pertinenza l'Impresa deve provvedere alle seguenti opere:
- eventuali demolizioni di porzione di muri di confine, di recinzioni, di pavimentazioni, esistenti nell’area di qualsiasi tipo (asfaltata, in elementi di calcestruzzo autobloccanti o porfido, platee in calcestruzzo etc.etc) per permettere l’accesso al cantiere e le lavorazioni secondo l’ampiezza delle aree assegnate, compreso il carico, il trasporto e lo scarico in discarica controllata, con le modalità previste dalla normative del settore;
- le opera di modellamento dei terreni mediante scavi/riporti, eseguite con mezzi meccanici e lo scarico in discarica controllata; ovvero il riutilizzo nei rilevati e/o riempimenti sagomature e riprofilature del sito;
- i basamenti dei P.M.S., nelle forme e dimensioni correlate alla tipologia costruttiva , alla provvisorietà dei moduli ed alle caratteristiche geologico - geotecniche del sito;
- la realizzazione di recinzione perimetrale dotata di cancello di idonee dimensioni;
- le aree a parcheggio e viabilità;
- la realizzazione di reti di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche delle aree di pertinenza, nonché il tombamento di eventuali canali (scolo o irrigui) con tubazioni di adeguata sezione;
- la realizzazione di reti di distribuzione elettrica, telefonica, idrica e fognaria, con le necessarie tubazioni e pozzetti di ispezione e di scarico prefabbricati, muniti di chiusini in ghisa carrabili, comprensivo di ogni allaccio al punto di presa sul confine del lotto come indicato dai comuni;
- il ripristino della pavimentazione esistente, di qualsiasi tipologia, ove questa sia stata interessata dagli interventi di realizzazione delle reti dei servizi dei P.M.S..
39.02 Viabilità nei cantieri
1. durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.
39.03 Scavo a sezione obbligata
1. Nei lavori di scavo eseguiti con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.
2. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di 1,50 m, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all’applicazione delle necessarie armature di sostegno.
39.04 Deposito di materiali in prossimità degli scavi
1. E’ vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi, soprattutto se privi delle necessarie armature, in quanto il materiale accumulato può esercitare pressioni tali da provocare frane.
2. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle
necessarie puntellature.
3. Le materie di risulta degli scavi, se non utilizzate per sistemazioni esterne o rinterri quando idonee, vanno portate a rifiuto autorizzato con oneri a carico dell'Impresa.
4. Rientra a carico della ditta anche il ripristino delle opere e delle infrastrutture eventualmente danneggiate in connessione dell'esecuzione dei lavori di che trattasi.
39.05 Pulizia e bonifica dell'area
1. Sono a carico dell'Impresa gli oneri per la pulizia e la bonifica generale dell'area previo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, ivi incluso il taglio di alberi anche di alto fusto e dei cespugli, siepi e l'estirpazione di eventuali ceppaie nella zona prevista per la realizzazione del piano di appoggio dei P.M.S. e del relativo piazzale.
2. Rientra a carico della ditta il carico e trasporto a rifiuto presso discarica autorizzata a qualsiasi distanza del materiale provenienti dalla pulizia, dalla bonifica, dal taglio della vegetazione esistente e dallo scotico dell'area oggetto dei lavori.
39.06 Scavo di sbancamento
1. Lo scavo di sbancamento, dello spessore non inferiore a cm 20, può essere eseguito a mano o con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza , asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per la quota di imposta del piano del basamento di appoggio dei P.M.S. e per la realizzazione delle aree di pertinenza da pavimentare .
2. Resta a cura e spese dell'Impresa appaltatrice il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo presso una discarica autorizzata del materiale proveniente dagli scavi e non idoneo al suo eventuale riutilizzo nell'area del cantiere.
39.07 Sistemazione dell’area di pertinenza del P.M.S.
1. L'area di pertinenza del P.M.S. deve essere sistemata mediante opportuna pavimentazione.
2. E' a carico della ditta la fornitura e posa in opera di geotessile a marcatura CE, con funzione di separazione e filtrazione dei piani di posa del misto granulare stabilizzato che dovrà essere con granulometria continua mediante compattazione con rulli vibranti di idoneo peso per la costruzione dello strato di fondazione del piazzale. Lo strato di fondazione in misto stabilizzato, dello spessore non inferiore a cm 40, deve essere realizzato con le pendenze idonee allo smaltimento delle acque meteoriche per •la successiva stesa del manto in conglomerato bituminoso.
3. Sul piano in misto stabilizzato è onere della ditta appaltatrice la stesa di uno strato di conglomerato bituminoso tipo binder, provvisto di marchiature CE, dello spessore minimo compreso di cm 8.
4. Nella formazione del piano pavimentato dovranno essere garantite le pendenze adeguate per convogliare le acque id pioggia in corrispondenza delle caditoie appositamente predisposte secondo le prescrizioni previste nel presente Disciplinare.
39.08 Basamento dei P.M.S. ad un piano
1. E' a carico della ditta la fornitura e posa in opera di geotessile a marcatura CE, con funzione di separazione e filtrazione dei piani di posa del misto granulare stabilizzato che dovrà essere con granulometria continua mediante compattazione con rulli vibranti di idoneo peso dello strato di fondazione del piazzale. Lo strato di fondazione e dello spessore non inferiore a cm. 40.
2. Il basamento dovrà avere area almeno pari alla proiezione a terra dei P.M.S., incrementata di una fascia perimetrale di larghezza almeno pari m 1,20, con spessore minimo di cm 10 e realizzato con calcestruzzo strutturale avente le caratteristiche come descritte nell'apposito articolo del presente Disciplinare, con maglia di rete elettrosaldata di spessore mm 8 / 20x20 cm2.
3. La rete elettrosaldata deve essere opportunamente sollevata di almeno cm 2 e non poggiata semplicemente sul misto stabilizzato.
4. Nella formazione del piano pavimentato dovranno essere garantite le pendenze adeguate per convogliare le acque di pioggia in corrispondenza delle caditoie appositamente predisposte.
5. L'impresa prima dell'esecuzione del getto dovrà delimitare l'area da pavimentare in calcestruzzo con opportune casseforme.
6. E' altresì a carico della ditta la rifinitura superficiale di lisciatura della superficie del perimetro della platea per una fascia di larghezza pari ad almeno 1.20 m da eseguire mediante frattazzatura.
39.09 Pozzetti per la raccolta delle acque di pioggia, griglie e condotte di scarico
1. I pozzetti per la raccolta delle acque potranno essere costituiti da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato vibrocompresso con caditoia conforme alle prescrizioni della norma UNI EN di riferimento.
2. I pozzetti devono essere di altezza adeguata in modo da garantire l'innesto delle tubazioni per lo scarico delle acque secondo le opportune pendenze per consentire un rapido deflusso delle acque raccolte dalle caditoie di progetto.
3. Sono altresì a carico della ditta appaltatrice la fornitura e posa di griglie sifonabili concave in ghisa lamellare perlitica a norma UNI 1561 (EX UNI ISO 185) classe di portata C250 per la raccolta di acque superficiali.
4. Onere della ditta è la fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in P.V.C. serie UNI per condotte orizzontali interrate, posate su letto di sabbia, compreso ogni accessorio, il reinterro, il taglio, lo sfrido, lo scavo spinto ad una idonea profondità al di sotto del piano di posa della fondazione stradale per consentire il passaggio anche di mezzi pesanti, il reinterro con sabbia fino al piano di fondazione.
5. Le acque raccolte devono essere convogliate al limite dell'area di pertinenza del lotto e disposte per l'allaccio alla condotta di fognatura predisposta dal Comune.
39.12 Fognature
1. I pozzetti di ispezione o di raccordo componibili, per fognature devono sopportare le spinte del
terreno e del sovraccarico stradale in ogni componente .
2. Le solette di copertura devono essere dimensionate in conformità alle prescrizioni progettuali ed ai carichi previsti in funzione della loro ubicazione.
3. I dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) devono essere conformi per caratteristiche dei materiali di costruzione di prestazioni e di marcatura a quanto prescritto dalla norma UNI EN di riferimento.
4. A posa avvenuta, la superficie superiore del dispositivo deve trovarsi a perfetta quota del piano stradale finito.
5. Le fognature devono essere convogliate al limite dell'area di pertinenza del lotto e disposte per l'allaccio alla condotta di fognatura predisposta dal Comune.
6. I collegamenti alla tubazione esistente saranno eseguiti, ove possibile, mediante pezzi speciali di derivazione con imboccatura (braghe), inseriti nella condotta.
39.13 Reti impiantistiche.a servizio del P.M.S. (ENEL, TELECOM, acqua, ecc.)
1. E' onere dell'Impresa la realizzazione di tutte le reti necessarie per la funzionalità delle strutture scolastiche, all'interno dell'area sino al punto di attacco indicato dal Comune. Le reti devono essere di diametro adeguato alle esigenze della fornitura da garantire alla struttura scolastica.
2. Sono compresi tra gli oneri della ditta:
- lo scavo a sezione obbligata per la posa della tubazione eseguito con mezzi meccanici, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino ad un volume singolo di 1,00 m3;
- lo scavo a mano per il sottopassaggio , per cm 50 a valle e a monte dell'ostacolo in caso di intersezione di sottoservizi Acqua, Gas, ENEL, TELECOM , Fognatura, ecc.;
- il reinterro e riempimento di scavi con sabbia di cava e successivamente con inerti di nuova fornitura o terreno proveniente dagli scavi (se indicato dal Direttore dell'esecuzione) compreso gli oneri per la stesa in strati successivi non superiori a 30 cm, la bagnatura con acqua (se ordinata) da eseguirsi ad ogni strato posato, il costipamento con idonei mezzi fino alla completa chiusura dello scavo;
- la fornitura e posa dei cavi che dovranno essere adeguati alle esigenze della fornitura da garantire alla struttura scolastica ;
- la posa di eventuali pozzetti rompitratta, completi di chiusino in ghisa carrabile ed ispezionabile ;
- la realizzazione del manufatto per l'allaccio dell'utenza e la posa del gruppo di misura, da eseguirsi anche in muratura se necessario, secondo le specifiche richieste dell'Ente gestore.
39.14 Recinzione e cancello di accesso
1. L'area da recintare, le modalità di recinzione e di accesso saranno definita in sede di consegna dell'area in relazione a quanto sarà proposto in sede di progetto.