Dott. CdL Paolo Stern
La flessibilità di accesso al lavoro dopo l’intervento Fornero
Dott. CdL Xxxxx Xxxxx
Il nuovo TU
La presente legge dispone misure e interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione
Art. 1 c. 1
Il contratto a tempo determinato
I contratti di lavoro a termine configurano un’eccezione alla regola generale della durata indeterminata del rapporto di lavoro.
Ieri : «Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato».
Oggi: «Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che costituisce la forma comune di rapporto di lavoro»
Direttiva 99/70/CE “… i contratti a tempo determinato rispondono, in alcune circostanze, sia alle esigenze dei datori di lavoro sia a quelle dei lavoratori. Il presente accordo stabilisce i principi generali e i requisiti minimi … riconoscendo che la loro applicazione dettagliata deve tener conto delle realtà specifiche delle situazioni nazionali, settoriali e stagionali”.
Il contratto a tempo determinato
La stipulazione di un contratto di lavoro a termine è ammessa solo in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Dette ragioni devono essere specificate, a pena di nullità, in apposito atto scritto.
Xxxxxxx sul datore di lavoro l’onere di indicarle nel contratto in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurarne la trasparenza e la veridicità, nonché la loro immodificabilità nel corso del rapporto
Le 3 “c” del contratto a termine
Causalone
Contenzioso
Certificazione
Il contratto a tempo determinato
NEW !!!!
Art. 1-bis dlgs 368/01- ammessa la possibilità di poter stipulare un contratto a termine senza causale per una sola volta e per un massimo di 12 mesi e ciò vale anche per la prima missione in caso di somministrazione
TD a-causale
c. 1 bis “Il requisito di cui al comma 1 non e` richiesto nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 20 dlgs n. 276/03.”
«2-bis. Il contratto a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma l-bis, non può essere oggetto di proroga»;
TD a-causale
art. 8 DL 138/11 ?
Derogabile?
I contratti collettivi stipulati dalle OOSS dei lavoratori e dei datori di lavoro possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che in luogo dell’ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l’assunzione a tempo determinato o la missione nell’ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell’ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all’articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 % del totale dei lavoratori occupati nell’ambito dell’unità produttiva
E le piccole e micro imprese (90% imprese sotto i 10 dipendenti) ??
TD a-causale
5, comma 3:
avvio di una nuova attività;
lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico;
fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente;
- Perché prevedere la doppia barriera accordo e causali legali?
- Contenzioso sull’interpretazione di alcune fattispecie
Durata massima
“Ai fini del computo del periodo massimo di 36 mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 1 e dei commi 3 e 4 dell’articolo 20 dlgs n. 276/03”.
- Il che significa che verranno conteggiati anche i periodi di lavoro somministrato svolti tra il lavoratore ed il medesimo datore di lavoro al fine di raggiungere il tetto dei 36 mesi.
- Non è previsto nessun periodo massimo di computo dei 36 mesi pertanto va considerata tutta la vita lavorativa.
CONDIZIONI
Proroga
– sia adeguatamente motivata da cause oggettive. La proroga infatti non dovrà essere intesa come un semplice atto di volontà promanato dal datore di lavoro, solo allo scopo di prolungare la durata del rapporto di lavoro a termine, ma dovrà scaturire da una reale esigenza di prosecuzione del contratto non prevista al tempo della stipulazione;
– si riferisca alla medesima attività lavorativa per la quale il contratto è stato a suo tempo stipulato, ma non sarà necessario che il lavoratore debba esercitare esattamente le stesse mansioni che svolgeva inizialmente;
– la durata complessiva del rapporto a tempo determinato, cumulando quella iniziale e la proroga non superi i 3 anni;
– NON possibile per contratti a TD di avvio art. 1 c.1bis;
Proroga di fatto
Il rapporto di lavoro può continuare ancora per 30 giorni (per adesso solo 20 giorni) in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi nonché fino a 50 giorni (per adesso solo 30 giorni) nel caso di contratto con durata maggiore.
Perché??? Viene meno l’originale motivazione !!
Il datore di lavoro ha l’onere di comunicare al Centro per l’impiego, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione.
Reiterazione contratti
Modificati termini art. 5 dlgs 368/01:
Durata I contratto fino a 6 mesi = interruzione minima 60 giorni Durata I contratto superiore a 6 mesi = interruzione minima 90 giorni
In caso di mancato rispetto di detti termini ovvero nel caso in cui si susseguano due assunzioni a termine, senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato
Reiterazione contratti
I contratti collettivi stipulati dalle OOSS dei lavoratori e dei datori di lavoro possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, possono prevedere riduzione dei periodi intercorrenti tra un contratto a TD e l’altro fino a 20 e 30 giorni (il riferimento è sempre alla durata del primo contratto a TD inferiore o superiore a 6 mesi) nei casi in cui l’assunzione avvenga nell’ambito di un processo organizzativo determinato da:
■ avvio di nuove attività;
■ lancio di nuovo prodotto o di un servizio innovativo;
■ implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico;
■ prosecuzione di un progetto di ricerca;
■ rinnovo o proroga di commesse di lavoro consistente.
Aspetti sanzionatori
Conversione contratto:
In caso di nullità della clausola del termine il giudice condanna alla ricostituzione del rapporto di lavoro ed al pagamento di una indennità risarcitoria,compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, che ristora l’intero pregiudizio subito dal lavoratore, ivi comprese le conseguenze retributive e contributive.
Impugnativa contratti a TD
In caso di contestazione avente come richiesta la questione della nullità del termine apposto al contratto, il termine dell’impugnativa, che decorre dalla cessazione del medesimo contratto, è fissato in 120 (fino ad oggi 60) giorni, mentre il termine di deposito del ricorso presso cancelleria tribunale è fissato in 180 (fino ad oggi 270) giorni.
I nuovi termini si applicano in relazione alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1º gennaio 2013
Last but not least ….
È prevista infatti una aliquota aggiuntiva del 1,4% per i lavoratori non a tempo indeterminato a decorrere da 1 gennaio 2013. L’incremento contributivo non si applica:
a) ai lavoratori assunti a temine in sostituzione di lavoratori assenti;
b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. 7
ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni;
c) agli apprendisti; (????)
d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Last but not least ….
Incremento contributivo per ASPI:
Esclusioni
lavoratori stagionali e assunzioni per ragioni sostitutive
Importo
1,4% retribuzione imponibile
Durata
Tutta la durata del contratto a termine
Restituzione
Max ultimi 6 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato o successiva assunzione nel termine di sei mesi dalla scadenza del contratto. In quest’ultimo caso sono decurtati dalle somme recuperabili i mesi di non lavoro tra scadenza e riassunzione a T.IND.
Contratto intermittente
- Abrogato art. 37 dlgs 276/03 (periodi di attivazione contratto chiamata) e modificati i requisiti anagrafici dei lavoratori.
- Prevista obbligatorietà della comunicazione amministrativa preventiva (tramite sms, fax, PEC) per ogni chiamata del
medesimo lavoratore;
I contratti a chiamata possono essere avviati o in presenza dei nuovi requisiti anagrafici del lavoratore o nelle sole ipotesi stabilite dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali.
Contratto intermittente
Nuovi requisiti anagrafici del lavoratore:
– che dovrà essere con età minore di 24 anni o maggiore di 55 anni;
– in caso di lavoratori con età minore di 24 anni le prestazioni dovranno essere svolte entro il venticinquesimo anno di età;
Contratto intermittente
Nuovi limiti di età massima del lavoratore:
Risposta ad interpello del Ministero del Lavoro del 24 marzo 2006 in cui si richiama la circolare n. 30/2005 che evidenzia come, parlando del limite di 29 anni per assumere apprendisti, “l’assunzione potrà essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del trentesimo anno di età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni)”.
Contratto intermittente
Nuova comunicazione:
Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro e` tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica.
Che significa???
Si aggiunge alla ordinaria CO prima dell’inizio rapporto (Unilav)
sanzione amministrativa da
€ 400,00 a € 2.400,00 x ogni lavoratore.
Non trova applicazione la procedura di diffida.
Contratto intermittente
Ultravigenza contratti in essere:
I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, che non siano compatibili con le disposizioni di cui al comma 21, cessano di produrre effetti decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Contratto di inserimento
➢ Il contratto di inserimento viene definitivamente abrogato a partire dal 1°gennaio 2013.
➢ Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31/12/2012 continuano a trovare applicazione le disposizioni degli artt. 54, 55, 56,57,58 e 59 del D. Lgs. 276/2003.
Contratto PT
➢ I contratti collettivi dovranno stabilire condizioni e modalità per consentire al lavoratore di richiedere l’eliminazione o la modifica di clausole elastiche e flessibili.
➢ È riconosciuta al lavoratore la facoltà di revoca del consenso (precedentemente espresso) con riferimento alle clausole elastiche e flessibili nei casi di convivenza con figli di età non superiore a 13 anni, di presenza di patologie oncologiche che comportino una riduzione della capacità lavorativa, o di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, o familiari conviventi
Xx.xx.xxx. 8 punti di modifica
1) Il progetto deve essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente ed indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.
2) Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi.
3) Viene eliminato il riferimento al programma o fase di esso.
4) La mancanza di uno specifico progetto comporta la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (presunzione ASSOLUTA).
Xx.xx.xxx. 8 punti di modifica
5) Se l’attività del collaboratore viene svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dall’impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità e salvo prova contraria a carico del committente (presunzione RELATIVA), i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto.
Xx.xx.xxx. 8 punti di modifica
6) Le parti possono recedere prima della scadenza del contratto per giusta causa.
Inoltre:
-il committente può recedere prima della scadenza del termine anche qualora siano emersi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto.
- il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, con preavviso, solo dove tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro.
Xx.xx.xxx. 8 punti di modifica
proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito.
7) Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere
Il compenso minimo deve essere stabilito dalla contrattazione collettiva specifica per i collaboratori.
In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria per i lavoratori subordinati applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto.
8) Per i contratti di collaborazione stipulati prima dell’entrata in vigore della riforma trova applicazione la normativa previgente.
Xx.xx.xxx.: e i professionisti?
La disposizione concernente le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo del comma 3 dell’articolo 61 dlgs 276/03, si interpreta nel senso che l’esclusione dal campo di applicazione del lavoro a progetto riguarda le sole xx.xx.xx. il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali.
In caso contrario, l’iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l’esclusione dal campo di applicazione delle disposizioni relative al progetto !!!!!!!
Contratto a P.IVA
1) Introduzione di tre criteri presuntivi di parasubordinazione del rapporto di lavoro a Partita IVA (almeno 2 su 3):
a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore ad almeno 8 mesi nell’arco dell’anno solare;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Contratto a P.IVA
2) Applicazione delle disposizioni relative alla Collaborazione Coordinata e Continuativa per le Partite IVA trasformate in rapporto di parasubordinazione, con conseguente trasformazione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in caso di mancanza di progetto nella Xx.Xx.Xx / Pro.
Contratto a PIVA -> presenza di 2 dei 3 punti di criticità - presunzione legale relativa (prevista prova contraria) riqualificato come Xx.Xx.Xxx.. -> assenza di progetto - presunzione legale assoluta (non è prevista prova contraria) riqualificato come lavoratore subordinato
Contratto a P.IVA
3) Esenzione dall’applicazione dei criteri presuntivi per quelle collaborazioni a Partita IVA:
-attività che prevedono elevate capacità teoriche acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività e pratiche;
-attività professionali richiedenti l’iscrizione ad un Albo (individuati con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), o Ordine Professionale;
-attività con reddito annuale non inferiore a € 18.663 per l’anno 2012.
Contratto a P.IVA
4) Efficacia differita di 8 mesi per i rapporti di lavoro instaurati dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di legge (non computandosi i periodi di collaborazione intercorsi prima dell’entrata in vigore della legge).
5) Efficacia differita di 12 mesi per i rapporti in essere all’entrata in vigore della legge.
Associazione in partecipazione
Contratto compartecipativo regolamentato da art. 2549 cc e segg:
➞ Solo all’associante spetta la gestione dell’impresa o dell’affare (art. 2552 c.c.) e solo verso questo i terzi assumono diritti e obbligazioni (art. 2551 c.c.)
➞ All’associato viene corrisposto una quota degli utili dell’impresa in cambio di un determinato apporto di lavoro (art. 2554 c.c.)
➞ All’associato viene riconosciuto un potere di controllo sulla gestione dell’associante, potere che si formalizza con l’obbligo dell’associante di consegnare periodicamente un rendiconto di gestione sull’attività o sull’affare compiuto. (art. 2552 c.c.)
➞ Salvo patto contrario, l’associato si assume parte del rischio di impresa, partecipando alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, nel limite del proprio apporto (art. 2553 c.c.)
Associazione in partecipazione
– Nel rapporto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro si introduce una limitazione del numero di associati (massimo 3) per la medesima attività;
– Il rapporto con tutti gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in caso di violazione del limite indicato;
– Esenzione dell’applicazione della presunzione di subordinazione per gli associati legati all’associante da rapporto di coniugio, parentela entro il 3°e affinità entro il 2°;
Associazione in partecipazione
– In caso all’associato non venga riconosciuta un’effettiva partecipazione agli utili o non venga consegnato il rendiconto sulla gestione, si presume l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, salvo prova contraria da parte
dell’associante e salvo il caso in cui l’attività oggetto della prestazione lavorativa si caratterizza per elevate competenze teoriche o capacità tecnico-pratiche.
– Viene abrogata la disciplina antielusiva art. 86, comma 2, D.lgs.n. 276/2003, perché sostituita con le disposizioni della Riforma.
Associazione in partecipazione
– Si prevede un aumento progressivo dell’1% annuo delle aliquote contributive, partendo dal 28% nel 2013 per arrivare al 33% nel 2018
– Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
siano stati certificati;