CONVENZIONE TRA
CONVENZIONE TRA
LA FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA, con sede in Roma, Viale Tiziano, n.70 (di seguito indicata “FMSI”), Codice Fiscale 97015300581, in persona del Presidente pro-tempore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede della FMSI e autorizzato alla stipula del presente atto, giusta deliberazione del Consiglio Direttivo nr.186 del 16 dicembre 2017;
da una parte
E
L’AMBULATORIO TERRITORIALE DI MEDICINA DELLO SPORT denominato
(di seguito indicata “ATMS”), Codice Fiscale e/o Partita Iva , con sede in , Via , n. , in persona del Legale Rappresentante , domiciliato per la carica presso la sede dell’ATMS e munito dei poteri necessari alla stipula del presente atto;
dall’altra parte
PREMESSO CHE
1. la FMSI è la Federazione della medicina sportiva facente parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
2. la FMSI ha predisposto un documento, denominato “Principi Informatori”, che individua la disciplina applicabile ai rapporti convenzionali tra la FMSI e l’Ambulatorio Territoriale di Medicina dello Sport (Allegato A);
3. i “Principi Informatori” sono stati approvati dal Consiglio Direttivo Federale della FMSI, con delibera nr. 186 del 16 dicembre 2017;
4. per i propri fini istituzionali l’ATMS è interessato a svolgere l’attività professionale medica nei confronti di atleti e sportivi, autonomamente e mediante la predisposizione di tutti i mezzi necessari all’esercizio della medesima;
5. l’ATMS ha presentato domanda di convenzionamento al Comitato/ Delegazione Regionale della FMSI della , conforme a quella di cui all’allegato C, corredata dalle prescritte dichiarazioni e attestazioni del Rappresentante Legale e/o Responsabile Sanitario dell’ATMS (Allegato D);
6. l’ATMS si propone di svolgere attività compatibili con i fini istituzionali della FMSI;
7. l’ATMS risulta in possesso di tutti i requisiti prescritti per la instaurazione del presente rapporto Convenzionale.
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - Individuazione delle parti e valore delle premesse.
Le premesse, l’individuazione delle parti e tutti gli atti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
ART. 2 - Oggetto.
La FMSI e l’ATMS instaurano un rapporto al fine di promuovere l’attività di Medicina dello Sport, di educare i cittadini alla salute e ai corretti stili di vita e di favorire coloro i quali praticano, ovvero intendono praticare, un’attività sportivo-agonistica o ludico-motoria.
L’ATMS si impegna, per i fini della presente Convenzione, a eseguire le seguenti prestazioni:
- prescrizione dell’esercizio fisico anche per fini preventivi e terapeutici, in qualità di specifica struttura competente;
- partecipazione a ricerche epidemiologiche promosse dalla FMSI in materia;
- assistenza agli atleti delle squadre nazionali o società sportive, per ogni esigenza di carattere medico e funzionale;
- prevenzione degli infortuni e dell’over-training, nonché valutazione degli effetti dell’allenamento.
L’ATMS si impegna ad accettare e rispettare quanto previsto dalla presente Convenzione e dai “Principi Informatori”, in particolare quanto stabilito dagli artt. 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12 dei Principi stessi.
L’ATMS è obbligata a utilizzare le specifiche “Linee Guida” applicate alla Medicina dello Sport dalla FMSI.
ART. 3 - Durata.
La Convenzione ha durata coincidente con il quadriennio olimpico in corso, decorrente dalla data di sottoscrizione della stessa.
La Convenzione non si rinnova tacitamente alla scadenza pattuita ma solo previo accordo scritto tra le parti. In relazione alle procedure di rinnovo degli Organi Federali alla scadenza del quadriennio olimpico, la FMSI può concedere un’eventuale e temporanea proroga del termine di scadenza della Convenzione al solo e unico fine di consentire l’ultimazione delle attività in corso.
ART. 4 - Modalità di attuazione.
L’ATMS garantisce le migliori condizioni per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.
L’ATMS si impegna a eseguire in via autonoma le attività di cui all’art. 2 della presente Convenzione, nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari della FMSI.
L’ATMS si obbliga a fornire alla FMSI l’elenco dei nominativi del personale impiegato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione e il suo aggiornamento, mediante l’invio di una comunicazione sottoscritta dal Legale Rappresentante.
L’ATMS garantisce che il personale impiegato per l’esecuzione delle prestazioni si uniformerà alle disposizioni della presente Convenzione.
In costanza del rispetto degli impegni assunti, l’ATMS ha diritto di fregiarsi della dicitura: “Convenzionato con la FMSI Aut. n° ”.
L’uso del logo, del marchio e dei simboli identificativi della FMSI è subordinato, inderogabilmente, alla concessione di una specifica autorizzazione da parte degli organi preposti della FMSI, successivamente alla sottoscrizione del presente atto, in conformità di quanto previsto dal disciplinare approvato dal Consiglio Direttivo della FMSI.
Lo status di soggetto “Convenzionato con la FMSI” non abilita all’uso del logo, del marchio, del nome e dei simboli identificativi del CONI e del CONI Servizi S.p.A., che è strettamente riservato e può essere concesso unicamente dagli Enti Titolari.
ART. 5 - Coperture assicurative.
L’ATMS, prima della sottoscrizione della Convenzione, deve trasmettere alla Segreteria Federale documentazione attestante la stipula di una una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile Terzi, per un importo di almeno euro 3.000.000,00 (#tre milioni00#), che tenga indenne la FMSI da tutti i rischi derivanti dall’esercizio di tutte le proprie attività.
L’ATMS deve garantire la copertura assicurativa del personale che, in virtù della Convenzione, si trovi a svolgere una delle attività oggetto della stessa. L’ATMS deve altresì garantire che l’eventuale personale medico non dipendente sia adeguatamente coperto da una polizza RC Professionale.
Contenuto minimo e durata del rapporto assicurativo devono rispettare quanto stabilito dalla normativa di settore.
L’ATMS si obbliga a integrare la copertura assicurativa, di cui ai precedenti commi, con quelle ulteriori, che si dovessero rendere eventualmente necessarie in relazione alle particolari e specifiche esigenze poste dalle attività che verranno realizzate.
La copertura assicurativa dovrà altresì essere integrata e/o modificata in caso di sopravvenienze legislative, statutarie e/o regolamentari, anche della FMSI.
ART. 6 - Responsabilità e rischi.
L’ATMS si obbliga a tenere indenne e sollevata la FMSI da qualsiasi controversia, dai conseguenti oneri, da ogni responsabilità e dai danni che, a qualunque titolo, possano derivare dall’esecuzione delle attività previste nella presente Convenzione, salvo il caso di esercizio cogestito e/o delegato di funzioni proprie della FMSI medesima.
Resta inteso che la sottoscrizione della presente Convenzione e la sua applicazione non comporta in capo alla FMSI alcuna responsabilità, anche di carattere sanitario, concorrente rispetto a quella del singolo ATMS
e dei soggetti che per essa operano e che in concreto forniscono a terzi le prestazioni oggetto del presente accordo.
ART. 7 - Verifiche e controlli
La FMSI si riserva di verificare in ogni momento l’attività, l’organizzazione, la logistica e la dotazione dell’ATMS.
Allo scadere del primo trimestre di ogni anno solare, il Responsabile Sanitario trasmetterà al Consiglio Direttivo della FMSI una relazione dettagliata che illustri:
⋅ le attività svolte nell’anno precedente, evidenziandone gli aspetti scientifici e sanitari;
⋅ i dati emersi nello svolgimento delle ricerche epidemiologiche;
⋅ il numero di prestazioni, oggetto della Convenzione, rese dal personale medico;
⋅ le eventuali modificazioni intervenute nella struttura e nelle risorse umane impegnate.
La predetta documentazione sarà utilizzata, esclusivamente, per verificare la persistenza e la qualità dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per l’esercizio dell’attività professionale medico sportiva.
ART. 8 - Risoluzione.
L’inosservanza da parte dell’ATMS delle previsioni oggetto della presente Convenzione ovvero l’accertamento, da parte della FMSI, di eventuali inadempimenti e/o abusi e/o omissioni da parte dell’ATMS comporta la risoluzione di diritto della stessa.
Gli articoli della Convenzione, nonché le disposizioni legislative e/o regolamentari che integrano il contenuto del presente accordo, hanno carattere essenziale e la loro violazione, previa contestazione, darà luogo a risoluzione di diritto del rapporto.
Qualora l’ATMS si trovi nell’impossibilità di eseguire, anche temporaneamente ovvero parzialmente, le attività oggetto della presente Convenzione, dovrà darne tempestiva comunicazione scritta ai competenti uffici della FMSI mediante raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) ovvero a mezzo P.E.C. indicando in modo preciso e circostanziato i motivi che hanno determinato tale impossibilità.
Inoltre, la risoluzione di diritto della Convenzione opera nel caso di:
- inosservanza di quanto stabilito all’art.5 della presente Convenzione relativo alla sottoscrizione e al rinnovo di idoneo contratto assicurativo da parte dell’ATMS nel termine convenzionalmente individuato;
- violazione della vigente normativa applicabile;
- compimento di azioni che impediscano lo svolgimento degli accertamenti e delle verifiche di cui all’art.7 della presente Convenzione.
Per tutte le ipotesi di risoluzione la FMSI si riserva di agire per chiedere all’ATMS il risarcimento di tutti i danni, anche di immagine, subiti.
ART. 9 - Recesso o scioglimento.
Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il diritto di recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata con avviso di ricevimento (A/R).
Una volta notificato, il recesso ha effetto immediato.
Il recesso unilaterale ovvero lo scioglimento della Convezione ha effetto per l’avvenire e non incide sulle prestazioni già eseguite.
ART. 10 - Controversie.
Eventuali controversie circa l’interpretazione e l’esecuzione della presente Convenzione saranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, i primi due dei quali saranno designati uno da ciascuna Parte, il terzo, con funzioni di Presidente, sarà scelto dai membri indicati dalle Parti.
In caso di mancato accordo provvederà alla nomina il Presidente del CONI su istanza della Parte più diligente.
Il Collegio avrà sede in Roma e deciderà inappellabilmente secondo diritto.
Il lodo arbitrale dovrà essere emesso entro 90 (novanta) giorni dalla nomina del Presidente e depositato entro 10 (dieci) giorni dalla sua sottoscrizione presso la Segreteria della FMSI, la quale ne darà tempestiva comunicazione alle Parti.
ART. 11 - Trattamento dei dati personali.
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento Europeo 2016/679, le parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse alla presente Convenzione, nonché per fini statistici.
ART. 12 - Modifiche ed integrazioni
Ogni modifica e/o integrazione della presente Convenzione o di singole clausole di essa, nonché ogni contestazione di violazioni o di inadempimenti, ai sensi della medesima, sarà valida solo se effettuata per iscritto.
Roma, lì
FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA L’AMBULATORIO DI MEDICINA DELLO SPORT
Il Presidente denominato Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx
_
(timbro e firma del Legale Rappresentante)