CONTRATTO
per il servizio di gestione patrimoniale del portafoglio titoli CIG n. 7928802E62
tra
L’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA, Ente pubblico economico nazionale, con sede in Roma, Viale Liegi, 26, C.F. 08037790584 e P.I. 01942351006, in persona del Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, giusta delega del , domiciliato per la carica presso la sede del predetto Istituto, d’ora in poi per brevità
ISMEA
e
………………………- con sede legale in ……………………….Via………………………, C.F in persona del
………………………., dott……………………….., domiciliato per la carica presso la sede della predetta ,
d’ora in poi per brevità anche “Appaltatore”
Premesso che:
Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
A. con determina a contrarre n. 656 del 07/06/2019, l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (di seguito ISMEA) ha indetto, ai sensi degli artt. 35 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), una gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione patrimoniale del portafoglio titoli da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co.2, del Codice;
B. il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. XX del XX.XX.XX e sulla GUUE GU/S XXX del XXXXXXX
C. con verbale del la Commissione di gara ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;
D. con determinazione n. del è stata approvata la proposta di aggiudicazione, aggiudicando l’appalto
in favore di ;
E. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, co. 5 lett a) del Codice;
F. che sono state espletate con esito positivo le verifiche in ordine all’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed alla sussistenza dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico professionali richiesti nel disciplinare di gara, ad eccezione delle verifiche antimafia, tuttora in corso;
G. che è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del D. Lgs. 50/2016;
H. che il presente contratto viene stipulato mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente, ai sensi dell’art.32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016.
I. l’Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – ivi compreso il capitolato, nonché il bando definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, la Società ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
L. l’appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
Art. 1 - Norme regolatrici
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’offerta economica, il capitolato e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dal codice di comportamento dei dipendenti dell’ISMEA
d) dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’ISMEA.
Art. 2 - Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto la fornitura del servizio di gestione patrimoniale del portafoglio titoli.
Per la gestione del servizio, ISMEA conferisce alla un patrimonio minimo annuo pari a 100.000.000,00 di euro e, nell’arco di validità temporale del presente contratto, potrà aumentare fino ad un massimo di 200.000.000,00 di euro.
Il patrimonio minimo iniziale sarà costituito da titoli di stato per un controvalore di 100.000.000,00 di euro e nel corso del triennio saranno affidati denaro e/o titoli di stato fini ad un ulteriore massimo di 100.000.000,00 di euro.
I servizi richiesti all’Appaltatore sono i seguenti:
la gestione di disponibilità per la creazione e l’analisi del portafoglio e dell’andamento dei mercati.
Il parametro di riferimento, con il quale è confrontato il risultato di gestione, è composto dal seguente indice: 100% FTSE MTS Ex Bank of Italy BOT.
l’invio di reportistica così definita:
1. rendicontazione ufficiale, redatta secondo lo schema previsto dalla normativa CONSOB. Entro quindici giorni lavorativi dalla fine di ciascun mese, il fornitore invia al cliente, per posta, un rendiconto riferito all'ultimo giorno del periodo. Il rendiconto si compone dei seguenti documenti:
a. Prospetto riassuntivo
b. Estratto conto dei movimenti della liquidità
c. Estratto conto dei movimenti degli strumenti finanziari
d. Valutazione del portafoglio
2. Reportistica operativa i cui specifici contenuti e tempi sono concordati con il fornitore e si compone principalmente dei seguenti elementi:
a. Valorizzazione del portafoglio. Analisi del portafoglio in base a molteplici livelli di dettaglio.
b. Misurazione delle performance time weighted.
c. Calcolo di indicatori di rischio e di rendimento risk-adjusted ex-post (Volatilità, VaR, TEV, Xxxxxx Ratio, Information Ratio, Drawdown).
d. Calcolo del turnover di portafoglio Analisi di performance contribution Analisi di risk attribution (ex-ante).
Il servizio di gestione patrimoniale dovrà essere eseguito applicando i seguenti limiti contrattuali:
• duration componente obbligazionario Gov. Italia: 3 anni con un minimo di 2.5 e un max 3;
• vita residua titoli entro 3 anni;
• tenuta in portafoglio dei titoli acquistati nell’esercizio della discrezionalità prevista dal mandato gestorio fino alla loro naturale scadenza. Se la scadenza dei titoli è successiva alla scadenza del contratto, in assenza di prosecuzione del rapporto, gli stessi dovranno essere trasferiti su un conto titoli indicato dall’Ismea.
Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni di cui al capitolato tecnico e a quanto offerto nella proposta tecnica.
Art. 3 - Durata del Contratto
I servizi di cui all’art. 2 hanno una durata pari a 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del Codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo, ovvero per un importo complessivamente non superiore al 50% del valore contrattuale al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell’art.106, comma 11 del Codice. In tal caso l’Appaltarore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Ismea si riserva, altresì, la facoltà di perfezionare con l’aggiudicatario intese necessarie ad una più completa e dettagliata articolazione delle modalità di esecuzione delle prestazioni.
Art. 4 - Importo contrattuale
L’importo massimo complessivo per il servizio di gestione del portafoglio titoli oggetto del presente contratto, per il periodo di vigenza contrattuale di 36 mesi, è pari ad € ( ), IVA esclusa.
Detto importo costituisce un budget a disposizione per l’intera durata contrattuale da non intendersi in alcun modo impegnativo per la stazione appaltante, che chiederà di volta in volta il servizio esclusivamente sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante l’intera durata contrattuale. Anche nell’ipotesi in cui l’ammontare complessivo delle erogazioni dovesse risultare notevolmente inferiore all’importo sopra riportato, l’aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa o richiesta, anche risarcitoria, correlata alla effettiva entità del servizio reso.
L’ISMEA corrisponderà alla società € , IVA esclusa per il servizio di gestione annuale di ogni tranche di patrimonio affidato di 10.000.000,00 di euro.
I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.
Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio
Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato tecnico e nell’offerta presentata in sede di gara. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’ISMEA e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. L’Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall’ISMEA e/o da terzi.
Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’appalto viene affidato sotto l’osservanza piena e assoluta delle condizioni e delle modalità di cui al presente contratto ed a tutti gli atti richiamati, che costituiscono parte integrante dell’atto. L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, manlevando l'ISMEA da ogni responsabilità e da ogni danno, anche a terzi, derivante dal servizio reso.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’ISMEA, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall’ISMEA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’ISMEA paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.
Art. 7 - Obblighi di riservatezza
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’ISMEA e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’ISMEA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’ISMEA.
Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 8 “Trattamento dei dati personali”, l’Appaltatore si impegna a trattare i dati personali in ossequio ai principi generali e alle disposizioni particolari dettate dalla normativa di riferimento, ovvero dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/03 (così come modificato dal d.lgs. 101/2018), nonché in conformità alle linee guida emanate dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
La presta piena garanzia che la propria struttura sia adeguata alla normativa dettata a livello nazionale ed europeo in materia di protezione dei dati personali, comprese le previsioni relative alle misure di sicurezza idonee.
I dati personali comunicati alla Società per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali rimangono di unica ed esclusiva Titolarità dei soggetti che procedono alla comunicazione e non potranno essere utilizzati dal fornitore per alcuna finalità diversa da quanto dedotto nel contratto che disciplina i rapporti tra le parti. I soggetti titolari dei dati personali il cui trattamento è implicato dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali, provvederanno a nominare il fornitore quale responsabile del trattamento e, se necessario, quale Amministratore di sistema.
La si impegna fin dalla sottoscrizione del contratto ad osservare tutte le istruzioni che verranno impartite dal Titolare e, a sua volta, si impegna a designare quali responsabili, incaricati o amministratori di sistema i soggetti che vigilano o che compiono le operazioni di trattamento dei dati personali necessari per l’esecuzione del contratto, o, ancora, che svolgono una o più attività che la legge riconduce alla figura di amministratore di sistema, impartendo a ciascuno di questi idonee istruzioni sulle modalità di svolgimento dei rispettivi compiti.
Art. 9 – Subappalto
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.
Oppure, In caso di subappalto
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 50% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
Per le prestazioni rese in subappalto, l’ISMEA provvederà ad effettuare il relativo pagamento all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del Codice.
In caso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere all’ISMEA, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l’ISMEA sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’ISMEA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
L’Appaltatore consegna all’ISMEA il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette:
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’ISMEA non autorizzerà il subappalto.
In caso di non completezza dei documenti presentati, l’ISMEA procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.
Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’ISMEA, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
L’Appaltatore deve inoltre comunicare all’ISMEA le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’ISMEA, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice.
L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’ISMEA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’ISMEA inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’ISMEA. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’ISMEA, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento
(20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’ISMEA può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
Art. 10 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.
L’ISMEA verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’ISMEA, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEA, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro
e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Art. 11 - Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto,
l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € lettere ), resa ai sensi dell’art. 103 del Codice, in favore dell’ISMEA.
(in
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’ISMEA, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’ISMEA qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’ISMEA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La polizza sarà svincolata solo dopo il definitivo e corretto completamento del servizio e l’adempimento integrale degli obblighi contrattuali.
L’ISMEA ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del Contratto.
Art. 12 - Recesso per giusta causa
In caso di sopravvenienze normative interessanti l’ISMEA che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa ISMEA potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con PEC.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
Art. 13 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito
Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice: le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ISMEA. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG acquisito per la gara, al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i
pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ISMEA al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 14 - Risoluzione per inadempimento
L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA;
b. giusta causa;
c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate;
d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura;
e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto;
f. grave inadempimento o frode dell’impresa;
g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto;
h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici.
Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore).
In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
Art. 15 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali
L’ISMEA procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
In ogni caso, l’ISMEA potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del Codice.
L’ISMEA può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 co.1 del Codice. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Art. 16 - Penali
In caso di prestazioni non conformi alle modalità di espletamento descritte nel capitolato tecnico, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05‰ (zerovirgolazerocinquepermille) e il 5% (cinquepercento) dell’importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati all’Appaltatore per iscritto. L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l’ISMEA ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
Nel caso di applicazione delle penali, l’ISMEA provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
Non sarà motivo di applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dall’ISMEA per cause di forza maggiore non imputabili al soggetto aggiudicatario.
Art. 17 - Fallimento dell’Appaltatore o morte del titolare
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’ISMEA proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.
Ai sensi dell’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell’appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 18 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
L’ISMEA, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 106 del Codice.
L’Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’ISMEA, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non sia stata approvata dall’ISMEA.
Art. 19 - Direttore dell’esecuzione del contratto e Responsabile del servizio per l’Appaltatore (se del caso)
L’ISMEA nominerà il direttore dell’esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull’esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Salvo diverse disposizioni, l’ISMEA, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l’Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici dell’ISMEA, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell’ISMEA, nonché di procedere alla verifica di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura. L’Appaltatore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell’Appaltatore medesimo, in ordine all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi.
Per l’ISMEA il Direttore dell’esecuzione è il RUP.
Per l’Appaltatore il Responsabile del servizio è:
Art. 20 – Verifiche antimafia
Le parti prendono atto del fatto che la richiesta relativa all’informazione antimafia è stata ricevuta dalla competente Prefettura mediante la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) il
…………...(PR_MIUTG_Ingresso_ ………..) e che – non essendo ancora pervenuta la certificazione – il presente contratto viene sottoscritto anche in assenza dell’informazione antimafia così come consentito dall’art. 92,
comma 3, del D.lgs. n. 159 /2011 e, dunque è soggetto alla condizione risolutiva prevista alla norma medesima nel caso di rilascio di informazione antimafia di contenuto interdittivo.
Art. 21 - Fatturazione e pagamenti
Il pagamento sarà effettuato, mediante bonifico bancario, nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n.231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva e previa verifica da parte del referente tecnico ISMEA della completezza, della regolarità e della conformità delle prestazioni rese.
Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 4 del presente contratto, l’appaltatore emetterà regolare fattura, con cadenza trimestrale che dovrà, obbligatoriamente, riportare l'ammontare dell'imposta di valore aggiunto, il riferimento del presente contratto, i servizi e le forniture rese e il seguente numero di CIG acquisito per l’appalto.
A decorrere dal 1 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dell’art. 3 del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, l’Ismea è soggetto all’applicazione dello SPLIT PAYMENT e, pertanto, tutte le fatture devono prevedere la scissione del pagamento del corrispettivo.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 916, della legge n.205 del 27 dicembre 2017, a decorrere dal 1 gennaio 2019, si applicherà all’Ismea la disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria (codice destinatario: 0000000).
Nel centro di costo "Altri dati gestionali" codice 2.2.1.16.1 la Società in indirizzo dovrà indicare il “sez………”.
Sulla fattura dovrà essere indicato il riferimento del contratto e l'ammontare dell'imposta di valore aggiunto, il codice CIG attribuito alla procedura in argomento nonché l’IBAN del c/corrente su cui effettuare il pagamento. In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi di cui all’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall’art. 1284 del Codice Civile.
Il soggetto affidatario si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l’ISMEA da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, L.136/2010 e s.m.i., il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente incarico è il seguente (IBAN)
e che le generalità delle persone che possono operare sul conto corrente su indicato sono le seguenti:
Nome e Cognome:
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Nome e Cognome: fiscale
Luogo e data di nascita Codice
Art. 22 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Appaltatore
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto
che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione. L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
L’Appaltatore assume l'obbligo di impiegare idoneo personale conformemente alle norme di legge, anche in relazione a età, professionalità e mansioni, e di approntare il servizio con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio e a garantire la corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni a proprio carico.
E’ responsabile, altresì, di qualsiasi danno arrecato dai suoi operatori/agenti, o dai sui mezzi, a persone, ai fabbricati, ai manufatti e a cose di proprietà dell’Istituto e di privati, in dipendenza dell’esecuzione del servizio, e si obbliga di rilevare, garantire e tenere indenne l’ISMEA da qualunque pretesa, azione o molestia in proposito, che possa derivare anche da terzi, a estromettere la stessa dal giudizio e a rimborsare tutte le spese conseguenti nell’instaurazione della lite. Più in particolare avrà l’obbligo di rispondere direttamente, anche verso i terzi, di tutti i danni che a costoro dovessero derivare, nonché di assumere direttamente, a proprio totale ed esclusivo carico, le liti che dovessero essere proposte contro l’ISMEA.
L’Appaltatore solleva l’ISMEA da ogni eventuale responsabilità civile e penale, diretta o indiretta, anche verso terzi comunque connessa alla esecuzione delle attività di servizio affidate, all’impiego del personale, ad eventuali violazioni di norme in materia fiscale e/o assicurativa.
L’ISMEA si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare all'ISMEA ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'ISMEA entro dieci giorni dall’intervenuta modifica. Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Appaltatore nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell’Amministrazione.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’ISMEA avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 14.
Art. 23 - Foro di competenza.
Per ogni e qualsiasi controversia, diretta od indiretta, che sia relativa all'oggetto del presente contratto, nonché alla sua applicazione ed esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art. 24 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione
La presente scrittura privata è stipulata ai sensi dell’art. 32 co.14 del Codice e, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto, prestazioni di servizi soggetti ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2 e dall’articolo 1, lettera “b” della Tariffa parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
L’Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA, che l’Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.r. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore medesimo.
Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.
Letto, approvato e sottoscritto
PER L’ISMEA PER LA