CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA
Direttore: Architetto Xxxxxxxx Xxxxxxx
Referente: sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxxx Tel.0371/372551 – Fax.0371/372507
xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxx.xx
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Procedura aperta in forma telematica per la fornitura dei servizi professionali ad alta specialità per il supporto alla gestione e manutenzione della infrastruttura tecnologica dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi.
C.I.G. 75163998AB
• Il bando di gara è stato:
- trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 05/06/2018
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 18/06/2018
- pubblicato sul profilo del committente xxx.xxxx-xxxx.xx
• Il presente affidamento non è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’articolo 21 del Codice.
• Il Responsabile del Procedimento è l’Architetto Xxxxxxxx Xxxxxxx.
SOMMARIO
ART. 1 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO 3
ART. 2 – OGGETTO DELLA FORNITURA 3
ART. 3 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 10
ART. 4 - FINESTRA DI SERVIZIO 10
ART. 5 – LIVELLI DI SERVIZIO MINIMI RICHIESTI (SLA) 11
ART. 6 - IMPORTO A BASE DI GARA 11
ART. 7 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI 12
ART. 8 – DURATA DELLA FORNITURA 12
ART. 9 - GARA IN FORMA AGGREGATA E CLAUSOLA DI ADESIONE 12
ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 12
ART. 11 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 13
ART. 12 – RAGGRUPPAMENTI D’IMPRESA 13
ART. 00 - XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XX XXXXXXXXX 144
ART. 14 – SUBAPPALTO 16
ART. 15 – SICUREZZA SUL LAVORO 17
ART. 16 - INADEMPIENZE E PENALITÀ 18
ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 18
ART. 18 - IPOTESI DI RECESSO 20
ART. 19 – CODICE ETICO, PIANO ANTICORRUZIONE E PIANO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI 20
ART. 20 – XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX 00
ART. 21 – TUTELA DELLA PRIVACY 21
ART. 22 – DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE 22
ART. 23 – VICENDE SOGGETTIVE DELL’AGGIUDICATARIO 22
ART. 24 – CESSIONI D’AZIENDA O SUO RAMO – TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE SOCIETARIA 22
ART. 25 – CESSIONE DEL CONTRATTO 22
ART. 26 - CONVENZIONI STIPULATE DA CONSIP SPA E ARCA – PREZZI DI RIFERIMENTO ANAC E OSSERVATORIO CENTRALE REGIONALE ACQUISTI 22
ART. 27 – NORMATIVA ANTIMAFIA 23
ART. 28 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 23
ART. 29 - LIQUIDAZIONE DELL’APPALTATORE - CAMBIO RAGIONE SOCIALE 23
ART. 30 – DIRITTO DI ACCESSO 23
ART. 31 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE 23
ART. 32 – SPESE DI GARA 23
ART. 33 – CONTRATTO 23
ART. 34 – ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 24
ART. 1 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO
La presente gara verrà esperita sulla base del presente Capitolato Speciale d’Appalto e degli atti predisposti dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, con l’osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento a:
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale);
- Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione);
- Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33: “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” e successive modifiche e integrazioni.
La ditta aggiudicataria si impegna altresì ad adeguarsi ad ogni successiva disposizione normativa che dovesse sopravvenire nel corso dell’appalto, anche a seguito dell’emanazione di nuove norme, sia comunitarie, sia nazionali che regionali.
ART. 2 – OGGETTO DELLA FORNITURA
La gara ha per oggetto la fornitura di servizi professionali ad alta specialità per il supporto alla gestione e manutenzione dell’infrastruttura tecnologica dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi.
La fornitura è basata su un approccio di tipo “Full Service” comprensivo dei servizi e delle attrezzature necessarie per la loro erogazione, così come specificato nei paragrafi seguenti.
In particolare l’oggetto della fornitura può essere suddiviso nelle seguenti aree tematiche:
• gestione e manutenzione hardware e software dei sistemi di sicurezza perimetrale
• gestione e manutenzione hardware e software dell’ambiente di virtualizzazione server, desktop e storage
• gestione e manutenzione hardware e software del sistema di backup centralizzato e Disaster Recovery
• attività di supporto per analisi, trouble shouting, configurazioni sui sistemi server, networking, apparati di sicurezza, desktop.
ART. 2.1 - Dettaglio della fornitura
ART.2.1.A - Gestione e manutenzione hardware e software dei sistemi di sicurezza perimetrale
a) Assistenza e implementazione Sistemi di Firewalls con tecnologia Check-Point
Il servizio richiesto prevede la fornitura, gestione, manutenzione, monitoraggio e consulenza specialistica sui sistemi di firewalling installati presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi. In particolare si richiede che il fornitore del servizio si faccia carico di mantenere i servizi di sicurezza al più elevato livello di aggiornamento e di configurare il sistema nel modo più adeguato al fine di massimizzare la protezione dei dati, in accordo con il personale del Sistema Informativo Aziendale (da ora in poi SIA).
Il servizio comprende anche l’aggiornamento tecnologico dell’hardware attualmente installato.
La fornitura degli aggiornamenti e di tutti gli accessori previsti è a carico dell’offerente per tutta la durata contrattuale.
Per far fronte alle maggiori richieste di troughput previste nei prossimi anni e salvaguardare al contempo gli investimenti già effettuati, si prevede che l’attuale sistema Firewall, la cui configurazione attuale è la seguente: 2 x 13500 Next Generation Threat Prevention & SandBlast (NGTX) Appliance, venga upgradato alla versione 2 x 15600 Next Generation Threat Prevention & SandBlast (NGTX) Appliance, secondo le seguenti caratteristiche:
PRODUCT DETAILS
Description | SKU | Category | Qty |
15600 Next Generation Threat Prevention & SandBlast (NGTX) Appliance - High Performance Package (HPP) with SSD | CPAP-SG15600-NGTX- HPP-SSD | P | 2 |
Configuration Includes: 32GB RAM on Appliance; 8x1GbE copper interface card , 2x10GbE SFP+ interface card; 4x10GbE SFP+ interface cards ; 6 x Short-range SFP+ Transceivers. | |||
Next Generation Threat Prevention & SandBlast (NGTX) Package subscription for 2 years for 15600 Appliance | CPSB-NGTX-15600-2Y | S | 4 |
Memory upgrade kit from 32GB to 64GB for 15600 appliance | CPAC-RAM32GB-15600- INSTALL | P | 2 |
1 vSEC virtual core for VMware ESXi, Hyper-V, KVM Gateway. Integrating Check Point‘s Next Generation Threat Prevention & SandBlast (NGTX) annual subscription for 1 year. | CPSG-VSEC-VEN-BUN- NGTX-1Y | S | 20 |
SUPPORT DETAILS
Support Program | SKU | Category | Qty |
Premium Collaborative Enterprise Support for 5 Years | CPCES-CO-PREMIUM- ADD | S | 1 |
L’aggiornamento del sistema deve essere tassativamente effettuato entro i primi sei mesi dalla data di inizio contratto.
Le attività di gestione e monitoraggio eseguite sul firewall comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
• gestione Cluster Firewall
• aggiornamento delle versioni dei sistemi di management e dei firewall stessi
• verifica delle best practice in essere e/o da implementare a fronte di aggiornamenti da parte del vendor
• verifica dei report di IPS Check Point e gestione di eventuali modifiche alle policy o configurazione di eccezioni
• verifica e gestione delle regole e degli oggetti al fine di: eliminare regole/oggetti non utilizzati (previa disabilitazione e verifica); verificare regole ‘zero hit’ ed eventuale eliminazione; verifica di eventuali utenze locali non più necessarie
• gestione mobile access
• gestione VPN
• test di failover.
Le attività sopra esplicitate saranno svolte in stretto contatto con il personale del SIA, che sarà sempre coinvolto e aggiornato sulle azioni effettuate, anche al fine di mantenere un costante livello di conoscenza e aggiornamento delle figure tecniche coinvolte.
E’ prevista inoltre la redazione di report almeno annuali sulle attività svolte e una analisi quantitativa/qualitativa dei volumi di traffico rilevati e delle eventuali minacce riscontrate.
E’ fondamentale il ruolo del fornitore nell’individuazione di potenziali criticità e analisi delle contromisure che si possono mettere in atto.
b) Assistenza e implementazione Sistemi di Intrusion Detection/Prevention
La gestione del sistema di IPS – Intrusion Prevention System, basato su Check Point, prevede una verifica mensile in cui il tecnico specializzato sulla piattaforma procede a:
• verificare lo stato dei sistemi in merito alla situazione hardware, al livello di aggiornamento dei sistemi operativi, dello stato delle definizioni dei DV – Digital Vaccine e della situazione dei backup delle macchine. Lo stato delle macchine è anche monitorato tramite invio di messaggi da parte delle stesse e da sistemi di monitoraggio, a fronte dei quali i tecnici intervengono in caso di segnalazioni
• verificare i log degli eventi rilevati, sia in modalità di detection che di prevention in ordine di criticità, valutarne l’impatto sui sistemi aziendali, verificare eventuali falsi positivi e procedere alle esclusioni ove necessario; correlare i dati IPS con i log dei server e degli altri sistemi di sicurezza (firewall, proxy, reverse-proxy, antispam) al fine di motivare quanto sopra.
• stendere una lista di interventi da eseguire, sia sul sistema IPS che sulle macchine che erogano servizi, a fronte di quanto rilevato ai punti precedenti; nonché verificare la corretta configurazione in base ad eventuali modifiche apportate sulla rete e sui sistemi del cliente.
c) Assistenza e implementazione Sistemi Reverse Proxy F5
Presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi è installato un Sistema Cluster di 2 Web Access Control basato sul prodotto F5 in virtual appliance.
I servizi richiesti per la sua gestione comprendono:
• gestione Reverse Proxy e bilanciamento risorse (BIG IP F5 LTM)
• gestione Autenticazione Utenti e sistemi OTP (BIG IP F5 APM)
• gestione DNS pubblico autoritativo (BIG IP F5 GTM)
• gestione Web Application Firewall (BIG IP F5 ASM).
d) Security Assessment
Le attività previste in questo ambito comprendono:
• assistenza per gestione Penetration Test effettuata da terze parti da reti esterne o tramite sistemi interni di cui l’azienda si è dotata, per la verifica della robustezza delle soluzioni di sicurezza implementate
• Disaster Recovery periodico dei servers fisici e virtuali
• verifiche periodiche con Intrusion Prevention Systems
• Discovery vulnerabilità sistemi, con verifica puntuale patch mancanti e vulnerabilità potenziali
• Patching periodico dei server e patching d’emergenza in caso di discovery di vulnerabilità critiche.
Le attività di verifica sui livelli di sicurezza dell’infrastruttura tecnologica aziendale devono essere eseguite almeno trimestralmente.
L’analisi copre una vasta tipologia di sistemi di sicurezza e di configurazioni concernenti la sicurezza dei dispositivi che erogano servizi all’utenza.
Le analisi delle diverse componenti vengono correlate in modo da verificare che il livello di sicurezza desiderato venga garantito.
Le verifiche spaziano dai locali in cui i sistemi sono ospitati, alla situazione hardware, ai livelli di aggiornamento e supporto dei sistemi operativi, allo stato di funzionamento degli applicativi e dei servizi di sicurezza. Vengono inoltre analizzate le policy che riguardano gli utenti, i sistemi antivirus, antispam, content filtering, backup, monitoring, correlando le informazioni con i dettagli riportati nei report specifici, ove applicabile.
In particolare:
• verifiche per prodotto/servizio e correlazione
• Hypervisor e virtualizzazione
• sistemi operativi
• verifiche di sicurezza, aggiornamento e patching
• servers
• Account Policies
• gestione utenze e credenziali
• Antispam
• Antivirus
• Backup / Disaster Recovery
• Firewall
• IPS – Intrusion Prevention System
• Log collection
• Management network / Reti Segregate
• Monitoring
• Proxy e Web Filtering
• Reverse Proxy
L’analisi di tutte le componenti sopra descritte consente di generare un report, il quale oltre a riportare il dettaglio dell’analisi, presenta una tabella degli interventi da implementare con il dettaglio delle azioni da intraprendere con relativa pianificazione, responsabilità e criticità dell’intervento stesso.
Al successivo report viene verificato quanto effettivamente eseguito e aggiornata la tabella, in modo da avere la situazione aggiornata e sotto controllo.
e) Assistenza sistemistica su Antispam e Content Filtering
Un ruolo particolarmente critico nella gestione della sicurezza perimetrale è rivestito dai sistemi di controllo delle mail e di navigazione sui siti internet.
Al fornitore è chiesto di verificare l’adeguatezza del sistema di controllo della posta elettronica rispetto allo stato dell’arte dei prodotti commerciali ed eventualmente ad aggiornarlo/sostituirlo, restando i costi in carico al fornitore, con prodotti migliorativi.
Le attuali politiche di controllo degli accessi a internet si basano sulla categorizzazione dei siti e la relativa autorizzazione/negazione all’accesso, unitamente a whitelist e blacklist per la gestione delle eccezioni o siti non categorizzati.
Al momento i sistemi utilizzati presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi sono i seguenti:
• Antispam – Sophos
• URL Filtering – Check Point .
Le funzionalità utilizzate e oggetto di monitoraggio che devono essere garantite includono:
• gestione Threat Emulation e Threat Extraction
• gestione AntiBot e sistemi di Content Security.
ART.2.1.B - Gestione e manutenzione hardware e software dell’ambiente di virtualizzazione server, desktop e Storage
a) Assistenza sistemistica sistemi di virtualizzazione VMware server, Storage e VDI
Il fornitore garantisce al cliente la manutenzione ordinaria dei sistemi di virtualizzazione VMware, comprendendo in questo tutte le componenti collegate ovvero: VMvare, host fisici, storage e VDI.
Le attività previste a tale scopo sono così definite:
• installazione e configurazione VMware vCenter Server
• installazione e configurazione del sistema operativo VMware ESXi sui server host
• predisposizione e configurazione dei cluster ESXi e delle relative opzioni di HA e DRS
• configurazione dell’infrastruttura di rete virtuale (vSwitch, dvSwitch)
• Patching semestrale di VMware con date da concordare con CLIENTE
• aggiornamento degli Hypervisor VMware ESXi con eventuali roll-back ove possibili, previa approvazione del cliente e secondo tempistiche da concordare
• integrazione dell’infrastruttura VMware con l’infrastruttura storage
• manutenzione, tuning e controllo delle componenti di sistema, comprese le funzionalità DRS, HA, EVC e quant’altro presente nella configurazione
• manutenzione/gestione della configurazione dei sistemi di monitoraggio in uso presso il cliente, affinché i sistemi di monitoraggio possano tenere sotto controllo correttamente le infrastrutture host, storage e SAN, in una finestra temporale di 24 ore e 7 giorni su 7
• Troubleshooting sulle problematiche inerenti l’infrastruttura VMware
• eventuale contatto ed escalation con i vendor per la risoluzione di problemi
• configurazione e/o integrazione dello storage (zoning, LUN masking, Initiator Groups)
• creazione e gestione di volumi, LUN etc
• monitoraggio dell’infrastruttura storage (spazio, raggiungibilità, ecc…)
• verifica quadrimestrale degli host, dello storage e dello spazio disco lato storage, con eventuali interventi di ottimizzazione da concordare con il cliente; normalizzazione delle configurazioni, degli storage profile e dei reply storage profile in linea con le correnti best practices
• Troubleshooting sulle problematiche inerenti l’infrastruttura storage
• aggiornamento semestrale firmware delle componenti server e storage previa verifica compatibilità con i sistemi operativi delle varie componenti
• verifica mensile dell’infrastruttura VMware, Server e Storage
• monitoraggio infrastruttura VMware e storage con definizione allarmi via email ed eventualmente via SMS
• gestione e manutenzione switch FC Brocade.
b) Assistenza sistemistica sistemi di virtualizzazione e centralizzazione applicativa Citrix
Il fornitore effettuerà attività di supporto al cliente sulle seguenti tematiche:
• configurazione e assistenza sistemistica dell’ambiente di desktop virtualizazion basato si Citrix XenDesk. L’assistenza riguarda sia la configurazione di un ambiente infrastrutturale resiliente e performante per la gestione e distribuzione delle immagini, sia le problematiche connesse alla gestione e profilazione degli utenti nonché la gestione delle opportune policy per il mantenimento del sistema in modo stabile e performante
• gestione e configurazioni ambienti XENAPP per la gestione e remotizzazione delle applicazioni
• funzionalità di accesso, anche da esterno via reverse proxing con F5 e meccanismi di autenticazione sicura
• supporto alla gestione/configurazione dei Thin Client (Praim).
ART.2.1.C - Gestione e manutenzione hardware e software del sistema di backup centralizzato e Disaster Recovery
La continuità operativa è garantita sul cliente da una serie di sistemi ridondati, configurazioni specifiche e procedure, che permettono di garantire la disponibilità dei servizi secondo le specifiche di RPO e RTO definite dal cliente.
Attualmente il sistema di backup centralizzato si basa sull’uso del software Commvault per la raccolta dei backup di database Oracle e Sql, Virtual Server, Filesystem. Tutti i backup sono archiviati su una NAS dedicata con retention a 7 giorni.
Oltre al backup su storage, viene effettuata giornalmente una copia dei dati su tape sia per garantire un doppio canale di archiviazione, sia per una conservazione a lungo termine (copie mensili e annuale).
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi dispone quindi di un parco di circa 100 tape LTO6 con backup di tutti i propri sistemi e profondità storica di un anno.
La presenza di tale archivio storico e la padronanza nell’utilizzo dello strumento di backup hanno portato l’Azienda a voler mantenere la stessa modalità di gestione dei backup. Come ulteriore requisito viene richiesto l’adeguamento della capacità di storage per allinearlo alle aumentate esigenze di spazio di archiviazione.
Il dettaglio della fornitura richiesta e le caratteristiche tecniche minime sono riportate nel prospetto seguente.
Una NAS - Multipurpose Storage Array, doppio controller con front end basato su 4 porte 10 Gb SFP+(4 porte per controller) e supporto on site 5 anni 24x7x4. Lo spazio netto disponibile messo a disposizione dalla NAS dovrà essere superiore a 120TB, con dischi di dimensione non superiore a 10 TB. La NAS sarà il target NFS utilizzato dal software di backup Commvault per la gestione del backup su disco. |
Utilizzo del software Simpana di Commvault in modalità “as a service” per il backup di 16 TB giornalieri di dati. Si prevede che durante la durata contrattuale il volume dei backup possa incrementarsi fino a 28 TB. |
Il Media Server dedicato alla gestione dei backup dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: • 32GB di RAM, • 4 dischi 600GB 15000 RPM • 2 dischi 800 GB SSD • 1 processore Intel Xeon Silver 4110 • 2 schede di rete 10 Gb SFP+ • Controller Raid con cache 2GB • doppio alimentatore • 1 scheda 16Gb FC dual port • scheda di controllo remoto • supporto del produttore 24x7x4 per 5 anni) • Licenza MS Server Windows Standard 2016 - SPLA (Service Provider License Agreement) per il server di backup |
Una Tape Library con le seguenti caratteristiche mine: • due Drive FC LTO7 • 48 slot |
• supporto on site 24x7x4 per 5 anni |
La gestione della continuità operativa prevede, durante l’anno, l’esecuzione delle seguenti attività:
• configurazione ed esecuzione dei backup dei database aziendali sulla base di una lista formulata e aggiornata dal cliente
• configurazione ambiente di Disaster Recovery ed esecuzione delle copie di sicurezza dei server, in accordo con le specifiche di RTO ed RPO definite dal cliente
• Verifica mensile della configurazione di SRM e delle componenti di integrazione sulla parte storage (SRA- Storage Replication Adapters)
• monitoraggio infrastruttura SRM con definizione allarmi via email ed eventualmente via SMS (tramite software di monitoraggio dove possibile)
• stesura di un documento con le policy di backup adottate e aggiornamento almeno annuale
• verifica periodica dei sistemi di DR/BC, almeno annuale, con simulazione delle attività di recovery di database e server
• predisposizione di procedure operative per la gestione dei servizi, in caso di failover di una o più componenti del sistema informativo.
L’attività segue gli standard di riferimento dettati dalla norma ISO 22301:2012.
ART.2.1.D - Attività di supporto per analisi, trouble shouting, configurazioni sui sistemi server, networking, apparati di sicurezza, desktop
a) Assistenza sistemistica sistemi Windows (installazioni, manutenzioni e aggiornamenti software):
• gestione dominio Active Directory e servizi connessi quali DNS, WINS,WSUS
• attivazione nuovi server Microsoft/Linux e loro configurazione
• attivazione nuovi server fisici
• gestione sistemi di posta elettronica Exchange
• gestione antivirus desktop
• gestione SQL server (implementazione backup-manutenzione ecc..)
• gestione servizio IIS
• audit periodico licensing prodotti Microsoft.
Sulla base delle rilevazioni effettuate attraverso la Verifica di Sicurezza dei sistemi, si dovrà procedere con il full backup image dei sistemi e successivamente effettuare il deploy delle patch identificate come necessarie, previa verifica di compatibilità con i fornitori degli applicativi. In caso di malfunzionamento dei sistemi a seguito dell’applicazione delle patch, il fornitore sarà responsabile del rispristino del corretto funzionamento dei sistemi e della ricerca della soluzione per la corretta applicazione delle patch di sicurezza.
b) Quantificazione servizi professionali
Fermo restando gli oneri a carico del fornitore relativi agli strumenti hardware e software forniti, si riportano di seguito il numero di giornate minimo previsto per lo svolgimento delle attività oggetto della presente fornitura:
Descrizione | forniture previste | servizi professionali previsti (in giornate per anno) |
Gestione e manutenzione HW e SW dei sistemi di sicurezza perimetrale. - firewall Checkpoit - IPS Checkpoit - reverse proxy F5 - security assessment - antispam e mail control Sophos - url filtering Checkpoint | aggiornamento firewall checkpoint. Antivirus Mail Server. | 50 |
Gestione e manutenzione HW e SW dell’ambiente di virtualizzazione server, desktop e Storage. - Vmware - Storage Compellent - Disaster Recovery - Citrix XenDesk - Citrix XenApp - VDI e policy | 45 | |
Gestione e manutenzione HW e SW del sistema di backup centralizzato e Disaster Recovery. - backup database (oracle e SQL) - backup server - configurazione DR - Recovery test | Backup Simpana. NetApp per storage backup short term. | 25 |
Attività di supporto per analisi, trouble shouting, configurazioni sui sistemi server, networking, apparati di sicurezza, desktop | 50 | |
totale | 170 |
ART. 3 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA
Il Fornitore assume l'obbligo:
• di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui verrà in possesso
• di rispettare il decreto legge n. 196/03, codice in materia di protezione dei dati personali e delle successive normative di prossima attuazione (vedi GDPR), dichiarando la conformità dei servizi forniti
• di non divulgare e non far uso dei dati e delle informazioni di cui verrà in possesso.
Il fornitore deve svolgere le proprie attività garantendo:
• flessibilità nelle risposte alle esigenze di intervento e analisi per implementazioni e manutenzioni
• conoscenza approfondita di tutti i prodotti in essere all’interno della banca, potendo affidare la responsabilità del progetto “end-to-end” all’unico fornitore, senza dover coordinare la presenza di più fornitori per la realizzazione di un progetto complesso
• attività svolte secondo procedure standard e ripetibili dal personale interno
• documentazione di ogni attività progettuale e di ogni change importante.
ART. 4 – FINESTRA DI SERVIZIO
Le attività di manutenzione ordinaria, i test di disaster recovery e l’assistenza sistemistica, dovranno essere erogate nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 18.00, esclusi i giorni festivi, secondo gli SLA di seguito descritti.
I test di disaster recovery potranno essere effettuati anche nelle giornate di sabato e domenica previo accordo tra le parti, con un preavviso non superiore 30 giorni solari.
Sarà richiesta la possibilità di intervenire in reperibilità con tempi di presa in carico di 4 ore al di fuori della finestra ordinaria di servizio, per tutte le casistiche di blocco critico dell’operatività dell’Ente, per tutti gli elementi tecnici compresi nel servizio di fornitura.
ART. 5 – LIVELLI DI SERVIZIO MINIMI RICHIESTI (SLA)
L’assistenza generica è fornita da risorse presenti presso la sede del cliente oppure da remoto qualora questo non pregiudichi l’efficacia e la sicurezza delle attività svolte.
I servizi di assistenza vengono attivati mediante i seguenti strumenti:
• assistenza tramite ticketing
• assistenza telefonica
• assistenza telematica con connessioni VPN crittografate e sicure, posta elettronica.
L’assistenza prevede anche attività di monitoraggio pro-attivo con presa in carico di problemi anche in assenza di apertura di un ticket da parte del cliente.
Le attività di monitoraggio comprendono, a titolo esemplificativo:
• ricezione e gestione allarmi notificati tramite sistemi di rilevazione automatica presenti sui vari sistemi aziendali (es. copilot Compellent, PRTG, Nagios, rilevazione temperature, …)
• attività di controllo programmate su performance dei sistemi, segnalazione di eventi, livello di patching, reportistica periodica dei sistemi di sicurezza, ecc.
I livelli di servizio richiesti sono in funzione della gravità del problema riscontrato. A questo scopo si possono definire tre differenti livelli di criticità:
critico: una o più funzioni sostanziali del sistema sono compromesse e impediscono all’azienda di erogare i propri servizi;
non-critico: si rileva un malfunzionamento su uno o più sistemi ma l’azienda è in grado di erogare i propri servizi seppure in modalità degradata;
programmabile: attività che si rendono necessarie per garantire la sicurezza e la continuità operativa dei sistemi ma che possono essere schedulate in accordo con il fornitore.
In base ai livelli di criticità così definiti, i livelli minimi di servizio devono garantire i seguenti tempi di presa in carico e risoluzione:
LIVELLO DI CRITICITÀ | PRESA IN CARICO | RISOLUZIONE |
critico | 15 minuti | 2 ore |
non-critico | 1 ora | 4 ore |
programmabile | 1 giorno | da concordarsi |
Dove con “presa in carico” si intende il contatto con il tecnico specialista in grado di occuparsi direttamente del problema.
Con “risoluzione” si intende l’eliminazione del problema e il ripristino della normale operatività, anche con soluzioni “tampone” che consentano all’azienda di operare senza disservizi.
ART. 6 - IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo complessivo annuale a base d’asta è fissato in euro 260.000,00 oltre IVA, pari ad un importo complessivo di euro 1.300.000,00 oltre IVA per il periodo di cinque anni di vigenza contrattuale.
I costi per la sicurezza per rischi interferenti sono pari a euro 0,00, mentre nel suddetto importo a base di gara debbono intendersi compensati gli oneri per la sicurezza aziendali propri della ditta concorrente.
Al termine del periodo contrattuale le attrezzature hardware fornite per l’erogazione dei servizi oggetto della presente procedura di gara, saranno oggetto di riscatto mediante la corresponsione in favore del fornitore, a titolo forfettario ed omnicomprensivo, della somma di euro 1.000,00 oltre IVA, non soggetta a negoziato.
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi si riserva la facoltà di prevedere, nel corso di validità del rapporto, variazioni al contratto secondo quanto previsto dall’articolo 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016, comprese quelle in diminuzione, ovvero in aumento, nei limiti di un quinto del prezzo complessivo. Le variazioni saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione dei prezzi offerti dall’operatore economico in sede di offerta.
Per quanto riguarda le diminuzioni, l’operatore economico non potrà vantare richieste di risarcimento, rimborsi o qualsiasi altro indennizzo di sorta. Non sono da considerarsi varianti gli interventi disposti dalla ASST di Lodi sulla corretta esecuzione del contratto per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino una variazione del prezzo complessivo offerto in sede di gara. L’ASST di Lodi si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario o altra impresa altre prestazioni affini a quelle oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto e di cui dovesse successivamente emergere l’esigenza, alle medesime condizioni contrattuali, previa richiesta di apposito preventivo e nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti.
È, altresì, facoltà della stazione appaltante provvedere, in caso di provata impossibilità a fornire il servizio richiesto, ad acquisti liberi sul mercato, in deroga alle condizioni e agli impegni del contratto, in proporzione del 20% del valore totale del servizio aggiudicato, senza che dal fornitore possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi tipo.
Non saranno accettate offerte superiori all’importo posto a base di gara.
ART. 7 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI
Il prezzo complessivo in base al quale verrà pagata la fornitura di servizi professionali ad alta specialità per il supporto alla gestione e manutenzione dell’infrastruttura tecnologica della ASST di Lodi, comprende tutti gli oneri generali e particolari previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, che si intende accettato dall’operatore economico in base a calcoli di propria convenienza e a tutto suo rischio e quindi è fisso, invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità.
ART. 8 – DURATA DELLA FORNITURA
Il contratto avrà durata di anni 5 (cinque) a far tempo dalla data indicata nella deliberazione di aggiudicazione.
Per i primi tre mesi, il servizio si intende conferito a titolo di prova, al fine di consentire all’Azienda una valutazione ampia e complessiva delle modalità e della capacità di adempiere all’esecuzione delle prestazioni oggetto della gara, in relazione a quanto indicato dal contraente. In caso di esito positivo del periodo di prova, il servizio si intende tacitamente confermato per tutta la durata del rapporto contrattuale. Al contrario, in caso di esito negativo l’Azienda potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di 15 giorni, fornendo adeguata motivazione. In tale eventualità, al contraente spetterà il solo corrispettivo di quanto fornito, esclusi rimborsi o indennizzi a qualsiasi titolo, ed ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.
Qualora, per esigenze sopravvenute ed impreviste, non si fosse potuto procedere per tempo alla stipulazione di un nuovo contratto, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del Decreto Legislativo n. 50/2016, si riserva la facoltà di prorogare il servizio oggetto del rapporto contrattuale per un periodo non superiore a sei mesi e, comunque, fino all’espletamento della procedura relativa alla nuova gara d’appalto, senza che l’aggiudicatario abbia diritto di recesso da tale proroga e alle medesime condizioni in essere a tale data.
L’Azienda si riserva di interrompere il servizio, con congruo preavviso, qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento del servizio oggetto della presenta gara, o nel caso di modifiche derivanti da iniziative Aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa.
ART. 9 - GARA IN FORMA AGGREGATA E CLAUSOLA DI ADESIONE
Durante il periodo di vigenza del contratto, gli enti sanitari pubblici di seguito elencati:
- ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda;
- ASST Fatebenefratelli Xxxxx;
- ASST Santi Paolo e Xxxxx;
- ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Xxxxxxx Xxxx/CTO;
- ASST Nord Milano;
- ASST Rhodense;
- ASST Ovest Milanese;
- ASST Melegnano e della Martesana;
- Fondazione IRCCS “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico”;
- Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori;
- Fondazione IRCCS Neurologico Xxxxx Xxxxx;
- Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);
- ASST di Lodi
sono facoltizzati a procedere all’affidamento del servizio oggetto della presente procedura, aggiudicato al prezzo offerto in gara, anche nel caso di mancata partecipazione alla presente procedura concorsuale.
In applicazione di quanto sopra, nel corso di validità del contratto sottoscritto con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi al soggetto individuato quale aggiudicatario potrà essere chiesto di estendere la fornitura anche ad una o più delle Aziende indicate fino ad un ammontare massimo pari al 300% del valore aggiudicato. L’importo di aggiudicazione dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi non rientra nel conteggio. La responsabilità di accettare adesioni entro tali limiti, resta in capo all’aggiudicatario della gara.
La durata della fornitura del servizio coinciderà con il residuo di durata contrattuale stabilita dalla gara originaria.
L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi resterà estranea in ordine ai patti e condizioni che si stabiliranno tra Appaltatore e ASST/Fondazione cui viene esteso l’accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo. L'appaltatore non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione.
ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
Si richiama la disciplina prevista all’articolo 103 del decreto legislativo n. 50/2016.
ART. 11 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Qualora la ditta aggiudicataria disdicesse il contratto prima della sua naturale scadenza, salvi i casi di forza maggiore, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi si riserverà di trattenere a titolo di penale tutto il deposito cauzionale e di addebitare inoltre le maggiori spese sostenute per l’assegnazione della fornitura ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.
In questo caso nulla sarà dovuto alle ditte per gli investimenti messi in atto per l’attivazione del contratto.
ART. 12 – RAGGRUPPAMENTI D’IMPRESA
Alla gara sono ammesse offerte di imprese raggruppate, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50/2016. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c), del decreto legislativo n. 50/2016 sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del Codice Penale.
Nella fase di presentazione dell'offerta è sufficiente che l'offerta sia sottoscritta congiuntamente da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenga l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, nonché nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori.
Nel caso di servizi e forniture per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
In caso di aggiudicazione, l'impresa capogruppo deve presentare scrittura privata autenticata attestante la costituzione del raggruppamento temporaneo e il conferimento del mandato collettivo speciale delle altre imprese riunite alla capogruppo (mandatario), unitamente alla procura dettata nella forma dell'atto pubblico attestante il conferimento della rappresentanza legale a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo.
Il mandato è gratuito e irrevocabile. La revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi.
Il mandatario stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo della fornitura, o atto equivalente, fino all’estinzione del rapporto.
La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
In caso di procedura ristretta o negoziata, ovvero di dialogo competitivo si rimanda a quanto previsto dall’articolo 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016.
Il mandato collettivo speciale e la relativa procura conferita dalle imprese mandanti dovrà essere presentato all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi entro 15 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, salvo espressa deroga dell’Azienda.
In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal decreto legislativo n. 50/2016, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi/forniture ancora da eseguire. Non sussistendo tali condizioni, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi può recedere dal contratto.
In caso di fallimento liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione direttamente, o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi/forniture ancora da eseguire.
ART. 13 - CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO
Per l’espletamento della fornitura con le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi corrisponderà
esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.
La fornitura, resa nei modi prescritti dagli atti di gara, sarà oggetto di fatturazione, da parte del soggetto aggiudicatario, a decorrere dal collaudo avvenuto con esito positivo, come di seguito dettagliato:
• canone fisso omnicomprensivo con periodicità trimestrale.
L’aggiudicatario invierà esclusivamente fattura elettronica per ogni intervento riportante il numero e la data dell’ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico e in tal caso non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.
Tutti gli oneri che la ditta aggiudicataria avrà in carico saranno infatti da ritenersi ripagati unicamente attraverso i corrispettivi sopra indicati. Gli stessi devono infatti intendersi comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale – XXX xxxxxxx, che la ditta aggiudicataria dovrà addebitare in fattura a titolo di rivalsa, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 18 della legge 26/10/72 n. 633, nonché di ogni onere connesso all’esplicazione della fornitura con le modalità previste.
I corrispettivi contrattuali dovuti al fornitore si riferiscono alle forniture prestate a regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali e il loro pagamento avverrà a fronte dell’emissione di fatture in conformità alla normativa vigente.
Qualora i soggetti aggiudicatari siano un raggruppamento temporaneo d’impresa/consorzio, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all’impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata.
A seguito di formale richiesta di tutte le imprese raggruppate, potrà eventualmente essere concessa deroga a quanto su stabilito.
Tutte le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) Nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel decreto ministeriale 3 aprile 2013,
n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244”).
Le fatture elettroniche indirizzate all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi dovranno fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio, così come censito su xxx.xxxxxxxx.xxx.xx:
Codice Univoco Ufficio: SYN8BN
Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti le fatture elettroniche dovranno riportare:
a) il Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell’indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011 n. 4 e i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010, previsti dalla tabella 1 allegata al presente decreto;
b) il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati dai contributi comunitari e, ove previsto, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3;
c) data e numero d’ordine di acquisto (associato a ciascuna riga di fattura);
d) data e numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura);
e) totale documento;
f) codice fiscale del cedente;
g) in generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
L’Azienda non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi del comma 2, articolo 25 decreto legge n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014. Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati
indicati dal Fornitore o per non conformità della prestazione, il termine di pagamento si interrompe e decorre nuovamente dal giorno di notifica di accettazione della nota di accredito.
Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, subordinatamente al riscontro della regolarità della fornitura. Oltre il termine suindicato, a richiesta, verrà applicata la disciplina inerente gli interessi moratori, secondo la normativa vigente.
Si fa presente che la Regione Lombardia, con Deliberazione di Giunta n. VIII/010936 del 30 dicembre 2009 ha incaricato Finlombarda SpA di procedere al pagamento diretto dei fornitori di beni e servizi.
L’ASST di Lodi non accetta, ovvero non aderisce alla cessione di credito ai sensi degli artt. 69, 70 R.D. n. 2440/1923 e art. 9, allegato E, legge n. 2248/1865.
Inoltre l’ASST di Lodi rifiuta le cessioni di credito ai sensi dell’art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016.
Responsabile della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto
Il responsabile della procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 50/2016, è individuato nel Direttore dell’unità strutturale complessa Approvvigionamenti e Logistica dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale.
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, previsto ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 50/2016, verrà nominato con provvedimento successivo alla conclusione della procedura di gara in oggetto.
ART. 14 – SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso in conformità all’articolo 105 del decreto legislativo n. 50/2016.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi delle prestazioni subappaltate. Si precisa, peraltro, che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Si precisa che ai sensi dell’articolo 105, comma 13 del decreto legislativo n. 50/2016 la stazione appaltante è da intendersi l’ente richiedente le prestazioni ed emittente l’ordinativo di fornitura e, pertanto, obbligato al pagamento delle prestazioni nei confronti dell’aggiudicatario e relativi subappaltatori.
L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 105 del decreto legislativo n. 50/2016, alle seguenti condizioni:
- il concorrente all’atto dell’offerta deve indicare le forniture e/o i servizi (o parti degli stessi) che intende subappaltare;
- il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
- l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate;
- l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105 del decreto legislativo n. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 Codice Civile con l’Impresa subappaltatrice;
- con il deposito del contratto di subappalto l’affidatario deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal decreto legislativo 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
- nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’articolo 105 del decreto legislativo n. 50/2016.
ART. 15 – SICUREZZA SUL LAVORO
L’appaltatore garantisce il pieno rispetto delle disposizioni di legge, ivi incluso, nell’esecuzione dell’appalto di che trattasi, l’utilizzo di attrezzature, impianti e dispositivi conformi alla vigente normativa in materia di ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro. La mancata osservanza di tali norme comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi di chiedere e ottenere il risarcimento per i danni patiti.
Per le eventuali verifiche di competenza si richiede all’appaltatore di dare evidenza, prima dell’avvio dell’appalto, della documentazione di valutazione dei rischi redatta ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e la necessaria collaborazione per l’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).
L’esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi si impegnano ad eseguire le attività contemplate dal presente appalto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro (decreto legislativo n. 81/2008) e mediante operatori con i quali sia stato costituito il rapporto di lavoro a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso INAIL e INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali).
A titolo meramente esemplificativo, i soggetti di cui sopra si obbligano:
• ad osservare tutti gli oneri inerenti alla previdenza, assistenza e assicurazioni sociali (ivi compresa quella sugli infortuni) derivanti dalle disposizioni di legge e regolamenti in vigore;
• ad osservare le norme e prescrizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro e di Zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori;
• a munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale;
• a fornire il proprio personale di apparecchiature, attrezzature e opere provvisionali conformi alle disposizioni normative vigenti;
• ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto servendosi esclusivamente di personale qualificato e idoneo al lavoro da svolgere;
• a munire il proprio personale di cartellino/tesserino di riconoscimento corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, nonché la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (articolo 18 comma 1 lettera u) decreto legislativo n. 81/2008 e articolo 5 legge n. 136/2010);
• a informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare.
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi:
• nel caso in cui, a seguito di acquisizione del DURC di uno o più dei soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, rilevi una inadempienza contributiva tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e disporrà il pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
• nel caso in cui l’appaltatore, il subappaltatore o i soggetti titolari di subappalti e cottimi ritardino il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell’esecuzione del contratto applicherà le disposizioni di cui all’articolo 5 del DPR n. 207/2010.
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (D.U.V.R.I.) indicante le misure atte a eliminare e/o ridurre i rischi di interferenza e le informazioni relative all’emergenza.
Le ditte aggiudicatarie, nell’espletamento della fornitura, dovranno attenersi alle indicazioni contenute nei documenti sopra richiamati, allegati al presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Qualora nei rischi specifici relativi all’attività svolta dall’appaltatore dovessero essere presenti o prevedibili rischi interferenziali in aggiunta a quelli derivanti dall’attività dell’appaltante o in questo
documento esplicitati, la ditta appaltatrice è tenuta a comunicarli e a collaborare al completamento del DUVRI.
Analogamente, qualora emergessero rischi aggiuntivi a quelli indicati per il mutamento a qualsivoglia titolo delle condizioni iniziali, la parte originante principale del rischio è tenuta a garantire l’inserimento di questi nel DUVRI.
Pertanto:
• tale documento potrà essere aggiornato dalla stessa committente, anche su proposta dell'aggiudicatario, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico e organizzativo;
• tale documento potrà essere integrato su proposta dell'aggiudicatario, da formularsi entro 30 gg dalla data di aggiudicazione e a seguito di valutazione del committente.
ART. 16 - INADEMPIENZE E PENALITÀ
Fermo restando quanto previsto ai successivi articoli 17 e 18, nei casi di inadempienza degli obblighi contrattuali verranno applicate alla ditta fornitrice penali variabili in funzione dell’importanza della violazione, del danno arrecato, del pregiudizio al normale funzionamento dell’attività, delle conseguenze del disservizio e del ripetersi delle inadempienze e violazioni.
L’importo delle penali, è così determinato:
• in caso di ritardo rispetto ai tempi di consegna/collaudo previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e/o dichiarati in fase di gara, verrà applicata una penale di euro 250,00 per ogni giorno solare di ritardo
• in caso di non congruità tra quanto installato e quanto definito dal presente Capitolato o indicato in fase di presentazione dell’offerta, verrà applicata una penale di importo compreso tra euro 1.000,00 e euro 10.000,00 in funzione della criticità della anomalia riscontrata. La valutazione di criticità è effettuata a insindacabile giudizio dell’azienda
• in caso di ritardo nella risoluzione di un ticket relativo ad un malfunzionamento critico, verrà applicata una penale di euro 100,00 per ogni ora lavorativa di ritardo
• in caso di ritardo nella risoluzione di un ticket relativo ad un malfunzionamento non-critico, verrà applicata una penale di euro 50,00 per ogni ora lavorativa di ritardo
• in caso di ritardo nella risoluzione di un ticket relativo ad un malfunzionamento programmabile, verrà applicata una penale di euro 20,00 per ogni ora lavorativa di ritardo
• ove si verificassero altre inadempienze nella fornitura o inosservanze delle condizioni contrattuali, l’azienda ha la facoltà di applicare una penale di euro 500,00/inadempienza, elevabile a euro 1.000,00 in caso di recidiva.
Gli inadempimenti che possono dar luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto al fornitore, il quale deve comunicare per iscritto le proprie contro-deduzioni entro il termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla contestazione stessa.
Qualora le contro-deduzioni non vengano accolte dalla ASST di Lodi o vengano presentate fuori dai termini previsti, sono applicate al fornitore le penali, come sopra previste.
In ogni caso trova applicazione la normativa vigente di cui all’articolo 298 del DPR 5 ottobre 2010,
n. 207, relativamente all’entità complessiva delle penali.
L’applicazione delle penali sopra indicate avrà luogo mediante prelievo dal deposito cauzionale ovvero in via diretta mediante compensazione con eventuali crediti dell’aggiudicatario.
È in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito nonché la risoluzione del rapporto ai sensi del successivo articolo 29 (risoluzione del contratto).
ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, l’ASST di Lodi può risolvere il contratto con l’operatore economico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato decreto legislativo n. 50/2016;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'operatore economico aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della presente fornitura, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
La stazione appaltante deve risolvere il contratto derivante dalla presente procedura, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
- il Direttore dell’esecuzione del contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- non rispondenza della fornitura alle caratteristiche del Capitolato ovvero nel caso in cui l’aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali (es. interruzione del servizio);
- cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del servizio, fuori dai casi previsti dalla legge e dal presente Capitolato Speciale d’Appalto;
- gravi e reiterate inadempienze dopo la comminazione di cinque penalità anche per fattispecie diverse (per reiterate inadempienze si intendono almeno cinque episodi preventivamente contestati);
- cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- l’appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal Capitolato Speciale d’Appalto relativi alla procedura attraverso il quale è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato;
- violazione delle norme e dei principi contenuti nel Codice Etico, nel Codice Etico degli Appalti Regionali, nonché nel Piano Triennale Anticorruzione;
- in cui i pagamenti all’appaltatore vengano effettuati senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A;
- mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica.
Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’esecuzione del contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, di concerto con il Direttore dell’esecuzione del contratto, dichiara risolto il contratto. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento dei danni derivati alla ASST di Lodi.
Nei casi sopra previsti, l’aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che la ASST di Lodi è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento del servizio ad altro operatore.
Al verificarsi delle sopra elencate inadempienze, la risoluzione avviene di diritto quando la ASST di Lodi deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne diano comunicazione scritta all’impresa aggiudicataria.
ART. 18 - IPOTESI DI RECESSO
Ai sensi dell’articolo 109 del decreto legislativo n. 50/2016, l’ASST di Lodi si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
L’esercizio del diritto di recesso da parte della stazione appaltante sarà preceduto da formale comunicazione all’appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni.
In particolare l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi si avvarrà della clausola di recesso nelle seguenti particolari fattispecie:
- in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’articolo 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’aggiudicatario è obbligato a comunicare all’Azienda Socio Sanitaria le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- in qualsiasi momento, qualora il riassetto e la riorganizzazione in corso della sanità lombarda facciano venire meno la necessità della prestazione del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Inoltre l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi si riserva di recedere:
- qualora, nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx attivate convenzioni Consip/Arca che prevedano condizioni più vantaggiose per l’amministrazione in riferimento all’oggetto della presente gara, oppure in caso di aggiudicazione di eventuali gare centralizzate regionali aventi oggetto riconducibile a quello della presente gara. In tali circostanze, il recesso sarà effettuato con tempistiche atte ad assicurare la continuità di erogazione della fornitura fino all’attivazione di quella nuova.
ART. 19 – CODICE ETICO, PIANO ANTICORRUZIONE E PIANO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI
L’amministrazione informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al proprio Codice Etico, quale dichiarazione di valori, l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità degli enti, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).
Detto documento è reperibile sul sito internet aziendale xxx.xxxx-xxxx.xx – elenco siti tematici. L’operatore economico, quale soggetto terzo, è tenuto, nei rapporti con l’amministrazione, ad uniformare la propria condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione del contratto definito nel Codice Etico aziendale, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell’amministrazione di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.
L’amministrazione informa, altresì, la propria attività contrattuale secondo i contenuti del proprio Piano Aziendale Triennale di Prevenzione della Corruzione reperibile sul sito web sopra citato.
ART. 20 – CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI
L’operatore economico non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Tutte le riserve che l’aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla ASST di Lodi e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.
Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.
Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.
ART. 21 – TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ed in relazione alle attività previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, l’operatore economico viene nominato “Responsabile esterno del trattamento”, come previsto dall’articolo 29 del citato decreto.
Tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal titolare e si considererà revocata a completamento delle attività.
L’operatore economico, in quanto responsabile esterno, è tenuto:
- a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o a conoscenza;
- a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma;
- a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della fornitura/servizio;
- ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 31 del suddetto Xxxxxx;
- ad informare l’interessato ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (modulistica), coordinandosi con il Titolare;
- ad individuare per iscritto gli incaricati, curandone l’aggiornamento periodico e la formazione;
- a fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d’ufficio;
- in caso di trattamento di dati sensibili, ai sensi degli articolo 20, 21, 22 del citato decreto, a gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, a controllare l’accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.
L’operatore economico è responsabile dell’esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
L’operatore economico, quale responsabile esterno, si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati che verrà fornito all’atto dell’aggiudicazione e si impegna a comunicare alle amministrazioni i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.
L’amministrazione informa l’operatore economico che Titolare del trattamento dei dati è l’ASST di Lodi.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
ART. 22 – DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE
L’aggiudicatario assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne questa amministrazione da qualsiasi molestia.
ART. 23 – VICENDE SOGGETTIVE DELL’AGGIUDICATARIO
La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi agli aggiudicatari non hanno effetti nei confronti dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi sino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia:
- proceduto alle comunicazioni previste dall’articolo1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187
- documentato il possesso dei medesimi requisiti di qualificazione richiesti al soggetto aggiudicatario.
L’eventuale cessione, totale o parziale, del contratto non autorizzata fa sorgere in capo all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi il diritto alla risoluzione dello stesso con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.
ART. 24 – CESSIONI D’AZIENDA O SUO RAMO – TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE SOCIETARIA
A norma dell’articolo 2558 Codice Civile, è ammesso il subentro dell’impresa cessionaria a quella cedente nella posizione di partecipazione alla procedura concorsuale, ai sensi e per gli effetti del contratto di cessione.
Allo stesso modo, è ammesso il subentro dell’impresa cessionaria a quella cedente nella posizione di esecutore del contratto. Il subentro è condizionato alla verifica del possesso, in capo al subentrante, dei requisiti soggettivi ed oggettivi (consistenza economica e affidabilità tecnica) necessari per contrarre con l’Azienda.
Si precisa, inoltre, che, nel caso di somme addebitate al cedente o al prestatore di servizio a titolo di risarcimento del danno, tali somme verranno documentate attraverso nota di addebito fuori campo I.V.A., ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. 633/72.
Per ulteriori informazioni, si rimanda alla normativa vigente in materia.
ART. 25 – CESSIONE DEL CONTRATTO
Si richiama la disciplina prevista all’articolo 106 del Decreto Legislativo n. 50/20416.
ART. 26 - CONVENZIONI STIPULATE DA CONSIP SPA E ARCA – PREZZI DI RIFERIMENTO ANAC E OSSERVATORIO CENTRALE REGIONALE ACQUISTI
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi si riserva, qualora Consip S.p.A. e ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia attivassero una convenzione avente oggetto comparabile con quello del presente Capitolato Speciale d’Appalto, di effettuare una verifica comparata tra i prezzi della Convenzione e quelli vigenti a seguito di sottoscrizione di contratto con la ditta aggiudicataria della presente procedura di gara.
Qualora dalla verifica si riscontrassero che i prezzi derivanti dalla Convenzione fossero inferiori, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi si riserva la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria di adeguare i propri prezzi a quelli derivanti dalla convenzione. In caso di diniego questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi si riserva la facoltà di aderire alla convenzione ed a sottoscrivere apposito nuovo e diverso contratto, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere o di che rivalersi.
In conformità a quanto previsto dall’articolo 15 comma 13 lettera b) del Decreto Legge 7 luglio 2012 n.95, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135 e dalla DGR Regione Lombardia 6 agosto 2012 n. IX/3976, i prezzi unitari dei servizi in argomento non potranno in nessun caso – in corsa di vigenza del contratto – eccedere di una percentuale superiore al 20% i prezzi di riferimento di volta in volta pubblicati dall’ANAC. In tal caso, la ditta aggiudicataria sarà formalmente invitata a rinegoziare al ribasso le condizioni economiche contrattualmente sancite allo scopo di ricondurre la differenza di prezzi rilevata all’interno della percentuale del 20%, con l’avvertenza che
l’indisponibilità alla rinegoziazione o il silenzio protratto ad un periodo superiore a 30 giorni, a decorrere dal ricevimento della formale comunicazione, sarà causa di risoluzione del contratto con efficacia a decorrere dal 31esimo giorno dal ricevimento della formale comunicazione da parte dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi.
ART. 27 – NORMATIVA ANTIMAFIA
L’aggiudicazione della fornitura è subordinata all’accertamento, da parte degli organi competenti, dell’insussistenza di cause ostative in capo alla ditta, come previsto dalla normativa vigente.
Qualora, dall’accertamento, risulti l’esistenza di qualcuna delle cause ostative previste dalla legge, l’Azienda chiederà l’annullamento dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione, salva la ripetizione degli eventuali maggiori danni.
ART. 28 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Le imprese affidatarie assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni. Le imprese affidatarie si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Lodi della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 29 - LIQUIDAZIONE DELL’APPALTATORE - CAMBIO RAGIONE SOCIALE
In caso di liquidazione o di scioglimento delle ditte aggiudicatarie o di cambiamento della ragione sociale, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi avrà diritto di pretendere la continuazione del contratto da parte dell'eventuale nuova ditta subentrante, quanto di pretendere lo scioglimento del contratto.
ART. 30 – DIRITTO DI ACCESSO
Il diritto di accesso si esercita, ai sensi dell’articolo 76 del decreto legislativo n. 50/2016, entro 10 giorni dall’invio della comunicazione del provvedimento.
L’obbligo di garantire l’accesso al soggetto che vi abbia titolo è assolto, dalla stazione appaltante, mediante l’invio delle modalità di ritiro della documentazione richiesta, mediante PEC.
ART. 31 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE
Per ogni controversia in merito alla gara è competente in via esclusiva il Foro di Lodi.
Ai sensi dell’articolo 209 del decreto legislativo n. 50/2016 si segnala che il contratto di fornitura oggetto della presente procedura non conterrà la clausola compromissoria. Le eventuali controversie in merito all’esecuzione del contratto saranno devolute al giudice ordinario competente – Foro di Lodi.
Nelle more di un eventuale giudizio il fornitore non potrà sospendere la fornitura del servizio. In caso contrario l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi si riserva la facoltà di rivalersi, senza formalità alcuna, sulla cauzione prestata o sull’importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.
ART. 32 – SPESE DI GARA
Tutte le spese conseguenti all’aggiudicazione della presente gara, ivi incluse quelle di bollo ed eventuali altri oneri fiscali, sono a carico della ditta aggiudicataria secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’I.V.A. è a carico del’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi.
ART. 33 – CONTRATTO
Successivamente all’aggiudicazione sarà stipulato apposito contratto ai sensi e con le modalità previste all’articolo 32 del decreto legislativo n. 50/2016.
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi provvederà alla stipula di specifico contratto, in modalità elettronica, redatto mediante scrittura privata e di cui si prevede la registrazione solo in caso d’uso.
Il contratto si perfezionerà al momento del ricevimento con la sottoscrizione della ditta.
Prima di addivenire alla stipula del contratto l’Azienda verificherà il possesso, in capo alla ditta aggiudicataria, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle pubbliche gare.
ART. 34 – ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto deve essere firmato digitalmente dal rappresentante delle ditte concorrenti e allegato all'offerta, in segno di accettazione piena ed incondizionata di tutte le clausole e condizioni in esso contenute.
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di Gara, dalla legislazione vigente in materia e dal Codice Civile.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Architetto Xxxxxxxx Xxxxxxx