TRASFERTE, TRASFERTISTI
TRASFERTE, TRASFERTISTI
e
PERSONALE IN MOVIMENTO
Xxxxxx D’Xxxxxxxxxx Consulente del Lavoro
Premesse
Definizione di reddito
Il reddito di lavoro dipendente ( Art. 51 DPR 917/86 ):
1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.
La circolare 23 dicembre 1997 n. 326/E
( Ministero Finanze )
Va ricordato che gli elementi definitori del reddito di lavoro dipendente sono mutuati dall’art. 2094 del c.c.
“E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga
mediante retribuzione
a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione
dell'imprenditore.”
Il concetto di omnicomprensività del reddito
( rif. nota ministeriale che illustrava la bozza del TUIR )
Va ricordato, a commento dell’art. 49 del TUIR, che
nella categoria dei redditi di lavoro dipendente
rientrano anche i compensi e le indennità conseguiti sulla base del rapporto,
ma indipendentemente dall’effettiva prestazione di lavoro
( con la sola eccezione degli indennizzi risarcitori del danno emergente )
Le trasferte
La sede di lavoro
Uno degli obblighi del lavoratore dipendente è quello di svolgere la prestazione lavorativa nel luogo stabilito dal datore di lavoro indicato nel contratto di lavoro.
La sede di lavoro non può mai essere l’abitazione del lavoratore ( ad eccezione del lavoro a domicilio e al telelavoro )
La trasferta
Ogniqualvolta il datore di lavoro richiede al dipendente di effettuare la prestazione in una sede diversa da quella contrattualmente prevista, si dice che il lavoratore è in
“trasferta” .
Le indennità e i rimborsi delle spese che il lavoratore sostiene in occasione della trasferta sono disciplinati dal comma 5 dell’art. 51 del TUIR.
L’ambito territoriale della trasferta
Fiscalmente si hanno imposizioni diverse delle indennità corrisposte, a seconda che la trasferta venga effettuata :
nell’ambito del comune dove si trova la sede di lavoro;
fuori del comune dove si trova la sede di lavoro.
Il perché della differenza legata all’ambito territoriale (cfr. circ. 326/E/1997 e Corte Costituzionale )
Il diverso criterio di imposizione fiscale in relazione al territorio trova giustificazione dal fatto che al lavoratore dipendente, a fronte delle spese di produzione del reddito, è riconosciuta una specifica detrazione di imposta.
Quindi tutti i valori e le somme che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, compresi i rimborsi spese, sono assoggettati integralmente a tassazione, salvo le specifiche e tassative deroghe previste dall’art. 51 del TUIR.
Trattamento fiscale trasferte “entro” il comune
(art. 51, comma 5, D.P.R. n. 917/1986; Ag. Entr. ris. n. 232/E/2002).
Le indennità e i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro - tranne i rimborsi di spese di trasporto - concorrono integralmente a formare il reddito
Ai fini dell'applicazione della norma in oggetto non assume alcuna rilevanza l'ampiezza del comune in cui il dipendente ha la sede di lavoro o l'eventuale ripartizione del territorio in entità subcomunali, come ad esempio le frazioni, dovendosi comunque aver riguardo al territorio comunale.
Le spese di “trasporto”
(MF circ. 23 dicembre 1997, n. 326/E).
Per l'esclusione dal reddito imponibile delle spese di trasporto è necessario:
🟓 che le stesse siano comprovate dalla documentazione rilasciata dal vettore (es. biglietti dell'autobus, ricevuta del taxi);
🟓 che dalla documentazione interna dell'azienda risulti in quale giorno l'attività del dipendente è stata svolta all'esterno della sede di lavoro
Trasferte fuori del territorio comunale
(art. 51, comma 5, D.P.R. n. 917/1986; Ag. Entr. ris. n. 143/E/2002).
In caso di trasferta fuori dal territorio comunale dove si trova la sede di lavoro è possibile scegliere tra uno dei tre sistemi di seguito indicati. Una volta, però, adottato uno dei tre sistemi previsti, lo stesso si applica per l'intera durata della trasferta, non potendosi utilizzare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il dipendente si trova fuori dalla sede di
lavoro
Le spese di viaggio
Va inoltre tenuto presente che qualunque sia il sistema prescelto, i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto non concorrono a formare il reddito quando siano rimborsate sulla base di idonea documentazione, mentre ogni altro rimborso di spese, ulteriore rispetto a quello contemplato dal sistema prescelto, è
assoggettato interamente a tassazione.
L’indennità di trasferta
( Agenzia Entrate circ, 129/E/2000)
L’indennità di trasferta è determinata in modo puntuale in relazione agli
effettivi giorni
in cui
la prestazione lavorativa è resa al di fuori della sede di lavoro.
Indennità forfetaria ( Art. 51, comma 5, DPR 917/86 )
L'indennità di trasferta è esclusa dall'imponibile fino
all'importo di
€ 46,48 al giorno, elevate a
€ 77,47 per le trasferte all'estero.
La quota di indennità che non concorre a formare il reddito non subisce alcuna riduzione in relazione alla durata della trasferta e, pertanto, anche nell'ipotesi di trasferta inferiore a 24 ore o, più in generale, di trasferta che per la sua durata non comporti alcun pernottamento fuori sede, la quota di franchigia resta fissata a € 46,48 al giorno per le trasferte in Italia e a € 77,47 al giorno per quelle all'estero
Rimborso misto (INPS circ. 19 febbraio 1998, n. 41).
Nel caso venga corrisposta, unitamente al rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio anche un'indennità di trasferta, le franchigie di € 46,48 e € 77,47 sono ridotte.
In particolare, la quota esente è di:
🟓 € 30,99 al giorno, elevata a € 51,65 per le trasferte all'estero, in caso di rimborso delle spese di alloggio o di
vitto, nonchè nei casi di alloggio o di vitto fornito
gratuitamente;
🟓 € 15,49 al giorno, elevata a € 25,82 per le trasferte all'estero, in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto o di vitto e alloggio forniti gratuitamente
Rimborso analitico (MF circ. n. 326/E/1997).
I rimborsi analitici delle spese di vitto e alloggio, quelli delle spese di viaggio e di trasporto, non concorrono a formare il reddito.
E', inoltre, escluso da imposizione il rimborso di altre spese (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio, per esempio la lavanderia, il telefono, il parcheggio, le mance), anche non documentabili, se analiticamente attestate dal dipendente in trasferta, fino a un importo di € 15,49 al giorno, elevato a € 25,82 per le trasferte all'estero.
L'eventuale corresponsione, in aggiunta al rimborso analitico, di una indennità, indipendentemente dall'importo, concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente
Documentazione viaggio e trasporto
Per quanto riguarda la documentazione del viaggio e trasporto, mentre le spese per i viaggi compiuti con mezzi pubblici (ferrovie, aerei ecc.) sono direttamente documentabili mediante l'esibizione da parte del dipendente dei relativi biglietti, quelle per i viaggi compiuti con propri mezzi devono essere determinate dallo stesso datore di lavoro sulla base di elementi concordanti, sia diretti che indiretti.
Rimborsi chilometrici
Al fine di consentire l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dell'indennità chilometrica, non è necessario che il datore di lavoro provveda al rilascio di una espressa autorizzazione scritta che contenga tutti i dati relativi alla percorrenza e al tipo di autovettura ammessa per il viaggio.
E', invece, necessario che, in sede di liquidazione, l'ammontare dell'indennità sia determinato avuto riguardo
▪ alla percorrenza,
▪ al tipo di automezzo usato dal dipendente e
▪ al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.
Detti elementi dovranno risultare dalla documentazione
interna conservata dal datore di lavoro.
La deducibilità del datore di lavoro
( Art. 95, comma 3 , DPR 917/86 )
Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad
euro 180,76;
il predetto limite è elevato ad euro 258,23 per le trasferte
all'estero.
Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel .
I “trasfertisti”
Definizione di “trasfertista”
( DRE Lombardia 5 ottobre 1999 –MF circ. 326/E/1997 - MF circ. 129/E 27/6/2000 )
Sono da considerare “trasfertisti” i lavoratori quando:
🟓 dal contratto di lavoro emerga che l’attività viene svolta in modo continuativo fuori dalla sede di lavoro;
🟓 Il contratto di lavoro non “preveda affatto una sede di lavoro predeterminata” ;
Qualificazione di “trasfertista”
La qualificazione del trasfertista è demandata alle parti ed individuata in chi non è in trasferta e non ha quindi una missione specifica da svolgere in un luogo preciso.
Determinazione del reddito del “trasfertista”
( Art. 51 , comma 6, DPR 917/86 )
Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché le indennità di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
L’indennità fissa per i trasfertisti
La previsione normativa contenuta nell’art. 51 , comma 6, del TUIR . Consente di stabilire, al momento dell’assunzione indennità o maggiorazioni di retribuzioni funzionali o direttamente imputabili alle particolari caratteristiche dell’attività lavorativa.
“Trasfertista” in “trasferta”
( circ.Agenzia Entrate 326/E /1997 )
“Ove sia previsto che l’attività debba svolgersi in luoghi sempre variabili e diversi, ma all’interno di un territorio delimitato, l’occasionale svolgimento dell’attività, per incarico del datore di lavoro, in luogo diverso, darà diritto per le indennità e i rimborsi spese eventualmente corrisposti al trattamento previsto per le trasferte all’esterno del terriorio comunale “
Categoria “autisti” : trasfertisti ?
( Legge 4 agosto 1984, n. 467 )
( Accordo nazionale X.X.X.X.X e Confetra del 22/12/1997 )
Il personale viaggiante non è qualificabile come trasfertista a norma dell’art. 3, comma 5 del D.Lgs.vo 314/97 in quanto la sua attività in
missione si esercita partendo da un luogo fisso di lavoro.
Tale luogo fisso di lavoro è stabilito all’atto dell’assunzione o, successivamente solo per effetto di trasferimento.
L’indennità di trasferta degli “autisti”
( Accordo X.X.X.X.X. e Confetra 22/12/1997)
L’indennità di trasferta sia essa dovuta nelle misure previste dall’art. 19 del CCNL, sia essa forfetizzata ai sensi degli artt. 11 e 11 bis, spetta, in modo esclusivo, per l’esecuzione dei servizi
fuori dall’ambito urbano ed è a questi collegata in modo funzionale ed inscindibile, mantenendo natura restitutoria e risarcitoria. Essa non spetta tassativamente in mancanza di tali servizi.
Il “trasferimento”
Definizione
( Cass. 2681, 23.4.1985)
Si ha trasferimento in caso di uno spostamento definitivo e senza limiti di durata del lavoratore in altra unità produttiva
Elementi che qualificano il trasferimento ( Cass. 5892 del 14.6.1999 )
La fattispecie del trasferimento si identifica attraverso i seguenti elementi:
• Motivazioni tecniche, organizzative, produttive;
• Mutamento definitio del luogo di lavoro;
• Due unità produttive: quella di provenienza e quella di destinazione
• Comunicazione al lavoratore ( forma libera ) .
Indennità di trsferimento - esenzione 1)
I CCNL ( o le Parti ) prevedono che al lavoratore
venga riconosciuta un’indennità di trasferimento.
L’indennità di trasferimento non concorre, ai fini fiscali e contributivi, a formare il reddito imponibile nella misura del 50% dell’ammontare e comunque non superiore a:
❖ euro 1.549,37 in Italia
❖ euro 4.648,11 all’estero
Indennità di trsferimento - esenzione 2)
❖ L’esenzione spetta anche se il trasferimento è richiesto dal dipendente;
❖ L’esenzione rimane esente fino ad un massimo di euro 6.197,48 se nello stesso anno il lavoratore subisce un trasferimento all’estero ed uno in Italia.
Indennità di trasferimento - esenzione 3)
Sono, in ogni caso esenti, le spese sostenute
dal dipendente per il trasferimento:
❖ di viaggio ( comprese quelle dei familiari
fiscalmente a carico )
❖ di trasporto delle masserizie;
❖ per il recesso del contratto di locazione in
dipendenza del trasferimento.
Il lavoro prestato all’estero
Forme di contratto
Il lavoratore può essere impiegato all’estero con le seguenti diverse forme contrattuali:
⮚ Trasferta ( mutamento temporaneo del luogo di lavoro ) – NORMATIVA ITALIANA;
⮚ Distacco ( mutamento temporaneo del luogo di lavoro ) : sospensione delle norme contrattuali e di legge originarie e stipula di apposito contratto estero;
⮚ Trasferimento ( mutamento definitivo del luogo di lavoro ) stipula di contratto estero specifico.
Autorizzazioni
⮚ Per occupare personale italiano in un Paese dell’Unione Europea non occorrono autorizzazioni ministeriali;
⮚ Per occupare lavoratori italiani in Paesi extra- UE ( convenzionati e non ) occorre richiedere la preventiva autorizzazione al Ministero del Lavoro; ( abrogato D.Lgs. 151/2015 )
⮚ Non è necessaria l’autorizzazione ministeriale per le trasferte in Paesi extra-UE
Determinazione della base imponibile IRPEF da versare in Italia - 1 :
Il reddito da lavoro dipendente prodotto da lavoratori che continuano ad essere
residenti in Italia,
prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto per
più di 183 giorni
( periodo anche non continuativo ) nell’arco di 12 mesi
è determinato sulla base delle
retribuzioni convenzionali
definite annualmente ai fini contributivi dal Ministero del Lavoro ( L. 398/87 )
Determinazione della base imponibile IRPEF da versare in Italia – 2 :
Soggiorno all’estero per un periodo non superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi
è determinato sulla base della
retribuzione effettiva
Determinazione della base imponibile IRPEF da versare in Italia – 3 :
Presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni: nessun imponibile
se la convenzione prevede
l’esclusiva tassazione all’estero.
***
No imponibile se residenti all’estero
Credito d’imposta
( art. 23 DPR 600/73 )
Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
somme e valori prodotti all’estero, le imposte ivi pagate
a titolo definitivo sono ammesse,
in sede di conguaglio di fine d’anno o di fine rapporto,
in detrazione fino a concorrenza dell’imposta relativa ai predetti redditi prodotti all’estero.