Comune di Argenta
Allegato F)
Comune di Argenta
Provincia di Ferrara
Xxxxxx Xxxxxxxxx 0
00000 Xxxxxxx (XX)
P. IVA & C.F.: 00108090382
POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA
Lotto 6
DURATA DEL CONTRATTO
dalle ore 24.00 del 31/12/2018 alle ore 24:00 del 31/12/2020
SOMMARIO:
SEZIONE 1. - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 4
Art. 1. - Variazioni del rischio e relative dichiarazioni 4
Art. 2. - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 4
Art. 3. - Effetto e durata del contratto 4
Art. 4. - Modifiche dell’assicurazione 5
Art. 5. - Revisione del prezzo 5
Art. 6. - Recesso 5
Art. 7. - Denuncia dei sinistri 6
Art. 8. - Informativa sui sinistri 6
Art. 9. - Oneri fiscali 6
Art. 10. - Arbitrato 6
Art. 11. - Assicurazione presso diversi Assicuratori 6
Art. 12. - Coassicurazione e delega 6
Art. 13. - Rinvio alle norme di legge 7
Art. 14. - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte 7
Art. 15. - Interpretazione del contratto 7
Art. 16. - Clausola Broker 7
Art. 17. - Estensione territoriale 8
Art. 18. - Foro competente 8
Art. 19. - Rinuncia al diritto di surrogazione 8
Art. 20. - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 9
2 SEZIONE 2. - CONDIZIONI PARTICOLARI INFORTUNI 10
Art. 1. - Oggetto dell’assicurazione 10
Art. 2. - Somme assicurate 12
Art. 3. - Rischi compresi 13
Art. 4. - Morte 13
Art. 5. - Morte Presunta 13
Art. 6. - Invalidità Permanente 14
Art. 7. - Inabilità Temporanea (se richiamata la relativa garanzia) 14
Art. 8. - Rischi esclusi 14
Art. 9. - Persone non assicurabili 15
Art. 10. - Limiti di risarcimento 15
Art. 11. - Rc. del Contraente 15
Art. 12. - Rischio volo 15
Art. 13. - Rimborso spese mediche (per le sole Partite ove prevista specifica somma assicurata) 16
Art. 14. - Diaria da ricovero/gessatura (per le sole Partite ove prevista specifica somma assicurata) 16
Art. 15. - Diaria da ricovero/malattia (per le sole Partite ove prevista specifica somma assicurata) 17
Art. 16. - Esonero denuncia infermità, difetti fisici e mutilazioni 17
Art. 17. - Tabella INAIL 17
Art. 18. - Invalidità permanente superiore al 50% 17
Art. 19. - Xxxxx traumatiche 17
Art. 20. - Danni estetici 18
Art. 21. - Rischio guerra 18
Art. 22. - Franchigie 18
Art. 23. - Identificazione persone assicurate – Comunicazione delle variazioni 18
Art. 24. - Costituzione del premio 18
Art. 25. - Aggiornamento e regolazione del premio 19
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DEFINIZIONI GENERALI | ||||||||||||
Assicurato | La persona nel cui interesse è stata stipulata l’assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto. | |||||||||||
Assicurazione | Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza. | |||||||||||
Capitolato | Il documento assicurazione. | articolato | in | Parti | e/o | Sezioni | che | prova | il | contratto | di | |
Contraente | L’Ente, il Comune di Argenta, che stipula l’assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti. | |||||||||||
Franchigia | L’importo fisso di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell’Assicurato. | |||||||||||
Garanzia | Il singolo rischio coperto dall’assicurazione. | |||||||||||
Indennizzo Risarcimento | La somma che la Società eroga all’Assicurato o all’avente diritto in caso di sinistro. | |||||||||||
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea. | ||||||||||||
Invalidità Permanente | La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. | |||||||||||
Polizza | Il documento che prova il contratto di assicurazione. | |||||||||||
Premio | La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell’assicurazione. | |||||||||||
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. | |||||||||||
Scoperto | La percentuale dell’Assicurato. | di | danno | indennizzabile/risarcibile | che | rimane | a | carico | ||||
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. | |||||||||||
Società Compagnia | L’Impresa assicuratrice indicata nel frontespizio della presente polizza che presta la garanzia. | |||||||||||
Legge | Art. 43 CCNL 14.9.2000, 5° comma dell’art. 86 Testo Unico degli Enti Locali nonché modifiche e integrazioni degli stessi. |
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SEZIONE . - 1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
(clausole non modificabili)
Art. 1. - Variazioni del rischio e relative dichiarazioni
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del CODICE CIVILE.
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del CODICE CIVILE. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il contraente non è tenuto a comunicare le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del CODICE CIVILE, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.
Art. 2. - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice, su indicazione della medesima, direttamente o per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. I medesimi termini di applicano al pagamento di proroghe e/o rinnovi.
Qualora, a seguito delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso la società AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere il rischio di cui trattasi in copertura, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta società AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ed s.m.i..
Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione del presente contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Art. 3. - Effetto e durata del contratto
La presente polizza ha effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2018 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2020 scadenze intermedie al 31 dicembre di ogni anno, escludendosi fin d’ora la clausola del tacito rinnovo
Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 90 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.
La Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta del Contraente, per un periodo fino a tre mesi oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all’espletamento di nuova gara.
L’Assicurato ha facoltà di richiedere detto periodo di proroga e la Società si impegna a concederlo alle stesse condizioni economiche e normative, anche per recesso anticipato per sinistro o alla scadenza intermedia della polizza.
Art. 4. - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5. - Revisione del prezzo
Al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previste al comma 2 dell’Art. 1.1 - “Variazioni del rischio e relative dichiarazioni”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati il tutto al netto degli scoperti e franchigie contrattuali, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente comprese le
6 eventuali regolazioni per il medesimo periodo di oltre il 250%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo 50/2016, la revisione del prezzo.
Il Contraente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di revisione, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria eventuale controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla prima scadenza utile; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere il nuovo premio nei termini di cui all’art. 1.2 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”.
La medesima procedura si applicherà nel caso di diminuzione del rischio contemplata dal comma 3 dell’Art. 1.1 - “Variazioni del rischio e relative dichiarazioni” sia essa richiesta dal Contraente o dalla Società.
Art. 6. - Recesso
La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
▪ Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a centoventi giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre novanta giorni dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sempre che non sia intervenuto un accordo di revisione del prezzo con le modalità di cui all’art.1.5 che precede. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso. Nella fattispecie di cui al precedente
xxxxx, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 CODICE CIVILE, al pagamento dell’indennizzo per l’intero.
▪ Recesso per aggravamento del rischio o eccessiva sinistrosità
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 1.5 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR, oppure posta elettronica certificata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
▪ Recesso per diminuzione del rischio
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 1.5 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.
▪ Recesso annuale
Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata-PEC da inviarsi 90 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata – PEC da parte
del ricevente 7
Art. 7. - Denuncia dei sinistri
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto, alla Società o al Broker, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Servizio competente.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
Quanto sopra se non diversamente regolato dalle condizioni previste ai singoli contratti.
Art. 8. - Informativa sui sinistri
La Società si impegna a fornire, dietro richiesta del Broker per conto del Contraente entro 15 giorni dalla richiesta, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi:
▪ estremi del sinistro;
▪ stato di avanzamento dell’iter liquidativo;
▪ importi liquidati o riservati.
Art. 9. - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.
Art. 10. - Arbitrato
Non previsto. Per le eventuali controversie si farà riferimento a quanto stabilito dalla normativa vigente prevista.
Vedere clausola compromissoria.
Art. 11. - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Il Contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell’esistenza di altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio per lo stesso rischio.
Quindi la polizza opererà indipendentemente dall’esistenza di altre polizze in essere.
Art. 12. - Coassicurazione e delega
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società:
1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale.
2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria.
3. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
4. I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici ovvero nei confronti di ciascun assicuratore in ragione della propria quota.
Resta inteso che le comunicazioni inviate all’Agenzia cui è assegnata la polizza si intendono come inviate alla Società Delegataria.
Art. 13. - Rinvio alle norme di legge
8 Per tutto quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.
Art. 14. - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione
Art. 15. - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 16. - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto al Consorzio Aspis Consorziata esecutrice Centrale S.p.a., Via degli Abeti, 80 – 61122 Pesaro (PU), Xxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 0 00000 Xxxxxxx.
a. il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore;
b. è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l’eventuale revoca dell’incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia;
c. la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
d. ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni
fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime;
e. le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa;
f. la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all’emissione dei conseguenti documenti relativi al contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell’autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali;
g. le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza dell’Ente Contraente verranno da questo trattenute all’atto del perfezionamento;
h. le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;
i. il Broker (o il Contraente con c.p.c. al Broker) provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker (o al Contraente con c.p.c. al Broker) il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l’indirizzo del perito incaricato e comunicherà l’esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
j. la Società incarica il Broker dell’esazione dei premi di competenza del Contraente. Il Broker si impegna a comunicare alla Società tramite fax, telegramma, PEC l’avvenuto pagamento da parte del Contraente, dopodiché sarà debitore in proprio dell’importo del premio comunicato che si impegna a versare entro il giorno 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso. Per quanto previsto al punto 1.2, il Broker comunicherà
tramite telefax o telegramma o PEC la decorrenza di garanzia che non potrà comunque 9
essere anteriore alla comunicazione stessa ed alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali. Dopodiché il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell’importo del premio che si impegna a versare alla Società con le modalità e nei termini previsti al comma precedente. Nell’eventualità in cui non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecento sessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima;
k. in caso di coassicurazione, quanto previsto nei due punti precedenti verrà gestito dal Broker, nello stesso modo, nei confronti di ciascun coassicuratore;
l. la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker.
m. la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
Art. 17. - Estensione territoriale
La validità dell’assicurazione è estesa al mondo intero, con l’intesa che la valutazione e la liquidazione dei danni vengano effettuate in Italia, con pagamento degli indennizzi in Euro.
Art. 18. - Foro competente
Per le controversie relative al contratto il foro competente è esclusivamente quello dove risiede il Contraente.
Art. 19. - Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell’Art. 1916 del CODICE CIVILE per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell’Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell’infortunio.
Art. 20. - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
La Compagnia fornitrice dei servizi assicurativi, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche.
La Compagnia si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ferrara della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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SEZIONE . - 2 CONDIZIONI PARTICOLARI INFORTUNI
Art. 1. - Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione vale per gli infortuni che subiscano gli assicurati evidenziati nelle seguenti partite:
Partita 1 – Giunta Comunale, Segretario e Consiglieri del Contraente assicurati ai sensi della normativa vigente, intendendosi per tali il Sindaco, il Vice Sindaco, il Segretario, gli Assessori ed i Consiglieri. La garanzia copre gli infortuni subiti dai soggetti sopra indicati, durante lo svolgimento di qualsiasi incarico per conto del Contraente, compresi i rischi derivanti della circolazione stradale per la partecipazione a riunioni, sopralluoghi e comunque nello svolgimento di ogni incarico inerente il mandato ricoperto, ed incluso il rischio “in itinere“per raggiungere la sede del Contraente, per qualsiasi altra destinazione connessa all’espletamento delle proprie funzioni, nonché per i successivi rientri.
Partita 2 - Dipendenti del Contraente assicurati ai sensi della normativa vigente nonché altri soggetti (quali a titolo meramente indicativo e non esaustivo: personale in comando da altri Enti, lavoratori somministrati occupati in lavori socialmente utili, volontari
,compresi quelli del nucleo locale della protezione civile autorizzati dall’Ente all’utilizzo di mezzi di trasporto o assicurabili in forza di specifiche previsioni di legge, contratti o convenzioni, o altri soggetti dei quali lo stesso si avvalga nell’esercizio dell’attività ed autorizzati all’uso di mezzi di trasporto
Resta inteso che:
▪ i veicoli possono essere sia di proprietà del Contraente, sia delle figure sopra 11 nominate in qualità di Assicurati, sia di terzi in genere (ivi compresi altri Enti Pubblici);
▪ devono intendersi Assicurati nell’ambito della presente Partita 2 anche i soggetti non rientranti nella definizione sopra esposta quando, su autorizzazione del Contraente, si trovino a bordo di veicoli di proprietà, locazione e/o noleggio del Contraente stesso in qualità di conducenti.
Si conviene che vengano parificati ai dipendenti del Contraente i dipendenti di Enti Terzi che, distaccati temporaneamente presso l’Ente Contraente, dipendano funzionalmente da quest’ultimo.
Partita 3 – Dipendenti del Contraente nella loro qualità di Portavalori. La garanzia copre gli infortuni subiti dalle figure sopra indicate per ogni attività relativa alla qualifica e/o attività di “Portavalori”.
Precisazioni su partite 2 e 3:
Poiché la presente assicurazione è stipulata dalla Contraente anche nel proprio interesse e secondo quanto disposto dalla Legge e dai CCNL, gli importi liquidati in base alla presente polizza saranno detratti dalle somme eventualmente spettanti all’infortunato a titolo di equo indennizzo per il medesimo sinistro.
▪ Pensionati in attività lavorativa;
▪ Adulti in marginalità sociale – Portatori di Handicap;
▪ Partecipanti alle attività di ludoteche (ragazzi e operatori);
▪ Tirocini di inclusione sociale - Tirocini in situazione di disabilità - Borse studio e Borse lavoro;
▪ Lavoratori in Mobilità, LSU e Interinali;
▪ Stagisti per servizio di qualità ambiente;
La garanzia copre gli infortuni subiti dalle figure sopra indicate quando incaricati dall’Ente Contraente con appositi atti deliberativi, determinazioni dirigenziali, borse di studio e lavoro nonché in virtù di apposite convenzioni, durante lo svolgimento dell’attività svolta per conto e/o su organizzazione del Contraente anche presso terzi, compresa la conduzione di veicoli in genere (ciclomotori, motocicli e cicli compresi).
Qualora l’Ente avesse necessità di assicurare soggetti non espressamente indicati in tale Partita, si conviene tra le Parti che essi saranno collocati in questa Partita.
Partita 5 – Volontari occupati in attività di Pubblica utilità
Volontari che prestano la loro opera non retribuita per conto e su autorizzazione o tramite l’organizzazione del Contraente per lo svolgimento di attività e lavori di pubblica utilità o di interesse collettivo.
Volontari occupati in attività di pubblica utilità incaricati per progetti attuati dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx ove il Comune di Argenta funge da promotore dell’Iniziativa e Collabora con Cooperative ed Associazioni del territorio per ospitare, come da bando pubblico espletato dalle Cooperative stesse, all’interno di servizi da esse svolti, ragazzi interessati a mettersi in gioco tramite volontariato
La garanzia copre gli infortuni subiti dalle figure sopra indicate quando incaricati dall’Ente Contraente con appositi atti deliberativi, determinazioni dirigenziali, borse di studio e lavoro nonché in virtù di apposite convenzioni, durante lo svolgimento
12
dell’attività svolta per conto e/o su organizzazione del Contraente anche presso terzi,
compresa la conduzione di veicoli in genere (ciclomotori, motocicli e cicli compresi).
Si intendono equiparati ai volontari i soggetti che, per disposizione del Tribunale competente, vengono inviati presso il Contraente o sue strutture, a svolgere attività di pubblica utilità quale misura sostitutiva della pena.
Partita 6 - Partecipanti alle attività organizzate dall’Ente Contraente
L’assicurazione copre ogni infortunio occorso alle persone che partecipano ad attività ricreative, sportive e del tempo libero organizzate dal Contraente. La garanzia copre gli infortuni delle persone identificate dal Contraente previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata, pec, mail, telefax o telegramma. La garanzia sarà valida per le persone identificate a decorrere dalle ore 24 del giorno specificato dal Contraente sempre che successivo alla comunicazione; in caso contrario, dalle ore 24 del giorno della comunicazione stessa. Nella comunicazione, oltre all’identificazione delle persone da assicurare dovrà essere precisato il periodo di copertura richiesto.
Partita 7 - Persone in trasferta nominativamente indicate
La garanzia copre gli infortuni delle persone identificate dal Contraente previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata, telefax o telegramma. La garanzia sarà valida per le persone identificate a decorrere dalle ore 24 del giorno specificato dal Contraente sempre che successivo alla comunicazione; in caso contrario, dalle ore 24 del giorno della comunicazione stessa. Nella comunicazione, oltre all’identificazione delle persone da assicurare dovrà essere precisato il periodo di copertura richiesto. Resta inteso che per il periodo di copertura specificato nella comunicazione del Contraente, la garanzia si intende prestata 24 ore al giorno.
Partita 8 – Bambini asili nido, scuole materne e corsi per minori
La garanzia copre gli infortuni dei bambini frequentanti l’asilo nido comunale, le scuole materne per tutto il tempo in cui rimangono affidati alla scuola incluso il rischio “in itinere “per raggiungere la sede della scuola stessa sia che avvenga a piedi che con qualun- que altro mezzo, purché limitatamente al tempo strettamente necessario per raggiunge- re la struttura scolastica anche con uso di qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nonché per il successivo rientro. La garanzia comprende anche, oltre il rischio delle normali atti- vità degli alunni nell’ambito della scuola, quello delle esercitazioni ginnastiche, delle passeggiate e gite collettive effettuate a scopo ricreativo ed educativo e di ogni altra manifestazione organizzata e diretta dalla scuola stessa.
L’assicurazione copre anche ogni infortunio che ossa occorrere ai frequentanti, a titolo semplificativo e non limitativo, dei corsi organizzati dalla Contraente per minori, fuori dall’orario scolastico, restando per questi escluso il rischio in itinere.
Art. 2. - Somme assicurate
Le somme assicurate sotto esposte si intendono per ciascuna persona assicurata. Resta comunque inteso che:
▪ per ciascun assicurato, nell’ambito dello stesso sinistro, non può operare più di una Partita;
Partita 1-2-3-4-5-7 | Somme assicurate in Euro |
In caso di morte | 220.000,00 |
In caso di invalidità permanente | 220.000,00 |
Rimborso spese mediche | 1.500,00 |
▪ qualora per lo stesso sinistro e per lo stesso assicurato possano essere applicate più Partite contemporaneamente, opererà esclusivamente la Partita più conveniente per l’Assicurato;
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Partita 6 | Somme assicurate in Euro |
In caso di morte | 150.000,00 |
In caso di invalidità permanente | 150.000,00 |
Rimborso spese mediche | 1.500,00 |
Partita 8 | Somme assicurate in Euro |
In caso di morte | 200.000,00 |
In caso di invalidità permanente | 200.000,00 |
Rimborso spese mediche | 5.000,00 |
Art. 3. - Rischi compresi
La garanzia comprende i seguenti eventi:
a. Colpi di sole, di calore ed altre conseguenze termiche
b. Annegamento
c. Asfissia non di origine morbosa
d. Assideramento ed il congelamento
e. Folgorazione
f. Strappi muscolari derivanti da sforzo
g. Avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze
h. Alterazioni patologiche conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali
i. Infortuni subiti in stato di malore di incoscienza o conseguenti a colpi di sonno
j. Infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave
k. Infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva, salvo quanto previsto al successivo art. 2.8) punto b;
l. Infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni e fenomeni connessi
m. Infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche
n. Contatto con corrosivi
o. Infortuni derivanti dall’uso e guida di tutti i veicoli a motore, natanti e subacquei
p. Infortuni subiti durante i viaggi aerei (rischio volo)
q. Infortuni riportati durante il servizio militare e/o servizio civile
r. Lesioni causate da sforzi, esclusi gli infarti (relativamente alle ernie si veda quanto stabilito all’art. 2.19)
s. Lesioni corporali subite per legittima difesa o per dovere di solidarietà umana
t. Conseguenze di operazioni chirurgiche e di cure mediche rese necessarie a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza.
Art. 4. - Morte
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi, anche successivamente alla scadenza della Polizza, entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte alle Persone designate dall’Assicurato, la cui dichiarazione scritta può essere depositata presso il Contraente o, in assenza di dichiarazioni, agli eredi legittimo e/o testamentari.
Art. 5. - Morte Presunta
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Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli art. 60 e 62 del Codice civile. Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata. A restituzione avvenuta da parte dell’Assicurato dell’intera somma liquidata, l’Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita. L’indennizzo per il caso di morte è dovuto anche se la morte stessa si verifica entro due anni dal giorno dell’infortunio ed anche successivamente alla scadenza della polizza.
Art. 6. - Invalidità Permanente
Se l’infortunio ha per conseguenza una Invalidità Permanente e questa si manifesti anche successivamente alla scadenza della Polizza ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida una indennità proporzionale al grado di invalidità accertata calcolata sulla base della somma assicurata per Invalidità Permanente di cui alla tabella del precedente articolo 2.2.
Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile ai beneficiari; tuttavia se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio, dopo che l’indennità sia stata determinata, offerta ed accettata, offerta ma non ancora corrisposta, la Società paga i beneficiari per l’importo determinato e/o offerto.
Se, dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai
Beneficiari o, in difetto, agli eredi legittimi, la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.
Valgono le seguenti precisazioni:
a. la Società prende atto che se l’Assicurato è mancino, il grado di invalidità per il dato destro è applicato al sinistro e viceversa.
b. la perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerato come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta:
c. nei casi di sinistro che cagioni la perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione sino al limite massimo del 100%
d. nel caso in cui un Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore, ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri, o tali che venissero usati come “destri”, si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente.
e. Nei casi di invalidità Permanente non specificati nella suddetta tabella, l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo.
Art. 7. - Inabilità Temporanea (se richiamata la relativa garanzia)
La Società corrisponderà all’Assicurato una indennità giornaliera in caso di Inabilità e/o incapacità di attendere totalmente o parzialmente alla propria attività a seguito di infortunio.
L’indennità verrà corrisposta indipendentemente dal fatto che dall’infortunio sia residuata all’Assicurato una invalidità permanente.
L’applicazione di apparecchi gessati e/o tutori immobilizzanti, purché l’applicazione e la rimozione
degli stessi siano certificati da personale medico e non siano rimovibili a cura dell’Assicurato, è 15
equiparata alla inabilità temporanea.
L’indennità giornaliera prevista da tale garanzia è cumulabile con quelli dovuti per invalidità permanente o per morte.
Art. 8. - Rischi esclusi
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti:
a. da guerra ed insurrezione, salvo quanto previsto all’art..21) delle Condizioni Particolari;
b. da atti terroristici posti in essere tramite l’uso di sostanze nucleari, biologiche, batteriologiche o chimiche;
c. dalla partecipazione a gare e corse (e relative prove) comportanti l’uso di veicoli o natanti a motore;
d. da stato di ebbrezza od alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti, alcoolismo o tossicodipendenza;
e. da proprie azioni delittuose;
f. gli infortuni che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche e da esposizioni a radiazioni ionizzanti;
g. le conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio.
Art. 9. - Persone non assicurabili
L’assicurazione vale per persone di età non superiore a 80 anni. Per quelle che superano tale limite di età, l’assicurazione cessa alla prima scadenza annuale del premio senza che in contrario possa essere opposto l’eventuale incasso di premi scaduti successivamente, premi che in tal caso verranno restituiti. Non sono altresì assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione
dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici. L’assicurazione cessa con il loro manifestarsi.
Art. 10. - Limiti di risarcimento
Nel caso di infortunio che colpisse contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, si conviene che il limite massimo di risarcimento ammonta a euro 6.000.000,00 (seimilioni/00). Qualora le indennità liquidabili ai sensi del contratto di assicurazione eccedessero - nel loro complessivo - tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.
Art. 11. - Rc. del Contraente
Qualora l’infortunato o, in caso di morte, i beneficiari o soltanto qualcuno di essi non accettino a completa tacitazione per l’infortunio l’indennità dovuta ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori e ulteriori pretese a titolo di responsabilità civile, a titolo di “equo indennizzo”, o in ottemperanza al C.C.N.L., l’indennità nella sua totalità, a richiesta del Contraente, viene accantonata per essere computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per legge, sentenza o transazione.
Qualora l’infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall’azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l’indennità accantonata, a richiesta del Contraente, viene agli stessi pagata sotto deduzione delle spese di difesa sostenute dal Contraente.
Art. 12. - Rischio volo
L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, per motivi
16 connessi all’attività lavorativa, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli od elicotteri da chiunque ne conduca l’esercizio tranne che:
a. da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
b. da aero clubs.
Il viaggio in aereo si intende iniziato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.
Il cumulo delle somme assicurate di cui alla presente polizza e di altre assicurazioni da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati per rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, individuali e cumulative non può superare i capitali di:
▪ per persona:
euro 1.050.000,00 per il caso morte;
euro 1.050.000,00 per il caso invalidità permanente totale; euro 260,00 al giorno per inabilità temporanea;
▪ complessivamente per aeromobile:
euro 5.200.000,00 per il caso morte;
euro 5.200.000,00 per il caso invalidità permanente totale; euro 5.200,00 al giorno per inabilità temporanea.
In detta limitazione per aeromobile rientrano anche le somme che si riferiscono ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze.
Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro sono adeguate in riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
Art. 13. - Rimborso spese mediche (per le sole Partite ove prevista specifica somma assicurata)
Nel caso che l’Assicurato, in conseguenza di infortunio, necessiti di prestazioni sanitarie, la Società si impegna a rimborsare all’avente diritto, e fino alla concorrenza del massimale previsto per un anno assicurativo, le spese sanitarie sostenute per:
a. accertamenti diagnostici e medico - legali;
b. visite mediche e specialistiche;
c. onorari del chirurgo e di ogni altro componente l’equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento;
d. apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l’intervento chirurgico;
e. rette di degenza;
f. trasporto dell’Assicurato in ambulanza al Comune di cura o all’ambulatorio e viceversa;
g. cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi;
h. acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari
i. cure odontoiatriche e protesi dentarie.
La Società effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata. Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in valuta italiana al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano dei Cambi.
Art. 14. - Diaria da ricovero/gessatura (per le sole Partite ove prevista specifica somma assicurata)
La Società in caso di ricovero in ospedale o clinica a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, corrisponde all’Assicurato l’indennizzo giornaliero stabilito per ogni giorno di degenza e per una durata massima di 180 giorni per evento. L’indennizzo decorre dal giorno di ricovero ed avrà
termine il giorno di dimissione dall’ospedale o dalla clinica. 17
La denuncia del ricovero alla Società, corredata da certificato medico deve essere inviata entro 8 (otto) giorni dal ricovero stesso. La liquidazione dell’indennizzo avrà luogo a degenza ultimata e previa presentazione alla Società della cartella clinica con l’indicazione della natura dell’infortunio nonché del giorno di dimissione dall’ospedale o clinica.
Nel caso che l’Assicurato, in conseguenza di infortunio, necessiti di gessatura ad uno o più arti, la Società si impegna a corrispondere all’avente diritto, l’indennizzo giornaliero dal giorno del ricovero, ovvero, in mancanza di questo, dal giorno d’applicazione della gessatura a quello della rimozione.
Parimenti, la garanzia opera in caso di infortunio che comporti l’applicazione di un apparecchio terapeutico di contenzione diverso dalla gessatura da parte del personale medico o paramedico.
La presente garanzia è operativa dal giorno del ricovero ovvero, in mancanza di questo, dal giorno dell’applicazione degli apparecchi predetti, a quello della loro rimozione ed in ogni caso sino ad un periodo massimo di 90 giorni.
Art. 15. - Diaria da ricovero/malattia (per le sole Partite ove prevista specifica somma assicurata)
La Società in caso di ricovero in ospedale o clinica a seguito di malattia indennizzabile a termini di polizza, corrisponde all’Assicurato l’indennizzo giornaliero stabilito per ogni giorno di degenza e per una durata massima di 180 giorni per evento. L’indennizzo decorre dal giorno di ricovero ed avrà termine il giorno di dimissione dall’ospedale o dalla clinica.
La denuncia del ricovero alla Società, corredata da certificato medico deve essere inviata entro 8 (otto) giorni dal ricovero stesso. La liquidazione dell’indennizzo avrà luogo a degenza ultimata e previa presentazione alla Società della cartella clinica con l’indicazione della natura dell’infortunio nonché del giorno di dimissione dall’ospedale o clinica.
La garanzia ha effetto:
a. dal 30°giorno successivo a quello di effetto della polizza, per le malattie;
b. dal 180° giorno successivo a quello di effetto della polizza, per i casi di ricovero a seguito di malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto.
La garanzia non opera per:
1. le cure termali;
2. la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere;
3. la cura di intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici od uso di allucinogeni nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;
4. le cure e interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla data di effetto dell’assicurazione;
5. le applicazioni di carattere estetico;
6. le malattie che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche e da esposizioni a radiazioni ionizzanti.
Art. 16. - Esonero denuncia infermità, difetti fisici e mutilazioni
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le infermità, i difetti fisici e le mutilazioni di cui i singoli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito sopravvenire.
Art. 17. - Tabella INAIL
Quale tabella delle percentuali di Invalidità Permanente si intende operante la tabella All. n°1) del
D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124, del DPR n. 38 del 2000 e loro successive modifiche, con rinuncia
18 da parte della Società alla franchigia relativa del D.P.R. anzidetto per il caso di infortunio e con l’intesa che le percentuali indicate nella tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati in Polizza per il caso di invalidità permanente.
Art. 18. - Invalidità permanente superiore al 50%
Nel caso l’invalidità permanente accertata a termini di polizza fosse superiore al 50% della totale, la Società liquiderà un importo pari al 100% del capitale assicurato per invalidità permanente totale.
Art. 19. - Ernie traumatiche
La garanzia è estesa alle ernie traumatiche ed in genere alle lesioni conseguenti a sforzi.
Per le ernie operabili viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 2% della somma assicurata alla partita invalidità permanente ferma, ove prevista, la garanzia di rimborso spese di cura nei limiti indicati per ciascuna partita.
Per le ernie non operabili, l’indennizzo viene computato in base alla tabella INAIL ( All. n°1 del
D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124, del DPR n. 38 del 2000 e loro successive modifiche), fermo restando un limite massimo di risarcimento del 10% della somma assicurata per la Invalidità Permanente.
Art. 20. - Danni estetici
Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni della presente polizza, che produca conseguenze di carattere estetico, ma che non comporti risarcimento a titolo di invalidità permanente, la Compagnia rimborserà comunque le spese sostenute dall’Assicurato per le cure e gli interventi, anche chirurgici, effettuati allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico.
La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza di euro 15.000,00.
Art. 21. - Rischio guerra
A parziale deroga dell’art. 8 lettera a), le garanzie valgono anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata), per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero.
Art. 22. - Franchigie
Nel caso di Invalidità Permanente accertata ed indennizzabile a termini di polizza, agli Assicurati verrà corrisposto l’indennizzo previsto dal presente contratto senza applicazione di franchigia.
Relativamente alla garanzia Xxxxxxxx Spese Mediche si applicherà una franchigia di euro 50,00 su tutte le partite.
Art. 23. - Identificazione persone assicurate – Comunicazione delle variazioni
▪ Il Contraente è esonerato dall’obbligo di presentare preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate nelle partite 1-2-3-4-5-8 Per l’identificazione delle persone assicurate si farà riferimento alla documentazione dei competenti uffici che il Contraente si impegna a far pervenire alla Società in caso di richiesta;
▪ il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare le persone incluse o escluse nel corso di validità della polizza nelle partite 1-2–3-4-5-8 . Per l’identificazione delle persone assicurate si farà riferimento alla documentazione dei competenti uffici che il Contraente si impegna a far pervenire alla Società in caso di richiesta.
Art. 24. - Costituzione del premio
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Il premio della presente assicurazione verrà parametrato come segue:
▪ Per ognuno dei n. 22 (Sindaco, Vice Sindaco, Segretario, Amministratori, Consiglieri) Assicurati non nominati di cui alla Partita n. 1, euro . Premio totale euro
.
▪ Complessivamente per tutti i Dipendenti, in ragione di 29 Assicurati (in via convenzionale in ragione di tutto il rischio) non nominati di cui alla Partita n. 2, euro .
▪ Per ognuno dei n. 1 Assicurati non nominati di cui alla Partita n. 3, euro . Premio Totale euro .
▪ Per un totale anticipato di 250 giornate relative alla partita 4, euro per ogni giornata/Assicurato di attività prestata. Premio Totale euro
Premio di regolazione per ogni giornata aggiuntiva € …..
▪ Per un totale anticipato di 250 giornate relative alla partita 5, euro per ogni giornata/Assicurato di attività prestata. Premio Totale euro .
Premio di regolazione per ogni giornata aggiuntiva € …..
▪ Per la Partita 6 il premio lordo pro capite viene determinato in: euro per ogni giorno/persona, sulla base delle comunicazioni effettuate da parte dell’Ente Contraente.
▪ Per la Partita 7 il premio lordo pro capite viene determinato in: euro per ogni giorno/persona, sulla base delle comunicazioni effettuate da parte dell’Ente Contraente.
▪ Per ognuno dei n.0 Assicurati non nominati di cui alla Partita n. 8 euro . Premio Totale euro .
Il premio lordo anticipato alla firma è pari a euro .
Il 85% del premio annuo anticipato rappresenta il premio minimo comunque acquisito dalla Società.
Art. 25. - Aggiornamento e regolazione del premio
Al termine della scadenza della polizza fissata per il 31 dicembre, il Contraente comunicherà alla Società le variazioni numeriche intervenute nel periodo.
Essendo il premio convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine dell'annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine dell'anno di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè:
La partita 2 è strutturata su un numero di 29 assicurati in ragione di tutto il rischio. Il premio viene acquisito dalla Compagnia e non si procederà a regolazione dello stesso.
Relativamente alle Partite n.1,3,8 l’indicazione del numero di Assicurati risultanti alla data di scadenza del periodo da regolare. Le variazioni numeriche avvenute rispetto al premio anticipato verranno conteggiate forfetariamente sulla base del 50% del corrispondente premio pro capite.
Relativamente alle Partite n.4,5 l’indicazione del numero delle giornate effettuate complessivamente alla data di scadenza del periodo da regolare. Le variazioni numeriche avvenute rispetto al premio anticipato verranno conteggiate forfetariamente sulla base del 50% del corrispondente premio giornaliero.
Relativamente alla Partita 6,7 si effettueranno i conteggi sulla base dei giorni/persone/periodi comunicati di volta in volta dal Contraente.
Le differenze attive e passive dovranno essere versate da una parte all’altra entro 60 giorni dalla
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presentazione, da parte della Società, dell’appendice di regolazione premio al Contraente.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il versamento della differenza passiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le eventuali rate successive (nel caso specifico eventuale proroga per espletamento di gara) viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all’annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche o controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari ed in particolare ad esibire il libro paga.
LA SOCIETÀ IL CONTRAENTE