22a 21a
20a
22a 21a
24a 23a
19a
18a
17
a 16a
15a 14a
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26
a 25a 27a
28a
A U T O M I
11a a
10
9a
8a
29a
30a
31a
31a 33a
35a
CLASS DI MERITO
7a
6a
5a
4
a
3a
1a 2a
VEICOLI PROFESSIONALI
AutoMia Reale
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
PER LA TUTELA NELLA CIRCOLAZIONE E NEI VIAGGI.
Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:
Ï Nota Informativa, comprensiva del Glossario
Ï Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.
INDICE
NOTA INFORMATIVA | Pag. | 3 di 34 |
A) Informazioni relative all’Impresa | Pag. | 5 di 34 |
B) Informazioni relative al contratto | Pag. | 6 di 34 |
INTEGRAZIONE NOTA INFORMATIVA C) Informazioni sulle procedure liquidative e sui recl | Pag. ami Pag. | 20 di 34 22 di 34 |
GLOSSARIO | Pag. | 29 di 34 |
CONDIZIONI GENERALI | Pag. | 3 |
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE | ||
Cosa assicura | Pag. | 11 |
Cosa non assicura | Pag. | 13 |
Come assicura | Pag. | 17 |
SEZIONE DANNI | ||
Cosa assicura | Pag. | 38 |
Cosa non assicura | Pag. | 44 |
Come assicura | Pag. | 46 |
Come avviene la gestione dei sinistri | Pag. | 47 |
SEZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO | ||
Premessa | Pag. | 51 |
Cosa assicura | Pag. | 52 |
Cosa non assicura | Pag. | 68 |
Come avviene la gestione dei sinistri | Pag. | 69 |
SEZIONE TUTELA LEGALE
Tutela Legale Estesa
Cosa assicura Pag. 70
Tutela Legale Base
Cosa assicura Pag. 78
Cosa assicura | Pag. | 85 |
Cosa non assicura | Pag. | 90 |
Come avviene la gestione dei sinistri | Pag. | 91 |
DESCRIZIONE SETTORI TARIFFARI | Pag. | 99 |
APPENDICE NORMATIVA | Pag. | 100 |
SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
VEICOLI PROFESSIONALI
MOD. 5253 RCA - Ed. 08/2016
NOTA INFORMATIVA
NOTA INFORMATIVA
NOTA INFORMATIVA
(REGOLAMENTO ISVAP N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010)
Contratto di assicurazione per i veicoli a motore: Responsabilità Civile per la circolazione e Rischi Diversi
AUTOMIA VEICOLI PROFESSIONALI
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Per la garanzia di Responsabilità Civile da circolazione è possibile richiedere presso gli Intermediari e nel sito Internet di Reale Mutua il rilascio di un preventivo gratuito e personalizzato per veicoli professionali, redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché della formula tariffaria prescelta dal Contraente tra quelle proposte da Reale Mutua.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
1. INFORMAZIONI GENERALI
a) Società Reale Mutua di Assicurazioni; società assicuratrice in forma di mutua, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi;
b) Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxx x’Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (Xxxxxx);
c) Telefono: x00 000 000 0000 - fax x00 000 000 0000;
d) Sito internet: xxx.xxxxxxxxxx.xx E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx;
e) Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’articolo 65 del R.D.L.29/04/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA
Il patrimonio netto di Reale Mutua è pari a 1.849 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia, e 1.789 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 615 . Tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Il presente contratto offre garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli e dai danni subiti dal veicolo assicurato o dalle persone che lo utilizzano.
Si ricorda che saranno operanti solo le garanzie acquistate, esplicitamente richiamate nel modulo di polizza.
AVVERTENZA: dal 18 ottobre 2015, con la “dematerializzazione” del contrassegno di assicurazione (art. 31 della legge n. 27/2012 e decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 110/2013) cessa l’obbligo di esposizione del contrassegno che pertanto dalla stessa data non viene più rilasciato da Reale Mutua Assicurazioni.
Durata del contratto.
Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.
Reale Mutua, in base all’art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate sino alla data di decorrenza dell’eventuale nuovo contratto stipulato dal contraente per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.
Per maggiori dettagli consultare l’articolo 1.4) ”Durata del contratto” delle Condizioni di Assicurazione.
Sito Internet - Aggiornamenti
Si rinvia al sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
Informativa Area Riservata su sito Internet
Sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx è disponibile un’Area Riservata che permette di consultare la propria posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità.
L’accesso èconsentitogratuitamenteseguendolesempliciistruzionidiregistrazione presenti sul sito.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE
3. COPERTURA ASSICURATIVA OFFERTA
3.1 Formula tariffaria
Per i veicoli dei settori III e IV (vedi appendice normativa in calce al contratto) la garanzia può essere prestata:
– nella forma “Bonus/Malus” che si articola in 35 classi di merito e che prevede riduzioni (“Bonus”) o maggiorazioni (“Malus”) di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri pagati nel periodo di osservazione della sinistrosità, secondo le regole dettagliatamente descritte all’articolo 2.12) delle Condizioni di Assicurazione;
– nella forma con franchigia fissa ed assoluta, il cui ammontare, precisato in polizza, resta a carico dell’assicurato per ogni singolo sinistro (si veda l’art. 2.11) delle Condizioni di Assicurazione).
Per i veicoli dei settori VI e VII (vedi appendice normativa in calce al contratto) la garanzia può essere prestata:
– nella forma “Bonus/Malus” che si articola in 35 classi di merito e che prevede riduzioni (“Bonus”) o maggiorazioni (“Malus”) di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri pagati nel periodo di osservazione della sinistrosità, secondo le regole dettagliatamente descritte all’articolo 2.13) delle Condizioni di Assicurazione.
Per i soli rimorchi la garanzia è prestata nella forma a “Tariffa fissa”.
3.2 Oggetto della garanzia di Responsabilità Civile
La garanzia di Responsabilità Civile tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato, come più dettagliatamente indicato all’art. 2.1) “Oggetto del contratto” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della
copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 1.1) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
– 2.1) “Oggetto del contratto”;
– 2.3) “Soggetti esclusi”;
– 2.4) “Esclusioni e rivalsa”.
AVVERTENZA: sono previsti CASI DI RIVALSA, in cui Reale Mutua, dopo aver risarcito i terzi danneggiati, ha diritto a ripetere dall’Assicurato in tutto o in parte quanto pagato. I casi di rivalsa sono dettagliatamente indicati ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 2.4) “Esclusioni e rivalsa”;
– 2.8) “Denuncia dei sinistri”.
AVVERTENZA: la garanzia è prestata nel limite dei MASSIMALI convenuti in polizza, la cui definizione è presente nel glossario sotto riportato.
Di seguito si indicano esempi di applicazione del massimale:
1) valore del massimale per danni a persone € 5.000.000
– danno provocato per danni a persone € 2.000.000
– importo risarcito € 2.000.000
2) valore del massimale per danni a persone € 5.000.000
– danno provocato per danni a persone € 6.000.000
– importo risarcito € 5.000.000.
3.2.1 Estensioni della copertura
Sono previste le seguenti estensioni alla garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria disciplinata dal Codice delle Assicurazioni:
– circolazione in aree private;
– operazioni di carico e scarico;
– responsabilità civile dei terzi trasportati.
Per maggiori dettagli si veda l’articolo 2.1) “Oggetto del contratto” delle Condizioni di Assicurazione.
4. SOGGETTI ESCLUSI
Alcuni soggetti sono esclusi dalla garanzia: si veda l’articolo 2.3) “Soggetti esclusi” delle Condizioni di Assicurazione.
5. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO
Reale Mutua trasmette al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta con indicate:
– la data di scadenza del contratto;
– le modalità per ottenere informazioni sul premio di rinnovo della garanzia R.C. Auto presso l’Intermediario al quale è assegnato il contratto.
Reale Mutua ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri aggiuntivi, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
6. ATTESTAZIONE SULLO STATO DI RISCHIO - CLASSE DI MERITO
Reale Mutua consegna al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, l’attestazione dello stato del rischio, mettendola a disposizione nell’Area Riservata sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx. Reale Mutua a seguito di specifica richiesta del Contraente da effettuarsi su pagina dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxx.xx, invierà l’attestato di rischio all’indirizzo e-mail indicato. Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, Reale Mutua rilascia l’attestazione almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all’atto della riattivazione.
Nei casi di anticipata risoluzione del contratto a seguito di vendita del veicolo, furto senza ritrovamento, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione e, sempreché il “periodo di osservazione” risulti concluso, Reale Mutuarilasciaal Contraentelarelativaattestazione. Alla scadenza del contratto, qualora il Contraente intenda assicurare il medesimo veicolo presso altra impresa, quest’ultima acquisirà l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.
Nei casi di cessazione del rischio, sospensione del contratto e mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, il periodo di validità dell’attestazione dello stato del rischio è pari a cinque anni, a decorrere dalla data di scadenza del contratto a cui si riferisce ed il proprietario (o il locatario in caso di leasing) ha diritto a mantenere la classe di merito conseguita per il medesimo veicolo o per altro veicolo di sua proprietà (o locato in leasing). Trascorsi tre mesi dalla scadenza del contratto, l’attestazione dello stato del rischio, ai fini dell’assegnazione della classe di merito, è valida a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.
Per maggiori dettagli in relazione ai meccanismi di assegnazione della classe di merito di conversione universale (c.d. CU), compresi i casi di acquisto di un ulteriore veicolo nell’ambito del medesimo nucleo familiare (art 134 c. 4-bis del Codice delle Assicurazioni), si rinvia:
– per i veicoli dei Settori III e IV a quanto previsto dall’art. 2.12) “Formula Bonus/ Malus 35 classi Settori III e IV Autobus, Autosnodati, Filobus e Veicoli adibiti al trasporto cose” delle Condizioni di Assicurazione e dall’allegato n. 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006;
– per i veicoli dei settori VI e VII a quanto previsto dall’art. 2.13) “Formula Bonus/ Malus 35 classi Settori VI e VII, Macchine Operatrici, Carrelli e Macchine Agricole” delle Condizioni di Assicurazione e dall’allegato n. 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.
AVVERTENZA: la classe di merito di conversione universale (c.d. CU) riportata sull’attestazione dello stato del rischio consente di confrontare le varie proposte di contratti di Responsabilità Civile Auto delle diverse Compagnie.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE RISCHI DIVERSI
7. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Le garanzie Rischi Diversi, a seconda della tipologia, sono raccolte in sezioni:
SEZIONE DANNI
Sono garantiti i danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo assicurato causati dagli eventi previsti dalle garanzie di seguito sinteticamente descritte:
– Furto totale o parziale - furto o rapina, consumato o tentato. La garanzia è regolamentata all’articolo 3.2) delle Condizioni di Assicurazione.
– Incendio - incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici o fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine. Sono incluse le seguenti prestazioni: Ricorso terzi da incendio e danni al box. La garanzia è regolamentata all’articolo 3.3) delle Condizioni di Assicurazione.
– Atti vandalici - atti vandalici e dolosi in genere ed eventi sociopolitici. La garanzia è regolamentata all’articolo 3.4) delle Condizioni di Assicurazione.
– Calamità naturali - calamità naturali quali inondazioni, alluvioni, frane, grandine, terremoti o eruzioni vulcaniche. La garanzia è regolamentata all’articolo 3.5) delle Condizioni di Assicurazione.
– Guasti integrale - urto, collisione, ribaltamento ed uscita di strada durante la circolazione. La garanzia è regolamentata all’articolo 3.6) delle Condizioni di Assicurazione.
– Guasti parziale - collisione con veicolo identificato durante la circolazione. La garanzia è regolamentata all’art. 3.7) delle Condizioni di Assicurazione.
– Cristalli - rottura accidentale dei cristalli (non conseguenti ad atti vandalici o dolosi). La garanzia è regolamentata all’articolo 3.8) delle Condizioni di Assicurazione.
– Garanzie accessorie - tali garanzie sono suddivise in due pacchetti: “Formula Uno” comprende le seguenti garanzie:
Ï 9ƊƊƎƍƆƃƉƔƆƄ
Ï CƏƎƕƆ Ƅ ƋƍƃƄƆ
Ï jƍƋƍƎ ƅƄƍƆƎƆ Ï j ƕƆ ƋƍƋƍƆƄƎ¢ Ï dƋƄƄ ƕƃƏƊƄƎƆ
“Formula Due” comprende le seguenti garanzie:
Ï dƋƄƄ ƕƆ ƍƄƆƊƊƎƍƆƃƉƔƆƄ Ɓ #ƏƋƉƆƃƔƆƄ ^ƎƄƎƄ Ï dƎƎƍƔƆƄ ƃƆƐƆ
Ï dƋƄƄ ƕƆ ƕƆƄƌƏƄƎƍ
Ï dƋƄƄ ƕƆ ƕƆƆƅƄƔƆƄ Ƅ ƉƐƆ
Le garanzie che compongono “Garanzie Accessorie” sono regolamentate all’articolo 3.9) delle Condizioni di Assicurazione.
– Garanzie aggiuntive - comprende le seguenti garanzie:
Ï `ƆƋƍƆƎƆ AƆƍéƂƁƃƆƎƏƍƄ ƕƆ ƆƃƏƍƄƔƔ
Ï #Ɔ ƏƂƆƎƆ ƕ ƅƏƍƎ ƕƆ ƂƉƆ ƎƍƋƍƎƎƆ Ï `ƆƋƍƆƎƆ ƎƆƅƏƍƎ ƄƁ ƐƆƎƍƄ ƎƄƉƉƆƎƍƄ
Le garanzie che compongono “Garanzie aggiuntive” sono regolamentate all’articolo 3.10) delle Condizioni di Assicurazione.
– Indennità Patente - comprende le seguenti garanzie:
Ï 9ƕƄƆƎ¢ AƏƎƃƏƉ Ï 9ƕƄƆƎ¢ Ƅƍ ^ƏƎƆ
Le garanzie che compongono “Indennità Patente” sono regolamentate all’articolo 3.11) delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 1.1) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
– 3.12) “Delimitazioni”.
Per esclusioni relative a specifiche garanzie consultare inoltre i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 3.3.2) “Danni al box”;
– 3.10) “Garanzie aggiuntive” per la sola garanzia “Xxxxx subiti da furto di bagagli trasportati”.
AVVERTENZA: per alcune prestazioni sono previsti FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI MASSIMI INDENNIZZABILI.
Per maggiori dettagli riguardanti scoperti e franchigie consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 3.1) “Oggetto dell’assicurazione”;
– 3.8) “Cristalli”;
– 3.19) “Scoperto o franchigia”.
Per maggiori dettagli riguardanti i limiti massimi indennizzabili, consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 3.3.1) “Ricorso terzi da incendio”;
– 3.3.2) “Danni al box”;
– 3.5) “Calamità naturali”;
– 3.8) “Cristalli”;
– 3.9) “Garanzie accessorie”;
– 3.10) “Garanzie aggiuntive”;
– 3.11) ”Indennità Patente”;
– 3.21) “Limite di indennizzo per sinistro cumulativo”.
SEZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO
Prevede prestazioni di assistenza stradale erogate dalla Centrale Operativa di Blue Assistance S.p.A. alle persone o al veicolo in caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuta, ad esempio, a incidente stradale, guasto, foratura o danni ai pneumatici.
Le seguenti prestazioni sono fornite, per tutti i veicoli esclusi gli autocarri oltre le 3,5 tonnellate;
– in Europa:
Ï 9ƅƍƊƔƆƆ Ɔ ƃ ƕƆ ƆƆƎƍ Ƅ ƄƍƐƆƔƆ ƕƆ ƊƄƆƎƆƃ ƏƍƄƎƄ Ɔ ƃ ƕƆ
incidente stradale;
Ï dƃƃƍ ƎƍƕƉƄè ƆƎƄƍƐƄƎƆ Ƅ ƍƆƋƍƔƆƆ ƏƉ ƋƎè ƎƍƆ Ï dƃƃƍ ƎƍƕƉƄ ƋƄƍ ƅƍƎƏƍ ƕƆ Ɔ ƋƄƏƊƎƆƃƆ
Ï 9ƐƆ ƕƆ ƏôƏƎƊƂƏƉƔ
Ï `ƄƃƏƋƄƍ ƕƆƅƅƆƃƉƎ ƕƄƉ ƐƄƆƃƉ Ï AƏƎƐƄƎƎƏƍ Ɔ ƎƆƎƏƔƆƄ
– nei soli territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano:
Ï #ƄƊƉƆƔƆƄ Ƅ ƃƃƄƉƉƔƆƄ ƕƄƉ ƐƄƆƃƉ ƆƃƏƍƎ
– in Europa purché l’Assicurato si trovi ad oltre 50 chilometri dal proprio Comune di residenza:
Ï `ƆƄƎƍ ƕƄƉƆ ƃƃƏƋƎƆ ƕƄƉ ƐƄƆƃƉ ƆƃƏƍƎè ƋƍƄƏƆƊƄƎ ƕƄƉ ƐƆƆ
pernottamento
Ï `ƆƃƄ ƕƄƉ ƐƄƆƃƉ ƆƃƏƍƎ
Ï AƎƆƃƆƋ ƕƆ ƕƄƍ ƋƄƍ ƋƄƄ ƕƆ ƋƍƆƊ ƄƃƄƆƎ¢ Ï dƋƄƕƆƔƆƄ ƕƆ ƋƄƔƔƆ ƕƆ ƍƆƃƊƂƆ
Ï `ƆƄƎƍ ƆƎƍƆ Ï `ƆƄƎƍ ƅƏƄƍƍƆ Ï 9ƐƆ ƕƆ Ə ƏƎƆƎ
– in Europa esclusi i territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano:
Ï 9ƎƄƍƋƍƄƎƄ ƕƆƋƆƔƆƄ
Ï AƎƆƃƆƋ ƕƄƉƉ ƃƏƔƆƄ ƋƄƉƄ Ƅ ƋƄƄ ƉƄƉƆ Ï `ƆƊƋƎƍƆ ƕƄƉ ƐƄƆƃƉ ƆƃƏƍƎ
Ï AƂƂƕ ƉƄƉƄ ƕƄƉ ƐƄƆƃƉ
Le seguenti prestazioni sono fornite per i soli autocarri oltre le 3,5 tonnellate:
– in Europa:
Ï 9ƐƆ ƕƆ ƏôƏƎƊƂƏƉƔ Ï `ƆƊƄƆ Ƅ ƃƏƎƕƆ Ï 9ƐƆ ƕƆ Ə ƏƎƆƎ
Ï `ƆƄƎƍ ƆƎƍƆ Ï `ƆƄƎƍ ƅƏƄƍƍƆ Ï `ƄƃƏƋƄƍ ƕƄƉ ƐƄƆƃƉ Ï dƃƃƍ ƎƍƕƉƄ
– in Europa purché l’Assicurato si trovi ad oltre 200 chilometri dalla sede di lavoro dell’autista:
Ï dƋƄƄ ƕƆ ƎƄƉ
Ï dƄƍƐƆƔƆ ƊƄƕƆƃéƆƎƍƆ ƕƆ ƋƍƆƊ ƄƃƄƆƎ¢ Ɔ ƐƆƆ
– in Europa esclusi i territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano:
Ï dƋƄƕƆƔƆƄ ƕƆ ƋƄƔƔƆ ƕƆ ƍƆƃƊƂƆ Ï 9ƎƄƍƋƍƄƎƄ ƕƆƋƆƔƆƄ
La garanzia è regolamentata agli artt. 4.2) ”Informazioni in caso di sinistro e servizio di messaggistica urgente in caso di incidente stradale” e 4.3) “Prestazioni e servizi forniti” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della
copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 1.1) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
– 4.4) “Delimitazioni”.
Per limitazioni ed esclusioni relative a specifiche prestazioni consultare inoltre il seguente articolo delle Condizioni di Assicurazione:
– 4.3) “Prestazioni e servizi forniti”.
AVVERTENZA: per alcune prestazioni sono previsti LIMITI MASSIMI INDENNIZZABILI. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 4.3) “Prestazioni e servizi forniti”.
SEZIONE TUTELA LEGALE
Garantisce le spese che l’Assicurato sostiene per l’assistenza di un legale e per gli oneri processuali al fine di tutelare i propri interessi prima e/o durante una causa giudiziaria connessa alla circolazione del veicolo assicurato. La Sezione Tutela Legale prevede due garanzie denominate “Tutela Legale Estesa” e “Tutela Legale Base”.
Per maggiori dettagli sulle prestazioni offerte consultare per la “Tutela Legale Estesa” gli articoli 5.1) “Oggetto dell’assicurazione” e 5.9) “Prestazioni garantite” e per la “Tutela Legale Base” gli articoli 5.11) “Oggetto dell’assicurazione” e 5.19) “Prestazioni garantite” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della
copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 1.1) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
– 5.2) e 5.12) “Delimitazioni” ;
– 5.3) e 5.13) “Insorgenza del caso assicurativo”;
– 5.10) e 5.20) “Esclusioni”;
– 5.9) “Prestazioni garantite” limitatamente al n. 4).
AVVERTENZA: Le garanzie sono prestate nel limite dei MASSIMALI previsti in polizza. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 5.1) “Oggetto dell’assicurazione”;
– 5.11) “Oggetto dell’assicurazione”.
SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Sono garantite, attraverso il pagamento di un indennizzo, le conseguenze dirette ed esclusive degli infortuni subiti dal conducente del veicolo assicurato derivanti dalla guida del veicolo stesso previste dalle garanzie di seguito sinteticamente descritte:
– Morte - indennizzo dovuto ai beneficiari designati dall’Assicurato o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi nel caso in cui l’infortunio abbia per conseguenza la morte e questa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.
– Invalidità permanente - indennizzo liquidato all’Assicurato nel caso in cui l’infortunio abbia per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell’infortunio. Nel caso l’invalidità permanente accertata sia pari o superiore al 60%, è riconosciuta una rendita vitalizia.
– Rimborso delle spese di cura - indennizzo delle spese sanitarie sostenute dall’Assicurato a seguito di infortunio.
– Diaria per ricovero - indennità giornaliera corrisposta all’Assicurato nel caso in cui l’infortunio renda necessario il ricovero.
La garanzia è regolamentata agli articoli 6.1) “Oggetto dell’assicurazione” e 6.2) “Casi assicurabili” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della
copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 1.1) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
– 6.2.2) “Invalidità permanente” nella componente rendita vitalizia;
– 6.3) “Delimitazioni”;
– 6.5) “Criteri di indennizzabilità”.
AVVERTENZA: per alcune prestazioni sono previsti FRANCHIGIE, MASSIMALI O LIMITI MASSIMI INDENNIZZABILI. Per maggiori dettagli consultare gli articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 6.2.1) “Morte”;
– 6.2.2) “Invalidità permanente”;
– 6.2.3) “Rimborso delle spese di cura”;
– 6.2.4) “Diaria per ricovero”.
7.1 Esemplificazione numerica di applicazione della franchigia /scoperto e del limite massimo indennizzabile / massimale:
di seguito sono riportati esempi di funzionamento di franchigia/scoperto:
– per la sezione Danni
A B
Entità del danno € 750 € 1.500 Scoperto 20 con il minimo di € 200 € 200 € 300
Esempio A : il danno indennizzato è di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200).
Esempio B: il danno indennizzato è di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20 di scoperto).
– per la Sezione Infortuni del Conducente
A B
Somma assicurata per Invalidità Permanente € 50.000 € 50.000 Franchigia 3 3
Invalidità permanente conseguente al sinistro 2 12
Esempio A : nessun indennizzo in quanto l’Invalidità permanenteconseguente al sinistro è assorbita dalla franchigia.
Esempio B: il danno indennizzato è di € 4.500 (ottenuto con il seguente conteggio 12 - 3 = 9 che applicato a € 50.000 determina l’importo di € 4.500).
Di seguito sono riportati esempi di applicazione del limite massimo indennizzabile/massimale:
A) limite massimo indennizzabile: € 15.000
– danno subito: € 10.000
– importo indennizzato: € 10.000
B) limite massimo indennizzabile: € 15.000
– danno subito: € 20.000
– importo indennizzato: € 15.000
7.2 Assicurazione parziale (regola proporzionale)
Qualora il valore assicurato risulti inferiore al valore del veicolo, l’indennizzo corrisposto da Reale Mutua è ridotto in misura proporzionale (art. 1907 del Codice Civile). Per maggiori dettagli consultare l’articolo 3.17) “Determinazione del danno” delle Condizioni di Assicurazione.
7.3 Premi - possibilità di applicazione di sconti
AVVERTENZA: l’Impresa o l’Intermediario, nell’ambito dell’autonomia operativa allo stesso riconosciuta, possono applicare sconti sul premio delle garanzie Rischi Diversi in relazione alle caratteristiche del singolo Assicurato.
INFORMAZIONI COMUNI ALLE GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE E RISCHI DIVERSI
8. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO AVVERTENZA: eventuali reticenze e dichiarazioni inesatte sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l’annullamento del contratto. Per maggiori dettagli consultare l’articolo 1.2) “Dichiarazioni del Contraente” delle Condizioni di Assicurazione.
9. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’ indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.
Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Esempio di aggravamento del rischio:
– Modifica della provincia di residenza con aggravamento del rischio
10. PREMI
La periodicità di pagamento del premio è annuale. È prevista la possibilità di frazionare il premio annuo in due rate semestrali, con applicazione di una maggiorazione del 3% e, per i soli autocarri ed autobus, in tre rate quadrimestrali, con applicazione di una maggiorazione del 4% ad esclusione dei rimorchi e delle targhe prova. È previsto un premio minimo di frazionamento pari a 75 €.
I mezzi di pagamento del premio previsti sono:
– denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
– assegni bancari e circolari;
– bonifici bancari o postali;
– bollettini postali;
– carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).
Il premio della garanzia di Responsabilità Civile viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa. L’importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da Reale Mutua all’Intermediario.
Avvertenza: nel caso di cessazione del rischio (a causa di demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all’estero del veicolo di cui all’articolo 103 del Codice della Strada) o di furto del veicolo, il Contraente può chiedere a Reale Mutua la restituzione del premio della garanzia di Responsabilità Civile corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Per maggiori dettagli consultare gli articoli 1.8) “Cessazione del rischio” e 1.8.2) “Furto del veicolo” delle Condizioni di Assicurazione. Consultare inoltre l’articolo 1.6) “Sospensione e riattivazione del contratto” per gli effetti della cessazione del rischio sui contratti sospesi.
11. PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DA CONTRATTO
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). Nell’assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
12. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali, Reale Mutua propone l’applicazione al contratto della legge italiana.
13. REGIME FISCALE
Il premio per la garanzia di Responsabilità Civile è soggetto:
– all’imposta del 12,5% fermo quanto disposto dall’art. 17 del Decreto Legislativo
n. 68 del 6 maggio 2011 che ha previsto la facoltà per le province di modificare l’aliquota fino ad un massimo del 3,5%;
– al contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura del 10,5%.
Per tutte le altre garanzie escluse le garanzie Assistenza in Viaggio, Tutela Legale, Indennità Patente e Infortuni, si applica l’aliquota d’imposta del 13,5% comprensiva del contributo antiracket.
Per la sezione Assistenza in Viaggio si applica l’aliquota d’imposta del 10%.
Per la sezione Tutela Legale e Indennità Patente, si applica l’aliquota d’imposta del 12,50%.
Per la sezione Infortuni si applica l’aliquota d’imposta del 2,5%.
Per le Garanzie Aggiuntive della Sezione Danni si applica l’imposta del 21,25%.
INTEGRAZIONE NOTA INFORMATIVA nel caso di vendita contratti a distanza tramite Intermediari
a) Informazioni generali
La polizza viene stipulata per il tramite dell’Intermediario autorizzato da Reale Mutua nell’ambito di un sistema di vendita a distanza.
Per “tecnica di comunicazione a distanza” si intende qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell’Intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.
Per “supporto durevole” si intende qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
L’Intermediario deve informare il Contraente che, prima della stipulazione del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere e/o inviare su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:
– la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente (tra cui il fascicolo informativo, l’informativa privacy, il modulo per la verifica dell’adeguatezza, i moduli 7A e 7 B);
– entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza per l’apposizione della sottoscrizione;
– una volta concluso il contratto, le comunicazioni in corso di contratto previste dalla normativa vigente.
La scelta del supporto deve essere effettuata in maniera esplicita e può essere espressa congiuntamente o disgiuntamente per ciascuna delle categorie di documenti sopra indicati. In ogni caso il Contraente potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento. La documentazione precontrattuale e il contratto sono redatti in lingua italiana e tutte le comunicazioni in corso di contratto avverranno in tale lingua.
Il contratto di assicurazione dovrà essere debitamente sottoscritto e restituito dal Contraente, all’indirizzo indicato dall’Intermediario, tramite posta ordinaria, anticipata a mezzo fax o posta elettronica.
b) Pagamento del premio
Il premio può essere pagato tramite carta di credito o bonifico sul conto indicato dall’Intermediario con cui è concluso il contratto a distanza.
La praticabilità del pagamento tramite bonifico può essere soggetta a limiti temporali.
c) Conclusione ed entrata in vigore del contratto
Il contratto è concluso con il pagamento del premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo.
d) Diritto di recesso
Entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, il Contraente può recedere dallo stesso inviando una raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata all’Intermediario con cui il contratto è stato concluso o a Reale Mutua, allegando in originale scheda di polizza, certificato di assicurazione e carta verde.
Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r. Alla ricezione dei documenti Reale Mutua rimborserà il premio riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
INFORMAZIONIRELATIVEALLAGARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE
14. PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO
Reale Mutua provvede alla liquidazione dei sinistri:
– sulla base della procedura di “risarcimento diretto”, con le modalità previste dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la garanzia Responsabilità Civile obbligatoria, per i danni al veicolo, nonché alle cose trasportate di proprietà dell’Assicurato o del conducente non responsabile; tale modalità si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile per lesioni di lieve entità (postumi da lesioni pari o inferiori al 9 ). La procedura di “risarcimento diretto” non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero, ciclomotori non soggetti al sistema di registrazione e targatura di cui al X.X.X. 0 xxxxx 0000, x. 000, xx xxxxxx dal 14 luglio 2006 o macchine agricole;
– sulla base della procedura di “risarcimento del terzo trasportato”: l’art. 141 del
Codice delle Assicurazioni prevede che i danni subiti dal trasportato debbano essere risarciti dall’Impresa di assicurazione del veicolo sul quale lo stesso era a bordo entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’Impresa di assicurazione del responsabile civile se il veicolo assicurato con quest’ultima è coperto da un massimale superiore a quello minimo. Il terzo trasportato, per ottenere il risarcimento, dovrà promuovere azione nei confronti dell’Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo con le modalità previste dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni di seguito riportate.
Quando non siano applicabili le procedure sopra riportate, il danneggiato o gli
aventi diritto potranno chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’assicuratore del responsabile civile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento secondo quanto previsto dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni.
AVVERTENZA: la denuncia del sinistro deve essere trasmessa all’Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Reale Mutua entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Negli stessi termini l’Assicurato può denunciare il sinistro occorso contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.092.092 (attivo per informazioni 365 giorni all’anno, 24 ore su 24).
Si rinvia al sito xxx.xxxxxxxxxx.xx per l’individuazione del centro liquidazione sinistri competente.
Reale Mutua è tenuta a formulare congrua offerta per il risarcimento del danno nei termini di seguito indicati:
1. per i sinistri con soli danni a cose:
– entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, se unitamente alla richiesta viene allegato il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti;
– entro 60 giorni, dalla ricezione della documentazione completa se unitamente alla richiesta viene allegato il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente;
2. per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso:
– entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa.
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, Reale Mutua è tenuta al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione di tale comunicazione.
Entro il medesimo termine Reale Mutua è tenuta a corrispondere la somma offerta anche nel caso in cui il danneggiato abbia comunicato di non accettare l’offerta. In questo caso la somma corrisposta da Reale Mutua è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
Se il danneggiato non ha fatto pervenire alcuna risposta, Reale Mutua è tenuta a corrispondere al danneggiato la somma offerta, imputata nell’eventuale liquidazione definitiva del danno:
– decorsi quindici giorni dalla comunicazione dell’offerta, in caso di procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del Codice delle Assicurazioni;
– decorsi trenta giorni dalla comunicazione dell’offerta, in caso di procedura di risarcimento di cui all’art. 148 del Codice delle Assicurazioni.
15. INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE O CON VEICOLO NON ASSICURATO O NON IDENTIFICATO
Per la procedura da seguire per il risarcimento dei danni conseguenti ad incidente con un veicolo immatricolato all’estero:
– se il sinistro è avvenuto in Italia, si rinvia alle disposizioni degli articoli 125 e 126 del Codice delle Assicurazioni;
– se il sinistro è avvenuto all’estero, si rinvia alle disposizioni di cui al Capo V - “Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all’estero” artt. 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni.
In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di risarcimento va indirizzata all’Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la CONSAP S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.
16. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L’IMPORTO LIQUIDATO PER SINISTRI
Il Contraente ha la facoltà di evitare la maggiorazione di premio dovuta in base all’applicazione della clausola Bonus/Malus, rimborsando, all’atto del rinnovo del contratto, gli importi pagati per tutti o parte dei sinistri che avrebbero dato luogo a detta maggiorazione. Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura di risarcimento diretto, ai sensi dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il Contraente, al fine di conoscere l’importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi, direttamente o con l’ausilio dell’Intermediario, alla “Stanza di compensazione” presso CONSAP - Xxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxx (xxx.xxxxxx.xx).
Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura ordinaria di risarcimento, ai sensi dell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni, il Contraente, al fine di conoscere l’importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente a Reale Mutua.
17. ACCESSO AGLI ATTI DELL’IMPRESA
I contraenti, gli assicurati ed i danneggiati possono esercitare il diritto di accesso agli atti nei confronti di Reale Mutua a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano (art. 146 del Codice delle Assicurazioni e Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 191/2008).
Sono soggetti all’accesso gli atti contenuti nel fascicolo del sinistro, tra i quali: le denunce di sinistro, le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti, il rapporto delle Autorità intervenute, le dichiarazioni testimoniali (esclusi i riferimenti anagrafici dei testimoni), le perizie, i preventivi, le fatture, le quietanzedi liquidazione. Il diritto di accesso può essere esercitato dall’avente diritto quando siano conclusi i procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguardano e, in particolare:
1. dal momento in cui l’avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta a titolo di risarcimento dei danni o dei motivi per i quali Reale Mutua non intende fare l’offerta;
2. in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione di diniego dell’offerta,
nei seguenti termini che decorrono dalla data di ricevimento da parte di Reale Mutua della richiesta di risarcimento:
a) per i sinistri con soli danni a cose:
– decorsi 30 giorni se il “modulo blu” è firmato da entrambi i conducenti;
– decorsi 60 giorni, negli altri casi;
b) per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso:
– decorsi 90 giorni;
3. decorsi 120 giorni dalla data del sinistro, in ogni altro caso.
Il diritto d’accesso agli atti si esercita mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax o consegnata a mano alla direzione di Reale Mutua o all’ufficio liquidazione sinistri competente ovvero all’Intermediario, indicante gli estremi dell’atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione e l’interesse personale e concreto del richiedente.
L’accoglimento della richiesta d’accesso agli atti, ovvero il rifiuto o la limitazione motivati, sono comunicati per iscritto al richiedente entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
In caso di accoglimento la relativa comunicazione deve contenere l’indicazione del responsabile dell’ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, del luogo in cui è possibile effettuare l’accesso, nonché del periodo di tempo non inferiore a quindici giorni in cui il richiedente può prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE RISCHI DIVERSI
18.SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
AVVERTENZA: la denuncia del sinistro, deve essere trasmessa all’Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Reale Mutua entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Negli stessi termini l’Assicurato può denunciare il sinistro occorso relativo alle garanzie Guasti Integrale, Guasti Parziale, contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.092.092 (attivo per informazioni 365 giorni all’anno, 24 ore su 24).
Per maggiori dettagli consultare gli articoli 3.15) “Obblighi in caso di sinistro” (Sezione Danni); 4.5) “Obblighi in caso di sinistro” (Sezione Assistenza in Viaggio); 5.4) e 5.14) “Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale” (Sezione Tutela legale); 6.4) “Denuncia di Infortunio” (Sezione Infortuni del conducente) delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: nell’ambito della Sezione Assistenza in viaggio la gestione del sinistro è affidata a Blue Assistance S.p.A. tramite la sua Struttura Organizzativa a cui deve essere inoltrata la relativa denuncia. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto previsto dalla Sezione Assistenza in Viaggio delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: nell’ambito della Sezione Tutela Legale la gestione del sinistro è affidata ad ARAG SE, Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, a cui l’Assicurato può inoltrare la relativa denuncia. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto previsto dalla Sezione Tutela Legale delle Condizioni di Assicurazione.
19. ARBITRATO
AVVERTENZA: nei casi regolamentati dagli articoli 3.22) “Liquidazione dei sinistri” (Sezione Danni); 5.5) e 5.15) “Gestione del sinistro” (Sezione Tutela Legale); 6.6) “Controversie sulla natura e conseguenze delle lesioni” (Sezione Infortuni del conducente) delle Condizioni di Assicurazione, per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti è previsto l’arbitrato. L’Assicurato può in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
INFORMAZIONI COMUNI ALLE GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE E RISCHI DIVERSI
20.RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Buongiorno Reale” – Reale Mutua Assicurazioni, xxx Xxxxx x’Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 000 0000000, e-mail: buongiornoreale@realemutua,it.
La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in xxx X. X. Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS con una delle seguenti modalità:
Ï ƐƆ ƋƎ ƍƕƆƍƆ ƉƉôƆƕƆƍƆƔƔ yƆ ƕƄƉ _ƏƆƍƆƉƄ ƼƟè ƞƞƟƢơ `Ɗì Ï ƐƆ ƅƒ ƞÕƁƽƼƟƠƠƠƾƠ xXXXxX xXXxXXXXxxxx
X XXx XXx ƉƉôƆƕƆƍƆƔƔ ÒƆƐƋƄƃêƆƐêƆƎì
corredando l’esposto della documentazionerelativaal reclamotrattato dalla Compagnia.
Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall’IVASS e reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell’ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.
In caso di controversia con un’impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può presentare reclamo all’IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet xxx.Xxxxx.xx
Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Commissione di Garanzia
Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell’Assicurato” con sede in Xxx xxxx’Xxxxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx - e-mail xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l’Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.
Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si
consiglia di consultare il Regolamento sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx.
21. MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE
In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s’intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
La mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato.
22.PROCEDURA DI CONCILIAZIONE PARITETICA. ANIA/ASSOCIAZIONI CONSUMATORI
In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli, con richiesta di risarcimento non superiore a 15.000,00 euro, è possibile ricorrere alla procedura di conciliazione tra Ania e Associazione dei Consumatori.
È sufficiente rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori che hanno aderito all’accordo ed il cui elenco è reperibile, unitamente a maggiori informazioni sul sito Internet xxx.xxxxxxxxxx.xx.
In caso sussistano le condizioni previste dall’Accordo, l’Associazione fa compilare e sottoscrivere dall’assicurato uno specifico modulo nel quale vengono richiesti dati anagrafici, i riferimenti assicurativi essenziali, le circostanze che portano alla richiesta di conciliazione. Nel documento è altresì prevista una sezione in cui l’assicurato conferisce mandato al conciliatore dell’Associazione dei consumatori prescelta a transigere la controversia.
23.NEGOZIAZIONE ASSISTITA
In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli, indipendentemente dal valore della controversia, qualora si intenda intraprendere un’azione giudiziale dovràessere previamenteesperita la procedura di negoziazione assistita ai sensi della legge n. 162/2014.
La Società Reale Mutua di Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Società Reale Mutua Assicurazioni
Xxxx Xxxxxxxxx
GLOSSARIO
Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza (in corsivo nelle Condizioni di Assicurazione)
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Per la Sezione di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per legge in relazione alla circolazione del veicolo. Per la Garanzia Assistenza vale la definizione riportata nella specifica Sezione.
CARTA VERDE
Certificato Internazionale di Assicurazione veicoli a motore rilasciata per la circolazione negli Stati esteri in essa indicati.
CLASSE UNIVERSALE – CU
Classe di “Conversione universale” risultante dall’attestazione dello stato di rischio rilasciato dall’Impresa di Assicurazione (Regolamento ISVAP n. 4/2006).
CODICE DELLA STRADA
Il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
CONDUCENTE
La persona fisica che pone in circolazione il veicolo.
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione.
ESPLOSIONE
Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
FRANCHIGIA
Importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell’Assicurato per ogni singolo sinistro.
INCENDIO
La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
INTERMEDIARIO
La persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all’art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.
LEGGE
Il Decreto Legislativo 07 settembre 2005, n. 209 – “Codice delle Assicurazioni Private”, i relativi regolamenti attuativi ed il regolamento di esecuzione (DPR 24/11/1970 N° 973) sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli amotore edei natanti e successive modificazioni.
LOCATARIO
Colui che utilizza il veicolo concesso in leasing.
MASSIMALE
La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito.
MINIMO DI SCOPERTO
Importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell’Assicurato per ogni singolo sinistro.
PERCORSI FUORISTRADA
Si intendono per tali i percorsi che non rientrano nella definizione di “area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” di cui all’art. 2 Codice della Strada.
PERIODO D’OSSERVAZIONE
Periodo contrattuale rilevante ai fini dell’applicazione delle regole evolutive e dell’annotazione nell’attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati. Il periodo d’osservazione inizia:
– per il primo periodo, dal giorno di decorrenza dell’assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo d’assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa intera;
– i periodi successivi al primo, due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione ed ha durata di 12 mesi.
POLIZZA
L’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente a Reale Mutua.
PROPRIETARIO
L’intestatario al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo indicato sulla Carta di Circolazione. Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l’usufruttuario e l’acquirente con patto di riservato dominio.
RELITTO
Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
RESPONSABILITÀ MINORITARIA
La responsabilità minoritaria ricorre quando, in caso di sinistro, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri veicoli coinvolti.
RESPONSABILITÀ PARITARIA
La responsabilità che, in caso di sinistro ed in assenza di un responsabile principale, venga attribuita in pari misura a carico dei conducenti di almeno due veicoli coinvolti.
RESPONSABILITÀ PRINCIPALE
La responsabilità principale ricorre:
- nel caso in cui un sinistro coinvolga due veicoli, quando venga attribuita una responsabilità maggiore ad uno dei conducenti;
- nel caso di più di due veicoli coinvolti, quando ad uno dei conducenti venga attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.
RISARCIMENTO/INDENNIZZO
La somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro.
SCOPERTO
La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
SCOPPIO
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.
SINISTRO
Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia.
VALORE COMMERCIALE
Il valore del bene in comune commercio.
VEICOLO
Il veicolo assicurato a motore o il rimorchio, descritto in polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, incorporati o fissi, forniti dalla casa costruttrice, anche in via opzionale ad eccezione delle apparecchiature audiofonovisive. Queste ultime si considerano parte integrante del veicolo solo se fornite di serie dalla casa costruttrice ed incorporate al veicolo. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un
ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, possono considerarsi parte del veicolo solo mediante apposita pattuizione e sempreché stabilmente installate.
I seguenti termini sono specifici della sezione assistenza in viaggio
ASSICURATO
Il conducente del veicolo e le persone autorizzate all’uso dello stesso, nonchè, per le prestazioni previste ai punti c), g), m), n) e p) dell’art. 4.3) punto A e ai punti a), d), e) e
m) dell’art. 4.3) punto B le persone trasportate a bordo del veicolo.
ASSISTENZA IN VIAGGIO
Le prestazioni di immediato aiuto che Reale Mutua si impegna a fornire all’Assicurato nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento fortuito.
CENTRALE OPERATIVA
Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A. società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La centrale operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.
GUASTO
Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, da qualunque causa determinati, tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO
Immobilizzo del veicolo per avaria agli organi meccanici, elettrici, elettronici o per danni alla carrozzeria.
INCIDENTE
Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
INFORTUNIO
Il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili connesso con la circolazione stradale del veicolo assicurato.
I seguenti termini sono specifici della sezione infortuni del conducente
ASSISTENZA INFERMIERISTICA
Assistenza prestata dal personale in possesso di specifico diploma.
BENEFICIARI
Le persone designate dall’Assicurato a riscuotere l’indennizzo in caso di proprio decesso. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari.
CARTELLA CLINICA
Documento ufficiale ed atto pubblico redatto durante il ricovero, contenente le generalità dell’Assicurato, l’anamnesi patologica prossima e remota, il percorso diagnostico/terapeutico effettuato, gli esami e il diario clinico nonché la scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.).
DAY HOSPITAL / DAY SURGERY
Struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna, che eroga terapie mediche (day hospital) o prestazioni chirurgiche (day surgery) eseguite da medici chirurghi specialisti con redazione di cartella clinica.
DANNO ESTETICO
Deturpazione obiettivamente constatabile.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
INVALIDITÀ PERMANENTE
Perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità generica dell’Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione esercitata.
PRESTAZIONI SANITARIE
Accertamenti diagnostici, visite specialistiche, cure mediche, materiale e strumenti di intervento, endoprotesi applicate nel corso di un intervento chirurgico; rientrano convenzionalmente gli onorari dei medici. Non sono compresi Farmaci e Specialità medicinali.
RICOVERO
Permanenza in struttura sanitaria con pernottamento o in day hospital/day surgery.
STRUTTURA SANITARIA
Istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital/day surgery, poliambulatorio medico, centro diagnostico, centro di fisiokinesiterapia e riabilitazione, regolarmente autorizzati.
Non sono considerate strutture sanitarie gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche ed estetiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.
TRATTAMENTI RIABILITATIVI
Insieme di trattamenti terapeutici manuali o strumentali, prescritti dal medico curante, volti al recupero della funzionalità ed eseguiti da personale autorizzato e riconosciuto dall’ordinamento vigente come appartenente alle professioni sanitarie.
Data ultimo aggiornamento: 31/05/2016
VEICOLI PROFESSIONALI
MOD. 5253 RCA - Ed. 08/2016
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
CONDIZIONI GENERALI
1.1 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO L’assicurazione ha effetto dal giorno e dall’ora indicati in polizza se è stato pagato il premio o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la
polizza.
In caso di frazionamento del premio, se il Contraente non paga alle singole scadenze, l’assicurazione è operante fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello delle suddette scadenze. Oltre il predetto termine l’assicurazione resta sospesa e riprende effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento (art. 1901 comma 2 Codice Civile).
Tale disposizione si applica anche a polizze con durata superiore ad un anno (rate o più anno) alla scadenza del rateo.
Reale Mutua rilascia, su richiesta del Contraente, un duplicato del certificato di assicurazione nel caso in cui tale documento sia stato sottratto, smarrito, distrutto o si sia deteriorato. In questo ultimo caso Reale Mutua rilascia il duplicato previa restituzione del documento deteriorato.
Reale Mutuasiriservalafacoltàdirichiedere, in casodisottrazione, smarrimento o distruzione, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.
1.2 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Il contratto è stipulato ed il relativo premio è determinato sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e riportate in polizza.
Le reticenze e le dichiarazioni inesatte possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l’annullamento del contratto, così come previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Sono rilevanti ai fini della determinazione del premio le dichiarazioni relative alla residenza del proprietario o alle caratteristiche tecniche del veicolo.
La variazione di una delle circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, intervenuta successivamente alla stipula del contratto, dovrà essere comunicata tempestivamente a Reale Mutua e potrà comportare una modifica contrattuale con relativo conguaglio.
La mancata comunicazione di variazioni che determinano l’aggravamento del rischio può comportare l’inoperatività totale o parziale della garanzia ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, Reale Mutua qualora sia obbligata a risarcire i danni in base all’art. 144 della Legge in base al principio di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali, eserciterà il diritto di rivalsa verso l’Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare a terzi nel limite di € 50.000. La stessa limitazione è valida quando la rivalsa sia operata in forza degli artt. 1892 e 1894 del Codice Civile per l’ipotesi di colpa grave, fermo invece il diritto al recupero dell’intera somma pagata nel caso di dolo.
1.3 ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell’Unione Europea, nonchéperilterritoriodi Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera.
L’assicurazione vale altresì per gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle non risultino barrate sulla Carta Verde stessa rilasciata, su richiesta, da Reale Mutua al Contraente.
Per la circolazione all’estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile dei veicoli in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, salvo le eventuali maggiori garanzie previste dalla polizza. Reale Mutua risponde, inoltre, entro i massimali della polizza ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell’assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al Paese visitato).
La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Reale Mutua, qualora sia applicabile la normativa prevista dall’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile in materia di sospensione di garanzia o quella prevista alla scadenza contrattuale dall’art. 170 bis del dgls 209/2005 (vedi anche art.. 1.4 “Durata del contratto”) risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, a condizione che al momento del sinistro il rischio non sia assicurato presso altra Impresa.
Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, è convenuto che anche questa
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
cessi di avere validità ed il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a Reale Mutua; l’uso del documento successivamente alla data di cessazione o sospensione della polizza è pertanto illecito.
Per le Sezioni “Danni” e “Infortuni del Conducente” l’assicurazione è operante sul territorio di tutti gli Stati facenti parte del sistema della “Carta Verde” la cui sigla non risulti barrata sulla Carta Verde stessa.
Per le Sezioni “Tutela Legale” e “Assistenza in viaggio”, vale l’ambito territoriale previsto dalle specifiche condizioni.
1.4 DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.
Reale Mutua è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate sino alla data di decorrenza dell’eventuale nuovo contratto stipulato dal Contraente per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.
Tale disposizione non è operante per i contratti che prevedono solo garanzie diverse dalla responsabilità civile auto.
1.5 RINNOVO DEL CONTRATTO
Al termine dell’annualità è facoltà del Contraente rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento del premio relativo alle nuove condizioni tariffarie proposte da Reale Mutua, che provvederà alla consegna del certificato.
Si applicano, in caso di rinnovo, le condizioni di assicurazione in corso.
1.6 DIRITTO DI RECESSO (valido solo per le polizze stipulate a distanza) Il Contraente entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, avvenuta tramite il pagamento del premio, ha la facoltà di recedere dallo stesso inviando una raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, inviata all’Intermediario con cui il contratto è stato concluso e a Reale Mutua, allegando in originale scheda di polizza, certificato di assicurazione e carta verde.
Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r. Alla ricezione di tutti i documenti Reale Mutua è tenuta a rimborsare la parte di premio riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
1.7 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
– Sospensione
Il Contraente ha la facoltà di sospendere l’assicurazione in corso di contratto con il massimo di tre volte per anno assicurativo ed è tenuto a farne richiesta a Reale Mutua restituendo il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde.
All’atto della sospensione, il premio già pagato deve avere una durata residua pari ad almeno 1 mese. In caso contrario il premio dovrà essere integrato sino al raggiungimento di un mese di durata residua. Tale integrazione sarà restituita, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, al momento della riattivazione del contratto. Reale Mutua rilascia un’appendice contrattuale che deve essere sottoscritta dal Contraente: la sospensione decorre dal giorno e dall’ora indicati nella predetta appendice.
Decorsi 18 mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia chiesto di riattivare il contratto, questo si intende risolto con effetto dal giorno della sospensione ed il premio non goduto, compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione, resta acquisito da Reale Mutua salvo quanto previsto dal successivo paragrafo.
Qualora entro 18 mesi dalla sospensione intervengano:
– vendita o consegna in conto vendita andata a buon fine;
– demolizione, esportazione definitiva all’estero, cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada);
– furto del veicolo indicato nel contratto.
Reale Mutua è tenuta a rimborsare, su richiesta del Contraente, il premio pagato e non goduto, calcolato dalla data di sospensione, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
La sospensione non è consentita:
– a seguito di furto del veicolo assicurato;
– per i contratti di durata inferiore all’anno;
– per i contratti stipulati in forma di “libro matricola” (polizze
comprendenti più veicoli).
– Riattivazione
La riattivazione del contratto, fermo il proprietario del veicolo assicurato e ferme tutte le condizioni in corso al momento della sospensione, può essere richiesta dal Contraente entro diciotto mesi dalla data di sospensione e
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
comporta la proroga del contratto, con sostituzione di xxxxxxx, di un periodo pari a quello della sospensione.
Se la sospensione ha avuto una durata minima di 2 mesi e massima di 18 mesi, dal premio determinato sulla base della Tariffa vigente al momento della riattivazione viene detratta la parte di premio pagata e non goduta relativa al periodo di sospensione al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Se la sospensione ha avuto una durata inferiore a 2 mesi, non si procede alla proroga della scadenza nè al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l’eventuale integrazione.
La riattivazione può essere effettuata per lo stesso veicolo assicurato dal contratto precedentemente sospeso oppure, fermo il proprietario, per altro veicolo, a condizione che il veicolo assicurato dal contratto precedentemente sospeso sia stato venduto o consegnato in conto vendita, demolito, esportatodefinitivamenteall’esteroolacuicircolazione sia definitivamente cessata ai sensi dell’art. 103 del Codice della Strada.
1.8 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO
Il trasferimento della proprietà del veicolo, attestato da idonea documentazione, o la sua consegna in “conto vendita”, comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) determina, a scelta irrevocabile dell’alienante, uno dei seguenti effetti:
A) Sostituzione del contratto
Nel caso in cui l’alienante, previa restituzione del certificato e dell’eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà (o in comproprietà con il coniuge in regime di comunione dei beni), sul nuovo contratto sarà mantenuta la classe di merito in corso. Tale disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.
Reale Mutua provvede alla sostituzione del contratto e rilascia il certificato e la
Carta Verde per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio in base
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
alle condizioni tariffarie:
u in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile;
u in vigore al momento della sostituzione, per le altre Sezioni.
B) Cessione del contratto
Nel caso di cessione del contratto di assicurazione, il Contraente, perfezionato il trasferimento di proprietà, è tenuto a darne immediata comunicazione all’acquirente e a Reale Mutua, la quale, previa restituzione del certificato e della Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante l’emissione di nuovi documenti contrattuali, ferma la scadenza del contratto in corso e senza conguaglio di premio.
Finché Reale Mutua non abbia ricevuto detta comunicazione di trasferimento di proprietà del veicolo, il Contraente è tenuto al pagamento dei premi successivi.
Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e Reale Mutua non rilascerà l’attestazione dello stato del rischio.
Per l’assicurazione dello stesso veicolo l’acquirente dovrà stipulare un nuovo contratto.
C) Risoluzione del contratto
Nel caso in cui l’alienante del veicolo non richieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà e l’acquirente non subentri nel contratto di assicurazione, il contratto è risolto ai sensi dell’art. 171 comma 1 lettera a), della Legge. Reale Mutua provvederà a restituire la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto dell’imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, dell’eventuale Carta Verde e della consegna dei documenti attestanti la vendita del veicolo.
Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del veicolo, la parte di premio corrisposta e non usufruita verrà calcolata a partire dalla data di consegna in conto vendita oppure, se successiva, dalla data di restituzione di certificato di assicurazione ed eventuale Carta Verde.
La restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita avrà luogo anche per i contratti sospesi a cui non abbia fatto seguito la riattivazione nei termini previsti all’art. 1.6) “Sospensione e riattivazione del contratto”.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
1.9 CESSAZIONE DEL RISCHIO
1.9.1 DEMOLIZIONE, CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA CIRCOLAZIONE ED ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL’ESTERO DEL VEICOLO
Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all’estero del veicolo (articolo 103 del Codice della Strada), il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Reale Mutua ed a consegnare il certificato e l’eventuale Carta Verde.
Il Contraente, inoltre, deve fornire a Reale Mutua:
1) in caso di cessazione della circolazione del veicolo o di esportazione definitiva all’estero, attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
2) in caso di demolizione del veicolo, copia del certificato di cui all’art. 46, quarto comma, D. Lgs. n. 22/1997 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale della casa costruttrice del veicolo attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione.
Il Contraente può chiedere alternativamente a Reale Mutua:
1) la restituzione del premio corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, dell’eventuale Carta Verde e della documentazione indicata nei precedenti paragrafi. Da tale data il contratto si intende risolto;
2) la sostituzione del contratto relativo al veicolo demolito o la cui circolazione sia definitivamente cessata (art. 103 del Codice della Strada), con altro veicolo di sua proprietà. In questo caso Reale Mutua rilascerà il certificato e la Carta Verde per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio in base alle condizioni tariffarie:
– in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile;
– in vigore al momento della sostituzione, per le altre Sezioni.
Per le polizze di durata inferiore all’anno, Reale Mutua non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione.
1.9.2 FURTO DEL VEICOLO (operante per la sola Sezione Responsabilità Civile)
In caso di furto del veicolo, il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza così come previsto dall’art. 122 comma 3 della Legge.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
Il Contraente deve darne notizia a Reale Mutua fornendo copia della denuncia di furto presentata all’Autorità competente e restituendo, se in suo possesso, il certificato e l’eventuale Carta Verde.
Il Contraente ha diritto alla restituzione del premio corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dal momento della consegna della copia della denuncia.
1.9.3 SEZIONI DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI
Relativamente alle Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Veicoli, in caso di cessazione del rischio a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato e senza sostituzione con altro veicolo, Reale Mutua rimborsa al Contraente la parte di premio residuo relativo alle garanzie non interessate dal sinistro. Il rimborso viene determinato in misura pari al rateo di premio, al netto dell’imposta, relativo al periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza del premio pagato. Relativamente alla garanzia interessata dal sinistro non si procede invece ad alcun rimborso di premio ed il Contraente, nel caso di frazionamento del premio di polizza, è tenuto completarne il pagamento annuo.
1.10 FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente/Assicurato.
1.11 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Reale Mutua.
Cosa Assicura SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
COSA ASSICURA
2.1 OGGETTO DEL CONTRATTO
Reale Mutua tiene indenne l’Assicurato, entro i massimali convenuti in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo indicato nella polizza.
La garanzia è operante anche per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private, ad eccezione delle zone aeroportuali sia civili sia militari non equiparate a pubbliche.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
2.1.1 RIMORCHI
Se il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia opera:
– sulla base dell’assicurazione del rimorchio per i danni, provocati a terzi dallo stesso quando è in sosta staccato dalla motrice, conseguenti a manovre a mano, vizi di costruzione o difetti di manutenzione;
– sulla base dell’assicurazione della motrice quando lo stesso è agganciato a quest’ultima costituendo con essa un unico veicolo;
– sulla base dell’assicurazione sia del rimorchio sia della motrice per i danni provocati a terzi nei territori di Spagna, Germania, Francia e Grecia.
2.1.2 VEICOLI TRAINANTI CARRELLI APPENDICE
Per i veicoli trainanti carrelli appendice (art. 56 Codice della Strada) la garanzia opera anche per i danni cagionati da tali carrelli appendice quando sono agganciati al veicolo stesso.
2.1.3 OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO
La garanzia opera anche per i danni a terzi derivanti dalle operazioni di carico e scarico.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE Cosa Assicura
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
2.1.4 AUTOVEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA
L’assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi:
– l’esaminatore;
– l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame;
– l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente.
2.1.5 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TERZI TRASPORTATI
Reale Mutua tiene indenne i trasportati delle somme che siano tenuti a corrispondere per capitali, interessi e spese, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, esclusi il conducente ed i soggetti di cui all’art. 129 della Legge, in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato. Sono esclusi i danni arrecati al veicolo assicurato.
2.2 PRIORITÀ DI DESTINAZIONE DEI MASSIMALI
Per rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria la garanzia è prestata in base agli stessi massimali di Responsabilità Civile indicati sulla polizza i quali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
COSA NON ASSICURA
2.3 SOGGETTI ESCLUSI
L’assicurazione, ai sensi dell’art. 129 della Legge, non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato né i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
1) il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
2) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
3) ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).
2.4 ESCLUSIONI E RIVALSA
Reale Mutua eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei seguenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 della Legge in materia di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali.
A CONDUCENTE NON ABILITATO ALLA GUIDA
L’assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, relativamente ai ciclomotori, se il conducente non è in possesso del certificato di idoneità alla guida. Tuttavia, Reale Mutua rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa:
1) se al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti; rinuncia altresì ad esercitare la rivalsa nel caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
2) se, al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona in attesa del rilascio della patente dopo il superamento dell’esame teorico e pratico;
3) nei confronti del solo proprietario se il veicolo è guidato da conducente non abilitato, a condizione che il proprietario non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell’affidamento del veicolo.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
B GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
L’assicurazione non è operante se il conducente si trova, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza ed il fatto è sanzionato ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada. Reale Mutua in questo caso limita la rivalsa a 2500 €. La rivalsa sarà esercitata sempre integralmente se il veicolo assicurato è un autobus o un autosnodato.
C GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE
L’assicurazione non è operante se il conducente si trova, al momento del sinistro, sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ed il fatto è sanzionato ai sensi dell’art. 187 del Codice della Strada.
Reale Mutua eserciterà la rivalsa:
1) integralmente se il veicolo, al momento del sinistro, è guidato dal
proprietario dello stesso;
2) con il limite di 5.000 € nei confronti del solo proprietario, in caso di guida da parte di soggetto diverso da quest’ultimo e purché non a conoscenza delle condizioni del conducente al momento dell’affidamento del veicolo;
3) con il limite di 5.000 € ancheneiconfrontidelconducente, seappartenente al medesimo nucleo familiare del proprietario del veicolo.
La rivalsa sarà esercitata sempre integralmente se il veicolo assicurato è un autobus o un autosnodato.
D TRASPORTO DI PERSONE NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI
L’assicurazione non è operante per i danni subiti dalle persone trasportate, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione.
Reale Mutua tuttavia rinuncia ad esercitare la rivalsa:
1) nei confronti del solo proprietario del veicolo se il trasporto di persone non è effettuato in conformità dalle prescrizioni di legge o dalle indicazioni della carta di circolazione, acondizionecheilproprietario nonfosseaconoscenza di tale circostanza al momento dell’affidamento del veicolo. Reale Mutua rinuncia alla rivalsa anche nei confronti del conducente se appartenente al medesimo nucleo familiare del proprietario del veicolo;
2) relativamente ai veicoli adibiti al trasporto cose, per i danni alla persona subiti dagli eventuali trasportati anche quando gli stessi non rivestono la
qualifica di addetti all’uso o al trasporto delle cose sul veicolo stesso.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
E VEICOLO CHE NON HA SUPERATO LA REVISIONE
L’assicurazione non è operante se il veicolo, al momento del sinistro, risulta essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore.
Reale Mutua tuttavia limita la rivalsa a 2.500 € nei confronti del solo conducente del veicolo, se diverso dal proprietario, a condizione che non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell’affidamento del veicolo stesso.
La rivalsa sarà invece totale per l’intera somma pagata nei confronti del
proprietario.
F PARTECIPAZIONE A GARE NON AUTORIZZATE
L’assicurazione non è operante per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare di velocità non autorizzate se il conducente viene sanzionato, ai sensi dell’art. 141, nono comma, del Codice della Strada.
G MANCATA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI PER VEICOLI CON TARGA PROVA, VEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA, VEICOLI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE
1) l’assicurazione non è operante nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni di legge che ne disciplinano l’utilizzo;
2) l’assicurazione non è operante nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, se durante la guida dell’allievo, al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
3) l’assicurazione non è operante nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal proprietario (o dal locatario in caso di leasing), da un suo dipendente o collaboratore anche occasionale, o se i predetti soggetti autorizzati alla guida, non sono in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
2.5 RINUNCE ALLA RIVALSA OPERANTI CON PAGAMENTO DI SOVRAPPREMIO
Con la presente clausola, se richiamata in polizza, Reale Mutua, a parziale deroga dell’art. 2.4) Esclusioni e rivalsa, rinuncia alla rivalsa nei casi di seguito indicati.
A GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
Reale Mutua rinuncia ad esercitare la rivalsa se il conducente si trova, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
La rivalsa sarà invece sempre esercitata integralmente se il veicolo assicurato è un autobus o un autosnodato.
B GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE
(fatto sanzionato ai sensi dell’art. 187 del Codice della Strada)
In caso di guida da parte di soggetto diverso dal proprietario del veicolo, Reale Mutua rinuncia, nei confronti del solo proprietario del veicolo, ad esercitare la rivalsa.
Restafermal’applicazioneintegraledellarivalsaneiconfrontidelproprietario
che risulti conducente al momento del sinistro.
Resta ferma la rivalsa limitata a 5.000 € nei confronti del conducente se appartenente al medesimo nucleo familiare del proprietario del veicolo.
La rivalsa sarà esercitata sempre integralmente se il veicolo assicurato è un autobus o un autosnodato.
C TRASPORTO DI PERSONE NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI
Reale Mutua rinuncia ad esercitare la rivalsa se il trasporto di persone non è effettuato in conformità alle prescrizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
COME ASSICURA
2.6 OBBLIGHI DI INFORMATIVA ALLA CLIENTELA
Reale Mutua trasmette al Contraente una comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto che contiene:
– la data di scadenza del contratto;
– le indicazioni per acquisire informazioni sul premio di rinnovo della garanzia
R.C. Auto presso l’Intermediario al quale è assegnato il contratto;
– le modalità per effettuare il rimborso degli importi pagati per i sinistri, al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito (se tale facoltà è prevista dalla formula tariffaria applicata al contratto).
2.7 ATTESTAZIONE DI RISCHIO
Reale Mutua consegna al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, l’attestazione dello stato di rischio contenente le informazioni relative alla storia assicurativa del veicolo assicurato, secondo quanto previsto dall’art. 134) della Legge (vedi testo in Appendice normativa), mettendola a disposizione nell’Area Riservata del sito xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Alla scadenza del contratto, qualora il Contraente intenda assicurare il medesimo veicolo presso altra impresa, quest’ultima acquisirà l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.
Reale Mutua rilascia altresì al Contraente, in caso di cessazione del rischio, se il periodo di osservazione risulta concluso, l’attestazione relativa all’annualità in corso riportante le classi contrattuali e universale (CU) effettivamente maturate al momento della risoluzione.
In caso di riattivazione del contratto sospeso, Reale Mutua consegna l’attestazione dello stato del rischio almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all’atto della riattivazione.
Reale Mutua consegna per via telematica agli aventi diritto che ne facciano richiesta, anche in corso di contratto, entro 15 giorni dalla richiesta in qualunque momento pervenuta, un duplicato dell’attestazione relativa all’ultima annualità compiuta.
Reale Mutua non rilascia l’attestazione nel caso di:
– sospensione di garanzia nel corso della polizza non seguita da riattivazione;
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
– polizza che abbia avuto una durata inferiore ad un anno;
– polizza che abbia avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
– polizza con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo;
– polizza annullata o risolta anticipatamente rispetto alla scadenza annuale se non ancora concluso il periodo d’osservazione;
– cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
2.8 DENUNCIA DEI SINISTRI
La denuncia del sinistro, così come previsto dall’art. 143 della Legge, deve essere compilata utilizzando il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo blu C.A.I.) consegnato all’atto della stipulazione della polizza, di ogni suo rinnovo e di ogni denuncia di sinistro, ed essere trasmessa all’Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Reale Mutua entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza.
Inoltre l’Assicurato può denunciare il sinistro occorso contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.092.092 (attivo per informazioni 365 giorni all’anno, 24 ore su 24). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, Reale Mutua ha il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 del Codice Civile).
2.9 GESTIONE DELLE VERTENZE
Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discute della responsabilità o del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
2.10 LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
La liquidazione dei sinistri può avvenire:
– sulla base della procedura di “risarcimento diretto” in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dai quali siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, nei limiti previsti dall’art. 149 della Legge;
– sulla base della procedura di “risarcimento del terzo trasportato” per i danni subiti dai passeggeri del veicolo alle condizioni e con i limiti previsti dall’art. 141 della Legge;
– sulla base della procedura di risarcimento prevista dall’art. 148 della Legge
per tutte le fattispecie di sinistro non disciplinate nei punti precedenti.
FORMULE DI PERSONALIZZAZIONE DELLA TARIFFA
La formula di personalizzazione della tariffa di Responsabilità Civile è quella richiamata nella polizza. I rischi statici non sono soggetti a tali forme.
2.11 FORMULA CON FRANCHIGIA–(veicoli SETTORI III e IVvedi Descrizione Settori Tariffari in calce al contratto)
La garanzia è prestata nella forma con franchigia fissa ed assoluta per ogni
sinistro dell’ammontare precisato in polizza.
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a Reale Mutua l’importo del risarcimento nel limite della franchigia.
Reale Mutua conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
In caso di mancata consegna dell’attestato di rischio, il contratto non può essere prestato nella formula con franchigia.
2.12 FORMULA “BONUS/MALUS 35 CLASSI” – (veicoli Settori III e IV vedi Descrizione Settori Tariffari in calce al contratto)
La garanzia è prestata nella forma “Bonus/Malus” che prevede riduzioni
(“Bonus”) o maggiorazioni (“Malus”) di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri pagati nel periodo di osservazione della sinistrosità, secondo le regole dettagliatamente descritte al successivo paragrafo II.
La presente formula si articola in 35 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati in base ai coefficienti indicati nella seguente Tabella, dove sono state indicate le percentuali di riduzione dei predetti coefficienti in caso di evoluzione in bonus.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
Tabella delle classi di merito
Classi di merito | Coefficienti di premio | Percentuale di riduzione bonus | Classi di merito | Coefficienti di premio | Percentuale di riduzione bonus |
1 | 0,435 | 0,00% | 19 | 0,752 | -3,00% |
2 | 0,448 | -3,00% | 20 | 0,776 | -3,00% |
3 | 0,462 | -3,00% | 21 | 0,800 | -3,00% |
4 | 0,477 | -3,00% | 22 | 0,825 | -3,00% |
5 | 0,491 | -3,00% | 23 | 0,850 | -3,00% |
6 | 0,506 | -3,00% | 24 | 0,880 | -3,41% |
7 | 0,522 | -3,00% | 25 | 0,910 | -3,30% |
8 | 0,538 | -3,00% | 26 | 0,940 | -3,19% |
9 | 0,555 | -3,00% | 27 | 0,970 | -3,09% |
10 | 0,572 | -3,00% | 28 | 1,010 | -3,96% |
11 | 0,590 | -3,00% | 29 | 1,050 | -3,81% |
12 | 0,608 | -3,00% | 30 | 1,150 | -8,70% |
13 | 0,627 | -3,00% | 31 | 1,250 | -8,00% |
14 | 0,646 | -3,00% | 32 | 1,360 | -8,09% |
15 | 0,666 | -3,00% | 33 | 1,500 | -9,33% |
16 | 0,687 | -3,00% | 34 | 1,650 | -9,09% |
17 | 0,708 | -3,00% | 35 | 1,850 | -10,81% |
18 | 0,730 | -3,00% |
I - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO
All’atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alle regole d’assegnazione di seguito riportate.
A. VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON ALTRA IMPRESA
1) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata annuale
In caso di contratto di durata annuale stipulato con altra Impresa, il
Contraente deve presentare:
– la carta di circolazione;
– il certificato di proprietà;
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
Relativamente ai ciclomotori trasporto cose, il Contraente è tenuto ad esibire, oltre all’attestazione dello stato di rischio:
– il certificato di circolazione se soggetti al sistema di registrazione e targatura ai sensi del X.X.X. 0 xxxxx 0000 x. 000, xx xxxxxx dal 14 luglio 2006;
– il certificato di idoneità tecnica, se posti in circolazione prima del 14 luglio 2006.
Reale Mutua acquisisce l’attestazione di rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.
Qualora l’attestato di rischio non risulti presente nella predetta Banca Dati, il Contraente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi indicati nell’attestazione che permettano di ricostruire la posizione assicurativa. Se, da successive verifiche, la predetta dichiarazione risulta non veritiera Reale Mutua procede alla riclassificazione del contratto.
Si applicano le seguenti disposizioni:
a. se il precedente contratto era stipulato in forma di tipo “Bonus/Malus”, la classe di merito viene attribuita, in base alla classe di merito CU ed ai sinistri riportati nell’attestazione stessa, secondo quanto previsto in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet di Reale Mutua;
b. se il precedente contratto era stipulato nella forma con franchigia, si procede alla determinazione della classe di merito CU (Allegato n. 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) in base ai sinistri riportati nell’attestazione e, in base a tale classe, viene attribuita la classe di merito contrattuale in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet di Reale Mutua;
c. se il precedente contratto risulta scaduto da più di 3 mesi e da non oltre 5 anni, l’attestazione dello stato del rischio è valida, ai fini dell’assegnazione della classe di merito, a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto. Se la precedente annualità assicurativa risulta scaduta da oltre 5 anni, il contratto è assegnato alla classe di merito 35;
d. in caso di vendita, furto, consegna in conto vendita, demolizione, definitiva esportazione all’estero o cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada) del veicolo indicato sull’attestazione, avvenute dopo il rilascio
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
dell’attestazione di rischio, il Contraente ha diritto di mantenere la classe di merito CU risultante dall’attestazione per un altro veicolo a condizione che:
– sia fornita idonea documentazione attestante che il veicolo da assicurare sia di proprietà del medesimo proprietario del veicolo indicato sull’attestazione o del suo coniuge in regime di comunione dei beni;
– il Contraente dichiari che il veicolo non ha circolato dopo la scadenza contrattuale;
– l’attestazione non sia già stata impiegata per l’assicurazione di altro veicolo acquistato in sostituzione del precedente, fatta salva, per proprietario persona fisica, l’applicazione dell’art. 134, comma 4 bis, della Legge (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”, vedi Appendice normativa).
In presenza delle predette condizioni, il contratto è assegnato, sulla base delle indicazioni presenti sull’attestazione, alla classe di merito risultante dall’applicazione delle regole di cui ai precedenti punti a. e b..
In caso di veicolo rubato e successivamente ritrovato, o di consegna in conto vendita non andata a buon fine, qualora il Contraente si sia già avvalso della facoltà sopraindicata, al nuovo contratto eventualmente stipulato per il veicolo tornato in possesso del proprietario è assegnata:
– per proprietario persona fisica, la stessa classe di merito assegnata al veicolo assicurato in sostituzione di quello rubato o consegnato in conto vendita qualora sia applicabile l’art. 134, comma 4 bis, della Legge (legge
n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”, vedi Appendice normativa);
– negli altri casi:
– per i veicoli del SETTORE III alla classe di merito 28;
– per i veicoli del SETTORE IV alla classe di merito 27.
2) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all’anno
2.a) Contratto temporaneo
Per veicolo precedentementeassicuratoconcontrattodiduratatemporanea, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo: al nuovo contratto è attribuita la classe di merito corrispondente alla classe CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato, in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” (colonna 2) a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet di Reale Mutua.
Ai fini dell’assegnazione della classe di merito, il contratto temporaneo precedente, al pari dell’attestazione dello stato del rischio, ha validità 5 anni
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
a partire dalla data di scadenza dello stesso e si applicano le regole previste alle lettere a. e c. del precedente punto 1.
2.b) Contratto concluso a distanza
Nel caso di veicolo già assicurato in Italia con contratto concluso a distanza (stipulato via internet o telefono) e risolto consensualmente prima della scadenza annuale o annullato a seguito dell’esercizio del diritto al ripensamento, il Contraente, per la stipulazione del nuovo contratto, è tenuto ad esibire la dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto rilasciata dal precedente Assicuratore ed il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alle indicazioni contenute in tale dichiarazione.
2.c) Cessione di contratto
Nel caso di veicolo per il quale è stata rilasciata appendice di “cessione contratto”, il nuovo contratto, previa presentazione della relativa documentazione, sarà inserito:
– per i veicoli del SETTORE III alla classe di merito 28;
– per i veicoli del SETTORE IV alla classe di merito 27;
fatta salva, per proprietario persona fisica, l’applicazione dell’art. 134, comma 4 bis della Legge (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”, vedi Appendice normativa), qualora ne ricorrano le condizioni.
In difetto della documentazione richiesta, il contratto sarà assegnato alla classe di merito 35.
3) Veicolo precedentemente assicurato all’estero
Nel caso di veicolo già assicurato all’estero il contratto è assegnato:
– per i veicoli del SETTORE III alla classe di merito 28;
– per i veicoli del SETTORE IV alla classe di merito 27;
salvo che il Contraente consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero attestante la durata del periodo di assicurazione e gli eventuali sinistri verificatisi in detto periodo; in tal caso si procede alla determinazione della classe di merito CU (Allegato n. 2 del Regolamento ISVAP
n. 4 del 9 agosto 2006) in base ai sinistri riportati nella dichiarazione e, in base a tale classe, viene attribuita la classe di merito contrattuale in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet di Reale Mutua.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
Ai fini dell’assegnazione della classe di merito, la dichiarazione rilasciata dal precedente Assicuratore, al pari dell’attestazione dello stato del rischio, ha validità di 5 anni a partire dal termine del periodo cui si riferisce e si applicano le regole previste alle lettere a. e c. del precedente punto 1.
4) Veicolo precedentemente assicurato con Impresa in liquidazione coatta amministrativa
Se il precedente contratto era stato stipulato presso un’Impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, in mancanza dell’attestazione dello stato del rischio il Contraente deve:
– provare di aver fatto richiesta dell’attestazione all’Impresa od al Commissario Liquidatore;
– dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito “CU” alla quale era assegnata la polizza all’ultimo rinnovo.
La classe di merito viene assegnata in base alle regole di cui alle “Tabelle di corrispondenza ” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet di Reale Mutua.
5) Veicolo precedentemente assicurato ed oggetto di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine
Per veicolo precedentemente assicurato, oggetto di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine (di durata non inferiore a 12 mesi) e successivamente acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto, il Contraente è tenuto a consegnare la dichiarazione rilasciata dall’Impresa di leasing o di noleggio comprovante l’effettiva utilizzazione del veicolo da parte dello stesso.
La classe di merito del nuovo contratto viene attribuita, in base alla classe di merito CU ed ai sinistri riportati nell’attestazione, secondo quanto previsto dalle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet di Reale Mutua.
L’attestato di rischio, per il caso in esame, ha validità fino a 5 anni a partire dalla scadenza del contratto di leasing o noleggio a lungo termine.
Reale Mutua acquisisce l’attestazione di rischio relativa al veicolo per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.
B. VEICOLOASSICURATOPERLAPRIMAVOLTADOPOIMMATRICOLAZIONE O VOLTURA AL PRA
Il contratto viene assegnato:
– per i veicoli del SETTORE III alla classe di merito 28;
– per i veicoli del SETTORE IV alla classe di merito 27;
fatta salva, per proprietario persona fisica, l’applicazione dell’art. 134, comma 4 bis della Legge (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”, vedi Appendice normativa), qualora ne ricorrano le condizioni.
Il Contraente deve esibire:
– la carta di circolazione del veicolo;
– il certificato di proprietà.
Relativamente ai ciclomotori trasporto cose, il Contraente è tenuto ad esibire, oltre all’attestazione dello stato di rischio:
– il certificato di circolazione se soggetti al sistema di registrazione e targatura ai sensi del X.X.X. 0 xxxxx 0000 x. 000, xx xxxxxx dal 14 luglio 2006;
– il certificato di idoneità tecnica, se posti in circolazione prima del 14 luglio 2006.
II - RINNOVO DEL CONTRATTO: REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO
1) Evoluzione della classe di merito
In occasione di ogni rinnovo annuale, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alla Tabella delle regole evolutive sotto riportata, in funzione dei sinistri osservati nel periodo di osservazione precedente il rinnovo.
2) Definizione di sinistri osservati
Per sinistri “osservati” che determinano una maggiorazione di premio, si intendono:
a) i sinistri con responsabilità principale dell’Assicurato, pagati, anche parzialmente, nel periodo di osservazione, per i danni avvenuti nel corso di tale periodo o in periodi precedenti;
b) i sinistri pagati, anche parzialmente, nel periodo d’osservazione con responsabilitàparitariadell’Assicurato, quandolapercentuale di responsabilità, inferiore o uguale al 50%, sommata a quella/e relativa/e ad altro/i sinistro/i con responsabilità paritaria pagato/i nel medesimo periodo o in periodi precedenti (purché riportati sull’attestazione dello stato del rischio), determini una percentuale di responsabilità complessiva superiore al 50%.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
I sinistri osservati in un periodo di osservazione non verranno più considerati nei periodi successivi, anche in presenza di ulteriori pagamenti. I sinistri che, pur a seguito di un pagamento non sono stati osservati nel periodo di loro competenza, verranno osservati in un periodo successivo.
Tabella delle regole evolutive
Classe di provenienza | Classe di assegnazione | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 |
4 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 |
5 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 |
6 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 |
7 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 |
8 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 |
9 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 |
10 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 |
11 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 |
12 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 |
13 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 |
14 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 |
15 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 |
16 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 |
17 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 |
18 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 |
19 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 |
20 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 |
21 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 |
22 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 |
23 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 |
24 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 |
25 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 |
26 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Classe di provenienza | Classe di assegnazione | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
27 | 26 | 29 | 31 | 33 | 35 |
28 | 27 | 30 | 32 | 34 | 35 |
29 | 28 | 31 | 33 | 35 | 35 |
30 | 29 | 32 | 34 | 35 | 35 |
31 | 30 | 33 | 35 | 35 | 35 |
32 | 31 | 34 | 35 | 35 | 35 |
33 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 |
34 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 |
35 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
3) Facoltà di rimborso dei sinistri pagati
Al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito e del premio, è data la facoltà al Contraente, alla scadenza del contratto, di rimborsare gli importi pagati da Reale Mutua per tutti o parte dei sinistri osservati e pagati nell’ultimo periodo di osservazione.
Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura di risarcimento diretto, ai sensi dell’art. 149 della Legge, il Contraente, al fine di conoscere l’importo del sinistro da rimborsare, dovrà rivolgersi, direttamente o con l’ausilio dell’Intermediario, alla “Stanza di compensazione” presso CONSAP
– Xxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxx (xxx.xxxxxx.xx).
Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura ordinaria di risarcimento, ai sensi dell’art. 148 della Legge, il Contraente, al fine di conoscere l’importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente a Reale Mutua.
Il sinistro rimborsato dall’Assicurato non sarà indicato sull’attestazione di rischio.
III -SOSTITUZIONE DEL VEICOLO E CESSAZIONE DI RISCHIO ASSICURATO IN CORSO DI CONTRATTO
1) Sostituzione del veicolo assicurato
Nel caso di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all’estero (art. 103 del Codice della Strada), consegna in conto vendita
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
(comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) e di sostituzione con altro veicolo, la scadenza annuale del contratto è mantenuta ferma, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e la classe di merito è conservata a condizione che:
– il nuovo veicolo sia intestato al medesimo proprietario del veicolo
precedentemente assicurato o al coniuge in regime di comunione di beni;
– al nuovo veicolo sia applicabile la presente clausola.
Qualora invece il nuovo veicolo sia assicurato in sostituzione di un altro veicolo assicurato con diversa formula tariffaria, il primo periodo di osservazione ha inizio dal giorno di decorrenza della prima annualità intera di assicurazione del nuovo veicolo e termina 2 mesi prima della scadenza di tale annualità. Il contratto viene assegnato:
– per i veicoli del SETTORE III alla classe di merito 26, se il precedente veicolo
risulta indenne nelle ultime 3 annualità;
– per i veicoli del SETTORE IV alla classe di merito 25 se il precedente veicolo
risulta indenne nelle ultime 3 annualità;
– per i veicoli del SETTORE III alla classe di merito 28, in tutti gli altri casi;
– per i veicoli del SETTORE IV alla classe di merito 27, in tutti gli altri casi.
2) Stipulazione di nuovo contratto a seguito di cessazione di rischio
Nel caso di cessazione di rischio a seguito di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all’estero (art. 103 del Codice della Strada), consegna in conto vendita (comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli) o furto del veicolo assicurato, il proprietario può beneficiare, per altro veicolo di sua proprietà o del coniuge in regime di comunione di beni, della classe di merito cui era assegnato il precedente contratto a condizione che:
– la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla scadenza dell’ultima attestazione dello stato del rischio conseguita per il precedente veicolo;
– al nuovo veicolo sia applicabile la presente formula tariffaria.
Nel caso in cui al momento della cessazione di rischio risulti concluso il periodo di osservazione, Reale Mutua assegnerà il nuovo contratto alla classe di merito effettivamente maturata.
2.13 FORMULA “BONUS/MALUS 35 CLASSI SPECIAL” (veicoli SETTORI VI e VII vedi Descrizione Settori Tariffari in calce al contratto)
La garanzia è prestata nella forma “Bonus/Malus” che prevede riduzioni
(“Bonus”) o maggiorazioni (“Malus”) di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri pagati nel periodo di osservazione della sinistrosità, secondo le regole dettagliatamente descritte al successivo paragrafo II.
La presente formula si articola in 35 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati in base ai coefficienti indicati nella seguente Tabella, dove sono state indicate le percentuali di riduzione dei predetti coefficienti in caso di evoluzione in bonus.
Tabella delle classi di merito
Classi di merito | Coefficienti di premio | Percentuale di riduzione bonus | Classi di merito | Coefficienti di premio | Percentuale di riduzione bonus |
1 | 0,650 | -0,00% | 19 | 0,880 | -1,70% |
2 | 0,659 | -1,50% | 20 | 0,896 | -1,79% |
3 | 0,669 | -1,50% | 21 | 0,913 | -1,86% |
4 | 0,680 | -1,50% | 22 | 0,930 | -1,83% |
5 | 0,690 | -1,50% | 23 | 0,947 | -1,80% |
6 | 0,701 | -1,50% | 24 | 0,963 | -1,66% |
7 | 0,711 | -1,50% | 25 | 0,982 | -1,93% |
8 | 0,722 | -1,50% | 26 | 1,000 | -1,80% |
9 | 0,733 | -1,50% | 27 | 1,020 | -1,96% |
10 | 0,746 | -1,74% | 28 | 1,042 | -2,11% |
11 | 0,760 | -1,84% | 29 | 1,070 | -2,62% |
12 | 0,775 | -1,94% | 30 | 1,150 | -6,96% |
13 | 0,790 | -1,90% | 31 | 1,250 | -8,00% |
14 | 0,805 | -1,86% | 32 | 1,360 | -8,09% |
15 | 0,820 | -1,83% | 33 | 1,500 | -9,33% |
16 | 0,835 | -1,80% | 34 | 1,650 | -9,09% |
17 | 0,850 | -1,76% | 35 | 1,850 | -10,81% |
18 | 0,865 | -1,73% |
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
I - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO
All’atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alle regole d’assegnazione di seguito riportate.
A. VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON ALTRA IMPRESA
1) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata annuale
In caso di contratto di durata annuale stipulato con altra Impresa, il
Contraente deve presentare:
– la carta di circolazione;
– il certificato di proprietà.
Reale Mutua acquisisce l’attestazione di rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.
Qualora l’attestato di rischio non risulti presente nella predetta Banca Dati, il Contraente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi indicati nell’attestazione che permettano di ricostruire la posizione assicurativa. Se, da successive verifiche, la predetta dichiarazione risulta non veritiera Reale Mutua procede alla riclassificazione del contratto.
Si applicano le seguenti disposizioni:
a. se il precedente contratto era stipulato in forma di tipo “Bonus/Malus”, la classe di merito viene attribuita, in base alla classe di merito CU ed ai sinistri riportati nell’attestazione stessa, secondo quanto previsto in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet di Reale Mutua;
b. se il precedente contratto era stipulato nella forma con franchigia, si procede alla determinazione della classe di merito CU (Allegato n. 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) in base ai sinistri riportati nell’attestazione e, in base a tale classe, viene attribuita la classe di merito contrattuale in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet di Reale Mutua;
c. se il precedente contratto risulta scaduto da più di 3 mesi e da non oltre 5 anni, l’attestazione dello stato del rischio è valida, ai fini dell’assegnazione della classe di merito, a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto. Se la precedente annualità assicurativa risulta scaduta da oltre 5 anni, il contratto è assegnato alla classe di merito 35.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
In caso di vendita, furto, consegna in conto vendita, demolizione, definitiva esportazione all’estero o cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada) del veicolo indicato sull’attestazione, avvenute dopo il rilascio dell’attestazione di rischio, il Contraente ha diritto di mantenere la classe di merito CU risultante dall’attestazione per un altro veicolo a condizione che:
– sia fornita idonea documentazione attestante che il veicolo da assicurare sia di proprietà del medesimo proprietario del veicolo indicato sull’attestazione o del suo coniuge in regime di comunione dei beni;
– il Contraente dichiari che il veicolo non ha circolato dopo la scadenza contrattuale;
– l’attestazione non sia già stata impiegata per l’assicurazione di altro veicolo acquistato in sostituzione del precedente, fatta salva, per proprietario persona fisica, l’applicazione dell’art. 134, comma 4 bis, della Legge (legge 40/2007, c.d. legge “Bersani” vedi Appendice normativa).
In presenza delle predette condizioni, il contratto è assegnato, sulla base delle indicazioni presenti sull’attestazione, alla classe di merito risultante dall’applicazione delle regole di cui ai precedenti punti a. e b..
In caso di veicolo rubato successivamente ritrovato o di consegna in conto vendita non andata a buon fine, qualora il Contraente si sia già avvalso della facoltà sopraindicata, al nuovo contratto eventualmente stipulato per il veicolo tornato in possesso del proprietario è assegnata:
– per proprietario persona fisica, la stessa classe di merito assegnata al veicolo assicurato in sostituzione di quello rubato o consegnato in conto vendita qualora sia applicabile l’art. 134 comma 4 bis, della Legge (legge 40/2007, c.d. legge “Bersani” vedi Appendice normativa);
negli altri casi:
– per MACCHINE OPERATRICI e MACCHINE AGRICOLE alla classe di merito 26.
2) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all’anno
2.a) Contratto temporaneo
Per veicolo precedentementeassicuratoconcontrattodiduratatemporanea, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo: al nuovo contratto è attribuita la classe di merito corrispondente alla classe CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato, in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” (colonna 2) a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet di Reale Mutua.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
Ai fini dell’assegnazione della classe di merito, il contratto temporaneo precedente, al pari dell’attestazione dello stato del rischio, ha validità 5 anni a partire dalla data di scadenza dello stesso e si applicano le regole previste alle lettere a. e c. del precedente punto 1.
2.b) Contratto concluso a distanza
Nel caso di veicolo già assicurato in Italia con contratto concluso a distanza (stipulato via internet o telefono) e risolto consensualmente prima della scadenza annuale o annullato a seguito dell’esercizio del diritto al ripensamento, il Contraente, per la stipulazione del nuovo contratto, è tenuto ad esibire la dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto rilasciata dal precedente Assicuratore ed il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alle indicazioni contenute in tale dichiarazione.
2.c) Cessione di contratto
Nel caso di veicolo per il quale è stata rilasciata appendice di “cessione contratto”, il nuovo contratto, previa presentazione della relativa documentazione, sarà assegnato per MACCHINE OPERATRICI e MACCHINE AGRICOLE alla classe di merito 26, fatta salva, per proprietario persona fisica, l’applicazione dell’art. 134, comma 4 bis della Legge (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”, vedi Appendice normativa), qualora ne ricorrano le condizioni.
In difetto della documentazione richiesta, il contratto sarà assegnato alla classe di merito 35.
3) Veicolo precedentemente assicurato all’estero
Nel caso di veicolo già assicurato all’estero il contratto è assegnato per MACCHINE OPERATRICI e MACCHINE AGRICOLE alla classe di merito 26, salvo che il Contraente consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero attestante la durata del periodo di assicurazione e gli eventuali sinistri verificatisi in detto periodo; in tal caso si procede alla determinazione della classe di merito CU (Allegato n. 2 al Regolamento ISVAP
n. 4 del 9 agosto 2006) in base ai sinistri riportati nella dichiarazione, in base a tale classe, viene attribuita la classe di merito contrattuale in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet di Reale Mutua.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
Ai fini dell’assegnazione della classe di merito, la dichiarazione rilasciata dal precedente Assicuratore, al pari dell’attestazione dello stato del rischio, ha validità di 5 anni a partire dal termine del periodo cui si riferisce e si applicano le regole previste alle lettere a. e c. del precedente punto 1.
4) Veicolo precedentemente assicurato con Impresa in liquidazione coatta amministrativa
Se il precedente contratto era stato stipulato presso un’Impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, in mancanza dell’attestazione dello stato del rischio il Contraente deve:
– provare di aver fatto richiesta dell’attestazione all’Impresa od al Commissario Liquidatore;
– dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito “CU” alla quale era assegnata la polizza all’ultimo rinnovo.
La classe di merito viene assegnata in base alle regole di cui alle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet di Reale Mutua.
5) Veicolo precedentemente assicurato ed oggetto di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine
Per veicolo precedentemente assicurato, oggetto di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine (di durata non inferiore ai 12 mesi) e successivamente acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto, il Contraente è tenuto a consegnare la dichiarazione rilasciata dall’Impresa di leasing o di noleggio comprovante l’effettiva utilizzazione del veicolo da parte dello stesso.
La classe di merito del nuovo contratto viene attribuita, in base alla classe di merito CU ed ai sinistri riportati nell’attestazione, secondo quanto previsto dalle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet di Reale Mutua.
L’attestato di rischio, per il caso in esame, ha validità fino a 5 anni a partire dalla scadenza del contratto di leasing o noleggio a lungo termine.
Reale Mutua acquisisce l’attestazione di rischio relativa al veicolo per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.
B. VEICOLOASSICURATOPERLAPRIMAVOLTADOPOIMMATRICOLAZIONE O VOLTURA AL PRA
Il contratto viene assegnato per MACCHINE OPERATRICI e MACCHINE AGRICOLE
alla classe di merito 26, fatta salva in ogni caso, per proprietario persona fisica, l’applicazione dell’art. 134, comma 4 bis, della Legge (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”, vedi Appendice normativa) qualora ne ricorrano le condizioni.
Il Contraente deve esibire:
– la carta di circolazione del veicolo;
– il certificato di proprietà.
II - RINNOVO DEL CONTRATTO: REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO
1) Evoluzione della classe di merito
In occasione di ogni rinnovo annuale, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alla Tabella delle regole evolutive di seguito riportata, in funzione dei sinistri osservati nel periodo di osservazione precedente il rinnovo.
2) Definizione dei sinistri osservati
Per sinistri “osservati” che determinano una maggiorazione di premio, si intendono:
a) i sinistri con responsabilità principale dell’Assicurato, pagati, anche parzialmente, nel periodo di osservazione, per i danni avvenuti nel corso di tale periodo o in periodi precedenti;
b) i sinistri pagati, anche parzialmente, nel periodo d’osservazione con responsabilitàparitariadell’Assicurato, quandolapercentuale di responsabilità, inferiore o uguale al 50%, sommata a quella/e relativa/e ad altro/i sinistro/i con responsabilità paritaria pagato/i nel medesimo periodo o in periodi precedenti (purché riportati sull’attestazione dello stato del rischio), determini una percentuale di responsabilità complessiva superiore al 50%.
I sinistri osservati in un periodo di osservazione non verranno più considerati nei periodi successivi, anche in presenza di ulteriori pagamenti. I sinistri che, pur a seguito di un pagamento non sono stati osservati nel periodo di loro competenza, verranno osservati in un periodo successivo.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
Tabella delle regole evolutive
Classe di provenienza | Classe di assegnazione | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 |
2 | 1 | 6 | 8 | 10 | 11 |
3 | 2 | 7 | 9 | 11 | 12 |
4 | 3 | 8 | 10 | 12 | 13 |
5 | 4 | 9 | 11 | 13 | 14 |
6 | 5 | 10 | 12 | 14 | 15 |
7 | 6 | 11 | 13 | 15 | 16 |
8 | 7 | 12 | 14 | 16 | 17 |
9 | 8 | 13 | 15 | 17 | 18 |
10 | 9 | 14 | 16 | 18 | 19 |
11 | 10 | 15 | 17 | 19 | 20 |
12 | 11 | 16 | 18 | 20 | 21 |
13 | 12 | 17 | 19 | 21 | 22 |
14 | 13 | 18 | 20 | 22 | 23 |
15 | 14 | 19 | 21 | 23 | 24 |
16 | 15 | 20 | 22 | 24 | 25 |
17 | 16 | 21 | 23 | 25 | 26 |
18 | 17 | 22 | 24 | 26 | 27 |
19 | 18 | 23 | 25 | 27 | 28 |
20 | 19 | 24 | 26 | 28 | 29 |
21 | 20 | 25 | 27 | 29 | 30 |
22 | 21 | 26 | 28 | 30 | 31 |
23 | 22 | 27 | 29 | 31 | 32 |
24 | 23 | 28 | 30 | 32 | 33 |
25 | 24 | 29 | 31 | 33 | 34 |
26 | 25 | 30 | 32 | 34 | 35 |
27 | 26 | 31 | 33 | 35 | 35 |
28 | 27 | 32 | 34 | 35 | 35 |
29 | 28 | 33 | 35 | 35 | 35 |
30 | 29 | 34 | 35 | 35 | 35 |
31 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Classe di provenienza | Classe di assegnazione | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
32 | 31 | 35 | 35 | 35 | 35 |
33 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 |
34 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 |
35 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
3) Facoltà di rimborso dei sinistri pagati
Al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito e del premio, è data la facoltà al Contraente, alla scadenza del contratto, di rimborsare gli importi pagati da Reale Mutua per tutti o parte dei sinistri osservati e pagati nell’ultimo periodo di osservazione.
Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura di risarcimento diretto, ai sensi dell’art. 149 della Legge, il Contraente, al fine di conoscere l’importo del sinistro da rimborsare, dovrà rivolgersi, direttamente o con l’ausilio dell’Intermediario, alla “Stanza di compensazione” presso CONSAP
– Xxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxx (xxx.xxxxxx.xx).
Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura ordinaria di risarcimento, ai sensi dell’art. 148 della Legge, il Contraente, al fine di conoscere l’importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente a Reale Mutua.
Il sinistro rimborsato dall’Assicurato non sarà indicato sull’attestazione di rischio.
III -SOSTITUZIONE DEL VEICOLO E CESSAZIONE DI RISCHIO ASSICURATO IN CORSO DI CONTRATTO
1) Sostituzione del veicolo assicurato
Nel caso di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all’estero (art. 103 del Codice della Strada), consegna in conto vendita (comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) e di sostituzione con altro veicolo, la scadenza annuale del contratto è mantenuta ferma, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e la classe di merito è conservata a condizione che:
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
– il nuovo veicolo sia intestato al medesimo proprietario del veicolo
precedentemente assicurato o al coniuge in regime di comunione di beni;
– al nuovo veicolo sia applicabile la presente formula tariffaria.
Qualora invece il nuovo veicolo sia assicurato in sostituzione di un altro veicolo assicurato con diversa formula tariffaria, il primo periodo di osservazione ha inizio dal giorno di decorrenza della prima annualità intera di assicurazione del nuovo veicolo e termina 2 mesi prima della scadenza di tale annualità. Il contratto viene assegnato per MACCHINE OPERATRICI e MACCHINE AGRICOLE:
– alla classe di merito 24 se il precedente veicolo risulta indenne da sinistri nelle ultime 3 annualità;
– alla classe di merito 22 se il precedente veicolo risulta indenne da sinistri nelle ultime 5 annualità;
– alla classe di merito 26 in tutti gli altri casi;
fatta salva in ogni caso, per proprietario persona fisica, l’applicazione dell’art. 134, comma 4 bis, della Legge (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”, vedi Appendice normativa) qualora ne ricorrano le condizioni.
2) Stipulazione di nuovo contratto a seguito di cessazione di rischio
Nel caso di cessazione di rischio a seguito di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all’estero (art. 103 del Codice della Strada), consegna in conto vendita (comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli) o furto del veicolo assicurato, il proprietario può beneficiare, per altro veicolo di sua proprietà o del coniuge in regime di comunione di beni, della classe di merito cui era assegnato il precedente contratto a condizione che:
– la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla scadenza dell’ultima attestazione dello stato del rischio conseguita per il precedente veicolo;
– al nuovo veicolo sia applicabile la presente formula tariffaria.
Nel caso in cui al momento della cessazione di rischio risulti concluso il periodo di osservazione, Reale Mutua assegnerà il nuovo contratto alla classe di merito effettivamente maturata.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
COSA ASSICURA
3.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Reale Mutua tiene indenne l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati dagli eventi previsti dalle garanzie sotto elencate che siano indicate in polizza, con l’applicazione delle franchigie o scoperti eventualmente previsti nella polizza stessa.
3.2 FURTO TOTALE O PARZIALE
Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo, fermo o in circolazione, dopo il furto o la rapina.
La perdita si considera totale quando le spese per la riparazione del veicolo
superano l’80% del valore commerciale del medesimo al momento del sinistro.
3.3 INCENDIO
Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine.
3.3.1 Ricorso terzi da incendio (si intende operante se espressamente richiamata in polizza)
Reale Mutua tiene indenne l’Assicurato, entro il limite massimo di € 260.000 per sinistro, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall’incendio o dall’esplosione o dallo scoppio o dal fumo conseguente all’incendio del veicolo:
– a cose di terzi quando il veicolo non si trovi in circolazione ai sensi di legge;
– al localecondottoinlocazionedall’Assicurato edutilizzatocomeautorimessa.
3.3.2 Danni al box (si intende operante se espressamente richiamata in polizza) Reale Mutua tiene indenne l’Assicurato, entro il limite massimo di € 30.000 per sinistro, dei danni materiali e diretti prodotti alla parte muraria del locale di sua proprietà, adibito ad autorimessa del veicolo assicurato e conseguenti a incendio, esplosione o scoppio del veicolo medesimo.
Sono esclusi i danni causati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
3.4 ATTI VANDALICI
Atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.
3.5 CALAMITA’ NATURALI
– Tromba d’aria, uragano, bufera, xxxxxxxx, grandine, vento e cose da esso trascinate;
– fuoriuscita di corsi d’acqua, laghi e bacini idrici, inondazioni, mareggiate, allagamenti, valanghe e slavine, caduta di neve (esclusa la caduta di neve e ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi;
– terremoti o eruzioni vulcaniche, con il limite massimo di indennizzo, in entrambi i casi, di € 15.000 per veicolo assicurato;
a condizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti.
3.6 GUASTI INTEGRALE
Urto contro ostacoli fissi o mobili, collisione, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione.
3.7 GUASTI PARZIALE
Collisione con veicolo identificato tramite targa o, se mancante, telaio avvenuta durante la circolazione.
3.8 CRISTALLI
Rottura accidentale dei cristalli compresi i tetti apribili e/o panoramici, non conseguenti ad atti vandalici e dolosi, delimitanti l’abitacolo del veicolo.
Reale Mutua rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione, comprese le spese per la messa in opera, o la riparazione degli stessi entro il limite indicato in polizza, con l’applicazione di una franchigia di € 100.
La franchigia non verrà applicata nel caso in cui l’Assicurato si avvalga, per la riparazione o sostituzione, di Centri di assistenza o di Carrozzerie convenzionati. L’elenco dei Centri di assistenza edelle Carrozzerie convenzionati èadisposizione presso gli Intermediari.
3.9 GARANZIE ACCESSORIE
u FORMULA “UNO”
IMMATRICOLAZIONE
Reale Mutua, in caso di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico del veicolo a seguito di incendio con distruzione totale, furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato o furto della sola targa, rimborsa sino alla concorrenza di € 520 le spese sostenute dall’Assicurato per l’immatricolazione o voltura di un altro veicolo purché eseguita entro 12 mesi dal sinistro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.
CUSTODIA E PARCHEGGIO
Reale Mutua, in caso di furto o rapina del veicolo, rimborsa sino alla concorrenza di € 520, le spese sostenute dall’Assicurato per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall’Autorità. La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all’Assicurato dell’avvenuto ritrovamento. Data di comunicazione del ritrovamento e spese di custodia e parcheggio dovranno essere comprovate da specifica documentazione.
TRASPORTO FERITI
Reale Mutua rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all’interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, sino alla concorrenza di € 520. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.
TASSA DI PROPRIETÀ
Reale Mutua, in caso di furto o rapina del veicolo assicurato senza ritrovamento, rimborsa al Contraente la quota di tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla scadenza dell’annualità pagata. Il rimborso sarà effettuato previa presentazione di copia della documentazione di pagamento.
SPESE DOCUMENTI
Reale Mutua, in caso di furto o rapina del veicolo o di incendio con distruzione totale, rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato relative ai soli documenti richiesti per la liquidazione del sinistro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
u FORMULA “DUE”
SPESE DI REIMMATRICOLAZIONE / DUPLICAZIONE PATENTE
Reale Mutua, in caso di sottrazione o distruzione:
– della carta di circolazione, certificato di proprietà o delle targhe di immatricolazione;
– della patente di guida del proprietario del veicolo;
rimborsa le spese sostenute per la reimmatricolazione del veicolo o per la duplicazione della patente sino alla concorrenza di € 200. Le spese dovranno essere comprovate da denuncia presso l’Autorità Giudiziaria.
SOTTRAZIONE CHIAVI
Reale Mutua, in caso di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo, rimborsa, sino alla concorrenza di € 500, le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione delle serrature e/o dei congegni elettronici di apertura con altre dello stesso tipo, nonché le spese di mano d’opera per l’apertura delle portiere. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.
SPESE DI DISSEQUESTRO
Reale Mutua, in caso di sequestro del veicolo da parte dell’Autorità Giudiziaria a seguito di incidente di circolazione, rimborsa, sino alla concorrenza di € 200, le spese di dissequestro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.
SPESE DI DISINFEZIONE E LAVAGGIO
Reale Mutua, in caso di furto del veicolo e successivo ritrovamento, rimborsa, sino alla concorrenza di € 200, le spese sostenute per la disinfezione ed il lavaggio del veicolo. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.
3.10 GARANZIE AGGIUNTIVE
RIPRISTINO AIR-BAG/CINTURE DI SICUREZZA
Reale Mutua rimborsa le spese non altrimenti indennizzabili per il ripristino o la sostituzione:
– dei dispositivi di sicurezza airbag,
– dei pretensionatori delle cinture di sicurezza
del veicolo assicurato a seguito di loro attivazione conseguente ad incidente stradale o a causa acciedentale. Il rimborso avverrà a riparazione avvenuta con il limite massimo di € 1.000 per evento e per anno assicurativo, dietro presentazione di fattura.
DANNI SUBITI DA FURTO DI BAGAGLI TRASPORTATI
Reale Mutua indennizza in caso di furto dei bagagli (valigie, bauli e loro contenuto) trasportati sul veicolo indicato in polizza di proprietà del conducente o delle persone trasportate sul veicolo stesso, i danni subiti per la perdita o danneggiamento dei bagagli stessi. Sono esclusi denaro, preziosi, carte di credito, raccolte e collezioni, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali e documenti e biglietti di viaggio.
La garanzia è operante a condizione che i bagagli si trovino all’interno del veicolo (ad eccezione degli sci che possono trovarsi anche all’esterno purchè chiusi a chiave nei portasci di sicurezza), che il veicolo sia debitamente chiuso a chiave e che il furto sia avvenuto con effrazione. La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 300 per sinistro. I danni dovranno essere comprovati da denuncia presso l’Autorità Giudiziaria.
La prestazione non opera in caso di furto totale del veicolo.
RIPRISTINO ANTIFURTO E/O NAVIGATORE SATELLITARE
Reale Mutua rimborsa, in caso di incidente di circolazione con responsabilità dell’Assicurato, sino alla concorrenza di € 500, le spese sostenute per il ripristino degli impianti antifurto e/o di navigazione satellitare del veicolo incorporati o fissi. Il pagamento dell’indennizzo avverrà a riparazione avvenuta, dietro presentazione di idonea documentazione.
3.11 INDENNITÀ PATENTE
3.11.1 INDENNITÀ AUTOSCUOLA
Qualora dalla patente dell’Assicurato, indicata in polizza, vengano decurtati dei punti, quale conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada avvenuta durante il periodo di validità della polizza, Reale Mutua garantirà all’Assicurato entro il limite massimo di € 500 il costo necessario per la partecipazione presso un’autoscuola ad un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Reale Mutua provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
3.11.2 INDENNITÀ ZERO PUNTI
Reale Mutua garantirà all’Assicurato entro il limite di € 1.000 il costo sostenuto per il pagamento della revisione e per il riottenimento del documento di guida, indicato in polizza, qualora l’Assicurato commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio. La presente prestazione opera a condizione che l’Assicurato abbia avuto almeno 10 punti effettivi durante il periodo di validità della polizza. È onere dell’Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest’ultima condizione e la ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’esame.
SEZIONE DANNI Cosa Non Assicura
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
COSA NON ASSICURA
3.12 DELIMITAZIONI
Reale Mutua non indennizza i danni causati al veicolo da:
a) atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
b) fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro;
c) partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
d) semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da
incendio, salvo l’azione diretta del fulmine;
e) dolo dell’Assicurato o dei familiari conviventi;
f) colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per le garanzie di cui ai punti 3.6) Guasti integrale, 3.7) Guasti parziale;
g) atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per la garanzia Atti vandalici di cui al punto 3.4) ed Incendio di cui al punto 3.3);
h) trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali tranne che per le garanzie Calamità naturali di cui al punto 3.5) e Cristalli di cui al punto 3.8).
Relativamente alle garanzie 3.6) Guasti integrale, 3.7) Guasti parziale, Reale Mutua non indennizza i danni:
a) provocati dal conducente che, al momento del sinistro, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e venga sanzionato ai sensi dell’art. 186 o dell’art. 187 del Codice della Strada;
b) provocati dal conducente del veicolo non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti;
c) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo;
Cosa Non Assicura SEZIONE DANNI
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
d) cagionati da operazioni di carico e scarico;
e) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, o da circolazione su percorsi fuoristrada;
f) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile;
g) conseguenti al furto o all’incendio del veicolo.
Relativamente alla garanzia 3.8) “Cristalli” Reale Mutua non risarcisce i danni:
a) conseguenti a rigature, segnature, screpolature e simili;
b) conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi;
c) ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni.
Relativamente alla garanzia 3.3.1) Ricorso terzi da incendio Reale Mutua non risarcisce i danni:
a) subìti dall’Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
b) subìti, ove l’Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;
c) da inquinamento o da contaminazione;
d) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.
SEZIONE DANNI Come Assicura
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
COME ASSICURA
3.13 DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO
Il valore assicurato indicato nel modulo di polizza, deve comprendere anche il valore degli accessori non di serie risultanti dalla fattura di acquisto o da altro documento equivalente dichiarato nella polizza stessa e deve corrispondere:
a) al valore a nuovo i veicoli del Settore IV fino a 3,5 t. (esclusi i motoveicoli trasporto cose) che non hanno superato 6 mesi dalla data della prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero;
b) al valore commerciale in tutti gli altri casi e per le apparecchiature audiofonovisive opzionali.
Il valore degli accessori e delle apparecchiature audiofonovisive deve essere sommato al valore del veicolo determinato secondo i criteri di cui ai punti a) e b). Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, sono assicurabili mediante apposita pattuizione in polizza, solo se stabilmente installati sul veicolo.
In caso di sinistro l’Assicurato deve fornire la documentazione fiscale del loro acquisto: in mancanza, il massimo indennizzo che potrà essere per gli stessi riconosciuto viene fin d’ora limitato a € 260 al lordo dello scoperto e della franchigia previsti nel modulo di polizza.
3.14 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO
Reale Mutua si impegna, in occasione di ciascuna scadenza annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore commerciale e procedere alla modifica del relativo premio.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
COME AVVIENE LA GESTIONE DEI SINISTRI
3.15 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve:
a. dare avviso del sinistro all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla sede di Reale Mutua entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni, eventuale luogo in cui si trova il veicolo;
b. relativamente alle garanzie Guasti integrale, Guasti parziale, redarre la denuncia di sinistro sul modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo blu C.A.I.); per tali garanzie, il sinistro può altresì essere denunciato contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.092.092 (attivo per informazioni 365 giorni all’anno, 24 ore su 24);
c. relativamente alla garanzia Indennità Patente, dare notizia del provvedimento sanzionatorio subito, all’Intermediario o a Reale Mutua nel termine massimo di 3 giorni dalla data di notifica del provvedimento;
d. fare denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria competente in caso di incendio, furto e tentato furto, rapina, atti vandalici; in caso di sinistro verificatosi all’estero il Contraente o l’Assicurato, fermo l’obbligo di avviso all’Intermediario o a Reale Mutua, deve presentare denuncia all’Autorità locale e, su richiesta di Reale Mutua, al suo rientro in Italia ripresentare denuncia presso le Autorità Italiane;
e. presentare, su richiesta di Reale Mutua, la documentazione necessaria tra cui:
– estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico;
– certificato di proprietà del Pubblico Registro Automobilistico con annotazione della perdita di possesso;
– procura a vendere a favore di Reale Mutua stessa.
Il Contraente o l’Assicurato non deve provvedere a far riparare il veicolo prima che il danno sia stato accertato da Reale Mutua, salvo le riparazioni di prima urgenza.
3.16 RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO
In caso di ritrovamento del veicolo rubato, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a Reale Mutua appena ne abbia avuto notizia; è tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
L’Assicurato ha facoltà di chiedere e Reale Mutua di concedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il veicolo resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo già riscosso. Se Reale Mutua ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra Reale Mutua e l’Assicurato.
Qualora il veicolo venga recuperato prima dell’indennizzo, Reale Mutua liquiderà i danni secondo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata nel caso in cui l’Assicurato abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del veicolo assicurato.
3.17 DETERMINAZIONE DEL DANNO
u IN CASO DI DANNO TOTALE, si stima il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro compresi gli eventuali accessori opzionali. Per i veicoli del Settore IV fino a 3,5 t. (esclusi i motoveicoli trasporto cose), nel caso il sinistro si verifichi entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, per tutte le garanzie, l’ammontare del danno verrà determinato sulla base del valore a nuovo, senza tener conto del deprezzamento del veicolo.
u IN CASO DI DANNO PARZIALE, si stima il costo delle riparazioni, costo che è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all’età ed allo stato del veicolo.
Salva l’ipotesi di applicazione del valore a nuovo, Reale Mutua in nessun caso pagherà un importo superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.
Limitatamente i veicoli del Settore IV fino a 3,5 t. (esclusi i motoveicoli trasporto cose), la valutazione del danno parziale, a modifica di quanto sopra previsto, viene effettuata, qualora il sinistro si verifichi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, senza tenere conto del deprezzamento del veicolo o delle parti sostituite.
Se al momento del sinistro il valore del veicolo, determinato in base ai criteri stabiliti al punto 3.13), è maggiore del valore assicurato, Reale Mutua risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo e il primo di detti valori.
Reale Mutua non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo, per danni da mancato uso o da deprezzamento, per spese di ricovero se non assicurate con le Garanzie Accessorie.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
Reale Mutua ha la facoltà di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha la facoltà di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il controvalore. In caso di sinistro verificatosi all’estero il danno verrà indennizzato previa presentazione di regolare fattura o documento equivalente.
3.18 RELITTO
Qualora il veicolo sia daconsiderarsi relitto, Reale Mutuahafacoltàdisubentrare nella proprietà dei residui del sinistro. A richiesta di Reale Mutua, il Contraente o l’Assicurato dovrà produrre attestazione del Pubblico Registro Automobilistico certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
3.19 SCOPERTO O FRANCHIGIA
In caso di sinistro, Reale Mutua corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, deducendo lo scoperto e il relativo minimo o franchigia indicati in polizza.
3.19.1 In caso di furto dell’autoveicolo o di sue parti, avvenuto in box (con scasso dei mezzi di chiusura del box stesso), autorimessa o parcheggio custodito legalmente autorizzato, non si applicano gli eventuali scoperti e relativi minimi o franchigie di cui sopra.
3.19.2 Per le garanzie di cui ai punti 3.4) Atti Vandalici e 3.5) Calamità Naturali, in caso di riparazione del veicolo a seguito di sinistro effettuata presso una Carrozzeria convenzionata con Reale Mutua, lo scoperto e il relativo minimo o la franchigia indicata in polizza sono ridotti alla metà.
3.19.3 Per le garanzie di cui al punto 3.7) Guasti Parziale e 3.6) Guasti Integrale (limitatamente al caso di collisione con veicolo identificato avvenuta durante la circolazione), in caso di riparazione del veicolo a seguito di sinistro effettuata presso una Carrozzeria convenzionata con Reale Mutua, non vengono applicati il minimo di scoperto o la franchigia indicati in polizza.
L’elenco delle Carrozzerie convenzionate è a disposizione presso gli Intermediari
o sul sito internet, xxx.xxxxxxxxxx.xx..
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
3.20 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE (per garanzie Guasti integrale, Guasti parziale)
Relativamente alle garanzie 3.6) Guasti integrale, 3.7) Guasti parziale, Reale
Mutua rinuncia, nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e delle persone trasportate sullo stesso, all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile.
3.21 LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO CUMULATIVO
In nessun caso Reale Mutua pagherà, per sinistro che coinvolga più veicoli in garanzia dello stesso Assicurato, un importo superiore a € 10.400.000.
3.22 LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
La liquidazione del sinistro ha luogo mediante accordo tra le Parti. Nel caso l’accordo non sia raggiunto, quando una delle Parti lo richieda, la liquidazione del danno avrà luogo mediante Periti nominati rispettivamente da Reale Mutua e dall’Assicurato secondo la procedura dell’arbitrato (art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile).
Premessa SEZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
PREMESSA
A norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, art. 175, Reale Mutua eroga le prestazioni di assistenza relative ai rischi della circolazione stradale avvalendosi di BLUE ASSISTANCE S.P.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua.
Le prestazioni di Assistenza sono regolamentate dalle condizioni che seguono e dovranno essere richieste alla Centrale Operativa di Blue Assistance (funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno), attivabile a mezzo:
u telefono:
DALL’ITALIA DALL’ESTERO
Numero Verde
800-092092 x00 000 000 00 00
u posta elettronica, all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Qualora l’Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, Reale Mutua non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa, salvo quanto indicato nelle prestazioni “Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, trasporto” e ”Invio di un’autoambulanza”.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
COSA ASSICURA
4.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Centrale Operativa, in caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuto a:
a. incidente stradale;
b. guasto;
c. incendio, fulmine, esplosione e scoppio;
x. xxxxx e rapina;
e. forature e danni ai pneumatici (esclusi gli autocarri oltre le 3,5 tonnellate); fornisce le prestazioni di assistenza stradale con le modalità ed i termini indicati ai punti che seguono, anche se gli eventi sopraelencati si sono verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, purché l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
La garanzia opera anche nel caso in cui, benché il veicolo risulti in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l’incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.
4.2 INFORMAZIONI IN CASO DI SINISTRO E SERVIZIO DI MESSAGGISTICA URGENTE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE
La Centrale Operativa fornisce tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, informazioni
riguardanti:
a. rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa;
b. informazioni di “primo aiuto”: informazioni sulle procedure da adottare per la denuncia di sinistro e sulla documentazione necessaria.
Inoltre, a seguito di incidente in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, su richiesta dell’Assicurato che abbia necessità di trasmettere un messaggio urgente ad un familiare e/o al datore di lavoro che rivesta carattere oggettivo di necessità e non sia in grado di farlo, la Centrale Operativa, accertata l’oggettiva urgenza del messaggio e compatibilmente con la possibilità di contattare la persona indicata dall’Assicurato, provvede a trasmetterlo.
La Centrale Operativa non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
4.3 PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI
A PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI PER CAMPER, AUTOCARRI FINO A 3,5 TONNELLATE E RELATIVI RIMORCHI SE AGGANCIATI
– Prestazioni fornite in Europa
a) Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino
In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell’immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo fino alla più vicina officina. È facoltà dell’Assicurato richiedere che il veicolo stesso venga trasportato presso un’officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la Centrale Operativa, purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell’immobilizzo. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (vedi anche la successiva prestazione “Recupero”).
Qualora l’Assicurato non abbia potuto, per obiettive difficoltà, ovvero a seguito intervento delle Autorità o in caso di incidente con trasferimento presso struttura sanitaria del conducente del veicolo assicurato, contattare la Centrale Operativa ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, Reale Mutua rimborsa le spese da questi sostenute, con il limite di € 260. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.
b) Soccorso stradale per foratura o danni ai pneumatici
Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni ai pneumatici, ferma l’esclusione relativa ai percorsi fuoristrada, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione del pneumatico oppure per trainare il veicolo fino alla più vicina officina. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (Vedi anche la successiva prestazione “Recupero”). Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di sostituzione, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
c) Invio di un’autoambulanza
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale che abbia interessato il veicolo assicurato e il conducente o gli occupanti del veicolo necessitino di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa, previa intesa tra i propri medici di guardia e i medici presenti sul posto in cui l’Assicurato ha ricevuto le cure di primo soccorso, invierà direttamente un’autoambulanza. Qualora l’Assicurato abbia dovuto, per cause di forza maggiore, reperire autonomamente l’autoambulanza, specifiche istruzioni verranno fornite dalla Centrale Operativa.
In entrambi i casi Reale Mutua terrà a proprio carico comunque la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo di € 210.
d) Recupero difficoltoso del veicolo
Qualora il veicolo assicurato sia uscito dalla sede stradale o comunque risulti necessario l’intervento di un mezzo speciale per metterlo in condizioni di essere trainato, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico di Reale Mutua con il limite di € 260. Il recupero è riferito esclusivamente al veicolo assicurato, con esclusione di eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell’Assicurato, la Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell’Assicurato stesso.
e) Autovettura in sostituzione
In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e il medesimo possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti almeno otto ore di manodopera (certificate da un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa) la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato, esclusivamente durante l’orario di apertura dei centri convenzionati, presso una stazione di noleggio, un’autovettura di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc, a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventivati per la riparazione del veicolo con il massimo di 5. Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite (es. soddisfazione di requisiti minimi come l’età e gli anni di possesso della necessaria patente di guida).
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.
In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della denuncia presentata all’Autorità di Polizia. In tal caso la vettura sostitutiva sarà fornita per un massimodi 7 giorni. Acaricodell’Assicurato restano le spesedicarburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l’autovettura messa a disposizione. Sono altresì a carico dell’Assicurato le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità, nonché le spese per la riconsegna dell’autovettura alla stazione di autonoleggio fornitrice. Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l’Assicurato può trattenere l’autovettura oltre il limite di giorni previsto dall’assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.
– Prestazione fornita solo nei territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano
f) Demolizione e cancellazione del veicolo assicurato
Qualora il veicolo assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, risulti non più riparabile (per ragioni tecniche oppure perché il costo delle riparazioni supera il valore commerciale del veicolo stesso) e debba essere demolito, la Centrale Operativa, ottenute le necessarie deleghe dal proprietario del veicolo, provvede alla sua demolizione ed alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico.
La demolizione del veicolo avverrà nel Centro Autorizzato più vicino al luogo dove è ricoverato il veicolo stesso.
L’Assicurato deve produrre al momento della consegna del veicolo la seguente documentazione:
Ï ƉƆƂƍƄƎƎ ƕƆ ƃƆƍƃƉƔƆƄ æƍƆƆƉƄçì Ï ƃƄƍƎƆƅƆƃƎ ƕƆ ƋƍƋƍƆƄƎ¢ æƍƆƆƉƄçì Ï ƃƕƆƃƄ ƅƆƃƉƄ æƅƎƃƋƆçì
Ï ƃƍƎ ƕôƆƕƄƎƆƎ¢ æƅƎƃƋƆçì
Ï ƏƉƎƆƊ ƂƉƉ ƋƎ æƅƎƃƋƆçê
Il demolitore che prenderà in carico il veicolo rilascerà all’Assicurato la documentazione relativa alla cancellazione dal P.R.A. secondo la modalità indicata dalla Centrale Operativa. L’Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”.
La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.
PRESTAZIONI OPERANTI AD OLTRE 50 km DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO
– Prestazioni fornite in Europa
g) Rientro degli occupanti del veicolo assicurato, proseguimento del viaggio o pernottamento
In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato, mentre si trova ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell’Assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e il medesimo possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti almeno otto ore di manodopera (certificate da un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa) oppure una sosta di una o più notti, la Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione degli occupanti del veicolo assicurato, in alternativa l’una dall’altra, una delle seguenti prestazioni, tenendone il costo a carico di Reale Mutua con il limite complessivo di € 260:
a) rientro degli occupanti del veicolo: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza, purché in Italia;
b) proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio;
c) pernottamento in albergo: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il veicolo stesso venga riparato.
Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.
h) Riconsegna del veicolo assicurato
Qualora il veicolo assicurato, mentre si trova ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell’Assicurato, venga ritrovato a seguito di furto o sia immobilizzato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e, se riparabile, richieda almeno otto ore di manodopera (certificate da
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa provvede ad organizzare la riconsegna del veicolo assicurato, utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio. I costi di riconsegna sono a carico di Reale Mutua e non potranno comunque superare il valore commerciale, determinato in Italia, del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell’Assicurato i costi per eventuali diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio. In alternativa, su richiesta dell’Assicurato, la Centrale Operativa provvede a procurare, tenendone il costo a carico di Reale Mutua, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o con altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il veicolo assicurato.
i) Anticipo di denaro per spese di prima necessità
Qualora l’Assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell’Assicurato, di fatture fino ad un importo di € 520.
La prestazione non è operante:
– nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Centrale Operativa;
– se l’Assicurato non è in grado di fornire alla Centrale Operativa
garanzie di restituzione da quest’ultima ritenute adeguate.
L’Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato.
L’Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
l) Spedizione di pezzi di ricambio
In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato mentre si trova ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell’Assicurato ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Centrale Operativa provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l’officina ove è ricoverato il veicolo assicurato, tenuto conto, in caso d’immobilizzo all’estero, delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Poiché l’acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell’anticipo.
All’atto della richiesta l’Assicurato deve fornire i seguenti dati:
a. marca e modello del veicolo assicurato;
b. numero di telaio (completo di prefisso);
c. anno di fabbricazione del veicolo assicurato;
d. cilindrata e tipo di motore.
Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l’Assicurato deve rimborsare alla Centrale Operativa il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico di Reale Mutua.
La Centrale Operativanonassumeresponsabilitàperritardioimpedimenti dovuti alla cessata fabbricazione da parte della Casa costruttrice o alla irreperibilità dei pezzi di ricambio.
m) Rientro sanitario
Qualora gli occupanti del veicolo assicurato restino infortunati a seguito d’incidente stradale avvenuto a più di 50 Km. dal loro luogo di residenza, e richiedano il proprio trasferimento presso una struttura sanitaria prossima alla loro residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la loro stessa residenza, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici di guardia, d’intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario provvede a:
1) organizzare il trasferimento nei tempi e con le modalità di trasporto che i propri medici di guardia ritengono più idonei alle loro condizioni tra:
– aereo sanitario appositamente equipaggiato fino ad un importo massimo di € 15.000;
– aereo di linea (eventualmente barellato);
– treno/vagone letto (prima classe);
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
– autoambulanza;
– altri mezzi adatti alla circostanza;
2) farli assistere durante il trasferimento, se dai propri medici di guardia giudicato necessario, da personale medico e/o infermieristico.
Tutti i costi d’organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che li accompagna, sono a carico di Reale Mutua.
Non danno luogo al trasferimento:
1) le malattie infettive ed ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
2) gli infortuni che non impediscono agli occupanti del veicolo di proseguire il viaggio o che possono essere curati sul posto.
n) Rientro funerario
Qualora uno o più occupanti del veicolo assicurato decedano a seguito di incidente stradale avvenuto ad oltre 50 Km. dal loro luogo di residenza, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto delle salme fino al luogo d’inumazione, purché ubicato in Europa, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il trasporto delle salme ed il trasporto stesso, sono a carico di Reale Mutua con il limite complessivo di € 5.200. Nel caso che siano coinvolti più Assicurati contemporaneamente la garanzia s’intende prestata con il limite complessivo di € 20.700; in presenza d’un costo maggiore la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto delle salme una volta ricevute garanzie bancarie o d’altro tipo da essa giudicate adeguate. Restano a carico dei familiari le spese relative alla cerimonia funebre ed all’inumazione. Qualora si renda necessario il riconoscimento delle salme, la Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione un biglietto d’andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto.
o) Invio di un autista
Qualora il conducente del veicolo assicurato non possa proseguire il viaggio alla guida del veicolo a seguito di incidente stradale avvenuto ad oltre 50 Km. dalla sua residenza e qualora nessuno dei passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Centrale Operativa previa valutazione dei propri medici di guardia, provvede a mettere a disposizione un autista, tenendone il costo a carico di Reale Mutua, per ricondurre presso la residenza
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
dell’Assicurato il veicolo e gli eventuali passeggeri a bordo. A carico dell’Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio e traghetto.
– Prestazioni fornite in Europa esclusi i territori della Repubblica Italiana,
Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano
p) Interprete a disposizione
Qualora l’Assicurato sia fermato od arrestato all’estero per fatto inerente la circolazione stradale del veicolo stesso, o sia ricoverato a seguito di infortunio per incidente e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio di informazioni tra l’Assicurato e la Pubblica Autorità, la Centrale Operativa vi provvede, compatibilmente con le disponibilità locali, tenendo a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo di € 520.
La presente prestazione si cumula a quella di cui al punto 10) dell’art. 5.9) della Garanzia Tutela Legale ove prevista in polizza.
La Centrale Operativa provvede in ogni caso a dare notizia del fermo o dell’arresto di cui sopra ad ARAG per l’attivazione della garanzia di Tutela Legale, qualora sia stata resa operante la relativa Sezione.
q) Anticipo della cauzione penale e spese legali
Qualora un incidente stradale avvenuto all’estero determini l’arresto o il fermo del conducente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare all’Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà il conducente fino ad un massimo di € 5.200.
La presente prestazione si cumula a quella di cui al punto 9) dell’art. 5.9) della Garanzia Tutela Legale ove prevista in polizza.
In caso di arresto o di fermo del conducente del veicolo assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo stesso, la Centrale Operativa, qualora l’Assicurato necessiti di assistenza legale, anticipa all’Assicurato stesso l’onorario di un legale fino ad un massimo di € 520.
L’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell’anticipo. Al suo rientro in Italia l’Assicurato è tenuto a rimborsare al più presto alla Centrale Operativa la cauzione anticipata e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
r) Rimpatrio del veicolo assicurato
Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato all’estero e l’approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più di cinque giorni lavorativi di fermo veicolo e/o la riparazione almenosedici ore dimanodopera (fermo veicolo, ore di riparazione certificati da un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rimpatrio del veicolo assicurato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati.
I costi di rimpatrio sono a carico di Reale Mutua e non potranno comunque superare il valore commerciale, determinato in Italia, del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell’Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.
s) Abbandono legale del veicolo
Qualora, a seguito di sinistro per il quale sia richiesta l’erogazione della prestazione “Riconsegna del veicolo assicurato” o “Rimpatrio del veicolo assicurato”, il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa, su autorizzazione dell’Assicurato e in alternativa alla prestazione “Riconsegna del veicolo assicurato” o “Rimpatrio del veicolo assicurato”, organizza la demolizione del veicolo. Qualora non fosse possibile demolirlo sul posto, provvederà a trasportare lo stesso dal Paese in cui si trova in un Paese confinante, per poter procedere alla demolizione. Reale Mutuaterràapropriocaricoirelativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.
Restano a carico dell’Assicurato i costi per la documentazione necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri eventuali documenti che dovranno essere richiesti in Italia.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
B PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI PER AUTOCARRI OLTRE 3,5 TONNELLATE E RELATIVI RIMORCHI SE AGGANCIATI
– Prestazioni operanti in Europa
a) Invio di un’autoambulanza
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale che abbia interessato il veicolo assicurato e il conducente o gli occupanti del veicolo necessitino di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa, previa intesa tra i propri medici di guardia e i medici presenti sul posto in cui l’Assicurato ha ricevuto le cure di primo soccorso, invierà direttamente un’autoambulanza. Qualora l’Assicurato abbia dovuto, per cause di forza maggiore, reperire autonomamente l’autoambulanza, specifiche istruzioni verranno fornite dalla Centrale Operativa.
In entrambi i casi Reale Mutua terrà a proprio carico comunque la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo di € 210.
b) Rimessaggio e custodia
In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per guasto o incidente e qualora si sia dato luogo all’erogazione della prestazione “Traino” e le riparazioni non siano effettuabili immediatamente, la Centrale Operativa provvede a pagare direttamente le eventuali spese di rimessaggio e custodia del veicolo stesso presso il garage dove è stato trasportato, in genere in aree recintate scoperte, tenendone il costo a carico di Reale Mutua con il limite di € 260 per veicolo, per ogni anno di durata dell’assicurazione. Sono escluse le spese di custodia del carico e ogni responsabilità di Reale Mutua inerente alla custodia.
c) Invio di un autista
Qualora nel corso del viaggio l’autista del veicolo assicurato subisca un infortunio che gli impedisca di proseguire alla guida del veicolo, oppure venga ricoverato per una malattia, la Centrale Operativa previa valutazione dei propri medici di guardia, provvede a fornire, tenendone il costo a carico di Reale Mutua con il limite di € 260, un biglietto di sola andata in treno (prima classe) o aereo (classe economica) o altro mezzo di trasporto, per consentire ad un secondo autista, scelto dall’Assicurato, di raggiungere il veicolo, per recuperarlo oppure per proseguire il viaggio.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
d) Rientro sanitario
Qualora nel corso del viaggio i conducenti degli autocarri, a seguito d’infortunio o malattia che comporti ricovero nel corso del viaggio, richiedano il proprio trasferimento presso una struttura sanitaria prossima alla loro residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la loro stessa residenza, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici di guardia, d’intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario provvede a:
1) organizzare il loro trasferimento nei tempi e con le modalità di trasporto che i propri medici di guardia ritengono più idonei alle sue condizioni tra:
– aereo sanitario appositamente equipaggiato (fino ad un massimo di
€ 15.000);
– aereo di linea (eventualmente barellato);
– treno/vagone letto (prima classe);
– autoambulanza;
– altri mezzi adatti alla circostanza;
2) farli assistere durante il trasferimento, se dai propri medici di guardia giudicato necessario, da personale medico e/o infermieristico.
Tutti i costi d’organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che li accompagna, sono a carico di Reale Mutua.
Non danno luogo al trasferimento:
1) le malattie infettive ed ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
2) le malattie e gli infortuni che non impediscono ai conducenti degli autocarri di proseguire il viaggio o che possono essere curate sul posto.
e) Rientro funerario
Qualora uno o più occupanti del veicolo assicurato decedano per incidente stradale, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo fino al luogo d’inumazione purché ubicato in Europa, dopo aver adempiuto a tutte le formalità.
Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il trasporto del corpo ed il trasporto stesso, sono a carico di Reale Mutua con il limite complessivo di € 5.200.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
Nel caso che siano coinvolti più Assicurati contemporaneamente la garanzia s’intende prestata con il limite complessivo di € 20.700; in presenza d’un costo maggiore la Centrale Operativaprovvede ad organizzare il trasporto del corpo una volta ricevute garanzie bancarie o d’altro tipo da essa giudicate adeguate. Restano a carico dei familiari le spese di ricerca e quelle relative alla cerimonia funebre ed all’inumazione.
Qualora si renda necessario il riconoscimento del corpo, la Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione un biglietto d’andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto.
– Prestazioni operanti nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano e nel territorio dei seguenti Stati: Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Principato di Monaco, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Gran Bretagna, Irlanda, Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Svizzera, Liecthenstein, Ungheria, Austria, Polonia, Slovenia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Croazia.
f) Recupero del veicolo
Qualora il veicolo assicurato sia uscito dalla sede stradale, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso idoneo a rimetterlo sulla sede stradale, affinché possa riprendere autonomamente la marcia oppure venire riparato sul posto, oppure trainato presso un’officina (Vedi anche le prestazioni “Interventi e riparazioni sul posto” e “Traino”). Le spese di recupero sono a carico di Reale Mutua con il limite, per ogni anno di durata dell’assicurazione, di € 2.000. Tali limiti includono le eventuali spese a carico di Reale Mutua per le prestazioni “Interventi e riparazioni sul posto” e “Traino”. Il recupero è riferito esclusivamente al veicolo assicurato, con esclusione di eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell’Assicurato, la Centrale Operativapuò attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell’Assicurato stesso.
g) Soccorso stradale
– Interventi e riparazioni sul posto
In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso attrezzato (officina mobile o autogru) per