Condizioni Generali di Vendita In.Tra.Flex
Condizioni Generali di Vendita In.Tra.Flex
I. NORMATIVA CONTRATTUALE
1. Le Condizioni Generali sono pubblicate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
a. Ad eccezione di eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto, le presenti Condizioni Generali disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita con In.Tra.Flex Industria Trasmissioni Flessibili Spa. Eventuali condizioni generali dell’acquirente non troveranno applicazione se non espressamente accettate per iscritto; in tal caso, però, salvo deroga scritta, non escluderanno l’efficacia delle presenti Condizioni Generali, con cui dovranno venir coordinate.
b. Il termine Prodotti indica le merci che formano oggetto del singolo Contratto di compravendita disciplinato dalle presenti Condizioni Generali (d’ora innanzi denominate “il Contratto”).
2. Riferimenti a specifici termini commerciali (EXW, FOB, CIF, etc.) si intendono compiuti agli Incoterms (international commercial terms) della Camera di Commercio Internazionale, in vigore al momento della conclusione del contratto.
3. Unitamente alle Condizioni Generali, ogni contratto tra le parti è disciplinato dalla legge italiana. Qualora invece l’Acquirente abbia la propria sede d’affari all’estero, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci, firmata a Vienna l’11 Aprile 1980, in quanto non derogata dal Contratto e dalle presenti Condizioni Generali.
4. L’accettazione di un contratto da parte dell’Acquirente, comunque effettuata, comporta la sua adesione alle presenti Condizioni Generali. Nel caso in cui il Venditore abbia emesso, anche successivamente alla conclusione del Contratto, una conferma d’ordine o di vendita, si applicheranno gli eventuali termini aggiuntivi o modificativi del Contratto contenuti nella conferma d’ordine o di vendita, purché l’Acquirente non ponga obiezione tempestivamente per iscritto.
5. Fermo restando quanto stabilito all’art. I.4, eventuali modifiche dei termini del Contratto dovranno essere concordate per iscritto.
II. PREZZI
1. Ad eccezione di accordi contrari, i prezzi si intendono Franco Fabbrica Venditore, imballo normale compreso. Salvo diverso accordo scritto, non sono inclusi nel prezzo eventuali imballaggi speciali richiesti dall’Acquirente, l’assicurazione, il trasporto, nonché qualsiasi altra prestazione o costo accessorio.
2. I prezzi si intendono al netto dell’IVA, di eventuali imposte o tasse, nonché di tributi, diritti ed oneri fiscali o di qualsiasi specie eventualmente gravanti sul Contratto.
III. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI E TOLLERANZE
1. Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e (o) specifiche tecniche dei prodotti saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano espressamente ed esplicitamente richiamati dal Contratto. In assenza di preciso accordo, espresso su particolari specifiche (ad esempio laddove siano indicate nell’ordine dell’Acquirente ed accettate dal Venditore), valgono le specifiche standard del Venditore.
2. Il Venditore non garantisce le caratteristiche o specifiche dei Manufatti attraverso la trasformazione dei Prodotti. Questo, per due ragioni:
⮚ Le caratteristiche dei prodotti sono misurate su test specifici effettuati secondo metodologie standard. Pertanto, i valori ottenuti non possono essere correlati con quanto riscontrato sul Manufatto realizzato dall’Acquirente;
⮚ Le operazioni di trasformazione eseguite dall’Acquirente sui Prodotti sono completamente fuori dal controllo del Venditore.
3. Eventuali scostamenti o differenze qualitative, esistenti all’interno dei margini di tolleranza, pertinenti al settore e (o) normalmente accettati nei rapporti tra le parti, saranno considerati conformi al Contratto. Per quanto riguarda le quantità, è ammessa, salvo esplicito e differente accordo, una tolleranza in più o meno del 10%.
IV. CONTROLLO QUALITÀ – OMOLOGAZIONI – DIRITTI di PROPRIETÀ
1. Eventuali Impegni del Venditore ad effettuare controlli qualità prescritti dall’Acquirente, nonché eventuali obblighi assunti dal Venditore in sede di omologazione del prodotto e/o processo produttivo dovranno essere pattuiti per iscritto o richiamati espressamente nel Contratto.
2. Il Venditore dichiara che, per quanto a sua conoscenza, i Prodotti non violano brevetti, marchi, o altri diritti di proprietà industriale appartenenti a terzi, ma non può escludere con certezza assoluta che una tale situazione possa eccezionalmente verificarsi, particolarmente in paesi diversi dall’Italia. Ove una simile violazione venga fatta valere da un terzo contro l’Acquirente, quest’ultimo dovrà avvisare prontamente il Venditore per iscritto in modo che il Venditore possa prendere tutte le misure ragionevolmente necessarie per risolvere il problema. Il Venditore non sarà comunque responsabile per eventuali costi o danni che l’Acquirente possa sopportare in conseguenza della violazione di brevetti, marchi, o altri diritti di proprietà industriale appartenenti a terzi, salvo il caso di dolo o colpa grave del Venditore.
X. XXXXXXX XX XXXXXXXX
0. Qualora il Venditore preveda di non essere in grado di consegnare i Prodotti alla data pattuita per la consegna, egli dovrà avvisarne tempestivamente l’Acquirente per iscritto e, laddove possibile, indicare la consegna prevista. È inteso che, solo qualora il ritardo imputabile al Venditore superi i sessanta giorni, l’Acquirente potrà risolvere il Contratto relativamente ai Prodotti di cui la consegna è ritardata, con un preavviso di venti giorni da comunicarsi per iscritto al Venditore.
2. Non viene ritenuto imputabile al Venditore l’eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore (come definito all’art IX) o ad atti e (o) omissioni dell’Acquirente, quali mancata o non tempestiva comunicazione di dati necessari per l’evasione dell’ordine.
3. Qualora il ritardo nella consegna sia imputabile al Venditore, l’Acquirente potrà richiedere, previa messa in mora per iscritto del Venditore, il risarcimento del danno effettivo, dopo che lo stesso sia stato dimostrato, entro il limite massimo del 5% (cinque per cento) del prezzo dei Prodotti consegnati in ritardo.
4. Ad eccezione di circostanze di dolo o colpa grave del Venditore, il pagamento di quanto indicato all’art. V.3 esclude qualsiasi ulteriore risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei Prodotti.
5. In caso di revoca dell’ordine da parte dell’Acquirente, il Venditore ha diritto al risarcimento dei danni che ne derivano. Per Prodotti Standard (che il Venditore potrebbe rivendere ad altri clienti), i danni
verranno richiesti solo in casi particolari quali la fattispecie per la quale il Venditore si sia trovato costretto a vendere i Prodotti ad un altro cliente ad un prezzo più basso di quello pattuito con l’Acquirente. Per Prodotti Specifici, realizzati su richiesta dell’Acquirente, l’Acquirente corrisponderà in ogni caso al Venditore il prezzo pattuito alla scadenza convenuta. Tale importo, dedotti i danni subiti dal Venditore, verrà trattenuto dal Venditore come acconto sui successivi ordini dell’Acquirente.
VI. RESA E SPEDIZIONE – RISERVA DI PROPRIETÀ
1. Salvo accordo differente, la fornitura dei Prodotti si intende Xxxxxx Fabbrica Venditore e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal Venditore.
2. I rischi passano all’Acquirente al momento della consegna dei Prodotti al primo trasportatore, presso lo stabilimento del Venditore.
3. Eventuali reclami relativi allo stato d’imballo, quantità o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a pena di decadenza, entro otto giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non oltre sei mesi dalla consegna.
4. È inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all’Acquirente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, ne tanto meno di altre forniture.
5. I prodotti rimangono di proprietà del Venditore fino al completo pagamento del prezzo. La riserva di proprietà si estende anche alle merci fabbricate con i Prodotti, nella misura in cui ciò sia ammesso dalla legge applicabile.
VII. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
1. Il pagamento dovrà essere effettuato nei termini e nella valuta pattuiti. Fermo restando quanto previsto dal D.lgs. n.231/02 e sue successive modifiche (attuazione delle Direttive 2000/35/EC e 2011/7/UE), in caso di ritardo di pagamento rispetto alla data pattuita, l’Acquirente sarà tenuto a corrispondere al Venditore, senza che sia necessaria la messa in mora dell’Acquirente, interessi moratori, determinati a norma del D.lgs. n.231/02, nonché il risarcimento delle spese sostenute dal Venditore per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte dall’Acquirente. L’eventuale ritardo di pagamento superiore a quindici giorni costituisce grave inadempimento e darà al Venditore il diritto di risolvere il Contratto, con facoltà di pretendere la restituzione dei Prodotti forniti, a cura e spese dell’Acquirente, salvo il risarcimento del danno.
2. L’Acquirente non è autorizzato a effettuare alcuna deduzione o compensazione dal prezzo pattuito (ad esempio in caso di pagamento anticipato), se non previo accordo scritto con il Venditore.
VIII. GARANZIA PER VIZI
1. Il Venditore si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio o difetto di conformità dei Prodotti a lui imputabile, verificatosi entro sei mesi dalla consegna dei Prodotti, purché lo stesso gli sia stato notificato tempestivamente in conformità all’art. VI.3), provvedendo alla sostituzione dei Prodotti risultati difettosi secondo le modalità di seguito indicate. In caso di scoperta di Prodotti difettosi, l’Acquirente dovrà interrompere immediatamente l’utilizzo, invitando il Venditore a verificare i supposti difetti. Qualora venga accertata la sussistenza dei difetti (nella fattispecie, attraverso
un’analisi dei Prodotti presso un laboratorio indipendente) e la loro imputabilità al Venditore, quest’ultimo provvederà, nei tempi più brevi, alla sostituzione dei Prodotti risultati difettosi. Il Venditore non accetterà alcun reclamo a fronte di Prodotti non conservati in luogo e condizioni opportune o in imballi o confezionamenti non originali. Le spese di trasporto dei Prodotti da sostituire e dei Prodotti sostituiti sono a carico del Venditore.
2. Il Venditore non garantisce la conformità dei Prodotti a particolari e specifiche caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari, laddove tali caratteristiche o impieghi particolari non siano state espressamente convenute nel Contratto o in documenti allegati al Contratto stesso. Stante ciò, l’Acquirente dichiara di avere corretta e piena conoscenza delle caratteristiche e delle specifiche del Prodotto oggetto di fornitura, di averlo compiutamente esaminato e testato, anche in relazione all’uso particolare che intende farne, e, in ogni caso, di ritenerlo idoneo a tale uso, liberando il Venditore da qualsivoglia responsabilità in merito e mantenendolo indenne da qualsivoglia danno.
3. Salvo caso di dolo o colpa grave, in caso di vizi, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti, il Venditore sarà tenuto unicamente alla fornitura di Prodotti in sostituzione di quelli difettosi. È inteso che la suddetta garanzia (consistente nell’obbligo di sostituire i Prodotti) è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge, ed esclude ogni altra responsabilità del Venditore (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dai Prodotti forniti.
IX. FORZA MAGGIORE
1. L’impegno verso gli obblighi contrattuali potrà essere sospeso dalle parti, quando l’esecuzione degli stessi si renda impossibile o eccessivamente onerosa a causa di circostanze indipendenti dalla propria volontà (sciopero, sabotaggio, incendio, guerra, azioni sovversive, guerra, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di materie prime). Fattispecie del tipo indicato che si siano verificate prima della conclusione del Contratto daranno diritto alla sospensione degli obblighi contrattuali solo se le conseguenze sull’esecuzione del Contratto non potevano essere previste al momento della conclusione dello stesso.
2. La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.
3. Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di centoventi giorni, ciascuna parte avrà il diritto di recedere dal presente Contratto, previo un avviso di trenta giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto.
X. GIURISDIZIONE – FORO COMPETENTE
1. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, saranno risolte esclusivamente presso il foro di Lecco.
2. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, il Venditore ha comunque la facoltà di adire il foro dell’Acquirente.