ALLEGATO
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 18.10.2024
COM(2024) 472 final ANNEX
ALLEGATO
della
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea, da una parte, e
la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra
IT IT
ACCORDO RAFFORZATO
DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN, DALL'ALTRA
PREAMBOLO
L'UNIONE EUROPEA,
da una parte,
e
LA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN,
dall'altra,
in appresso denominate congiuntamente "le parti", CONSIDERANDO i forti legami e i valori comuni che le uniscono;
CONSIDERANDO il comune desiderio di rafforzare la cooperazione reciprocamente vantaggiosa instaurata attraverso l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, firmato a Firenze il 21 giugno 1996;
CONSIDERANDO il desiderio di migliorare le loro relazioni per tener conto delle nuove realtà politiche ed economiche e dell'evolversi del loro partenariato;
ESPRIMENDO la volontà comune di consolidare, approfondire e diversificare la cooperazione a tutti i livelli su questioni bilaterali, regionali e internazionali di reciproco interesse;
RIBADENDO il proprio impegno a rafforzare la promozione, la protezione e l'attuazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e della buona governance;
CONFERMANDO l'impegno assunto nei confronti dei principi della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in particolare dell'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa ("Atto finale di Helsinki dell'OSCE"), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché nei confronti di altri principi e di altre norme universali del diritto internazionale;
RIBADENDO il proprio impegno a promuovere attivamente la pace e la sicurezza internazionali e a prodigarsi per un multilateralismo efficace e per la risoluzione pacifica delle controversie, segnatamente cooperando nel quadro delle Nazioni Unite e dell'OSCE;
CONSIDERANDO il proprio desiderio di continuare a sviluppare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di interesse comune;
CONSIDERANDO il proprio impegno ad adempiere gli obblighi internazionali in materia di lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (in appresso "ADM") e dei relativi vettori;
CONSIDERANDO il proprio impegno a rafforzare la cooperazione nel settore della giustizia, della libertà e della sicurezza, compresa la lotta contro la corruzione;
CONSIDERANDO il proprio impegno a contribuire, attraverso la cooperazione tra le parti, a uno sviluppo politico, socioeconomico e istituzionale sostenibile;
CONSIDERANDO la propria volontà di consolidare le relazioni economiche sulla base dei principi dell'economia di mercato e di instaurare un clima favorevole all'ampliamento delle relazioni bilaterali in materia di scambi e di investimenti e di una connettività reciprocamente vantaggiosa;
SOSTENENDO i risultati ottenuti dalla Repubblica dell'Uzbekistan e gli sforzi da essa compiuti per migliorare il clima imprenditoriale, combattere la corruzione e creare crescita economica e occupazione;
INCORAGGIANDO l'adesione della Repubblica dell'Uzbekistan all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'attuazione trasparente e non discriminatoria dei diritti e degli obblighi derivanti dall'OMC e confermando l'intenzione dell'Unione europea di fornire assistenza tecnica in tale processo, anche per quanto riguarda la certificazione delle norme e degli standard, la normativa in materia di protezione della proprietà intellettuale e le pratiche di contrasto;
CONSIDERANDO il proprio impegno a rispettare il principio dello sviluppo sostenibile e a collaborare per conseguire gli obiettivi dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile;
CONSIDERANDO il proprio impegno a garantire la sostenibilità e la tutela dell'ambiente, anche tramite la cooperazione transfrontaliera e l'attuazione degli accordi multilaterali relativi all'ambiente di cui sono firmatarie, e a rafforzare la cooperazione in tutti i settori dell'azione per il clima in linea con l'accordo di Parigi raggiunto nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato il 12 dicembre 2015 (in appresso "accordo di Parigi sui cambiamenti climatici");
RICONOSCENDO che ogni forma di cooperazione riguardante gli usi pacifici dell'energia nucleare tra le parti del presente accordo è disciplinata dall'accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e il governo della Repubblica dell'Uzbekistan, firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2003, e non rientra nell'ambito di applicazione presente accordo;
CONSIDERANDO il comune desiderio di estendere la cooperazione e gli scambi nei settori della scienza e della tecnologia, dell'innovazione e dell'istruzione, della cultura e dello sport;
CONSIDERANDO il proprio impegno a promuovere la cooperazione transfrontaliera e regionale;
CONSTATANDO che il presente accordo terrà conto, se del caso, della posizione specifica dell'Irlanda ai sensi del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e della posizione speciale della Danimarca ai sensi del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato a detti trattati,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
TITOLO I
OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 1
Obiettivi
1. Il presente accordo istituisce un partenariato e una cooperazione rafforzati tra le parti, basati su valori condivisi, su interessi comuni e sull'ambizione di rinsaldare le relazioni in tutti gli ambiti di applicazione, a vantaggio di entrambe.
2. Tali partenariato e cooperazione rappresentano un processo mediante il quale le parti contribuiscono allo sviluppo sostenibile, alla pace, alla stabilità e alla sicurezza grazie a una maggiore convergenza in materia di politica estera e di sicurezza, un'efficace cooperazione politica ed economica e il multilateralismo.
ARTICOLO 2
Principi generali
1. Il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali quali enunciati in particolare nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nella Carta delle Nazioni Unite, nell'Atto finale di Helsinki dell'OSCE e in altri strumenti internazionali pertinenti sui diritti umani di cui le parti sono firmatarie, è alla base delle politiche interne e internazionali di entrambe le parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
2. Le parti ribadiscono il proprio impegno nei confronti delle norme internazionali del lavoro conformemente alle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) di cui sono o possono diventare parti contraenti.
3. Le parti ribadiscono il rispetto dei principi di buona governance, compresa la lotta contro la corruzione a tutti i livelli.
4. Le parti ribadiscono il proprio impegno a favore dei principi dell'economia di mercato, della promozione dello sviluppo sostenibile e della lotta contro i cambiamenti climatici.
5. Le parti si impegnano a combattere le diverse forme di criminalità organizzata transnazionale e di terrorismo, nonché la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, e a sostenere un multilateralismo efficace.
6. Le parti attuano il presente accordo sulla base di valori condivisi, dei principi di dialogo paritario, fiducia, rispetto e vantaggi reciproci, della cooperazione regionale, di un multilateralismo efficace e del rispetto degli obblighi internazionali derivanti, in particolare, dalla propria adesione all'ONU e all'OSCE.
TITOLO II
DIALOGO POLITICO E RIFORME;
COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA
ARTICOLO 3
Finalità del dialogo politico
Le parti sviluppano un dialogo politico efficace in tutti i settori di reciproco interesse, comprese la politica estera e di sicurezza e le riforme interne. Il dialogo politico punta a:
a) aumentare l'efficacia della cooperazione politica e la convergenza sulle questioni di politica estera e di sicurezza e promuovere, salvaguardare e consolidare la pace, nonché la stabilità e la sicurezza regionali e internazionali sulla base di un multilateralismo efficace;
b) rafforzare lo sviluppo politico, socioeconomico e istituzionale sostenibile;
c) rafforzare il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e della buona governance, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e potenziare la cooperazione in questi settori;
d) sviluppare il dialogo e approfondire la cooperazione nel settore della sicurezza e della difesa;
e) promuovere la risoluzione pacifica delle controversie e i principi di integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere, sovranità e indipendenza e
f) continuare a migliorare le condizioni per la cooperazione regionale.
ARTICOLO 4
Democrazia e Stato di diritto Le parti intensificano il dialogo e la cooperazione al fine di:
a) garantire il rispetto dei principi democratici e dello Stato di diritto e rafforzare ulteriormente la stabilità, l'efficienza e la rendicontabilità delle istituzioni democratiche;
b) sostenere gli sforzi tesi ad attuare la riforma giudiziaria e giuridica per garantire l'efficace funzionamento delle istituzioni nel settore dell'attività di contrasto e della giustizia, l'accesso alla giustizia e il diritto a un equo processo, l'indipendenza, la rendicontabilità e l'efficienza del sistema giudiziario, e rafforzare le garanzie procedurali in materia penale e i diritti delle vittime e dei testimoni;
c) promuovere l'e-governance e proseguire con la riforma della pubblica amministrazione per instaurare una governance responsabile, efficiente e trasparente a tutti i livelli;
d) contribuire a rafforzare i processi elettorali e le capacità degli organi di gestione delle elezioni e
e) garantire l'efficacia della lotta contro la corruzione a tutti i livelli.
ARTICOLO 5
Diritti umani e libertà fondamentali
Le parti cooperano per promuovere e tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali e intensificano il dialogo e la cooperazione al fine di:
a) garantire e promuovere il rispetto dei diritti umani e dei diritti delle persone appartenenti a minoranze etniche, religiose e linguistiche e a gruppi vulnerabili, come le persone con disabilità, e combattere la violenza e ogni forma di discriminazione;
b) garantire e promuovere la protezione dei minori dalla violenza, dallo sfruttamento e dagli abusi;
c) garantire la tutela e la promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, dei diritti civili e politici, nonché dei diritti economici, sociali e culturali, comprese la libertà di espressione e la libertà dei mezzi di comunicazione, la libertà di riunione pacifica e di associazione, la libertà dalla tortura e dai maltrattamenti e la libertà di religione o di credo;
d) promuovere i diritti economici, sociali e culturali e l'effettiva applicazione delle norme del lavoro conformemente alle convenzioni dell'OIL di cui sono o possono diventare parti;
e) eliminare la violenza contro le donne e le ragazze e garantire la parità di genere nonché la partecipazione costruttiva e l'emancipazione di donne e ragazze;
f) consolidare le istituzioni nazionali che si occupano di diritti umani, anche attraverso la loro partecipazione costruttiva ai processi decisionali e
g) rafforzare la cooperazione nell'ambito degli organismi per i diritti umani e delle procedure speciali delle Nazioni Unite e attuarne efficacemente le raccomandazioni.
ARTICOLO 6
Società civile
Le parti cooperano per rafforzare un contesto favorevole alla società civile e il ruolo di questa nello sviluppo economico, sociale e politico di una società democratica aperta, in particolare:
a) potenziando la capacità, l'indipendenza e la rendicontabilità delle organizzazioni della società civile;
b) promuovendo l'impegno della società civile nei processi legislativi e decisionali mediante l'instaurazione di un dialogo aperto, trasparente e regolare tra le istituzioni pubbliche, da un lato, e i rappresentanti della società civile, dall'altro;
c) intensificando i contatti e lo scambio di informazioni e di esperienze tra tutti i settori della società civile dell'Unione europea e della Repubblica dell'Uzbekistan e
d) garantendo il coinvolgimento della società civile nelle relazioni tra le parti, anche per quanto riguarda l'attuazione del presente accordo.
ARTICOLO 7
Politica estera e di sicurezza
1. Le parti ribadiscono il proprio impegno nei confronti dei principi e delle norme universali del diritto internazionale, compresi quelli sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dall'Atto finale di Helsinki dell'OSCE, tra cui: la sovrana uguaglianza e il rispetto dei diritti inerenti alla sovranità; il non ricorso alla minaccia o all'uso della forza; l'inviolabilità delle frontiere; l'integrità territoriale degli Stati; la risoluzione pacifica delle controversie; il non intervento negli affari interni; il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresa la libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo; la parità di diritti e l'autodeterminazione dei popoli; la cooperazione tra Stati e l'adempimento in buona fede degli obblighi derivanti dal diritto internazionale.
2. Le parti intensificano il dialogo e la cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza, anche per quanto attiene agli aspetti della politica di sicurezza e di difesa, e affrontano in particolare le questioni riguardanti la prevenzione dei conflitti e la gestione rafforzata ed efficace delle crisi, la riduzione del rischio, la sicurezza informatica, il funzionamento efficiente del settore della sicurezza, la stabilità regionale, il disarmo, la non proliferazione, il controllo degli armamenti e il controllo delle esportazioni di armi.
ARTICOLO 8
Gravi crimini di portata internazionale
1. Le parti ribadiscono che i reati più gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale, non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante provvedimenti adottati a livello nazionale e il potenziamento della cooperazione internazionale.
2. Le parti ritengono che l'istituzione e il funzionamento della Corte penale internazionale e di altre strutture multilaterali contribuiscano alla promozione della pace e della giustizia a livello internazionale. Le parti cooperano anche attraverso un dialogo in tale ambito.
3. Le parti cooperano per intrattenere un dialogo su questioni riguardanti il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra, avvalendosi dei quadri bilaterali e multilaterali applicabili.
ARTICOLO 9
Prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi
Le parti cooperano alla prevenzione dei conflitti e alla gestione delle crisi al fine di creare un clima di pace e stabilità.
ARTICOLO 10
Stabilità regionale e risoluzione pacifica dei conflitti
1. Le parti intensificano gli sforzi comuni al fine di migliorare le condizioni necessarie per proseguire la cooperazione regionale in settori fondamentali quali la gestione sostenibile delle risorse idriche, minerarie ed energetiche transfrontaliere, una gestione delle frontiere che agevoli il flusso transfrontaliero legittimo di persone e merci, la connettività sostenibile, le relazioni di buon vicinato e lo sviluppo democratico e sostenibile, contribuendo in tal modo alla stabilità e alla sicurezza in Asia centrale, e si adoperano per la risoluzione pacifica dei conflitti.
2. Gli sforzi di cui al paragrafo 1 perseguono l'obiettivo di mantenere la pace e la sicurezza internazionali sancito dalla Carta delle Nazioni Unite, dall'Atto finale di Helsinki dell'OSCE e da altri strumenti multilaterali pertinenti cui l'Unione europea e la Repubblica dell'Uzbekistan aderiscono.
ARTICOLO 11
Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali e non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali.
2. Le parti cooperano e contribuiscono alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione dei rispettivi obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione o di altri strumenti internazionali pertinenti cui aderiscono. Le parti convengono che la presente disposizione è un elemento fondamentale del presente accordo.
3. Le parti cooperano e contribuiscono inoltre a contrastare la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:
a) l'adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, e per la loro piena attuazione;
b) la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali delle esportazioni esteso tanto all'esportazione quanto al transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, che verifichi altresì l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso in relazione a tali armi e preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.
4. Le parti instaurano un dialogo regolare per accompagnare e consolidare i suddetti elementi.
ARTICOLO 12
Armi leggere e di piccolo calibro e controllo delle esportazioni di armi convenzionali
1. Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro ("SALW") e delle relative munizioni, il loro eccessivo accumulo, la loro gestione inadeguata, misure insufficienti di sicurezza dei depositi e la loro diffusione incontrollata costituiscono tuttora una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
2. Le parti osservano e assolvono appieno i propri obblighi in materia di lotta contro il commercio illegale di SALW e relative munizioni derivanti dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, nonché gli impegni assunti nel quadro del programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti e dei trattati e degli accordi internazionali di cui sono firmatarie.
3. Le parti riconoscono l'importanza dei sistemi di controllo interni per il trasferimento di armi convenzionali in linea con le vigenti norme internazionali cui aderiscono. Le parti riconoscono l'importanza di applicare detti controlli in maniera responsabile al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sul piano internazionale e regionale, ridurre le sofferenze umane e prevenire la destinazione delle armi convenzionali a scopi diversi.
4. Le parti incentivano la cooperazione e il coordinamento, la complementarità e gli interventi congiunti nelle iniziative tese a regolamentare il commercio internazionale di armi convenzionali o a migliorarne la regolamentazione, nonché a prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi, anche intrattenendo un dialogo regolare.
TITOLO III
GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA
ARTICOLO 13
Protezione dei dati personali
1. Le parti riconoscono l'importanza di garantire e promuovere i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali.
2. Le parti cooperano per garantire un livello elevato di tutela e l'applicazione effettiva dei diritti di cui al paragrafo 1, anche nell'ambito delle autorità di contrasto, al fine di prevenire e combattere il terrorismo internazionale e altre forme di criminalità transnazionale.
3. Le parti riconoscono che la garanzia della protezione dei dati personali è un fattore essenziale per sviluppare ulteriormente le relazioni economiche e commerciali e alimentare la fiducia dei cittadini nell'economia digitale.
4. La cooperazione tra le parti comprende un'assistenza pratica per l'armonizzazione delle rispettive legislazioni in materia di protezione dei dati personali, tenendo conto degli strumenti giuridici e delle norme dell'Unione europea e internazionali, compresa la convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale1, nonché la cooperazione nell'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati.
ARTICOLO 14
Cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere
1. Le parti ribadiscono l'importanza di instaurare un dialogo esaustivo su tutti gli aspetti della migrazione, compresi la migrazione legale, in linea con le competenze dell'Unione europea e nazionali, le cause di fondo della migrazione illegale, la protezione internazionale, la prevenzione della migrazione illegale e la lotta contro tale fenomeno, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.
2. La cooperazione si baserà su una valutazione delle esigenze specifiche, realizzata di concerto tra le parti, e sarà attuata conformemente alla loro legislazione in materia. La cooperazione verterà in particolare sui seguenti aspetti:
a) la lotta contro le cause di fondo della migrazione illegale;
b) l'elaborazione e l'attuazione di norme e prassi nazionali in materia di protezione internazionale, conformemente a principi e norme universali, e la garanzia del rispetto del principio di "non respingimento";
1 Aperta alla firma il 28 gennaio 1981, e protocollo addizionale alla convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale, concernente le autorità di controllo ed i flussi transfrontalieri, dell'8 novembre 2001.
c) il riconoscimento dell'importanza della dichiarazione di New York sui rifugiati e i migranti1 e il rafforzamento della cooperazione internazionale e regionale nel quadro delle Nazioni Unite e dei consessi regionali pertinenti;
d) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equità di trattamento, l'integrazione degli stranieri che soggiornano legalmente, l'istruzione, la formazione e le misure contro il razzismo e la xenofobia;
e) l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione della migrazione illegale, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, in linea con la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale2 e i relativi protocolli entrati in vigore per le parti, compresa l'elaborazione di misure volte a contrastare le reti di trafficanti, smantellare le reti criminali coinvolte nella tratta di esseri umani e proteggere le vittime di tali traffici;
f) l'organizzazione, la formazione, le migliori pratiche e altre misure operative per affrontare problemi legati alla migrazione, in particolare la migrazione illegale, la sicurezza dei documenti, la politica dei visti al fine di agevolare la mobilità dei cittadini, nonché i sistemi di gestione delle frontiere e di informazione sulla migrazione, e
g) questioni riguardanti le attività lavorative e la tutela dei diritti dei migranti regolari e dei loro familiari conformemente alle norme internazionali.
1 Adottata il 19 settembre 2016 con la risoluzione A/RES/71/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
2 Adottata l'8 gennaio 2001 con la risoluzione A/RES/55/25 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
ARTICOLO 15
Riammissione e lotta contro la migrazione illegale
1. Nell'ambito della cooperazione volta a prevenire e contrastare l'immigrazione illegale, le parti convengono quanto segue:
a) la Repubblica dell'Uzbekistan riammette tutti i suoi cittadini che non soddisfano o cessano di soddisfare le condizioni vigenti di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, su richiesta di quest'ultimo e senza indebito ritardo;
b) ciascuno Stato membro dell'Unione europea riammette tutti i suoi cittadini che non soddisfano o cessano di soddisfare le condizioni vigenti di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio della Repubblica dell'Uzbekistan, su richiesta di quest'ultima e senza indebito ritardo, e
c) gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica dell'Uzbekistan forniscono ai propri cittadini gli opportuni documenti di viaggio a tal fine entro trenta giorni dalla data di presentazione, anche per via elettronica, della domanda di riammissione della parte richiedente, redatta secondo il modello che figura nell'allegato [x] (compresi, se possibile, documenti attestanti la cittadinanza).
Qualora il documento di viaggio non sia stato rilasciato entro tale termine, le parti possono utilizzare il documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio) o il documento di viaggio analogo della Repubblica dell'Uzbekistan.
Se la persona da riammettere non è in possesso di alcun documento o non dispone di altre prove della sua cittadinanza, su richiesta della Repubblica dell'Uzbekistan o dello Stato membro dell'Unione europea interessato, le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti dello Stato membro dell'Unione europea interessato o della Repubblica dell'Uzbekistan offrono piena collaborazione al fine di accertarne la cittadinanza.
2. Le parti possono valutare la possibilità di negoziare:
a) un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Uzbekistan che disciplini le procedure e gli obblighi specifici degli Stati membri dell'Unione europea e della Repubblica dell'Uzbekistan in materia di riammissione;
b) un accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Repubblica dell'Uzbekistan.
ARTICOLO 16
Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
1. Le parti collaborano per prevenire e combattere efficacemente l'utilizzo dei loro istituti finanziari e di determinate loro imprese e professioni non finanziarie a fini di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.
2. A tal fine, esse si scambiano informazioni nell'ambito delle rispettive legislazioni e collaborano per garantire l'effettiva e piena attuazione delle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e di altre norme adottate dagli organismi internazionali competenti attivi in questo settore. Tale cooperazione può comprendere, tra l'altro, l'identificazione, il tracciamento, il sequestro, la confisca e il recupero di beni o fondi provento di reato. Ai fini di tale scambio di informazioni le parti ricorrono a canali sicuri e affidabili, come quelli indicati nella Carta e nei principi in materia di scambio di informazioni del gruppo Egmont delle Unità di informazione finanziaria.
ARTICOLO 17
Droghe illecite
1. Le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato, basato su elementi concreti e integrato, in materia di droghe illecite e di nuove sostanze psicoattive.
2. Le politiche e le azioni nel settore della droga intendono rafforzare le strutture incaricate di prevenire e contrastare le droghe illecite, ridurne l'offerta, il traffico e la domanda e far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali del loro uso allo scopo di ridurne i danni. Le parti collaborano al fine di prevenire l'uso dei precursori chimici per scopi quali la produzione illecita di stupefacenti, di sostanze psicotrope e di nuove sostanze psicoattive.
3. Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Le azioni si basano sui principi concordati stabiliti nelle convenzioni delle Nazioni Unite in materia di droga e in altri accordi internazionali di cui le parti sono firmatarie.
ARTICOLO 18
Lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione
1. Le parti collaborano al fine di prevenire e combattere le attività criminali e illegali, comprese le attività transazionali, organizzate o di altro tipo, quali:
a) il traffico di migranti;
b) la tratta di esseri umani;
c) il contrabbando e il traffico illecito di armi da fuoco, comprese le armi leggere e di piccolo calibro;
d) il contrabbando e il traffico di droghe illecite, sostanze psicotrope e precursori;
e) il contrabbando e il traffico di merci;
f) attività economiche e finanziarie illegali quali la contraffazione, le importazioni parallele e la violazione dei diritti di proprietà intellettuale, le frodi fiscali e le frodi nell'ambito di appalti pubblici;
g) l'appropriazione indebita nell'ambito di progetti finanziati da donatori internazionali;
h) ogni forma di corruzione, sia nel settore privato che in quello pubblico;
i) la falsificazione di documenti e la presentazione di false dichiarazioni e
j) la criminalità informatica.
2. Le parti intensificano la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale tra gli organi di contrasto. Esse procedono all'effettiva attuazione delle norme internazionali pertinenti, in particolare di quelle sancite dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 e dai relativi protocolli di cui sono firmatarie.
3. Le parti collaborano per prevenire e combattere la corruzione conformemente alle norme internazionali pertinenti, in particolare quelle sancite dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, e alle raccomandazioni scaturite dalle valutazioni effettuate in relazione a tale convenzione.
ARTICOLO 19
Antiterrorismo
1. Le parti ribadiscono l'importanza della prevenzione e della lotta contro il terrorismo e convengono di collaborare a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire e combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni.
2. Le parti convengono che è indispensabile che la lotta contro il terrorismo sia condotta nel pieno rispetto dello Stato di diritto e in piena conformità al diritto internazionale, compresi il diritto internazionale umanitario, i principi della Carta delle Nazioni Unite e tutti gli strumenti internazionali pertinenti in materia di lotta contro il terrorismo e diritti umani cui aderiscono.
3. Le parti sottolineano l'importanza della ratifica e dell'attuazione universali di tutti i trattati dell'ONU in materia di lotta contro il terrorismo. Le parti convengono di promuovere il dialogo sul progetto di convenzione generale sul terrorismo internazionale e di cooperare per l'attuazione della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, nonché di tutte le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
4. Le parti ribadiscono l'importanza di una strategia di lotta contro il terrorismo basata sull'azione giudiziaria e sull'attività di contrasto e convengono di cooperare per prevenire e reprimere il terrorismo, in particolare:
a) scambiando informazioni sui gruppi e sugli individui impegnati in attività terroristiche e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale, anche per quanto riguarda la protezione dei dati e la tutela della vita privata;
b) scambiando esperienze in materia di prevenzione e repressione del terrorismo, di mezzi e metodi e relativi aspetti tecnici, anche relativamente alla formazione, conformemente al diritto applicabile;
c) scambiando opinioni sulla radicalizzazione e sul reclutamento, come pure sulle modalità atte a contrastare la radicalizzazione e promuovere la deradicalizzazione e la riabilitazione;
d) scambiando opinioni ed esperienze in materia di movimenti e viaggi transfrontalieri di sospetti terroristi, nonché di minacce terroristiche;
e) condividendo le migliori pratiche in materia di protezione dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo, in particolare in relazione ai procedimenti penali;
f) rendendo penalmente perseguibili i reati di terrorismo e adottando misure per contrastare il finanziamento del terrorismo e
g) adottando misure atte a contrastare le minacce di terrorismo chimico, biologico, radiologico e nucleare e prendendo i provvedimenti necessari per prevenire l'acquisizione, il trasferimento e l'uso a fini terroristici di materiali chimici, biologici, radiologici e nucleari, nonché per prevenire gli atti illeciti nei confronti di impianti chimici, biologici, radiologici e nucleari ad alto rischio.
5. La cooperazione si basa sulle valutazioni disponibili pertinenti ed è realizzata in consultazione reciproca tra le parti.
ARTICOLO 20
Cooperazione giudiziaria
1. Le parti intensificano la cooperazione in atto in materia di assistenza giudiziaria reciproca e di estradizione sulla base degli accordi internazionali di cui sono firmatarie. Le parti rafforzano i meccanismi esistenti e, se del caso, valutano la possibilità di sviluppare nuovi meccanismi per agevolare la cooperazione internazionale nel settore.
2. Le parti sviluppano la cooperazione giudiziaria in materia di assistenza giudiziaria reciproca in ambito civile, commerciale e penale, in particolare la negoziazione, la conclusione e l'attuazione di accordi bilaterali e convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in ambito penale e di convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in ambito civile, comprese le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.
ARTICOLO 21
Tutela consolare
La Repubblica dell'Uzbekistan accetta che le autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea che dispone di una rappresentanza permanente nella Repubblica dell'Uzbekistan possano offrire protezione a qualsiasi cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che non disponga, nella Repubblica dell'Uzbekistan, di una rappresentanza permanente in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato membro dell'Unione europea.
TITOLO IV
SCAMBI E QUESTIONI COMMERCIALI
CAPO 1 DISPOSIZIONI ORIZZONTALI
ARTICOLO 22
Obiettivi Gli obiettivi del presente titolo sono i seguenti:
a) l'espansione, la diversificazione e l'agevolazione degli scambi tra le parti, in particolare attraverso disposizioni in materia di agevolazione delle procedure doganali e degli scambi, di riduzione degli ostacoli tecnici agli scambi, nonché di misure sanitarie e fitosanitarie, salvaguardando nel contempo il diritto di ciascuna parte di legiferare per conseguire obiettivi di politica pubblica;
b) l'agevolazione degli scambi di servizi e degli investimenti tra le parti, anche attraverso il libero trasferimento dei pagamenti correnti e l'agevolazione dei movimenti di capitali;
c) l'apertura effettiva e reciproca dei mercati degli appalti pubblici delle parti;
d) la promozione dell'innovazione e della creatività, garantendo una protezione adeguata ed efficace di tutti i diritti di proprietà intellettuale;
e) la promozione di condizioni che favoriscano una concorrenza non falsata nelle attività economiche delle parti, in particolare per quanto riguarda gli scambi e gli investimenti tra di esse;
f) lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale;
g) l'istituzione di un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace, equo e prevedibile per risolvere le controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione del presente titolo.
ARTICOLO 23
Definizioni
Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:
a) "accordo sull'agricoltura": l'accordo sull'agricoltura di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
b) "accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione": l'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
c) "accordo antidumping": l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
d) "giorni": giorni di calendario, compresi i fine-settimana e i giorni festivi;
e) "trattato sulla Carta dell'energia": il trattato sulla Carta dell'energia firmato a Lisbona il 17 dicembre 1994;
f) "esistente": applicabile alla data di entrata in vigore del presente accordo;
g) "GATT 1994": l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
h) "GATS": l'accordo generale sugli scambi di servizi di cui all'allegato 1B dell'accordo OMC;
i) "misura": qualsiasi provvedimento sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma1;
j) "misura di una parte": le misure adottate o mantenute in vigore da2:
i) amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali, e
ii) organi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;
1 Si precisa che il termine "misura" comprende i mancati adempimenti.
2 Si precisa che sono "misure di una parte" le misure che i soggetti elencati alla lettera j), punti i) e ii), adottano o mantengono in vigore impartendo istruzioni o dirigendo o controllando, direttamente o indirettamente, il comportamento di altri soggetti al riguardo.
k) "persona": una persona fisica o una persona giuridica;
l) "convenzione riveduta di Kyoto": la convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, firmata a Kyoto il 18 maggio 1973, quale modificata;
m) "accordo sulle misure di salvaguardia": l'accordo sulle misure di salvaguardia di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
n) "accordo SCM": l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
o) "accordo SPS": l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
p) "accordo TBT": l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
q) "paese terzo": un paese o un territorio al di fuori dell'ambito di applicazione geografico del presente accordo;
r) "accordo sull'agevolazione degli scambi": l'accordo sull'agevolazione degli scambi di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
s) "accordo TRIPS": l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1C dell'accordo OMC;
t) "convenzione di Vienna sul diritto dei trattati": la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati conclusa a Vienna il 23 maggio 1969;
u) "dichiarazione di Arusha dell'Organizzazione mondiale delle dogane": la dichiarazione del Consiglio di cooperazione doganale sull'integrità delle dogane firmata ad Arusha, Tanzania, il 7 luglio 1993;
v) "accordo OMC": l'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio;
w) "OMC": l'Organizzazione mondiale del commercio.
ARTICOLO 24
Rapporto con altri accordi internazionali
1. Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi reciproci derivanti dagli accordi internazionali di cui sono entrambe firmatarie.
2. Nessuna disposizione nel presente accordo può intendersi come un obbligo in capo a una parte di agire in modo incompatibile con gli obblighi che le incombono in virtù dell'accordo OMC.
ARTICOLO 25
Riferimenti a disposizioni legislative e regolamentari e ad altri accordi
1. Salvo indicazione contraria, qualsiasi riferimento contenuto nel presente titolo a disposizioni legislative e regolamentari in generale oppure a una legge, a un regolamento o a una direttiva specifici, si intende fatto alle disposizioni legislative e regolamentari quali modificate.
2. Salvo indicazione contraria, qualsiasi riferimento o inserimento mediante riferimento, nel presente titolo, ad altri accordi o atti giuridici, in tutto o in parte, si intende come comprendente:
a) i relativi allegati e protocolli e le relative note in calce, interpretative ed esplicative, e
b) gli accordi che li sostituiscono, dei quali le parti siano firmatarie, o le modifiche vincolanti per le parti, tranne qualora il suddetto riferimento serva a riaffermare diritti esistenti.
ARTICOLO 26
Diritto di agire in giudizio in forza dell'ordinamento giuridico interno
Le parti non prevedono, nel rispettivo ordinamento, il diritto di agire in giudizio contro l'altra parte per il fatto che una misura adottata dall'altra parte sia incompatibile con il presente accordo.
ARTICOLO 27
Compiti specifici del Consiglio di cooperazione riunito nella formazione "Commercio"
1. Nello svolgimento dei compiti assegnatigli in relazione al presente titolo, il Consiglio di cooperazione è composto da rappresentanti delle parti responsabili delle questioni commerciali, conformemente ai quadri giuridici delle parti, oppure dalle persone da essi designate.
2. Il Consiglio di cooperazione riunito nella formazione "Commercio":
a) ha il potere di adottare decisioni al fine di modificare, di comune accordo, quanto segue, dopo che siano state espletate le procedure interne delle parti secondo quanto previsto dalle rispettive normative:
i) gli allegati 5-A, 5-B, 5-C e 5-D;
ii) l'allegato 6;
iii) gli allegati 7-A, 7-B e 7-C;
iv) l'allegato 9-A;
v) gli allegati 14-A e 14-B;
vi) il protocollo I;
b) può adottare decisioni volte a fornire interpretazioni del presente titolo;
c) può istituire sottocomitati composti da rappresentanti delle parti, oltre a quelli istituiti dal presente titolo, e affidare loro responsabilità che rientrano nel suo ambito di competenza, compresi la modifica delle funzioni affidate al sottocomitato da esso istituito o lo scioglimento di quest'ultimo.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, le modifiche di cui al paragrafo 2, lettera a), sono confermate mediante scambio di note diplomatiche tra le parti ed entrano in vigore al ricevimento dell'ultima nota.
4. Il Consiglio di cooperazione riunito nella formazione "Commercio" adotta decisioni e formula opportune raccomandazioni dopo che siano state espletate le procedure interne delle parti, secondo quanto previsto dalle rispettive legislazioni.
5. Se il Consiglio di cooperazione non può riunirsi, le decisioni di cui al paragrafo 2 possono essere adottate mediante procedura scritta.
ARTICOLO 28
Compiti specifici del Comitato di cooperazione riunito nella formazione "Commercio"
1. Nello svolgimento dei compiti assegnatigli nel presente titolo, il Comitato di cooperazione è composto da rappresentanti delle parti responsabili delle questioni commerciali oppure dalle persone da essi designate.
2. Il Comitato di cooperazione riunito nella formazione "Commercio" svolge in particolare i seguenti compiti:
a) assiste il Consiglio di cooperazione nello svolgimento dei suoi compiti per quanto riguarda le questioni attinenti al commercio;
b) sorveglia la corretta attuazione e applicazione del presente titolo; a tale riguardo, e fatti salvi i diritti di cui al capo 14, le parti possono sottoporre all'esame del Comitato di cooperazione qualsiasi questione concernente l'applicazione o l'interpretazione del presente titolo;
c) sovrintende, in funzione delle necessità, all'ulteriore sviluppo del presente titolo e valuta i risultati della sua applicazione;
d) cerca i metodi idonei a prevenire e risolvere i problemi che potrebbero sorgere nei settori disciplinati dal presente titolo e
e) sovrintende ai lavori dei sottocomitati istituiti a norma del presente titolo.
3. Nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 2, il Comitato di cooperazione può presentare proposte per l'adozione delle modifiche di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), o fornire le interpretazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera b), quando il Consiglio di cooperazione non possa riunirsi.
4. Il Comitato di cooperazione riunito nella formazione "Commercio" adotta decisioni e formula opportune raccomandazioni dopo che siano state espletate le procedure interne delle parti, secondo quanto previsto dalle rispettive legislazioni.
ARTICOLO 29
Coordinatori
1. Le parti nominano ciascuna un coordinatore per il presente titolo entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo e se ne comunicano reciprocamente le generalità e il recapito.
2. I coordinatori stabiliscono di comune accordo l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di cooperazione e del Comitato di cooperazione in conformità del presente capo, procedono a tutti gli altri preparativi necessari e, se del caso, danno seguito alle decisioni di tali organi.
ARTICOLO 30
Sottocomitati
1. I sottocomitati sono composti da rappresentanti dell'Unione europea, da una parte, e da rappresentanti della Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra.
2. I sottocomitati si riuniscono entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo e, successivamente, una volta all'anno o su richiesta di una parte o del Comitato di cooperazione, al livello adeguato. Le riunioni si possono inoltre tenere utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico a disposizione delle parti. Le riunioni in presenza si tengono in alternanza a Bruxelles o a Tashkent.
3. I sottocomitati sono copresieduti dai rappresentanti di entrambe le parti.
CAPO 2 SCAMBI DI MERCI
ARTICOLO 31
Ambito di applicazione
Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, il presente capo si applica agli scambi di merci tra le parti.
ARTICOLO 32
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
a) "formalità consolare": la procedura volta a ottenere, da un console della parte importatrice nel territorio della parte esportatrice o nel territorio di un terzo, una fattura consolare o un visto consolare per una fattura commerciale, un certificato di origine, un manifesto di carico, una dichiarazione di esportazione dello spedizioniere o qualsiasi altro documento doganale connesso all'importazione della merce;
b) "dazio doganale": qualsiasi tipo di dazio od onere imposto sull'importazione di una merce o ad essa connesso; non sono compresi:
i) gli oneri equivalenti ad imposte interne imposti conformemente all'articolo 34 del presente accordo;
ii) i dazi antidumping, le misure di salvaguardia speciali, i dazi compensativi o le misure di salvaguardia applicati in conformità del GATT 1994, dell'accordo antidumping, dell'accordo sull'agricoltura, dell'accordo SCM e dell'accordo sulle misure di salvaguardia, rispettivamente, e
iii) i diritti o altri oneri imposti sull'importazione o ad essa connessi, limitati al costo approssimativo dei servizi prestati;
c) "procedura in materia di licenze di esportazione": una procedura amministrativa che richiede, come condizione preliminare per l'esportazione dal territorio doganale della parte esportatrice, la presentazione all'organo amministrativo competente o agli organi amministrativi competenti di una domanda o di altri documenti (diversi da quelli generalmente necessari ai fini delle procedure di sdoganamento);
d) "merce di una parte": una merce interna ai sensi del GATT 1994;
e) "sistema armonizzato" o "SA": il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, comprese tutte le note legali e le successive modifiche, elaborato dall'Organizzazione mondiale delle dogane;
f) "procedura in materia di licenze d'importazione": una procedura amministrativa che richiede, come condizione preliminare per l'importazione nel territorio doganale della parte importatrice, la presentazione all'organo amministrativo competente o agli organi amministrativi competenti di una domanda o di altri documenti (diversi da quelli generalmente necessari ai fini delle procedure di sdoganamento);
g) "riparazione": qualsiasi operazione di trattamento delle merci che consenta di ovviare a difetti di funzionamento o a danni materiali delle stesse ripristinandone la funzione originaria, o di garantire la conformità delle merci ai requisiti tecnici per il loro utilizzo, operazioni senza le quali le merci non potrebbero più essere utilizzate normalmente per i fini cui sono destinate; la riparazione delle merci comprende gli interventi di ripristino e manutenzione ma esclude le operazioni o il trattamento che:
i) annullano le caratteristiche essenziali di una merce o producono una merce nuova o diversa sotto il profilo commerciale;
ii) trasformano un prodotto semilavorato in un prodotto finito o
iii) sono impiegati al fine di migliorare o aumentare le prestazioni tecniche delle merci.
ARTICOLO 33
Trattamento della nazione più favorita
1. Ciascuna parte riserva alle merci dell'altra parte il trattamento della nazione più favorita in conformità dell'articolo I del GATT 1994, che è integrato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis.
2. Il paragrafo 1 non si applica in relazione al trattamento preferenziale concesso dalle parti alle merci di un paese terzo in conformità del GATT 1994.
ARTICOLO 34
Trattamento nazionale in relazione alle imposizioni e alle normative interne
Ciascuna parte riserva alle merci dell'altra parte il trattamento nazionale in conformità dell'articolo III del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative. A tal fine, l'articolo III del GATT 1994 e le relative note e disposizioni integrative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
Per quanto riguarda la Repubblica dell'Uzbekistan, per i prodotti del tabacco, le bevande alcoliche e lo zucchero bianco senza additivi aromatizzanti o coloranti, il presente articolo si applica dieci anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo o, se precedente, alla data in cui la Repubblica dell'Uzbekistan diventa membro dell'OMC.
ARTICOLO 35
Restrizioni all'importazione e all'esportazione
Nessuna delle parti adotta o mantiene in vigore divieti o restrizioni all'importazione di merci dell'altra parte o all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra parte, se non a norma dell'articolo XI del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative. A tal fine, l'articolo XI del GATT 1994 e le relative note e disposizioni integrative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
ARTICOLO 36
Xxxx, imposte o altri oneri all'esportazione
1. Nell'interesse dello sviluppo del loro partenariato commerciale e al fine di agevolare ulteriormente le rispettive opportunità commerciali, le parti si adoperano per non introdurre nuovi dazi, imposte o altri oneri di qualsiasi natura applicati all'esportazione di una merce verso l'altra parte o in relazione a essa, né imposte o altri oneri interni applicati alle merci esportate verso l'altra parte superiori a quelli che sarebbero applicati a merci simili destinate al consumo interno o qualsiasi altra misura di effetto equivalente.
2. Qualora una parte conceda alle proprie esportazioni verso una terza parte un trattamento più favorevole in termini di dazi, tasse o altri oneri all'esportazione, essa estende lo stesso trattamento alle esportazioni destinate all'altra parte.
2. In casi eccezionali, una parte può applicare all'altra parte una misura di cui al paragrafo 1. La parte che applica tale misura pubblica sul proprio sito web ufficiale le informazioni pertinenti 60 giorni prima della sua entrata in vigore, compresa la durata prevista di applicazione.
ARTICOLO 37
Controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso
Le parti convengono di procedere allo scambio di informazioni e buone pratiche sui controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso al fine di promuovere la cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Uzbekistan in materia di controlli delle esportazioni.
ARTICOLO 38
Diritti e formalità
1. I diritti e gli altri oneri applicati da una parte all'importazione o all'esportazione di una merce dell'altra parte, o in relazione all'una o all'altra, sono limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non rappresentano una protezione indiretta delle merci di produzione interna né una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a fini fiscali.
2. Ciascuna parte pubblica senza indugio tutti i diritti e gli oneri che impone in relazione all'importazione o all'esportazione in modo da consentire ai governi, agli operatori commerciali e alle altre parti interessate di prenderne conoscenza.
3. Nessuna parte impone formalità consolari, compresi i diritti e gli oneri connessi, in relazione all'importazione di merci dell'altra parte.
ARTICOLO 39
Merci oggetto di riparazioni
1. Nessuna parte impone dazi doganali su merci che, a prescindere dall'origine, siano reintrodotte nel territorio doganale della parte dopo essere state temporaneamente esportate da quest'ultimo nel territorio doganale dell'altra parte a fini di riparazioni.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle merci importate sotto cauzione, in zone franche o aventi analogo status, che siano state successivamente esportate a fini di riparazioni e non reimportate sotto cauzione, in zone franche o aventi analogo status.
3. Nessuna parte impone dazi doganali su merci che, a prescindere dall'origine, siano importate temporaneamente dal territorio doganale dell'altra parte a fini di riparazioni.
ARTICOLO 40
Ammissione temporanea di merci
Una parte accorda all'altra l'esenzione dagli oneri e dai dazi all'importazione sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previste dalle convenzioni internazionali vincolanti per tale parte in materia di ammissione temporanea di merci. Tale esenzione si applica conformemente alla legislazione di ciascuna parte.
ARTICOLO 41
Transito
L'articolo V del GATT 1994 è integrato nel presente accordo e ne fa parte.
Le parti adottano tutte le misure necessarie per agevolare il transito di prodotti energetici, in conformità del principio della libertà di transito e dell'articolo 7 del trattato sulla Carta dell'energia.
ARTICOLO 42
Marchio di origine
1. Qualora richieda un marchio di origine sulle merci importate a partire dall'Unione europea, la Repubblica dell'Uzbekistan accetta il marchio di origine "Made in EU" o il suo equivalente in una lingua conforme ai requisiti della Repubblica dell'Uzbekistan in materia di marchio di origine, a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate ai marchi di origine degli Stati membri dell'Unione europea.
2. Ai fini del marchio di origine "Made in EU", la Repubblica dell'Uzbekistan tratta l'Unione europea come un unico territorio.
ARTICOLO 43
Procedure in materia di licenze di importazione
1. Ciascuna parte adotta e gestisce le procedure in materia di licenze d'importazione a norma degli articoli da 1 a 3 dell'accordo dell'OMC relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione. A tal fine, gli articoli da 1 a 3 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
2. La parte che istituisce procedure in materia di licenze o modifica procedure esistenti in materia di licenze ne dà notifica all'altra parte entro 90 giorni dalla pubblicazione. La notifica contiene le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione. Si ritiene che una parte rispetti la presente disposizione se ha notificato la procedura in materia di licenze d'importazione, o qualsiasi modifica della stessa, al comitato per le licenze d'importazione istituito a norma dell'articolo 4 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione, comprese le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale accordo. Per la Repubblica dell'Uzbekistan l'obbligo di notifica al comitato per le licenze d'importazione si applica a decorrere dalla data in cui la Repubblica dell'Uzbekistan diventa membro dell'OMC.
3. Su richiesta di una parte, l'altra parte fornisce senza indugio tutte le informazioni pertinenti, comprese quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione, in merito a qualsiasi procedura in materia di licenze d'importazione che intende adottare, ha adottato o mantiene in vigore, o a qualsiasi modifica delle procedure esistenti in materia di licenze.
ARTICOLO 44
Procedure in materia di licenze di esportazione1
1. Ciascuna parte pubblica ogni nuova procedura in materia di licenze di esportazione o qualsiasi modifica apportata a una procedura esistente in materia di licenze di esportazione in modo da consentire ai governi, agli operatori commerciali e alle altre parti interessate di prenderne conoscenza. Tale pubblicazione è effettuata, ove possibile, al più tardi 45 giorni prima dell'entrata in vigore di una nuova procedura in materia di licenze di esportazione o di qualsiasi modifica di una procedura esistente in materia di licenze di esportazione e, in ogni caso, non oltre la data in cui tale procedura o modifica prende effetto.
2. La pubblicazione delle procedure in materia di licenze di esportazione comprende le seguenti informazioni:
a) il testo delle procedure in materia di licenze di esportazione o di eventuali modifiche delle stesse;
b) le merci soggette a ciascuna procedura in materia di licenze di esportazione;
c) per ciascuna procedura, una descrizione del processo di presentazione della domanda di licenza di esportazione e gli eventuali criteri che un richiedente deve soddisfare per essere ammissibile a presentare una domanda di licenza di esportazione, come il possesso di una licenza di attività, la costituzione o il mantenimento di un investimento o l'esercizio dell'attività tramite una particolare forma di stabilimento nel territorio di una parte;
d) il punto o i punti di contatto cui le persone interessate possono rivolgersi per ulteriori informazioni sulle condizioni per ottenere una licenza di esportazione;
1 Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo impone a una parte di rilasciare una licenza di esportazione o impedisce a una parte di adempiere i propri obblighi o impegni derivanti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nonché dai regimi multilaterali di non proliferazione e dagli accordi in materia di controllo delle esportazioni.
e) l'organo o gli organi amministrativi cui presentare la domanda o altri documenti pertinenti;
f) una descrizione di qualsiasi misura o misure che la procedura in materia di licenze di esportazione intende attuare;
g) il periodo durante il quale ciascuna procedura in materia di licenze di esportazione avrà efficacia, salvo qualora tale efficacia sia mantenuta fino al ritiro o alla revisione in una nuova pubblicazione;
h) se la parte intende utilizzare una procedura in materia di licenze di esportazione per gestire un contingente di esportazione, il quantitativo complessivo e, se applicabile, il valore del contingente e le date di apertura e chiusura del contingente e
i) eventuali esenzioni dall'obbligo o eccezioni all'obbligo di ottenere una licenza di esportazione, le modalità per richiedere o utilizzare tali esenzioni o eccezioni e i criteri per concederle.
3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte notifica all'altra parte le proprie procedure esistenti in materia di licenze di esportazione. La parte che adotta una nuova procedura in materia di licenze di esportazione o modifica una procedura esistente in materia di licenze di esportazione notifica all'altra parte la procedura o la modifica entro 90 giorni dalla pubblicazione. La notifica include il riferimento alla fonte o alle fonti in cui sono pubblicate le informazioni richieste a norma del paragrafo 2 e, ove opportuno, include l'indirizzo del sito web ufficiale pertinente.
ARTICOLO 45
Scambi di materiale nucleare
La cooperazione in materia di scambi di materiale nucleare è disciplinata dall'accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e il governo della Repubblica dell'Uzbekistan del 6 ottobre 2003.
CAPO 3
MISURE DI DIFESA COMMERCIALE
ARTICOLO 46
Disposizioni generali
1. I testi seguenti sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis:
a) l'articolo XIX del GATT 1994;
b) l'accordo sulle misure di salvaguardia;
c) l'articolo VI del GATT 1994;
d) l'accordo antidumping e
e) l'accordo SCM.
2. Le disposizioni del presente capo non sono soggette al titolo IV, capo 14, del presente accordo.
ARTICOLO 47
Trasparenza
Le parti si avvalgono degli strumenti di difesa commerciale (misure antidumping, misure antisovvenzioni e misure di salvaguardia multilaterali) in piena conformità alle prescrizioni pertinenti dell'OMC e sulla base di un sistema equo e trasparente.
Misure di salvaguardia multilaterali
1. La parte che avvia un'inchiesta di salvaguardia ne dà notifica all'altra parte purché quest'ultima abbia un interesse economico sostanziale.
2. Ai fini del presente articolo, si ritiene che una parte abbia un interesse economico sostanziale se nei tre anni precedenti la data in cui è stata avviata l'inchiesta di salvaguardia figura tra i cinque maggiori fornitori del prodotto importato, in termini di volume o di valore assoluto.
3. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 4, su richiesta dell'altra parte, la parte che avvia un'inchiesta di salvaguardia e intende applicare misure di salvaguardia
a) notifica immediatamente per iscritto all'altra parte tutte le informazioni pertinenti all'origine dell'avvio dell'inchiesta di salvaguardia e dell'istituzione delle misure di salvaguardia, comprese, se del caso, informazioni relative all'avvio dell'inchiesta di salvaguardia, alle conclusioni provvisorie e alle conclusioni definitive dell'inchiesta,
b) e offre all'altra parte la possibilità di avviare consultazioni.
4. Nella scelta delle misure previste dal presente articolo, le parti si adoperano per privilegiare quelle meno pregiudizievoli per gli scambi bilaterali.
Misure antidumping e compensative
5. Immediatamente dopo l'istituzione delle misure provvisorie e prima della decisione definitiva, le parti provvedono a comunicare integralmente ed esplicitamente tutti i fatti e tutte le considerazioni essenziali su cui si fonda la decisione di applicare le misure, fatti salvi l'articolo 6.5 dell'accordo antidumping e l'articolo 12.4 dell'accordo SCM. Le informazioni sono comunicate per iscritto e le parti interessate dispongono del tempo sufficiente a formulare le proprie osservazioni su tali fatti e considerazioni essenziali.
6. Ciascuna parte interessata ha la possibilità di essere ascoltata per esprimere il proprio parere nel corso delle inchieste antidumping e antisovvenzioni, a condizione che ciò non ritardi inutilmente lo svolgimento delle inchieste.
ARTICOLO 48
Considerazione dell'interesse pubblico
Nel corso delle inchieste sui dazi antidumping e compensativi, l'industria interna, i consumatori, gli utilizzatori e gli importatori hanno il diritto di presentare informazioni e dati pertinenti, che le autorità incaricate dell'inchiesta prendono in considerazione, secondo le norme procedurali interne applicabili.
Regola del dazio inferiore
Qualora una parte decida di istituire un dazio antidumping, l'importo di tale dazio non supera il margine di dumping ma può, in linea di principio, essere inferiore a tale margine se è sufficiente a eliminare il pregiudizio arrecato all'industria interna.
CAPO 4 DOGANE
ARTICOLO 49
Cooperazione doganale
1. Le parti intensificano la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire un contesto commerciale trasparente, agevolare gli scambi, migliorare la sicurezza della catena di approvvigionamento, promuovere la sicurezza dei consumatori, evitare i flussi di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale e combattere il contrabbando e altre violazioni della legislazione doganale.
2. Al fine di attuare gli obiettivi di cui al paragrafo 1, e nei limiti delle risorse disponibili, le parti cooperano tra l'altro al fine di:
a) migliorare il diritto doganale e armonizzare e semplificare le procedure doganali, conformemente alle convenzioni e alle norme internazionali applicabili nel settore delle dogane e dell'agevolazione degli scambi, comprese quelle elaborate dall'Unione europea (inclusi gli orientamenti in materia doganale (customs blueprints)), dall'OMC e dall'Organizzazione mondiale delle dogane (in particolare la convenzione riveduta di Kyoto);
b) istituire sistemi doganali moderni, con moderne tecnologie di sdoganamento, disposizioni per gli operatori economici autorizzati, analisi e controlli automatizzati e basati sui rischi, procedure semplificate per lo svincolo delle merci, controlli successivi allo sdoganamento, sistemi trasparenti di valutazione in dogana e disposizioni relative ai partenariati tra dogane e imprese;
c) incoraggiare i più elevati standard di integrità nel settore doganale, in particolare alle frontiere, mediante l'applicazione di misure che rispecchino i principi della dichiarazione di Arusha dell'Organizzazione mondiale delle dogane;
d) procedere allo scambio delle migliori pratiche e fornire formazione e sostegno tecnico per la pianificazione e lo sviluppo delle capacità e per garantire i più elevati standard di integrità;
e) scambiarsi, se del caso, informazioni e dati pertinenti, nel rispetto delle reciproche norme sulla riservatezza delle informazioni e sulla protezione dei dati personali;
f) avviare azioni doganali coordinate tra le rispettive autorità doganali;
g) stabilire, ove pertinente e opportuno, il riconoscimento reciproco dei programmi e dei controlli doganali degli operatori economici autorizzati, comprese le misure equivalenti di agevolazione degli scambi;
h) perseguire, ove pertinente e opportuno, possibilità di interconnettività dei rispettivi sistemi di transito doganale.
ARTICOLO 50
Assistenza amministrativa reciproca
Le parti si prestano assistenza amministrativa reciproca in materia doganale conformemente al protocollo I.
ARTICOLO 51
Determinazione del valore in dogana
L'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC, disciplina la determinazione del valore in dogana delle merci negli scambi tra le parti ed è integrato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis.
CAPO 5
OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI
ARTICOLO 52
Obiettivo
L'obiettivo del presente capo è agevolare gli scambi di merci tra le parti prevenendo, individuando ed eliminando inutili ostacoli tecnici agli scambi.
ARTICOLO 53
Ambito di applicazione
1. Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione di tutte le norme, le regolamentazioni tecniche e le procedure di valutazione della conformità definite nell'accordo TBT che possono incidere sugli scambi di merci tra le parti.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente capo non si applica:
a) alle specifiche d'acquisto predisposte da organismi governativi per le proprie necessità di produzione o di consumo oppure
b) alle misure sanitarie e fitosanitarie definite nell'allegato A dell'accordo SPS, che sono contemplate dal capo 6.
ARTICOLO 54
Rapporto con l'accordo TBT
1. Gli articoli da 2.1 a 2.8, 2.11, 2.12, 3.1, 3.4, 3.5, 4, da 5.1 a 5.5, 5.8, 5.9, 6, 7.1, 7.4, 7.5, 8 e 9
e gli allegati 1 e 3 e dell'accordo TBT sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte.
2. La Repubblica dell'Uzbekistan completa il processo di ravvicinamento del proprio sistema di normazione all'accordo TBT, in particolare al codice di buona pratica, compresa la natura volontaria delle norme secondo la definizione dell'accordo TBT, entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
3. I riferimenti fatti al "presente accordo" nell'accordo TBT, quale integrato nel presente accordo, si intendono fatti, se del caso, al presente accordo tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Uzbekistan.
4. Nelle disposizioni dell'accordo TBT integrate nel presente accordo, per "membri" si intendono le parti del presente accordo.
ARTICOLO 55
Regolamentazioni tecniche
1. Ciascuna parte effettua, conformemente alle rispettive norme e procedure, una valutazione dell'impatto normativo delle regolamentazioni tecniche previste.
2. Ciascuna parte valuta la disponibilità di alternative, di natura regolamentare e non regolamentare, alla regolamentazione tecnica proposta, in grado di conseguire gli obiettivi legittimi della parte conformemente all'articolo 2.2 dell'accordo TBT.
3. Ciascuna parte utilizza le norme internazionali pertinenti come base per le proprie regolamentazioni tecniche, a meno che la parte che elabora la regolamentazione tecnica non sia in grado di dimostrare che tali norme internazionali risulterebbero inefficaci o inadeguate per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.
4. Le norme internazionali elaborate dalle organizzazioni elencate nell'allegato 5-A sono considerate le norme internazionali pertinenti ai sensi degli articoli 2 e 5 e dell'allegato 3 dell'accordo TBT a condizione che, nel corso della loro elaborazione, tali organizzazioni abbiano rispettato i principi e le procedure indicati nella decisione del comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC sui principi per l'elaborazione di norme, guide e raccomandazioni internazionali in relazione agli articoli 2 e 5 e all'allegato 3 dell'accordo TBT.
5. Su richiesta di una delle parti, il comitato di cooperazione valuta la possibilità di aggiornare l'elenco dell'allegato 5-A.
6. Se non ha utilizzato le norme internazionali come base per le proprie regolamentazioni tecniche, una parte individua, su richiesta dell'altra parte, qualsiasi deviazione sostanziale dalle norme internazionali pertinenti, chiarisce i motivi per cui tali norme sono state ritenute inadeguate o inefficaci per conseguire l'obiettivo perseguito e fornisce le prove scientifiche o tecniche su cui si è basata la valutazione.
7. Oltre a quanto previsto dagli articoli 2.3 e 2.4 dell'accordo TBT, ciascuna parte riesamina le proprie regolamentazioni tecniche al fine di aumentarne la convergenza con le norme internazionali pertinenti, tenendo conto, tra l'altro, di eventuali nuovi sviluppi intervenuti in tali norme internazionali nonché di eventuali mutamenti delle circostanze alla base delle divergenze dalle stesse.
8. Nell'elaborare regolamentazioni tecniche che possono incidere in maniera significativa sugli scambi, ciascuna parte assicura, conformemente alle proprie norme e procedure, l'esistenza di procedure che consentano alle persone delle parti di fornire contributi attraverso un processo di consultazione pubblica, salvo qualora sorgano o rischino di sorgere problemi urgenti di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente o sicurezza nazionale. Ciascuna parte consente alle persone dell'altra parte di partecipare a tale consultazione a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle proprie persone e rende pubblici i risultati del processo di consultazione.
ARTICOLO 56
Norme
1. Al fine di armonizzare le norme nel modo più ampio possibile, ciascuna parte incoraggia gli organismi di normazione nel proprio territorio e gli organismi regionali di normazione di cui una parte o gli organismi di normazione nel suo territorio sono membri a:
a) partecipare, nei limiti delle loro risorse, all'elaborazione delle norme internazionali da parte degli organismi internazionali di normazione competenti;
b) utilizzare le norme internazionali pertinenti come base per le norme da essi elaborate, tranne nel caso in cui tali norme internazionali risultino inefficaci o inadeguate, ad esempio a causa dell'insufficiente livello di protezione della vita e della salute umana che consentono, o a causa di fattori climatici o geografici fondamentali o di problemi tecnologici fondamentali;
c) evitare duplicazioni o sovrapposizioni con le attività degli organismi internazionali di normazione;
d) riesaminare a intervalli regolari le norme nazionali e regionali che non sono basate sulle pertinenti norme internazionali, al fine di aumentarne la convergenza con tali norme internazionali;
e) cooperare con gli organismi di normazione competenti dell'altra parte nelle attività di normazione internazionali. Tale cooperazione può aver luogo in sede di organismi internazionali di normazione o a livello regionale; e
f) promuovere la loro cooperazione bilaterale con gli organismi di normazione dell'altra parte.
2. Le parti dovrebbero scambiarsi informazioni:
a) sull'impiego delle norme a sostegno delle regolamentazioni tecniche;
b) sui rispettivi processi di normazione e sull'entità dell'uso di norme internazionali, regionali o subregionali come base delle proprie norme nazionali.
3. Se le norme sono rese obbligatorie integrandole o inserendo un riferimento alle stesse in un progetto di regolamentazione tecnica o in una procedura di valutazione della conformità, devono essere rispettati gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 59 del presente accordo.
ARTICOLO 57
Valutazione della conformità
1. Le disposizioni di cui all'articolo 55 riguardanti l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di regolamentazioni tecniche si applicano mutatis mutandis alle procedure di valutazione della conformità.
2. Qualora richieda una valutazione della conformità come esplicita assicurazione che un prodotto è conforme a una regolamentazione tecnica, una parte:
a) seleziona procedure di valutazione della conformità proporzionate ai rischi connessi, determinati sulla base di una valutazione del rischio;
b) valuta la possibilità di utilizzare quale garanzia di conformità, tra le opzioni per dimostrare la conformità alle regolamentazioni tecniche, la dichiarazione di conformità del fornitore, vale a dire una dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante sotto la sua esclusiva responsabilità e che esclude una valutazione obbligatoria da parte di terzi, e
c) su richiesta, fornisce all'altra parte informazioni sui criteri utilizzati per selezionare le procedure di valutazione della conformità per prodotti specifici.
3. Una parte, qualora richieda una valutazione della conformità da parte di terzi come esplicita assicurazione che un prodotto è conforme a una regolamentazione tecnica e non abbia riservato tale compito a un'autorità governativa come precisato al paragrafo 5:
a) ricorre di preferenza all'accreditamento per l'abilitazione degli organismi di valutazione della conformità;
b) utilizza al meglio le norme internazionali per l'accreditamento e la valutazione della conformità, nonché gli accordi internazionali cui partecipano gli organismi di accreditamento delle parti, ad esempio mediante i meccanismi della Cooperazione internazionale per l'accreditamento dei laboratori (ILAC) e del Forum internazionale per l'accreditamento (IAF);
c) aderisce, o invita i propri organismi di valutazione della conformità ad aderire, a seconda dei casi, ad accordi o intese internazionali operativi per l'armonizzazione o l'agevolazione dell'accettazione dei risultati della valutazione della conformità;
d) provvede affinché gli operatori economici possano effettuare una scelta tra gli organismi di valutazione della conformità designati dalle autorità di una parte per un determinato prodotto o insieme di prodotti;
e) garantisce che gli organismi di valutazione della conformità siano indipendenti dai fabbricanti, dagli importatori e dagli operatori economici in generale e che non vi siano conflitti di interessi tra gli organismi di accreditamento e gli organismi di valutazione della conformità;
f) consente agli organismi di valutazione della conformità di ricorrere a subappaltatori, compresi subappaltatori ubicati nel territorio dell'altra parte, per eseguire prove o ispezioni in relazione alla valutazione della conformità. Nessuna disposizione della presente lettera può essere intesa come divieto a una parte di imporre ai subappaltatori l'obbligo di soddisfare le stesse prescrizioni che l'organismo di valutazione della conformità che essa ha incaricato sarebbe tenuto a soddisfare per eseguire direttamente le prove o le ispezioni appaltate; e
g) pubblica su un unico sito web un elenco degli organismi che ha designato per effettuare tale valutazione della conformità nonché le informazioni pertinenti sull'ambito della designazione per ciascuno di tali organismi.
4. Nulla nel presente articolo osta a che una parte prescriva che la valutazione della conformità relativa a determinati prodotti sia effettuata da proprie autorità governative specifiche. In tali casi, la parte:
a) limita le tariffe per la valutazione della conformità al costo approssimativo dei servizi prestati e, su istanza di un richiedente della valutazione della conformità, chiarisce in che modo le tariffe applicate per tale valutazione della conformità si limitino al costo approssimativo dei servizi prestati, e
b) rende pubbliche le tariffe per la valutazione della conformità.
5. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 2 a 4, le parti accettano la dichiarazione di conformità del fornitore quale prova della conformità alle regolamentazioni tecniche vigenti per i settori e secondo le modalità specificati nell'allegato 5-B.
ARTICOLO 58
Cooperazione in materia di ostacoli tecnici agli scambi
1. Le parti rafforzano la loro cooperazione in materia di norme, regolamentazioni tecniche, metrologia, vigilanza del mercato, accreditamento e procedure di valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di agevolare l'accesso ai rispettivi mercati. A tal fine, le parti si adoperano per individuare e sviluppare meccanismi e iniziative di cooperazione in ambito normativo adeguati ai vari settori o alle diverse questioni, compresi:
a) lo scambio di informazioni ed esperienze riguardo all'elaborazione e all'applicazione delle rispettive regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformità;
b) iniziative per far convergere o allineare le regolamentazioni tecniche e le procedure di valutazione della conformità;
c) la promozione della cooperazione tra i rispettivi organismi competenti in materia di metrologia, normazione, valutazione della conformità e accreditamento e
d) lo scambio di informazioni sugli sviluppi intervenuti nelle sedi regionali e multilaterali pertinenti per quanto concerne le norme, le regolamentazioni tecniche, le procedure di valutazione della conformità e l'accreditamento.
2. Al fine di promuovere gli scambi commerciali tra di esse, le parti:
a) si adoperano per ridurre le differenze esistenti tra loro in materia di regolamentazioni tecniche, metrologia, normazione, vigilanza del mercato, accreditamento e procedure di valutazione della conformità, anche incoraggiando l'uso di strumenti pertinenti concordati a livello internazionale;
b) promuovono, in linea con le norme internazionali, il ricorso all'accreditamento a sostegno della valutazione della competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità e delle loro attività e
c) promuovono la partecipazione e, ove possibile, l'adesione della Repubblica dell'Uzbekistan e dei suoi organismi nazionali competenti alle organizzazioni europee e internazionali che si occupano di norme, valutazione della conformità, accreditamento, metrologia e funzioni correlate.
3. Le parti si adoperano per istituire e mantenere in vigore un processo che permetta di ravvicinare progressivamente le regolamentazioni tecniche, le norme e le procedure di valutazione della conformità della Repubblica dell'Uzbekistan a quelle dell'Unione europea.
4. Per i settori in cui l'allineamento è stato conseguito, le parti possono valutare la possibilità di negoziare accordi in materia di valutazione della conformità e di accettazione dei prodotti industriali.
ARTICOLO 59
Trasparenza
1. Nell'elaborare regolamentazioni tecniche che possono incidere in maniera significativa sugli scambi, ciascuna parte concede all'altra un periodo di almeno 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione delle regolamentazioni tecniche e delle procedure di valutazione della conformità proposte per presentare osservazioni scritte, tranne quando sorgano o rischino di sorgere problemi urgenti di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente o sicurezza nazionale. Una parte considera favorevolmente le richieste ragionevoli di prorogare il periodo concesso per formulare osservazioni.
2. La parte che riceve dall'altra parte osservazioni scritte su una propria proposta di regolamentazione tecnica o di procedura di valutazione della conformità:
a) su richiesta dell'altra parte, discute le osservazioni scritte con la partecipazione della propria autorità di regolamentazione competente, in un momento in cui è possibile tenerne conto, e
b) risponde per iscritto alle osservazioni entro la data di pubblicazione della regolamentazione tecnica o della procedura di valutazione della conformità.
3. Ciascuna parte, se richiesto dell'altra parte, fornisce informazioni in merito agli obiettivi, alla base giuridica e alla motivazione di una regolamentazione tecnica o di una procedura di valutazione della conformità che ha adottato o che intende adottare.
4. Ciascuna parte provvede affinché le regolamentazioni tecniche e le procedure di valutazione della conformità da essa adottate siano pubblicate su un sito web gratuitamente.
5. Ciascuna parte fornisce informazioni riguardanti l'adozione e l'entrata in vigore della regolamentazione tecnica e della procedura di valutazione della conformità e il testo definitivo adottato.
6. Ciascuna parte garantisce che tra la pubblicazione delle regolamentazioni tecniche e la loro entrata in vigore intercorra un intervallo di tempo ragionevole per consentire agli operatori economici dell'altra parte di conformarvisi. Per "intervallo di tempo ragionevole" si intende un periodo non inferiore a sei mesi, tranne nei casi in cui ciò costituisca un mezzo inefficace per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.
ARTICOLO 60
Marcatura ed etichettatura
1. Ciascuna parte riafferma che le proprie regolamentazioni tecniche che comprendono o riguardano esclusivamente la marcatura o l'etichettatura rispettano i principi dell'articolo 2.2 dell'accordo TBT.
2. Se una parte prescrive la marcatura o l'etichettatura obbligatoria dei prodotti, essa:
a) richiede solo le informazioni che sono pertinenti per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto o che indicano la conformità del prodotto ai requisiti tecnici obbligatori;
b) non prescrive l'approvazione preventiva, la registrazione o la certificazione delle etichette o delle marcature dei prodotti, né il pagamento di tariffe, come condizione preliminare per l'immissione sul proprio mercato di prodotti altrimenti conformi ai propri requisiti tecnici obbligatori, salvo qualora ciò sia necessario in considerazione degli obiettivi legittimi di cui all'articolo 2.2 dell'accordo TBT;
c) qualora imponga agli operatori economici l'utilizzo di un numero di identificazione unico, comunica tale numero agli operatori economici dell'altra parte, senza indebito ritardo e senza discriminazioni;
d) purché gli elementi elencati di seguito non siano fuorvianti, contraddittori o tali da generare confusione in relazione alle informazioni richieste dalla parte che importa le merci, ammette:
i) informazioni in altre lingue oltre a quella prescritta dalla parte che importa le merci;
ii) nomenclature, pittogrammi, simboli o elementi grafici riconosciuti a livello internazionale e
iii) informazioni aggiuntive oltre a quelle prescritte dalla parte che importa le merci;
e) accetta che l'etichettatura supplementare o le correzioni dell'etichettatura vengano effettuate in depositi doganali o in altre aree designate nel paese di importazione, a meno che tale etichettatura non sia prescritta dalla legislazione delle parti per motivi di salute e sicurezza pubblica, e
f) si adopera per accettare etichette che possono essere apposte su etichette esistenti o informazioni sulla marcatura o sull'etichettatura contenute nella documentazione di accompagnamento anziché fisicamente apposte sul prodotto.
3. Il paragrafo 2, lettera e), si applica fino alla data di adesione della Repubblica dell'Uzbekistan all'OMC.
ARTICOLO 61
Cooperazione in materia di vigilanza del mercato, sicurezza e conformità dei prodotti non alimentari
1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione in materia di vigilanza del mercato, sicurezza e conformità dei prodotti non alimentari ai fini dell'agevolazione degli scambi e della protezione dei consumatori e degli altri utilizzatori, nonché l'importanza del rafforzamento della fiducia reciproca sulla base di informazioni condivise.
2. Ai fini di un funzionamento indipendente e imparziale della vigilanza del mercato, le parti garantiscono:
a) la separazione delle funzioni di vigilanza del mercato dalle funzioni di valutazione della conformità e
b) l'assenza di interessi che potrebbero compromettere l'imparzialità delle autorità di vigilanza del mercato nello svolgimento delle attività di controllo o supervisione degli operatori economici.
3. Le parti possono cooperare e scambiare informazioni in materia di vigilanza del mercato, sicurezza e conformità dei prodotti non alimentari, in particolare per quanto riguarda gli aspetti seguenti:
a) attività e misure di vigilanza del mercato e di contrasto;
b) metodi di valutazione del rischio e prove sui prodotti;
c) richiami coordinati di prodotti o altre azioni analoghe;
d) questioni scientifiche, tecniche e regolamentari, al fine di migliorare la sicurezza e la conformità dei prodotti non alimentari;
e) questioni emergenti di notevole rilevanza per la salute e la sicurezza;
f) attività di normazione e
g) scambi di funzionari.
4. L'Unione europea può fornire alla Repubblica dell'Uzbekistan informazioni selezionate provenienti dal suo sistema di informazione rapida per quanto riguarda i prodotti di consumo di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 o dal sistema che lo sostituirà, e la Repubblica dell'Uzbekistan può fornire all'Unione europea informazioni pertinenti sulla sicurezza dei prodotti di consumo non alimentari e sulle misure preventive, restrittive e correttive adottate in relazione ai prodotti di consumo di cui alla legislazione pertinente della Repubblica dell'Uzbekistan. Lo scambio di informazioni può assumere la forma di:
a) uno scambio ad hoc, in casi debitamente giustificati, ad esclusione dei dati personali, o
b) uno scambio sistematico sulla base di un accordo eventualmente stabilito dal Comitato di cooperazione a norma dell'allegato 5-C.
5. Il comitato di cooperazione può stabilire nell'allegato 5-D un accordo sullo scambio periodico di informazioni, anche per via elettronica, in merito alle misure adottate per i prodotti non alimentari non conformi, diverse da quelle di cui al paragrafo 4.
6. Le parti utilizzano le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 3, 4 e 5 unicamente allo scopo di proteggere i consumatori, la salute, la sicurezza o l'ambiente.
1 Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).
7. Ciascuna parte considera riservate le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 3, 4 e 5.
8. Gli accordi di cui ai paragrafi 4 e 5 precisano il tipo di informazioni da scambiarsi, le modalità dello scambio e l'applicazione delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati personali. Il Comitato di cooperazione ha il potere di adottare decisioni al fine di stabilire o modificare gli accordi di cui agli allegati 5-C e 5-D.
9. Ai fini del presente capo, per "vigilanza del mercato" si intendono le attività svolte e le misure adottate dalle autorità pubbliche, comprese quelle adottate in collaborazione con gli operatori economici, sulla base delle procedure di una parte, per consentire a quest'ultima di controllare o esaminare la sicurezza dei prodotti o la loro conformità alle prescrizioni stabilite nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari. Per quanto concerne l'Uzbekistan, per operatore economico si intende il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore o il venditore.
ARTICOLO 62
Discussioni tecniche e consultazioni
1. Ciascuna parte può chiedere che siano discussi i progetti o le proposte di regolamentazione tecnica o di procedura di valutazione della conformità dell'altra parte che, a suo parere, possa compromettere significativamente gli scambi tra le parti. La richiesta è presentata per iscritto e indica:
a) la misura in questione;
b) le disposizioni del presente capo che destano preoccupazione e
c) i motivi della richiesta, compresa una descrizione delle preoccupazioni della parte richiedente in merito alla misura.
2. La richiesta è trasmessa dalla parte al coordinatore del capo TBT dell'altra parte designato a norma dell'articolo 63.
3. Le parti, su richiesta di una di esse, si riuniscono per discutere delle preoccupazioni espresse nella richiesta, di persona o tramite videoconferenza o teleconferenza, entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta e si adoperano per risolvere la questione il più rapidamente possibile. Qualora ritenga che la questione sia urgente, la parte richiedente può chiedere che la riunione abbia luogo entro un termine più breve. In tali casi l'altra parte considera favorevolmente tale richiesta.
4. Una parte può chiedere all'altra parte consultazioni su ogni questione attinente al presente capo presentando una domanda scritta al coordinatore del capo TBT dell'altra parte. Le parti compiono ogni sforzo per risolvere la questione in modo soddisfacente per entrambe.
5. Il presente articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti a norma del capo 14.
ARTICOLO 63
Coordinatore del capo TBT
1. Ciascuna parte nomina un coordinatore del capo TBT e ne comunica all'altra parte il recapito e le eventuali modifiche. I coordinatori del capo TBT collaborano per agevolare l'applicazione del presente capo e la cooperazione tra le parti su ogni questione attinente all'accordo TBT.
2. Le funzioni di ciascun coordinatore del capo TBT comprendono quanto segue:
a) seguire l'attuazione del presente capo, comprese eventuali questioni riguardanti l'elaborazione, l'adozione, l'applicazione o il controllo del rispetto di regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformità;
b) comunicare con il coordinatore del capo TBT dell'altra parte in merito alle iniziative adottate dalle parti per rafforzare la cooperazione in materia di elaborazione e miglioramento delle norme, delle regolamentazioni tecniche e delle procedure di valutazione della conformità;
c) organizzare, se del caso, le discussioni tecniche conformemente all'articolo 62 e
d) scambiare informazioni sugli sviluppi intervenuti nelle sedi non governative, regionali e multilaterali riguardo a norme, regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformità.
3. I coordinatori del capo TBT comunicano tra loro nei modi convenuti e atti all'esercizio delle loro funzioni.
ARTICOLO 64
Periodo transitorio
Per quanto riguarda la Repubblica dell'Uzbekistan, l'articolo 55, paragrafi 3, 6 e 7, l'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), l'articolo 57, paragrafo 3, lettere b) e d), l'articolo 57, paragrafo 5, e l'allegato 5-B si applicano cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.
CAPO 6
QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE
ARTICOLO 65
Obiettivi
L'obiettivo del presente capo è definire i principi applicabili negli scambi tra le parti alle misure sanitarie e fitosanitarie ("SPS") quali definite nell'accordo SPS dell'OMC, anche per quanto riguarda la salute degli animali e delle piante e la sicurezza alimentare, nonché alla collaborazione in materia di benessere degli animali, resistenza antimicrobica e sistemi alimentari sostenibili. Le parti applicano i principi definiti nel presente capo in modo da agevolare gli scambi ed evitare la creazione di ostacoli ingiustificati a questi ultimi, salvaguardando nel contempo il livello di protezione della vita o della salute umana, degli animali o delle piante di ciascuna parte.
ARTICOLO 66
Principi
1. Le parti provvedono affinché le misure SPS siano elaborate e applicate in base ai principi di proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e giustificazione scientifica e tenendo conto delle norme internazionali (previste nella Convenzione internazionale per la protezione delle piante firmata a Roma il 6 dicembre 1951 ("IPPC"), dall'Organizzazione mondiale per la salute animale ("OIE") e dalla Commissione del Codex Alimentarius ("Codex Alimentarius")).
2. Ciascuna parte provvede affinché le proprie misure SPS non introducano discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra il proprio territorio e quello dell'altra parte, nel caso in cui esistano condizioni identiche o analoghe. Le misure SPS non sono applicate in modo tale da costituire una restrizione dissimulata del commercio tra le parti.
3. Ciascuna parte provvede affinché le misure, le procedure o i controlli SPS siano attuati in maniera adeguata e le richieste di informazioni ricevute da un'autorità competente dell'altra parte siano trattate senza indebito ritardo e secondo modalità per i prodotti importati non meno favorevoli di quelle applicate per i prodotti interni analoghi.
ARTICOLO 67
Prescrizioni in materia di importazione e certificati SPS ufficiali
1. Le prescrizioni in materia di importazione di ciascuna parte si basano sui principi del Codex Alimentarius, dell'OIE e dell'IPPC e sulle relative norme, a meno che tali prescrizioni non siano giustificate da una valutazione del rischio basata su criteri scientifici ed effettuata conformemente alle norme internazionali applicabili previste dall'accordo SPS.
2. Le prescrizioni in materia di importazione della parte importatrice si applicano all'intero territorio della parte esportatrice; lo stesso vale per i certificati SPS ufficiali che possono essere richiesti per gli scambi tra le parti di prodotti agricoli, compresi vegetali e prodotti vegetali, fatto salvo l'articolo 69.
3. Ai fini del presente capo, per certificati SPS ufficiali si intendono i documenti rilasciati dalla parte esportatrice che garantiscono il rispetto delle prescrizioni in materia di importazione elencate, definite dal diritto della parte importatrice per quanto riguarda i prodotti cui si riferiscono.
ARTICOLO 68
Equivalenza
1. Su richiesta della parte esportatrice e previa valutazione positiva della parte importatrice, le parti riconoscono, in conformità delle procedure internazionali pertinenti, l'equivalenza di una particolare misura o di un insieme di misure o di sistemi applicati in generale o a un settore o parte di esso.
2. Il riconoscimento dell'equivalenza è stabilito dal Comitato di cooperazione ed è indicato nell'allegato 6.
ARTICOLO 69
Misure zoosanitarie e fitosanitarie
1. Le parti riconoscono la nozione di zone indenni e quella di zone a limitata diffusione di determinati parassiti o malattie conformemente all'accordo SPS e alle norme, direttive o raccomandazioni pertinenti del Codex, dell'OIE e dell'IPPC.
2. Nel determinare le zone indenni e le zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia, le parti tengono conto di fattori quali la posizione geografica, gli ecosistemi, la sorveglianza epidemiologica e l'efficacia dei controlli sanitari o fitosanitari nelle zone interessate.
3. La parte importatrice si basa sulla decisione di suddivisione in zone adottata dalla parte esportatrice per adottare misure sanitarie e fitosanitare che sono applicate alla parte esportatrice il cui territorio sia stato colpito da parassiti o malattie, a condizione che alla parte importatrice sia garantito il conseguimento di un livello di protezione adeguato.
ARTICOLO 70
Ispezioni e audit
1. Le ispezioni e gli audit effettuati dalla parte importatrice nel territorio della parte esportatrice per valutare i sistemi di ispezione e certificazione di quest'ultima sono eseguiti in conformità delle norme, direttive e raccomandazioni pertinenti dell'IPPC, dell'OIE e del Codex Alimentarius. Strutture per l'esportazione e fabbricanti specifici possono essere in qualsiasi momento oggetto di ulteriori ispezioni che rientrano nell'ambito dell'audit dei sistemi di ispezione e certificazione.
2. La parte importatrice che sia soddisfatta dei risultati di tali ispezioni e audit e conservi un elenco delle strutture o degli stabilimenti autorizzati ai fini dell'importazione di animali o prodotti animali riconosce gli stabilimenti situati nel territorio della parte esportatrice senza ispezione preventiva, qualora la parte esportatrice ne abbia fatto richiesta corredata delle opportune garanzie definite dalla parte importatrice.
3. Ciascuna parte basa l'accettazione delle garanzie sugli elementi seguenti:
a) la valutazione dell'autorità ufficiale competente e la sua capacità di controllare gli stabilimenti esportatori;
b) la garanzia scritta dell'autorità competente circa il rispetto delle prescrizioni minime della parte importatrice.
4. Ove possibile, la parte importatrice notifica all'altra parte un prodotto di base non conforme, indicando il motivo della non conformità, e le fornisce tutte le informazioni pertinenti su tali motivi.
5. I costi delle ispezioni e degli audit sono a carico della parte che li esegue conformemente alle proprie procedure interne.
ARTICOLO 71
Controlli all'importazione e oneri
1. Qualora i controlli all'importazione rivelino l'inosservanza delle pertinenti prescrizioni in materia di importazione, i provvedimenti adottati dalla parte importatrice devono fondarsi su una valutazione dei rischi correlati e non possono essere più restrittivi per gli scambi di quanto sia necessario per conseguire il livello adeguato di protezione sanitaria o fitosanitaria della parte importatrice.
2. Ogniqualvolta possibile, la parte importatrice notifica all'importatore o al suo rappresentante le partite non conformi indicando il motivo della non conformità e offre loro la possibilità di procedere a un riesame della decisione. La parte importatrice prende in considerazione qualsiasi informazione pertinente trasmessa per agevolare il riesame.
3. Una parte può riscuotere tasse a copertura dei costi sostenuti per effettuare controlli alla frontiera; le suddette tasse non dovrebbero superare i costi sostenuti.
ARTICOLO 72
Scambio di informazioni e cooperazione
1. Le parti discutono e si scambiano informazioni sulle misure SPS e sui provvedimenti per il benessere degli animali in vigore, sulla loro elaborazione e sulla loro attuazione. Tali discussioni e scambi di informazioni tengono conto, ove opportuno, dell'accordo SPS e delle norme, direttive e raccomandazioni dell'IPPC, dell'OIE e del Codex Alimentarius.
2. Le parti cooperano su questioni riguardanti la sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali, la salute delle piante e la resistenza antimicrobica mediante lo scambio di informazioni, competenze ed esperienze con l'obiettivo di sviluppare le capacità in tali settori. Tale cooperazione può comprendere l'assistenza tecnica. Sarà prestata particolare attenzione alla diagnosi e al controllo delle malattie degli animali e delle piante e al miglioramento dei sistemi di analisi del rischio. Il Comitato di cooperazione può adottare un programma di assistenza tecnica a tal fine.
3. Su richiesta di una di esse, le parti instaurano tempestivamente un dialogo sulle questioni SPS onde discutere di queste e di altre questioni urgenti contemplate dal presente capo. Il Comitato di cooperazione può adottare norme per lo svolgimento di tali dialoghi.
4. Le parti designano e aggiornano regolarmente i punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente capo.
ARTICOLO 73
Trasparenza
Ciascuna parte:
a) persegue la trasparenza per quanto riguarda le misure SPS applicabili agli scambi commerciali e, in particolare, i requisiti sanitari e fitosanitari applicati alle importazioni dell'altra parte;
b) comunica, su richiesta dell'altra parte e senza indebito ritardo, i requisiti che si applicano all'importazione di determinati prodotti e indica l'eventuale necessità di una valutazione dei rischi;
c) notifica senza indebito ritardo al punto di contatto dell'altra parte, per posta, fax o posta elettronica, qualsiasi rischio grave o rilevante per la salute umana, degli animali o delle piante, comprese eventuali emergenze alimentari, connesso alle merci oggetto di scambi tra le parti.
CAPO 7 PROPRIETÀ INTELLETTUALE
SEZIONE 1 DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 74
Obiettivi
Il presente capo persegue i seguenti obiettivi:
a) agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi e creativi tra le parti, contribuendo a un'economia più sostenibile e inclusiva per le parti;
b) agevolare e disciplinare gli scambi tra le parti e ridurre le distorsioni e gli ostacoli a tali scambi e
c) raggiungere un livello adeguato ed efficace di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
ARTICOLO 75
Natura e portata degli obblighi
1. Le parti attuano i trattati internazionali relativi ai diritti di proprietà intellettuale di cui sono firmatarie. L'accordo TRIPS contenuto nell'allegato 1C dell'accordo OMC è integrato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis. Le disposizioni del presente capo integrano e precisano ulteriormente i diritti e gli obblighi di ciascuna parte derivanti da trattati internazionali cui le parti hanno aderito nel settore della proprietà intellettuale.
2. Ai fini del presente capo, per "diritti di proprietà intellettuale" si intendono tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui agli articoli da 78 a 120 del presente capo e alla parte II, sezioni
da 1 a 7, dell'accordo TRIPS.
3. La protezione dei diritti di proprietà intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 ("convenzione di Parigi").
4. Il presente capo non osta a che una parte applichi disposizioni di legge che introducano norme più elevate per la protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, purché compatibili con il presente capo.
ARTICOLO 76
Esaurimento
1. Ciascuna parte prevede un regime di esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale a livello nazionale o regionale.
2. Nell'ambito del diritto d'autore e dei diritti connessi, l'esaurimento dei diritti si applica solo alla distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, dell'originale di opere o di altri materiali protetti o di loro copie.
ARTICOLO 77
Trattamento nazionale
1. Per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale contemplati dal presente capo, ciascuna parte accorda ai cittadini dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri cittadini in materia di protezione1 dei diritti di proprietà intellettuale, fatte salve le eccezioni già previste rispettivamente:
a) nella convenzione di Parigi;
1 Ai fini del presente paragrafo, la nozione di "protezione" comprende le questioni che incidono sulla disponibilità, sull'acquisto, sull'ambito di applicazione, sul mantenimento e sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, nonché le questioni che incidono sull'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale specificamente contemplati dal presente capo. Inoltre, ai fini del presente paragrafo, la nozione di "protezione" comprende anche le misure volte a prevenire l'elusione di misure tecnologiche efficaci e quelle riguardanti le informazioni sul regime dei diritti.
b) nella convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche ("convenzione di Berna"), riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 e modificata il 28 settembre 1979;
c) nella convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, conclusa a Roma
il 26 ottobre 1961 ("convenzione di Roma"), o
d) nel trattato sulla proprietà intellettuale in materia di circuiti integrati, adottato a Washington il 26 maggio 1989.
Per quanto riguarda gli artisti interpreti o esecutori, i produttori di fonogrammi e gli organismi di radiodiffusione, l'obbligo di cui al primo comma si applica soltanto in relazione ai diritti previsti dal presente accordo.
2. Una parte può avvalersi delle eccezioni consentite a norma del paragrafo 1 in relazione alle proprie procedure giudiziarie e amministrative, tra cui la possibilità di imporre ai cittadini dell'altra parte di eleggere il domicilio nel proprio territorio o di nominare un agente nel proprio territorio, purché tali eccezioni:
a) siano necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari di tale parte non incompatibili con il presente capo e
b) non siano applicate in modo tale da costituire una restrizione dissimulata del commercio.
3. Il paragrafo 1 non si applica alle procedure previste dagli accordi multilaterali conclusi sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ("OMPI") in materia di acquisto o mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale.
SEZIONE 2
NORME RELATIVE AI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
SOTTOSEZIONE 1
DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI
ARTICOLO 78
Accordi internazionali
1. Ciascuna parte rispetta:
a) il trattato dell'OMPI sul diritto d'autore (WCT), adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996;
b) il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT), adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996, e
c) il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, adottato a Marrakech il 28 giugno 2013.
2. Ciascuna parte compie ogni ragionevole sforzo per ratificare il trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive, adottato a Pechino il 24 giugno 2012, o per aderirvi.
ARTICOLO 79
Autori
Ciascuna parte conferisce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:
a) la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, integrale o parziale, delle loro opere con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
b) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie delle loro opere tramite la vendita o in altro modo;
c) qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che il pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento scelti individualmente e
d) il noleggio al pubblico di originali o copie delle loro opere.
ARTICOLO 80
Artisti interpreti o esecutori
Ciascuna parte conferisce agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:
a) la fissazione1 delle loro esecuzioni;
b) la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, integrale o parziale delle fissazioni delle loro esecuzioni con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
c) la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro esecuzioni;
d) la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, delle fissazioni delle loro esecuzioni, in maniera tale che il pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento scelti individualmente;
e) la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, salvo nel caso in cui l'esecuzione costituisca già di per sé un'esecuzione radiodiffusa o sia effettuata a partire da una fissazione, e
f) il noleggio al pubblico della fissazione delle loro esecuzioni.
1 Per "fissazione" si intende l'incorporazione di suoni o di loro rappresentazioni, o l'incorporazione di immagini in movimento, accompagnate o no da suoni, o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, la riproduzione o la comunicazione mediante apposito dispositivo.
ARTICOLO 81
Produttori di fonogrammi
Ciascuna parte conferisce ai produttori di fonogrammi il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:
a) la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, integrale o parziale, dei loro fonogrammi con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
b) la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, dei loro fonogrammi e delle relative copie;
c) la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, dei loro fonogrammi, in maniera tale che il pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento scelti individualmente, e
d) il noleggio al pubblico dei loro fonogrammi.
ARTICOLO 82
Organismi di radiodiffusione
Ciascuna delle parti conferisce agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:
a) la fissazione delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite;
b) la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, integrale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, delle fissazioni delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite;
c) la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, delle fissazioni delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite, in maniera tale che il pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento scelti individualmente;
d) la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro emissioni e delle relative copie, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite, e
e) la ritrasmissione senza fili delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se quest'ultima avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto d'ingresso.
ARTICOLO 83
Radiodiffusione e comunicazione al pubblico di fonogrammi pubblicati a scopi commerciali
1. Ciascuna parte prevede un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall'utilizzatore agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi qualora un fonogramma pubblicato a fini commerciali o una riproduzione del medesimo siano utilizzati per la radiodiffusione o per la comunicazione al pubblico.
2. Ciascuna parte provvede affinché la remunerazione equa e unica di cui al paragrafo 1 sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In assenza di un accordo tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi, ciascuna parte può stabilire le modalità di ripartizione della remunerazione equa e unica tra gli stessi.
ARTICOLO 84
Durata della protezione
1. Per quanto riguarda la Repubblica dell'Uzbekistan, il presente articolo si applica tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.
2. I diritti dell'autore di un'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte, indipendentemente dalla data in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico.
3. La durata della protezione di una composizione musicale con testo scade decorsi 70 anni dalla morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, indipendentemente dal fatto che esse siano o meno riconosciute come coautori: l'autore del testo e il compositore della musica, a condizione che entrambi i contributi siano stati specificamente creati per la rispettiva composizione musicale con testo.
4. Se il diritto d'autore appartiene congiuntamente ai coautori di un'opera, il periodo di cui al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo.
5. Per le opere anonime o pseudonime la durata della protezione termina 70 anni dopo che l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia, quando lo pseudonimo assunto dall'autore non lascia alcun dubbio sulla sua identità, ovvero se l'autore rivela la propria identità durante il termine indicato nella prima frase, la durata della protezione è quella prevista al paragrafo 1.
6. La durata della protezione di un'opera cinematografica o audiovisiva scade decorsi 70 anni dalla morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, indipendentemente dal fatto che esse siano o meno riconosciute come coautori:
a) il regista principale;
b) l'autore della sceneggiatura;
c) l'autore dei dialoghi e
d) il compositore della musica appositamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o audiovisiva.
7. I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono 50 anni dopo la prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.
8. I diritti degli artisti interpreti o esecutori scadono una volta decorsi almeno 50 anni dalla data di fissazione dell'esecuzione.
9. I diritti dei produttori di fonogrammi scadono una volta decorsi almeno 50 anni dalla data di fissazione o, se il fonogramma è stato lecitamente pubblicato durante tale periodo, 70 anni dopo tale pubblicazione. In mancanza di una pubblicazione lecita, se il fonogramma è stato lecitamente comunicato al pubblico durante tale periodo, la durata della protezione è di 70 anni a decorrere da tale atto di comunicazione. Ciascuna parte può prevedere misure efficaci al fine di garantire che gli utili generati nei 20 anni di protezione successivi ai 50 anni siano equamente ripartiti tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi.
10. La durata prevista dal presente articolo è calcolata a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo l'azione indicata.
11. Ciascuna parte può fissare una durata della protezione più lunga di quella prevista dal presente articolo.
ARTICOLO 85
Diritto sulle vendite successive
1. Ciascuna parte prevede, a favore dell'autore di un'opera d'arte figurativa originale, un diritto, definito come inalienabile, cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, a percepire una royalty sulle vendite successive basata sul prezzo di vendita ottenuto per ogni vendita dell'opera successiva alla prima cessione della stessa da parte dell'autore.
2. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite successive che comportano l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.
3. Ciascuna parte può prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1 non si applichi alle vendite successive allorché il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tale vendita successiva e il prezzo di rivendita non sia superiore a un importo minimo determinato.
4. La procedura di riscossione della remunerazione e i relativi importi sono stabiliti dal diritto di ciascuna parte.
ARTICOLO 86
Gestione collettiva dei diritti
1. Le parti favoriscono la cooperazione tra i rispettivi organismi di gestione collettiva al fine di promuovere la disponibilità di opere e altro materiale protetto nel territorio delle parti e il trasferimento tra i rispettivi organismi di gestione collettiva dei proventi dei diritti corrisposti per l'uso di tali opere o altro materiale protetto.
2. Le parti promuovono la trasparenza degli organismi di gestione collettiva, in particolare per quanto riguarda la riscossione dei proventi dei diritti, le detrazioni applicate ai proventi ottenuti, l'utilizzo di tali proventi, la politica di distribuzione e il proprio repertorio.
3. Ciascuna parte incoraggia gli organismi di gestione collettiva stabiliti nel proprio territorio e che rappresentano un altro organismo di gestione collettiva stabilito nel territorio dell'altra parte in forza di un accordo di rappresentanza a versare in modo preciso, regolare e diligente gli importi dovuti agli organismi di gestione collettiva rappresentati e a fornire a questi ultimi le informazioni sull'importo dei proventi dei diritti riscossi per loro conto e sulle eventuali detrazioni applicate a tali proventi.
ARTICOLO 87
Eccezioni e limitazioni
Le parti circoscrivono le limitazioni o le eccezioni ai diritti di cui agli articoli da 79 a 82 a determinati casi speciali che non siano in contrasto con il normale sfruttamento dell'opera o di altro materiale e non arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dei titolari.
ARTICOLO 88
Protezione delle misure tecnologiche
1. Per quanto riguarda la Repubblica dell'Uzbekistan, il presente articolo si applica tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.
2. Ciascuna parte prevede una protezione giuridica adeguata contro l'elusione di misure tecnologiche efficaci ad opera di persone consapevoli di perseguire tale obiettivo, o che si possono ragionevolmente presumere tali.
3. Ciascuna parte prevede una protezione giuridica adeguata contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, la locazione, la pubblicità per la vendita o la locazione o la detenzione a scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti o la prestazione di servizi che:
a) siano oggetto di promozione, pubblicità o commercializzazione, con la finalità di eludere misure tecnologiche efficaci;
b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere misure tecnologiche efficaci, o
c) siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di misure tecnologiche efficaci.
4. Ai fini della presente sottosezione, per "misure tecnologiche" si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, durante il loro normale funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi, così come previsto dalla legislazione nazionale. Le misure tecnologiche sono considerate "efficaci" nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari del diritto mediante l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizzi l'obiettivo della protezione.
5. Fatta salva la protezione giuridica di cui al paragrafo 1, in assenza di misure volontarie prese dai titolari, ciascuna parte può adottare misure appropriate per garantire che la protezione giuridica adeguata contro l'elusione di misure tecnologiche efficaci prevista in conformità del presente articolo non impedisca ai beneficiari delle eccezioni o delle limitazioni previste conformemente all'articolo 87 di avvalersi di tali eccezioni o limitazioni.
ARTICOLO 89
Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti
1. Per quanto riguarda la Repubblica dell'Uzbekistan, il presente articolo si applica tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.
2. Ciascuna parte prevede una protezione giuridica adeguata contro chiunque compia consapevolmente, senza averne diritto, i seguenti atti, ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere consapevole, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d'autore o di diritti connessi previsti dalla legislazione nazionale:
a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti e
b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti ai sensi della presente sottosezione, dalle quali si siano rimosse o alterate, senza averne diritto, le informazioni elettroniche sul regime dei diritti.
3. Ai fini del presente articolo, per "informazioni sul regime dei diritti" si intende qualsiasi informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o altro materiale di cui al presente articolo, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualsiasi informazione circa le condizioni di uso dell'opera o di altro materiale nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni.
4. Il paragrafo 2 si applica quando uno qualsiasi di tali elementi di informazione figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di altri materiali di cui al presente articolo.
SOTTOSEZIONE 2 MARCHI ARTICOLO 90
Accordi internazionali
1. Ciascuna parte:
a) osserva il protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1889 e modificato il 3 ottobre 2006 e
il 12 novembre 2007;
b) mantiene in vigore un sistema di classificazione dei marchi coerente con l'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi del 15 giugno 1957, modificato il 28 settembre 1979, e
c) compie ogni ragionevole sforzo per aderire al trattato di Singapore sul diritto dei marchi, concluso a Singapore il 27 marzo 2006.
ARTICOLO 91
Segni atti a costituire un marchio
Possono costituire un marchio tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure i suoni, a condizione che tali segni siano adatti:
a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e
b) a essere rappresentati nel registro dei marchi di ciascuna parte in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare.
ARTICOLO 92
Diritti conferiti dai marchi
1. Il marchio registrato conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di usare nel corso di operazioni commerciali un segno:
a) che sia identico al marchio registrato per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato;
b) che, a motivo dell'identità o della somiglianza con il marchio registrato e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti da tale marchio e dal segno, possa dare adito a confusione per il pubblico, compreso il rischio di associazione tra il segno e il marchio registrato.
2. Le parti instaurano un dialogo per consentire alla Repubblica dell'Uzbekistan di stabilire, conformemente alla legislazione dell'Unione, le misure giuridiche atte a garantire che il titolare di un marchio registrato abbia il diritto di vietare ai terzi di introdurre nel territorio della parte in cui il marchio è registrato, nel corso di operazioni commerciali, prodotti che non vi siano stati immessi in libera pratica.
ARTICOLO 93
Procedura di registrazione
1. Ciascuna parte predispone un sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni decisione negativa definitiva, compreso il rigetto parziale, adottata dall'amministrazione competente in materia di marchi è comunicata alla parte interessata per iscritto, debitamente motivata e impugnabile mediante ricorso.
2. Ciascuna parte prevede la possibilità per i terzi di opporsi alle domande o, se del caso, alle registrazioni di marchi. Tali procedimenti di opposizione prevedono un contraddittorio.
3. Ciascuna parte istituisce una banca dati elettronica delle domande e delle registrazioni di marchi, accessibile al pubblico.