REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL PARERE DI CONGRUITA' DEI COMPENSI RICHIESTI DAGLI ISCRITTI ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI BENEVENTO
REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL PARERE DI CONGRUITA' DEI COMPENSI RICHIESTI DAGLI ISCRITTI ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI BENEVENTO
Approvato con Del. n. 165 nella seduta del 17 luglio 2019
ART. I
Oggetto
ll presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi originati dalle istanze con cui gli iscritti agli albi professionali dell’ Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Benevento richiedono il rilascio di un parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi relativi all'attività professionale svolta.
ART. 2
Soggetti legittimati
L'istanza di rilascio del parere di congruità può essere depositata dai Medici e dagli Odontoiatri iscritti ai relativi albi, nonché dai loro eredi o aventi diritto in forza di legge.
ART. 3
Presentazione dell'istanza
ll soggetto, interessato al rilascio del parere di congruità, deve presentare istanza scritta da depositarsi in originale presso la segreteria dell’ Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Benevento secondo il modulo facente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento (allegato).
Presentata l'istanza, la segreteria dell'Ordine provvederà ad apporre il timbro di avvenuto deposito, con la data e numero di protocollo.
Al momento della presentazione dell'istanza, il richiedente è tenuto a rilasciare il
• consenso al trattamento dei propri dati da parte del Consiglio dell'Ordine, su apposita modulistica, anche contestuale alla domanda.
Art. 4
Modalità di presentazione dell'istanza
All'istanza dev'essere allegata tutta la documentazione utile per una corretta valutazione dell'attività professionale svolta e, in particolare:
- il preventivo rilasciato al paziente ai sensi del D.P.R. n.137/12 e Legge n. 27/2012 oppure la circostanziata esplicazione dei motivi che non hanno permesso la redazione di un preventivo scritto oppure le modalità diverse dalla forma scritta con cui il preventivo è stato reso noto al cliente;
la circostanziata relazione sull'attività svolta, con l'indicazione della sua durata, importanza e risultato conseguito, secondo i criteri di cui al successivo art. 8;
- l'onorario di cui si chiede l'opinamento, con la quantificazione specifica delle singole voci, afferenti all’intera prestazione eseguita.
ART.5
Esame e valutazione dell’istanza
La valutazione sull'istanza di rilascio del parere di congruità è rimessa alla cognizione della Commissione per gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e della Commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri, istituite con legge n.409 del 24 luglio 1985, che appunto assegna loro le attribuzioni di cui alla lettera e) dell'art.3 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 settembre 1946, n.223, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze per materia.
ART. 6
Responsabile del procedimento
L'istanza protocollata viene sottoposta alla prima riunione utile della competente Commissione.
Il Presidente di Commissione puo’ assumere la funzione di "responsabile del procedimento", ai sensi degli artt. 5 e seguenti della L. n.241/90, oppure assegnarla ad un componente della Commissione competente che procede, ai sensi degli artt. 7 e 8 della
citata legge, a comunicare l’avvio del procedimento all'istante e al controinteressato, ove
presente e ove ne sia possibile l’individuazione.
Con la comunicazione di avvio del procedimento, il Presidente o il consigliere delegato invita il controinteressato a prendere visione degli atti nonché a presentare eventuali controdeduzioni scritte e documenti, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, anche al fine di esperire il tentativo di conciliazione.
ART. 7
Richiesta di integrazione istruttoria
Il Presidente o il consigliere delegato può chiedere all'istante il deposito di integrazione documentale ritenuta utile, concedendo apposito termine; può, inoltre, convocare l'istante per chiarimenti.
Qualora l'istante non ottemperi all'invito o non risponda nei termini indicati, l'istanza viene dichiarata "allo stato improcedibile", con restituzione degli atti all'istante.
ART. 8
Consulenti
Le Commissioni competenti per materia, possono avvalersi del parere consultivo di esperti, nella disciplina oggetto del procedimento, scelti fra professionisti di chiara fama.
ART. 9
Elementi di valutazione
La Commissione competente per materia valuta la richiesta di rilascio del parere di congruità secondo criteri oggettivi di apprezzamento tra i quali:
a) numerosità di accessi, sedute e visite mediche;
b) volume documentale e spese documentate;
c) grado di complessità della prestazione professionale;
d) utilizzo di proprie apparecchiature e strumentazioni professionali;
e) intervento di collaboratori.
f) Trasparenza nei rapporti con il cliente.
ART. 10
Astensione
Tutti i componenti delle Commissioni competenti per materia, e gli eventuali esperti hanno l'obbligo di astenersi se ricorrono le ipotesi di cui all’art. 51 del c.p.c.
ART. 11
Segreto d'ufficio e professionale
l componenti delle Commissioni competenti per materia, ivi compreso il Presidente o il consigliere delegato, e gli eventuali esperti sono tenuti al rispetto assoluto del segreto d'ufficio e di quello professionale ai sensi dell'art. 10 del vigente codice di deontologia medica.
ART. 12
Tentativo di conciliazione
Nel caso di partecipazione al procedimento da parte del controinteressato, potrà svolgersi un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 3, primo comma, lett. e) del D.Lgs.
C.P.S. 233/1946, condotto dal Presidente.
Nell'ipotesi in cui le parti, appositamente convocate e comparse dinanzi al Presidente, dovessero addivenire alla volontà congiunta di conciliarsi sull'oggetto della controversia, deve essere redatto un processo verbale nel quale indicare le condizioni ed i termini dell'intervenuto accordo conciliativo nonché le modalità di esecuzione dello stesso.
In caso invece di non riuscito accordo, il Presidente redige un processo verbale nel quale si da atto esclusivamente della comparizione delle parti e del mancato raggiungimento tra di esse di un'intesa conciliativa sulla quantificazione dell'onorario controverso.
ART. 13
Motivi ostativi ed eventuale parere negativo totale o parziale
Qualora sia stato esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e sia stata effettuata la necessaria attività istruttoria per una compiuta valutazione della richiesta di congruità, ove il Responsabile del procedimento ( Presidente della Commissione o consigliere delegato) di ciascuna delle Commissioni competenti per materia ritenga di potere esprimere soltanto un parere in tutto o in parte negativo, comunica all'iscritto i motivi ostativi all'accoglimento integrale della richiesta e assegna un termine non superiore a 10 giorni per presentare osservazioni scritte o produrre ulteriore documentazione.
ART. 14
Parere di Congruità
Dopo avere esperito il tentativo di conciliazione, anche invano, ed effettuata l'istruttoria procedimentale nonché comunicato, in presenza degli eventuali presupposti, la sussistenza di motivi ostativi all'emanazione della congruità su un onorario così come quantificato, il Responsabile del procedimento ( Presidente della Commissione o consigliere delegato) rassegna le proprie conclusioni alla Commissione competente per materia affinché questa possa adottare, nel termine fissato dal presente regolamento, il provvedimento finale con l'accoglimento totale o parziale ovvero con il rigetto dell'istanza ricevuta.
Il provvedimento emanato, di accoglimento o di negazione, deve essere motivato anche se nel caso di adozione del parere di congruità la relativa motivazione può essere elaborata succintamente, sulla base degli elementi desumibili dall'istruttoria e secondo i criteri di cui all'art.9 del presente regolamento.
Fino all'adozione del provvedimento finale l'istante può rinunciare alla richiesta, corrispondendo comunque al Consiglio dell'Ordine, a titolo di rimborso delle spese di Segreteria, una somma pari al 5% dell'importo richiesto.
ART. 15
Termini
Il procedimento si conclude entro 120 giorni dalla data di deposito dell'istanza con il provvedimento di rilascio totale o parziale ovvero con il rigetto del parere di congruità.
Ove venga esperito il tentativo di conciliazione, i termini sono sospesi sino all'adozione del relativo provvedimento.
I termini sono inoltre sospesi nel caso di richieste di integrazioni, dal momento della richiesta sino al deposito delle integrazioni richieste o sino all'inutile decorso del termine assegnato per l'integrazione.
Il termine è inoltre sospeso, previa dichiarazione del Presidente da annotarsi a cura della segreteria, per il tempo necessario ad ottenere informazioni e certificazioni su stati, fatti o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Ordine.
Ai termini per gli adempimenti di cui al presente regolamento si applica la sospensione nel periodo feriale, secondo le modalità vigenti per i termini processuali civili.
ART. 16
Costo del parere e ritiro dei documenti
Al rilascio di copia del parere all'iscritto, consegue l'obbligo del pagamento di una tassa determinata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. C.P.S. n. 233/46 .
Art.17 Tutele
Avverso il provvedimento finale con il quale viene rigettata, totalmente o parzialmente, l'istanza di rilascio del parere di congruità, l'interessato può proporre ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa competente.
ART. 18
Entrata in vigore
Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo dell’ Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Benevento nella seduta del 14/05/2019 con delibera 132, successivamente modificato nella seduta del 17 luglio 2019 con delibera n.165 , è approvato dal Comitato Centrale della FNOMCeO e trasmesso dalla Federazione al
Ministero della Salute che, ai sensi dell’art. 35 del DPR 5 aprile 1950 n. 221, nel termine di tre mesi può, con decreto motivato, disporne l’annullamento per motivi di legittimità. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante inserimento sul sito istituzionale dell’ OMCeO di Benevento ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.