DETERMINAZIONE DELLA DIRIGENTE DEL CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE
(L.P. 2.8.2005, n. 14 - iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private)
det. n. 2/2 di data 14/02/2018
DETERMINAZIONE DELLA DIRIGENTE DEL CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE
(art.18 statuto Fondazione – procura di data 27.01.2016)
OGGETTO: Autorizzazione alla stipula con l’Università degli studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX di una convenzione per l’attivazione ed il funzionamento di una borsa di Dottorato di Ricerca in Food Science ( 33° ciclo).
IL DIRIGENTE
Premesso che :
- l’art 3. dello Statuto della Fondazione Xxxxxx Xxxx (FEM) prevede che la FEM promuove, realizza e sviluppa attività di istruzione e formazione, anche volte a promuovere una più diffusa cultura rurale e ambientale. Per perseguire tale finalità la Fondazione svolge attività di carattere universitario e post-universitario;
- l’art. 20 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento (ROF) prevede che al fine di favorire la formazione di specifiche professionalità nell’ambito delle attività istituzionali, la Fondazione può disporre direttamente o tramite terzi l’erogazione di borse di studio;
- il Decreto Ministeriale n. 45 dell’8 febbraio 2013,“Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” (nel seguito DM n. 45/2013) consente alle Università di richiedere l'accreditamento dei corsi di dottorato anche in convenzione con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale;
- FEM è interessata allo svolgimento ed allo sviluppo delle attività di ricerca nel settore del Food Science;
- FEM metterà a disposizione dell’Università degli studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX la somma di Euro 55.436,34 pari al valore della borsa messa a disposizione per attivare il 33° ciclo così ripartita:
• Euro 18.478,78 entro 30 giorni dalla sottsocrizione della convenzione;
• Euro 18.478,78 entro il 31 maggio 2018 previa richiesta da parte dell’Università degli studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX;
• Euro 18.478,78 entro il 31 maggio 2019, previa richiesta da parte dell’Università degli studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX;
- FEM si si impegna, altresì, a versare all’Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX eventuali maggiorazioni relative a periodi di formazione all’estero ai sensi dell’art. 9 del D.M. 45/2013;
- la borsa di dottorato è cofinanziato da Wageningen University;
- a seguito di una verifica contabile sono state accertate le risorse per finanziare 33° ciclo;
- l’Università degli studi di Napoli ha trasmesso la convenzioen sottoscritta in data 23 gennaio 2018;
- l’Università degli studi di Napoli ha provveduto all’emanazione di un bando di concorso nel rispetto del proprio Regolamento interno e degli impegni assunti con la presente convenzione;
- si rende necessario autorizzare in sanatoria la sottoscrizione della convenzione, perché erroneamente si era ritenuta che trattandosi di una borsa cofinanziata era quindi sotto la
soglia prevista dalla normativa provinciale sui contratti per la trattativa diretta (Euro 46.000,00);
tutto ciò premesso:
▪ visto lo schema di convenzione predisposto dall’Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX;
▪ visto l’art. 18 dello statuto FEM;
▪ visto l’art. 14 del ROF, in tema di “Funzioni del Dirigente”;
▪ visto l’art.17, comma 4, lett. b) e l’art 26, comma 1, lett. b) del ROF che prevedono rispettivamente l’adozione di determinazione ed il contratto nella forma di scrittura privata nel caso di spese ed entrate di importo pari o superiore alla soglia prevista dalla normativa provinciale sui contratti per la trattativa diretta (Euro 46.000,00);
▪ vista la procura speciale di data 27 gennaio 2016 (Rep. n. 41533, Raccolta n. 17751), registrata a Trento in data 12 febbraio 2016 al n. 1478.
d e t e r m i n a
1) di autorizzare in sanatoria, per quanto esposto in premessa, la stipula con l’Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX di una convenzione per il finanziamento di una borsa di Dottorato di Ricerca in in Food Science ( 33° ciclo);
2) per l’effetto, di procedere alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 1), in forza della procura speciale sopra richiamata;
3) di dare atto che al finanziamento della Borsa di dottorato 33° ciclo, per un importo complessivo di Euro 55.436,44 si farà fronte in parte con i fondi assegnati all’“Internazional Fem Research Scholl” (B00C1014I) in parte con fondi trasferiti da Wageningen University.
=== o 0 o ===
LA DIRIGENTE
LC dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx
x.xx Rizzoli
Allegato parte integrante e sostanziale
alla determinazione della dirigente del Centro Ricerca e Innovazione
n. 2 di data 14 febbraio 2018 composto complessivamente di n. 09 facciate
LA DIRIGENTE
- dott. ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx - x.xx Rizzoli
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI XXXXXX XXXXXXXX XX E LA FONDAZIONE XXXXXX XXXX – CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DA DESTINARSI AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN FOOD SCIENCE- 33° CICLO - CON SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI XXXXXX XXXXXXXX XX
VISTO l'articolo 4 della Legge 3 luglio 1998 n. 210, così come modificato dall’articolo 19,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010;
VISTO il Regolamento Ministeriale in materia di dottorato di ricerca, emanato con D.M.
8.2.2013, n. 45 e pubblicato sulla G.U.R.I. – serie generale - n. 104 del 6.5.2013;
VISTO il Regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di ricerca, emanato con X.X. x.
3143 del 23.9.2014;
VISTI i XX.XX. 11.9.1998, 14.12.1998 e 18.6.2008, con i quali vengono rideterminati gli importi delle borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, e vengono assoggettate le borse medesime al versamento del contributo INPS a gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 335/95 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 50 del 25.7.2000, con la quale è stato, fra l’altro, determinato in euro 774,68 annue il contributo che l’ente finanziatore deve erogare per tutta la durata del dottorato per le spese di funzionamento del corso;
TRA
l’Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX (CF 00876220633) rappresentata dal Rettore pro-tempore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Xxxxxxxxx (NA) il 4.1.1964, domiciliato per la carica in Napoli al corso Xxxxxxx X, autorizzato con delibera n.
adottata dal Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del
, d’ora in poi denominata Università
E
La Fondazione Xxxxxx Xxxx - Centro Ricerca e Innovazione (CF 02038410227), rappresentata dalla Dirigente del Centro Ricerca e Innovazione Dott.ssa Annapaola
Xxxxxxx, in qualità di legale rappresentante dell’ente medesimo, domiciliato per la carica in xxx X. Xxxx, 0, 00000 Xxx Xxxxxxx all’Adige (TN), autorizzata alla stipula del presente atto, giusta procura conferita dal Presidente in data 27 gennaio 2016 (Rep. n. 41533, Raccolta n. 17751), registrata a Trento in data 12 febbraio 2016 al n. 1478, d’ora in poi denominato Ente.
SI CONVIENE E SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE: ARTICOLO 1
(Oggetto)
L’Ente si impegna a finanziare una borsa di studio e si assume tutti gli oneri finanziari ad essa connessi precisati nei seguenti articoli. La borsa sarà destinata alla frequenza del corso di dottorato di ricerca in Food Science - 33° ciclo – di durata triennale, ed è aggiuntiva a quelle istituite e messe a concorso dall’Università, sede amministrativa del corso di dottorato medesimo.
La borsa verrà assegnata, solo ed esclusivamente, sulla base della graduatoria di merito formata in occasione degli esami di ammissione al dottorato.
L’Ente può concordare con il Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca una linea di formazione e di ricerca, nel quadro del programma di attività del dottorato, omogeneo con esso e su una tematica di interesse comune alle due istituzioni prevedendo anche una doppia supervisione del dottorando.
Al citato corso di dottorato si applica il Regolamento dell’Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX di Disciplina del Dottorato di Ricerca.
ARTICOLO 2
(Importi finanziati)
L’importo totale della borsa di studio per tutta la durata del corso ammonta a €
55.436,34 comprensivo di:
- oneri previdenziali nella misura del 22,48 % per l’anno 2018, del 23,14 % per l’anno 2019 e del 23,81 % per l’anno 2020;
- spese di funzionamento del dottorato di euro 2.324,05;
- importo annuo di € 1.363,85, a decorrere dal 2° anno, finalizzato alla costituzione di un budget per l'attività di ricerca da destinare al dottorando beneficiario della borsa di studio, così come previsto dall’art. 9 del D.M. 8 febbraio 2013 n. 45;
L’Ente, inoltre, verserà, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Regolamento Ministeriale in materia di dottorato di ricerca (emanato con D.M. 8.2.2013, n. 45) e dell'art. 15, penultimo comma, del citato Regolamento di Ateneo di Disciplina del Dottorato di Xxxxxxx, le quote finanziarie aggiuntive relative agli eventuali soggiorni all’estero del dottorando che godrà della borsa di studio - soggiorni che saranno concordati tra l’Università e l’Ente in via anticipata - entro trenta giorni dalla richiesta che sarà effettuata dall’Università.
Ogni altro eventuale onere aggiuntivo derivante da disposizioni di legge o regolamentari connesse al finanziamento ed all’erogazione della borsa di studio di cui all’articolo 1 sono a carico dell’Ente.
ARTICOLO 3
(Modalità di pagamento)
L’importo di cui all’articolo 2 sarà versato all’Università, in tre rate annuali mediante versamento da effettuare alle seguenti coordinate IBAN XX00X0000000000000000000000
- Banco di Napoli S.p.A. – xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00, Xxxxxx, previa specifica richiesta di accredito, come segue:
a) euro 18.478,78 entro trenta giorni dalla data della stipula della presente convenzione;
b) euro 18.478,78 entro il 31 maggio 2018;
c) euro 18.478,78 entro il 31 maggio 2019.
L’erogazione degli importi aggiuntivi previsti all’articolo 2 e 3° comma, della presente convenzione sarà richiesta mediante comunicazione scritta dall’Università. Il relativo versamento dovrà avvenire, con le medesime modalità sopra citate, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
ARTICOLO 4
(Collaborazione scientifica e didattica)
Il conferimento della borsa di studio oggetto della presente convenzione non dà luogo a rapporti di lavoro né con l’Università né con l’Ente, né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche.
La commissione giudicatrice dell’esame di ammissione al dottorato sarà integrata da un rappresentante dell’Ente esperto nella materia individuato congiuntamente dall’Ente e dall’Università.
Per l’attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione, le parti concordano altresì che rappresentanti dell’Ente potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei docenti che avranno ad oggetto l’ammissione dei dottorandi all’anno successivo.
L’attività di ricerca relativa alla borsa di dottorato cofinanziata verrà svolta anche presso l’Ente, che metterà a disposizione del dottorando la strumentazione necessaria e procederà, se del caso e a sua insindacabile discrezione, alla affiliazione del dottorando ai sensi del proprio “Regolamento della Fondazione Xxxxxx Xxxx sulle affiliazioni”. Affiliazione in relazione alla quale l’Università esprime sin d’ora il proprio nulla osta. Per la parte svolta presso l’Università, sarà compito dell’Università stessa garantire al dottorando il supporto ed i servizi generalmente riconosciuti.
ARTICOLO 5
(Impegni dell’Università)
L’Università garantisce la copertura assicurativa del dottorando, valida in tutto il mondo, contro infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi, limitatamente alle attività didattiche e di ricerca del dottorando svolte anche presso altre strutture.
L’Università garantisce il rimborso dei viaggi attinenti l’attività del dottorato, da spesare su fondi a disposizione della stessa.
ARTICOLO 6
(Riservatezza)
Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente convenzione e conseguentemente si impegnano a non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte e a non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione.
In ogni caso, le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate.
Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione.
ARTICOLO 7
(Trattamento dati personali)
Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.
ARTICOLO 8
(Proprietà dei risultati)
Ciascuna parte resterà titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:
a) al proprio “Background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni detenute e/o sviluppate a qualsiasi titolo in modo autonomo
da ciascuna delle parti in un momento precedente alla sottoscrizione della presente convenzione;
b) al proprio “Sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze che, sia pur attinenti al medesimo campo scientifico oggetto della presente convenzione, siano state sviluppate e/o conseguite durante lo svolgimento dell’attività contrattuale ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa.
Le parti riconoscono sin d’ora un diritto reciproco di utilizzazione, non esclusivo e gratuito, dei rispettivi Background ai soli fini della realizzazione delle attività oggetto della convenzione e limitatamente alla durata della stessa, con la precisazione che il diritto reciproco di utilizzazione non comprende, salvo diverso accordo, la facoltà di sub licenziare a terzi.
È espressamente vietato l’utilizzo del Sideground in assenza di accordo scritto fra le
parti.
La proprietà dei risultati e dei relativi diritti di proprietà industriale concernenti le attività di ricerca svolte dal dottorando, inclusi i diritti di sfruttamento patrimoniale, saranno dell’Ente, fatto salvo il diritto morale del dottorando di essere riconosciuto inventore.
Al dottorando e all’Università spetta il diritto di pubblicare e/o presentare, in maniera totale o parziale, i risultati delle attività oggetto della presente convenzione previo invio in forma riservata all’Ente della bozza della pubblicazione e/o presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell’invio della stessa a terzi.
L’Ente avrà la facoltà:
a) di comunicare al dottorando e/o all’Università entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del testo, quali informazioni riservate e/o strategiche devono essere eliminate, oppure
b) di richiedere che la pubblicazione e/o presentazione venga differita per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni, per consentire il deposito di eventuali privative.
Resta inteso che, in mancanza di qualsiasi comunicazione nei termini sopra indicati, il dottorando e/o l’Università potrà procedere all’invio a terzi della bozza della pubblicazione o presentazione.
Tutte le pubblicazioni e/o presentazioni scientifiche eventualmente prodotte dal dottorando che usufruisce della borsa finanziata dalla presente convenzione e derivate dall'attività svolta nell'ambito del ciclo di dottorato, oltre a indicare l’afferenza al Dottorato dell’Università, dovranno citare il sostegno all’attività di ricerca da parte dell’Ente.
In ogni caso le parti, ciascuna per quanto di ragione, assumono reciprocamente, per sè e per il proprio personale, l’obbligo a mantenere la più stretta confidenzialità in relazione ai risultati delle attività che possano essere oggetto di tutela tramite il deposito di privative industriali ovvero tramite utilizzo in regime di segretezza industriale e/o alle informazioni confidenziali detenute da ciascuna (relativamente al Background) e condivise, nonché trasmesse al dottorando in relazione alle attività di ricerca della presente convenzione. Le parti adotteranno le misure più idonee per garantire l’assunzione di tali obblighi di confidenzialità anche da parte del dottorando.
L’Università avrà in ogni caso il diritto di utilizzare a titolo gratuito e senza limiti di tempo, per scopi di didattica e ricerca, i risultati, fermi restando gli obblighi di cui sopra relativamente alle pubblicazioni e/o presentazioni, nonché alla confidenzialità.
ARTICOLO 9
(Durata)
La presente convenzione ha la durata di tre anni accademici e si intende in vigore sino alla scadenza del relativo Corso del 33° Ciclo del Dottorato di Ricerca in Food Science.
ARTICOLO 10
(MOG e codice dei valori e dei comportamenti)
L’Università è consapevole che l’Ente ha implementato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 ed è pertanto tenuta al rispetto dei principi generali e specifici in esso contenuti.
L’Università è altresì consapevole che l’Ente ha adottato un codice dei valori e dei comportamenti e ne è pertanto tenuta al rispetto e a non porre in essere alcun
comportamento che induca in qualsiasi modo l’Ente o i suoi amministratori, dirigenti, e dipendenti o collaboratori, a violare i principi in esso contenuti.
Il MOG e il codice dei valori e dei comportamenti sono pubblicati sul sito internet dell’Ente (xxxx://xxx.xxxxx.xx/Xxxxxxxxxxxxxxx-Xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/Xxxx- generali).
L’inosservanza di tali impegni da parte dell’Università costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l’Ente a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento.
L’Università è altresì consapevole che tale convenzione potrà essere oggetto di pubblicazione sulla pagina web “Amministrazione trasparente” dell’Ente, ad eccezione dei contenuti su cui le parti convengono espressamente e per iscritto di mantenere la riservatezza, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dall’art. 32 bis della Legge provinciale n. 23/1992, in materia di diritto di accesso.
ARTICOLO 11
(Disposizioni finali)
Qualora la borsa di studio cofinanziata ai sensi della presente convenzione non possa essere assegnata per mancanza di candidati idonei nella graduatoria di merito del concorso, le parti concordano di ridefinire con scambio di lettere gli accordi della presente allo scopo di formalizzare la eventuale autorizzazione all’utilizzo del finanziamento per il Ciclo successivo.
L'Università comunicherà eventuali rinunce da parte del dottorando sia in ordine di posto che di borsa di studio, anche se relative ad una frazione di corso.
Le eventuali somme versate all’Università, ma non utilizzate, saranno restituite all’Ente.
La presente convenzione viene redatta in duplice originale, ciascuno conservato agli atti della sede amministrativa di competenza, la quale provvederà al pagamento dell’imposta di bollo per l’originale di propria spettanza e, se del caso, alla registrazione in
caso d'uso ai sensi del D.P.R. 634/72. Il pagamento della relativa imposta è esclusivamente a carico di chi richiede la registrazione.
Per quanto non specificato si fa rinvio al Regolamento dell’Università di Disciplina del Dottorato di Ricerca.
Napoli,
IL RETTORE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI XXXXXX XXXXXXXX XX XXXX. XXXXXXX XXXXXXXX
San Xxxxxxx all’Adige,
LA DIRIGENTE DEL CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE DELLA FONDAZIONE XXXXXX XXXX
DOTT.SSA ANNAPAOLA RIZZOLI