Contract
Allegato A
Convenzione con Associazione di Volontariato per lo svolgimento di attività' di prevenzione del randagismo, adozione, cura e benessere degli animali d’affezione ai sensi della Legge Regionale Siciliana n. 15/2000.
L'anno 2021 il giorno _ del mese di presso la sede dell’Unione dei Comuni “Platani- Quisquina-Magazzolo” in xxx Xxxxxxx, 0
tra
L’Unione dei Comuni “Platani-Quisquina-Magazzolo” (di seguito “l’Ente”) – C.F.: 93039800847 - con sede in Xxxxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxx, 0, nella persona del Responsabile del III e IV Settore dell’Ente nato il a domiciliato per la carica in Xxxxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxx, 0, il quale interviene ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta,
e
Il sig. nato nella qualità di rappresentante legale dell’Associazione senza fini di “lucro “ ”, iscritta al n° dell'Albo delle Associazioni per la protezione degli animali, di
cui all’art. 19 della L.R. 15/2000, con D.D.S. n. _ con sede legale in .
RICHIAMATI
- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo settore”;
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- la L.R. n. 15/2000;
- la Determinazione del Responsabile del III e IV Settore n. del
Premesso che
-l’Amministrazione dell’Unione riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l’apporto per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale;
-il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del D.lgs. 117/2017);
-il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
-la legge regionale 15/2000 consente ai Comuni, anche in forma associata, di stipulare accordi con
associazioni di volontariato operanti nel settore della protezione degli animali, che dovranno avere finalità specifiche nel campo della salvaguardia e protezione degli animali e dovranno essere iscritte all’albo delle associazioni animaliste, senza finalità di lucro, della Regione Siciliana - Assessorato Regionale;
-con determinazione n. 16 del 29.03.2021 è stato approvato l’ avviso pubblico “per lo svolgimento di attività' di prevenzione del randagismo, adozione, cura e benessere degli animali d’affezione ai sensi della Legge Regionale Siciliana n. 15/2000”, successivamente modificato con determinazione dirigenziale n. 34 del 08.06.2021;
-il comma 3 dell’articolo 56 del D.Lgs. 117/2017 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
-dal giorno al giorno è stato pertanto pubblicato, sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni “Platani-Quisquina-Magazzolo” uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato in regola con i requisiti previsti dalla normativa di accedere alla collaborazione di cui all’oggetto;
-svolta la procedura comparativa, con determinazione n. del è stata individuata l’Associazione non lucrativa denominata per lo svolgimento delle attività elencate all’articolo 2 della presente convenzione.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art 1 - Oggetto della convenzione
L'Associazione , nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della L.R. 15/2000, si impegna per la realizzazione di attività finalizzate alla cura, sterilizzazione, affidamento temporaneo, adozione e/o eventuale mantenimento in strada dei cani vaganti nel territorio e sprovvisti di proprietario, nonché, all’adozione degli animali oggi ospitati nella struttura “La casa del cane” di Xxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxxx s.n.c. con sede in Cammarata (AG) a garanzia della loro salute e del loro benessere, allo scopo di evitare le riproduzioni naturali e così fronteggiare il fenomeno del randagismo canino. L’attività sarà offerta da operatori volontari inseriti in apposito elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni.
L'attività di intervento degli operatori volontari riguarderà:
1) l’individuazione dei cani randagi e del loro censimento, per ogni cane censito dovrà essere predisposta una scheda riportante la zona di avvistamento, la fotografia dell’animale e l’indicazione del microchip se già microchippato;
2) monitoraggio dello stato di salute dei cani vaganti presenti sul territorio dell’Unione, segnalando la eventuale necessità di visita veterinaria;
3) organizzazione di campagne periodiche di sensibilizzazione al rispetto dei diritti degli animali, di divulgazione delle tematiche animaliste e di incentivazione all’affidamento temporaneo, nonché, all’adozione dei cani randagi ricoverati nel canile rifugio “La casa del Cane” a carico dell’Unione e di quelli che, sia per condizioni precarie di salute sia perché cuccioli e quindi sottoposti a rischi maggiori di incolumità, saranno valutati poco inclini alla vita di strada;
4) nel caso di animali dati in adozione a privati cittadini, l’Associazione dovrà seguire l’iter amministrativo volto al rilascio dell’atto formale di adozione che conterrà i dati anagrafici, l’elencazione degli obblighi del nuovo possessore e la sua dichiarazione di assunzione di responsabilità;
un originale dell’atto di adozione, prodotto in triplice copia, sarà consegnato all’adottante, un altro trasmesso all’ASP - Distretto Veterinario competente per territorio per il trasferimento della proprietà dell’animale al nuovo possessore ed un ultimo resterà agli atti presso questo Ente; da quel momento in poi la proprietà dell’animale viene trasferita dall’Ente all’adottante, al quale ultimo sono da attribuirsi tutti gli obblighi e tutte le responsabilità connesse alla proprietà ai sensi della citata L. 15/2000; tuttavia, ai sensi della L.R. 15/2000, sarà cura sempre dell’ASP garantire, a sue spese, anche successivamente all’adozione dell’animale randagio, la sterilizzazione purché questa sia richiesta entro sei mesi dalla data del provvedimento di adozione;
5) nel caso di animali dati in affidamento temporaneo, seguire l’iter amministrativo volto al rilascio dell’atto di affidamento che conterrà i dati anagrafici, la dichiarazione di assunzione di responsabilità e l’elencazione degli obblighi dell’affidatario; gli originali dell’atto di affidamento, prodotto in duplice copia, saranno consegnati all’affidatario e all’Ente per restare allegato alla scheda anagrafica agli atti di questo Ente; l’Associazione dovrà, inoltre, verificare con periodicità le condizioni degli animali affidati, recandosi direttamente presso i domicili degli affidatari;
6) garantire che l’attività venga svolta con continuità, in modo da raggiungere risultati positivi, in base agli obiettivi riportati in questa convenzione;
7) assegnare un tutore a tutti gli animali liberi censiti, onde garantire il monitoraggio e segnalare lo stato di salute dell’animale;
8) fornire all’Ente consulenza riguardo i diritti e il benessere degli animali;
9) comunicare periodicamente i nominativi dei volontari che si occuperanno attivamente dei randagi presenti nel territorio dell’Unione;
10) dotare ogni volontario di un apposito tesserino di riconoscimento attestante la sua qualità di socio dell’Associazione;
11) segnalare gli animali feriti o in pericolo di vita e gli animali pericolosi per la salute pubblica dei cittadini sarà cura dell’Associazione indicare una persona fornita di telefono mobile in modo da garantire un interessamento al fine della cura dell’animale.
L’Associazione nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato, nonché degli obiettivi e delle disposizioni della pubblica amministrazione, provvede a fornire la propria collaborazione per lo svolgimento delle attività sopra individuate, garantendo la disponibilità di un sufficiente numero di volontari aderenti e di eventuali dipendenti, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati.
Il rapporto con eventuale personale dipendente o collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.
Art. 2 - Svolgimento delle attività
Le attività descritte al precedente articolo dovranno essere svolte seguendo le direttive del Responsabile del Settore Tecnico dell’Unione e secondo le indicazione della competente ASP Veterinaria e in collaborazione con la Polizia Locale dei Comuni aderenti all’Unione che dovrà accertare la presenza dei cani vaganti segnalati dall’associazione con specifico sopralluogo;
L'attività dell'associazione di volontariato è richiesta per dodici mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, con la presenza giornaliera dei volontari sul territorio comunale.
L'attività formativa, di controllo e monitoraggio andrà periodicamente concordata con il Responsabile del Settore Tecnico dell’Unione, sulla base della verifica dei risultati ottenuti e delle esigenze del territorio.
Il coordinatore dei volontari è responsabile del funzionamento dei servizi di volontariato, dell’utilizzo dei necessari DPI da parte dei volontari ed è tenuto ad operare in stretta collaborazione con l’Amministrazione e gli uffici preposti.
Durante lo svolgimento dell’attività, il personale volontario dovrà tenere un comportamento dignitoso e
corretto nei confronti del pubblico e dell'amministrazione dell’Unione.
Per la esecuzione della convenzione l’Associazione nomina, quale responsabile e garante del presente accordo nei confronti dell’Amministrazione, la persona sotto generalizzata:
Art. 3 - Obblighi dell'associazione
L’Associazione si impegna a prestare la propria collaborazione utilizzando i propri associati volontari, aventi i seguenti requisiti:
a) avere un’età non inferiore ai 18 anni;
b) essere in possesso di idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni inerenti le attività descritte dal presente avviso;
c) non avere riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
d) possesso delle nozioni tecniche necessarie per la corretta informazione sulle modalità di cura e mantenimento dei cani proposti in adozione e sulle norme comportamentali da adottare nei confronti dei cani vaganti.
L’Associazione garantisce, nei limiti di disponibilità dei propri volontari, la continuità dell'attività richiesta e si impegna ad individuare un referente dell’attività in convenzione, che fungerà da interlocutore con il Servizio erogato dell’Ente.
L’Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività, sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dall’art. 56 del D.Lgs. 117/2017.
L’Associazione garantisce che l’attività convenzionata è svolta nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia, con particolare riguardo alle norme di cui al D.Lgs. n.81/08 e smi.
Restano a carico dell’Associazione gli oneri per l’acquisto di DPI ed equipaggiamento del personale volontario.
Art. 4 - Assicurazione
A norma dell’articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione garantisce di avere stipulato una polizza con massimali adeguati per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, tenendo indenne l’Ente da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell’espletamento delle attività prestate.
Art. 5 - Rimborsi
1. Dato che “l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario” (articolo 17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell’articolo 56 del Codice stabilisce che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate.
I costi oggetto di rimborso spesa potranno riguardare, a titolo esemplificativo:
- carburante e affini;
- spese per trasporto pubblico;
- spese personali per il decoro dei volontari
- rimborsi pasti eventualmente consumati durante lo svolgimento dell’attività oggetto di convenzione
- revisione e manutenzione dei mezzi;
- per utilizzo di personale eventualmente impiegato;
- spese per formazione, organizzazione e preventivo addestramento dei volontari;
- assicurazioni;
- dispositivi in dotazione ai volontari;
- spese per il mantenimento e la cura dei cani vaganti quali mangime, prodotti antiparassitari, farmaci
su prescrizione del medico veterinario per patologie che non necessitano il ricovero presso struttura sanitaria;
- costi generali di gestione imputabili all’attività;
- spese della stessa natura di quelle rimborsabili sostenute dal coordinatore per i rapporti gestionali con l’Ente, l’organizzazione dei servizi e la gestione dei volontari;
- rimborso spese ai volontari documentabili con idonei giustificativi di spesa, o a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000, purché non superino l’importo di €10,00 giornalieri ed € 150,00 mensili e l’organo sociale competente abbia deliberato sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;
- costi telefonici sostenuti inerenti l’attività, nonché tutte le altre spese connesse (tariffe parcheggio ecc);
- eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione, firmata dal presidente dell’organizzazione; l’importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata (in una percentuale non superiore al 10% del totale chiesto per il rimborso). L’articolo 17, comma 3, del Codice vieta infatti i rimborsi spese di tipo forfettario. In tali casi l’Associazione annualmente trasmette all’Ente l’elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per lo svolgimento dell’attività;
- costi per la copertura assicurativa contro infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari (art.6 comma 9 presente convenzione) solo per la parte imputabile alla attività oggetto della convenzione;
2. La liquidazione del rimborso avverrà a seguito della presentazione all’Ente di apposita relazione consuntiva a rendiconto delle prestazioni effettuate, relative ai servizi di cui alla presente convenzione e alle spese sostenute sottoscritta dal Presidente.
3. L’intera documentazione contabile inerente le attività svolte in Convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall’Associazione e posta a disposizione dell’Ente per eventuali ulteriori verifiche.
Art. 6 - Importo
L’Unione dei Comune “Platani-Quisquina-Magazzolo” si impegna a corrispondere all’Associazione a titolo di contributo un rimborso spese massimo annuale di € 5.000,00 (cinquemila/00), ai sensi degli artt. 17,18 e 56 del D.Lgs 117/2017 (Codice terzo Settore). Il presente rimborso spese è finalizzato esclusivamente al sostegno dell’attività oggetto della presente convenzione e non saranno rimborsate eventuali somme eccedenti l’importo massimo prefissato.
La richiesta di rimborso spese, non dovrà superare € 80,00 per cane assistito dall’associazione e dovrà essere corredata da relazione riportante la specifica delle spese sostenute con indicazione dei microchip dei cani accuditi. Tale somma potrà essere superata in caso di terapie mediche prescritte dal veterinario convenzionato con l’Ente.
L'Associazione, ai sensi della Legge n. 136/2010, assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 7 - Natura del rapporto
Nello svolgimento dell’attività i volontari si atterranno alle indicazioni impartite in fase progettuale e di fissazione degli obiettivi, con modalità definite dalla presente convenzione.
L’attività dei volontari impiegati per gli obiettivi di cui alla presente convenzione, non potrà in nessun modo configurarsi come sostitutiva di personale dipendente.
Art. 8 - Attività di vigilanza
L’Ente vigila sul rispetto di quanto stabilito nella presente convenzione e, a tal fine, può disporre in qualsiasi momento l’effettuazione di visite ispettive per verificare la corretta erogazione e l’efficacia delle prestazioni previste.
Art. 9 - Risoluzione del rapporto
1. Ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, l’Ente ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Associazione.
Inoltre, l’Ente può risolvere la presente:
- qualora l’Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l’Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell’assetto associativo tale da far venir meno il rapporto instaurato con l’Ente.
2. Nel caso in cui l’Ente accerti che le attività convenzionate non sono fornite in conformità a quanto concordato, ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art. 1 della presente convenzione, dopo aver contestato almeno due volte, a mezzo lettera raccomandata, all’Associazione, le irregolarità rilevate può dichiarare la risoluzione del rapporto, senza oneri a proprio carico. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera dell’Ente.
3. In caso di risoluzione spetterà all’Associazione il rimborso delle spese affrontate nel corso dell’attività svolta fino a quel momento
Art. 10 - Imposta di registrazione
L’Associazione, ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266, è esentata dal pagamento dell’imposta di registrazione e di bollo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme di cui alle vigenti leggi in materia.
La presente convenzione consta di n. 11 articoli.
Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso
Per l’Unione “P.Q.M.”
Il Responsabile del III-IV Settore
Per L’Associazione
Il Rappresentante Legale