CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE1 PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE1 PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
tra
Comieco, Consozio Nazionale per il recupero ed il riciclo degli imballaggi a base
CELLULOSICA, X.Xxx 12303950153, con sede a Milano in xxx Xxxxxx Xxxxx, 0, in persona del legale rappresentante ovvero altra persona munita di idonea procura , C.F. nel proseguo anche solo “Convenzionante” o “COMIECO”
-da una parte-
e
, in qualità di Autorità di governo del servizio rifiuti ex art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011 territorialmente competente ovvero il Comune di o (forma associativa di comuni) titolare pro tempore delle funzioni di governo del servizio rifiuti ovvero
in qualità di gestore del servizio di raccolta rifiuti nel territorio , giusta delega …, con sede a , in , P.Iva in persona
del legale rappresentante , C.F. “Convenzionato”
(di seguito collettivamente “Parti”)
Premesso che
nel proseguo anche solo
-dall’altra parte-
- in data 1 aprile 2014 il Consorzio Nazionale Imballaggi (Co.Na.I.) e l’Associazione nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) hanno sottoscritto il nuovo Accordo Quadro (nel proseguo anche solo “Accordo Quadro”) di cui all’art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” (nel proseguo anche solo “T.U.A.”), finalizzato a garantire
1 Aggiungere le fms se in convenzione
l’attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni per il periodo 01.04.2014-31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Consorzio Convenzionante, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- in data 1 aprile 2014 è altresì entrato in vigore l’Allegato Tecnico (nel proseguo anche solo “Allegato Tecnico”) sottoscritto da ANCI, CONAI e COMIECO relativo alla gestione dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Convenzionante ed allegato alla presente convenzione (allegato “A”), che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- l’attuazione dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati Tecnici avviene mediante la stipulazione di un’apposita Convenzione locale con i vari Consorzi di filiera per il ritiro finalizzato al riciclo e/o al recupero di ciascuna tipologia di imballaggio. La Convenzione si compone di una Sezione I contenente le regole comuni a tutti i Consorzi di Filiera e di una Sezione II contenente le regole speciali di chiarimento, precisazione e/o integrazione del rispettivo Allegato Tecnico in vigore per ciascuno di essi.
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue
SEZIONE I
Articolo 1 – Premesse e allegati
1. Le premesse, l’Accordo Quadro, l’Allegato Tecnico e tutti gli altri allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente uniti alla presente.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nella Sezione II e quelle contenute nell’Allegato Tecnico (allegato “A”) prevalgono queste ultime.
Articolo 2 – Oggetto
1. La presente Convenzione ha ad oggetto il conferimento dei rifiuti di imballaggi a base cellulosica nonché – in caso di scelta in tal senso da parte del Convenzionato – delle frazioni merceologiche similari conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani svolto nel territorio specificato nella sezione II e la conseguente corresponsione dei corrispettivi per la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (art. 221, comma 10, lettera b, T.U.A.).
2. Le condizioni tecniche di conferimento, le modalità ed i luoghi di ritiro/presa in carico del materiale,
le regole per la verifica delle caratteristiche qualitative dei materiali, nonché i corrispettivi unitari e le modalità di pagamento sono comunque indicate, oltre che nella presente Convenzione, nell’Allegato Tecnico (allegato “A”).
3. Le Parti convengono altresì che eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell’Accordo Quadro o dell’Allegato Tecnico (allegato “A”) saranno automaticamente recepiti/e nella presente Convenzione.
Articolo 3 - Durata
1. La presente Convenzione ha effetto dalla sua sottoscrizione e
□2 fino al e potrà essere rinnovata nel rispetto della durata temporale del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe;
oppure
□ per tutta la durata del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe.
2. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 6 e 7 per le l’ipotesi di esercizio della facoltà di recesso ovvero di avveramento della condizione risolutiva.
3. Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative tali da far decadere l’Accordo Quadro o l’Allegato Tecnico, la Convenzione cesserà di avere efficacia.
Articolo 4 – Obblighi di trasmissione dati
1. Il Convenzionato ha l’obbligo di comunicare al soggetto affidatario del servizio “Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019” i seguenti dati3:
□ “dati standard” (allegato “B”);
□ “dati aggiuntivi” (allegato “C”);
2. L’iniziale adesione all’opzione “Comunicazione dati standard” non osta ad una successiva adesione all’opzione “Comunicazione dati aggiuntivi”, da effettuarsi mediante dichiarazione scritta trasmessa via pec (o raccomandata con ricevuta di ritorno) al Convenzionante e, nel caso di Convenzionato/Delegato, al Delegante.
3. L’adesione all’opzione “Comunicazione dati aggiuntivi”, in ogni ipotesi di Convenzionato/Delegato,
2 Barrare (ed eventualmente completare) la scelta circa una durata pari a quella dell’AQ oppure inferiore ma sempre nel rispetto della durata minima di un anno (cap. 6 nuovo AQ sulla facoltà di recesso).
3 Barrare l’opzione prescelta.
dovrà essere espressamente convenuta tra Xxxxxxxxx e Convenzionato.
4. Il Convenzionante ha l’obbligo di trasmettere al soggetto affidatario del servizio “Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019” i dati relativi alle quantità gestite e relativi corrispettivi così come riportato nell’allegato “D”. Tali dati saranno trasmessi semestralmente e potranno contenere anche informazioni relative alle analisi effettuate per la determinazione dei corrispettivi.
Articolo 5 - Titolarità degli imballaggi
1. Le Parti convengono che, per oggettive esigenze di certezza in ordine alla proprietà degli imballaggi oggetto della presente Convenzione in funzione degli obblighi di avvio a recupero e riciclo, il Convenzionante acquisisce la proprietà degli stessi in conformità a quanto specificato nell’Allegato Tecnico (allegato “A”) e/o nella Sezione II.
Articolo 6 – Recesso
1. Il Convenzionato, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi, via pec o raccomandata con ricevuta di ritorno e con un preavviso minimo di 90 giorni, al Convenzionante nonché, in caso di soggetto delegato, anche all’Autorità delegante.
2. L’esercizio del recesso deve essere comunque conforme anche a quanto stabilito nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”), e/o nella Sezione II.
Articolo 7 – Revoca della delega e/o della subdelega e risoluzione della Convenzione
1. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che gli obblighi di tracciabilità di cui al precedente articolo 4 perseguono l’interesse pubblico alla conoscibilità dei quantitativi di rifiuti di imballaggi conferiti e dei corrispettivi per essi percepiti.
2. Le Parti convengono altresì che la presente Convenzione si risolva di diritto (art. 1353 c.c.) nell’ipotesi in cui l’Autorità delegante comunichi al Convenzionato e al Convenzionante di revocare la delega rilasciata per la sottoscrizione della presente Convenzione in conformità a quanto ivi previsto. Resta inteso che il Convenzionante non ha alcun onere di verificare le motivazioni e la causa della revoca.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 1 la condizione risolutiva avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento da parte del Convenzionante della comunicazione della revoca della delega da parte dell’Autorità delegante.
4. Al fine di garantire il rispetto del Capitolo 6 dell’Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente atto che in ogni caso di revoca della delega l’Autorità delegante dovrà trasmettere al Convenzionante un’apposita comunicazione, contestuale alla revoca della delega, con la quale gli dovrà manifestare la
volontà di stipulare in proprio una nuova Convenzione o, in alternativa, di delegare un soggetto terzo senza soluzione di continuità. Il Convenzionante si impegna a garantire per un periodo di trenta giorni il ritiro del materiale conferito nelle more della sottoscrizione della nuova Convenzione.
5. Le Parti convengono infine che la disciplina di cui al presente articolo trovi applicazione anche nell’ipotesi di revoca della subdelega e che la revoca della delega comporti l’automatica decadenza anche dell’eventuale subdelega con conseguente applicazione, anche in tale ipotesi, della disciplina contenuta nel presente articolo.
Art. 8 - Adeguamento dei corrispettivi
1. Le Parti confermano ed accettano che, in conformità alle previsioni dell’Accordo Quadro (Capitolo 6
– “Corrispettivi”), i corrispettivi indicati nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) saranno rivalutati annualmente in misura pari al 95% dell’indice NIC relativo all’anno solare precedente, fermo restando quant’altro previsto dal Capitolo 6 dell’Accordo Quadro.
Art. 9 - Facoltà di avvalersi di terzi
1. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l’esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione. Esse convengono espressamente che, anche in tale ipotesi, la Parte che si avvale del terzo rimanga l’unica responsabile nei confronti dell’altra Parte per la corretta esecuzione delle prestazioni che la presente Convenzione pone a suo carico.
Art. 10 - Comunicazioni
1. Le Parti convengono che, fermo restando quanto eventualmente previsto dalla presente Convenzione per specifiche comunicazioni, qualsiasi comunicazione tra di esse debba essere effettuata per iscritto e trasmessa ai seguenti indirizzi e recapiti:
CONSORZIO
Indirizzo:
Via ,
Tel: ; Fax: ; e-mail:
Pec:
CONVENZIONATO
Denominazione:
Referente: Indirizzo:
Via ,
Ruolo:
Tel: ; Fax: ; e-mail:
Pec:
Ogni eventuale variazione di tali indirizzi e/o recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata all’altra Parte.
Art. 11 - Controversie
1. Considerato che l’Accordo Quadro (Capitolo 8 – “La Governance dell’Accordo”) prevede un apposito organismo paritetico ANCI-CONAI, denominato Comitato di Verifica, tra le cui funzioni rientra anche quella di comporre in via bonaria eventuali contrasti che dovessero insorgere in merito alla gestione e/o all’esecuzione delle Convenzioni locali, le Parti s’impegnano a sottoporre preliminarmente al predetto Comitato di Verifica ogni eventuale contrasto in merito all’interpretazione e/o gestione e/o esecuzione della presente Convenzione che dovesse tra loro insorgere sì da prevenire l’instaurarsi di contenziosi giudiziari. Qualora la composizione bonaria del contrasto non riuscisse, neppure con l’intervento dell’altro organismo paritetico previsto dall’Accordo Quadro e denominato Comitato di Coordinamento (Capitolo 8), le Parti avranno facoltà di adire l’Autorità giudiziaria secondo le regole ordinarie.
Art. 12 – Tutela della privacy
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (da qui in avanti il “Codice”), il Convenzionante, in qualità di Titolare del Trattamento, è tenuto ad informare i propri Convenzionati sull’utilizzo dei loro dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le seguenti finalità:
a. acquisizione di informazioni preliminari all’instaurazione del rapporto e selezione dei fornitori in relazione alle necessità del Consorzio;
b. rispetto di obblighi derivanti dalla Convenzione o previsti da leggi (es. obblighi contabili e
fiscali), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo;
c. - adempimenti connessi alla gestione dei rapporti contrattuali con i Convenzionati (comunicazioni, fatture);
d. - servizi di controllo interno ed esterno (sicurezza, qualità dei servizi, budget e controllo, revisione contabile);
e. - gestione del contenzioso.
Il rifiuto di fornire i dati o l’opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate preclude od ostacola la corretta gestione del rapporto contrattuale.
All’interno del Consorzio, i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati del fornitore, sono gli addetti alla contabilità, dei servizi generali, dell’Area Amministrativa.
Il diritto del Convenzionato di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se completi o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (che dovrà specificare), ai sensi degli artt. 7-10 del Codice privacy approvato con il D.Lgs. n. 196/2003, potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile Generale del trattamento presso la sede del Convenzionante.
Art. 13 – Definizioni e modalità di convenzionamento
1. Per le definizioni, qualora non specificato nella presente sezione, si fa rinvio all’Accordo Quadro, all’Allegato Tecnico ed al modello di delega.
2. In riferimento alle opzioni di convenzionamento previste dall’art. 2 dell’Allegato Tecnico, il Convenzionato dichiara di scegliere la seguente opzione:4
3. La modalità di convenzionamento e la quantità da gestire in Convenzione possono essere modificate nel rispetto delle scadenze temporali riportate all'art. 2 dell' Allegato Tecnico.
Art. 14 – Specificazione delle obbligazioni a carico del Convenzionato
1. Il Convenzionato si impegna a svolgere con la massima diligenza e professionalità le attività di propria competenza, così come previste e disciplinate dalle presente Convenzione e dai suoi allegati.
4 Riportare solo l’opzione scelta.
2. Il Convenzionato è tenuto a comunicare a Comieco, tramite l'area web riservata e/o pec, i dati e le informazioni elencati nelle schede “Dettaglio Comuni” (allegato “E”) e "Scheda Convenzioni" (allegato “F”). In particolare è fatto obbligo al Convenzionato di comunicare a Comieco i dati e le informazioni relativi a:
a) quantità previsionali di raccolta per tipologia e per bacino come definito in Convenzione (nel caso di opzione 1 è indicata la raccolta differenziata congiunta lorda e la resa di separazione degli imballaggi);
b) sistemi di raccolta adottati con particolare riferimento alle quantità di raccolta selettiva e di raccolta selettiva comunale di prossimità;
c) composizione del bacino di raccolta;
d) quantità di raccolta non gestite in Convenzione.
Le comunicazioni di cui ai punti a), b), c) devono essere effettuate dal Convenzionato all’atto della stipula della Convenzione e, successivamente, in occasione di ogni variazione del bacino di raccolta o delle modalità di raccolta. La comunicazione di cui alla lettera d) deve essere effettuata, di norma, entro 5 giorni lavorativi dalla fine del mese.
La mancata o non tempestiva comunicazione configura inadempimento contrattuale ed attribuisce a Comieco, previa apposita comunicazione scritta al Convenzionato, la facoltà di sospendere i pagamenti di cui al successivo art. 17.
3. Ai fini del conferimento in Piattaforma è fatto obbligo al Convenzionato di utilizzare idoneo documento di trasporto (formulario o altro documento equivalente) dal quale risulti:
a) la tipologia di raccolta in Convenzione (congiunta, selettiva, selettiva comunale di prossimità) con l’indicazione dei quantitativi per singolo bacino;
b) origine del rifiuto (comune o, se non coincidente, bacino di provenienza del rifiuto come definito in Convenzione);
c) data del conferimento;
d) dati identificativi della Piattaforma di conferimento. Dal documento di trasporto deve altresì risultare:
1) il codice CER 200101 nel caso di convenzione per l’avvio a riciclo del materiale proveniente dalla raccolta congiunta;
2) il codice CER 150101 nel caso di convenzione per l’avvio a riciclo del materiale proveniente dalla raccolta selettiva.
4. Il Convenzionato è reso edotto che, sui dati da esso comunicati, Comieco effettuerà controlli incrociati con i dati provenienti dalle Piattaforme e dai destinatari per il riciclo individuati da Comieco, e che i pagamenti da parte di Comieco sono condizionati agli esiti di tali controlli incrociati. In caso di difformità nei dati ricevuti, Comieco si riserva di sospendere i pagamenti dovuti al Convenzionato fino al completamento delle relative verifiche.
5. Il Convenzionato è reso edotto che la Piattaforma, quando individuata da Comieco, all’atto del conferimento è tenuta ad applicare quanto previsto agli artt. 2, 3 e 4 del Documento Audit e Qualità relativamente alle verifiche qualitative del materiale; il Documento Audit e Qualità forma parte integrante ed essenziale dell’Allegato Tecnico, ed è quindi vincolante per le Parti della presente Convenzione. Resta inteso che le difformità accertate dalla Piattaforma devono essere tempestivamente comunicate al Convenzionato per una verifica in contraddittorio.
6. Qualora il Convenzionato operi anche come Piattaforma di conferimento, sarà altresì suo obbligo svolgere - direttamente o tramite soggetto terzo non firmatario della Convenzione - i servizi aggiuntivi disciplinati con Comieco ai sensi del successivo art. 15
Art. 15 – Individuazione e gestione delle Piattaforme
1. Le Piattaforme, individuate secondo quanto previsto dagli artt. 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 dell’Allegato Tecnico, sono indicate nella “Scheda Convenzione” (allegato “F”). Di norma l’individuazione si estende per tutta la durata della Convenzione, fatto salvo quanto previsto all’art. 3.2.1 dell’Allegato Tecnico.
2. Il conferimento del materiale in Convenzione presso Piattaforme diverse da quella individuate nella “Scheda convenzione” come disponibile nell'area web riservata, nonché il conferimento di materiale effettuato nel mancato rispetto della ripartizione quantitativa dei flussi tra due o più Piattaforme, configura inadempimento contrattuale ed attribuisce a Comieco la facoltà di sospendere i pagamenti di cui al successivo art. 17.
3. Le Piattaforme individuate devono possedere i requisiti previsti dall'allegato 1 dell'Allegato Tecnico e devono assicurare che le attività di rispettiva competenza vengano svolte nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente.
4. Qualora il Convenzionato operi anche come Piattaforma di conferimento, con apposito contratto Comieco e il Convenzionato disciplinano il servizio di pressatura e l’etichettatura del materiale secondo le specifiche fornite dal Consorzio, ovvero l’erogazione dei servizi aggiuntivi per la messa a disposizione di materie prime secondarie a valle della raccolta, selezionate in materiale di classificazione 1.02, ovvero 1.04-1.05, conformi alla norma UNI EN 643 pressato in balle, o
comunque conformi per l’avvio a riciclo nell’industria cartaria.
5. Nel caso di Piattaforma individuata da Comieco, il Convenzionato si impegna a riconoscere alla Piattaforma - direttamente o tramite Comieco - gli oneri economici per la gestione delle frazioni estranee in attuazione di quanto previsto dalle Tabelle di cui all’art. 2 del Documento Audit e Qualità annesso all’Allegato Tecnico.
Art. 16 – Specificazione delle funzioni e degli obblighi di Comieco
1. Comieco è tenuto a svolgere, direttamente o indirettamente, le necessarie attività affinché le Piattaforme e il destinatario per il riciclo individuati da Comieco agiscano in conformità degli accordi assunti con la presente Convenzione e/o con altro ulteriore apposito accordo.
2. Nei limiti di quanto sopra specificato e ai fini della stipula della Convenzione, Comieco si impegna a comunicare alle parti interessate le Piattaforme più vicine ai punti di raccolta e rispondenti ai requisiti previsti dall’Allegato Tecnico, nonché nuove o diverse Piattaforme, qualora insorgano oggettivi ostacoli al conferimento presso quelle originariamente individuate ovvero ove emergano verificabili esigenze tecniche e tecnologiche per la corretta e migliore esecuzione della Convenzione. In tali casi Comieco si atterrà ai criteri di individuazione delle Piattaforme di cui all'art. 3.2.1 dell'Allegato Tecnico.
3. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità, Comieco, in collaborazione con i Convenzionati, realizza attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione ai sensi dell’art. 8 dell’Allegato Tecnico.
Art. 17 – Fatturazione e pagamenti
1. Il Convenzionato emette fattura con cadenza mensile nei confronti di Comieco, i pagamenti devono avvenire in conformità a quanto riportato all'art. 7 dell'Allegato Tecnico.
2. In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla Convenzione ed in particolare nei casi di cui ai precedenti artt. 14, commi 2 e 4, nonché 15, comma 2, in attesa degli esiti delle verifiche previste dal Documento Audit e Qualità, Comieco potrà sospendere i pagamenti, dandone motivata comunicazione scritta al Convenzionato entro la scadenza del termine di pagamento della fattura cui la comunicazione si riferisce. Rimane salvo quanto previsto dal successivo art. 19.
3. La maggiorazione del corrispettivo prevista dall’art. 5, secondo cpv, dell’Allegato Tecnico, per le quantità di raccolta selettiva comunale di prossimità, è condizionato al rispetto delle comunicazioni previste al precedente art. 14, comma 3, nonché all’indicazione specifica in fattura delle quantità come
riportate nei documenti di trasporto.
Art. 18 - Inadempimenti e penali del Convenzionato
1. Il Convenzionato che conferisce materiale proveniente da raccolta differenziata di rifiuti non urbani è tenuto al pagamento di una penale pari al 10% del controvalore di un anno di corrispettivo, sulla base delle quantità indicate nella “Scheda convenzione” (allegato “F”). E’ fatto salvo il maggior danno.
2. Nel caso di mancata comunicazione o aggiornamento dei quantitativi previsionali, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3.3.1, terzo cpv, dell’Allegato Tecnico, trova applicazione la penale ivi prevista secondo le seguenti modalità:
- in caso di conferimenti mensili e trimestrali superiori di oltre il 20% al dato previsionale mensile definito in Convenzione, Comieco non eroga il corrispettivo per la quota di materiale conferito in eccedenza rispetto al dato previsionale mensile. Qualora la difformità rispetto al dato previsionale venga recuperata entro i due mesi successivi al primo mese di scostamento, la penale non verrà applicata da Comieco;
- in caso di conferimenti mensili e trimestrali inferiori di oltre il 20% al dato previsionale mensile definito in Convenzione, Comieco trattiene al Convenzionato una somma pari al corrispettivo previsto dalla Convenzione applicato alla differenza tra il quantitativo effettivamente conferito ed il quantitativo previsionale atteso. Qualora la difformità rispetto al dato previsionale venga recuperata entro i due mesi successivi al primo mese di scostamento, la penale non verrà applicata da Comieco.
La penale verrà applicata al raggiungimento del quantitativo di scostamento di 5 tonnellate ovvero di 1 carico utile (25 t) nel caso in cui il Convenzionato provveda alla gestione della Piattaforma.
3. Nel caso in cui il Convenzionato abbia scelto di conferire in Convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio, verrà applicata una penale con le modalità di cui al comma precedente nei seguenti casi:
a) qualora il quantitativo effettivamente conferito nel mese precedente si discosti, in eccesso o in difetto, in misura superiore al 5% rispetto alla ripartizione mensile comunicata dal Convenzionato;
b) qualora il quantitativo annuale effettivamente conferito si discosti in misura superiore al 5% rispetto al quantitativo annuo comunicato dal Convenzionato;
c) qualora il Convenzionato non abbia comunicato a Comieco di voler conferire in Convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio in presenza di conferimenti mensili difformi per almeno un trimestre (sia in eccesso che in difetto) di oltre il 5% rispetto al corrispondente quantitativo previsionale mensile.
4. Nel caso di immotivato blocco dei conferimenti, senza osservare il termine di preavviso stabilito dall’art. 6 e/o le scadenze stabilite dall’Allegato Tecnico, Comieco trattiene dai pagamenti dovuti al Convenzionato una somma pari al corrispettivo previsto dalla Convenzione per le quantità previsionali non conferite nel periodo corrispondente alla mancata esecuzione della Convenzione.
5. Nei casi di inadempimento a quanto previsto agli artt. 14.2, e 15.2 della presente Convenzione, nonché nel caso in cui il Convenzionato ometta di evidenziare la presenza di sistemi di raccolta non protetti dalla pioggia e/o le relative quantità (art. 3 del Documento Audit e Qualità), sarà inoltre facoltà di Comieco recedere dalla Convenzione senza ulteriore obbligo di avviso, dandone comunicazione a CONAI. In tal caso Xxxxxxx avrà altresì facoltà di agire a tutela dei propri interessi e di quelli dei destinatari per il riciclo individuati da Comieco per gli eventuali danni subiti o subendi a causa dell’inadempimento del Convenzionato.
Art. 19 – Inadempimenti e penali del Convenzionante
1. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento della fattura da parte di Comieco, qualora il Consorzio non abbia preventivamente comunicato ai sensi dell’articolo 17.2 eventuali incongruenze non ancora risolte sui quantitativi comunicati dal Convenzionato, il Convenzionato potrà addebitare al Consorzio una penalità irriducibile a titolo di interesse di mora nella misura del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di due punti, per tutto il periodo che va dalla data di scadenza del pagamento della fattura alla data del pagamento effettivo.
Art. 20 - Cessione e modifiche della Convenzione
1. Nessuna Parti delle potrà cedere la Convenzione o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da essa derivanti senza il previo consenso dell’altra Parte.
Art. 21 – Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente Convenzione, dai suoi allegati, dall’Accordo Quadro e dall’Allegato Tecnico (Allegato “A”) si rinvia al codice civile ed alle altre norme applicabili, comprese quelle in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Le Parti dichiarano che il testo della Convenzione è stato discusso e definito in contraddittorio in ogni sua parte.
Allegato “B”
Dati Convenzionati opzione 1
Parte 1 – Scheda Anagrafica
Ragione Sociale | |
Partita IVA | |
Comune | |
Istat | |
Regione | |
Provincia | |
Cap Sede Legale | |
Indirizzo | |
Telefono | |
Sito Web | |
Referente | |
Nome | |
Cognome | |
Fax | |
Telefono 1 | |
Telefono 2 | |
E mail |
Parte 2 – Scheda Rifiuti
Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER
Istat Comune | Codice CER | Modalità di raccolta | Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno) |
Sezione 2. Dati rifiuti imballaggio, frazioni merceologiche, altre frazioni e rifiuti indifferenziati con relative modalità raccolta
Istat Comune | Codice CER | Descrizione CER | Kg |
Sezione 3. Impianti di destinazione
Istat Comune Produttore | Codice CER | Descrizione Cer | Ragione sociale Impianto | Istat Comune Sede Impianto | Totale (kg) | Tipo operazione |
Tali dati saranno trasmessi tramite portale web dedicato con cadenza semestrale con possibilità di effettuare upload e download degli stessi nei formati .xls o .csv.
Note:
1) Le schede 1 e 2 andranno compilate direttamente dal Comune Convenzionato o, qualora il Convenzionato operasse per delega da parte di più Comuni, deve ottemperare all’inserimento dei dati per ciascun Comune.
2) Le singole voci delle schede 1 e 2 potranno essere ripetute più volte in funzione della specificità delle raccolte relative (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, avviata a più impianti di trattamento, ecc).
3) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l’utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.
ALLEGATO “C”
Dati Convenzionati opzione 2
Parte 1 – Scheda Anagrafica
Ragione Sociale | |
Partita IVA | |
Comune | |
Istat | |
Regione | |
Provincia | |
Cap Sede Legale | |
Indirizzo | |
Telefono | |
Sito Web | |
Referente | |
Nome | |
Cognome | |
Fax | |
Telefono 1 | |
Telefono 2 | |
E mail |
Parte 2 – Scheda Rifiuti
Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER
Istat Comune | Codice CER | Modalità di raccolta | Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno) |
Trasmessi con cadenza annuale
Sezione 2. Automezzi
Istat Comune | Targa | Tipo | Alimentazione | Codice CER | Km Anno | Giro (urbano/extraurbano/entrambi) |
Trasmessi con cadenza annuale
Sezione 3. Dati Movimenti CER
Nome CAMPO |
Mese Riferimento |
Istat Comune Produttore |
Nome Impianto Destinazione |
Istat Impianto Destinazione |
Cer |
Kg |
Descrizione Rifiuto |
Operazione |
Operazione Descrizione |
Unità Misura |
Targa Automezzo |
Trasmessi con cadenza mensile o semestrale
Parte 3 – Dati economici
Comune | Costo Totale servizio (€/anno) | Costo trattamento (€/anno) | Ricavi vendita (€/anno) |
Trasmessi con cadenza annuale
Note:
1) Tutti i dati richiesti nelle Sezioni saranno trasmessi attraverso autenticazione su un sito web dedicato e, laddove possibile, attraverso la creazione di sistemi automatici di caricamento.
2) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l’utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.
ALLEGATO “D”
Dati Consorzi
I dati saranno trasmessi con cadenza semestrale utilizzando l’apposita area riservata a ciascun Consorzio nel sito web della Banca Dati Anci-Conai.
Parte 1 – Scheda Anagrafica
Nome Consorzio | Codice Consorzio | Nome Convenzionato | Partita IVA Convenzionato | Data Attivazione | Bacino | Nome Comune | Codice Istat | Provincia |
Parte 2 – Dati quantità e fatturati
Nome Convenzionato | Partita IVA Convenzionato | Bacino | Mese Conferimento | Codice Articolo | Raccolta Differenziata Conferita (ton) | Rifiuti di imballaggio conferiti (ton) | Fascia di qualità | Corrispettivi (euro iva escl.) | % frazione estranea | Sfuso Pressato | Mono Multi | Flusso |
Parte 3 – Dati analisi di qualità
Tale sezione è opzionale per i Consorzi e sarà definita all’interno dei singoli allegati tecnici.
Note:
1) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l’utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.