DATI DEL CLIENTE
PROPOSTA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA TERMICA
Il CLIENTE, come di seguito identificato, propone ad ALPERIA SMART SERVICES SRL, società con sede legale in xxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx, (xx seguito denominata anche “FORNITORE”), di concludere un CONTRATTO per la fornitura di energia termica per il punto d’allacciamento di seguito descritto, secondo le condizioni indicate nella presente “PROPOSTA DI CONTRATTO per la fornitura di energia termica” (di seguito denominata anche “PROPOSTA DI CONTRATTO”), nonché secondo le “Condizioni generali di fornitura” (allegato A) e “Condizioni economiche di fornitura” (allegato B). La presente PROPOSTA DI CONTRATTO si considera irrevocabile, ai sensi dell’art. 1329 c.c., per un periodo pari a 45 (quarantacinque) giorni dalla sua sottoscrizione.
DATI DEL CLIENTE
DENOMINAZIONE CLIENTE (nome e cognome o ragione sociale) | P. IVA / COD. FISC. | |
INDIRIZZO/SEDE LEGALE NEL COMUNE | CAP | |
VIA | N. | |
TEL. | FAX | |
LEGALE RAPPRESENTANTE | PERSONA DI RIFERIMENTO | TEL.CELL. |
PEC |
INDIRIZZO FATTURA*
DENOMINAZIONE INDIRIZZO | |
VIA | N. |
COMUNE | CAP |
* compilare solo se diverso da quello indicato nella sezione dati del Cliente
INDIRIZZO DELLA SOTTOSTAZIONE D’UTENZA
VIA | N. |
COMUNE | CAP |
* compilare solo se diverso dai dati del Cliente
DATI TECNICI DELLA SOTTOSTAZIONE D’UTENZA
NUMERO IMPIANTO
POTENZA CONTRATTUALE
AUTODICHIARAZIONE
Il CLIENTE come sopra identificato, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci dichiara:
- (solo per clienti consumatori) di essere stato informato del diritto di revocare la presente Richiesta, nei casi previsti dalla normativa vigente, nel termine di 14 giorni dalla conclusione del contratto (“diritto di ripensamento”), mediante comunicazione scritta da inviare entro lo stesso termine secondo modalità previste dalle Condizioni generali di fornitura;
- (solo per clienti consumatori) di essere consapevole che il presente Contratto è disciplinato anche dalla Parte III, Titolo III, Capo I del Codice del Consumo attualmente in vigore;
- che l’immobile oggetto della proposta contrattuale è in regola con le vigenti disposizioni urbanistiche e che lo stesso rientra nella sua legittima disponibilità, sollevando il FORNITORE da ogni responsabilità rispetto a pretese di terzi al riguardo.
INDIRIZZO PER INVIO COMUNICAZIONI
Il CLIENTE autorizza il FORNITORE a inviare tutte le comunicazioni inerenti al presente CONTRATTO al sotto indicato indirizzo E-mail o PEC:
INDIRIZZO E-MAIL o PEC
RICHIESTA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI RIPENSAMENTO
(Applicabile solo per contratto concluso al di fuori dei locali commerciali del Fornitore o a distanza)
Si
No
Richiesta del Cliente consumatore di avvio dell’esecuzione del contratto in via anticipata, ovvero durante il periodo di ripensamento, ai sensi del Codice del Consumo (art. 50.3)
Il CLIENTE dichiara esplicitamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c*, di aver preso atto, di esserne a conoscenza e di accettare gli allegati A (“Condizioni Generali di fornitura”) e B (“Condizioni economiche di fornitura”). Dichiara inoltre di conoscere e di accettare le condizioni contrattuali previste negli artt. 3.2 (“impegni del FORNITORE e del CLIENTE riguardo alla fornitura con diritto di esclusiva in favore del FORNITORE ”), 4.4 (“dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e obbligo di manleva”), 4.5 (“dichiarazione idoneità fluido e addebito spese”), 6.1 (“Interruzione della fornitura per forza maggiore”), 6.3 (“Obblighi del CLIENTE nel caso di sospensione prolungata”),
6.4 (“Interruzione per lavori”), 6.5 (“Sospensione della fornitura per inadempimento contrattuale”), 6.6 (“Esclusione risarcimento”), 7.3 (“Limite di proprietà e costi”), 7.4 (“Accessibilità”), 8.2 (“Tipologia del contatore e manipolazione”),
8.3 (“Ricostruzione dei consumi in caso di malfunzionamento”), 8.4 (“Contestazioni sulla misurazione”), 11.4 (“Termine di pagamento”), 11.5 (“Interessi di mora e comunicazione dell’avvenuto pagamento”), 11.6 (“Reclami”), 12.1 (“SEPA o cauzione”), 12.2 (“Integrazione della cauzione”), 13.3 (“Durata del contratto”), 13.4 (“Obbligo di disdetta”), 13.5 (“Divieto cessione del contratto”), 13.6 (“cessione del contratto da parte del FORNITORE”), 14.1 (“Risoluzione immediata del contratto”), 14.2 (“Recesso del FORNITORE”), 14.5 (“Recesso del CLIENTE”), 14.8 (“Modalità di recesso”), 14.9 (“Recesso del CLIENTE consumatore”), 16.1 (“Responsabilità del FORNITORE”), 17.1 (“Domicilio”),
17.2 (“Foro competente esclusivo”), 18.1 (“modifica unilaterale del contratto da parte del FORNITORE”), 18.3 (“forma scritta”), 18.4 (“facoltá del FORNITORE di avvalersi di soggetti terzi per realizzare le attività connesse alla fornitura del servizio di telecalore”) dell’allegato A (“Condizioni generali di fornitura”), nonché negli artt. 1.3 (“aggiornamento del corrispettivo dell’energia termica”), 1.4 (“modifiche retroattive delle condizioni economiche”), 1.5 (“fatturazione di una quantità minima di energia annua pari a 300 kWh per ogni kW di potenza contrattuale” [non presente per i teleriscaldamenti di Silandro, Bolzano, Merano]), 2 (“struttura del corrispettivo”), 3 (“Periodo di validità e aggiornamento del corrispettivo”), 4 (“durata del contratto”), dell’allegato B (“Condizioni economiche di fornitura”), sulle quali è stata richiamata la sua attenzione.
ALLEGATO A
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Premesso che,
- l’edificio o unità abitativa nel quale dovrà essere fornita l’energia termica (di seguito indicato anche “IMMOBILE DEL CONTRATTO”) risulta già allacciato alla rete di teleriscaldamento del FORNITORE ed è dotato di una Sottostazione d’utenza;
- il CLIENTE desidera attivare la fornitura di energia termica per L’IMMOBILE DEL CONTRATTO.
Tutto ciò premesso, si stabilisce quanto segue:
Articolo 1 - Premesse
Le premesse e gli allegati costituiscono parte essenziale, integrante ed indivisibile del presente CONTRATTO. In tal senso le parti contrattuali dichiarano espressamente di aver preso visione e conoscenza del presente allegato A (“condizioni generali”) e dell’allegato B (“condizioni economiche”) nonché di accettare le condizioni ivi contenute.
Articolo 2 - Definizioni e riferimenti normativi
Allacciamento: complesso di opere, tubazioni ed elementi accessori funzionali all’erogazione dell’energia termica a uno o più utenti; ha inizio con una diramazione dalla condotta stradale della rete e si estende fino al punto di fornitura;
ARERA: Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
Cliente o utente: persona fisica o giuridica che acquista l’energia termica;
Codice del Consumo: Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 pubblicato in Supplemento ordinario
n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 0000, x. 000 (X. Lgs. 206/2005), che ha approvato il Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229;
Condizioni economiche di fornitura (Allegato B): condizioni economiche di erogazione del servizio di telecalore che includono la tariffa di fornitura dell’energia termica o la formula per la determinazione, in modo univoco, della stessa e ogni altro corrispettivo applicato all’utenza per l’erogazione del servizio, inclusi i relativi criteri di aggiornamento;
Consumatore: Cliente che stipula il Contratto per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, ai sensi delle disposizioni del Codice del Consumo;
D.P.R. 445/00: DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 e s.m.i. ;
D.P.R. 59/09: D.P.R. n. 59 del 2 aprile 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2009 e s.m.i.;
Disattivazione: sospensione dell’erogazione del servizio al punto di fornitura a seguito della richiesta del Cliente, senza che sia prevista la rimozione di elementi della sottostazione di utenza;
Energia termica: calore per riscaldamento e/o raffreddamento, sia per uso industriale che civile, fornita dal FORNITORE;
Fattura di chiusura: fattura emessa a seguito della risoluzione del contratto di fornitura tra il FORNITORE e il CLIENTE e contenente la restituzione del deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal CLIENTE; Fornitore: Alperia Smart Services Srl, con sede legale in xxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx, fornitore del
servizio di telecalore e di seguito nominata “FORNITORE”;
G.D.P.R.: Regolamento UE del Parlamento del Consiglio europeo del 27 aprile 2016 (G.D.P.R. 2016/679);
Gestore della Rete o Gestore: ALPERIA Ecoplus Srl, con sede legale in xxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx, proprietaria della rete di teleriscaldamento nonché responsabile della sua realizzazione del suo esercizio oltre che della produzione, distribuzione e misurazione del calore fornito alle utenze della rete e di seguito nominata “GESTORE”;
Impianto secondario del CLIENTE: tutte le parti di impianto di proprietà e di competenza del CLIENTE che si trovano a valle del Punto di fornitura dell’energia termica;
Modulo ripensamento: modulo contrattuale per l’esercizio del diritto di ripensamento;
Parti: Fornitore e Cliente definiti congiuntamente;
Punto di fornitura (dell’energia termica): parte terminale dell’allacciamento in cui il FORNITORE consegna l’energia termica all’utente; coincide con il disaccoppiamento idraulico tra la rete e l’impianto dell’utente; in assenza di circuiti idraulici distinti tra la rete e l’impianto dell’utente, il punto di fornitura si identifica con il contatore di energia termica;
Rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento (o teleraffrescamento): qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;
Scollegamento dalla rete o scollegamento: sospensione dell’erogazione del servizio al punto di fornitura che, in aggiunta alla disattivazione, comprende la rimozione del contatore di energia termica e di eventuali altre parti di impianto;
Sottostazione d’utenza: apparato, composto da scambiatore di calore e/o gruppo frigorifero, contatore di energia termica e strumenti di controllo e regolazione, che costituisce l’interfaccia tra la rete e l’impianto dell’utente;
Temperatura di mandata: temperatura misurata sulla parte di mandata del circuito primario;
Temperatura di ritorno: temperatura misurata sulla parte di ritorno del circuito primario;
TUAR: Testo Unico della Regolazione dei criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento e delle modalità di esercizio da parte dell’utente del diritto di recesso per il periodo di regolazione 2018-2020.
Si applicano le altre definizioni del TUAR (Allegato A alla Del. ARERA 24/2018/R/tlr).
Articolo 3 - Oggetto del CONTRATTO di fornitura
3.1 La presente PROPOSTA DI CONTRATTO ha per oggetto le condizioni generali ed economiche per la fornitura di energia termica per l’IMMOBILE DEL CONTRATTO indicato nella Proposta del CLIENTE.
3.2 Con l’accettazione della PROPOSTA CONTRATTUALE il FORNITORE si impegna a fornire all’IMMOBILE DEL CONTRATTO energia termica per il riscaldamento e/o per usi igienico-sanitari alle condizioni indicate nel presente CONTRATTO. La potenza contrattuale deve essere uguale alla potenza della Sottostazione d’utenza indicata nel contratto di allacciamento o nell’impegno di allacciamento. Con l’accettazione della PROPOSTA CONTRATTUALE da parte del FORNITORE il CLIENTE s’impegna ad acquistare l’energia termica necessaria per l’IMMOBILE DEL CONTRATTO esclusivamente dal FORNITORE. L’obbligo vale ininterrottamente per l’intera durata del CONTRATTO, dalla messa in esercizio dell’ALLACCIAMENTO, fatto salvo il consumo di riserve energetiche già in possesso del CLIENTE. Per l’osservanza di tale obbligo il CLIENTE permette al FORNITOREE di adottare, eventualmente per l’impianto di riscaldamento esistente, idonee misure preventive, volte ad evitare, per la durata del CONTRATTO, la sua messa in esercizio. L'utilizzo di impianti supplementari, che portino a lungo termine ad una notevole riduzione dell'acquisto di energia termica dal FORNITORE (ad esempio riscaldamento centralizzato a gasolio, gas oppure legna), necessita di un accordo preventivo in forma scritta con il FORNITORE. Dalla summenzionata disposizione è comunque esclusa la riduzione del consumo di energia termica ottenuta con il risparmio energetico, risanamento energetico, la produzione di acqua calda da energia alternativa nell’ambito della produzione di acqua calda
(ad esempio pannelli solari o pompe di calore), così come il temporaneo utilizzo di una stufa a legna (in maiolica o tradizionale) e/o di un forno tradizionale. Il CLIENTE, nel caso di consumi ridotti per una delle suelencate cause, ha l’obbligo di avvisare preventivamente in forma scritta il FORNITORE.
Articolo 4 - Obblighi del CLIENTE
4.1 Il CLIENTE s’impegna a permettere al FORNITORE o a persone da esso incaricate di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria all’ALLACCIAMENTO su terreni, fondi o immobili di sua proprietà o di cui ha la legittima disponibilità e a consentirne l’accesso anche con mezzi motorizzati.
4.2 Le apparecchiature del CLIENTE devono rispettare le norme di legge vigenti ed avere caratteristiche tali da evitare danni all’ALLACCIAMENTO e alla rete di teleriscaldamento.
4.3 Il CLIENTE, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, dovrà fornire l’alimentazione elettrica alla Sottostazione d’utenza. Il CLIENTE non può interrompere l’alimentazione elettrica della sottostazione senza il consenso del FORNITORE.
4.4 Il CLIENTE dichiara che l’impianto elettrico per la fornitura dell’energia elettrica di cui al comma precedente è conforme alla normativa vigente e che è stata rilasciata, da un tecnico abilitato la relativa dichiarazione di conformità, che il CLIENTE, a suo esclusivo onere e carico, metterà a disposizione del FORNITORE qualora richiesta. Il CLIENTE manleverà il FORNITORE da ogni responsabilità derivante dalla non conformità dell’impianto elettrico alla normativa vigente.
4.5 È onere del CLIENTE accertarsi e garantire che il fluido presente nelle tubazioni del proprio Impianto secondario sia idoneo ai sensi del D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, e che quindi non provochi danni allo scambiatore di calore del FORNITORE il quale, in caso contrario, si riserva la facoltà di addebitare al CLIENTE i costi sostenuti per la manutenzione e/o sostituzione dello scambiatore stesso.
4.6 Nessun corrispettivo o rimborso di qualsiasi natura è dovuto dal FORNITORE al CLIENTE per la permanenza dell’ALLACCIAMENTO sulla/e proprietà del CLIENTE e/o su beni di cui egli abbia la legittima disponibilità.
Articolo 5 - Fornitura energia termica
5.1 Il FORNITORE fornirà al CLIENTE durante tutto l’anno energia termica sotto forma di acqua calda ad una temperatura di mandata compresa tra i 70 °C e i 90 °C. La temperatura di ritorno dovrà essere la più bassa possibile, ma non superiore a 55 °C. Il CLIENTE si impegna a mantenere sul lato primario una temperatura di ritorno non superiore a 55 °C (cinquantacinque gradi Celsius), e si impegna, a tal fine, ad adottare, sul lato secondario quindi sul proprio impianto, adeguati provvedimenti.
5.2 L’energia termica è a disposizione tutto l’anno in quanto utilizzata anche per la produzione di acqua calda sanitaria. Il CLIENTE è responsabile del rispetto delle normative vigenti in materia di orari e periodi di riscaldamento.
5.3 L’energia termica fornita può essere utilizzata solamente per lo scopo previsto nel presente CONTRATTO.
5.4 Ogni modifica nell’utilizzo dell’energia termica deve essere preventivamente autorizzata dal FORNITORE.
5.5 Il FORNITORE si riserva la facoltà di modificare a proprio giudizio gli orari dei periodi di riscaldamento comunicati dal CLIENTE, anticipandoli o posticipandoli fino a 30 minuti.
Articolo 6 - Sospensioni – Interruzioni - Riduzioni
6.1 Dovesse il FORNITORE , per cause di forza maggiore o per altri motivi non prevedibili e non evitabili con normali mezzi, essere impedito totalmente o parzialmente nella produzione, trasmissione o consegna dell’energia termica, esso sospenderà o ridurrà la fornitura fino alla rimozione degli ostacoli o dei guasti.
6.2 Il FORNITORE si obbliga a ripristinare la fornitura interrotta a causa di eventi elencati all’art. 6.1 nel minor tempo possibile.
6.3 Nel caso di una prolungata persistente interruzione della fornitura di calore il CLIENTE ha la responsabilità e l’onere di adottare, eventualmente in accordo con il FORNITORE , gli opportuni provvedimenti per evitare o ridurre eventuali danni a cose e/o a persone.
6.4 Il FORNITORE può interrompere temporaneamente la fornitura di energia termica per l’esecuzione dei lavori necessari al funzionamento dell’ALLACCIAMENTO. Tali interruzioni sono da mettere in atto solo dopo aver adeguatamente preavvisato il CLIENTE del periodo di interruzione, salvo il caso di imminente pericolo o in caso di forza maggiore.
6.5 Il FORNITORE è autorizzato a sospendere la fornitura di energia termica con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, se il CLIENTE, malgrado diffida scritta non rispetti le condizioni contrattuali concordate, in particolare se: non paga le fatture scadute; preleva devia o utilizza in violazione del presente CONTRATTO l’energia termica; modifica l’ALLACCIAMENTO senza il consenso scritto del FORNITORE, compreso anche un eventuale danneggiamento o allontanamento di parti dell’ALLACCIAMENTO; pregiudica il funzionamento del contatore; non ottempera alla richiesta del FORNITORE di rimuovere una modifica all’ALLACCIAMENTO, effettuata in violazione del CONTRATTO; rifiuti agli incaricati del FORNITORE l’accesso alle sottostazioni d’utenza, o l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria all’ALLACCIAMENTO. Il FORNITORE è autorizzato a riattivare la fornitura di energia termica, interrotta per i suddetti motivi, soltanto dopo la completa cessazione delle cause che hanno portato alla sospensione della fornitura e dopo il rimborso dei relativi costi, nonché pagamento degli eventuali arretrati.
6.6 Nei casi previsti dal presente articolo, il CLIENTE non avrà diritto di pretendere dal FORNITORE DI CALORE alcuna somma a titolo di risarcimento danni.
Articolo 7 - Allacciamento
7.1 Per l’attivazione della fornitura di energia termica è necessario che vi sia già un ALLACCIAMENTO installato all’interno dell’IMMOBILE DEL CONTRATTO del CLIENTE.
7.2 . L’ALLACCIAMENTO comprende le tubazioni di allacciamento lato primario (tubazione di mandata e di ritorno e cavi per la trasmissione dei dati) tra le tubazioni principali della rete di teleriscaldamento e la Sottostazione d’utenza, e la Sottostazione d’utenza stessa. Il punto di consegna dell’energia termica si trova immediatamente a valle delle giunzioni lato secondario della Sottostazione d’utenza.
7.3 Il CLIENTE ha il compito di provvedere a proprie spese, affinché il locale dov’è installata la sottostazione d’utenza sia adeguatamente dimensionato, che vi sia la necessaria aerazione, fornitura di energia elettrica, drenaggio dell’acqua e protezione dal gelo. L’ALLACCIAMENTO rimane di proprietà del FORNITORE . I costi per l’installazione e la manutenzione di tutte le parti dell’impianto secondario del CLIENTE, a partire dal punto di consegna dell’energia termica come sopra definito, sono a carico del CLIENTE.
7.4 La sottostazione d’utenza è installata in un vano che deve essere accessibile in ogni momento da parte del personale o dalle imprese incaricate dal FORNITORE . Nel caso in cui questo non fosse possibile, il CLIENTE si impegna a consentire, in ogni momento, al personale del FORNITORE o alle imprese da esso incaricate, l’accesso ai propri locali, per effettuare le necessarie letture, controlli e lavori alle apparecchiature di misura ed all’ALLACCIAMENTO così come le necessarie verifiche dell’ALLACCIAMENTO.
Articolo 8 - Misuratore e misurazione dell’energia termica
8.1 L’energia termica fornita viene misurata esclusivamente attraverso contatori di energia termica installati e tarati dal FORNITORE .
8.2 Tipo, modello e dimensione, nonché l’eventuale sostituzione del contatore sono decisi dal FORNITORE. Manipolazioni e/o danneggiamenti dei misuratori e prelievi di energia termica con elusione degli strumenti di misura saranno perseguiti ed autorizzeranno il FORNITORE alla stima del consumo non misurato, alla interruzione della fornitura di energia termica ed al recesso dal CONTRATTO.
Eventuali sigilli o piombi applicati dal GESTORE della RETE non possono essere rimossi o danneggiati. L’eventuale infrazione sarà sanzionata immediatamente e comporterà il diritto del FORNITORE di risolvere il contratto. Il CLIENTE è tenuto a denunciare tempestivamente per iscritto al FORNITORE eventuali danni da esso causati e/o danni causati da terzi alla Sottostazione d’utenza e/o all’ALLACCIAMENTO.
8.3 Nel caso in cui il gruppo di misura risulti non perfettamente funzionante o bloccato, il FORNITORE ricostruirà i consumi per il periodo compreso fra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, e il momento in cui si provvederà alla sua sostituzione. Se il momento del guasto o della rottura non è determinabile con certezza, il FORNITORE ricostruirà i consumi per un periodo non superiore a 365 (trecentosessantacinque) giorni precedenti dalla data di sostituzione del gruppo di misura. Il FORNITORE provvederà alla ricostruzione effettiva del consumo sulla base dei dati storici del triennio precedente o, in difetto, del minor periodo di durata del rapporto per cui sono disponibili i dati, provvedendo successivamente alla rettifica della fatturazione. In assenza di dati storici, il FORNITORE calcolerà il consumo in base alla media riscontrata nella categoria di appartenenza del CLIENTE.
8.4 In caso di contestazioni sulla misurazione dei consumi, il CLIENTE ha il diritto di richiedere al FORNITORE una verifica del gruppo di misura in contraddittorio. Il gruppo di misura sarà considerato difettoso nel caso si riscontrino errori superiori al +/- 2% (due per cento). Il costo delle operazioni di verifica, comprendenti anche le spese relative al personale, ai trasporti, ed all’eventuale nuovo gruppo di misura, sarà a carico del CLIENTE nel caso in cui l’errore rientri nei predetti limiti di tolleranza, in caso contrario sarà a carico del FORNITORE. In tutti i casi non saranno corrisposti al CLIENTE indennizzi e/o interessi sui conguagli.
8.5 La contestazione dei consumi risultanti dalla lettura del misuratore non costituisce per il CLIENTE giustificato motivo di sospensione del pagamento, parziale o totale, del corrispettivo della fornitura, fatto salvo il diritto al rimborso della parte pagata in eccesso rispetto all’esito della verifica in contraddittorio.
8.6 L’unità di misura della quantità di energia termica fornita indicata dal misuratore è il chilowattora (kWh) o il megawattora (MWh).
Articolo 9 - Impianto di regolazione
9.1 La sottostazione d’utenza messa a disposizione dal FORNITORE per la durata del CONTRATTO comprende la regolazione della sottostazione d’utenza stessa nonché la possibilità di allacciare più circuiti del CLIENTE.
9.2 L’allacciamento all’impianto di regolazione nonché tutti i servizi non espressamente descritti nel presente contratto sono a carico del CLIENTE.
Articolo 10 - Corrispettivo dell’energia termica
10.1 Per l’energia termica consegnata sarà convenuto il corrispettivo secondo quanto previsto dall’allegato B (condizioni economiche di fornitura) del presente CONTRATTO, salvo eventuali accordi particolari con il CLIENTE. A tale importo devono essere aggiunte imposte ed altri oneri previsti dalla normativa vigente.
10.2 Le spese straordinarie, dettagliate nell’allegato documento “costi accessori” saranno fatturate al CLIENTE.
Articolo 11 - Fatturazione e pagamenti
11.1 La base per la fatturazione della quantità di energia termica fornita dal FORNITORE al CLIENTE risulta dal conteggio delle letture del contatore.
11.2 Il contatore sarà letto per via telematica dal FORNITORE . Il consumo fatturato corrisponde quindi sempre al consumo effettivo, salvo malfunzionamento o blocco del sistema di misurazione o in altri casi in cui il FORNITORE risulti impossibilitato ad effettuare la lettura e/o utilizzare il dato di lettura.
11.3 La fatturazione sarà mensile o bimestrale a discrezione del FORNITORE.
11.4 Il CLIENTE si impegna a pagare le fatture alla scadenza. La relativa scadenza nonché le modalità di pagamento saranno indicate in fattura. In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri o corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente.
11.5 Nel caso in cui la fattura emessa dal FORNITORE non venga saldata entro il termine sopra indicato, il CLIENTE sarà assoggettato ad un interesse di mora - calcolato su base annua - pari al Tasso Legale per i primi 10 giorni di ritardo ed al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) della Banca Centrale Europea
maggiorato di 3,5 punti percentuali per i successivi giorni. Se il CLIENTE dovesse pagare l’importo dovuto è obbligato ad inviare entro 24 ore dal pagamento al FORNITORE DI CALORE a mezzo Fax o e-mail, copia del pagamento.
11.6 Eventuali reclami relativi ad una fattura sono da comunicare entro 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura stessa in forma scritta con le modalità e agli indirizzi indicati al punto 14.6.
Articolo 12 - Garanzie di Pagamento
12.1 Salvo che i pagamenti delle fatture siano effettuati mediante ordine diretto SEPA, il FORNITORE si riserva la facoltà di chiedere al CLIENTE il versamento tramite addebito sulla fattura di un deposito cauzionale pari a 7,00 Euro per ogni kW di potenza contrattuale. Il deposito cauzionale verrà restituito successivamente alla risoluzione del presente CONTRATTO con la fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute, maggiorato degli interessi legali maturati. Qualora nel corso della durata del presente CONTRATTO l’importo cauzionale sia incamerato in tutto o in parte dal FORNITORE, (ad esempio a compensazione di fatture non pagate) il CLIENTE sarà tenuto a ricostituirlo. Il deposito cauzionale è fruttifero e matura gli interessi legali.
12.2 Il FORNITORE potrà richiedere al CLIENTE il versamento delle integrazioni necessarie per adeguare il deposito cauzionale alle variazioni nel frattempo intervenute (ad esempio per aumento della potenza contrattuale), mediante addebito del relativo importo nella prima bolletta utile.
Articolo 13 - Inizio e durata del CONTRATTO
13.1 Il presente CONTRATTO acquista efficacia dalla data di ricezione da parte del CLIENTE della comunicazione di accettazione del FORNITORE, oppure dal momento in cui il FORNITORE avrà posto in essere un comportamento concludente nei confronti del CLIENTE (data di inizio della fornitura di calore).
13.2 Il FORNITORE si riserva la facoltà di non accettare la Proposta contrattuale di fornitura, in particolare modo nel caso in cui non risultino ancora stati pagati importi scaduti relativi al contratto di allacciamento o impegno di allacciamento con il FORNITORE.
13.3 La durata del CONTRATTO è definita nell’allegato B (Condizioni economiche di fornitura).
13.4 In caso di trasferimento o comunque di abbandono dei locali serviti, il Cliente è tenuto a darne disdetta. Tuttavia, il CONTRATTO cessa anche quando, senza che vi sia stata disdetta formale del Cliente precedente, altri facciano richiesta di sottoscrivere un CONTRATTO per la medesima fornitura purché il subentrante dimostri – sotto la propria responsabilità – da quale titolo legale derivi la disponibilità dell’immobile servito.
13.5 Al CLIENTE è vietata la cessione del contratto.
13.6 Il FORNITORE può cedere il presente contratto a società facenti parte del Gruppo Alperia, intendendosi per tali tutte le società direttamente o indirettamente partecipate da Alperia SpA. La cessione non comporterà variazioni delle condizioni praticate al CLIENTE.
Articolo 14 - Risoluzione del CONTRATTO, diritto di ripensamento e diritto di recesso
14.1 Salvo il disposto di cui all’art. 1453 C.C. e ss., le parti sono autorizzate a risolvere il presente CONTRATTO con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, per i seguenti motivi:
a) per l’apertura di un procedimento fallimentare nei confronti dell’altra parte contrattuale;
b) per forza maggiore, che provoca la definitiva cessazione dell’esercizio della centrale di teleriscaldamento o l’impossibilità del ritiro dell’energia termica da parte del CLIENTE. In quest’ultimo caso il CLIENTE non può vantare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti del FORNITORE.
14.2 Il FORNITORE può recedere dal CONTRATTO senza preavviso dopo 30 giorni dalla sospensione della fornitura nei casi in cui:
a) l’Impianto secondario del CLIENTE non rispetti più le norme tecniche sulla sicurezza degli impianti;
b) a causa dell’Impianto secondario del CLIENTE non adeguato, si manifesti un pericolo reale ed immediato per la sicurezza della distribuzione dell’energia termica;
c) sia stato modificato l’ALLACCIAMENTO del FORNITORE senza il consenso scritto dello stesso;
d) il gruppo di misura sia stato dolosamente alterato o manomesso;
e) sia stato rifiutato agli incaricati del FORNITORE l’accesso alle sottostazioni d’utenza, o per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria all’ALLACCIAMENTO;
f) sia mancato il pagamento di somme dovute al FORNITORE e sia trascorso il periodo di preavviso comunicato con lettera raccomandata o PEC;
g) l’energia termica sia stata prelevata, deviata o utilizzata in violazione del presente CONTRATTO.
14.3 Il FORNITORE in ogni caso potrà recedere in qualsiasi momento dal CONTRATTO con un preavviso scritto di almeno 6 (sei) mesi. In tal caso il termine di preavviso decorrerà dal primo giorno del primo mese successivo alla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del CLIENTE.
14.4 Qualora il contratto di fornitura sia concluso dal CLIENTE in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o a distanza, il CLIENTE consumatore può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, fatto sempre salvo quanto specificamente previsto dal medesimo Codice agli artt. 52 e 53, come di seguito specificato:
- presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita in forma scritta della sua decisione di esercitare il
diritto di ripensamento con le modalità e agli indirizzi indicati al punto 14.6;
14.5 Qualora il CLIENTE consumatore non abbia presentato richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento (cd. esecuzione del contratto in via anticipata), le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l’esecuzione del contratto verranno avviate dal FORNITORE solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento. Il CLIENTE consumatore ha comunque facoltà di richiedere al Fornitore l’esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento; tale richiesta può comportare un anticipo della fornitura rispetto alle tempistiche di norma applicate dal Fornitore, pur non garantendo necessariamente l’avvio della fornitura entro i termini previsti per il ripensamento.
14.6 Il CLIENTE può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal CONTRATTO con un preavviso di 1 (un) mese. In tal caso il termine di preavviso decorre dalla ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di recesso. Il Cliente esercita tale diritto presentando al FORNITORE una richiesta di disattivazione della fornitura oppure presentando una richiesta di scollegamento dalla rete attraverso l’apposito modulo reso disponibile dal FORNITORE sul sito web xxx.xxxxxxx.xx. Tali richieste possono essere fatte pervenire al FORNITORE mediante posta, posta elettronica oppure consegnandole agli sportelli fisici del FORNITORE stesso. Per la disattivazione o per lo scollegamento al CLIENTE non verranno addebitati corrispettivi o altri oneri, fatto salvo quanto stabilito al punto comma 14.8.b. La disattivazione e lo scollegamento non saranno soggetti a vincoli temporali, fatto salvo il predetto periodo di preavviso.
14.7 In caso di disattivazione della fornitura sono previste le seguenti attività:
a) chiusura delle valvole di intercettazione della sottostazione di utenza e loro piombatura;
b) effettuazione della lettura di cessazione;
c) emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale, sulla base della lettura di cui alla precedente lettera b).
14.8 In caso di scollegamento della fornitura sono previste le seguenti attività:
a) rimozione del gruppo di misura e delle altre componenti della sottostazione d’utenza nei casi in cui queste siano di proprietà del gestore;
b) presentazione di un’offerta per la rimozione delle ulteriori componenti della sottostazione d’utenza, qualora il contratto di fornitura preveda che queste siano di proprietà del CLIENTE;
c) disalimentazione di apparecchiature elettriche facenti parte dell’impianto di allacciamento;
d) intercettazione del circuito idraulico di allacciamento a monte della proprietà privata del CLIENTE, ove tale circuito non serva altri utenti.
14.9 Il recesso del FORNITORE sarà comunicato a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo PEC. Il termine di preavviso, ove necessario, decorre a partire dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione del recesso da parte del CLIENTE.
14.10Il CLIENTE, che ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. a), d.lgs. 206/2005 può essere definito come consumatore, può recedere dal CONTRATTO con un preavviso di almeno dieci giorni, se il corrispettivo finale dell’aggiornamento ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato B, dovesse essere eccessivamente elevato rispetto a quello precedentemente in vigore.
Articolo 15 - Comunicazioni
Per le finalità del presente CONTRATTO ed eccetto ove diversamente specificato, tutte le comunicazioni devono essere inoltrate rispettivamente agli indirizzi definiti nel CONTRATTO. Le richieste di informazioni i reclami e comunque tutte le comunicazioni del Cliente al FORNITORE sono da inviare alla sede legale del FORNITORE o agli indirizzi indicati in fattura.
Articolo 16 - Responsabilità
16.1 Il FORNITORE risponde solo per danni diretti causati con dolo o colpa grave, che derivano dalla esistenza e dall’esercizio dei propri impianti. Inoltre il CLIENTE è pienamente responsabile nei confronti del FORNITORE, per qualunque danno e costo, anche di natura fiscale, causato da dichiarazioni e/o dati e/o altro omessi e/o forniti in maniera errata e/o parziale o che non hanno potuto essere aggiornati a causa di mancata e/o parziale comunicazione da parte del CLIENTE.
Articolo 17 - Domicilio e diritto applicabile – Foro competente esclusivo
17.1 IL CLIENTE e IL FORNITORE eleggono domicilio per tutti gli effetti del CONTRATTO rispettivamente presso la propria residenza o sede legale.
17.2 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere con un CLIENTE professionista (ex art. 3, co. 1, lett. c, d.lgs. n. 206/2005) in merito all’interpretazione, all’esecuzione, alla validità, all’efficacia o alla risoluzione del CONTRATTO e dei relativi allegati, è competente in via esclusiva il Foro di Bolzano.
17.3 Il presente CONTRATTO è soggetto alla legge italiana.
Articolo 18 - Disposizioni finali
18.1 In caso di sopravvenute modifiche di disposizioni normative o di esigenze di servizio, il FORNITORE potrà unilateralmente modificare e/o integrare le condizioni del presente CONTRATTO, dandone comunicazione scritta al CLIENTE per raccomandata o PEC-mail o nelle altre forme previste dalla normativa vigente con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Le anzidette modifiche e/o integrazioni avranno efficacia a partire dal primo giorno del mese successivo, fermo restando la facoltà del CLIENTE di recedere dal CONTRATTO entro il giorno in cui avranno efficacia le predette modifiche e/o integrazioni.
18.2 Il presente CONTRATTO costituisce la manifestazione integrale degli accordi conclusi tra le parti su tale oggetto. Se alcune condizioni del presente CONTRATTO dovessero risultare parzialmente o totalmente prive di efficacia, l’efficacia delle restanti condizioni o parte delle medesime rimane invariata. Le parti contrattuali sostituiranno le condizioni prive di efficacia oppure le parti di esse inefficaci con una clausola, la quale per risultato corrisponde al meglio alla volontà giuridica ed economica delle parti contrattuali.
18.3 Tutte le modifiche ed i supplementi a questo CONTRATTO, compreso la modifica di tale clausola, che prevede la forma scritta, necessitano, a pena di nullità, della forma scritta.
18.4 Il FORNITORE si riserva di avvalersi di soggetti terzi, quali in primo luogo il GESTORE, per la realizzazione di tutte le attività connesse alla fornitura del servizio di telecalore.
PAGINA VUOTA
ALLEGATO B
CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA
Art. 1. Corrispettivo dell’energia termica
1.1. Alla fornitura di energia termica effettuata dal FORNITORE al CLIENTE troverà applicazione la struttura del corrispettivo esplicata nell’art. 2 del presente allegato B.
1.2. Tutti gli importi indicati nel presente CONTRATTO si intendono al netto dell’IVA ed altri oneri dovuti in base alla normativa vigente.
1.3. Il corrispettivo dell’energia termica verrà aggiornato, ai sensi dell’art. 3, dal FORNITORE. L’aggiornamento avverrà senza ulteriore comunicazione al CLIENTE, il quale potrà evincere il corrispettivo aggiornato dell’energia dalla fattura.
1.4. Nel caso in cui le condizioni economiche subiscano variazioni retroattive a causa di sopravvenute normative e quindi si riferiscano al consumo di energia termica già fatturato, il FORNITORE potrà esigere retroattivamente il pagamento del conguaglio dovuto in base a tali variazioni.
Art. 2. Struttura del corrispettivo
2.1. La struttura del corrispettivo è costituita da una quota fissa e da una quota variabile. La quota variabile espressa in Euro/kWh viene contabilizzata per scaglione di consumo progressivo ripartito sull'anno termico dal 1 ottobre al 30 settembre.
2.2. Il corrispettivo non comprende l'IVA ordinaria o agevolata.
2.3. Quota variabile per consumo su base annua (IVA escl.):
Scaglioni di consumo progressivo | quota variabile (€/kWh) | |
1. scaglione | ≤ 50.000 kWh | 0,08593 |
2. scaglione | 50.001 - 100.000 kWh | 0,08493 |
3. scaglione | 100.001 - 150.000 kWh | 0,08393 |
4. scaglione | 150.001 - 200.000 kWh | 0,08293 |
5. scaglione | 200.001 - 300.000 kWh | 0,08193 |
6. scaglione | 300.001 - 500.000 kWh | 0,08093 |
7. scaglione | > 500.000 kWh | 0,07993 |
Dalla suesposta tabella si evince che con l’aumentare del consumo, diminuisce l’importo della quota variabile.
2.4 Quota fissa per potenza installata (IVA escl.):
Categoria | Potenza installata (kW) | quota fissa in € per anno |
1. | 0 - 15 | 57,00 |
2. | 16 - 50 | 196,00 |
3. | 51 - 100 | 396,00 |
4. | 101 - 175 | 699,00 |
5. | 176 - 250 | 1.003,00 |
6. | 251 - 500 | 2.010,00 |
7. | >500 | 2.924,00 |
Art. 3. Periodo di validità e aggiornamento del corrispettivo
3.1 Di norma l'aggiornamento della quota variabile dell'energia da teleriscaldamento avviene con frequenza trimestrale con riferimento alle variazioni del prezzo del gas stabilite dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) secondo la delibera ARG/gas. 64/09 (recante approvazione del Testo Integrato Vendita Gas) e s.m.i. nonché alle variazioni di imposte di legge.
3.2 La quota fissa del corrispettivo rimane invariata sino al 31.12.2018, salvo non vi siano variazioni alla potenza installata su richiesta del CLIENTE. Successivamente verrà adeguata annualmente al 01.01. di ogni anno in considerazione dell’andamento dell’inflazione sulla base dei valori pubblicati dall’istituto provinciale di statistica ASTAT.
3.3 Il FORNITORE si riserva la facoltà di non effettuare l’adeguamento di cui al comma precedente.
Art. 4. Durata del CONTRATTO
Il CONTRATTO viene stipulato a tempo indeterminato.