Condizioni generali di consegna
Condizioni generali di consegna
1 Campo d’applicazione e basi
1.1 Le presenti condizioni generali di consegna («CONDIZIONI») si applicano a tutti i rapporti giuridici (offerte, trattative contrattuali, contratti ecc.) fra Geobrugg AG («GEOBRUGG») e i suoi committenti («COMMITTENTI») vertenti (i) sulla vendita e alla consegna di prodotti e opere («FORNITURE») e (ii) sull’erogazione di servizi quali, per esempio, il montaggio o la sorveglianza del montaggio («PRESTAZIONI»), da parte di GEOBRUGG ai COMMITTENTI.
1.2 Le presenti CONDIZIONI costituiscono parte integrante dei rapporti giuridici in essere fra GEOBRUGG e il COMMITTENTE e, in particolare, dei contratti, salvo espliciti accordi di diverso tenore. Le disposizioni che divergono dalle presenti CONDIZIONI acquisiscono effetto giuridico solo se espressamente offerte da
GEOBRUGG o da quest’ultima accettate espressamente e per iscritto.
1.3 Incaricando GEOBRUGG, il COMMITTENTE conferma, accetta e dichiara di essere d'accordo che le FORNITURE nonché le PRESTAZIONI siano disciplinate dalle presenti CONDIZIONI. GEOBRUGG si riserva di modificare in qualsiasi momento le presenti CONDIZIONI. Le modifiche entrano in vigore a partire dalla loro comunicazione al COMMITTENTE per tutti i rapporti giuridici successivamente instaurati fra GEOBRUGG e il COMMITTENTE.
1.4 Salvo esplicita autorizzazione scritta di GEOBRUGG, le condizioni generali di contratto e altri documenti contrattuali del COMMITTENTE sono esplicitamente esclusi. Ciò vale anche qualora delle CONDIZIONI generali di contratto o altri documenti del COMMITTENTE siano stati integrati in un ordine o in una CONFERMA D’ORDINE. del COMMITTENTE o siano stati altrimenti comunicati a GEOBRUGG.
1.5 Il contratto viene perfezionato nel momento in cui il COMMITTENTE riceve la conferma dell’accettazione dell’ordine da parte di GEOBRUGG («CONFERMA D’ORDINE»). Le offerte che non contengono alcun termine di accettazione non sono vincolanti.
1.6 Tutti gli accordi e le dichiarazioni giuridicamente rilevanti delle parti richiedono per la loro validità la forma scritta. Le dichiarazioni in forma di testo, trasmesse o documentate tramite e-mail, sono considerate dichiarazioni scritte di una parte.
1.7 Le FORNITURE e le PRESTAZIONI sono indicate esaustivamente nella CONFERMA D’ORDINE.
1.8 Tutte le descrizioni di FORNITURE e PRESTAZIONI e i dati contenuti in prospetti, progetti e similari sono soggetti a modifiche e a rettifiche tecniche (valori di misurazione, pesi, ecc.). I dati descrivono di norma la caratteristica contrattuale di FORNITURE e PRESTAZIONI solo qualora venga data espressa indicazione in tal senso.
1.9 I listini prezzi, le descrizioni di prodotti, i prospetti, i progetti e simili di GEOBRUGG non hanno valore vincolante e possono essere modificati o revocati in qualsiasi momento, salvo espresse determinazioni di divergente tenore nel documento in questione.
2 Prezzi e condizioni di pagamento
2.1 I prezzi e le condizioni di pagamento sono disciplinati nella CONFERMA D’ORDINE. Il termine di pagamento deve essere rispettato anche qualora l’adempimento del contratto subisca dei ritardi o se sono ancora mancanti delle parti non sostanziali delle FORNITURE e/o delle PRESTAZIONI.
2.2 I prezzi si intendono al netto, oltre all’imposta di consumo, all’imposta sul valore aggiunto, alla „goods and services tax“ o alle imposte legali equiparabili vigenti nel paese di destinazione, salvo che queste imposte di consumo vengano trasferite nel paese di destinazione al COMMITTENTE mediante il „reverse charge“. I prezzi si intendono, inoltre, EXW sede di GEOBRUGG (INCOTERMS 2010).
2.3 Luogo di adempimento per i pagamenti è la sede di GEOBRUGG. Il COMMITTENTE non è autorizzato a trattenere i pagamenti o a compensarli con crediti in contropartita.
2.4 Una volta decorso il termine di pagamento, il COMMITTENTE cade in mora senza diffida ed è tenuto al pagamento di interessi di mora dell’8 % annuo.
3 Termini e date di consegna
3.1 Il termine per la consegna di FORNITURE, risp. per l’erogazione di PRESTAZIONI («TERMINE DI CONSEGNA») inizia a decorrere non appena il contratto è venuto in essere e sono presenti, risp. adempiuti, tutti i requisiti sostanziali per la consegna delle FORNITURE, risp. per l’erogazione delle PRESTAZIONI (x.xx. ricezione dei pagamenti anticipati, avvenuto adempimento delle formalità amministrative, regolazione dei dettagli tecnici). Il
TERMINE DI CONSEGNA si intende rispettato se entro la sua scadenza sono state consegnate le FORNITURE EXW sede di GEOBRUGG (o secondo un altro INCOTERM espressamente concordato) o erogate le PRESTAZIONI.
3.2 Il TERMINE DI CONSEGNA non inizia a decorrere, risp. sarà adeguatamente prorogato, se subentrano degli impedimenti che GEOBRUGG non può evitare nonostante l’uso della diligenza dovuta, oppure se interviene qualsiasi altra circostanza non imputabile a GEOBRUGG.
3.3 Se il TERMINE DI CONSEGNA non è rispettato, il COMMITTENTE può far valere un’indennità di mora forfettaria nella misura in cui è dimostrato che il ritardo è imputabile a GEOBRUGG e ha comportato l’insorgere di un danno al COMMITTENTE. L’indennità di ritardo forfettaria ammonta, per ogni settimana completa di ritardo, allo 0,2 % del prezzo di contratto della parte delle FORNITURE o delle PRESTAZIONI in ritardo ed è complessivamente limitata al 5 % del prezzo contrattuale di questa parte. Le prime due
settimane di ritardo non conferiscono nessun diritto a un’indennità di mora forfettaria e sono esclusi tutti i diritti e tutte le pretese del COMMITTENTE scaturenti da ritardi che non superano la durata delle prime due settimane. Al raggiungimento dell’importo massimo dell’indennità di ritardo forfettaria (5 % del prezzo contrattuale della parte in ritardo), il COMMITTENTE deve fissare per iscritto a GEOBRUGG un adeguato termine supplementare. Se questo termine suppletivo non è rispettato per motivi non imputabili a GEOBRUGG, si applicano le conseguenze della mora previste dalla legge.
3.4 Se invece di un TERMINE DI CONSEGNA è stata concordata una data determinata, essa è equivalente all’ultimo giorno del TERMINE DI CONSEGNA. Le cifre 3.1-3.3 (e 3.5) si applicano per analogia.
3.5 Il ritardo delle FORNITURE o PRESTAZIONI non conferisce al COMMITTENTE nessun diritto e nessuna pretesa che esula da quanto esplicitamente menzionato nella presente cifra 3. Questa limitazione della responsabilità non si applica in caso di negligenza grave o intento illecito di GEOBRUGG, oppure nella misura in cui è contraria a norme imperative.
4 Trasferimento dei rischi
Il trasferimento dei rischi avviene con la consegna EXW sede di GEOBRUGG (INCOTERMS 2010).
5 Collaudo
5.1 Alla ricezione, il COMMITTENTE deve verificare immediatamente le FORNITURE e notificare per iscritto a GEOBRUGG eventuali difetti entro
7 giorni dalla ricezione delle FORNITURE. Se il COMMITTENTE omette di notificare i difetti ai sensi della presente cifra 5.1, le FORNITURE sono considerate accettate.
5.2 Se non si evidenzia nessun difetto delle FORNITURE o si evidenziano solo difetti che non sono sostanziali, il collaudo delle FORNITURE è considerato avvenuto alla conclusione della verifica.
5.3 I diritti del COMMITTENTE in caso di difetti si basano sulla cifra 6.
6 Garanzia
6.1 GEOBRUGG garantisce al COMMITTENTE che le FORNITURE al momento dell’invio non presentano difetti sostanziali di lavorazione o del materiale che pregiudicano l’uso regolare delle stesse. Si esclude espressamente qualsiasi ulteriore garanzia per difetti, nonché qualsivoglia garanzia in caso di evizione, salvo accordi espliciti nella CONFERMA D’ORDINE e/o nel contratto.
6.2 GEOBRUGG non risponde per difetti imputabili al COMMITTENTE medesimo o che, in particolare, intervengono a seguito di normale consumo, di un montaggio non eseguito a regola d’arte, di un utilizzo improprio, contrario al contratto o illecito delle FORNITURE e di un utilizzo delle stesse al di fuori dello scopo, dell’utilizzo di materiale del COMMITTENTE o di terzi, del montaggio o della
manutenzione da parte del COMMITTENTE o di terzi, della mancata manutenzione e/o della modifica o riparazione impropria delle FORNITURE da parte del COMMITTENTE o di un terzo, di sovraccarico, di catastrofi naturali, di danni ambientali o quale conseguenza di altre cause non imputabili a GEOBRUGG.
6.3 Terrorismo e attacchi delittuosi, scasso ed evasione, vandalismo, sabotaggio, guasti e incidenti industriali o nelle infrastrutture,
sovraccarico, catastrofi naturali, danni ambientali, nonché minacce e pericoli analoghi sono sporadici e imprevedibili quanto al momento, al luogo e
all’intensità del loro verificarsi. Le cause e le modalità di attacco possono essere molto diverse e imprevedibili ed essere costituite addirittura da una combinazione di più modalità e più cause. Alla luce della molteplicità di fattori che influenzano tali eventi, non può esistere una scienza esatta che garantisca la protezione di persone, cose, infrastrutture, ecc. Il COMMITTENTE può tuttavia garantire la protezione tramite idonei calcoli ingegneristici che si servano di parametri prevedibili e tramite la conseguente adozione di misure di protezione idonee in aree di rischio specifiche. Oltre ad altri fattori, anche la supervisione, il controllo delle FORNITURE e la manutenzione da parte del COMMITTENTE sono assolutamente necessari a garanzia della protezione. Oltre che per gli eventi poc’anzi elencati (terrorismo, attacchi delittuosi, ecc.), la protezione può essere diminuita, in particolare, anche da basi per il dimensionamento insufficienti o dal mancato impiego dei componenti o sistemi standard o dei pezzi originali e/o a seguito di corrosione (provocata da processi di corrosione, sporcizia ambientale o altri fattori umani, nonché ulteriori influssi esterni).
GEOBRUGG non dà alcuna garanzia quanto alla sicurezza e non risponde per difetti che subentrino quale conseguenza degli eventi e/o delle circostanze succitati(e).
6.4 Qualora le FORNITURE si rivelino difettose prima della scadenza del periodo di garanzia, il COMMITTENTE ha unicamente il diritto di esigere la rimozione dei difetti entro un termine adeguato (a discrezione di GEOBRUGG: riparazione o sostituzione), nella misura in cui tali difetti siano imputabili a GEOBRUGG. Si esclude un diritto al recesso dal contratto (azione redibitoria), alla diminuzione del prezzo d’acquisto (azione estimatoria), all’esecuzione sostitutiva e/o al risarcimento dei danni.
6.5 L’obbligo di GEOBRUGG di eliminare i difetti presuppone che il COMMITTENTE li notifichi per iscritto a quest’ultima entro 7 giorni dal ricevimento delle FORNITURE (cfr. cifra 5.1) o, in caso di difetti occulti, immediatamente dopo la loro scoperta e in ogni caso prima del decorso del periodo di garanzia.
6.6 GEOBRUGG si assume unicamente i costi della riparazione generatisi nella propria fabbrica. Tutti gli altri costi sono a carico del COMMITTENTE. Qualora non sussista alcun caso di garanzia, il COMMITTENTE deve assumersi tutti i costi insorti a carico di GEOBRUGG a seguito dell'esercizio del diritto non rientrante nella garanzia.
6.7 L'eventuale collaborazione di GEOBRUGG nell'accertamento dei difetti o nell’eliminazione degli stessi avviene senza alcun pregiudizio per la sussistenza ed entità della garanzia.
6.8 Il periodo di garanzia è di 12 mesi. Ha inizio con la consegna della fornitura in oggetto, oppure, qualora il montaggio della stessa venga eseguito da GEOBRUGG, ha inizio con la conclusione del montaggio, terminando comunque al più tardi 14 mesi dopo la consegna della fornitura in oggetto. A una FORNITURA sostituita o riparata da GEOBRUGG si applica il termine di 12 mesi dalla consegna della FORNITURA originaria.
6.9 Al COMMITTENTE, in caso di difetti nonché di assenza di caratteristiche garantite, non spettano ulteriori diritti e pretese oltre a quelli esplicitamente menzionati nella presente cifra 6. Questa limitazione della garanzia e della responsabilità non si applica in caso di negligenza grave, intento illecito o reticenza dolosa di difetti da parte di GEOBRUGG, oppure nella misura in cui ciò è in violazione del diritto imperativo.
7 Prestazioni
7.1 Oggetto ed entità delle PRESTAZIONI sono riportati in modo esaustivo nel relativo contratto. GEOBRUGG eroga delle PRESTAZIONI in particolare nell’ambito del montaggio o della supervisione del montaggio delle FORNITURE; a tali servizi di montaggio o di supervisione del montaggio si applicano in via sussidiaria le condizioni di montaggio separate di GEOBRUGG.
7.2 Il COMMITTENTE deve controllare le PRESTAZIONI senza indugio dopo l’erogazione e segnalare eventuali contestazioni per iscritto a GEOBRUGG immediatamente, ma al più tardi entro 7 giorni dopo l’erogazione delle PRESTAZIONI (fa fede la data del timbro postale). Qualora il COMMITTENTE ometta la segnalazione, le PRESTAZIONI saranno ritenute accettate.
7.3 Salvo espressi accordi di diverso tenore, GEOBRUGG risponde nei confronti del COMMITTENTE solo per l'esecuzione accurata delle PRESTAZIONI;
non si assume, quindi, per le stesse alcuna responsabilità in termini di risultato. Ciò vale in particolare anche per i servizi di consulenza in relazione alle FORNITURE. GEOBRUGG eroga i servizi di consulenza secondo scienza e coscienza, ma non garantisce che le FORNITURE siano adeguate per l’uso previsto dal COMMITTENTE. Le PRESTAZIONI di GEOBRUGG si basano sui documenti messi a disposizione del COMMITTENTE o di terzi. Attualità, completezza e correttezza dei documenti rientrano nella sfera di responsabilità del COMMITTENTE. GEOBRUGG non si assume alcuna responsabilità per documenti o indicazioni errati. Per il resto, si rinvia per la responsabilità alla cifra 9.
7.4 Qualora venga espressamente concordata una responsabilità di GEOBRUGG in termini di risultato, si applica per analogia la cifra 6.
8 RISERVA di proprietà
Le FORNITURE rimangono di proprietà di GEOBRUGG finché il COMMITTENTE non ha adempiuto al suo obbligo di pagamento e GEOBRUGG ha ricevuto integralmente tutti i pagamenti ai sensi del contratto. Il COMMITTENTE è tenuto a collaborare senza indugio alle misure volte alla protezione della proprietà di GEOBRUGG. Il COMMITTENTE autorizza inoltre GEOBRUGG a iscrivere la sua proprietà nel relativo registro dei patti di riserva della proprietà, qualora GEOBRUGG desideri effettuare una simile iscrizione.
9 Responsabilità, limitazione della responsabilità
9.1 La responsabilità di GEOBRUGG scaturente da o in relazione al contratto o all’irregolarità del suo adempimento è complessivamente limitata al 50 % del prezzo concordato per le FORNITURE o PRESTAZIONI elencate. Sono in particolare incluse eventuali pretese scaturenti da ritardo ai sensi della cifra 3.3.
9.2 Tutte le pretese del COMMITTENTE, volte al risarcimento di danni indiretti o consecutivi, mancato guadagno e risparmi non conseguiti, sono escluse a prescindere dal motivo giuridico per cui tali danni sono fatti valere. Lo stesso vale per i danni
riconducibili alle cause ai sensi delle cifre 6.2 o 6.3 (colpa propria, normale consumo, montaggio non eseguito a regola d’arte, ecc., nonché terrorismo, attacchi delittuosi, ecc.), nonché per gli atti et le omissioni di ausiliari.
9.3 I diritti e le pretese del Committente scaturenti da o in relazione al contratto o all’irregolarità del suo adempimento, a prescindere dal motivo giuridico per cui sono fatti valere, sono esplicitamente ed esaustivamente menzionati nelle presenti Condizioni.. È esclusa ogni pretesa d’altro genere o di più ampia portata.
9.4 Queste limitazioni della responsabilità non si applicano in caso di negligenza grave o intento illecito di GEOBRUGG, oppure nella misura in cui ciò è in violazione al diritto imperativo.
10 Ritiro di (parti delle) forniture
Il ritiro di parti delle FORNITURE o delle intere FORNITURE presuppone la preventiva autorizzazione espressa e scritta di GEOBRUGG caso per caso.
11 Protezione dei dati
GEOBRUGG, nell'ambito del rapporto contrattuale o nella fase di avviamento al contratto, elabora determinati dati personali dei suoi COMMITTENTI. L’elaborazione da parte di GEOBRUGG avviene in conformità alle disposizioni in materia del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione europea (RGPD) e nell’ossequio delle rispettive legislazioni nazionali in materia di protezione dei dati. Tutte le informazioni rilevanti in relazione all’elaborazione dei dati sono contenute nella sezione «Data Protection Guidelines for the General Conditions of Sale of Geobrugg AG».
12 Ricorso a terzi
GEOBRUGG è autorizzata a ricorrere a terzi per l’adempimento del contratto. GEOBRUGG garantisce per le prestazioni di terzi di cui si avvale così come per le proprie.
13 Diritti di proprietà intellettuale
13.1 GEOBRUGG o i suoi eventuali concessori di licenza restano titolari di tutti i diritti su tutte le FORNITURE e PRESTAZIONI, descrizioni, prospetti, progetti, documenti e supporti dati, inclusi i diritti dei brevetti, i diritti d’autore o altri diritti della proprietà intellettuale. Il COMMITTENTE riconosce tali diritti di GEOBRUGG, risp. dei suoi concessori di licenza.
13.2 GEOBRUGG conferma che le descrizioni delle FORNITURE e delle PRESTAZIONI, i prospetti, i progetti, i documenti e i supporti dati consegnati al COMMITTENTE non violano, secondo scienza e coscienza di GEOBRUGG, alcun diritto di terzi. GEOBRUGG non dà, tuttavia, alcuna garanzia legale o contrattuale che le descrizioni consegnate al COMMITTENTE delle FORNITURE e delle PRESTAZIONI, i prospetti, i progetti, i documenti e i supporti dati non violino alcun diritto di terzi.
14 Clausola salvatoria
Qualora singole disposizioni delle presenti CONDIZIONI dovessero essere nulle o inattuabili, ciò non pregiudica l’efficacia delle restanti disposizioni e delle presenti CONDIZIONI nel loro complesso. La disposizione nulla o inattuabile deve essere sostituita da una disposizione valida il cui scopo economico si avvicina il più possibile a quello della disposizione nulla o inattuabile.
15 Foro competente e diritto applicabile
15.1 Foro competente esclusivo è Romanshorn, Svizzera. GEOBRUGG è tuttavia anche autorizzata a citare in giudizio il COMMITTENTE al suo domicilio/sede. Per COMMITTENTI con domicilio/sede all’estero, Romanshorn, Svizzera, è anche foro esecutivo.
15.2 Il rapporto giuridico è assoggettato al diritto materiale svizzero, ad esclusione delle norme sui conflitti fra le leggi e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di Compravendita internazionale di merci (CISG).
Romanshorn, Luglio 2019
LINEE GUIDA SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Per le condizioni generali di vendita di Geobrugg AG
In generale
1. Aspetti generali e campo di applicazione
1 Nell'avvio e nell'esecuzione dei suoi rapporti contrattuali, Geobrugg AG comunica alcuni dati
personali dei propri clienti. In tal modo, Geobrugg AG è obbligata ad aderire al Regolamento
Generale dell'UE sulla protezione dei dati (RGPD) e alle rispettive legislazioni nazionali in materia di protezione dei dati. Geobrugg AG tratta sempre i dati personali in conformità con le rispettive disposizioni pertinenti.
2 In questo documento, Xxxxxxxx AG fornisce informazioni sul trattamento dei dati personali dei suoi clienti nell'esecuzione o nell'avvio dei suoi rapporti contrattuali, nonché sui diritti che i clienti hanno in questo contesto.
2. Categorie di dati
3 Geobrugg AG tratta i dati personali dei propri clienti che ottiene nell'ambito dei rapporti commerciali con i clienti o da terzi. Ciò vale in particolare per i seguenti dati: dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e- mail) e - ove richiesto ai fini dell'esecuzione del contratto - dati relativi a banche o metodi di pagamento (banca, numero di conto corrente,
causale del pagamento, dati della carta di credito), informazioni provenienti da fonti pubbliche o banche dati informativi (ad es. internet, registro di commercio, registro di recupero crediti), nonché altri dati che i clienti di Geobrugg AG possono
offrire nell'esecuzione o nell'avvio del rapporto contrattuale.
3. Base giuridica e scopo del trattamento
4 Geobrugg AG tratta i dati personali solo in modo lecito. Il trattamento dei dati viene effettuato in particolare per le seguenti basi giuridiche e per le seguenti finalità:
• Per l'adempimento e/o l'avvio di un contratto, la sua esecuzione e la
cessazione del rapporto contrattuale (art. 6, comma 1, lettera b), RGPD); ad esempio, la fornitura o la prestazione di un servizio e la procedura di pagamento o la corrispondenza generale con i clienti;
• - Per l'adempimento di un obbligo legale al quale Geobrugg AG è soggetta (art. 6(1)(c) RGPD); es. obbligo di ritenzione
fiscale e obbligo di comunicazione - o obbligo di informare le autorità, ecc;
• - Sulla base del consenso del cliente (art. 6(1)(a) RGPD); ad es. partecipazione a sondaggi o campagne di marketing;
• - Per la tutela degli interessi legittimi di Geobrugg AG (art. 6(1)(f) RGPD); ad
esempio, rivendicazione e applicazione di diritti legali, difesa dei propri interessi; garanzia dei requisiti di sicurezza informatica e di conformità, ecc.
4. Trasferimento di dati a terzi
5 In linea con il precedente punto 2, Geobrugg AG può trasferire i dati personali per le finalità di cui al punto 3, ovvero per l'esecuzione di un rapporto contrattuale, a società affiliate della BRUGG
GROUP AG.
6 Alcune di queste società affiliate e altri destinatari si trovano in Svizzera, ma possono trovarsi anche in altri paesi. Il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o verso paesi al di fuori dell'Unione Europea o verso organizzazioni internazionali avviene in conformità alle disposizioni di legge (Capitolo V RGPD, art. 44 e seguenti), vale a dire con una costante garanzia di sicurezza dei dati.
7 Nel caso in cui Geobrugg AG si avvalga di un
fornitore esterno di servizi per determinate attività commerciali, Geobrugg AG stipulerà con tali
fornitori di servizi contratti per l'elaborazione dei dati personali dei clienti ai sensi dell'art. 44 e seguenti, al fine di garantire la protezione dei dati personali dei clienti. 28 RGPD.
5. Durata della conservazione
8 In generale, Xxxxxxxx AG memorizza i dati personali rilevanti solo per il tempo necessario allo scopo concreto dell'elaborazione. In alcune circostanze, Geobrugg AG può memorizzare i dati anche oltre questo punto, in particolare per salvaguardare i suoi diritti in caso di controversia legale e/o per soddisfare i suoi obblighi di legge (informazione agli enti pubblici). In generale, i dati personali vengono cancellati non appena lo scopo del trattamento o della conservazione è nullo.
Diritti dell'interessato
Le persone interessate hanno il diritto di ricevere informazioni sul trattamento dei dati per campione (art. 15 RGPD) in conformità alle disposizioni legali del diritto di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento (art. 16, art. 17 e 18 RGPD) e - se del caso - di modificare o revocare in qualsiasi momento il loro consenso al trattamento dei dati con effetto per il futuro. Le persone interessate hanno quindi il diritto di opporsi al trattamento ai sensi delle disposizioni legali (art. 21. RGPD) e il diritto di presentare un reclamo a un'autorità di regolamentazione competente (art. 77 RGPD).
Infine, in base ai requisiti di cui all'art. 77 RDPP. 20 RGPD, gli interessati hanno il diritto di ricevere i dati personali che li riguardano in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile meccanicamente e di trasmetterli ad un altro responsabile del trattamento senza l'intervento di Geobrugg AG.
Contatto
Il responsabile del trattamento ai sensi della RGPD e di altre legislazioni nazionali in materia di
protezione dei dati degli Stati membri, nonché di altre disposizioni in materia di protezione dei dati
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