Contract
I contratti a termine nel settore turismo dopo il jobs act L’accordo del 16 giugno 2014 – il nuovo testo del decreto n. 368
I contratti a termine
L’accordo16 giugno 2014
La legge 16 maggio 2014, n. 78 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 (cosiddetto jobs act), apportando significative modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato.
Il 16 giugno 2014, Xxxxxxxxxxxxx e Xxxxx hanno raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali che fornisce alle aziende associate un quadro di riferimento certo ed immediatamente operativo ed attenua l’impatto negativo di alcune disposizioni della legge n. 78.
Di seguito sono analizzatii contenuti caratterizzanti dell’intesa, unitamente a un quadro d’insieme della normativa contrattuale edi legge relativa ai singoli aspetti del contratto a tempo determinato.
Limiti quantitativi
La legge n. 78 del 2014 ha stabilito un limite quantitativo all’utilizzo dei contratti a termine, identico per tutti i settori produttivi.
Le parti hanno conseguentemente ritenuto opportuno disciplinare l’ambito e le modalità di applicazione di tale limite nel settore del turismo.
Particolare attenzione è stata dedicata alla posizione delle aziende ad apertura annuale, che hanno necessità di ricorrere in maniera intensiva ai contratti a termine, ben oltre il limite del venti per cento stabilito dalla legge.
A tal fine, le parti si sono avvalse di una facoltà esplicitamente prevista dalla legge (comma 7 dell’artico- lo 10 del decreto n. 368 del 2001), che affida ai contratti collettivi nazionali di lavoro l’individuazione di limiti quantitativi di utilizzazione dell’istituto del contratto a tempo determinato.
La legge n. 78 del 2014 stabilisce che il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del venti per cento del nu-mero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
L’accordo del 16 giugno 2014 amplia notevolmente il numero di lavoratori che può essere impiegato con contratto a tempo determinato in ciascuna unità produttiva, che viene così determinato:
base di computo
La legge n. 78 del 2014 stabilisce che la base di riferimento per il computo del limite del venti per cento sia costituita dal numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione (nuovo articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001)
L’accordo del 16 giugno 2014 amplia la base di computo, includendovi anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
L’accordo prevede altresì che le frazioni di unità risultanti dal calcolo percentuale, si computino per intero.
Ad esempio, applicando la percentuale del venti per cento ad una unità pro- duttiva con 71 dipendenti, si avrà un risultato pari a 14,2 e quindi la possibilità di assumere 15 lavoratori a tempo determinato, anche se la frazione è inferiore allo 0,5.
Inoltre, per semplificare la gestione amministrativa, si prevede che il calcolo sia riferito al numero di lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro all’atto dell’attivazione dei singoli contratti a termine.
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che – mentrela legge stabilisce il limite con riferimento al datore di lavoro – il CCNL Turismo si riferisce all’unità produttiva.
Ad esempio, un’impresa aderente a Federalberghi che occupi complessivamente 60 lavoratori a tempo indeterminato, impiegati in due unità produttive da 30, potrà assumere 18 lavoratori a tempo determi- nato (9 in ciascuna unità), mentre l’applicazione della legge avrebbe comportato un numero massimo di 12 assunzioni a termine.
contrattazione integrativa
Gli accordi integrativi stipulati, a livello aziendale o territoriale, tra parti aderenti alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il CCNL Turismo, possono ampliare i limiti quantitativi previsti dall’accordo nazionale.
Esclusioni dai limiti quantitativi
Il comma 7 dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 368 del 2001 prevede che siano in ogni caso esclusi da limiti quantitativi i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell’elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;
c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
d) con lavoratori di età superiore a 55 anni.
Il CCNL Turismo e l’accordo del 16 giugno 2014 integrano tali previsioni, definendo un quadro molto ampio di ipotesi in cui detti limiti non trovano applicazione.
nuove attività
L’articolo 80 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 stabilisce che i contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell’organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, che possono essere elevati sino a ventiquattro dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.
L’accordo del 16 giugno 2014 ha previsto esplicitamente che a tali contratti a termine non si applichino limiti quantitativi.
ragioni di carattere sostitutivo
L’accordo del 16 giugno 2014 ha previsto esplicitamente che non si applichino limiti quantitativi ai contratti a termine stipulati a fronte delle ipotesi previste dall’articolo 81 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, concernenti la sostituzione ed il relativo affiancamento in caso di:
- lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, ivi compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso;
- lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede;
- lavoratori impegnati in attività formative;
- lavoratori il cui rapporto di lavoro sia temporaneamente trasformato da tempo pieno a tempo parziale;
- ulteriori ipotesi indicate dalla contrattazione integrativa.
stagionalità
La legge n. 78 del 2014 menziona esplicitamente, tra le fattispecie non soggette a limiti quantitativi, i contratti a termine stipulati per ragioni di stagionalità, ivi comprese le attività già previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.
Il decreto n. 1525 include tra le attività per le quali è consentita la stipula di contratti a termine le attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi.
L’accordo del 16 giugno esclude dall’applicazione di limiti quantitativi i contratti a termine stipulati nei casi previsti dall’articolo 82 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, ai sensi del quale rientrano tra le ragioni di stagionalità le fattispecie elencate dal suddetto decreto n. 1525.
L’accordo esclude inoltre dall’applicazione di limiti quantitativi i contratti a termine stipulati dalle aziende di stagione che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 82 e dell’articolo 205 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, espressamente richiamati dall’accordo del 16 giugno, sono quelle che osservano, nel corso dell’anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno
La legge, nel richiamarele ragioni di stagionalità, afferma che queste comprendono quelle previste dal decreto n. 1525. Da ciò si desume che la categoria della stagionalità abbia una dimensione più ampia, che non si limita alle fattispecie elencate dal decreto stesso. In tal senso si è a suo tempo espresso anche il Ministero del Lavoro (circolare 1 agosto 2002, n. 42), affermando che il decreto n. 368 rinvia alle suddette attività stagionali tabellate a mero titolo esemplificativo.
Le parti stipulanti il CCNL Turismo hanno da tempo convenuto su una nozione di stagionalità in senso ampio, che viene richiamata nelle premesse all’accordo del 16 giugno, affermando che il settore turistico è caratterizzato da uno stretto collegamento dell’occupazione con l’andamento dei flussi di clientela, che variano in relazione a molteplici fattori legati alla stagionalità nelle sue diverse accezioni: ciclica, climatica, festiva, feriale, fieristica, connessa allo svolgimento di iniziative promozionali o commerciali, anche con riferimento ad aziende ad apertura annuale.
Conseguentemente, le parti hanno stabilito che i limiti quantitativi alla stipula dei contratti a termine non si applicano alle fattispecie previste dall’articolo 83 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, concernente i contratti a termine stipulati a fronte di intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, quali:
- periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
- periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
- periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
- periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad apertura annuale.
cause di forza maggiore
Con l’articolo 84 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, le parti hanno previsto la possibilità di stipulare contratti a termine in relazione ad esigenze connesse a cause di forza maggiore e/o ad eventi o calamità naturali.
L’accordo del 16 giugno 2014 ha previsto esplicita- mente che a tali contratti a termine non si applichino limiti quantitativi.
lavoro extra
Ai sensi di un’esplicita previsione di legge (articolo 10, comma 3, decreto legislativo n. 368 del 2001), sono esclusi dall’applicazione di limiti quantitativi e, più in generale, dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 368, i cosiddetti rapporti di lavoro extra, instaurati nel settore del turismo e dei pubblici esercizi per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi.
Ricordiamo che l’articolo 93 del CCNL Turismo 10 febbraio 2010 (non modificato dall’accordo del 18 gennaio 2014), consente l’assunzione di personale extra nelle seguenti ipotesi:
- banquetting;
- meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi nonché eventi similari;
- attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti, aeroporti, stazioni ed altri luoghi similari;
- prestazioni rese in occasione dei fine settimana;
- prestazioni rese in occasione delle festività;
- ulteriori casi individuati dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.
ulteriori esclusioni
Gli accordi integrativi stipulati, a livello aziendale o territoriale, tra parti aderenti alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il CCNL
Turismo, possono definire ulteriori ipotesi di esclusione.
Inoltre, le parti hanno esplicitamente chiarito che restano salve tutte le esclusioni e le discipline specifiche previste dalla legge.
Contribuzione aggiuntiva
Il comma 28 dell’articolo 2, legge n. 92 del 2012 (cosiddetta legge Fornero) ha introdotto un contributo addizionale (1,4 per cento) per tutti i contratti di lavoro non a tempo indeterminato.
Il comma 29 del medesimo articolo 2, ha previsto che - sino al 31 dicembre 2015 - tale contributo non si applicherà alle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e alle attività definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011.
Xxxxxxxxxxxxx ha interpellato il Ministero del Lavoro chiedendo di chiarire che l’esenzione del contributo riguarda tanto le attività stagionali di cui all’articolo 82 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, quanto quelle che rientrano nell’ambito del nostro Avviso comune 12 giugno 2008, il cui
contenuto è stato poi trasposto nell’articolo 83, CCNL Turismo 20 febbraio 2010, ossia le intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, anche in seno ad aziende ad apertura annuale.
L’accordo 16 giugno 2014 conferma, anche sulla scorta del parere favorevole del Ministero, che il contributo addizionale in argomento non si applica né alle attività stagionali in senso stretto né nei casi di intensificazione di cui all’articolo 83 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010.
Diritto di precedenza
In tema di diritto di precedenza, le parti hanno recepito le novità dettate dalla legge n. 78 del 2014:
- il diritto di precedenza dev’essere espressamente richiamato nell’atto scritto, da consegnare al lavoratore entro cinque giorni dall’ini- zio della prestazione (comma 4 sexies dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 368 del 2001);
- il congedo di maternità di cui all’articolo 16, comma1, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, intervenuto nell’esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza nella riassunzione; alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine (comma 4 quater dell’articolo 5
del decreto legislativo n. 368 del 2001).
Successione dei contratti (limite dei 36 mesi)
Il comma 4 bis dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 368 del 2001 stabilisce che, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo inde- terminato.
Il comma 1 dell’articolo 87 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 prevede la possibilità di stipulare un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti, di durata non superiore a otto mesi, elevabilea dodici mesi mediante la contrattazione integrativa. Si ricorda che, per espressa previsione di legge, la sti- pula di tale ulteriore con- tratto deve avvenire presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.
Il comma 2 dell’articolo 87 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, come modificato dall’accordo del 16 giugno, prevede inoltre che il limite dei trentasei mesi non si applichi:
- nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, quali i contratti a termine stipulati ai sensi degli articoli 82 e 83 del presente CCNL Turismo 20 febbraio 2010, per i quali è confermato il diritto di precedenza ai sensi dell’articolo 86 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010;
- nei casi in cui il datore di lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di
precedenzanella riassunzione, pur non essendo tale facoltà prevista da disposizioni di legge o contrattuali.
Successione dei contratti (stop-and-go)
Il comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 368 del 2001 stabilisce che qualora il lavoratore venga riassunto a termine ... entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
Lo stesso comma 3 prevede che tali disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-ter nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il comma 3 dell’articolo 87 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, come modificato dall’accordo del 16 giugno, prevede che l’obbligo di rispettare il suddetto intervallo (cosiddetto stop-and- go) non si applichi:
- nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, quali i contratti a termine stipulati ai sensi degli articoli 82 e 83 del presente CCNL Turismo 20 febbraio 2010, per i quali è confer- mato il diritto di precedenza ai sensi dell’articolo 86 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010;
- nei casi in cui il datore di lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, pur non essendo tale facoltà prevista da disposizioni di legge o contrattuali;
- nell’ipotesi in cui il secondo contratto sia stipulato per ragioni di carattere sostitutivo;
- ai contratti stipulati con percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito (ASPI, CIGO, CIGS, mobilità, etc.), con disoccupati con più di 45 anni e con persone iscritte negli elenchi di cui alla legge n. 68 del 1999;
- in ogni altro caso individuato dalla contrattazione di secondo livello.
Proroghe
La legge n. 78 del 2014 ha stabilito che le proroghe di un contratto di lavoro a termine sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell’arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi (nuovo articolo 4 del decreto legislativo n. 368 del 2001). Come per il passato, le proroghe devono essere riferite alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.
Particolarmente critica è l’affermazione secondo cui il numero massimo di proroghe è indipendente dal numero di rinnovi.
Per tal via, le attività caratterizzate dall’utilizzo di contratti a termine di breve durata potrebbero in alcuni casi trovarsi a disporre
di margini di manovra più ristretti rispetto a quanto previsto dalla precedente normativa, che
ammetteva una proroga per ogni singolo contratto di lavoro.
La materia non ha costituito oggetto dell’accordo del 16 giugno in quanto il legislatore non ha conferito alle parti sociali la facoltà di disciplinare questo istituto.
Nel ricordare che le limitazioni al numero delle proroghe devono essere considerate nel più ampio quadro del nuovo contesto normativo, caratterizzato dalla ampliata possibilità di instaurare contratti a termine in successione senza soluzione di continuità, segnaliamo che due ordini del giorno approvati dal Senato il 5 maggio 2014 hanno impegnato il Governo ad emanare una circolare interpretativa volta ad affrontare la problematica.
Inoltre, le proposte elaborate da Federalberghi per promuovere il miglioramento del decreto turismo contengono due emendamenti volti a risolvere il problema mediante una riformulazione della norma.
Campo di applicazione
Le disposizioni dell’accordo del 16 giugno riguardano unicamente le imprese che applicano l’accordo per il rinnovo del CCNL Turismo sottoscritto il 18 gennaio 2014.
Federalberghi - Le Guide degli Alberghi