Progetto Futuro
Progetto Futuro
Contratto di assicurazione di previdenza scolastica con rivalutazione annua delle prestazioni, a premio annuo
Il presente fascicolo informativo, contenente
• informativa ai sensi del D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. Codice Privacy)
• scheda sintetica
• nota informativa
• condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento della gestione interna separata Sistema Futuro
• glossario
• modulo di proposta
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa.
Edizione luglio 2008
Indice
Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs n. 196/2003 Codice in materia di dati personali Progetto Futuro | pag. | 2 |
Scheda sintetica | pag. | 5 |
Nota informativa | pag. | 10 |
Condizioni di assicurazione | pag. | 29 |
Regolamento della gesftione separata Sistema Futuro | pag. | 40 |
Glossario | pag. | 42 |
Allegato A - Documentazione da allegare alle richieste di pagamento | pag. | 45 |
inviate alla Zurich Life and Pensions S.p.A. | ||
Esami sanitari | pag. | 48 |
Modulo di proposta | pag. | 49 |
Informativa
Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs n. 196/2003 - Codice in materia di dati personali
1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative
La nostra Società, per fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi da Lei/Voi richiesti e in Suo/Vostro favore previsti, ha la necessità di disporre di dati personali che La/Vi riguardano, alcuni ancora da acquisire e altri già acquisiti, forniti da Lei/Voi o da altri soggetti1 e deve trattarli nel rispetto delle finalità assicurative.
Le/Vi chiediamo pertanto di esprimere il consenso per il trattamento di dati, eventualmente anche sensibili2 strettamente necessari per i suddetti servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi.
Il consenso concerne anche l'attività eventualmente svolta da soggetti operanti in Italia e all'estero che collaborano con noi ed a cui pertanto comunichiamo dati o da soggetti, anche pubblici, a cui siamo tenuti a comunicare dati (soggetti tutti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa”), sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei/Voi e la nostra Società3.
1 Ad esempio altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazioni, imprese di assicurazioni, ecc), oppure altri soggetti inerenti al rapporto che La/Vi riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei/Voi risulta/risultate assicurato/assicurati, beneficiario, ecc) organismi associativi del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
2 L'art. 4 del d.lgs n. 196/2003 considera sensibili, ad esempio, dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sinda- cali e alle convinzioni religiose.
3 Secondo il particolare rapporto intercorrente tra Lei/Voi e la Società, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, SIM, associazioni/enti/società terze con cui la Società abbia concluso convenzioni o accordi eventualmente anche di co-marketing per la stipulazione di contratti assicurativi a particolari condizioni; altri soggetti inerenti allo specifico rapporto (contraente, assicurati, beneficiari, danneggiati, coobbligati, ecc.); società del Gruppo controllanti, controllate e/o sottoposte a comune attività di direzione e co- ordinamento in esecuzione di obblighi di legge o contrattuali nonché per finalità di reporting; legali; periti; medici (indicati nel- l'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato) centri di demolizione di autoveicoli, società di servizi per il quietanziamento; Europ Assistance S.p.A. (con sede in Xxxxxx Xxxxxx, 0 - Xxxxxx) e i suoi fiduciari per la gestione e liquida- zione dei sinistri “malattia”; società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indi- cate nell'invito), tra cui la centrale operativa assistenza (indicata nel contratto), banche o Istituti di credito per il pagamento di Sinistri, società per la gestione della garanzia “tutela giudiziaria” (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dal- l'interessato), società di servizi informatici, telematici e telefonici per l'attività di call-center e/o per la prestazione di servizi; Integra Document Management srl (Via Tanaro, 00 - Xxx - Xxxxxx) per l'archiviazione dei contratti, Munters srl (Via E. Fermi, 20 - Assago - MI) per l'erogazione del servizio “Prevenzione /Salvataggio”, società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione (indicata negli at- ti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; società di recupero crediti; ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, ISVAP ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo (l'elenco completo dei suddetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto gratuitamente chiedendolo al Servizio Clienti indicato in informativa); soggetti e banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; Magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche.
Precisiamo che il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia senza i Suoi/Vostri dati - alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei/Voi o da terzi per obbligo di legge4 - non potremmo fornirLe/Vi i ser- vizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi precitati per lo svolgimento dei quali, di conseguenza il suo consenso è presupposto indispensabile.
2. Modalità di trattamento dei dati
I dati, forniti da Lei/Voi o da altri soggetti sono utilizzati dalla nostra società e dai soggetti di cui al punto precedente ai quali comunichiamo, solo con modalità e procedure, anche informatiche e tele- matiche, strettamente necessarie per fornirLe/Vi i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi sopra citati.
Nella nostra Società i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori in qualità di “incaricati” e “re- sponsabili” nell'ambito delle rispettive funzioni e nel rispetto delle istruzioni ricevute nelle rispettive aree di competenza e più specificamente: aree di business danni e vita, liquidazione sinistri, servizi interni quali comunicazione, legale, organizzazione, auditing, compliance, antifrode, attuariato, siste- mi informativi, amministrazione, finanze, sicurezza e protezione. L'elenco completo dei responsabili è costantemente aggiornato e può essere conosciuto gratuitamente chiedendolo al Servizio Clienti sottoindicato.
4 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
3. I Suoi/Vostri diritti
Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003, Xxx/Voi avete diritto di conoscere, in ogni momento, quali so- no i Suoi/Vostri dati presso di noi e come vengono utilizzati; ha/avete inoltre il diritto di farli aggiorna- re, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi/Vi al trattamento5.
Titolare del trattamento è la Società intestataria del contratto Per l'esercizio dei Suoi/Vostri diritti può/potete rivolgersi/Vi al: Servizio Clienti
Xxxxxx Xxxxx Xxxx, 0 00000 Xxxxxx
Tel. 02-5966.2510
5 La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed al- tri diritti) prevede che: l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguarda- no, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, c. 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a co- noscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impos- sibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il com- pimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Progetto Futuro
Scheda sintetica
Contratto di assicurazione di previdenza scolastica con rivalutazione annua delle prestazioni, a premio annuo.
ATTENZIONE: leggere attentamente la nota informativa prima della sottoscrizione del contratto.
La presente scheda sintetica non sostituisce la nota informativa. Essa mira a dare al contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.
1. Informazioni generali
1.a) Impresa di assicurazione
Zurich Life and Pensions S.p.A. (di seguito l'Impresa) - Società a socio unico - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, appartenente al gruppo Zurich Italia.
1.b) Denominazione del contratto
Progetto Futuro.
1.c) Tipologia di contratto
Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si riva- lutano annualmente, in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi denominata “Sistema Futuro”.
1.d) Durata
La durata del contratto deve essere compresa, a scelta del contraente, tra 5 e 20 anni, a condizione che l'età (assicurativa) dell'assicurato alla data di scadenza del contratto non sia superiore a 80 anni e che l'età (assicurativa) del beneficiario alla medesima data non sia superiore a 20 anni.
È possibile esercitare il diritto di riscatto dopo avere versato almeno tre annualità di premio base (cfr. definizione al punto 1.e). Non è ammesso il riscatto parziale.
1.e) Pagamento dei premi
Progetto Futuro prevede il versamento di un premio annuo costante (“premio base”) di importo non inferiore a euro 600. Tale importo può essere aumentato, in occasione della ricorrenza annuale del contratto, tramite il versamento di “premi annui aggiuntivi”, per un ammontare non inferiore a euro
50. Il contraente, in qualsiasi momento, ad eccezione dell'ultimo anno, ha inoltre la facoltà di effet- tuare “versamenti liberi integrativi” di importo non inferiore a euro 2.500.
2. Caratteristiche del contratto
Progetto Futuro è un contratto c. d. “di previdenza scolastica”, finalizzato cioè alla costituzione di un capitale per il finanziamento degli studi o l'avvio dell'attività lavorativa del beneficiario, tipicamente in età scolare, garantendogli una prestazione di capitale, in caso di vita dell'assicurato alla scadenza del contratto, e una prestazione di capitale abbinata ad una prestazione di rendita certa, in caso di de- cesso dell'assicurato nel corso della durata del contratto. Progetto Futuro garantisce inoltre la liqui- dazione di un “bonus di maturità” al beneficiario che consegue il diploma di maturità nei termini di legge, sia in caso di vita dell'assicurato alla scadenza del contratto sia in caso di morte dell'assicura- to entro tale data.
Una parte del premio annuo versato dal contraente, denominata premio di rischio, è utilizzata dall'Impresa per la copertura del rischio di mortalità previsto dal contratto. Pertanto, tale parte di pre- mio, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del ca- pitale che sarà corrisposto alla scadenza del contratto.
Per una trattazione esaustiva del meccanismo di partecipazione agli utili si rinvia al progetto esempli- ficativo dello sviluppo delle prestazioni, del valore di riduzione e di riscatto, contenuto nella sezione F della nota informativa. L'Impresa è tenuta a consegnare il progetto esemplificativo elaborato in for- ma personalizzata al più tardi al momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso.
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
Prestazioni in caso di vita
Alla scadenza del contratto e in caso di vita dell'assicurato a tale data, l'Impresa garantisce la corre- sponsione al beneficiario di un capitale annualmente rivalutabile, secondo la misura e le modalità de- scritte al punto 5 della nota informativa, nel caso in cui il beneficiario stesso consegua il diploma di maturità entro la scadenza del contratto o abbia interrotto gli studi. Nel caso in cui il conseguimento del diploma di maturità non si verifichi entro la scadenza del contratto, la corresponsione del capitale sarà automaticamente rinviata, e la scadenza del contratto automaticamente differita sino alla data del conseguimento del diploma stesso (differimento del contratto). È facoltà del contraente inter- rompere in ogni momento il differimento della scadenza contrattuale, richiedendo, mediante comu- nicazione scritta all'Impresa, la liquidazione al beneficiario del capitale rivalutato secondo le modalità e i termini descritti al punto 5 della nota informativa.
Bonus di maturità
Nel caso in cui il beneficiario consegua un diploma di scuola secondaria superiore almeno quadrien- nale entro la scadenza del contratto e nel numero di anni previsto dalla legge per il ciclo scolastico frequentato, l'Impresa corrisponde al beneficiario, alla scadenza del contratto, un “bonus di maturi- tà” pari al 10% del capitale assicurato per la prestazione in caso di vita, rivalutato fino alla scadenza del contratto secondo le modalità e i termini descritti al punto 5 della nota informativa. Nel caso in cui il beneficiario consegua il diploma di scuola secondaria superiore nei termini di legge, ma dopo la data di scadenza del contratto, il “bonus di maturità” è liquidato al conseguimento del diploma ed è pari al 10% del capitale assicurato per la prestazione in caso di vita, rivalutato fino al termine del
differimento del contratto secondo le modalità e i termini descritti al punto 5 della nota informativa. Tale prestazione è garantita sia nel caso in cui l'assicurato sia in vita alla scadenza del contratto o al termine del periodo di differimento del contratto, sia in caso di sua morte prima di tali date.
Prestazioni in caso di decesso dell'assicurato
Qualora l'assicurato deceda prima della scadenza del contratto o del termine del periodo di differi- mento del contratto, l'Impresa garantisce la corresponsione al beneficiario, alla scadenza del contrat- to o al termine del periodo di differimento del contratto, di un capitale annualmente rivalutabile.
L'Impresa garantisce inoltre, per la durata contrattuale residua e solo nel caso di decesso dell'assicu- rato entro la scadenza del contratto, la corresponsione al beneficiario di una rendita annua certa riva- lutabile, il cui importo iniziale è pari al 20% del capitale rivalutato fino alla ricorrenza annua del con- tratto antecedente la data del decesso dell'assicurato. La rendita è liquidata in rate semestrali postici- pate, di cui la prima alla fine del semestre di polizza in cui è avvenuto il decesso dell'assicurato e l'ul- tima alla data di scadenza del contratto. In caso di decesso dell'assicurato dopo la data di scadenza del contratto, non verrà corrisposta alcuna rendita certa.
Prestazioni in caso di decesso del beneficiario
Qualora il beneficiario deceda prima della data di scadenza del contratto, il contratto si estingue e l'Impresa garantisce la corresponsione al contraente di un capitale di importo pari alla riserva mate- matica rivalutata fino alla data del decesso e relativa alle prestazioni assicurate precedentemente de- scritte, escluso il “bonus di maturità”.
Progetto Futuro prevede, nel corso della durata del contratto, un tasso tecnico pari al 2% annuo. Ciò vuol dire che, attraverso l'investimento nella gestione separata Sistema Futuro, l'Impresa garantisce anno per anno un rendimento minimo garantito delle prestazioni pari al 2% annuo, già conteggiato a favore dell'assicurato nel calcolo del premio. Gli incrementi annuali del capitale sono acquisiti in via definitiva e si consolidano annualmente.
L'Impresa ha la facoltà di rivedere la misura del tasso tecnico, nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP n. 1036G/1998 e previa comunicazione scritta al contraente. La modifica del tasso tecnico avrà effetto solamente sulle prestazioni determinate sulla base dei versamenti liberi integrativi e dei premi annui aggiuntivi effettuati successivamente alla comunicazione sopra citata e all'entrata in vigore della modifica, con le modalità descritte al punto 5 della nota informativa.
Le partecipazioni agli utili eccedenti il rendimento minimo contrattualmente garantito, una volta di- chiarate al contraente, sono acquisite in via definitiva e si consolidano annualmente.
Si richiama l'attenzione del contraente sulla possibilità che in caso di riscatto ottenga un capi- tale inferiore al cumulo complessivo dei premi lordi versati. I premi versati dal contraente ri- mangono acquisiti all'Impresa nel caso in cui il contraente non abbia versato almeno 3 annua- lità di premio base e non abbia proceduto alla riattivazione del contratto, secondo le modalità e i termini stabiliti dall'articolo 10 delle condizioni di assicurazione.
Maggiori informazioni sulle prestazioni assicurative sono fornite in nota informativa alla sezione B. In ogni caso le prestazioni assicurative sono regolate dall'articolo 1 delle condizioni di assicurazione e i meccani- smi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'articolo 11 delle condizioni di assicurazione.
4. Costi
L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento, di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in nota informativa alla sezione D.
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata Sistema Futuro riducono l'ammon- tare delle prestazioni. Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”. Il “Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi. A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il “Costo percentuale medio annuo” del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto, in caso di riscatto al 10° anno, riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il “Costo percentuale medio annuo” del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza. Il predetto in- dicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durate, età e sesso dell'assicurato, impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione separata Sistema Futuro che è soggetta a discostarsi dai dati reali.
Il ”Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendi- mento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.
Livelli di premio annuo: euro 750 - euro 1.500 - euro 3.000.
Durata del contratto: pari a 10, 15 e 20 anni.
Sesso ed età dell'assicurato: maschio di 50, 45 e 40 anni in corrispondenza delle durate sopra definite.
Durata del contratto : 10 anni
Sesso ed età dell'assicurato: maschio di 50 anni
Anni | Premio annuo euro 750 | Premio annuo euro 1.500 | Premio annuo euro 3.000 |
5 | 6,99% | 6,86% | 6,79% |
10 | 2,66% | 2,59% | 2,55% |
Durata del contratto : 15 anni
Sesso ed età dell'assicurato: maschio di 45 anni
Anni | Premio annuo euro 750 | Premio annuo euro 1.500 | Premio annuo euro 3.000 |
5 | 9,97% | 9,84% | 9,78% |
10 | 4,53% | 4,45% | 4,42% |
15 | 2,20% | 2,15% | 2,12% |
Durata del contratto: 20 anni
Sesso ed età dell'assicurato: maschio di 40 anni
Anni | Premio annuo euro 750 | Premio annuo euro 1.500 | Premio annuo euro 3.000 |
5 | 13,20% | 13,08% | 13,02% |
10 | 6,60% | 6,52% | 6,48% |
15 | 3,66% | 3,61% | 3,58% |
20 | 2,04% | 2,00% | 1,98% |
5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata Sistema Futuro negli ultimi cinque anni e il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.
Gestione Separata “Sistema Futuro”
Anno | Rendimento realizzato dalla gestione separata | Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati | Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni | Inflazione |
2003 | 4,13% | 3,30% | 3,73% | 2,50% |
2004 | 4,01% | 3,21% | 3,59% | 2,00% |
2005 | 4,02% | 3,22% | 3,16% | 1,70% |
2006 | 3,73% | 2,98% | 3,86% | 2,00% |
2007 | 4,02% | 3,22% | 4,41% | 1,71% |
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
6. Diritto di ripensamento
Il contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della nota informativa.
Zurich Life and Pensions S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda sintetica.
Milano, giugno 2008
Xxxxxxxxx Xx Xxxxx (Amministratore Delegato)
Progetto Futuro
Nota informativa
Contratto di assicurazione di previdenza scolastica con rivalutazione annua delle prestazioni, a premio annuo.
La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.
Introduzione
Zurich Life and Pensions S.p.A. con la nota informativa intende fornire le informazioni preliminari ne- cessarie al contraente per una conoscenza delle principali caratteristiche del contratto di assicurazio- ne denominato Progetto Futuro, e quindi per una consapevole sottoscrizione della relativa proposta contrattuale.
L'Impresa raccomanda di leggere attentamente tutta la nota informativa e gli altri documenti che compongono il fascicolo informativo prima della sottoscrizione del contratto.
La nota informativa di Progetto Futuro si articola in sei sezioni:
A. Informazioni sull'Impresa di assicurazione
B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte
C. Informazioni sulla gestione separata
D. Informazioni sui costi e sul regime fiscale
X. Xxxxx informazioni sul contratto
F. Progetto esemplificativo delle prestazioni
A. Informazioni sull'Impresa di assicurazione
1. Informazioni generali
Zurich Life and Pensions S.p.A. (di seguito l'Impresa) - società a socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company - Rappresentanza Generale per l'Italia ed appartenente al Gruppo Assicurativo diretto e coordinato da Zurich Insurance Company -
Rappresentanza Generale per l'Italia - con sede legale e direzione a Xxxxxx - Xxxxxx - Xxxxxx Xxxxx Xxxx, 0
- Cap. 20129 - Recapito telefonico +39 025966.1 - Sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx -
Indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xxx. Zurich Life and Pensions è una società
di diritto italiano, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale 1.10.1991 (G.U. 14/10/1991 n. 241) - Data iscrizione all'Albo Imprese ISVAP: 03.01.2008 - Numero di iscrizione: 1.00100. La Società di revisione dell'Impresa è PricewaterhouseCoopers - con Sede legale e ammini- strativa a Xxxxxx - Xxxxxx - Xxx Xxxxx Xxxx, 00 - Iscritta al n. 43 Albo CONSOB - recapito telefonico
x00 00000000.
2. Conflitto di interessi
Non esistono situazioni di conflitto di interessi per la gestione interna separata "Sistema Futuro".
La Società comunque vigila per assicurare la tutela dei contraenti dall'insorgere di possibili conflitti
di interesse, in coerenza con quanto previsto dalla regolamentazione ISVAP e con le procedure interne di cui si è dotata la Società stessa.
B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Progetto Futuro ha una durata contrattuale limitata, che può essere compresa, a scelta del contraen- te, tra 5 e 20 anni, a condizione che l'età (assicurativa) dell'assicurato alla data di scadenza del con- tratto non sia superiore a 80 anni e che l'età del beneficiario alla medesima data non sia superiore a 20 anni.
Una parte del premio annuo versato dal contraente, denominata premio di rischio, è utilizzata dall'Impresa per la copertura del rischio di mortalità previsto dal contratto. Ne consegue che l'impor- to del capitale liquidabile alla scadenza del contratto è il risultato della capitalizzazione del premi ver- sati, al netto del premio di rischio e dei costi.
Progetto Futuro prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
Prestazione in caso di vita
Alla scadenza del contratto e in caso di vita dell'assicurato a tale data, l'Impresa garantisce la corre- sponsione al beneficiario di un capitale annualmente rivalutabile, secondo la misura e le modalità de o scritte al seguente punto 5 della nota informativa, nel caso in cui il beneficiario stesso consegua il diploma di maturità entro la scadenza del contratto o abbia interrotto gli studi. Nel caso in cui il con- seguimento del diploma di maturità non si verifichi entro la scadenza del contratto, la corresponsio- ne del capitale sarà automaticamente rinviata, e la scadenza del contratto automaticamente differita sino alla data del conseguimento del diploma stesso (differimento del contratto). È facoltà del con- traente interrompere in ogni momento il differimento della scadenza contrattuale, richiedendo, me- diante comunicazione scritta all'Impresa, la liquidazione al beneficiario del capitale rivalutato.
Il capitale assicurato è dato dalla somma dei seguenti importi:
■ del “capitale base”, corrispettivo del “premio base” pattuito;
■ dell'eventuale “capitale aggiuntivo”, corrispettivo dell'aumento di premio eventualmente richiesto nel corso della durata del contratto (“premio annuo aggiuntivo”);
■ dell'eventuale “capitale integrativo”, corrispettivo dei “versamenti liberi integrativi” eventualmente effettuati nel corso della durata del contratto.
Ciascuno di tali importi è rivalutato secondo le modalità e i termini descritti al seguente punto 5 della nota informativa.
Bonus di maturità
Nel caso in cui il beneficiario consegua un diploma di scuola secondaria superiore almeno quadrien- nale entro la scadenza del contratto e nel numero di anni previsto dalla legge per il ciclo scolastico frequentato, l'Impresa corrisponde al beneficiario, alla scadenza del contratto, un “bonus di maturità” pari al 10% del capitale assicurato per la prestazione in caso di vita, rivalutato fino alla scadenza del contratto secondo le modalità e i termini descritti al punto 5 della nota informativa. Nel caso in cui il beneficiario consegua il diploma di scuola secondaria superiore nei termini di legge, ma dopo la data di scadenza del contratto, il “bonus di maturità” è liquidato al conseguimento del diploma ed è pari al 10% del capitale assicurato per la prestazione in caso di vita, rivalutato fino al termine del differimen- to del contratto secondo le modalità e i termini descritti al punto 5. Tale prestazione è garantita sia nel caso in cui l'assicurato sia in vita alla scadenza del contratto o al termine del periodo di differi- mento del contratto, sia in caso di sua morte prima di tali date.
Prestazioni in caso di decesso dell'assicurato
Nel caso in cui l'assicurato deceda prima della data di scadenza del contratto o nel periodo di differi- mento del contratto, l'Impresa garantisce al beneficiario, previa richiesta scritta, la liquidazione alla scadenza del contratto o del periodo di differimento di un capitale annualmente rivalutabile, secondo la misura e le modalità descritte al punto 5 della nota informativa.
L'Impresa garantisce inoltre, per la durata contrattuale residua, la corresponsione al beneficiario di una rendita annua certa rivalutabile, il cui importo iniziale è pari al 20% del capitale rivalutato fino alla ricorrenza annua del contratto antecedente la data del decesso dell'assicurato. La rendita è liquidata in rate semestrali posticipate, di cui la prima alla fine del semestre di polizza in cui è avvenuto il de- cesso dell'assicurato e l'ultima alla data di scadenza del contratto. In caso di decesso dell'assicurato dopo la data di scadenza del contratto, non verrà corrisposta alcuna rendita certa. Il capitale assicura- to è dato dalla somma dei seguenti importi:
■ del “capitale base”, corrispettivo del “premio base” pattuito;
■ dell'eventuale “capitale aggiuntivo”, corrispettivo dell'aumento di premio eventualmente richiesto nel corso della durata del contratto (“premio annuo aggiuntivo”);
■ dell'eventuale “capitale integrativo”, corrispettivo dei “versamenti liberi integrativi” eventualmente effettuati nel corso della durata del contratto.
Ciascuno di tali importi è rivalutato secondo le modalità e i termini descritti al punto 5 della nota informativa. Relativamente al capitale base, l'immediata copertura assicurativa dalla data di decorrenza del con- tratto è subordinata alla circostanza che l'assicurato si sia sottoposto alla visita medica e agli ulteriori accertamenti sanitari eventualmente richiesti dall'Impresa. Nel caso in cui l'assicurato decida di non sottoporsi alla visita medica, è applicato un periodo di carenza di 6 mesi, durante i quali l'Impresa non garantisce la relativa prestazione assicurata, ma corrisponde, in caso di decesso dell'assicurato, i premi base versati, al netto dei diritti fissi e dei caricamenti.
Relativamente al capitali aggiuntivi e ai capitali integrativi, l'immediata copertura assicurativa dalla data di decorrenza dei premi annui aggiuntivi e dei versamenti liberi integrativi è subordinata alla circostan- za che l'assicurato si sia sottoposto alla visita medica e agli ulteriori accertamenti sanitari eventualmen- te richiesti dall'Impresa. Nel caso in cui l'assicurato decida di non sottoporsi alla visita medica, è
applicato un periodo di carenza di 6 mesi, durante i quali l'Impresa non garantisce la relativa prestazione assicurata, ma corrisponde, in caso di decesso dell'assicurato, i premi annui ag- giuntivi e i versamenti liberi integrativi pagati, al netto dei diritti fissi e dei caricamenti.
Per ulteriori dettagli sul periodo di carenza si rinvia all'articolo 13 delle condizioni di assicurazione.
Le prestazioni in caso di decesso prevedono inoltre alcuni casi di esclusione della copertura dettagliatamente rappresentati nell'articolo 13 delle condizioni contrattuali.
Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio base, trascorsi trenta giorni dalla sca- denza della prima rata di premio rimasta insoluta, non comporta l'immediata risoluzione di di- ritto del contratto, ma determina la sospensione della prestazione caso morte per un periodo massimo di un anno. Entro tale periodo il contraente può riprendere il versamento dei premi e il contratto viene riattivato secondo quanto previsto al punto 10 della nota informativa. In caso contra- rio i premi base restano acquisiti all'Impresa, salvo il caso in cui il contraente abbia maturato il diritto alla riduzione delle prestazioni, come previsto ai successivi punti 4 e 11 della nota informativa.
Prestazioni in caso di decesso del beneficiario
Qualora il beneficiario deceda prima della data di scadenza del contratto, l'Impresa garantisce la corre- sponsione al contraente di un capitale di importo pari alla riserva matematica rivalutata fino alla data del decesso e relativa alle prestazioni assicurate precedentemente descritte, escluso il “bonus di maturità”.
Le prestazioni assicurative sopra descritte si rivalutano annualmente nel corso della durata del contratto. Progetto Futuro prevede, infatti, un tasso tecnico del 2% annuo. Ciò vuol dire che, attraverso l'investi- mento nella gestione separata Sistema Futuro, l'Impresa riconosce anno per anno un rendimento mini- mo garantito delle prestazioni pari al 2% annuo, già conteggiato a favore dell'assicurato nel calcolo del premio. Gli incrementi annuali del capitale sono acquisiti in via definitiva e si consolidano annualmente. Il tasso tecnico del 2% può essere modificato ai sensi del Provvedimento ISVAP n° 1036/98, previa co- municazione scritta al contraente, con effetto solamente sulla parte delle prestazioni corrispettive dei versamenti liberi integrativi e dei premi annui aggiuntivi pagati successivamente all'entrata in vigore della modifica stessa. Infatti, il capitale base è calcolato sulla base del tasso tecnico e della tavola de- mografica in vigore al momento della conclusione del contratto. I capitali integrativi e i capitali ag- giuntivi sono calcolati sulla base del tasso tecnico e della tavola demografica utilizzati al momento in cui ciascun versamento libero integrativo viene effettuato o il premio annuo aggiuntivo viene pagato per la prima volta. Tali indici potrebbero differire da quelli in vigore al momento della conclusione del contratto, fissati per il calcolo del capitale base. L'Impresa si impegna a comunicare al contraente, tempestivamente e prima dell'entrata in vigore, così come indicato al punto 20, la modifica del tasso tecnico e della tavola demografica adottati.
Si richiama l'attenzione del contraente sulla necessità di leggere attentamente le raccomanda- zioni e le avvertenze contenute nel modulo di proposta di assicurazione, relative alla compila- zione del questionario sanitario.
4. Premi
Le prestazioni assicurate sono garantite previo versamento di un premio annuo anticipato (“premio base”). L'importo del premio base viene scelto dal contraente in relazione ai propri obiettivi in termi- ni di prestazioni assicurate e dipende da una serie di elementi quali: il capitale assicurato iniziale (ca- pitale base), la durata del contratto, l'età e il sesso dell'assicurato, il suo stato di salute, l'attività pro- fessionale e le sue abitudini di vita.
L'importo annuo del premio base non può essere inferiore a euro 600. Il contraente può scegliere di versare il premio secondo una periodicità annuale, semestrale o mensile. La scelta del frazionamento mensile presuppone un primo versamento corrispondente a sei mensilità e che l'importo di ogni rata non sia inferiore a euro 50. In ogni caso il premio relativo al primo anno è dovuto per intero. In caso di rateazione semestrale o mensile la rata di premio è maggiorata per applicazione dei diritti di frazio- namento, dettagliatamente rappresentati al punto 7.1.1.
L'importo del premio annuo può essere aumentato in occasione della ricorrenza annua del contratto, tramite il versamento di “premi annui aggiuntivi”, per importi non inferiori a euro 50, nei termini e con le modalità indicate nell'articolo 2 delle condizioni di assicurazione. Il contraente, in qualsiasi momento, ad eccezione dell'ultimo anno di durata del contratto, ha inoltre la facoltà di effettuare versamenti liberi integrativi di importo non inferiore a euro 2.500, nei termini e con le modalità indi- cate nell'articolo 2 delle condizioni di assicurazione.
Si richiama l'attenzione sul fatto che il contraente può esercitare il diritto di riscatto del capita- le base e dei capitali aggiuntivi, a condizione che abbia versato almeno 3 annualità di premio base. Il contraente può altresì esercitare il diritto di riscatto dei capitali integrativi, pur non avendo i requisiti per l'esercizio del riscatto del capitale base e dei capitali aggiuntivi, a condi- zione che abbia effettuato versamenti liberi integrativi e che sia trascorso almeno un anno dal- la data di decorrenza del primo versamento libero integrativo.
Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che, nel caso in cui il contraente non corrisponda più il premio base, il contratto rimane in vigore per una prestazione ridotta rispetto a quella assi- curata, a condizione che siano state pagate almeno 3 annualità di premio base. Nel caso in cui l'interruzione del pagamento dei premi avvenga prima che sia stato versato il numero minimo di annualità di premio base richiesto per l'esercizio del diritto di riscatto o per la riduzione del- la prestazione a scadenza, il contratto si risolve e le rate di premio base o di premio unico ag- giuntivo versate rimangono acquisite dall'Impresa.
Il pagamento del premio base annuo e dei versamenti liberi integrativi può avvenire mediante:
■ assegno bancario o circolare non trasferibile, emesso dal contraente e intestato all'Impresa;
■ bonifico bancario dal conto corrente intrattenuto dal contraente presso Deutsche Bank S.p.A.;
Il pagamento dei versamenti liberi integrativi è subordinato alle modalità e ai termini indicati nell'arti- colo 2 delle condizioni di assicurazione.
Il pagamento dei premi annui aggiuntivi può avvenire mediante i mezzi di pagamento sopracitati, ec- cetto il rimborso totale o parziale di una gestione individuale di portafogli collocata da Finanza & Futuro
Banca S.p.A., secondo le modalità e i termini indicati nell'articolo 2 delle condizioni di assicurazione.
Il pagamento del premio base e dei premi annui aggiuntivi in caso di frazionamento mensile può av- venire esclusivamente mediante autorizzazione permanente di addebito per richieste di incasso (R.I.D.) su conto corrente intestato al contraente.
5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
Progetto Futuro prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni assicurate, come modalità di parteci- pazione agli utili. La rivalutazione annua è determinata in base al rendimento conseguito dalla gestione separata Sistema Futuro, disciplinata da apposito regolamento facente parte integrante delle condizioni di assicurazione. Tale rivalutazione si consolida annualmente in occasione della ricorrenza della data di decorrenza del contratto e viene comunicata ogni anno al contraente.
A) Misura della rivalutazione
L'Impresa dichiara entro il 28 febbraio di ciascun anno il rendimento annuo lordo della gestione se- parata Sistema Futuro. La misura annua di rivalutazione è determinata:
■ moltiplicando il rendimento annuo lordo per un'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata. Tale aliquota non può essere inferiore all'80%;
■ diminuendo tale risultato del tasso tecnico del 2%, già conteggiato nel calcolo del premio;
■ scontando tale risultato per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2%.
Relativamente al premio base è previsto un tasso tecnico del 2%, già conteggiato nel calcolo del premio medesimo. Relativamente ai versamenti liberi integrativi e ai premi annui aggiuntivi, il tasso tecnico utilizzato sarà quello in vigore alla data in cui il versamento libero integrativo sarà effettuato o il premio annuo aggiuntivo sarà pagato per la prima volta.
Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro realizzato nel secondo anno antecedente quello di calcolo.
Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° aprile e il 31 dicembre di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro realizzato nell'anno antecedente quello di calcolo.
B) Rivalutazione annua del capitale assicurato nel corso della durata del contratto
Nel corso della durata del contratto il capitale rivalutato, fermo restando l'ammontare annuo del pre- mio base e dei premi annui aggiuntivi, sarà determinato aggiungendo al capitale in vigore nel perio- do annuale precedente un importo ottenuto sommando i seguenti importi:
■ il valore che si ricava moltiplicando il capitale base e ogni capitale aggiuntivo inizialmente assicurati per la misura annua di rivalutazione, ridotta proporzionalmente in base al rapporto tra il numero degli anni trascorsi e il numero degli anni di durata del pagamento dei relativi premi;
■ il valore ottenuto moltiplicando la differenza tra il capitale base e ogni capitale aggiuntivo rivalutati nel periodo annuale precedente e quelli inizialmente assicurati per la misura annua di rivalutazione;
■ il valore ottenuto moltiplicando ogni capitale integrativo rivalutato nel periodo annuale precedente per la misura annua di rivalutazione.
Se il periodo intercorrente tra la data di decorrenza del versamento libero integrativo e l'anniversario della data di decorrenza del contratto è inferiore ad un anno, il valore da aggiungere sarà riproporzio-
nato a tale periodo.
C) Rivalutazione del capitale assicurato nel periodo di differimento del contratto
Durante il periodo di differimento del contratto, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale rivalutato si ottiene sommando al capitale in vigore alla ricorrenza annuale pre- cedente un importo ottenuto moltiplicando detto capitale per la misura di rivalutazione pari al rendi- mento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro moltiplicato per l'aliquota di partecipazio- ne di cui al punto A).
Qualora la data di corresponsione del capitale non coincida con l'anniversario della data di decorren- za del contratto, il capitale assicurato sarà rivalutato con il meccanismo del pro-rata temporis e cioè per i mesi interi trascorsi dall'ultimo anniversario, in base alla misura di rivalutazione pari al rendi- mento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro moltiplicato per l'aliquota di partecipazio- ne di cui al punto A).
Per conoscere gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni si rinvia alla sezione F della no- ta informativa contenente un progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate, dei valori di riduzione e dei valori di riscatto.
L'Impresa si impegna a consegnare al contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il con- tratto è concluso, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
Per approfondimenti sulla gestione separata Sistema Futuro si rinvia alla lettura della sezione C della no- ta informativa.
C. Informazioni sulla gestione interna separata
6. Gestione separata Sistema Futuro
Sistema Futuro è una gestione interna istituita da Zurich Life and Pensions S.p.A. e separata dalle al- tre attività dell'Impresa. Tale gestione separata è disciplinata da apposito regolamento che forma parte integrante delle condizioni di assicurazione.
Denominazione della gestione: Sistema Futuro
Valuta di denominazione: euro
Finalità della gestione: conservazione del patrimonio e suo graduale e costante incremento nel me- dio/lungo periodo.
Periodo di osservazione per la determinazione del rendimento: dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Composizione della gestione: prevalentemente in Titoli di Stato, in particolare quelli emessi da Stati appartenenti alla zona Euro. La restante parte potrà essere investita in azioni od obbligazioni emesse da società di elevato standing (investment grade), nonché in quote di OICR.
Stile gestionale adottato: le strategie di investimento si basano sull'analisi macroeconomica, po- nendo particolare attenzione agli obiettivi e agli interventi di politica monetaria delle principali ban- che centrali.
Per le scelte di investimento della componente azionaria verranno selezionati titoli di società con una strategia industriale orientata a perseguire una redditività ed una crescita superiori alla media dei re- lativi settori di appartenenza e con un particolare riguardo alla politica di distribuzione dei dividendi.
La gestione degli attivi di Sistema Futuro è effettuata direttamente da Zurich Life and Pensions S.p.A..
La società di revisione della gestione separata è PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede legale in xxx Xxxxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx.
Per eventuali ulteriori informazioni sulla gestione separata Sistema Futuro si rinvia al regola- mento della gestione allegato al presente fascicolo e che forma parte integrante delle condi- zioni di assicurazione.
D. Informazioni sui costi e sul regime fiscale
7. Costi
7.1. Costi gravanti direttamente sul contraente
Sul primo versamento | |
Se premio annuo | 6 euro, destinati alla copertura delle spese di emissione del contratto. |
Se rata semestrale | 3 euro, destinati alla parziale copertura delle spese di emissione del contratto pari a 6 euro. |
Se rata mensile | 6 euro, destinati alla copertura delle spese di emissione del contratto. |
Su ciascun premio base successivo al primo | |
Se premio annuo | 6 euro |
Se rata semestrale | 3 euro |
Se rata mensile | 1 euro |
Su ciascun versamento libero integrativo | 6 euro |
7.1.1. Costi gravanti sul premio Diritto Fisso
Costi di frazionamento del premio
2% dell'importo della rata, in caso di rateazione semestrale del premio.
5% dell'importo della rata, in caso di rateazione mensile del premio.
Caricamenti
I caricamenti sono determinati in funzione dell'età, del sesso e della durata contrattuale. La tabella seguente riporta i caricamenti riferiti a un assicurato di sesso maschile, in corrispondenza di ciascu- na combinazione di età e durata.
L’Impresa si impegna a comunicare il costo derivante dalla specifica combinazione delle anzidette variabili nel progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
Età Durata in anni 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ||||||||||||||||
da 18 a 31 anni | 8,1% | 8,3% | 8,6% | 8,8% | 9,0% | 9,2% | 9,4% | 9,5% | 9,7% | 10,0% | 10,2% | 10,5% | 10,9% | 11,3% | 11,7% | 12,1% |
da 32 a 33 anni | 8,1% | 8,3% | 8,6% | 8,8% | 9,0% | 9,2% | 9,4% | 9,5% | 9,7% | 10,0% | 10,2% | 10,6% | 10,9% | 11,3% | 11,7% | 12,1% |
da 34 a 36 anni | 8,1% | 8,3% | 8,6% | 8,8% | 9,0% | 9,2% | 9,4% | 9,5% | 9,7% | 10,0% | 10,2% | 10,6% | 10,9% | 11,3% | 11,7% | 12,2% |
37 anni | 8,1% | 8,3% | 8,6% | 8,8% | 9,0% | 9,2% | 9,4% | 9,5% | 9,7% | 10,0% | 10,3% | 10,6% | 10,9% | 11,3% | 11,7% | 12,2% |
da 38 a 40 anni | 8,1% | 8,3% | 8,6% | 8,8% | 9,0% | 9,3% | 9,4% | 9,5% | 9,7% | 10,0% | 10,3% | 10,6% | 10,9% | 11,3% | 11,7% | 12,2% |
da 41 a 42 anni | 8,1% | 8,3% | 8,6% | 8,8% | 9,0% | 9,3% | 9,4% | 9,6% | 9,8% | 10,0% | 10,3% | 10,6% | 10,9% | 11,3% | 11,7% | 12,2% |
43 anni | 8,1% | 8,3% | 8,6% | 8,8% | 9,0% | 9,3% | 9,4% | 9,6% | 9,8% | 10,0% | 10,3% | 10,6% | 10,9% | 11,3% | 11,8% | 12,2% |
44 anni | 8,1% | 8,3% | 8,6% | 8,8% | 9,0% | 9,3% | 9,4% | 9,6% | 9,8% | 10,0% | 10,3% | 10,6% | 11,0% | 11,3% | 11,8% | 12,2% |
45 anni | 8,1% | 8,3% | 8,6% | 8,8% | 9,0% | 9,3% | 9,4% | 9,6% | 9,8% | 10,0% | 10,3% | 10,6% | 11,0% | 11,4% | 11,8% | 12,2% |
46 anni | 8,1% | 8,3% | 8,6% | 8,8% | 9,0% | 9,3% | 9,4% | 9,6% | 9,8% | 10,0% | 10,3% | 10,6% | 11,0% | 11,4% | 11,8% | 12,3% |
47 anni | 8,1% | 8,4% | 8,6% | 8,8% | 9,0% | 9,3% | 9,4% | 9,6% | 9,8% | 10,0% | 10,3% | 10,6% | 11,0% | 11,4% | 11,8% | 12,3% |
48 anni | 8,1% | 8,4% | 8,6% | 8,8% | 9,1% | 9,3% | 9,4% | 9,6% | 9,8% | 10,0% | 10,3% | 10,7% | 11,0% | 11,4% | 11,8% | 12,3% |
49 anni | 8,1% | 8,4% | 8,6% | 8,8% | 9,1% | 9,3% | 9,4% | 9,6% | 9,8% | 10,1% | 10,3% | 10,7% | 11,0% | 11,4% | 11,9% | 12,3% |
50 anni | 8,1% | 8,4% | 8,6% | 8,8% | 9,1% | 9,3% | 9,4% | 9,6% | 9,8% | 10,1% | 10,4% | 10,7% | 11,0% | 11,4% | 11,9% | 12,4% |
51 anni | 8,1% | 8,4% | 8,6% | 8,8% | 9,1% | 9,3% | 9,4% | 9,6% | 9,8% | 10,1% | 10,4% | 10,7% | 11,1% | 11,5% | 11,9% | 12,4% |
52 anni | 8,1% | 8,4% | 8,6% | 8,8% | 9,1% | 9,3% | 9,5% | 9,6% | 9,9% | 10,1% | 10,4% | 10,7% | 11,1% | 11,5% | 11,9% | 12,4% |
da 53 a 54 anni | 8,1% | 8,4% | 8,6% | 8,8% | 9,1% | 9,3% | 9,5% | 9,7% | 9,9% | 10,1% | 10,4% | 10,7% | 11,1% | 11,5% | 12,0% | 12,4% |
55 anni | 8,1% | 8,4% | 8,6% | 8,9% | 9,1% | 9,4% | 9,5% | 9,7% | 9,9% | 10,2% | 10,5% | 10,8% | 11,2% | 11,6% | 12,0% | 12,5% |
56 anni | 8,2% | 8,4% | 8,6% | 8,9% | 9,1% | 9,4% | 9,5% | 9,7% | 9,9% | 10,2% | 10,5% | 10,8% | 11,2% | 11,6% | 12,1% | 12,6% |
57 anni | 8,2% | 8,4% | 8,6% | 8,9% | 9,1% | 9,4% | 9,5% | 9,7% | 10,0% | 10,2% | 10,5% | 10,9% | 11,2% | 11,7% | 12,1% | 12,6% |
58 anni | 8,2% | 8,4% | 8,7% | 8,9% | 9,2% | 9,4% | 9,6% | 9,7% | 10,0% | 10,2% | 10,6% | 10,9% | 11,3% | 11,7% | 12,2% | 12,7% |
59 anni | 8,2% | 8,4% | 8,7% | 8,9% | 9,2% | 9,4% | 9,6% | 9,8% | 10,0% | 10,3% | 10,6% | 10,9% | 11,3% | 11,8% | 12,2% | 12,7% |
60 anni | 8,2% | 8,4% | 8,7% | 8,9% | 9,2% | 9,4% | 9,6% | 9,8% | 10,0% | 10,3% | 10,6% | 11,0% | 11,4% | 11,8% | 12,3% | 12,8% |
61 anni | 8,2% | 8,4% | 8,7% | 8,9% | 9,2% | 9,5% | 9,6% | 9,8% | 10,1% | 10,4% | 10,7% | 11,0% | 11,4% | 11,9% | 12,3% | |
62 anni | 8,2% | 8,4% | 8,7% | 9,0% | 9,2% | 9,5% | 9,7% | 9,9% | 10,1% | 10,4% | 10,7% | 11,1% | 11,5% | 11,9% | ||
63 anni | 8,2% | 8,5% | 8,7% | 9,0% | 9,2% | 9,5% | 9,7% | 9,9% | 10,1% | 10,4% | 10,8% | 11,1% | 11,5% | |||
64 anni | 8,2% | 8,5% | 8,7% | 9,0% | 9,3% | 9,5% | 9,7% | 9,9% | 10,2% | 10,5% | 10,8% | 11,2% | ||||
65 anni | 8,2% | 8,5% | 8,8% | 9,0% | 9,3% | 9,6% | 9,8% | 10,0% | 10,2% | 10,5% | 10,9% | |||||
66 anni | 8,2% | 8,5% | 8,8% | 9,0% | 9,3% | 9,6% | 9,8% | 10,0% | 10,3% | 10,6% | ||||||
67 anni | 8,3% | 8,5% | 8,8% | 9,1% | 9,4% | 9,6% | 9,8% | 10,1% | 10,3% | |||||||
68 anni | 8,3% | 8,5% | 8,8% | 9,1% | 9,4% | 9,7% | 9,9% | 10,1% | ||||||||
69 anni | 8,3% | 8,6% | 8,8% | 9,1% | 9,4% | 9,7% | 9,9% | |||||||||
70 anni | 8,3% | 8,6% | 8,9% | 9,2% | 9,5% | 9,8% | ||||||||||
71 anni | 8,3% | 8,6% | 8,9% | 9,2% | 9,5% | |||||||||||
72 anni | 8,3% | 8,6% | 8,9% | 9,2% | ||||||||||||
73 anni | 8,4% | 8,7% | 9,0% | |||||||||||||
74 anni | 8,4% | 8,7% | ||||||||||||||
75 anni | 8,4% |
7.1.2. Costi per riscatto
Il valore di riscatto del contratto è dato dalla somma dei valori di riscatto del capitale base, degli eventuali capitali aggiuntivi e dei capitali integrativi. Il valore di riscatto del capitale base e degli eventuali capitali aggiuntivi si ottiene scontando i relativi capitali ridotti (definiti al punto 11) al “tasso annuale di sconto” per il periodo di tempo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta del riscatto e quella della scadenza del contratto.
Il tasso annuale di sconto è:
■ per il capitale base
■ il 4,417%, se il periodo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e la data di decorrenza del contratto è inferiore a 5 anni;
■ il 3,75%, se il periodo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e la data di decorrenza del contratto è almeno 5 anni;
■ per ogni capitale aggiuntivo, l'1,5% aumentato di una percentuale che si ricava riducendo il 2% nella proporzione in cui il numero dei premi annui aggiuntivi pagati, comprese le frazioni di anno, sta al numero dei premi annui aggiuntivi pattuiti;
■ per ogni capitale integrativo, il 3,75%.
Di seguito si riporta la relativa tabella dei costi percentuali calcolati come percentuale del capitale ri- dotto, definito al punto 11, per le diverse durate residue espresse in anni interi:
Xxxxxx residua in anni interi | Valori percentuali |
19 | 100,00% |
18 | 100,00% |
17 | 23,46% |
16 | 22,77% |
15 | 16,73% |
14 | 16,06% |
13 | 15,34% |
12 | 14,56% |
11 | 13,73% |
10 | 12,83% |
9 | 11,88% |
8 | 10,86% |
7 | 9,77% |
6 | 8,62% |
5 | 7,39% |
4 | 6,08% |
3 | 4,69% |
2 | 3,22% |
1 | 1,65% |
0 | 0,00% |
7.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione interna separata
Max 20%
Percentuale trattenuta dall'Impresa sul rendimento annuo conseguito dalla gestione separata Sistema Futuro
8. Regime fiscale
Tassazione dei premi
I premi versati non sono soggetti a imposta.
I premi corrisposti per il pagamento di assicurazioni sulla vita - limitatamente alla sola componente che, essendo destinata alla copertura del rischio sulla vita umana, è denominata premio di rischio - danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal contraente, alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. Il premio di ri- schio è evidenziato nel documento di polizza, nelle quietanze di pagamento premi e nelle eventuali appendici relative ai premi.
Tassazione delle prestazioni liquidabili
Il capitale a scadenza o il valore di riscatto corrisposto in dipendenza del presente contratto è sog- getto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura attualmente pari al 12,50% applica- ta sulla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi versati al netto del premio di rischio, secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo n. 47 del 2000 e successive modifiche e integrazioni. Il capitale e le rendite corrisposti in caso di decesso dell'assicurato non sono soggetti a tassazione.
X. Xxxxx informazioni sul contratto
9. Modalità di perfezionamento del contratto
Il contratto è concluso nel momento in cui il contraente riceve, e quindi ne ha conoscenza, la comu- nicazione scritta di accettazione della proposta da parte dell'Impresa, a condizione che il premio ver- sato risulti esigibile per l'incasso e che il contraente stesso abbia sottoscritto il modulo di proposta, insieme all'assicurato, se persona diversa. Gli effetti del contratto decorrono dalle ore 24.00 del gior- no indicato in polizza quale data di decorrenza.
10. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi
Il contratto si risolve:
■ a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente;
■ a seguito dell'esercizio del diritto di riscatto da parte del contraente;
■ a seguito del raggiungimento della data di scadenza del contratto o al termine del periodo di diffe- rimento della scadenza del contratto;
■ in caso di decesso del beneficiario.
Il contraente ha la facoltà di risolvere il contratto sospendendo il versamento dei premi con i se- guenti effetti:
a) scioglimento del contratto, con perdita dei premi già versati relativamente al premio base e agli eventuali premi annui aggiuntivi, se il numero di annualità di premio base versate è inferiore a 3. Qualora il contraente abbia effettuato versamenti liberi integrativi, il contratto rimane comunque in vigore limitatamente alle prestazioni garantite da tali importi;
b) scioglimento del contratto, a seguito di esercizio del diritto di riscatto, con conseguente liqui- dazione del valore di riscatto relativo al premio base, al premio annuo aggiuntivo e agli eventuali ver- samenti liberi integrativi, calcolato secondo le modalità espresse nel successivo punto 11. Il diritto di riscatto può essere esercitato se il numero di annualità di premio base versate è pari almeno a 3.
È altresì facoltà del contraente, entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insolu- ta, procedere alla riattivazione del contratto. La riattivazione può avvenire solo dietro richiesta scritta del contraente e accettazione da parte dell'Impresa. Nel caso in cui la richiesta di riattivazione pervenga trascorsi sei mesi dalla prima rata di premio rimasta insoluta, l'Impresa ha la facoltà di chiedere nuove informazioni e/o accertamenti sanitari sull'assicurato e decidere circa la riattivazione, tenendo conto del loro esito. La riattivazione è in ogni caso subordinata al pagamento di tutti i premi arretrati, aumentati degli interessi calcolati sulla base del tasso annuo di riattivazione per il periodo intercorso tra la relativa data di scadenza del pagamento dei premi e quella di riattivazione. Per tasso annuo di riattivazione si intende la misura percentuale del rendimento della gestione separata Sistema Futuro, a norma dell'art. 11 delle condizioni di assicurazione, relativo all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arre- trata si riferisce, con un minimo del tasso legale di interesse. La riattivazione del contratto, effettuata nei termini e con le modalità precedentemente descritte, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi. In caso di riattivazione, il contratto entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore alle ore
24.00 del giorno del pagamento dell'importo dovuto e il contraente non potrà incrementare il premio annuo tramite un premio aggiuntivo all'atto della riattivazione.
Qualora il contratto non venga riattivato, l'assicurazione resta in vigore per una prestazione, annual- mente rivalutabile, ridotta rispetto a quella assicurata, sempreché siano state pagate almeno 3 an- nualità di premio base. In ogni caso, qualora il contraente abbia effettuato versamenti liberi integrati- vi, il contratto rimane in vigore limitatamente alle prestazioni garantite da tali importi.
11. Riduzione e riscatto
Riduzione
Qualora il contraente sospenda il versamento dei premi, il contratto resta in vigore per una prestazio- ne, annualmente rivalutabile, ridotta rispetto a quella assicurata, sempre che siano state pagate al- meno tre annualità di premio base. Il capitale ridotto è liquidato alla scadenza del contratto o al ter- mine del differimento della scadenza, sia in caso di vita dell'assicurato a tali date sia in caso di decesso dell'assicurato entro tali date. Anche in caso di riduzione sono previsti, con le stesse modalità e le stes- se percentuali, la rendita annua certa e il bonus di maturità descritti al punto 3 della nota informativa, determinati sulla base del capitale ridotto. Il capitale ridotto si determina moltiplicando il capitale base iniziale e ciascun capitale aggiuntivo iniziale per il coefficiente di riduzione, di seguito definito, e aggiungendo al valore così ottenuto:
■ la differenza tra i suddetti capitali rivalutati all'anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data della prima rata di premio non pagata, e gli stessi capitali inizialmente assicurati;
■ i capitali integrativi rivalutati.
Il coefficiente di riduzione è uguale:
■ relativamente al capitale base, al rapporto tra il numero dei premi pagati, comprese le eventuali frazio- ni, e il numero dei premi base pattuiti;
■ relativamente ad ogni capitale aggiuntivo, al rapporto tra il numero dei relativi premi annui aggiuntivi pagati, comprese le eventuali frazioni, e il numero dei relativi premi annui aggiuntivi pattuiti.
Il capitale ridotto verrà rivalutato, nella misura prevista nell'articolo 11, punto A), delle condizioni di assicura- zione, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto coincidente o successiva alla sospensione del pagamento dei premi. Anche il capitale ridotto può essere riscattato in qualsiasi momento entro la data di scadenza del contratto. Nel caso in cui l'interruzione del pagamento dei premi avvenga prima che sia sta- to versato il numero minimo di annualità di premio previsto per la riduzione e siano ormai scaduti i termini per la riattivazione, il contratto rimane in vigore per gli eventuali capitali integrativi, mentre i premi base e i premi annui aggiuntivi corrisposti rimangono acquisiti dall'Impresa. Il capitale ridotto verrà corrisposto alla scadenza del contratto, sia nel caso in cui l'assicurato sia in vita sia in caso di sua morte prima di tale data. Anche in caso di riduzione sono previsti, con le stesse modalità e percentuali, la rendita annua certa ed il “bonus di maturità” di cui all'art. 1 delle condizioni di assicurazione, applicati al capitale ridotto rivalutato.
Riscatto
Il contraente può risolvere anticipatamente il contratto, mediante richiesta scritta all'Impresa tramite lettera raccomandata A.R., riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto. Il riscatto determina lo scioglimento del contratto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di ricezione, da parte dell'Impresa, della richiesta di riscatto.
Il diritto di riscatto, per il capitale base e per i capitali aggiuntivi, è subordinato all'avvenuto paga- mento di almeno 3 annualità di premio base.
Anche nel caso in cui il contraente non abbia il diritto di riscatto per il capitale base e per i capitali aggiuntivi, come previsto al precedente capoverso, avrà comunque diritto di riscattare i capitali integrativi, qualora ab- bia effettuato versamenti liberi integrativi, a condizione tuttavia che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del primo versamento libero integrativo. Il valore di riscatto del contratto è dato dalla somma dei valori di riscatto del capitale base, degli eventuali capitali aggiuntivi e degli eventuali capitali integrativi. Il valore di riscatto del capitale base e degli eventuali capitali aggiuntivi si calcola scontando i relativi capitali ri- dotti, determinati come descritto in questo stesso punto al precedente paragrafo Riduzione, al “tasso an- nuale di sconto” riportato al precedente punto 7.1.2 della nota informativa, per il periodo che intercorre tra la data di ricezione della richiesta di riscatto e quella di scadenza del contratto.
Non è ammesso il riscatto parziale fino alla scadenza del contratto.
È possibile richiedere alla Società, in qualsiasi momento, la quantificazione del valore di riscatto, rivolgen- dosi a: Zurich Life and Pensions S.p.A. - Operations Vita - Ufficio Post vendita e Liquidazioni - Xxxxxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Telefono n. 025966.1 - Fax n. 0000000000 - E-mail: xxxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xxx
- che si impegna a fornirlo entro 10 giorni dalla richiesta.
Si richiama l'attenzione del contraente sulla possibilità che in caso di riscatto ottenga un capitale inferiore al cumulo complessivo dei premi versati.
Si rinvia al progetto esemplificativo riportato nella sezione F della nota informativa per avere un prospet- to di sviluppo dei valori di riscatto e di riduzione. Inoltre, per conoscere i valori di riscatto e di riduzione ri- feriti alle caratteristiche del proprio contratto, è possibile consultare il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
12. Revoca della proposta
Il contraente può revocare la proposta di assicurazione, mediante comunicazione scritta inviata all'Impresa con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi della proposta mede- sima, fino al momento della conclusione del contratto. La revoca ha effetto nei confronti dell'Impresa, se comunicata all'Impresa stessa prima della conclusione del contratto. In tale caso, l'Impresa si impegna a restituire, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione scrit- ta, l'importo del premio versato dal contraente all'atto della sottoscrizione della proposta.
13. Diritto di recesso
Entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, il contraente può esercitare il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta inviata all'Impresa con lettera raccomandata A.R. contenente gli ele- menti identificativi del contratto. Dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione di re- cesso, il contratto si risolve e l'Impresa non è più obbligata alla prestazione. L'Impresa rimborsa al contraente, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione scritta di recesso, l'impor- to del premio versato, al netto del diritto fisso per le spese di emissione del contratto pari a euro 6.
14. Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni
Tutte le comunicazioni indirizzate all'Impresa relative all'esercizio di diritti riconosciuti al contraente, all'assicurato, ai beneficiari caso morte e agli aventi diritto dalle condizioni di assicurazione devono essere corredate della documentazione indicata nell'allegato A delle condizioni di assicurazione.
L'Impresa, per particolari esigenze istruttorie, potrà richiedere la produzione di ulteriore documenta- zione, che verrà di volta in volta immediatamente specificata. Entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'Impresa, della documentazione completa e a condizione che sia maturato il diritto alla pre- stazione, l'Impresa esegue il pagamento delle prestazioni previste in forma di capitale. Il pagamento della prestazione di rendita viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza della relativa rata. Decorsi tali termini e a partire dai termini stessi, sono dovuti agli aventi diritto gli interessi di mora al tasso le- gale in vigore.
Si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute presso la sede legale dell'Impresa entro le ore 13.00. Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, tutti i diritti derivanti da un con- tratto di assicurazione si prescrivono nel termine di un anno dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
15. Legge applicabile al contratto
La legge applicabile al contratto è quella italiana.
16. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto e tutta la documentazione contrattuale ad esso relativa sono redatti in lingua italiana.
17. Impignorabilità e insequestrabilità
Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall'Impresa in virtù dei contratti di as- sicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.
18. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società scrivendo al "Servizio Clienti" - X.xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, Fax numero: 02-5966.2519, E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'I.S.V.A.P. (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo quale Organo istituzionale competente ad esaminare
i reclami), Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
19. Ulteriore informativa disponibile per il contraente
20. Informativa in corso di contratto
L'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente al contraente le eventuali variazioni delle in- formazioni contenute in nota informativa o nel regolamento della gestione separata Sistema Futuro intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
L'Impresa si impegna, inoltre, a comunicare per iscritto al contraente tempestivamente e prima del- l'entrata in vigore, la modifica del tasso tecnico, ai sensi del Provvedimento ISVAP n. 1036/98, e del- la tavola demografica adottati. Tali modifiche avranno effetto solo sui versamenti liberi integrativi e sui premi aggiuntivi versati dopo l'entrata in vigore di dette modifiche.
L'Impresa si impegna, altresì, a comunicare al contraente le variazioni intervenute ad essa afferenti e ogni altra variazione relativa al contratto.
L'Impresa si impegna a inviare entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:
■ cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto
conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
■ dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato e un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
■ valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
■ valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
■ tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata Sistema Futuro, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.
21. Comunicazioni del contraente all'Impresa
Si richiama l'attenzione del contraente sull'obbligo di comunicare per iscritto all'Impresa, in base alle disposizioni di cui all'art. 1926 del Codice Civile, le modifiche di professione dell'assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto.
F. Progetto esemplificativo delle prestazioni
La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità dei versamenti, sesso ed età dell'assicurato.
Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate, dei valori di riduzione e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:
a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente sotto forma di tasso tecnico, già con- teggiato a favore dell'assicurato nel calcolo del premio annuo;
b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento della redazione del presente progetto, al 4%, sulla base del quale è determinata la misura di rivalutazione. La misura annua di rivalutazione è determinata:
■ moltiplicando il rendimento annuo lordo per un'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata. Tale aliquota non può essere inferiore all'80%;
■ diminuendo tale risultato del tasso tecnico del 2%, già conteggiato nel calcolo del premio;
■ scontando tale risultato per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2%.
I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza, e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di svi- luppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione separata Sistema Futuro potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.
Sviluppo dei premi, delle prestazioni,
dei valori di riduzione e di riscatto in base a:
A) Tasso di rendimento minimo garantito
Tasso di rendimento minimo garantito: 2% (sotto forma di tasso tecnico) Età dell'assicurato: 40 anni
Durata: 15 anni
Sesso dell'assicurato: M
Anni trascorsi | Premio annuo (*) | Cumulo premi annui | Premio annuo netto (**) | Cumulo premi annui netti (**) | Capitale assicurato alla fine dell’anno | Capitale assicurato in caso di morte (***) | Valore di riscatto alla fine dell'anno | Capitale ridotto alla fine alla dell'anno scadenza | |
1 | 1.000 | 1.000 | 988 | 988 | 13.476 | 42.521 | - | - | - |
2 | 1.000 | 2.000 | 988 | 1.976 | 13.476 | 40.693 | - | - | - |
3 | 1.000 | 3.000 | 988 | 2.964 | 13.476 | 38.829 | 1.605 | 2.695 | 2.695 |
4 | 1.000 | 4.000 | 988 | 3.953 | 13.476 | 36.930 | 2.234 | 3.594 | 3.594 |
5 | 1.000 | 5.000 | 988 | 4.941 | 13.476 | 34.994 | 3.109 | 4.492 | 4.492 |
6 | 1.000 | 6.000 | 988 | 5.929 | 13.476 | 33.021 | 3.870 | 5.390 | 5.390 |
7 | 1.000 | 7.000 | 988 | 6.917 | 13.476 | 31.011 | 4.685 | 6.289 | 6.289 |
8 | 1.000 | 8.000 | 988 | 7.905 | 13.476 | 28.965 | 5.555 | 7.187 | 7.187 |
9 | 1.000 | 9.000 | 988 | 8.893 | 13.476 | 26.883 | 6.483 | 8.086 | 8.086 |
10 | 1.000 | 10.000 | 988 | 9.881 | 13.476 | 24.766 | 7.474 | 8.984 | 8.984 |
11 | 1.000 | 11.000 | 988 | 10.869 | 13.476 | 22.620 | 8.529 | 9.883 | 9.883 |
12 | 1.000 | 12.000 | 988 | 11.858 | 13.476 | 20.452 | 9.654 | 10.781 | 10.781 |
13 | 1.000 | 13.000 | 988 | 12.846 | 13.476 | 18.285 | 10.850 | 11.679 | 11.679 |
14 | 1.000 | 14.000 | 988 | 13.834 | 13.476 | 16.185 | 12.123 | 12.578 | 12.578 |
15 | 1.000 | 15.000 | 988 | 14.822 | 13.476 | 14.487 | 13.476 | - | - |
(*) Il premio annuo è comprensivo del diritto fisso di euro 6.
(**) Premio versato al netto della detrazione di imposta del 19%. (***) Comprensivo della prestazione in forma di rendita.
I valori sopra esposti sono al lordo delle vigenti imposizioni fiscali.
L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recu- pero dei premi versati, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, potrà non avvenire.
B) Ipotesi di rendimento finanziario Tasso di rendimento finanziario: 4% Aliquota di retrocessione: 80%
Tasso di rendimento retrocesso: 3,2% Età dell'assicurato: 40 anni
Durata: 15 anni
Sesso dell'assicurato: M
Anni trascorsi | Premio annuo (*) | Cumulo premi annui | Premio annuo netto (**) | Cumulo premi annui netti (**) | Capitale assicurato alla fine dell’anno | Capitale assicurato in caso di morte (***) | Valore di riscatto alla fine dell'anno | Capitale ridotto alla fine alla dell'anno scadenza | |
1 | 1.000 | 1.000 | 988 | 988 | 13.487 | 42.521 | - | - | - |
2 | 1.000 | 2.000 | 988 | 1.976 | 13.508 | 40.725 | - | - | - |
3 | 1.000 | 3.000 | 988 | 2.964 | 13.540 | 38.921 | 1.643 | 2.759 | 3.176 |
4 | 1.000 | 4.000 | 988 | 3.953 | 13.583 | 37.106 | 2.301 | 3.701 | 4.211 |
5 | 1.000 | 5.000 | 988 | 4.941 | 13.638 | 35.272 | 3.220 | 4.654 | 5.233 |
6 | 1.000 | 6.000 | 988 | 5.929 | 13.703 | 33.417 | 4.033 | 5.618 | 6.243 |
7 | 1.000 | 7.000 | 988 | 6.917 | 13.780 | 31.534 | 4.911 | 6.593 | 7.241 |
8 | 1.000 | 8.000 | 988 | 7.905 | 13.868 | 29.618 | 5.858 | 7.580 | 8.228 |
9 | 1.000 | 9.000 | 988 | 8.893 | 13.969 | 27.665 | 6.878 | 8.578 | 9.204 |
10 | 1.000 | 10.000 | 988 | 9.881 | 14.080 | 25.671 | 7.976 | 9.588 | 10.168 |
11 | 1.000 | 11.000 | 988 | 10.869 | 14.204 | 23.634 | 9.158 | 10.610 | 11.120 |
12 | 1.000 | 12.000 | 988 | 11.858 | 14.340 | 21.557 | 10.427 | 11.645 | 12.062 |
13 | 1.000 | 13.000 | 988 | 12.846 | 14.488 | 19.457 | 11.790 | 12.691 | 12.992 |
14 | 1.000 | 14.000 | 988 | 13.834 | 14.648 | 17.400 | 13.253 | 13.750 | 13.912 |
15 | 1.000 | 15.000 | 988 | 14.822 | 14.821 | 15.747 | 14.821 | - | - |
(*) Il premio annuo è comprensivo del diritto fisso di euro 6.
(**) Premio versato al netto della detrazione di imposta del 19%. (***) Comprensivo della prestazione in forma di rendita.
Zurich Life and Pensions S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente nota informativa.
Milano, giugno 2008
Xxxxxxxxx Xx Xxxxx (Amministratore Delegato)
Progetto Futuro
Condizioni di assicurazione
Contratto di assicurazione di previdenza scolastica con rivalutazione annua delle prestazioni, a premio annuo.
Premessa
Il presente contratto è disciplinato:
■ dalle condizioni di assicurazione, di seguito riportate;
■ dalle eventuali appendici di contratto emesse dall'Impresa;
■ dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato dai documenti sopra elencati.
Art. 1 - Prestazioni assicurate
L'Impresa garantisce alla data di scadenza del contratto la corresponsione al beneficiario designato di un capitale annualmente rivalutabile, sia nel caso in cui l'assicurato sia in vita alla data di scadenza del contratto, sia in caso di suo decesso prima di tale data. In quest'ultimo caso l'Impresa corrisponderà al beneficiario, per la durata contrattuale residua, una rendita annua certa di importo pari al 20% del capitale rivalutato. La rendita verrà corrisposta in rate semestrali posticipate, di cui la prima alla fine del semestre di polizza in cui è avvenuto il decesso dell'assicurato e l'ultima alla data di scadenza del contratto. Nel caso in cui il beneficiario consegua un diploma di scuola secondaria superiore almeno quadriennale entro la scadenza del contratto e nel numero di anni previsto dalla legge per il ciclo sco- lastico frequentato, alla scadenza del contratto, sia nel caso in cui l'assicurato sia in vita sia in caso di sua morte prima di tale data, l'Impresa corrisponderà al beneficiario un “bonus di maturità” pari al 10% del capitale rivalutato. Le modalità di rivalutazione del capitale sono disciplinate all'art. 11.
Nel caso in cui il conseguimento del diploma di maturità non si verifichi entro la scadenza del con- tratto, la corresponsione del capitale sarà automaticamente rinviata, e la scadenza del contratto au- tomaticamente differita sino alla data del conseguimento del diploma stesso (differimento del con- tratto). È facoltà del contraente interrompere in ogni momento il differimento della scadenza contrat- tuale, richiedendo, mediante comunicazione scritta all'Impresa, la liquidazione al beneficiario del ca- pitale rivalutato secondo la modalità e i termini descritti all’art. 11 delle condizioni di assicurazione.
In caso di decesso del beneficiario il contratto si scioglie; in tale eventualità l'Impresa corrisponderà al contraente una somma pari alla riserva matematica rivalutata alla data del decesso relativa alle prestazioni assicurate con esclusione del “bonus di maturità” previsto.
Art. 2 - Versamento del premio
Le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 sono garantite previo versamento all'Impresa di un pre- mio annuo (premio base), calcolato in annualità anticipate, e corrisposto periodicamente per tutta la durata del contratto in base al frazionamento annuale, semestrale o mensile prescelto dal contraen- te. L'importo annuo del premio base non può essere inferiore a euro 600. La scelta del frazionamen- to mensile presuppone un primo versamento corrispondente a sei mensilità e comunque un importo
di rata non inferiore a euro 50. In ogni caso il premio relativo al primo anno è dovuto per intero.
A) Versamenti liberi integrativi
In qualunque momento, escluso l'ultimo anno di durata del contratto, il contraente può effettuare dei versamenti liberi integrativi. L'importo minimo del versamento libero integrativo deve essere di euro
2.500. L'aumento corrispettivo della prestazione assicurata viene denominato “capitale integrativo” e la data in cui viene effettuato il versamento libero integrativo viene definita “data di decorrenza del versamento libero integrativo”.
I termini, le modalità e le condizioni alle quali il contraente può effettuare il versamento libero inte- grativo sono le seguenti:
■ il contraente può corrispondere il premio in conto versamento libero integrativo, unitamente alla proposta scritta di voler incrementare la prestazione assicurativa;
■ entro 30 giorni dalla data di effettuazione del versamento di cui sopra l'Impresa comunicherà quali ulteriori informazioni e/o accertamenti sanitari ritiene necessari;
■ il contraente dovrà far pervenire all'Impresa detta documentazione entro 30 giorni dalla data della relativa richiesta;
■ una volta ricevuta la documentazione completa richiesta, l'Impresa comunicherà al contraente se:
a) accetta l'incremento, nel qual caso le somme versate in conto versamento libero integrativo ver- ranno definitivamente trattenute dall'Impresa a titolo di versamento libero integrativo;
b) propone al contraente nuovi termini e condizioni di assicurazione basati sui nuovi termini di rischio che emergono dalla documentazione di cui sopra; in questo caso, l'integrazione del valore della poliz- za e l'acquisizione definitiva delle somme versate è subordinato all'accettazione scritta del contraente, in assenza della quale le somme corrisposte in conto versamento libero integrativo verranno restituite;
c) richiede ulteriore documentazione;
d) respinge la proposta di incremento, nel qual caso le somme versate in conto versamento libero in- tegrativo verranno contestualmente restituite al contraente.
B) Premi annui aggiuntivi
Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il contraente può aumentare l'importo del premio annuo base. L'aumento annuo dovrà essere minimo di euro 50 (premio aggiuntivo) e an- drà a sommarsi all'ammontare del premio base. Una volta aumentato, il premio non può essere suc- cessivamente ridotto. L'aumento del premio annuo base corrispettivo della prestazione assicurata viene denominato “capitale aggiuntivo” e la data in cui viene effettuato il relativo aumento viene de- finita “data di decorrenza del premio aggiuntivo”.
I termini, le modalità e le condizioni per effettuare il versamento dei premi aggiuntivi sono le seguenti:
■ il contraente può chiedere per iscritto alla Impresa di aumentare l'importo del premio base almeno 90 giorni prima della ricorrenza dell'anniversario della data di decorrenza del contratto. Nel caso in cui il contraente effettui il pagamento del premio a mezzo di assegno bancario o circolare, potrà an- che provvedere direttamente al pagamento del premio di ammontare maggiorato alla ricorrenza dell'anniversario della data di decorrenza del contratto (o comunque entro i trenta giorni successivi) senza alcuna comunicazione preventiva, ma sulla base della documentazione di quietanza emessa dalla Impresa. In tal caso, l'importo verrà trattenuto dalla Impresa in conto premio aggiuntivo;
■ entro 15 giorni dalla data della richiesta o dell'effettuazione del versamento l'Impresa comunicherà al contraente quali ulteriori informazioni e/o accertamenti sanitari ritiene necessari;
■ il contraente dovrà far pervenire all'Impresa detta documentazione entro 30 giorni dalla data della relativa richiesta;
■ una volta ricevuta la documentazione completa richiesta, l'Impresa comunicherà al contraente se:
a) accetta l'incremento, nel qual caso le somme eventualmente versate in conto premio aggiuntivo ver- ranno definitivamente trattenute dalla Impresa a titolo di premio aggiuntivo. Nel caso in cui il contraente non abbia versato alcunché, sarà tenuto a corrispondere il valore dell'incremento unitamente al premio;
b) propone al contraente nuovi termini e condizioni di assicurazione basati sui nuovi termini di ri- schio che emergono dalla documentazione; in questo caso, l'integrazione del valore della polizza e l'acquisizione definitiva delle somme eventualmente versate è subordinato all'accettazione scritta del contraente, in assenza della quale le somme verranno restituite. Nel caso in cui il contraente non ab- bia versato alcunché, se accetta le controproposte della Impresa sarà tenuto a corrispondere il valo- re dell'incremento unitamente al premio;
c) richiede ulteriore documentazione;
d) respinge la proposta di incremento, nel qual caso le somme eventualmente versate in conto pre- mio aggiuntivo verranno contestualmente restituite al contraente.
La prestazione assicurata corrispettiva ai versamenti liberi integrativi e ai premi aggiuntivi verrà cal- colata sulla base del tasso tecnico e della tavola demografica utilizzati al momento in cui il versa- mento libero integrativo viene effettuato o il premio aggiuntivo viene pagato per la prima volta; tali indici potrebbero differire da quelli in vigore al momento della conclusione del contratto sulla base dei quali viene computata la prestazione assicurata corrispettiva al premio base. L'Impresa, al fine di consentire una corretta valutazione da parte del contraente, comunicherà ogni eventuale variazione dei menzionati parametri di riferimento.
Art. 3 - Mancato versamento del premio
Il mancato versamento anche di una sola rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta non determina, in deroga a quanto previsto dall'art. 1924, II comma, c.c., l'immediata risoluzione di diritto del contratto ma comporta la sospensione della garan- zia assicurativa per un periodo massimo di un anno. Entro tale termine il contraente può chiedere all'Impresa la riattivazione del contratto ai sensi dell'art. 10 delle condizioni di assicurazione e, dopo accettazione dell'Impresa, può riprendere il versamento dei premi. Nel caso in cui il contraente non riattivi il contratto, quest'ultimo resta in vigore per una prestazione ridotta, se sussistono le condizio- ni richieste previste all'art. 8 delle condizioni di assicurazione per la riduzione, altrimenti il contratto si risolve di diritto, salvo quanto previsto all'ultimo capoverso di cui al medesimo art. 8.
Art. 4 - Conclusione del contratto
Il contratto è concluso nel momento in cui il contraente riceve comunicazione scritta dell'accettazio- ne da parte dell'Impresa, a condizione che il premio versato risulti esigibile per l'investimento e che il contraente abbia firmato il modulo di proposta insieme all'assicurato se persona diversa.
Art. 5 - Revoca della proposta e recesso dal contratto
Il contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, mediante ri- chiesta scritta inviata all'Impresa con lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificati- vi della proposta. Le somme eventualmente anticipate dal contraente all'Impresa saranno restituite entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di revoca della proposta.
Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto il contraente può esercitare il diritto di recesso, mediante richiesta scritta inviata all'Impresa con lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l'effetto di liberare il contraente e l'Impresa da qual- siasi obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di ricezione del- la comunicazione scritta di recesso. L'Impresa rimborsa quindi al contraente, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta scritta di recesso, l'importo del premio versato al netto del diritto fisso per le spese di emissione del contratto pari a euro 6.
Art. 6 - Decorrenza e durata del contratto
Le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 delle condizioni di assicurazione entrano in vigore dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza. La durata del contratto deve essere compresa, a scelta del contraente, tra 5 e 20 anni, a condizione che l'età (assicurativa) dell'assicurato alla data di scadenza del contratto non sia superiore a 80 anni e che l'età (assicurativa) del beneficia- rio alla medesima data non sia superiore a 20 anni. La durata del contratto è indicata in polizza.
Il contratto si risolve:
■ a seguito di esercizio del diritto di recesso da parte del contraente;
■ a seguito di esercizio del diritto di riscatto da parte del contraente;
■ a seguito di raggiungimento della data di scadenza del contratto o al termine del periodo di differi- mento della scadenza del contratto;
■ a seguito di decesso del beneficiario.
Art. 7 - Persone assicurabili e dichiarazioni del contraente e dell'assicurato L'età dell'assicurato al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione deve essere compresa tra i 18 anni e i 75 anni (età assicurativa). L'età del beneficiario al momento della sottoscri- zione della proposta deve essere compresa tra 0 e 15 anni (età assicurativa). L'assicurato non può coincidere con il beneficiario.
Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere esatte e complete.
A) Dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave.
Le dichiarazioni che si rivelino inesatte e le reticenze relative al rischio assicurato, rese dal contraente e dall'assicurato con dolo o colpa grave, sono cause di annullamento del contratto, a norma di quanto previsto dall'articolo 1892 del Codice Civile, fermo restando il diritto dell'Impresa di percepire i premi per la copertura caso morte, relativi al periodo di tempo trascorso sino al momento dell'eventuale im- pugnazione per l'annullamento del contratto.
L'Impresa decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha cono- sciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voler impugnare il contratto. In ogni caso, qualora si verifichi un sinistro prima della scadenza dei tre mesi suddetti,
l'Impresa non è tenuta a pagare la somma assicurata.
B) Dichiarazioni inesatte o reticenti rese senza dolo o colpa grave
Se il contraente e l'assicurato, agendo senza dolo o colpa grave, hanno reso dichiarazioni che si rive- lino inesatte o reticenti in merito alle circostanze del rischio assicurato, l'Impresa, a norma di quanto previsto dall'articolo 1893 del Codice Civile, può recedere dal contratto, comunicando tale sua deci- sione al contraente entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell'inesattezza della di- chiarazione o della reticenza. Tuttavia, se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza o la reticenza sia conosciuta dall'Impresa, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, l'indennizzo dovuto è ridotto in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato ap- plicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, a norma di quanto stabilito dallo stesso articolo 1893 del Codice Civile.
Art. 8 - Riduzione
Qualora il contraente sospenda il versamento dei premi, il contratto resta in vigore per una prestazio- ne, annualmente rivalutabile, ridotta rispetto a quello assicurata, sempreché siano state pagate al- meno 3 annualità di premio base. Il capitale ridotto si determina moltiplicando il capitale base iniziale e ciascun capitale aggiuntivo iniziale per il coefficiente di riduzione di seguito definito ed aggiungen- do al valore così ottenuto:
■ la differenza tra i suddetti capitali rivalutati all'anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data della prima rata di premio non pagata, e gli stessi capitali inizialmente assicurati;
■ i capitali integrativi rivalutati.
Il coefficiente di riduzione di cui sopra è uguale:
■ relativamente al capitale base, al rapporto tra il numero dei premi pagati, comprese le eventuali fra- zioni, ed il numero dei premi base pattuiti;
■ relativamente ad ogni capitale aggiuntivo, al rapporto tra il numero dei relativi premi aggiuntivi pa- gati, comprese le eventuali frazioni, e il numero dei relativi premi aggiuntivi pattuiti.
Il capitale ridotto verrà rivalutato nella misura prevista nell'art. 11, punto A ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto coincidente o successiva alla sospensione del pagamento dei premi. Anche il capitale ridotto può essere riscattato in qualsiasi momento in base a quanto stabilito all'art. 9. Nel caso in cui l'interruzione del pagamento dei premi avvenga prima che sia stato versato il numero minimo di annualità di premio previsto per la riduzione e siano ormai scaduti i termini per la riattiva- zione, il contratto rimane in vigore per gli eventuali capitali integrativi mentre i premi base ed i premi aggiuntivi corrisposti rimangono acquisiti dall'Impresa.
Il capitale ridotto verrà corrisposto alla scadenza del contratto, sia nel caso in cui l'assicurato sia in vita sia in caso di sua morte prima di tale data. Anche in caso di riduzione sono previsti, con le stesse modalità e per- centuali, la rendita annua certa e il “bonus di maturità” di cui all'art. 1, applicati al capitale ridotto rivalutato.
Art. 9 - Riscatto
A condizione che siano state versate almeno 3 annualità di premio base il contraente può risolvere anti- cipatamente il contratto chiedendo all'Impresa, a mezzo lettera raccomandata A.R. la liquidazione del valore di riscatto. Anche nel caso in cui il contraente non abbia il diritto di riscatto per il capitale base e
per i capitali aggiuntivi, come previsto al precedente capoverso, avrà comunque diritto di riscattare i ca- pitali integrativi, qualora abbia effettuato versamenti liberi integrativi, a condizione tuttavia che sia tra- scorso almeno un anno dalla data di decorrenza del primo versamento libero integrativo.
Il valore di riscatto del capitale base e degli eventuali capitali aggiuntivi si ottiene scontando i relativi capitali ridotti al “tasso annuale di sconto” (di seguito definito) per il periodo di tempo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta del riscatto e quella della scadenza del contratto.
Il tasso annuale di sconto è:
Per il capitale base:
■ il 4,417%, se il periodo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e la data di decorrenza del contratto è inferiore a 5 anni;
■ il 3,75%, se il periodo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e la data di decorrenza del contratto è almeno 5 anni.
Per ogni capitale aggiuntivo:
■ l'1,5% aumentato di una percentuale che si ricava riducendo il 2% nella proporzione in cui il numero dei premi aggiuntivi pagati, comprese le frazioni di anno, sta al numero dei premi aggiuntivi pattuiti.
Per ogni capitale integrativo: il 3,75%.
Non è ammesso il riscatto parziale fino alla scadenza del contratto.
Art. 10 - Riattivazione: ripresa del pagamento dei premi
Entro un anno dalla data di scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta il contraente può chiedere la riattivazione della polizza.
La riattivazione può avvenire solo dietro richiesta scritta del contraente e accettazione da parte della Impresa. Nel caso in cui la richiesta di riattivazione pervenga trascorsi sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta, la Impresa ha la facoltà di chiedere nuove informazioni e/o accertamenti sanitari sull'assicurato e decidere circa la riattivazione, tenendo conto del loro esito.
La riattivazione è in ogni caso subordinata al pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli inte- ressi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione e per il periodo intercorso tra la relativa da- ta di scadenza del pagamento dei premi e quella di riattivazione.
Per tasso annuo di riattivazione si intende la misura percentuale del rendimento della gestione sepa- rata Sistema Futuro, a norma dell'art. 11, relativo all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna ra- ta arretrata si riferisce, con un minimo del tasso legale di interesse. La riattivazione del contratto, ef- fettuata nei termini di cui ai commi precedenti, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi. In ogni caso di riattivazione l'assicurazione entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore alle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto. Il contraente non potrà incrementare il premio tramite un premio aggiuntivo all'atto della riattivazione.
Art. 11 - Rivalutazione
La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali l'Impresa ri- conoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate.
A tal fine l'Impresa gestirà, secondo quanto previsto dal regolamento della gestione separata Sistema
Futuro, attività d'importo non inferiore alle relative riserve matematiche.
A) Misura della rivalutazione
L'Impresa dichiara entro il 28 febbraio di ciascun anno il rendimento annuo lordo della gestione se- parata Sistema Futuro. Il rendimento annuo da attribuire al contratto è ottenuto moltiplicando il ren- dimento della gestione separata Sistema Futuro per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissa- ta, aliquota che comunque non deve risultare inferiore all'80%.
La misura annua di rivalutazione si ottiene diminuendo il rendimento attribuito del tasso tecnico del 2%, e scontando tale risultato per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2%.
Relativamente al premio base, il contratto prevede un tasso tecnico del 2% già conteggiato nel cal- colo del premio. Relativamente ai versamenti liberi integrativi e ai premi aggiuntivi, il tasso tecnico utilizzato sarà quello in vigore alla data in cui il versamento libero integrativo sarà effettuato o il premio aggiuntivo sarà pagato per la prima volta.
Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro realizzato nel secondo anno antecedente quello di calcolo.
Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° aprile e il 31 dicembre di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro realizzato nell'anno antecedente quello di calcolo.
B) Rivalutazione del capitale assicurato nel corso della durata del contratto
Nel corso della durata del contratto il capitale rivalutato, fermo restando l'ammontare annuo del pre- mio base e dei premi annui aggiuntivi, sarà determinato aggiungendo al capitale in vigore nel perio- do annuale precedente un importo ottenuto sommando i seguenti importi:
■ il valore che si ricava moltiplicando il capitale base ed ogni capitale aggiuntivo inizialmente assicu- rati per la misura della rivalutazione, ridotta proporzionalmente al rapporto tra il numero degli anni trascorsi ed il numero degli anni di durata del pagamento dei relativi premi;
■ il valore che si ricava moltiplicando la differenza tra il capitale base ed ogni capitale aggiuntivo rivalu- tati nel periodo annuale precedente e quelli inizialmente assicurati per la misura della rivalutazione;
■ il valore che si ricava moltiplicando ogni capitale integrativo rivalutato nel periodo annuale prece- dente per la misura della rivalutazione.
Se il periodo intercorrente tra la data di decorrenza del versamento libero integrativo e l'anniversario della data di decorrenza del contratto è inferiore ad un anno, il valore da aggiungere sarà riproporzio- nato a tale periodo.
C) Rivalutazione del capitale assicurato nel periodo di differimento del contratto
Durante il periodo di differimento del contratto, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contrat- to, il capitale rivalutato si ottiene sommando al capitale in vigore alla ricorrenza annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando detto capitale per il tasso determinato moltiplicando il rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro per l'aliquota di partecipazione di cui al punto A). Qualora la data di corresponsione del capitale non coincida con l'anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato sarà rivalutato in base al metodo del pro-rata temporis, e cioè per i mesi interi tra- scorsi dall'ultimo anniversario, in base al tasso di rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro in vigore alla data del pagamento, e secondo l'aliquota definita al precedente periodo.
La rivalutazione del capitale assicurato è acquisita in via definitiva e verrà comunicata di volta in volta.
Art. 12 - Beneficiari
Il contraente designa i beneficiari per il caso di morte dell'assicurato in occasione della sottoscrizione della proposta di assicurazione o in un momento successivo.
I beneficiari possono essere revocati o modificati in qualsiasi momento, tranne:
■ nel caso in cui il contraente e il beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l'accettazione della designazione;
■ dopo la morte del contraente;
■ dopo che, verificatosi l'evento previsto, il beneficiario abbia comunicato per iscritto all'Impresa di vo- lersi avvalere del beneficio.
In questi casi, nessuna richiesta di pagamento e, più in generale, nessun atto dispositivo od omissivo sul contratto potrà essere disposto dal contraente senza il preventivo o contestuale assenso scritto dei beneficiari designati.
La designazione dei beneficiari o le eventuali revoche o modifiche, salvo quelle disposte per testamento, debbono essere comunicate per iscritto all'Impresa tramite lettera raccomandata A.R., che provvederà ad annotarle in polizza o su appendice di polizza.
Art. 13 - Rischio di morte - Esclusioni e carenza
Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa, senza limiti territoriali. È escluso dalla copertura soltanto il decesso causato da:
■ dolo del contraente o del beneficiario;
■ partecipazione attiva dell'assicurato a delitti dolosi;
■ partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile e il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; l'esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell'arrivo dell'assicurato implica l'esclusione dalla copertura assicurativa;
■ eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provo- cate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
■ guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
■ incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare del brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
■ suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dell'eventuale riattivazione del contratto;
■ attività sportiva, non dichiarata come praticata alla data della sottoscrizione del modulo di adesione o successivamente.
In questi casi l’Impresa paga il solo importo delle riserve matematiche del capitale base, del capitale ag-
giuntivo e del capitale integrativo calcolate al momento del decesso, ovvero, nel caso di suicidio, per il capitale base e per i capitali aggiuntivi l‘Impresa paga i valori di riduzione, se maturati per un importo su- periore rispetto alle relative riserve matematiche, e la riserva matematica dei capitali integrativi. Si richia- ma l'attenzione del contraente sull'obbligo di comunicare per iscritto all'Impresa, in base alle disposizioni di cui all'art. 1926 del Codice Civile, le modifiche di professione dell'assicurato eventualmente intervenu- te in corso di contratto. Il rischio di morte è inoltre escluso dalla garanzia, secondo quanto previsto nei seguenti punti A) e B), qualora essi siano espressamente richiamati nei documenti contrattuali.
A) Condizioni di carenza per assicurazioni senza visita medica
Per volontà dell'assicurato:
(i) l'assicurazione relativa al capitale base di cui al presente contratto viene assunta senza visita me- dica e pertanto, a parziale deroga delle condizioni di assicurazione, qualora il decesso dell'assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto e il contraente sia in regola con il pagamento dei premi, l'Impresa corrisponderà - in luogo del relativo capitale base assicurato - una somma pari all'ammontare dei premi base versati, al netto degli accessori;
(ii) l'assicurazione relativa ad ogni capitale integrativo e ad ogni capitale aggiuntivo di cui al presente contratto viene assunta senza visita medica e pertanto, a parziale deroga delle condizioni di assicura- zione, qualora il decesso dell'assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla relativa data di decorren- za del versamento libero integrativo e/o del premio aggiuntivo - sempre a condizione che il contraen- te sia in regola con il pagamento dei premi - l'Impresa corrisponderà, in luogo del relativo capitale in- tegrativo e/o capitale aggiuntivo, una somma rispettivamente pari all'ammontare del relativo versa- mento libero integrativo e/o dei relativi premi aggiuntivi versati al netto degli accessori.
L'assicurato ha tuttavia la facoltà di richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurati- va senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli even- tuali oneri che ne dovessero derivare, ivi compresi gli eventuali sovrappremi.
Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati in polizza - l'applicazione della suddetta limitazione avverrà tenendo conto dell'entità, della forma e della du- rata effettiva, a partire dalle rispettive date di entrata in vigore dei contratti di assicurazione sostituiti.
L'Impresa non applicherà la limitazione sopraindicata e pertanto l'ammontare da essa dovuto sarà pari alla somma dei capitali assicurati, qualora il decesso dell'assicurato sia conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza del contrat- to o la data di decorrenza di ogni versamento libero integrativo o di ogni premio aggiuntivo: tifo, pa- ratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, sal- monellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza del contratto o la data di decorrenza di ogni versamento libero integrativo o di ogni premio aggiuntivo;
c) di infortunio avvenuto dopo la data di decorrenza del contratto o la data di decorrenza di ogni ver- samento libero integrativo o di ogni premio aggiuntivo, intendendo per infortunio (ferme restando le esclusioni sopra richiamate) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che
produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell'assicurato avvenga entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto o dalla data di decorrenza di ogni versamento libero integrativo o di ogni premio aggiuntivo e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, i capitali assicurati non saranno pagati.
In tal caso:
■ se il contraente ha regolarmente pagato tutti i premi annui dovuti alla data del decesso, l'Impresa corrisponderà una somma pari all'ammontare dei premi e dei versamenti liberi integrativi versati al netto degli accessori;
■ se il contraente non è in regola con il pagamento dei premi, ma ha acquisito alla data del decesso il diritto alla riduzione per quanto attiene al capitale base e ai capitali aggiuntivi ai sensi dell'art. 8, l'Impresa corrisponderà un importo pari alla somma dei premi versati al netto degli accessori con il massimo del valore della prestazione ridotta e, per quanto attiene ai capitali integrativi, corrispon- derà una somma pari ai versamenti liberi integrativi versati al netto degli accessori.
Rimane infine convenuto che anche per questa limitazione si applica quanto stabilito per il caso in cui la polizza venga emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti.
B) Assicurazioni con visita medica in assenza del test HIV
Per volontà dell'assicurato:
(i) l'assicurazione relativa al capitale base di cui al presente contratto viene assunta senza che siano stati eseguiti gli esami clinici necessari per l'accertamento dello stato di malattia da HIV o di sieroposi- tività richiesti dall'Impresa. Pertanto a parziale deroga delle condizioni di assicurazione, qualora il de- cesso dell'assicurato avvenga entro i primi sette anni dalla data di decorrenza del contratto ed è dovu- to alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata:
■ se il contraente è in regola con il pagamento dei premi, l’Impresa corrisponderà - in luogo del relativo ca- pitale base assicurato - una somma pari all'ammontare dei premi base versati, al netto degli accessori;
■ se il contraente non è in regola con il pagamento dei premi, ma ha acquisito alla data del decesso il diritto alla riduzione ai sensi dell'art. 8, l'Impresa corrisponderà una somma pari all'ammontare dei premi base versati, al netto degli accessori con il massimo del valore della prestazione ridotta;
(ii) l'assicurazione relativa ad ogni capitale aggiuntivo di cui al presente contratto viene assunta senza che siano stati eseguiti gli esami clinici necessari per l'accertamento dello stato di malattia da HIV o di sieropositività richiesti dall'Impresa. Pertanto a parziale deroga delle condizioni di assicurazione, qualora il decesso dell'assicurato avvenga entro i primi sette anni dalla relativa data di decorrenza del premio aggiuntivo ed è dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata:
■ se il contraente è in regola con il pagamento dei premi, l'Impresa corrisponderà - in luogo del rela- tivo capitale aggiuntivo - una somma rispettivamente pari all'ammontare dei relativi premi aggiunti- vi versati, al netto degli accessori;
■ se il contraente non è in regola con il pagamento dei premi, ma ha acquisito alla data del decesso il diritto alla riduzione per quanto attiene al capitale base ai sensi dell'art. 8, l'Impresa corrisponderà un importo pari alla somma dei premi aggiuntivi versati, al netto degli accessori, con il massimo del valore della prestazione ridotta;
(iii) l'assicurazione relativa ad ogni capitale integrativo di cui al presente contratto viene assunta sen- za che siano stati eseguiti gli esami clinici necessari per l'accertamento dello stato di malattia da HIV o di sieropositività richiesti dall'Impresa. Pertanto a parziale deroga delle condizioni di assicurazione, qualora il decesso dell'assicurato avvenga entro i primi sette anni dalla relativa data di decorrenza del versamento libero integrativo ed è dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovve- ro ad altra patologia ad essa collegata, l'Impresa corrisponderà - in luogo del relativo capitale inte- grativo - l'ammontare del relativo versamento libero integrativo, al netto degli accessori.
Art. 14 - Cessione
In conformità con quanto disposto dall'articolo 1407 del Codice Civile, il contraente può cedere ad un terzo il contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui l'Impresa viene informata per iscritto dal contraente dell'avvenuta cessione. L'Impresa deve procedere nel più breve tempo possi- bile ad effettuare l'annotazione dell'avvenuta cessione in polizza o su appendice di polizza. L'Impresa può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, secondo quanto stabilito dall'articolo 1409 del Codice Civile.
Art. 15 - Pagamenti dell'Impresa
Le richieste di pagamento delle somme dovute in forza del contratto hanno effetto nei confronti dell'Impresa quando quest'ultima ne abbia conoscenza. Si considerano conosciute le richieste perve- nute presso la sede dell'Impresa. Si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore
13.00. Per tutti i pagamenti, devono essere preventivamente consegnati all'Impresa i documenti indica- ti nell'allegato A alle condizioni di assicurazione, necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. L'Impresa, per particolari esigenze istruttorie, si riserva la facoltà di richiedere la produzione di ulteriore documentazione, che verrà di volta in volta immediata- mente specificata. Entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'Impresa, della documentazione com- pleta e a condizione che sia maturato il diritto alla prestazione, l'Impresa esegue il pagamento delle pre- stazioni previste in forma di capitale. Il pagamento della prestazione di rendita viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza della relativa rata. Trascorsi tali termini, l'Impresa si impegna a corrispondere agli aventi diritto gli interessi di mora al tasso legale in vigore, per ogni giorno successivo al trentesimo.
Art. 16 - Foro competente
Ogni controversia derivante dalla interpretazione e/o esecuzione del contratto viene convenzional- mente devoluta alla competenza esclusiva del Foro del luogo di residenza o domicilio del consuma- tore secondo quanto disposto dall'art. 1469 bis del codice civile.
Milano, giugno 2008
Xxxxxxxxx Xx Xxxxx (Amministratore Delegato)
Sistema Futuro
Regolamento della gestione separata
1) L'Impresa ha istituito una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre atti- vità dell'Impresa, denominata Sistema Futuro, di seguito chiamata Fondo. La valuta di denomina- zione del Fondo è l'euro. Le finalità perseguite con la gestione del Fondo sono la conservazione del patrimonio e un suo graduale e costante incremento nel medio/lungo periodo. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicura- zioni che prevedono una modalità di rivalutazione legata al rendimento del Fondo. La gestione del Fondo è conforme alle norme stabilite dall'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) con la Circolare n. 71 del 26.3.1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
2) L'Impresa investe il patrimonio del Fondo, prevalentemente, in Titoli di Stato, in particolare quelli emessi da Stati appartenenti alla zona Euro. La restante parte del patrimonio potrà essere investita in azioni od obbligazioni emesse da società di elevato standing (investment grade), nonché in quo- te di OICR. L'investimento in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del Gruppo di appartenenza non potrà superare il limite massimo del 20% del patrimonio del Fondo. Le strategie di investimento si basano sull'analisi macroeconomica, ponendo particolare attenzio- ne agli obiettivi e agli interventi di politica monetaria delle principali banche centrali. Per le scelte di investimento della componente azionaria verranno selezionati titoli di società con una strategia industriale orientata a perseguire una redditività ed una crescita superiori alla media dei relativi settori di appartenenza e con un particolare riguardo alla politica di distribuzione dei dividendi. Nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e al fine di ridurre il rischio operativo, l'Impresa ha la facoltà di conferire deleghe gestionali a soggetti autorizzati alla gestione di patri- moni, ma sempre nel rispetto dei criteri di investimento stabiliti dal presente regolamento. In tal caso l'Impresa è sempre direttamente responsabile nei confronti dei contraenti per l'attività di ge- stione del Fondo.
3) La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui al D. Lgs. 27.02.1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza del Fondo al presente Regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento annuo del Fondo, e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dall'Impresa sulla base delle riserve matematiche.
4) Il rendimento annuo del Fondo, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo di competenza di quell'esercizio al valore medio del Fondo stesso. Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'eser- cizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del Fondo - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo, vale a dire al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato
all'atto di iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà dell'Impresa. Per valore medio del Fondo si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza me- dia annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valo- re di iscrizione nel Fondo. Ai fini della determinazione del rendimento annuo del Fondo, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° Gennaio fino al 31 Dicembre del medesimo anno.
5) Il Fondo potrà essere fuso con altri fondi istituiti e gestiti dall'Impresa e che abbiano caratteristiche similari e analoghi criteri di gestione. L'Impresa procede alla fusione tra Fondi soltanto per motivi particolari, tra i quali: aumentare l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze orga- nizzative, ridurre eventuali effetti negativi sui contraenti dovuti ad una eccessiva riduzione del pa- trimonio del Fondo. L'eventuale fusione sarà, in ogni caso, realizzata in modo tale che il passaggio tra il vecchio ed il nuovo Fondo avvenga senza oneri e spese per i contraenti e senza soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati. L'Impresa si impegna ad informare i contraenti, qua- lora gli aspetti connessi alla fusione abbiano rilievo peri contraenti medesimi.
6) L'Impresa si riserva di apportare al precedente punto 4) quelle modifiche che si rendessero neces- sarie a seguito di cambiamenti dell'attuale legislazione fiscale e assicurativa.
Progetto Futuro
Glossario
Aliquota di retrocessione (o di partecipazione)
La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la società riconosce agli assicurati.
Assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario
Persona fisica in età scolare, che non deve coincidere con l'assicurato e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Carenza
Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avviene in tale periodo la società non corrisponde la prestazione assicurata
Caricamenti
Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa d'assicurazione.
Conflitto di interessi
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della società può collidere con quello del contraente.
Consolidamento
Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definiti- vamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.
Contraente
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.
Costo percentuale medio annuo
Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed even- tualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.
Dichiarazioni del contraente/assicurato (dichiarazioni precontrattuali) Informazioni fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che con- sentono all'Impresa di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicu- razione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l'Impresa su aspetti ri- levanti per la valutazione dei rischi, l'Impresa stessa può chiedere l'annullamento del contratto o re- cedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
Esclusioni
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dall'Impresa, elencati in apposi- te clausole del contratto di assicurazione.
Età assicurativa
Modalità di calcolo dell'età dell'assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.
Gestione separata (o speciale)
Fondo appositamente creato dall'Impresa di assicurazione e gestito separatamente rispetto al com- plesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di re- trocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.
Nota informativa
Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che l'Impresa di assicurazione deve conse- gnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto, e che contiene informazioni relative all'Impresa, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
Polizza
Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.
Polizza rivalutabile
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventual- mente quello dei premi varia in base al rendimento che la società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della società stessa.
Proposta
Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manife- sta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Riattivazione
Facoltà del contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di polizza, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.
Riserva matematica
Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli as- sicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riser- va e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.
Rivalutazione
Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni di as- sicurazione.
Scheda sintetica
Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che l'Impresa d'assicura- zione deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendo- ne le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al contraente uno strumento semplifi- cato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.
Sinistro
Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garan- zia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'assicurato.
Tasso tecnico
Tasso di interesse in base al quale viene calcolato il valore attuale medio delle prestazioni future ini- zialmente assicurate; il tasso tecnico rappresenta pertanto il tasso di rendimento minimo garantito, già conteggiato a favore dell'assicurato nel calcolo del premio.
Valuta di denominazione
Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.
Allegato A
Documentazione da allegare alle richieste di pagamento inviate a Zurich Life and Pensions S.p.A.
Il presente allegato costituisce parte integrante delle condizioni di assicurazione di Progetto Futuro.
Per agevolare l'invio delle richieste, sono disponibili e possono essere richiesti i fac-simile di domanda:
■ presso Zurich Life and Pensions S.p.A. - Operations Vita - Ufficio Post vendita e Liquidazioni - Xxxxxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx;
■ sul sito internet dell'Impresa xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
■ presso la rete dei promotori finanziari Finanza & Futuro Banca S.p.A..
L'elenco di seguito riportato dei documenti da allegare a ciascuna richiesta di pagamento in- viata all'Impresa è da ritenersi meramente esemplificativo, ma non esaustivo.
A) Recesso dal contratto
■ originale della richiesta a mezzo lettera raccomandata X.X. xxxxxxxxxxxx dal contraente;
■ originale di xxxxxxx, ed eventuali appendici emesse dall'Impresa, o dichiarazione di smarrimento.
B) Scadenza del contratto e il beneficiario:
- ha conseguito il diploma di maturità nel numero di anni previsto dalla legge;
- ha conseguito il diploma di maturità ma non nel numero di anni previsto dalla legge;
- non ha conseguito il diploma di maturità ed ha interrotto gli studi;
■ originale della richiesta a mezzo lettera raccomandata X.X. xxxxxxxxxxxx dal contraente e dal be- neficiario;
■ originale di polizza ed eventuali appendici emesse dall'Impresa o dichiarazione di smarrimento;
■ copia di documento d'identità del beneficiario;
■ dati anagrafici del beneficiario;
■ certificato di esistenza in vita del beneficiario (detto certificato non sarà necessario nel caso di ri- chiesta fatta per il tramite e dalla presenza di promotore finanziario);
■ lettera informativa e consenso ai sensi del D.Lgs del 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) del beneficiario;
■ copia di documento d'identità dell'assicurato;
■ certificato di esistenza in vita dell'assicurato (detto certificato non sarà necessario nel caso di ri- chiesta fatta per il tramite e alla presenza di promotore finanziario);
■ attestazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito il diploma o atto notorio dai quali si pos- sa rilevare che il diploma è relativo ad un xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx quadrien- nale ed è stato conseguito nel numero di anni previsto dal ciclo scolastico.
C) Scadenza del contratto e il beneficiario non è diplomato e continua gli studi (differimento della prestazione)
per provvedere, nel caso in cui l'assicurato sia in vita o in caso di sua morte prima della scadenza del contratto, al differimento della prestazione (spostamento della scadenza del contratto):
■ originale della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. con la quale viene precisato che il beneficiario a detta data non è diplomato e viene richiesto il differimento della prestazione sotto- scritta dal contraente.
D) Scadenza del differimento della prestazione
conseguente al conseguimento del diploma dopo la scadenza del contratto per corrispondere al be- neficiario il capitale assicurato con o senza bonus di maturità:
■ originale della richiesta a mezzo lettera raccomandata X.X. xxxxxxxxxxxx dal contraente e dal be- neficiario;
■ originale di polizza ed eventuali appendici emesse dall'Impresa o dichiarazione di smarrimento;
■ copia di documento d'identità del beneficiario;
■ dati anagrafici del beneficiario;
■ certificato di esistenza in vita del beneficiario (detto certificato non sarà necessario nel caso di ri- chiesta fatta per il tramite e dalla presenza di promotore finanziario);
■ lettera informativa e consenso ai sensi del D.Lgs del 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) del beneficiario;
■ copia di documento d'identità dell'assicurato;
■ certificato di esistenza in vita dell'assicurato (detto certificato non sarà necessario nel caso di ri- chiesta fatta per il tramite e dalla presenza di promotore finanziario);
■ attestazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito il diploma o atto notorio dai quali si pos- sa rilevare che il diploma è relativo ad un xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx quadrien- nale ed è stato conseguito nel numero di anni previsto dal ciclo scolastico.
E) Interruzione del differimento della prestazione
per corrispondere al beneficiario il capitale assicurato ma non il bonus di maturità che potrà essere corrisposto allorquando il beneficiario si è diplomato:
■ originale della richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R., sottoscritta dal contraente o dalla per- sona designata dal contraente;
■ originale di polizza ed eventuali appendici emesse dall'Impresa o dichiarazione di smarrimento;
■ copia di documento d'identità del beneficiario;
■ dati anagrafici del beneficiario;
■ certificato di esistenza in vita del beneficiario (detto certificato non sarà necessario nel caso di ri- chiesta fatta per il tramite e dalla presenza di promotore finanziario);
■ lettera informativa e consenso ai sensi del D.Lgs del 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) del beneficiario;
■ copia di documento d'identità dell'assicurato;
■ certificato di esistenza in vita dell'assicurato (detto certificato non sarà necessario nel caso di ri- chiesta fatta per il tramite e dalla presenza di promotore finanziario).
F) Corresponsione del bonus di maturità qualora ci fosse stata interruzione del differimento della prestazione
poiché il beneficiario ha conseguito il diploma di maturità nel numero di anni previsti dalla legge:
■ originale della richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R., sottoscritta al contraente e dal xxxxxx- xxxxxx;
■ originale di polizza ed eventuali appendici emesse dall'Impresa o dichiarazione di smarrimento;
■ dati anagrafici del beneficiario;
■ certificato di esistenza in vita del beneficiario (detto certificato non sarà necessario nel caso di ri- chiesta fatta per il tramite e alla presenza di promotore finanziario);
■ lettera informativa e consenso ai sensi del D.Lgs del 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) del beneficiario;
■ attestazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito il diploma o atto notorio dal quale si possa rilevare che il diploma è relativo ad un xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx quadrien- nale ed è stato conseguito nel numero di anni previsto dal ciclo scolastico.
G) Riscatto
■ originale della richiesta a mezzo lettera raccomandata X.X. xxxxxxxxxxxx dal contraente;
■ originale di xxxxxxx, ed eventuali appendici emesse dall'Impresa, o dichiarazione di smarrimento;
■ copia di documento d'identità dell'assicurato.
H) Decesso dell'assicurato
- prima della data di scadenza del contratto per corrispondere al beneficiario sino alla data di scaden- za la rendita annua certa e liquidare alla data di scadenza o al termine del differimento della presta- zione, il capitale assicurato rivalutato
- dopo la data di scadenza del contratto e prima del termine del differimento della prestazione per corrispondere il capitale assicurato rivalutato
■ originale della richiesta di liquidazione inviata a mezzo raccomandata A.R., firmata dal contraente e/o dal beneficiario, mediante la quale si comunica all'Impresa l'avvenuto decesso dell'assicurato, la relativa data e la causa, precisando se da malattia (quale), se da infortunio (causa) o altre;
■ certificato di morte dell'assicurato rilasciato dalle competenti Autorità;
■ in caso di beneficiario minore di età, interdetto o inabilitato, decreto del giudice tutelare che auto- xxxxx il tutore/curatore a riscuotere la somma spettante con espresso esonero per l'Impresa da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché al suo eventuale reimpiego;
■ certificato medico che attesti il luogo e la causa del decesso;
■ dati anagrafici del beneficiario;
■ lettera informativa e consenso ai sensi del D. Lgs del 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) del beneficiario.
I) Decesso del beneficiario
per corrispondere al contraente la riserva matematica alla data del decesso relativa alle prestazioni assicurate con esclusione del bonus di maturità:
■ originale della richiesta di liquidazione a mezzo lettera raccomandata X.X. xxxxxxxxxxxx dal contra- ente e/o assicurato con la quale comunicano il decesso del beneficiario e la data;
■ originale di polizza ed eventuali appendici emesse dall'Impresa o dichiarazione di smarrimento;
■ certificato di morte del beneficiario.
Esami sanitari
necessari per l’attivazione di una polizza con copertura caso morte
Capitali da assicurare | Accertamenti sanitari |
Fino a ¤ 156.000 senza carenza * | VM - U - test HIV** |
oltre ¤ 156.000 fino a ¤ 000.000 | XX - X - xxx - xx - xx - test HIV** |
oltre ¤ 312.000 fino a ¤ 520.000 | VM - U - C - ecg - rx - sa - sb - sd - se - sf - sg - test HIV** |
oltre ¤ 520.000 | VM - U - C - ecgc - rx - ea - ep - sa - sb - sd - se - sf - sg - test HIV** |
* Nel caso l’assicurato abbia più di 60 anni, la polizza non è attivabile con carenza: l’assicurato dovrà sempre sottoporsi agli accertamenti sanitari.
** Tale test dovrà essere praticato quando si voglia la copertura “caso morte” immediata per AIDS e sindromi correlate.
Legenda
VM = visita medica da parte di Fiduciario redatta sull’apposito modulo “rapporto di visita medica per la stipula di polizze di assicu- razione sulla vita”
U = esame completo delle urine mi- croscopico
C = certificato del medico di famiglia redatto sull’apposito modulo “rap- porto del medico curante abituale o di famiglia per la stipula di poliz-
ze di assicurazione sulla vita” ECG = ECG a riposo e dopo sforzo ECGc = ECG con prova da sforzo massi-
male al cicloergometro
RX = RX torace in due proiezioni
EA = ecotomografia addome superiore EP = ecografia pelvica (per le donne) o ecografia prostatica (per gli uomi-
ni)
SA = glicemia e creatininemia SB = colesterolemia, hdl, ldl,
trigliceridemia
SD = tutte le prove di funzionalità epati- ca (transaminasi, gamma G.T., bili- rubinemia totale e frazionata, pro- tidogramma elettroforetico, fosfa- tasi alcalina, tempo di protrombi- na)
SE = emocromo completo con conta piastrine
SF = VES
SG = HBs Ag e HCV
Check-up express
Servizio di ricerca e prenotazione dei centri specialistici e diagnostici per l’effettuazione degli esami sanitari offerto in collaborazione con Europ Assistance Service S.p.A.
Per usufruire del servizio di ricerca e prenotazione dei centri specialistici e diagnostici basta chiamare il numero verde messo a disposizione da Europ Assistance:
Il servizio in funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (esclusi i giorni festivi infraset- timanali) prenoterà, tenuto conto delle disponibilità esistenti ed in accordo con le esigenze dell’assi- curando, il centro diagnostico e/o la visita presso lo specialista esclusivamente per gli esami sanitari richiesti per la sottoscrizione della Polizza Vita.
Tali centri fanno parte della “rete” Europ Assistance ed applicano tariffe convenzionate. L’assicurando deve comunicare l’importo del capitale per cui intende assicurarsi. La centrale operati- va provvederà a prenotare tutti gli esami sanitari previsti per tale importo specificati nell’elenco so- prariportato.
I costi di tali accertamenti si intendono a carico dell’assicurando.
Proposta di assicurazione sulla vita SOLUZIONE FUTURO - PROGETTO FUTURO
Avvertenze
Si richiama l'attenzione del contraente sul fatto che, ai fini della compilazione del questionario sanita- rio, deve tenere presente le seguenti avvertenze:
a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informa- zioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
b) prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattez- za delle dichiarazioni riportate nel questionario;
c) anche nei casi non espressamente previsti dall'Impresa, l'assicurando può chiedere di essere sotto- posto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.
Spettabile
Zurich Life and Pensions S.p.A.
Xxxxxx X. Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
Domicilio del rapporto se diverso da indirizzo di residenza
Chiedo che il documento di polizza e tutta la corrispondenza/documentazione siano inviati al seguente recapito:
PRESSO
TIPO VIA
INDIRIZZO
NUMERO CIVICO
COMUNE
LOCALITÀ
C.A.P.
PROV.
STATO
È VIETATO FISSARE IL DOMICILIO DI RAPPORTO PRESSO IL PROMOTORE FINANZIARIO.
Firma del contraente
Luogo e data
Contraente
CODICE CLIENTE
CAT.
TITOLO
CODICE FISCALE / PARTITA IVA
SESSO ST. CIV.
COGNOME / DENOMINAZIONE SOCIALE
NOME
DATA DI NASCITA/COSTITUZIONE
COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA
PROV.
TIPO DOC.
NUMERO DOCUMENTO
LUOGO DEL RILASCIO
DATA DEL RILASCIO
TIPO VIA
INDIRIZZO DI RESIDENZA
NUMERO CIVICO
COMUNE
LOCALITÀ
C.A.P.
PROV.
STATO
CITTADINANZA
PREFISSO
TELEFONO
Soluzione Futuro - Progetto Futuro Proposta di assicurazione sulla vita n.
Xxxxxx riservato al promotore finanziario o all’incaricato di sede, per identificazione e regolarità dell’operazione | |||
RETE | CODICE | Cognome e nome del promotore finanziario o dell’incaricato di sede | Firma del promotore finanziario o dell’incaricato di sede |
Beneficiario
Quale beneficiario della polizza designo:
COGNOME E NOME
COMUNE DI NASCITA
DATA DI NASCITA
L’età del beneficiario deve essere compresa tra 0 e 15 anni
Assicurando
SULLA
MIA VITA
VITA DEL SIGNOR:
CODICE CLIENTE
CAT.
TITOLO
CODICE FISCALE
SESSO ST. CIV.
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
COMUNE DI NASCITA
PROV.
TIPO DOC.
NUMERO DOCUMENTO
LUOGO DEL RILASCIO
DATA DEL RILASCIO
TIPO VIA
INDIRIZZO DI RESIDENZA
NUMERO CIVICO
COMUNE
LOCALITÀ
C.A.P.
PROV.
STATO
CITTADINANZA
T.T. 2,0%
Mod. Z365 ed. 07/2008 pagina 49 di 50 1 - Copia per soggetto collocatore
PREMIO ANNUO
€ • • ,
Premio e modalità di pagamento all’atto della sottoscrizione
Oggetto della proposta
PROGETTO FUTURO - Assicurazione di previdenza scolastica con rivalutazione annua delle prestazioni a premio annuo
Durata del contratto in anni (in lettere ) Prestazione iniziale assicurata €
•
•
,
(indicare importo del capitale iniziale assicurato)
FRAZIONAMENTO SEMESTRALE FRAZIONAMENTO MENSILE*
Indicare l'importo del premio lordo annuo o della rata lorda semestrale o della rata lorda mensile.
*La scelta del frazionamento mensile presuppone un primo versamento corrispondente a sei mensilità, ed inoltre determina l’obbligo di attivare una procedu- ra di pagamento automatico mediante addebito automatico in conto (RID) per la cui attivazione allego l’apposita modulistica.
Premio lordo versato all’atto della sottoscrizione della proposta
€ • • ,
Caricamenti €
• • ,
Il contraente versa in conto premio l’importo indicato che, al momento della emissione della polizza, sarà imputato a premio di assicurazione. In caso di mancata accettazio- ne del rischio, Zurich Life and Pensions provvederà alla restituzione dell’importo pagato. Sul premio annuo versato sono applicati i seguenti costi, dettagliatamente rappre- sentati al paragrafo "Costi" della nota informativa: i caricamenti, il diritto fisso e gli interessi di frazionamento, in caso di scelta di rateazione del premio annuo. Il contraente può esercitare il diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di accettazione della proposta inviata dall'Impresa, mediante raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi del contratto. L'Impresa rimborsa al contraente l'importo del premio versato, al netto del diritto fisso di € 6 destinato alla copertura delle spese di emissione del contratto, in caso di esercizio del diritto di recesso.
Il versamento in contanti è vietato.
Gli assegni devono essere NON TRASFERIBILI all’ordine di Zurich Life and Pensions S.p.A.
ASSEGNO BANCARIO/CIRCOLARE non trasferibile all’ordine di Zurich Life and Pensions S.p.A.
Tipo Assegno | Numero | Banca Emittente/Trassata | Piazza | |
Banc. | Circ. | |||
Banc. | Circ. |
0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
BONIFICO BANCARIO a favore del c/c intestato a Zurich Life and Pensions S.p.A., presso Deutsche Bank S.p.A. che vi autorizzo a richiedere, per mio nome e conto, addebitando il c/c intrattenuto presso Deutsche Bank S.p.A.
Codice IBAN
Secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali, il contratto è concluso quando il contraente riceve comunicazione scritta di accettazione della proposta da Zurich Life and Pensions S.p.A..
Dichiarazioni dell'assicurando
In relazione al contratto di assicurazione Progetto Futuro di cui la presente proposta costituisce parte integrante, il contraente dichiara di aver ricevuto il fascicolo informativo. Il contraente dichiara altresì di avere ricevuto, preso conoscenza e accettare le condizioni contrattuali di Progetto Futuro.
Firma per esteso e leggibile del contraente
Il Contraente, ricevuta e letta l'Informativa riportata nel Fascicolo Informativo, acconsente al trattamento dei propri dati personali, comuni e sensibili, per le finalità assicurative descritte nel punto 1) dell'informativa.
Firma per esteso e leggibile del contraente
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il contraente dichiara di approvare spe- cificatamente, dopo averne preso conoscenza, i seguenti articoli delle condizioni di assicurazione:
Art. 2 - Versamento del premio; Art. 3 - Mancato versamento del premio; Art. 5 - Revoca della proposta e recesso dal contratto; Art. 7 - Persone assicurabili e dichiarazioni del contraente e dell'assicurato; Art. 8 Riduzione; Art. 9 - Riscatto; Art. 13 - Rischio di morte - Esclusioni e carenza; Art. 15 - Pagamenti dell'Impresa.
Firma per esteso e leggibile del contraente
L’assicurando dichiara di prestare il proprio consenso, in conformità a quanto disposto dall’Art. 1919 del Codice Civile, alla stipula di un contratto di assicurazione sulla propria vita.
Firma per esteso e leggibile dell’assicurando*
L'assicurando, ricevuta e letta l'Informativa riportata nel Fascicolo Informativo, acconsente al trattamento dei propri dati personali, comuni e sensibili, per le finalità assicurative descritte nel punto 1) dell'informativa.
Firma per esteso e leggibile dell’assicurando*
*Apporre la firma solo se assicurando e contraente sono persone diverse.
Dichiarazioni del contraente
Zurich Life and Pensions S.p.A. - società a socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company - Rappresentanza Generale per l'Italia - Iscritta all'Albo Imprese ISVAP il 3.1.08 al n. 1.00100 ed appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2 - Sede e Direzione: Xxxxxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, Xxxxxx - Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603 - Capitale Sociale ¤ 30.300.000 i.v. -
pagina 50 di 50
Compagnia di assicurazione
Zurich Life and Pensions S.p.A.
Società a socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company - Rappresentanza Generale per l'Italia Iscritta all’Albo Imprese ISVAP il 3.1.08 al n. 1.00100 ed appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all’Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2
07.2008 - MOD. Z365
Sede e Direzione: Xxxxxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, Xxxxxx Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Capitale Sociale 30.300.000 i.v.
P. IVA/C.F./R.I. Milano 09893370156
Imp. aut. con D.M. 1.10.1991 (G.U. 14.10.1991 n. 241)