Art. 1 - OGGETTO. IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
REGOLAMENTO SPONSORIZZAZIONI AZIENDA USL PIACENZA
TITOLO I
OGGETTO, DEFINIZIONI GENERALI E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1 - OGGETTO. IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
1. Le norme del presente Regolamento (Regolamento sponsorizzazioni) costituiscono la disciplina generale per le attività di sponsorizzazione da parte di terzi in applicazione dell’art. 43 della Legge 449/97, e dell’art. 28 comma 2 bis della Legge 448/98 e hanno lo scopo di indicare gli atti e le condizioni necessarie per assicurare all’Azienda USL di Piacenza una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione nel rispetto delle norme vigenti nonché dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza.
L’Azienda USL di Piacenza ricorre ad iniziative di sponsorizzazione al fine di: favorire l'innovazione della organizzazione;
realizzare maggiori economie di spesa rispetto agli stanziamenti disponibili; migliorare la qualità dei servizi erogati;
realizzare eventi, iniziative ed attività di comunicazione, di natura continua od occasionale.
2. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari, nel piano di programmazione/investimenti annuale, o comunque ritenuti utili dalla Direzione Aziendale per necessità sopravvenienti, con finanziamento a carico del bilancio dell’Azienda USL di Piacenza; il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l’Azienda USL di Piacenza, del previsto risultato da parte dello sponsor.
Con il contratto di sponsorizzazione lo sponsor versa un corrispettivo all’Azienda USL di Piacenza per realizzare progetti, iniziative innovative strategiche e/o prodotti e servizi innovativi per l’Azienda USL di Piacenza, e quest’ultima si assume l’obbligo di dare comunicazione e visibilità allo sponsor nei modi stabiliti nel contratto stesso.
Attraverso il contratto di sponsorizzazione l’Azienda USL di Piacenza si impegna a:
a) associare il nome, il marchio di un prodotto od altro segno distintivo dello sponsor ad una determinata attività istituzionale/progetto gestito dall’Azienda USL di Piacenza, a fronte dell’assunzione totale/parziale degli oneri economici/operativi derivanti dalla realizzazione dell’attività stessa;
ovvero
b) pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi, il nome, il logo, i marchi, l’attività e le offerte commerciali dello sponsor a fronte del pagamento di un determinato corrispettivo, l’Azienda USL di Piacenza si assume l’obbligo di dare comunicazione e visibilità allo sponsor nei modi stabiliti nel contratto stesso.
3. Il corrispettivo da parte dello sponsor può essere rappresentato da: (i)una somma di denaro ovvero
(ii) la fornitura di beni, l’erogazione di servizi, l’effettuazione di prestazioni o di lavori.
4. Rimangono escluse dall’applicazione del Regolamento – in quanto disciplinate da altre fonti –
- le sperimentazioni cliniche sui farmaci, sui dispositivi, sulle tecniche diagnostiche e chirurgiche e sugli studi di osservazione farmacologici e non farmacologici, di cui al D.M. sanità 15 luglio 1997, D.lgs 24 giugno 2003, n.211, D.M. Salute 17 dicembre 2004; D.M. Salute 2 agosto 2005; D.M. Salute
12 maggio 2006; D.M. Salute 21 dicembre 2007 e normativa regionale.
- le donazioni liberali compiute a puro titolo di liberalità e senza che sussista nessun ritorno di immagine per l’azienda che effettua la donazione regolamentate dall’Azienda USL di Piacenza dal “Regolamento per l’accettazione di beni o di contributi liberali”.
Art.2 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento:
a) per sponsorizzazione si intende lo strumento attraverso il quale lo "sponsor" (soggetto pubblico e/o privato) acquisisce il diritto di collegare il proprio nome ad una specifica attività/progetto, promossa dallo "sponsee", al fine di ricavarne un riflesso positivo sulla propria notorietà ed immagine;
b) per contratto di sponsorizzazione si intende un contratto a titolo oneroso mediante il quale l’ Azienda USL di Piacenza (sponsee) offre ad un soggetto terzo (sponsor), che si obbliga ad erogare un corrispettivo prefissato, la possibilità di promuovere, in appositi e predeterminati luoghi e spazi nell’ambito delle strutture aziendali nonché su tutta la documentazione (depliant, brochure aziendali e sul portale internet Aziendale), il nome, il logo, i prodotti e le offerte commerciali ecc.;
c) per sponsor si intende il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con l’Azienda USL di Piacenza;
d) per sponsee si intende il soggetto pubblico che può acquistare da soggetti terzi (sponsor) risorse finanziarie e/o strumentali (beni forniture e servizi) per la realizzazione di attività/progetti;
e) per manifestazione di interesse si intende la comunicazione all’Azienda USL di Piacenza da parte di terzi della volontà e disponibilità ad attivare contratti di sponsorizzazione a seguito di avviso e bando predisposto e pubblicato sul sito aziendale;
f) per veicolazione dell’immagine dello sponsor, qualsiasi modalità convenuta con la quale l’ Azienda USL di Piacenza si impegna a veicolare l’immagine dello sponsor come corrispettivo del contratto.
Art.3 - SOGGETTO SPONSOR
1. Possono assumere la qualifica di sponsor i seguenti soggetti:
qualsiasi persona fisica, purché in possesso con i requisiti di legge per contrarre ordinariamente con la Pubblica Amministrazione;
qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali;
le associazioni senza fini di lucro le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali dell’Azienda USL di Piacenza;
le fondazioni;
in generale, qualsiasi soggetto che non svolga attività in conflitto con l’interesse pubblico e con le finalità e competenze proprie dell’Azienda USL di Piacenza.
Art. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE
1. L’Azienda USL di Piacenza può ricorrere a contratti di sponsorizzazione in relazione a tutte le attività, le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previste a carico del bilancio dell’ente così come definitive all’art. 1 comma 2 del presente regolamento..
2. L’Azienda USL di Piacenza ricorre di norma a contratti di sponsorizzazione per le seguenti attività:
Realizzazione di progetti pilota e strategici, ad alto tasso di innovazione in ambito sanitario e della ricerca scientifica, amministrativo, e tecnologico/industriale;
Realizzazione di iniziative formative. Si intende il caso in cui un soggetto, a fronte della possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari (nome, marchi o i simboli dell’impresa) , si impegni a:
o contribuire in tutto o in parte al finanziamento di un’iniziativa formativa: corso, convegno, congresso, giornata di studio, seminario, etc.,
o fornire beni che costituiscono elementi specialistici strettamente inerenti lo svolgimento dell’iniziativa (es.: materiale sanitario, attrezzature, materiale didattico,etc.);
o fornire beni o prestazioni di servizi più generici, utilizzati in occasione dell’iniziativa (es.:locali, grafica, manifesti, brochure, catering, etc).
Campagne finalizzate a veicolare un messaggio di prevenzione e sensibilizzazione che rientrano nell’ambito del piano di comunicazione definito dall’Azienda USL di Piacenza. Si intende il caso in cui un soggetto a fronte di abbinare il proprio marchio (nome e logo dell’Azienda) ad un tema di rilevanza sociale legato alla salute dei cittadini, si impegni a contribuire in tutto o in parte al finanziamento della campagna di comunicazione. In questo caso l’azienda sponsor può mettere a disposizione per la realizzazione della campagna:
o una somma di denaro per la produzione del materiale di comunicazione o l’acquisto di spazi pubblicitari per diffondere la campagna;
o know how dei propri dipendenti per la realizzazione del materiale di comunicazione (ad es: realizzazione e produzione del materiale multimediale attraverso art e copy)
o beni e servizi (ad esempio un certo numero di spazi pubblicitari sugli organi di informazioni cartacei e online per veicolare la campagna; stampa del materiale promozionale realizzato per la diffusione del messaggio quali leaflet, brochure, gadget, opuscoli informativi, manifesti, locandine).
Esecuzione, manutenzione e restauro, recupero e conservazione di qualsiasi bene pubblico, incluso il patrimonio storico artistico, appartenente all’Azienda USL di Piacenza, compresa l’attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo, ai sensi e ne rispetto dell’art. 26 Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i.;
Iniziative di cause related marketing(CRM): “un’attività commerciale in cui le imprese, le organizzazioni non profit o le cause di utilità sociale, formano una partnership al fine di promuovere un’immagine, un prodotto o un servizio, traendone reciprocamente vantaggio”.
ART. 5 – CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE AVENTI COME PRESTAZIONI CORRISPETTIVE LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i., l’Azienda USL di Piacenza può individuare come corrispettivo delle prestazioni da essa rese in qualità di sponsee la realizzazione, anche parziale, di uno degli interventi previsti nel piano pluriennale delle opere pubbliche, ivi compresa la progettazione, l’esecuzione, la direzione lavori, il collaudo le certificazioni di lavoro per la realizzazione o la manutenzione di opere a destinazione pubblica.
La scelta dello sponsor avviene, ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto dei principi del trattato Comunitario nonché secondo le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.
Gli sponsor che effettuano direttamente i lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
I soggetti eventualmente individuati dagli sponsor quali esecutori dei lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
Restano comunque sempre a carico dell’Azienda USL di Piacenza:
La validazione e l’approvazione del progetto nelle sue varie fasi L’approvazione delle varianti se e qualora si rendessero necessarie
Le prescrizioni in ordine alla progettazione, alla direzione ed all’esecuzione dei lavori L’approvazione del collaudo
La nomina dei collaudatori.
L’ Azienda USL di Piacenza resta estranea a tutti i rapporti dello Sponsor con i suoi eventuali esecutori, siano essi progettisti, tecnici, imprese esecutrici, fornitori, subappaltatori o terzi in genere.
L’Azienda USL di Piacenza si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controllo periodici, per il tramite del Dirigente Responsabile dell’ Ufficio Tecnico o di un suo delegato, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti sia per i contenuti tecnici sia per gli aspetti quantitativi, qualitativi e finanziari o secondo le modalità definite nel contratto.
La difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor. La notifica e l’eventuale contestazione producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
TITOLO II
MODALITA’ DI SCELTA DELLO SPONSOR
Art. 6 - VINCOLI DI CARATTERE GENERALE
Le sponsorizzazioni devono essere rispondenti ai bisogni dell’Azienda USL di Piacenza con esclusione di ogni possibile conflitto fra interesse pubblico perseguito dall’ente ed interessi privati. Inoltre, le sponsorizzazioni devono essere gestite in termini e con modalità pienamente consone e compatibili con l’immagine dell’Azienda USL di Piacenza e devono produrre risparmi di spesa o maggiori entrare.
L’Azienda USL di Piacenza, a suo insindacabile giudizio, non stipula contratti di sponsorizzazione qualora:
a) i costi correlati alla sponsorizzazione facciano venire meno la convenienza economica della sponsorizzazione stessa;
b) non esista un mercato concorrenziale per l’acquisto dei materiali di consumo necessari per il funzionamento delle attrezzature oggetto della sponsorizzazione;
c) quando vi sia una correlazione diretta tra l’oggetto della sponsorizzazione e l’attività intercorrente o i rapporti convenzionati che intercorrono tra sponsor e sponsee.
d) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
e) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale;
f) siano in atto controversie e conflitti di natura giuridica fra l’Azienda USL di Piacenza e il soggetto privato (persona fisica o giuridica) che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione.
Art. 7 - LA SCELTA DELLO SPONSOR
La scelta dello sponsor avviene, come previsto dall’art.26 D. lgs. 163 del 2006, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità: inoltre, prevede procedure ad evidenza pubblica tese a garantire la concorrenzialità e per la par condicio tra i soggetti potenzialmente interessati alle iniziative oggetto di sponsorizzazione.
La scelta avviene secondo le seguenti indicazioni:
a) Affidamento previo avviso e procedura ad evidenza pubblica nel caso in cui si tratti di contratti di valore superiore a € 10.000;
b) Affidamento diretto (senza avviso/procedura) al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:
qualora siano rimaste senza esito le procedure eventualmente già esperite;
in casi eccezionali, adeguatamente motivati, legati all’urgenza e/o alla particolare natura dell’evento, i cui contenuti ad es. limitano la trattativa a soggetti determinati;
nel caso di sponsorizzazioni uguali o inferiori a € 10.000, offerte spontaneamente all’AUSL di Piacenza.
Art. 8 – PROCEDURA PER SPONSORIZZAZIONI DI VALORE INFERIORE A 10.000 €
1. qualora il valore del contratto di sponsorizzazione sia inferiore od uguale a € 10.000, l’Azienda USL di Piacenza, nel rispetto dei principi di cui al comma 1 dell’art. 5, per garantire maggiore tempestività e snellezza alle procedure, sceglie o accetta lo sponsor con modalità semplificate sulla base di una valutazione da parte del Direttore dell’UO Comunicazione e Marketing.
2. Tali modalità prevedono comunque:
a) la presentazione di un’offerta scritta;
b) la pubblicazione sul sito internet aziendale dell’avviso informativo relativo al progetto o all’attività;
c) l’effettuazione di un procedimento di negoziazione diretta con l’offerente per definire i termini e le condizioni dell’accordo sponsorizzato.
Art. 9 – PROCEDURA PER SPONSORIZZAZIONI DI VALORE SUPERIORE A 10.000 €
Le sponsorizzazioni possono avere origine attraverso due modalità:
a) per iniziative spontanea dell’Azienda USL di Piacenza, qualora valuti che un proprio progetto sia meritevole d’interesse per stimolare il coinvolgimento di potenziali sponsor;
b) per iniziativa di uno dei soggetti di cui all’art. 3 del presente regolamento
2. Sponsorizzazioni che hanno origine per iniziativa spontanea dell’Azienda USL di Piacenza
Quando l’Azienda USL di Piacenza valuti un proprio progetto meritevole d’interesse, per stimolare l’adesione di potenziali sponsor, l’Azienda sollecita i soggetti potenzialmente interessati ad operare come sponsor rispetto alle proprie attività o iniziative mediante specifico avviso.
All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito Internet xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx accompagnata eventualmente da altre forme ritenute di volta in volta più efficaci in relazione all'entità della sponsorizzazione e per una maggiore conoscenza e partecipazione, quali ad esempio, pubblicazione BURL, pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, su mezzi di stampa locali o nazionali, comunicazioni dirette a specifiche categorie di soggetti terzi potenzialmente interessati ad assumere la veste di sponsor (associazioni di categoria o imprenditoriali, soggetti che abbiano in precedenza manifestato l'interesse ad assumere il ruolo di sponsor).
3. L’avviso di sponsorizzazione sul sito Internet xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx è effettuata mediante pubblicazione della Scheda progetto (Allegato 1 – Scheda progetto) unitamente allo schema del contratto di sponsorizzazione (allegato 2 – Schema Contratto di Sponsorizzazione) per almeno 20 gg,
4. Sponsorizzazioni che hanno origine per iniziativa spontanea di altri soggetti
Ove pervenga all'Azienda U.S.L. di Piacenza una proposta di sponsorizzazione finalizzata ad un determinato progetto o evento, da parte di uno dei soggetti indicati all’art. 3 del presente regolamento, l’Azienda USL di Piacenza provvederà a valutarne l'opportunità e rispondenza alle prescrizioni del presente regolamento. Nel caso in cui la proposta sia valutata positivamente, l’Azienda USL di Piacenza, avvia una procedura di evidenza pubblica, con la pubblicazione dell’avviso di cui al precedente comma 2.
5. L’avviso informativo di cui al comma 2 e 3 del presente articolo, redatto e pubblicato a cura dell’U.O. Comunicazione e Marketing contiene di norma:
Le linee essenziali del progetto/evento/attività oggetto della sponsorizzazione; La durata del rapporto e gli obblighi dello sponsor;
L’indicazione delle categorie di soggetti da interessare; Il valore economico del progetto;
Le modalità ed i termini per la presentazione delle offerte;
L’indicazione del link sul sito aziendale dove è consultabile il Regolamento; Le avvertenze in ordine ai requisiti dei soggetti che possono formulare offerte;
I criteri applicati dall’Azienda per l’individuazione dello/degli sponsor e le modalità di accettazione.
6. Per le sponsorizzazioni in ambito culturale (ad esempio interventi di restauro e manutenzione di beni immobili, mobili) si applica quanto previsto dal Codice degli appalti pubblici – Art.20 del d.l. n.5 del 2012.
Art. 10 COMMISSIONE DI GARANZIA
Al fine di assicurare una puntuale applicazione di quanto previsto dagli artt. 4, 6 e 7 del presente Regolamento, viene istituita una commissione di garanzia formata dal:
Responsabile dell’ U.O. Affari Legali o suo delegato
Responsabile dell’ U.O. Comunicazione e Marketing o suo delegato Responsabile del Dipartimento della Sicurezza o suo delegato Responsabile del Dipartimento Tecnico o suo delegato
che sarà chiamata ad esprimere un parere sulle iniziative contenute nel bando, sulla valutazione delle offerte e sulla scelta degli sponsor. La Commissione potrà avvalersi del supporto di altri membri qualora in fase di valutazione fosse richiesta una specifica competenza tecnico-scientifica.
Tale commissione esprime un parere vincolante sull’individuazione delle iniziative contenute nel bando, sulla valutazione delle offerte e sulla scelta degli sponsor nonché sull’eventuale diversa destinazione del contributo offerto, previa comunicazione allo sponsor.
La commissione di Garanzia, ferme le competenze e le modalità di assunzione delle decisioni sopra delineate, con riferimento ai soli contratti di sponsorizzazione aventi come prestazioni corrispettive la realizzazione, anche parziale, di opere pubbliche, ivi compresa la progettazione, l’esecuzione, la direzione lavori, le certificazioni di lavori per la realizzazione o la manutenzione di opere a destinazione pubblica come disciplinato dall’art. 5 del presente Regolamento, è così composta e definita:
Responsabile dell’ U.O. Affari Legali o suo delegato
Responsabile dell’ U.O. Comunicazione e Marketing o suo delegato Responsabile del Dipartimento della Sicurezza o suo delegato Responsabile del Dipartimento Tecnico o suo delegato.
Art. 11 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELL’OFFERTA
Nei giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso di cui al precedente articolo 6, i soggetti interessati possono far pervenire offerte di partecipazione al progetto, indicando eventualmente anche elementi modificativi e migliorativi dello stesso.
Le offerte devono essere presentate in forma scritta, indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda USL di Piacenza e devono contenere:
La descrizione analitica del progetto: le attività, i prodotti, i servizi, le prestazioni e le loro modalità realizzative;
La durata del progetto;
Il contributo offerto dal proponente, valutato e quantificato ai prezzi di mercato, con la specifica indicazione dell’IVA;
Eventuali oneri di impianto o di gestione a carico dell’Azienda USL di Piacenza;
L’indicazione dell’esistenza di un mercato concorrenziale per l’acquisto dei materiali di consumo o dei servizi di assistenza necessari al funzionamento ed all’uso corretto dei beni offerti;
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il possesso, da parte del proponente, dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n.163 del 2006;
L’assunzione dell’impegno di osservare la disciplina tecnica di sicurezza e prevenzione, nonché la disciplina in materia del trattamento dei dati personali.
L'offerta di sponsorizzazione deve essere contenuta in un plico chiuso sul quale deve essere apposta la dicitura relativa al tipo di progetto al quale si partecipa e l'indicazione del mittente completa di indirizzo.
Lo sponsor deve allegare all'offerta, inoltre, l'autocertificazione completa dei seguenti dati: a) per le persone fisiche:
1. l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli articoli 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
2. l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
3. l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari b) per le persone giuridiche:
oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
Art. 12 - IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
1) Ciascun rapporto di sponsorizzazione è disciplinato da un apposito contratto da stipularsi in forma scritta, nel quale sono in particolare stabiliti:
a) individuazione dell’oggetto del contratto e sua durata;
b) valore della sponsorizzazione
c) impegni e/o obblighi dello sponsor
d) modalità di attuazione della sponsorizzazione
e) verifiche e controlli sull’attività
f) le eventuali garanzie e responsabilità a carico dello sponsor.
Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor (legale rappresentante del soggetto pubblico o privato che ha presentato l'offerta) e dallo sponsee (il Direttore Generale della Azienda USL di Piacenza o suo delegato)
2) L’introito per l’Azienda USL di Piacenza avviene mediate emissione di fattura con IVA con pagamenti nei termini previsti dai contratti e rientra nei redditi diversi ai sensi dell’art. 81 TUIR –
D.P.R. n° 917/86.
3) Con apposita deliberazione del Direttore Generale, vengono approvati ed aggiornati il presente Regolamento, la scheda progetto (allegato 1), lo schema di contratto di sponsorizzazione (allegato 2), scheda proposta (allegato 3).
Art. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità derivanti dal contratto di sponsorizzazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Art. 14 - NORME DI RINVIO E CONTROVERSIE
Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente.