SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FSE+ LAZIO 2021-2027 E PER LA CHIUSURA DEL POR FSE LAZIO 2014-2020
Allegato 3
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FSE+ LAZIO 2021-2027 E PER LA CHIUSURA DEL POR FSE LAZIO 2014-2020
TRA
La Regione Lazio – Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, con sede legale in Roma, Xxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, x. 0, 00000 Xxxx, codice fiscale n. 80143490581, di seguito denominata “Regione Lazio” o “Amministrazione”, nella persona di , nato/a a , Prov. , il , in qualità di , autorizzato/a alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli/le con
;
E
L’Impresa , con sede in , Prov. , Indirizzo , n.
, CAP , C.F. n. e P. IVA n. , iscritta presso il Registro delle Imprese di , al n. , tenuto dalla C.C.I.A.A. di , di seguito denominata “Aggiudicatario” o “Fornitore”, nella persona di , nato/a a
, Prov. , il , in qualità di , autorizzato/a alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli/le da ;
di seguito congiuntamente denominate anche “Parti”;
OPPURE
L’Impresa , con sede in , Prov. , Indirizzo , n.
, CAP , C.F. n. e P. IVA n. , iscritta presso il Registro delle Imprese di , al n. , tenuto dalla C.C.I.A.A. di , domiciliata ai fini del presente atto in , Prov. , Indirizzo , n.
, CAP , nella persona del legale rappresentante , nato/a a
, Prov. , il , nella sua qualità di impresa mandataria capo- gruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra, oltre alla stessa, la mandante
, con sede in , Prov. , Indirizzo , CAP ,
C.F. e P. IVA , iscritta presso il Registro delle Imprese di
, al n. , tenuto dalla C.C.I.A.A. di , domiciliata ai fini del presente atto in , Prov. , Indirizzo , n. , CAP
, e la mandante , con sede in , Prov. , Indirizzo
, n. , CAP , C.F. , P. IVA , iscritta presso il Registro delle Imprese di , al n. , tenuto dalla C.C.I.A.A. di
, domiciliata ai fini del presente atto in , Prov. , Indirizzo
, n. , CAP , giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , il , repertorio n. , di seguito nominata “Aggiudicatario” o “Fornitore”;
di seguito congiuntamente denominate anche “Parti”;
PREMESSO CHE
a) con Determinazione n. del , è stata indetta una procedura aperta da svolgersi attraverso piattaforma telematica di negoziazione ai sensi degli articoli
58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del “Servizio di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione del POR FSE+ Lazio 2021-2027 e per la chiusura del POR FSE Lazio 2014-2020”, per le attività specificate nelle Linee da 1 a 9 di cui al Capitolato tecnico;
b) il relativo bando è stato pubblicato sulla GUUE n. del e sulla GURI n. del ;
c) con Determinazione n. del , l’Impresa è risultata aggiudicataria del “Servizio di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione del POR FSE+ Lazio 2021-2027 e per la chiusura del POR FSE Lazio 2014-2020”, per le attività specificate nelle Linee da 1 a 9 di cui al Capitolato tecnico;
d) l’Aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
e) l’Aggiudicatario ha prestato garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo pari al % dell’importo complessivo di aggiudicazione (€
, ( / ) e quindi un ammontare di € ,
( / ) e ha presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula del presente contratto, documentazione che, anche se non materialmente allegata al contratto stesso, ne forma parte integrante e sostanziale;
f) l’Aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e i
xxxxx contenuti nel contratto stesso e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo articolo 31 “Accettazione espressa di clausole contrattuali”;
g) con riferimento all’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l’Aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Lazio nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati
1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle premesse stesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il Capitolato tecnico e i relativi allegati, l’Offerta tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l’Offerta economica costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto del presente contratto.
Articolo 2 - Definizioni
1. Nell’ambito del presente contratto, si intende per:
a. Atti di gara: il Disciplinare di gara e relativi allegati e il Capitolato tecnico e relativi allegati concernenti la procedura aperta svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione ai sensi degli articoli 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del “Servizio di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione del POR FSE+ Lazio 2021-2027 e per la chiusura del POR FSE Lazio 2014-2020”;
b. Aggiudicatario/Fornitore: il soggetto risultato aggiudicatario che conseguentemente sottoscrive il presente contratto, obbligandosi a quanto nel contratto stesso è previsto e, comunque, ad eseguire le relative prestazioni;
c. Regione Lazio/Amministrazione: la Stazione appaltante;
d. Sito: lo spazio web sul Portale internet all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx dedicato e gestito dalla Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti.
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L’erogazione del servizio oggetto del presente contratto è regolata:
a. dalle clausole contenute nel presente atto e dagli atti di gara, dall’Offerta tecnica e dall’Offerta economica dell’Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato;
2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della procedura aperta svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione ai sensi degli articoli 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del “Servizio di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione del POR FSE+ Lazio 2021-2027 e per la chiusura del POR FSE Lazio 2014-2020” prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio.
3. Le clausole del presente contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale.
Articolo 4 - Oggetto
1. Il presente contratto definisce la disciplina, comprensiva delle modalità di conclusione ed esecuzione, applicabile all’affidamento del “Servizio di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione del POR FSE+ Lazio 2021-2027 e per la chiusura del POR FSE Lazio 2014-2020”, per le attività specificate nelle Linee da 1 a 9 di cui al Capitolato tecnico.
2. L’oggetto dell’appalto si intende comprensivo anche di tutte le attività necessarie a garantire la corretta esecuzione del servizio di cui al precedente comma 1.
3. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione Lazio a prestare tutti i servizi oggetto del presente atto, con le
caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono.
Articolo 5 - Svolgimento del servizio
1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire il servizio oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e ad attenersi, nello svolgimento del servizio stesso, a quanto previsto nel Capitolato tecnico, nell’Offerta tecnica presentata in sede di gara e nel presente atto. Il servizio viene concesso e accettato sotto l’osservanza piena, assoluta e inscindibile di tutte le norme, le condizioni, i patti e le modalità dedotti e risultanti dal Capitolato tecnico, che il Fornitore conferma di conoscere e di accettare, ove e in quanto non risultino modificati a favore della Regione Lazio, da quelli contenuti nel presente contratto e nell’Offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, che il Fornitore conferma e riconosce come vincolante.
2. L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l’adeguatezza del servizio prestato dal Fornitore.
3. L’Amministrazione si riserva la facoltà, in ogni momento di esecuzione del servizio, di verificare il rispetto dei requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla gara da parte del Fornitore. In caso di antinomia tra i requisiti dichiarati e quelli posseduti, l’Amministrazione potrà esigere la risoluzione del contratto, salva l’applicazione delle penali previste nonché l’ulteriore richiesta di risarcimento dei danni patiti.
Articolo 6 - Importo
1. Il corrispettivo per l’espletamento del servizio di cui al presente contratto è fissato in €
,00 (€ , ), IVA esclusa, giusta Offerta economica presentata in sede di gara.
2. Il corrispettivo deve ritenersi comprensivo di tutto quanto necessario per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte, incluse spese per viaggi e missioni, segreteria, spese per acquisizione di dati, spese generali e amministrative, di strumentazione, di traduzione dalla lingua inglese alla lingua italiana e viceversa dei documenti ed elaborati oggetto dell’attività, e di tutto quant’altro si renda necessario per l’espletamento del servizio compiuto in ogni sua parte.
3. Il Fornitore assume il rischio imprenditoriale della diseconomia dell’affare e non potrà, pertanto, avanzare alcuna ulteriore pretesa di compenso rispetto a quella inizialmente concordata.
Articolo 7 - Durata
1. La durata del servizio oggetto del presente contratto è stabilita in trentasei (36) mesi decorrenti dalla data di avvio delle attività.
2. La Regione Lazio si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per
una durata pari a trentasei (36) mesi, per un importo di € , (€
/ ), XXX xxxxxxx. L’Amministrazione esercita tale facoltà comunicandola al Fornitore mediante posta elettronica certificata almeno 45 giorni prima della scadenza del contratto originario.
3. La durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Articolo 8 - Modalità di esecuzione del servizio e documenti di gestione
1. Tutte le attività oggetto del servizio di cui al presente contratto devono essere eseguite entro i termini e con le modalità che verranno concordati tra le Parti e riportati nel “Piano di lavoro” e nei relativi aggiornamenti.
2. Per quanto concerne le modalità di esecuzione del servizio e i documenti di gestione, si richiama la disciplina contenuta nei paragrafi 7 “Modalità di esecuzione della prestazione” e 8 “Contenuti dei documenti di gestione” del Capitolato tecnico, che il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
Art. 9 - Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione
1. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è individuato nella persona di .
2. Il Direttore dell’esecuzione è individuato nella persona di .
Articolo 10 - Gruppo di lavoro
1. Il Fornitore conferma l’articolazione e organizzazione del Gruppo di lavoro nel suo complesso e nei singoli componenti con riguardo ai profili professionali, funzioni e attività come indicati nella documentazione prodotta in sede di gara.
2. Per tutto quanto concerne il Gruppo di lavoro e le procedure per la variazione e/o la sostituzione di uno o più componenti dello stesso, si richiama la disciplina contenuta nei paragrafi 6 “Gruppo di lavoro” e 7 “Modalità di esecuzione della prestazione” del Capitolato
tecnico, che il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
3. Una stessa persona non può cumulare più di un profilo professionale tra quelli indicati nella documentazione prodotta in sede di gara.
4. L'attesa dell'autorizzazione alla sostituzione di uno o più componenti del Gruppo di lavoro non esonera il Fornitore dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica delle figure professionali non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione, salvo espressa autorizzazione della Regione Lazio.
Articolo 11 - Modalità di pagamento
1. Il corrispettivo contrattuale verrà erogato, previa presentazione di fattura con scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (c.d. “split payment”), secondo le seguenti modalità:
a) in rate trimestrali a Stato di avanzamento delle attività e dei servizi svolti fino alla concorrenza del 90% del corrispettivo totale stabilito. Le rate verranno liquidate a seguito della relativa approvazione, da parte dell'Amministrazione, di ciascuno degli Stati di avanzamento delle attività e dei servizi svolti, presentato trimestralmente dal Fornitore timbrato e siglato in ogni pagina e firmato per esteso all'ultima pagina dal legale rappresentante;
b) il saldo, pari al 10% del corrispettivo totale stabilito, verrà liquidato a seguito della presentazione, da parte del Fornitore, e relativa approvazione, da parte dell’Amministrazione, dell’ultimo Stato di avanzamento delle attività e dei servizi svolti.
2. Il saldo finale sarà liquidato previa verifica di conformità finale di cui all'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Il corrispettivo contrattuale si riferisce alle prestazioni rese a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente contratto.
4. Il corrispettivo contrattuale è dovuto unicamente al Fornitore e, pertanto, nessun terzo, compresi eventuali subappaltatori, potrà vantare alcun diritto nei confronti della Regione Lazio.
5. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del presente contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che verranno emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. Il corrispettivo contrattuale viene determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso e invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
7. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento al presente contratto, nonché al CIG e al CUP della procedura di gara.
9. Gli importi dovuti dall’Amministrazione saranno erogati mediante bonifico bancario sul conto corrente n. , dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 della Legge
n. 136/2010, intestato a , presso , e con le seguenti coordinate bancarie IBAN .
10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Articolo 12 -Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati, sono indicati al precedente articolo 11. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione Lazio le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’articolo 3, comma 7, della Legge n. 136/2010.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010.
4. Il Fornitore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto stesso, un’apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
5. Il Fornitore o il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.
6. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’articolo 118, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla medesima Legge. È facoltà dell’Amministrazione richiedere copia del contratto tra il Fornitore e il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010.
Articolo 13 - Responsabilità e obblighi del fornitore
1. Il Fornitore si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi e integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura e assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell’esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente contratto.
2. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.
3. Il Fornitore si impegna ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili alla data di stipulazione del presente contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
4. Il Fornitore si impegna a mantenere indenne l’Amministrazione in relazione ad ogni e qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall’espletamento del servizio oggetto del presente contratto o dai suoi risultati. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione del servizio oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
5. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto:
delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato tecnico e nell’Offerta tecnica.
6. Il Fornitore si obbliga a:
manlevare e tenere indenne l’Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del presente contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi o a diritti di proprietà intellettuale avanzati sull’oggetto della prestazione contrattuale;
predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all’Amministrazione di monitorare la conformità del servizio alle prescrizioni contrattuali;
comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del presente contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
7. I dipendenti e/o collaboratori utilizzati dal Fornitore per l’esecuzione delle attività contrattuali, potranno accedere nei locali dell’Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura e onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure e fornire ai propri dipendenti e/o collaboratori ogni DPI – dispositivo di protezione individuale - previsto dalla normativa vigente.
8. Le attività contrattuali dovranno essere svolte in stretta e costante relazione con l’Autorità di Gestione. In relazione all’insorgere di nuove e/o diverse esigenze o all’opportunità di migliorare l’utilità e l’utilizzo del servizio di assistenza tecnica, le parti potranno concordare eventuali o periodiche modifiche del Piano di lavoro.
9. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell’Amministrazione dovranno essere eseguite:
senza interferire nel normale lavoro del personale regionale, definendo con l’Amministrazione le modalità e i tempi di intervento;
nella consapevolezza che i locali della medesima Amministrazione continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
10. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l’accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato tecnico e offerti e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
12. Il Fornitore deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale e ai propri collaboratori affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza del servizio vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
Articolo 14 - Conflitto interessi
1. Il Fornitore si impegna a garantire per sé stesso e per ciascuno dei componenti del Gruppo di lavoro, per tutta la durata contrattuale, che non si verifichino situazioni di conflitto di interessi, in particolare derivanti da:
a. presentare, a far data dalla stipula del contratto e per tutta la durata dell'appalto, domande/istanze a titolo di contributo nell'ambito di avvisi/bandi emessi in attuazione del POR FSE+ Lazio 2021-2027 o del POR FSE Lazio 2014-2020 ovvero avere incarichi di amministrazione o contratti di consulenza con soggetti richiedenti/beneficiari di detti contributi;
b. svolgere l’attività di “valutatore indipendente” del POR FSE+ Lazio 2021-2027 o del POR FSE Lazio 2014-2020 ovvero esercitare ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile una influenza dominante o avere forme di controllo o collegamento sostanziale o essere
parte di un consorzio/associazione di imprese, anche temporanea, con il soggetto che svolge la suddetta attività, o di avere altri contratti in essere per attività di valutazione nell’ambito del POR FSE+ Lazio 2021-2027 o del POR FSE Lazio 2014-2020 della Regione Lazio;
c. svolgere l’attività di audit al POR FSE+ Lazio 2021-2027 o al POR FSE Lazio 2014- 2020.
2. Il Fornitore si impegna a garantire che le figure professionali indicate nel gruppo di lavoro, comprese eventuali figure aggiuntive proposte nella Offerta tecnica, non svolgano durante il periodo di vigenza contrattuale la medesima attività di supporto tecnico anche nei confronti dei potenziali beneficiari dei medesimi avvisi, bandi o altri strumenti del POR FSE+ Lazio 2021-2027 o del POR FSE Lazio 2014-2020. Qualora dai controlli effettuati dalla Amministrazione emerga che una o più figure professionali indicate nel Gruppo di lavoro, comprese eventuali figure aggiuntive proposte nella offerta tecnica, svolgano la medesima attività di supporto tecnico anche nei confronti dei potenziali beneficiari dei medesimi avvisi o bandi o altri strumenti, il Fornitore dovrà procedere alla immediata sostituzione della suddetta/e figura/e professionale/i, fermo restando l’applicazione delle penali e di quant’altro previsto nel presente contratto.
3. Il Fornitore e le figure professionali che compongono il Gruppo di lavoro, comprese le eventuali figure aggiuntive proposte nella Offerta tecnica, dovranno rilasciare all’avvio della esecuzione apposite dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi. Tale dichiarazione è resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R n. 445/2000, nella consapevolezza di quanto prescritto dagli articoli 73 e 76 del medesimo D.P.R. riguardo alle sanzioni penali per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci.
4. L’Amministrazione effettuerà in corso di esecuzione del presente contratto i controlli ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 per la verifica della completezza e della veridicità delle dichiarazioni rilasciate sul conflitto di interesse. Qualora dai controlli amministrativi effettuati non risultino confermate le dichiarazioni rese, l’Amministrazione procederà alla segnalazione del fatto all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni, fermo restando l’applicazione delle penali e di quant’altro previsto nel presente contratto. Il Fornitore dovrà, inoltre, procedere alla sostituzione della figura professionale risultata in situazione di conflitto di interessi.
Articolo 15 – Subappalto e divieto di cessione
1. Il subappalto è disciplinato dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 106 del D.Lgs n. 50/2016, è fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell’articolo 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; in difetto di adempimento a detto obbligo, la Regione Lazio ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
3. Al Fornitore è consentito subappaltare, in conformità a quanto previsto dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ad eccezione del limite stabilito nel comma 2 che, a seguito della sentenza C-63/18 della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non trova applicazione.
4. Il subappalto, su richiesta del Fornitore, è autorizzato dall’Amministrazione ai sensi dell’articolo 105, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione di quanto subappaltato.
6. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché quelli specifici previsti nel Capitolato tecnico.
7. Il Fornitore deve depositare presso l’Amministrazione il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo allo stesso dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del medesimo Decreto. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
8. Con il deposito del contratto di subappalto è fatto obbligo al Fornitore di attestare ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 che, nel relativo contratto, è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
9. Il subappalto sarà autorizzato in fase di esecuzione salvo che questo non sia vietato dal
C.C.N.L. applicato dal Fornitore.
Articolo 16 - Varianti e modifiche in corso d’opera
1. La Regione Lazio si riserva, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50, di richiedere al Fornitore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, agli stessi patti, prezzi e condizioni, entro il limite della soglia comunitaria.
Articolo 17 - Proprietà dei prodotti
1. Tutti i prodotti realizzati quali elaborati, relazioni e ogni altra documentazione sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione. Pertanto, resta assolutamente precluso al Fornitore ogni uso o divulgazione, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, anche parziale dei prodotti realizzati.
18 - Risoluzione
1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e, per quanto ivi non previsto, gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.
2. Oltre ai casi espressamente previsti in altri articoli del presente contratto, quest’ultimo è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), previa contestazione degli addebiti da parte della Regione Lazio a mezzo posta elettronica certificata, qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate:
malafede, frode o negligenza nell'esecuzione del servizio, che determinano il venir meno del rapporto fiduciario con l'Amministrazione;
inadempienza accertata alle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e di assistenza sociale;
arbitrario abbandono o sospensione, non dovuti a cause di forza maggiore, di tutto o parte del servizio oggetto del contratto;
cessione (anche parziale) del contratto;
impossibilità sopravvenuta, qualora il Fornitore venga dichiarato fallito o comunque ammesso a procedure fallimentari alternative, fatti salvi tutti i diritti dell'Amministrazione verso la massa fallimentare.
3. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione, esercitata per iscritto mediante invio al Fornitore di apposita comunicazione a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. È fatto salvo ogni diritto dell'Amministrazione di procedere per i danni subiti. Qualora l'Amministrazione intenda avvalersi della suddetta clausola, potrà provvedere all'affidamento dell'esecuzione dell'appalto, per il periodo di tempo residuo, al concorrente che segue in graduatoria, rivalendosi sul Fornitore a titolo di risarcimento dei danni subiti.
4. Fuori dai casi di cui sopra, il contratto può essere risolto ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere, da inoltrarsi alla parte inadempiente a mezzo PEC contenente l'invito ad adempiere entro giorni quindici (15) dal ricevimento, con l'avvertimento
che decorso tale termine senza che il contratto sia stato adempiuto lo stesso si intende risolto di diritto senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere.
5. In ogni caso è fatto salvo ogni diritto dell'Amministrazione di procedere per tutti i danni subiti in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto e di intraprendere ogni altra azione opportuna per la tutela dei propri diritti.
Articolo 19 – Trattamento dei dati personali
1. Il Fornitore si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
2. Il Fornitore si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti relative al trattamento dei dati personali e, in particolare, quelli contenuti nel D.Lgs. n.196/2003. Il Fornitore si obbliga, pertanto, a trattare i dati di cui dispone o viene a conoscenza in ragione del presente contratto nel rispetto delle norme di cui al medesimo D.Lgs. n. 196/2003 e ne è responsabile.
3. Il Fornitore dichiara di essere in regola con le disposizioni relative alla sicurezza dei dati contenute nel D.Lgs. n. 196/2003.
4. Il Fornitore, in riferimento a tutti i dati a cui ha accesso e/o dei quali effettua il trattamento per conto della Regione Lazio e in virtù del presente contratto, è designato, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 (“GDPR"), art. 28, e il D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, quale “Responsabile esterno del trattamento dati”. Fra l’Amministrazione e il Responsabile esterno del trattamento dei dati è stipulato apposito contratto di designazione a responsabile esterno per il trattamento dei dati e conferimento delle relative istruzioni.
Articolo 20 - Inadempienze e penali
1. Per ogni giorno di ritardo, oltre il valore di soglia determinato (2 giorni), nella consegna dei prodotti rispetto ai tempi previsti dal Piano di lavoro, la Regione Lazio avrà la facoltà di applicare una penale pari allo 1‰ del corrispettivo annuo dell'appalto, IVA esclusa.
2. Per ogni giorno di ritardo, oltre il valore di soglia determinato (5 giorni), nella consegna o revisione del Piano di Lavoro rispetto ai tempi previsti dal Capitolato tecnico, l’Amministrazione avrà la facoltà di applicare una penale pari allo 0,5 ‰ del corrispettivo annuo dell'appalto, IVA esclusa.
3. Per ogni giorno di ritardo, oltre il valore di soglia determinato (5 giorni), nella sostituzione e inserimento di una nuova risorsa rispetto alla richiesta dell’Amministrazione, la penale applicabile è pari allo 0,5 ‰ del corrispettivo complessivo di aggiudicazione dell'appalto, IVA esclusa.
4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti dal contratto stesso richiamati. In tali casi, l’Amministrazione applica al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui le prestazioni iniziano ad essere rese in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi sono contestati per iscritto al Fornitore e il Fornitore comunica per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque (5) giorni dalla contestazione.
6. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
7. In caso di applicazione di penali l'Amministrazione non corrisponderà il compenso stabilito, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Per la refusione dei danni e il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, anche sugli eventuali crediti del Fornitore, oltre che sulla garanzia fideiussoria dallo stesso prestata.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
9. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
10. L’Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo del presente contratto, fermo restando la richiesta di risarcimento degli eventuali maggiori danni.
11. Gli inadempimenti contrattuali che determinino un importo massimo della penale superiore al 10% del valore complessivo del presente contratto comportano la risoluzione di diritto dello come da precedente articolo 18. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
12. Le eventuali cause di forza maggiore che ritardassero le consegne dovranno essere documentate e notificate dal Fornitore con lettera PEC, sotto pena di decadenza di ogni diritto ad invocarle, alla Regione Lazio - Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro – PEC
.
13. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o oneri aggiuntivi subiti dall’Amministrazione a causa dei ritardi non autorizzati.
Articolo 21 - Verifica di conformità
1. Il presente appalto è soggetto alla Verifica di Conformità di cui all’art. 102 co. 2 del D.Lgs. 50/2016.
2. La Verifica di Conformità è effettuata da soggetto appositamente nominato dalla Stazione Appaltante non oltre sei mesi dalla data di ultimazione del servizio delle prestazioni oggetto del contratto.
3. La Verifica di Conformità ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, la Verifica di conformità s’intende tacitamente approvata ancorché l’atto di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
4. Per quanto compatibili, e fino a loro sostituzione da intervenute disposizioni normative, valgono, ai sensi degli art. 102 co. 8 e 216 co. 16 del D.Lgs. 50/2016, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo X del D.P.R. 207/10.
5. Successivamente all’emissione dell’atto di Verifica di Conformità, l’appaltatore può emettere la fattura relativa alla rata di saldo, secondo l’importo in esso stabilito.
6. Sulla fattura di saldo saranno corrisposte le trattenute operate sulle rate di acconto.
7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della stessa, ai sensi dell’art. 103 co. 6 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 22 - Garanzia definitiva
1. A garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali,
l’Aggiudicatario ha costituito una garanzia definitiva di € , (€
/ ), pari al % del corrispettivo netto contrattuale mediante
.
2. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 23 – Sospensione
1. Ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. n. 50/2016, per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, il Responsabile del procedimento può disporre la sospensione del presente contratto.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile del procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
Articolo 24 - Recesso unilaterale
1. La Regione Lazio può recedere dal presente contratto in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, con le modalità e secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio al Fornitore di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, che dovrà pervenire almeno 30 giorni prima della data di recesso.
3. In caso di recesso, l’Amministrazione si obbliga a pagare al Fornitore unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso e il Fornitore si impegna a mettere immediatamente a disposizione dell’Amministrazione e, comunque, entro quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, il materiale per qualsiasi causa non ancora presentato.
4. Al recesso si applica la disciplina degli articoli 1373 e 1671 del Codice Civile, in quanto compatibili.
Articolo 25 - Brevetti industriali e diritti di autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della stessa.
3. L’Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce
all’Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’Amministrazione, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 26 - Responsabile del Servizio
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. il Responsabile del servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Regione Lazio.
2. I dati di contatto del Responsabile del servizio sono: numero telefonico ; indirizzo e-mail .
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del servizio, dovrà darne immediata comunicazione all’Amministrazione.
Articolo 27 - Clausola finale
1. Qualsivoglia modifica al presente contratto richiede la forma scritta.
2. Eventuali omissioni o ritardi nella richiesta di adempimento del contratto da parte della Regione Lazio non costituiscono in nessun caso rinuncia implicita ai diritti spettanti alla stessa, che la medesima si riserva di esercitare nei limiti della prescrizione legale.
Articolo 28 - Norma di rinvio e riferimenti normativi
1. Per quanto non sia specificatamente contenuto nel Bando, nel Capitolato tecnico, nel Disciplinare di gara e nel presente contratto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.
Articolo 29 - Foro competente
1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione del presente contratto il foro esclusivo competente è quello di Roma.
2. Nei casi previsti dagli articoli 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario.
Articolo 30 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente contratto viene stipulato con firma figitale, nelle forme di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, anche tributari, e le spese contrattuali relative al servizio incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli e tasse di registrazione, ad eccezione di quelle che fanno carico alla Regione Lazio per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.
Articolo 31 - Accettazione espressa di clausole contrattuali
1. Il/la sottoscritto/a , nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e i xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: articolo 4 (Oggetto); articolo 5 (Svolgimento del servizio); articolo 6 (Importo); articolo 7 (Durata); articolo 8 (Modalità di esecuzione del servizio e documenti di gestione); articolo 10 (Gruppo di lavoro); articolo 11 (Modalità di pagamento); articolo 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari); articolo 13 (Responsabilità e obblighi del fornitore); articolo 14 (Conflitto d’interesse); articolo 15 (Subappalto e divieto di cessione); articolo 16 (Varianti e modifiche in corso d’opera); articolo 17 (Proprietà dei prodotti); 18 (Risoluzione); articolo 19 (Riservatezza); articolo 20 (Inadempienze e penali); articolo 22 (Garanzia definitiva); articolo 23 (Sospensione); articolo 24 (Recesso unilaterale); articolo 25 (Brevetti industriali e diritti di autore); articolo 29 (Foro competente).
Roma, li
IL FORNITORE C.F.:
LA REGIONE LAZIO C.F.:
La presente Convenzione viene firmata digitalmente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, con sostituzione del testo cartaceo e della firma autografa ed è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n contrassegni telematici sostitutivi dell'importo di € 16,00 (sedici/00) ciascuno, sulla copia
analogica della presente Convenzione, conservata agli atti.