SCHEMA DI CONVENZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE
per la gestione del Progetto L.285/97 “Centro Estivo al 9”
C.I.G. n.
tra
Roma Capitale, P.I. 01057861005, Municipio IX EUR, nella persona di………………… nato/a il
…………… C.F. ……………, nella qualità di Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio medesimo
e
…………, nato/a a …………….. il ………….., residente in ……………, C.F. ………., nella sua qualità di Legale Rappresentante di ………………., P.IVA/C.F. ……………. che, nel prosieguo, per brevità viene denominata “Organismo”, con sede legale in che ha dichiarato, come da attestazione in atti,
di avere piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione
considerato
- che con D.D. n. e lettera di affidamento il Municipio Roma IX EUR ha affidato la gestione del progetto L.285/97 “Centro Estivo al 9” all’Organismo , per il periodo dal al
e per un importo di € (IVA );
- che gli accordi sottoscritti nel presente atto costituiscono le regole che devono guidare la gestione del progetto, realizzato dall’Amministrazione di Roma attraverso l’affidamento dello stesso all’Organismo;
le parti convengono quanto segue:
Art. 1
Oggetto dell’affidamento
La presente Convenzione ha per oggetto l’affidamento della realizzazione del progetto Legge 285/97 denominato “Centro Estivo al 9”, per il periodo dal al , e comunque dall’avvio delle attività rivolte all’utenza, per un importo pari ad € …………. (IVA ……….. ) - Codice CIG n. ………….
Il progetto intende offrire a minori fra i 6 e i 15 anni, anche con disabilità, attività ricreative dedicate, opportunità di crescita culturale, di aggregazione, relazione educativa e socializzazione, venendo incontro alle esigenze delle famiglie del territorio nel periodo di chiusura estiva delle scuole e in condizioni di sicurezza.
L’intento specifico del progetto è di:
• favorire il superamento delle difficoltà causate dal periodo di isolamento sociale e di convivenza forzata;
• favorire lo sviluppo di importanti dimensioni dell’esperienza individuale attraverso il legame con l’esperienza dell’ambiente e della natura;
• fornire un aiuto alle famiglie e ai bambini/ragazzi, in condizioni di sicurezza, nel pieno rispetto delle indicazioni emanate dal Governo e dalla Regione.
Art. 2 Titolarità del progetto
Titolare del progetto denominato “Centro estivo al 9” è il Servizio Sociale del Municipio Roma IX EUR, che affida all’Organismo la realizzazione dello stesso.
Art. 3 Attività
L’organizzazione complessiva dell’intervento, gli obiettivi, le attività e gli strumenti utilizzati sono descritti nel dettaglio nella proposta per la realizzazione del servizio presentata dall’Organismo affidatario.
Nell’eventualità del perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19, tutte le finalità e le attività proposte dovranno necessariamente tenere conto anche delle disposizioni per il distanziamento sociale ed il contenimento dell’epidemia e dovranno essere rese flessibili, al fine di procedere con una rimodulazione progettuale, anche avvalendosi di modalità contingentate nel numero degli utenti previsti “in presenza”.
Nello specifico, la proposta tecnica prevede la realizzazione delle seguenti attività:
………..
(come da proposta dell’Organismo affidatario)
Art. 4 Destinatari
Il progetto è rivolto ad un massimo di 70 minori a settimana, di cui massimo 15 con fragilità sanitaria, di età compresa fra i 6 ed i 15 anni, residenti o domiciliati nel Municipio IX Eur.
Art. 5
Modalità di espletamento del servizio e metodologie operative
Il servizio di cui all’art. 1 deve essere svolto dall’Organismo affidatario, per la durata prevista dalla presente Convenzione, con la massima cura e senza interruzioni, nel rigoroso rispetto delle previsioni, modalità, indicazioni e prescrizioni contenute nel “Capitolato” e nella proposta/progetto presentata dall’Organismo (piano delle attività, organizzazione del trasporto, organizzazione dei pasti, …).
nonché delle eventuali ulteriori prescrizioni fissate nella presente Convenzione.
Le attività ricreative, culturali e/o sportive si svolgeranno prevalentemente all’aperto nel disposizioni normative vigenti al momento per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019 (come dettagliato nell’articolo 5-bis).
I ragazzi saranno suddivisi in piccoli gruppi (rapporto operatore/utenti secondo quanto indicato nel capitolato).
Le attività saranno articolate in 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 17:00. L’organismo dovrà dotarsi di una cassetta portatile di pronto soccorso.
L’attività svolta viene documentata a cura dell’Organismo e relazionata ai Referenti municipali attraverso le Schede di monitoraggio L.285/97.
L’Organismo Gestore dovrà registrare le presenze su apposito foglio presenza giornaliero firmato dai genitori.
Art. 5 bis
Eventuali modifiche delle modalità di esecuzione e funzionamento del servizio in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
L’Organismo dovrà garantire l’utilizzo dei DPI previsti per l’assolvimento delle disposizioni vigenti durante il periodo di svolgimento del Centro.
La gestione del servizio da parte dell'Organismo affidatario dovrà essere condotta nel pieno rispetto della vigente normativa nazionale e locale occorrente per il contenimento dei contagi e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
In caso di sospetto di contagio da virus Covid19 relativamente al personale operante e al coordinatore del servizio, l'Organismo è tenuto ad allertare prontamente le autorità sanitarie competenti e a darne tempestiva comunicazione al Referente Municipale affinché possa disporre le misure necessarie, su indicazione delle autorità sanitarie, per accertare i fatti e contenere I' eventuale contagio.
Il Foglio Presenze giornaliero dovrà essere tenuto agli atti ed esibito nella necessità di ricostruire la tracciabilità dei partecipanti all’iniziativa.
Nel caso del perdurare della situazione di emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus Covid- 19 che richieda ulteriori azioni di lockdown e/o regolamentazioni straordinarie dei Servizi Pubblici, sarà cura dell’operatore economico presentare al RUP e al DEC una proposta di armonizzazione o rimodulazione del servizio, che garantisca la prosecuzione della attività progettuali nel rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa nazionale e locale eventualmente emanata. Il documento recante tali modifiche, sottoscritto dalla Stazione Appaltante e dall’Organismo Affidatario dovrà essere approvato dal RUP.
Art. 6
Durata e inizio delle attività
Il progetto avrà inizio il 4 Luglio 2022 e terminerà il 9 Settembre 2022.
Nel mese di Agosto è prevista la sospensione dall' 8 al 19 Agosto 2022; laddove vi siano richieste delle famiglie, compatibilmente con i fondi disponibili, si valuterà la possibilità di garantirne l’apertura.
Nel caso in cui il servizio dovesse partire oltre la data stabilita, o dovesse subire interruzioni, anche legate agli sviluppi della pandemia, l’importo erogato per il servizio, se non rimodulato, sarà proporzionalmente ridotto.
Nel caso in cui, per gli stessi motivi, le attività dovessero essere interrotte anticipatamente e comportare la risoluzione anticipata del contratto, saranno liquidate solo le spettanze relative alle attività effettivamente svolte fino all’interruzione del servizio.
La data di effettivo inizio delle attività viene tempestivamente comunicata all’Ufficio preposto dei Servizi Sociali del Municipio IX.
Il Municipio potrà avvalersi della facoltà di ridurre la percentuale del corrispettivo contrattuale ai sensi dell’art. 8, comma 8, lett. a) del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni nella Legge 23
giugno 2014, n. 89.
È esclusa la possibilità di rinnovo tacito.
Art. 7
Sede e beni destinati al progetto
Le attività ricreative, culturali e/o sportive saranno svolte prevalentemente all’aperto, presso gli spazi ubicati e nella piena disponibilità dell’Organismo come da documentazione esibita.
L’acquisto dei beni necessari allo svolgimento delle attività è un onere a carico dell’Affidatario stesso, il quale è tenuto ad inserirli nel proprio inventario, secondo le norme di legge.
L’acquisto di eventuali beni, attraverso i fondi stanziati per il servizio, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Municipio, per esso dal RUP o dal DEC.
L’inventario dei beni, nonché ogni eventuale variazione, dovrà essere comunicato al Referente del progetto.
Detti beni vengono riconsegnati al Municipio allo scadere della durata prevista dell’intervento, che ne rimarrà unico proprietario, senza che l’Organismo abbia nulla a pretendere.
Gli arredi, le attrezzature e i materiali ludici che si rendesse necessario acquistare, devono rispettare i requisiti previsti dalla normativa europea vigente ed essere adeguati alle fasce d’età ed alla tipologia dei minori interessati.
Art. 8 Indicazione del personale
Per la realizzazione del progetto e l'espletamento delle attività previste si richiede la presenza di personale qualificato, in regola con il rispetto degli obblighi contrattuali e degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalla legge.
L’Organismo garantisce il rapporto operatore/utenti come stabilito nel Capitolato.
Eventuale personale tirocinante e volontario è da considerarsi quale figura integrativa e non sostitutiva nelle attività degli operatori.
Qualora, peraltro, l’Organismo Affidatario sia costretto, nel corso della operatività della Convenzione, a sostituire alcune unità del personale impegnato nel servizio, deve darne preventiva comunicazione al Referente municipale del Progetto, con l’indicazione dei nuovi operatori le cui qualifiche professionali e curricula dovranno, comunque, avere una valenza non inferiore a quelle del personale da sostituire. Il Municipio Roma IX EUR, ove ravvisi motivi ostativi, potrà negare, entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, l’autorizzazione. In tale caso l’Organismo è tenuto a sostituire il personale non idoneo, entro 10 giorni dalla comunicazione del diniego di autorizzazione.
Inoltre, l’Organismo garantirà la sostituzione tempestiva degli operatori nei casi in cui problemi imprevisti ed imprevedibili (ad esempio malattie) sopraggiungano a minacciare il regolare svolgimento del turno di presenza, nonostante si ritenga di fondamentale importanza, sia per gli utenti che per la qualità del servizio offerto, garantire la continuità e la stabilità degli operatori coinvolti.
In caso di inadempienza, il Municipio Roma IX EUR potrà disporre la risoluzione del contratto, dandone comunicazione scritta all’Organismo affidatario.
L’Organismo Gestore dovrà, inoltre, prevedere un’attività formativa-informativa circa gli oneri del rispetto della sicurezza sanitaria per il corretto svolgimento delle attività, a cui parteciperà tutto il personale.
L’Organismo Gestore deve vigilare affinché tutto il personale si attenga strettamente alle disposizioni in merito all’uso dei dispositivi di protezione individuale, il lavaggio e la disinfezione delle mani, la sanificazione degli spazi e degli oggetti, nonché il distanziamento sociale.
L’accertamento del mancato rispetto delle suddette disposizioni sarà causa di risoluzione del contratto e di rivalsa da parte dell’Amministrazione nei confronti dell’Organismo Gestore.
Art. 9 Rapporto di lavoro
L’affidamento della realizzazione del servizio non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra la Pubblica Amministrazione ed i singoli operatori impiegati dall’Organismo per l’espletamento del servizio.
Art. 10
Obblighi dell’Organismo affidatario nei confronti del personale
L’Organismo affidatario deve ottemperare, nei confronti del personale utilizzato, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, garantendo agli stessi un regolare contratto rispondente alla tipologia di prestazione richiesta.
L’Organismo è obbligato, in particolare, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del servizio in esame, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria.
L’Organismo è obbligato, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l’Organismo per tutto il periodo di attività della Convenzione anche nel caso in cui esso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
L’Organismo è garante nei confronti dell’Amministrazione del comportamento tenuto dal proprio personale, che dovrà essere improntato a principi di rispetto della dignità umana e di non discriminazione, di massima diligenza e di correttezza e nel rispetto dei diritti del cittadino utente di cui all’art 10 della Deliberazione C.C. 90/05.
La violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione all’Organismo delle inadempienze riscontrate, potrà essere motivo di rescissione unilaterale del contratto da parte di Roma Capitale – Municipio IX EUR.
Art. 11 Referenti del progetto
Entro dieci giorni dalla stipula della Convenzione, il Municipio Roma IX EUR dà comunicazione all’Organismo affidatario dei soggetti incaricati di rappresentarlo nei rapporti con l’Affidatario stesso e di seguire lo svolgimento del servizio reso, per verificarne la piena rispondenza agli obblighi contrattuali,
nonché di controllare la regolarità e l’idoneità della documentazione a corredo del rendiconto delle spese sostenute che l’Affidatario è tenuto ad allegare alle fatture presentate mensilmente, ai fini di ottenere l’erogazione del relativo corrispettivo.
Art. 12 Danni e rischi
L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.
È a carico dell'aggiudicatario I'adozione, nell'esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.
L'Organismo stipula, nei confronti degli operatori in forza al servizio, per tutta la durata della Convenzione, una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, inseriti nella struttura, per un valore non inferiore ai minimali previsti per legge. Per tutti gli altri rischi, l’Organismo gestore dovrà provvedere alla stipula di un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi per un valore non inferiore ai minimali previsti dalla legge.
È a carico dell'Organismo ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle attività concordate.
L'Organismo solleva, fin da ora, il Municipio Roma IX Eur da ogni responsabilità per il mancato rispetto di disposizioni di legge o regolamentari o derivanti da azioni od omissioni degli operatori, nei confronti degli utenti o di terzi, dalle quali possano derivare conseguenze di carattere civile, penale o amministrativo.
Le polizze assicurative devono essere depositate presso i competenti uffici del Municipio Roma IX EUR al momento della sottoscrizione del presente atto e dovranno essere mantenute per tutta la durata del progetto.
Art. 13 Protezione dei dati personali
In materia di protezione dei dati personali trovano applicazione le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) come recepito dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Roma Capitale – Municipio Roma IX Eur è titolare del trattamento dei dati personali riguardanti gli utenti dei servizi, vigila sul corretto utilizzo di tali dati e, con la sottoscrizione congiunta della presente Convenzione, designa l’affidatario quale Responsabile del trattamento dei dati personali, esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali della Pubblica Amministrazione per quanto espressamente previsto dalle normative vigenti in materia.
La designazione è formalizzata con l’ALLEGATO A parte integrante della presente convenzione.
Al termine dell’incarico tutti i dati trattati per conto dell’Amministrazione, sia su supporto informatico che cartaceo, relativi agli utenti seguiti ed agli interventi effettuati, saranno restituiti al Municipio IX EUR di Roma Capitale.
Art. 14
Obblighi dell'Organismo affidatario
L’Organismo affidatario, oltre al rispetto degli obblighi di cui agli articoli precedenti, è tenuto:
- a non recedere dal contratto senza giustificato motivo e con preavviso di almeno 30 giorni;
- ad inoltrare puntualmente al competente Ufficio Municipale le Schede di Monitoraggio L.285/97, compilate secondo la tempistica e le modalità previste dalla “Guida per l’utilizzo e la compilazione delle schede”;
- a fornire le informazioni richieste, nonché a consentire l’accesso nei locali in cui si svolge il servizio oggetto dell’affidamento al Referente municipale del Progetto, nonché agli altri eventuali Organismi incaricati dall’Amministrazione di svolgere attività di monitoraggio e valutazione in merito alla realizzazione del progetto;
- a sottoporre ad approvazione dell’ufficio preposto del Municipio Roma IX EUR il materiale informativo realizzato per la pubblicizzazione del servizio (brochure, locandine, depliant, ecc.);
- a mettere a disposizione del Municipio Roma IX EUR copia dei materiali e dei prodotti realizzati in corso di attuazione del progetto;
- ad inserire, in ogni eventuale pubblicazione relativa al progetto, la dicitura “MUNICIPIO ROMA IX EUR Direzione Socio Educativa – Servizio Sociale - Realizzato con il finanziamento del Fondo Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza L. n. 285/97”;
- a fornire tutti i beni e le prestazioni espressamente previste nell’Offerta economica presentata dall’Organismo affidatario;
- ad avere tutte le autorizzazioni necessarie alla organizzazione del Centro Estivo.
-
Art. 15 Modalità di pagamento
Per i servizi resi, il Municipio Roma IX EUR liquida all’Organismo affidatario le somme dovute, sulla base delle presenza dei minori partecipanti al Centro, previa presentazione con cadenza mensile di:
• regolare fattura in formato elettronico (CODICE UNIVOCO MUNICIPIO B3UBTM) con l’indicazione del CIG e dei riferimenti del presente contratto e della Determina Dirigenziale di affidamento ;
• fogli firma degli operatori impiegati;
• fogli firma giornalieri degli utenti;
• relazione sulle attività svolte;
• prospetto riepilogativo delle spese sostenute corredate dai rispettivi giustificativi (documentazione relativa alle spese sostenute).
Per tutte le attività svolte per adempiere agli obblighi inerenti allo svolgimento del servizio, l’Affidatario è tenuto a comprovare con idonea documentazione le spese relative.
Al pagamento si provvederà con determinazione dirigenziale entro 60 giorni dall’acquisizione, da parte del SID (Sistema Interscambio Dati) del documento contabile in formato elettronico, allo scopo di esperire i dovuti complessi controlli finalizzati all’attestazione del servizio reso ed all’accertamento della regolarità della prestazione, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nella presente convenzione.
Ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014, Legge di Stabilità, che introduce nel D.P.R. 633/1972 il nuovo art. 17 ter, sarà corrisposto al prestatore il pagamento solo dell’imponibile, mentre l’IVA dovuta verrà trattenuta e versata direttamente nelle casse dell’Erario.
Il provvedimento di liquidazione è disposto dal Municipio Roma IX EUR, subordinatamente alla disponibilità dei fondi, previa verifica della documentazione da parte del Referente del Progetto, limitatamente all’importo imponibile risultato a seguito di detta verifica e regolarmente documentato.
Per la restante quota, il Referente del Progetto comunicherà all’Affidatario le irregolarità riscontrate nella documentazione, con invito a provvedere alla loro eliminazione. Il pagamento delle quote del corrispettivo rimaste in sospeso e successivamente sanate con la presentazione di documentazione regolare, sarà disposto unitamente al pagamento del mese successivo.
Art. 16 Tracciabilità finanziaria
Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13/8/2010, n° 136, come integrata dal Decreto Legge 12/11/2010, n° 187, convertito con Legge 17/12/2010, n° 217, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, il Rappresentante Legale dell’Organismo assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La presente intesa si intende risolta di diritto qualora l’Organismo non ottemperi a detti obblighi sulla tracciabilità finanziaria e le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi del conto corrente bancario o postale dedicato e comunicato ai sensi del presente articolo.
Art. 17
Verifiche e controlli sulle prestazioni erogate
Il Servizio Sociale Municipale esplica, nei confronti delle attività svolte, un ruolo di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, finalizzato all’ottimizzazione degli interventi e si riserva la facoltà di verificare la congruità dei progetti e dei costi per il servizio richiesto, al fine di renderli compatibili con gli obiettivi prefissati.
Il Municipio Roma IX EUR, si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’Organismo Affidatario possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi previsti dal presente documento.
Tali attività di controllo, per quel che concerne gli operatori impiegati nei servizi, verranno svolte come da Deliberazione Consiglio Comunale n. 259 del 17.10.2005.
Art. 18 Subappalto
È vietata ogni forma di cessione a terzi, a titolo gratuito od oneroso, dell’attività oggetto della presente Convenzione.
All’Organismo affidatario è fatto, pertanto, espresso divieto di subappaltare e/o comunque cedere a terzi, anche in parte, il servizio affidato.
Art. 19 Penali
In caso di inadempienze e/o irregolarità rilevate nell'esecuzione delle prestazioni saranno comminate a carico dell'Organismo, a seconda della gravità e/o della reiterazione delle stesse:
• un richiamo formale;
• l'applicazione di penali.
Le inadempienze e/o irregolarità saranno contestate all’Affidatario stesso con invito a rimuoverle immediatamente ed a presentare entro il termine massimo di 15 giorni le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso in cui l’Affidatario non ottemperi a detto xxxxxx, entro il termine fissato, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o i disservizi contestati, verrà applicata una penale pari al 10% del compenso relativo al mese in cui sono verificate dette inadempienze e/o disservizi.
Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevato una seconda volta, una volta espletati gli adempimenti di cui al comma precedente, sarà applicata una penale pari al 15% del compenso relativo alla “fase di realizzazione” in corso al momento in cui si è verificata detta inadempienza e/o disservizio.
Art. 20 Patto di Integrità
L’Organismo si impegna a rispettare il “Patto di Integrità” di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40/2015 e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2022-2023-2024 approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 139 del 29 aprile 2022.
Con la sottoscrizione della presente Convenzione si intende accettato anche il Patto di Integrità.
Art. 21 Risoluzione della Convenzione
Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico ai sensi dell’art. 109 del Codice degli Appalti.
Il Municipio Roma IX EUR potrà, inoltre, disporre la risoluzione della Convenzione, previa contestazione dell’infrazione, ove le inadempienze e le violazioni contrattuali accertate riguardino:
- la violazione degli obblighi di cui all’art. 8 “Indicazione del personale”, all’art. 10 “Obblighi dell’Organismo Affidatario nei confronti del personale”, all’art. 13 “Protezione dei dati personali”, all’art. 16 “Tracciabilità finanziaria” e all’art. 20 “Patto di Integrità”.
- l’accertamento e la contestazione, per la terza volta, della medesima inadempienza e/o disservizio;
- la cessazione del possesso di uno dei requisiti minimi previsti per la partecipazione alla gara e riportati nel bando di gara;
- nei casi di subappalto;
- in caso di cessione dell’impresa, di cessazione dell’attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell’impresa;
- in caso di accertamento di mancata funzionalità dell’impresa;
Resterà salva, comunque, per l’Amministrazione la facoltà di disporre la risoluzione della Convenzione nel caso di:
- gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento;
- gravi inadempienze contrattuali;
- gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza;
Parimenti, il Municipio Roma IX EUR, potrà disporre la risoluzione della Convenzione nel caso il cui il totale delle penalità superi il 10% dell’importo contrattuale complessivo.
Art. 22
Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici, il contratto può subire modifiche che hanno lo scopo di completare le prestazioni senza alterare la natura generale del contratto.
Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici, Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 23 Pretese di terzi
L’Organismo affidatario garantisce, in ogni tempo, la Pubblica Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, da parte dell’Affidatario stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall’Affidatario per lo svolgimento del servizio oggetto della Convenzione.
Art. 24 Controversie - Foro competente
Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della Convenzione saranno devolute alla giurisdizione della Autorità Giudiziaria Ordinaria, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale previsto dagli artt. 806 e seguenti del C.P.C..
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
Art. 25 Norme finali
La presente convenzione è redatta in formato digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma elettronica.
L’atto sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n.131 del 26/04/1986. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico dell'Organismo.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti
Per l’Organismo affidatario Per il Municipio Roma IX EUR
Il Legale Rappresentante Il Direttore della Direzione Socio Educativa
Clausole sottoposte ad approvazione espressa
L’Organismo affidatario, previa rilettura, approva espressamente, a norma dell'art.1341 del Codice Civile i seguenti articoli della presente Convenzione: art. 12 (“Danni e rischi”), art. 15 (“Modalità di pagamento”), art. 21 (“Risoluzione della Convenzione”).
Letto, confermato e sottoscritto
Per l’Organismo affidatario Il Legale Rappresentante